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Document 52023PC0432

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

COM/2023/432 final

Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

2023/0260(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile,
dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (di seguito "AFA").

Dal punto di vista politico, l'AFA con la Repubblica del Cile ("Cile") segna un passo importante verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nell'America del Sud, sulla base di valori universali condivisi quali la democrazia e i diritti umani. Esso spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner che condividono gli stessi principi. L'attuazione dell'AFA comporterà vantaggi concreti per entrambe le parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici dell'Unione europea.

Le relazioni tra l'Unione europea ("UE") e il Cile sono attualmente disciplinate dall'accordo di associazione (di seguito "accordo di associazione") tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Cile, dall'altra, entrato in vigore il 1º marzo 2005 (con applicazione provvisoria a decorrere dal 1º febbraio 2003) 1 .

Dalla firma dell'attuale accordo di associazione 20 anni fa, il mondo ha subito cambiamenti sostanziali. L'AFA risponde a questi cambiamenti e affronta nuove sfide mondiali. L'aggiornamento dell'accordo di associazione interviene in un momento in cui le società e le economie del Cile e dell'UE si trovano ad affrontare sfide mondiali senza precedenti in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Le ripercussioni della guerra, tra cui l'inflazione a livello mondiale, le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e la crisi energetica, hanno messo in luce l'urgente necessità di rafforzare legami reciprocamente vantaggiosi con alleati fondamentali che condividono gli stessi principi per accelerare la transizione energetica, rafforzare le catene di approvvigionamento strategiche e diversificare le fonti di approvvigionamento.

Nel 2006 la Commissione europea ha adottato una strategia "Europa globale", aggiornando la sua agenda per la politica commerciale dell'UE e cercando di stipulare accordi commerciali più approfonditi. L'UE ha concluso accordi sia con altri paesi della regione (accordo commerciale con Colombia, Ecuador e Perù, accordo di associazione con l'America centrale) sia in altre regioni, ad esempio con Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Vietnam.

Il Cile ha firmato 26 ALS con 64 paesi, tra i quali Stati Uniti (2004), Cina (2006) e Giappone (2007). Ha inoltre aderito all'Alleanza del Pacifico e al partenariato transpacifico (ora accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico).

Per la maggior parte dei settori, i suddetti accordi internazionali vanno ben oltre l'ambizione e l'ambito di applicazione dell'attuale accordo di associazione UE-Cile. Di conseguenza entrambe le parti hanno espresso interesse per l'aggiornamento dell'accordo di associazione al fine di migliorare ulteriormente le loro relazioni politiche ed economiche e approfondire la cooperazione e gli scambi commerciali.

Nel corso di una riunione a margine del vertice UE-CELAC tenutosi a Santiago il 26 e 27 gennaio 2013, i leader dell'UE e del Cile hanno concordato di esaminare le opzioni per aggiornare l'accordo di associazione dieci anni dopo la sua entrata in vigore. Nell'aprile 2015 il 6º Consiglio di associazione UE-Cile ha approvato l'istituzione del gruppo di lavoro congiunto (il "gruppo") sull'aggiornamento dell'accordo di associazione. L'obiettivo del gruppo era condurre un esercizio esplorativo e valutare il livello di ambizione dei negoziati in prospettiva, allo scopo di aggiornare l'accordo di associazione in tutti i settori. Il gruppo ha creato due sottogruppi, uno responsabile della politica e della cooperazione e l'altro del commercio. I sottogruppi hanno concluso i lavori in occasione del 14º comitato di associazione UE-Cile, tenutosi il 31 gennaio 2017.

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'accordo di associazione 2 .

I negoziati sono stati formalmente avviati il 16 novembre 2017 e sono stati condotti in consultazione con il Gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il comitato della politica commerciale è stato consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo. Il Parlamento europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

L'UE e il Cile sono giunti alla conclusione politica dei negoziati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles. L'aggiornamento dell'attuale accordo di associazione UE-Cile si articola intorno a due strumenti giuridici:

1.l'AFA allegato alla presente proposta, che comprende a) il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e b) il pilastro relativo al commercio e agli investimenti (comprese le disposizioni in materia di tutela degli investimenti); e

2.un accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("ITA") riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L'ITA cesserà di applicarsi al momento dell'entrata in vigore dell'AFA.

L'AFA contiene le clausole standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons - SALW) e lotta al terrorismo. Prevede inoltre una cooperazione in settori quali la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la governance degli oceani, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, nonché i trasporti. Tra i settori dell'AFA figurano inoltre la cooperazione giudiziaria, lo Stato di diritto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. La parte dell'AFA sugli scambi commerciali amplia l'ambito di applicazione dell'attuale quadro commerciale bilaterale adeguandolo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi commerciali recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile.

L'accordo istituisce un quadro istituzionale composto dal Consiglio congiunto, dal comitato misto, dai sottocomitati e da altri organismi incaricati di assistere il Consiglio congiunto. L'AFA predispone un meccanismo da applicare qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo stesso.

L'ITA è proposto per la firma e la conclusione parallelamente all'AFA. Una volta concluso, l'ITA entrerà in vigore e rimarrà tale fino all'entrata in vigore dell'AFA. La presente proposta riguarda lo strumento giuridico per la conclusione dell'AFA.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo è pienamente in linea con la visione globale dell'UE sul partenariato con l'America latina e i Caraibi, come sottolineato nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi dal titolo "Unire le forze per un futuro comune", adottata il 17 aprile 2019. È altresì coerente con il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 ("Un'Europa più forte nel mondo").

La parte dell'AFA relativa al commercio e agli investimenti è anche pienamente in linea con la strategia "Commercio per tutti" dell'ottobre 2015 in quanto vincola la politica commerciale e di investimento ai principi e ai valori europei e universali, oltre che agli interessi economici fondamentali, ponendo maggior enfasi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla lotta all'evasione fiscale, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo.

L'AFA fornisce un quadro giuridico completo e aggiornato per le relazioni UE-Cile e sostituisce l'attuale accordo di associazione, comprese le successive decisioni dei suoi organi istituzionali. Nel corso degli anni l'UE e il Cile hanno concluso diversi accordi settoriali bilaterali, tra cui l'accordo sul commercio del vino e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (di seguito "accordi sul vino e sulle bevande alcoliche"), firmati a Bruxelles e riguardanti il mutuo riconoscimento e la protezione delle denominazioni di vini e bevande alcoliche. Gli accordi sul vino e sulle bevande alcoliche, precedentemente allegati all'accordo di associazione 3 , sono integrati nell'AFA.

 Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'AFA è pienamente conforme alle politiche dell'Unione europea e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati, ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente o protezione dei consumatori.

L'attuazione dell'AFA contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal da parte dell'UE e incoraggerà le transizioni verde e digitale in modo che siano eque e inclusive, contribuendo anche all'attuazione della strategia "Global Gateway", in quanto l'AFA comprende un capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile che lo collega agli obiettivi generali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.

Sono inoltre allegate all'AFA e all'ITA dichiarazioni comuni sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, secondo le quali si prevede che le parti avviino, al momento dell'entrata in vigore dell'ITA, un processo di riesame formale degli aspetti inerenti al commercio e allo sviluppo sostenibile al fine di considerare l'integrazione, ove necessario, di disposizioni complementari che possano essere considerate pertinenti da ciascuna parte in quel momento, anche nel contesto dell'evoluzione delle relative politiche interne e delle recenti prassi relative ai trattati internazionali. Tali disposizioni complementari possono riguardare, in particolare, l'ulteriore rafforzamento del meccanismo di applicazione del capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, compresa la possibilità di applicare una fase di conformità, e, come ultima ratio, l'adozione di contromisure adeguate. Fatto salvo l'esito del riesame, le parti valuteranno anche la possibilità di includere in futuro, quale elemento essenziale degli accordi, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Inoltre l'AFA tutela pienamente i servizi pubblici e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse sia interamente preservato e costituisca un principio fondamentale dell'accordo stesso.

La cooperazione in materia di ricerca e innovazione è conforme all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato nel settembre 2002 ed entrato in vigore nel gennaio 2007.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo. Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.

In via eccezionale, qualora sia dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure possiede più componenti, legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, EU:C:2006:4, punti 42 e 43; dell'11 giugno 2014, Commissione/Consiglio, C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34; del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio, C-263/14, EU:C:2016:435, punto 44; e del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, punto 40).

In questo caso particolare l'AFA persegue due finalità principali e possiede due componenti principali che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, dei trasporti e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, e dagli articoli 207 e 212 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), TFUE stabilisce che, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. Poiché le componenti preponderanti dell'accordo sono la politica commerciale, i trasporti e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, la modalità di voto per questo caso specifico è quindi la maggioranza qualificata.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'accordo di associazione.

Le parti dell'AFA che rientrano nella competenza concorrente dell'UE con gli Stati membri riguardano settori ed elementi strategici che si prestano all'azione esterna al livello dell'Unione. Nei settori in cui è stata intrapresa un'azione normativa al livello dell'Unione, l'esercizio esterno, da parte dell'Unione, della competenza in questione è inevitabile (articolo 3, paragrafo 2, TFUE). Inoltre, per conseguire una cooperazione significativa e godere di una posizione negoziale più forte nei confronti del Cile, si è ritenuto che un'azione al livello dell'Unione fosse più auspicabile di un'azione al livello dei singoli Stati membri. Pertanto l'azione al livello dell'Unione è stata considerata più efficace di un'azione al livello nazionale.

Proporzionalità

L'iniziativa persegue direttamente gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". È in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altri paesi e a rilanciare i nostri partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e di cooperazione economica e tecnica con i paesi terzi.

I negoziati per l'AFA con il Cile si sono svolti conformemente alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. L'esito dei negoziati si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi politici stabiliti nelle direttive di negoziato.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione dell'impatto economico del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile è stata commissionata dalla Commissione e completata nel marzo 2012. La Commissione ha ugualmente commissionato uno studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile, completato nel febbraio 2017, per esaminare le diverse opzioni al riguardo.

Tali valutazioni hanno dimostrato che, sebbene all'epoca la copertura dell'attuale pilastro commerciale fosse completa, vi era margine per ulteriori miglioramenti delle norme e per ampliare l'accesso al mercato. Le valutazioni hanno altresì concluso che fosse necessario aggiornare l'accordo di associazione in funzione dell'evoluzione del panorama commerciale mondiale.

La Commissione ha anche commissionato una valutazione d'impatto per la sostenibilità a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento della parte sugli scambi commerciali dell'accordo di associazione con il Cile, completata nel maggio 2019.

Consultazioni dei portatori di interessi

I contraenti che hanno effettuato gli studi esterni hanno organizzato numerose attività di consultazione e sensibilizzazione, tra cui: siti web dedicati per i documenti e le attività connessi agli studi, sondaggi online dei portatori di interessi e interviste individuali.

Nel contesto della valutazione d'impatto, la DG Commercio ha consultato in merito all'aggiornamento vari portatori di interessi in rappresentanza, tra l'altro, di imprese, società civile, ONG, sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri interessi privati. Tali consultazioni con i portatori di interessi hanno implicato diverse attività mirate, tra cui una consultazione pubblica aperta online.

Gli studi esterni e le consultazioni tenute nella fase di preparazione degli stessi hanno fornito alla Commissione un contributo di grande utilità per i negoziati dell'AFA.

Nel corso dei negoziati sono state anche organizzate riunioni per informare le organizzazioni della società civile sullo stato dei negoziati e per uno scambio di opinioni circa l'aggiornamento.

I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio per quanto riguarda gli aspetti politici e di cooperazione del presente accordo, e in consultazione con il comitato della politica commerciale per quanto riguarda gli aspetti commerciali del presente accordo, in qualità di comitato speciale designato dal Consiglio in conformità dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. Anche il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sono stati regolarmente informati tramite la commissione per il commercio internazionale (INTA), in particolare il suo gruppo di monitoraggio sul Cile, e la commissione per gli affari esteri. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione ex post dell'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Cile è stata effettuata dal contraente esterno "ITAQA SARL".

Lo studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile è stato realizzato dal contraente esterno "Ecorys-Case".

La valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con il Cile è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Development Research & Consulting" 5 .

 Valutazione d'impatto

La proposta è stata corroborata da una valutazione d'impatto pubblicata nel maggio 2017 6 , che ha ricevuto un parere favorevole (SWD(2017) 173 final).

La valutazione d'impatto ha concluso che un negoziato globale avrebbe prodotto effetti positivi sia per l'UE che per il Cile. Tra i benefici si annoveravano incrementi del PIL, del benessere e delle esportazioni, l'occupazione, i salari (sia per i lavoratori meno qualificati che per quelli più qualificati), la competitività e il miglioramento della posizione dell'UE e del Cile rispetto ad altri concorrenti mondiali. L'inserimento di disposizioni sullo sviluppo sostenibile avrebbe avuto effetti positivi anche sulla promozione e sul rispetto dei diritti umani, come pure sull'attuazione efficace delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Inoltre la valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) effettuata nel corso dei negoziati fornisce una valutazione approfondita delle potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, nell'UE e in Cile, derivanti dalla maggiore liberalizzazione degli scambi in virtù dell'AFA. La SIA analizza inoltre i potenziali effetti dell'aggiornamento sui diritti umani e sui settori manifatturiero, agricolo e dei servizi.

L'UE e il Cile hanno raggiunto un accordo ambizioso che si inserisce nella falsariga di accordi commerciali più recenti quali il CETA o quelli conclusi con il Giappone e la Nuova Zelanda. L'accordo aprirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti in entrambi i mercati e sosterrà l'occupazione nell'UE.

L'AFA sopprimerà, tra l'altro, la maggior parte dei dazi doganali, estenderà l'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e contribuirà a prevenire la riproduzione illegale delle innovazioni e dei prodotti tradizionali dell'UE. L'AFA contiene inoltre tutte le garanzie necessarie per far sì che i vantaggi economici non siano ottenuti a scapito dei diritti fondamentali, delle norme sociali, del diritto dei governi di legiferare, della protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza dei consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

L'AFA non è soggetto a procedure REFIT. Contiene tuttavia un quadro per la semplificazione delle procedure attinenti al commercio e agli investimenti e la riduzione dei costi connessi alle esportazioni e agli investimenti: aumenterà pertanto le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese. Tra i benefici attesi si annoverano una maggiore trasparenza, un alleggerimento dell'onere derivante da norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine, una protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, la tutela degli investimenti, un migliore accesso alle procedure di gara d'appalto nonché un capo speciale volto a consentire alle PMI di massimizzare i vantaggi derivanti dall'accordo.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La parte sugli scambi commerciali di un accordo aggiornato avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE in termini di eliminazione dei dazi doganali a seguito della liberalizzazione tariffaria. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'AFA contiene disposizioni istituzionali che istituiscono organismi congiunti per monitorare costantemente l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo stesso.

La struttura istituzionale è composta da un Consiglio congiunto, un comitato misto e un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, istituiti dall'accordo. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire ulteriori sottocomitati o altri organismi incaricati di esaminare compiti o argomenti specifici. Il comitato misto assisterà il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e sovrintenderà ai lavori di tutti i sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'AFA.

Le disposizioni istituzionali della parte dell'AFA relativa al commercio e agli investimenti stabiliscono le funzioni e i compiti specifici del Consiglio congiunto e del comitato misto, i quali monitoreranno costantemente l'attuazione e l'applicazione dell'AFA. Quando le discussioni verteranno su questioni attinenti al commercio e agli investimenti, il Consiglio congiunto e il comitato misto si riuniranno nella formazione "Commercio".

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'AFA amplia l'ambito di applicazione dell'attuale quadro bilaterale adeguandolo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile.

L'AFA instaura un quadro coerente, completo e aggiornato giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con il Cile. Provvede a istituire un partenariato rafforzato, a intensificare il dialogo politico e ad approfondire e accrescere la cooperazione su questioni di reciproco interesse. Al tempo stesso, l'AFA promuoverà gli scambi e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.

L'AFA prevede anche un meccanismo di consultazione della società civile esteso all'intero accordo per consentire alla società civile di entrambe le parti di essere sentita in merito a tutte le disposizioni dell'accordo.

L'AFA è suddiviso in quattro parti. Gli obiettivi e i principi generali dell'accordo sono delineati nella parte I (Principi e obiettivi generali). Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché del principio dello Stato di diritto, come pure la clausola di non proliferazione delle armi di distruzione di massa costituiscono altrettanti elementi essenziali dell'accordo.

Nella parte II (Dialogo politico e cooperazione), l'UE e il Cile si impegnano ad approfondire il dialogo e a cooperare nei settori seguenti:

·dialogo politico, politica estera, pace e sicurezza internazionali, governance e diritti umani

·giustizia, libertà e sicurezza

·sviluppo sostenibile

·partenariato economico, sociale e culturale

·altri settori (politiche macroeconomiche, questioni fiscali, politica dei consumatori, sanità pubblica, sport e attività fisica)

·modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione, decentramento, politica regionale e cooperazione interistituzionale

Si pone l'accento su un'ampia gamma di questioni cruciali, tra cui la protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia sostenibile, la governance degli oceani, lo Stato di diritto, i diritti umani e i diritti delle donne, la condotta responsabile delle imprese, i diritti del lavoro e la riduzione del rischio di catastrofi. Le disposizioni della parte II consentiranno un'azione comune più coordinata in nuovi settori quali la sanità pubblica, la modernizzazione dello Stato, la gestione dei flussi migratori, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo e la criminalità informatica.

Ciò si tradurrà in un partenariato più forte a livello mondiale per quanto riguarda, ad esempio, l'Agenda 2030, l'azione contro i cambiamenti climatici e la governance degli oceani, nonché su questioni quali la governance democratica mondiale e i diritti umani, la migrazione internazionale, la pace e la sicurezza.

La parte II contiene anche disposizioni volte ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di lotta alla corruzione. L'accordo contiene un protocollo comprendente disposizioni atte a contrastare e prevenire la corruzione nel commercio e negli investimenti.

Gli obiettivi delle disposizioni di tale protocollo consistono nel prevenire la corruzione nel commercio e negli investimenti attraverso diverse misure - in particolare promuovendo l'integrità nel settore pubblico e privato e rafforzando i controlli interni, la revisione contabile esterna e l'informativa finanziaria - nonché nel rafforzare la lotta alla corruzione già perseguita mediante convenzioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

A tale riguardo, le parti ribadiscono il loro impegno a configurare la corruzione come reato ove si tratti di funzionari governativi e a vagliare l'ipotesi di configurare la corruzione come reato anche nel caso delle imprese. Le due parti hanno concordato alcune discipline per contrastare il riciclaggio di denaro.

Il protocollo promuove inoltre la partecipazione attiva della società civile alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno. Prevede altresì un meccanismo di consultazione in caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'attuazione delle disposizioni anticorruzione.

Nella parte III (Scambi e questioni commerciali), il principale obiettivo politico perseguito dall'UE e dal Cile è adeguare l'accordo di associazione alle nuove realtà e definire un nuovo quadro per le loro relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti, in linea con l'ultima generazione di accordi commerciali conclusi o in corso di negoziazione rispettivamente dal Cile o dall'UE.

Conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la parte III dell'accordo di associazione offrirà:

·migliore accesso al mercato per le esportazioni di prodotti agricoli e della pesca e norme più efficaci

·regole di origine semplificate

·procedure di frontiera modernizzate e semplificate

·garanzia di condizioni commerciali e di concorrenza eque

·garanzia di sostenibilità

·attenzione alle esigenze delle imprese più piccole

·opportunità per i prestatori di servizi e norme per il commercio digitale

·incentivi ad investire

·accesso agli appalti pubblici cileni

·rafforzamento della tutela dell'innovazione e delle opere creative

·garanzia di scambi sicuri e sostenibili di prodotti agroalimentari

·garanzia che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità siano non discriminatori e non creino inutili ostacoli agli scambi

·trasparenza e buone prassi regolamentari

·procedure moderne per la risoluzione delle controversie

La parte IV (Quadro istituzionale generale) contiene le disposizioni generali, istituzionali e finali. L'accordo istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto, un comitato misto e una serie di sottocomitati. Definisce le strutture per l'avvio di dialoghi con la società civile. Introduce una procedura per affrontare i casi in cui una delle parti venga meno agli obblighi assunti a norma dell'accordo.

L'applicazione provvisoria dell'accordo, in tutto o in parte, è stabilita dall'accordo stesso. Esso è concluso per un periodo di tempo indeterminato e sostituisce l'accordo di associazione e l'accordo interinale sugli scambi.

2023/0260 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile,
dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 7 ,

considerando quanto segue:

(1)In conformità della decisione [XX] del Consiglio 8 , l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (l'"accordo") è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione in data successiva. Lo stesso giorno, l'Unione europea e il Cile hanno inoltre approvato la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (la "dichiarazione comune"),

(2)È opportuno approvare l'accordo e la dichiarazione comune a nome dell'Unione.

(3)A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione la posizione da adottare in merito ad alcune modifiche dell'accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell'articolo 28.20 e dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo e da un organismo istituito a norma dell'articolo 32.34 e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), punto x), dell'accordo.

(4)In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo è approvato a nome dell'Unione.

2. La dichiarazione comune è approvata a nome dell'Unione.

3. I testi dell'accordo e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 28.20 dell'accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda gli allegati 28-A e 28-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 32.34 e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), punto x), dell'accordo, la modifica dell'allegato 32-C dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo, la modifica delle appendici dell'accordo sul commercio del vino di cui all'allegato V dell'accordo di associazione firmato dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica del Cile, dall'altra, il 18 novembre 2002 (l'"accordo di associazione"), quale integrato nell'accordo, è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Ai fini dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo, la modifica delle appendici dell'accordo sulle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione, quale integrato nell'accordo, è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui al capo 41, articolo 41.5, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 26 del 31.1.2003.
(2)    JOIN(2017) 19 final.
(3)    Gli accordi sono stati modificati nel 2005, 2006, 2009 e infine nel 2022 (GU C 287 del 28 luglio 2022, pag. 19).
(4)    Il Cile non beneficia di aiuti pubblici allo sviluppo conformemente ai criteri stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE per il periodo 2022 e 2023.
(5)     https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en#chile .
(6)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0173 .
(7)    GU C del , pag. .
(8)    [Inserire il riferimento].
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra









ACCORDO QUADRO AVANZATO
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL CILE,
DALL'ALTRA



PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,



LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",

e



L'UNIONE EUROPEA,

   da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito "il Cile",

   dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che li uniscono,

RIBADENDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e del buon governo, nonché per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono la base del loro partenariato e della loro cooperazione,

CONDIVIDENDO la posizione per cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali,

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;



SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,

CONSIDERANDO il loro impegno a modernizzare l'attuale accordo di associazione per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti nel loro partenariato,

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere attività intese a sviluppare una cooperazione internazionale attiva e reciproca,

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, del programma d'azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, adottato ad Addis Abeba il 13‑16 luglio 2015, della risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 contenente il documento finale "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito "Agenda 2030"), dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi"), della nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito "nuova agenda urbana") e degli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e chiedendone l'attuazione,



RIBADENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, il loro impegno a favore dello sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile in queste tre dimensioni, riconosciute come profondamente interconnesse e sinergiche, e il loro impegno a promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030,

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla parte III dell'accordo;

DESIDEROSE di rinsaldare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, rafforzando e migliorando l'accesso al mercato e contribuendo alla crescita economica, pur rimanendo attente alla necessità di migliorare la consapevolezza dell'impatto economico e sociale dei danni ambientali, dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e del loro impatto sul benessere umano,

PERSUASE che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, l'innovazione tecnologica e la modernizzazione,



RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,

RICONOSCENDO la stretta relazione tra innovazione e commercio, nonché l'importanza dell'innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sociale, e affermando altresì il loro interesse a promuovere una maggiore cooperazione in materia di innovazione, ricerca, scienza, tecnologia, trasporti e altri settori correlati, nonché a promuovere la partecipazione dei settori pubblico e privato,

AFFERMANDO l'impegno a rafforzare la cooperazione nei campi della giustizia, della libertà e della sicurezza,

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, della ricerca e dell'innovazione, dell'occupazione e degli affari sociali e in altri settori di interesse comune,

ESPRIMENDO la determinazione a continuare a rafforzare le loro relazioni attraverso nuovi accordi di cooperazione, nonché la determinazione a condurre detta cooperazione a beneficio di paesi terzi, come previsto dal memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale firmato dalle parti nel 2015, e come avviene nella prassi della continua partecipazione del Cile ai programmi regionali dell'Unione europea,



RICORDANDO l'importanza dei diversi accordi firmati dall'Unione europea e dal Cile, che hanno promosso il dialogo politico e la cooperazione in tutti i settori delle relazioni tra le parti, nonché l'aumento degli scambi e degli investimenti,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Cile che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Che, analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



PARTE I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

CAPO 1

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi del presente accordo

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a)    riaffermare l'associazione tra le parti sulla base di un partenariato rafforzato, di un dialogo politico rafforzato e di una cooperazione rafforzata su questioni di reciproco interesse, compresa l'innovazione in tutti i settori pertinenti;

b)    favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni commerciali, contribuendo in tal modo a una maggiore crescita economica e a una migliore qualità della vita. e



c)    rafforzare le relazioni di cooperazione esistenti tra le parti, compresa la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, e promuovere le attività congiunte, al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 1.2

Principi generali

1.    Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

2.    Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto e del buon governo, alla base delle politiche interne e internazionali delle parti, costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

3.    Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

4.    Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali.



5.    Le parti confermano il proprio impegno a integrare nelle azioni programmatiche la parità di genere l'emancipazione di donne e ragazze.

6.    Le parti ribadiscono il proprio sostegno alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata il 13 settembre 2007, e l'impegno a rispettare la diversità culturale e a proteggere i diritti dei popoli indigeni.

7.    Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.

ARTICOLO 1.3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;

b)    "accordo commerciale interinale": l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, da concludere;



c)    "paese terzo": un paese o un territorio fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo come esplicitato all'articolo 41.2; e

d)    "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

PARTE II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

CAPO 2

DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI
E SICUREZZA, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

ARTICOLO 2.1

Dialogo politico

1.    Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, internazionali e multilaterali al fine di consolidare il loro partenariato rafforzato.



2.    Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

a)    promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il loro partenariato;

b)    rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali e globali;

c)    rafforzare le loro capacità istituzionali, tra cui, fra l'altro, la modernizzazione dello Stato, il decentramento e la promozione della cooperazione interistituzionale.

3.    Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:

a)    consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice;

b)    consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale;

c)    riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello;

d)    dialoghi settoriali, anche mediante lo scambio di missioni ed esperti su questioni di interesse comune;

e)    scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso nazionale del Cile e il Parlamento europeo;



ARTICOLO 2.2

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.    Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che il presente paragrafo è un elemento fondamentale del presente accordo.

2.    Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)    l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;

b)    la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.



ARTICOLO 2.3

Diritti umani, Stato di diritto, buon governo

1.    Le Parti promuovono un dialogo regolare, costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.

2.    Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione indipendentemente dal motivo.

3.    Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a)    il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani;

b)    la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e i media;

c)    il rafforzamento delle istituzioni nazionali e regionali in materia di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;

d)    il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani conformemente ai principi generali del diritto internazionale dei diritti umani;



e)    il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti;

f)    il rafforzamento della capacità nazionale, regionale e decentrata di applicare i principi e le prassi democratici, compresa la promozione di processi elettorali coerenti con le norme democratiche internazionali;

g)    il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile;

h)    la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, i quali comprendono l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente, l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un'assistenza giuridica pubblica effettiva e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia;

i)    la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare i terzi ad adempiere ai loro obblighi nel settore;

j)     l'impegno fattivo a garantire l'assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani e a garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di tali violazioni e abusi.



ARTICOLO 2.4

Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze

1.    Le parti promuovono la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di ogni donna e ragazza e la loro emancipazione. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. Le parti si scambiano le migliori pratiche ed esaminano ulteriori programmi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive iniziative, come politiche e programmi, in linea con norme e impegni internazionali quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, il programma d'azione adottato alla conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo dal 5 al 13 settembre 1994 e i risultati delle relative conferenze di revisione, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) sull'Agenda 2030 e le successive risoluzioni sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza e altri accordi internazionali in materia di parità di genere e diritti umani delle donne e delle ragazze di cui sono firmatarie.

2.    Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a)    cooperare per conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5 e i relativi traguardi;



b)    promuovere, tutelare e rispettare tutti i diritti umani di tutte le donne e ragazze; prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza, discriminazione e molestie nei confronti di donne e ragazze nella sfera pubblica e privata e promuovere attivamente i diritti umani delle donne e delle ragazze conformemente al quadro internazionale vigente;

c)    promuovere attivamente l'integrazione sistematica della prospettiva di genere; rafforzare il dialogo e la cooperazione per promuovere la parità di genere e la non discriminazione, il dialogo sociale, la protezione e l'inclusione, l'agenda per il lavoro dignitoso e la politica per l'occupazione;

d)    sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza di cui all'UNSCR 1325 (2000) e successive risoluzioni;

e)    promuovere la partecipazione politica e la leadership delle donne, nonché l'accesso a un'istruzione di qualità, all'emancipazione economica e alla leadership e una loro maggiore partecipazione in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli politici, sociali, economici e culturali;

f)    consolidare le istituzioni nazionali e regionali con misure specifiche per affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tali forme di violenza e molestie, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità, l'assistenza e il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;



g)    garantire in modo efficace la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani delle donne e delle ragazze, contrastando qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, compresa la violenza nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne, garantendo l'accesso alla giustizia e adottando le misure necessarie per porre fine all'impunità;

h)    intensificare la cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;

i)    promuovere attivamente l'analisi di genere e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari.

ARTICOLO 2.5

Sicurezza internazionale e ciberspazio

Le parti intensificheranno la cooperazione e lo scambio di vedute nel settore della cibersicurezza e riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, anche per quanto riguarda le norme, i principi di comportamento responsabile degli Stati, il rispetto del diritto internazionale vigente nel ciberspazio, lo sviluppo di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo di capacità.



ARTICOLO 2.6

Lotta al terrorismo

1.    Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente al diritto internazionale, alle rispettive legislazioni e allo Stato di diritto. Esse cooperano in particolare:

a)    nel quadro della piena attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di altre convenzioni e strumenti internazionali;

b)    promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;

c)    scambiando le migliori pratiche nella prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e nella lotta al terrorismo;

d)    scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, conformemente al diritto nazionale e internazionale, e sostenendo, ove possibile, iniziative regionali di cooperazione fra le forze dell'ordine nell'ambito della lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita privata e dello Stato di diritto.



ARTICOLO 2.7

Sicurezza dei cittadini

1.    Le parti cooperano nel settore della sicurezza dei cittadini. Riconoscono che la sicurezza dei cittadini trascende le frontiere nazionali e regionali e richiede un dialogo e una cooperazione più ampi, con una dimensione regionale e biregionale.

Le parti riconoscono l'importanza della lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Si impegnano a sostenere i dialoghi e la cooperazione biregionali nel settore della sicurezza dei cittadini.

2.    Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in materia di elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione della violenza e della criminalità e riguardo a sistemi di misurazione e valutazione della violenza, della criminalità e dell'insicurezza.

Le parti possono scambiare migliori pratiche basate su dati probanti riguardo alla protezione delle vittime di reati nel contesto della sicurezza dei cittadini.

3.    Per quanto riguarda la prevenzione, le parti possono promuovere politiche pubbliche volte a prevenire la violenza, con particolare attenzione ai giovani e alla dimensione di genere.

4.    Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche in settori quali la promozione di una cultura di pace e non violenza, il rispetto del diritto, la riabilitazione, il reinserimento nella società, la giustizia correttiva. Le norme giuridiche delle parti che disciplinano i rispettivi sistemi penitenziari dovrebbero rispecchiare gli standard e le norme internazionali.



ARTICOLO 2.8

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1.    Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.    Le parti convengono di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, adottato con la risoluzione 55/255 delle Nazioni Unite del 31 maggio 2001, e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni da esse assunti nel contesto di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.

3.    Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme e normative internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.



4.    Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5.    Le Parti si impegnano pertanto a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

ARTICOLO 2.9

Corte penale internazionale

1.    Le parti riconoscono che i reati più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2.    Le parti promuovono la ratifica universale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito "Statuto") o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati aderenti alla CPI. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione delle rispettive norme di legge e adottano misure a tutela dell'integrità dello Statuto.



ARTICOLO 2.10

Cooperazione nella gestione internazionale delle crisi

1.    Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, compresa la cooperazione per sviluppare una dimensione di genere nel settore della pace e della sicurezza internazionali.

2.    Esse coordinano le attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

3.    Le parti si adoperano per attuare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2014.



CAPO 3

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 3.1

Cooperazione giudiziaria

1.    Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Detta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con altre pertinenti reti di cooperazione giudiziaria internazionale.

2.    Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

3.    Le parti cooperano per promuovere l'uso di mezzi elettronici per la trasmissione di documenti, se del caso, nonché di standard elevati di protezione dei dati personali, ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale.



ARTICOLO 3.2

Problema mondiale della droga

1.    Le parti cooperano per garantire un'impostazione integrata, equilibrata e basata su dati probanti in materia di droga al fine di:

a)    attuare iniziative di riduzione della domanda e misure correlate, comprese la prevenzione e il trattamento, il reinserimento sociale e altre questioni connesse alla salute;

b)    garantire la disponibilità e l'accesso a sostanze controllate esclusivamente per scopi medici e scientifici, prevenendone la diversione;

c)    attuare iniziative di riduzione dell'offerta e misure correlate, quali un'efficace applicazione della legge e risposte alla criminalità connessa alla droga, contrastare il riciclaggio di denaro e il commercio illecito di stupefacenti, anche agevolato da Internet, e promuovere la cooperazione giudiziaria;

d)    concentrarsi su questioni trasversali: droga e diritti umani, giovani, bambini, genere, donne e comunità, anche mediante misure di collaborazione e cooperazione volte a promuovere lo sviluppo di programmi e azioni per l'istruzione e il reinserimento, che consentano di ridurre la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;



e)    scambiare informazioni e migliori pratiche in merito all'evoluzione delle realtà, delle tendenze e delle circostanze esistenti e alle sfide e alle minacce emergenti e persistenti, comprese le nuove sostanze psicoattive; ciò può includere la riduzione della domanda di droga e l'analisi forense di materiali, ad esempio precursori di droghe sequestrati;

f)    rafforzare la cooperazione internazionale, anche al fine di contrastare l'uso di precursori di droghe, di sostanze chimiche essenziali e di prodotti o preparati che li contengono per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive;

g)    rafforzare lo sviluppo alternativo e la cooperazione regionale, interregionale e internazionale su una politica di controllo delle droghe equilibrata e orientata allo sviluppo.

2.    Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 dal titolo "Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem" (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.



ARTICOLO 3.3

Migrazioni internazionali e asilo

1.    Le parti cooperano e si scambiano vedute nel contesto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e competenze in materia di migrazione, fra cui la migrazione regolare e irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo e la protezione internazionale, il rimpatrio, la riammissione, l'integrazione, i visti e la gestione delle frontiere.

2.    Le parti cooperano, anche a livello tecnico, allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche, alla normativa, alle istituzioni e alla società civile, nonché alla condivisione di dati e statistiche sulla migrazione.

3.    Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare e contrastare il traffico di migranti. A tal fine:

a)    il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;

b)    ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;



c)    gli Stati membri e il Cile forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione europea per il rimpatrio;

d)    le parti concordano di negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione, comprese le modalità di prova della cittadinanza. Detto accordo può anche includere l'obbligo di riammettere persone che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto applicabile delle parti.

4.    Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di migrazione in tutte le sue dimensioni, anche nel quadro di riferimento delle Nazioni Unite, in particolare per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel rispetto delle competenze nazionali.

ARTICOLO 3.4

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Cile in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.



ARTICOLO 3.5

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Le parti cooperano per prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose. A tal fine, si scambiano informazioni nel quadro delle rispettive legislazioni e cooperano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi derivanti dai proventi di attività criminose.

ARTICOLO 3.6

Attività di contrasto e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale

1.    Le parti cooperano e si scambiano vedute sulla lotta alla criminalità organizzata economica e finanziaria transnazionale, sul traffico di stupefacenti, sulle droghe illegali, sulla tratta di esseri umani e su altre forme associate di sfruttamento, corruzione, contraffazione, contrabbando e transazioni illecite, nel rispetto dei loro obblighi internazionali reciproci in quest'ambito, anche per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione efficace per il recupero di beni o fondi frutto di attività criminali.



2.    Le parti si scambieranno esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale.

3.    Le parti sviluppano il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche proseguendo la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust.

4.    Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 con la risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite, e dei relativi protocolli integrativi.

5.    Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte di detta convenzione tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito "meccanismo di riesame"), anche aderendo a principi di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame.

6.    Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, concordano disposizioni più particolareggiate contenute nel protocollo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno allegato al presente accordo.



7.    Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, le parti convengono in particolare di:

a)    scambiarsi informazioni pertinenti e migliori pratiche su questioni quali l'integrità, la trasparenza pubblica e la lotta alla corruzione;

b)    scambiarsi informazioni e migliori pratiche, anche riguardo a campagne di sensibilizzazione e a metodi di educazione alla lotta contro la corruzione.

ARTICOLO 3.7

Cibercriminalità

1.    Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale.

2.    Le parti intensificheranno la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica. A tal fine, si scambieranno informazioni e migliori pratiche conformemente alle rispettive leggi e agli impegni internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito "convenzione di Budapest"), nel pieno rispetto dei diritti umani ed entro i limiti delle loro responsabilità.

3.    Le parti si scambieranno informazioni sull'istruzione e sulla formazione degli inquirenti e di altri professionisti o procuratori specializzati nei reati informatici e nelle scienze forensi digitali e potranno svolgere attività di formazione congiunte a vantaggio reciproco o di terzi.



4.    Le parti si adoperano per collaborare, se del caso, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nell'elaborazione di leggi, politiche, pratiche, istruzione e formazione adeguate, compatibili con la convenzione di Budapest e riconoscendo quest'ultima come norma internazionale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità informatica.

ARTICOLO 3.8

Protezione dei dati personali

1.    Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.

2.    Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.



CAPO 4

SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 4.1

Sviluppo sostenibile

1.    Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – sociale, economica e ambientale – in modo inclusivo ed equilibrato attraverso il dialogo, l'azione congiunta, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli, strategie di sviluppo sostenibile coese a titolarità nazionale e la mobilitazione di risorse finanziarie, utilizzando al meglio gli strumenti esistenti e futuri.

2.    Le parti affrontano le problematiche connesse al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile privilegiando i bisogni e la titolarità nazionale di ciascuna, tenendo conto dei contesti regionale e locale e creando sinergie e partenariati con portatori di interessi del settore, ivi compresi la società civile, le amministrazioni locali, il settore privato, organizzazioni senza scopo di lucro e il mondo accademico. Pur riconoscendo il ruolo centrale dei governi nella promozione dello sviluppo, le parti coopereranno anche per incoraggiare il settore privato, in particolare le piccole e medie imprese, a tener conto dello sviluppo sostenibile nelle sue pratiche.



3.    Le parti riconoscono l'importanza dei mezzi di attuazione, compresi il finanziamento, il trasferimento di tecnologia, la cooperazione tecnica e lo sviluppo di capacità, per la realizzazione e il seguito dell'Agenda 2030, attingendo a molteplici fonti quali i governi, la società civile, il settore privato e altri attori. A tale riguardo, si impegnano a continuare ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione internazionale, anche promuovendo l'uso di strumenti innovativi per conseguire uno sviluppo sostenibile.

4.    Le parti cooperano per migliorare la sostenibilità dei modelli di consumo e di produzione e si adoperano per adottare misure intese a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale, anche mediante l'economia circolare, le politiche pubbliche e le strategie aziendali.

5.    Le parti dovrebbero promuovere un uso responsabile, sostenibile ed efficiente delle risorse naturali.

6.    Le parti dovrebbero fare opera di sensibilizzazione sui costi economici e sociali dei danni ambientali e sul loro impatto sul benessere umano, anche mediante l'uso di dati scientifici.

7.    Le parti tengono un dialogo politico strutturato regolare sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di interesse comune e la qualità e l'efficacia di detto coordinamento.

8.    Le parti collaborano per integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche e strumenti.



9.    La cooperazione allo sviluppo si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione internazionale

1.    Le parti riconoscono la natura reciprocamente vantaggiosa della cooperazione internazionale e il suo valore nella promozione di processi di sviluppo sostenibile.

2.    Le parti incoraggiano la cooperazione triangolare con paesi terzi su questioni di interesse comune, nel pieno rispetto delle strategie e delle priorità dei beneficiari. Promuovono il rafforzamento dell'integrazione regionale in America latina e nei Caraibi e riconoscono l'importanza strategica di una cooperazione biregionale inclusiva.

ARTICOLO 4.3

Ambiente

1.    Le parti convengono sulla necessità di tutelare l'ambiente e di conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali.



2.    Le parti cooperano in particolare su questioni quali i diritti di accesso in materia ambientale, la biodiversità e le aree protette, i terreni e i suoli, l'acqua, la qualità dell'aria, il monitoraggio ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore, la gestione del riciclaggio e delle sostanze chimiche, la valutazione e la gestione dell'impatto dei trasporti.

3.    Le parti riconoscono l'importanza della governance ambientale globale, compresa l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie e, se del caso, delle risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente e di altri consessi pertinenti, per affrontare le sfide ambientali di interesse comune. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad attuare gli accordi ambientali multilaterali di cui è firmataria.

4.    Le parti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ambiente e della salute umana e per l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione, se del caso, in particolare per quanto riguarda:

a)    promuovere la buona governance ambientale nei settori prioritari stabiliti di comune accordo;

b)    favorire lo scambio di informazioni, capacità tecniche e migliori pratiche in settori quali:

i)    l'economia verde e circolare e le migliori tecniche disponibili;



ii)    la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, la loro valutazione e l'integrazione di tali obiettivi in altri settori strategici pertinenti;

iii)    la protezione e la gestione sostenibile delle foreste;

iv)    la lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, compreso il legname e altre risorse biologiche;

v)    la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

vi)    la politica in materia di risorse idriche, suoli e uso dei suoli;

vii)    l'inquinamento atmosferico e la riduzione degli inquinanti a vita breve;

viii) la conservazione e la gestione dell'ambiente costiero e marino;

ix)    l'impatto sociale ed economico del degrado ambientale;

x)    l'impatto ambientale delle attività economiche e le opportunità di inverdimento delle imprese;

xi)    l'accesso alle informazioni, la partecipazione e la giustizia nelle questioni ambientali;

xii)    la ricerca accademica congiunta su questioni ambientali.



ARTICOLO 4.4

Cambiamenti climatici

1.    Le parti riconoscono che la minaccia impellente costituita dai cambiamenti climatici esige un'azione collettiva a favore di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

2.    Le parti riconoscono l'importanza delle norme e degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), l'accordo di Parigi e il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Kyoto l'11 dicembre 1997.

3.    Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'UNFCCC e attuare l'accordo di Parigi e i loro contributi determinati a livello nazionale (NDC).

4.    Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a)    cooperare per l'attuazione degli impegni e delle azioni pre-2020 per rafforzare la fiducia reciproca tra le parti;

b)    agevolare ulteriori azioni delle parti motivate dai loro dibattiti nazionali e dall'analisi delle politiche;

c)    sostenere lo sviluppo economico a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi;



d)    sostenere tutti i dialoghi e impegni costruttivi nel quadro dell'UNFCCC, in particolare quelli creati per valutare i progressi collettivi verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, come il bilancio globale;

e)    sviluppare il dialogo politico e la cooperazione nell'attuazione del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza istituito dall'accordo di Parigi, in settori prioritari stabiliti di comune accordo, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali al fine di conseguire livelli più elevati di trasparenza;

f)    promuovere il dialogo bilaterale e la cooperazione di interesse al fine di sostenere, se del caso, i processi multilaterali che possono avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo e aereo internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e dell'Organizzazione marittima internazionale;

g)    promuovere politiche e programmi nazionali in materia di clima a sostegno degli obiettivi dell'accordo di Parigi di mitigare i cambiamenti climatici, adattarsi ad essi e allineare i flussi finanziari, anche attraverso gli obiettivi e le azioni contenuti negli NDC delle parti;

h)    sostenere azioni volte ad allineare i flussi finanziari a una traiettoria orientata a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione a finanziamenti per il clima inclusivi destinati ai gruppi più poveri e ai gruppi particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come le donne e le ragazze;



i)    promuovere un dialogo sul rafforzamento delle politiche e delle misure di adattamento, anche per le questioni relative al finanziamento dell'adattamento, alla valutazione dei risultati e all'aumento della resilienza;

j)    promuovere le sinergie dell'azione per il clima a tutti i livelli tra la pubblica amministrazione, le organizzazioni della società civile e le imprese private e promuovere la partecipazione del settore privato alla realizzazione di un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici;

k)    promuovere strumenti di politica economica per l'azione in materia di cambiamenti climatici, quali la fissazione del prezzo del carbonio, gli strumenti basati sul mercato e le imposte sul carbonio, se del caso;

l)    rafforzare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basse emissioni e di altre tecnologie rispettose del clima sostenibili sotto il profilo commerciale;

m)    promuovere gli sforzi globali per razionalizzare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi, tenendo pienamente conto delle necessità e delle condizioni specifiche dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in modo da proteggere i poveri e le comunità interessate;

n)    rafforzare il dialogo bilaterale su altri settori della politica per il clima che potrebbero emergere e promuovere la considerazione degli approcci trasversali dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030.



ARTICOLO 4.5

Energia sostenibile

1.    Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica e la pace e stabilità internazionali e sottolineano che la trasformazione di tale settore è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 e nell'accordo di Parigi. Concordano sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili. Le parti riconoscono che la transizione energetica comporterà dei costi nelle regioni e sosterranno una transizione giusta. Le parti si adoperano per conseguire questi obiettivi.

2.    Le parti continuano a scambiarsi informazioni sull'energia e collaborano a livello bilaterale, regionale e multilaterale per sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa trasparente e basata su dati scientifici e discutere gli ambiti di cooperazione in materia di energia.

3.    La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14 della parte III, in modo da garantire sinergie.



ARTICOLO 4.6

Governance degli oceani

1.    Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile degli oceani e dei mari, compresa la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, degli oceani e del nesso climatico, la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione responsabile della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime, nonché il loro contributo alla creazione di opportunità ambientali, economiche e sociali per le generazioni presenti e future.

2.    A tal fine, coerentemente con i loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, le parti si impegnano a:

a)    promuovere l'impegno attivo di tutti gli Stati a concludere tempestivamente i negoziati in corso e a concludere e attuare un ambizioso strumento internazionale giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale;

b)    cooperare per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 e altri obiettivi correlati, anche nell'ambito dei pertinenti organismi e processi regionali e multilaterali;

c)    contribuire a rafforzare la governance internazionale degli oceani, anche colmando le lacune normative e attuative;



d)    promuovere una migliore cooperazione e consultazione, all'interno delle organizzazioni, degli strumenti e degli organismi internazionali competenti e tra di essi, al fine di rafforzare la governance degli oceani e promuovere un'applicazione efficace;

e)    promuovere ed attuare efficacemente misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare e controlli di competenza dello Stato di approdo, nonché le relative sanzioni, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire una pesca eccessiva;

f)    mantenere o adottare misure e cooperare per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "INN"), compresi, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle rispettive acque e l'attuazione di politiche e misure volte a escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle attività delle aziende acquicole;

g)    cooperare, esternamente o internamente, con le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di conseguire una buona governance;

h)    ridurre le pressioni sugli oceani attraverso la lotta contro l'inquinamento marino e i rifiuti marini, anche provenienti da fonti terrestri, la plastica e le microplastiche;

i)    cooperare per sviluppare ecosistemi e misure di conservazione e strumenti di gestione basati sul territorio, comprese le zone marine protette, conformemente al diritto di ciascuna parte e al diritto internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili per tutelare e ripristinare le aree e le risorse costiere e marine;



j)    incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della tutela degli oceani mediante lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle funzioni di guardia costiera e alla sorveglianza marittima, anche attraverso una cooperazione rafforzata delle autorità competenti;

k)    promuovere strumenti basati sul territorio, come la pianificazione dello spazio marittimo basata sugli ecosistemi e la gestione integrata delle zone costiere, in modo da gestire e sviluppare in modo sostenibile le attività marittime;

l)    cooperare per intensificare la ricerca oceanica e la raccolta di dati;

m)    sostenere la ricerca marina e le decisioni basate su dati scientifici per la gestione della pesca e per altre attività di sfruttamento delle risorse marine;

n)    cooperare per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli oceani, sulle coste e sugli ecosistemi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare l'anidride carbonica), azioni di adattamento efficaci e il sostegno all'attuazione dei pertinenti accordi e azioni internazionali;

o)    promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel Codice di condotta per una pesca responsabile, adottato a Roma (Italia) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995;

p)    scambiare le migliori pratiche in materia di sviluppo sostenibile di specifiche attività economiche marittime di interesse per le parti.



ARTICOLO 4.7

Riduzione del rischio di catastrofi

1.    Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale.

2.    Le parti cooperano per migliorare le misure di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero volte a ridurre il rischio di catastrofi, promuovere una cultura della prevenzione e aumentare la resilienza delle loro società, dei loro ecosistemi e delle loro infrastrutture e, se del caso, operano a livello politico bilaterale, regionale e multilaterale per migliorare la riduzione del rischio di catastrofi a livello globale.

3.    Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche sull'attuazione e sul monitoraggio del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai (Giappone) il 18 marzo 2015, tramite piattaforme di cooperazione regionali e globali, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l'attuazione di piani di riduzione del rischio di catastrofi a tutti i livelli, la raccolta e l'uso di statistiche sulle catastrofi e i dati sulle perdite, compresa la valutazione economica delle catastrofi.



ARTICOLO 4.8

Sviluppo delle politiche urbane

1.    Le parti riconoscono l'importanza di politiche volte a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile quale mezzo per contribuire efficacemente all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e della nuova agenda urbana.

2.    Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i principali soggetti attivi nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide urbane in modo integrato e globale.

3.    Le parti sviluppano, ove possibile, opportunità concrete di cooperazione fra città per trovare soluzioni sostenibili alle sfide urbane e così migliorare lo sviluppo delle capacità mediante scambi di esperienze, pratiche e apprendimento reciproco.



ARTICOLO 4.9

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 1

1.    Le parti cooperano nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale con l'obiettivo comune di rafforzare la resilienza e la sostenibilità della produzione alimentare, l'agricoltura sostenibile e la gestione delle risorse naturali quali l'acqua e l'azione per il clima, i sistemi alimentari circolari, comprese la prevenzione e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, la promozione delle organizzazioni di produttori, le indicazioni geografiche, la ricerca e l'innovazione, le politiche di sviluppo rurale e le prospettive del mercato agricolo.

2.    Le parti riconoscono gli sforzi compiuti nei consessi internazionali per migliorare la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile a livello mondiale e si impegnano a cooperare attivamente in tali consessi al fine di contribuire a porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030.

3.    Le parti collaborano per contribuire alla realizzazione dell'Agenda 2030 nel settore agroalimentare e in particolare al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1, 2, 12, 15, 17 e altri OSS pertinenti.



4.    Le parti incoraggiano e promuovono efficaci partenariati pubblici, pubblico-privati e della società civile, sulla base dell'esperienza e delle strategie di finanziamento dei partenariati previste dall'OSS n. 17. A tal fine, le parti si adoperano per intensificare la cooperazione bilaterale e il coordinamento nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sulla base del principio dei rispettivi obiettivi di sostenibilità a lungo termine formulati nel Green Deal dell'Unione europea, nella strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore", nella strategia dell'Unione europea sulla biodiversità e nelle iniziative cilene in materia di sostenibilità agroalimentare.

CAPO 5

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE

ARTICOLO 5.1

Imprese e industria

1.    Le parti cooperano per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e, se del caso, nel settore della politica industriale. Tale cooperazione consiste nel:

a)    promuovere i contatti tra gli operatori economici, incentivare gli investimenti comuni e creare joint venture e reti di informazione nell'ambito degli attuali programmi orizzontali;



b)    procedere allo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI e sulle procedure per la creazione di PMI;

c)    agevolare le attività delle PMI delle parti;

d)    promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.

2.    Le parti cooperano per agevolare le attività di cooperazione pertinenti del settore privato.

ARTICOLO 5.2

Materie prime

1.    Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore delle materie prime.

2.    Sulla base dell'interesse reciproco le parti promuovono la cooperazione su questioni relative alle materie prime nei consessi regionali o multilaterali pertinenti o attraverso il dialogo bilaterale su richiesta di una di esse. Detta cooperazione mira a promuovere la trasparenza sui mercati mondiali delle materie prime e a contribuire allo sviluppo sostenibile.



3.    La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14 della parte III, in modo da garantire sinergie.

ARTICOLO 5.3

Condotta responsabile delle imprese; imprese e diritti umani

1.    Le parti sostengono l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione nazionali relativi a imprese e diritti umani che menzionino e incentivino disposizioni efficaci di dovere di diligenza in materia di diritti umani.

2.    Considerando che gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani nel loro territorio in relazione alle attività commerciali, le parti promuovono un comportamento responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali approvate o sostenute dalle parti nell'ambito dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, delle linee guida generali dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, delle linee guida generali dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Agenda 2030.



ARTICOLO 5.4

Occupazione e questioni sociali

1.    Conformemente all'Agenda 2030, le parti riconoscono che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la maggiore sfida che il mondo si trova ad affrontare ed è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. A tale riguardo, convengono di scambiare informazioni sui metodi per misurare la povertà al fine di sostenere politiche basate su dati concreti.

2.    Le parti riconoscono che il miglioramento del tenore di vita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la promozione della protezione sociale e di un lavoro dignitoso per tutti – donne e uomini – dovrebbero essere al centro delle politiche occupazionali e sociali.

3.    Le parti rispettano, promuovono e attuano i principi e i diritti fondamentali nel lavoro enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e negli sviluppi successivi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008, e nelle corrispondenti convenzioni fondamentali dell'OIL.

4.    Le parti intensificano la cooperazione, anche tra le parti sociali nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, e promuovono scambi di migliori pratiche in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni del lavoro, lavoro sommerso, dialogo sociale e protezione sociale e del lavoro, compresa la valutazione dell'impatto dell'economia informale e la gestione delle transizioni professionali.



5.    Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare per accompagnare ed esaminare lo stato di avanzamento dei lavori in questi settori di interesse comune, nonché l'elaborazione e l'efficacia delle loro politiche in materia.

ARTICOLO 5.5

Anziani e persone con disabilità

1.    Le parti si impegnano ad adoperarsi per il benessere, la dignità e l'effettiva inclusione dei gruppi vulnerabili nelle loro società, nonché di coloro che incontrano ostacoli alla loro partecipazione paritaria alla società, in particolare gli anziani e le persone con disabilità.

2.    Le parti riconoscono l'importanza di promuovere un invecchiamento positivo e l'accessibilità a tutti i livelli in tutto l'arco della vita. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di rispettare gli obblighi di accessibilità sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006.

3.    Le parti convengono di cooperare in questo settore per:

a)    promuovere e sviluppare azioni volte a sostenere o incrementare le opportunità sul mercato del lavoro e l'inclusione sociale per gli anziani e per le persone con disabilità;



b)    garantire un'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente alle persone con disabilità, in particolare ai bambini e ai giovani, nonché agli anziani;

c)    promuovere azioni mirate incentrate sull'inclusione delle persone con disabilità mentali e intellettive e con problemi di salute mentale, nonché sulla loro abilitazione e riabilitazione;

d)    individuare e scambiare buone pratiche sui dispositivi di assistenza, compresi quelli utilizzati nella prestazione di assistenza per promuovere una vita indipendente e utilizzabili sia per gli anziani sia per le persone con disabilità, anche in situazioni di dipendenza;

e)    migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi in modo coerente per garantire un accesso su base paritaria e che non discrimini nei confronti delle persone con disabilità o degli anziani.

ARTICOLO 5.6

Gioventù

1.    Le parti riconoscono l'importanza del ruolo dei giovani come motore della crescita e della prosperità. Al riguardo, le parti sottolineeranno l'importanza della creazione di occupazione e della disponibilità di posti di lavoro dignitosi per i giovani, nonché dello sviluppo di progetti intesi ad aumentare la loro partecipazione civica.



2.    Le parti si adoperano per:

a)    agevolare la partecipazione attiva dei giovani alla società civile;

b)    promuovere gli scambi nell'ambito della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale per i giovani e per gli animatori socioeducativi;

c)    promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo mediante un dialogo volto a sostenere campagne di sensibilizzazione per i giovani su diritti umani e non discriminazione.

3.    In tale contesto, le parti svolgeranno attività congiunte per combattere il bullismo e la violenza negli istituti scolastici.

ARTICOLO 5.7

Cultura

1.    Le parti cooperano nei consessi internazionali pertinenti, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche attraverso l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005.



2.    Le parti promuovono un dialogo e una cooperazione più stretti nei settori culturali e creativi, anche per quanto riguarda le tecnologie emergenti e nuove e i media audiovisivi, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti con gli Stati membri, al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture e gli scambi in questo settore.

3.    Le parti si adoperano per adottare misure appropriate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative comuni in vari settori culturali, tra cui la coproduzione nei settori dei media, del cinema e della televisione, utilizzando gli strumenti e i quadri di cooperazione disponibili.

4.    Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

ARTICOLO 5.8

Ricerca e innovazione

1.    Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse comune e a reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro norme e disposizioni interne. La cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a migliorare la competitività regionale e a consolidare le relazioni tra le parti, preludio di un partenariato duraturo. Le parti promuovono il dialogo politico e utilizzano in modo complementare i diversi strumenti di cui dispongono, come l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, concluso a Bruxelles il 23 settembre 2002.



2.    Le parti si adoperano per:

a)    migliorare le condizioni per la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e per la circolazione transfrontaliera di materiale e attrezzature;

b)    agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici;

c)    intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione

d)    promuovere principi comuni per un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione;

e)    incoraggiare il dialogo politico sull'innovazione, rivolto in particolare alle PMI, al fine di generare nuovi beni e servizi e stimolare l'innovazione tecnologica e l'imprenditorialità;

f)    aumentare il numero di progetti imprenditoriali comuni di ricerca applicata e sviluppo che mirano a ottenere soluzioni innovative a problemi e sfide comuni;

g)    promuovere reti e collegamenti tra gli istituti di ricerca e innovazione, quali le università e i centri di ricerca e le imprese, nelle regioni delle parti, per lo sviluppo di attività vicine al mercato;



h)    sostenere programmi di innovazione sociale e pubblica volti a migliorare lo sviluppo sociale delle regioni e in particolare la qualità della vita dei cittadini;

i)    promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, politiche e strategie, anche riguardo alle sfide globali, tra i responsabili politici, le agenzie per l'innovazione e altri pertinenti portatori di interessi.

3.    Le parti promuovono le seguenti attività con il coinvolgimento di organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore e agenzie e reti per l'innovazione, nonché altri portatori di interessi, comprese le PMI:

a)    iniziative congiunte di sensibilizzazione ai temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;

b)    riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;

c)    azioni di ricerca e innovazione congiunte e cofinanziate, comprese reti tematiche, in settori di interesse comune;

d)    attività di analisi e valutazione della cooperazione scientifica e per l'innovazione, reciprocamente riconosciute, e diffusione dei relativi risultati.



ARTICOLO 5.9

Cooperazione polare

Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione a livello bilaterale e multilaterale nelle tematiche polari. Tale cooperazione avviene attraverso il dialogo tra esperti e lo scambio di migliori pratiche, anche nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide.

ARTICOLO 5.10

Politica digitale

1.    Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) favoriscono lo sviluppo economico, formativo e sociale. Le parti procedono a uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2.    Le parti cooperano, pertanto, nelle politiche sulle TIC. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a)    scambiarsi vedute sui diversi aspetti della strategia dell'Unione europea per il mercato unico digitale, in particolare le politiche e le normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi l'accesso ai servizi a banda larga, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, i flussi di dati, gli obblighi di localizzazione dei dati, l'e-government, il governo aperto, i dati aperti, la sicurezza di Internet, la sanità elettronica e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione;



b)    scambiarsi vedute sulla neutralità della rete, come principio per promuovere un'Internet libera e aperta, e sulla creazione di servizi e applicazioni online e relativo accesso, a beneficio di tutti i cittadini;

c)    promuovere le TIC quali mezzi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, l'inclusione sociale e digitale e la diversità culturale, nonché quali strumento essenziale per incentivare la connessione Internet nelle scuole e sviluppare reti universitarie e di ricerca;

d)    sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e servizi dell'informatica e delle banche dati scientifiche e promuovere tale sviluppo nel loro contesto regionale;

e)    cooperare nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identità elettronica, con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e buone pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione e promuovere servizi pubblici di qualità elevata e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche;

f)    scambiare informazioni riguardo a norme, valutazione della conformità e omologazione, anche per agevolare gli scambi commerciali;

g)    promuovere gli scambi e la formazione di specialisti, in particolare giovani professionisti e donne;

h)    promuovere le competenze digitali.



ARTICOLO 5.11

Istruzione generale e superiore

1.    Le parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere lo sviluppo del capitale umano, in particolare a livello di istruzione superiore.

2.    Al fine di sostenere la qualità e la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore, le parti:

a)    promuovono la mobilità degli studenti e del personale accademico e amministrativo mediante programmi esistenti o nuovi;

b)    rafforzano le capacità degli istituti di istruzione superiore;

c)    migliorano i meccanismi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero, conformemente alla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 5.12

Navigazione satellitare civile, osservazione della Terra e altre attività spaziali

1.    Le parti riconoscono che le attività spaziali hanno un impatto positivo sullo sviluppo economico, sociale e ambientalmente sostenibile e sulla competitività industriale.



2.    Le parti cooperano, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni, su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali:

a)    la ricerca spaziale, anche per quanto riguarda la navigazione satellitare e l'osservazione della Terra, mediante la partecipazione a Orizzonte Europa;

b)    la cooperazione in materia di applicazioni e servizi dei sistemi globali di navigazione satellitare, fra cui in particolare la ricerca scientifica, la cooperazione industriale, lo sviluppo del commercio e del mercato, le norme per l'applicazione, la certificazione e le misure di regolamentazione;

c)    lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, in particolare per il trasporto aereo o i sistemi di potenziamento, la protezione reciproca delle infrastrutture dei sistemi di navigazione satellitare, la cooperazione in materia di interoperabilità, compatibilità e uso dello spettro;

d)    l'osservazione della Terra e le scienze della Terra, compresa la cooperazione nei consessi multilaterali, fra cui in particolare il Gruppo sull'osservazione della Terra ("GEO") e il Comitato per l'osservazione satellitare della Terra ("CEOS") al fine di affrontare le sfide per la società e agevolare i partenariati commerciali e per l'innovazione nel settore dell'osservazione della Terra nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, individuando settori di interesse comune;

e)    le comunicazioni satellitari.



ARTICOLO 5.13

Turismo

1.    Le parti cooperano nel settore del turismo per migliorare lo scambio di informazioni e stabilire migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.

2.    Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:

a)    salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale;

b)    rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;

c)    promuovere la cooperazione tra le regioni delle parti e le regioni e i comuni dei paesi vicini;

d)    promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo.



ARTICOLO 5.14

Statistiche

1.    Le parti cooperano nel settore della statistica.

2.    Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:

a)    la promozione dell'armonizzazione delle metodologie statistiche per migliorare la comparabilità dei dati;

b)    la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e lo sviluppo di indicatori;

c)    lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le istituzioni ufficiali del Cile responsabili delle questioni e delle procedure statistiche e i loro omologhi nell'Unione europea.

ARTICOLO 5.15

Trasporti

1.    Le parti cooperano nei pertinenti settori della politica dei trasporti, compresa la politica integrata dei trasporti, per sviluppare e sostenere un sistema di trasporto efficiente, sostenibile, sicuro e rispettoso dell'ambiente, sia per i passeggeri che per le merci.



2.    La cooperazione mira a promuovere:

a)    lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, norme e migliori pratiche in materia di trasporti e su altri temi di interesse reciproco;

b)    l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

c)    un approccio basato sui sistemi di trasporto multimodali;

d)    un ambiente favorevole agli investimenti;

e)    la sicurezza dei sistemi di trasporto;

f)    le tematiche ambientali nel settore dei trasporti;

g)    le soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio o senza emissioni di carbonio, la ricerca e l'innovazione, le soluzioni intelligenti e digitali;

h)    il dialogo tra esperti e la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;

i)    le soluzioni di trasporto sostenibili, anche in relazione alla mobilità urbana; e

j)    l'agevolazione degli scambi, il miglioramento dell'efficienza e l'ottimizzazione delle operazioni di trasporto e logistica attraverso la digitalizzazione e la semplificazione degli obblighi di comunicazione in tutti i modi di trasporto.



CAPO 6

ALTRI SETTORI

ARTICOLO 6.1

Politiche macroeconomiche

Le parti cooperano e promuovono lo scambio di informazioni e vedute sulle politiche e sulle tendenze macroeconomiche.

ARTICOLO 6.2

Questioni fiscali

Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore fiscale, comprese le norme globali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché l'eliminazione delle pratiche fiscali dannose. Le parti promuoveranno la parità di trattamento e si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscali.



ARTICOLO 6.3

Politica dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per cooperare nell'ambito della politica dei consumatori. Le parti convengono che la cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:

a)    lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;

b)    la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.



ARTICOLO 6.4

Sanità pubblica

Le parti convengono di cooperare nelle questioni di sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, la preparazione per combattere i focolai di malattie ad alta patogenicità, l'applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), adottato il 23 maggio 2005 dall'Assemblea mondiale della sanità, e la lotta alla resistenza antimicrobica.

ARTICOLO 6.5

Cooperazione nel settore dello sport e dell'attività fisica

Le parti coopereranno nel settore dello sport e dell'attività fisica per contribuire allo sviluppo di uno stile di vita attivo e sano, compresa la promozione dell'attività fisica salutare in tutte le fasce di età, promuovere i ruoli sociali e i valori educativi dello sport e lottare contro minacce allo sport quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.



CAPO 7

MODERNIZZAZIONE DELLO STATO E DEL SERVIZIO PUBBLICO, DECENTRAMENTO,
POLITICA REGIONALE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

ARTICOLO 7.1

Modernizzazione dello Stato

Nell'ambito del dialogo politico e della cooperazione, le parti si adopereranno per uno scambio di esperienze in merito alla modernizzazione e al decentramento dello Stato e della pubblica amministrazione, traendo insegnamenti dalle migliori pratiche delle parti in termini di efficacia organizzativa globale e dalla legislazione e dal quadro istituzionale esistenti al fine di conseguire una buona governance, tra cui:

a)    il riconoscimento dell'autonomia e del ruolo delle istituzioni superiori di controllo nella promozione del buon governo a tutti i livelli, garantendo l'efficienza, la responsabilità, l'efficacia e la trasparenza;

b)    la promozione della trasparenza e della responsabilità nelle politiche pubbliche e nel processo decisionale nei confronti dei cittadini e il rafforzamento del ruolo della società civile in questo settore;

c)    la promozione di una cultura dell'integrità e della probità nella pubblica amministrazione che comprenda la società nel suo insieme, in collaborazione con il settore privato e la società civile;



d)    la promozione, il sostegno e l'incoraggiamento all'innovazione nel settore pubblico, fornendo soluzioni ai problemi e alle sfide presenti nei diversi livelli e settori di lavoro, in modo da generare valore pubblico nell'ecosistema di innovazione e nella società dell'innovazione.

ARTICOLO 7.2

Politica regionale e decentramento

1.    Le parti riconoscono l'importanza delle politiche di promozione di uno sviluppo regionale e territoriale equilibrato e sostenibile. Le parti riconoscono l'importanza delle regioni e della collaborazione con i governi subnazionali e riconoscono il modo in cui questi ultimi possono apportare conoscenze rilevanti sulle politiche pubbliche in linea con le esigenze del futuro decentramento del Cile.

2.    Le parti coopereranno, ove possibile, per migliorare i sistemi di governance a diversi livelli, sullo sviluppo di capacità attraverso lo scambio di esperienze e di pratiche e l'apprendimento reciproco, sulle soluzioni sostenibili per le sfide dello sviluppo territoriale e regionale, sulle politiche di promozione della coesione sociale, economica e territoriale, compresa la cooperazione transfrontaliera, sulla definizione e sull'attuazione della politica regionale, sull'organizzazione di strategie di sviluppo territoriale e su questioni di partenariato, procedure e metodi di pianificazione e valutazione, innovazione regionale e politiche di specializzazione intelligente.

3.    Le parti si impegnano a rafforzare e ampliare, ove possibile, le dinamiche e le opportunità di collaborazione tra le regioni dell'Unione europea e le regioni del Cile, mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi e progetti comuni volti a promuovere, tra l'altro, lo sviluppo regionale e territoriale.



4.    Le parti intendono scambiare esperienze e buone pratiche sulle interrelazioni tra decentramento e attuazione della politica regionale.

ARTICOLO 7.3

Cooperazione interistituzionale

1.    Le parti si impegnano a incentivare e facilitare un dialogo e una cooperazione più stretti tra le istituzioni interessate in tutti i settori contemplati dal presente accordo. A tal fine, le parti incoraggeranno i contatti tra le istituzioni del governo del Cile e il settore pubblico e altre istituzioni competenti del Cile con gli omologhi dell'Unione europea a favore della più ampia cooperazione settoriale possibile, che potrà comprendere:

a)    prevenzione e lotta alla corruzione;

b)    formazione e sostegno organizzativi;

c)    assistenza tecnica alle istituzioni cilene responsabili dell'elaborazione, dell'esecuzione e della valutazione delle politiche pubbliche e della comunicazione di informazioni in merito, comprese riunioni del personale delle istituzioni dell'Unione europea con le controparti cilene;



d)    scambio regolare di informazioni, ove ritenuto opportuno, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sviluppo di reti di informazione, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati personali in tutti i settori in cui lo scambio di dati è necessario;

e)    scambio di informazioni e buone pratiche sulla digitalizzazione delle procedure della pubblica amministrazione relative alla prestazione di servizi ai cittadini;

f)    trasferimento di conoscenze specialistiche;

g)    studi preliminari ed esecuzione congiunta di progetti che comportano un contributo finanziario proporzionato;

h)    elaborazione di piani d'azione comprendenti punti focali, calendari e meccanismi di valutazione;

i)    contributo alla creazione di capacità, competenze e abilità nel settore dell'innovazione pubblica.

2.    Le parti possono, di comune accordo, aggiungere ulteriori settori d'azione oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

 

(1)    Nella misura in cui le materie disciplinate dal presente articolo sono contemplate anche nel capitolo 14, la cooperazione di cui al presente articolo sarà trattata conformemente a quel capitolo.
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra


PARTE III

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 8

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'articolo V del GATS.



ARTICOLO 8.2

Obiettivi

Gli obiettivi della presente parte dell'accordo sono:

a)    l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;

b)    l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare attraverso le disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici, le procedure di valutazione della conformità e le misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;

c)    la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;

d)    lo sviluppo di un contesto economico favorevole all'aumento dei flussi di investimenti e al miglioramento delle condizioni di stabilimento sulla base del principio di non discriminazione, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di adottare e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica;

e)    l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e i movimenti di capitali;



f)    lo sviluppo di un ambiente favorevole agli investimenti attraverso norme trasparenti, stabili e prevedibili che garantiscano l'equità di trattamento degli investitori, e l'istituzione di un sistema giurisdizionale al fine di risolvere le controversie tra investitori e Stato in modo efficace, imparziale e prevedibile;

g)    l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

h)    la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli obblighi internazionali applicabili tra le parti;

i)    la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra le parti;

j)    lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; e

k)    l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente parte dell'accordo.



ARTICOLO 8.3

Definizioni di applicazione generale

Ai fini della presente parte dell'accordo, degli allegati 9, da 10-A a 10-E, da 13-A a 13-H, 15-A, 15‑B, 16-A, 16-B, 16-C, da 17-A a 17-I, 19-A, 19-B, 19-C, 21-A, 21-B, 25, 28-A, 28-B, 29, 32-A, 32-B, 32-C, 38-A e 38-B e dei protocolli del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b)    "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

c)    "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione di una merce, senza includere:

i)    gli oneri equivalenti a imposte interne applicati conformemente all'articolo 9.4 del presente accordo;

ii)    i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; e

iii)    i diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione a essa e il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;



d)    "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);

e)    "giorni": i giorni di calendario, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;

f)    "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;

g)    "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

h)    "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

i)    "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;

j)    "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoce, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;

k)    "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;



l)    "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

m)    "misura": qualsiasi misura sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione, pratica o sotto qualsiasi altra forma;

n)    "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da 1 :

i)    amministrazioni e autorità a tutti i livelli;

ii)    organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità a tutti i livelli 2 ; o



iii)    qualsiasi soggetto che, di fatto, agisca su istruzione o sotto la direzione o il controllo di una parte in relazione alla misura 3 ;

o)    "persona fisica":

i)    per la parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri conformemente al suo diritto 4 ; e

ii)    per il Cile, un cittadino del Cile, conformemente al suo diritto;

p)    "merce originaria": una merce conforme alle regole di origine di cui al capo 10;

q)    "persona": una persona fisica o una persona giuridica;



r)    "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

s)    "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

t)    "misura sanitaria o fitosanitaria": qualsiasi misura di cui all'allegato A, punto 1, dell'accordo SPS;

u)    "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

v)    "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

w)    "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC;

x)    "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e

y)    "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.



ARTICOLO 8.4

Relazione con l'accordo OMC e con altri accordi esistenti
che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo

1.    Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo e di cui sono firmatarie.

2.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC.

3.    In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo esistente, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie e che rientra nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.



SEZIONE B

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 8.5

Funzioni specifiche del Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio"

1.    Quando affronta questioni relative alla presente parte dell'accordo 5 , il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 40.1 può:

a)    adottare decisioni volte a modificare:

i)    le tabelle dei dazi di cui alle appendici 9-1 e 9-2 per accelerare lo smantellamento tariffario;

ii)    il capo 10 e gli allegati da 10-A a 10-E;

iii)    gli allegati 13-F e 13-G e l'appendice 13-E-1;

iv)    gli allegati 16-A, 16-D e 16-E e l'allegato 16-B, punto 1;



v)    l'allegato 21-B;

vi)    l'allegato 29;

vii)    la definizione di "sovvenzione" di cui all'articolo 31.2, paragrafo 1, nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo;

viii)    l'allegato 32-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;

ix)    l'allegato 32-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione;

x)    l'allegato 32-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche;

xi)    gli allegati 38-A e 38-B; e

xii)    qualsiasi altra disposizione o appendice o qualsiasi altro allegato o protocollo le cui modifiche sono previste nella presente parte dell'accordo;

b)    adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni della presente parte dell'accordo, che sono vincolanti per le parti e tutti gli altri organismi istituiti a norma della presente parte dell'accordo e per i panel di cui ai capi 33 e 38;



c)    istituire altri sottocomitati e organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3; e

d)    se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 e della lettera c) del presente paragrafo.

2.    L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio" è stabilito dai coordinatori della presente parte dell'accordo, a norma dell'articolo 8.7, paragrafo 2.

ARTICOLO 8.6

Funzioni specifiche del comitato misto riunito nella formazione "Commercio"

1.    Quando affronta questioni relative alla presente parte dell'accordo 6 , il comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2:

a)    assiste il Consiglio congiunto nello svolgimento delle sue funzioni per quanto riguarda le questioni attinenti al commercio e agli investimenti;



b)    è responsabile della corretta attuazione della presente parte dell'accordo; a tale riguardo, fatti salvi i diritti di cui al capo 38, le parti possono sottoporre all'esame del comitato misto qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della presente parte dell'accordo;

c)    sorveglia l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo, in funzione delle necessità, e valuta i risultati della sua applicazione;

d)    cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque sorgere nei settori disciplinati dalla presente parte dell'accordo;

e)    sovrintende ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 8.8 e dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3 che svolgono i compiti specifici alla parte III del presente accordo; e

f)    esamina gli eventuali effetti dell'adesione di un nuovo Stato membro dell'Unione europea sulla presente parte dell'accordo.

2.    Il comitato misto riunito nella formazione "Commercio" può:

a)    istituire altri sottocomitati e organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3;



b)    adottare decisioni volte a modificare la presente parte dell'accordo conformemente all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e ad emanare le interpretazioni di cui all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b), negli intervalli tra le riunioni del Consiglio congiunto, quando quest'ultimo non può riunirsi o secondo quanto altrimenti disposto nel presente accordo; e

c)    se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 e della lettera a) del presente paragrafo.

3.    L'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto riunito nella formazione "Commercio" è stabilito dai coordinatori della presente parte dell'accordo, a norma dell'articolo 8.7, paragrafo 2.

ARTICOLO 8.7

Coordinatori della presente parte dell'accordo

1.    Ciascuna parte designa un coordinatore della presente parte dell'accordo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo presente accordo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto.

2.    I coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno e procedono a tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del Consiglio congiunto, del comitato misto, dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 8.8 o dell'articolo 40.3, paragrafo 3, che svolgono i compiti specifici alla parte III del presente accordo. Se del caso i coordinatori danno seguito alle decisioni del Consiglio congiunto e del comitato misto, riuniti nella formazione "Commercio", e alle decisioni dei sottocomitati nei casi di cui agli articoli 17.39 e 25.20.



ARTICOLO 8.8

Sottocomitati e altri organismi specifici della presente parte dell'accordo

1.    Le parti istituiscono i sottocomitati seguenti:

a)    sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti,

b)    sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine,

c)    sottocomitato per i servizi finanziari,

d)    sottocomitato per la proprietà intellettuale,

e)    sottocomitato per gli appalti pubblici,

f)    sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie,

g)    sottocomitato per i servizi e gli investimenti,

h)    sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili,

i)    sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi,



j)    sottocomitato per gli scambi di merci, e

k)    sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2.    L'ordine del giorno delle riunioni dei sottocomitati e degli altri organismi responsabili delle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo è stabilito dai coordinatori della presente parte dell'accordo, conformemente all'articolo 8.7, paragrafo 2.

CAPO 9

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 9.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci conformemente alla presente parte dell'accordo.



ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci di una parte.

ARTICOLO 9.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 9 si applicano le definizioni seguenti:

a)    "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b)    "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;

c)    "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;



d)    "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte esportatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

e)    "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte importatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

f)    "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del SA, ad eccezione delle merci classificate nelle voci 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 e 87.03 o nelle sottovoci 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 e 8517.11, che:

i)    è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci che sono state utilizzate;

ii)    ha prestazioni e condizioni di funzionamento analoghe a quelle di un prodotto equivalente in nuove condizioni; e

iii)    è coperta dalla medesima garanzia di un prodotto equivalente in nuove condizioni;



g)    "riparazione": qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; la riparazione di una merce comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

i)    annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

ii)    trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

iii)    sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci;

h)    "categoria di soppressione progressiva dei dazi": la tempistica per la soppressione dei dazi doganali, compresa tra zero e sette anni, trascorsi i quali una merce è esente da dazi doganali, salvo diversamente indicato nelle tabelle di cui all'allegato 9.



ARTICOLO 9.4

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 9.5

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

1.    Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte secondo la tabella figurante nell'allegato 9.

2.    Ai fini del paragrafo 1, l'aliquota di base dei dazi doganali è quella specificata per ciascuna merce nelle tabelle di cui all'allegato 9.



3.    Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (l'"aliquota NPF"), all'aliquota ridotta si applica la tabella dell'allegato 9 relativa a tale parte. Se riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita fino a un livello inferiore all'aliquota di base in relazione a una particolare voce tariffaria, tale parte calcola l'aliquota applicabile preferenziale che determina la riduzione del dazio sull'aliquota NPF ridotta applicata, mantenendo il margine di preferenza relativo per quella particolare voce tariffaria fintantoché l'aliquota NPF applicata è inferiore all'aliquota di base. Il margine di preferenza relativo per una qualsiasi voce tariffaria in ciascun periodo di soppressione progressiva dei dazi corrisponde alla differenza tra l'aliquota di base fissata nella tabella dell'allegato 9 relativa a tale parte e l'aliquota del dazio applicata per quella voce tariffaria conformemente a detta tabella, divisa per tale aliquota di base ed espressa in termini percentuali.

4.    Su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali fissati nelle tabelle di cui all'allegato 9. Tenuto conto di tale consultazione, il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 9 per accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi.

ARTICOLO 9.6

Clausola di standstill

1.    Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, una parte non può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato 9 o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte.



2.    Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nell'allegato 9 per il rispettivo periodo di soppressione progressiva dei dazi, a seguito di una riduzione unilaterale.

ARTICOLO 9.7

Dazi, imposte e altri oneri all'esportazione

1.    Una parte non può introdurre né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, né imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.

2.    Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 9.8.

ARTICOLO 9.8

Diritti e formalità

1.    I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.



2.    Le parti non riscuotono diritti o altri oneri calcolati ad valorem applicati all'importazione o all'esportazione o in relazione all'una o all'altra.

3.    Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:

a)    la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b)    analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;

c)    la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d)    misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

4.    Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.



5.    Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

ARTICOLO 9.9

Merci oggetto di riparazioni

1.    Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

2.    Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3.    Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni 7 .



ARTICOLO 9.10

Prodotti rifabbricati

1.    Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a prodotti affini in nuove condizioni.

2.    Si precisa che l'articolo 9.11 si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione dei prodotti rifabbricati. Una parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3.    Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci affini in nuove condizioni.



ARTICOLO 9.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

L'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nella presente parte dell'accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Di conseguenza, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative.

ARTICOLO 9.12

Marchio di origine

Qualora il Cile applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci della parte UE, il comitato misto può decidere che le merci recanti il marchio "Made in EU" o un marchio analogo nella lingua locale siano conformi a tali prescrizioni al momento dell'importazione in Cile. Il presente articolo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di precisare i tipi di prodotti per i quali le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine sono obbligatorie. Il capo 10 non si applica al presente articolo.



ARTICOLO 9.13

Procedure in materia di licenze di importazione

1.    Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

2.    Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

3.    Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte, salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta siffatte procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente all'altra parte la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure.

4.    Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 di tale accordo sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.



5.    Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze d'importazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze d'importazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze d'importazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se ha notificato la nuova procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione, al comitato per le licenze d'importazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo.

6.    Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze d'importazione.

ARTICOLO 9.14

Procedure in materia di licenze di esportazione

1.    Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
Tale pubblicazione è effettuata, se possibile, 30 giorni prima dell'entrata in vigore della procedura o della modifica e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.



2.    Ciascuna parte provvede affinché la pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprenda le informazioni seguenti:

a)    i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;

b)    le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

c)    per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione dell'iter di presentazione di una domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d)    il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e)    l'organo o gli organi amministrativi a cui deve essere presentata la domanda o altri documenti pertinenti;

f)    una descrizione della misura o delle misure che la procedura in materia di licenze di esportazione è intesa ad attuare;

g)    il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;



h)    se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

i)    eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, informazioni sulle modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3.    Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze di esportazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze di esportazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze di esportazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito o dei siti Internet governativi pertinenti.

4.    Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.



ARTICOLO 9.15

Determinazione del valore in dogana

Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell'altra parte importate nel proprio territorio a norma dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l'articolo VII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, e gli articoli da 1 a 17 dell'accordo sulla valutazione in dogana, comprese le relative note interpretative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 9.16

Utilizzo delle preferenze

1.    Ai fini del monitoraggio del funzionamento della presente parte dell'accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche sulle importazioni per un periodo compreso tra un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e 10 anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente alle tabelle di cui all'allegato 9. Salvo diversa decisione del comitato misto, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato misto può decidere di prorogarlo ulteriormente.



2.    Lo scambio delle statistiche sulle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma della presente parte dell'accordo e delle importazioni di merci che non ne hanno beneficiato.

ARTICOLO 9.17

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1.    Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 10 e al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2.    Una parte può sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 se ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che l'altra parte ha commesso violazioni sistematiche e su larga scala della legislazione doganale al fine di ottenere il trattamento preferenziale accordato in virtù del presente capo, e ha rilevato:

a)    carenze sistematiche dell'altra parte nella verifica del carattere originario delle merci e nell'adempimento delle altre prescrizioni di cui al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, nel corso dell'individuazione o della prevenzione delle violazioni delle norme di origine;



b)    il rifiuto sistematico di una parte di procedere, su richiesta dell'altra parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente tale verifica o comunicazione; o

c)    il rifiuto sistematico o l'omissione dell'altra parte di cooperazione o di assistenza nel rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in relazione al trattamento preferenziale.

3.    La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato misto e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato misto al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe.

Se le parti non concordano una soluzione reciprocamente accettabile entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente delle merci interessate. Una sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato misto.

Le sospensioni temporanee si applicano solo per il periodo necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte interessata e comunque per non più di sei mesi. Ove le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano alla scadenza del periodo di sei mesi, la parte interessata può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione temporanea è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto.



4.    Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 9.18

Sottocomitato per gli scambi di merci

Il sottocomitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1:

a)    sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e dell'allegato 9;

b)    promuove gli scambi di merci tra le parti, anche mediante consultazioni sul miglioramento del trattamento tariffario per l'accesso al mercato a norma dell'articolo 9.5, paragrafo 4, e, se del caso, su altre questioni;

c)    offre una sede per discutere e risolvere eventuali questioni connesse al presente capo;

d)    esamina senza indugio gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti, in particolare quelli connessi all'applicazione di misure non tariffarie, e, se del caso, sottopone la questione all'esame del comitato misto;

e)    raccomanda alle parti eventuali modifiche del presente capo o aggiunte allo stesso;



f)    coordina lo scambio di dati per l'utilizzo delle preferenze o di qualsiasi altra informazione sugli scambi di merci tra le parti che esso potrebbe decidere;

g)    riesamina eventuali modifiche future del sistema armonizzato per garantire che gli obblighi che incombono a ciascuna parte a norma della presente parte dell'accordo non siano modificati e procede a consultazioni per risolvere eventuali conflitti connessi;

h)    svolge le funzioni di cui all'articolo 15.17.



CAPO 10

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 10.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 10-A a 10-E si applicano le definizioni seguenti:

a)    "classificazione": la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b)    "partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;

c)    "autorità doganale":

i)    per il Cile, il servizio doganale nazionale; e



ii)    per la parte UE, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri dell'Unione europea preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza della legislazione doganale;

d)    "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

e)    "prodotti identici": prodotti che corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella descrizione del prodotto; la descrizione del prodotto che figura nel documento commerciale utilizzato per la compilazione di un'attestazione di origine per spedizioni multiple deve essere sufficientemente precisa da identificare chiaramente non solo il prodotto in questione, ma anche i prodotti identici che saranno successivamente importati in base a tale attestazione;

f)    "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

g)    "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi ingredienti, materie prime, componenti o parti;

h)    "prodotto": il risultato della produzione, anche se destinato a essere utilizzato successivamente come materiale nella produzione di un altro prodotto; e

i)    "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.



ARTICOLO 10.2

Requisiti di carattere generale

1.    Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente alla presente parte dell'accordo, sono considerati originari dell'altra parte i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:

a)    i prodotti interamente ottenuti in tale parte a norma dell'articolo 10.4;

b)    i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e

c)    i prodotti fabbricati in tale parte utilizzando materiali non originari, purché rispettino le prescrizioni di cui all'allegato 10-B.

2.    Se un prodotto ha acquisito il carattere originario conformemente al paragrafo 1, i materiali non originari utilizzati per ottenere tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3.    Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel territorio di una parte.



ARTICOLO 10.3

Cumulo dell'origine

1.    Un prodotto originario di una parte è considerato prodotto originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto in tale altra parte, purché la lavorazione e la trasformazione effettuate vadano al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 10.6.

2.    I materiali classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato, originari dei paesi di cui al paragrafo 4, lettera b), e impiegati nella fabbricazione di prodotti a base di tonno in scatola classificati nella sottovoce 1604.14 del sistema armonizzato possono essere considerati originari di una parte purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), e purché tale parte invii una notifica che sarà esaminata dal sottocomitato di cui all'articolo 10.31.

3.    Su raccomandazione del sottocomitato, il comitato misto può decidere che taluni materiali originari dei paesi terzi 8 di cui al paragrafo 4 del presente articolo possano essere considerati originari di una parte se sono impiegati nella fabbricazione di un prodotto in tale parte, a condizione che:

a)    per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;



b)    l'origine dei materiali di cui al presente paragrafo sia determinata in conformità delle regole di origine applicabili a norma:

i)    dell'accordo commerciale della parte UE che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto in Cile; e

ii)    dell'accordo commerciale del Cile che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto nella parte UE;

c)    tra la parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione del presente capo, comprese le disposizioni relative all'utilizzo della documentazione appropriata sull'origine dei materiali, e che la parte notifichi all'altra parte detto accordo;

d)    la produzione o la trasformazione dei materiali eseguita nella parte vada al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 10.6; e

e)    le parti concordino eventuali altre condizioni.

4.    I paesi terzi di cui al paragrafo 3 sono:

a)    i paesi dell'America centrale seguenti: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; e

b)    i paesi andini seguenti: Colombia, Ecuador e Perù.



ARTICOLO 10.4

Prodotti interamente ottenuti

1.    Si considerano interamente ottenuti in una parte i prodotti seguenti:

a)    le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

b)    gli animali vivi, ivi nati e allevati;

c)    i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;

d)    i prodotti ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura ivi praticate, ma non oltre i limiti esterni delle acque territoriali della parte;

e)    i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f)    i prodotti dell'acquacoltura ivi ottenuti, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, lattimi, avannotti, novellame o larve con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;



g)    i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;

h)    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali ad opera di una nave della parte;

i)    i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina della parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)    i prodotti estratti da una parte o da una persona di tale parte dal fondale marino o dal sottosuolo al di fuori delle acque territoriali, a condizione che esse abbiano diritti di sfruttamento di detto fondale marino o sottosuolo;

k)    i rifiuti o gli avanzi ivi derivati dalla produzione o da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; e

l)    i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2.    Per "nave di una parte" e "nave officina di una parte" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono rispettivamente una nave o una nave officina che:

a)    è registrata in uno Stato membro o in Cile;

b)    batte bandiera di uno Stato membro o del Cile; e



c)    soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)    è per più del 50 % di proprietà di persone fisiche di uno Stato membro o del Cile; o

ii)    è di proprietà di una persona giuridica che:

A)    ha la sede e il centro di attività principale in uno Stato membro o in Cile;

B)    è per più del 50 % di proprietà di persone di una delle parti.

ARTICOLO 10.5

Tolleranze

1.    Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non rispetta le prescrizioni di cui all'allegato 10-B, tale prodotto è considerato originario di una parte, purché:

a)    per tutti i prodotti 9 , ad eccezione di quelli classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;



b)    per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 10-A.

2.    Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 10B per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.

3.    Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 10.4. Se l'allegato 10-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 10.6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.    Fatto salvo l'articolo 10,2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se solo una o più delle seguenti operazioni sono effettuate su materiali non originari in tale parte:

a)    operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia o altre operazioni analoghe, se il loro unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;



b)    la scomposizione e la composizione di confezioni;

c)    il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)    la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

e)    le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)    la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e brillatura dei cereali e del riso;

g)    le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato allo stato solido;

h)    la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i)    l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento;

k)    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)    l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;



m)    la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n)    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)    la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; o

p)    la macellazione di animali.

2.    Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 10.7

Unità da prendere in considerazione

1.    L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è il prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.



2.    Se una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 10.8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1.    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

2.    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 10-B.



ARTICOLO 10.9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono prodotti originari.
Un assortimento, se è composto di prodotti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10.10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la fabbricazione del prodotto:

a)    combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b)    attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;



c)    macchine, utensili, stampi e forme;

d)    pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

e)    lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;

f)    guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

g)    qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è possibile dimostrare che l'utilizzo è parte della produzione del prodotto stesso.

ARTICOLO 10.11

Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori

1.    I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell'allegato 10-B.



2.    I materiali da imballaggio e i contenitori utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario in una parte.

ARTICOLO 10.12

Separazione contabile dei materiali fungibili

1.    I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario o non originario, a seconda dei casi. Tali materiali possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

2.    Il metodo di separazione contabile di cui al paragrafo 1 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.
Il metodo di separazione contabile garantisce in qualsiasi momento che il numero di prodotti che potrebbero essere considerati originari di una parte non sia superiore a quello che risulterebbe se le scorte fossero state conservate fisicamente separate.

3.    Ai fini del paragrafo 1, per "materiali fungibili" si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.



ARTICOLO 10.13

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte che sia esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato in tale parte è considerato non originario, a meno che si forniscano all'autorità doganale di tale parte prove soddisfacenti del fatto che il prodotto reimportato:

a)    è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b)    non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 10.14

Non modificazione

1.    Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, modificato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni della parte importatrice.



2.    Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale in tale paese terzo.

3.    Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite nel territorio di un paese terzo, purché tale frazionamento sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché tali partite rimangano sotto controllo doganale nel paese terzo.

4.    In caso di dubbi in merito alla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca le prove della conformità. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, anche attraverso documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli oppure qualsiasi elemento di prova legato al prodotto stesso.

ARTICOLO 10.15

Esposizioni

1.    I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della presente parte dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a)    l'esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti;



b)    l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona in una parte;

c)    i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e

d)    dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.    Alle autorità doganali è presentata, secondo le procedure doganali della parte importatrice, un'attestazione di origine compilata conformemente alla sezione B, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

3.    Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.

4.    Le autorità doganali della parte importatrice possono esigere la prova del fatto che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale nel paese in cui si svolge l'esposizione, nonché ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti.



SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

ARTICOLO 10.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.    La parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.    La richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno degli elementi seguenti:

a)    l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 10.17;

b)    la conoscenza da parte dell'importatore, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10.19.

3.    La richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui al paragrafo 2 sono incluse nella dichiarazione doganale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.



4.    L'importatore che presenta una richiesta di trattamento preferenziale basata su un'attestazione di origine conformemente al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione e ne fornisce una copia all'autorità doganale della parte importatrice che ne fa richiesta.

ARTICOLO 10.17

Attestazione di origine

1.    L'esportatore di un prodotto compila un'attestazione di origine sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese se del caso informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto.

2.    L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1. Se ha motivo di ritenere che l'attestazione di origine contiene informazioni errate o si basa su siffatte informazioni, l'esportatore notifica immediatamente all'importatore qualsiasi modifica che influisca sul carattere originario del prodotto. In tal caso l'importatore corregge la dichiarazione d'importazione e si fa carico di eventuali dazi doganali applicabili.

3.    L'esportatore compila l'attestazione di origine in una delle versioni linguistiche che figurano all'allegato 3-C su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione nella nomenclatura del sistema armonizzato. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.



4.    Un'attestazione di origine è valida per un anno dalla data del rilascio.

5.    L'attestazione di origine si può applicare a:

a)    un'unica spedizione di uno o più prodotti in una parte; o

b)    spedizioni multiple di prodotti identici in una parte nel periodo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

6.    La parte importatrice, su richiesta dell'importatore e fatte salve eventuali prescrizioni stabilite dalla parte importatrice, consente l'utilizzo di un'unica attestazione di origine per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, classificati nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, quando sono importati con spedizioni scaglionate.

ARTICOLO 10.18

Discordanze ed errori di lieve entità

L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per lievi discordanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale o per errori di scarsa importanza nell'attestazione di origine.



ARTICOLO 10.19

Conoscenza da parte dell'importatore

1.    La parte importatrice può, nelle sue disposizioni legislative e regolamentari, stabilire condizioni per determinare quali importatori possano basare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla conoscenza da parte dell'importatore.

2.    In deroga al paragrafo 1, la conoscenza da parte dell'importatore del carattere originario di un prodotto è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è effettivamente in possesso dei requisiti di prodotto originario ed è conforme alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario.

ARTICOLO 10.20

Obblighi di tenuta di registri

1.    L'importatore che richiede il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato in una parte:

a)    se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, conserva l'attestazione di origine compilata dall'esportatore per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale del prodotto; e



b)    se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, conserva le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale.

2.    L'esportatore che ha compilato un'attestazione di origine conserva una copia di tale attestazione e di tutti gli altri documenti che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di quattro anni dalla data di compilazione di detta attestazione di origine.

3.    I documenti da conservare a norma del presente articolo possono essere conservati in formato elettronico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice o esportatrice, a seconda dei casi.

ARTICOLO 10.21

Esenzioni dalle prescrizioni relative alle attestazioni di origine

1.    Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra un'attestazione di origine, i prodotti spediti come colli da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, che i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e che non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.



2.    Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali, purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere l'obbligo di presentare un'attestazione di origine.

3.    Il valore totale dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di colli, oppure 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 10.22

Verifica

1.    L'autorità doganale della parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto o il rispetto delle altre prescrizioni di cui al presente capo sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale. Ai fini di tale verifica, l'autorità doganale della parte importatrice può inviare una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento preferenziale a norma dell'articolo 10.16.



2.    L'autorità doganale della parte importatrice che invia una richiesta a norma del paragrafo 1 limita la propria richiesta alle seguenti informazioni in relazione all'origine di un prodotto:

a)    l'attestazione di origine, se la richiesta di trattamento preferenziale era basata su un'attestazione di origine; e

b)    informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:

i)    se il criterio di origine è "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione);

ii)    se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

iii)    se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione;

iv)    se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale; e

v)    se il criterio di origine è basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione di tale processo specifico.



3.    Nel fornire le informazioni richieste, l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4.    Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all'autorità doganale della parte importatrice che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non possono essere fornite.

5.    Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto le informazioni a norma del paragrafo 1 l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare all'importatore una richiesta supplementare di informazioni se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6.    L'autorità doganale della parte importatrice che decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica può offrire all'importatore lo svincolo dei prodotti. Quale condizione per tale svincolo, la parte importatrice può esigere una garanzia o altre opportune misure precauzionali. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo.



ARTICOLO 10.23

Cooperazione amministrativa

1.    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano tra loro, tramite le rispettive autorità doganali, per verificare il carattere originario di un prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

2.    Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto informazioni all'importatore a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare una richiesta di informazioni all'autorità doganale della parte esportatrice entro un periodo di due anni dalla data della richiesta di trattamento preferenziale, se l'autorità doganale della parte importatrice ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

3.    Nella richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte importatrice inserisce le informazioni seguenti:

a)    l'attestazione di origine o una sua copia;



b)    l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;

c)    il nome dell'esportatore da verificare;

d)    l'oggetto e la portata della verifica; e

e)    ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

4.    L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, effettuare la verifica richiedendo documenti all'esportatore e chiedendo prove, oppure visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

5.    A seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte esportatrice fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni seguenti:

a)    i documenti richiesti, se disponibili;

b)    un parere sul carattere originario del prodotto;

c)    la descrizione del prodotto oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;



d)    una descrizione e una spiegazione del processo produttivo a conferma del carattere originario del prodotto;

e)    informazioni sulle modalità con cui è stata effettuata la verifica del carattere originario del prodotto a norma del paragrafo 4; e

f)    documenti giustificativi, se del caso.

6.    L'autorità doganale della parte esportatrice non trasmette all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a) o f), senza il consenso dell'esportatore.

7.    Tutte le informazioni richieste, compresi eventuali documenti giustificativi e tutte le altre informazioni correlate riguardanti la verifica, dovrebbero essere preferibilmente scambiate per via elettronica tra le autorità doganali delle parti.

8.    Tramite i coordinatori designati conformemente alla presente parte dell'accordo, le parti si forniscono reciprocamente i dati di contatto delle rispettive autorità doganali e comunicano eventuali cambiamenti entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.



ARTICOLO 10.24

Reciproca assistenza nella lotta alle frodi

Nel caso di una sospetta violazione del presente capo, le parti si prestano assistenza reciproca conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 10.25

Respingimento delle richieste di trattamento tariffario preferenziale

1.    Fatte salve le prescrizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se:

a)    entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 1:

i)    l'importatore non ha risposto;

ii)    nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera a), non è stata fornita l'attestazione di origine; o



iii)    nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 10.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

b)    entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 10.22, paragrafo 5:

i)    l'importatore non ha risposto; o

ii)    le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c)    entro un termine di 10 mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2:

i)    l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o

ii)    le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto.

2.    L'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se l'importatore che ha presentato la richiesta non si conforma alle prescrizioni di cui al presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.



3.    Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, e laddove l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 5, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di respingere la richiesta di trattamento preferenziale entro due mesi dal ricevimento di tale parere.

4.    Qualora sia stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 3, si svolgono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal sottocomitato.

5.    Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice respinge la richiesta di trattamento tariffario preferenziale soltanto se non è in grado di confermare il carattere originario del prodotto e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.



ARTICOLO 10.26

Riservatezza

1.    Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2.    Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice sono da esse utilizzate solo ai fini del presente capo.

3.    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine dei prodotti e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4.    In deroga al paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari avviati per mancata osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni di cui trattasi.



ARTICOLO 10.27

Rimborsi e richieste di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1.    Ciascuna parte dispone che un importatore possa presentare, dopo l'importazione, una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e di rimborso di eventuali dazi pagati in eccesso per un prodotto se:

a)    l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione;

b)    la richiesta è presentata entro due anni dalla data dell'importazione; e

c)    il prodotto interessato poteva beneficiare del trattamento tariffario preferenziale al momento della sua importazione nel territorio della parte.

2.    Quale condizione per il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, la parte importatrice può esigere che l'importatore:

a)    presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;

b)    fornisca, se del caso, l'attestazione di origine; e

c)    soddisfi tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo, come se il trattamento tariffario preferenziale fosse stato richiesto al momento dell'importazione.



ARTICOLO 10.28

Misure e sanzioni amministrative

1.    Una parte impone misure e sanzioni amministrative, ove opportuno e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni errate allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per un prodotto o che non si conformi alle prescrizioni di cui:

a)    all'articolo 10.20;

b)    all'articolo 10.23, paragrafo 4, per non aver fornito le prove o aver rifiutato di sottoporsi a una visita; o

c)    all'articolo 10.17, paragrafo 2, per non aver corretto una richiesta di trattamento tariffario preferenziale contenuta nella dichiarazione doganale e non aver pagato l'eventuale dazio doganale corrispondente, se la richiesta iniziale di trattamento preferenziale era basata su informazioni errate.

2.    La parte tiene conto dell'articolo 6, paragrafo 3.6, dell'accordo OMC, che verte sulla facilitazione degli scambi, nei casi in cui un importatore riveli volontariamente una correzione a una richiesta di trattamento preferenziale prima di aver ricevuto una richiesta di verifica, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.



SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10.29

Ceuta e Melilla

1.    Ai fini del presente capo, per la parte UE il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2.    I prodotti originari del Cile importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza della presente parte dell'accordo, accordato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dalla presente parte dell'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dalla parte UE e originari della stessa.

3.    Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Cile a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Cile.



4.    Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5.    L'articolo 10.3 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra la parte UE, il Cile e Ceuta e Melilla.

6.    L'esportatore inserisce "Cile" e "Ceuta e Melilla" nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine di cui all'allegato 10-C, a seconda dell'origine del prodotto.

7.    L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 10.30

Modifiche

Il Consiglio congiunto può adottare decisioni volte a modificare il presente capo e gli allegati da 10‑A a 10-E a norma dell'articolo 8.1, paragrafo 6, lettera a).



ARTICOLO 10.31

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1.    Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle dogane.

2.    Il sottocomitato è responsabile dell'efficace attuazione e applicazione del presente accordo.

3.    Ai fini del presente capo, il sottocomitato svolge le funzioni seguenti:

a)    riesamina e formula, se del caso, opportune raccomandazioni al comitato misto circa:

i)    l'attuazione e l'applicazione del presente capo; e

ii)    eventuali modifiche del presente capo e degli allegati da 10-A a 10-E proposte da una parte;

b)    avanza suggerimenti al comitato misto riguardo all'adozione di note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e

c)    esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo come concordato dalle parti.



ARTICOLO 10.32

Prodotti in transito o in deposito

Le parti possono applicare la presente parte dell'accordo ai prodotti conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nella parte UE o in Cile, purché sia presentata un'attestazione di origine alle autorità doganali della parte importatrice.

ARTICOLO 10.33

Note esplicative

Le note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo figurano nell'allegato 10-E.



CAPO 11

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 11.1

Obiettivi

1.    Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.

2.    Le parti riconoscono che gli strumenti e le norme internazionali in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito.

3.    Le parti riconoscono che le disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale hanno carattere non discriminatorio e che le procedure doganali si basano sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere gli scambi legittimi. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente le proprie disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale. Le parti riconoscono altresì che le loro procedure doganali non devono comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che esse sono applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.



4.    Le parti convengono di rafforzare la cooperazione per garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e procedurali pertinenti in ambito doganale, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.

ARTICOLO 11.2

Definizioni

Ai fini del presente capo per "autorità doganale" si intende:

a)    per il Cile, il Servicio Nacional de Aduanas (servizio doganale nazionale) o il suo successore; e

b)    per la parte UE, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.



ARTICOLO 11.3

Cooperazione doganale

1.    Le parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità doganali per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11.1.

2.    Le parti sviluppano una cooperazione, anche mediante:

a)    lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei campi seguenti:

i)    semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii)    applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iii)    agevolazione del transito e del trasbordo;

iv)    rapporti con la comunità imprenditoriale; e

v)    sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;



b)    la collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione delle catene di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") nel giugno 2005;

c)    l'esame della possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione e ad altre procedure doganali, compresi lo scambio di migliori pratiche e l'assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; tale cooperazione può comprendere scambi relativi ai laboratori doganali, alla formazione dei funzionari doganali e alle nuove tecnologie per i controlli e le procedure doganali;

d)    il rafforzamento della cooperazione in ambito doganale in sede di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD;

e)    ove pertinente e opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato, comprese le misure equivalenti di facilitazione degli scambi;

f)    gli scambi sulle tecniche di gestione del rischio, sulle norme in materia di rischi e sui controlli di sicurezza al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;



g)    l'impegno ad armonizzare le rispettive prescrizioni in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD;

h)    la condivisione delle rispettive esperienze in materia di sviluppo e installazione dei sistemi di sportello unico e, ove opportuno, l'elaborazione di insiemi comuni di dati destinati a tali sistemi;

i)    il mantenimento del dialogo tra i rispettivi esperti di politiche per promuovere l'utilità, l'efficienza e l'applicabilità delle decisioni anticipate a beneficio delle autorità doganali e degli operatori commerciali; e

j)    lo scambio, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione strutturata e regolare tra le rispettive autorità doganali, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale a fini specifici, quali il miglioramento della gestione del rischio e l'efficacia dei controlli doganali, l'individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e l'agevolazione degli scambi legittimi; tale scambio lascia impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti in conformità del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

3.    Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti, mutatis mutandis, alle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 12 del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e agli obblighi in materia di riservatezza e tutela della vita privata previsti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.



ARTICOLO 11.4

Assistenza amministrativa reciproca

Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 11.5

Disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale

1.    Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale:

a)    si basino sugli strumenti e sulle norme internazionali nei settori doganale e commerciale, quali la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale e il modello dei dati, entrambi dell'OMD e, se applicabili, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali conclusa a Kyoto il 18 maggio 1973 e adottata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 1999;



b)    si basino sulla protezione e sulla facilitazione degli scambi legittimi attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni legislative; e

c)    siano proporzionate e non discriminatorie, evitino oneri inutili per gli operatori economici, prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicurino una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.

2.    Per migliorare i metodi di lavoro e per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:

a)    semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;

b)    si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi al fine di ridurre gli oneri legati ai tempi e ai costi per gli operatori, comprese le piccole e medie imprese; e

c)    assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore.



ARTICOLO 11.6

Svincolo delle merci

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali, autorità di frontiera o altre autorità competenti:

a)    prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quanto necessario per garantire la conformità al proprio diritto doganale e ad altre disposizioni legislative e regolamentari e formalità attinenti al commercio;

b)    prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento della documentazione e di qualsiasi altra informazione prescritta prima dell'arrivo delle merci;

c)    consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo; e

d)    assegnino alle merci deperibili una priorità adeguata al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.



ARTICOLO 11.7

Procedure doganali semplificate

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori che soddisfano i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali. Tali misure possono comprendere dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi, oppure dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo dopo lo svincolo delle merci importate, o altre procedure che prevedano lo svincolo rapido di determinate partite.

ARTICOLO 11.8

Operatori economici autorizzati

1.    Ciascuna parte istituisce o continua ad attuare, per gli operatori che soddisfano criteri specificati (di seguito "operatori economici autorizzati"), un programma di partenariato per la facilitazione degli scambi.



2.    I criteri specificati per poter essere considerati operatori economici autorizzati sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari o nelle procedure di ciascuna parte. I criteri specificati sono pubblicati e possono comprendere:

a)    l'assenza di violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

b)    la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c)    la solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere i propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d)    competenze comprovate o qualifiche professionali direttamente correlate all'attività svolta; e

e)    adeguati standard di sicurezza.

3.    I criteri specificati al paragrafo 2 non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori economici a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese.



4.    Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 comporta i vantaggi seguenti:

a)    la semplificazione delle prescrizioni relative a dati e documentazione, se del caso;

b)    la riduzione del tasso di ispezioni fisiche ed esami, se del caso;

c)    la semplificazione delle procedure di svincolo e tempi di svincolo rapidi, se del caso;

d)    l'uso di garanzie, ivi comprese, se applicabili, garanzie globali o garanzie ridotte; e

e)    il controllo delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5.    Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 può anche comportare ulteriori vantaggi, quali:

a)    il pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;

b)    una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; o

c)    la disponibilità di un apposito punto di contatto a fornire assistenza in materia doganale.



ARTICOLO 11.9

Obblighi in materia di dati e documentazione

1.    Ciascuna parte provvede affinché le formalità di importazione, esportazione e transito e gli obblighi in materia di dati e documentazione:

a)    siano adottati e applicati ai fini del rapido svincolo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;

b)    siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali o gli operatori;

c)    costituiscano l'alternativa meno restrittiva degli scambi, qualora fossero ragionevolmente disponibili due o più opzioni per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e

d)    siano soppressi, anche in parte, se non più necessari.

2.    Ciascuna parte applica procedure doganali comuni e si avvale di documenti doganali uniformi per lo svincolo delle merci in tutto il suo territorio.



ARTICOLO 11.10

Uso delle tecnologie dell'informazione e pagamento elettronico

1.    Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di facilitare gli scambi tra le parti.

2.    Ciascuna parte:

a)    rende disponibile per via elettronica la dichiarazione doganale richiesta per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci;

b)    consente di presentare una dichiarazione doganale in formato elettronico;

c)    stabilisce il mezzo con cui provvedere allo scambio elettronico di informazioni doganali con i propri operatori commerciali;

d)    promuove lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le autorità doganali e altre agenzie collegate; e

e)    utilizza sistemi elettronici di gestione del rischio a fini di valutazione e fissazione degli obiettivi per consentire alle proprie autorità doganali di concentrare le ispezioni sulle merci ad alto rischio e semplificare lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio.



3.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali all'importazione e all'esportazione.

ARTICOLO 11.11

Gestione del rischio

1.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.

2.    Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3.    Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre a tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.

4.    Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.



ARTICOLO 11.12

Audit successivi allo sdoganamento

1.    Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o continua ad effettuare audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni attinenti al commercio.

2.    Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.

3.    Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora venga effettuato un audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, le motivazioni dei risultati e i suoi diritti e obblighi.

4.    Le parti prendono atto della possibilità di utilizzare le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

5.    Ogniqualvolta sia possibile, ciascuna parte utilizza i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.



ARTICOLO 11.13

Trasparenza

1.    Le parti riconoscono l'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito a proposte legislative e procedure generali relative alle dogane e al commercio. A tal fine ciascuna parte organizza consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale.

2.    Ciascuna parte garantisce che le rispettive prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure collegate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi.

3.    Ciascuna parte organizza opportune consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi all'interno del proprio territorio.

4.    Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e accessibile, anche online e prima della loro applicazione, le nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di dogane e facilitazione degli scambi, nonché le relative modifiche e interpretazioni.

Tali disposizioni legislative e regolamentari e le relative modifiche e interpretazioni includono elementi riguardanti:

a)    le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;



b)    le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;

c)    i diritti e gli oneri imposti da o per organismi pubblici sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;

d)    le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

e)    le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;

f)    le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;

g)    le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

h)    gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;

i)    le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;

j)    gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera;

k)    i punti di contatto per le richieste di informazioni; e

l)    altri avvisi pertinenti di natura amministrativa in relazione a quanto sopra.



5.    Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione 10 e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure, diritti od oneri nuovi o modificati.

6.    Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori e altre parti interessate in merito alle dogane e ad altre questioni attinenti al commercio. I centri di informazione rispondono alle richieste di informazioni entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari.

ARTICOLO 11.14

Decisioni anticipate

1.    Ai fini del presente articolo, per "decisione anticipata" si intende una decisione scritta trasmessa a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la parte riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:

a)    la classificazione tariffaria delle merci,

b)    l'origine della merce, e

c)    qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.



2.    Ciascuna parte emette una decisione anticipata tramite le sue autorità doganali. Tale decisione anticipata è trasmessa in modo ragionevole ed entro un termine prestabilito al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte che emana la decisione.

3.    La decisione anticipata è valida per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui essa acquista efficacia, salvo qualora il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno della decisione anticipata originaria siano cambiati.

4.    Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora i fatti e le circostanze alla base di tale decisione siano oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

5.    Ciascuna parte pubblica almeno:

a)    le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b)    il termine per l'emissione della decisione anticipata; e

c)    il periodo di validità della decisione anticipata.



6.    Una parte che revochi, modifichi o invalidi una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti fornite dal richiedente.

7.    Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La decisione anticipata è vincolante anche per il richiedente.

8.    Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare detta decisione.

9.    Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte rende pubblici, anche online, gli elementi sostanziali delle proprie decisioni anticipate.

ARTICOLO 11.15

Transito e trasbordo

1.    Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo dei movimenti di transito e delle operazioni di trasbordo attraverso il rispettivo territorio.

2.    Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti a facilitare gli scambi commerciali.



3.    Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento delle proprie autorità interessate e delle agenzie pertinenti per agevolare il traffico in transito.

4.    Ciascuna parte consente che le merci destinate all'importazione circolino nel proprio territorio sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio, nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni regolamentari.

ARTICOLO 11.16

Spedizionieri doganali

1.    Una parte non introduce l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali quale prescrizione che gli operatori devono rispettare per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.

2.    Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali.

3.    Qualora rilascino licenze a spedizionieri doganali, le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.



ARTICOLO 11.17

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

ARTICOLO 11.18

Ricorsi

1.    Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.

2.    Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.



3.    È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali o ad altre autorità competenti una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini previsti.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali o altre autorità competenti forniscano alle persone nei confronti delle quali sono emanate decisioni amministrative le motivazioni di tali decisioni per agevolare, se del caso, l'accesso alle procedure di ricorso.

ARTICOLO 11.19

Sanzioni

1.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione di tali disposizioni o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.

2.    Ciascuna parte provvede affinché una sanzione imposta in caso di violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale sia inflitta soltanto alla persona giuridicamente responsabile della violazione.

3.    Ciascuna parte provvede affinché la sanzione inflitta dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso e sia commisurata al livello e alla gravità della violazione. Ciascuna parte evita incentivi o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni.



4.    Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, la comunicazione preventiva, a un'autorità doganale, delle circostanze di una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.

5.    La parte che infligge una sanzione per una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale fornisce alla persona destinataria della sanzione una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali applicabili, a norma delle quali è stato imposto l'importo o l'entità minima e massima della sanzione relativa alla violazione.

ARTICOLO 11.20

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1.    Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1.

2.    Il sottocomitato garantisce il corretto funzionamento del presente capo, il rispetto alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità competenti conformemente al capo 32, sezione C, sottosezione 2, del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale nonché di ulteriori disposizioni in materia doganale convenute tra le parti ed esamina tutte le questioni derivanti dalla loro applicazione.



3.    Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a)    sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e del capo 10;

b)    costituisce una sede di consultazione e discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

c)    costituisce una sede di consultazione e discussione su questioni inerenti alle regole di origine, alla cooperazione amministrativa e alle misure alla frontiera per i diritti di proprietà intellettuale; e

d)    intensifica la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine e cooperazione amministrativa.

4.    Il sottocomitato può formulare raccomandazioni sulle questioni contemplate dal paragrafo 2. Il Consiglio congiunto o il comitato misto hanno la facoltà di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischi, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato per la facilitazione degli scambi, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e vantaggi reciprocamente concordati.



ARTICOLO 11.21

Ammissione temporanea

1.    Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tali merci devono essere importate per una finalità specifica e destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse.



2.    Come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione e dalle imposte e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico 11 , alle merci seguenti:

a)    merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (ossia merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, merci destinate a essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, nonché materiale, comprese apparecchiature per l'interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini e film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti in occasione di tali manifestazioni da merci vincolate al regime di ammissione temporanea. Ciascuna parte può richiedere un'autorizzazione governativa oppure una garanzia o una cauzione prima dello svolgimento della manifestazione;



b)    materiale professionale (ossia materiale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o - tranne in caso di attrezzatura manuale - nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;

c)    merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale, quali: imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari;



d)    merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali, quali materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale; pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;

e)    effetti personali, ossia tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali; merci importate a fini sportivi, quali articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea;

f)    materiale di promozione turistica, ossia merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale; ciascuna parte può richiedere una garanzia o una cauzione per tali merci;

g)    merci importate a fini umanitari, ossia materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d'urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe; e



h)    animali importati per finalità specifiche, come ad esempio: cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, cani da salvataggio; partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (ad es. animali da circo), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno).

3.    Ciascuna parte accetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari 12 , l'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e, indipendentemente dalla loro origine, i carnet ATA rilasciati a norma della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, firmata a Istanbul il 26 giugno 1990, nell'altra parte, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice.



ARTICOLO 11.22

Merci oggetto di riparazioni

1.    Ai fini del presente articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione in relazione a una merce che consenta di ovviare a un difetto di funzionamento o a un danno materiale della stessa ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità della merce ai requisiti tecnici per il suo utilizzo, operazioni senza le quali la merce non potrebbe più essere utilizzata normalmente per i fini cui è destinata. La riparazione comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

a)    annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

b)    trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

c)    sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

2.    Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.



3.    Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

4.    Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

ARTICOLO 11.23

Diritti e formalità

1.    I diritti e gli altri oneri che una parte impone all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2.    Una parte non riscuote diritti o altri oneri, calcolati ad valorem, applicati all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra.

3.    Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:

a)    la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;



b)    analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;

c)    la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d)    misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

4.    Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che può imporre all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

5.    Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.



CAPO 12

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 12.1

Disposizioni generali

1.    Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.

2.    Ai fini della presente sezione, non si applicano le regole di origine preferenziali di cui al capo 10.



ARTICOLO 12.2

Trasparenza

1.    Le inchieste e le misure antidumping e antisovvenzioni dovrebbero essere utilizzate in piena conformità delle prescrizioni dell'OMC pertinenti, stabilite nell'accordo antidumping e nell'accordo SCM, e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente.

2.    Non appena possibile dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima della decisione definitiva, ciascuna parte provvede a comunicare integralmente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare misure definitive.
Detta comunicazione non pregiudica l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Ciascuna parte comunica tali fatti e considerazioni essenziali per iscritto e fa sì che le parti interessate dispongano del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

3.    A ciascuna parte interessata è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste antidumping o antisovvenzioni, purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.



ARTICOLO 12.3

Considerazione dell'interesse pubblico

Ciascuna parte tiene conto della situazione dell'industria interna, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta entro i termini previsti. Una parte può decidere di non applicare misure antidumping o compensative sulla base di tali informazioni.

ARTICOLO 12.4

Regola del dazio inferiore

Se una parte applica un dazio antidumping alle merci dell'altra parte, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping. Ogniqualvolta ciò sia possibile, il dazio antidumping dovrebbe essere inferiore a tale margine se esso è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

ARTICOLO 12.5

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica alla presente sezione.



SEZIONE B

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 12.6

Disposizioni generali

1.    Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 12.7

Trasparenza e istituzione di misure definitive

1.    In deroga all'articolo 12.6, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende applicare misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché quest'ultima abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale o all'applicazione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. Tale notifica lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.



2.    Nell'istituire misure di salvaguardia globali definitive, ciascuna parte si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali, purché la parte interessata dalle misure abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4.

3.    Ai fini del paragrafo 2, una parte che ritenga soddisfatte le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia globali definitive e che intenda applicare siffatte misure ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali, purché l'altra parte abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 15 giorni dalla notifica, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia globali idonee a risolvere il problema.

4.    Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i cinque maggiori fornitori della merce importata durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.

ARTICOLO 12.8

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica alla presente sezione.



SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)    "industria interna": riguardo a una merce importata, l'insieme dei produttori di merci simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure i produttori la cui produzione complessiva di merci simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota consistente della produzione interna totale di tali merci;

b)    "periodo transitorio":

i)    un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o



ii)    il periodo per la soppressione dei dazi, maggiorato di due anni, per tutte le merci per le quali la tabella di cui all'allegato 9 della parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale prevede un periodo di soppressione dei dazi di sette anni.

ARTICOLO 12.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1.    In deroga alla sezione B qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione della presente parte dell'accordo, una merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali appropriate, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nella presente sezione.

2.    Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la parte importatrice può applicare une delle misure di salvaguardia bilaterali seguenti:

a)    la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicato alla merce interessata, secondo quanto previsto dalla presente parte dell'accordo, o



b)    l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce interessata fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:

i)    l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore al momento dell'applicazione della misura, o

ii)    l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 12.11

Norme per le misure di salvaguardia bilaterali

1.    Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata:

a)    se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio;



b)    per un periodo superiore a due anni; il periodo può essere prorogato di altri due anni se l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte importatrice accerta, secondo le procedure specificate nella presente sezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, che comprende il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o

c)    oltre la scadenza del periodo transitorio quale definito all'articolo 12.9, lettera b).

2.    Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce conformemente alla tabella figurante nell'allegato 9.

3.    Al fine di agevolare l'adeguamento dell'industria interessata nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.



ARTICOLO 12.12

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1.    In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare provvisoriamente una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 12.21, paragrafo 1, se accerta in via preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione della presente parte e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna.

2.    La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte che applica la misura si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione 2. Qualora l'inchiesta di cui alla sottosezione 2 non dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.10, paragrafo 1, la parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure salvaguardia bilaterali provvisorie rientra nel periodo di cui all'articolo 12.11, paragrafo 1, lettera b).

3.    All'atto dell'adozione di siffatte misure provvisorie, la parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria ne dà comunicazione all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto.



ARTICOLO 12.13

Compensazione e sospensione di concessioni

1.    La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte i cui prodotti sono oggetto della misura al fine di concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2.    Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere, entro 30 giorni dal loro avvio, un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni aventi effetti sostanzialmente equivalenti agli scambi dell'altra parte.

3.    La parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2.



4.    L'obbligo di fornire una compensazione a norma del paragrafo 1 e il diritto di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2:

a)    non sono esercitati per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata applicata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni; e

b)    cessano alla data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

ARTICOLO 12.14

Intervallo di tempo tra due misure di salvaguardia e applicazione non parallela delle misure di salvaguardia

1.    Una parte non applica una misura di salvaguardia di cui alla presente sezione all'importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni, come stabilito all'articolo 12.11, paragrafo 1, lettera b).

2.    Una parte non applica per la stessa merce e nello stesso periodo:

a)    una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria a norma della presente parte, e



b)    una misura di salvaguardia globale a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 12.15

Regioni ultraperiferiche 13 dell'Unione europea

1.    Qualora una merce originaria del Cile sia importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, la parte UE, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione interessata.



2.    Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:

a)    l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti e

b)    l'effetto delle importazioni di cui al paragrafo 1 sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3.    Fatto salvo il paragrafo 1, altre disposizioni della presente sezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. I riferimenti al "grave pregiudizio" in altre disposizioni della presente sezione si intendono fatti al "grave deterioramento" se sono in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.



SOTTOSEZIONE 2

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 12.16

Quadro giuridico e regolamentare applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta di ciascuna parte rispetta le disposizioni della presente sottosezione. Nei casi non contemplati da quest'ultima, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta applica le norme previste dal diritto della parte di tale autorità.

ARTICOLO 12.17

Avvio di una procedura di salvaguardia

1.    L'autorità competente incaricata dell'inchiesta di una parte può avviare una procedura riguardante misure di salvaguardia bilaterali (la "procedura di salvaguardia") su domanda scritta 14 presentata dall'industria interna o per suo conto oppure, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa.



2.    La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno dai produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo alla parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non può avviare un'inchiesta se i produttori interni che hanno espresso sostegno alla domanda rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna.

3.    Una volta che l'autorità competente ha aperto l'inchiesta, la domanda scritta di cui al paragrafo 1, ad eccezione di eventuali informazioni riservate in essa contenute, è messa a disposizione delle parti interessate.

4.    All'atto dell'avvio di una procedura di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura della procedura di salvaguardia nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati:

a)    il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile;

b)    la merce importata oggetto della procedura di salvaguardia;

c)    la sottovoce e la voce tariffaria in cui la merce importata è classificata;



d)    il tipo di misura che si propone di applicare;

e)    l'audizione pubblica a norma dell'articolo 12.20, lettera a), o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite a norma dell'articolo 12.20, lettera b);

f)    il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato nel corso della procedura possono essere consultati; e

g)    il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio da contattare per ulteriori informazioni.

5.    Nel caso di una procedura di salvaguardia avviata a norma del paragrafo 1 sulla base di una domanda scritta, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso prescritto dal paragrafo 3 senza prima verificare attentamente se la domanda scritta soddisfi le prescrizioni della propria legislazione interna e quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 e contenga validi elementi di prova del fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma della presente parte e che tali importazioni causano o minacciano di causare il presunto grave pregiudizio.



ARTICOLO 12.18

Inchiesta

1.    Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tal fine l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.    Nell'inchiesta di cui al paragrafo 1, la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.



3.    Una parte che effettui, a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, una notifica riguardante l'applicazione o la proroga di una misura di salvaguardia bilaterale, include in tale notifica:

a)    prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma della presente parte; l'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni della merce interessata e l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Sono esaminati anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertare che l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio causata da tali altri fattori non sia imputata all'aumento delle importazioni;

b)    una descrizione precisa della merce originaria oggetto della misura di salvaguardia bilaterale, compresa la sua voce o sottovoce nel codice SA, su cui si basano le tabelle degli impegni tariffari di cui all'allegato 9;

c)    una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale;

d)    la data iniziale di introduzione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, ove applicabile, il calendario per la progressiva liberalizzazione della misura in conformità dell'articolo 12.11, paragrafo 3; e



e)    in caso di proroga della misura di salvaguardia bilaterale, elementi che dimostrino che l'industria interna è in fase di adeguamento.

4.    Su richiesta della parte la cui merce è oggetto di una procedura di salvaguardia a norma della presente sezione, la parte che conduce tale procedura avvia consultazioni con la parte richiedente al fine di riesaminare una notifica di cui al paragrafo 1 o qualsiasi avviso pubblico o relazione emessi dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta in relazione alla procedura di salvaguardia.

5.    Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini qualsiasi inchiesta effettuata a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data di apertura.

ARTICOLO 12.19

Informazioni riservate

1.    Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte interessata che le ha fornite.



2.    Alle parti interessate che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte, dei relativi motivi. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata a tale autorità da fonti attendibili.

ARTICOLO 12.20

Audizioni

Nel corso di ciascuna procedura di salvaguardia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:

a)    organizza, con ragionevole preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire di persona o facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; o



b)    offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite se hanno presentato una richiesta scritta entro il termine indicato nell'avviso di apertura di cui all'articolo 12.17, paragrafo 4, e hanno dimostrato di essere verosimilmente interessate dall'esito dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione.

ARTICOLO 12.21

Notifiche, esame del comitato misto e pubblicazioni

1.    Una parte che ritenga sussistere una delle circostanze di cui all'articolo 12.10, paragrafo 1, o all'articolo 12.15, paragrafo 1, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle circostanze che si sono verificate. Se il comitato misto non formula raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze che si sono verificate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui la parte sottopone la questione al comitato misto, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali idonee a porre rimedio alle circostanze secondo quanto disposto dalla presente sezione.

2.    Ai fini del paragrafo 1, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, per i produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, provocato dall'aumento delle importazioni, una descrizione dettagliata della merce interessata e la misura di salvaguardia bilaterale proposta, la data proposta per l'istituzione di detta misura e la sua durata prevista.



3.    La parte che adotta la misura di salvaguarda bilaterale pubblica nella Gazzetta ufficiale della parte interessata i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione della merce importata e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 12.10, paragrafo 1, o dell'articolo 12.15, paragrafo 1, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.

ARTICOLO 12.22

Accettazione dei documenti in inglese nelle procedure di salvaguardia

Al fine di agevolare la presentazione di documenti nel corso delle procedure di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte responsabile della procedura accetta i documenti presentati in inglese dalle parti interessate, purché queste ultime forniscano successivamente, entro un termine fissato dall'autorità competente, una traduzione dei documenti nella lingua in cui è condotta la procedura di salvaguardia.



CAPO 13

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 13.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

1.    tutelare la salute delle persone, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime di animali, prodotti animali, piante, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") mediante:

a)    il miglioramento della trasparenza, della comunicazione e della cooperazione tra le parti in merito alle misure SPS;

b)    l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

c)    l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;



2.    collaborare in consessi multilaterali e in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria;

3.    collaborare su altre questioni sanitarie o fitosanitarie o in sedi diverse.

ARTICOLO 13.2

Obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e, in particolare, dall'accordo SPS. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 13.3

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica:

a)    a tutte le misure SPS quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le parti;



b)    alla cooperazione nei consessi multilaterali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS;

c)    alla cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria; e

d)    alla cooperazione su qualsiasi altra questione sanitaria o fitosanitaria in qualunque altra sede, a discrezione delle parti.

ARTICOLO 13.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 13-A a 13-H:

a)    si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, nonché quelle del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 17 novembre 1997; e

b)    per "zona protetta" s'intende, per un determinato organismo nocivo, un'area geografica ufficialmente definita del territorio di una parte in cui è noto che tale organismo nocivo non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio di tale parte.



ARTICOLO 13.5

Autorità competenti

1.    Le autorità competenti delle parti sono le autorità incaricate dell'attuazione delle misure di cui al presente capo, quali stabilite nell'allegato 13-A.

2.    A norma dell'articolo 13.12, le Parti si informano reciprocamente di tutti i cambiamenti significativi riguardanti la struttura, l'organizzazione o la ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti.

ARTICOLO 13.6

Riconoscimento dello status in relazione alle malattie animali, alle infezioni degli animali e agli organismi nocivi

1.    In relazione alle malattie animali e alle infezioni degli animali, comprese le zoonosi, si applicano le disposizioni seguenti:

a)    la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato 13-B, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla parte esportatrice a norma del punto 1, lettera a), punto i), dell'allegato 13-C;



b)    una parte che ritenga che il suo territorio o una delle sue regioni possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato 13B può chiedere il riconoscimento di tale status secondo i criteri di cui al punto 3 dell'allegato 13C; la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto a tale parte;

c)    le parti riconoscono che lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti per quanto riguarda la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato 13-B o le infezioni degli animali o i rischi connessi, a seconda dei casi, definiti dagli organismi normatori internazionali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS, costituisce la base degli scambi tra di esse; la parte importatrice può, ove opportuno, chiedere per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status di tale parte definito conformemente alle raccomandazioni degli organismi normatori internazionali; e

d)    fatti salvi gli articoli 13.9 e 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.



2.    In relazione agli organismi nocivi si applicano le disposizioni seguenti:

a)    le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status relativo agli organismi nocivi di cui all'allegato 13-B; e

b)    fatti salvi gli articoli 13.9 e 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.

ARTICOLO 13.7

Riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione
in relazione alle malattie animali, alle infezioni degli animali e agli organismi nocivi

1.    Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e lo applicano agli scambi tra di esse.

2.    Le decisioni di regionalizzazione relativamente alle malattie degli animali terrestri e acquatici di cui all'appendice 13-B-1 e agli organismi nocivi di cui all'appendice 13-B-2 sono adottate conformemente all'allegato 13-C.



3.    Per quanto riguarda le malattie animali e in conformità dell'articolo 13.14, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica le misure con cui ha stabilito la regionalizzazione, unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni.

4.    Fatto salvo l'articolo 13.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

5.    Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo è eseguita in conformità dell'articolo 13.11 entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.



6.    Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte si accerta che negli scambi di piante, prodotti vegetali e altri prodotti si tenga conto dello status relativo agli organismi nocivi riconosciuto dall'altra parte. La parte esportatrice che chiede all'altra parte il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica all'altra parte le proprie misure e decisioni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO"), tra cui la n. 4 "Requirements for the establishment of pest free areas" e la n. 8 "Determination of Pest Status in an area", e alle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie considerate pertinenti dalle parti. Fatto salvo l'articolo 13.15 e a meno che una parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 13.11 e 13.14 entro tre mesi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

7.    Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. Ciascuna parte esegue la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo in conformità dell'articolo 13.11 entro 12 mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

8.    Una volta espletate le procedure stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 13.15, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.



ARTICOLO 13.8

Riconoscimento dell'equivalenza

1.    Le parti possono riconoscere l'equivalenza in relazione ad una singola misura o a un gruppo di misure o sistemi applicabili a un settore o a un sottosettore.

2.    Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, le parti applicano il processo di consultazione di cui al paragrafo 3. Detto processo comprende la dimostrazione obiettiva dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice e la valutazione obiettiva di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice ai fini di un eventuale riconoscimento dell'equivalenza da parte di quest'ultima.

3.    Entro tre mesi dalla data in cui la parte importatrice riceve dalla parte esportatrice una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza di una o più misure aventi incidenza su uno o più settori o sottosettori, le parti avviano un processo di consultazione che comprende le fasi stabilite nell'allegato 13-E. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato di cui all'articolo 13.16, un calendario per l'avvio del processo di cui al presente paragrafo.

4.    Salvo quanto altrimenti convenuto, la parte importatrice termina la valutazione dell'equivalenza di cui all'allegato 13-E entro 180 giorni dal ricevimento della dimostrazione di equivalenza della parte esportatrice, secondo quanto stabilito nel medesimo allegato. Per le colture stagionali, in via eccezionale è giustificato concludere la valutazione dell'equivalenza in un momento successivo, quando ciò sia necessario per consentire la verifica di misure fitosanitarie durante un congruo periodo di crescita della coltura.



5.    I settori o i sottosettori prioritari di ciascuna parte, per i quali può essere avviato il processo di consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, devono essere eventualmente indicati, per ordine di priorità, nell'appendice 13-E-1. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al comitato misto di modificare tale elenco, anche per quanto riguarda l'ordine di priorità.

6.    Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza in questione, la parte importatrice può revocare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a)    a norma dell'articolo 13.13, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica di una propria misura per la quale è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale equivalenza; entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base della modifica proposta; e

b)    a norma dell'articolo 13.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica di una propria misura sulla quale si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale riconoscimento dell'equivalenza; qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono fissare congiuntamente le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base della modifica proposta.



7.    Fatto salvo l'articolo 13.15, la parte importatrice non revoca o sospende un riconoscimento dell'equivalenza prima dell'entrata in vigore della modifica proposta da una delle parti.

8.    Il riconoscimento, la revoca o la sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo comprendente, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, opportune comunicazioni ai sensi della norma internazionale FAO n. 13 per le misure fitosanitarie "Guidelines for the notification of non-compliances and emergency action" e, ove opportuno, delle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie. La parte importatrice fornisce alla parte esportatrice una motivazione scritta circostanziata e i dati giustificativi in merito alle decisioni di cui al presente articolo. In caso di mancato riconoscimento o di revoca o sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 13.9

Trasparenza e condizioni commerciali

1.    Le parti applicano condizioni generali di importazione. Fatte salve le decisioni prese in conformità dell'articolo 13.7, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano al territorio della parte esportatrice. Conformemente all'articolo 13.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle sue prescrizioni SPS in materia di importazione. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle attestazioni ufficiali richiesti dalla parte importatrice.



2.    Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti si conformano all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, nonché alle decisioni successivamente adottate dal comitato SPS dell'OMC. Fatto salvo l'articolo 13.15, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra i territori delle parti nel fissare la data di entrata in vigore delle modifiche delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.    La parte importatrice che non rispetti gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 continua ad accettare, per 30 dopo l'entrata in vigore della modifica interessata, i certificati o le attestazioni che garantiscono le condizioni di importazione applicabili prima di detta modifica.

4.    Nel concedere l'accesso al mercato a uno o più settori o sottosettori della parte UE conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1, il Cile approva le successive domande di esportazione presentate dagli Stati membri sulla scorta di un fascicolo completo di informazioni a disposizione della Commissione europea, denominato "profilo del paese", a meno che ritenga opportuno chiedere informazioni supplementari in circostanze specifiche e limitate.



5.    Entro 90 giorni dal riconoscimento dell'equivalenza in conformità dell'articolo 13.8, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento in modo da consentire gli scambi tra di esse nei settori e sottosettori per i quali la parte importatrice riconosce come equivalenti tutte le misure SPS della parte esportatrice. Per gli animali, i prodotti animali, le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti oggetto delle misure SPS interessate, il modello del certificato o del documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può essere sostituito da un certificato di cui all'allegato 13-H.

6.    Per i prodotti di cui al paragrafo 5 appartenenti a settori o a sottosettori per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza di una o più misure, ma non di tutte, le parti proseguono gli scambi tra di esse nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Su richiesta della parte esportatrice, si applica il paragrafo 8.

7.    Ai fini del presente capo, la parte importatrice non subordina le importazioni di prodotti dell'altra parte al rilascio di licenze di importazione.

8.    Per quanto riguarda le condizioni generali di importazione che incidono sugli scambi tra le parti, su richiesta della parte esportatrice le parti avviano consultazioni a norma dell'articolo 13.14 al fine di stabilire condizioni di importazione alternative o supplementari che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, le parti basano dette condizioni di importazione alternative o supplementari su misure della parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla parte importatrice. Se le parti concordano condizioni di importazione alternative o supplementari, la parte importatrice adotta, entro 90 giorni dalla loro istituzione, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.



9.    Per quanto riguarda gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie la parte importatrice approva, senza ispezione preventiva e conformemente all'allegato 13D, gli stabilimenti situati sul territorio della parte esportatrice. A meno che la parte esportatrice chieda informazioni supplementari, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione corredata delle opportune garanzie la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

10.    L'elenco iniziale degli stabilimenti è approvato dalla parte a norma dell'allegato 13-D.

11.    Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13.10

Procedure di certificazione

1.    Ai fini delle procedure di certificazione, le parti si attengono ai principi e ai criteri enunciati nell'allegato 13-H.

2.    Le parti rilasciano i certificati o i documenti ufficiali di cui all'articolo 13.9, punti 1 e 4, secondo quanto stabilito nell'allegato 13-H.



3.    Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al comitato misto o al Consiglio congiunto di adottare una decisione che stabilisca le regole da seguire in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione di certificati.

ARTICOLO 13.11

Verifica

1.    Ai fini dell'effettiva attuazione del presente capo, ciascuna parte ha il diritto di:

a)    svolgere, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato 13-F, una verifica del programma di controllo totale delle autorità competenti dell'altra parte, o di parti di esso; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;

b)    a decorrere da una data concordata tra le parti, richiedere all'altra parte l'intero programma di controllo di quest'ultima, o una parte di esso, e una relazione sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma; e

c)    per le prove di laboratorio riguardanti prodotti di origine animale, chiedere la partecipazione dell'altra parte al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento della parte richiedente; i costi derivanti da tale partecipazione sono a carico della parte partecipante.



2.    Ciascuna parte può comunicare a paesi terzi i risultati e le conclusioni delle verifiche e metterli a disposizione del pubblico.

3.    Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 13-F in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.

4.    I risultati delle verifiche di cui al presente articolo possono contribuire alle misure applicate da una parte o dalle parti, di cui agli articoli da 13.6 a 13.9 e all'articolo 13.12.

ARTICOLO 13.12

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1.    I controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 13-G. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 13.11.

2.    La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato 13-G. Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 13-G.



3.    Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli di cui all'allegato 13-G nei limiti delle loro competenze e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, in funzione dei progressi compiuti a norma degli articoli 13.8 e 13.9 o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente capo.

4.    I diritti d'ispezione non superano le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione e sono equi in rapporto a quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.

5.    La parte importatrice informa la parte esportatrice di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

6.    Le parti possono concordare di ridurre reciprocamente la frequenza dei controlli fisici all'importazione sui prodotti di cui all'articolo 13.9, paragrafo 5.

7.    Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto le condizioni di approvazione dei controlli all'importazione eseguiti dall'altra parte al fine di adeguarne la frequenza o di sostituirli, a decorrere da una data stabilita. Tali condizioni sono incluse nell'allegato 13-G con decisione del Consiglio congiunto. A decorrere da tale data, le parti possono approvare i controlli all'importazione dell'altra parte relativi a determinati prodotti, al fine di ridurne la frequenza o di sostituirli.



ARTICOLO 13.13

Scambio di informazioni

1.    Le parti si scambiano sistematicamente le informazioni rilevanti per l'attuazione del presente capo onde definire le norme, fornire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se del caso, gli scambi di informazioni possono comprendere scambi di funzionari.

2.    Le parti si scambiano informazioni anche su altre questioni rilevanti, tra cui:

a)    sviluppi significativi riguardanti i prodotti oggetto del presente capo, compresi gli scambi di informazioni di cui agli articoli 13.8 e 13.9;

b)    i risultati delle procedure di verifica di cui all'articolo 13.11;

c)    i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 13.12 nel caso di rifiuto o di non conformità delle spedizioni di animali e prodotti animali;

d)    pareri scientifici formulati in merito al presente capo sotto la responsabilità di una parte; e

e)    allarmi rapidi in merito agli scambi contemplati dal presente capo.



3.    A convalida delle loro posizioni o richieste riguardanti questioni attinenti al presente capo, le parti comunicano documenti o dati scientifici alle istanze scientifiche competenti affinché queste li esaminino tempestivamente. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle parti.

4.    Le informazioni di cui al presente articolo si considerano scambiate quando sono state messe a disposizione da una parte mediante notifica all'OMC conformemente all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, o se sono state rese disponibili gratuitamente su un suo sito web ufficiale accessibile al pubblico.

5.    Nel caso di organismi nocivi che rappresentano un pericolo noto e immediato per una parte, quest'ultima viene informata direttamente per posta ordinaria o elettronica. Le parti seguono gli orientamenti forniti dalla norma internazionale FAO n. 17 per le misure fitosanitarie "Pest reporting".

6.    Le parti si scambiano le informazioni di cui al presente articolo per posta elettronica, fax o posta ordinaria.



ARTICOLO 13.14

Notifica e consultazioni

1.    Una parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a)    le misure riguardanti le decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 13.7;

b)    la presenza o l'evoluzione di una malattia animale o di un organismo nocivo elencati nell'allegato 13-B;

c)    le risultanze rilevanti dal punto di vista epidemiologico o i gravi rischi associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati nell'allegato 13-B o che costituiscono nuove malattie animali o nuovi parassiti; e

d)    le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.



2.    Una parte che nutra gravi preoccupazioni riguardo a un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante può chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra parte in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono il più presto possibile e in ogni caso entro 13 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Durante tali consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante.

3.    Una parte può chiedere che le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte richiedente redige i verbali delle consultazioni, che è sottoposta all'approvazione delle parti. Ai fini di detta approvazione si applica l'articolo 13.13, paragrafo 6.

ARTICOLO 13.15

Clausola di salvaguardia

1.    Qualora adotti misure interne per tenere sotto controllo un fattore che potrebbe costituire un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del rischio nel territorio della parte importatrice.



2.    La parte importatrice può adottare, adducendo l'esistenza di un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti quando si applicano le suddette misure provvisorie, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3.    La parte che adotta misure a norma del presente articolo ne dà notifica all'altra parte entro un giorno lavorativo dalla decisione di attuare dette misure. Su richiesta di una parte e in conformità dell'articolo 13.14, paragrafo 2, le parti si consultano sulla situazione entro 13 giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni a norma dell'articolo 13.14, paragrafo 2.

ARTICOLO 13.16

Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1.    Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni SPS.



2.    Il sottocomitato:

a)    sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni ad esso connesse, comprese quelle che possono emergere in sede di attuazione; e

b)    formula raccomandazioni al Consiglio congiunto per la modifica degli allegati a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo.

3.    Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e valuta i risultati di queste ultime.

4.    Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5.    Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto di adottare una decisione in merito ad un regolamento interno specifico per il sottocomitato stesso, in considerazione della specificità delle questioni SPS.



ARTICOLO 13.17

Cooperazione in consessi multilaterali

1.    Le parti promuovono la cooperazione nei consessi multilaterali in cui si discute di SPS, in particolare negli organismi internazionali di normazione riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS.

2.    Il sottocomitato istituito dall'articolo 13.16 è il consesso competente per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 13.18

Cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria

1.    Le parti si adoperano per facilitare la cooperazione scientifica tra i rispettivi organismi responsabili della valutazione scientifica nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione delle piante.

2.    Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire un gruppo di lavoro tecnico per la cooperazione scientifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il "gruppo di lavoro"), composto da rappresentanti a livello di esperti degli organismi scientifici di cui al paragrafo 1, nominati da ciascuna parte.



3.    Il Consiglio congiunto o il comitato misto che istituisce il gruppo di lavoro ne definisce il mandato, l'ambito di attività e il programma di lavoro.

4.    Il gruppo di lavoro può scambiare informazioni, comprendenti:

a)    informazioni scientifiche e tecniche, e

b)    raccolta di dati.

5.    Le attività svolte dal gruppo di lavoro non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali di ciascuna parte.

6.    Ciascuna parte provvede affinché i rappresentanti nominati ai sensi del paragrafo 2 non siano influenzati da conflitti di interessi a norma delle rispettive legislazioni nazionali.



ARTICOLO 13.19

Applicazione territoriale per la parte UE

1.    In deroga all'articolo 41.2, per la parte UE il presente capo si applica ai territori degli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 15 per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 16 .



2.    Le parti convengono che, per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea, si tiene conto della specificità del suo territorio e che l'Unione europea è riconosciuta come entità.

CAPO 14

COOPERAZIONE SUI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

ARTICOLO 14.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è instaurare una stretta cooperazione per impegnarsi verso la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti, nonché del ruolo svolto dal commercio nel perseguire questo obiettivo.

ARTICOLO 14.2

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica alla cooperazione tra le parti per migliorare la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari.



2.    Il presente capo stabilisce disposizioni per la cooperazione su aspetti specifici dei sistemi alimentari sostenibili, tra i quali:

a)    la sostenibilità della filiera alimentare e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari,

b)    la lotta alle frodi alimentari nella filiera alimentare,

c)    il benessere degli animali,

d)    la lotta alla resistenza antimicrobica e

e)    la riduzione dell'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio abbia dimostrato che provocano rischi inaccettabili per la salute e l'ambiente.

3.    Il presente capo si applica altresì alla cooperazione delle parti nei consessi multilaterali.

4.    Il presente capo si applica fatta salva l'applicazione di altri capi relativi ai sistemi alimentari o alla sostenibilità, in particolare i capi 13, 16 e 33.



ARTICOLO 14.3

Definizioni

1.    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "filiera alimentare": tutte le fasi comprese tra la produzione primaria e la vendita al consumatore finale, tra cui la produzione, la trasformazione, la fabbricazione, il trasporto, l'importazione, il magazzinaggio, la distribuzione e la vendita al consumatore finale;

b)    "produzione primaria": la produzione, l'allevamento o la coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; e

c)    "sistema alimentare sostenibile": un sistema alimentare che fornisce alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a tutti senza compromettere le basi economiche, sociali e ambientali della sicurezza alimentare e della nutrizione per le generazioni future; un sistema alimentare sostenibile così definito:

i)    è redditizio (sostenibilità economica);

ii)    genera ampi benefici per la società (sostenibilità sociale); e

iii)    ha un impatto positivo o neutro sull'ambiente naturale, anche sui cambiamenti climatici (sostenibilità ambientale).



ARTICOLO 14.4

Sostenibilità della filiera alimentare e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari

1.    Le parti riconoscono l'interconnessione tra gli attuali sistemi alimentari e i cambiamenti climatici. Le parti collaborano per ridurre gli effetti negativi dei sistemi alimentari sull'ambiente e sul clima e per rafforzare la propria resilienza.

2.    Le parti riconoscono che le perdite e gli sprechi alimentari incidono negativamente sulle dimensioni sociale, economica e ambientale dei sistemi alimentari.

3.    Le parti collaborano in settori che possono includere:

a)    la produzione alimentare sostenibile, tra cui l'agricoltura, il miglioramento del benessere degli animali, la promozione dell'agricoltura biologica e la riduzione dell'uso di antimicrobici, fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio dimostri che rappresentano un rischio inaccettabile per la salute e l'ambiente;

b)    la sostenibilità della filiera alimentare, compresi la produzione alimentare e i metodi e le pratiche di trasformazione;

c)    regimi alimentari sani e sostenibili, che riducano l'impronta di carbonio dei consumi;

d)    la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei sistemi alimentari, l'aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio e l'inversione del processo di perdita della biodiversità;



e)    l'innovazione e le tecnologie che contribuiscono all'adattamento e alla resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici;

f)    lo sviluppo di piani di emergenza per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare in tempi di crisi; e

g)    la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 fissato nell'Agenda 2030.

4.    La cooperazione ai sensi del presente articolo può comprendere lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze come pure la cooperazione in materia di ricerca e innovazione.

ARTICOLO 14.5

Lotta alle frodi nella filiera alimentare

1.    Le parti riconoscono che le frodi possono incidere sulla sicurezza della filiera alimentare, compromettere la sostenibilità dei sistemi alimentari e minare le pratiche commerciali leali, la fiducia dei consumatori e la resilienza dei mercati alimentari.



2.    Le parti cooperano per individuare ed evitare le frodi nella filiera alimentare mediante:

a)    lo scambio di informazioni e di esperienze per migliorare il rilevamento e il contrasto delle frodi nella filiera alimentare; e

b)    l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le proprie norme o che costituiscono un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o che inducono in errore i consumatori.

ARTICOLO 14.6

Benessere degli animali

1.    Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti e che il loro uso nei sistemi di produzione alimentare comporta una responsabilità circa il loro benessere. Le parti rispettano, per gli animali d'allevamento e i prodotti animali, condizioni commerciali finalizzate a tutelare il benessere degli animali.

2.    Le parti mirano a raggiungere un'intesa comune in merito alle norme internazionali sul benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "WOAH").



3.    Le parti cooperano all'elaborazione e all'attuazione di norme sul benessere degli animali in azienda agricola, durante il trasporto e al momento della macellazione e dell'abbattimento degli animali, conformemente al rispettivo diritto.

4.    Le parti rafforzano la collaborazione nella ricerca in materia di benessere degli animali per elaborare ulteriori norme sul benessere degli animali che siano fondate su basi scientifiche.

5.    Il sottocomitato di cui all'articolo 14.8 può trattare altre questioni inerenti al benessere degli animali.

6.    Le parti procedono allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali.

7.    Le parti cooperano in sede di WOAH e possono cooperare in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di norme e buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione.

8.    A norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 14.8 nell'attuazione del presente articolo.



ARTICOLO 14.7

Lotta alla resistenza antimicrobica

1.    Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali e che l'uso, in particolare improprio ed eccessivo, di antimicrobici contribuisce allo sviluppo generale della resistenza antimicrobica e rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Le parti riconoscono che questo genere di minaccia esige un approccio transnazionale.

2.    Ciascuna parte elimina gradualmente l'uso di medicinali antimicrobici come promotori della crescita.

3.    In linea con l'approccio "One Health", ciascuna parte:

a)    tiene conto delle direttive, norme, raccomandazioni e azioni presenti e future elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, nonché nell'ambito di iniziative e piani nazionali volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici nella produzione animale e nelle pratiche veterinarie;

b)    promuove, nei casi che le parti decidono di comune accordo, l'uso responsabile e prudente degli antimicrobici, nonché la riduzione dell'uso degli antimicrobici nella produzione animale e la loro graduale eliminazione come promotori della crescita nella produzione animale; e



c)    sostiene l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione internazionali nella lotta alla resistenza antimicrobica, se le parti lo ritengono opportuno.

4.    A norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 14.8 nell'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 14.8

Sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili

1.    Il sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei sistemi alimentari sostenibili.

2.    Il sottocomitato sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina tutte le questioni che possono emergere in sede di attuazione.

3.    Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e monitora i progressi compiuti dalle parti nell'istituire sistemi alimentari sostenibili. Il sottocomitato valuta periodicamente i risultati dell'attuazione delle suddette azioni.



4.    Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto o al comitato misto, a norma dell'articolo 40.3, paragrafo 3, di istituire gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti al fine di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5.    Il sottocomitato raccomanda al comitato misto di stabilire norme volte ad attenuare potenziali conflitti di interessi per coloro che partecipano alle riunioni del sottocomitato e a quelle di qualsiasi gruppo di lavoro tecnico di cui al presente capo. Il sottocomitato adotta una decisione per stabilire tali norme.

ARTICOLO 14.9

Cooperazione in consessi multilaterali

1.    Le parti cooperano, ove opportuno, in consessi multilaterali per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di ambiente, natura e protezione del clima.

2.    Il sottocomitato è il consesso per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



ARTICOLO 14.10

Disposizioni complementari

1.    Le attività del sottocomitato di cui all'articolo 14.8 non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali delle parti.

2.    Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi delle parti di tutelare le informazioni riservate, conformemente al diritto di ciascuna parte. Qualora una parte comunichi all'altra, conformemente al presente capo, informazioni considerate riservate a norma del proprio diritto, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

3.    Nel pieno rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:

a)    modificare le proprie prescrizioni per l'importazione;

b)    discostarsi dalle procedure interne al momento di elaborare e adottare misure di regolamentazione;

c)    prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica; o

d)    adottare un determinato risultato in ambito normativo.



CAPO 15

ENERGIA E MATERIE PRIME

ARTICOLO 15.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è incoraggiare il dialogo e la cooperazione nei settori dell'energia e delle materie prime a vantaggio reciproco delle parti, al fine di promuovere scambi e investimenti sostenibili ed equi che assicurino parità di condizioni in quei settori e di rafforzare la competitività delle catene del valore correlate, compreso il valore aggiunto, in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 15.2

Principi

1.    Ciascuna parte conserva il diritto sovrano di determinare se all'interno del suo territorio e nella sua zona economica esclusiva siano disponibili zone per l'esplorazione, la produzione e il trasporto di prodotti energetici e materie prime.



2.    Conformemente al presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici nei settori dell'energia e delle materie prime.

ARTICOLO 15.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 15-A e 15-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente mediante il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel proprio territorio conformemente alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;

b)    "bilanciamento": insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori di sistema provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità, e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;

c)    "prodotti energetici": le merci da cui è generata energia e che sono elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 15-A;



d)    "idrocarburi": i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell'allegato 15-A;

e)    "materie prime": le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, compresi minerali, concentrati, scorie, ceneri e sostanze chimiche, materiali greggi, trasformati e raffinati, rifiuti metallici, avanzi e cascami, che rientrano nei capitoli del SA inclusi nell'allegato 15-A;

f)    "energia rinnovabile": energia prodotta da fonti solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, biologiche e oceaniche o da altre fonti ambientali rinnovabili;

g)    "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica, compresi i combustibili sintetici rinnovabili e l'idrogeno rinnovabile;

h)    "norme": le norme quali definite al capo 16;

i)    "gestore di sistema":

i)    per la parte UE: una persona responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica in una data zona, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema; e



ii)    per il Cile: un organismo indipendente responsabile di coordinare la gestione di sistemi elettrici interconnessi, che assicuri un livello elevato di prestazioni economiche, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico e che fornisca libero accesso al sistema di trasmissione; and

j)    "regolamenti tecnici": i regolamenti tecnici quali definiti al capo 16.

ARTICOLO 15.4

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per "monopolio di importazione o di esportazione" si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di prodotti energetici o materie prime dall'altra parte o di esportazione di prodotti energetici o materie prime verso l'altra parte 17 .



ARTICOLO 15.5

Prezzi all'esportazione 18

1.    Una parte non impone, mediante misure di qualsiasi genere, quali licenze o prescrizioni relative a un prezzo minimo, un prezzo per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime nell'altra parte più elevato di quello applicato a tali prodotti destinati al mercato interno.

2.    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Cile può introdurre o mantenere in vigore misure volte a promuovere il valore aggiunto, mediante la fornitura, a prezzi preferenziali, di materie prime a settori industriali che possono in tal modo emergere a livello nazionale, purché tali misure rispettino le condizioni di cui all'allegato 15-B.

ARTICOLO 15.6

Prezzi interni regolamentati

1.    Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati dell'energia competitivi in grado di offrire una vasta scelta nell'approvvigionamento di beni energetici e migliorare il benessere dei consumatori. Le parti riconoscono altresì che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione possono differire in funzione dei mercati.

2.    In applicazione del paragrafo 1, ciascuna parte provvede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, affinché l'approvvigionamento di prodotti energetici sia fondato sui principi di mercato.



3.    Le parti possono regolamentare il prezzo della fornitura di prodotti energetici solo imponendo un obbligo di servizio pubblico.

4.    La parte che impone un obbligo di servizio pubblico provvede affinché tale obbligo sia definito in modo chiaro, trasparente e non discriminatorio e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dell'obbligo di servizio pubblico.

ARTICOLO 15.7

Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime

1.    Fatto salvo il capo 20, la parte che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime provvede affinché tale autorizzazione sia rilasciata a seguito di una procedura pubblica e non discriminatoria 19 .

2.    La parte pubblica, tra l'altro, il tipo di autorizzazione, la zona o la parte della zona interessata e la data o il termine proposti per il rilascio dell'autorizzazione, in modo da consentire ai richiedenti potenzialmente interessati di presentare domande.

3.    Le parti possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 20.3 nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:

a)    la zona è stata oggetto di una precedente procedura che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;



b)    la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime; o

c)    l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.

4.    Ciascuna parte può chiedere a un soggetto al quale è stata rilasciata un'autorizzazione di versare un contributo finanziario o un contributo in natura. Il contributo finanziario o in natura è fissato in modo da non interferire con la gestione e con il processo decisionale di tale soggetto.

5.    Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano comunicate le motivazioni del rigetto della sua domanda in modo da consentirgli di avvalersi, se necessario, di procedure di ricorso o di riesame. Le procedure di ricorso o riesame sono rese pubbliche in anticipo.

ARTICOLO 15.8

Valutazione dell'impatto ambientale

1.    Le parti provvedono affinché sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale 20 prima di rilasciare un'autorizzazione per un progetto o un'attività connessi all'energia o alle materie prime, che possano avere un impatto significativo sulla popolazione, sulla salute delle persone, sulla biodiversità, sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria o sul clima, o ancora sul patrimonio culturale o sul paesaggio. Detta valutazione individua e valuta tale impatto significativo.



2.    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni pertinenti siano messe a disposizione del pubblico nell'ambito del processo per la valutazione dell'impatto ambientale e offre ai cittadini tempo sufficiente e opportunità per prendere parte a tale processo e presentare osservazioni.

3.    Ciascuna parte pubblica le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale e ne tiene conto prima di rilasciare l'autorizzazione per il progetto o l'attività in questione.

ARTICOLO 15.9

Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia

1.    Ciascuna parte provvede affinché i gestori di sistema situati nel proprio territorio concedano un accesso non discriminatorio all'infrastruttura energetica per il trasporto di energia elettrica a qualsiasi soggetto di una parte. Nella misura più ampia possibile, l'accesso all'infrastruttura elettrica è concesso entro un periodo di tempo ragionevole dalla data in cui il soggetto ha presentato la domanda di accesso.

2.    Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, consente al soggetto di una parte di accedere alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e di utilizzarle per il trasporto di elettricità secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, compresa la non discriminazione tra i tipi di fonti di energia elettrica, e a tariffe commisurate ai costi. Ciascuna parte pubblica le modalità e le condizioni applicabili all'accesso alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e al loro utilizzo.



3.    In deroga al paragrafo 1, una parte può introdurre o mantenere in vigore nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari deroghe specifiche al diritto di accesso dei terzi sulla base di criteri oggettivi, a condizione che tali deroghe siano necessarie per conseguire un obiettivo politico legittimo. Tali deroghe sono pubblicate prima che inizino ad essere applicate.

4.    Le parti riconoscono la pertinenza delle norme stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3 anche per le infrastrutture del gas. La parte che non applica tali norme alle infrastrutture del gas si adopera per farlo, in particolare, per quanto riguarda il trasporto di combustibili rinnovabili, pur riconoscendo le differenze a livello di maturità e organizzazione del mercato.

ARTICOLO 15.10

Accesso alle infrastrutture per i fornitori di energia elettrica generata
da fonti energetiche rinnovabili

1.    Fatti salvi gli articoli 15.7, 15.9 e 15.11, ciascuna parte provvede affinché ai fornitori di energia rinnovabile dell'altra parte siano concessi l'accesso alla rete elettrica per gli impianti di generazione di elettricità rinnovabile situati nel proprio territorio e l'utilizzo di tale rete secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.



2.    Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le sue imprese di trasporto e i suoi gestori di sistema, per quanto riguarda i fornitori di elettricità rinnovabile dell'altra parte:

a)    consentono la connessione tra i nuovi impianti di generazione di elettricità rinnovabile e la rete elettrica senza imporre modalità e condizioni discriminatorie;

b)    consentono l'utilizzo affidabile della rete elettrica;

c)    prestano servizi di bilanciamento; e

d)    assicurano che siano predisposte appropriate misure operative relative al mercato e alla rete al fine di ridurre al minimo le limitazioni possibili dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili.

3.    Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto legittimo di ciascuna parte di legiferare nel proprio territorio per conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, ad esempio la necessità di salvaguardare il funzionamento sicuro e la stabilità del sistema elettrico, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.



ARTICOLO 15.11

Organismo indipendente

1.    Ciascuna parte mantiene o istituisce uno o più organismi funzionalmente indipendenti che:

a)    fissano o approvano le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo; e

b)    risolvono, entro un periodo di tempo ragionevole, le controversie relative alle modalità, alle condizioni e alle tariffe adeguate per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo.

2.    Nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 1, l'organismo o gli organismi agiscono in modo trasparente e imparziale nei confronti degli utenti, dei proprietari e dei gestori di sistema della rete elettrica.

ARTICOLO 15.12

Cooperazione in materia di norme

1.    Al fine di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi di prodotti energetici e materie prime, a tali prodotti e materie si applica il capo 16.



2.    A norma degli articoli 16.4 e 16.6 le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione tra i propri organismi di regolamentazione e quelli di normazione competenti, in settori quali l'efficienza energetica, l'energia sostenibile e le materie prime al fine di contribuire al commercio, agli investimenti e allo sviluppo sostenibile mediante, tra l'altro:

a)    la convergenza o l'armonizzazione, se possibile, delle rispettive norme vigenti, sulla base dell'interesse comune e della reciprocità e secondo modalità da concordare tra i regolatori e gli organismi di normazione interessati;

b)    analisi, metodologie e approcci comuni, se possibile, per sostenere e agevolare lo sviluppo di prove pertinenti e l'elaborazione di norme di misurazione, in collaborazione con i rispettivi organismi di normazione competenti;

c)    l'elaborazione di norme comuni, se possibile, in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili; e

d)    la promozione di norme sulle materie prime, sulla produzione di energia rinnovabile e sui dispositivi per l'efficienza energetica, comprese se del caso la progettazione e l'etichettatura dei prodotti, nel quadro delle iniziative di cooperazione internazionale esistenti.

3.    Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti mirano a incoraggiare l'elaborazione e l'impiego di norme aperte, come pure l'interoperabilità di reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia e delle materie prime.



ARTICOLO 15.13

Ricerca, sviluppo e innovazione

Le parti riconoscono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione come elementi essenziali per l'ulteriore sviluppo dell'efficienza, della sostenibilità e della competitività nei settori dell'energia e delle materie prime. Ove opportuno le parti collaborano, tra l'altro:

a)    alla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e della diffusione di tecnologie, processi e pratiche rispettosi dell'ambiente ed efficaci sotto il profilo dei costi, nei settori dell'energia e delle materie prime;

b)    alla promozione del valore aggiunto a reciproco vantaggio delle parti e del potenziamento della capacità produttiva nei settori dell'energia e delle materie prime; e

c)    al rafforzamento dello sviluppo delle capacità nel contesto delle iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione.



ARTICOLO 15.14

Cooperazione in materia di energia e materie prime

1.    Le parti cooperano, ove opportuno, nel settore dell'energia e delle materie prime al fine, tra l'altro, di:

a)    ridurre o eliminare le misure che, individualmente o combinate con altre misure, potrebbero provocare distorsioni degli scambi e degli investimenti, anche di natura tecnica, normativa ed economica, che incidono sui settori dell'energia e delle materie prime;

b)    dibattere, ogniqualvolta sia possibile, le rispettive posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni inerenti agli scambi e agli investimenti e promuovere programmi internazionali nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime; e

c)    promuovere la condotta responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali approvate o sostenute dalle parti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e, in particolare, il relativo capitolo IX intitolato "Scienza e tecnologia".



Cooperazione tematica in materia di energia

2.    Le parti riconoscono la necessità di accelerare la diffusione delle fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e promuovere l'innovazione allo scopo di garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

a)    l'energia rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le tecnologie, l'integrazione nel sistema elettrico e l'accesso a quest'ultimo, lo stoccaggio e la flessibilità nonché l'intera catena di approvvigionamento dell'idrogeno rinnovabile;

b)    l'efficienza energetica, compresi la regolamentazione, le migliori pratiche e sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e sostenibili;    

c)    la mobilità elettrica e la diffusione delle infrastrutture di ricarica; e

d)    mercati dell'energia aperti e competitivi.



Cooperazione tematica sulle materie prime

3.    Le parti riconoscono l'impegno condiviso a favore dell'approvvigionamento responsabile e della produzione sostenibile di materie prime, nonché il reciproco interesse ad agevolare l'integrazione delle catene del valore per le materie prime. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

a)    pratiche minerarie responsabili e sostenibilità delle catene del valore per le materie prime, compreso il contributo di queste ultime al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

b)    catene del valore per le materie prime, compreso il valore aggiunto; e

c)    l'individuazione di settori di reciproco interesse per la cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti l'intera catena del valore per le materie prime, tra cui le tecnologie di punta, lo smart mining e le miniere digitali.

4.    Nello sviluppare le attività di cooperazione, le parti tengono conto delle risorse disponibili. Le attività possono tenersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

5.    Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali, consessi globali e istituti di ricerca, come concordato dalle parti.



6.    Nell'attuare il presente articolo, le parti promuovono, se del caso, un adeguato coordinamento per quanto riguarda l'attuazione della parte II, articoli 4.5 e 5.2, del presente accordo.

ARTICOLO 15.15

Transizione energetica e combustibili rinnovabili

1.    Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono l'importante contributo fornito dai combustibili rinnovabili, tra cui l'idrogeno rinnovabile, e loro derivati, e dai combustibili sintetici rinnovabili alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per affrontare i cambiamenti climatici.

2.    A norma dell'articolo 15.12, paragrafo 2, le parti collaborano, se del caso, sulla convergenza o, se possibile, sull'armonizzazione dei sistemi di certificazione per i combustibili rinnovabili, ad esempio per quanto riguarda le emissioni durante il ciclo di vita e le norme di sicurezza.

3.    In relazione ai combustibili rinnovabili, le parti collaborano anche al fine di:

a)    individuare, ridurre ed eliminare, ove opportuno, le misure che possono provocare distorsioni degli scambi bilaterali, comprese le misure di natura tecnica, normativa ed economica;

b)    promuovere le iniziative che facilitano gli scambi bilaterali allo scopo di incoraggiare la produzione di idrogeno rinnovabile; e



c)    promuovere l'uso di combustibili rinnovabili in considerazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

4.    Le parti incoraggiano, ove opportuno, lo sviluppo e l'attuazione delle norme internazionali e della cooperazione in ambito normativo per quanto riguarda i combustibili rinnovabili e cooperano negli opportuni consessi internazionali al fine di sviluppare sistemi di certificazione pertinenti che evitino l'emergere di ostacoli ingiustificati agli scambi.

ARTICOLO 15.16

Deroga per sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati

1.    Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari possono prevedere regimi speciali per i sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati.

2.    Ai sensi del paragrafo 1, le parti possono mantenere in vigore, adottare o applicare misure relative a sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati in deroga agli articoli 15.6, 15.7, 15.9, 15.10 e 15.11, purché tali misure non costituiscano restrizioni dissimulate degli scambi o degli investimenti tra le parti.



ARTICOLO 15.17

Sottocomitato per gli scambi di merci

1.    Il sottocomitato per gli scambi di merci (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo e degli allegati 15-A e 15-B. Al presente capo si applicano, mutatis mutandis, le funzioni di cui all'articolo 9.18, lettere a), c), d) ed e).

2.    In conformità degli articoli 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, il sottocomitato può raccomandare alle parti di istituire o facilitare altri mezzi di cooperazione reciproca nei settori dell'energia e delle materie prime.

3.    Se convenuto di comune accordo dalle parti, il sottocomitato si riunisce in sessioni dedicate all'attuazione del presente capo. Nel preparare tali sessioni ciascuna parte prende in considerazione, se del caso, i contributi dei portatori di interessi o degli esperti.

4.    Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare l'attuazione del presente capo, anche garantendo l'adeguato coinvolgimento dei rappresentanti di una parte, notifica all'altra parte i dati di contatto del proprio punto di contatto e le comunica tempestivamente eventuali modifiche di tali dati. Per il Cile, il punto di contatto è designato presso il sottosegretariato alle relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri, o il suo successore.



CAPO 16

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 16.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è facilitare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi, migliorando la trasparenza e promuovendo una maggiore cooperazione in ambito normativo.

ARTICOLO 16.2

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.



2.    In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:

a)    alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo degli organismi contemplati dal capo 28; o

b)    alle misure sanitarie e fitosanitarie contemplate dal capo 13.

ARTICOLO 16.3

Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT

Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.



ARTICOLO 16.4

Norme internazionali

1.    Le norme internazionali elaborate dalle organizzazioni elencate nell'allegato 16-A sono considerate le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT 21 .

2.    Su richiesta di una parte, il Consiglio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 16-A a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 16.5

Regolamenti tecnici

1.    Le parti riconoscono l'importanza di effettuare, conformemente alle rispettive norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo dei regolamenti tecnici previsti.



2.    Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

3.    Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora la parte che elabora il regolamento tecnico possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

4.    Una parte che non si serva delle norme internazionali come base per un regolamento tecnico indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.

5.    In aggiunta all'obbligo che incombe alle parti a norma dell'articolo 2.3 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina, conformemente alle proprie norme e procedure, i regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti. Le parti tengono conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti.



ARTICOLO 16.6

Cooperazione in ambito normativo

1.    Le parti riconoscono l'esistenza di un'ampia gamma di meccanismi di cooperazione in ambito normativo che possono contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione.

2.    Una parte può proporre all'altra parte attività settoriali specifiche di cooperazione in ambito normativo nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al punto di contatto di cui all'articolo 16.13 e consistono in:

a)    scambi di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari; o

b)    iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti.

L'altra parte risponde alla proposta entro un periodo di tempo ragionevole.

3.    I punti di contatto di cui all'articolo 16.13 informano il comitato misto circa le attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo.

4.    Le parti si adoperano per intrattenere scambi e collaborare in merito a meccanismi volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, al fine di eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.



5.    Le parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, governative o non governative, responsabili della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della metrologia al fine di trattare diverse questioni disciplinate dal presente capo.

6.    Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a)    discostarsi dalle proprie procedure per elaborare e adottare misure di regolamentazione;

b)    prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c)    conseguire un determinato risultato in ambito normativo.

7.    Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati da 16-A a 16-E, la Commissione europea agisce a nome della parte UE.

ARTICOLO 16.7

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza
dei prodotti non alimentari

1.    Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.



2.    Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "prodotti di consumo": merci destinate ai consumatori o che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, ad esclusione degli alimenti, dei dispositivi medici e dei medicinali; e

b)    "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari o la loro sicurezza.

3.    Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, ciascuna parte garantisce:

a)    la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

b)    l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.

4.    Le parti possono cooperare e scambiare informazioni nel settore della sicurezza e della conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a)    attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;



b)    metodi di valutazione dei rischi e prove sui prodotti;

c)    richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

d)    questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;

e)    questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f)    attività di normazione; e

g)    scambio di funzionari.

5.    La parte UE può fornire al Cile informazioni selezionate provenienti dal suo sistema d'informazione rapida per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE 22 o dal sistema che lo sostituirà, e il Cile può fornire alla parte UE informazioni selezionate sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

a)    uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici, ad esclusione dei dati personali; e



b)    uno scambio sistematico sulla base di un accordo stabilito con decisione del Consiglio congiunto da specificarsi nell'allegato 16-D.

6.    Il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a stabilire un accordo sullo scambio regolare di informazioni, anche per via elettronica, sulle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5 del presente articolo, da specificarsi nell'allegato 16-E.

7.    Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

8.    Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

9.    Gli accordi di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6 precisano i prodotti interessati, il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

10.    A norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 16-D e 16-E.



ARTICOLO 16.8

Norme

1.    Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui la parte o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri a:

a)    partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;

b)    utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

c)    evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

d)    riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti, al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime;



e)    cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e

f)    promuovere la cooperazione bilaterale tra di essi e con gli organismi di normazione dell'altra parte.

2.    Le parti dovrebbero scambiare informazioni:

a)    sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e

b)    sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base per le loro norme nazionali.

3.    Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, occorre rispettare gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16.10 del presente accordo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT.



ARTICOLO 16.9

Valutazione della conformità

1.    Le disposizioni di cui all'articolo 16.5 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applicano, mutatis mutandis, anche alle procedure di valutazione della conformità.

2.    Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

a)    seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;

b)    ritiene, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'uso di una dichiarazione di conformità del fornitore sia una delle possibili soluzioni per dimostrare la conformità a un regolamento tecnico; e

c)    su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3.    Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 4:

a)    ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;



b)    utilizza di preferenza le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori ("ILAC") e del Forum internazionale per l'accreditamento ("IAF");

c)    aderisce o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire agli accordi o alle intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d)    provvede affinché, ove siano stati designati più organismi di valutazione della conformità per un determinato prodotto o insieme di prodotti, gli operatori economici possano scegliere tra tali organismi per l'espletamento della procedura di valutazione della conformità;

e)    garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f)    consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte; nessuna disposizione della presente lettera può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato sarebbe tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate; e



g)    pubblica in siti web ufficiali un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tali valutazioni della conformità, come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di questi organismi.

4.    Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte esiga che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità governative. In tali casi, la parte:

a)    limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b)    pubblica le tariffe per la valutazione della conformità o le fornisce su richiesta.

5.    In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, nei casi in cui la parte UE accetta la dichiarazione di conformità del fornitore nei campi elencati nell'allegato 16-B, il Cile predispone, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una procedura efficiente e trasparente per l'accettazione dei certificati e dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio della parte UE e accreditati da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dell'ILAC o dell'IAF, come garanzia del fatto che un prodotto è conforme alle prescrizioni dei propri regolamenti tecnici.



6.    Ai fini del presente articolo, per "dichiarazione di conformità del fornitore" si intende un attestato di conformità di prima parte rilasciato dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, come assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico che stabilisce tali procedure di valutazione della conformità.

7.    Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato di cui all'articolo 16.14 riesamina l'elenco dei campi di cui all'allegato 16-B, paragrafo 1. Il sottocomitato può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 16-B a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 16.10

Trasparenza

1.    Conformemente alle proprie norme e procedure e fatto salvo il capo 36, nell'elaborazione di regolamenti tecnici importanti che possono avere effetti significativi sugli scambi di merci, ciascuna parte provvede affinché siano in atto procedure che consentano a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale.

2.    Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare al processo di consultazione di cui al paragrafo 1 a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.



3.    Ciascuna parte, dopo aver notificato al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte valuta qualsiasi richiesta ragionevole dell'altra parte di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni.

4.    Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, la parte che effettua la notifica fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità nel formato di notifica dell'OMC.

5.    La parte che riceve le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3:

a)    discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

b)    risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

6.    Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni scritte, ricevute dall'altra parte, di cui al paragrafo 3 non oltre la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.



7.    Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare.

8.    Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano accessibili gratuitamente su siti web ufficiali o Gazzette ufficiali online.

9.    Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale al registro centrale delle notifiche dell'OMC.

10.    Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore, nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 2.12 dell'accordo TBT. Ai fini del presente articolo, per "intervallo ragionevole" si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, tranne qualora tale durata risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

11.    Una parte considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 3, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra la pubblicazione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.



ARTICOLO 16.11

Marcatura ed etichettatura

1.    Le parti riaffermano che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2.    Salvo qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:

a)    richiede unicamente le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o le informazioni che indicano la conformità di quest'ultimo ai requisiti tecnici obbligatori;

b)    non richiede alcuna approvazione preventiva, registrazione o certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori;

c)    qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;



d)    purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o tale da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:

i)    informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;

ii)    nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

iii)    informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte che importa le merci;

e)    accetta che l'etichettatura, nonché le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, siano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e

f)    si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili o l'inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento, anziché in etichette apposte fisicamente sul prodotto.



ARTICOLO 16.12

Discussioni tecniche e consultazioni

1.    Una parte può chiedere all'altra di fornire informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo. L'altra parte fornisce tali informazioni entro tempi ragionevoli.

2.    Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto e indica:

a)    la misura;

b)    le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e

c)    i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.

3.    La parte presenta la richiesta a norma del presente articolo al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 16.13.



4.    Su richiesta di una parte, le parti si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta di cui al paragrafo 2, di persona o per videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta Le parti si adoperano per giungere il più rapidamente possibile a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.

5.    Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere all'altra parte che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. L'altra parte esamina la richiesta.

6.    Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del capo 38.

ARTICOLO 16.13

Punti di contatto

1.    Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica il recapito all'altra parte. Una parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2.    I punti di contatto collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su tutte le questioni riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi. I punti di contatto:

a)    organizzano le discussioni tecniche e le consultazioni di cui all'articolo 16.12;



b)    affrontano senza indugio tutte le questioni che una parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità;

c)    organizzano, su richiesta di una parte, discussioni su qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo; e

d)    procedono allo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

3.    I punti di contatto comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 16.14

Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (il "sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1:

a)    sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo;



b)    rafforza la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

c)    stabilisce settori prioritari di reciproco interesse per le attività da svolgere in futuro nell'ambito del presente capo ed esamina proposte di nuove iniziative;

d)    sorveglia e discute gli sviluppi nell'ambito dell'accordo TBT e

e)    adotta ogni altra misura che le parti ritengano utile per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT.

(1)    Si precisa che il termine "misura" comprende le omissioni di una parte nell'adottare i provvedimenti necessari per ottemperare agli obblighi imposti dal presente accordo.
(2)    Si precisa che gli obblighi di una parte previsti dal presente accordo si applicano a un'impresa pubblica o ad altra persona che eserciti poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura ad essa delegati da tale parte, ad esempio il potere di espropriare, di rilasciare licenze, di approvare operazioni commerciali o di imporre contingenti, diritti o altri oneri.
(3)    Si precisa che l'onere della prova incombe alla parte che dichiara che un soggetto agisce conformemente al punto iii); essa deve quanto meno fornire indizi concreti.
(4)    Ai fini dei capi da 17 a 27, rientrano nella definizione di "persona fisica" anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dal diritto della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.
(5)    Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal Consiglio congiunto riunito nella formazione "Commercio" mediante acuerdos de ejecución (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.
(6)    Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal comitato misto riunito nella formazione "Commercio" mediante acuerdos de ejecución (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.
(7)    Nell'Unione europea, ai fini del presente paragrafo si ricorre al regime di perfezionamento attivo quale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013.
(8)    Si rammenta che "paese terzo" è definito all'articolo 8.3, lettera aa).
(9)    Capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, conformemente alla nota 9 dell'allegato 10-A.
(10)    Si precisa che, per pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari, si intende la loro messa a disposizione del pubblico.
(11)    Si precisa che l'ammissione temporanea, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, di merci introdotte in Cile in provenienza dell'Unione europea non è soggetta al pagamento della tassa stabilita all'articolo 107 della Ordenanza de Aduanas del Cile (ordinanza doganale) contenuta nel decreto n. 30 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2005 (Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 04 de junio de 2005).
(12)    Si precisa che, nel caso del Cile, i carnet ATA sono accettati così come stabiliti dal decreto n. 103 del 2004, del ministero degli Affari esteri (Decreto N°103 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores) che attua la "convenzione sull'ammissione temporanea di merci" e i suoi allegati A, B1, B2 e B3, con debita indicazione delle riserve, e le relative modifiche.
(13)    Alla data dell'entrata in vigore del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in quello di regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea, applicando tale procedura, cessi di essere una regione ultraperiferica, il presente articolo cessa di essere applicabile a tale paese o territorio d'oltremare a decorrere dalla data di decisione del Consiglio europeo al riguardo. La parte UE notifica al Cile qualsiasi modifica riguardante i territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
(14)    Nel caso della parte UE, tale domanda può essere presentata da uno o più Stati membri per conto dell'industria interna.
(15)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(17)    Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i capi 17, 18 e 29 e le rispettive tabelle, e non include un diritto derivante dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.
(18)    Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato l'allegato 29.
(19)    Si precisa che, in caso di incompatibilità tra il presente articolo e i capi 17 e 18 e gli allegati 17A, 17-B e 17-C, prevalgono tali capi e allegati limitatamente alle disposizioni incompatibili.
(20)    Per il Cile, per "valutazione dell'impatto ambientale" si intende lo studio dell'impatto ambientale secondo la definizione di cui alla legge 19.300, titolo 1, articolo 2, punto (i), o all'atto che la sostituirà, e quale disciplinato dall'articolo 11 della medesima legge.
(21)    G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4.
(22)    Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra



CAPO 17

INVESTIMENTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17.1

Ambito di applicazione

Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli enti finanziari dell'altra parte, agli investitori dell'altra parte e agli investimenti di tali investitori in enti finanziari situati nel territorio di tale parte, quali definiti all'articolo 25.2.



ARTICOLO 17.2

Definizioni

1.    Ai fini del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a)    "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

b)    "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

c)    "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

d)    "investimento disciplinato": un investimento di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto di uno o più investitori di una parte nel territorio dell'altra parte, effettuato conformemente al diritto applicabile, ed esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilito successivamente;



e)    "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:

i)    dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii)    nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;

f)    "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizi, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

g)    "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

h)    "stabilimento": la costituzione, compresa l'acquisizione 1 , di un'impresa ad opera di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte;

i)    "valuta liberamente convertibile": una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali;



j)    "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; ristorazione, assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

k)    "investimento": qualunque attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell'investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, tra cui una certa durata, l'impegno di capitali o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili o l'assunzione di un rischio; gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

i)    un'impresa;

ii)    quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa;

iii)    obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito di un'impresa;

iv)    contratti a termine, opzioni e altri derivati;



v)    concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi e diritti analoghi conferiti a norma del diritto interno 2 ;

vi)    contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione o condivisione di proventi, e altri contratti simili, compresi quelli che comportano la presenza della proprietà di un investitore nel territorio di una parte;

vii)    diritti di proprietà intellettuale;

viii)    qualsiasi altro bene mobile o immobile, materiale o immateriale, e relativi diritti patrimoniali, quali locazioni finanziarie, mutui ipotecari, diritti di ritenzione e pegni;

si precisa che:

i)    i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti e qualsiasi mutamento della forma in cui le attività sono investite o reinvestite non ne altera la qualifica di investimenti, a condizione che la forma assunta da investimenti o reinvestimenti ne mantenga la conformità alla definizione di investimento;

ii)    il termine "investimento" non comprende le ordinanze o le sentenze emesse nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo;



l)    "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, conformemente alla lettera h), un'impresa;

m)    "persona giuridica di una parte" 3 :

i)    per la parte UE:

A)    una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale 4 nel territorio dell'Unione europea; e

B)    le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea, ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;



ii)    per il Cile:

A)    una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e

B)    le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;

n)    "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa, ad opera di un investitore di una parte, nel territorio dell'altra parte;

o)    "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;

p)    "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; e

q)    "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

r)    "tribunale": un tribunale di primo grado istituito a norma dell'articolo 17.34.



ARTICOLO 17.3

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 17.4

Relazione con altri capi

1.    In caso di incompatibilità tra il presente capo e il capo 25, prevale quest'ultimo limitatamente alle disposizioni incompatibili.

2.    Il fatto che una parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra parte di versare una cauzione, o un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio nel suo territorio non rende il presente capo automaticamente applicabile a tale prestazione transfrontaliera di detto servizio. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalla parte riguardo alla cauzione o alla garanzia finanziaria, se tale cauzione o garanzia finanziaria costituisce un investimento disciplinato.



ARTICOLO 17.5

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte, o a un investimento disciplinato, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)    vietino di effettuare operazioni con tale investitore o investimento disciplinato; o

b)    sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale investitore o investimento disciplinato, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona che è proprietaria o ha il controllo di entrambi.

ARTICOLO 17.6

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative agli investimenti, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C.



SEZIONE B

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E NON DISCRIMINAZIONE

ARTICOLO 17.7

Ambito di applicazione

1.    La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sullo stabilimento di un'impresa o sull'esecuzione di un investimento disciplinato in tutte le attività economiche svolte da un investitore dell'altra parte nel proprio territorio.

2.    La presente sezione non si applica:

a)    ai servizi audiovisivi;

b)    al cabotaggio marittimo nazionale 5 ; o



c)    ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei 6 , di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)    servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)    vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)    servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

iv)    servizi di assistenza a terra.

3.    Gli articoli 17.8, 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

4.    Gli articoli 17.8, 17.9, 17.11 e 17.13 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.



ARTICOLO 17.8

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di investitori dell'altra parte, o di imprese che costituiscono un investimento disciplinato, misure che:

a)    limitano il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)    limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)    limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica 7 ;

d)    limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può svolgere un'attività economica; o



e)    limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un'impresa, e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 17.9

Trattamento nazionale

1.    Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese che costituiscono un investimento disciplinato, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 8 ai propri investitori e alle loro imprese.

2.    Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 9 ai propri investitori e ai loro investimenti.



3.    Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:

a)    nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Cile e ai loro investimenti nel territorio di pertinenza;

b)    nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e ai loro investimenti nel territorio di pertinenza 10 .

ARTICOLO 17.10

Appalti pubblici

1.    Ciascuna parte garantisce che alle imprese dell'altra parte stabilite nel suo territorio sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie imprese in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.



2.    L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 28.3.

ARTICOLO 17.11

Trattamento della nazione più favorita

1.    Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese che costituiscono un investimento disciplinato, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 11 agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.

2.    Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 12 agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.

3.    I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.



4.    Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 17.12

Prescrizioni in materia di prestazioni

1.    Una parte, in relazione allo stabilimento di un'impresa o all'esecuzione nel proprio territorio di un investimento di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:

a)    esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;

b)    raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c)    acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;



d)    mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;

e)    limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;

f)    trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;

g)    rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa esclusivamente a partire dal territorio di tale parte;

h)    ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale di tale investitore;

i)    assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;

j)    limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. o



k)    per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza in essere al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata, o l'impegno è fatto rispettare, o i contratti di licenza futuri 13 conclusi liberamente tra l'investitore e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità nel proprio territorio, a condizione che la prescrizione sia imposta o l'impegno sia fatto rispettare in una maniera che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte, adottare:

i)    una determinata percentuale o un determinato importo di una royalty inferiore a un determinato livello nell'ambito di un contratto di licenza; o

ii)    una determinata durata di un contratto di licenza.

2.    Si precisa che la lettera k) del paragrafo 1 non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'investitore e una parte.

3.    Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, nel territorio di una parte o di un paese terzo, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a)    raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;



b)    acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

c)    mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;

d)    limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o

e)    limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

4.    Il paragrafo 3 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, ad opera di un investitore di una parte o di un paese terzo, all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.



5.    Il paragrafo 1, lettere f) e k), non si applica se:

a)    una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; o

b)    la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo, o dall'autorità garante della concorrenza, al fine di porre rimedio a una prassi che, in esito a un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.

6.    Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

7.    Il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.



8.    Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, il sottosettore o l'attività elencati negli allegati 17-A, 17-B e 17-C.

9.    Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.

ARTICOLO 17.13

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a una propria impresa che costituisce un investimento disciplinato di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.



ARTICOLO 17.14

Misure non conformi

1.    Gli articoli 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano:

a)    alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:

i)     per la parte UE:

A)    dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 17-A-1;

B)    dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1;

C)    da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1; o

D)    da un'amministrazione locale; e

ii)    per il Cile:

A)    dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 17-A-2;



B)    da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 17-A-2; o

C)    da un'amministrazione locale;

b)    alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); o

c)    alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 17.9, 17.11, 17.12 o 17.13.

2.    Gli articoli 17.9, 17.11, 17.12 e 17.13 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 17-B.

3.    Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nella sua riserva di cui all'allegato 17-B, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un investimento disciplinato esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4.    L'articolo 17.8 non si applica alle misure di una parte conformi agli impegni di cui all'allegato 17-C.



5.    Gli articoli 17.9 e 17.11 non si applicano alle misure di una parte che costituiscano eccezione o deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 di tale accordo.

6.    Si precisa che gli articoli 17.9 e 17.11 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all'esecuzione di investitori dell'altra parte o di un investimento disciplinato, a condizione che le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi di tale parte derivanti da detti articoli.

SEZIONE C

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 17.15

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono:

a)    sugli investimenti disciplinati e



b)    sugli investitori di una parte in relazione all'esecuzione di un investimento disciplinato.

ARTICOLO 17.16

Investimenti e misure di regolamentazione

1.    L'articolo 17.3 si applica alla presente sezione conformemente al presente articolo.

2.    La presente sezione non può interpretarsi come impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e normativo, anche in modo tale da incidere negativamente sull'esercizio degli investimenti disciplinati o sulle aspettative di utili dell'investitore.

3.    Si precisa che il semplice fatto che una sovvenzione non sia stata concessa, rinnovata o mantenuta, oppure sia stata modificata o ridotta da una parte, non costituisce una violazione degli obblighi di cui alla presente sezione, anche se comporta perdite o danni per l'investimento disciplinato:

a)    in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o

b)    in conformità di eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo, la modifica, la riduzione o il mantenimento di tale sovvenzione.



4.    Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione può interpretarsi come divieto a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione 14 o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti 15 , oppure come obbligo imposto a tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.

ARTICOLO 17.17

Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati

1.    Ciascuna parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati e agli investitori dell'altra parte in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, in conformità dei paragrafi da 2 a 6.



2.    Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca 16 :

a)    un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;

b)    una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;

c)    una manifesta arbitrarietà;



d)    una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; o

e)    un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione o vessazioni.

3.    Nel determinare la violazione di cui al paragrafo 2, il tribunale può tener conto delle dichiarazioni specifiche e univoche di una parte nei confronti di un investitore, sulle quali l'investitore ha ragionevolmente fatto affidamento nel decidere se effettuare o mantenere l'investimento disciplinato, ma cui la parte successivamente non ha dato seguito.

4.    La piena protezione e sicurezza si riferisce agli obblighi della parte in materia di sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati 17 .

5.    Si precisa che la violazione di un'altra disposizione del presente accordo, o di un altro accordo internazionale, non costituisce una violazione del presente articolo.

6.    Il fatto che una misura violi il diritto di una parte non costituisce di per sé una violazione del presente articolo. Al fine di accertare se la misura violi il presente articolo, il tribunale valuta se una parte abbia agito in modo incompatibile con i paragrafi da 1 a 4.



ARTICOLO 17.18

Trattamento in caso di disordini

1.    Gli investitori di una parte i cui investimenti disciplinati subiscano perdite a seguito di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni o altri disordini civili, o situazioni di emergenza nazionale 18 nel territorio dell'altra parte, ricevono da tale parte un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello riservato da detta parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste da detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, è accordata da tale parte una restituzione o un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva, qualora tali perdite derivino:

a)    dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o

b)    dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse.

3.    L'importo dell'indennità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è determinato conformemente all'articolo 17.19, paragrafo 2, dalla data della requisizione o della distruzione fino alla data del pagamento effettivo.



ARTICOLO 17.19

Espropriazione 19

1.    Una parte non nazionalizza né espropria, direttamente o indirettamente, un investimento disciplinato, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:

a)    per un fine pubblico;

b)    su base non discriminatoria;

c)    dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva e

d)    nel rispetto del principio del giusto processo.

2.    L'indennità di cui al paragrafo 1, lettera c):

a)    è corrisposta senza indugio;

b)    corrisponde al valore equo di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione ("data dell'espropriazione") o prima che l'imminente espropriazione fosse resa nota, se anteriore;



c)    è pienamente riscuotibile e liberamente trasferibile in una valuta liberamente convertibile e

d)    comprende gli interessi calcolati, in base a un normale tasso commerciale, dalla data di espropriazione alla data del pagamento.

3.    L'investitore interessato ha il diritto, in conformità della legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento, in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

4.    Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di tali diritti, purché il rilascio, la revoca, la limitazione o la creazione in questione siano compatibili con l'accordo TRIPS 20 .

ARTICOLO 17.20

Trasferimenti 21

1.    Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza limitazioni e ritardi e al tasso di cambio di mercato valido alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

a)    conferimenti di capitale;



b)    utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;

c)    interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;

d)    versamenti effettuati in forza di un contratto concluso dall'investitore dell'atra parte o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un accordo di prestito;

e)    redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione a un investimento disciplinato;

f)    versamenti effettuati a norma degli articoli 17.18 e 17.19 e

g)    versamenti derivanti dall'applicazione della sezione D.

2.    Una parte non può imporre ai propri investitori di trasferire i redditi, i guadagni, gli utili o altri importi derivanti dagli investimenti disciplinati ubicati nel territorio dell'altra parte o ad essi attribuibili, né può penalizzare i propri investitori per tale mancato trasferimento.



ARTICOLO 17.21

Surrogazione

Qualora una parte, o un organismo da essa designato, effettui un pagamento a un investitore di tale parte in forza di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di un'altra forma indennitaria sottoscritti in relazione a un investimento disciplinato, l'altra parte nel cui territorio è stato effettuato l'investimento disciplinato riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto di cui l'investitore fosse titolare a norma del presente capo per quanto riguarda tale investimento disciplinato senza la surrogazione, e l'investitore non fa valere tali diritti in relazione alla surrogazione.

ARTICOLO 17.22

Denuncia

1.    In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 41.14, la presente sezione e la sezione D continuano ad avere effetto, per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dalla data della denuncia, per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di tale denuncia.

2.    Il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato una sola volta di altri cinque anni, a condizione che non sia in vigore alcun altro accordo tra le parti sulla protezione degli investimenti.



3.    Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

ARTICOLO 17.23

Relazioni con altri accordi

1.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Cile elencati all'allegato 17-F, compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.

2.    In caso di applicazione provvisoria delle sezioni C e D del presente capo conformemente all'articolo 41.5, paragrafo 2, l'applicazione degli accordi elencati nell'allegato 17-F, nonché i diritti e gli obblighi da essi derivanti, è sospesa a decorrere dalla data in cui le parti applicano in via provvisoria le sezioni C e D del presente capo conformemente all'articolo 41.5. Qualora si ponga fine all'applicazione provvisoria senza che il presente accordo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati nell'allegato 17-F riprendono a produrre effetti.



3.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato nell'allegato 17-F conformemente alle regole e alle procedure stabilite in tale accordo, purché:

a)    la domanda derivi da una presunta violazione di tale accordo avvenuta prima della data di sospensione del medesimo a norma del paragrafo 2 o, qualora l'accordo non sia sospeso a norma del paragrafo 2, prima della data di entrata in vigore del presente accordo e

b)    non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione di tale accordo a norma del paragrafo 2 o, qualora l'accordo non sia sospeso a norma del paragrafo 2, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda.

4.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria delle sezioni C e D del presente capo senza che il presente accordo entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del presente accordo conformemente alle regole e alle procedure ivi stabilite, purché:

a)    la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria delle sezioni C e D presente capo e

b)    non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda.



5.    Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 41.5.

ARTICOLO 17.24

Condotta responsabile delle imprese

1.    Fatto salvo il capo 33, ciascuna parte promuove l'integrazione nelle politiche interne degli investimenti disciplinati di principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese o di condotta responsabile delle imprese, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

2.    Le parti ribadiscono l'importanza dell'attuazione di una procedura di dovuta diligenza da parte degli investitori al fine di individuare, prevenire e ridurre i rischi e gli impatti ambientali e sociali dei loro investimenti, nonché renderne conto.



SEZIONE D

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI

SOTTOSEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 17.25

Ambito di applicazione e definizioni

1.    La presente sezione si applica alle controversie tra il ricorrente di una parte da un lato, e l'altra parte dall'altro, scaturite da una presunta violazione a norma dell'articolo 17.9, paragrafo 2, dell'articolo 17.11, paragrafo 2, o della sezione C, che causerebbe perdite o danni al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

2.    La presente sezione si applica anche alle domande riconvenzionali ai sensi dell'articolo 17.31.

3.    Una domanda riguardante la ristrutturazione del debito di una parte è oggetto di decisione conformemente all'allegato 17-G.



4.    Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)    "ricorrente": un investitore di una parte che è parte di una controversia in materia di investimenti con l'altra parte e che intende presentare o ha presentato una domanda a norma della presente sezione, agendo:

i)    per proprio conto; o

ii)    per conto di un'impresa stabilita in loco, di proprietà del ricorrente o da questi o controllata; la società stabilita in loco riceve lo stesso trattamento riservato a una società di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (convenzione ICSID);

b)    "parti della controversia": il ricorrente e il resistente;

c)    "regolamento del meccanismo supplementare ICSID": il regolamento che disciplina il meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

d)    "convenzione ICSID": la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

e)    "impresa stabilita in loco": una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte, di proprietà di un investitore dell'altra parte o da questi controllata 22 ;



f)    "convenzione di New York": la convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958;

g)    "parte non coinvolta nella controversia": il Cile, se il resistente è la parte UE; o la parte UE, se il Cile è il resistente;

h)    "procedimento", salvo disposizioni contrarie, un procedimento dinanzi a un tribunale o a un tribunale d'appello a norma della presente sezione;

i)    "resistente": il Cile oppure, nel caso della parte UE, l'Unione europea o lo Stato membro dell'Unione europea interessato secondo quanto stabilito a norma dell'articolo 17.28;

j)    "finanziamenti da parte di terzi": i finanziamenti forniti a una parte della controversia forniti da una persona che non è parte della controversia per finanziarne, in tutto o in parte, le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia o sotto forma di donazione o sovvenzione 23 ;

k)    "regolamento arbitrale UNCITRAL": il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e

l)    "norme di trasparenza UNCITRAL": le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.



SOTTOSEZIONE 2

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E CONSULTAZIONI

ARTICOLO 17.26

Mediazione

1.    Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.

2.    Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.

3.    Le procedure di mediazione sono disciplinate dalle norme di cui all'allegato 17-H e, se disponibili, dalle norme sulla mediazione adottate dal sottocomitato. 24 Il sottocomitato fa il possibile per garantire che le norme sulla mediazione siano adottate entro il primo giorno di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo, a seconda dei casi, e comunque non oltre due anni da tale data.

4.    Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato compila un elenco di sei persone, di elevata moralità e riconosciuta competenza nei settori del diritto, del commercio, dell'industria o della finanza, in grado di garantire un giudizio indipendente, nonché disposte e idonee a fungere da mediatori.



5.    Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Le parti della controversia possono chiedere congiuntamente al presidente del tribunale di nominare un mediatore sulla base dell'elenco stilato a norma del presente articolo o, in assenza di un elenco, tra le persone proposte da una delle parti. I mediatori rispettano l'allegato 17-I, mutatis mutandis.

6.    Quando le parti della controversia decidono di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 17.27, paragrafi 5 e 8, all'articolo 17.54, paragrafo 10, e all'articolo17.55, paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data della decisione di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una parte della controversia decide di porvi fine dandone comunicazione scritta al mediatore e all'atra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia il tribunale, o il tribunale d'appello, sospende il procedimento.

ARTICOLO 17.27

Consultazioni e composizione amichevole

1.    Una controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati, buoni uffici o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma del presente articolo. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento.



2.    Una soluzione concordata tra le parti della controversia a norma del paragrafo 1 è notificata alla parte non coinvolta nella controversia entro 15 giorni dalla conclusione della soluzione concordata. Ciascuna parte della controversia si conforma alle soluzioni concordate raggiunte a norma del presente articolo o dell'articolo 17.26. Il sottocomitato vigila sull'attuazione di tale soluzione concordata e la parte che la adotta riferisce periodicamente al sottocomitato in merito all'attuazione di tale soluzione.

3.    Qualora una controversia non possa essere risolta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il ricorrente di una parte che contesta una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e che intende presentare domanda, trasmette una richiesta di consultazioni all'altra parte.

4.    Tale richiesta contiene le seguenti informazioni:

a)    il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b)    una descrizione dell'investimento, del suo titolare e del soggetto che lo controlla;

c)    le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, che sarebbero state violate;

d)    la base giuridica e fattuale di ciascuna domanda, compresa la misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;



e)    la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e

f)    informazioni relative al titolare effettivo in ultima istanza e alla struttura societaria del ricorrente nonché a elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra parte e che è titolare dell'investimento o lo controlla e, qualora agisca per conto di un'impresa stabilita in loco, che possiede o controlla quest'ultima.

5.    Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni iniziano entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

6.    Salvo diverso accordo delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:

a)    a Santiago, se riguardano una presunta violazione da parte del Cile;

b)    a Bruxelles, se riguardano una presunta violazione da parte dell'Unione europea; o

c)    nella capitale dello Stato membro interessato, se riguardano esclusivamente una presunta violazione da parte di tale Stato membro.

7.    Le parti della controversia possono concordare di svolgere le consultazioni, se del caso, mediante videoconferenza o altri mezzi.



8.    La richiesta di consultazioni è presentata:

a)    entro tre anni dalla data in cui il richiedente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui tale impresa ha preso, o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e della perdita o del danno assertivamente subiti; o

b)    entro due anni dalla data in cui il ricorrente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui detta impresa ha rinunciato a esperire i mezzi di ricorso giudiziario previsti dal diritto interno di una parte; e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui il ricorrente o, qualora agisca per conto dell'impresa stabilita in loco, dalla data in cui detta impresa ha preso, o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della misura che sarebbe incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e della perdita o del danno assertivamente subiti.

9.    Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 17.30 entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e, se del caso, la richiesta di determinazione del resistente a norma dell'articolo 17.28; in tal caso il ricorrente non può presentare un'altra domanda avente ad oggetto la stessa presunta violazione a norma della presente sezione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti della disputa che partecipano alle consultazioni.



10.    Una violazione continua non può dar luogo al rinnovo o all'interruzione dei termini di cui al paragrafo 8.

11.    Una richiesta di consultazioni che riguarda una presunta violazione dell'accordo effettuata dalla parte UE è inviata all'Unione europea. In caso di individuazione di una presunta violazione dell'accordo da parte di uno Stato membro, la richiesta di consultazioni è inviata anche allo Stato membro interessato.

SOTTOSEZIONE 3

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA E CONDIZIONI PRELIMINARI

Articolo 17.28

Richiesta di determinazione del resistente

1.    Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, la richiesta riguardi una presunta violazione dell'accordo effettuata dalla parte UE e il ricorrente intenda avviare un procedimento a norma dell'articolo 17.30, il ricorrente trasmette all'Unione europea una richiesta di determinazione del resistente.

2.    La richiesta specifica le misure riguardo alle quali il ricorrente intende avviare un procedimento. Qualora sia specificata una misura di uno Stato membro, tale richiesta è inviata anche allo Stato membro interessato.



3.    Una volta determinato il resistente, la parte UE comunica al ricorrente, quanto prima e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, se ad agire in qualità di resistente è l'Unione europea o uno Stato membro 25 .

4.    Qualora il ricorrente non sia stato informato di tale determinazione entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 3, ad agire in qualità di resistente è:

a)    lo Stato membro, se la misura o le misure specificate nella richiesta di cui al paragrafo 1 sono esclusivamente misure adottate da uno Stato membro; o

b)    l'Unione europea, se la misura o le misure specificate nella richiesta di cui al paragrafo 1 comprendono misure adottate dall'Unione europea.

5.    Il ricorrente che presenti una domanda a norma dell'articolo 17.30, si basa sulla determinazione comunicata a norma del paragrafo 3 del presente articolo e, qualora detta determinazione non gli sia stata comunicata, fa riferimento al paragrafo 4.



6.    Se, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 3, il resistente sia l'Unione europea o uno Stato membro, né l'Unione europea né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità della domanda o della sentenza argomentando che il resistente dovrebbe o avrebbe dovuto essere l'Unione europea e non lo Stato membro, o viceversa.

7.    Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 e, qualora detta determinazione non sia stata comunicata al ricorrente, in conformità del paragrafo 4.

8.    Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione europea e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

ARTICOLO 17.29

Prescrizioni relative alla presentazione di una domanda

1.    Prima di presentare una domanda il ricorrente:

a)    ritira qualunque domanda o procedimento pendente dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che costituisce una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;



b)    presenta una rinuncia scritta in cui si impegna a non avviare alcuna domanda o alcun procedimento dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che costituisce una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1;

c)    presenta una dichiarazione in cui si impegna a non dare esecuzione a una sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva ai sensi dell'articolo 17.56 e si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, la revocazione, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione detta sentenza.

2.    Un tribunale respinge la domanda di un ricorrente che abbia presentato un'altra domanda dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente. Il presente paragrafo non si applica se il ricorrente presenta una domanda dinanzi a un organo giurisdizionale interno per ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori.



3.    Ai fini del presente articolo, per ricorrente si intende l'investitore e, se l'investitore ha agito per conto dell'impresa stabilita in loco, l'impresa stabilita in loco. Inoltre, ai fini del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, per ricorrente si intendono anche:

a)    tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultimo e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni 26 dell'investitore, qualora la domanda sia presentata da un investitore che agisce per proprio conto; o

b)    tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'impresa stabilita in loco oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni 27 dell'impresa stabilita in loco, qualora la domanda sia presentata da un investitore che agisce per conto di un'impresa stabilita in loco.



ARTICOLO 17.30

Presentazione di una domanda

1.    Se la controversia non può essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e, se del caso, sono trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione della richiesta di determinazione del resistente a norma dell'articolo 17.28, il ricorrente può presentare una domanda al tribunale, purché soddisfi i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 17.32.

2.    Una domanda può essere presentata al tribunale in applicazione di una delle seguenti norme in materia di risoluzione delle controversie:

a)    la convenzione ICSID, a condizione che sia il resistente sia lo Stato del ricorrente siano parti della convenzione ICSID;

b)    il regolamento del meccanismo supplementare ICSID, a condizione che il resistente o lo Stato del ricorrente sia parte della convenzione ICSID;

c)    il regolamento arbitrale UNCITRAL; o

d)    qualsiasi altra norma concordata dalle parti della controversia su richiesta del ricorrente.



3.    Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le norme stabilite nella presente sezione, integrate da eventuali norme adottate dal sottocomitato.

4.    Tutte le richieste indicate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo si basano sulle informazioni indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27, paragrafo 4, lettere c) e d).

5.    Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento operando nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

6.    Si precisa che un richiedente non può presentare una domanda a norma della presente sezione se il suo investimento è stato realizzato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.



ARTICOLO 17.31

Domande riconvenzionali

1.    Il resistente può presentare una domanda riconvenzionale fondata sul mancato rispetto, da parte del ricorrente, di un obbligo internazionale applicabile nei territori di entrambe le parti 28 e derivante dalla base fattuale della domanda. 29

2.    La domanda riconvenzionale è presentata al più tardi nella comparsa di risposta del resistente o in una fase successiva del procedimento se il tribunale decide che il ritardo è giustificato dalle circostanze.

3.    Si precisa che il consenso del richiedente in relazione alle procedure a norma della presente sezione di cui all'articolo 17.32 prevede la presentazione di domande riconvenzionali da parte del resistente.



ARTICOLO 17.32

Consenso

1.    Il resistente presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione.

2.    Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi:

a)    all'articolo 25 della convenzione ICSID e al regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e

b)    all'articolo II della convenzione di New York per quanto concerne una convenzione scritta.

3.    Si ritiene che il ricorrente presti il proprio consenso conformemente alle procedure di cui alla presente sezione con la presentazione della domanda a norma dell'articolo 17.30.



ARTICOLO 17.33

Finanziamenti da parte di terzi

1.    Se una parte della controversia ha ricevuto o riceve finanziamenti da parte di terzi, o ha disposto di ricevere finanziamenti da parte di terzi, la parte della controversia che ne beneficia comunica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, se la divisione del tribunale non è costituita, al presidente del tribunale il nome e l'indirizzo del finanziatore terzo e, se del caso, del titolare effettivo in ultima istanza e della struttura societaria.

2.    La parte della controversia comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 al momento della presentazione della domanda o, se il finanziamento da parte di terzi è concordato dopo la presentazione della domanda, quanto prima, non appena l'accordo è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa. La parte della controversia notifica immediatamente al tribunale qualsiasi modifica delle informazioni comunicate.

3.    Se lo ritiene necessario, il tribunale può ordinare la comunicazione di ulteriori informazioni relative all'accordo di finanziamento e al finanziatore terzo in qualsiasi fase del procedimento.



SOTTOSEZIONE 4

SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 17.34

Tribunale di primo grado

1.    È istituito un tribunale di primo grado ("tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 17.30.

2.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto nomina nove giudici del tribunale. Tre giudici sono cittadini di uno Stato membro, tre del Cile e tre di paesi terzi. Nel nominare i giudici il comitato misto è invitato a tener conto dell'esigenza di garantire la diversità e un'equa rappresentanza di genere.

3.    Il comitato misto può decidere di aumentare o diminuire il numero dei giudici in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate secondo i criteri di cui al paragrafo 2.



4.    I giudici possiedono le qualifiche richieste nei paesi di cui sono cittadini per l'esercizio di funzioni giurisdizionali o sono giuristi di notoria competenza. Essi possiedono comprovate competenze in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5.    I giudici sono nominati per un mandato di cinque anni. È invece di otto anni il mandato di cinque giudici (due cittadini di uno Stato membro, due cittadini del Cile e un cittadino di un paese terzo) da designare mediante estrazione a sorte tra i nove giudici nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Il giudice nominato per sostituire un altro giudice il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Il giudice in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere ritenuto giudice del tribunale.

6.    Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative con l'assistenza del segretariato. Il presidente e il vicepresidente sono designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei giudici cittadini di paesi terzi. Esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dai copresidenti del comitato misto. Il vicepresidente funge da presidente quando quest'ultimo non è disponibile.



7.    Nell'esame delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre giudici, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro, uno è cittadino del Cile e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal giudice che è cittadino di un paese terzo.

8.    A seguito della presentazione di una domanda a norma dell'articolo 17.30, il presidente del tribunale stabilisce la composizione della divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i giudici pari opportunità di svolgere le loro funzioni.

9.    In deroga al paragrafo 7, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo giudice cittadino di un paese terzo, che deve essere nominato dal presidente del tribunale. Il resistente considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando si tratta di una richiesta di indennizzo o risarcimento danni di importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale alla presentazione della domanda a norma dell'articolo 17.30.

10.    Il tribunale adotta le proprie procedure di lavoro dopo averne discusso con le parti.

11.    I giudici sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività di risoluzione delle controversie a norma della presente parte dell'accordo.

12.    Affinché sia garantita la loro disponibilità, ai giudici è corrisposto un onorario mensile il cui importo è stabilito mediante decisione del comitato misto. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 17.35, paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione.



13.    L'onorario mensile è versato dalle parti, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, su un conto gestito dal segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti ("ICSID"). Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimarranno esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il comitato misto riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione di tali onorari e può raccomandare gli opportuni adeguamenti.

14.    A meno che il comitato misto non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei giudici di una divisione del tribunale è determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.

15.    Su decisione del comitato misto, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i giudici esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il comitato misto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. I giudici che percepiscono una retribuzione regolare non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.

16.    Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo un sostegno adeguato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.



ARTICOLO 17.35

Tribunale d'appello

1.    È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli avverso le sentenze del tribunale.

2.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto nomina sei membri del tribunale d'appello. Due membri sono cittadini di uno Stato membro, due del Cile e due di paesi terzi. Nel nominare i membri del tribunale d'appello il comitato misto è invitato a tener conto dell'esigenza di garantire la diversità e un'equa rappresentanza di genere.

3.    Il comitato misto può decidere di aumentare il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate secondo i criteri di cui al paragrafo 2.

4.    I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei paesi di cui sono cittadini per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di notoria competenza. Essi possiedono comprovate competenze in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.



5.    I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di cinque anni. È invece di otto anni il mandato di tre membri dei sei membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Il membro nominato per sostituire un altro membro il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Il membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere ritenuto membro del tribunale d'appello.

6.    Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative con l'assistenza del segretariato. Il presidente e il vicepresidente sono designati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri cittadini di paesi terzi. Esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dai copresidenti del comitato misto. Il vicepresidente funge da presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7.    Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro, uno è cittadino del Cile e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.

8.    Il presidente del tribunale d'appello stabilisce la composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri pari opportunità di svolgere le loro funzioni.



9.    Il tribunale d'appello adotta le proprie procedure di lavoro dopo averne discusso con le parti.

10.    Tutti i membri in funzione presso il tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attività di risoluzione delle controversie a norma della presente parte dell'accordo.

11.    Affinché sia garantita la loro disponibilità, ai membri del tribunale d'appello è corrisposto un onorario mensile e versato un compenso, da stabilire con decisione del comitato misto, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.

12.    La retribuzione dei membri è versata dalle parti, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimarranno esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il comitato misto riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione di tali onorari e può raccomandare gli opportuni adeguamenti.

13.    Su decisione del comitato misto, gli onorari mensili e gli onorari per i giorni di lavoro possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il comitato misto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. I membri che percepiscono una retribuzione regolare non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.



14.    Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo un sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia in conformità all'articolo 17.54, paragrafi 5, 6 e 7.

ARTICOLO 17.36

Etica

1.    I giudici del tribunale e i membri del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo 30 . Non ricevono istruzioni da governi od organizzazioni su questioni attinenti ad una controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. Si conformano a quanto previsto dall'allegato 17-I. Dopo la nomina si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di investimenti, nuova o in corso, sorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.



2.    La parte della controversia che ritenga che un giudice o un membro del tribunale d'appello non abbia i requisiti di cui al paragrafo 1 invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.

3.    Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il giudice o membro del tribunale d'appello ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al giudice o al membro del tribunale d'appello la possibilità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e ne dà notifica senza indugio alle parti della controversia e agli altri giudici o membri della divisione.

4.    Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale presso una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.



5.    Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello 31 , le parti, mediante decisione del comitato misto, possono decidere di destituire un giudice del tribunale o un membro del tribunale d'appello qualora la sua condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se a essere messa in discussione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 17.34, paragrafo 2, e l'articolo 17.35, paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura dei posti vacanti che possono crearsi ai sensi del presente paragrafo.

ARTICOLO 17.37

Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a collaborare per istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. A decorrere dall'entrata in vigore tra le parti di un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un simile meccanismo multilaterale applicabile alle controversie sorte nel quadro di questa parte del presente accordo, cessano di applicarsi le parti pertinenti della presente sezione. Il comitato misto può adottare una decisione che stabilisca le disposizioni transitorie necessarie.



SOTTOSEZIONE 5

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 17.38

Diritto applicabile e norme di interpretazione

1.    Il tribunale decide se la misura in relazione alla quale il ricorrente presenta una domanda è incompatibile con una delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1.

2.    Nel prendere tale decisione il tribunale applica le disposizioni del presente accordo e altre norme di diritto internazionale applicabili tra le parti. Il tribunale interpreta il presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

3.    Si precisa che, nel determinare la compatibilità di una misura con le disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, ove opportuno il tribunale considera il diritto di una parte come questione di fatto. A tal fine il tribunale segue l'interpretazione prevalente che del diritto di una parte danno i tribunali o le autorità di tale parte; il significato attribuito dal tribunale a tale diritto non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale parte.



4.    Si precisa che il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, ai sensi del diritto della parte della controversia.

5.    Si precisa che, se un investitore di una parte presenta una domanda a norma della presente sezione, anche al fine di contestare una presunta violazione dell'articolo 17.17 a opera di una parte, tale investitore ha l'onere di provare le proprie allegazioni, conformemente ai principi generali del diritto internazionale applicabili alla controversia.

6.    Qualora insorgano gravi preoccupazioni circa questioni di interpretazione relative alle sezioni C 32 o D, il Consiglio congiunto può adottare decisioni con cui interpreta il presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello. Il Consiglio congiunto può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a decorrere da una determinata data.

ARTICOLO 17.39

Interpretazione degli allegati

1.    A seguito di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27, paragrafo 3, il resistente può chiedere per iscritto al sottocomitato di stabilire se e fino a che punto la misura oggetto della richiesta di consultazioni rientri nell'ambito di applicazione di una misura non conforme di cui all'allegato 17-A o 17-B.



2.    Tale richiesta rivolta al sottocomitato deve essere presentata appena possibile dopo il ricevimento della richiesta di consultazioni. Una volta presentata la richiesta al sottocomitato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 17.27, paragrafi 5 e 8, all'articolo 17.54, paragrafo 10 e all'articolo 17.55, paragrafo 5.

3.    Il sottocomitato si adopera in buona fede per prendere la decisione richiesta. Tale decisione è trasmessa senza indugio alle parti della controversia.

4.    Se entro tre mesi dalla richiesta il sottocomitato non ha preso una decisione, cessa di applicarsi la sospensione dei suddetti termini.

ARTICOLO 17.40

Altre domande

Qualora siano state presentate domande a norma della presente sezione e a norma del capo 38 oppure di un altro accordo internazionale in relazione alla stessa presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, e vi sia il rischio di cumulo dei risarcimenti; oppure qualora l'altra domanda internazionale possa avere ripercussioni di rilievo sulla risoluzione della domanda presentata a norma della presente sezione, ove opportuno il tribunale, sentite le parti della controversia, tiene in considerazione, ai fini della propria decisione, ordinanza o sentenza, i procedimenti a norma del capo 38 o di altro accordo internazionale. A tal fine può anche sospendere il proprio procedimento. Nell'agire a norma del presente articolo, il Tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 17.54, paragrafo 10.



ARTICOLO 17.41

Misure antielusione

Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia sorta, o fosse ragionevolmente prevedibile, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia o ha dato avvio a una ristrutturazione aziendale e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento o ha dato avvio alla ristrutturazione aziendale con l'obiettivo principale di presentare una domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbe rilevare il tribunale.

ARTICOLO 17.42

Domande manifestamente prive di valore giuridico

1.    Il resistente può eccepire che la domanda è manifestamente priva di valore giuridico entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 17.34, paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla sua prima udienza, o entro 30 giorni dal momento in cui il resistente ha preso conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione.

2.    Il resistente specifica con la massima precisione possibile i motivi dell'eccezione.



3.    Dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, il tribunale, nel corso della prima udienza della divisione o subito dopo, adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria debitamente motivata in merito all'eccezione. Se l'eccezione perviene dopo la prima udienza della divisione del tribunale, quest'ultimo adotta tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nel decidere in merito all'eccezione, il tribunale presume la veridicità dei fatti addotti dal ricorrente, e può anche prendere in considerazione qualunque fatto rilevante estraneo alla controversia.

4.    La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 17.43 o durante il procedimento, la fondatezza giuridica di una domanda e lascia impregiudicato il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni in via pregiudiziale.

ARTICOLO 17.43

Domande giuridicamente infondate

1.    Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni in via pregiudiziale o il diritto del resistente di sollevare tali eccezioni al momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale qualsiasi eccezione sollevata dal resistente in base alla quale, in punto di diritto, la domanda, o parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 17.54, anche qualora si presuma la veridicità dei fatti addotti dal ricorrente. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto rilevante estraneo alla controversia.



2.    Qualunque eccezione a norma del paragrafo 1 deve essere presentata al tribunale appena possibile dopo la costituzione della divisione del tribunale, e comunque non oltre la data stabilita dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del resistente. Non è possibile presentare un'eccezione ai sensi del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 17.42, a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3.    Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, e a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende il giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria debitamente motivata in merito a tale eccezione.

ARTICOLO 17.44

Trasparenza

1.    Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano, mutatis mutandis, le norme di trasparenza UNCITRAL, integrate dalle norme aggiuntive seguenti.



2.    L'elenco di documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL comprende i documenti seguenti: l'accordo di mediazione di cui all'articolo 17.26, la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27, la richiesta di determinazione del resistente e la determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28, l'avviso di ricusazione e la decisione sulla ricusazione di cui all'articolo 17.36, e la richiesta di riunione di cui all'articolo 17.53.

3.    Si precisa che i documenti possono essere messi a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

4.    In deroga all'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'UE o il Cile, a seconda dei casi, mette a disposizione del pubblico, in modo tempestivo e prima della costituzione della divisione, la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27 nonché la richiesta di determinazione del resistente e la determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28, previa espunzione delle informazioni riservate o protette 33 . Tali documenti possono essere messi a disposizione del pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL.

5.    La parte della controversia che intenda utilizzare in udienza informazioni designate come riservate o protette ne informa il tribunale.



6.    La parte della controversia che sostiene che determinate informazioni sono riservate o protette le designa chiaramente come tali al momento della loro presentazione al tribunale.

7.    Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione impone al resistente di occultare al pubblico informazioni la cui divulgazione è prescritta dal suo diritto.

ARTICOLO 17.45

Provvedimenti cautelari

Il tribunale può adottare provvedimenti cautelari volti a tutelare i diritti di una parte della controversia o a garantire la piena effettività della funzione giurisdizionale del tribunale, tra cui un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi probatori in possesso o sotto il controllo di una parte della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro di beni né impedire l'applicazione del trattamento che costituisce una presunta violazione.



ARTICOLO 17.46

Rinuncia agli atti

Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del resistente e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti tramite un'ordinanza ed emette una decisione sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza cessa l'autorità del tribunale. Il ricorrente non può in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

ARTICOLO 17.47

Garanzia a copertura delle spese

1.    Si precisa che, su richiesta del resistente, il tribunale può ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione di condanna al pagamento delle spese emessa nei suoi confronti.

2.    Se la garanzia a copertura delle spese non è costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.



3.    Il tribunale prende in considerazione tutte le prove fornite in relazione alle circostanze di cui al paragrafo 1, compresi eventuali finanziamenti da parte di terzi.    

ARTICOLO 17.48

Parte non coinvolta nella controversia

1.    Entro 30 giorni dal loro ricevimento o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, il resistente trasmette alla parte non coinvolta nella controversia:

a)    la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 17.27, la richiesta di determinazione del resistente di cui all'articolo 17.28, la domanda di cui all'articolo 17.30 e qualunque altro documento allegato a tali documenti;

b)    su richiesta della parte non coinvolta nella controversia:

i)    gli atti processuali, le memorie, le richieste e le altre comunicazioni presentate al tribunale da una parte della controversia;

ii)    le osservazioni scritte presentate al tribunale da terzi;



iii)    i verbali o le trascrizioni delle udienze del tribunale, se disponibili, e

iv)    le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale; e

c)    su richiesta e a spese della parte non coinvolta nella controversia, la totalità o parte degli elementi di prova presentati al tribunale.

2.    La parte non coinvolta nella controversia ha il diritto di partecipare alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione.

3.    Il tribunale accetta le comunicazioni scritte o orali su questioni riguardanti l'interpretazione del presente accordo presentate dalla parte non coinvolta nella controversia oppure può invitare quest'ultima a presentarne, previa consultazione delle parti della controversia. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le proprie osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.

ARTICOLO 17.49

Intervento di terzi

1.    Il Tribunale consente di intervenire in qualità di terzo a chiunque possa dimostrare di avere un interesse diretto e attuale in relazione alle circostanze concrete della controversia ("interveniente"). L'intervento deve limitarsi a sostenere, in tutto o in parte, la posizione giuridica di una delle parti della controversia.



2.    L'istanza di intervento deve essere presentata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17.30. Il tribunale decide sull'istanza entro 90 giorni, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni.

3.    Se l'istanza di intervento è accolta, l'interveniente riceve copia di tutte le ordinanze procedurali notificate alle parti della controversia, ad eccezione, se del caso, delle informazioni riservate o protette. L'interveniente può presentare una memoria d'intervento entro il termine fissato dal Tribunale dopo la comunicazione delle ordinanze procedurali. Le parti della controversia hanno la possibilità di rispondere alla memoria di intervento. L'interveniente è autorizzato a partecipare alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione e a rendere una dichiarazione orale.

4.    In caso di impugnazione, l'interveniente ha il diritto di intervenire dinanzi al tribunale d'appello. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

5.    Il diritto di intervento riconosciuto dal presente articolo non pregiudica la possibilità per il tribunale di accettare memorie amicus curiae da terzi che vantano un interesse significativo nel procedimento a norma dell'articolo 4 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

6.    Si precisa che il fatto che una persona sia creditore del ricorrente non è considerato di per sé sufficiente a dimostrare che vanta un interesse diretto e attuale in relazione alle circostanze concrete della controversia.



ARTICOLO 17.50

Relazioni di esperti

Fatta salva la possibilità di nominare altri tipi di esperti, ove autorizzato dalle norme applicabili di cui all'articolo 17.30, paragrafo 2, il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o di propria iniziativa previa consultazione delle parti della controversia, può nominare uno o più esperti incaricandoli di riferire per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

ARTICOLO 17.51

Indennizzo e altre forme di riparazione

Il tribunale non accetta come difesa o argomentazione analoga valida il fatto che il ricorrente o l'impresa stabilita in loco abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o altra forma di riparazione in relazione alla totalità o a parte del risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.



ARTICOLO 17.52

Ruolo delle parti

1.    Ciascuna parte si astiene dall'avviare un ricorso internazionale in relazione a una controversia promossa a norma dell'articolo 17.30, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa nell'ambito di tale controversia. Ciò non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 38 in relazione a una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato il presente accordo per quanto riguarda un investimento specifico in relazione al quale sia stata avviata una controversia a norma dell'articolo 17.30. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17.48.

2.    Il paragrafo 1 non impedisce la possibilità di scambi informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.

ARTICOLO 17.53

Riunione dei procedimenti

1.    Qualora due o più domande presentate separatamente a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il resistente può presentare al presidente del tribunale una richiesta di trattazione congiunta della totalità o parte di tali domande. La richiesta contiene:

a)    i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande di cui si chiede la riunione;



b)    la portata della riunione richiesta e

c)    i motivi alla base della riunione richiesta.

2.    Il resistente trasmette inoltre la richiesta a tutti i ricorrenti interessati dalle domande di cui il resistente intende ottenere la riunione.

3.    Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande di cui si intende ottenere la riunione concordano sulla trattazione congiunta di tali domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Tranne qualora determini che la richiesta è manifestamente infondata, il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, costituisce una nuova divisione ("divisione incaricata di riunire le domande") del tribunale ai sensi dell'articolo 17.34, che assume la competenza per la totalità o parte delle domande, intere o parziali, che formano oggetto di tale richiesta.

4.    Se le parti della controversia di cui al paragrafo 3 non giungono a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 17.34. La divisione incaricata di riunire le domande si dichiara competente per l'esame della totalità o di parte delle domande, intere o parziali, se, dopo aver esaminato il parere delle parti della controversia, ha stabilito che le domande presentate a norma dell'articolo 17.30 hanno in comune una questione di diritto o di fatto e derivano dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per cui la riunione delle domande consentirebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze.



5.    Se, entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di trattazione congiunta, i ricorrenti non raggiungono un accordo sulle norme applicabili per la risoluzione della controversia tra quelle elencate all'articolo 17.30, paragrafo 2, la trattazione congiunta delle domande è sottoposta alla divisione del tribunale incaricata di riunire le domande e si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL, fatte salve le norme di cui alla presente sezione.

6.    Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 17.34 si dichiarano incompetenti a conoscere della totalità o di parte delle domande in relazione alle quali è competente la divisione incaricata della riunione, e sono sospesi i procedimenti avviati dinanzi a tali divisioni. La sentenza resa dalla divisione incaricata di riunire le domande in relazione alle parti delle domande su cui si è dichiarata competente è vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 17.56.

7.    Il ricorrente la cui domanda sia oggetto di riunione può ritirarla, per intero o limitatamente alla parte oggetto di riunione, dal procedimento di risoluzione della controversia a norma del presente articolo, nel qual caso tale domanda o parte della stessa non può essere ripresentata a norma dell'articolo 17.30.

8.    Su richiesta del resistente, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi da 3 a 6, può decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalità o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.



9.    Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande può disporre provvedimenti per tutelare la riservatezza delle informazioni protette o riservate di tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali provvedimenti possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni riservate o protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

ARTICOLO 17.54

Sentenza provvisoria

1.    Se conclude che il resistente ha violato una delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, come asserito dal ricorrente, il tribunale può, su richiesta del ricorrente e dopo aver sentito le parti della controversia, ordinare soltanto quanto segue:

a)    il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili, e

b)    la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il resistente, in luogo di provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali, maggiorati degli eventuali interessi applicabili, determinati in conformità all'articolo 17.19.



Se la domanda è stata presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza resa a norma del presente paragrafo deve disporre che:

a)    il risarcimento dei danni patrimoniali e gli eventuali interessi applicabili siano corrisposti alla società stabilita in loco;

b)    i beni siano restituiti all'impresa stabilita in loco.

Si precisa che il tribunale non può disporre provvedimenti correttivi diversi da quelli di cui al primo comma, né può ordinare l'abrogazione, la cessazione o la modifica del provvedimento in questione.

2.    I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se quest'ultimo ha agito per conto dell'impresa stabilita in loco, dall'impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, dedotti eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale stabilisce il valore di tali danni patrimoniali in base alle osservazioni delle parti della controversia e, se del caso, tiene conto dell'eventuale concorso di dolo o colpa o della mancata attenuazione del danno.

3.    Si precisa che l'investitore di una parte che presenti una domanda a norma dell'articolo 17.30 può recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in qualità di investitore di una parte.

4.    Il tribunale non può riconoscere risarcimenti di carattere punitivo.



5.    Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire dette spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso.

6.    Il tribunale dispone anche in merito ad altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza e assistenza legale ragionevoli, che devono essere sostenute dalla parte soccombente della controversia qualora il tribunale respinga la domanda e pronunci una sentenza a norma degli articoli 17.42 o 17.43. In altre circostanze il tribunale stabilisce la ripartizione di altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza e assistenza legale ragionevoli, fra le parti della controversia tenendo conto dell'esito del procedimento e di altre circostanze rilevanti, come il comportamento delle parti della controversia.

7.    Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.

8.    Il tribunale d'appello dispone in relazione alle spese conformemente al presente articolo.

9.    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'importo massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia, tenuto conto delle loro risorse finanziarie.



10.    Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non può essere rispettato, il tribunale adotta una decisione in tal senso, con cui comunica alle parti della controversia i motivi di tale ritardo e indica una data prevista per l'emissione della sentenza provvisoria.

ARTICOLO 17.55

Procedura d'appello

1.    Ciascuna parte della controversia può impugnare la sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:

a)    un errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto;

b)    un errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del diritto di una parte, se del caso; o

c)    i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).

2.    Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato.



3.    Se il tribunale d'appello rileva che l'appello è fondato, la sua decisione modifica o annulla in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo le risultanze e le conclusioni pertinenti del tribunale sono state modificate o annullate.

4.    Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora ciò non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale.

5.    Di norma la durata del procedimento d'appello non deve essere superiore a 180 giorni dalla data in cui una parte della controversia notifica formalmente la propria decisione di impugnare la sentenza fino alla data in cui il tribunale d'appello rende la propria decisione. Se ritiene di non poter emettere la propria decisione entro 180 giorni, il tribunale d'appello ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di rendere la propria decisione. La durata del procedimento non può comunque superare i 270 giorni.

6.    La parte della controversia che ricorre in appello costituisce una garanzia per le spese dell'appello.

7.    Alla procedura di appello si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 17.33, 17.44, 17.45, 17.46, 17.48 e, se del caso, altre disposizioni della presente sezione.



ARTICOLO 17.56

Sentenza definitiva

1.    Una sentenza provvisoria resa a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna delle parti della controversia la impugna a norma dell'articolo 17.55.

2.    Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione a norma dell'articolo 17.55, la sentenza provvisoria diventa definitiva a decorrere dalla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione.

3.    Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui il tribunale d'appello ha reso la decisione definitiva.

4.    Se la sentenza provvisoria è stata impugnata e il tribunale d'appello ha modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e ha rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, sentite se del caso le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per emettere la sentenza modificata entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia.



5.    La sentenza definitiva comprende qualsiasi decisione definitiva resa dal tribunale d'appello a norma dell'articolo 17.55.

ARTICOLO 17.57

Esecuzione della sentenza

1.    Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 17.56. Le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione vincolano le parti della controversia e non possono essere impugnate né formare oggetto di riesame, revoca o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso 34 .

2.    Le parti riconoscono che una sentenza pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna Parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale di tale parte.

3.    L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione delle sentenze vigenti nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.

4.    Si precisa che l'articolo 41.10 non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.



5.    Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive emesse a norma della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.

6.    Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, se una domanda di risoluzione di una controversia è stata presentata a norma dell'articolo 17.30, paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma della sezione 6 della convenzione ICSID.

CAPO 18

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 18.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi erogati da prestatori di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:

a)    la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;



b)    l'acquisto o l'uso, o il pagamento, di un servizio;

c)    l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale, comprese le reti di distribuzione, di trasporto o di telecomunicazioni, e

d)    la fornitura di una cauzione, o di un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione di un servizio.

2.    Il presente capo non si applica:

a)    ai servizi finanziari, quali definiti all'articolo 25.2;

b)    ai servizi audiovisivi;

c)    al cabotaggio marittimo nazionale 35 ;



d)    ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei 36 , di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)    servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)    vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)    servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

iv)    servizi di assistenza a terra;

e)    agli appalti pubblici; e

f)    alle sovvenzioni concesse da una parte o da un'impresa pubblica, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.



ARTICOLO 18.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a)    "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

b)    "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

c)    "scambi transfrontalieri di servizi" o "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:

i)    dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii)    nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;



d)    "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

e)    "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti; assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; e operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la manutenzione di linea; la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;



f)    "persona giuridica di una parte" 37 :

i)    per la parte UE:

A)    una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale 38 nel territorio dell'Unione europea; e

B)    le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea e sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

ii)    per il Cile:

A)    una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e

B)    le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;



g)    "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili;

h)    "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

i)    "servizio prestato nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non sia prestato né a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; e

j)    "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio.

ARTICOLO 18.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.



ARTICOLO 18.4

Trattamento nazionale

1.    Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi.

2.    Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 si intende:

a)    nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda ai propri servizi e prestatori di servizi;

b)    nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

3.    Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi.

4.    Il trattamento formalmente identico, o formalmente diverso, è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi di una parte rispetto ai prestatori di servizi dell'altra parte.



5.    Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 18.5

Trattamento della nazione più favorita

1.    Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2.    Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

3.    Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali non costituiscono in sé il trattamento di cui al paragrafo 1 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.



ARTICOLO 18.6

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un'impresa o di essere residenti nel suo territorio.

ARTICOLO 18.7

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione regionale, misure che:

a)    impongono limitazioni:

i)    al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii)    al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;



iii)    al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi, espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica 39 ; o

iv)    al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

b)    limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può prestare un servizio.



ARTICOLO 18.8

Misure non conformi

1.    Gli articoli 18.4, 18.5 e 18.6 non si applicano:

a)    alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:

i)     per la parte UE:

A)    dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 17-A-1;

B)    dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1;

C)    da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 17-A-1; o

D)    da un'amministrazione locale; e

ii)    per il Cile:

A)    dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 17-A-2;



B)    da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 17-A-2; o

C)    da un'amministrazione locale;

b)    alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o

c)    alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 18.4, 18.5 e 18.6.

2.    Gli articoli 18.4, 18.5 e 18.6 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività di cui all'allegato 17-B.

3.    L'articolo 18.7 non si applica alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività disciplinati di cui all'allegato 17-C.



ARTICOLO 18.9

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)    vietino di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi, o con una persona che li possiede o controlla; o

b)    sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale prestatore di servizi.

ARTICOLO 18.10

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

1.    Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative ai servizi, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione dei capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 e degli allegati 17-A, 17-B, 17-C, 19-A, 19-B, 19-C, 21-A e 21-B.



CAPO 19

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 19.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica alle misure di una parte concernenti l'esercizio di attività economiche attraverso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell'altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, investitori, personale trasferito all'interno di una società, visitatori di breve durata per motivi professionali, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.

2.    Il presente capo non si applica ai settori di cui all'articolo 18.1, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

3.    Il presente capo non si applica alle misure di una parte concernenti le persone fisiche dell'altra parte che intendano accedere al suo mercato del lavoro né alle misure riguardanti la cittadinanza, la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

4.    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità del proprio confine e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalla presente parte dell'accordo.



5.    Il semplice fatto che una parte esiga l'ottenimento di un visto per le persone fisiche dell'altra parte non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalla presente parte dell'accordo.

6.    Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

7.    In deroga al presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi.

8.    Gli impegni a norma del presente capo riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

ARTICOLO 19.2

Definizioni

1.    Al presente capo e agli allegati 19-A, 19-B e 19-C si applicano le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2., ad eccezione della definizione di "investitore" di cui all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera j).



2.    Ai fini del presente capo e degli allegati 19-A, 19-B e 19-C si applicano le definizioni seguenti:

a)    "venditori alle imprese": visitatori di breve durata per motivi professionali che:

i)    sono rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte allo scopo di trattare la vendita di beni o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di beni o servizi per conto di tale fornitore, compreso: partecipare a riunioni o conferenze; partecipare a consultazioni con colleghi in affari, acquisire ordinativi o negoziare contratti con un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

ii)    non prestano un servizio nell'ambito di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio della parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, e

iii)    non sono commissionari;

b)    "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono responsabili della costituzione di un'impresa di tale persona giuridica nel territorio dell'altra parte, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento e che non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nell'altra parte;



c)    "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, che non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite una siffatta agenzia, e abbia concluso, con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi in tale altra parte che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale altra parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi 40 ;

d)    "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte ma non nel territorio dell'altra parte, che hanno concluso con un consumatore finale, non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi nell'altra parte che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima 41 ;

e)    "installatori e addetti alla manutenzione": visitatori di breve durata per motivi professionali che sono in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore o del concedente e che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi, compresi quelli informatici e i servizi correlati, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizi connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio della parte in cui vengono chiesti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizi;



f)    "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, o ne sono state socie, per almeno un anno, che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa di tale persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e che appartengono a una delle categorie seguenti:

i)    dirigenti;

ii)    personale specializzato;

iii)    dipendenti in tirocinio;

g)    "investitore": una persona fisica che stabilisce nel territorio dell'altra parte un'impresa alla quale la persona fisica, o la persona giuridica che la impiega, abbia assegnato, o intenda assegnare, importanti risorse di capitale, e che sviluppa o gestisce il funzionamento di tale impresa con responsabilità esecutive o di supervisione;

h)    "dirigenti": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa nel territorio dell'altra parte 42 sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, di dirigenti di più alto livello, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

i)    la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;



ii)    la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii)    il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

i)    "visitatori di breve durata per motivi professionali": le persone fisiche che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, non effettuano vendite dirette al pubblico, non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante e appartengono a una delle categorie seguenti:

i)    venditori alle imprese;

ii)    installatori e addetti alla manutenzione;

j)    "personale specializzato": persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica di una parte e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa; nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, in relazione a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; e



k)    "dipendenti in tirocinio": persone fisiche che possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa 43 .

ARTICOLO 19.3

Personale trasferito all'interno di una società, visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e investitori

1.    Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 19-A ciascuna parte:

a)    autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di investitori dell'altra parte;

b)    autorizza l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte;



c)    non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di verifiche della necessità economica – al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è consentito l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o di investitori o che possono essere impiegate come personale trasferito all'interno di una società; e

d)    accorda al personale trasferito all'interno di una società, ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e agli investitori dell'altra parte, per quanto riguarda il soggiorno temporaneo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche.

2.    La durata del soggiorno permessa è:

a)    per il Cile, un periodo massimo di due anni, prorogabile senza l'obbligo di chiedere la residenza permanente purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno; e

b)    per la parte UE, al massimo tre anni per i dirigenti e il personale specializzato; al massimo un anno per i dipendenti in tirocinio e gli investitori; e al massimo 90 giorni nell'arco di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.



ARTICOLO 19.4

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1.    Nel rispetto delle esclusioni dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 17.7, paragrafo 2, e delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 19-A, una parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro, una verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

2.    Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte prestano un servizio a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente, tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.

3.    La durata ammissibile del soggiorno è al massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi.



ARTICOLO 19.5

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1.    Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 19-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:

a)    le persone fisiche prestino un servizio in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;

b)    le persone fisiche che fanno ingresso nell'altra parte siano state assunte come dipendenti della persona giuridica di cui alla lettera a) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte e possiedano, alla data della domanda di ingresso, un'esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto;

c)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:

i)    un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente 44 ; e

ii)    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;



d)    la persona fisica non percepisca, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altra remunerazione oltre a quella corrisposta dalla persona giuridica che impiega la persona fisica; e

e)    l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

2.    Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 19-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:

a)    il contratto concluso non superi un periodo di 12 mesi;

b)    la persona fisica possieda, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:

i)    un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente 45 ; e



ii)    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;

d)    l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

3.    Le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di una verifica della necessità economica – al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

4.    Ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.

5.    La durata del soggiorno permessa è:

a)    per la parte UE, un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o la durata del contratto, se inferiore; e

b)    per il Cile, un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile per periodi successivi purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno.



ARTICOLO 19.6

Misure non conformi

Nei limiti entro i quali la misura in questione incide sull'ingresso o sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l'articolo 19.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e l'articolo 19.5, paragrafi 3 e 4 non si applicano:

a)    alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i)    per la parte UE:

A)    dell'Unione europea, come specificato nell'appendice 17-A-1;

B)    dell'amministrazione centrale di uno Stato membro, come specificato nell'appendice 17-A-1;

C)    di un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come specificato nell'appendice 17-A-1; o

D)    di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii)    per il Cile:

A)    di amministrazione centrale, come specificato nell'appendice 17-A-2;



B)    di una suddivisione regionale, come specificato nell'appendice 17-A-2; o

C)    di un'amministrazione locale;

b)    alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a);

c)    alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all'articolo 19.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 19.5, paragrafi 3 e 4; o

d)    a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell'allegato 17-B.

ARTICOLO 19.7

Trasparenza

1.    Le parti rendono pubbliche le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo

delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 19.1, paragrafo 1.



2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, se del caso, le indicazioni seguenti:

a)    categorie di visti, permessi o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;

b)    documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;

c)    modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;

d)    diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;

e)    durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

f)    condizioni per la proroga o il rinnovo disponibili;

g)    norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;

h)    procedure di riesame o di ricorso disponibili; e

i)    disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.



3.    Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l'altra parte dell'introduzione di nuove prescrizioni o procedure, o delle modifiche di prescrizioni o procedure, riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

ARTICOLO 19.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica in relazione al rifiuto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo, a meno che la questione non costituisca una pratica ricorrente.



CAPO 20

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 20.1

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Il presente capo si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche 46 che incidono:

a)    sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b)    sulla prestazione di un servizio o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica mediante lo stabilimento di un'impresa o l'esercizio di un investimento disciplinato; o

c)    sulla prestazione di un servizio mediante il soggiorno temporaneo di categorie di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra parte, ai sensi dell'articolo 19.1.

2.    Il presente capo si applica solo ai settori per i quali una parte ha assunto impegni specifici a norma dei capi 17, 18 e 19 e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.



3.    In deroga al paragrafo 2, il presente capo non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche relative a:

a)    fabbricazione di prodotti chimici di base e di altri prodotti chimici;

b)    fabbricazione di articoli in gomma;

c)    fabbricazione di articoli in materie plastiche;

d)    fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;

e)    fabbricazione di pile e accumulatori elettrici; e

f)    riciclaggio di rottami e cascami metallici e non metallici.

4.    In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure di una parte qualora esse costituiscano limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi a norma degli articoli 17.5, 17.6, dell'articolo 17.11, paragrafo 1, dell'articolo 17.11, paragrafo 2, degli articoli 18.4, 18.6, 18.7, dell'articolo 18.8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 19.3, paragrafo 1, dell'articolo 19.4, paragrafo 2, dell'articolo 19.5, paragrafo 1 e dell'articolo 19.6.

5.    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), risultante da una procedura cui un richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche o alle norme tecniche;



b)    "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio, anche mediante lo stabilimento di un'impresa, o in merito all'autorizzazione a esercitare qualsiasi altra attività economica;

c)    "procedure in materia di licenze": le norme amministrative o procedurali alle quali deve attenersi una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, compresi la modifica o il rinnovo di un'autorizzazione, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze;

d)    "prescrizioni in materia di licenze": le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione;

e)    "procedure in materia di qualifiche": le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere un'autorizzazione; e

f)    "prescrizioni in materia di qualifiche": le prescrizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che una persona fisica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione.

6.    Ai fini del presente capo si applicano anche le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2.



ARTICOLO 20.2

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.    Ciascuna parte provvede affinché che le prescrizioni in materia di licenze, le procedure in materia di licenze, e le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.

2.    I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a)    chiari;

b)    obiettivi e trasparenti 47 ; e

c)    accessibili in anticipo al pubblico e alle persone interessate.

3.    In sede di adozione di norme tecniche, una parte incoraggia le proprie autorità competenti ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia gli organismi incaricati dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali 48 , a utilizzare processi aperti e trasparenti.



4.    Un'autorizzazione è concessa, in base alla disponibilità, non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione.

5.    Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6.    Fatto salvo il paragrafo 5, ciascun parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 20.3

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.    Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche in anticipo e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualsiasi altra attività economica. Ciascuna parte si adopera per rendere tali procedure e formalità il più possibile semplici e non complica o ritarda indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualsiasi altra attività economica.



2.    Se è richiesta un'autorizzazione, ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti accessibili al pubblico le informazioni necessarie al richiedente per conformarsi alle prescrizioni e alle procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano almeno i seguenti elementi, se esistono:

a)    le prescrizioni e le procedure;

b)    i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

c)    i diritti dovuti;

d)    le norme tecniche;

e)    le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;

f)    le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza dei termini e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;

g)    le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; e

h)    il calendario indicativo per il trattamento della domanda.



3.    I diritti di autorizzazione 49 eventualmente sostenuti dai richiedenti sono ragionevoli e trasparenti e non limitano di per sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio dell'attività economica pertinente.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa seguite nel processo di rilascio delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente giunge alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre l'autorizzazione.

5.    Se è previsto un termine specifico per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. Se possibile, l'autorità competente dovrebbe accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate su supporto cartaceo.

6.    L'autorità competente provvede al trattamento di una domanda senza indebito ritardo dopo la presentazione. Ciascuna parte si adopera per stabilire il calendario indicativo per il trattamento di una domanda e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, provvede affinché l'autorità competente fornisca informazioni sullo stato della domanda. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della domanda completa.



7.    L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, identifica, nella misura del possibile, le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.

8.    L'autorità competente accetta copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora l'autorità competente richieda i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

9.    L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente, su istanza di quest'ultimo o su iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente è informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso. Al richiedente è concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

10.    Ciascuna parte provvede affinché una autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

11.    Qualora per un'autorizzazione siano prescritte prove d'esame, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame siano programmate a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova.



ARTICOLO 20.4

Riesame

Qualora entrino in vigore i risultati dei negoziati relativi all'articolo V, paragrafo 4, del GATS, le parti riesaminano congiuntamente tali risultati. Se, in seguito al riesame congiunto, si ritiene che l'integrazione di tali risultati nella presente parte del presente accordo possa migliorare le discipline in esso contenute, le parti decidono di comune accordo se integrare tali risultati nella presente parte del presente accordo.

ARTICOLO 20.5

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.



ARTICOLO 20.6

Ricorso contro le decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'agenzia cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano un riesame obiettivo e imparziale.

CAPO 21

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 21.1

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

1.    Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le necessarie qualifiche e l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.



2.    Ciascuna parte incoraggia le autorità e gli organismi professionali competenti, nei rispettivi territori, per il settore di attività interessato, a elaborare e presentare raccomandazioni comuni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 18.10. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:

a)    il valore economico di un accordo previsto di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di riconoscimento reciproco"); e

b)    la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'esercizio delle attività e della certificazione.

3.    Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ne esamina la coerenza con la presente parte entro un periodo di tempo ragionevole. A seguito di tale esame, il sottocomitato può elaborare e raccomandare al Consiglio congiunto di adottare, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), una decisione sull'accordo di riconoscimento reciproco al fine di stabilire o modificare gli accordi di riconoscimento reciproco di cui all'allegato 21-B 50 .

4.    L'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione e delle qualifiche professionali acquisite in Cile in relazione a un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dei capi 17, 18, 19 e 26.



5.    Gli orientamenti per gli accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato 21-A sono presi in considerazione nell'elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal Consiglio congiunto al momento di valutare l'eventuale adozione di una tale accordo, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.

CAPO 22

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 22.1

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per tutti i servizi di consegna.

2.    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "servizi di consegna": i servizi postali e di corriere o i servizi espresso, che comprendono attività di raccolta, smistamento, trasporto e consegna degli invii postali;



b)    "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

c)    "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso prestati tramite la cooperativa Express Mail Service (cooperativa EMS), che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale (UPU);

d)    "licenza": un'autorizzazione concessa a un singolo prestatore di servizi di consegna da un'autorità di regolamentazione competente, in cui sono stabiliti procedure, obblighi e prescrizioni specificamente attinenti al settore dei servizi di consegna;

e)    "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;

f)    "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte a norma del diritto di tale parte; e

g)    "servizio universale": l'offerta permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.



ARTICOLO 22.2

Servizio universale

1.    Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Ciascuna parte che mantiene un obbligo di servizio universale lo gestisce in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori di servizi di consegna che sono soggetti a tale obbligo.

2.    Una parte, se impone che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale, non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi di corriere espresso internazionali.

ARTICOLO 22.3

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

a)    l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di consegna non universale; o



b)    distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio di consegna soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 22.4

Licenze

1.    La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubblici:

a)    tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e

b)    i termini e le condizioni applicabili alle licenze.

2.    Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni relativi alle licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.



3.    L'autorità di regolamentazione competente che respinge una domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce o mantiene una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti coinvolte nella procedura di domanda di licenza. Tale organo può essere un organo giudiziario.

ARTICOLO 22.5

Indipendenza delle autorità di regolamentazione

1.    Ciascuna parte provvede affinché le autorità responsabili della regolamentazione dei servizi di consegna non rispondano del loro operato ai prestatori dei servizi di consegna e che le decisioni e le procedure adottate dall'autorità di regolamentazione siano imparziali, non discriminatorie e trasparenti nei confronti di tutti i partecipanti al mercato nel proprio territorio.

2.    Ciascuna parte provvede affinché l'autorità responsabile della regolamentazione dei servizi di consegna svolga i propri compiti in modo tempestivo e disponga di risorse finanziarie e umane adeguate.



CAPO 23

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 23.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, liberalizzati a norma dei capi 17 e 18.

2.    Il presente capo non si applica ai servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione.



ARTICOLO 23.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, e possono comprendere gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

b)    "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:

i)    sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)    non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

c)    "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;



d)    "servizi di accesso a internet": i servizi pubblici di telecomunicazione che forniscono accesso a internet nel territorio di una parte, fornendo così connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

e)    "circuiti affittati": servizi o infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;

f)    "fornitore principale": un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;

g)    "elementi di rete": impianti o apparecchiature usati per prestare un servizio pubblico di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tali impianti o apparecchiature;

h)    "portabilità del numero":

i)    per la parte UE, la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare il numero di telefono esistente, nello stesso luogo per gli abbonati a linee fisse, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria; e



ii)    per il Cile, la possibilità per l'utente finale di conservare, su richiesta, il numero di telefono esistente senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro;

i)    "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;

j)    "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

k)    "abbonato": una persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;

l)    "telecomunicazione": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

m)    "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

n)    "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dal presente capo 51 ;



o)    "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese le reti utilizzate per la radiodiffusione;

p)    "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e

q)    "utente": una persona fisica o giuridica che usa una rete o un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 23.3

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1.    Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione e che le decisioni adottate dalla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e le procedure da questa seguite siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

2.    La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle telecomunicazioni dalle attività inerenti a tale proprietà o controllo.



3.    Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in alcun fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione.

4.    Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione non influenzino le decisioni e le procedure dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

5.    Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni poteri di regolamentazione e di vigilanza, nonché risorse finanziarie e umane adeguate all'adempimento delle funzioni che le sono attribuite per far rispettare gli obblighi di cui al presente capo. Tali poteri sono esercitati in modo trasparente e tempestivo. Tali funzioni sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organismi.

6.    Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di svolgere le proprie funzioni conformemente al presente capo. Le informazioni fornite sono trattate conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.



7.    Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere avverso tale decisione presso un organo indipendente dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e dalle parti interessate dalla decisione. In attesa dell'esito del ricorso, la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni resta in vigore, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.

ARTICOLO 23.4

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1.    Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni per decidere in merito alla richiesta di autorizzazione, comunica tale periodo al richiedente in modo trasparente e si adopera per decidere in merito alla richiesta entro il periodo di tempo comunicato 52 .

2.    I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un'autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi forniti.



3.    Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In caso si verifichi tale rifiuto, revoca o imposizione, il richiedente può adire un organo di ricorso.

4.    I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo 53 .

ARTICOLO 23.5

Interconnessione

Fatto salvo l'articolo 23.9, ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio.



ARTICOLO 23.6

Accesso e uso

1.    Ciascuna parte provvede affinché ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori 54 . Tale obbligo è attuato, tra l'altro, tramite l'applicazione dei paragrafi da 2 a 5.

2.    Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione offerto all'interno o al di là delle frontiere di tale parte, compresi i circuiti affittati privati, e possano utilizzarli e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali prestatori siano autorizzati a:

a)    acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;

b)    interconnettere circuiti affittati privati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà o di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione; e

c)    utilizzare, nel prestare un servizio, protocolli operativi di loro scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.



3.    Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle frontiere di tale parte, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.

4.    In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

5.    Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a)    salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o

b)    preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione.



ARTICOLO 23.7

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1.    Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal presente capo, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un periodo di tempo ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.

2.    Ciascuna parte provvede affinché la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. L'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni fornisce alle parti della controversia la motivazione completa su cui è basata la decisione. Le parti della controversia hanno il diritto di ricorrere avverso tale decisione, conformemente all'articolo 23.3, paragrafo 7.

3.    Ciascuna parte provvede affinché la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle parti della controversia di adire un'autorità giudiziaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.



ARTICOLO 23.8

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali, comprendenti:

a)    le sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)    l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)    il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.



ARTICOLO 23.9

Interconnessione con i fornitori principali

1.    Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. I fornitori principali assicurano tale interconnessione:

a)    secondo termini e condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;

b)    tempestivamente, secondo termini e condizioni, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e

c)    su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.    Ciascuna parte rende pubbliche le procedure applicabili per l'interconnessione con un fornitore principale.



3.    Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali rendano pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

ARTICOLO 23.10

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di imporre ai fornitori principali nel suo territorio di mettere a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le loro infrastrutture essenziali, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, per la fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture essenziali di un fornitore principale possono comprendere gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le risorse correlate.



ARTICOLO 23.11

Risorse scarse

1.    Ciascuna parte provvede affinché l'attribuzione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.    Ciascuna parte rende pubblico l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite, ma non ha l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3.    Le misure adottate da una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 17.8 e 18.7. Di conseguenza ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, a condizione che lo faccia in modo compatibile con la presente parte. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.



ARTICOLO 23.12

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio offrano tempestivamente la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.

ARTICOLO 23.13

Servizio universale

1.    Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2.    Gli obblighi di servizio universale non saranno considerati di per sé anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.    Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione e designa i prestatori del servizio universale attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.



4.    Una parte, se decide di finanziare la fornitura del servizio universale da parte di un prestatore, provvede affinché il finanziamento non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

ARTICOLO 23.14

Riservatezza delle informazioni

1.    Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione che acquisiscono informazioni riservate da un altro fornitore di reti o servizi di telecomunicazione nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 23.5, 23.6, 23.9 e 23.10 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo a tali informazioni.

2.    Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.



ARTICOLO 23.15

Partecipazioni straniere

Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiodiffusione pubblica, mediante una presenza commerciale, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

ARTICOLO 23.16

Accesso a internet aperto e non discriminatorio

1.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di accedere a informazioni, contenuti e servizi di loro scelta e di diffonderli.

2.    Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte relative alla liceità delle informazioni, dei contenuti o dei servizi di cui a tale paragrafo.

3.    In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di accesso a Internet possono attuare misure di gestione della rete non discriminatorie 55 , ragionevoli, trasparenti e proporzionate che siano compatibili con le disposizioni legislative e regolamentari di una parte.



4.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di utilizzare dispositivi di loro scelta, a condizione che tali dispositivi non danneggino la sicurezza di altri dispositivi, della rete o dei servizi prestati attraverso la rete.

ARTICOLO 23.17

Roaming internazionale

1.    Le parti si adoperano per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori.

2.    Ciascuna parte può adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:

a)    garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili al pubblico; e

b)    ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell'altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.



CAPO 24

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 24.1

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1.    Il presente capo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 17, 18 e 19.

2.    Ai fini del presente capo, dei capi 17, 18 e 19 e degli allegati 17-A, 17-B e 17-C si applicano le definizioni seguenti:

a)    "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;

b)    "servizi di sdoganamento" o "servizi di spedizionieri doganali": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.



c)    "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;

d)    "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare, tra porti ubicati nel territorio di una parte, di carichi internazionali, in particolare quelli trasportati in container, per raggiungere una destinazione al di fuori del territorio di tale parte;    

e)    "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

f)    "carico internazionale": merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro e un porto di un altro Stato membro;

g)    "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;



h)    "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:

i)    commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; o

ii)    rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

i)    "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; e

j)    "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:

i)    carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;



ii)    rizzaggio o derizzaggio del carico; e

iii)    ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

3.    Considerati i livelli di liberalizzazione esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, si applicano i seguenti principi:

a)    Le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciali e non discriminatoria; e

b)    ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, anche per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.    Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:

a)    si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi e



b)    alla data di entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

5.    Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio conformemente alle condizioni previste nel proprio elenco di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 17-A, 17-B e 17-C.

6.    Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

7.    Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso tra porti del Cile o tra porti di uno Stato membro.



CAPO 25

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 25.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:

a)    agli enti finanziari dell'altra parte;

b)    agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti negli enti finanziari situati nel territorio della parte; o

c)    agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.

2.    Si precisa che il capo 17 si applica alle misure:

a)    relative ad un investitore di una parte e ai suoi investimenti in un prestatore di servizi finanziari che non sia un ente finanziario; e



b)    diverse dalle misure relative alla prestazione di servizi finanziari, relative ad un investitore di una parte, o ai suoi investimenti nel territorio dell'altra parte in un ente finanziario.

3.    Le disposizioni dei capi 17 e 18 si applicano alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo solo nella misura in cui dette disposizioni sono integrate nel presente capo e ne fanno parte.

4.    Gli articoli 17.5, da 17.16 a 17.23 e 18.10 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte.

5.    La sezione D del capo 17 è integrata nel presente capo e ne fa parte unicamente in relazione alle denunce di violazione, ad opera di una parte, degli articoli 17.5, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, dell'articolo 25.3(2) o dell'articolo 25.5(2).

6.    Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:

a)    alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

b)    alle attività o ai servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; o

c)    alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto o utilizzando le risorse finanziarie della parte o avvalendosi di una garanzia della parte, compresi i suoi soggetti pubblici.



7.    In deroga al paragrafo 6, il presente capo si applica nella misura in cui una parte consente che una qualsiasi delle attività o uno qualsiasi dei servizi di cui al paragrafo 6, lettera b) o c) sia svolta o sia prestato dai suoi enti finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un ente finanziario.

8.    Gli articoli 25.3 e da 25.5 a 25.9 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

9.    Gli articoli 25.3 e da 25.5 a 25.8 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 25.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 25 si intende per:

a)    "prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte": qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;



b)    "prestazione transfrontaliera di servizi finanziari" o "scambi transfrontalieri di servizi finanziari": la prestazione di servizi finanziari:

i)    dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii)    nel territorio di una parte da una persona di tale parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

c)    "ente finanziario": un prestatore di uno o più servizi finanziari soggetto a disciplina o vigilanza, per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi finanziari, quale ente finanziario a norma della legislazione della parte nel cui territorio è situato, comprese le succursali nel territorio della parte facenti capo a tale prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte;

d)    "servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione). I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:

i)    servizi assicurativi e connessi:

A)    assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1)    ramo vita; e

2)    ramo danni;



B)    riassicurazione e retrocessione;

C)    intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

D)    servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e

ii)    servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

A)    accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B)    prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C)    leasing finanziario;

D)    tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

E)    garanzie e impegni;



F)    operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

1)    strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

2)    valuta estera;

3)    prodotti derivati, compresi contratti a termine e opzioni;

4)    strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;

5)    valori mobiliari; o

6)    altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G)    partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

H)    intermediazione nel mercato monetario;



I)    gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

J)    servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K)    fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

L)    servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

e)    "prestatore di servizi finanziari di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio finanziario, esclusi i soggetti pubblici;

f)    "investimento": un investimento quale definito all'articolo 17.2, tranne che ai fini del presente capo e dell'allegato 25 in relazione a "prestiti" e "strumenti di debito":

i)    un prestito a un ente finanziario o uno strumento di debito emesso da un ente finanziario rappresenta un investimento solo se trattato come capitale regolamentare dalla parte nel cui territorio è situato l'ente finanziario; e



ii)    un prestito concesso da un ente finanziario o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario di cui al punto i), non rappresenta un investimento;

si precisa che un prestito concesso da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito concesso a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario, rappresenta un investimento ai fini del capo 17 qualora tale prestito o strumento di debito soddisfi i criteri della definizione di "investimento" di cui all'articolo 17.2, lettera k);

g)    "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende effettuare, sta effettuando o ha effettuato un investimento in enti finanziari nel territorio dell'altra parte;

h)    "persona giuridica di una parte":

i)    per la parte UE: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale 56 nel territorio dell'Unione europea; e

ii)    per il Cile: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile;



i)    "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;

j)    "soggetto pubblico":

i)    un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un ente di proprietà di una delle parti o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii)    un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e

k)    "organismo di autoregolamentazione": un organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o dei contratti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari o sugli enti finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.



ARTICOLO 25.3

Trattamento nazionale

1.    Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese che investono in enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 57 ai propri investitori in enti finanziari e alle loro imprese che sono enti finanziari.

2.    Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e ai loro investimenti in enti finanziari, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 58 ai propri investitori in enti finanziari e ai loro investimenti in enti finanziari.

3.    Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:

a)    nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori in enti finanziari del Cile e ai loro investimenti in enti finanziari nel territorio di pertinenza;



b)    nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori in enti finanziari del proprio Stato membro e ai loro investimenti in enti finanziari nel territorio di pertinenza 59 .

ARTICOLO 25.4

Appalti pubblici

1.    Ciascuna parte garantisce che agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri enti finanziari in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.

2.    L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 28.3.



ARTICOLO 25.5

Trattamento della nazione più favorita

1.    Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle loro imprese che investono in enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 60 agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e alle loro imprese che sono enti finanziari.

2.    Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e ai loro investimenti in enti finanziari, per quanto riguarda l'esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe 61 agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e ai loro investimenti in enti finanziari.

3.    I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori in enti finanziari dell'altra parte o ai loro investimenti in enti finanziari il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.



4.    Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 25.6

Accesso al mercato

1.    Nei settori o sottosettori elencati alle appendici 25-1 e 25-2, sezioni B, in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione regionale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio di enti finanziari ad opera di investitori dell'altra parte, misure che

a)    limitano il numero di enti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)    limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;



c)    limitano il numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o l'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)    limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un ente finanziario può impiegare e che sono necessarie per l'erogazione di un determinato servizio finanziario e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

e)    limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un ente finanziario può prestare un servizio.

2.    Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte imponga agli enti finanziari di prestare determinati servizi finanziari attraverso entità giuridiche separate qualora, in base alla legislazione della parte, la gamma di servizi finanziari prestati dall'ente finanziario non possa essere erogata da una sola entità.

ARTICOLO 25.7

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

1.    Gli articoli 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte, e si applicano alle misure riguardanti i prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari di cui alle appendici 25-1 e 25-2, sezioni A.



2.    Una parte consente alle persone ubicate nel suo territorio, e alle sue persone fisiche, ovunque esse si trovino, di acquistare servizi finanziari da prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicati nel territorio di quest'ultima parte. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Una parte può definire i termini "concludere affari" e "cercare clienti" ai fini del suddetto obbligo, a condizione che le definizioni non siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.

3.    Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, come pure degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 25.8

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a un ente finanziario dell'altra parte, stabilito sul suo territorio, di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.



ARTICOLO 25.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1.    Una parte, in relazione allo stabilimento o all'esercizio nel suo territorio di qualsiasi ente finanziario di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:

a)    esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;

b)    raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c)    acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

d)    mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;

e)    limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;

f)    trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;



g)    rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'ente finanziario esclusivamente a partire dal territorio della parte;

h)    ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale di tale ente finanziario;

i)    assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini; o

j)    limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

2.    Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque ente finanziario di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a)    raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

b)    acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

c)    mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;



d)    limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o

e)    limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3.    Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di enti finanziari da parte di investitori di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4.    Il paragrafo 1, lettera f) non si applica se:

a)    una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; o

b)    la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio ad una prassi che, in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.



5.    Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

6.    Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

7.    Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell'elenco dell'allegato 25.

8.    Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.



ARTICOLO 25.10

Misure non conformi

1.    Gli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 e 25.9 non si applicano:

a)    alle misure non conformi mantenute in vigore:

i)    per la parte UE:

A)    dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C;

B)    dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C;

C)    da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 25-1, sezione C; o

D)    da un'amministrazione locale; e

ii)    per il Cile:

A)    dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 25-2, sezione C;



B)    da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 25-2, sezione C; o

C)    da un'amministrazione locale;

b)    alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); o

c)    alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 o 25.9.

2.    Gli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 e 25.9 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 25-1 e 25-2, sezione D.

3.    Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nelle appendici 25-1 e 25-2, sezione D, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un ente finanziario esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4.    L'articolo 25.6 non si applica alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 25-1 e 25-2, sezione B.



5.    Qualora una parte abbia stabilito una riserva rispetto agli articoli 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 18.4 o 18.5 nell'allegato 17-A o 17-B, detta riserva costituisce altresì una riserva rispetto agli articoli 25.3, 25.5, 25.7, 25.8 o 25.9, a seconda dei casi, nella misura in cui la misura, il settore, il sottosettore o l'attività di cui alla riserva sia oggetto del presente capo.

ARTICOLO 25.11

Misure prudenziali

1.    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

a)    la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b)    per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.    Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni della presente parte, esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.



ARTICOLO 25.12

Trattamento delle informazioni

Nessuna disposizione della presente parte può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 25.13

Regolamentazione interna e trasparenza

1.    Il capo 20, ad eccezione dell'articolo 20.1(5), lettere da c) a f), e il capo 36 non si applicano alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

2.    Nella misura del possibile e in modo compatibile con il suo quadro giuridico per l'adozione di misure, ciascuna parte:

a)    pubblica in anticipo:

i)    le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; o



ii)    documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e all'altra parte di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo;

b)    offre alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni in merito alle disposizioni legislative e regolamentari proposte o ai documenti pubblicati a norma della lettera a);

c)    tiene conto delle osservazioni trasmesse a norma della lettera b); e

d)    concede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla lettera a), punto i), e la data in cui i fornitori di servizi finanziari devono rispettarle.

3.    Il presente articolo si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, e si applica solo nei settori per i quali la parte ha assunto impegni specifici nel quadro del presente capo, e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.

4.    La parte che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio finanziario provvede affinché:

a)    tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti 62 ;

b)    le procedure di autorizzazione siano imparziali e adeguate per consentire ai richiedenti di dimostrare la propria conformità alle eventuali prescrizioni; e



c)    le procedure di autorizzazione non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

5.    La parte che richiede un'autorizzazione 63 per la prestazione di servizi finanziari pubblica tempestivamente o rende pubbliche in altro modo le informazioni necessarie affinché il richiedente possa rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti:

a)    le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione;

b)    i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

c)    le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;

d)    le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze e alle qualifiche; e

e)    le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni.



6.    Le autorità competenti di una parte che richiede un'autorizzazione per la prestazione di servizi finanziari:

a)    nella misura del possibile, permettono al richiedente di presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno 64 ;

b)    concedono un periodo di tempo ragionevole per la presentazione delle domande qualora sia previsto un termine specifico;

c)    avviano il trattamento della domanda senza indebito ritardo;

d)    si adoperano per accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per le domande in formato cartaceo; e

e)    accettano copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora esse richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

7.    Ciascuna parte si adopera per rendere le procedure e le formalità di autorizzazione il più possibile semplici e non complica né ritarda indebitamente la prestazione del servizio finanziario.

8.    Ciascuna parte si adopera per stabilire un calendario indicativo per il trattamento delle domande e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, fornisce informazioni sullo stato della domanda.



9.    L'autorità competente che ritiene che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:

a)    informa il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;

b)    indica al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiega i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e

c)    offre al richiedente la possibilità 65 di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda;

10.    Se nessuna delle opzioni di cui al paragrafo 9, lettere a), b) o c) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono comunque a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole.

11.    Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione 66 che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano gli importi e non usino tali diritti come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.



12.    Le autorità competenti adottano le loro decisioni in maniera indipendente e non rispondono del loro operato alle persone che prestano i servizi per i quali è richiesta la licenza o l'autorizzazione.

13.    Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa e che il richiedente sia informato della decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto.

12.    Qualora l'autorità competente respinga la domanda il richiedente è informato, su sua richiesta o ad iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Nella misura del possibile, il richiedente è informato in merito ai motivi della decisione di rigetto della domanda e ai termini per ricorrere avverso tale decisione. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

15.    Qualora sia previsto il superamento di prove d'esame per ottenere l'autorizzazione, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame siano organizzate a intervalli ragionevolmente frequenti e sia lasciato ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenerle.

16.    Ciascuna parte assicura che un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo secondo le modalità e alle condizioni in essa indicate.



ARTICOLO 25.14

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1.    Una parte consente agli enti finanziari dell'altra parte, diversi dalle succursali, di prestare nuovi servizi finanziari di cui consentirebbe la prestazione da parte dei propri enti finanziari conformemente al proprio diritto in situazioni analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda l'adozione di nuove leggi o regolamenti o la modifica di leggi o regolamenti esistenti.

2.    Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora sia richiesta tale autorizzazione, la decisione in merito è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

3.    Nessuna disposizione del presente articolo osta a che un ente finanziario di una parte chieda all'altra parte di valutare la possibilità di autorizzare la prestazione di un servizio finanziario che non è fornito nel territorio né dell'una né dell'altra parte. Tale domanda è soggetta alla legislazione della parte cui è rivolta e non agli obblighi di cui al presente articolo.



ARTICOLO 25.15

Organismi di autoregolamentazione

La parte che impone agli enti finanziari o ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte di aderire, partecipare o accedere ad un organismo di autoregolamentazione per poter prestare un servizio finanziario nel suo territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione osservi gli obblighi di cui agli articoli 17.9, 17.11, 18.4 e 18.5.

ARTICOLO 25.16

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.



ARTICOLO 25.17

Sottocomitato per i servizi finanziari

1.    Il sottocomitato per i servizi finanziari ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8(1), è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei servizi finanziari.

2.    Il sottocomitato:

a)    sovrintende all'attuazione del presente capo;

b)    esamina le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una parte;

c)    instaura un dialogo sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi normativi delle parti e di cooperare nell'elaborazione di norme internazionali; e

d)    partecipa alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 25.20.



ARTICOLO 25.18

Discussioni tecniche e consultazioni

1.    Una parte può chiedere discussioni tecniche e consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione attinente alla presente parte che incide sui servizi finanziari. L'altra parte considera tale richiesta con la debita attenzione. Le parti comunicano i risultati delle loro discussioni e consultazioni al sottocomitato.

2.    Ciascuna parte assicura che la sua delegazione che partecipa a tali discussioni tecniche e consultazioni comprende funzionari in possesso delle competenze pertinenti nell'ambito dei servizi finanziari.

3.    Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a)    derogare alle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la condivisione di informazioni fra le autorità di regolamentazione finanziaria o alle disposizioni di un accordo tra le autorità finanziarie delle parti; o

b)    imporre alle autorità di regolamentazione di adottare provvedimenti che rischiano di interferire in questioni specifiche di regolamentazione, vigilanza, amministrazione o applicazione della legge.



4.    Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire, a una parte che chiede a fini di vigilanza informazioni su un ente finanziario ubicato nel territorio dell'altra parte o su un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, di rivolgersi alla competente autorità di regolamentazione dell'altra parte al fine di ottenere dette informazioni.

5.    Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 38.

ARTICOLO 25.19

Risoluzione delle controversie

1.    Il capo 38, compresi gli allegati 38-A e 38-B, si applica quale modificato dal presente articolo alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente capo.

2.    Salvo diverso accordo tra le parti, oltre alle prescrizioni dell'articolo 38.9 i membri del panel possiedono competenze ed esperienze in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresa la regolamentazione degli enti finanziari.



3.    Il sottocomitato raccomanda al comitato misto di redigere un elenco di almeno 15 persone che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 e che sono disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Il comitato misto redige tale elenco entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. L'elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;

b)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c)    un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

4.    Ogni sottoelenco comprende almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

5.    Ai fini del presente capo l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dopo essere stato redatto, sostituisce l'elenco stabilito a norma dell'articolo 38.8(1).



ARTICOLO 25.20

Risoluzione delle controversie in materia di investimenti riguardanti servizi finanziari

1.    Il capo 17, sezione D, si applica quale modificato dal presente articolo:

a)    alle controversie in materia di investimenti riguardanti misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione a investitori e ai loro investimenti in enti finanziari ai quali si applica la presente parte del presente accordo e nelle quali un investitore denuncia la violazione, ad opera di una parte, degli articoli 25.3(2), 25.5(2), 17.17, 17.18, 17.19 o 17.20; o

b)    alle controversie in materia di investimenti avviate a norma del capo 17, nelle quali è stato invocato l'articolo 25.11.

2.    Nelle controversie in materia di investimenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera a), oppure se il resistente invoca l'articolo 25.11 a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda al tribunale a norma dell'articolo 17.30, la divisione del tribunale che esamina la causa, dopo aver consultato le parti della controversia e a norma dell'articolo 17.50, può nominare uno o più esperti dell'elenco adottato a norma dell'articolo 25.19 affinché riferiscano in merito a qualsiasi questione di fatto inerente ai servizi finanziari sollevata dall'una o dall'altra parte della controversia durante il procedimento.



3.    Considerata l'importanza del diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, nei casi in cui dette misure rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25.11, tale articolo si applica come difesa valida nei confronti di una domanda basata su una qualsiasi delle altre disposizioni della presente parte dell'accordo, compreso l'articolo 17.17. In seguito ad una richiesta di consultazioni ai sensi dell'articolo 17.27, il resistente può sottoporre la questione per iscritto al sottocomitato affinché determini se e fino a che punto la misura oggetto della richiesta di consultazioni sia giustificata a norma dell'articolo 25.11. La questione deve essere sottoposta al sottocomitato appena possibile dopo il ricevimento della richiesta di consultazioni. In tal caso i termini di cui agli articoli 17.27, 17.28 e 17.30 sono sospesi.

4.    Il sottocomitato, dopo che gli è stata sottoposta la questione ai sensi del paragrafo 3, si adopera in buona fede per prendere una decisione al riguardo. La decisione è trasmessa tempestivamente alle parti della controversia.

5.    Nella misura in cui il sottocomitato determina che la misura è giustificata a norma dell'articolo 25.11, al tribunale non può essere presentata alcuna domanda ai sensi dell'articolo 17.30.

6.    Se entro tre mesi dal ricevimento della questione di cui al paragrafo 3 il sottocomitato non prende alcuna decisione, cessa di applicarsi la sospensione dei termini di cui a tale paragrafo.

7.    Il fatto che il resistente non sottoponga la questione al sottocomitato a norma del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudica il suo diritto di invocare l'articolo 25.11 quale difesa in una fase ulteriore del procedimento. Il tribunale non trae conclusioni negative dal fatto che il sottocomitato non abbia raggiunto un accordo in merito a una decisione.



CAPO 26

COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica agli scambi per via elettronica.

2.    Il presente capo non si applica ai servizi audiovisivi.

ARTICOLO 26.2

Definizioni

1.    Al presente capo si applicano le definizioni di cui agli articoli 17.2 e 18.2.



2.    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "consumatore": qualsiasi persona fisica, o persona giuridica se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

b)    "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente agli utenti finali attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali;

c)    "autenticazione elettronica": un processo che consente di confermare:

i)    l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure

ii)    l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;

d)    "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di questi altri dati;



e)    "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e conformi alle seguenti prescrizioni:

i)    sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e

ii)    sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;

f)    "servizio fiduciario elettronico": un servizio elettronico che consiste nella creazione, nella verifica e nella convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, autenticazione di siti web e certificati relativi a tale servizio;

g)    "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione in qualità di consumatore o, se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, per fini commerciali, imprenditoriali o professionali;

h)    "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 8.3, lettera r); e

i)    "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio pubblico di telecomunicazione quale definito all'articolo 23.2, lettera j).



ARTICOLO 26.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 26.4

Eccezioni

Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure conformemente agli articoli 25.11, 39.1 e 39.2 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.



SEZIONE B

FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 26.5

Flussi transfrontalieri di dati

Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare il commercio digitale. A tal fine una parte non limita i flussi transfrontalieri di dati tra le parti:

a)    prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel suo territorio;

b)    esigendo la localizzazione dei dati nel suo territorio per l'archiviazione o l'elaborazione;

c)    vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; oppure

d)    subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio.



ARTICOLO 26.6

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.    Ciascuna parte riconosce che la protezione dei dati personali e della vita privata è un diritto fondamentale e che standard elevati al riguardo contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi.

2.    Ciascuna parte può adottare e mantenere in vigore le misure che ritiene appropriate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, comprese l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero di dati personali. Le disposizioni di cui alla presente parte dell'accordo lasciano impregiudicata la protezione dei dati personali e della vita privata garantita dalle misure di una parte.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 26.7

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di tale parte e una persona dell'altra parte.



ARTICOLO 26.8

Nessuna autorizzazione preventiva

1.    Una parte non impone un'autorizzazione preventiva per il solo motivo che un servizio è prestato online 67 , né adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

2.    Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 26.9

Stipula di contratti per via elettronica

1.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari consentano la stipula di contratti per via elettronica e le prescrizioni giuridiche per i processi contrattuali non pongano in essere ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica né li privino di effetti giuridici e validità per il fatto che sono stati stipulati per via elettronica.



2.    Il paragrafo 1 non si applica:

a)    ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo e ai servizi di rappresentanza legale;

b)    ai servizi dei notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; e

c)    ai contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, ai contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri, ai contratti di fideiussione e/o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali e ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

ARTICOLO 26.10

Servizi fiduciari elettronici e autenticazione elettronica

1.    Una parte non nega gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari o amministrativi di un servizio fiduciario elettronico e dell'autenticazione elettronica per il fatto che sono in forma elettronica.



2.    Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:

a)    vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente l'opportuno metodo di autenticazione elettronica per la transazione; oppure

b)    privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi fiduciari elettronici e all'autenticazione elettronica.

3.    In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica o il servizio fiduciario elettronico:

a)    sia certificato da un'autorità accreditata conformemente al suo diritto; oppure

b)    soddisfi determinati standard di prestazione, che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.



ARTICOLO 26.11

Fiducia dei consumatori online

1.    Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese misure che:

a)    vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;

b)    impongono ai fornitori di merci e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori merci e servizi non richiesti;

c)    impongono ai fornitori di merci o servizi di fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito 68 , nonché alle merci o ai servizi, alla transazione e ai diritti dei consumatori applicabili; e

d)    concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso per rivendicare i loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.



2.    Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie nazionali per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori.

ARTICOLO 26.12

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1.    Ciascuna parte provvede affinché gli utenti finali siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.

2.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure efficaci relative alle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate, che:

a)    impongano ai fornitori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate di provvedere affinché i destinatari possano evitare la ricezione continua di tali comunicazioni; oppure

b)    richiedano il consenso dei destinatari a ricevere comunicazioni di commercializzazione diretta, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

3.    Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.



ARTICOLO 26.13

Divieto di trasferimento obbligatorio del codice sorgente o di accesso a tale codice

1.    Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte né richiede l'accesso a tale codice. Il presente paragrafo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nell'ambito di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono a una persona di una parte di concedere il proprio software in licenza libera e open source.

2.    Si precisa che gli articoli 25.11, 39.1 e 39.2 possono applicarsi alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione.

3.    Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:

a)    le prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;

b)    la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o

c)    il diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 28.3.



ARTICOLO 26.14

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1.    Le parti cooperano scambiando informazioni sulle rispettive legislazioni, e sull'attuazione di tali legislazioni, per quanto concerne le questioni normative nel contesto del commercio digitale, ivi compresi:

a)    il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di un'autenticazione elettronica transfrontalieri e interoperabili;

b)    il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

c)    la protezione dei consumatori online; e

d)    qualsiasi altra questione normativa importante per lo sviluppo del commercio digitale.

2.    Le parti mantengono un dialogo sulla base dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

3.    Il presente articolo non si applica alle norme e alle misure di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento al trasferimento transfrontaliero di dati personali.



ARTICOLO 26.15

Riesame

Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 18.10 riesamina l'attuazione del presente capo, in particolare alla luce di modifiche rilevanti con effetti sul commercio digitale che potrebbero derivare da nuovi modelli di business o tecnologie. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti riferisce le proprie conclusioni e può formulare eventuali raccomandazioni necessarie al comitato misto.

CAPO 27

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI 
E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 27.1

Obiettivo e ambito di applicazione

L'obiettivo del presente capo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma della presente parte 69 .



ARTICOLO 27.2

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni della presente parte dell'accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte dell'accordo.

ARTICOLO 27.3

Movimenti di capitali

Fatte salve le altre disposizioni della presente parte, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto ai capi 17, 18 e 25.



ARTICOLO 27.4

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1.    Gli articoli 17.20, 27.2 e 27.3 non possono interpretarsi come divieto a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a)    fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)    emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari quali titoli, contratti a termine o prodotti derivati;

c)    informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

d)    illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e)    esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; oppure

f)    sicurezza sociale e regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2.    Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono applicate in modo equo e non discriminatorio, e non in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.



ARTICOLO 27.5

Misure di salvaguardia temporanee

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria della parte UE, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario.

ARTICOLO 27.6

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1.    Se una parte incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti 70 .

2.    Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)    sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;



b)    non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione specificata al paragrafo 1 del presente articolo;

c)    hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1 del presente articolo;

d)    evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e

e)    non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.

3.    Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4.    Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5.    La parte che adotta o mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ne dà notifica all'altra parte senza indugio.



6.    Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in sede di sottocomitato per i servizi e gli investimenti, a meno che le consultazioni non si tengano in altri consessi di cui entrambe le parti sono membri. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)     la natura e la portata delle difficoltà;

b)     l'ambiente economico e commerciale esterno; e

c)     le misure correttive alternative a disposizione.

7.    Nel corso delle consultazioni a norma del paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali consultazioni si basano su tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI), se disponibili, e le loro conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.



CAPO 28

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 28.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 28-A e 28-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

b)    "servizio di costruzione": un servizio avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC;

c)    "asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;



d)    "scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;

e)    "gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

f)    "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;

g)    "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h)    "avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

i)    "compensazione": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;

j)    "gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;



k)    "soggetto appaltante": un soggetto indicato nell'allegato 28-A, sezione A, B o C, o nell'allegato 28-B, sezione A, B o C;

l)    "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;

m)    "gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

n)    "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;

o)    "norma": un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

p)    "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi e



q)    "specifiche tecniche ": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)    stabilisca le caratteristiche:

A)    dei beni oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione; o

B)    dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza, o i processi o i metodi richiesti per la loro prestazione; oppure

ii)    stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 28.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1.    Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.



2.    Ai fini del presente capo, per "appalto disciplinato" si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)    di beni, di servizi o di entrambi:

i)    come specificato nell'allegato 28-A o 28-B; e

ii)    per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)    in qualsiasi forma contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)    il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nell'allegato 28-A o 28-B al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 28.6;

d)    indetta da un soggetto appaltante; e

e)    non altrimenti esclusa dai settori interessati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, oppure dell'allegato 28-A o 28-B.



3.    Salvo disposizioni contrarie nell'allegato 28-A o 28-B, il presente capo non si applica:

a)    all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)    agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)    alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)    ai contratti di pubblico impiego;

e)    agli appalti indetti:

i)    allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;



ii)    in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o

iii)    in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo; o

f)    ai servizi finanziari.

4.    Sono soggetti alla disciplina del presente capo tutti gli appalti disciplinati dall'allegato 28-A o 28-B, in cui quali gli impegni di ciascuna parte sono definiti come segue:

a)    nella Sezione A degli allegati 28-A e 28-B, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)    nella Sezione B degli allegati 28-A e 28-B, i soggetti dell'amministrazione territoriale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)    nella Sezione C degli allegati 28-A e 28-B, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d)    nella Sezione D degli allegati 28-A e 28-B, i beni disciplinati dal presente capo;



e)    nella sezione E degli allegati 28-A e 28-B, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

f)    nella Sezione F degli allegati 28-A e 28-B, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;

g)    nella Sezione G degli allegati 28-A e 28-B, le concessioni di lavori pubblici disciplinate dal presente capo;

h)    nella sezione H degli allegati 28-A e 28-B, le note generali;

i)    nella sezione I degli allegati 28-A e 28-B, i mezzi d'informazione mediante i quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici;

j)    nella sezione J dell'allegato 28-B, il tasso di conversione da utilizzare per i valori soglia.

5.    Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati nell'allegato 28-A o 28-B, tali condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 28.4.

6.    Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

a)    non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e



b)    include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i)    premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)    qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7.    Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati ("appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a)    il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi, o

b)    il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.



8.    In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a)    nel caso di un appalto di durata determinata:

i)    per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata;

ii)    per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)    nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48;

c)    in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 28.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1.    Nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.



2.    Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto alle parti di imporre o applicare misure:

a)    necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)    necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)    necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o

d)    riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

3.    Le parti convengono che il paragrafo 2, lettera b), comprende misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.



ARTICOLO 28.4

Principi generali

Non discriminazione

1.    Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni e servizi di una delle parti un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.

2.    Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:

a)    dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o

b)    dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.



Uso di mezzi elettronici

3.    Le parti provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni per gli appalti disciplinati siano effettuati utilizzando mezzi elettronici, anche per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti, degli avvisi e della documentazione di gara, nonché per il ricevimento delle offerte. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:

a)    provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b)    predispone e continua ad avvalersi di dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e

c)    utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.



Svolgimento degli appalti

4.    Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a)    garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata; e

b)    prevenire i conflitti di interesse e le pratiche di corruzione, conformemente alle disposizioni legislative pertinenti.

Regole di origine

5.    Ai fini degli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, una parte non applica ai beni importati dall'altra parte regole di origine diverse da quelle che tale parte applica nel corso di normali operazioni commerciali alle importazioni degli stessi beni.

Compensazioni

6.    Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni in qualunque fase di una procedura di appalto.



Misure non relative in modo specifico agli appalti

7.    I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri e ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Misure anticorruzione

8.    Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per affrontare e prevenire la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti della parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie della parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in attività di corruzione, in frodi o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.



ARTICOLO 28.5

Informazioni sul sistema di appalti

1.    Ciascuna parte:

a)    pubblica tempestivamente, mediante i pertinenti mezzi d'informazione elettronici o cartacei ufficialmente designati a livello nazionale che abbiano ampia diffusione e rimangano facilmente accessibili al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, e

b)    ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2.    Ciascuna parte elenca nella sezione I dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente:

a)    i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali essa pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)    i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 28.6, dall'articolo 28.8, paragrafo 9, e dall'articolo 28.17, paragrafo 2; e



c)    l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web sui quali la parte pubblica:

i)    le proprie statistiche sugli appalti a norma dell'articolo 28.17, paragrafo 4; o

ii)    i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 28.17, paragrafo 5.

3.    Ciascuna parte notifica senza indugio al sottocomitato di cui all'articolo 28.21 qualsiasi modifica delle informazioni elencate nella sezione I dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente.

ARTICOLO 28.6

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1.    Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 28.14.

2.    Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:

a)    il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;



b)    una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)    per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d)    una descrizione di qualsiasi opzione;

e)    i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)    il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un meccanismo di asta elettronica;

g)    se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h)    l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)    la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;



j)    un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k)    se, a norma dell'articolo 28.8, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e

l)    che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3.    Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue ufficiali dell'OMC, garantendone la pronta consultazione 71 . L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

a)    l'oggetto dell'appalto;



b)    il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)    il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4.    I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati") L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

5.    Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto tra quelle elencate al paragrafo 2 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.



Regole comuni agli avvisi

6.    L'avviso di gara d'appalto, l'avviso per estratto e l'avviso di appalti programmati sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

Il mezzo d'informazione cartaceo ed elettronico appropriato è elencato da ciascuna parte nella sezione I dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente.

7.    In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 per quanto riguarda l'accessibilità degli avvisi di gara d'appalto, degli avvisi per estratto e degli avvisi di appalti programmati, gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e per il periodo di transizione di tre anni fino alla piena operatività del punto di accesso unico, il Cile istituisce un gateway, come alternativa temporanea a un punto di accesso unico, che dovrebbe essere accessibile gratuitamente e riportare i link alle piattaforme o ai siti web su cui sono pubblicati gli avvisi. Il gateway contiene i link a un massimo di quattro siti web, vale a dire:

a)    "Mercado público";

b)    Ministerio de Obras Públicas;



c)    Dirección General de Concesiones; e

d)    Diario Oficial.

8.    Le parti prevedono un riesame periodico del paragrafo 7 del presente articolo, comprese le discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, in particolare sullo stato di attuazione del punto di accesso unico.

ARTICOLO 28.7

Condizioni di partecipazione

1.    Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.    Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:

a)    non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte;

b)    può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e



c)    non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte.

3.    Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:

a)    ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e

b)    esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dal soggetto appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.    Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione, purché ciò non avvenga in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, per motivi quali:

a)    fallimento;

b)    false dichiarazioni;

c)    grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;



d)    sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

e)    grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o

f)    evasione fiscale.

ARTICOLO 28.8

Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1.    Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. L'autorità competente comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione deve essere debitamente motivata.



2.    Ciascuna parte provvede affinché:

a)    i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure di qualificazione; e

b)    i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.    Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

Gara mediante preselezione

4.    Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a)    include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 28.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b)    dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 28.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 28.12, paragrafo 3, lettera b).



5.    Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori che saranno ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione o la relativa motivazione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori necessario per garantire la concorrenza.

6.    Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7.    Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)    sia pubblicato una volta l'anno; e

b)    nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione appropriati di cui alla sezione I degli allegati 28-A e 28-B.



8.    L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)    una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;

b)    le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c)    il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

d)    il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e)    l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9.    In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a)    specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e



b)    sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10.    Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.    Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 28.10, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.



Soggetti di cui all'allegato 28-A, sezioni B e C, o all'allegato 28-B, sezioni B e C

12.    Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)    l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e

b)    il soggetto trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato a tale soggetto interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2, purché disponibili.

13.    Un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 del presente articolo di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.



Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante

14.    Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15.    Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato o stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 28.9

Specifiche tecniche

1.    Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.



2.    Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:

a)    stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)    determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.    Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4.    Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".



5.    Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6.    Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

ARTICOLO 28.10

Documentazione di gara

1.    Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a)    l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;



b)    qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;

c)    tutti i criteri di valutazione che il soggetto applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)    se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e)    se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)    in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g)    altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica: e

h)    eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.



2.    Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3.    I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

4.    Un soggetto appaltante:

a)    rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b)    fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e

c)    risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto entro il termine stabilito dalla legislazione di ciascuna parte, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.



Modifiche

5.    Un soggetto appaltante che modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a)    a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti a detto soggetto e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b)    in tempo utile, tenuto conto della natura e della complessità dell'appalto, onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

ARTICOLO 28.11

Aspetti ambientali e sociali

1.    Una parte può consentire ai propri soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante tutta la procedura di appalto, purché tali aspetti non siano discriminatori, siano coerenti con il divieto relativo alle compensazioni di cui all'articolo 28.4, paragrafo 6, e siano collegati all'oggetto dell'appalto.



2.    Si precisa che gli aspetti ambientali e sociali non devono essere elaborati, adottati o applicati in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

ARTICOLO 28.12

Termini

1.    Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a)    la natura e la complessità dell'appalto;

b)    l'entità dei subappalti previsti e

c)    il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.



2.    In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3.    Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a)    è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o

b)    tale soggetto notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4.    Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

a)    abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 28.6, paragrafo 4, contenente:

i)    una descrizione dell'appalto;



ii)    i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)    una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;

iv)    il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)    tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2;

b)    nel caso di appalti di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno stabiliti in avvisi successivi; o

c)    per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5.    Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:

a)    l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;



b)    tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c)    tale soggetto riceve le offerte per via elettronica.

6.    L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.    In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se tale soggetto riceve le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8.    Se un soggetto appaltante di cui all'allegato 28-A, sezione B o C, o all'allegato 28-B, sezione B o C, ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il periodo non può essere inferiore a 10 giorni.



ARTICOLO 28.13

Trattative

1.    Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori nell'ambito di un appalto disciplinato:

a)    qualora il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 28.6, paragrafo 2; o

b)    qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2.    Un soggetto appaltante:

a)    provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b)    una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti potrà presentare offerte nuove o modificate.



ARTICOLO 28.14

Gara a trattativa privata

1.    A condizione di non avvalersi della presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 28.6, 28.7, 28.8 e 28.10, nonché gli articoli 28.12, 28.13, 28.15 e 28.16 in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)    nei casi in cui:

i)    non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;;

ii)    nessuna delle offerte pervenute soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)    nessuno dei fornitori soddisfi le condizioni per la partecipazione; o

iv)    le offerte presentate siano state dichiarate collusive dall'autorità competente, sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;



b)    nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

i)    poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)    poiché trattasi di protezione concessa da brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

iii)    per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)    quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i)    sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)    possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

d)    qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;



e)    per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;

f)    qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)    nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

h)    qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)    il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

ii)    i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.



2.    Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.

ARTICOLO 28.15

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a tutti i partecipanti, prima di dar avvio all'asta elettronica:

a)    il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)    i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)    ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.



ARTICOLO 28.16

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1.    Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2.    Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.

3.    Un soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4.    Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.



5.    Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)    l'offerta più vantaggiosa; o

b)    l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6.    Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.

7.    Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

8.    Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per prevedere, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.



ARTICOLO 28.17

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1.    Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 28.18, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

2.    Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alla sezione I degli allegati 28-A e 28-B. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)    una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b)    il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;



c)    il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)    il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)    la data di aggiudicazione; e

f)    il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 28.14, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3.    Ciascun soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

a)    la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 28.14; e

b)    i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.



Scambio di statistiche

4.    Su richiesta dell'altra parte e in vista delle discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte le statistiche sugli appalti disciplinati di beni e servizi, compresi i servizi di costruzione, nonché, nella misura del possibile, le statistiche sulle concessioni di lavori. A norma dell'articolo 28.23, le Parti cooperano ai fini di una migliore comprensione delle rispettive statistiche sugli appalti pubblici.

5.    Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti disciplinati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al sottocomitato di cui all'articolo 28.21, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.



ARTICOLO 28.18

Divulgazione di informazioni

Invio di informazioni alle parti

1.    Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2.    In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene, se non in virtù di obblighi giuridici o previa autorizzazione scritta del fornitore che ha fornito le informazioni, dal divulgare informazioni che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di un determinato fornitore o che possano pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.



3.    Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)    ostacoli l'applicazione della legge;

b)    possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c)    pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d)    sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 28.19

Procedure interne di ricorso

1.    Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:

a)    una violazione del presente capo; o



b)    la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora le disposizioni legislative di una parte non riconoscano al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese accessibili.

2.    Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e il soggetto ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.    A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4.    Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.



5.    Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore il diritto di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso.

6.    Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:

a)    che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;

b)    che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;

c)    che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)    che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)    che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f)    che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.



7.    Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:

a)    misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto; tali misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto; le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico; la decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e

b)    nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

ARTICOLO 28.20

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1.    La parte UE può modificare o rettificare l'allegato 28-A e il Cile può modificare o rettificare l'allegato 28-B.



Modifiche

2.    La parte che intende modificare il proprio allegato di cui al paragrafo 1:

a)    ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b)    propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3.    In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza. Si presume che lo Stato abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza sugli appalti disciplinati dei soggetti di cui all'allegato 28-A, sezione A, B o C, o all'allegato 28-B, sezione A, B o C, per quanto riguarda gli appalti del soggetto, qualora detto soggetto sia esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.

4.    Se una parte notifica all'altra parte, a norma del paragrafo 2, una modifica prevista del proprio allegato, l'altra parte presenta obiezioni scritte qualora contesti che:

a)    un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o

b)    la modifica si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.



L'altra parte presenta le eventuali obiezioni scritte a norma del presente paragrafo entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo; in caso contrario si ritiene che tale parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica, anche ai fini del capo 38.

Rettifiche

5.    Le parti considerano le seguenti variazioni dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente, rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura concordata prevista dal presente capo:

a)    la variazione del nome di un soggetto;

b)    la fusione di due o più soggetti di cui all'allegato 28-A, sezioni A, B e C, o dell'allegato 28-B, sezioni A, B e C;

c)    la separazione di un soggetto di cui all'allegato 28-A, sezioni A, B e C, o dell'allegato 28-B, sezioni A, B e C, in due o più soggetti che sono aggiunti ai soggetti di cui alla medesima sezione dell'allegato 28-A o 28-B.

6.    La parte che propone una rettifica dell'allegato 28-A o dell'allegato 28-B, rispettivamente, ne dà notifica all'altra parte ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



7.    Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione conformemente al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

8.    Se una delle due parti presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta entro 45 giorni, entrambe si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni dopo il ricevimento della notifica. Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'obiezione le parti non giungono a un accordo, la parte che intende modificare o rettificare il proprio allegato può deferire la questione alla procedura di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte. La modifica o la rettifica proposta ha effetto solo in caso di accordo fra le parti o sulla base di una decisione finale secondo la procedura di cui al capo 38.

9.    Il mancato raggiungimento di un accordo nella procedura di consultazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo non dispensa le parti dall'obbligo di procedere alle consultazioni di cui al capo 38.



ARTICOLO 28.21

Sottocomitato per gli appalti pubblici

Su richiesta di una parte, il sottocomitato per gli appalti pubblici ("sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, si riunisce per trattare le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, tra cui:

a)    le questioni relative agli appalti pubblici sottopostegli da una parte;

b)    il monitoraggio delle attività di cooperazione intraprese dalle parti a norma dell'articolo 28.23;

c)    l'agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti disciplinati a norma dell'articolo 28.22; e

d)    le discussioni sullo stato di attuazione del punto di accesso unico di cui all'articolo 28.6, paragrafo 7.



ARTICOLO 28.22

Agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese

1.    Le parti riconoscono l'importante contributo che le piccole e medie imprese (di seguito "PMI") possono apportare alla crescita economica e all'occupazione, come pure l'importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

2.    Le parti riconoscono l'importanza degli appalti elettronici nell'agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto garantendo la trasparenza.

3.    Le parti riconoscono altresì l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori di ciascuna parte, in particolare tra PMI, compresa la partecipazione congiunta alle procedure di gara.

4.    Le parti possono:

a)    fornire informazioni relative alle misure da esse utilizzate per promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici o contribuire a tale partecipazione;

b)    cooperare all'elaborazione di meccanismi volti a fornire alle PMI informazioni sui mezzi di partecipazione agli appalti disciplinati a norma del presente capo.



5.    Per agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti disciplinati, ciascuna parte, nella misura del possibile:

a)    fornisce una definizione di PMI in un portale elettronico;

b)    si adopera per rendere disponibile gratuitamente tutta la documentazione di gara;

c)    adotta qualsiasi altra misura intesa ad agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie nei confronti delle imprese dell'altra parte.

ARTICOLO 28.23

Cooperazione

1.    Le parti si adoperano al meglio per sviluppare attività di cooperazione ai fini di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, nonché di un migliore accesso ai rispettivi mercati, per questioni quali:

a)    lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche;



b)    l'agevolazione della partecipazione dei fornitori agli appalti disciplinati, in particolare per quanto riguarda le PMI;

c)    lo sviluppo e l'ampliamento del ricorso ai mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici;

d)    lo sviluppo di capacità tramite la promozione dell'apprendimento reciproco tra i funzionari pubblici e il personale dei soggetti appaltanti al fine di ottemperare alle disposizioni del presente capo.

2.    Le parti informano il sottocomitato di cui all'articolo 28.21 di ogni attività di tale natura.

ARTICOLO 28.24

Negoziati successivi

Il sottocomitato per gli appalti pubblici di cui all'articolo 28.21 riesamina il funzionamento del presente capo e, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può proporre al comitato misto di raccomandare alle parti di tenere ulteriori negoziati ai fini di un'ulteriore apertura dell'accesso al mercato.

(1)      Il termine "acquisizione" è inteso come comprendente la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.
(2)    Si precisa che una concessione, una licenza, un'autorizzazione, un permesso o uno strumento simile può presentare le caratteristiche di un investimento sulla base, tra l'altro, di fattori quali la natura e la portata dei diritti di cui gode il titolare in virtù delle disposizioni legislative di tale parte.
(3)    Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.
(4)    La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".
(5)    Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.
(6)    Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.
(7)    Le lettere a), b) e c) non riguardano le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.
(8)    Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(9)    Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(10)    Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale e locale di detta amministrazione.
(11)    Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(12)    Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(13)    Il "contratto di licenza" di cui alla presente lettera designa un contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.
(14)    Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione.
(15)    Nel caso della parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui al presente paragrafo sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
(16)    Si precisa che, per stabilire se una misura o una serie di misure costituisce una violazione del trattamento giusto ed equo, il tribunale tiene conto, tra l'altro, delle seguenti ipotesi:i)    per quanto riguarda le lettere a) e b), se la misura o la serie di misure comporti una colpa grave che offende il decoro giudiziario; il semplice fatto che la contestazione, da parte di un investitore, della misura impugnata nell'ambito di un procedimento nazionale sia stata respinta o archiviata o non sia altrimenti andata a buon fine non costituisce di per sé un diniego di giustizia ai sensi della lettera a);ii)    per quanto riguarda le lettere c) e d), se la misura o la serie di misure sia palesemente non fondata su elementi razionali o su fatti o se sia palesemente fondata su motivi illegittimi, quali pregiudizio o parzialità; la mera illegittimità, o un'applicazione semplicemente incoerente o discutibile di una politica o di una procedura, non costituisce di per sé manifesta arbitrarietà ai sensi della lettera c), mentre un rifiuto totale e ingiustificato di disposizioni legislative o regolamentari, o una misura immotivata, oppure un comportamento rivolto specificamente all'investitore o al suo investimento disciplinato al fine di arrecare un danno possono costituire manifesta arbitrarietà ai sensi delle lettere c) e d);iii)    per quanto riguarda la lettera e), se una parte abbia agito ultra vires e se gli episodi di presunte molestie o coercizione siano stati ripetuti e continui.
(17)    Si precisa che la piena protezione e sicurezza si riferisce all'obbligo di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.
(18)    Si precisa che la mera dichiarazione dello stato di emergenza nazionale non costituisce di per sé una violazione della presente disposizione.
(19)    Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformità dell'allegato 17-D.
(20)    Si precisa che la revoca dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo comprende la decadenza o l'annullamento di tali diritti e la limitazione dei diritti di proprietà intellettuale comprende anche eccezioni a tali diritti.
(21)    Si precisa che il presente articolo non pregiudica l'allegato 17-E.
(22)    Una persona giuridica è: i) di proprietà di una persona dell'altra parte se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di una persona di tale parte; ii) controllata da una persona dell'altra parte, se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
(23)    Si precisa che tali finanziamenti possono essere forniti direttamente o indirettamente a una parte della controversia, a una società collegata o un rappresentante.
(24)    I termini di cui all'allegato 17-H possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
(25)    Si precisa che la parte UE determina il resistente basandosi unicamente sull'applicazione del regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121).
(26)    Si precisa che per "stesse perdite" o "stessi danni" si intendono le perdite o i danni derivanti dalla stessa misura dei quali la persona chiede il risarcimento allo stesso titolo del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente intenta un'azione come azionista, tale disposizione si applicherebbe anche a una persona collegata che chiede il risarcimento come azionista).
(27)    Si precisa che per "stesse perdite" o "stessi danni" si intendono le perdite o i danni derivanti dalla stessa misura dei quali la persona chiede il risarcimento allo stesso titolo del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente intenta un'azione come azionista, tale disposizione si applicherebbe anche a una persona collegata che chiede il risarcimento come azionista).
(28)    Si precisa che gli obblighi di cui al presente paragrafo si basano su impegni giuridici assunti dalle parti.
(29)    Il Consiglio congiunto, su richiesta di una parte, formula interpretazioni vincolanti a norma dell'articolo 17.38, paragrafo 6, per chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi internazionali di cui al presente paragrafo.
(30)    Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con un funzionario pubblico non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.
(31)    Tale raccomandazione non pregiudica la facoltà del comitato misto di richiamare l'attenzione del presidente del tribunale d'appello sulla condotta di un giudice del tribunale o di un membro del tribunale d'appello che possa essere incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello.
(32)    Come previsto all'articolo 17.25.
(33)    Si precisa che per "informazioni riservate o protette" sono da intendersi quelle definite e stabilite in forza dell'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL.
(34)    Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere o interpretare una sentenza conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa applicabile.
(35)    Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.
(36)    Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.
(37)    Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.
(38)    La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".
(39)    Il presente paragrafo non comprende le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
(40)    Il contratto di servizi di cui alle lettere b) e c) è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.
(41)    Il contratto di servizi di cui alle lettere b) e c) è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.
(42)    Si precisa che questa definizione non esclude i dirigenti che, pur non svolgendo direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, svolgono, nell'esercizio delle funzioni descritte in questa definizione, mansioni necessarie per la prestazione dei servizi.
(43)    All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario conseguito.
(44)    Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(45)    Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(46)    Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che il presente capo si applica soltanto alle misure che incidono sugli scambi di servizi.
(47)    Si precisa che tali criteri possono includere tra l'altro la competenza e la capacità di prestare un servizio o esercitare qualsiasi altra attività economica, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.
(48)    Il termine "pertinenti organizzazioni internazionali" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti di entrambe le parti.
(49)    I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(50)    Si precisa che gli accordi di riconoscimento reciproco non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.
(51)    Si precisa che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni comprende qualsiasi autorità incaricata da una parte dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo.
(52)    Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte autorizzi la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione su semplice notifica senza dover attendere una decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.
(53)    I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.
(54)    Ai fini del presente articolo, "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli 17.9, 17.11, 18.4 e 18.5, nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe.
(55)    Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.
(56)    La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".
(57)    Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(58)    Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(59)    Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale o locale di detta amministrazione.
(60)    Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(61)    Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.
(62)    Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.
(63)    Ai fini del presente capo, per "autorizzazione" si intende il permesso di prestare un servizio finanziario, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze o di qualifiche.
(64)    Si precisa che le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali.
(65)    Tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.
(66)    I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(67)    Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle persone.
(68)    Nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include anche i dati identificativi e di contatto del prestatore effettivo della merce o del servizio.
(69)    Si precisa che il presente capo è soggetto all'allegato 17-E.
(70)    Si precisa che le gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o la minaccia di tali gravi difficoltà, possono essere causate anche da gravi difficoltà, o dalla minaccia di gravi difficoltà, relative a politiche monetarie o di cambio.
(71)    Si precisa che le lingue ufficiali dell'OMC sono l'inglese, lo spagnolo e il francese.
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra




CAPO 29

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 29.1

Ambito di applicazione

1.    Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

2.    Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati ("soggetti") che svolgono attività commerciali. Se un soggetto esercita sia attività commerciali sia attività non commerciali 1 , soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.

3.    Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo.



4.    Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 28.2.

5.    Il presente capo non si applica ai servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri.

6.    Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati nei casi in cui in uno dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali del soggetto è stato inferiore a 100 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) 2 .

7.    L'articolo 29.4 non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

8.    L'articolo 29.4 non si applica nella misura in cui imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati di una parte effettuino acquisti e vendite di beni o servizi in forza di:

a)    una vigente misura non conforme che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica a norma degli articoli 17.14, 18.8 o 25.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 17-A; o



b)    qualunque misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per settori, sottosettori o attività, a norma degli articoli 17.14, 18.8.o 25.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 17-B.

ARTICOLO 29.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 29 si applicano le definizioni seguenti:

a)    "attività commerciali": attività svolte a scopo lucrativo da un'impresa il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa 3 ;

b)    "considerazioni commerciali": considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;



c)    "designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;

d)    "monopolio designato": un soggetto, compresi un gruppo di soggetti o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;

e)    "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali" 4 : un'impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, in linea di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa le imprese autorizzate a fornire beni o servizi tenendo conto del regolamento settoriale specifico a norma del quale è stato riconosciuto il diritto o il privilegio secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita a due o più il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

f)    "servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del GATS ivi compreso, ove pertinente, nel relativo allegato sui servizi finanziari e

g)    "impresa pubblica": un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata 5 ;



ARTICOLO 29.3

Disposizioni generali

Fatti salvi i diritti e gli obblighi di una parte a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, designi o mantenga monopoli o riconosca diritti o privilegi speciali alle imprese.

ARTICOLO 29.4

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1.    Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:

a)    agisca in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);



b)    nell'acquisto di beni o servizi:

i)    accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte e

ii)    accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa che costituisce nel territorio della parte un investimento disciplinato quale definito all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima e

c)    nella vendita di beni o servizi:

i)    accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte e

ii)    accordi a un'impresa che costituisce nel territorio della parte un investimento disciplinato quale definito all'articolo 17.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima;



2.    Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

a)    acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse adottate rispondano a considerazioni commerciali; o

b)    rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

ARTICOLO 29.5

Quadro normativo

1.    Le parti applicano al meglio le norme internazionali, comprese, a seconda dei casi, le linee guida sul governo societario delle imprese pubbliche elaborate dall'OCSE.

2.    Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:

a)    sia indipendente dalle imprese da esso disciplinate e non risponda loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta e



b)    agisca con imparzialità 6 , in situazioni analoghe, nei confronti di tutte le imprese da esso disciplinate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati 7 .

3.    Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 29.6

Trasparenza

1.    La parte ("parte richiedente") che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere all'altra parte ("parte interpellata") di fornirle per iscritto informazioni sulle attività di tale soggetto collegate all'attuazione del presente capo.

2.    La parte richiedente include in una richiesta a norma del paragrafo 1 una spiegazione del modo in cui ritiene che le attività del soggetto possano incidere sugli interessi di tale parte a norma del presente capo e specifica le informazioni richieste tra quelle elencate al paragrafo 3.



3.    La parte interpellata fornisce le seguenti informazioni, come indicato conformemente al paragrafo 1:

a)    l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;

b)    una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, se tali diritti sono diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;

c)    la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente;

d)    una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano il soggetto; una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri o enti pubblici; nonché l'indicazione dei diritti e delle pratiche di tali ministeri o enti pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione degli alti dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente;



e)    il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

f)    eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata e

g)    altre eventuali informazioni pubbliche in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e gli audit effettuati da terzi.

4.    I paragrafi 1, 2 e 3 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

5.    Se le informazioni richieste non sono a disposizione della parte interpellata, quest'ultima ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.



ARTICOLO 29.7

Allegato specifico per le parti

1.    L'articolo 29.4 non si applica alle attività non conformi delle imprese pubbliche o dei monopoli designati che una parte ha inserito nell'elenco dell'allegato 29 conformemente alle disposizioni di tale elenco della parte.

2.    Su richiesta di una delle parti, il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 29 a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e in ogni caso esamina la possibilità di modificare detto allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 30

POLITICA DI CONCORRENZA

ARTICOLO 30.1

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nell'ambito degli scambi e degli investimenti. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.



ARTICOLO 30.2

Quadro normativo

1.    Ciascuna parte mantiene in vigore o adotta un diritto della concorrenza che si applichi a tutti i settori dell'economia 8 e contrasti in modo efficace le seguenti pratiche commerciali:

a)    gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

b)    gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese e

c)    le fusioni di imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2.    Ciascuna parte garantisce che tutte le imprese, pubbliche o private, siano soggette al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.

3.    L'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte non dovrebbe ostare all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, di una specifica missione di interesse pubblico assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte dovrebbero essere limitate a compiti di interesse pubblico, nonché allo stretto necessario per conseguire l'obiettivo di politica pubblica perseguito e trasparenti.



ARTICOLO 30.3

Applicazione

1.    Ciascuna parte si avvale di un'autorità funzionalmente indipendente, responsabile della piena applicazione e dell'effettiva esecuzione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 30.2 e dotata dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2.    Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e del diritto di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dall'assetto proprietario.

ARTICOLO 30.4

Cooperazione

1.    Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in questioni riguardanti le rispettive politiche di concorrenza e l'applicazione delle relative norme.

2.    Per agevolare la cooperazione le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.



3.    Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le loro attività di applicazione del diritto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti e casi connessi.

ARTICOLO 30.5

Consultazioni

1.    Per favorire la comprensione reciproca tra le parti 9 o affrontare questioni specifiche relative all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti avviano, su richiesta di una delle parti, consultazioni su qualsiasi questione riguardante detta interpretazione o applicazione. La parte che richiede le consultazioni indica, se del caso, in quale modo la questione incida sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2.    Per agevolare le consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra le informazioni non riservate pertinenti.

ARTICOLO 30.6

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al presente capo.



CAPO 31

SOVVENZIONI

ARTICOLO 31.1

Principi

Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse se necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e dalla concorrenza. In linea di principio, una parte non concede pertanto sovvenzioni che incidano o rischino di incidere negativamente sugli scambi o sulla concorrenza tra le parti.

ARTICOLO 31.2

Definizione e ambito di applicazione

1.    Ai fini del presente capo, per "sovvenzione" si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione sia concessa a un'impresa che fornisce merci o a un'impresa che presta servizi 10 .



2.    Il presente capo si applica alle sovvenzioni specifiche a norma dell'articolo 2 dell'accordo SCM.

3.    Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse a qualsiasi impresa, comprese le imprese pubbliche e private.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le sovvenzioni alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano soggette alle norme di cui al presente capo, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della missione loro affidata. I compiti affidati sono trasparenti e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione delle regole di cui al presente capo non va oltre quanto necessario per l'adempimento di tali compiti.

5.    L'articolo 31.5 non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

6.    Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano al settore audiovisivo.

7.    Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per assistere le popolazioni indigene e le relative comunità nel loro sviluppo economico 11 . Tali sovvenzioni sono mirate, proporzionate e trasparenti.

8.    Gli articoli 31.5 e 31.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per la riparazione dei danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali.



9.    L'articolo 31.5 non si applica alle sovvenzioni concesse su base temporanea per far fronte a un'emergenza economica 12 . Tali sovvenzioni sono proporzionate e mirate per porre rimedio all'emergenza in questione.

10.    Il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare la definizione di "sovvenzione" di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 31.3

Relazione con l'accordo OMC

Il presente capo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una parte derivanti dall'articolo XV del GATS, dall'articolo XVI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.



ARTICOLO 31.4

Trasparenza

1.    Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende disponibili le seguenti informazioni:

a)    la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

b)    la forma della sovvenzione;

c)    l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione e

d)    se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.

2.    Ciascuna parte rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante:

a)    notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM, purché contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia trasmessa almeno ogni due anni;



b)    notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o

c)    pubblicazione ad opera della parte o per suo conto, su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui la sovvenzione è stata concessa o mantenuta.

ARTICOLO 31.5

Consultazioni

1.    Se una parte ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte abbia o possa avere effetti negativi sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, tale parte ("parte richiedente") può esprimere la propria preoccupazione per iscritto all'altra parte ("parte chiamata a rispondere") e chiedere consultazioni al riguardo. Tale richiesta comprende una spiegazione del modo in cui la sovvenzione produce o potrebbe produrre un effetto negativo sugli interessi commerciali della parte richiedente o sulla concorrenza.

2.    Ai fini del paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere alla parte chiamata a rispondere le informazioni seguenti sulla sovvenzione:

a)    la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;

b)    la forma della sovvenzione;



c)    le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

d)    i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;

e)    l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione;

f)    se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione e

g)    qualsiasi altra informazione che consenta di valutare l'effetto negativo della sovvenzione.

3.    La parte chiamata a rispondere fornisce le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4.    Se la parte chiamata a rispondere non fornisce, in tutto o in parte, le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3, detta parte ne spiega i motivi per iscritto.

5.    Se, dopo aver ricevuto le informazioni richieste e a seguito delle consultazioni, la parte richiedente ritiene che la sovvenzione in questione abbia o possa avere effetti negativi significativi sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o ridurre al minimo tali effetti.



ARTICOLO 31.6

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.    Nel concedere le sovvenzioni di seguito indicate, ciascuna parte applica le condizioni seguenti:

a)    per quanto riguarda le sovvenzioni mediante le quali una pubblica amministrazione, direttamente o indirettamente, è tenuta a garantire i debiti o le passività di alcune imprese, la copertura dei debiti e delle passività non è illimitata con riferimento all'importo di tali debiti e passività o la durata della responsabilità della pubblica amministrazione non è illimitata e

b)    per quanto riguarda le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà (quali prestiti e garanzie, sovvenzioni in denaro, immissioni di capitale, conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quelli di mercato ed esenzioni fiscali) di durata superiore a un anno, è stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere a tali imprese insolventi o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine, con il contributo dell'impresa, eccettuatele piccole e medie imprese, ai costi della ristrutturazione.

2.    Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.



3.    Il presente articolo si applica solo alle sovvenzioni che incidono o possono incidere negativamente sugli scambi e sulla concorrenza dell'altra parte.

4.    Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni:

a)    concesse per garantire l'uscita ordinata dal mercato di un'impresa; o

b)    i cui importi o bilanci cumulativi sono inferiori a 170 000 DSP per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

ARTICOLO 31.7

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico definito in modo esplicito per il quale sono state concesse 13 .



ARTICOLO 31.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica all'articolo 31.5, paragrafo 5.

ARTICOLO 31.9

Riservatezza

1.    Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2.    Se una parte comunica informazioni a norma del presente capo, la parte che le riceve rispetta la riservatezza di tali informazioni.



CAPO 32

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32.1

Obiettivi

1.    Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:

a)    agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;

b)    agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e

c)    conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.



2.    Gli obiettivi di cui all'articolo 7 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo, mutatis mutandis.

ARTICOLO 32.2

Ambito di applicazione

1.    Ciascuna parte rispetta gli impegni assunti in virtù dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui è firmataria, compreso l'accordo TRIPS.

2.    Il presente capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.

3.    Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte applichi disposizioni della propria legislazione che introducono norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali disposizioni siano compatibili con il presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.



ARTICOLO 32.3

Principi

1.    I principi di cui all'articolo 8 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo, mutatis mutandis.

2.    Tenuto conto degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di:

a)    promuovere l'innovazione e la creatività; e

b)    agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologia, cultura e arte

mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando nel contempo i principi di trasparenza e tenendo conto degli interessi di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi i titolari dei diritti, gli utenti e il pubblico in generale.



ARTICOLO 32.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 32-A, 32-B e 32-C si applicano le definizioni seguenti:

a)    "convenzione di Berna": la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 e modificata il 28 settembre 1979;

b)    "proprietà intellettuale": tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dalla sezione B, sottosezioni da 1 a 7, del presente capo o dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS; la protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

b)    "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979;

c)    "convezione di Roma": la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; e

d)    "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.



ARTICOLO 32.5

Trattamento nazionale

1.    Per quanto riguarda tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione 14 dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989 e nel trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi ("WPPT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente capo.

2.    Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tale eccezione:

a)    sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni legislative o regolamentari della parte non incompatibili con il presente capo; e



b)    non sia applicata in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi.

3.    Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 32.6

Proprietà intellettuale e sanità pubblica

1.    Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC ("dichiarazione di Doha"). Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2.    Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato e l'appendice all'allegato del medesimo accordo, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.



ARTICOLO 32.7

Esaurimento

Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo impedisce a una parte di determinare se o a quali condizioni si applichi l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a norma del proprio ordinamento giuridico.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 32.8

Accordi internazionali

1.    Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a rispettare:

a)    la convenzione di Berna;



b)    la convenzione di Roma;

c)    il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ("WCT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996;

d)    il WPPT; e

e)    il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, concluso a Marrakech il 27 giugno 2013.

2.    Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, o per aderire al medesimo.

ARTICOLO 32.9

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;



b)    qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)    qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)    il noleggio al pubblico di originali o copie dei loro programmi informatici o delle loro opere cinematografiche.

ARTICOLO 32.10

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la fissazione 15 delle loro esecuzioni;

b)    la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c)    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;



d)    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

e)    la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

ARTICOLO 32.11

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, dei loro fonogrammi e delle relative copie;



c)    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)    il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 32.12

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la fissazione delle loro emissioni trasmesse senza filo;

b)    la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni trasmesse senza filo, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e

c)    la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico 16 se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.



ARTICOLO 32.13

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali 17

1.    Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico 18 .



2.    Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica di cui al paragrafo 1 sia ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione di tale remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

ARTICOLO 32.14

Durata della protezione

1.    I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico 19 .

2.    Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.



3.    Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.

4.    La durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data della morte dell'ultimo autore sopravvissuto. Le disposizioni legislative e regolamentari delle parti determinano quali sono le persone che devono essere considerate autori di un'opera cinematografica o audiovisiva.

5.    I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono una volta decorsi 50 anni dalla data della prima diffusione di un'emissione.



6.    I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione dell'esecuzione; tuttavia:

a)    se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione è calcolata a decorrere dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo; e

b)    se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo.



7.    I diritti dei produttori di fonogrammi scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicato al pubblico durante il suddetto periodo, tali diritti scadono una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

ARTICOLO 32.15

Diritto sulle vendite successive

1.    Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un "diritto sulle vendite successive", definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore 20 .

2.    Il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.



3.    Ciascuna parte può stabilire che il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

ARTICOLO 32.16

Gestione collettiva dei diritti

1.    Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altri materiali protetti nei territori delle parti e il trasferimento, tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

2.    Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3.    Ciascuna parte garantisce che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza siano incoraggiati a versare in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e a fornire a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.



ARTICOLO 32.17

Limitazioni ed eccezioni

Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 32.9 a 32.13 soltanto in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

ARTICOLO 32.18

Protezione delle misure tecnologiche

1.    Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2.    Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità a fini di vendita o noleggio o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)    siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;



b)    non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere misure tecnologiche efficaci; o

c)    siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3.    Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali 21 , non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dal diritto di una parte. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso di un'opera protetta o di altri materiali protetti sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o degli altri materiali, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

4.    In deroga alla protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in assenza di misure volontarie prese dai titolari dei diritti, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che l'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista conformemente al presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste conformemente all'articolo 32.17 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.



ARTICOLO 32.19

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1.    Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove la persona che compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalle disposizioni legislative della parte in questione:

a)    rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b)    distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

2.    Ai fini del presente articolo, per "informazione sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.    Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui al presente articolo.



SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 32.20

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a)    rispetta il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, come modificato il 12 novembre 2007;

b)    rispetta il trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994, e l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979; e

c)    compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.



ARTICOLO 32.21

Diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte dispone che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione.

ARTICOLO 32.22

Procedura di registrazione

1    Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è debitamente motivata e comunicata alla parte interessata per iscritto.

2.    Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso a norma delle proprie disposizioni legislative, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.



3.    Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 32.23

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 32.24

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1.    Ciascuna parte:

a)    prevede l'uso leale di termini descrittivi come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e



b)    può prevedere altre eccezioni limitate.

2.    Il paragrafo 1 si applica purché le eccezioni in questione tengano conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi e dei terzi.

3.    Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a)    del loro nome o indirizzo;

b)    di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o

c)    del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

4.    Il paragrafo 2 si applica se l'uso da parte dei terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale 22 .

5.    Una parte può disporre che il diritto conferito dal marchio non permetta al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle disposizioni legislative della parte in questione ed entro i limiti del territorio in cui esso è riconosciuto.



ARTICOLO 32.25

Motivi di decadenza

1.    Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Una parte può tuttavia disporre che nessuno possa far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso, che intervengono nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano effettuati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata la domanda di decadenza.

2.    Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione, sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato 23 .



ARTICOLO 32.26

Domande in malafede

Un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI 24

ARTICOLO 32.27

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.



ARTICOLO 32.28

Protezione dei disegni e modelli registrati 25

1.    Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali 26 . Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce al titolare un diritto esclusivo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.    Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, vendere, importare o esportare un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali, pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non sono compatibili con le corrette prassi commerciali.

3.    Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo od originale soltanto:

a)    se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso; e



b)    nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente di cui alla lettera a) possiedono di per sé i requisiti di novità od originalità.

4.    Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 32.29

Durata della protezione

La durata della protezione accordata è di almeno 15 anni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 32.30

Eccezioni ed esclusioni

1.    Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.



2.    La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

3.    Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

4.    In deroga al paragrafo 3, un disegno o modello può conferire diritti su un disegno o modello che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 32.31

Relazione con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.



SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 32.32

Definizione e ambito di applicazione

1.    Ai fini della presente parte dell'accordo, per "indicazione geografica" si intende un'indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

2.    La presente sottosezione si applica alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti elencati nell'allegato 32-C.

3.    Le parti convengono di valutare, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche contemplate dalla presente sottosezione ad altri tipi di prodotti di indicazioni geografiche non contemplate dal paragrafo 2, in particolare prodotti di artigianato, tenendo conto degli sviluppi legislativi delle parti.



4.    Una parte protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte, conformemente alla presente sottosezione, se tali indicazioni geografiche sono protette in quanto tali nel paese di origine.

ARTICOLO 32.33

Elenco delle indicazioni geografiche

Ciascuna parte, dopo aver esaminato sia la legislazione dell'altra parte di cui all'allegato 32-A sia le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 32-C, e dopo aver completato adeguate azioni di pubblicità, in conformità alle proprie disposizioni legislative e alle proprie prassi, protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 32-C, conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 32.34

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1.    Le parti convengono sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 32.33 a norma dell'articolo 32.40, paragrafo 1. Le aggiunte all'allegato 32-C ad opera di una parte non possono superare 45 indicazioni geografiche ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti aggiungono nuove indicazioni geografiche dopo il completamento di una procedura di opposizione conformemente ai criteri di cui all'allegato 32-B e previo esame delle indicazioni geografiche, con reciproca soddisfazione delle parti.



2.    Se la modifica di un'indicazione geografica elencata nell'allegato 32-C consiste in una modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, si applica la procedura di cui all'articolo 32.40, paragrafo 4.

3.    Un'indicazione geografica a norma dei paragrafi 1 e 2 è elencata di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 32.35

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1.    Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 32-C, incluse le indicazioni aggiunte a norma dell'articolo 32.34, sono protette contro:

a)    qualsiasi uso commerciale dell'indicazione geografica per un prodotto che è lo stesso tipo di prodotto e che:

i)    non è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 32-C per tale indicazione geografica; o



ii)    è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 32-C per tale indicazione geografica, ma non è stato prodotto o fabbricato conformemente al disciplinare del nome protetto, anche qualora il nome sia accompagnato da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "gusto" o da altre espressioni simili;

b)    l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da rischiare di indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

c)    qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, compreso lo sfruttamento della notorietà di un'indicazione geografica o di qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o nei documenti relativi ai prodotti stessi, nonché qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.    Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nei territori delle parti.

3.    Non sussiste alcun obbligo a norma della presente sottosezione di proteggere le indicazioni geografiche che non sono protette, o che cessano di essere protette, nel territorio di origine.



4.    Una parte non esclude la possibilità che la protezione o il riconoscimento di un'indicazione geografica possa essere annullato dalle autorità competenti nel territorio di origine sulla base del fatto che l'indicazione protetta o riconosciuta non soddisfa più le condizioni alle quali la protezione o il riconoscimento è stato originariamente accordato nel territorio di origine.

5.    Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica è effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 32.40.

6.    Le disposizioni della presente sottosezione lasciano impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare nel commercio il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora tale nome sia utilizzato con l'intenzione di indurre in errore il pubblico.

7.    La protezione di cui alla presente sottosezione si applica alla traduzione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 32-C, se l'uso di tale traduzione comporta il rischio di indurre in errore il pubblico.

8.    Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine descrittivo o generico, compresi nomi o aggettivi, o a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte, o contenga tale termine, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare tale termine in associazione con detto prodotto.



9.    La protezione di cui alla presente sottosezione non si applica a un singolo elemento di un termine composto che è protetto come indicazione geografica elencata nell'appendice 32-C-1, se il singolo elemento 27 è un termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato.

10.    Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce l'uso, nel territorio di una parte, in relazione a qualsiasi prodotto, del nome di una varietà vegetale o di una razza animale 28 .

11.    Per l'aggiunta di nuove indicazioni geografiche conformemente all'articolo 32.34, nessuna disposizione impone a una parte di proteggere un'indicazione geografica identica al termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato nel territorio di tale parte 29 .



ARTICOLO 32.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1.    Un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

2.    L'uso di un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

ARTICOLO 32.37

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1.    Le parti rifiutano di registrare un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 32.35 e che si riferisce allo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione di tale marchio sia presentata dopo la data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte in questione.

2.    I marchi registrati in violazione del paragrafo 1 sono annullati, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente al diritto e alle prassi delle parti.



3.    Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 32.33, la data di presentazione della domanda di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 corrisponde al 1° novembre 2022.

4.    Per le indicazioni geografiche aggiunte all'allegato 32-C conformemente all'articolo 32.34, la data di presentazione della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte di una richiesta di protezione di un'indicazione geografica subordinata all'esito positivo del processo di modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 32.34.

5.    Le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio precedente. I marchi precedenti registrati in buona fede possono essere rinnovati e possono essere soggetti a variazioni che richiedono la presentazione di nuove domande di marchi, purché tali variazioni non pregiudichino la protezione delle indicazioni geografiche e non sussistano motivi di annullamento del marchio ai sensi del diritto delle parti.

6.    Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, per "marchio precedente" si intende un marchio il cui uso violi l'articolo 32.35, per il quale sia stata presentata una domanda di registrazione o che, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, sia stato acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una parte anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma della presente parte dell'accordo.



ARTICOLO 32.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli 32.35, 32.36 e 32.37 mediante provvedimento amministrativo su richiesta di una parte interessata. Ciascuna parte prevede, nell'ambito del proprio diritto e delle proprie prassi, ulteriori misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare l'uso illecito delle indicazioni geografiche protette.

ARTICOLO 32.39

Regole generali

1.    Una parte non è tenuta a proteggere un nome come indicazione geografica a norma della presente sottosezione se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2.    In caso di omonimia tra le indicazioni geografiche delle parti, la protezione è accordata dall'altra parte a ciascuna indicazione geografica, purché nella pratica vi siano differenze sufficienti a livello di condizioni d'uso e presentazione dei nomi in modo da non indurre in errore il consumatore.



3.    Una parte che, nell'ambito di negoziati bilaterali con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che è omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica sia protetta.

4.    L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti alle indicazioni geografiche di cui all'allegato 32-C sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

5.    Le questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche protette sono trattate nell'ambito del sottocomitato di cui all'articolo 32.40.

6.    Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto. Se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 32-C cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. A seguito di tale notifica, l'allegato 32-C è modificato a norma dell'articolo 32.40, paragrafo 3.

7.    I disciplinari di cui alla presente sottosezione corrispondono a quelli approvati, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.



ARTICOLO 32.40

Sottocomitato, cooperazione e trasparenza

1.    Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 32.66 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a):

a)    l'allegato 32-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;

b)    l'allegato 32-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione; e

c)    l'allegato 32-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

2.    Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 32.66 è responsabile dello scambio di informazioni riguardanti:

a)    gli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;

b)    le indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e

c)    qualsiasi altra questione di reciproco interesse nel settore delle indicazioni geografiche.



3.    A seguito della notifica di cui all'articolo 32.39, paragrafo 6, il sottocomitato raccomanda al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 32-C conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo per porre fine alla protezione di cui alla presente parte dell'accordo.

4.    In caso di modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, le parti se ne danno reciproca notifica in sede di sottocomitato, unitamente alla relativa spiegazione. Il sottocomitato raccomanda al Consiglio congiunto di modificare l'allegato 32-C, a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 6, lettera a), introducendo tale modifica di minore entità.

5.    Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni relative ai disciplinari e alle relative modifiche, nonché i punti di contatto per l'esecuzione amministrativa.

6.    Le parti rendono pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per l'esecuzione amministrativa relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione.



ARTICOLO 32.41

Altre forme di protezione

1.    La presente sottosezione si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC o da qualsiasi altro accordo multilaterale in materia di diritto della proprietà intellettuale cui la parte UE e il Cile sono firmatari.

2.    La presente sottosezione non pregiudica il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in forza della legislazione pertinente delle parti.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 32.42

Accordi internazionali

Ciascuna parte 30 rispetta il trattato di cooperazione in materia di brevetti concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e, da ultimo, il 3 ottobre 2001.



ARTICOLO 32.43

Protezione supplementare in caso di ritardi nell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici

1.    Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario prima di essere immessi sul mercato.

2.    Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace che preveda una durata supplementare della protezione per compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto derivante da ritardi irragionevoli 31 nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nel proprio territorio. La durata supplementare della protezione non supera cinque anni.



3.    In deroga al paragrafo 2, una parte può prevedere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un'ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. La durata di tale ulteriore protezione non supera cinque anni 32 .

4.    Si precisa che, nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

5.    Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per trattare in modo efficiente e tempestivo le domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di registrazione sanitaria dei prodotti farmaceutici al fine di evitare ritardi irragionevoli o inutili. Onde evitare ritardi irragionevoli, una parte può adottare o mantenere in vigore procedure volte ad accelerare il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario.



SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 32.44

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1.    Nell'adempimento dell'obbligo di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2.    Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)    "segreto commerciale": le informazioni che:

i)    sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)    hanno valore commerciale in quanto segrete; e



iii)    sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;

b)    "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3.    Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i comportamenti seguenti:

a)    l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

b)    l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i)    ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);

ii)    viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)    viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale;



c)    l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4.    Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di imporre a una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti contrario alle leali pratiche commerciali:

a)    la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

b)    il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;

c)    l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto di tale parte; o

d)    l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5.    Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata in ciascuna parte.



ARTICOLO 32.45

Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per la tutela dei segreti commerciali

1.    Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 32.44, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2.    Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 32.44, ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

a)    disporre misure provvisorie, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b)    emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;



c)    ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;

d)    adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto della parte interessata, la possibilità di:

i)    limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti;

ii)    limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni;

iii)    rendere disponibile la decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati;

e)    imporre sanzioni alle parti o ad altre persone che partecipano al procedimento giudiziario e non ottemperano, o rifiutano di ottemperare, agli ordini delle autorità giudiziarie competenti relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.



3.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie non siano tenute a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari di cui all'articolo 32.44 se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere conformemente al suo diritto per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto di tale parte.

ARTICOLO 32.46

Protezione di dati segreti relativi a prodotti farmaceutici

1.    Se una parte impone, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio o il permesso sanitario di prodotti farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche non approvate in precedenza, la presentazione di prove o altri dati segreti necessari a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti, tale parte protegge tali dati dalla divulgazione a terzi se la loro elaborazione ha richiesto sforzi considerevoli, salvo qualora la loro divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o qualora siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.

2.    Ciascuna parte provvede affinché, per almeno cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nella parte interessata, un prodotto farmaceutico successivamente autorizzato sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio o di primo permesso sanitario non sia immesso sul mercato senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario.



3.    Le parti non sono soggette ad alcuna limitazione nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per i prodotti farmaceutici in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.

4.    Ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, purché la parte continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

ARTICOLO 32.47

Protezione dei dati relativi a prodotti chimici per l'agricoltura

1.    Se una parte impone, come condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico per l'agricoltura contenente una nuova sostanza chimica, la presentazione di prove o studi riguardanti la sicurezza e l'efficacia di tale prodotto, detta parte non rilascia l'autorizzazione per un altro prodotto sulla base di tali prove o studi senza il consenso della persona che li ha precedentemente presentati per almeno 10 anni a decorrere dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto chimico per l'agricoltura.

2.    Una parte può limitare la protezione di cui al presente articolo alle prove o agli studi che soddisfano le condizioni seguenti:

a)    sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto su altre colture; e



b)    sono certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.    Ciascuna parte può stabilire norme per evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati.

4.    Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

SOTTOSEZIONE 7

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 32.48

Protezione delle privative per ritrovati vegetali

Le parti proteggono i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991 ("convenzione UPOV"), comprese le eccezioni al diritto di costitutore di cui all'articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.



SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32.49

Obblighi generali

1.    Ciascuna parte ribadisce gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS e assicura il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al rispettivo diritto e alle rispettive prassi. Le parti stabiliscono le misure, le procedure e i rimedi di cui alla presente sottosezione.

2.    La presente sezione non si applica ai diritti contemplati alla sezione B, sottosezione 6.

3.    Una parte stabilisce misure, procedure e rimedi che siano giusti ed equi, non siano inutilmente complessi o costosi e non comportino scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati.



4.    Tali misure, procedure e rimedi sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

5.    Nessuna disposizione della presente sezione crea alcun obbligo per le parti:

a)    di predisporre un sistema giudiziario per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; o

b)    per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.

ARTICOLO 32.50

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a)    ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto di ciascuna parte;



b)    a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;

c)    agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;

d)    agli enti 33 regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo.

ARTICOLO 32.51

Elementi di prova

1.    Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate a norma del diritto di tale parte. Nel disporre misure provvisorie, le autorità giudiziarie tengono conto dei legittimi interessi del presunto autore della violazione.



2.    Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere una descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume siano oggetto della violazione e, se del caso, dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3.    In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, su richiesta di una parte, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 32.52

Diritto d'informazione

1.    Ciascuna parte provvede affinché, nel corso dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.



2.    Ai fini del paragrafo 1, per "ogni altra persona" si intende una persona che almeno:

a)    sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)    sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)    sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o

d)    sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci che violano un diritto o nella prestazione dei servizi che violano un diritto.

3.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se del caso:

a)    i nomi e gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

b)    le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.



4.    Il presente articolo si applica fatte salve altre disposizioni legislative di una parte che:

a)    accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;

b)    disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;

c)    disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)    accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero la persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e)    disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.



ARTICOLO 32.53

Misure provvisorie e cautelari

1.    Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dal diritto della parte in questione, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa alle stesse condizioni, se del caso, nei confronti di un terzo 34 soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare il sequestro o la consegna 35 delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.



3.    Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

ARTICOLO 32.54

Rimedi

1.    Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.

2.    Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.



3.    Nel considerare una richiesta di rimedi si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi disposti e gli interessi di terzi.

ARTICOLO 32.55

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo 36 soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.



ARTICOLO 32.56

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 32.54 o 32.55, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 32.54 o 32.55, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 32.57

Risarcimento dei danni

1.    Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati a compensare il pregiudizio subito da quest'ultimo a causa della violazione.



2.    Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni a norma del paragrafo 1, le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di tenere conto, tra l'altro, di qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi il mancato guadagno, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato, o il prezzo al dettaglio raccomandato 37 . Almeno nei casi di violazione del diritto d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento dei danni o come parte di tale risarcimento, i profitti realizzati dall'autore della violazione attribuibili a quest'ultima.

3.    In alternativa al paragrafo 2, ciascuna parte può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

4.    Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, le parti prevedano la possibilità che le proprie autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento dei danni che può essere prestabilito.



ARTICOLO 32.58

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione dei procedimenti giudiziari civili riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.

ARTICOLO 32.59

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.



ARTICOLO 32.60

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

a)    affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia ritenuto tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore compaia sull'opera nei modi usuali; e

b)    la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

ARTICOLO 32.61

Procedure amministrative

Nella misura in cui un rimedio civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle pertinenti disposizioni della presente sottosezione.



SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 32.62

Misure alla frontiera

1.    Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità competenti domande con cui chiede di bloccare le merci sospette o di sospenderne lo svincolo. Ai fini della presente sottosezione, per "merci sospette" si intendono le merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e topografie di circuiti integrati.

2.    Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentano alle autorità competenti di gestire le domande accolte o registrate.

3.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti non riscuotano alcun contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dal trattamento di una domanda o di una registrazione.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione di una domanda entro un periodo di tempo ragionevole.



5.    Ciascuna parte provvede affinché le domande accolte o registrate o la registrazione si applichino a spedizioni multiple.

6.    Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare marchi o diritti d'autore o sospenderne lo svincolo.

7.    Le autorità doganali utilizzano l'analisi dei rischi per individuare le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna parte attua il presente paragrafo conformemente al proprio diritto.

8.    Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione nei casi in cui le persone interessate concordino su tale distruzione o non vi si oppongano. Se tali merci non sono distrutte, ciascuna parte, tranne in casi eccezionali, provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9.    Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.

10.    Una parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato di un paese terzo dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può inoltre decidere di non applicare il presente articolo a merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.



11.    Le autorità doganali delle parti mantengono un dialogo regolare e promuovono la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con altre autorità preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

12.    Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare le parti condividono per quanto possibile informazioni sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte.

13.    Fatte salve altre forme di cooperazione, il protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applica alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte conformemente al presente articolo.

ARTICOLO 32.63

Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle sue autorità doganali, siano esse contemplate o no dalla presente sottosezione, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.



SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32.64

Cooperazione

1.    Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo.

2.    Gli ambiti di cooperazione in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono comprendere, tra l'altro, le attività seguenti:

a)    lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione e applicazione;

b)    lo scambio di esperienze tra le parti sui progressi legislativi;

c)    lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

d)    lo scambio di esperienze tra le parti sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dalle autorità amministrative e giudiziarie;



e)    il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;

f)    l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

g)    la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;

h)    la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti, come pure il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle parti;

i)    la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito alle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale;

j)    la collaborazione tra i settori pubblico e privato con il coinvolgimento delle PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati sulle PMI, per quanto riguarda la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la riduzione delle violazioni; e

k)    la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.



3.    Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sezione B, sottosezione 4.

4.    Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato di cui all'articolo 32.66, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 32.65

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti gli interessati, anche nei modi seguenti:

a)    ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie volte a trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;

b)    ciascuna parte si adopera per scambiare informazioni con l'altra parte sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nel suo territorio; e



c)    le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni di tali diritti.

ARTICOLO 32.66

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

Il sottocomitato per la proprietà intellettuale ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, assicura il monitoraggio, la corretta attuazione e il corretto funzionamento del presente capo e degli allegati 32-A, 32-B e 32-C. Il sottocomitato svolge anche compiti specifici ad esso attribuiti dal presente capo, compreso l'articolo 32.40.



CAPO 33

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 33.1

Obiettivi

1.    Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione (di seguito "dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta"), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo) nonché l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.



2.    Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile comprende lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente, tre elementi interdipendenti e sinergici che concorrono al benessere delle generazioni presenti e future.

3.    Alla luce di quanto precede, l'obiettivo del presente capo è rafforzare le relazioni commerciali e di investimento tra le parti in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro 38 e dell'ambiente pertinenti per il commercio e gli investimenti.

4.    Il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni.

ARTICOLO 33.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.    Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, in particolare di stabilire i propri livelli di protezione interna del lavoro e dell'ambiente così come le proprie priorità per quanto riguarda il lavoro e l'ambiente, e di adottare o modificare la propria legislazione in materia di lavoro e di ambiente e le proprie politiche di conseguenza.

2.    I livelli di protezione, la legislazione e le politiche di cui al paragrafo 1 sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi multilaterali in materia di ambiente ("MEA") e le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro di cui al presente capo di cui è firmataria.



3.    Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia di ambiente e di lavoro prevedano e incoraggino un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e continua a prodigarsi per migliorare i livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e dalle proprie politiche.

4.    Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5.    Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre i livelli di protezione da esse garantiti al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

6.    Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

7.    Ciascuna parte conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole secondo le priorità per l'applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro.

8.    Una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.



ARTICOLO 33.3

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1.    Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2.    Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a)    promuove la condotta responsabile delle imprese o la responsabilità sociale delle imprese incoraggiando queste ultime ad adottare pratiche in tal senso che siano coerenti con i principi, le norme e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, compresi gli orientamenti settoriali sul dovere di diligenza, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte; e

b)    sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977 (di seguito "dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL"), il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.



3.    Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese o di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le parti inoltre attuano misure volte a promuovere il rispetto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

4.    Le parti riconoscono l'importanza di promuovere gli scambi di prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, come i prodotti e i servizi ambientali che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, i prodotti la cui produzione non è legata alla deforestazione e i prodotti oggetto di sistemi e meccanismi volontari di garanzia della sostenibilità.

5.    Le parti scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, su questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 33.4

Informazioni scientifiche e tecniche

1.    Nello stabilire o attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, preferibilmente provenienti da organismi tecnici e scientifici riconosciuti, e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali eventualmente esistenti.



2.    Qualora le informazioni o i dati scientifici non siano sufficienti o siano inconcludenti e sussista il rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro nel suo territorio, una parte può adottare misure sulla base del principio di precauzione. Tali misure sono oggetto di riesame qualora si rendano disponibili informazioni scientifiche nuove o supplementari.

3.    Se una misura adottata a norma del paragrafo 2 incide sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, una parte può chiedere alla parte che ha adottato la misura di fornire informazioni attestanti che la misura è coerente con i propri livelli di protezione e può chiedere che la questione sia discussa in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

4.    Tali misure non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 33.5

Trasparenza e buone prassi regolamentari

Le parti riconoscono l'importanza dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e di buone prassi regolamentari conformemente ai capi 35 e 36, in particolare delle norme che offrono agli interessati possibilità di presentare osservazioni in merito:

a)    alle misure di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti; e



b)    alle misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 33.6

Sensibilizzazione del pubblico, informazione, partecipazione e garanzie procedurali

1.    Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di ambiente, anche garantendo che tali disposizioni e le relative procedure di applicazione e di conformità siano disponibili al pubblico.

2.    Ciascuna parte si adopera per accogliere le richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito all'attuazione del presente capo a opera della parte.

3.    Ciascuna parte si avvale dei meccanismi di cui agli articoli 40.5, 40.6 e 40.7 per raccogliere pareri su questioni relative all'attuazione del presente capo.

4.    Ciascuna parte assicura il ricevimento, e la debita considerazione, delle comunicazioni e dei pareri trasmessi come contributi scritti da una persona di tale parte su questioni relative all'attuazione del presente capo, conformemente alle proprie procedure interne. Una parte risponde per iscritto e in modo tempestivo a tali contributi. Essa può notificare tali comunicazioni e pareri al suo gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 40.6 nonché al punto di contatto dell'altra parte, designato a norma dell'articolo 33.19, paragrafo 6.



5.    Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le persone che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto in una determinata questione o che sostengono che il loro diritto è stato violato possano accedere a procedure amministrative o giudiziarie, al fine di consentire una riparazione delle violazioni della legislazione in materia di ambiente o di lavoro, anche tramite mezzi di ricorso adeguati per le violazioni di tale legislazione.

6.    Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le procedure di cui al paragrafo 5 rispettino il principio del giusto processo, non siano eccessivamente costose, non prevedano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati, consentano, ove necessario, l'emissione di provvedimenti ingiuntivi, e siano giuste, eque e trasparenti.

ARTICOLO 33.7

Attività di cooperazione

1.    Le parti riconoscono l'importanza delle attività di cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e di attuare il presente capo.



2.    Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali e regionali, come pure con paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.

3.    Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti per affrontare problematiche di interesse comune.

4.    Le parti possono cooperare sulle questioni specificate nel presente capo, nonché, tra l'altro, sulle questioni seguenti:

a)    gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP"), l'OIL e i MEA;

b)    l'incidenza delle leggi e delle norme in materia di ambiente e di lavoro sul commercio e sugli investimenti;

c)    l'incidenza del diritto in materia di commercio e di investimenti sul lavoro e sull'ambiente; e



d)    gli aspetti attinenti al commercio:

i)    delle iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l'economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento; e

ii)    delle iniziative volte a promuovere i prodotti e i servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

5.    Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di reciproco interesse e delle risorse disponibili.

6.    Le parti possono svolgere attività nei settori di cooperazione di cui al presente capo in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a loro disposizione.



SEZIONE B

AMBIENTE E COMMERCIO

ARTICOLO 33.8

Obiettivi

1.    Le parti mirano a promuovere politiche commerciali e ambientali sinergiche, livelli elevati di protezione dell'ambiente in linea con i MEA di cui sono rispettivamente firmatarie e l'efficace applicazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente, nonché a rafforzare la propria capacità di affrontare le questioni ambientali attinenti al commercio, anche attraverso la cooperazione.

2.    Le parti riconoscono che una cooperazione rafforzata per la protezione e la conservazione dell'ambiente e per la gestione sostenibile delle loro risorse naturali apporta benefici che possono contribuire allo sviluppo sostenibile, rafforzare la loro governance ambientale e integrare gli obiettivi del presente accordo.

3.    Le parti riconoscono l'importanza di politiche e pratiche commerciali e ambientali sinergiche per migliorare la protezione dell'ambiente nella promozione dello sviluppo sostenibile.



ARTICOLO 33.9

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.    Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente dell'UNEP. Le parti riconoscono il ruolo cruciale dei MEA nel rispondere alle sfide ambientali globali, regionali e interne. Le parti riconoscono inoltre la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali. Di conseguenza ciascuna parte attua efficacemente i MEA e i protocolli di cui è firmataria.

2.    Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria.

3.    Le parti avviano un dialogo e cooperano, se del caso, su questioni commerciali e ambientali di reciproco interesse, in particolare per quanto riguarda i MEA. Ciò comprende scambi regolari di informazioni sulle iniziative di ciascuna parte riguardanti le ratifiche dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.



ARTICOLO 33.10

Commercio e cambiamenti climatici

1.    Le parti riconoscono l'importanza dei MEA in materia di cambiamenti climatici, in particolare la necessità di conseguire l'obiettivo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 ("UNFCCC"), come pure le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici. Di conseguenza, le parti riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché l'importanza degli sforzi individuali e collettivi per far fronte alle ripercussioni dei cambiamenti climatici attraverso azioni di mitigazione e di adattamento.

2.    Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a)    attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della stessa, compresi i propri impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale;

b)    promuove il contributo positivo del commercio alla transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di gas a effetto serra e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici, comprese azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; e

c)    favorisce e promuove gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, per le energie rinnovabili sostenibili e per l'efficienza energetica, coerentemente con le altre disposizioni del presente accordo.



3.    Coerentemente con l'articolo 33.7, le parti cooperano, se del caso, sugli aspetti dei cambiamenti climatici attinenti al commercio a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'OMC e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 ("protocollo di Montreal"). Le parti possono inoltre cooperare, se del caso, su tali questioni anche nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale.

4.    Conformemente al paragrafo 1 le parti cooperano in settori quali:

a)    lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito all'attuazione dell'accordo di Parigi, nonché su iniziative volte a promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la fissazione del prezzo del carbonio, trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, il monitoraggio delle emissioni e soluzioni basate sulla natura; oltre ad esplorare possibilità di cooperazione in settori quali quelli degli inquinanti climatici a vita breve e del sequestro del carbonio nel suolo; e

b)    lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal, a seconda dei casi.



ARTICOLO 33.11

Commercio e foreste

1.    Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2.    Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a)    attua misure volte a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi;

b)    incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste;

c)    promuove il commercio e il consumo di legname e di prodotti del legno ottenuti legalmente da foreste gestite in modo sostenibile; e

d)    scambia informazioni con l'altra parte e, se del caso, coopera con quest'ultima sulle iniziative attinenti al commercio in materia di lotta al disboscamento illegale, gestione sostenibile delle foreste, deforestazione e degrado forestale, governance forestale e conservazione della superficie forestale per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune.



3.    Riconoscendo che le foreste e la loro gestione sostenibile svolgono un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità, ciascuna parte promuove iniziative volte a contrastare la deforestazione, anche attraverso catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Inoltre le parti cooperano, se del caso e coerentemente con l'articolo 33.7, a livello bilaterale e regionale e nei pertinenti consessi internazionali, al fine di ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale.

ARTICOLO 33.12

Commercio e flora e fauna selvatiche

1.    Le parti riconoscono l'importanza di garantire che il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche non ne minacci la sopravvivenza, come stabilito nella convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("CITES").

2.    Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

a)    attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di flora e fauna selvatiche anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi; e



b)    promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nelle appendici della CITES, anche cooperando in seno agli organi competenti della CITES per mantenere aggiornate le appendici della CITES e promuovendo l'inclusione delle specie considerate a rischio a causa del commercio internazionale e in base ad altri criteri stabiliti nell'ambito della CITES.

3.    Conformemente all'articolo 33.7, le parti possono, se del caso, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su questioni di reciproco interesse connesse alla lotta al commercio illegale di flora e fauna selvatiche, anche attraverso azioni di sensibilizzazione volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a rafforzare la cooperazione in materia di condivisione delle informazioni e applicazione delle norme.

ARTICOLO 33.13

Commercio e diversità biologica

1.    Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ("CBD"), con altri MEA pertinenti di cui sono firmatarie e con le decisioni adottate nel loro ambito.



2.    Conformemente al paragrafo 1, ciascuna parte adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive, riconoscendo che lo spostamento transfrontaliero di specie esotiche invasive terrestri e acquatiche attraverso canali legati al commercio può incidere negativamente sull'ambiente, sulle attività economiche e sullo sviluppo, nonché sulla salute umana.

3.    Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, così come il ruolo del commercio in questo contesto.

4.    Le parti riconoscono l'importanza di facilitare l'accesso alle risorse genetiche e di promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, coerentemente con le rispettive misure interne e con gli obblighi internazionali di ciascuna parte.

5.    Le parti riconoscono inoltre l'importanza della partecipazione e della consultazione del pubblico, conformemente alle rispettive legislazioni o politiche, nell'elaborazione e nell'attuazione di misure relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica.



6.    Conformemente all'articolo 33.7, le parti possono, se del caso, impegnarsi in attività di promozione, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di diversità biologica di reciproco interesse, quali:

a)    iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità;

b)    la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nonché la protezione, il ripristino e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi; e

c)    l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

ARTICOLO 33.14

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1.    Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2.    Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di conservazione e di gestione, le parti tengono conto delle questioni sociali, commerciali, relative allo sviluppo e ambientali e dell'importanza della pesca artigianale o su piccola scala per il sostentamento delle comunità di pescatori locali.



3.    Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") 39 può avere notevoli ripercussioni negative sugli stock ittici, sulla sostenibilità del commercio dei prodotti della pesca, sullo sviluppo e sull'ambiente e confermano la necessità di prendere provvedimenti per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse alieutiche.

4.    Conformemente ai paragrafi da 1 a 3 ciascuna parte:

a)    attua e agisce conformemente ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite ("FAO") inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare adottato a Roma il 24 novembre 1993, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile adottato con la risoluzione 4/95 il 31 ottobre 1995, nonché dell'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata concluso a Roma il 22 novembre 2009;



b)    partecipa all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

c)    si adopera per attuare un sistema di gestione della pesca basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili e sulle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di gestione e conservazione della pesca, come indicato nelle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali volti a garantire l'uso e la conservazione sostenibili delle specie marine 40 e concepito, tra l'altro, per:

i)    prevenire la sovraccapacità e la pesca eccessiva;

ii)    ridurre le catture accessorie di specie non bersaglio;

iii)    promuovere la ricostituzione degli stock ittici sovrasfruttati per tutta la pesca marittima; e

iv)    promuovere la gestione della pesca secondo un approccio ecosistemico, anche attraverso la cooperazione tra le parti;



d)    per sostenere gli sforzi intesi a lottare contro le pratiche di pesca INN e contribuire a scoraggiare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con tali pratiche:

i)    attua misure efficaci per combattere la pesca INN;

ii)    garantisce l'uso di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed applicazione per:

A)    prevenire e scoraggiare, conformemente ai suoi obblighi internazionali e alla sua legislazione, la pratica di attività di pesca INN da parte delle navi battenti la sua bandiera come pure delle sue persone fisiche; e

B)    contrastare il trasbordo in mare di pesce o di prodotti ittici per scoraggiare ed evitare attività di pesca INN;

iii)    attua le misure di competenza dello Stato di approdo; e

iv)    attua misure volte a evitare che la pesca INN e i relativi prodotti entrino nelle catene di approvvigionamento di ciascuna parte e coopera a tal fine, anche agevolando lo scambio di informazioni;



e)    partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e delle misure dello Stato di approdo;

f)    si adopera per agire in modo coerente con le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP di cui non è membro, in modo da non compromettere tali misure, e si sforza di non compromettere i sistemi di documentazione delle catture o degli scambi gestiti dalle ORGP o gli accordi di cui non è parte; e

g)    promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, conformemente all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

5.    Le parti cooperano, se del caso e coerentemente con l'articolo 33.7, a livello bilaterale e nell'ambito delle ORGP al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile. Le parti possono inoltre cooperare per scambiare conoscenze e buone pratiche al fine di favorire l'attuazione del presente articolo.



SEZIONE C

LAVORO E COMMERCIO

ARTICOLO 33.15

Obiettivi

1.    Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti offrono opportunità per la creazione di posti di lavoro e il lavoro dignitoso, anche per i giovani, con termini e condizioni di impiego conformi ai principi stabiliti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 18 giugno 1998 e modificata nel 2022 (di seguito "dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro") e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, come modificata nel 2022.

2.    Le parti mirano a garantire livelli elevati di protezione del lavoro in linea con le norme internazionali del lavoro cui aderiscono e a promuovere politiche in materia di commercio e di lavoro sinergiche al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti. Si adopereranno per migliorare lo sviluppo e la gestione del capitale umano al fine di accrescere l'occupabilità, l'eccellenza aziendale e la produttività, a vantaggio sia dei lavoratori che delle imprese. Di conseguenza, le parti si premurano di offrire ai giovani opportunità per sviluppare le competenze necessarie per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.



3.    Le parti mirano a cooperare su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio al fine di rafforzare le loro relazioni in senso più ampio.

ARTICOLO 33.16

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.    Le parti affermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le donne, i giovani e le persone con disabilità, in linea con i rispettivi obblighi nel quadro dell'OIL, ivi compresi quelli enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, come modificata nel 2022, e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022.

2.    Ricordando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

3.    Ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Cile e dagli Stati membri.



4.    Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, come modificata nel 2022, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a)    libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)    eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c)    abolizione effettiva del lavoro minorile, compresa la proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile;

d)    eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e)    un ambiente di lavoro sano e sicuro.

5.    Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e di cui non sono ancora firmatarie.



6.    Ciascuna parte promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022, in particolare per quanto riguarda:

a)    condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, altre condizioni di lavoro e protezione sociale; e

b)    il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

7.    Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna parte:

a)    adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e

b)    mantiene in vigore un sistema di ispezione del lavoro conformemente alle norme pertinenti dell'OIL.

ARTICOLO 33.17

Lavoro forzato o obbligatorio

1.    Ricordando che l'eliminazione del lavoro forzato figura tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'effettiva attuazione del protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato a Ginevra l'11 giugno 2014.



2.    Le parti riconoscono l'obiettivo di eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, compreso quello minorile.

3.    Di conseguenza, le parti individuano le opportunità di cooperazione e di condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche in relazione all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

ARTICOLO 33.18

Cooperazione in materia di commercio e lavoro

Coerentemente con l'articolo 33.7, le parti si consultano e cooperano, se del caso, a livello bilaterale e nel quadro dell'OIL, su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio, tra cui, a titolo esemplificativo:

a)    la creazione di posti di lavoro e la promozione di un'occupazione produttiva e di alta qualità, comprese politiche volte a generare una crescita foriera di occupazione e a promuovere le imprese e l'imprenditoria sostenibili;

b)    la promozione di miglioramenti nella produttività delle imprese e del lavoro, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese;



c)    lo sviluppo del capitale umano, l'accesso al mercato del lavoro e il miglioramento dell'occupabilità, in particolare dei giovani, anche attraverso l'apprendimento permanente e la formazione professionale, l'istruzione continua, la formazione e lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze, anche nelle industrie emergenti e ambientali;

d)    l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e pratiche innovative sul luogo di lavoro per migliorare il benessere dei lavoratori;

e)    la promozione della sensibilizzazione riguardo all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

f)    la promozione di posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso il commercio, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere;

g)    la sicurezza e salute sul lavoro e le ispezioni del lavoro, ad esempio migliorando i meccanismi di conformità e di applicazione;

h)    la gestione delle sfide e delle opportunità di una forza lavoro diversificata e multigenerazionale, anche attraverso:

i)    la promozione della parità e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e



ii)    la protezione dei lavoratori vulnerabili;

i)    il miglioramento dei rapporti di lavoro, ad esempio le migliori pratiche in materia di risoluzione alternativa delle controversie e di consultazione tripartita;

j)    l'attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL, nonché della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; e

k)    le statistiche del lavoro.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 33.19

Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1.    Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è composto, per il Cile, da funzionari delle istituzioni competenti in materia di commercio, lavoro, ambiente e questioni di genere.



2.    Il sottocomitato tiene sessioni specifiche per le questioni in materia di ambiente e di lavoro 41 , rispettivamente, nonché per le questioni trasversali relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

3.    Il sottocomitato espleta le seguenti funzioni:

a)    facilitare, monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;

b)    stabilire, organizzare, supervisionare e valutare le attività di cooperazione di cui al presente capo, compreso lo scambio di informazioni e di esperienze in settori di reciproco interesse;

c)    riferire e formulare raccomandazioni al comitato misto su qualsiasi questione connessa al presente capo, anche per quanto riguarda i temi da discutere con i meccanismi della società civile di cui all'articolo 40.5;

d)    svolgere i compiti di cui agli articoli 33.21 e 33.22;

e)    coordinarsi, se del caso, con gli altri sottocomitati istituiti nella presente parte dell'accordo, anche per quanto riguarda gli sforzi compiuti per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere, di cui all'articolo 34.4, paragrafo 8; e

f)    svolgere qualsiasi altra funzione eventualmente concordata dalle parti.



4.    Il sottocomitato, come convenuto di comune accordo, può consultare o chiedere il parere di pertinenti portatori di interessi o esperti su questioni relative all'attuazione del presente capo.

5.    Il sottocomitato redige, per consenso, una relazione su ciascuna riunione e la pubblica dopo la riunione.

6.    Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo. Per il Cile, i punti di contatto specifici per le questioni in materia di lavoro, ambiente e genere sono presso il sottosegretariato per le relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri o il suo successore. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra i propri punti di contatto, fornendo i relativi dati di contatto.

7.    I punti di contatto:

a)    agevolano la comunicazione e il coordinamento regolari tra le parti;

b)    fatto salvo l'articolo 8.7, paragrafo 2, assistono il sottocomitato, anche stabilendo l'ordine del giorno e svolgendo tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del sottocomitato;



c)    comunicano, se del caso, con la rispettiva società civile; e

d)    cooperano, anche con altri organismi appropriati delle rispettive amministrazioni, per sviluppare e attuare le attività di cooperazione.

ARTICOLO 33.20

Risoluzione delle controversie

1.    Le parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero tra di esse circa l'interpretazione o l'applicazione del presente capo.

2.    In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 33.21 e 33.22.



ARTICOLO 33.21

Consultazioni

1.    Una parte ("parte richiedente") può chiedere in qualsiasi momento che si svolgano consultazioni con l'altra parte ("parte chiamata a rispondere") in merito a qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono illustrati i motivi della richiesta di consultazioni, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata e indicando le disposizioni del presente capo che si ritengono applicabili.

2.    Salvo diversamente concordato con la parte richiedente, la parte chiamata a rispondere risponde per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3.    Le parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta, salvo diversa decisione delle parti.

4.    Le consultazioni possono svolgersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte chiamata a rispondere, salvo diversa decisione delle parti.

5.    Durante le consultazioni le parti:

a)    forniscono informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione; e



b)    trattano con riservatezza qualsiasi informazione scambiata nel corso delle consultazioni.

6.    Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione della questione reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle opportunità di cooperazione sulla questione. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o dagli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi. Ove pertinente, le parti possono convenire di chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati per assisterle nelle consultazioni.

7.    Se le parti non sono in grado di risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta scritta di consultazioni a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per esaminare la questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.

8.    Ciascuna parte o il sottocomitato convocato a norma del paragrafo 7 può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 o il parere di altri esperti.

9.    Se le parti riescono a risolvere la questione, documentano l'esito conseguito, ivi comprese, se del caso, le misure specifiche e le tempistiche concordate. Le parti rendono l'esito disponibile al pubblico, salvo diverso accordo tra loro.



ARTICOLO 33.22

Gruppo di esperti

1.    Se le parti non riescono a risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di convocazione del sottocomitato di cui all'articolo 33.21, paragrafo 7, ovvero, in mancanza di una richiesta in tal senso, entro 120 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 33.21, paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione.

Tale richiesta è presentata per iscritto al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono indicati i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata, ed è spiegato in che modo tale questione costituisce una violazione di disposizioni specifiche del presente capo.

2.    Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 38.6, 38.10, 38.13, 38.14, paragrafo 1, 38.15, 38.19, 38.20, paragrafo 2, 38.21, 38.22, 38.24, 38.32, 38.33, 38.34 e 38.35, nonché il regolamento interno di cui all'allegato 38-A e il codice di condotta di cui all'allegato 38-B.

3.    In occasione della sua prima riunione, il sottocomitato raccomanda al comitato misto di individuare almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Sulla base di tale raccomandazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto compila un elenco di tali persone. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;



b)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c)    un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del gruppo di esperti.

4.    Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e contenga sempre tale numero minimo di persone.

5.    Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro o di diritto ambientale, in relazione alle questioni disciplinate dal presente capo ovvero nella risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e rispettano il codice di condotta di cui all'allegato 38-B.

6.    Quando il gruppo di esperti è composto secondo le procedure di cui all'articolo 38.6, paragrafi 3, 4 e 6, gli esperti sono selezionati dai sottoelenchi pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.



7.    Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, il gruppo di esperti ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 33 dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione conformemente all'articolo 33.23 di detto accordo, con le sue constatazioni e raccomandazioni per la soluzione della questione."

8.    Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni all'OIL o agli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organismi. Tali informazioni sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

9.    Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

10.    Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e la logica cui si ispirano le sue constatazioni, le sue conclusioni e le sue raccomandazioni.



11.    Il gruppo di esperti presenta la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

12.    Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

13.    Dopo aver esaminato la richiesta e le osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

14.    Il gruppo di esperti presenta la sua relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

15.    La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.



16.    Le parti rendono pubblicamente disponibile la relazione finale entro 15 giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha presentata.

17.    Se nella relazione finale il gruppo di esperti constata che una parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del presente capo, le parti discutono le misure adeguate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6 e l'altra parte, non oltre tre mesi dal momento in cui la relazione è stata resa pubblicamente disponibile, in merito alle sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare.

18.    Il sottocomitato sorveglia il seguito dato alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 possono presentare osservazioni al riguardo al sottocomitato.

ARTICOLO 33.23

Riesame

1.    Al fine di rafforzare il conseguimento degli obiettivi del presente capo, nel corso delle riunioni del sottocomitato le parti discutono della sua efficace attuazione, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione significativa delle politiche in ciascuna parte e dell'evoluzione degli accordi internazionali.



2.    Tenendo conto dell'esito di tali discussioni, una parte può chiedere il riesame del presente capo in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, il sottocomitato può raccomandare alle parti modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 41.6, paragrafo 1.

CAPO 34

COMMERCIO E PARITÀ DI GENERE

ARTICOLO 34.1

Contesto e obiettivi

1.    Le parti concordano sull'importanza di incorporare una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva e sul ruolo chiave che possono svolgere al riguardo politiche sensibili alla dimensione di genere. Ciò comporta, tra l'altro, l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione delle donne all'economia e al commercio internazionale, anche migliorando le pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini a ruoli e settori professionali nel mercato del lavoro.

2.    Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti internazionali sono motori della crescita economica e riconoscono altresì l'importante contributo che le donne apportano a tale crescita partecipando all'attività economica, compresi il commercio internazionale e le attività imprenditoriali.



3.    Le parti riconoscono che la partecipazione delle donne al commercio internazionale può contribuire all'avanzamento della loro emancipazione economica e della loro indipendenza economica. Il fatto che le donne abbiano accesso alle risorse economiche, e ne detengano la proprietà, contribuisce inoltre a una crescita economica sostenibile e inclusiva, alla prosperità, alla competitività e al benessere della società. Le parti sottolineano di conseguenza la loro intenzione di attuare la presente parte dell'accordo in modo da promuovere e rafforzare l'uguaglianza tra uomini e donne.

4.    Le parti ricordano l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi relativi al commercio e alla parità di genere, in particolare l'obiettivo 5: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

5.    Le parti ricordano gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne pubblicata in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017.

6.    Le parti ricordano i loro impegni relativi all'integrazione della parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, come pure al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani concernenti la parità di genere di cui sono parti.



7.    Le parti ribadiscono gli impegni assunti nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, prendendo atto in particolare degli obiettivi e delle disposizioni relativi alla parità di accesso delle donne alle risorse, all'occupazione, ai mercati e al commercio.

8.    Le parti ribadiscono l'importanza di politiche commerciali inclusive che contribuiscono alla promozione della parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, nonché all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.

9.    Le parti sottolineano il ruolo del settore privato nella promozione della parità di genere attraverso l'applicazione, nelle loro operazioni, di politiche in materia di non discriminazione e diversità, in linea con gli orientamenti e le norme internazionali approvati o sostenuti dalle parti.

10.    Le parti mirano a:

a)    rafforzare le proprie relazioni commerciali, la cooperazione e il dialogo in modo da favorire la parità di opportunità e di trattamento tra donne e uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori, conformemente ai propri impegni internazionali;

b)    facilitare la cooperazione e il dialogo al fine di migliorare le capacità e le condizioni delle donne e il loro accesso alle opportunità create dal commercio;

c)    migliorare ulteriormente le proprie capacità per affrontare questioni di genere attinenti al commercio, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche.



ARTICOLO 34.2

Accordi multilaterali

1.    Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dalla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle relative disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione.

2.    Le parti ricordano i rispettivi obblighi derivanti dall'articolo 33.16 della presente parte dell'accordo relativi alle convenzioni dell'OIL concernenti la parità di genere e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione ratificate dagli Stati membri e dal Cile.

3.    Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti da altri accordi multilaterali di cui è parte e che trattano la parità di genere o i diritti delle donne.

ARTICOLO 34.3

Disposizioni generali

1.    Le parti riconoscono il rispettivo diritto di stabilire il proprio ambito di applicazione e le proprie garanzie in materia di pari opportunità per uomini e donne e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro degli accordi internazionali di cui all'articolo 34.2.



2.    Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, conformemente ai propri impegni internazionali. Ciascuna parte si adopera per migliorare tali disposizioni legislative e tali politiche.

3.    Ciascuna parte si adopera per raccogliere dati disaggregati per sesso relativi al commercio e al genere con l'obiettivo di comprendere meglio i diversi impatti degli strumenti di politica commerciale sulle donne e sugli uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori.

4.    Ciascuna parte promuove nel proprio territorio la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e alle proprie politiche in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda il loro impatto sulla crescita economica inclusiva e sulla politica commerciale e la loro pertinenza a tale riguardo.

5.    Nell'elaborare, attuare e riesaminare misure nei settori contemplati dalla presente parte dell'accordo, ciascuna parte tiene conto, ove opportuno, dell'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne.

6.    Ciascuna parte incoraggia gli scambi e gli investimenti promuovendo le pari opportunità e la partecipazione di donne e uomini all'economia e al commercio internazionale. Ciò comporta, tra l'altro, misure volte a: eliminare progressivamente tutti i tipi di discriminazione fondata sul sesso; promuovere il principio della parità delle retribuzioni per un lavoro di pari valore al fine di affrontare il divario retributivo di genere e far sì che le donne non siano discriminate nell'impiego e nella professione, anche in ragione della gravidanza e della maternità.



7.    Una parte non indebolisce né riduce la protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

8.    Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre la protezione da esse concessa, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

9.    Una parte non omette di dare efficace applicazione alla protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

ARTICOLO 34.4

Attività di cooperazione

1.    Le parti riconoscono i vantaggi della condivisione delle rispettive esperienze in materia di elaborazione, attuazione, monitoraggio e rafforzamento degli aspetti attinenti al commercio delle misure per la parità di genere.

2.    Conformemente al paragrafo 1, le parti svolgono attività di cooperazione volte a migliorare le capacità e le condizioni che consentono alle donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, di accedere alle opportunità create dalla presente parte dell'accordo e di beneficiarne appieno.



3.    Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti.

4.    Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione dell'ONU, dell'OMC, dell'OIL, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali, come pure con paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.

5.    I settori di cooperazione possono comprendere la condivisione di esperienze e migliori pratiche relative alle politiche e ai programmi volti a incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale, nonché aspetti attinenti al commercio relativi a quanto segue:

a)    promozione dell'inclusione finanziaria e dell'istruzione delle donne, nonché accesso ai finanziamenti e all'assistenza finanziaria;

b)    progresso della leadership femminile e sviluppo di reti di donne;

c)    promozione della piena partecipazione delle donne all'economia incoraggiando la loro partecipazione, leadership e istruzione, in particolare in settori in cui sono sottorappresentate quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM), nonché l'innovazione e l'imprenditoria;

d)    promozione della parità di genere nelle imprese;

e)    partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali nei settori pubblico e privato;



f)    iniziative pubbliche e private volte a promuovere l'imprenditorialità femminile, compresi l'integrazione delle donne nel settore formale dell'economia, il rafforzamento della competitività delle imprese guidate da donne al fine di consentire loro di partecipare e competere in catene del valore globali, regionali e locali, e attività volte a promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese guidate da donne;

g)    politiche e programmi volti a migliorare le competenze digitali delle donne e il loro accesso a strumenti per l'impresa online e a piattaforme di commercio elettronico;

h)    avanzamento di politiche e programmi di assistenza, come pure di misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata con una prospettiva di genere;

i)    esame del nesso tra una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale e la riduzione del divario retributivo di genere;

j)    sviluppo di un'analisi basata sul genere delle politiche commerciali, compresi l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio dei relativi effetti;

k)    raccolta di dati disaggregati per sesso, uso di indicatori, metodologie di monitoraggio e valutazione e analisi delle statistiche relative al commercio da una prospettiva di genere;

l)    esame dei nessi tra la partecipazione delle donne al commercio internazionale e ambiti quali il lavoro dignitoso, la segregazione occupazionale e le condizioni di lavoro delle donne, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere, in linea con l'articolo 33.18, lettera f);



m)    politiche e programmi volti a prevenire e mitigare l'impatto economico differenziato che le crisi e le emergenze hanno su donne e uomini, e a rispondere a tale impatto; e

n)    altre questioni concordate dalle parti.

6.    Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di interesse comune e delle risorse disponibili.

7.    La cooperazione, anche nei settori di cui al paragrafo 5, può essere intrapresa in presenza o con qualsiasi mezzo tecnologico disponibile alle parti, mediante attività quali: workshop, seminari, conferenze, programmi collaborativi e progetti, scambi di esperienze, condivisione di migliori pratiche in materia di politiche e procedure e scambi di esperti.

8.    Attraverso il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, le parti incoraggiano gli sforzi compiuti dagli organismi istituiti nella presente parte dell'accordo per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere.

9.    Le parti incoraggiano la partecipazione inclusiva delle donne all'attuazione delle attività di cooperazione stabilite a norma del presente articolo, ove opportuno.



ARTICOLO 34.5

Accordi istituzionali

1.    Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo. L'articolo 33.19 si applica al presente capo, mutatis mutandis 42 .

2.    Quando interagiscono con la società civile in seno ai gruppi consultivi interni creati o designati a norma dell'articolo 40.6 e in seno al forum della società civile organizzato a norma dell'articolo 40.7, le parti incoraggiano la partecipazione di organizzazioni che promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne.

ARTICOLO 34.6

Risoluzione delle controversie

Gli articoli 33.20, 33.21 e 33.22 si applicano al presente capo, mutatis mutandis 43 .



ARTICOLO 34.7

Riesame

1.    Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, congiuntamente o separatamente, mediante i rispettivi processi e le rispettive istituzioni, nonché mediante quelli istituiti a norma della presente parte dell'accordo, l'impatto dell'attuazione della presente parte dell'accordo sull'uguaglianza tra uomini e donne e sulle opportunità offerte alle donne in relazione al commercio.

2.    Le parti possono riesaminare il presente capo alla luce dell'esperienza maturata nella relativa attuazione e, se necessario, suggerire modalità per rafforzarlo.

CAPO 35

TRASPARENZA

ARTICOLO 35.1

Obiettivo

1.    Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese.



2.    Le parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti a norma dell'accordo OMC e fondano il presente capo su tali impegni stabilendo ulteriori modalità di trasparenza.

ARTICOLO 35.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "decisione amministrativa": una decisione o azione con effetto giuridico che si applica a una persona, una merce o un servizio specifico in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa secondo quanto previsto dal diritto di una parte; e

b)    "decisione amministrativa di applicazione generale": una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto rientranti di norma nell'ambito di applicazione di tale decisione o interpretazione amministrativa e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:

i)    una constatazione o una decisione, adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo o quasi giudiziario, che si applica a una persona, a una merce o a un servizio determinati dell'altra parte in un caso specifico; oppure

ii)    una decisione riguardante un atto o una prassi particolare.



ARTICOLO 35.3

Pubblicazione

1.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure, le proprie decisioni amministrative di applicazione generale e le proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo siano pubblicate tempestivamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a qualsiasi persona di prenderne conoscenza.

2.    Ciascuna parte spiega l'obiettivo e la motivazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, delle proprie procedure, delle proprie decisioni amministrative di applicazione generale e delle proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.

3.    Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo, salvo se impossibile per motivi di urgenza. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni amministrative di applicazione generale e alle decisioni giudiziarie.



ARTICOLO 35.4

Richieste e fornitura di informazioni

1.    Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito a disposizioni legislative o regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.

2.    Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente informazioni e risponde alle richieste di informazioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, in vigore o previste, relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo, salvo qualora sia istituito un meccanismo specifico a norma di un altro capo della presente parte dell'accordo.

ARTICOLO 35.5

Procedimenti amministrativi

1.    Ciascuna parte gestisce tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.



2.    Ciascuna parte, se è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, merci o servizi specifici dell'altra parte riguardo all'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, procedure o decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1:

a)    si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e

b)    fornisce a tali persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, nella misura in cui i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono.

ARTICOLO 35.6

Riesame e ricorso

1.    Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica delle decisioni amministrative relative a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.



2.    Ciascuna parte provvede affinché i propri organi giudiziari, arbitrali o amministrativi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse circa l'esito della questione.

3.    Per quanto riguarda gli organi o le procedure di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi a tali organi o che sono coinvolte in tali procedimenti dispongano:

a)    di una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)    di una decisione fondata sulle prove e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti predisposti dall'autorità competente.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera b), siano attuate dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 35.7

Relazione con altri capi

Le disposizioni del presente capo si applicano in aggiunta alle norme specifiche stabilite in altri capi della presente parte dell'accordo.



CH CAPO 36

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI

ARTICOLO 36.1

Ambito di applicazione

1.    Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione adottate o introdotte dalle autorità di regolamentazione in relazione a qualsiasi questione contemplata dalla presente parte dell'accordo.

2.    Il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 36.2

Principi generali

1.    Le parti riconoscono l'importanza di:

a)    ricorrere a buone prassi regolamentari nel processo di pianificazione, progettazione, pubblicazione, attuazione, valutazione e revisione delle misure di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi di politica interna; e



b)    mantenere e consolidare i vantaggi derivanti dalla presente parte dell'accordo per agevolare gli scambi di beni e servizi e aumentare gli investimenti tra le parti.

2.    Ciascuna parte è libera di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari a norma della presente parte dell'accordo in modo coerente con il quadro giuridico, le pratiche e i principi fondamentali alla base del proprio sistema regolamentare, compreso il principio di precauzione.

3.    Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a)    discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;

b)    prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c)    conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.



ARTICOLO 36.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "autorità di regolamentazione":

i)    per la parte UE: la Commissione europea e

ii)    per il Cile: qualsiasi autorità di regolamentazione del potere esecutivo; e

b)    "misure di regolamentazione":

i)    per la parte UE:

A)    i regolamenti e le direttive, di cui all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e

B)    gli atti delegati e gli atti di esecuzione, di cui rispettivamente all'articolo 290 e all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e

ii)    per il Cile: le leggi e i decreti di applicazione generale adottati dalle autorità di regolamentazione e la cui osservanza è obbligatoria 44 .



ARTICOLO 36.4

Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare

Ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno o riesame per la preparazione, la valutazione e la revisione delle misure di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero mirare tra l'altro a:

a)    promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle stabilite nel presente capo;

b)    individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti nelle misure di regolamentazione della parte;

c)    assicurare la conformità agli obblighi commerciali internazionali della parte; e

d)    far sì che siano presi in considerazione gli effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione, compresi quelli sulle piccole e medie imprese.



ARTICOLO 36.5

Trasparenza dei processi e dei meccanismi di regolamentazione

Ciascuna parte rende pubblica, conformemente alle proprie norme e procedure, la descrizione dei processi e dei meccanismi di cui si avvale la propria autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, compresi quelli che consentono al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 36.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

1.    Ciascuna parte si adopera per pubblicare, su base annua e in conformità alle proprie norme e procedure, informazioni sulle principali 45 misure di regolamentazione previste.

2.    Per ogni misura di regolamentazione principale di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per rendere pubblici con tempestività:

a)    una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e

b)    il calendario previsto per l'adozione, se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica, se del caso.



ARTICOLO 36.7

Consultazione pubblica

1.    Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale 46 , se del caso ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:

a)    pubblica il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione fornendo dettagli sufficienti sulla misura in fase di preparazione per consentire a chiunque 47 di valutare se e in che modo detta misura possa incidere significativamente sui suoi interessi;

b)    offre a chiunque, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e

c)    esamina le osservazioni ricevute.

2.    L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e adoperarsi per mantenere un portale elettronico appositamente sviluppato per fornire informazioni e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.

3.    L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per rendere pubblica una sintesi dei risultati delle consultazioni e delle osservazioni ricevute, a eccezione di quanto necessario a proteggere informazioni riservate o a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati.



ARTICOLO 36.8

Valutazione d'impatto

1.    Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione effettui, conformemente alle norme e alle procedure applicabili, una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in fase di preparazione.

2.    Nel realizzare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte promuove processi e meccanismi che tengano conto di quanto segue:

a)    la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare;

b)    eventuali alternative regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire l'obiettivo di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;

c)    per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sugli scambi internazionali e sulle piccole e medie imprese; e

d)    il rapporto tra le alternative in esame e le norme internazionali eventualmente esistenti in materia, incluse le ragioni di eventuali divergenze, se del caso.



3.    Per le valutazioni d'impatto realizzate da un'autorità di regolamentazione in merito a una misura di regolamentazione, tale autorità elabora una relazione finale in cui illustra in dettaglio i fattori presi in considerazione nella sua valutazione e i risultati pertinenti. Tale relazione è resa pubblica nel momento in cui la misura di regolamentazione è messa a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 36.9

Valutazione retrospettiva

Le parti riconoscono che le valutazioni retrospettive periodiche delle misure di regolamentazione in vigore contribuiscono positivamente ad una riduzione degli oneri regolamentari superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese, e ad una maggiore efficacia nel conseguimento degli obiettivi di politica pubblica. Le parti si adoperano per promuovere l'uso delle valutazioni retrospettive periodiche nei rispettivi sistemi di regolamentazione.

ARTICOLO 36.10

Registro di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che le classifichi per argomento e sia disponibile al pubblico tramite un unico sito web liberamente accessibile. Il sito web dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente.



ARTICOLO 36.11

Cooperazione e scambio di informazioni

Le parti possono cooperare al fine di agevolare l'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può comprendere l'organizzazione di qualsiasi attività pertinente al rafforzamento della cooperazione tra le rispettive autorità di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche di regolamentazione di cui al presente capo.

ARTICOLO 36.12

Punti di contatto

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti.

ARTICOLO 36.13

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 38 non si applica al presente capo.



CAPO 37

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 37.1

Obiettivi

Le parti riconoscono l'importanza delle piccole e medie imprese ("PMI") nelle loro relazioni commerciali e di investimento bilaterali e riaffermano il loro impegno a rafforzare la capacità delle PMI di beneficiare della presente parte dell'accordo.

ARTICOLO 37.2

Condivisione di informazioni

1.    Ciascuna parte crea o mantiene un sito web dedicato alle PMI accessibile al pubblico, contenente informazioni relative alla presente parte dell'accordo, tra cui:

a)    una sintesi della presente parte dell'accordo; e



b)    informazioni destinate alle PMI, contenenti:

i)    una descrizione delle disposizioni della presente parte dell'accordo che ciascuna parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti; e

ii)    qualsiasi altra informazione supplementare che la parte considera utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo.

2.    Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia:

a)    al testo della presente parte dell'accordo, compresi gli allegati e le appendici, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;

b)    al sito web equivalente dell'altra parte; e

c)    ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel territorio di tale parte.

3.    Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue:

a)    normativa doganale e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli e documenti e altre informazioni necessarie;



b)    disposizioni regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;

c)    regolamentazioni tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al capo 16;

d)    misure sanitarie e fitosanitarie relative all'importazione e all'esportazione di cui al capo 13;

e)    norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi di appalti pubblici e altre disposizioni pertinenti del capo 28;

f)    procedure di registrazione delle imprese; e

g)    altre informazioni che la parte ritiene possano essere utili per le PMI.

4.    Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice del sistema armonizzato e che contenga le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:

a)    aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese le aliquote della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;



b)    accise;

c)    imposte (come l'imposta sul valore aggiunto);

d)    diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;

e)    regole di origine di cui al capo 10;

f)    restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;

g)    criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce; e

h)    altre misure tariffarie;

i)    informazioni necessarie per le procedure di importazione; e

j)    informazioni connesse alle misure o alle normative non tariffarie.

5.    Ciascuna parte aggiorna periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito web al fine di garantire che siano aggiornati e accurati.

6.    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo atto a consentirne l'uso da parte delle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.



7.    Le parti si astengono dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 37.3

Punti di contatto per le PMI

1.    Ciascuna parte comunica all'altra parte i dati del proprio punto di contatto per le PMI incaricato di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche dei dati di tali punti di contatto.

2.    I punti di contatto per le PMI:

a)    garantiscono che nell'attuazione della presente parte dell'accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI, in modo che le PMI di entrambe le parti possano beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla presente parte dell'accordo;

b)    garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 37.2 siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le PMI, proporre informazioni supplementari che l'altra parte può includere tra le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 37.2;



c)    esaminano qualsiasi questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione della presente parte dell'accordo, tra cui:

i)    lo scambio di informazioni per assistere il comitato misto nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti della presente parte dell'accordo attinenti alle PMI;

ii)    l'assistenza ai sottocomitati e agli altri punti di contatto istituiti dalla presente parte dell'accordo nell'esaminare questioni rilevanti per le PMI;

d)    riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al comitato misto per esame; e

e)    esaminano qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti riguardo alle PMI nell'ambito della presente parte dell'accordo.

3.    I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario e svolgono le loro attività avvalendosi dei canali di comunicazione concordati dalle parti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.

4.    Nello svolgimento delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.



CAPO 38

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 38.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.



ARTICOLO 38.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nella presente parte dell'accordo, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo (di seguito "disposizioni contemplate").

ARTICOLO 38.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 38-A e 38-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "parte attrice" la parte che chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 38.5;

b)    "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente all'articolo 38.27;

c)    "panel": un panel costituito a norma dell'articolo 38.6;



d)    "membro del panel": un membro di un panel; e

e)    "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione contemplata.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 38.4

Consultazioni

1.    Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 38.2 avviando consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata.

2.    Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni presenta una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura in questione e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.



3.    La parte cui è rivolta richiesta di consultazioni risponde tempestivamente alla richiesta e comunque entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni e, salvo diversa decisione delle parti, si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse 46 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

4.    Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle che coinvolgono merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si ritengono concluse 23 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

5.    Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sull'applicazione della presente parte dell'accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.

6.    Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte da una parte nel corso delle consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ciascuna parte in eventuali procedimenti successivi.



7.    Se la parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni non risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, se le consultazioni non si tengono nei termini previsti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, se le parti convengono di non tenere consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può avvalersi dell'articolo 38.5.

SEZIONE C

PROCEDURE DEL PANEL

ARTICOLO 38.5

Avvio delle procedure del panel

1.    Se le parti non riescono a risolvere la questione mediante le consultazioni di cui all'articolo 38.4, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può chiedere la costituzione di un panel.

2.    La richiesta di costituzione di un panel è presentata all'altra parte per iscritto. Nella richiesta la parte attrice indica la misura in questione, precisa le disposizioni contemplate che ritiene applicabili e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.



ARTICOLO 38.6

Costituzione di un panel

1.    Un panel si compone di tre membri.

2.    Entro 14 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un panel alla parte convenuta, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla composizione del panel.

3.    Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un membro del panel dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1. Qualora la parte convenuta non nomini un membro del panel dal proprio sottoelenco entro tale termine, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro cinque giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il membro del panel dal sottoelenco di tale parte. Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del membro del panel.

4.    Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro 10 giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il presidente del panel dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del presidente del panel.



5.    Salvo diversa decisione delle parti, il panel si considera costituito 15 giorni dopo la data in cui i tre membri del panel selezionati hanno notificato alle parti l'accettazione della nomina conformemente all'allegato 38-A. Ciascuna parte rende tempestivamente pubblica la data di costituzione del panel.

6.    Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 38.8 non sia ancora stato stabilito o non contenga nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 4 del presente articolo, i membri del panel sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 38-A.

ARTICOLO 38.7

Scelta del foro

1.    In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione di un obbligo derivante dalla presente parte dell'accordo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro in cui risolvere la controversia.

2.    Dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo internazionale per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, una parte non avvia procedure di risoluzione delle controversie a norma rispettivamente di tale altro accordo internazionale o della presente sezione, salvo qualora il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a procedere a constatazioni.



3.    Ai fini del presente articolo:

a)    le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 38.5;

b)    le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC; e

c)    le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.

4.    Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente parte dell'accordo osta a che una parte proceda a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né un altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma della presente sezione.



ARTICOLO 38.8

Elenchi dei membri del panel

1.    Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto stabilisce un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della parte UE;

b)    un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e

c)    un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

2.    Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato misto provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

3.    Il comitato misto può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dalla presente parte dell'accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il panel secondo la procedura di cui all'articolo 38.6.



ARTICOLO 38.9

Requisiti per i membri del panel

1.    Ciascun membro del panel:

a)    possiede comprovate competenze nel campo del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dalla presente parte dell'accordo;

b)    è indipendente dalle parti, non è collegato alle parti né riceve istruzioni dalle medesime;

c)    esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e

d)    rispetta l'allegato 38-B.

2.    Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il presidente dispone di esperienza in merito alle procedure di risoluzione delle controversie.

3.    Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).



ARTICOLO 38.10

Funzioni del panel

Il panel:

a)    effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a tali disposizioni;

b)    espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni sui fatti, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e la logica cui si ispirano le sue constatazioni e le sue conclusioni; e

c)    dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.



ARTICOLO 38.11

Mandato

1.    Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, il panel ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni della parte III dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del panel, procedere a constatazioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni contemplate della parte III di tale accordo e presentare una relazione conformemente all'articolo 38.13 di detto accordo."

2.    Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al panel il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 38.12

Decisione sull'urgenza

1.    Su richiesta di una parte, il panel decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda una questione urgente.



2.    In caso di urgenza, i termini applicabili di cui alla presente sezione sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 38.6 e 38.11.

ARTICOLO 38.13

Relazione interinale e relazione finale

1.    Il panel presenta una relazione interinale alle parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il panel presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

2.    Ciascuna parte può presentare al panel una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dalla data di presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla data di presentazione di tale richiesta.

3.    Se non è presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 2, la relazione interinale diventa la relazione finale.



4.    Il panel presenta la sua relazione finale alle parti entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il panel presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

5.    La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti. Nella relazione interinale e nella relazione finale il panel espone quanto segue:

a)    una sezione descrittiva contenente una sintesi delle argomentazioni delle parti e delle osservazioni di cui al paragrafo 2;

b)    le sue constatazioni sui fatti alla base della controversia e sull'applicabilità delle pertinenti disposizioni contemplate;

c)    le sue constatazioni sul fatto se la misura in questione sia o no conforme alle pertinenti disposizioni contemplate; e

d)    i motivi delle constatazioni di cui alle lettere b) e c).

6.    La relazione finale è definitiva e vincolante per le parti.



ARTICOLO 38.14

Misure di conformità

1.    La parte convenuta prende tutte le misure necessarie per ottemperare tempestivamente alla relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2.    La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, le misure che ha preso o intende prendere per conformarsi alla relazione finale.

ARTICOLO 38.15

Periodo ragionevole

1.    La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per conformarsi alla relazione finale.



2.    Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario, non prima di 20 giorni dalla data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

3.    La parte convenuta notifica alla parte attrice, almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole, i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale.

4.    Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 38.16

Verifica della conformità

1.    La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15, le misure prese per conformarsi alla relazione finale.



2.    In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

ARTICOLO 38.17

Misure correttive temporanee

1.    La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:

a)    la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;

b)    la parte convenuta non notifica le misure di conformità che ha preso o intende prendere entro il termine di cui all'articolo 38.14 o le misure di conformità che ha preso prima della data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15;



c)    il panel constata l'inesistenza delle misure di conformità conformemente all'articolo 38.16; o

d)    il panel constata l'incompatibilità tra la misura di conformità presa e le disposizioni contemplate conformemente all'articolo 38.16.

2.    In una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), la parte attrice può notificare alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere gli obblighi di cui alle disposizioni contemplate se:

a)    la parte attrice decide di non presentare una richiesta a norma del paragrafo 1; o

b)    la parte attrice ha presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 e le parti non giungono a un accordo sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 38.15 o dalla comunicazione della decisione del panel a norma dell'articolo 38.16.

3.    La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, salvo qualora la parte convenuta abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 6.

4.    Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica di cui al paragrafo 2 precisa il livello di sospensione degli obblighi prospettata.



5.    Nel valutare quali obblighi sospendere, la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere gli obblighi di cui allo stesso settore o agli stessi settori interessati dalla misura che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate. La sospensione degli obblighi può essere applicata a un settore o a settori contemplati dalla presente parte dell'accordo diversi da quelli in cui il panel ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione nell'altro settore sia possibile o efficace per favorire la conformità.

6.    Se ritiene che il livello notificato di sospensione degli obblighi prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della richiesta. La parte attrice non sospende alcun obbligo fino a quando il panel non ha comunicato la propria decisione. La sospensione degli obblighi è coerente con tale decisione.

7.    La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a)    le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 38.32;

b)    le parti hanno convenuto che la misura di conformità presa ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o



c)    la misura di conformità presa che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 38.18

Riesame delle misure di conformità successive alle misure correttive temporanee

1.    La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità prese a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica dell'avvenuta conformità.

2.    Se entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se il panel constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del panel.



3.    Se ritiene che il livello di sospensione applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito.

ARTICOLO 38.19

Sostituzione dei membri del panel

Se durante le procedure del panel a norma della presente sezione un membro del panel non è in grado di partecipare, rinuncia a partecipare o deve essere sostituito perché non rispetta le prescrizioni dell'allegato 38-B, è nominato un nuovo membro del panel conformemente all'articolo 38.6. Il termine per la presentazione di una relazione o di una decisione di cui alla presente sezione è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del panel.

ARTICOLO 38.20

Regolamento interno

1.    Le procedure del panel a norma della presente sezione sono disciplinate dal presente capo e dall'allegato 38-A.

2.    Le udienze del panel sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 38-A.



ARTICOLO 38.21

Sospensione e chiusura della procedura

1.    Su richiesta congiunta delle parti, il panel sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.

2.    Il panel riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del panel alla fine del periodo di sospensione, l'autorità del panel decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.

3.    In caso di sospensione dei lavori del panel a norma del presente articolo, i termini pertinenti ai sensi della presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori del panel.

ARTICOLO 38.22

Diritto di chiedere informazioni

1.    Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono tempestivamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del panel.



2.    Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Il panel ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, comprese informazioni e consulenza tecnica, se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se del caso, i termini e le condizioni concordati dalle parti.

3.    Il panel esamina le comunicazioni amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 38-A.

4.    Tutte le informazioni ottenute dal panel a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 38.23

Norme di interpretazione

1.    Il panel interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.    Il panel tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.



3.    Le relazioni e le decisioni del panel non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla presente parte dell'accordo.

ARTICOLO 38.24

Relazioni e decisioni del panel

1.    Le deliberazioni del panel rimangono riservate. Il panel si adopera per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del panel.

2.    Ciascuna parte rende pubbliche le proprie comunicazioni così come le relazioni e le decisioni del panel, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

3.    Le relazioni e le decisioni del panel sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone.

4.    Il panel e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al panel conformemente all'allegato 38-A.



SEZIONE D

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 38.25

Obiettivo

1.    Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

2.    La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore.

ARTICOLO 38.26

Avvio della procedura di mediazione

1.    Una parte ("parte richiedente) può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte ("parte chiamata a rispondere"), per iscritto, di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura della parte chiamata a rispondere che asseritamente pregiudichi gli scambi o gli investimenti tra le parti.



2.    La richiesta di cui al paragrafo 1 è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e:

a)    indica la misura in questione;

b)    precisa gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e

c)    spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3.    La parte chiamata a rispondere esamina la richiesta con la dovuta attenzione e trasmette alla parte richiedente la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. In caso contrario, la richiesta è considerata respinta.

ARTICOLO 38.27

Scelta del mediatore

1.    Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 14 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione.



2.    Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può chiedere al copresidente del comitato misto della parte richiedente di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla data della richiesta, dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato misto della parte richiedente può delegare tale estrazione a sorte del mediatore.

3.    Qualora il sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c), non sia ancora stato stabilito nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell'articolo 38.26, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti per tale sottoelenco.

4.    Salvo diversa decisione delle parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.

5.    Il mediatore rispetta l'allegato 38-B.



ARTICOLO 38.28

Regole della procedura di mediazione

1.    Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte richiedente presenta per iscritto al mediatore e alla parte chiamata a rispondere una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura in questione e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, la parte chiamata a rispondere può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione. Una parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.    Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.

3.    Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura in questione con la presente parte dell'accordo.



4.    La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte chiamata a rispondere o, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5.    Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale.

6.    Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti in cui indica:

a)    una breve sintesi della misura in questione;

b)    le procedure applicate; e

c)    se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

7.    Il mediatore dà alle parti 15 giorni dalla data di presentazione del progetto di relazione dei fatti per formulare osservazioni sullo stesso. Una volta esaminate le osservazioni ricevute dalle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni. Il progetto di relazione dei fatti e la relazione finale dei fatti non contengono alcuna interpretazione della presente parte dell'accordo.



8.    La procedura di mediazione si conclude:

a)    con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data della sua notifica al mediatore;

b)    con un accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data della notifica di tale accordo al mediatore;

c)    con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data della notifica di tale dichiarazione alle parti; o

d)    con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data della notifica di tale dichiarazione al mediatore e all'altra parte.

ARTICOLO 38.29

Riservatezza

Salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi i pareri o le soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.



ARTICOLO 38.30

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1.    La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma delle sezioni B e C o delle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

2.    Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un panel prende in considerazione:

a)    le posizioni assunte dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte esclusivamente a norma dell'articolo 38.28, paragrafo 2;

b)    la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o

c)    i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3.    Salvo diversa decisione delle parti, un mediatore non può essere un membro del panel nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo aventi ad oggetto la stessa questione per la quale è stato mediatore.



SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 38.31

Richiesta di informazioni

1.    Prima della presentazione di una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 38.4 o dell'articolo 38.26, una parte può chiedere all'altra parte informazioni su una misura che asseritamente pregiudica gli scambi o gli investimenti tra le parti. La parte cui è rivolta la richiesta risponde per iscritto, entro 20 giorni dalla data di presentazione della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

2.    Qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte cui è rivolta la richiesta ne dà tempestivamente notifica all'altra parte, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

3.    Di norma una parte è tenuta a chiedere informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 38.4 o dell'articolo 38.26.



ARTICOLO 38.32

Soluzione concordata

1.    Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 38.2.

2.    Se giungono a una soluzione concordata durante la procedura del panel o la procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione rispettivamente al presidente del panel o al mediatore. All'atto di tale notifica si pone fine alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.

3.    Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata immediatamente o entro il termine concordato, a seconda dei casi.

4.    Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 38.33

Termini

1.    Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.



2.    I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3.    A norma della sezione C, il panel può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 38.34

Costi

1.    Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.

2.    Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del panel è determinato conformemente all'allegato 38-A. Le norme relative al compenso dei membri del panel di cui all'allegato 38-A si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

ARTICOLO 38.35

Modifica degli allegati

Il Consiglio congiunto può adottare una decisione volta a modificare gli allegati 38-A e 38-B a norma dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a).



CAPO 39

ECCEZIONI

ARTICOLO 39.1

Eccezioni generali

1.    Ai fini dei capi 9, 11, 15 e 26 e 29 e del capo 17, sezione B 48 , del presente accordo, l'articolo XX del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

2.    Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 15, da 18 a 27 49 , 29 o del capo 17, sezione B 50 , del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

a)    necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;  51



b)    necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)    necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con la presente parte dell'accordo, comprese quelle relative:

i)    alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)    alla tutela della vita privata in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o

iii)    alla sicurezza.

3.    Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono incompatibili con le disposizioni dei capi della presente parte dell'accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a)    le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;



b)    l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c)    le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.    La parte che intenda applicare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte, prima dell'applicazione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene trovata una soluzione accettabile entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni pertinenti, la parte che intende applicare la misura può farlo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato impediscano la fornitura o l'esame preliminare delle informazioni, la parte che intende applicare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. Tale parte informa immediatamente l'altra parte dell'applicazione di tali misure.

ARTICOLO 39.2

Eccezioni in materia di sicurezza

L'articolo 41.4 si applica alla presente parte dell'accordo.



ARTICOLO 39.3

Fiscalità

1.    Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "residenza": la residenza a fini fiscali;

b)    "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui uno Stato membro, l'Unione europea o il Cile sono firmatari. e

c)    "misura fiscale": una misura di applicazione del diritto fiscale dell'Unione europea, di uno Stato membro o del Cile.

2.    La presente parte dell'accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni in essa contenute.



3.    Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Cile derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra la presente parte dell'accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Cile, le pertinenti autorità competenti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da una parte, e del Cile, dall'altra, a norma della presente parte dell'accordo e di tale convenzione fiscale, determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra la presente parte dell'accordo e tale convenzione fiscale.

4.    Gli obblighi di trattamento della nazione più favorita previsti dalla presente parte dell'accordo non si applicano ai benefici accordati dall'Unione europea, dai suoi Stati membri o dal Cile a norma di una convenzione fiscale.

5.    Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:

a)    operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o



b)    mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale nel quadro di una convenzione fiscale o del diritto fiscale di tale parte.

ARTICOLO 39.4

Divulgazione di informazioni

1.    Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 38. In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.

2.    Se una parte comunica al Consiglio congiunto, al comitato misto, ai sottocomitati o ad altri organismi istituiti a norma del presente accordo informazioni considerate riservate in conformità delle proprie disposizioni legislative, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, salvo diversa decisione della parte che le ha comunicate.



ARTICOLO 39.5

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui alla presente parte dell'accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente della presente parte dell'accordo.



PARTE IV

QUADRO ISTITUZIONALE GENERALE

CAPO 40

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 40.1

Consiglio congiunto

1.    Le parti istituiscono un Consiglio congiunto. Il Consiglio congiunto vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

2.    Il Consiglio congiunto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del Consiglio congiunto si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.



3.    Il Consiglio congiunto è composto, per la parte UE, da rappresentanti a livello ministeriale e, per il Cile, dal ministro degli Affari esteri o dai rispettivi delegati. Quando è riunito nella formazione "Commercio" a norma dell'articolo 8.5, il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti.

4.    Il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e di formulare raccomandazioni, conformemente al suo regolamento interno. Il Consiglio congiunto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

5.    Il Consiglio congiunto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte, conformemente alle disposizioni stabilite nel suo regolamento interno, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

6.    Il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato misto in occasione della sua prima riunione.

7.    Il Consiglio congiunto può delegare al comitato misto qualsiasi sua funzione, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti e di formulare raccomandazioni.

8.    Quando il Consiglio congiunto è riunito nella formazione "Commercio" si applica, in aggiunta al presente articolo, l'articolo 8.5.



ARTICOLO 40.2

Comitato misto

1.    Le parti istituiscono un comitato misto. Il comitato misto assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.

2.    Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. Il fatto che una questione o tematica sia all'esame del comitato misto non impedisce al Consiglio congiunto di trattarla.

3.    Il comitato misto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente una volta all'anno, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del comitato misto si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.

4.    Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti ed è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte, conformemente alle disposizioni stabilite nel suo regolamento interno, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

5.    Quando è riunito nella formazione "Commercio" a norma dell'articolo 8.6, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti.



6.    Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali poteri a norma dell'articolo 40.1, paragrafo 7. Il comitato misto ha inoltre il potere di formulare raccomandazioni, anche quando tale potere gli è stato delegato a norma dell'articolo 40.1, paragrafo 7. Il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo e conformemente al suo regolamento interno. Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni conformemente al regolamento interno del Consiglio congiunto. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

7.    Quando il comitato misto è riunito nella formazione "Commercio" si applica, in aggiunta al presente articolo, l'articolo 8.6.

ARTICOLO 40.3

Sottocomitati e altri organismi

1.    È istituito un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale incaricato di coordinare e sovrintendere all'attuazione delle attività di cooperazione intraprese nei settori di cui alla parte II del presente accordo.

2.    I sottocomitati specifici di cui alla parte III del presente accordo sono istituiti a norma dell'articolo 8.8.



3.    Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono adottare una decisione volta a istituire un altro sottocomitato o organismo. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono assegnare a un sottocomitato o a un altro organismo istituito a norma del presente paragrafo, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assisterli nell'esercizio delle rispettive funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono modificare i compiti assegnati a qualsiasi sottocomitato o organismo istituito a norma del presente paragrafo o disporne lo scioglimento.

4.    I sottocomitati e gli altri organismi sono composti da rappresentanti delle parti e sono copresieduti da un rappresentante di ciascuna parte.

5.    Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o altrimenti concordato tra le parti, i sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla loro istituzione e, successivamente, su richiesta di una delle parti, del Consiglio congiunto o del comitato misto, al livello appropriato. I sottocomitati possono altresì riunirsi di loro iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal rispettivo regolamento interno. Le riunioni dei sottocomitati si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al rispettivo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago.

6.    Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i sottocomitati e gli altri organismi riferiscono al comitato misto in merito alle proprie attività, periodicamente nonché su richiesta del comitato misto.



7.    Il fatto che una questione o tematica sia all'esame di uno dei sottocomitati o degli altri organismi non impedisce al Consiglio congiunto o al comitato misto di trattarla.

8.    Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono, se lo ritengono opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi. Se il Consiglio congiunto o il comitato misto non stabiliscono il regolamento interno, si applica mutatis mutandis il regolamento interno del comitato misto.

9.    I sottocomitati e gli altri organismi possono formulare raccomandazioni conformemente al rispettivo regolamento interno. I sottocomitati e gli altri organismi formulano raccomandazioni di comune accordo. Le raccomandazioni dei sottocomitati e degli altri organismi non sono vincolanti.

10.    Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti, istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, può adottare decisioni in conformità dell'articolo 17.39. Il sottocomitato per i servizi finanziari, istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, può adottare decisioni in conformità dell'articolo 25.20. Tali sottocomitati adottano le suddette decisioni di comune accordo. Le decisioni sono vincolanti per le parti.



ARTICOLO 40.4

Commissione parlamentare mista

1.    È istituita una commissione parlamentare mista. La commissione parlamentare mista è composta da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso del Cile.

2.    La commissione parlamentare mista stabilisce il proprio regolamento interno.

3.    La commissione parlamentare mista costituisce una sede di incontro per scambiare opinioni e promuovere relazioni più strette. Essa si riunisce ogni due anni.

4.    La commissione parlamentare mista è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto.

5.    La commissione parlamentare mista può rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto in merito all'attuazione del presente accordo.



ARTICOLO 40.5

Partecipazione della società civile

Ciascuna parte promuove la partecipazione della società civile all'attuazione del presente accordo, in particolare attraverso l'interazione con il rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6 e con il forum della società civile di cui all'articolo 40.7.

ARTICOLO 40.6

Gruppi consultivi interni

1.    Ciascuna parte istituisce o designa un gruppo consultivo interno entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascun gruppo consultivo interno comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, sindacati nonché organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ciascuna parte stabilisce a tal fine le proprie regole di nomina per determinare la composizione del rispettivo gruppo consultivo interno, garantendo opportunità di accesso a soggetti provenienti da settori diversi L'adesione a ciascun gruppo consultivo interno è rinnovata periodicamente, in conformità delle regole di nomina stabilite a norma del presente paragrafo.

2.    Ciascuna parte si riunisce con il rispettivo gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno per discutere l'attuazione del presente accordo. Ciascuna parte può esaminare i pareri o le raccomandazioni presentati dal rispettivo gruppo consultivo interno.



3.    Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza del rispettivo gruppo consultivo interno, ciascuna parte può pubblicare l'elenco delle organizzazioni che compongono il rispettivo gruppo consultivo interno, nonché i relativi dati di contatto.

4.    Le parti promuovono con mezzi appropriati l'interazione tra i gruppi consultivi interni.

ARTICOLO 40.7

Forum della società civile

1.    Le parti promuovono l'organizzazione periodica di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione del presente accordo.

2.    Le parti convocano le riunioni del forum della società civile di comune accordo. Quando convoca una riunione del forum della società civile, ciascuna parte invita le organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel proprio territorio, compresi i membri del rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 40.6. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata, che consenta la partecipazione di organizzazioni non governative, sindacati e organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ogni organizzazione si fa carico dei costi associati alla propria partecipazione al forum della società civile.



3.    I rappresentanti delle parti che partecipano al Consiglio congiunto o al comitato misto prendono parte, ove opportuno, alle riunioni del forum della società civile. Le parti pubblicano, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

CAPO 41

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 41.1

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "parte":

i)    l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai rispettivi settori di competenza ("parte UE") oppure

ii)    il Cile; e

b)    "parti": la parte UE e il Cile.



ARTICOLO 41.2

Applicazione territoriale

1.    Il presente accordo si applica:

a)    per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b)    per quanto riguarda il Cile, alla porzione terrestre, allo spazio marittimo e allo spazio aereo sotto la sua sovranità, nonché alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale entro le quali esercita diritti sovrani e giurisdizione conformemente al diritto internazionale 52 e al suo diritto interno 53 .

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in conformità del presente paragrafo, salvo altrimenti espressamente disposto nel presente accordo.



2.    Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e la sospensione temporanea di tale trattamento, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 che non sono contemplate dal paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 41.3

Adempimento degli obblighi

1.    Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente accordo.

2.    Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla parte III del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale parte dell'accordo.

3.    Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 2, e all'articolo 2.2, paragrafo 1, può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.



4.    Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3, ne dà notifica all'altra parte. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio congiunto al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile. Il Consiglio congiunto si adopera al fine di pervenire nel minor tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile. Se il Consiglio congiunto non perviene a una soluzione reciprocamente accettabile entro 60 giorni dalla data di notifica, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione unicamente delle parti I, II e IV del presente accordo.

5.    Le misure adeguate di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

ARTICOLO 41.4

Eccezioni in materia di sicurezza

1.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)    imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o



b)    impedire a una parte di prendere i provvedimenti che essa ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)    in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

ii)    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iii)    in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)    impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

2.    Una parte informa il comitato misto nella misura più ampia possibile di qualsiasi provvedimento adottato a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della cessazione di tali provvedimenti.



ARTICOLO 41.5

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica tramite cui le parti si sono informate reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono applicare il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive procedure interne.

3.    L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le due parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, secondo quanto a tal fine necessario, compresa la conferma da parte del Cile del proprio accordo ad applicare provvisoriamente le parti del presente accordo proposte dalla parte UE.

4.    Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la propria volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. L'applicazione provvisoria cessa il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

5.    Durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, il Consiglio congiunto e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni in relazione alle disposizioni soggette ad applicazione provvisoria. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti dalla data in cui si pone fine all'applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 4. Restano impregiudicati gli effetti passati delle decisioni cui è stata data debita esecuzione prima di tale data.



6.    Quando, a norma dei paragrafi 2 e 3, una disposizione del presente accordo è applicata provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti applicano la disposizione conformemente al paragrafo 3.

7.    Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per la parte UE, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al ministero degli Affari esteri.

ARTICOLO 41.6

Modifiche

1.    Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Le modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 41.5, mutatis mutandis.

2.    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio congiunto può adottare decisioni recanti modifica dell'accordo nei casi di cui all'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 41.9, paragrafo 5.



ARTICOLO 41.7

Altri accordi

1.    L'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

2.    L'accordo commerciale interinale cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3.    I riferimenti all'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, o all'accordo commerciale interinale contenuti in tutti gli altri accordi e intese tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

4.    Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione della parte II del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.

5.    Gli accordi bilaterali in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione della parte II del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.



6.    Gli accordi in vigore che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del presente accordo cessano di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

7.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le raccomandazioni o decisioni adottate dal consiglio per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 40.1 del presente accordo. Le decisioni o raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale interinale si considerano adottate dal comitato misto istituito dall'articolo 40.2 del presente accordo.

8.    In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a)    le misure temporanee adottate a norma dell'articolo 20.5 dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;

b)    le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del capo 5, sezione C, dell'accordo commerciale interinale che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;

c)    le procedure di risoluzione delle controversie già avviate a norma dell'articolo 26.22, paragrafo 1, o dell'articolo 31.5 dell'accordo commerciale interinale proseguono, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, fino al loro completamento; e



d)    l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma dell'articolo 26.22, paragrafo 1, o dell'articolo 31.5 dell'accordo commerciale interinale continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

9.    Le parti non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del panel ai sensi del capo 26 o del capo 31 dell'accordo commerciale interinale.

10.    I periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo. I periodi transitori previsti dal presente accordo si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale.

11.    I termini procedurali già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo commerciale interinale sono presi in considerazione per calcolare i termini procedurali previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo.

12.    L'accordo sul commercio dei vini di cui all'allegato V dell'accordo di associazione ("accordo sui vini") e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione ("accordo sulle bevande alcoliche") 55 , appendici incluse, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis e secondo le modalità seguenti:

 

a)    i riferimenti alla procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione e al codice di condotta di cui all'allegato XVI dell'accordo di associazione, contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche, si intendono fatti, rispettivamente, alla procedura di risoluzione delle controversie prevista al capo 38 e al codice di condotta previsto all'allegato 38-B del presente accordo;

 

b)    i riferimenti alla Comunità contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti alla parte UE;

 

c)    i riferimenti al comitato di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2 del presente accordo, riunito nella formazione "Commercio";

 

d)    i riferimenti all'allegato IV dell'accordo di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al capo 13 del presente accordo;

 

e)    si precisa che il comitato congiunto istituito all'articolo 30 dell'accordo sui vini e il comitato congiunto istituito all'articolo 17 dell'accordo sulle bevande alcoliche resteranno in vigore e continueranno a svolgere le funzioni indicate all'articolo 29 dell'accordo sui vini e all'articolo 16 dell'accordo sulle bevande alcoliche;

 

f)    si precisa che l'articolo 41.11, paragrafo 2, del presente accordo si applica all'accordo sui vini e all'accordo sulle bevande alcoliche; e

 

g)    è inteso che l'accordo sui vini e l'accordo sulle bevande alcoliche integrati nel presente accordo comprendono le modifiche dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche integrati nell'accordo commerciale interinale.

 

13.    Le decisioni adottate nell'ambito del quadro istituzionale dell'accordo di associazione e concernenti l'accordo sui vini o l'accordo sulle bevande alcoliche vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo sono considerate adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 40.2 del presente accordo, riunito nella formazione "Commercio".

 

14.    Le parti possono modificare, mediante scambio di lettere 56 , le appendici dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche, come integrati. 

ARTICOLO 41.8

Allegati, appendici, protocolli, note e note a piè di pagina

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note e le note a piè di pagina del presente accordo ne costituiscono parte integrante.



ARTICOLO 41.9

Future adesioni all'Unione europea

1.    La parte UE notifica al Cile qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2.    La parte UE notifica al Cile la data della firma e dell'entrata in vigore del trattato di adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea ("trattato di adesione").

3.    Il nuovo Stato membro aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio congiunto. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

4.    In deroga al paragrafo 3, la parte III del presente accordo si applica tra il nuovo Stato membro e il Cile a decorrere dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.

5.    Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo, a decorrere dalla data della firma di un trattato di adesione, il comitato misto esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 1, lettera f). Il Consiglio congiunto adotta una decisione su qualsiasi modifica necessaria degli allegati del presente accordo e su ogni altro adeguamento necessario, comprese le misure transitorie. Le decisioni del Consiglio congiunto adottate a norma del presente paragrafo hanno effetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.



ARTICOLO 41.10

Diritti dei privati

1.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire direttamente alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici delle parti.

2.    Una parte non prevede nel proprio ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura dell'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 41.11

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1.    Salvo diversamente disposto, nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2.    Salvo diversamente disposto nel presente accordo, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati, integralmente o in parte, nel presente accordo, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo.



3.    In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti dalla modifica o da un accordo sostitutivo di cui al paragrafo 2, le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 41.12

Durata

Il presente accordo resta in vigore per un periodo illimitato.

ARTICOLO 41.13

Denuncia

In deroga all'articolo 41.12, una parte può notificare all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica è inviata, per la parte UE, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al ministero degli Affari esteri. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.



ARTICOLO 41.14

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a …, addì ...

(1)    Le attività non commerciali possono comprendere lo svolgimento di un legittimo incarico di servizio pubblico o qualsiasi attività direttamente connessa alla difesa nazionale o della pubblica sicurezza.
(2)    Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo la soglia sarà inferiore a 200 milioni di DSP.
(3)    Si precisa che le "attività commerciali" escludono le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del recupero dei costi.
(4)    Si precisa che la concessione di una licenza a un numero limitato di imprese per ripartire risorse limitate in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non rappresenta di per sé un privilegio speciale o esclusivo.
(5)    L'esistenza della proprietà o del controllo è appurata esaminando caso per caso tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.
(6)    Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.
(7)    Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi del presente accordo, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.
(8)    Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(9)    Per la parte UE, l'interlocutore è la DG Concorrenza della Commissione europea.
(10)    Si precisa che il presente articolo non pregiudica l'esito di future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali sulla definizione di sovvenzioni per i servizi.
(11)    Ai fini del presente paragrafo, per popolazioni indigene e relative comunità si intendono quelle definite nel diritto di ciascuna parte. Per la parte UE, il diritto comprende sia il diritto dell'Unione europea sia quello di ciascuno dei suoi Stati membri.
(12)    Per "emergenza economica" si intende un evento economico che causa un grave turbamento dell'economia di una parte. Per la parte UE, per "economia di una parte" si intende l'economia dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri.
(13)    Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una parte ha predisposto i quadri legislativi e le procedure amministrative adeguati a tal fine.
(14)    Ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende le questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.
(15)    Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
(16)    Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una parte di determinare le condizioni alle quali tale diritto può essere esercitato, conformemente all'articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma.
(17)    Ciascuna parte può conferire agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.
(18)    Ai fini del presente articolo, la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
(19)    Se una parte prevede una speciale durata della protezione nei casi in cui una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
(20)    In deroga al presente articolo, per il Cile l'articolo 36, primo comma, della legge 28 agosto 1970, n. 17.366, quale modificata dalla legge 13 ottobre 2017, n. 21.045, può continuare ad applicarsi per quanto riguarda il calcolo delle royalty.
(21)    Si precisa che l'espressione "opere o altri materiali" di cui alla presente frase non si applica alle opere o agli altri materiali per i quali la durata della protezione è scaduta.
(22)    In alternativa, una parte può subordinare tale uso alla condizione di non essere fuorviante o di non creare confusione per il pubblico interessato.
(23)    Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto se, dopo la data di registrazione, in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato, è tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
(24)    I riferimenti ai disegni e modelli nel presente capo si intendono fatti ai disegni e modelli industriali registrati.
(25)    L'Unione accorda la protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
(26)    Una parte può stabilire nelle proprie disposizioni legislative l'ulteriore prescrizione che i disegni e modelli presentino un carattere individuale. La parte UE considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
(27)    Conformemente all'appendice 32-C-1, che contiene termini per i quali non si richiede la protezione.
(28)    Le note esplicative dell'allegato 32-C definiscono le varietà vegetali e le razze animali per le quali non si impedisce l'uso.
(29)    Nel determinare se un termine sia correntemente usato come nome comune del prodotto pertinente nel territorio di una parte, all'atto di stabilire nuove indicazioni geografiche da aggiungere, le autorità di tale parte hanno la facoltà di tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano tale termine nel territorio della parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini della suddetta interpretazione da parte dei consumatori possono figurare: a) elementi che dimostrano l'eventuale utilizzo del termine per riferirsi al tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti attendibili quali dizionari, giornali e siti web pertinenti; o b) il modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nel territorio della parte in questione.
(30)    Per la parte UE, l'obbligo di cui al presente articolo è soddisfatto dagli Stati membri.
(31)    Ai fini del presente articolo, un ritardo irragionevole comprende un ritardo almeno di oltre due anni nella prima risposta sostanziale al richiedente dopo la data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di un permesso sanitario per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile del trattamento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o della registrazione sanitaria.
(32)    Tale durata massima non pregiudica un'eventuale ulteriore proroga del periodo di protezione nel caso di medicinali qualora siano stati effettuati studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.
(33)    Per il Cile, per "enti" si intende "federazioni e associazioni". Per la parte UE, per "enti" si intende "organi di difesa professionale".
(34)    Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.
(35)    Una parte può scegliere tra sequestro e consegna ai fini dell'attuazione del presente paragrafo.
(36)    Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.
(37)    Per la parte UE, ove opportuno ciò comprenderebbe anche elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
(38)    Ai fini del presente capo, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.
(39)    L'espressione "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" ha lo stesso significato di quello stabilito al punto 3 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma nel 2001 ("piano d'azione contro la pesca INN del 2001").
(40)    Tali strumenti comprendono, tra l'altro, a seconda dei casi, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, l'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, il piano d'azione contro la pesca INN del 2001 e l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
(41)    Le questioni in materia di ambiente e di lavoro possono essere discusse in sessioni isolate o in sessioni consecutive.
(42)    Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 33 o a questioni o tematiche in materia di ambiente e di lavoro in tale articolo si intende applicabile al presente capo, o a questioni o tematiche di genere, a seconda dei casi.
(43)    Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 33 o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro in tali articoli si intende applicabile al presente capo, o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di genere relative a tali questioni o tematiche, a seconda dei casi.
(44)    Conformemente al punto II.1 dell'istruzione presidenziale n. 3 del 2019 e relative modifiche.
(45)    L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire che cosa si intende per misura di regolamentazione principale ai fini degli obblighi derivanti dal presente capo.
(46)    L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire che cosa si intende per misura di regolamentazione principale ai fini degli obblighi derivanti dal presente capo.
(47)    Si precisa che il presente paragrafo non impedisce a una parte di avviare consultazioni mirate con gli interessati, alle condizioni definite dalle proprie norme e procedure.
(48)    Tale disposizione non si applica all'articolo 17.10.
(49)    Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi nel senso di limitare i diritti di cui all'allegato 17-E.
(50)    Tale disposizione non si applica all'articolo 17.10.
(51)    Le eccezioni di cui alla presente lettera possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
(52)    Si precisa che il diritto internazionale comprende, in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
(53)    Si precisa che in caso di conflitto tra il diritto del Cile e il diritto internazionale, quest'ultimo prevale.
(54)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(55) Si precisa che la data della firma e la data di entrata in vigore dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche sono identiche alla data della firma e alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione.
(56) Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi modifica dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche integrati nel presente accordo mediante acuerdos de ejecución (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra


ALLEGATO 9

TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1.    Ai fini del presente allegato, l'"anno 0" indica il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dello stesso anno civile. L'"anno 1" inizia il 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e ogni successiva riduzione tariffaria prende effetto il 1º gennaio di ogni anno successivo.

2.    Ai fini del presente allegato, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato il 18 novembre 2002 a Bruxelles, modificato da ultimo dal terzo protocollo aggiuntivo di tale accordo, firmato il 29 giugno 2017 a Bruxelles, è denominato "accordo di associazione del 2002".


3.    Le merci originarie non elencate nella tabella di una parte del presente allegato continuano a beneficiare del trattamento in esenzione da dazi all'atto dell'importazione in tale parte secondo quanto concordato nell'ambito dell'accordo di associazione del 2002. Per le merci originarie del Cile importate nell'Unione europea, le merci interessate sono quelle classificate ai capitoli 05, 06, 09, 14, da 25 a 28, da 30 a 32, 34, 36, 37 e da 39 a 97, o alle voci da 2901 a 2904, da 2906 a 2942, 3301, da 3303 a 3307, 3501, 3503, 3504, 3506, 3507, da 3801 a 3808, da 3810 a 3823, 3825 e 3826 del sistema armonizzato (quale modificato il 1º gennaio 2017). Per le merci originarie dell'Unione europea importate in Cile, le merci interessate sono quelle classificate ai capitoli 01, 02, da 05 a 09, 13, 14, 18, 20, 22 e da 24 a 97 del sistema armonizzato (quale modificato il 1º gennaio 2017).

4.    Per le merci originarie dell'altra parte di cui alla tabella di ciascuna parte del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione o alla riduzione dei dazi a norma dell'articolo 9.5:

a)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 3;


c)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 5;

d)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 7;

e)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "7*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi del Cile all'appendice 9-2 sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dal 1º gennaio dell'anno 5, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 7;

f)    l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "0+EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem. Il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;


g)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "E" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono esclusi dalla soppressione dei dazi.

5.    L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale per una voce corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata il 1º gennaio 2018 o, se inferiore, il dazio preferenziale di cui all'accordo di associazione del 2002.

6.    Ai fini della soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 9.5, le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria della parte.

7.    Se le voci recano una menzione "TRQ" nella tabella di soppressione dei dazi di una parte, la categoria di soppressione progressiva dei dazi si applica alle importazioni di merci al di fuori del contingente tariffario di cui alla sezione B.

8.    Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, quale modificato il 1º gennaio 2017.


SEZIONE B

CONTINGENTI TARIFFARI

Per la gestione nel corso dell'anno 0 di ciascun contingente tariffario (TRQ) istituito dal presente allegato, le parti calcolano il volume del contingente tariffario scontando il volume calcolato proporzionalmente corrispondente al periodo compreso tra il 1º gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo 1 .

Una parte che apre contingenti tariffari all'altra parte di cui al presente allegato li gestisce in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio conformemente alla propria legislazione. La parte che apre i contingenti tariffari mette pubblicamente a disposizione, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile e i criteri di ammissibilità.

Il Cile gestisce i contingenti tariffari di cui al presente allegato in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

La parte UE gestisce i contingenti tariffari di cui al presente allegato in base al principio del "primo arrivato, primo servito" o in base a un sistema di licenze di importazione o di esportazione conformemente alla propria legislazione.


SOTTOSEZIONE 1

CONTINGENTI TARIFFARI DEL CILE

1.    Contingente tariffario per i formaggi

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-Cheese" nella tabella di soppressione dei dazi del Cile all'appendice 9-2 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 2 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

0

2 850

1

2 925

2

3 000

3

3 075

4

3 150

5

3 225

6

3 300

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2024 o successivamente, i quantitativi annui complessivi di cui alla lettera a) sono incrementati di 75 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 3 .


c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0406 10 10, 0406 10 20, 0406 10 30, 0406 10 90, 0406 20 00, 0406 30 00, 0406 40 00, 0406 90 10, 0406 90 20, 0406 90 30, 0406 90 40 e 0406 90 90.

d)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi del Cile all'appendice 9-2.

2.    Contingente tariffario per i prodotti ittici

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-Fish" nella tabella di soppressione dei dazi del Cile all'appendice 9-2 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio negli anni dallo 0 al 2 entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 5 000 tonnellate metriche (peso del prodotto) 4 .

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0302 54 11, 0302 54 12, 0302 54 13, 0302 54 14, 0302 54 15, 0302 54 16, 0302 54 19 e 0302 59 19.

c)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi del Cile all'appendice 9-2.


SOTTOSEZIONE 2

CONTINGENTI TARIFFARI DELLA PARTE UE

1.    Contingente tariffario per le carni bovine

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-BF" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 4 800 tonnellate metriche (peso del prodotto) 5 .

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, il quantitativo annuo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato di 100 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 6 .

c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 1602 50 10 e 1602 90 61.


2.    Contingente tariffario per le carni suine

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-PK" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 19 800 tonnellate metriche (peso del prodotto) 7 .

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, il quantitativo annuo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato di 350 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 8 .

c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51.


3.    Contingente tariffario per le carni suine

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-SP" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 9 600 tonnellate metriche (peso del prodotto) 9 .

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, il quantitativo annuo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato di 200 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 10 .

c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nella voce tariffaria 0204.

4.    Contingente tariffario per le carni di volatili

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-PY" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 11 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo
(tonnellate metriche, peso del prodotto)

da 0 a 2

29 300

3 e ogni anno successivo

38 300

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, i quantitativi annui complessivi di cui alla lettera a) sono incrementati di 725 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 12 .

c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, 1602 32 11 e 1602 39 21.


5.    Contingente tariffario per il pesce

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-Fish" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 250 tonnellate metriche 13 .

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1604 14 21, 1604 14 26, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 36, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 46, 1604 14 48, 1604 19 31, 1604 19 39 e 1604 20 70.

6.    Contingente tariffario per le uova e gli ovoprodotti

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-EG" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 500 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio).

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0407 11 00, 0407 19 11, 0407 19 19, 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90 e 3502 19 90.


7.    Contingente tariffario per l'aglio

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-GC" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 2 000 tonnellate metriche 14 .

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nella voce tariffaria 0703 20 00.

8.    Contingente tariffario per l'amido e i prodotti derivati

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 300 tonnellate metriche di cui alle voci con la menzione "TRQ-SH" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 10, 1108 19 90, 1109 00 00, 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 e 3824 60 99.


9.    Contingente tariffario per l'olio d'oliva

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-OL" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 11 000 tonnellate metriche.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80, 1509 90 00, 1510 00 10 e 1510 00 90.

10.    Contingente tariffario per i prodotti ad elevato contenuto di zucchero

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-SR" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 1 000 tonnellate metriche.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 30, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 1901 90 95, 1901 90 99, 2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2101 12 98, 2101 20 98, ex 2106 90 98 e 3302 10 29.

Negli anni da 0 a 6 il presente paragrafo si applica inoltre alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 55 e 2106 90 59.


11.    Contingente tariffario per i cereali trasformati

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-PC" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 15 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

0

1 900

1

1 950

2

2 000

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, il quantitativo annuo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato di 50 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 16 .

c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nella voce tariffaria 1104.

d)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1.


12.    Contingente tariffario per i prodotti della confetteria a base di zucchero

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-SRa" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 17 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

da 0 a 2

400

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1704 10 10, 1704 10 90, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 e 1704 90 81.

c)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1.

13.    Contingente tariffario per il cioccolato

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-SRb" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 18 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

da 0 a 2

400

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90.

c)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1.

14.    Contingente tariffario per i biscotti con aggiunta di dolcificanti e le cialde e i cialdini

a)    A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-BS" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 19 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

da 0 a 2

500

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 05, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99 e 1905 90 45.


c)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1.

15.    Contingente tariffario per i funghi preparati

a)    A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-MS" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera c) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono 20 .

Anno

Quantitativo annuo complessivo (tonnellate metriche)

0

950

1

975

2

1 000

3

1 025

4

1 050

5

1 075

6

1 100

b)    Se il presente accordo entra in vigore nel 2022 o successivamente, il quantitativo annuo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato di 25 tonnellate metriche per ogni anno civile completo trascorso tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente accordo 21 .


c)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle voci tariffarie 2003 10 20 e 2003 10 30.

d)    Questo contingente tariffario è progressivamente eliminato una volta aboliti i dazi doganali conformemente al calendario di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1.

16.    Contingente tariffario per il mais dolce

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-SC" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 800 tonnellate metriche.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00.

17.    Contingente tariffario per il succo di mela

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-AJ" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 2 000 tonnellate metriche.


b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2009 79 11 e 2009 79 91.

18.    Contingente tariffario per le preparazioni a base di frutta

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-FP" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 10 000 tonnellate metriche.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2007 10 10, 2007 91 30, 2007 99 20, ex 2007 99 31, ex 2007 99 33, ex 2007 99 39, 2008 30 19 e 2008 40 19.

19.    Contingente tariffario per l'etanolo

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-EL" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 2 000 tonnellate metriche.

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2207 10 00 e 2207 20 00.


20.    Contingente tariffario per il rum

a)    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-RM" nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE all'appendice 9-1 ed elencate alla lettera b) del presente paragrafo sono esenti da dazio entro i limiti del quantitativo annuo complessivo di 500 ettolitri (equivalente alcole puro).

b)    Il presente paragrafo si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2208 40 11, 2208 40 39, 2208 40 51 e 2208 40 99.

21.    Per quanto riguarda il contingente tariffario di cui al paragrafo 6, per convertire il peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

Linea tariffaria

Designazione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)

Fattore di conversione

0407 11 00

Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica

100 %

0407 19 11

Uova fertilizzate per incubazione, di tacchine domestiche o di oche domestiche

100 %

0407 19 19

Uova fertilizzate di volatili da cortile per incubazione (escl. di tacchine, di oche e di galline)

100 %

0407 21 00

Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)

100 %

0407 29 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione)

100 %

0407 90 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte

100 %

0408 11 80

Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

246 %

0408 19 81

Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

116 %

0408 19 89

Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)

116 %

0408 91 80

Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli)

452 %

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)

116 %

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana

856 %

3502 19 90

Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana (escl. ovoalbumina essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

116 %



Appendice 9-1

TABELLA DEI DAZI DELLA PARTE UE

Nota 1:    l'ambito dei prodotti del presente elenco è determinato dai codici NC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 22 .

Nota 2:    le merci originarie del Cile importate nella parte UE e classificate in una voce tariffaria con un'annotazione che rimanda alla presente nota continueranno a beneficiare dell'esenzione dai dazi come concordato nell'ambito dell'accordo di associazione del 2002.

Nota 3:    il sistema dei prezzi di entrata è definito nell'allegato 2 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Voce tariffaria 
(NC 2021)

Designazione (cfr. nota 1)

Aliquota di base

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi

Note

0101 21 00

-- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0101 29 10

--- destinati alla macellazione

0

0

Cfr. nota 2

0101 29 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0101 30 00

- Asini

0

0

Cfr. nota 2

0101 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

0102 21 10

--- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

0

0

Cfr. nota 2

0102 21 30

--- Vacche

0

0

Cfr. nota 2

0102 21 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0102 29 05

--- del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus

0

0

Cfr. nota 2

0102 29 10

---- di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 21

----- destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 29

----- altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 41

----- destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 49

----- altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 51

------ destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 59

------ altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 61

------ destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 69

------ altre

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 91

------ destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 29 99

------ altri

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 31 00

-- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0102 39 10

--- delle specie domestiche

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 39 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0102 90 20

-- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0102 90 91

--- delle specie domestiche

10,2 + 93,1 EUR/100 kg

7

0102 90 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0103 10 00

- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0103 91 10

--- delle specie domestiche

41,2 EUR/100 kg

7

0103 91 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0103 92 11

---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 EUR/100 kg

7

0103 92 19

---- altri

41,2 EUR/100 kg

7

0103 92 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0104 10 10

-- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0104 10 30

--- Agnelli (fino ad un anno di età)

80,5 EUR/100 kg

7

0104 10 80

--- altri

80,5 EUR/100 kg

7

0104 20 10

-- riproduttori di razza pura

0

0

Cfr. nota 2

0104 20 90

-- altri

80,5 EUR/100 kg

7

0105 11 11

---- Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 19

---- altri

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 91

---- Razze ovaiole

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 11 99

---- altri

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 12 00

-- Tacchine e tacchini

152 EUR/1 000 p/st

7

0105 13 00

-- Anatre

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 14 00

-- Oche

152 EUR/1 000 p/st

7

0105 15 00

-- Faraone

52 EUR/1 000 p/st

7

0105 94 00

-- Galli e galline della specie Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg

7

0105 99 10

--- Anatre

32,3 EUR/100 kg

7

0105 99 20

--- Oche

31,6 EUR/100 kg

7

0105 99 30

--- Tacchini e tacchine

23,8 EUR/100 kg

7

0105 99 50

--- Faraone

34,5 EUR/100 kg

7

0106 11 00

-- Primati

0

0

Cfr. nota 2

0106 12 00

-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

0

0

Cfr. nota 2

0106 13 00

-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)

0

0

Cfr. nota 2

0106 14 10

--- Conigli domestici

0

0

Cfr. nota 2

0106 14 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0106 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0106 20 00

- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0

0

Cfr. nota 2

0106 31 00

-- Uccelli rapaci

0

0

Cfr. nota 2

0106 32 00

-- Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

0

0

Cfr. nota 2

0106 33 00

-- Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)

0

0

Cfr. nota 2

0106 39 10

--- Piccioni

0

0

Cfr. nota 2

0106 39 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0106 41 00

-- Api

0

0

Cfr. nota 2

0106 49 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0106 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

0201 10 00

- in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 20

-- Quarti detti "compensati"

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 30

-- Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 50

-- Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 20 90

-- altri

12,8 + 265,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0201 30 00

- disossate

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 10 00

- in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 10

-- Quarti detti "compensati"

12,8 + 176,8 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 30

-- Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 50

-- Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 20 90

-- altri

12,8 + 265,3 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 10

-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 50

-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"

12,8 + 221,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0202 30 90

-- altre

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0203 11 10

--- di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 11 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0203 12 11

---- Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 12 19

---- Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 12 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0203 19 11

---- Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 13

---- Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 15

---- Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 55

----- disossate

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 59

----- altre

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 19 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0203 21 10

--- di animali della specie suina domestica

53,6 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 21 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0203 22 11

---- Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 22 19

---- Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 22 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0203 29 11

---- Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 13

---- Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 15

---- Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 55

----- disossate

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 59

----- altre

86,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

0203 29 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0204 10 00

- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 21 00

-- in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 10

--- Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 30

--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 50

--- Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 22 90

--- altri

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 23 00

-- disossate

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 30 00

- Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 41 00

-- in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 10

--- Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 30

--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 50

--- Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 42 90

--- altre

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 43 10

--- di agnello

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 43 90

--- altre

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 11

--- Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 13

--- Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 15

--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 19

--- Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 31

---- Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 39

---- Pezzi disossati

12,8 + 311,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 51

--- Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 53

--- Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 55

--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 59

--- Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 71

---- Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0204 50 79

---- Pezzi disossati

12,8 + 234,5 EUR/100 kg

E

TRQ-SP

0205 00 20

- fresca o refrigerata

0

0

Cfr. nota 2

0205 00 80

- congelata

0

0

Cfr. nota 2

0206 10 10

-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0

0

Cfr. nota 2

0206 10 95

--- lombatello sottile e lombatello

12,8 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0206 10 98

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0206 21 00

-- Lingue

0

0

Cfr. nota 2

0206 22 00

-- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0206 29 10

--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0

0

Cfr. nota 2

0206 29 91

---- lombatello sottile e lombatello

12,8 + 304,1 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0206 29 99

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

0206 30 00

- della specie suina, fresche o refrigerate

0

0

Cfr. nota 2

0206 41 00

-- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0206 49 00

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0206 80 10

-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0

0

Cfr. nota 2

0206 80 91

--- di cavalli, asini, muli e bardotti

0

0

Cfr. nota 2

0206 80 99

--- delle specie ovina o caprina

0

0

Cfr. nota 2

0206 90 10

-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0

0

Cfr. nota 2

0206 90 91

--- di cavalli, asini, muli e bardotti

0

0

Cfr. nota 2

0206 90 99

--- delle specie ovina o caprina

0

0

Cfr. nota 2

0207 11 10

--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"

26,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 11 30

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"

29,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 11 90

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 12 10

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"

29,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 12 90

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati

32,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 10

---- disossati

102,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 20

----- Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 30

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 40

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 50

----- Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 60

----- Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 70

----- altri

100,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 13 91

---- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0207 13 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 10

---- disossati

102,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 20

----- Metà o quarti

35,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 30

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 40

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 50

----- Petti e loro pezzi

60,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 60

----- Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 70

----- altri

100,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 14 91

---- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0207 14 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 24 10

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"

34 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 24 90

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 25 10

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"

34 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 25 90

--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati

37,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 10

---- disossati

85,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 20

----- Metà o quarti

41 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 30

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 40

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 50

----- Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 60

------ Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 70

------ altri

46 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 80

----- altri

83 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 26 91

---- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0207 26 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 10

---- disossati

85,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 20

----- Metà o quarti

41 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 30

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 40

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 50

----- Petti e loro pezzi

67,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 60

------ Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 70

------ altri

46 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 80

----- altri

83 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 27 91

---- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0207 27 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 20

--- presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"

38 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 30

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"

46,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 41 80

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 42 30

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"

46,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 42 80

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate

51,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 43 00

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0207 44 10

---- disossati

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 21

----- Metà o quarti

56,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 31

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 41

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 51

----- Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 61

----- Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 71

----- Parti dette "paltò di anatra"

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 81

----- altri

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 44 91

---- Fegati, diversi dai fegati grassi

0

0

Cfr. nota 2

0207 44 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 10

---- disossati

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 21

----- Metà o quarti

56,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 31

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 41

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 51

----- Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 61

----- Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 71

----- Parti dette "paltò di anatra"

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 81

----- altri

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 45 93

----- Fegati grassi

0

0

Cfr. nota 2

0207 45 95

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0207 45 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 51 10

--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"

45,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 51 90

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 52 10

--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"

45,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 52 90

--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate

48,1 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 53 00

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0207 54 10

---- disossati

110,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 21

----- Metà o quarti

52,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 31

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 41

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 51

----- Petti e loro pezzi

86,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 61

----- Cosce e loro pezzi

69,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 71

----- Parti dette "paltò di oca"

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 81

----- altri

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 54 91

---- Fegati, diversi dai fegati grassi

0

0

Cfr. nota 2

0207 54 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 10

---- disossati

110,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 21

----- Metà o quarti

52,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 31

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 41

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 51

----- Petti e loro pezzi

86,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 61

----- Cosce e loro pezzi

69,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 71

----- Parti dette "paltò di oca"

66 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 81

----- altri

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 55 93

----- Fegati grassi

0

0

Cfr. nota 2

0207 55 95

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0207 55 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 05

-- interi, freschi, refrigerati o congelati

49,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 10

---- disossati

128,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 21

----- Metà o quarti

54,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 31

----- Ali intere, anche senza punta

26,9 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 41

----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 51

----- Petti e loro pezzi

115,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 61

----- Cosce e loro pezzi

46,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 81

----- altri

123,2 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0207 60 91

---- Fegati

0

0

Cfr. nota 2

0207 60 99

---- altri

18,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PY

0208 10 10

-- di conigli domestici

0

0

Cfr. nota 2

0208 10 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0208 30 00

- di primati

0

0

Cfr. nota 2

0208 40 10

-- Carne di balena

0

0

Cfr. nota 2

0208 40 20

-- Carni di foca

0

0

Cfr. nota 2

0208 40 80

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0208 50 00

- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0

0

Cfr. nota 2

0208 60 00

- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)

0

0

Cfr. nota 2

0208 90 10

-- di piccioni domestici

0

0

Cfr. nota 2

0208 90 30

-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

0

0

Cfr. nota 2

0208 90 60

-- di renne

0

0

Cfr. nota 2

0208 90 70

-- Cosce di rane

0

0

Cfr. nota 2

0208 90 98

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0209 10 11

--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 EUR/100 kg

7

0209 10 19

--- secco o affumicato

23,6 EUR/100 kg

7

0209 10 90

-- Grasso di maiale diverso dalla sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19

12,9 EUR/100 kg

7

0209 90 00

- altri

41,5 EUR/100 kg

7

0210 11 11

----- Prosciutti e loro pezzi

77,8 EUR/100 kg

7

0210 11 19

----- Spalle e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

7

0210 11 31

----- Prosciutti e loro pezzi

151,2 EUR/100 kg

7

0210 11 39

----- Spalle e loro pezzi

119 EUR/100 kg

7

0210 11 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 12 11

---- salate o in salamoia

46,7 EUR/100 kg

7

0210 12 19

---- secche o affumicate

77,8 EUR/100 kg

7

0210 12 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 19 10

----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 EUR/100 kg

7

0210 19 20

----- 3/4 posteriori o parti centrali

75,1 EUR/100 kg

7

0210 19 30

----- Parti anteriori e loro pezzi

60,1 EUR/100 kg

7

0210 19 40

----- Lombate e loro pezzi

86,9 EUR/100 kg

7

0210 19 50

----- altre

86,9 EUR/100 kg

7

0210 19 60

----- Parti anteriori e loro pezzi

119 EUR/100 kg

7

0210 19 70

----- Lombate e loro pezzi

149,6 EUR/100 kg

7

0210 19 81

------ disossate

151,2 EUR/100 kg

7

0210 19 89

------ altre

151,2 EUR/100 kg

7

0210 19 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 20 10

-- non disossate

15,4 + 265,2 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 20 90

-- disossate

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 91 00

-- di primati

0

0

Cfr. nota 2

0210 92 10

--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0

0

Cfr. nota 2

0210 92 91

---- Carni

0

0

Cfr. nota 2

0210 92 92

---- Frattaglie

0

0

Cfr. nota 2

0210 92 99

---- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

7

0210 93 00

-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 10

---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 21

----- non disossate

222,7 EUR/100 kg

7

0210 99 29

----- disossate

311,8 EUR/100 kg

7

0210 99 31

---- di renne

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 39

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 41

----- Fegati

64,9 EUR/100 kg

7

0210 99 49

----- altre

47,2 EUR/100 kg

7

0210 99 51

----- lombatello sottile e lombatello

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

0210 99 59

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 71

------ Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 79

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 85

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

0210 99 90

--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 EUR/100 kg

7

0301 11 00

-- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0301 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0301 91 10

--- delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Cfr. nota 2

0301 91 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0301 92 10

--- di lunghezza inferiore a 12 cm

0

0

Cfr. nota 2

0301 92 30

--- di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm

0

0

Cfr. nota 2

0301 92 90

--- di lunghezza uguale o superiore a 20 cm

0

0

Cfr. nota 2

0301 93 00

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0301 94 10

--- Tonni rossi dell'Atlantico (Thunnus thynnus)

0

0

Cfr. nota 2

0301 94 90

--- Tonni rossi del Pacifico (Thunnus orientalis)

0

0

Cfr. nota 2

0301 95 00

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0

0

Cfr. nota 2

0301 99 11

---- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0301 99 17

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0301 99 85

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 11 10

--- delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Cfr. nota 2

0302 11 20

--- della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

0

0

Cfr. nota 2

0302 11 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 13 00

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 14 00

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0302 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 21 10

--- Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Cfr. nota 2

0302 21 30

--- Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 21 90

--- Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

Cfr. nota 2

0302 22 00

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

Cfr. nota 2

0302 23 00

-- Sogliole (Solea spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 24 00

-- Rombi (Psetta maxima)

0

0

Cfr. nota 2

0302 29 10

--- Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 29 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 31 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 31 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 32 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 32 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 33 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 33 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 34 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 34 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 35 11

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 35 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 35 91

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 35 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 36 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 36 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 39 20

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 39 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 41 00

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0302 42 00

-- Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 43 10

--- Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

Cfr. nota 2

0302 43 30

--- Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 43 90

--- Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 44 00

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 45 10

--- Sugarelli o suri (Trachurus trachurus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 45 30

--- Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi)

0

0

Cfr. nota 2

0302 45 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 46 00

-- Cobia (Rachycentron canadum)

0

0

Cfr. nota 2

0302 47 00

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0302 49 11

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 49 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 49 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 51 10

--- della specie Gadus morhua

0

0

Cfr. nota 2

0302 51 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 52 00

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 53 00

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

0302 54 11

---- Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

11,5

0

0302 54 15

---- Naselli della specie Merluccius australis

11,5

0

0302 54 19

---- altri

11,5

0

0302 54 90

--- Naselli del genere Urophycis

11,5

0

0302 55 00

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Cfr. nota 2

0302 56 00

-- Melù e melù australi (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0

0

Cfr. nota 2

0302 59 10

--- Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0302 59 20

--- Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 59 30

--- Merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

Cfr. nota 2

0302 59 40

--- Molve (Molva spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 59 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 71 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 72 00

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 73 00

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 74 00

-- Anguille (Anguilla spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 79 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 81 15

--- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 81 30

--- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0302 81 40

--- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0302 81 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 82 00

-- Razze (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0302 83 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 84 10

--- Spigole (Dicentrarchus labrax)

0

0

Cfr. nota 2

0302 84 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 85 10

--- Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

Cfr. nota 2

0302 85 30

--- Orate (Sparus aurata)

0

0

Cfr. nota 2

0302 85 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 10

--- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 21

----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 29

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 31

----- della specie Sebastes marinus

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 39

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 40

---- Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 50

---- Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 60

---- Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

Cfr. nota 2

0302 89 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0302 91 00

-- Fegati, uova e lattimi

0

0

Cfr. nota 2

0302 92 00

-- Pinne di squalo

0

0

Cfr. nota 2

0302 99 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 11 00

-- Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

0

0

Cfr. nota 2

0303 12 00

-- Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 13 00

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0303 14 10

--- delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Cfr. nota 2

0303 14 20

--- della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

0

0

Cfr. nota 2

0303 14 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 23 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 24 00

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 25 00

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 26 00

-- Anguille (Anguilla spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 31 10

--- Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Cfr. nota 2

0303 31 30

--- Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 31 90

--- Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

Cfr. nota 2

0303 32 00

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

Cfr. nota 2

0303 33 00

-- Sogliole (Solea spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 34 00

-- Rombi (Psetta maxima)

0

0

Cfr. nota 2

0303 39 10

--- Passere artiche (Platichthys flesus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 39 30

--- Pesci del genere Rhombosolea

0

0

Cfr. nota 2

0303 39 50

--- Pesci delle specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae

0

0

Cfr. nota 2

0303 39 85

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 41 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 41 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 42 20

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 42 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 43 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 43 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 44 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 44 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 45 12

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 45 18

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 45 91

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 45 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 46 10

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 46 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 49 20

--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 49 85

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 51 00

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0303 53 10

--- Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

Cfr. nota 2

0303 53 30

--- Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 53 90

--- Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 54 10

--- delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus

0

0

Cfr. nota 2

0303 54 90

--- della specie Scomber australasicus

0

0

Cfr. nota 2

0303 55 10

--- Sugarelli o suri (Trachurus trachurus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 55 30

--- Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi)

0

0

Cfr. nota 2

0303 55 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 56 00

-- Cobia (Rachycentron canadum)

0

0

Cfr. nota 2

0303 57 00

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0303 59 10

--- Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 59 21

---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 59 29

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 59 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 63 10

--- della specie Gadus morhua

0

0

Cfr. nota 2

0303 63 30

--- della specie Gadus ogac

0

0

Cfr. nota 2

0303 63 90

--- della specie Gadus macrocephalus

0

0

Cfr. nota 2

0303 64 00

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 65 00

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

0303 66 11

---- Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

Cfr. nota 2

0303 66 12

---- Naselli della specie Merluccius hubbsi

0

0

Cfr. nota 2

0303 66 13

---- Naselli della specie Merluccius australis

0

0

Cfr. nota 2

0303 66 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 66 90

--- Naselli del genere Urophycis

0

0

Cfr. nota 2

0303 67 00

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Cfr. nota 2

0303 68 10

--- Melù o potassolo (Micromesistius poutassou)

0

0

Cfr. nota 2

0303 68 90

--- Melù australi (Micromesistius australis)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 10

--- Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 30

--- Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 50

--- Merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 70

--- Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 80

--- Molve (Molva spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 69 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 81 15

--- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 81 30

--- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0303 81 40

--- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0303 81 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 82 00

-- Razze (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0303 83 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 84 10

--- Spigole (Dicentrarchus labrax)

0

0

Cfr. nota 2

0303 84 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 10

--- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 21

----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 29

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 31

----- della specie Sebastes marinus

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 39

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 40

---- Pesci della specie Orcynopsis unicolor

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 50

---- Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 55

---- Orate (Sparus aurata)

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 60

---- Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 65

---- Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 70

---- Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

Cfr. nota 2

0303 89 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 91 10

--- Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina

0

0

Cfr. nota 2

0303 91 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0303 92 00

-- Pinne di squalo

0

0

Cfr. nota 2

0303 99 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 31 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 32 00

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 33 00

-- Persico africano (Lates niloticus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 39 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 41 00

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0304 42 10

--- della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

0

0

Cfr. nota 2

0304 42 50

--- delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Cfr. nota 2

0304 42 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 43 00

-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

0

0

Cfr. nota 2

0304 44 10

--- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0304 44 30

--- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

0304 44 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 45 00

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0304 46 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 47 10

--- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 47 20

--- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 47 30

--- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0304 47 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 48 00

-- Razze e arzille (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0304 49 10

--- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0304 49 50

---- Scorfani (Sebastes spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 49 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 51 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 52 00

-- Salmonidi

0

0

Cfr. nota 2

0304 53 00

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

0

0

Cfr. nota 2

0304 54 00

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0304 55 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 56 10

--- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 56 20

--- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 56 30

--- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0304 56 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 57 00

-- Razze e arzille (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0304 59 10

--- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0304 59 50

---- Lati di aringhe

0

0

Cfr. nota 2

0304 59 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 61 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 62 00

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 63 00

-- Persico africano (Lates niloticus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 69 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 71 10

--- Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

0

0

Cfr. nota 2

0304 71 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 72 00

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 73 00

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

0304 74 11

---- Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

Cfr. nota 2

0304 74 15

---- Naselli della specie Merluccius hubbsi

0

0

Cfr. nota 2

0304 74 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 74 90

--- Naselli del genere Urophycis

0

0

Cfr. nota 2

0304 75 00

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

Cfr. nota 2

0304 79 10

--- Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0304 79 30

--- Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 79 50

--- Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

0

0

Cfr. nota 2

0304 79 80

--- Molve (Molva spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 79 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 81 00

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0304 82 10

--- della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

0

0

Cfr. nota 2

0304 82 50

--- delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0

0

Cfr. nota 2

0304 82 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 83 10

--- Platesse di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

Cfr. nota 2

0304 83 30

--- Platesse pianuzze (Platichthys flesus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 83 50

--- Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 83 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 84 00

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0304 85 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 86 00

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0304 87 00

-- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0

0

Cfr. nota 2

0304 88 11

---- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 88 15

---- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 88 18

---- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0304 88 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 88 90

--- Razze (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 10

--- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 21

----- della specie Sebastes marinus

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 29

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 30

---- Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) della sottovoce 0304 87 00

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 41

----- Sgombri della specie Scomber australasicus

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 49

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 60

---- rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 89 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 91 00

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

Cfr. nota 2

0304 92 00

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 93 10

--- Surimi

0

0

Cfr. nota 2

0304 93 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 94 10

--- Surimi

0

0

Cfr. nota 2

0304 94 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 10

--- Surimi

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 21

----- Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 25

----- Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 29

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 30

---- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 40

---- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 50

---- Naselli del genere Merluccius

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 60

---- Melù o potassolo (Micromesistius poutassou)

0

0

Cfr. nota 2

0304 95 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 96 10

--- Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 96 20

--- Smeriglio (Lamna nasus)

0

0

Cfr. nota 2

0304 96 30

--- Verdesche (Prionace glauca)

0

0

Cfr. nota 2

0304 96 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0304 97 00

-- Razze e arzille (Rajidae)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 10

--- Surimi

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 21

---- di acqua dolce

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 23

----- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 29

----- Scorfani (Sebastes spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 55

----- Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 61

----- Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 65

----- Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0304 99 99

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 10 00

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

0305 20 00

- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0

0

Cfr. nota 2

0305 31 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 32 11

---- della specie Gadus macrocephalus

0

0

Cfr. nota 2

0305 32 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 32 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 39 10

--- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

11,5

0

0305 39 50

--- Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

0

0

Cfr. nota 2

0305 39 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 41 00

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

9,5

0

0305 42 00

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0305 43 00

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

0

0

Cfr. nota 2

0305 44 10

--- Anguille (Anguilla spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 44 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 49 10

--- Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

Cfr. nota 2

0305 49 20

--- Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Cfr. nota 2

0305 49 30

--- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

Cfr. nota 2

0305 49 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 51 10

--- secchi, non salati

0

0

Cfr. nota 2

0305 51 90

--- secchi e salati

0

0

Cfr. nota 2

0305 52 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 53 10

--- Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0305 53 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 54 30

--- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0305 54 50

--- Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 54 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 59 70

--- Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Cfr. nota 2

0305 59 85

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 61 00

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

Cfr. nota 2

0305 62 00

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

Cfr. nota 2

0305 63 00

-- Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 64 00

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0305 69 10

--- Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0

0

Cfr. nota 2

0305 69 30

--- Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

Cfr. nota 2

0305 69 50

--- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

Cfr. nota 2

0305 69 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0305 71 00

-- Pinne di squalo

0

0

Cfr. nota 2

0305 72 00

-- Teste, code e stomaco di pesci

0

0

Cfr. nota 2

0305 79 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 11 10

--- Code di aragoste

0

0

Cfr. nota 2

0306 11 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0306 12 10

--- interi

0

0

Cfr. nota 2

0306 12 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 14 10

--- Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

0

0

Cfr. nota 2

0306 14 30

--- Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 14 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 15 00

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 16 91

--- Gamberetti grigi della specie Crangon crangon

0

0

Cfr. nota 2

0306 16 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 17 91

--- Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

0

0

Cfr. nota 2

0306 17 92

--- Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

0

0

Cfr. nota 2

0306 17 93

--- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus

0

0

Cfr. nota 2

0306 17 94

--- Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon

0

0

Cfr. nota 2

0306 17 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 19 10

--- Gamberi

0

0

Cfr. nota 2

0306 19 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 31 00

-- Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0306 32 10

--- vivi

0

0

Cfr. nota 2

0306 32 91

---- interi

0

0

Cfr. nota 2

0306 32 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 33 10

--- Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 33 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 34 00

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 35 10

---- freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0306 35 50

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 35 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 36 10

--- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus

0

0

Cfr. nota 2

0306 36 50

--- Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon

0

0

Cfr. nota 2

0306 36 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 39 10

--- Gamberi

0

0

Cfr. nota 2

0306 39 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 91 00

-- Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0306 92 10

--- interi

0

0

Cfr. nota 2

0306 92 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 93 10

--- Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 93 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 94 00

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 11

----- cotti in acqua o al vapore

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 19

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 20

---- Gamberetti del genere Pandalus

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 30

---- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 40

---- Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon

0

0

Cfr. nota 2

0306 95 90

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0306 99 10

--- Gamberi

0

0

Cfr. nota 2

0306 99 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 11 10

--- Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

0

0

Cfr. nota 2

0307 11 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0307 12 00

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0307 19 00

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0307 21 00

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0307 22 10

--- Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus)

0

0

Cfr. nota 2

0307 22 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 31 10

--- Mytilus spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 31 90

--- Perna spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 32 10

--- Mytilus spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 32 90

--- Perna spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 39 20

--- Mytilus spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 39 80

--- Perna spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 42 10

--- Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 42 20

--- Loligo spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 42 30

--- Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 42 40

--- Totano (Todarodes sagittatus)

0

0

Cfr. nota 2

0307 42 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 21

----- Sepiola rondeleti

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 25

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 29

---- Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 31

---- Loligo vulgaris

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 33

---- Loligo pealei

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 35

---- Loligo gahi

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 38

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 91

--- del genere Ommastrephes, eccetto quelli della specie Ommastrephes sagittatus e del genere Nototodarus e Sepioteuthis

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 92

--- Totani (Illex spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 95

--- Totano (Todarodes sagittatus)(Ommastrephes sagittatus)

0

0

Cfr. nota 2

0307 43 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 49 20

--- Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 49 40

--- Loligo spp.

0

0

Cfr. nota 2

0307 49 50

--- Ommastrephes spp., eccetto quelli della specie Ommastrephes sagittatus e del genere Nototodarus e Sepioteuthis

0

0

Cfr. nota 2

0307 49 60

--- Totano (Todarodes sagittatus)(Ommastrephes sagittatus)

0

0

Cfr. nota 2

0307 49 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 51 00

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0307 52 00

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0307 59 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 60 00

- Lumache, diverse da quelle di mare

0

0

Cfr. nota 2

0307 71 00

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0307 72 10

--- Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae

0

0

Cfr. nota 2

0307 72 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 79 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0307 81 00

-- Abaloni vivi, freschi o refrigerati (Haliotis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 82 00

-- Strombi vivi, freschi o refrigerati (Strombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 83 00

-- Abaloni congelati (Haliotis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 84 00

-- Strombi congelati (Strombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 87 00

-- Altri abaloni (Haliotis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 88 00

-- Altri strombi (Strombus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0307 91 00

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0307 92 00

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0307 99 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0308 11 00

-- vive, fresche o refrigerate

0

0

Cfr. nota 2

0308 12 00

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0308 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0308 21 00

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0308 22 00

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0308 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0308 30 50

-- congelate

0

0

Cfr. nota 2

0308 30 80

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0308 90 10

-- vivi, freschi o refrigerati

0

0

Cfr. nota 2

0308 90 50

-- congelati

0

0

Cfr. nota 2

0308 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0401 10 10

-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 EUR/100 kg

0

0401 10 90

-- altri

12,9 EUR/100 kg

0

0401 20 11

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 EUR/100 kg

0

0401 20 19

--- altri

17,9 EUR/100 kg

0

0401 20 91

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 EUR/100 kg

0

0401 20 99

--- altri

21,8 EUR/100 kg

0

0401 40 10

-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 EUR/100 kg

0

0401 40 90

-- altri

56,6 EUR/100 kg

0

0401 50 11

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 EUR/100 kg

0

0401 50 19

--- altri

56,6 EUR/100 kg

0

0401 50 31

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 EUR/100 kg

0

0401 50 39

--- altri

109,1 EUR/100 kg

0

0401 50 91

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 EUR/100 kg

0

0401 50 99

--- altri

182,8 EUR/100 kg

0

0402 10 11

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg

0

0402 10 19

--- altri

118,8 EUR/100 kg

0

0402 10 91

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/100 kg

0

0402 10 99

--- altri

1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/100 kg

0

0402 21 11

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg

0

0402 21 18

---- altri

130,4 EUR/100 kg

0

0402 21 91

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg

0

0402 21 99

---- altri

161,9 EUR/100 kg

0

0402 29 11

---- Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 15

----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 19

----- altri

1,31 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg

0

0402 29 91

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0402 29 99

---- altri

1,62 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg

0

0402 91 10

--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

34,7 EUR/100 kg

0

0402 91 30

--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

43,4 EUR/100 kg

0

0402 91 51

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 EUR/100 kg

0

0402 91 59

---- altri

109,1 EUR/100 kg

0

0402 91 91

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg

0

0402 91 99

---- altri

182,8 EUR/100 kg

0

0402 99 10

--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

57,2 EUR/100 kg

0

0402 99 31

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg

0

0402 99 39

---- altri

1,08 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg

0

0402 99 91

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg

0

0402 99 99

---- altri

1,81 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg

0

0403 10 11

---- inferiore o uguale a 3 %

20,5 EUR/100 kg

0

0403 10 13

---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 EUR/100 kg

0

0403 10 19

---- superiore a 6 %

59,2 EUR/100 kg

0

0403 10 31

---- inferiore o uguale a 3 %

0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 33

---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 39

---- superiore a 6 %

0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 10 51

---- inferiore o uguale a 1,5 %

0 + 95 EUR/100 kg

0

0403 10 53

---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 + 130,4 EUR/100 kg

0

0403 10 59

---- superiore a 27 %

0 + 168,8 EUR/100 kg

0

0403 10 91

---- inferiore o uguale a 3 %

0 + 12,4 EUR/100 kg

0

0403 10 93

---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 + 17,1 EUR/100 kg

0

0403 10 99

---- superiore a 6 %

0 + 26,6 EUR/100 kg

0

0403 90 11

----- inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0403 90 13

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0403 90 19

----- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0403 90 31

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 33

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 39

----- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0403 90 51

----- inferiore o uguale a 3 %

20,5 EUR/100 kg

0

0403 90 53

----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 EUR/100 kg

0

0403 90 59

----- superiore a 6 %

59,2 EUR/100 kg

0

0403 90 61

----- inferiore o uguale a 3 %

0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 63

----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 69

----- superiore a 6 %

0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg

0

0403 90 71

---- inferiore o uguale a 1,5 %

0 + 95 EUR/100 kg

0

0403 90 73

---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 + 130,4 EUR/100 kg

0

0403 90 79

---- superiore a 27 %

0 + 168,8 EUR/100 kg

0

0403 90 91

---- inferiore o uguale a 3 %

0 + 12,4 EUR/100 kg

0

0403 90 93

---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 + 17,1 EUR/100 kg

0

0403 90 99

---- superiore a 6 %

0 + 26,6 EUR/100 kg

0

0404 10 02

----- inferiore o uguale a 1,5 %

7 EUR/100 kg

0

0404 10 04

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 06

----- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 12

----- inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 10 14

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 16

----- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 26

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg

0

0404 10 28

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 32

----- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 34

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 36

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 38

----- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 48

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/materia lattica secca

0

0404 10 52

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 54

----- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 56

----- inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 10 58

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 10 62

----- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 10 72

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 EUR/kg/materia lattica secca + 16,8 EUR/100 kg

0

0404 10 74

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 76

----- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 78

----- inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 82

----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 10 84

----- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 21

--- inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 EUR/100 kg

0

0404 90 23

--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 EUR/100 kg

0

0404 90 29

--- superiore a 27 %

167,2 EUR/100 kg

0

0404 90 81

--- inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 83

--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0404 90 89

--- superiore a 27 %

1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg

0

0405 10 11

---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 19

---- altri

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 30

--- Burro ricombinato

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 50

--- Burro di siero di latte

189,6 EUR/100 kg

0

0405 10 90

-- altro

231,3 EUR/100 kg

0

0405 20 10

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0 + EA

0

0405 20 30

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0 + EA

0

0405 20 90

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

189,6 EUR/100 kg

0

0405 90 10

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

231,3 EUR/100 kg

0

0405 90 90

-- altri

231,3 EUR/100 kg

0

0406 10 30

--- Mozzarella, anche in un liquido

185,2 EUR/100 kg

0

0406 10 50

--- altri

185,2 EUR/100 kg

0

0406 10 80

-- altri

221,2 EUR/100 kg

0

0406 20 00

- Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi

188,2 EUR/100 kg

0

0406 30 10

-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

144,9 EUR/100 kg

0

0406 30 31

---- inferiore o uguale a 48 %

139,1 EUR/100 kg

0

0406 30 39

---- superiore a 48 %

144,9 EUR/100 kg

0

0406 30 90

--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

215 EUR/100 kg

0

0406 40 10

-- Roquefort

140,9 EUR/100 kg

0

0406 40 50

-- Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg

0

0406 40 90

-- altri

140,9 EUR/100 kg

0

0406 90 01

-- destinati alla trasformazione

167,1 EUR/100 kg

0

0406 90 13

--- Emmental

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 15

--- Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 17

--- Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 18

--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

171,7 EUR/100 kg

0

0406 90 21

--- Cheddar

167,1 EUR/100 kg

0

0406 90 23

--- Edam (Geheimratskäse)

151 EUR/100 kg

0

0406 90 25

--- Tilsit

151 EUR/100 kg

0

0406 90 29

--- Kashkaval

151 EUR/100 kg

0

0406 90 32

--- Feta

151 EUR/100 kg

0

0406 90 35

--- Kefalotyri

151 EUR/100 kg

0

0406 90 37

--- Finlandia

151 EUR/100 kg

0

0406 90 39

--- Jarlsberg

151 EUR/100 kg

0

0406 90 50

---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 EUR/100 kg

0

0406 90 61

------- Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 63

------- Fiore sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 69

------- altri

188,2 EUR/100 kg

0

0406 90 73

------- Provolone

151 EUR/100 kg

0

0406 90 74

------- Maasdam

151 EUR/100 kg

0

0406 90 75

------- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg

0

0406 90 76

------- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg

0

0406 90 78

------- Gouda

151 EUR/100 kg

0

0406 90 79

------- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg

0

0406 90 81

------- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg

0

0406 90 82

------- Camembert

151 EUR/100 kg

0

0406 90 84

------- Brie

151 EUR/100 kg

0

0406 90 85

------- Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg

0

0406 90 86

-------- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 89

-------- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 92

-------- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

151 EUR/100 kg

0

0406 90 93

------ superiore a 72 %

185,2 EUR/100 kg

0

0406 90 99

----- altri

221,2 EUR/100 kg

0

0407 11 00

-- di galline della specie Gallus domesticus

35 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 11

---- di tacchine o di oche

105 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 19

---- altri

35 EUR/1 000 p/st

E

TRQ-EG

0407 19 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0407 21 00

-- di galline della specie Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 29 10

--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 29 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0407 90 10

-- di volatili da cortile

30,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0407 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0408 11 20

--- inadatti ad uso alimentare

0

0

Cfr. nota 2

0408 11 80

--- altri

142,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 19 20

--- inadatti ad uso alimentare

0

0

Cfr. nota 2

0408 19 81

---- liquidi

62 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 19 89

---- altri, compresi congelati

66,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 91 20

--- inadatti ad uso alimentare

0

0

Cfr. nota 2

0408 91 80

--- altri

137,4 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0408 99 20

--- inadatti ad uso alimentare

0

0

Cfr. nota 2

0408 99 80

--- altri

35,3 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

0409 00 00

Miele naturale

0

0

Cfr. nota 2

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0

0

Cfr. nota 2

0701 10 00

- da semina

0

0

Cfr. nota 2

0701 90 10

-- destinate alla fabbricazione della fecola

0

0

Cfr. nota 2

0701 90 50

--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno

0

0

Cfr. nota 2

0701 90 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0703 10 11

--- da semina

0

0

Cfr. nota 2

0703 10 19

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0703 10 90

-- Scalogni

0

0

Cfr. nota 2

0703 20 00

- Agli

0 + 120 EUR/100 kg

E

TRQ-GC

0703 90 00

- Porri ed altri ortaggi agliacei

0

0

Cfr. nota 2

0704 10 00

- Cavolfiori e cavoli broccoli:

-- dal 15 aprile al 30 novembre

10,1

0

-- altri

6,1

0

0704 20 00

- Cavoletti di Bruxelles

0

0

Cfr. nota 2

0704 90 10

-- Cavoli bianchi e cavoli rossi

8,5

0

0704 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0705 11 00

-- a cappuccio:

--- dal 1° aprile al 30 novembre

8,5

0

--- altri

6,9

0

0705 19 00

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0705 21 00

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0

0

Cfr. nota 2

0705 29 00

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0706 10 00

- Carote e navoni

0

0

Cfr. nota 2

0706 90 10

-- Sedano-rapa (sedano radicato o sedano tedesco)

0

0

Cfr. nota 2

0706 90 30

-- Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

0

0

Cfr. nota 2

0706 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0707 00 05

- Cetrioli

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0707 00 90

- Cetriolini

0

0

Cfr. nota 2

0708 10 00

- Piselli (Pisum sativum)

0

0

Cfr. nota 2

0708 20 00

- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

-- dal 1° luglio al 30 settembre

10,1

0

-- altri

6,9

0

0708 90 00

- altri legumi

0

0

Cfr. nota 2

0709 20 00

- Asparagi

0

0

Cfr. nota 2

0709 30 00

- Melanzane

0

0

Cfr. nota 2

0709 40 00

- Sedano, diverso dal sedano-rapa

0

0

Cfr. nota 2

0709 51 00

-- Funghi del genere Agaricus

0

0

Cfr. nota 2

0709 59 10

--- Funghi galletti o gallinacci

0

0

Cfr. nota 2

0709 59 30

--- Funghi porcini

0

0

Cfr. nota 2

0709 59 50

--- Tartufi

0

0

Cfr. nota 2

0709 59 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0709 60 10

-- Peperoni

0

0

Cfr. nota 2

0709 60 91

--- del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

0

0

Cfr. nota 2

0709 60 95

--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0

0

Cfr. nota 2

0709 60 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0709 70 00

- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0

0

Cfr. nota 2

0709 91 00

-- Carciofi

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0709 92 10

--- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0

0

Cfr. nota 2

0709 92 90

--- altri

13,1 EUR/100 kg

7

0709 93 10

--- Zucchine

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0709 93 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0709 99 10

--- Insalate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0709 99 20

--- Bietola (barbabietola) e cardi

0

0

Cfr. nota 2

0709 99 40

--- Capperi

0

0

Cfr. nota 2

0709 99 50

--- Finocchi

0

0

Cfr. nota 2

0709 99 60

--- Granturco dolce

9,4 EUR/100 kg

5

0709 99 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0710 10 00

- Patate

0

0

Cfr. nota 2

0710 21 00

-- Piselli (Pisum sativum)

0

0

Cfr. nota 2

0710 22 00

-- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0710 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0710 30 00

- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0

0

Cfr. nota 2

0710 40 00

- Granturco dolce

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

0710 80 10

-- Olive

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 51

--- Peperoni

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 59

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 61

--- del genere Agaricus

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 69

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 70

-- Pomodori

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 80

-- Carciofi

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 85

-- Asparagi

0

0

Cfr. nota 2

0710 80 95

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0710 90 00

- Miscele di ortaggi o di legumi

0

0

Cfr. nota 2

0711 20 10

-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0

0

Cfr. nota 2

0711 20 90

-- altri

13,1 EUR/100 kg

7

0711 40 00

- Cetrioli e cetriolini

0

0

Cfr. nota 2

0711 51 00

-- Funghi del genere Agaricus

6,1 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

0711 59 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0711 90 10

--- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

0

0

Cfr. nota 2

0711 90 30

--- Granturco dolce

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

0711 90 50

--- Cipolle

0

0

Cfr. nota 2

0711 90 70

--- Capperi

0

0

Cfr. nota 2

0711 90 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0711 90 90

-- Miscele di ortaggi o di legumi

0

0

Cfr. nota 2

0712 20 00

- Cipolle

0

0

Cfr. nota 2

0712 31 00

-- Funghi del genere Agaricus

0

0

Cfr. nota 2

0712 32 00

-- Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0712 33 00

-- Tremelle (Tremella spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0712 39 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0712 90 05

-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

0

0

Cfr. nota 2

0712 90 11

--- ibrido, destinato alla semina

0

0

Cfr. nota 2

0712 90 19

--- altro

9,4 EUR/100 kg

5

0712 90 30

-- Pomodori

0

0

Cfr. nota 2

0712 90 50

-- Carote

0

0

Cfr. nota 2

0712 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0713 10 10

-- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

0713 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0713 20 00

- Ceci

0

0

Cfr. nota 2

0713 31 00

-- Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0

0

Cfr. nota 2

0713 32 00

-- Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

0

0

Cfr. nota 2

0713 33 10

--- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

0713 33 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0713 34 00

-- Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

0

0

Cfr. nota 2

0713 35 00

-- Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)

0

0

Cfr. nota 2

0713 39 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0713 40 00

- Lenticchie

0

0

Cfr. nota 2

0713 50 00

- Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0

0

Cfr. nota 2

0713 60 00

- Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan)

0

0

Cfr. nota 2

0713 90 00

- altre

0

0

Cfr. nota 2

0714 10 00

- Radici di manioca

9,5 EUR/100 kg

5

0714 20 10

-- fresche, intere, destinate al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

0714 20 90

-- altre

4,4 EUR/100 kg

0

0714 30 00

- Igname (Dioscorea spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 40 00

- Colocasia (Colocasia spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 50 00

- Malanga (Xanthosoma spp.)

9,5 EUR/100 kg

5

0714 90 20

-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

9,5 EUR/100 kg

5

0714 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0801 11 00

-- disseccate

0

0

Cfr. nota 2

0801 12 00

-- nel guscio interno (endocarpo)

0

0

Cfr. nota 2

0801 19 00

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0801 21 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0801 22 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0801 31 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0801 32 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 11 10

--- amare

0

0

Cfr. nota 2

0802 11 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0802 12 10

--- amare

0

0

Cfr. nota 2

0802 12 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0802 21 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0802 22 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 31 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0802 32 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 41 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0802 42 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 51 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0802 52 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 61 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

0802 62 00

-- sgusciate

0

0

Cfr. nota 2

0802 70 00

- Noci di cola (Cola spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0802 80 00

- Noci di arec

0

0

Cfr. nota 2

0802 90 10

-- noci di pecàn

0

0

Cfr. nota 2

0802 90 50

-- Pinoli o semi del pino domestico (Pinus spp.)

0

0

Cfr. nota 2

0802 90 85

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0803 10 10

-- fresche

0

0

Cfr. nota 2

0803 10 90

-- essiccate

0

0

Cfr. nota 2

0803 90 10

-- fresche

117 EUR/1 000 kg

E

0803 90 90

-- essiccate

0

0

Cfr. nota 2

0804 10 00

- Datteri

0

0

Cfr. nota 2

0804 20 10

-- fresche

0

0

Cfr. nota 2

0804 20 90

-- essiccate

0

0

Cfr. nota 2

0804 30 00

- Ananassi

0

0

Cfr. nota 2

0804 40 00

- Avocadi

0

0

Cfr. nota 2

0804 50 00

- Guaiave, manghi e mangostani

0

0

Cfr. nota 2

0805 10 22

--- Arance navel:

---- dal 1° giugno al 30 novembre

0

0

Cfr. nota 2

---- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 10 24

--- Arance bionde:

---- dal 1° giugno al 30 novembre

0

0

Cfr. nota 2

---- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 10 28

--- altre:

---- dal 1° giugno al 30 novembre

0

0

Cfr. nota 2

---- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 10 80

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0805 21 10

--- Satsuma:

---- dal 1° marzo al 31 ottobre

0

0

Cfr. nota 2

---- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 21 90

--- altri:

---- dal 1° marzo al 31 ottobre

0

0

Cfr. nota 2

---- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 22 00

-- Clementine:

--- dal 1° marzo al 31 ottobre

0

0

Cfr. nota 2

--- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 29 00

-- altre:

--- dal 1° marzo al 31 ottobre

0

0

Cfr. nota 2

--- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 40 00

- Pompelmi e pomeli

0

0

Cfr. nota 2

0805 50 10

-- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0805 50 90

-- Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0

0

Cfr. nota 2

0805 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

0806 10 10

-- da tavola:

--- dal 21 luglio al 20 novembre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0806 10 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0806 20 10

-- Uve di Corinto

0

0

Cfr. nota 2

0806 20 30

-- Uva sultanina

0

0

Cfr. nota 2

0806 20 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0807 11 00

-- Cocomeri

0

0

Cfr. nota 2

0807 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0807 20 00

- Papaie

0

0

Cfr. nota 2

0808 10 10

-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0

0

Cfr. nota 2

0808 10 80

-- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0808 30 10

-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

0

0

Cfr. nota 2

0808 30 90

-- altre:

--- dal 1° maggio al 30 giugno

0

0

Cfr. nota 2

--- altre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

0808 40 00

- Cotogne

0

0

Cfr. nota 2

0809 10 00

- Albicocche:

-- dal 1° giugno al 31 luglio

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 21 00

-- Ciliegie acide (Prunus cerasus):

--- dal 21 maggio al 10 agosto

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 29 00

-- altre:

--- dal 21 maggio al 10 agosto

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 30 10

-- Pesche noci:

--- dall'11 giugno al 30 settembre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 30 90

-- altre:

--- dall'11 giugno al 30 settembre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 40 05

-- Prugne:

--- dall'11 giugno al 30 settembre

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0809 40 90

-- Prugnole

0

0

Cfr. nota 2

0810 10 00

- Fragole

0

0

Cfr. nota 2

0810 20 10

-- Lamponi

0

0

Cfr. nota 2

0810 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0810 30 10

-- Ribes nero (cassis)

0

0

Cfr. nota 2

0810 30 30

-- Ribes rosso

0

0

Cfr. nota 2

0810 30 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0810 40 10

-- Mirtilli rossi (frutti del Vaccinium vitis-idaea)

0

0

Cfr. nota 2

0810 40 30

-- Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0

0

Cfr. nota 2

0810 40 50

-- Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum

0

0

Cfr. nota 2

0810 40 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

0810 50 00

- Kiwi

0

0

Cfr. nota 2

0810 60 00

- Durian

0

0

Cfr. nota 2

0810 70 00

- Cachi

0

0

Cfr. nota 2

0810 90 20

-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack, litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0

0

Cfr. nota 2

0810 90 75

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0811 10 11

--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 10 19

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0811 10 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 11

--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

17,3 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 20 19

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 31

--- Lamponi

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 39

--- Ribes nero (cassis)

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 51

--- Ribes rosso

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 59

--- More di rovo o di gelso e more-lamponi

0

0

Cfr. nota 2

0811 20 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 11

---- Frutta tropicale e noci tropicali

9,5 + 5,3 EUR/100 kg

0

0811 90 19

---- altri

17,3 + 8,4 EUR/100 kg

5

0811 90 31

---- Frutta tropicale e noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 39

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 50

--- Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 70

--- Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 75

---- Ciliegie acide (Prunus cerasus)

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 80

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 85

--- Frutta tropicale e noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

0811 90 95

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

0812 10 00

- Ciliegie

0

0

Cfr. nota 2

0812 90 25

-- Albicocche; arance

0

0

Cfr. nota 2

0812 90 30

-- Papaie

0

0

Cfr. nota 2

0812 90 40

-- Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0

0

Cfr. nota 2

0812 90 70

-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

0812 90 98

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0813 10 00

- Albicocche

0

0

Cfr. nota 2

0813 20 00

- Prugne

0

0

Cfr. nota 2

0813 30 00

- Mele

0

0

Cfr. nota 2

0813 40 10

-- Pesche, comprese le pesche noci

0

0

Cfr. nota 2

0813 40 30

-- Pere

0

0

Cfr. nota 2

0813 40 50

-- Papaie

0

0

Cfr. nota 2

0813 40 65

-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack, litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0

0

Cfr. nota 2

0813 40 95

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 12

---- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 15

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 19

--- con prugne

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 31

--- di noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 39

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 91

--- non contenenti prugne e fichi

0

0

Cfr. nota 2

0813 50 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze

0

0

Cfr. nota 2

1001 11 00

-- destinato alla semina

148 EUR/1 000 kg

7

1001 19 00

-- altro

148 EUR/1 000 kg

7

1001 91 10

--- Spelta

0

0

Cfr. nota 2

1001 91 20

--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato

95 EUR/1 000 kg

7

1001 91 90

--- altri

95 EUR/1 000 kg

7

1001 99 00

-- altro

95 EUR/1 000 kg

7

1002 10 00

- destinata alla semina

93 EUR/1 000 kg

7

1002 90 00

- altra

93 EUR/1 000 kg

7

1003 10 00

- destinato alla semina

93 EUR/1 000 kg

7

1003 90 00

- altro

93 EUR/1 000 kg

7

1004 10 00

- destinata alla semina

89 EUR/1 000 kg

7

1004 90 00

- altra

89 EUR/1 000 kg

7

1005 10 13

--- ibrido a tre vie

0

0

Cfr. nota 2

1005 10 15

--- ibrido semplice

0

0

Cfr. nota 2

1005 10 18

--- altro

0

0

Cfr. nota 2

1005 10 90

-- altro

94 EUR/1 000 kg

7

1005 90 00

- altro

94 EUR/1 000 kg

7

1006 10 10

-- destinato alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1006 10 30

--- a grani tondi

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 50

--- a grani medi

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 71

---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 EUR/1 000 kg

E

1006 10 79

---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 EUR/1 000 kg

E

1006 20 11

--- a grani tondi

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 13

--- a grani medi

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 15

---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 17

---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 92

--- a grani tondi

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 94

--- a grani medi

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 96

---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 20 98

---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

65 EUR/1 000 kg

E

1006 30 21

---- a grani tondi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 23

---- a grani medi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 25

----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 27

----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 42

---- a grani tondi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 44

---- a grani medi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 46

----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 48

----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 61

---- a grani tondi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 63

---- a grani medi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 65

----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 67

----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 92

---- a grani tondi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 94

---- a grani medi

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 96

----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 30 98

----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

175 EUR/1 000 kg

E

1006 40 00

- Rotture di riso

65 EUR/1 000 kg

E

1007 10 10

-- ibrido

0

0

Cfr. nota 2

1007 10 90

-- altro

94 EUR/1 000 kg

7

1007 90 00

- altro

94 EUR/1 000 kg

7

1008 10 00

- Grano saraceno

37 EUR/1 000 kg

7

1008 21 00

-- destinato alla semina

56 EUR/1 000 kg

7

1008 29 00

-- altro

56 EUR/1 000 kg

7

1008 30 00

- Scagliola

0

0

Cfr. nota 2

1008 40 00

- Fonio (Digitaria spp.)

37 EUR/1 000 kg

7

1008 50 00

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

25,9 EUR/1 000 kg

3

1008 60 00

- Triticale

93 EUR/1 000 kg

7

1008 90 00

- altri cereali

37 EUR/1 000 kg

7

1101 00 11

-- di frumento (grano) duro

172 EUR/1 000 kg

7

1101 00 15

-- di frumento (grano) tenero e di spelta

172 EUR/1 000 kg

7

1101 00 90

- di frumento segalato

172 EUR/1 000 kg

7

1102 20 10

-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 EUR/1 000 kg

7

1102 20 90

-- altra

98 EUR/1 000 kg

7

1102 90 10

-- di orzo

171 EUR/1 000 kg

7

1102 90 30

-- di avena

164 EUR/1 000 kg

7

1102 90 50

-- Farina di riso

138 EUR/1 000 kg

7

1102 90 70

-- Farina di segala

168 EUR/1 000 kg

7

1102 90 90

-- altre

98 EUR/1 000 kg

7

1103 11 10

--- di frumento (grano) duro

267 EUR/1 000 kg

7

1103 11 90

--- di frumento (grano) tenero e di spelta

186 EUR/1 000 kg

7

1103 13 10

--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 EUR/1 000 kg

7

1103 13 90

--- altri

98 EUR/1 000 kg

7

1103 19 20

--- di segala o di orzo

171 EUR/1 000 kg

7

1103 19 40

--- di avena

164 EUR/1 000 kg

7

1103 19 50

--- di riso

138 EUR/1 000 kg

7

1103 19 90

--- altri

98 EUR/1 000 kg

7

1103 20 25

-- di segala o di orzo

171 EUR/1 000 kg

7

1103 20 30

-- di avena

164 EUR/1 000 kg

7

1103 20 40

-- di granturco

173 EUR/1 000 kg

7

1103 20 50

-- di riso

138 EUR/1 000 kg

7

1103 20 60

-- di frumento (grano)

175 EUR/1 000 kg

7

1103 20 90

-- altri

98 EUR/1 000 kg

7

1104 12 10

--- Cereali schiacciati

93 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 12 90

--- Fiocchi

182 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 10

--- di frumento (grano)

175 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 30

--- di segala

171 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 50

--- di granturco

173 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 61

---- Cereali schiacciati

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 69

---- Fiocchi

189 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 91

---- Fiocchi di riso

234 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 19 99

---- altri

173 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 40

--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

162 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 50

--- perlati

145 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 22 95

--- altri

93 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 23 40

--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati

152 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 23 98

--- altri

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 04

---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

150 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 05

---- perlati

236 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 08

---- altri

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 17

---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

129 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 30

---- perlati

154 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 51

----- di frumento (grano)

99 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 55

----- di segala

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 59

----- altri

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 81

----- di frumento (grano)

99 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 85

----- di segala

97 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 29 89

----- altri

98 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 30 10

-- di frumento (grano)

76 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1104 30 90

-- altri

75 EUR/1 000 kg

3

TRQ-PC

1105 10 00

- Farina, semolino e polvere

0

0

Cfr. nota 2

1105 20 00

- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

0

0

Cfr. nota 2

1106 10 00

- di legumi da granella secchi della voce 0713

0

0

Cfr. nota 2

1106 20 10

-- denaturati

95 EUR/1 000 kg

5

1106 20 90

-- altri

166 EUR/1 000 kg

5

1106 30 10

-- di banane

0

0

Cfr. nota 2

1106 30 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1107 10 11

--- presentato in forma di farina

177 EUR/1 000 kg

5

1107 10 19

--- altro

134 EUR/1 000 kg

5

1107 10 91

--- presentato in forma di farina

173 EUR/1 000 kg

5

1107 10 99

--- altro

131 EUR/1 000 kg

5

1107 20 00

- torrefatto

152 EUR/1 000 kg

5

1108 11 00

-- Amido di frumento (grano)

224 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 12 00

-- Amido di granturco

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 13 00

-- Fecola di patate

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 14 00

-- Fecola di manioca

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 19 10

--- Amido di riso

216 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 19 90

--- altri

166 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1108 20 00

- Inulina

0

0

Cfr. nota 2

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 EUR/1 000 kg

E

TRQ-SH

1201 10 00

- destinate alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1201 90 00

- altre

0

0

Cfr. nota 2

1202 30 00

- destinate alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1202 41 00

-- con guscio

0

0

Cfr. nota 2

1202 42 00

-- sgusciate, anche frantumate

0

0

Cfr. nota 2

1203 00 00

Copra

0

0

Cfr. nota 2

1204 00 10

- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1204 00 90

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1205 10 10

-- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1205 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1205 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1206 00 10

- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1206 00 91

-- sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

0

0

Cfr. nota 2

1206 00 99

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1207 10 00

- Noci e mandorle di palmisti

0

0

Cfr. nota 2

1207 21 00

-- destinate alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1207 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1207 30 00

- Semi di ricino

0

0

Cfr. nota 2

1207 40 10

-- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1207 40 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1207 50 10

-- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1207 50 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1207 60 00

- Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)

0

0

Cfr. nota 2

1207 70 00

- Semi di melone

0

0

Cfr. nota 2

1207 91 10

--- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1207 91 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1207 99 20

--- destinati alla semina

0

0

Cfr. nota 2

1207 99 91

---- Semi di canapa

0

0

Cfr. nota 2

1207 99 96

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1208 10 00

- di fave di soia

0

0

Cfr. nota 2

1208 90 00

- altre

0

0

Cfr. nota 2

1209 10 00

- Semi di barbabietole da zucchero

0

0

Cfr. nota 2

1209 21 00

-- di erba medica

0

0

Cfr. nota 2

1209 22 10

--- Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 22 80

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1209 23 11

--- Paleo (Festuca pratensis Huds.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 23 15

--- Festuca rossa (Festuca rubra L.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 23 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1209 24 00

-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 25 10

--- Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 25 90

--- Loglio inglese (Lolium perenne L.)

0

0

Cfr. nota 2

1209 29 45

--- Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

0

0

Cfr. nota 2

1209 29 50

--- Semi di lupini

0

0

Cfr. nota 2

1209 29 60

--- Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

0

0

Cfr. nota 2

1209 29 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1209 30 00

- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

0

0

Cfr. nota 2

1209 91 30

--- Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva)

0

0

Cfr. nota 2

1209 91 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1209 99 10

--- Semi da bosco

0

0

Cfr. nota 2

1209 99 91

---- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

0

0

Cfr. nota 2

1209 99 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1210 10 00

- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

0

0

Cfr. nota 2

1210 20 10

-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

0

0

Cfr. nota 2

1210 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1211 20 00

- Radici di ginseng

0

0

Cfr. nota 2

1211 30 00

- Coca (foglie di)

0

0

Cfr. nota 2

1211 40 00

- Paglia di papavero

0

0

Cfr. nota 2

1211 50 00

- Efedra

0

0

Cfr. nota 2

1211 90 30

-- Fave tonka

0

0

Cfr. nota 2

1211 90 86

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1212 21 00

-- destinate al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1212 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1212 91 20

--- secche, anche polverizzate

23 EUR/100 kg

5

1212 91 80

--- altre

6,7 EUR/100 kg

5

1212 92 00

-- Carrube

0

0

Cfr. nota 2

1212 93 00

-- Canne da zucchero

4,6 EUR/100 kg

5

1212 94 00

-- Radici di cicoria

0

0

Cfr. nota 2

1212 99 41

---- non sgusciati, né frantumati, né macinati

0

0

Cfr. nota 2

1212 99 49

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1212 99 95

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

0

0

Cfr. nota 2

1214 10 00

- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

0

0

Cfr. nota 2

1214 90 10

-- Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

0

0

Cfr. nota 2

1214 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1301 20 00

- Gomma arabica

0

0

Cfr. nota 2

1301 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1302 11 00

-- Oppio

0

0

Cfr. nota 2

1302 12 00

-- di liquirizia

0

0

Cfr. nota 2

1302 13 00

-- di luppolo

0

0

Cfr. nota 2

1302 14 00

-- di efedra

0

0

Cfr. nota 2

1302 19 05

--- Oleoresina di vaniglia

0

0

Cfr. nota 2

1302 19 70

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1302 20 10

-- allo stato secco

9,6

0

1302 20 90

-- altri

5,6

0

1302 31 00

-- Agar-agar

0

0

Cfr. nota 2

1302 32 10

--- di carrube o di semi di carrube

0

0

Cfr. nota 2

1302 32 90

--- di semi di guar

0

0

Cfr. nota 2

1302 39 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1501 10 10

-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1501 10 90

-- altri

17,2 EUR/100 kg

7

1501 20 10

-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1501 20 90

-- altri

17,2 EUR/100 kg

7

1501 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1502 10 10

-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1502 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1502 90 10

-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1502 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1503 00 11

-- destinate ad usi industriali

0

0

Cfr. nota 2

1503 00 19

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

1503 00 30

- Olio di sevo, per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1503 00 90

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1504 10 10

-- aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 Unità Internazionali per grammo

0

0

Cfr. nota 2

1504 10 91

--- di ippoglossi

0

0

Cfr. nota 2

1504 10 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1504 20 10

-- Frazioni solide

0

0

Cfr. nota 2

1504 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1504 30 10

-- Frazioni solide

0

0

Cfr. nota 2

1504 30 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1505 00 10

- Grasso di lana greggio

0

0

Cfr. nota 2

1505 00 90

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

Cfr. nota 2

1507 10 10

-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1507 10 90

-- altro

0

0

Cfr. nota 2

1507 90 10

-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1507 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1508 10 10

-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1508 10 90

-- altro

0

0

Cfr. nota 2

1508 90 10

-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1508 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1509 10 10

-- Olio d'oliva lampante

122,6 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 10 20

-- Olio extra vergine di oliva

124,5 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 10 80

-- altro

124,5 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1509 90 00

- altri

134,6 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1510 00 10

- Oli greggi

110,2 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1510 00 90

- altri

160,3 EUR/100 kg

E

TRQ-OL

1511 10 10

-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1511 10 90

-- altro

0

0

Cfr. nota 2

1511 90 11

--- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1511 90 19

--- altrimenti presentate

0

0

Cfr. nota 2

1511 90 91

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1511 90 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1512 11 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1512 11 91

---- di girasole

0

0

Cfr. nota 2

1512 11 99

---- di cartamo

0

0

Cfr. nota 2

1512 19 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1512 19 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1512 21 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1512 21 90

--- altro

0

0

Cfr. nota 2

1512 29 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1512 29 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1513 11 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1513 11 91

---- presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 11 99

---- altrimenti presentato

0

0

Cfr. nota 2

1513 19 11

---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 19 19

---- altrimenti presentate

0

0

Cfr. nota 2

1513 19 30

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1513 19 91

----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 19 99

----- altrimenti presentati

0

0

Cfr. nota 2

1513 21 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1513 21 30

---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 21 90

---- altrimenti presentati

0

0

Cfr. nota 2

1513 29 11

---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 29 19

---- altrimenti presentate

0

0

Cfr. nota 2

1513 29 30

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1513 29 50

----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1513 29 90

----- altrimenti presentati

0

0

Cfr. nota 2

1514 11 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1514 11 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1514 19 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1514 19 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1514 91 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1514 91 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1514 99 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1514 99 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 11 00

-- Olio greggio

0

0

Cfr. nota 2

1515 19 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 19 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 21 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 21 90

--- altro

0

0

Cfr. nota 2

1515 29 10

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 29 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 30 10

-- destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche

0

0

Cfr. nota 2

1515 30 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 50 11

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 50 19

--- altro

0

0

Cfr. nota 2

1515 50 91

--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 50 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 11

-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 21

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 29

---- altro

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 31

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 39

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 40

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 51

----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 59

----- concreti, altrimenti presentati; fluidi

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 60

---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 91

----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1515 90 99

----- concreti, altrimenti presentati; fluidi

0

0

Cfr. nota 2

1516 10 10

-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1516 10 90

-- altrimenti presentati

0

0

Cfr. nota 2

1516 20 10

-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"

0

0

Cfr. nota 2

1516 20 91

--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1516 20 95

---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

1516 20 96

----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

0

0

Cfr. nota 2

1516 20 98

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

1517 10 10

-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 + 28,4 EUR/100 kg

0

1517 10 90

-- altra

0

0

Cfr. nota 2

1517 90 10

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 + 28,4 EUR/100 kg

0

1517 90 91

--- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati

0

0

Cfr. nota 2

1517 90 93

--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0

0

Cfr. nota 2

1517 90 99

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 10

- Linossina

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 31

-- greggi

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 39

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 91

-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 95

--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

0

0

Cfr. nota 2

1518 00 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

Cfr. nota 2

1521 10 00

- Cere vegetali

0

0

Cfr. nota 2

1521 90 10

-- Spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

Cfr. nota 2

1521 90 91

--- gregge

0

0

Cfr. nota 2

1521 90 99

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1522 00 10

- Degras

0

0

Cfr. nota 2

1522 00 31

--- Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 EUR/100 kg

5

1522 00 39

--- altri

47,8 EUR/100 kg

5

1522 00 91

--- Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

0

0

Cfr. nota 2

1522 00 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1601 00 10

- di fegato

0

0

Cfr. nota 2

1601 00 91

-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1601 00 99

-- altri

100,5 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 10 00

- Preparazioni omogeneizzate

0

0

Cfr. nota 2

1602 20 10

-- di oca o di anatra

0

0

Cfr. nota 2

1602 20 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 31 11

---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

0

0

Cfr. nota 2

1602 31 19

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 31 80

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 32 11

---- non cotte

2 765 EUR/1 000 kg

E

TRQ-PY

1602 32 19

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 32 30

--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

0

0

Cfr. nota 2

1602 32 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 39 21

---- non cotte

2 765 EUR/1 000 kg

E

TRQ-PY

1602 39 29

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 39 85

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 41 10

--- della specie suina domestica

156,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 41 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1602 42 10

--- della specie suina domestica

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 42 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 49 11

----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 13

----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 15

----- altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 19

----- altre

85,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 30

---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

75 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 50

---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

54,3 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 49 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 50 10

-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

1602 50 31

--- Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

Cfr. nota 2

1602 50 95

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 10

-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 31

--- di selvaggina o di coniglio

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 51

---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 EUR/100 kg

E

TRQ-PK

1602 90 61

------ non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 EUR/100 kg

E

TRQ-BF

1602 90 69

------ altre

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 91

------ di ovini

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 95

------ di caprini

0

0

Cfr. nota 2

1602 90 99

------ altre

0

0

Cfr. nota 2

1603 00 10

- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

1603 00 80

- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 11 00

-- Salmoni

0

0

Cfr. nota 2

1604 12 10

--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

0

0

Cfr. nota 2

1604 12 91

---- in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

Cfr. nota 2

1604 12 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 13 11

---- sotto olio d'oliva

0

0

Cfr. nota 2

1604 13 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 13 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 14 21

----- sotto olio vegetale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 26

------ Filetti detti "loins"

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 28

------ altri

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 31

----- sotto olio vegetale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 36

------ Filetti detti "loins"

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 38

------ altri

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 41

----- sotto olio vegetale

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 46

------ Filetti detti "loins"

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 48

------ altri

20,5

E

TRQ-Fish

1604 14 90

--- Boniti (Sarda spp.)

0

0

Cfr. nota 2

1604 15 11

---- Filetti

0

0

Cfr. nota 2

1604 15 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 15 90

--- della specie Scomber australasicus

0

0

Cfr. nota 2

1604 16 00

-- Acciughe

0

0

Cfr. nota 2

1604 17 00

-- Anguille

0

0

Cfr. nota 2

1604 18 00

-- Pinne di squalo

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 10

--- Salmonidi, diversi dai salmoni

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 31

---- Filetti detti "loins"

20,5

E

TRQ-Fish

1604 19 39

---- altri

20,5

E

TRQ-Fish

1604 19 50

--- Pesci della specie Orcynopsis unicolor

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 91

---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 92

----- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 93

----- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 94

----- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 95

----- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

Cfr. nota 2

1604 19 97

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 05

-- Preparazioni di surimi

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 10

--- di salmoni

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 30

--- di salmonidi, diversi dai salmoni

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 40

--- di acciughe

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 50

--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

0

0

Cfr. nota 2

1604 20 70

--- di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere Euthynnus

20,5

E

TRQ-Fish

1604 20 90

--- di altri pesci

0

0

Cfr. nota 2

1604 31 00

-- Caviale

0

0

Cfr. nota 2

1604 32 00

-- Succedanei del caviale

0

0

Cfr. nota 2

1605 10 00

- Granchi

0

0

Cfr. nota 2

1605 21 10

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

0

0

Cfr. nota 2

1605 21 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1605 29 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1605 30 10

-- Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse

0

0

Cfr. nota 2

1605 30 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1605 40 00

- altri crostacei

0

0

Cfr. nota 2

1605 51 00

-- Ostriche

0

0

Cfr. nota 2

1605 52 00

-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini

0

0

Cfr. nota 2

1605 53 10

--- in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

Cfr. nota 2

1605 53 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

1605 54 00

-- Seppie e calamari

0

0

Cfr. nota 2

1605 55 00

-- Polpi

0

0

Cfr. nota 2

1605 56 00

-- Vongole, cardidi e arche

0

0

Cfr. nota 2

1605 57 00

-- Abaloni

0

0

Cfr. nota 2

1605 58 00

-- Lumache, diverse da quelle di mare

0

0

Cfr. nota 2

1605 59 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1605 61 00

-- Oloturie

0

0

Cfr. nota 2

1605 62 00

-- Ricci di mare

0

0

Cfr. nota 2

1605 63 00

-- Meduse

0

0

Cfr. nota 2

1605 69 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1701 12 10

--- destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 12 90

--- altri

41,9 EUR/100 kg

E

1701 13 10

--- destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 13 90

--- altri

41,9 EUR/100 kg

E

1701 14 10

--- destinati ad essere raffinati

33,9 EUR/100 kg std qual

E

1701 14 90

--- altri

41,9 EUR/100 kg

E

1701 91 00

-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 EUR/100 kg

E

1701 99 10

--- Zuccheri bianchi

41,9 EUR/100 kg

E

1701 99 90

--- altri

41,9 EUR/100 kg

E

1702 11 00

-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 EUR/100 kg

7

1702 19 00

-- altri

14 EUR/100 kg

7

1702 20 10

-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

7

1702 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

1702 30 10

-- Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 30 50

--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 30 90

--- altri

20 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 40 10

-- Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 40 90

-- altri

20 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1702 50 00

- Fruttosio chimicamente puro

12,5 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 60 10

-- Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 60 80

-- Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

E

TRQ-SR

1702 60 95

-- altri

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

E

TRQ-SR

1702 90 10

-- Maltosio chimicamente puro

8,9

5

1702 90 30

-- Isoglucosio

50,7 EUR/100 kg/net mas

E

TRQ-SR

1702 90 50

-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 71

--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

7

TRQ-SR

1702 90 75

---- in polvere, anche agglomerati

27,7 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 79

---- altri

19,2 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

1702 90 80

-- Sciroppo di inulina

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

7

TRQ-SR

1702 90 95

-- altri

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

7

TRQ-SR

1703 10 00

- Melassi di canna

0,35 EUR/100 kg

7

1703 90 00

- altri

0,35 EUR/100 kg

7

1704 10 10

-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0 + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9

3

TRQ-SRa

1704 10 90

-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0 + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2

3

TRQ-SRa

1704 90 10

-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

4,6

3

TRQ-SRa

1704 90 30

-- Preparazione detta "cioccolato bianco"

0 + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg

3

TRQ-SRa

1704 90 51

--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 55

--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 61

--- Confetti e prodotti simili ricoperti di zucchero

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 65

---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 71

---- Caramelle di zucchero dure, anche ripiene

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 75

---- Caramelle morbide (toffee) e dolciumi simili

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 81

----- ottenuti per compressione

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRa

1704 90 99

----- altri

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

E

TRQ-SR

1801 00 00

Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

0

0

Cfr. nota 2

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

0

0

Cfr. nota 2

1803 10 00

- non sgrassata

0

0

Cfr. nota 2

1803 20 00

- completamente o parzialmente sgrassata

0

0

Cfr. nota 2

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

Cfr. nota 2

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

Cfr. nota 2

1806 10 15

-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

0

0

Cfr. nota 2

1806 10 20

-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

0 + 25,2 EUR/100 kg

5

1806 10 30

-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0 + 31,4 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1806 10 90

-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0 + 41,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

1806 20 10

-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 20 30

-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 20 50

--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 20 70

--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"

0 + EA

3

TRQ-SRb

1806 20 80

--- Glassatura al cacao

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 20 95

--- altre

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

E

TRQ-SR

1806 31 00

-- ripiene

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 32 10

--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 32 90

--- altre

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 11

---- contenenti alcole

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 19

---- altri

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 31

---- ripieni

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 39

---- non ripieni

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 50

-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 60

-- Pasta da spalmare contenente cacao

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 70

-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1806 90 90

-- altre

0 + EA MAX 18,7 +AD S/Z

3

TRQ-SRb

1901 10 00

- Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0 + EA

3

1901 20 00

- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

0 + EA

3

1901 90 11

--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0 + 18 EUR/100 kg

3

1901 90 19

--- altri

0 + 14,7 EUR/100 kg

3

1901 90 91

--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

Cfr. nota 2

1901 90 95

--- preparazioni alimentari in polvere, costituite da una miscela di latte scremato e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con tenore di grassi/oli, in peso, inferiore o uguale al 30 %

0 + EA

E

TRQ-SR

1901 90 99

--- altri

0 + EA

E

TRQ-SR

1902 11 00

-- contenenti uova

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 19 10

--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 19 90

--- altre

0 + 21,1 EUR/100 kg

3

1902 20 10

-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

0

0

Cfr. nota 2

1902 20 30

-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

38 EUR/100 kg

3

1902 20 91

--- cotte

0 + 6,1 EUR/100 kg

3

1902 20 99

--- altre

0 + 17,1 EUR/100 kg

3

1902 30 10

-- secche

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1902 30 90

-- altre

0 + 9,7 EUR/100 kg

3

1902 40 10

-- non preparato

0

0

Cfr. nota 2

1902 40 90

-- altro

0

0

Cfr. nota 2

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0 + 15,1 EUR/100 kg

3

1904 10 10

-- a base di granturco

0 + 20 EUR/100 kg

3

1904 10 30

-- a base di riso

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 10 90

-- altri

0 + 33,6 EUR/100 kg

3

1904 20 10

-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0 + EA

3

1904 20 91

--- a base di granturco

0 + 20 EUR/100 kg

3

1904 20 95

--- a base di riso

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 20 99

--- altri

0 + 33,6 EUR/100 kg

3

1904 30 00

- Bulgur di grano

0 + 25,7 EUR/100 kg

3

1904 90 10

-- a base di riso

0 + 46 EUR/100 kg

3

1904 90 80

-- altri

0 + 25,7 EUR/100 kg

3

1905 10 00

- Pane croccante detto "Knäckebrot"

0 + 13 EUR/100 kg

3

1905 20 10

-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0 + 18,3 EUR/100 kg

3

1905 20 30

-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0 + 24,6 EUR/100 kg

3

1905 20 90

-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0 + 31,4 EUR/100 kg

3

1905 31 11

---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 31 19

---- altri

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 31 30

---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 31 91

----- doppio biscotto con ripieno

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 31 99

----- altri

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 32 05

--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %

0 + EA MAX 20,7 +AD F/M

3

TRQ-BS

1905 32 11

----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 32 19

----- altre

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 32 91

----- salate, anche ripiene

0 + EA MAX 20,7 +AD F/M

3

TRQ-BS

1905 32 99

----- altre

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

TRQ-BS

1905 40 10

-- Fette biscottate

0 + EA

3

1905 40 90

-- altri

0 + EA

3

1905 90 10

-- Pane azimo (mazoth)

0 + 15,9 EUR/100 kg

3

1905 90 20

-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0 + 60,5 EUR/100 kg

3

1905 90 30

--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

0 + EA

3

1905 90 45

--- Biscotti

0 + EA MAX 20,7 +AD F/M

3

TRQ-BS

1905 90 55

--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

0 + EA MAX 20,7 +AD F/M

3

1905 90 70

---- contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio

0 + EA MAX 24,2 +AD S/Z

3

1905 90 80

---- altri

0 + EA MAX 20,7 +AD F/M

3

2001 10 00

- Cetrioli e cetriolini

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 10

-- "Chutney" di manghi

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 20

-- Frutta del genere Capsicum diversa dai peperoni dolci o pimenti

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 30

-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2001 90 40

-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

5

2001 90 50

-- Funghi

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 65

-- Olive

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 70

-- Peperoni dolci

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 92

-- Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma

0

0

Cfr. nota 2

2001 90 97

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2002 10 10

-- pelati

0

0

Cfr. nota 2

2002 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 11

--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 19

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 31

--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 39

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 91

--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2002 90 99

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2003 10 20

-- conservati temporaneamente, completamente cotti

14,9 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

TRQ-MS

2003 10 30

-- altri

14,9 + 222 EUR/100 kg/net eda

7

TRQ-MS

2003 90 10

-- Tartufi

0

0

Cfr. nota 2

2003 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2004 10 10

-- semplicemente cotte

0

0

Cfr. nota 2

2004 10 91

--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0 + EA

5

2004 10 99

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2004 90 10

-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

1,6 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2004 90 30

-- Crauti, capperi e olive

0

0

Cfr. nota 2

2004 90 50

-- Piselli (Pisum sativum) e fagiolini della specie Phaseolus spp, in baccello

0

0

Cfr. nota 2

2004 90 91

--- Cipolle, semplicemente cotte

0

0

Cfr. nota 2

2004 90 98

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2005 10 00

- Ortaggi e legumi omogeneizzati

0

0

Cfr. nota 2

2005 20 10

-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0 + EA

5

2005 20 20

--- a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0

0

Cfr. nota 2

2005 20 80

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

2005 40 00

- Piselli (Pisum sativum)

0

0

Cfr. nota 2

2005 51 00

-- Fagioli in grani

0

0

Cfr. nota 2

2005 59 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2005 60 00

- Asparagi

0

0

Cfr. nota 2

2005 70 00

- Olive

0

0

Cfr. nota 2

2005 80 00

- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

E

TRQ-SC

2005 91 00

-- Germogli di bambù

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 10

--- Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni dolci o pimenti

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 20

--- Capperi

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 30

--- Carciofi

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 50

--- Miscugli di ortaggi e legumi

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 60

--- Crauti

0

0

Cfr. nota 2

2005 99 80

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2006 00 10

- Zenzero

0

0

Cfr. nota 2

2006 00 31

--- Ciliegie

16,5 + 23,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2006 00 35

--- Frutta tropicale e noci tropicali

9 + 15 EUR/100 kg

5

2006 00 38

--- altre

16,5 + 23,9 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2006 00 91

--- Frutta tropicale e noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

2006 00 99

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

2007 10 10

-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,4 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 10 91

--- di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2007 10 99

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

2007 91 10

--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

16,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SR

2007 91 30

--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

16,5 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 91 90

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

2007 99 10

---- Puree e paste di prugne e puree e paste di prugna secca, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

0

0

Cfr. nota 2

2007 99 20

---- Puree e paste di marroni

20,5 + 19,7 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 31

----- di ciliegie:

ex 2007 99 31

------ Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico

0

0

Cfr. nota 2

ex 2007 99 31

------ altre

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 33

----- di fragole:

ex 2007 99 33

------ Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico

0

0

Cfr. nota 2

ex 2007 99 33

------ altre

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 35

----- di lamponi:

ex 2007 99 35

------ Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico

0

0

Cfr. nota 2

ex 2007 99 35

------ altre

20,5 + 23 EUR/100 kg

5

2007 99 39

----- altre:

ex 2007 99 39

------ Pasta di fichi, pasta di pistacchi, pasta di nocciole

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

ex 2007 99 39

------ Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico

0

0

Cfr. nota 2

ex 2007 99 39

------ altri

20,5 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2007 99 50

--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

ex 2007 99 50

---- Puree e paste di marroni, pasta di fichi, pasta di pistacchi, pasta di nocciole

20,5 + 4,2 EUR/100 kg

5

ex 2007 99 50

---- Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico

0

0

Cfr. nota 2

ex 2007 99 50

---- altre

20,5 + 4,2 EUR/100 kg

5

2007 99 93

---- di frutta tropicale e noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

2007 99 97

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 11 10

--- Burro di arachidi

4,4

5

2008 11 91

---- superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 11 96

----- tostate

0

0

Cfr. nota 2

2008 11 98

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 12

---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 13

----- Mandorle e pistacchi, tostati

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 19

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 92

---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 93

------ Mandorle e pistacchi

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 95

------ altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 19 99

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 11

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

22,1 + 2,5 EUR/100 kg

5

2008 20 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 31

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

22,1 + 2,5 EUR/100 kg

5

2008 20 39

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 51

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 59

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 71

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 79

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 20 90

--- senza aggiunta di zuccheri

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 11

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 19

---- altri

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2008 30 31

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 39

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 51

---- Segmenti di pompelmi e di pomeli

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 55

---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 59

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 71

---- spicchi di pompelmi e di pomeli

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 75

---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 79

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 30 90

--- senza aggiunta di zuccheri

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 11

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 19

----- altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

E

TRQ-FP

2008 40 21

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 29

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 31

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 40 39

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 51

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 59

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 71

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 79

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 40 90

--- senza aggiunta di zuccheri

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 11

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 19

----- altre

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 50 31

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 39

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 51

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 50 59

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 61

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 69

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 71

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 79

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 92

---- superiore o uguale a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 50 98

---- inferiore a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 11

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 19

---- altre

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 60 31

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 39

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 50

---- superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 60

---- uguale o inferiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 70

---- superiore o uguale a 4,5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 60 90

---- inferiore a 4,5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 11

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 19

----- altre

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 70 31

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 39

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 51

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 EUR/100 kg

3

2008 70 59

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 61

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 69

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 71

---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 79

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 92

---- superiore o uguale a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 70 98

---- inferiore a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 11

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 19

---- altre

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

5

2008 80 31

---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 39

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 50

--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 70

--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 80 90

--- senza aggiunta di zuccheri

0

0

Cfr. nota 2

2008 91 00

-- Cuori di palma

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 11

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 19

----- altri

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 93 21

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 29

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 91

---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 93

---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 93 99

---- senza aggiunta di zuccheri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 03

---- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 05

---- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 12

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 14

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 16

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

12,5 + 2,6 EUR/100 kg

0

2008 97 18

------- altri

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 97 32

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 34

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 36

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 38

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 51

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 59

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 72

-------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 74

-------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 76

-------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 78

-------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 92

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 93

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 94

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 96

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 97

------- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

0

0

Cfr. nota 2

2008 97 98

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 11

----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 19

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 21

----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

22,1 + 3,8 EUR/100 kg

0

2008 99 23

----- altra

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 24

------- Frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 28

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 31

------- Frutta tropicale

12,5 + 2,6 EUR/100 kg

0

2008 99 34

------- altri

22,1 + 4,2 EUR/100 kg

0

2008 99 36

------- Frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 37

------- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 38

------- Frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 40

------- altre

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 41

----- Zenzero

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 43

----- Uva

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 45

----- Prugne

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 48

----- Frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 49

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 51

----- Zenzero

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 63

----- Frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 67

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 72

------ superiore o uguale a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 78

------ inferiore a 5 kg

0

0

Cfr. nota 2

2008 99 85

----- Granturco, diverso da granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

3

2008 99 91

----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

0

2008 99 99

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 11 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 11 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 11 91

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 11 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 12 00

-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

0

0

Cfr. nota 2

2009 19 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 19 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 19 91

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 19 98

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 21 00

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20

0

0

Cfr. nota 2

2009 29 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 29 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 29 91

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

8,5 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 29 99

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 11

---- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 19

---- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 51

----- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 59

----- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 91

----- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 31 99

----- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 31

----- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 39

----- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 51

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

10,9 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 55

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 59

------ senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 91

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

10,9 + 20,6 EUR/100 kg

7

2009 39 95

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 39 99

------ senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 41 92

--- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 41 99

--- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 49 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 49 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 49 30

---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 49 91

----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 49 93

----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 49 99

----- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 50 10

-- con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 50 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 61 10

--- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2009 61 90

--- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

18,9 + 27 EUR/hl

7

2009 69 11

---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

36,5 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 19

---- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2009 69 51

----- concentrati

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2009 69 59

----- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2009 69 71

------ concentrati

18,9 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 79

------ altri

18,9 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 69 90

----- altri

18,9 + 27 EUR/hl

5

2009 71 20

--- contenenti zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 71 99

--- senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 79 11

---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

26,5 + 18,4 EUR/100 kg

E

TRQ-AJ

2009 79 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 79 30

---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 79 91

----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,5 + 19,3 EUR/100 kg

E

TRQ-AJ

2009 79 98

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 81 11

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 81 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 81 31

---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 81 51

----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 81 59

----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 81 95

------ Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

0

0

Cfr. nota 2

2009 81 99

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 11

----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 89 19

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 34

------ Succhi di frutta tropicale

17,5 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 89 35

------ altri

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 89 36

------ Succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 38

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 50

----- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 61

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,7 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 89 63

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 69

------ senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 71

------ Succo di ciliegie

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 73

------ Succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 79

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 85

------- Succhi di frutta tropicale

7 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 89 86

------- altri

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 89 88

------- Succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 89

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 96

------- Succo di ciliegie

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 97

------- Succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 89 99

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 11

---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 21

---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

30,1 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 29

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 31

---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

16,5 + 20,6 EUR/100 kg

5

2009 90 39

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 41

------ con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 49

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 51

------ con zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 59

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 71

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

11,7 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 90 73

------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 79

------ senza zuccheri addizionati

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 92

------- Miscugli di succhi di frutta tropicale

7 + 12,9 EUR/100 kg

0

2009 90 94

------- altri

13,3 + 20,6 EUR/100 kg

0

2009 90 95

------- Miscugli di succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 96

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 97

------- Miscugli di succhi di frutta tropicale

0

0

Cfr. nota 2

2009 90 98

------- altri

0

0

Cfr. nota 2

2101 11 00

-- Estratti, essenze e concentrati

0

0

Cfr. nota 2

2101 12 92

--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

0

0

Cfr. nota 2

2101 12 98

--- altri

0 + EA

E

TRQ-SR

2101 20 20

-- Estratti, essenze e concentrati

0

0

Cfr. nota 2

2101 20 92

--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

0

0

Cfr. nota 2

2101 20 98

--- altri

0 + EA

E

TRQ-SR

2101 30 11

--- Cicoria torrefatta

0

0

Cfr. nota 2

2101 30 19

--- altri

0 + 12,7 EUR/100 kg

5

2101 30 91

--- di cicoria torrefatta

0

0

Cfr. nota 2

2101 30 99

--- altri

0 + 22,7 EUR/100 kg

5

2102 10 10

-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

7,4

5

2102 10 31

--- secchi

8,5

5

2102 10 39

--- altri

4,2

5

2102 10 90

-- altri

5,1

5

2102 20 11

--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2,4

5

2102 20 19

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2102 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2102 30 00

- Lieviti in polvere preparati

0

0

Cfr. nota 2

2103 10 00

- Salsa di soia

0

0

Cfr. nota 2

2103 20 00

- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro

0

0

Cfr. nota 2

2103 30 10

-- Farina di senape

0

0

Cfr. nota 2

2103 30 90

-- Senape preparata

0

0

Cfr. nota 2

2103 90 10

-- "Chutney" di mango liquido

0

0

Cfr. nota 2

2103 90 30

-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0

0

Cfr. nota 2

2103 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2104 10 00

- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

0

0

Cfr. nota 2

2104 20 00

- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

0

0

Cfr. nota 2

2105 00 10

- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

0 + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg

3

2105 00 91

-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

0 + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg

3

2105 00 99

-- uguale o superiore a 7 %

0 + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg

3

2106 10 20

-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

Cfr. nota 2

2106 10 80

-- altri

0 + EA

3

2106 90 20

-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

12,1

3

2106 90 30

--- di isoglucosio

42,7 EUR/100 kg/net mas

7

TRQ-SR

2106 90 51

---- di lattosio

14 EUR/100 kg

0

 

2106 90 55

---- di glucosio o di maltodestrina

20 EUR/100 kg

7

TRQ-SR

2106 90 59

---- altri

0,4 EUR/100 kg/net/% saccar.

7

TRQ-SR

2106 90 92

--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

8,9

3

2106 90 98

--- altre:

ex 2106 90 98

---- aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio inferiore al 70 %

5,5 + EA

3

ex 2106 90 98

---- altre

5,5 + EA

E

TRQ-SR

2201 10 11

--- senza diossido di carbonio

0

0

Cfr. nota 2

2201 10 19

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

2201 10 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

2201 90 00

- altre

0

0

Cfr. nota 2

2202 10 00

- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

3

0

2202 91 00

-- Birra analcolica

3

0

2202 99 11

---- Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso

3

0

2202 99 15

---- Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12

3

0

2202 99 19

---- altre

3

0

2202 99 91

---- inferiore a 0,2 %

0 + 13,7 EUR/100 kg

0

2202 99 95

---- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

0 + 12,1 EUR/100 kg

0

2202 99 99

---- uguale o superiore a 2 %

0 + 21,2 EUR/100 kg

0

2203 00 01

-- presentata in bottiglie

0

0

Cfr. nota 2

2203 00 09

-- altra

0

0

Cfr. nota 2

2203 00 10

- in recipienti di capacità superiore a 10 litri

0

0

Cfr. nota 2

2204 10 11

--- Champagne

32 EUR/hl

0

2204 10 13

--- Cava

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 10 15

--- Prosecco

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 10 91

--- Asti spumante

32 EUR/hl

0

2204 10 93

--- altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 10 94

-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 10 96

-- altri vini varietali

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 10 98

-- altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 06

---- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 07

---- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 08

---- altri vini varietali

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 09

---- altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 11

-------- Alsace

15,4 EUR/hl

0

2204 21 12

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

0

2204 21 13

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

0

2204 21 17

-------- Val de Loire (Valle della Loira)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 18

-------- Mosel

15,4 EUR/hl

0

2204 21 19

-------- Pfalz

15,4 EUR/hl

0

2204 21 22

-------- Rheinhessen

15,4 EUR/hl

0

2204 21 23

-------- Tokaj

15,8 EUR/hl

0

2204 21 24

-------- Lazio

15,4 EUR/hl

0

2204 21 26

-------- Toscana

15,4 EUR/hl

0

2204 21 27

-------- Trentino-Alto Adige e Friuli

15,4 EUR/hl

0

2204 21 28

-------- Veneto

15,4 EUR/hl

0

2204 21 31

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 32

-------- Vinho Verde

15,4 EUR/hl

0

2204 21 34

-------- Penedès

15,4 EUR/hl

0

2204 21 36

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

0

2204 21 37

-------- Valencia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 38

-------- altri

15,4 EUR/hl

0

2204 21 42

-------- Bordeaux

15,4 EUR/hl

0

2204 21 43

-------- Bourgogne

15,4 EUR/hl

0

2204 21 44

-------- Beaujolais

15,4 EUR/hl

0

2204 21 46

-------- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 47

-------- Languedoc-Roussillon

15,4 EUR/hl

0

2204 21 48

-------- Val de Loire (Valle della Loira)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 61

-------- Sicilia

15,4 EUR/hl

0

2204 21 62

-------- Piemonte

15,4 EUR/hl

0

2204 21 66

-------- Toscana

15,4 EUR/hl

0

2204 21 67

-------- Trentino e Alto Adige

15,4 EUR/hl

0

2204 21 68

-------- Veneto

15,4 EUR/hl

0

2204 21 69

-------- Dão, Bairrada e Douro

15,4 EUR/hl

0

2204 21 71

-------- Navarra

15,4 EUR/hl

0

2204 21 74

-------- Penedès

15,4 EUR/hl

0

2204 21 76

-------- Rioja

15,4 EUR/hl

0

2204 21 77

-------- Valdepeñas

15,4 EUR/hl

0

2204 21 78

-------- altri

15,4 EUR/hl

0

2204 21 79

------- Vini bianchi

15,4 EUR/hl

0

2204 21 80

------- altri

15,4 EUR/hl

0

2204 21 81

------- Vini bianchi

15,4 EUR/hl

0

2204 21 82

------- altri

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

------- Vini bianchi

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

------- altri

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

------- Vino di Madera e moscatello di Setúbal

15,8 EUR/hl

0

2204 21 86

------- Vino di Xeres

15,8 EUR/hl

0

2204 21 87

------- Vino di Marsala

20,9 EUR/hl

0

2204 21 88

------- Vino di Samos e moscato di Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 21 89

------- Vino di Porto

15,8 EUR/hl

0

2204 21 90

------- altri

20,9 EUR/hl

0

2204 21 91

------ altri

20,9 EUR/hl

0

2204 21 93

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 94

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 95

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 96

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 97

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 21 98

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 10

--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 22

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

0

2204 22 23

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

0

2204 22 24

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

0

2204 22 26

------- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 27

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

0

2204 22 28

------- Val de Loire (Valle della Loira)

12,1 EUR/hl

0

2204 22 32

------- Piemonte

12,1 EUR/hl

0

2204 22 33

------- Tokaj

12,1 EUR/hl

0

2204 22 38

-------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 22 78

-------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 22 79

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 22 80

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 22 81

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 22 82

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 22 83

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 22 84

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 22 85

------- Vino di Madera e moscatello di Setúbal

13,1 EUR/hl

0

2204 22 86

------- Vino di Xeres

13,1 EUR/hl

0

2204 22 88

------- Vino di Samos e moscato di Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 22 90

------- altri

20,9 EUR/hl

0

2204 22 91

------ altri

20,9 EUR/hl

0

2204 22 93

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 94

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 95

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 96

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 97

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 22 98

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 10

--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 22

------- Bordeaux

12,1 EUR/hl

0

2204 29 23

------- Bourgogne

12,1 EUR/hl

0

2204 29 24

------- Beaujolais

12,1 EUR/hl

0

2204 29 26

------- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 27

------- Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

0

2204 29 28

------- Val de Loire (Valle della Loira)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 32

------- Piemonte

12,1 EUR/hl

0

2204 29 38

-------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 29 78

-------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 29 79

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 29 80

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 29 81

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

------- Vini bianchi

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

------- altri

12,1 EUR/hl

0

2204 29 85

------- Vino di Madera e moscatello di Setúbal

13,1 EUR/hl

0

2204 29 86

------- Vino di Xeres

13,1 EUR/hl

0

2204 29 88

------- Vino di Samos e moscato di Lemnos

20,9 EUR/hl

0

2204 29 90

------- altri

20,9 EUR/hl

0

2204 29 91

------ altri

20,9 EUR/hl

0

2204 29 93

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 94

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 95

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 96

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 97

------ Vini bianchi

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 29 98

------ altri

0 EUR/hl

0

Cfr. nota 2

2204 30 10

-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

0

0

Cfr. nota 2

2204 30 92

---- concentrati

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2204 30 94

---- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2204 30 96

---- concentrati

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2204 30 98

---- altri

0 % + elemento di dazio specifico del sistema dei prezzi di entrata

0+EP

Cfr. nota 3

2205 10 10

-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

7,6 EUR/hl

5

2205 10 90

-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl

5

2205 90 10

-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

6,3 EUR/hl

5

2205 90 90

-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0 EUR/% vol/hl

0

Cfr. nota 2

2206 00 10

- Vinello

0 EUR/% vol/hl

0

Cfr. nota 2

2206 00 31

--- Sidro e sidro di pere

13,4 EUR/hl

3

2206 00 39

--- altri

13,4 EUR/hl

3

2206 00 51

---- Sidro e sidro di pere

5,3 EUR/hl

3

2206 00 59

---- altri

5,3 EUR/hl

3

2206 00 81

---- Sidro e sidro di pere

4 EUR/hl

3

2206 00 89

---- altri

4 EUR/hl

3

2207 10 00

- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 EUR/hl

E

TRQ-EL

2207 20 00

- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 EUR/hl

E

TRQ-EL

2208 20 12

---- Cognac

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 14

---- Armagnac

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 16

----- Brandy de Jerez

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 18

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 19

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 26

---- Grappa

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 28

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 62

---- Cognac

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 66

---- Brandy o Weinbrand

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 69

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 86

---- Grappa

0

0

Cfr. nota 2

2208 20 88

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 11

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 19

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 30

--- Whisky detto "single malt"

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 41

---- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 49

---- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 61

---- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 69

---- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 71

---- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 79

---- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 82

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 30 88

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 40 11

--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

E

TRQ-RM

2208 40 31

---- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

0

0

2208 40 39

---- altri

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

E

TRQ-RM

2208 40 51

--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

E

TRQ-RM

2208 40 91

---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

0

0

2208 40 99

---- altri

0,6 EUR/% vol/hl

E

TRQ-RM

2208 50 11

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 50 19

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 50 91

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 50 99

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 60 11

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 60 19

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 60 91

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 60 99

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 70 10

-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 70 90

-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 11

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 19

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 33

--- inferiore o uguale a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 38

--- superiore a 2 litri

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 41

---- Ouzo

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 45

------- Calvados

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 48

------- altre

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 54

------- Tequila

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 56

------- altre

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 69

----- altre bevande contenenti alcole di distillazione

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 71

----- di frutta

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 75

----- Tequila

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 77

----- altre

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 78

---- altre bevande contenenti alcole di distillazione

0

0

Cfr. nota 2

2208 90 91

--- inferiore o uguale a 2 litri

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl

5

2208 90 99

--- superiore a 2 litri

0,7 EUR/% vol/hl

5

2209 00 11

-- inferiore o uguale a 2 litri

4,4 EUR/hl

3

2209 00 19

-- superiore a 2 litri

3,3 EUR/hl

3

2209 00 91

-- inferiore o uguale a 2 litri

3,5 EUR/hl

3

2209 00 99

-- superiore a 2 litri

2,6 EUR/hl

3

2301 10 00

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

0

0

Cfr. nota 2

2301 20 00

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0

0

Cfr. nota 2

2302 10 10

-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/1 000 kg

7

2302 10 90

-- altri

89 EUR/1 000 kg

7

2302 30 10

-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/1 000 kg

7

2302 30 90

-- altri

89 EUR/1 000 kg

7

2302 40 02

--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 EUR/1 000 kg

7

2302 40 08

--- altri

89 EUR/1 000 kg

7

2302 40 10

--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 EUR/1 000 kg

7

2302 40 90

--- altri

89 EUR/1 000 kg

7

2302 50 00

- di legumi

0

0

Cfr. nota 2

2303 10 11

--- superiore a 40 % in peso

320 EUR/1 000 kg

7

2303 10 19

--- uguale o inferiore a 40 % in peso

0

0

Cfr. nota 2

2303 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2303 20 10

-- Polpe di barbabietole

0

0

Cfr. nota 2

2303 20 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2303 30 00

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

0

0

Cfr. nota 2

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

0

0

Cfr. nota 2

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

0

0

Cfr. nota 2

2306 10 00

- di semi di cotone

0

0

Cfr. nota 2

2306 20 00

- di semi di lino

0

0

Cfr. nota 2

2306 30 00

- di semi di girasole

0

0

Cfr. nota 2

2306 41 00

-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

0

0

Cfr. nota 2

2306 49 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2306 50 00

- di noce di cocco o di copra

0

0

Cfr. nota 2

2306 60 00

- di noci o di mandorle di palmisti

0

0

Cfr. nota 2

2306 90 05

-- di germi di granturco

0

0

Cfr. nota 2

2306 90 11

---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

0

0

Cfr. nota 2

2306 90 19

---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 EUR/1 000 kg

7

2306 90 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2307 00 11

-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

0

0

Cfr. nota 2

2307 00 19

-- altre

0 EUR/kg/tot/alc

0

Cfr. nota 2

2307 00 90

- Tartaro greggio

0

0

Cfr. nota 2

2308 00 11

-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

0

0

Cfr. nota 2

2308 00 19

-- altri

0 EUR/kg/tot/alc

0

Cfr. nota 2

2308 00 40

- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

0

0

Cfr. nota 2

2308 00 90

- altri

0

0

Cfr. nota 2

2309 10 11

----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

0

0

Cfr. nota 2

2309 10 13

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/1 000 kg

7

2309 10 15

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 10 19

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/1 000 kg

7

2309 10 31

----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

0

0

Cfr. nota 2

2309 10 33

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/1 000 kg

7

2309 10 39

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/1 000 kg

7

2309 10 51

----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/1 000 kg

7

2309 10 53

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/1 000 kg

7

2309 10 59

----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 10 70

--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/1 000 kg

7

2309 10 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2309 90 10

-- Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini

0

0

Cfr. nota 2

2309 90 20

-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

0

0

Cfr. nota 2

2309 90 31

------ non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 EUR/1 000 kg

7

2309 90 33

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 EUR/1 000 kg

7

2309 90 35

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 90 39

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 EUR/1 000 kg

7

2309 90 41

------ non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 EUR/1 000 kg

7

2309 90 43

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 EUR/1 000 kg

7

2309 90 49

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 EUR/1 000 kg

7

2309 90 51

------ non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 EUR/1 000 kg

7

2309 90 53

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 EUR/1 000 kg

7

2309 90 59

------ aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 EUR/1 000 kg

7

2309 90 70

---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 EUR/1 000 kg

7

2309 90 91

---- Polpe di barbabietole melassate

0

0

Cfr. nota 2

2309 90 96

---- altre

0

0

Cfr. nota 2

2401 10 35

-- Tabacchi "light air cured":

ex 2401 10 35

--- Tabacchi "light air cured" del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley)

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 10 35

--- Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 10 35

--- altri

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 10 60

-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 10 70

-- Tabacchi "dark air cured"

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 10 85

-- Tabacchi "flue cured":

ex 2401 10 85

--- "flue cured" del tipo Virginia

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 10 85

--- altri

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 10 95

-- altri:

 

--- Tabacchi "flue cured":

ex 2401 10 95

---- del tipo Kentucky

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 10 95

---- altri

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 10 95

--- altri tabacchi

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 20 35

-- Tabacchi "light air cured":

ex 2401 20 35

--- Tabacchi "light air cured" del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley)

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 20 35

--- Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 20 35

--- altri

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 20 60

-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 20 70

-- Tabacchi "dark air cured"

7,7 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 20 85

-- Tabacchi "flue cured":

ex 2401 20 85

--- "flue cured" del tipo Virginia

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 20 85

--- altri

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 20 95

-- altri:

--- Tabacchi "flue cured":

ex 2401 20 95

---- del tipo Kentucky

14,9 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 20 95

---- altri

6,4 MAX 24 EUR/100 kg/netti

3

ex 2401 20 95

--- altri tabacchi

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2401 30 00

- Cascami di tabacco

3,9 MAX 56 EUR/100 kg/netti

3

2402 10 00

- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0

0

Cfr. nota 2

2402 20 10

-- contenenti garofano

0

0

Cfr. nota 2

2402 20 90

-- altre

0

0

Cfr. nota 2

2402 90 00

- altri

0

0

Cfr. nota 2

2403 11 00

-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

0

0

Cfr. nota 2

2403 19 10

--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

0

0

Cfr. nota 2

2403 19 90

--- altro

0

0

Cfr. nota 2

2403 91 00

-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"

0

0

Cfr. nota 2

2403 99 10

--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)

0

0

Cfr. nota 2

2403 99 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 11 00

-- Metanolo (alcole metilico)

0

0

Cfr. nota 2

2905 12 00

-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

0

0

Cfr. nota 2

2905 13 00

-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)

0

0

Cfr. nota 2

2905 14 10

--- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

0

0

Cfr. nota 2

2905 14 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 16 20

--- Ottan-2-olo

0

0

Cfr. nota 2

2905 16 85

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 17 00

-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

0

0

Cfr. nota 2

2905 19 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 22 00

-- Alcoli terpenici aciclici

0

0

Cfr. nota 2

2905 29 10

--- Alcole allilico

0

0

Cfr. nota 2

2905 29 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 31 00

-- Glicole etilenico (etandiolo)

0

0

Cfr. nota 2

2905 32 00

-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

0

0

Cfr. nota 2

2905 39 20

--- Butan-1,3-diolo

0

0

Cfr. nota 2

2905 39 26

---- Butano-1,4-diolo o tetrametilenglicole (1,4-butandiolo) con un contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa

0

0

Cfr. nota 2

2905 39 28

---- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 39 30

--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

0

0

Cfr. nota 2

2905 39 95

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 41 00

-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

0

0

Cfr. nota 2

2905 42 00

-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)

0

0

Cfr. nota 2

2905 43 00

-- Mannitolo

9,6 + 125,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 11

---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 19

---- altro

9 + 37,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 91

---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 44 99

---- altro

9 + 53,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

2905 45 00

-- Glicerolo (glicerina)

0

0

Cfr. nota 2

2905 49 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

2905 51 00

-- Etclorvinolo (DCI)

0

0

Cfr. nota 2

2905 59 91

--- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo

0

0

Cfr. nota 2

2905 59 98

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

3302 10 10

---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

Cfr. nota 2

3302 10 21

----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

Cfr. nota 2

3302 10 29

----- altre

0 + EA

E

TRQ-SR

3302 10 40

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

3302 10 90

-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

0

0

Cfr. nota 2

3302 90 10

-- Soluzioni alcoliche

0

0

Cfr. nota 2

3302 90 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

3502 11 10

--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

3502 11 90

--- altra

123,5 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

3502 19 10

--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

3502 19 90

--- altra

16,7 EUR/100 kg

E

TRQ-EG

3502 20 10

-- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

3502 20 91

--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

123,5 EUR/100 kg

7

3502 20 99

--- altra

16,7 EUR/100 kg

7

3502 90 20

--- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

0

0

Cfr. nota 2

3502 90 70

--- altre

0

0

Cfr. nota 2

3502 90 90

-- Albuminati ed altri derivati delle albumine

0

0

Cfr. nota 2

3505 10 10

-- Destrina

9 + 17,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3505 10 50

--- Amidi e fecole esterificati o eterificati

0

0

Cfr. nota 2

3505 10 90

--- altri

9 + 17,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3505 20 10

-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

8,3 + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 30

-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 50

-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

8,3 + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3505 20 90

-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5

5

3809 10 10

-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 30

-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 50

-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

8,3 + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 10 90

-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8

5

3809 91 00

-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

0

0

Cfr. nota 2

3809 92 00

-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

0

0

Cfr. nota 2

3809 93 00

-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

0

0

Cfr. nota 2

3824 10 00

- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

0

0

Cfr. nota 2

3824 30 00

- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

0

0

Cfr. nota 2

3824 40 00

- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

0

0

Cfr. nota 2

3824 50 10

-- Calcestruzzo pronto per la gettata

0

0

Cfr. nota 2

3824 50 90

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 60 11

--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 16,1 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 19

--- altro

9 + 37,8 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 91

--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 23 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 60 99

--- altro

9 + 53,7 EUR/100 kg

E

TRQ-SH

3824 71 00

-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

0

0

Cfr. nota 2

3824 72 00

-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

0

0

Cfr. nota 2

3824 73 00

-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

0

0

Cfr. nota 2

3824 74 00

-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

0

0

Cfr. nota 2

3824 75 00

-- contenenti tetracloruro di carbonio

0

0

Cfr. nota 2

3824 76 00

-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0

0

Cfr. nota 2

3824 77 00

-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 10

--- Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano e pentafluoretano

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 20

--- Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 30

--- Contenenti solo difluorometano e pentafluoretano

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 40

--- Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 80

--- Contenenti idrofluorocarburi insaturi

0

0

Cfr. nota 2

3824 78 90

--- altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 79 00

-- altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 81 00

-- contenenti ossirano (ossido di etilene)

0

0

Cfr. nota 2

3824 82 00

-- contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

0

0

Cfr. nota 2

3824 83 00

-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

0

0

Cfr. nota 2

3824 84 00

-- contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

0

0

Cfr. nota 2

3824 85 00

-- contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)

0

0

Cfr. nota 2

3824 86 00

-- contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)

0

0

Cfr. nota 2

3824 87 00

-- contenenti acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano o floruro di perfluorottano e sulfonile

0

0

Cfr. nota 2

3824 88 00

-- contenenti tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri

0

0

Cfr. nota 2

3824 91 00

-- Miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 10

--- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 15

--- Scambiatori di ioni

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 20

--- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 25

--- Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 30

--- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 45

---- Preparazioni disincrostanti e simili

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 50

---- Preparazioni per la galvanoplastica

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 55

---- Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 56

----- contenenti prodotti della sottovoce 2939 79 10

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 57

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 58

---- Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 61

----- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 62

----- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 64

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 65

---- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 70

---- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 75

----- Placchette di niobato di litio non drogato

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 80

----- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 85

----- 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 86

----- Miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 92

------ in forma liquida a 20 °C

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 93

------ altri

0

0

Cfr. nota 2

3824 99 96

----- altri

0

0

Cfr. nota 2

Appendice 9-2

TABELLA DEI DAZI DEL CILE

Nota 1:    l'ambito dei prodotti del presente elenco è determinato dai codici di cui al decreto del ministero delle Finanze del 1º dicembre 2016, n. 514, modificato dai decreti n. 334 del 2017, n. 175 del 2018 e n. 458 del 2019.

Nota 2:    le merci originarie della parte UE importate in Cile e classificate in una voce tariffaria con un'annotazione che rimanda alla presente nota continueranno a beneficiare dell'esenzione dai dazi come concordato nell'ambito dell'accordo di associazione del 2002.

Nota 3:    il sistema di ripartizione dei prezzi (di seguito "PBS", Price Band System) è istituito dall'articolo 12 della legge 18.525 23 . Il Cile può mantenere il proprio PBS come stabilito all'articolo 12 della legge n. 18.525, o qualsiasi sistema successivo, per le merci classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1701.1200, 1701.1300, 1701.1400, 1701.9100, 1701.9910, 1701.9920, 1701.9990, purché sia applicato coerentemente con i diritti e gli obblighi del Cile ai sensi dell'accordo OMC e in modo tale da non accordare un trattamento più favorevole alle importazioni di paesi terzi, compresi i paesi con i quali il Cile ha concluso o concluderà in futuro un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Voce S.A. 2021

Designazione (cfr. nota 1)

Aliquota di base

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi

Note

0301.1100

-- di acqua dolce

0 %

Cfr. nota 2

0301.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0301.9100

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

0 %

Cfr. nota 2

0301.9200

-- Anguille (Anguilla spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0301.9300

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0301.9400

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Cfr. nota 2

0301.9500

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Cfr. nota 2

0301.9900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.1110

---interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.1120

---decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.1130

---medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0302.1190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.1310

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.1320

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.1330

---- medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0302.1340

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.1390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.1410

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.1420

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.1430

----medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0302.1440

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.1490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.2100

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0 %

Cfr. nota 2

0302.2200

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0 %

Cfr. nota 2

0302.2300

-- Sogliole (Solea spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.2400

-- Rombi (Psetta maxima)

0 %

Cfr. nota 2

0302.2921

----interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.2922

----decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.2929

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.2990

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.3110

---interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.3120

---decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.3190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.3200

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

0 %

Cfr. nota 2

0302.3300

-- Tonnetti striati

0 %

Cfr. nota 2

0302.3400

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.3500

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Cfr. nota 2

0302.3600

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Cfr. nota 2

0302.3900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.4100

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Cfr. nota 2

0302.4200

-- Acciughe (Engraulis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.4311

--- intere

0 %

Cfr. nota 2

0302.4312

---- decapitate ed eviscerate ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.4319

---- altre

0 %

Cfr. nota 2

0302.4390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.4400

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.4511

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.4512

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.4519

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.4590

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.4600

-- Cobia (Rachycentron canadum)

0 %

Cfr. nota 2

0302.4710

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.4720

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.4730

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.4790

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.4900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.5100

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.5200

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.5300

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0 %

Cfr. nota 2

0302.5411

---- Naselli del Cile (Merluccius gayi gayi), interi

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5412

---- Naselli del Cile (Merluccius gayi gayi), decapitati ed eviscerati ("HG")

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5413

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), interi

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5414

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), decapitati ed eviscerati ("HG")

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5415

---- Naselli del Cile (Merluccius gayi gayi), decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5416

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5419

---- altri

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.5500

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Cfr. nota 2

0302.5611

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.5612

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.5613

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.5619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.5690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.5911

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.5912

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.5919

---- altri

6 %

3

TRQ-Fish

0302.5990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.7100

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.7200

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.7300

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.7400

-- Anguille (Anguilla spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.7900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8111

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8112

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8113

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8114

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8121

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8122

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8123

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8124

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8129

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8131

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8132

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8139

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8141

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8142

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0302.8143

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8144

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8149

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8151

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8152

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8153

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8159

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8210

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0302.8290

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0302.8311

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8312

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8313

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8319

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8400

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8500

-- Dentici (Sparidae)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8910

--- Corvine (Cilus gilberti)

0 %

Cfr. nota 2

0302.8921

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8922

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8929

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8931

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8932

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8939

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8941

---- Abadeci (Genypterus blacodes) interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8942

---- Abadeci (Genypterus blacodes) decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8943

---- Altri abadeci (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8944

---- Altri abadeci (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8945

---- Abadeci (Genypterus blacodes) decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8946

---- Seriolelle (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), decapitate ed eviscerate ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8947

---- Seriolelle (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), decapitate, eviscerate e private di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8949

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.8991

---- Storioni bianchi (Acipenser transmontanus) e storioni siberiani (Acipenser baerii), interi

0 %

Cfr. nota 2

0302.8992

---- Storioni bianchi (Acipenser transmontanus) e storioni siberiani (Acipenser baerii), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0302.8999

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9100

-- Fegati, uova e lattimi

0 %

Cfr. nota 2

0302.9211

---- di squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9212

---- di verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9213

---- di squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9214

---- di squali martello (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9215

---- di squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9216

---- di squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9217

---- di palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9219

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9221

---- di squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9222

---- di squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9223

---- di spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9224

---- di pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9229

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9231

---- di squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9232

---- di squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9239

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9241

---- di pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9242

---- di pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0302.9243

---- di squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9244

---- di smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9249

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0302.9910

--- Pinne di razze (Rajidae)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9920

--- Pinne di razze (Mobulidae)

0 %

Cfr. nota 2

0302.9990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.1110

---interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.1120

---decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1130

---medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1140

--- ventresca (harami, harasu)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1150

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.1210

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.1220

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1230

--- medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1240

--- ventresca (harami, harasu)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1250

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.1310

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.1320

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1330

--- medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1340

--- ventresca (harami, harasu)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1350

--- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.1410

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.1420

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.1430

--- medaglioni (fette, tranci)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1440

--- ventresca (harami, harasu)*

0 %

Cfr. nota 2

0303.1490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.2300

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.2400

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.2500

-- Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.2600

-- Anguille (Anguilla spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.2900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.3100

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0 %

Cfr. nota 2

0303.3200

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0 %

Cfr. nota 2

0303.3300

-- Sogliole (Solea spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.3400

-- Rombi (Psetta maxima)

0 %

Cfr. nota 2

0303.3921

----interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.3922

----decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.3929

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.3990

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.4110

---interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.4120

---decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.4190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.4200

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

0 %

Cfr. nota 2

0303.4300

-- Tonnetti striati

0 %

Cfr. nota 2

0303.4400

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.4500

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0 %

Cfr. nota 2

0303.4600

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0 %

Cfr. nota 2

0303.4900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5100

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Cfr. nota 2

0303.5311

---- intere

0 %

Cfr. nota 2

0303.5312

---- decapitate ed eviscerate ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.5319

---- altre

0 %

Cfr. nota 2

0303.5390

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0303.5411

----interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.5419

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5511

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.5512

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.5513

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.5519

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5590

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5600

-- Cobia (Rachycentron canadum)

0 %

Cfr. nota 2

0303.5710

--- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.5720

--- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.5790

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.5900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6300

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.6400

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.6500

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0 %

Cfr. nota 2

0303.6611

---- Naselli del Cile* (Merluccius gayi gayi), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.6612

---- Naselli del Cile* (Merluccius gayi gayi), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6613

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.6614

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6615

---- Naselli del Cile* (Merluccius gayi gayi), decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6616

---- Merluzzi australi (Merluccius australis), decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6700

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Cfr. nota 2

0303.6811

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.6812

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6813

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6819

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6890

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6910

--- Merluzzi granatieri (Macruronus magellanicus), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.6921

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.6922

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.6929

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.6990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8111

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8112

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8113

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8114

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8115

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8116

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8117

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8121

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8122

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8123

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8124

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8129

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8131

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8132

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8139

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8141

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8142

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0303.8143

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8144

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8149

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8210

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0303.8290

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0303.8311

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8312

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8313

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8319

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8400

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8910

--- Corvine (Cilus gilberti)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8921

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8922

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8929

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8931

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8932

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8939

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8941

---- Abadeci (Genypterus blacodes) interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8942

---- Abadeci (Genypterus blacodes) decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8943

---- Altri abadeci (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8944

---- Altri abadeci (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8945

---- Abadeci (Genypterus blacodes) decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8949

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8951

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8952

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8953

---- decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8959

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8971

---- interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8972

---- decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8979

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.8991

---- Berici rossi (Beryx splendens), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8992

---- Pesci specchio atlantici (Hoplostethus atlanticus), interi

0 %

Cfr. nota 2

0303.8994

---- Re di triglie (Epigonus crassicaudus), decapitati ed eviscerati ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0303.8995

---- Pesce del ghiaccio sgombro (Champsocephalus gunnari), intero

0 %

Cfr. nota 2

0303.8996

---- Lampuga (Coryphaena hippurus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8998

---- Pesci re del Pacifico (Odontesthes regia)

0 %

Cfr. nota 2

0303.8999

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9110

--- di salmoni del Pacifico, dell'Atlantico o del Danubio

0 %

Cfr. nota 2

0303.9120

--- di trote

0 %

Cfr. nota 2

0303.9130

--- di naselli (Merluccius spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9211

---- di squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9212

---- di verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9213

---- di squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9214

--- di squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9215

---- di squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9216

---- di squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9217

---- di palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9219

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9221

---- di squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9222

---- di squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9223

---- di spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9224

---- di pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9229

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9231

---- di squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9232

---- di squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9239

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9241

---- di pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9242

---- di pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0303.9243

---- di squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9244

---- di smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9249

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0303.9910

--- Pinne di razze (Rajidae)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9920

--- Pinne di razze (Mobulidae)

0 %

Cfr. nota 2

0303.9990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.3100

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.3200

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.3300

-- Persici africani (Lates niloticus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.3900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4110

--- Salmoni del Pacifico

0 %

Cfr. nota 2

0304.4120

--- Salmoni dell'Atlantico e del Danubio

0 %

Cfr. nota 2

0304.4200

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4300

-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4410

--- Naselli del Cile* (Merluccius gayi gayi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4420

--- Merluzzi australi (Merluccius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4430

--- Merluzzi granatieri (Macruronus magellanicus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4440

--- Melù australi (Micromesistius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4500

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4610

--- Austromerluzzi (Dissostichus eleginoides)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4711

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4712

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4713

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4714

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4715

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4716

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4717

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4719

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4721

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4722

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4723

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4724

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4729

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4731

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4732

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4739

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4741

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4742

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0304.4743

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4744

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4749

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4790

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.4810

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0304.4890

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0304.4920

--- Dotti neozelandesi (Polyprion oxygeneios)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4970

--- Sardine (Sardinops sagax)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4980

--- Aringhe cilene (Clupea bentincki)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4991

---- Sugarelli cileni (Trachurus murphyi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4992

--- Sgombri (Scomber japonicus peruanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4993

---- Berici rossi (Beryx splendens)

0 %

Cfr. nota 2

0304.4999

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5100

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5200

-- Salmonidi

0 %

Cfr. nota 2

0304.5300

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

0 %

Cfr. nota 2

0304.5400

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5500

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5611

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5612

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5613

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5614

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5615

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5616

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5617

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5621

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5622

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5623

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5624

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5629

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5631

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5632

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5639

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5641

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5642

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0304.5643

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5644

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.5649

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.5710

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0304.5790

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0304.5900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.6100

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.6200

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.6300

-- Persico africano (Lates niloticus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.6900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.7100

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7200

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7300

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7411

--- Naselli del Cile* (Merluccius gayi gayi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7412

--- Merluzzi australi (Merluccius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7419

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.7490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.7500

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7910

--- Merluzzi granatieri (Macruronus magellanicus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7920

--- Melù australi (Micromesistius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.7990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8110

--- Salmoni del Pacifico

0 %

Cfr. nota 2

0304.8120

--- Salmoni dell'Atlantico e del Danubio

0 %

Cfr. nota 2

0304.8200

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8300

-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8400

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8510

--- Austromerluzzi (Dissostichus eleginoides):

0 %

Cfr. nota 2

0304.8590

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8600

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8700

-- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8811

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8812

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8813

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8814

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8815

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8816

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8817

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8819

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8821

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8822

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8823

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8824

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8829

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8831

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8832

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8839

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8841

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8842

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0304.8843

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8844

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8849

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8851

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0304.8859

---- altre

0 %

Cfr. nota 2

0304.8890

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8920

--- Dotti neozelandesi (Polyprion oxygeneios)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8930

--- Altri abadeci (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) (Genypterus maculatus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8940

--- Berici rossi (Beryx splendens)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8950

--- Re di triglie (Epigonus crassicaudus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8960

--- Lampuga (Coryphaena hippurus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8971

---- Sardine (Sardinops sagax)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8972

---- Aringhe cilene (Clupea bentincki)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8973

---- Sugarelli cileni (Trachurus murphyi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8974

---- Sgombri (Scomber japonicus peruanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.8979

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.8990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9100

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9211

---- Pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9212

---Gole di pesce (cocochas)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9219

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9290

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9300

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9400

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9511

---- surimi di naselli del Cile (Merluccius gayi gayi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9512

---- Pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9513

---- Gole di pesce (cocochas)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9514

---- altre carni di naselli del Cile (Merluccius gayi gayi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9515

---- altre carni di merluzzi australi (Merluccius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9519

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9591

---- altre carni di merluzzi granatieri (Macruronus magellanicus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9599

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9611

---- Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9612

---- Verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9613

---- Squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9614

---- Squali martello smerlati (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9615

---- Squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9616

---- Squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9617

---- Palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9621

---- Squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9622

---- Squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9623

---- Spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9624

---- Pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9629

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9631

---- Squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9632

---- Squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9639

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9641

---- Pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9642

---- Pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0304.9643

---- Squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9644

---- Smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9649

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9710

--- Arzille (Zearaja chilensis (ex Dipturus chilensis))

0 %

Cfr. nota 2

0304.9790

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0304.9921

---- Pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9922

---- Gole di pesce (cocochas)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9929

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9941

---- Salmoni del Pacifico, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9942

---- altre carni di salmoni del Pacifico

0 %

Cfr. nota 2

0304.9943

---- Salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9944

---- altre carni di salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio

0 %

Cfr. nota 2

0304.9951

---- Pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9959

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9961

---- Sardine (Sardinops sagax)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9962

---- Aringhe cilene (Clupea bentincki)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9963

----Surimi di sugarelli cileni (Trackurus murphyi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9964

----altre carni di sugarelli cileni (Trackurus murphyi)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9969

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9971

---- Pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0304.9979

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0304.9992

---- altre carni di melù australe (Micromesistius australis)

0 %

Cfr. nota 2

0304.9993

----altre carni di berici

0 %

Cfr. nota 2

0304.9999

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.1000

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0 %

Cfr. nota 2

0305.2010

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0 %

Cfr. nota 2

0305.2020

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Cfr. nota 2

0305.2090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.3100

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3200

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

0 %

Cfr. nota 2

0305.3910

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

6 %

0

0305.3920

---Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3930

---- Sugarelli cileni (Trachurus murphyi)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3940

--- Acciughe (Engraulis ringens)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3950

--- Austromerluzzi (Dissostichus eleginoides)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3960

--- Dotti neozelandesi (Polyprion oxygeneios)

0 %

Cfr. nota 2

0305.3990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.4110

---Salmoni del Pacifico, interi

6 %

0

0305.4120

---Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati ("HG")

6 %

0

0305.4130

---Filetti di salmoni del Pacifico

6 %

0

0305.4140

---Salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio, interi

6 %

0

0305.4150

---Salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio, decapitati ed eviscerati ("HG")

6 %

0

0305.4160

---Filetti di salmoni dell'Atlantico e di salmone del Danubio

6 %

0

0305.4170

--- Salmoni del Pacifico, decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

6 %

0

0305.4180

--- Salmoni dell'atlantico e del Danubio, decapitati, eviscerati e privati di coda ("HGT")

6 %

0

0305.4190

---altri

6 %

0

0305.4200

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Cfr. nota 2

0305.4310

--- intere

0 %

Cfr. nota 2

0305.4320

--- decapitate ed eviscerate ("HG")

0 %

Cfr. nota 2

0305.4330

--- Filetti

0 %

Cfr. nota 2

0305.4390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.4400

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0305.4900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.5100

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.5200

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0305.5300

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo bianco (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.5400

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), acciughe (Engraulis spp.), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), sgombri indiani (Rastrelliger spp.), maccarelli reali (Scomberomorus spp.), suri e sugarelli (Trachurus spp.), carangi (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pampi argentei (Pampus spp.), costardelle saire (Cololabis saira), sugarotti (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), pesci spada (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), boniti (Sarda spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae)

0 %

Cfr. nota 2

0305.5920

--- Salmoni del Pacifico, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0305.5930

--- Salmoni dell'Atlantico, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0305.5940

--- Salmoni del Danubio, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0305.5950

--- Trote, in pezzi

0 %

Cfr. nota 2

0305.5990

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.6100

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6200

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6300

-- Acciughe (Engraulis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6400

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6911

----filetti salati

0 %

Cfr. nota 2

0305.6912

----filetti in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6913

----medaglioni salati (fette, tranci)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6914

----medaglioni (fette, tranci) in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6915

----altre porzioni salate o altri pezzi salati

0 %

Cfr. nota 2

0305.6916

----altre porzioni o altri pezzi in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6919

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.6921

----filetti salati

0 %

Cfr. nota 2

0305.6922

----filetti in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6923

----medaglioni salati (fette, tranci)

0 %

Cfr. nota 2

0305.6924

----medaglioni (fette, tranci) in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6925

----altre porzioni salate o altri pezzi salati

0 %

Cfr. nota 2

0305.6926

----altre porzioni o altri pezzi in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

0305.6929

---- altre

0 %

Cfr. nota 2

0305.6990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7111

---- di squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7112

---- di verdesche (Prionace glauca)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7113

---- di squali delle Galapagos (Carcharhinus Galapagensis)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7114

---- di squali martello (Sphyrna lewini)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7115

---- di squali martello maggiori (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7116

---- di squali martello lisci (Sphyrna mokarran)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7117

---- di palombi (Mustelus mento)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7121

---- di squali capopiatto (Hexanchus griseus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7122

---- di squali becco d'uccello (Deania calcea)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7123

---- di spinaroli (Squalus acanthias)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7124

---- di pesci sega (Pristidae)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7129

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7131

---- di squali balena (Rhincodon typus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7132

---- di squali elefante (Cetorinhus maximus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7139

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7141

---- di pesci volpe (Alopias vulpinus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7142

---- di pescecani (Carcharodon carcharias).

0 %

Cfr. nota 2

0305.7143

---- di squali mako (Isurus oxyrinchus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7144

---- di smerigli (Lamna nasus)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7149

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0305.7200

-- Teste, code e stomaco di pesci

6 %

0

 

0305.7910

--- Pinne di razze (Rajidae)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7920

--- Pinne di razze (Mobulidae)

0 %

Cfr. nota 2

0305.7990

--- altri

6 %

0

 

0306.1110

--- Aragoste dell'Isola di Pasqua (Panulirus pascuensis)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1120

--- Aragoste di Juan Fernández (Jasus frontalis)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1130

--- Aragostelle cilene o del Pacifico (Projasus bahamondei)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1200

-- Astici (Homarus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1410

--- Granchi (Cancer porteri, Metacarcinus edwardsii (ex Cancer edwarsii), Homalaspis plana, Taliepus dentatus, Romaleon setosus, Cancer plebejus, Ovalipes trimaculatus)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1421

---- Granchi reali australi(Lithodes santolla (ex antarcticus))

0 %

Cfr. nota 2

0306.1422

---- Granchi reali della specie Lithodes spp.

0 %

Cfr. nota 2

0306.1423

---- Granchi imperatore (Paralomis granulosa)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1424

---- Granchi (Paralomis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1429

----altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1490

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1500

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1600

-- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1711

---- Gamberi carenati cileni (Heterocarpus reedi)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1712

---- Gamberoni centramericani (Penaeus vannamei)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1713

---- Gamberi della specie Cryphiops caementarius

0 %

Cfr. nota 2

0306.1719

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1721

---- Langostini (Cervimunida johni)

0 %

Cfr. nota 2

0306.1722

---- Gamberetti della specie Pleuroncodes monodon

0 %

Cfr. nota 2

0306.1729

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1791

---- Gamberi della specie Haliporoides diomedeae

0 %

Cfr. nota 2

0306.1799

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.1930

---Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei

0 %

Cfr. nota 2

0306.1990

---altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3110

--- Aragoste dell'Isola di Pasqua (Panulirus pascuensis)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3120

--- Aragoste di Juan Fernández (Jasus frontalis)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3130

--- Aragostelle cilene o del Pacifico (Projasus bahamondei)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3200

-- Astici (Homarus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3310

--- Granchi (Cancer porteri, Metacarcinus edwardsii (ex Cancer edwarsii), Homalaspis plana, Taliepus dentatus, Romaleon setosus, Cancer plebejus, Ovalipes trimaculatus)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3321

---- Granchi reali australi(Lithodes santolla (ex antarcticus))

0 %

Cfr. nota 2

0306.3322

---- Granchi reali della specie Lithodes spp.

0 %

Cfr. nota 2

0306.3323

---- Granchi imperatore (Paralomis granulosa)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3324

---- Granchi (Paralomis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3329

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3400

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3510

--- Gamberetti

0 %

Cfr. nota 2

0306.3520

--- Scampi

0 %

Cfr. nota 2

0306.3590

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3611

---- Gamberi carenati cileni (Heterocarpus reedi)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3612

---- Gamberoni centramericani (Penaeus vannamei)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3613

---- Gamberi della specie Cryphiops caementarius

0 %

Cfr. nota 2

0306.3619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3621

---- Langostini (Cervimunida johni)

0 %

Cfr. nota 2

0306.3622

---- Gamberetti della specie Pleuroncodes monodon

0 %

Cfr. nota 2

0306.3629

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3691

---- Gamberi della specie Haliporoides diomedeae

0 %

Cfr. nota 2

0306.3699

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.3930

--- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei

0 %

Cfr. nota 2

0306.3990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0306.9100

-- Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.9200

-- Astici (Homarus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0306.9300

-- Granchi

0 %

Cfr. nota 2

0306.9400

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

0 %

Cfr. nota 2

0306.9500

-- Gamberetti

0 %

Cfr. nota 2

0306.9900

-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana

0 %

Cfr. nota 2

0307.1110

--- Ostrica cilena (Ostrea chilensis)

0 %

Cfr. nota 2

0307.1120

--- Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.1190

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0307.1210

--- Ostrica cilena (Ostrea chilensis)

0 %

Cfr. nota 2

0307.1220

--- Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.1290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.2110

--- Capasanta del Pacifico (Argopecten purpuratus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2120

--- Capasanta della Patagonia (Chlamys patagónica)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2190

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0307.2210

--- Capasanta del Pacifico (Argopecten purpuratus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2220

--- Capasanta della Patagonia (Chlamys patagónica)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2290

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0307.2910

--- Capasanta del Pacifico (Argopecten purpuratus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2920

--- Capasanta della Patagonia (Chlamys patagónica)

0 %

Cfr. nota 2

0307.2990

--- altre

0 %

Cfr. nota 2

0307.3100

-- vivi, freschi o refrigerati

0 %

Cfr. nota 2

0307.3200

-- congelati

0 %

Cfr. nota 2

0307.3900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.4210

--- Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4220

--- Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp., Sepioteithis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.4310

--- Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4320

--- Filetti di seppie o totani giganti del Pacifico (Dosidicus gigas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4330

--- Pinne di seppie o totani giganti del Pacifico (Dosidicus gigas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4340

--- Tubi di seppie o di totani giganti del Pacifico (Dosidicus gigas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.4390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.4900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.5110

--- Polpo cileno (Octopus mimus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.5120

--- Polpo del Pacifico (Enteroctopus megalocyathus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.5190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.5210

--- Polpo cileno (Octopus mimus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.5220

--- Polpo del Pacifico (Enteroctopus megalocyathus)

0 %

Cfr. nota 2

0307.5290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.5900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.6000

- Lumache, diverse da quelle di mare

0 %

Cfr. nota 2

0307.7110

--- Vongole della specie Leukoma thaka (ex Protothaca thaca) e vongole oceaniche (Ameghinomya antiqua)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7120

--- Cannolicchi oceanici (Ensis Macha)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.7211

---- Protothaca thaca, Ameghinomya antiqua

0 %

Cfr. nota 2

0307.7212

---- Vongola oceanica (Tawera gayi)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7213

---- Telline del Pacifico (Mesodesma donacium)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7214

---- Vongole oceaniche (Semele solida)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7215

---- Cannolicchi oceanici (Ensis Macha)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7216

---- Cannolicchi del Pacifico (Tagelus dombeii)

0 %

Cfr. nota 2

0307.7219

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.7290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.7900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.8110

--- Abaloni (Haliotis discus hannai)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.8200

-- Strombi vivi, freschi o refrigerati (Strombus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8310

--- Abaloni rossi (Haliotis rufescens)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8320

--- Abaloni (Haliotis discus hannai)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8390

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.8400

-- Strombi congelati (Strombus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8700

-- Altri abaloni (Haliotis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.8800

-- Altri strombi (Strombus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.9130

--- Abaloni del Pacifico (Concholepas concholepas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.9190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.9210

--- Abaloni del Pacifico (Concholepas concholepas)

0 %

Cfr. nota 2

0307.9221

---- Lumache di mare della specie Zidona dufresnei

0 %

Cfr. nota 2

0307.9222

---- Trophon gervesianus

0 %

Cfr. nota 2

0307.9223

---- Ranelle (Argobuccinum spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.9224

---- Thais chocolata

0 %

Cfr. nota 2

0307.9229

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.9230

--- Fissurelle (Fissurella spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0307.9290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0307.9900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0308.1100

-- vivi, freschi o refrigerati

0 %

Cfr. nota 2

0308.1200

-- congelati

0 %

Cfr. nota 2

0308.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0308.2110

--- Gonadi di ricci di mare del Pacifico (Loxechinus albus)

0 %

Cfr. nota 2

0308.2190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

0308.2210

--- Gonadi di ricci di mare del Pacifico (Loxechinus albus)

0 %

Cfr. nota 2

0308.2290

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

0308.2900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0308.3000

- Meduse (Rhopilema spp.)

0 %

Cfr. nota 2

0308.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

0401.1000

- con tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

6 %

7

0401.2000

- con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

6 %

7

0401.4000

- con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

6 %

7

0401.5010

-- con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 12 %

6 %

7

0401.5020

-- con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 12 %:

6 %

7

0401.5030

-- con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 26 %

6 %

7

0401.5040

- con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 26 %

6 %

7

0401.5090

-- altri

6 %

7

0402.1000

- in polvere, in granuli o in altre forme solide, con tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

6 %

7

0402.2111

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 6 %

6 %

7

0402.2112

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 12 %

6 %

7

0402.2113

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 12 %

6 %

7

0402.2114

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 18 %

6 %

7

0402.2115

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 18 %

6 %

7

0402.2116

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 18 % ed inferiore o uguale a 24 %

6 %

7

0402.2117

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 24 % ed inferiore o uguale a 26 %

6 %

7

0402.2118

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 26 %

6 %

7

0402.2120

---Crema di latte

6 %

7

0402.2911

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 6 %

6 %

7

0402.2912

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 12 %

6 %

7

0402.2913

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 12 %

6 %

7

0402.2914

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 18 %

6 %

7

0402.2915

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale a 18 %

6 %

7

0402.2916

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 18 % ed inferiore o uguale a 24 %

6 %

7

0402.2917

----con tenore, in peso, di materie grasse superiore a 24 % ed inferiore o uguale a 26 %

6 %

7

0402.2918

----con tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 26 %

6 %

7

0402.2920

---Crema di latte

6 %

7

0402.9110

---Latte, in forma liquida o semisolida

6 %

7

0402.9120

---Crema di latte

6 %

7

0402.9910

---Latte condensato

6 %

7

0402.9990

---altri

6 %

7

0403.1010

--con aggiunta di frutta

6 %

7

0403.1020

--con aggiunta di cereali

6 %

7

0403.1090

--altri

6 %

7

0403.9000

- altri

6 %

7

0404.1000

- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

6 %

7

0404.9000

- altri

6 %

7

0405.1000

- Burro

6 %

7

0405.2000

- Paste da spalmare lattiere

6 %

7

0405.9000

- altri

6 %

7

0406.1010

--Formaggio fresco (non stagionato)

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1020

--Formaggio da spalmare

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1030

--Mozzarella

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.1090

--altri

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.2000

- Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.3000

- Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.4000

- Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9010

--Gouda e formaggi del tipo gouda

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9020

--Cheddar e formaggi del tipo cheddar

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9030

--Edam e formaggi del tipo edam

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9040

--Parmigiano e formaggi del tipo parmigiano

6 %

7*

TRQ-Cheese

0406.9090

--altri

6 %

7*

TRQ-Cheese

0407.1100

-- di galline della specie Gallus domesticus

0 %

Cfr. nota 2

0407.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0407.2100

-- di galline della specie Gallus domesticus

0 %

Cfr. nota 2

0407.2900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0407.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

0408.1100

-- essiccati

0 %

Cfr. nota 2

0408.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0408.9100

-- essiccati

0 %

Cfr. nota 2

0408.9900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0409.0010

- biologici

0 %

Cfr. nota 2

0409.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

0410.0011

-- biologici

0 %

Cfr. nota 2

0410.0019

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0410.0021

-- biologici

0 %

Cfr. nota 2

0410.0029

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0410.0031

-- biologici

0 %

Cfr. nota 2

0410.0039

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

0410.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1001.1100

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1001.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1001.9100

-- da semina

6 % + PBS

0

1001.9911

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9912

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9913

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9919

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9921

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9922

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9923

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9929

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9931

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9932

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9933

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9939

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9941

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9942

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9943

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9949

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9951

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9952

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9953

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9959

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9961

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9962

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9963

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9969

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9971

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9972

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9973

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9979

---- altri

6 % + PBS

0

1001.9991

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9992

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 30 %

6 % + PBS

0

1001.9993

---- con tenore, in peso, di glutine umido uguale o superiore a 18 % ed inferiore a 25 %

6 % + PBS

0

1001.9999

---- altri

6 % + PBS

0

1002.1000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1002.9010

-- destinata al consumo

0 %

Cfr. nota 2

1002.9090

-- altra

0 %

Cfr. nota 2

1003.1000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1003.9010

-- destinato al consumo

0 %

Cfr. nota 2

1003.9090

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1004.1000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1004.9000

- altra

0 %

Cfr. nota 2

1005.1010

-- ibrido

0 %

Cfr. nota 2

1005.1090

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1005.9010

-- destinato alla ricerca e alla sperimentazione

0 %

Cfr. nota 2

1005.9020

-- destinato al consumo

0 %

Cfr. nota 2

1005.9090

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1006.1010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1006.1090

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1006.2000

- Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")

0 %

Cfr. nota 2

1006.3010

-- con un contenuto, in peso, di rotture di riso inferiore o uguale a 5 %

0 %

Cfr. nota 2

1006.3020

-- con un contenuto, in peso, di rotture di riso superiore a 5 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 %

Cfr. nota 2

1006.3090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1006.4000

- Rotture di riso

0 %

Cfr. nota 2

1007.1000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1007.9010

-- destinato al consumo

0 %

Cfr. nota 2

1007.9090

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1008.1000

- Grano saraceno

0 %

Cfr. nota 2

1008.2100

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1008.2900

-- altro

0 %

Cfr. nota 2

1008.3000

- Scagliola

0 %

Cfr. nota 2

1008.4000

- Fonio (Digitaria spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1008.5010

-- biologica

0 %

Cfr. nota 2

1008.5090

-- altra

0 %

Cfr. nota 2

1008.6000

- Triticale

0 %

Cfr. nota 2

1008.9000

- altri cereali

0 %

Cfr. nota 2

1101.0000

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

6 % + PBS

0

1102.2000

- Farina di granturco

0 %

Cfr. nota 2

1102.9000

- altra

0 %

Cfr. nota 2

1103.1100

-- di frumento (grano)

6 %

3

1103.1300

-- di granturco

0 %

Cfr. nota 2

1103.1900

-- di altri cereali

0 %

Cfr. nota 2

1103.2000

- Agglomerati in forma di pellets

6 %

0

1104.1200

-- di avena

0 %

Cfr. nota 2

1104.1900

-- di altri cereali

0 %

Cfr. nota 2

1104.2210

---mondati

0 %

Cfr. nota 2

1104.2290

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1104.2300

-- di granturco

0 %

Cfr. nota 2

1104.2900

-- di altri cereali

0 %

Cfr. nota 2

1104.3000

- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

0 %

Cfr. nota 2

1105.1000

- Farina, semolino e polvere

0 %

Cfr. nota 2

1105.2000

- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

0 %

Cfr. nota 2

1106.1000

- di legumi da granella secchi della voce 0713

0 %

Cfr. nota 2

1106.2000

- di sago, di radici o tuberi della voce 0714

0 %

Cfr. nota 2

1106.3000

- dei prodotti del capitolo 8

0 %

Cfr. nota 2

1107.1000

- non torrefatto

0 %

Cfr. nota 2

1107.2000

- torrefatto

0 %

Cfr. nota 2

1108.1100

-- Amido di frumento (grano)

0 %

Cfr. nota 2

1108.1200

-- Amido di granturco

0 %

Cfr. nota 2

1108.1300

-- Fecola di patate

0 %

Cfr. nota 2

1108.1400

-- Fecola di manioca

0 %

Cfr. nota 2

1108.1900

-- altri amidi e fecole

0 %

Cfr. nota 2

1108.2000

- Inulina

0 %

Cfr. nota 2

1109.0000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

0 %

Cfr. nota 2

1201.1000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1201.9000

- altre

0 %

Cfr. nota 2

1202.3000

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1202.4100

-- con guscio

0 %

Cfr. nota 2

1202.4200

-- sgusciate, anche frantumate

0 %

Cfr. nota 2

1203.0000

Copra

0 %

Cfr. nota 2

1204.0010

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1204.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1205.1010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1205.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1205.9010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1205.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1206.0010

- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1206.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.1000

- Noci e mandorle di palmisti

0 %

Cfr. nota 2

1207.2100

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.2900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.3010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.3090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.4010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.4090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.5010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.5090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.6010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.6090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.7010

-- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.7090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.9110

--- da semina

0 %

Cfr. nota 2

1207.9190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1207.9900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1208.1000

- di fave di soia

0 %

Cfr. nota 2

1208.9000

- altre

0 %

Cfr. nota 2

1209.1000

- Semi di barbabietole da zucchero

0 %

Cfr. nota 2

1209.2100

-- di erba medica

0 %

Cfr. nota 2

1209.2210

--- Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2220

--- Trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2230

--- Trifoglio bianco (Trifolium repens L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.2300

-- di festuca

0 %

Cfr. nota 2

1209.2400

-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2500

-- di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2910

-- di lupini (Lupinus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2920

--- Gramigna perenne (Dactylis glomerata)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2930

--- Meliloto (Melilotus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2940

--- Veccia (Vicia spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.2990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.3010

-- Gombo (Hibiscus esculentus)

0 %

Cfr. nota 2

1209.3090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9111

---- Bietola bianca (Beta vulgaris var. Cicla)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9112

---- Barbabietola rossa (Beta vulgaris var. conditiva);

0 %

Cfr. nota 2

1209.9113

---- Spinaci (Spinacea oleracea)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9121

---- Cicoria (Cichorium intybus sativa)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9122

---- Carciofo (Cynara scolymus)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9123

---- Cicoria (Cichorium intybus L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9124

---- Lattuga (Lactuca sativa)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9125

---- Radicchio (Cicchorium intybus foliosum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9129

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9131

---- Broccolo (Brassica oleracea var italica)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9132

---- Cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9133

---- Cavolo rapa (Brassica oleracea gongyloides)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9134

---- Ravanello (Raphanus sativus)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9135

---- Cavolo cappuccio (Brassica oleracea var. capitata)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9136

---- Rucola (Eruca sativa)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9139

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9141

---- Zucca siamese (Cucurbita ficifolia)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9142

---- Zucchino (Cucurbita pepo var. medullosa)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9144

---- Cetrioli e cetriolini (Cucumis sativus)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9145

---- Cocomero (Citrullus lanatus)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9146

---- Zucche e zucchini (Cucurbita spp.), altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9149

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9151

---- Aglio (Allium sativum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9152

---- Cipolla d'inverno (Allium fistulosum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9153

---- Cipolla (Allium cepa)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9154

---- Asparago (Asparagus officinalis)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9155

---- Porro (Allium porrum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9159

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9161

---- Peperoncino (Capsicum frutescens)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9162

---- Melanzana (Solanum melongena)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9163

---- Peperone (Capsicum annuum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9164

---- Tabacco (Nicotiana tabacum L.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9165

---- Pomodoro (Lycopersicum esculentum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9169

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9171

---- Sedano (Apium graveolens)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9172

---- Finocchio (Foeniculum vulgare)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9173

---- Prezzemolo (Petroselinum crispum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9174

---- Carota (Daucus carota)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9179

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9181

---- Basilico (Ocimum basilicum)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9182

---- Rosmarino (Rosmarinus officinalis)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9189

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9911

---- Pino (Pinus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1209.9919

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1209.9990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1210.1000

- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

0 %

Cfr. nota 2

1210.2000

- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

0 %

Cfr. nota 2

1211.2000

- Radici di ginseng

0 %

Cfr. nota 2

1211.3000

- Coca (foglie di)

0 %

Cfr. nota 2

1211.4000

- Paglia di papavero

0 %

Cfr. nota 2

1211.5000

- Efedra

0 %

Cfr. nota 2

1211.9011

--- Foglie di boldo biologico

0 %

Cfr. nota 2

1211.9019

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1211.9020

-- Origano

0 %

Cfr. nota 2

1211.9030

-- Segale cornuta (Claviceps purpurea)

0 %

Cfr. nota 2

1211.9040

-- Foglie di stevia (Stevia rebaudiana)

0 %

Cfr. nota 2

1211.9050

-- Iperico (Hypericum perforatum)

0 %

Cfr. nota 2

1211.9061

--- biologici

0 %

Cfr. nota 2

1211.9069

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1211.9071

--- Semi e semi sterili

0 %

Cfr. nota 2

1211.9072

--- Tegumenti

0 %

Cfr. nota 2

1211.9079

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1211.9081

--- Semi e semi sterili

0 %

Cfr. nota 2

1211.9082

--- Tegumenti

0 %

Cfr. nota 2

1211.9083

--- Fiori e foglie

0 %

Cfr. nota 2

1211.9089

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1211.9092

--- Foglie di maqui biologico

0 %

Cfr. nota 2

1211.9093

--- Altre foglie di maqui

0 %

Cfr. nota 2

1211.9094

--- altro, biologico

0 %

Cfr. nota 2

1211.9099

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1212.2110

--- Gelidium

0 %

Cfr. nota 2

1212.2120

--- Gracilaria (Gracilaria spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2130

--- Chascón (Lessonia spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2140

--- Luga Luga (Iridaea spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2150

--- Lattuga marina (Gigartina spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2160

--- Huiro (Macrocystis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2170

--- Cochayuyo (Durvillaea Antarctica)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1212.2910

--- Gelidium

0 %

Cfr. nota 2

1212.2920

--- Gracilaria (Gracilaria spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2930

--- Chascón (Lessonia spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2940

--- Luga Luga (Iridaea spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2950

--- Lattuga marina (Gigartina spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2960

--- Huiro (Macrocystis spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2970

--- Cochayuyo (Durvillaea Antarctica)

0 %

Cfr. nota 2

1212.2990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1212.9100

-- Barbabietole da zucchero

6 %

0

1212.9200

-- Carrube

0 %

Cfr. nota 2

1212.9300

-- Canne da zucchero

6 %

0

1212.9400

-- Radici di cicoria

6 %

0

1212.9900

- altri

ex 1212.9900

-- Semi di carrube e noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne

0 %

Cfr. nota 2

ex 1212.9900

-- altri

6 %

0

1213.0000

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

0 %

Cfr. nota 2

1214.1000

- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

0 %

Cfr. nota 2

1214.9010

--Lupini (Lupinus spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1214.9090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

1501.1000

- Strutto

0 %

Cfr. nota 2

1501.2000

- Altri grassi di maiale

0 %

Cfr. nota 2

1501.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1502.1010

-- fusi (compresi i "primo sugo")

0 %

Cfr. nota 2

1502.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1502.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1503.0000

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

0 %

Cfr. nota 2

1504.1000

- Oli di fegato di pesci e loro frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1504.2010

-- Olio di pesce greggio

0 %

Cfr. nota 2

1504.2020

-- Olio di pesce, raffinato e semiraffinato

0 %

Cfr. nota 2

1504.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1504.3000

- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1505.0000

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0 %

Cfr. nota 2

1506.0000

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0 %

Cfr. nota 2

1507.1000

- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

6 %

3

1507.9010

-- alla rinfusa

6 %

7

1507.9090

-- altri

6 %

7

1508.1000

- Oli greggi

6 %

0

1508.9000

- altri

6 %

0

1509.1011

--- in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 5 l

0 %

Cfr. nota 2

1509.1019

--- altri:

0 %

Cfr. nota 2

1509.1091

--- in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 5 l

0 %

Cfr. nota 2

1509.1099

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1509.9010

-- biologici

0 %

Cfr. nota 2

1509.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1510.0000

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09

0 %

Cfr. nota 2

1511.1000

- Oli greggi

6 %

0

1511.9000

- altri

6 %

7

1512.1110

--- Oli di girasole e sue frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1512.1120

--- Oli di cartamo e sue frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1512.1911

---- alla rinfusa

0 %

Cfr. nota 2

1512.1919

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1512.1920

--- Oli di cartamo e sue frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1512.2100

-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo

6 %

0

1512.2900

-- altri

6 %

3

1513.1100

-- Oli greggi

6 %

0

1513.1900

-- altri

6 %

0

1513.2100

-- Oli greggi

6 %

0

1513.2900

-- altri

6 %

3

1514.1100

-- Oli greggi

6 %

7

1514.1900

-- altri

6 %

3

1514.9100

-- Oli greggi

6 %

3

1514.9900

-- altri

6 %

3

1515.1100

-- Oli greggi

0 %

Cfr. nota 2

1515.1900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1515.2100

-- Oli greggi

0 %

Cfr. nota 2

1515.2900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1515.3000

- Olio di ricino e sue frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1515.5000

- Olio di sesamo e sue frazioni

6 %

0

1515.9011

--- di rosa canina biologica

6 %

3

1515.9019

--- altri

6 %

3

1515.9021

--- di avocado biologici

0 %

Cfr. nota 2

1515.9029

--- di altri avocado

0 %

Cfr. nota 2

1515.9031

--- biologici

0 %

Cfr. nota 2

1515.9039

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1515.9090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

1516.1011

---Oli di pesce

0 %

Cfr. nota 2

1516.1012

---Oli di mammiferi marini

0 %

Cfr. nota 2

1516.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1516.2000

- Grassi e oli vegetali e loro frazioni

0 %

Cfr. nota 2

1517.1010

-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg netto

0 %

Cfr. nota 2

1517.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1517.9010

-- Miscele di oli vegetali, greggi

6 %

7

1517.9020

-- Miscele di oli vegetali, raffinati

6 %

7

1517.9090

-- altri

6 %

7

1518.0000

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

0 %

Cfr. nota 2

1520.0000

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

Cfr. nota 2

1521.1000

- Cere vegetali

0 %

Cfr. nota 2

1521.9011

--- Biologiche

0 %

Cfr. nota 2

1521.9019

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1521.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1522.0000

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

0 %

Cfr. nota 2

1601.0000

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

0 %

Cfr. nota 2

1602.1000

- Preparazioni omogeneizzate

0 %

Cfr. nota 2

1602.2000

- di fegato di qualsiasi animale

0 %

Cfr. nota 2

1602.3110

--- Pezzi preparati, insaporiti o speziati

0 %

Cfr. nota 2

1602.3120

--- Terrine e creme da spalmare

0 %

Cfr. nota 2

1602.3130

--- Prosciutto

0 %

Cfr. nota 2

1602.3190

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1602.3210

--- Pezzi preparati, insaporiti o speziati

0 %

Cfr. nota 2

1602.3220

--- Terrine e creme da spalmare

0 %

Cfr. nota 2

1602.3230

--- Polpa

0 %

Cfr. nota 2

1602.3290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1602.3900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1602.4100

-- Prosciutti e loro pezzi

0 %

Cfr. nota 2

1602.4200

-- Spalle e loro pezzi

0 %

Cfr. nota 2

1602.4900

-- altri, compresi i miscugli

0 %

Cfr. nota 2

1602.5000

- della specie bovina

0 %

Cfr. nota 2

1602.9010

-- di capriolo

0 %

Cfr. nota 2

1602.9020

-- di cinghiale

0 %

Cfr. nota 2

1602.9030

-- di cervo

0 %

Cfr. nota 2

1602.9040

-- di coniglio

0 %

Cfr. nota 2

1602.9050

-- di fagiano

0 %

Cfr. nota 2

1602.9060

-- d'oca

0 %

Cfr. nota 2

1602.9070

-- di pernice

0 %

Cfr. nota 2

1602.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1603.0000

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0 %

Cfr. nota 2

1604.1110

---affumicati

0 %

Cfr. nota 2

1604.1190

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1200

-- Aringhe

0 %

Cfr. nota 2

1604.1311

----in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

1604.1312

----in salsa di pomodoro

0 %

Cfr. nota 2

1604.1319

----altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1390

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1410

---Tonni

6 %

0

1604.1420

---Tonnetti striati

6 %

0

1604.1430

---Boniti

0 %

Cfr. nota 2

1604.1500

-- Sgombri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1610

---in olio

0 %

Cfr. nota 2

1604.1690

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1700

-- Anguille

ex 1604.1700

--- Filetti detti "loins"

6 %

0

ex 1604.1700

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1800

-- Pinne di squalo

ex 1604.1800

--- Filetti detti "loins"

6 %

0

ex 1604.1800

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1911

---- in salamoia

0 %

Cfr. nota 2

1604.1912

---- in salsa di pomodoro

0 %

Cfr. nota 2

1604.1913

---- in olio

0 %

Cfr. nota 2

1604.1919

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.1920

--- Abadeci

0 %

Cfr. nota 2

1604.1930

---Trote

0 %

Cfr. nota 2

1604.1940

--- Naselli

0 %

Cfr. nota 2

1604.1990

--- altri

ex 1604.1990

---- Filetti detti "loins"

6 %

0

ex 1604.1990

---- Pesci del genere Euthynnus

6 %

0

ex 1604.1990

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.2010

-- di tonno

6 %

0

1604.2020

-- di boniti

0 %

Cfr. nota 2

1604.2030

-- di salmoni

0 %

Cfr. nota 2

1604.2040

-- di sardina e sugarello

0 %

Cfr. nota 2

1604.2050

-- di sgombro

0 %

Cfr. nota 2

1604.2060

-- di acciughe

0 %

Cfr. nota 2

1604.2070

-- di nasello

0 %

Cfr. nota 2

1604.2090

-- altri

ex 1604.2090

--- Filetti detti "loins"

6 %

0

ex 1604.2090

--- di tonnetti striati e altri pesci del genere Euthynnus

6 %

0

ex 1604.2090

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1604.3100

-- Caviale

0 %

Cfr. nota 2

1604.3200

-- Succedanei del caviale

0 %

Cfr. nota 2

1605.1011

---in recipienti ermeticamente chiusi

0 %

Cfr. nota 2

1605.1012

---congelati

0 %

Cfr. nota 2

1605.1019

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.1021

--- Granchi reali della specie Lithodes spp., in recipienti ermeticamente chiusi

0 %

Cfr. nota 2

1605.1022

--- Granchi reali australi (Lithodes santolla), in recipienti ermeticamente chiusi

0 %

Cfr. nota 2

1605.1023

--- Granchi imperatore (Paralomis granulosa), in recipienti ermeticamente chiusi

0 %

Cfr. nota 2

1605.1024

--- Granchi (Paralomis spp.), in recipienti ermeticamente chiusi

0 %

Cfr. nota 2

1605.1025

--- Granchi reali della specie Lithodes spp., congelati

0 %

Cfr. nota 2

1605.1026

--- Granchi reali australi (Lithodes santolla), congelati

0 %

Cfr. nota 2

1605.1027

--- Granchi imperatore (Paralomis granulosa), congelati

0 %

Cfr. nota 2

1605.1028

--- Granchi (Paralomis spp.), congelati

0 %

Cfr. nota 2

1605.1029

---altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.1090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2111

---- Gamberi carenati cileni (Heterocarpus reedi)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2112

---- Gamberoni centramericani (Penaeus vannamei)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2113

---- Gamberi della specie Cryphiops caementarius

0 %

Cfr. nota 2

1605.2119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2121

---- Gamberi carenati cileni (Heterocarpus reedi)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2122

---- Gamberoni centramericani (Penaeus vannamei)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2123

---- Gamberi della specie Cryphiops caementarius

0 %

Cfr. nota 2

1605.2129

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2131

---- Langostini (Cervimunida johni)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2132

---- Gamberetti della specie Pleuroncodes monodon

0 %

Cfr. nota 2

1605.2139

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2141

---- Langostini (Cervimunida johni)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2142

---- Gamberetti della specie Pleuroncodes monodon

0 %

Cfr. nota 2

1605.2149

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2151

---- Gamberi della specie Haliporoides diomedeae

0 %

Cfr. nota 2

1605.2159

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2161

---- Gamberi della specie Haliporoides diomedeae

0 %

Cfr. nota 2

1605.2169

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2911

---- Gamberi carenati cileni (Heterocarpus reedi)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2912

---- Gamberoni centramericani (Penaeus vannamei)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2913

---- Gamberi della specie Cryphiops caementarius

0 %

Cfr. nota 2

1605.2919

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2921

---- Langostini (Cervimunida johni)

0 %

Cfr. nota 2

1605.2922

---- Gamberetti della specie Pleuroncodes monodon

0 %

Cfr. nota 2

1605.2929

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2931

---- Gamberi della specie Haliporoides diomedeae

0 %

Cfr. nota 2

1605.2939

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.2990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.3000

- Astici

0 %

Cfr. nota 2

1605.4000

- altri crostacei

0 %

Cfr. nota 2

1605.5100

-- Ostriche

0 %

Cfr. nota 2

1605.5210

--- Pettini (Argopecten purpuratus), (Chlamys patagonica)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5290

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5300

-- Mitili

0 %

Cfr. nota 2

1605.5410

--- Totani giganti del Pacifico (Dosidicus gigas)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5490

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5500

-- Polpi

0 %

Cfr. nota 2

1605.5611

---- Protothaca thaca, Ameghinomya antiqua

0 %

Cfr. nota 2

1605.5612

---- Vongola oceanica (Tawera gayi)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5619

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5690

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5710

--- Abaloni (Haliotis discus hannai)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5790

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5800

-- Lumache, diverse da quelle di mare

0 %

Cfr. nota 2

1605.5910

--- Tellina del Pacifico (Mesodesma donacium) (Solen macha)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5920

--- Abaloni del Pacifico (Concholepas concholepas)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5931

---- Lumache di mare della specie Zidona dufresnei

0 %

Cfr. nota 2

1605.5932

---- Trophon gervesianus

0 %

Cfr. nota 2

1605.5933

---- Ranelle (Argobuccinum spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5934

---- Thais chocolata

0 %

Cfr. nota 2

1605.5939

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.5940

--- Fissurelle (Fissurella spp.)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5950

--- Cannolicchi del Pacifico (Tagelus dombeii)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5960

--- Cannolicchi oceanici (Ensis macha)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5970

--- Cappe del Pacifico (Gari solida)

0 %

Cfr. nota 2

1605.5990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1605.6100

-- Oloturie

0 %

Cfr. nota 2

1605.6200

-- Ricci di mare

0 %

Cfr. nota 2

1605.6300

-- Meduse

0 %

Cfr. nota 2

1605.6900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1701.1200

-- di barbabietola

6 % + PBS

E

1701.1300

-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo

6 % + PBS

E

1701.1400

-- altri zuccheri di canna

6 % + PBS

E

1701.9100

-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

6 % + PBS

E

1701.9910

--- Zucchero di canna raffinato

6 % + PBS

E

1701.9920

--- Zucchero di barbabietola raffinato

6 % + PBS

E

1701.9990

--- altri

6 % + PBS

E

1702.1100

-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

6 %

7

1702.1900

-- altri

6 %

7

1702.2000

- Zucchero e sciroppo d'acero

6 %

7

1702.3000

- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

6 %

7

1702.4000

- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

6 %

7

1702.5000

- Fruttosio chimicamente puro

6 %

7

1702.6010

-- di pera

6 %

7

1702.6020

-- di mela

6 %

7

1702.6090

-- altri

6 %

7

1702.9010

-- Caramello colorante

6 %

7

1702.9020

-- Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

6 %

7

1702.9090

-- altri

6 %

7

1703.1000

- Melassi di canna

6 %

7

1703.9000

- altri

6 %

7

1704.1010

-- rivestite di zucchero

0 %

Cfr. nota 2

1704.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1704.9020

-- Caramelle

0 %

Cfr. nota 2

1704.9030

-- Zuccheri e melassi, caramellati

0 %

Cfr. nota 2

1704.9050

-- Dolciumi

0 %

Cfr. nota 2

1704.9060

-- Gomme a base di zuccheri

0 %

Cfr. nota 2

1704.9070

-- Torrone

0 %

Cfr. nota 2

1704.9080

Prodotti di confetteria elaborati in tutto o in parte da "dulce de leche"

0 %

Cfr. nota 2

1704.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1901.1010

-- con tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari solidi superiore a 10 %

0 %

Cfr. nota 2

1901.1090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

1901.2010

--con tenore, in peso, di materie grasse del latte superiore al 25 %, non condizionati per la vendita al minuto

6 %

3

1901.2090

--altri

6 %

3

1901.9011

--- Zuccheri e melassi, caramellati

0 %

Cfr. nota 2

1901.9019

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1901.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1902.1100

-- contenenti uova

0 %

Cfr. nota 2

1902.1910

--- Spaghetti

0 %

Cfr. nota 2

1902.1920

--- Pasta per minestre

0 %

Cfr. nota 2

1902.1990

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

1902.2010

-- Pasta con ripieno di carne

0 %

Cfr. nota 2

1902.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

1902.3000

- altre paste alimentari

0 %

Cfr. nota 2

1902.4000

- Cuscus

0 %

Cfr. nota 2

1903.0000

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0 %

Cfr. nota 2

1904.1000

- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

0 %

Cfr. nota 2

1904.2000

- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

0 %

Cfr. nota 2

1904.3000

- Bulgur di grano

0 %

Cfr. nota 2

1904.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

1905.1000

- Pane croccante detto "Knäckebrot"

0 %

Cfr. nota 2

1905.2000

- Pane con spezie (panpepato)

0 %

Cfr. nota 2

1905.3100

-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti

0 %

Cfr. nota 2

1905.3200

-- Cialde e cialdine

0 %

Cfr. nota 2

1905.4000

- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

0 %

Cfr. nota 2

1905.9010

-- Alfajores (biscotti farciti con dulce de leche)

0 %

Cfr. nota 2

1905.9020

-- Bizcochos (pan di Spagna)

0 %

Cfr. nota 2

1905.9030

-- Crackers

0 %

Cfr. nota 2

1905.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2101.1111

---- Elaborati con chicchi di caffè biologici

0 %

Cfr. nota 2

2101.1119

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

2101.1191

---- Elaborati con chicchi di caffè biologici

0 %

Cfr. nota 2

2101.1199

---- altri

0 %

Cfr. nota 2

2101.1200

-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

0 %

Cfr. nota 2

2101.2010

-- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

0 %

Cfr. nota 2

2101.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2101.3000

- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0 %

Cfr. nota 2

2102.1000

- Lieviti vivi

0 %

Cfr. nota 2

2102.2000

- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

0 %

Cfr. nota 2

2102.3000

- Lieviti in polvere preparati

0 %

Cfr. nota 2

2103.1000

- Salsa di soia

0 %

Cfr. nota 2

2103.2010

-- Salsa ketchup ("catsup", "catchup")

0 %

Cfr. nota 2

2103.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2103.3000

- Farina di senape e senape preparata

0 %

Cfr. nota 2

2103.9010

-- Condimenti composti

0 %

Cfr. nota 2

2103.9020

-- Maionese

0 %

Cfr. nota 2

2103.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2104.1010

-- Preparazioni per creme e creme preparate

0 %

Cfr. nota 2

2104.1020

-- Preparazioni per minestre e minestre preparate

0 %

Cfr. nota 2

2104.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2104.2010

-- Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini

0 %

Cfr. nota 2

2104.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2105.0010

- a base di acqua

0 %

Cfr. nota 2

2105.0020

- a base di latte o di crema di latte

0 %

Cfr. nota 2

2105.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

2106.1010

-- Concentrati di proteine

0 %

Cfr. nota 2

2106.1020

-- Sostanze proteiche testurizzate

0 %

Cfr. nota 2

2106.9010

-- Polveri per la preparazione di budini, creme, gelatine e simili

6 %

3

2106.9020

-- Preparazioni non alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

6 %

3

2106.9090

-- altri

6 %

3

2301.1010

-- Farina di volatili

0 %

Cfr. nota 2

2301.1020

-- Farina di ruminanti

0 %

Cfr. nota 2

2301.1030

-- Farina di maiale

0 %

Cfr. nota 2

2301.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2301.2011

--- con contenuto proteico non superiore a 66 % in peso (standard)

0 %

Cfr. nota 2

2301.2012

--- con contenuto proteico uguale o superiore a 66 % ed inferiore o uguale a 68 % in peso (prime)

0 %

Cfr. nota 2

2301.2013

--- con contenuto proteico superiore a 68 % in peso (super prime)

0 %

Cfr. nota 2

2301.2021

--- di scampi o gamberetti

0 %

Cfr. nota 2

2301.2022

--- di carapace di crostacei

0 %

Cfr. nota 2

2301.2029

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

2301.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2302.1010

-- Crusca

0 %

Cfr. nota 2

2302.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2302.3000

- di frumento

6 %

3

2302.4000

- di altri cereali

ex 2302.4000

-- di riso

0 %

Cfr. nota 2

ex 2302.4000

-- altri

6 %

0

2302.5000

- di legumi

0 %

Cfr. nota 2

2303.1000

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

0 %

Cfr. nota 2

2303.2010

-- Polpe di barbabietole

6 %

0

2303.2090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2303.3000

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

0 %

Cfr. nota 2

2304.0010

- Panelli

0 %

Cfr. nota 2

2304.0020

- Farina di panelli

0 %

Cfr. nota 2

2304.0030

- Agglomerati in forma di pellets

0 %

Cfr. nota 2

2304.0090

- altri

0 %

Cfr. nota 2

2305.0000

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

0 %

Cfr. nota 2

2306.1000

- di semi di cotone

0 %

Cfr. nota 2

2306.2000

- di semi di lino

0 %

Cfr. nota 2

2306.3010

--Panelli

0 %

Cfr. nota 2

2306.3020

--Farina di panelli

0 %

Cfr. nota 2

2306.3030

--Agglomerati in forma di pellets

0 %

Cfr. nota 2

2306.3090

--altri

0 %

Cfr. nota 2

2306.4100

-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

0 %

Cfr. nota 2

2306.4900

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2306.5000

- di noce di cocco o di copra

0 %

Cfr. nota 2

2306.6000

- di noci o di mandorle di palmisti

0 %

Cfr. nota 2

2306.9000

- altri

0 %

Cfr. nota 2

2307.0000

Fecce di vino; tartaro greggio

0 %

Cfr. nota 2

2308.0000

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

0 %

Cfr. nota 2

2309.1011

--- Succedanei del latte per cani o gatti

0 %

Cfr. nota 2

2309.1019

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

2309.1021

--- Succedanei del latte per cani o gatti

0 %

Cfr. nota 2

2309.1029

--- altri

0 %

Cfr. nota 2

2309.1090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

2309.9030

-- Succedanei del latte per l'alimentazione di vitelli, ovini, caprini o equini

0 %

Cfr. nota 2

2309.9040

-- Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, costituite principalmente da alghe, alghe essiccate e sottoprodotti di alghe

0 %

Cfr. nota 2

2309.9050

-- Mangimi misti contenenti almeno il 20 % di materia di origine animale

0 %

Cfr. nota 2

2309.9060

-- Preparati contenenti granturco

0 %

Cfr. nota 2

2309.9070

-- Preparati contenenti frumento (grano) tenero

0 %

Cfr. nota 2

2309.9080

-- Preparati contenenti granturco e frumento (grano) tenero

0 %

Cfr. nota 2

2309.9090

-- altri

0 %

Cfr. nota 2

________________

(1)    Si precisa che il volume disponibile per l'anno 0 è calcolato moltiplicando il volume consentito corrispondente all'anno 0 (come stabilito nel presente allegato) per una frazione il cui numeratore è il restante numero di giorni dell'anno 0 e il cui denominatore è il numero totale di giorni dell'anno civile in cui cade l'anno 0 (365 o 366, a seconda dei casi).
(2)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 1 500 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato II, sezione 1, paragrafo 1, dell'accordo di associazione del 2002.
(3)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(4)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 5 000 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato II, sezione 1, punto 3, lettera b), dell'accordo di associazione del 2002.
(5)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 1 000 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, lettera a), dell'accordo di associazione del 2002. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, dell'accordo di associazione del 2002 è soppresso.
(6)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(7)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 3 500 tonnellate metriche (volume iniziale), e di 1 000 tonnellate metriche aggiunte in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, lettere b) ed e), dell'accordo di associazione del 2002. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, dell'accordo di associazione del 2002 è soppresso.
(8)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(9)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 2 000 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, lettera c), dell'accordo di associazione del 2002. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, dell'accordo di associazione del 2002 è soppresso.
(10)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(11)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 7 250 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, lettera d), dell'accordo di associazione del 2002. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, dell'accordo di associazione del 2002 è soppresso.
(12)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(13)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 150 tonnellate metriche di cui all'allegato I, sezione 1, punto 5, dell'accordo di associazione del 2002.
(14)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 500 tonnellate metriche (volume iniziale), e di 30 tonnellate metriche (volume iniziale, aggiunte in seguito all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera b), dell'accordo di associazione del 2002. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aumento annuo del 5 % del quantitativo iniziale di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2, dell'accordo di associazione del 2002 è soppresso.
(15)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 1 000 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera c), dell'accordo di associazione del 2002.
(16)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(17)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 400 tonnellate metriche di cui all'allegato I, sezione 1, punto 3, lettera a), dell'accordo di associazione del 2002.
(18)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 400 tonnellate metriche di cui all'allegato I, sezione 1, punto 3, lettera b), dell'accordo di associazione del 2002.
(19)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 500 tonnellate metriche di cui all'allegato I, sezione 1, punto 3, lettera c), dell'accordo di associazione del 2002.
(20)    Questo contingente tariffario sostituisce il contingente tariffario di 500 tonnellate metriche (volume iniziale) di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera d), dell'accordo di associazione del 2002.
(21)    Si precisa che questa disposizione è intesa a rispecchiare l'aumento annuo di volume previsto dall'accordo di associazione del 2002 fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(22)    GU UE L 361 del 30.10.2020, pag. 1.
(23)    Ley 18.525, de 1986, del Ministerio de Hacienda, que establece Normas sobre Importación de Mercancías al país (legge 18.525 del 1986 del ministero delle Finanze, che stabilisce norme sull'importazione di merci nel paese).
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Staati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra


ALLEGATO 10-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1
Principi generali

1.    Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera c).

2.    Ai fini del presente allegato e dell'allegato 10-B, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato o nell'allegato 10-B.

3.    Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.

4.    Il presente allegato e l'allegato 10-B si basano sul sistema armonizzato, così come modificato il 1º gennaio 2022.


Nota 2
La struttura dell'allegato 10-B

1.    All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capi sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capo, alla voce o alla sottovoce pertinente.

2.    Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 10-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 di tale allegato.

3.    Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario se soddisfa una delle alternative. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario solo se soddisfa tutte le prescrizioni.

4.    Ai fini del presente allegato e dell'allegato 10-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "sezione": una sezione del sistema armonizzato;

b)    "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

c)    "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;


d)    "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

5.    Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti 1 :

a)    "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capitolo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capo) del sistema armonizzato;

b)    "CTH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato;

c)    "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato; e


d)    "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce": la lavorazione o la trasformazione da materiali non originari è superiore al minimo.

Nota 3
Applicazione dell'allegato 10-B

1.    L'articolo 10.2, paragrafo 2, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono incorporati come materiale in un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.

2.    Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non deve essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

3.    Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali se questi non possono soddisfare la condizione a causa della loro natura intrinseca.


Nota 4
Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

1.    Ai fini del presente allegato e dell'allegato 10-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

b)    "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

c)    "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale; e

d)    "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati per fabbricare il prodotto e che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto; se il valore doganale non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari in una delle parti; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione degli stock basato sui principi contabili generalmente accettati nel territorio della parte.


Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione europea o in Cile, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

2.    Per il calcolo di MaxNOM, si applica la formula seguente:

Nota 5
Definizioni dei processi di cui alle
sezioni V, VI e VII dell'allegato 10-B

Ai fini delle sezioni V, VI e VII dell'allegato 10-B si applicano le definizioni seguenti:

a)    "procedimenti biotecnologici":

i)    la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi, batteri, virus (compresi i batteriofagi) o di cellule umane, animali o vegetali; o

ii)    la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari, come geni isolati, frammenti di geni e plasmidi, o la fermentazione;


b)    "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

c)    "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

i)    la dissoluzione in acqua o in altri solventi;

ii)    l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

iii)    l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

d)    "distillazione":

i)    la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; o


ii)    distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

e)    "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;

f)    "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

g)    "produzione di materiali standard comprese le soluzioni standard": la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal fabbricante;

h)    "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i)    sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;


ii)    prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii)    elementi e componenti per l'uso all'interno di microelementi;

iv)    usi ottici specializzati;

v)    usi non tossici per la salute e la sicurezza;

vi)    uso biotecnico;

vii)    vettori usati in processi di separazione; o

viii)    usi di tipo nucleare.

Nota 6
Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 10-B

Ai fini della sezione XI dell'allegato 10-B si applicano le seguenti definizioni seguenti:

a)    "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;


b)    "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali. Il loro uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, salvo diversa indicazione, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

c)    "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e

d)    "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto.


Nota 7
Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1.    Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

a)    seta;

b)    lana;

c)    peli grossolani;

d)    peli fini;

e)    crini;

f)    cotone;

g)    carta e materiali per la fabbricazione della carta;

h)    lino;

i)    canapa;


j)    iuta e altre fibre tessili liberiane;

k)    sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

l)    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

m)    filamenti sintetici;

n)    filamenti artificiali;

o)    filamenti conduttori elettrici;

p)    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

q)    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

r)    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

s)    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

t)    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

u)    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;


v)    fibre sintetiche in fiocco di poli (solfuro di fenilene);

w)    fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile);

x)    altre fibre sintetiche in fiocco;

y)    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

z)    altre fibre artificiali in fiocco;

aa)    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

bb)    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

cc)    prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

dd)    altri prodotti della voce 56.05;


ee)    fibre di vetro; e

ff)    fibre metalliche.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 10-B, le prescrizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, purché:

a)    il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

b)    il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati. Per esempio,

per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 10-B, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 10-B, o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

3.    In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.


4.    In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

Nota 8
Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1.    Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 10-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari, ad eccezione di fodere o controfodere, che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.

2.    I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella fabbricazione di prodotti tessili classificati nei capitoli da 61 a 63 del sistema armonizzato. Per esempio,

se una prescrizione di cui all'allegato 10-B dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.


3.    Se una prescrizione di cui all'allegato 10-B fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato nel calcolo del valore dei materiali non‑originari.

Nota 9
Prodotti agricoli

1.    I prodotti agricoli classificati nell'ambito dei capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e della voce 24.01 del sistema armonizzato, coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

2.    In deroga all'articolo 10.5, per i prodotti classificati nell'ambito delle sottovoci 1602.31, 1602.32, 1602.41 e 1602.50 del sistema armonizzato, il valore stabilito all'articolo 10.5, paragrafo 1, lettera a) non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

________________

ALLEGATO 10-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1

Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 1

Animali vivi

01.01-01.06

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01-02.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

03.01-03.09

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

04.01-04.10

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti;

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

05.01-05.11

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

06.01-06.04

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

07.01-07.14

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

08.01-08.14

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti;

e

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

09.01-09.10

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 10

Cereali

10.01-10.08

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

11.01-11.09

Fabbricazione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1201.10-1207.91

CTH

1207.99

- Semi di chia

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

- Altro

CTH

12.08-12.14

CTH

Capitolo 13

Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1301.20-1302.39

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui:

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 14

Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

14.01-14.04

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capitolo 15

Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18

CTSH

15.20

Fabbricazione di materiali non originari di qualsiasi voce.

15.21-15.22

CTSH

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti

16.01-16.05

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

17.01

CTH

17.02

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

17.03

CTH

17.04

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

18.01-18.05

CTH

18.06

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

19.01-19.05

CTH, a condizione che:

- il peso dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

- il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

20.01

CTH

20.02-20.03

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

20.04-20.07

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

2008.11-2008.93

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

2008.97

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; tuttavia possono essere utilizzate le preparazioni di ananas non originarie della sottovoce 2008.20.

2008.99-2009.90

CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

21.01-21.02

CTH, a condizione che:

- il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie.

2103.30

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

21.04-21.06

CTH, a condizione che:

- il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

22.01-22.06

CTH, esclusa quella delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che:

- tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti;

- il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

22.07

CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

22.08-22.09

CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

23.01

CTH

23.02-2303.10

CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

2303.20-23.08

CTH

23.09

CTH, a condizione che:

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti;

- il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;

- il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e

- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Capitolo 24

Tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano

24.01

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti.

2402.10

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 40 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.

2402.20

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

2402.90

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 40 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.

2403.11-2404.19

CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

2404.91-2404.99

CTH

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 10-A.

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

25.01-25.30

CTH;

o

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

26.01-26.21

CTH

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

27.01-27.09

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

27.10

CTH, eccetto a partire da biodiesel della sottovoce 3824.99 o 3826.00; o

distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.

27.11-27.15

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 10-A.

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

28.01-28.53

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

2901.10-2905.42

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, tranne dalla sottovoce 3824.60;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

2905.45

CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

30.01-30.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 31

Concimi

31.01-31.04

CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

- Nitrato di sodio

- Calcio cianammide

- Solfato di potassio

- Solfato di potassio e di magnesio

CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o

MaxNOM 40 % (EXW).

- Altro

CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri

32.01-3215.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta

3301.12-3301.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

3304-33.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

34.01-34.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

35.01

CTH

3502.11-3502.19

CTH, escluse le voci 04.07 e 04.08.

3502.20-3504.00

CTH

35.05

CTH, esclusa la voce 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

36.01-36.06

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

37.01-37.07

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

38.01-38.08

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, escluse le voci 11.08 e 35.05.

3809.91-3822.90

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.10-3824.50

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, escluse le sottovoci 2905.43 e 2905.44.

3824.81-3825

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

38.27

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 10-A.

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

39.01-39.15

CTSH;

reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;

o

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.26

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

40.01-40.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH; o

rigenerazione di pneumatici usati.

4012.20-4017.00

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, escluse le sottovoci da 4104.41 a 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.

41.15

CTH

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

42.01-42.06

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

43.01-4302.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE IX

LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

44.01-44.21

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

45.01-45.04

CTH

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

46.01-46.02

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

47.01-47.07

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

48.01-48.23

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 49

Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani

49.01-49.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 10‑A.

Capitolo 50

Seta

50.01-50.02

CTH

50.03

- Cardata o pettinata

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.

- Altro:

CTH

50.04-50.05

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

50.06

- Filati di seta e filati di cascami di seta:

Filatura di fibre naturali;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura;

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

- Pelo di Messina (crine di Firenze):

CTH

50.07

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

51.11-51.13

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 52

Cotone

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

52.08-52.12

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

53.09-53.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

54.01-54.06

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

54.07-54.08

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

55.01-55.07

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

55.08-55.11

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

55.12-55.16

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.

56.01

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

fabbricazione di ovatte;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

56.02

- Feltri all'ago:

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:

- i filamenti di propilene non originari della voce 54.02;

- le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o

- i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01;

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

- Altro:

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.

5603.11-5603.14

Fabbricazione a partire da:

- filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o

- sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta.

5603.91-5603.94

Fabbricazione a partire da:

- fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o

- filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale;

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta.

5604.10

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

5604.90

Filatura di fibre naturali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

56.06

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;

torsione insieme al gimping;

filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o

floccaggio insieme alla tintura.

56.07-56.09

Filatura di fibre naturali; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

57.01-57.05

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica; o

"tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla stratificazione.

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

58.01-58.04

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

58.05

CTH

58.06-58.09

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

58.10

Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

58.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale

59.01

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.

59.02

- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:

Tessitura.

- Altro:

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

59.03

Tessitura insieme alla all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.04

Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto;

o

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

59.05

- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.

- Altro:

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione;

tessitura insieme alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.06

- Stoffe a maglia:

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

- Altro:

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura;

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o

gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

59.07

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o

stampa (operazione indipendente).

59.08

- Reticelle a incandescenza, impregnate:

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia.

- Altro:

CTH

59.09-59.11

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Capitolo 60

Stoffe a maglia

60.01-60.06

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa;

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o

torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Capitolo 61

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

61.01-61.17

- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

- Altro:

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.

Capitolo 62

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

62.01

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.02

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.03

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.04

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.05

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.06

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.07-62.08

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.09

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.10

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.11

- Indumenti per donna o ragazza, ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.12

- Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.13-62.14

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.15

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.16

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

62.17

- Ricamati:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto;

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:

CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

63.01-63.04

- di feltro, di stoffe non tessute:

Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

- Altro:

- Ricamati:

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.05

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.06

- Di stoffe non tessute:

Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

- Altro:

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

63.09-63.10

CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

64.01-64.05

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.

64.06

CTH

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

65.01-65.07

CTH

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

66.01-66.03

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

67.01-67.04

CTH

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

68.01-68.15

CTH; o

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolo 69

Prodotti ceramici

69.01-69.14

CTH

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

70.01-70.09

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, esclusa la voce 70.10

70.14-70.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XIV

PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

71.01-71.05

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.06

- Greggi:

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

- Semilavorati o in polvere:

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.07

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.08

- Greggi:

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

- Semilavorati o in polvere:

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.09

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.10

- Greggi:

CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10;

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o

fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.

- Semilavorati o in polvere:

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.

71.11

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

71.12-71.18

CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, esclusa la voce 72.06.

72.08-72.17

CTH, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, escluse le voci da 72.19 a 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, escluse le voci da 72.25 a 72.29.

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

7301.10

CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

Fabbricazione a partire da materiali non originari della voce 72.06, 72.07, 72.08, 72.09, 72.10, 72.11, 72.12, 72.18, 72.19, 72.20 o 72.24.

73.07

- Accessori per tubi di acciai inossidabili

CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

- Altro:

CTH

73.08

CTH, esclusa la sottovoce 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

74.01-74.02

CTH

74.03

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH e MaxNOM 50 % (EXW)

74.09-74.19

CTH

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

75.01

CTH

75.02

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

75.03-75.08

CTH

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

76.01

CTH e MaxNOM 50 % (EXW);

o

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio.

76.02-76.03

CTH

7604.10-7607.19

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

7607.20

MaxNOM 50 % (EXW).

7608.10-7616.99

CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

7801.10

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

7801.91-7806.00

CTH

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

79.01-79.07

CTH

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

80.01-80.07

CTH

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

81.01-81.13

Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

8201.10-8205.70

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

82.06

CTH, escluse le voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

82.07-82.15

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

83.01-83.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

84.01-84.06

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.24

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, esclusa la voce 84.31; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, esclusa la voce 84.48; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, esclusa la voce 84.66; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, esclusa la voce 84.73; o

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.87

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

85.01-85.02

CTH, esclusa la voce 85.03; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.18

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, esclusa la voce 85.22; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.24

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.28

CTH, esclusa la voce 85.29; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.29-85.34

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, esclusa la voce 85.38; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.38-85.43

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.49

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XVII

VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

86.01-86.09

CTH, esclusa la voce 86.07; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 87

Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori

87.01-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

88.01-88.07

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

89.01-89.08

CC; o

MaxNOM 40 % (EXW).

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

9001.10-9001.40

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH; o

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

- finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; o

- rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 91

Orologi e loro parti

91.01-91.14

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti e accessori

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

Capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

94.01-94.06

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

95.03-95.08

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolo 96

Lavori diversi

96.01-96.04

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

96.06-9608.40

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

9608.60-96.20

CTH; o

MaxNOM 50 % (EXW).

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97.01-97.06

CTH

________________

ALLEGATO 10-C

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител №…(2)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(3) преференциален произход.

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione croata

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: ...............(2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...........................................(3) preferencijalnog podrijetla.

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione ceca

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ...(2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione danese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. …(2)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione neerlandese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur …(2)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione inglese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione estone

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ...(2)) deklareerib, et need tooted on ...(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione finlandese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ...(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione francese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

L'exportateur des produits couverts par le présent document (nº de référence exportateur …(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione tedesca

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers . …(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ...(3) sind.

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione greca

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα. ...(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione ungherese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma …(2)) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione irlandese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione italiana

(Periodo: dal___________ al __________(1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore …(2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione lettone

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs …(2)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(3).

……………………………………………………………..............................................................

(Luogo e data(4))

……………………………………………………………..............................................................

(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione lituana

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr …(2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinės kilmės prekės.

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione maltese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur …(2)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali …(3).

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione polacca

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (nr referencyjny eksportera …(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione portoghese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (referência do exportador n.º ...(2)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(3).

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione rumena

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (numărul de referință al exportatorului …(2)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(3).

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione slovacca

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu …(2)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))


Versione slovena

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika ...(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialn ...(3) poreklo.

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))

Versione spagnola

(Período: de___________ a __________(1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador ...(2)) declara que, salvo clara indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(3).

.........................................................................................................................................................

(Lugar y fecha(4))

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(Nombre y firma del exportador(5))


Versione svedese

(Periodo: dal___________ al __________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer . ...(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i …(3).

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(Luogo e data(4))

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(Nome e firma dell'esportatore(5))

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(1)    Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 10.17, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

(2)    Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore della parte UE tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore del Cile tale numero è attribuito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Cile. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

(3)    Indicare l'origine del prodotto: Cile o Unione europea (UE). Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 10.29 del presente accordo, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

(4)    Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

(5)    Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

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ALLEGATO 10-D

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.    Il Cile accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi della parte III del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.    Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, concluso a Bruxelles il 28 giugno 1990, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Cile lo stesso trattamento tariffario preferenziale che la parte UE applica a tali prodotti.

3.    Il capo 10 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.


DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.    Il Cile accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi della parte III del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.    Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, concluso a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Cile lo stesso trattamento tariffario preferenziale che la parte UE applica a tali prodotti.

3.    Il capo 10 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

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ALLEGATO 10-E

NOTE ESPLICATIVE

1.    Nell'applicazione dell'articolo 10.17, le parti si attengono agli orientamenti seguenti:

a)    quando una fattura o un altro documento commerciale include prodotti originari e non originari, in tali documenti i prodotti dovrebbero essere identificati come tali, mentre i prodotti non originari sono chiaramente indicati separatamente. Non esiste un modo prestabilito per indicare separatamente i prodotti non originari. Tuttavia si potrebbe:

i)    indicare tra parentesi dopo ogni articolo sul documento commerciale se i prodotti sono originari o meno;

ii)    utilizzare due voci sulla fattura, ossia prodotti originari e prodotti non originari ed elencare i prodotti sotto la voce corrispondente; o

iii)    attribuire un numero a ciascuno dei prodotti e indicare quali numeri si riferiscono a prodotti originari e quali a prodotti non originari;

b)    è accettabile un'attestazione di origine redatta sul retro della fattura o di qualsiasi altro documento commerciale;


c)    la dichiarazione di origine può essere redatta battendo a macchina, scrivendo a mano, stampando, o stampigliando il testo sulla fattura o su un altro documento commerciale, compresa una fotocopia del documento; il documento dovrebbe riportare il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario, nonché una descrizione dettagliata dei prodotti, al fine di consentirne l'identificazione, e la data in cui è stata compilata l'attestazione di origine, se diversa dalla data della fattura o di un altro documento commerciale; la classificazione tariffaria dovrebbe preferibilmente essere indicata almeno a livello di voce (codice a quattro cifre) del sistema armonizzato sulla fattura o su un altro documento commerciale; a seconda dei casi, si dovrebbe indicare anche la massa lorda (kg) o altra unità di misura, come i litri o i m3, di tutti i prodotti originari;

d)    l'attestazione di origine può essere compilata su un foglio di carta separato, con o senza intestazione; se compilata su un foglio di carta separato, tale foglio è abbinato alla fattura o ad altro documento commerciale includendo un riferimento ad esso nella fattura o in un altro documento commerciale;

e)    se la fattura o un altro documento commerciale contiene diverse pagine, ogni pagina dovrebbe essere numerata e dovrebbe essere indicato il numero totale di pagine; un foglio separato con l'attestazione di origine può fare riferimento a tale fattura o altro documento commerciale;

f)    l'attestazione di origine può essere riportata su un'etichetta apposta in modo permanente sulla fattura o su un altro documento commerciale, a condizione che non vi siano dubbi sul fatto che l'etichetta sia stata apposta dall'esportatore;


g)    si precisa che, sebbene l'attestazione di origine debba essere rilasciata dall'esportatore e l'esportatore abbia la responsabilità di fornire dettagli sufficienti a identificare il prodotto originario, non vi è alcuna condizione relativa all'identità o al luogo di stabilimento della persona che compila la fattura o un altro documento commerciale, purché tale documento consenta di identificare chiaramente l'esportatore;

h)    se l'esportatore non è in grado di rilasciare l'attestazione di origine sulla fattura o su un altro documento commerciale, è possibile utilizzare una fattura o un altro documento commerciale di un paese terzo, ad esempio nel caso in cui una spedizione di prodotti originari sia frazionata in un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 10.14;

i)    altri documenti commerciali possono essere, ad esempio, una bolla di accompagnamento, una fattura pro forma o una distinta dei colli.

2.    Nell'applicare l'articolo 10.18, le parti non respingono una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di discrepanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale, o di errori di scarsa importanza nell'attestazione di origine, che non sollevano dubbi sull'accuratezza delle informazioni contenute nella documentazione di importazione e che non influiscono sul carattere originario dei prodotti; tali discrepanze o errori di scarsa importanza possono includere:

a)    errori di battitura nella descrizione del prodotto, nel nome o nell'indirizzo dell'esportatore o del destinatario o nel numero del documento commerciale;


b)    errori nelle informazioni aggiuntive relative all'esportatore o al destinatario, come il numero di telefono, il codice postale o l'indirizzo e-mail;

c)    un riferimento errato alla classificazione tariffaria, a meno che non influisca sul carattere originario o sul trattamento tariffario preferenziale del prodotto.

3.    È tuttavia possibile respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base degli errori seguenti nell'attestazione di origine:

a)    un numero di riferimento dell'esportatore non corretto; e

b)    una descrizione imprecisa del prodotto o della classificazione tariffaria che influisce sul carattere originario o sul trattamento tariffario preferenziale.

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ALLEGATO 13-A

AUTORITÀ COMPETENTI

1.    Per quanto riguarda la parte UE, in relazione alle sue autorità competenti, i controlli relativi a questioni sanitarie e fitosanitarie sono esercitati in forma condivisa tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

a)    per quanto riguarda le esportazioni in Cile, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni e delle prescrizioni relative alla produzione, comprese le ispezioni obbligatorie, e del rilascio di certificati sanitari, anche per quanto riguarda il benessere degli animali, che attestino le norme e le prescrizioni concordate;

b)    per quanto riguarda le importazioni dal Cile, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione della parte UE; e

c)    la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e degli audit dei sistemi di ispezione, nonché dei necessari interventi legislativi volti a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea.


2.
   Per il Cile, il ministero dell'Agricoltura, attraverso il "Servicio Agrícola y Ganadero", è l'autorità competente della gestione di tutte le prescrizioni riguardanti:

a)    le misure sanitarie e fitosanitarie applicate all'importazione e all'esportazione di animali terrestri, prodotti di animali terrestri, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie;

b)    le misure sanitarie e fitosanitarie adottate al fine di ridurre il rischio di ingresso in Cile di malattie degli animali terrestri e di organismi nocivi per le piante e di controllarne l'eradicazione o la diffusione; e

c)    il rilascio dei certificati di esportazione sanitari e fitosanitari per i prodotti a base di animali terrestri e vegetali.

3.    Il ministero della Salute del Cile è l'autorità competente per il controllo della sicurezza alimentare di tutti gli alimenti, sia di produzione nazionale che importati, destinati al consumo umano, nonché per la certificazione della sicurezza alimentare dei prodotti nutrizionali elaborati per l'esportazione, ad eccezione dei prodotti acquatici.

4.    Il Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura del ministero dell'Economia del Cile è l'autorità competente per il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti acquatici destinati all'esportazione e per l'emissione dei relativi certificati ufficiali. È anche responsabile della protezione della salute degli animali acquatici, della certificazione sanitaria degli animali acquatici per l'esportazione e del controllo delle importazioni di animali acquatici, esche e alimenti utilizzati nell'acquacoltura.

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ALLEGATO 13-B

ELENCO DI MALATTIE DEGLI ANIMALI E ORGANISMI NOCIVI,
SOGGETTI A NOTIFICA,

PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ REGIONALE



Appendice 13-B-1

MALATTIE DEGLI ANIMALI TERRESTRI E ACQUATICI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DI UNA PARTE E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

Tutte le malattie degli animali elencate nella versione più recente dell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH"), incluse nel codice zoosanitario internazionale per gli animali terrestri e acquatici.



Appendice 13-B-2

ORGANISMI NOCIVI SOGGETTI A NOTIFICA PER I QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DI UNA PARTE E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1.    Per la parte UE:

a)    organismi nocivi di cui non è nota la presenza in nessuna parte della parte dell'Unione europea e che sono rilevanti per l'intera parte UE, o per una parte di essa, di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione 2 ;

b)    organismi nocivi di cui è nota la presenza nell'Unione europea e che sono rilevanti per l'intera parte UE, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione; e

c)    organismi nocivi di cui è nota la presenza nell'Unione europea e per i quali sono state istituite zone indenni o zone protette, di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione.


2.    Per il Cile:

a)    organismi nocivi di cui non è nota la presenza in nessuna parte del Cile, quali elencati nell'articolo 20 della risoluzione n.º3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero 3 ;

b)    organismi nocivi di cui è nota la presenza in Cile e che sono sotto controllo ufficiale, quali elencati all'articolo 21 della risoluzione n. 3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero; e

c)    organismi nocivi di cui è nota la presenza in Cile, sotto controllo ufficiale e per i quali sono state istituite zone indenni, quali elencati negli articoli 6 e 7 della risoluzione n. 3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero.

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ALLEGATO 13-C

REGIONALIZZAZIONE E AZZONAMENTO

1.    Base per il riconoscimento dello status e delle decisioni di regionalizzazione per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici:

a)    malattie degli animali:

i)    il riconoscimento dello status di una parte o di una regione di una parte in relazione a una malattia degli animali si basa su "Recognition of the disease/infection free status of a country or a zone and epidemiological surveillance systems" del codice zoosanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH"); e

ii)    il riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia degli animali si basa su "Zoning and regionalisation" del codice zoosanitario internazionale della WOAH; e

b)    malattie degli animali acquatici: il riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basa sul codice sanitario internazionale per gli animali acquatici della WOAH.


2.    I criteri applicati per definire una regione immune da determinati organismi nocivi, ai sensi dell'articolo 13.7, paragrafo 2, sono conformi:

a)    alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4, denominata "Requisiti per lo stabilimento delle zone immuni dai parassiti", e alle definizioni pertinenti contenute nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 denominata "Glossario fitosanitario"; o

b)    all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/2031 4 .

3.    Criteri per il riconoscimento dello status speciale di un territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda una specifica malattia degli animali:

a)    se una parte importatrice ritiene che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia immune da una malattia animale diversa da quelle indicate nella versione più recente dell'elenco della WOAH, presenta alla parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

i)    la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

ii)    i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo di notificare la malattia alle autorità competenti;


iii)    la durata del controllo effettuato;

iv)    eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata; e

v)    le misure previste per controllare l'assenza della malattia;

b)    se la parte importatrice richiede garanzie aggiuntive ai sensi dell'articolo 13.6, paragrafo 1, lettera c), generali o specifiche, tali garanzie non superano quelle applicate dalla parte importatrice; e

c)    una parte notifica all'altra parte qualsiasi modifica dei criteri specificati nella lettera a) del presente paragrafo che riguardano la malattia. Qualsiasi garanzia aggiuntiva stabilita dalla parte importatrice in conformità della lettera b) del presente paragrafo può, in seguito a tale notifica, essere modificata o ritirata.

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ALLEGATO 13-D

CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DEGLI STABILIMENTI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI, PRODOTTI ANIMALI,

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E SOTTOPRODOTTI ANIMALI

1.    La parte importatrice può richiedere il riconoscimento degli stabilimenti della parte esportatrice per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali.

2.    La parte importatrice riconosce gli stabilimenti della parte esportatrice sulla base di garanzie adeguate fornite dalla parte esportatrice, senza verifica preventiva a opera della parte importatrice dei singoli stabilimenti.

3.    La parte importatrice applica la procedura di riconoscimento a tutte le categorie di stabilimenti di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali.

4.    La parte importatrice redige gli elenchi di stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico. Gli elenchi sono modificati o integrati per tenere conto delle nuove richieste e garanzie ricevute.


5.    Il riconoscimento è soggetto alle condizioni e alla procedura seguenti:

a)    la parte importatrice ha autorizzato l'importazione del prodotto animale in questione dalla parte esportatrice e sono stati stabiliti i relativi obblighi di certificazione e condizioni di importazione per i prodotti in questione;

b)    l'autorità competente della parte esportatrice ha fornito alla parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della parte importatrice e ha approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella parte importatrice;

c)    all'autorità competente della parte esportatrice è conferito il potere di sospendere le esportazioni nella parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse; e

d)    la verifica condotta dalla parte importatrice conformemente all'articolo 13.11 può far parte della procedura di riconoscimento e può riguardare gli aspetti seguenti:

i)    la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri di tale autorità competente e le garanzie che è in grado di fornire in merito all'attuazione delle norme della parte importatrice;


ii)    le ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che compaiono nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice; o

iii)    nell'Unione europea, tale verifica può riguardare i singoli Stati membri.

6.    La parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui al paragrafo 5, lettera d).

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ALLEGATO 13-E

PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1.    Per la determinazione dell'equivalenza si applicano i principi seguenti:

a)    le parti possono determinare l'equivalenza per una singola misura o un gruppo di misure o sistemi relativi ad animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;

b)    la considerazione della determinazione dell'equivalenza non costituisce motivo per interrompere o sospendere il commercio di tali animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;

c)    la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la parte esportatrice e la parte importatrice, che consiste nella dimostrazione oggettiva dell'equivalenza delle singole misure a opera della parte esportatrice e nella valutazione oggettiva di tale dimostrazione in vista dell'eventuale riconoscimento dell'equivalenza a opera della parte importatrice; e

d)    il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della parte esportatrice è di esclusiva competenza della parte importatrice.


2.
   Per avviare il processo di determinazione dell'equivalenza, si applicano le condizioni preliminari seguenti:

a)    la parte esportatrice non avvia un processo di determinazione dell'equivalenza se la parte importatrice non ha autorizzato l'importazione di animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie per le quali si richiede l'equivalenza; l'autorizzazione dipende dallo status sanitario o relativo a organismi nocivi, dalle leggi e dai regolamenti e dall'efficacia del sistema di ispezione e controllo relativo agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie nella parte esportatrice; si tiene conto delle leggi e dei regolamenti applicabili al settore interessato, nonché della struttura dell'autorità competente della parte esportatrice, della sua catena di comando, dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle sue risorse, e delle prestazioni delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi di ispezione e di controllo, compreso il suo livello di applicazione in relazione agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie e la regolarità e la rapidità delle informazioni fornite alla parte importatrice in caso di individuazione di pericoli; il processo di determinazione dell'equivalenza può essere supportato da documenti, verifiche ed esperienze precedenti documentate;

b)    le parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza conformemente alle priorità stabilite all'appendice 13-E-1; e


c)    la parte esportatrice avvia il processo solo se nessuna misura di salvaguardia imposta dalla parte importatrice si applica alla parte esportatrice per quanto riguarda gli animali, i prodotti animali, i vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie interessate.

3.    Per il processo di determinazione dell'equivalenza si applica quanto segue:

a)    la parte esportatrice presenta alla parte importatrice una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza per una singola misura o un gruppo di misure o sistemi relativi ad animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;

b)    la richiesta della parte esportatrice:

i)    evidenzia l'importanza per il commercio degli animali, dei prodotti animali, dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie in relazione alle quali si richiede il riconoscimento dell'equivalenza;

ii)    individua tutte le misure tra le condizioni di importazione applicabili agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie della parte importatrice, che la parte esportatrice può rispettare; e


iii)    individua tutte le misure tra le condizioni di importazione applicabili agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie della parte importatrice, per le quali la parte esportatrice chiede l'equivalenza;

c)    la parte esportatrice dimostra in modo oggettivo alla parte importatrice, in conformità del paragrafo 4, che la misura che ha individuato è equivalente alle condizioni di importazione per quel prodotto;

d)    la parte importatrice valuta in modo oggettivo, in conformità del paragrafo 4, la dimostrazione di equivalenza della parte esportatrice;

e)    la parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza; e

f)    su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.

4.    Per la dimostrazione dell'equivalenza a opera della parte esportatrice e la relativa valutazione a opera della parte importatrice, si applica quanto segue:

a)    la parte esportatrice dimostra in modo oggettivo l'equivalenza per la misura della parte importatrice individuata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), punto ii); se del caso, l'equivalenza è dimostrata in modo oggettivo per tutti i programmi e i piani a cui la parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione, ad esempio un piano di controllo dei residui; e


b)    nella misura del possibile, le parti basano la dimostrazione e la valutazione oggettive:

i)    su norme riconosciute a livello internazionale;

ii)    su norme fondate su solide prove scientifiche;

iii)    sulla valutazione dei rischi;

iv)    su precedenti esperienze obiettive e documentate;

v)    sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; o

vi)    sul livello di attuazione e di applicazione che si basa, in particolare:

A)    sui risultati dei programmi di sorveglianza e monitoraggio;

B)    sui risultati della verifica a opera della parte esportatrice;

C)    sui risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;

D)    sui risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice;

E)    sull'operato delle autorità competenti della parte esportatrice; e

F)    su esperienze precedenti.


5.
   Se, a seguito della valutazione della dimostrazione dell'equivalenza, stabilisce che l'equivalenza non sia stata raggiunta, la parte importatrice fornisce una spiegazione alla parte esportatrice.



Appendice 13-E-1

SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA

Il sottocomitato di cui all'articolo 13.16 può raccomandare al Consiglio congiunto di modificare la presente appendice ai sensi dell'articolo 13.8, paragrafo 5.

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ALLEGATO 13-F

ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE

1.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "verificato": la parte oggetto della verifica; e

b)    "verificatore": la parte che esegue la verifica.

2.    Alle verifiche si applicano i principi generali seguenti:

a)    una parte può effettuare verifiche sulla base di audit o controlli in loco;

b)    le verifiche sono condotte in collaborazione tra il "verificatore " e il " verificato ", in conformità del presente allegato;

c)    il verificatore progetta le verifiche in modo tale da accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali;

d)    qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, il verificato adotta immediatamente misure correttive;


e)    la verifica può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive;

f)    una parte basa la frequenza delle verifiche sull'efficienza; un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti; il verificato corregge un'efficacia insoddisfacente finché il verificatore non si ritenga soddisfatto; e

g)    una parte effettua le verifiche, e adotta le relative decisioni, in modo trasparente e coerente.

3.    Il verificatore prepara, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga:

a)    l'oggetto e la portata della verifica;

b)    la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;

c)    la lingua o le lingue in cui sarà condotta la verifica e sarà redatta la relazione;

d)    l'identità del verificatore o dei verificatori, compreso il responsabile qualora si lavori in équipe; possono essere richiesti verificatori con competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;


e)    un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso; non è necessario che il verificatore comunichi in anticipo quali sono gli stabilimenti o le strutture da visitare;

f)    il verificatore rispetta la riservatezza commerciale, nel rispetto delle disposizioni sulla libertà d'informazione, ed evita qualsiasi conflitto d'interesse; e

g)    il verificatore rispetta le norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore; il verificatore offre ai rappresentanti del verificato l'opportunità di esaminare il piano in anticipo.

4.    Per agevolare la verifica, il verificato si attiene ai seguenti principi:

a)    il verificato coopera pienamente con il verificatore e nomina il personale competente per tale cooperazione; tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'agevolazione:

i)    dell'accesso a tutti i regolamenti e le norme pertinenti, ai programmi di conformità e ai registri e documenti appropriati;

ii)    dell'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

iii)    dell'accesso alla documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni; e


iv)    dell'ingresso negli stabilimenti; e

b)    il verificato mette in atto un programma documentato per dimostrare che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

5.    Alle verifiche si applicano le procedure e i principi seguenti:

a)    i rappresentanti delle parti tengono una riunione di apertura, durante la quale il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per condurre la verifica;

b)    l'esame dei documenti può riguardare:

i)    i documenti e i registri di cui alla lettera a);

ii)    la struttura e i poteri del verificato;

iii)    qualsiasi modifica rilevante ai sistemi di ispezione e di certificazione apportata dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dopo la precedente verifica;

iv)    l'attuazione del sistema di ispezione e di certificazione per animali, prodotti animali, vegetali o prodotti vegetali; e


v)    i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti;

c)    ai controlli in loco si applicano i principi seguenti:

i)    la decisione di ricorrere ai controlli in loco si basa su una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli pregressi di conformità alle prescrizioni nel settore industriale o nel paese esportatore, il volume di produzione e la produzione all'importazione o all'esportazione, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione; e

ii)    i controlli in loco possono comprendere visite degli impianti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nella documentazione di cui alla lettera a); e

d)    nel caso in cui si effettui una verifica a posteriori per accertare la correzione delle carenze, può essere sufficiente verificare solo i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.

6.    Le parti provvedono, per quanto possibile, a standardizzare i moduli per la comunicazione dei risultati e delle conclusioni degli audit, al fine di ottenere una verifica più uniforme, trasparente ed efficiente. I documenti di lavoro possono includere una lista di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

a)    la normativa;


b)    la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;

c)    informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

d)    misure e procedure di conformità;

e)    procedure di rendicontazione e di reclamo; e

f)    programmi di formazione.

7.    I rappresentanti delle parti, compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione, tengono una riunione di chiusura. Nel corso di tale riunione, il verificatore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni della verifica risultino chiaramente comprensibili al verificato. Quest'ultimo elabora un piano d'azione per la correzione delle carenze rilevate, indicando possibilmente le date di completamento.

8.    Un progetto di relazione di verifica è trasmesso, entro 20 giorni lavorativi, al verificato, che dispone di 25 giorni lavorativi per formulare osservazioni a tal riguardo. Tali osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

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ALLEGATO 13-G

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI DI ISPEZIONE

1.    Ai controlli all'importazione si applicano i principi seguenti:

a)    i controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli fisici;

b)    per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali, i controlli fisici e la loro frequenza sono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni;

c)    nel procedere ai controlli fitosanitari, la parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione. All'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestati da organismi nocivi; e

d)    qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio individuato; ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di accedere alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che consenta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione; tale decisione è commisurata al rischio in questione.


2.    I controlli fisici presentano le frequenze seguenti:

a)    per gli animali e i prodotti animali:

i)    per le importazioni nella parte UE:

Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.    Controlli documentali

100 %

2.    Controlli di identità

100 %

3.    Controlli fisici

Animali vivi

100 %

Prodotti della categoria I

   Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 5

   Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati

   Uova intere

   Strutto e grassi fusi

   Involucri di origine animale

   Uova da cova

20 %

Prodotti della categoria II

   Carni di volatili da cortile e prodotti derivati

   Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati

   Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano

   Prodotti a base di uova

   Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

   Altri prodotti della pesca diversi da quelli per i quali è indicata una frequenza del 20 %

   Molluschi bivalvi

   Miele

50 %

Prodotti della categoria III

   Sperma

   Embrioni

   Letame

   Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)

   Gelatine

   Cosce di rana e lumache

   Ossa e prodotti a base di ossa

   Pelli

   Setole, lana, peli e piume

   Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli

   Prodotti dell'apicoltura

   Trofei di caccia

   Alimenti trasformati per animali da compagnia

   Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali domestici

   Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico

   Fieno e paglia

   Agenti patogeni

   Proteine animali trasformate (confezionate)

minimo 1 %, massimo 10 %

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)

100 % per le prime sei partite (regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione 6 ), poi 20 %.

ii)    per le importazioni in Cile:

Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.    Controlli documentali

100 %

2.    Controlli di identità

100 %

3.    Controlli fisici

4.    Animali vivi

100 %

Prodotti della categoria 1

   Carni bovine fresche

50 %

(Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).

100 %

Prodotti della categoria 2

   Carni fresche di pollame, ovini, caprini, suini, equini e specie selvatiche

   Carni di rettili e anfibi

   Carni trasformate (bovini, suini, pollame)

   Latte e prodotti lattiero-caseari

   Miele

   Uova intere

20 %

   Visceri

   Frattaglie

   Tendini, cartilagini, pilastri del diaframma bovino

   Sperma ed embrioni

   Farina di piume, farina di conchiglie, farina di carne e ossa

   Oli ed esche

   Prodotti emoderivati

   Estratto di carne, estratto di ghiandole

(Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).

50 %

Prodotti della categoria 3

   Carni di canguro

   Carni di rettili

   Carni in scatola e prodotti a base di carne in scatola

   Guano di uccelli marini

   Piume, peli, setole e criniere

   Collagene, gelatina

   Sangue, siero, plasma per uso in vitro

   Piatti pronti

   Bile e terreni di coltura

   Cere di api

   Pelli di varie specie

   Pappa reale e propoli

   Estratto di carne

   Lana, tranne la lana industrializzata

Minimo 1 %

Massimo 10 %

   Pancetta, grassi, pelle di maiale commestibile

   Sangue, siero e plasma animale per uso in vitro

   Tendini e cartilagini

   Grasso animale (pancetta, pelle commestibile)

   Carne essiccata (jerky)

   Trofei di caccia e animali imbalsamati

   Pelli conciate, semiconciate, bagnate e piclate

   Lana industrializzata, tinta e pettinata

   Alimenti bilanciati per animali da compagnia

(Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).

20 %

b)    per i vegetali e i prodotti vegetali:

i)    per le importazioni nella parte UE, per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione 7 :

Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.    Controlli documentali

100 %

2.    Controlli di identità

100 %

3.    Controlli fisici

I vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi sono ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione; all'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestate da organismi nocivi.


ii)    per le importazioni in Cile:

A)    i controlli documentali riguardano l'ispezione di tutti i documenti relativi alla spedizione per determinare la conformità alla certificazione fitosanitaria;

B)    controlli fisici:

B.1)    la verifica fisica riguarda l'ispezione delle spedizioni per determinare il grado di industrializzazione o di trasformazione, ad esempio per verificare se un prodotto è congelato, essiccato o tostato;

B.2)    l'ispezione fitosanitaria è un esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

C)    il ricevimento riguarda i mezzi di trasporto internazionali al fine di determinarne lo status fitosanitario.

Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.    Controlli documentali

100 %

2.    Controlli di identità

100 %

3.    Controlli fisici:

   verifica fisica

   ispezione fitosanitaria

I vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci regolamentate e i rispettivi imballaggi sono ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione; all'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestate da organismi nocivi.

Vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati che rappresentano un rischio fitosanitario

Tipo di controlli alle frontiere

Semi, piante e parti di piante per la propagazione, la riproduzione o la piantagione.

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Organismi e microrganismi utilizzati nelle indagini biologiche o nel controllo biologico, come impollinatori e produttori di determinate sostanze.

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Prodotti vegetali

Materiale vegetale sottoposto a uno o più processi di industrializzazione o trasformazione (il che implica una trasformazione delle caratteristiche originali) che non può essere quindi colpito direttamente da organismi nocivi, ma che può trasportare organismi nocivi o subire infestazioni a causa delle condizioni di conservazione.

Controlli documentali

Controlli di identità

Verifica fisica

Materiale vegetale che, nonostante il processo di industrializzazione, può essere colpito da organismi nocivi o ospitarli.

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Prodotti vegetali freschi destinati al consumo, per uso diretto o in seguito a trasformazione, che possono essere colpiti da organismi nocivi o ospitarli.

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Altri articoli regolamentati che rappresentano un rischio fitosanitario

Substrati di coltivazione

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Biofertilizzanti

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

Mezzi di trasporto

Ricevimento

Materiali da imballaggio in legno

Ispezione fitosanitaria

Container

Ispezione fitosanitaria

Macchinari e veicoli usati che sono stati

utilizzati per scopi agricoli o forestali

Controlli documentali

Controlli di identità

Ispezione fitosanitaria

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ALLEGATO 13-H

CERTIFICAZIONE

1.    Si applicano i principi di certificazione seguenti:

a)    per quanto riguarda la certificazione di vegetali e prodotti vegetali e altre merci, le autorità competenti applicano gli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo del Consiglio 8 e i principi stabiliti nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 7 "Export Certification System" e nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 12 "Guidelines for Phytosanitary Certificates"; e

b)    per quanto riguarda la certificazione di animali e prodotti animali:

i)    le autorità competenti di ciascuna delle parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione;


ii)    i funzionari certificanti non certificano dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare;

iii)    i funzionari certificanti non firmano certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti animali che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo; se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere tale certificato o attestazione in suo possesso prima di firmare;

iv)    i funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

A)    accertati, a norma della lettera b), punti i), ii) e iii) da un'altra persona autorizzata a farlo dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di tale autorità, a condizione che l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati da certificare; o

B)    ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria;


v)    le autorità competenti di ciascuna delle parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato; in particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:

A)    godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; e

B)    siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano;

vi)    i certificati sono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, almeno in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della parte importatrice, a norma del paragrafo 3;

vii)    ciascuna autorità competente è in grado di mettere in relazione i certificati con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità;

viii)    ciascuna delle parti predispone i controlli necessari e adotta le misure di controllo necessarie per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria; e


ix)    fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per imporre sanzioni per tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli; tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti; in particolare:

A)    qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato intenzionalmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione; e

B)    qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione; queste misure possono comportare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa interessata.

2.    Per quanto riguarda il certificato di cui all'articolo 13.9, paragrafo 5, l'attestazione sanitaria contenuta nel certificato riflette lo stato di equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla parte importatrice.


3.    Per la certificazione valgono le seguenti lingue ufficiali:

a)    per le importazioni nella parte UE:

i)    per i vegetali, i prodotti vegetali e altre merci, il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

ii)    per gli animali e i prodotti animali, il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono effettuati i controlli all'importazione di cui all'articolo 13.12; e

b)    per le importazioni in Cile, il certificato sanitario è redatto in spagnolo o in un'altra lingua, nel qual caso è fornita una traduzione in spagnolo.

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ALLEGATO 15-A

ELENCHI DEI PRODOTTI ENERGETICI, DELLE MATERIE PRIME E DEGLI IDROCARBURI

1.    Elenco dei prodotti energetici in base al codice SA:

a)    combustibili solidi (codici SA 27.01, 27.02 e 27.04);

b)    petrolio greggio (codice SA 27.09);

c)    prodotti petroliferi (codice SA 27.10 e 27.13-27.15);

d)    gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto (codice SA 27.11); e

e)    energia elettrica (codice SA 27.16).

2.    Elenco delle materie prime in base al codice SA:

Capo

Voce

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29

Prodotti chimici organici

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; escluse tuttavia le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini) o simili

72

Ghisa, ferro e acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

3.    Elenco degli idrocarburi in base al codice SA:

a)    petrolio greggio (codice SA 27.09); e

b)    gas naturale (codice SA 27.11).

________________

ALLEGATO 15-B

CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15.5, PARAGRAFO 2

1.    Una misura introdotta o mantenuta dal Cile ai sensi dell'articolo 15.5, paragrafo 2, soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)    non comporta una restrizione all'esportazione per le esportazioni verso la parte UE ai sensi dell'articolo 9.11;

b)    non pregiudica la capacità della parte UE di approvvigionarsi di materie prime dal Cile;

c)    se la materia prima è fornita a un prezzo preferenziale a un operatore economico di un paese terzo, tale prezzo è accordato immediatamente e incondizionatamente agli operatori economici che si trovano in situazioni analoghe nella parte UE; e

d)    non si traduce in un prezzo preferenziale inferiore al prezzo all'esportazione più basso dello stesso bene raggiunto nei 12 mesi precedenti.

2.    In conformità delle leggi e dei regolamenti del Cile, la misura di cui al paragrafo 1 e le sue modalità di attuazione sono rese pubbliche e il Cile condivide con la parte UE, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate e affidabili sull'ambito di applicazione del prodotto, sul volume di produzione oggetto della misura, sull'eventualità che siano state effettuate vendite sul mercato interno a prezzi preferenziali e sul prezzo sul mercato interno risultante dalla misura.

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ALLEGATO 16-A

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE
RICONOSCIUTE DALLE PARTI

1.    Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);

2.    Commissione del Codex Alimentarius;

3.    Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

4.    Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti farmaceutici per uso umano (ICH);

5.    Commissione elettrotecnica internazionale (IEC);

6.    Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

7.    Organizzazione marittima internazionale (IMO);

8.    Consiglio oleicolo internazionale (COI)


9.    Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

10.    Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

11.    Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML);

12.    Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

13.    Sottocomitato di esperti sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN/SCEGHS);

14.    Unione postale universale (UPU);

15.    Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); e

16.    Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

________________

ALLEGATO 16-B

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - CAMPI E SPECIFICITÀ

1.    Elenco dei campi 9 :

a)    aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti al paragrafo 2;

b)    aspetti legati alla sicurezza delle macchine, come definiti al paragrafo 2;

c)    compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita al paragrafo 2;

d)    efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile;

e)    restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e

f)    impianti sanitari.


2.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature", la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione:

i)    delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

ii)    delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;

iii)    delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv)    delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v)    degli strumenti di misurazione;

vi)    degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

vii)    delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e

viii)    dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;


b)    "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse;

c)    "aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche", gli aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature diverse dalle macchine che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 V e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 V e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione:

i)    delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

ii)    delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;

iii)    delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv)    delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v)    dei contatori di elettricità;

vi)    delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;


vii)    dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

viii)    dei giocattoli;

ix)    dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; o

x)    dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o delle opere di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio o porte elettriche;

d)    "aspetti di sicurezza legati alle macchine", gli aspetti di sicurezza legati a un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite da ciascuna parte;

e)    "impianti sanitari", gabinetti, vasche idromassaggio, lavelli da cucina, orinatoi, vasche da bagno, piatti doccia, bidet o lavabi.

3.    Ai sensi dell'articolo 16.9, paragrafo 7, della parte III del presente accordo, il Consiglio congiunto può modificare l'elenco dei campi di cui al paragrafo 1 del presente allegato.


4.    In deroga al paragrafo 1, una parte può introdurre prescrizioni per prove o certificazioni obbligatorie di terzi per i campi specificati nel presente allegato, per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, alle condizioni seguenti:

a)    esistono ragioni impellenti legate alla protezione della salute e della sicurezza umana che giustificano l'introduzione di tali prescrizioni;

b)    l'introduzione di tali prescrizioni è supportata da informazioni tecniche o scientifiche comprovate relative alle prestazioni di tali prodotti;

c)    tali prescrizioni non sono più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e

d)    la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali prescrizioni al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Prima di introdurre eventuali prescrizioni di questo tipo, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione.

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ALLEGATO 16-C

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI

1.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "accordo del 1958", l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958;

b)    "SA 2017", l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;

c)    "UNECE", la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; e

d)    "regolamenti ONU", i regolamenti tecnici adottati conformemente all'accordo del 1958.

2.    I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.


3.    Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) 10 e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87, 90 e 94 del SA 2017 (di seguito denominati "prodotti contemplati").

4.    Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

a)    eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;

b)    facilitare l'omologazione di veicoli a motore nuovi sulla base di sistemi di omologazione definiti, tra l'altro, nell'accordo del 1958;

c)    stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; e

d)    garantire la protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente, riconoscendo il diritto di ciascuna parte di determinare il livello di protezione desiderato e gli approcci normativi.

5.    Le parti riconoscono che i regolamenti ONU sono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati.


6.
   La parte importatrice accetta sul proprio mercato veicoli a motore nuovi o accessori di veicoli a motore nuovi o loro parti, a condizione che il fabbricante abbia certificato, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili della parte importatrice, che il veicolo, gli accessori o loro parti sono conformi alle corrispondenti norme di sicurezza o ai regolamenti tecnici applicabili nella parte importatrice 11 .

7.    Le parti riconoscono che il Cile ha integrato nei suoi regolamenti tecnici alcuni regolamenti tecnici della parte UE e dell'UNECE e l'accettazione delle relazioni di prova e dei certificati di omologazione corrispondenti.

8.    Il Cile accetta i certificati di omologazione della parte UE e dell'UNECE emessi conformemente ai regolamenti tecnici della parte UE e dell'UNECE come attestanti la conformità dei prodotti contemplati dai regolamenti tecnici del Cile, senza ulteriori prove o prescrizioni in materia di marcatura per verificare o attestare la conformità alle prescrizioni previste da tali omologazioni della parte UE o dell'UNECE, a meno che ciò non crei un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, in base ai regolamenti tecnici del Cile.


9.    Il Cile può modificare i propri regolamenti tecnici se ritiene che i regolamenti tecnici della parte UE o dell'UNECE non rappresentino più il livello di protezione desiderato, o creino un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. Prima di introdurre tali modifiche, il Cile informa la parte UE attraverso i punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 16.13 della parte III del presente accordo e, su richiesta, fornisce informazioni sulla motivazione di tali modifiche.

10.    Le autorità competenti della parte importatrice possono verificare che i prodotti interessati siano conformi a tutti i regolamenti tecnici pertinenti della parte importatrice. Le verifiche sono effettuate mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici della parte importatrice.

11.    La parte importatrice può imporre a un fornitore di ritirare un prodotto dal proprio mercato se il prodotto in questione non è conforme a tali regolamenti tecnici.

12.    Fermo restando il diritto di ciascuna parte di adottare le misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della salute pubblica e la prevenzione di pratiche ingannevoli in base al livello di protezione desiderato, ciascuna parte si astiene dall'annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati.


13.    La parte importatrice si adopera per consentire l'importazione e la commercializzazione di prodotti che incorporano una nuova tecnologia o caratteristica, che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, a meno che non nutra un ragionevole dubbio sulla sua sicurezza, sulla base di informazioni scientifiche o tecniche, secondo cui tale nuova tecnologia o caratteristica comporta un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. La parte importatrice che rifiuta l'immissione sul mercato notifica quanto prima tale decisione all'altra parte.

14.    Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi.

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ALLEGATO 16-D

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 16.7, PARAGRAFO 5, LETTERA B),
SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI

IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI

E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE,

RESTRITTIVE E CORRETTIVE

Il Consiglio congiunto può modificare il presente allegato ai sensi dell'articolo 16.7, paragrafo 10.

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ALLEGATO 16-E

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 16.7, PARAGRAFO 6,
SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI

PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI

NON ALIMENTARI NON CONFORMI,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 16.7, PARAGRAFO 5

Il Consiglio congiunto può modificare il presente allegato ai sensi dell'articolo 16.7, paragrafo 10.

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ALLEGATO 17-A

RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI

Note introduttive

1.    Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 17-A-1 e 17-A-2 stabiliscono, a norma degli articoli 17.14 e 18.8, le riserve formulate dalle parti rispetto alle misure esistenti che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

a)    Articolo 18.6;

b)    Articolo 17.9 o 18.4;

c)    Articolo 17.11;

d)    Articolo 17.13; o

e)    Articolo 17.12.

2.    Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.


3.    Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:

a)    "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)    "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)    "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;

d)    "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1 del presente allegato, per il quale la riserva è formulata;

e)    "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;

f)    "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":

i)    si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;


ii)    comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e

iii)    per quanto riguarda l'elenco della parte UE, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro; e

g)    "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata.

4.    Si precisa che, se una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente – nel territorio cui si applica – l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una modifica della misura originaria ai sensi dell'articolo 17.14, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 18.8, paragrafo 1, lettera c).

5.    Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti in relazione ai quali essa è formulata. L'elemento "misure" prevale su tutti gli altri.


6.    Ai fini degli elenchi delle parti, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

7.    Ai fini degli elenchi delle parti, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio delle parti rispetto all'articolo 18.6 e non rispetto all'articolo 18.4 o, nell'allegato 17-C, rispetto all'articolo 18.7. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 17.9.

8.    Una riserva formulata a livello della parte UE si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve della parte UE, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.


9.    Negli elenchi delle parti non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 17.9, 18.4 o 18.6. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

10.    Si precisa che, per la parte UE, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

a)    persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b)    persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.


11.    Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

12.    Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

13.    Nell'elenco della parte UE vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT    Austria

BE    Belgio

BG    Bulgaria

CY    Cipro


CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia

HU    Ungheria

IE    Irlanda

IT    Italia


LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL    Paesi Bassi

PL    Polonia

PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia

SEE    Spazio economico europeo


Appendice 17-A-1

ELENCO DELLA PARTE UE

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Riserva n. 7 – Servizi di costruzione

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Riserva n. 10 – Servizi ambientali


Riserva n. 11 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 12 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 13 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Riserva n. 15 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 16 – Agricoltura, pesca e manifattura


Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore:    tutti i settori

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo/sezione:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a)    Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:


L'UE: il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite nell'Unione europea da investitori del Cile, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche del Cile.

Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione europea, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

Misure:

UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:


L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e/o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori del Cile o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione.

Ai fini della presente riserva:

i)    le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza come descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e

ii)    per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.


Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.

I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma del diritto di uno Stato membro del SEE possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.


In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna dei atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.


È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.


Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); e Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

BG: legge sul commercio, articolo 17a; e

legge per la promozione degli investimenti, articolo 24.

EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 631 (1, 2 e 4).

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), § 1;


Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); e legge sui gruppi europei di interesse economico (1994:1927).

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; e

legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e prescrizioni in materia di prestazioni:


In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le piccole e medie imprese) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgaro, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro.

Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL: legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.


b)    Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio a uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.


In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Repubblica ceca o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera.

In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale.

Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.


L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione o nel SEE.

In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare un immobile comprendente:

i)    meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;

ii)    dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone ("prodotti agricoli");


iii)    dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;

iv)    meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.

Se non soddisfa le prescrizioni di cui ai punti ii), iii) e iv), una persona giuridica può acquistare un immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato l'immobile da acquistare.

Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.


In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone fisiche o giuridiche la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).

In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.


In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996;

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; e


Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche.

CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche.

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995); e

e legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017).

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017.

EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini.

HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b; legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2; legge sulle procedure amministrative generali.


MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Cile attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se:

i)    oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;

ii)    oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;

iii)    oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;

iv)    oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o


v)    tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se il Cile consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, articoli 20 e 21.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.


In RO: i cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

Misure:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB; legge introduttiva al codice civile).

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica; e

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.


Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Settore – sottosettore:    servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale:    CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo/sezione:    liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

a)    Servizi giuridici (parte di CPC 861) 12

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la rappresentanza legale di persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di detto Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861).

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.


In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità).

Gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione all'"elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.


In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. I paesi per i quali esiste una reciprocità sono designati dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per fornire mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.

A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Per tutti i servizi giuridici è prescritta la residenza (presenza commerciale).


In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto interno. Gli avvocati stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero e del diritto pubblico internazionale se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per prestare servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione.

In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.

Le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.


Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In EE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In EL: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Per prestare servizi giuridici è prescritto l'indirizzo professionale.


In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

In FR: per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, inclusa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritti la residenza o lo stabilimento nel SEE. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE. I membri di un Ordine degli avvocati del Cile possono registrarsi come consulenti giuridici stranieri in Francia per offrire determinati servizi giuridici in Francia su base temporanea o permanente, in relazione al diritto cileno e al diritto internazionale pubblico. Per esercitare la professione forense su base permanente è necessario disporre di un indirizzo aziendale all'interno della giurisdizione dell'Ordine degli avvocati francese oppure essere iscritti o stabiliti nel SEE.

In HR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Nei processi per questioni di diritto internazionale pubblico, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da avvocati stranieri iscritti all'Ordine degli avvocati del loro paese d'origine. Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi del Cile possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).


In HU: la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata alla cittadinanza del SEE o della Svizzera e alla residenza (presenza commerciale). Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e sul diritto internazionale pubblico in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. È richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.

In LT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).


Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga alla prescrizione della cittadinanza per un cittadino straniero.

In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la pratica del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

A MT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.


In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

La consulenza giuridica da parte di giuristi di comprovata competenza, laureati e dottori in legge (anche se non avvocati e non professori universitari) in qualsiasi ambito del diritto estero e del diritto internazionale pubblico è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.


In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione europea o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.


In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34a della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.

La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica slovacca. Per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

Misure:

UE: articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ;


articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 14 .

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21c; Rechtsanwaltsgesetz - EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 e successive modifiche; § 41 EIRAG.

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

DE:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) e § 10

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).


DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018).

EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile); Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa); Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale);

e Vääirteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, articolo 13.1ª.

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), articoli 1 e 3; e Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.


HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11).

HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati.

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571.

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

LV: codice di procedura penale, articolo 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, articolo 4.

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art. 194 sostituído p/ art. 201.º; e art. 203.º sostituído p/ art. 213.º);

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;


legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul; regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); e codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008.

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno del 7 giugno 2019).

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.


Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19; legge sulla consulenza fiscale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale).

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.


b)    Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera ed è prescritto il requisito della residenza.

In BG e a CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute nel SEE e in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG detenendo una quota di minoranza.


In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente.

In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. Più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In LV: per gli avvocati specializzati in diritto brevettuale è prescritta la cittadinanza dell'UE.

Misura:

LV: legge sulle istituzioni e le procedure in materia di proprietà industriale, capo XVIII (articoli 119‑136).


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE.

In SI: per i titolari/richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali dei servizi di processo, notifica, ecc., è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia.

Misure:

AT: legge sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale, BGBl. 214/1967 e successive modifiche, §§ 2 e 16a.

BG: capo 8b della legge sui brevetti e sulla registrazione dei modelli di utilità.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de utilidad, articoli 155-157.


FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014); e

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

FR: Code de la propriété intellectuelle.

HU: legge XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale.

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; e legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 e 23/20 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale 100/13 e 23/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:


In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

Misure:

IE: articoli 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;

norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; articoli 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

c)    Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili e addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).


In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza.

In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio professionale per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

d)    Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione delle autorità competenti di uno Stato membro che possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Cile o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).


Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ; e direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

Misure:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.


Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma del regolamento di attuazione della direttiva 2006/43/CE basati sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla revisione legale dei conti non devono superare il 10 % dei diritti di voto.

In FR: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per le revisioni legali dei conti: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini cileni possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità.

In PL: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018.


FR: Code de commerce.

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: l'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Misure:

CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017).

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: i revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Misure:

DE: Handelsgesetzbuch (HGB; codice di diritto commerciale);

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Misure:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione dei conti).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità).

Misure:

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 84/18); e legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 22/19 - ZPosS).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EE: la maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge hanno acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE.


Misure:

EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortegevuse seadus) § 76-77.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato.

In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco.

In HR: la revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In IT: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In LT: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE.


In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Misure:

BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007 (legge sugli esperti contabili).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), leggi settoriali che prescrivono l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161;

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676).


SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883);

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672); e

altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati.

e)    Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, escluse la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.


Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza.

Misure:

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

Misure:

BG: legge sulla contabilità;

legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; e legge sulle imposte sul reddito delle società.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE.

In IT: è prescritto il requisito della residenza.

Misure:

HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale; e

decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

f)    Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:


In BG: per i servizi di architettura, pianificazione urbanistica e ingegneria prestati da persone fisiche è richiesta la residenza nel SEE o nella Confederazione svizzera. per i progetti architettonici e ingegneristici di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali (CPC 8671, 8672, 8673).

Misure:

BG: legge sullo sviluppo territoriale;

legge sull'albo dei costruttori; e

legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Misure:

HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19);


legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; e legge 29(I)2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la residenza nel SEE.

In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).


In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/l'indirizzo aziendale in Italia.

In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15a, 17a e 18a.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985).


Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore:    servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:    CPC 9312, 93191, 932, 63211

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo/sezione:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

a)    Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 9312, 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.


Misure:

CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche;

legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche;

legge 75(I)/2013 – Podologi;

legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica;

legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali;

legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti;

legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi;

legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici;

legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti;

legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti;


legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti; e

legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE [:] i medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

Misure:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);


Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG); Bundes-Apothekerordnung; a livello regionale possono esistere disposizioni legislative aggiuntive in materia di ostetricia.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Livello regionale:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hamburgisches Hebammengesetz);


Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);

Niedersächsisches Kammergesetz für die Heilberufe (Heilkammergesetz – HKG);

Niedersächsisches Gesetz über die Ausübung des Hebammenberufs (NHebG) Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);


Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG)and Thüringer Heilberufegesetz.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" (SEL) e della "société civile professionnelle" (SCP). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL a forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions SCP, société coopérative (solo per medici di base e specialisti indipendenti) o société interprofessionelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP).


Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

b)    Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In AT: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione europea con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale.


In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SCP (Société civile professionnelle) e SEL (Société d'exercice liberal). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, tuttavia possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.


In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Misure:

CY: legge 169/1990 e successive modifiche.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.


In IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In PL: è richiesta la presenza fisica nel territorio per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco; i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e

legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e


decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno Gazzetta ufficiale RS n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'Ordine dei medici veterinari, articolo 2.


c)    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBl. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59a; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Bundes-Apothekerordnung;


Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV)

FR: Code de la santé publique; e

Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales e Loi 2015-990 du 6 août 2015.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista.


Misure:

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

LV: legge sulle farmacie, articolo. 38.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro o la residenza nello stesso e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgsl. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri iscritti all'albo dei farmacisti.


Misure:

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri – Presenza locale:

In BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente.


Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6; e

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità.


Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e
sviluppo

Settore – sottosettore:    servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale:    CPC 851, 853

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione europea a livello di Unione europea possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).


Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicato il presente accordo e l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 18.1, paragrafo 2, lettere e) e f), della parte III del presente accordo.

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione europea attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.


Riserva n. 5 – Servizi
immobiliari

Settore – sottosettore:    servizi immobiliari

Classificazione industriale:    CPC 821, 822

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.


Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE.

In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Misure:

CZ: legge sulle licenze commerciali.

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione europea, del SEE o della Confederazione svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Misure:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:


In SI: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: abilitazione ad operare in qualità di agente immobiliare nel paese di origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

SI: legge sulle agenzie immobiliari.


Riserva n. 6 – Servizi
alle imprese

Settore – sottosettore:    servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

a)    Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e anche che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 492) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).


b)
   Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione (CPC 83104)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione europea è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).


Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione europea un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione europea, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione europea un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione europea ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione europea da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione europea da parte di vettori aerei dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ; e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c)    Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per la mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.


In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria.

Misure:

BG: legge sulla mediazione, articolo 8.

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d)    Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

In FR: la professione di biologo è riservata alla persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.


Misure:

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche.

FR: Code de la Santé Publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;


legge sulle misure;

legge sull'aria ambiente pulita; e

legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.


e)    Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per le persone fisiche sono richieste la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di svolgere funzioni relative alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.


Misure:

BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e legge sulla geodesia e sulla cartografia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 224/1990 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In FR: per i servizi di esplorazione e prospezione è prescritto lo stabilimento. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri.

Misure:

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n.°71-360 du 6 mai 1971.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Misure:

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

f)    Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In PT: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità.

Misure:

PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);

legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); e

decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g)    Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.


In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Misure:

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza.

La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.


Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza.

Misure:

EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22.

h)    Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

In BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (per esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).


Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:


In DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)).

In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).


ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i)    Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo, prolungato o permanente nella Repubblica di Bulgaria.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori giurati del consiglio per la registrazione dei traduttori giurati. È prescritta la cittadinanza.

In HR: per i traduttori certificati è prescritta la cittadinanza del SEE.


Misure:

CY: legge sulla registrazione e la regolamentazione dei servizi di traduzione certificata del 2019 (45(I)/2019) e successive modifiche.

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), articolo 2(1).

j)    Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SE: per i banchi dei pegni è prescritto lo stabilimento (parte di CPC 87909).


Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).


Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc.;

legge sulle licenze commerciali; e

legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può fornire servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere costituita quale persona giuridica (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16.


Riserva n. 7 – Servizi di costruzione

Settore – sottosettore:    servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Classificazione industriale:    CPC 51

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

A CY: prescrizione della cittadinanza.

Misura:

CY: legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001), articoli 15 e 52.


Riserva n. 8 – Servizi di
distribuzione

Settore – sottosettore:    servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco

Classificazione industriale:    CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a)    Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).


Misure:

CY: legge 74(I) 2020 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione europea (CPC 3546).

Misure:

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

b)    Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: lo stabilimento è subordinato alla prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108).

In FR: per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).


Misure:

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT: le autorizzazioni sono concesse in via prioritaria ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).


Misure:

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.


Riserva n. 9 – Servizi di
istruzione

Settore – sottosettore:    servizi di istruzione finanziati con fondi privati

Classificazione industriale:    CPC 921, 922, 923, 924

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

A CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini del Cile possono ottenere l'autorizzazione del ministro dell'Istruzione secondo la forma e le condizioni specificate.


Misure:

CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019) e successive modifiche; legge sugli istituti di istruzione superiore del 1996 (N. 67(I)/1996) e successive modifiche; e legge sulle università private (istituzione, funzionamento e controllo) del 2005 (N. 109(I)/2005) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali e delle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).


Misure:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica; e

legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921).

Misure:

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 92310).


Misure:

CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39; e

legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

SK: legge n. 131 del 21 febbraio 2002 sulle università.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione europea (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Misure:

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal

decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Cile possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Cile possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Misure:

FR: Code de l'éducation.

Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

MT: avviso legale 296 del 2012.


Riserva n. 10 – Servizi
ambientali

Settore – sottosettore:    servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale:    parte di CPC 9402, 9404

Tipo di riserva:    presenza locale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

In SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accreditamento per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).


Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.


Riserva n. 11 – Servizi
sanitari e sociali

Settore – sottosettore:    servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale:    CPC 931, 933

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.


Riserva n. 12 – Turismo e
servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore:    turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:    CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:


In BG: i servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto a esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali a essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).


Misure:

CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

Misure:

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).


In HR: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

ES: Andalusia: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragona: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castiglia e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castiglia–La Mancia: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Catalogna: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, articolo 88;


Comunità di Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunità valenzana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Estremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo;

Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, articolo 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;


Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; e

Regione di Murcia: Decreto n. 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12); e legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede nel SEE (CPC 7471, 7472).


In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e legge 40/2007 (DL 7/2007).


Riserva n. 13 – Servizi ricreativi, culturali
e sportivi

Settore – sottosettore:    servizi ricreativi; altri servizi sportivi

Classificazione industriale:    CPC 962, parte di 96419

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a)    Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

A CY: lo stabilimento e le attività di agenzie o subagenzie di stampa a Cipro sono concessi solo a cittadini di Cipro o dell'UE o a persone giuridiche appartenenti a cittadini di Cipro o dell'UE.


Misure:

CY: legge sulla stampa (N. 145/89) e successive modifiche

b)    Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;


Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e

Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.


Misure:

CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; e

legge 17(I)/1995 e successive modifiche.


Riserva n. 14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:    servizi di trasporto – pesca e trasporto su vie navigabili – ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

a)    Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).


Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera del Cile su base di reciprocità (§ 2, paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese da esse designate.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.


Le operazioni tra residenti e non residenti entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)) se riguardano:

i)    il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;

ii)    il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o

iii)    i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna.

Misure:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);


Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); e

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione europea o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994); e

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), articolo 4.


b)
   Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: solo i cittadini di uno Stato membro possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37, 48.

c)    Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712).


Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6; e

Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada. Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritto lo stabilimento nella Repubblica ceca.


Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);


Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: una concessione per il servizio di taxi e un permesso per l'attività di dispatching di taxi possono essere rilasciati a una persona che ha la residenza o il luogo di stabilimento nel territorio della Repubblica slovacca o in un altro Stato membro del SEE.

Misure:

SK: legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada.

d)    Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. È prescritta la reciprocità.


Misure:

UE: direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 19 .

In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14); e

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14).


e)
   Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea o da persone giuridiche stabilite nell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .


f)    Prestazione di servizi di trasporto combinato

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): con l'eccezione della FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l'attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutti i modi di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

Misure:

UE: Direttiva 1992/106/CEE del Consiglio 21 .


Riserva n. 15 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore – sottosettore:    attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

a)    Attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12: CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.


Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.

L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC 10, 11, 12, 13, 14).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare; decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012; legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; e legge sulle risorse del sottosuolo.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

A CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dal Cile o da cittadini del Cile. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto del Cile o di un cittadino del Cile senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dal Cile o da un cittadino del Cile, se il Cile non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti del Cile (ISIC rev. 3.1 1110).

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri – Presenza locale:

In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC 10, 1112, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

In LT: in Lituania tutte le risorse minerali del sottosuolo (energia, metalli, minerali industriali e da costruzione) sono di proprietà esclusiva dello Stato. Le licenze di esplorazione geologica o di sfruttamento delle risorse minerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti nell'UE e nel SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE e nel SEE.

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e


Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali.

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania, 1992. Ultima modifica 21 marzo 2019 n. XIII‑2004, legge sul sottosuolo n. I-1034, 1995, nuova redazione dal 10 aprile 2001 n. IX‑243, ultima modifica 14 aprile 2016 n. XII-2308.

Solo per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE o dell'OCSE o nella Confederazione svizzera o alla cittadinanza di uno di tali Stati (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive del 2014.


b)    Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda l'attività svolta dal responsabile del bilanciamento, l'autorizzazione è concessa esclusivamente ai cittadini austriaci o ai cittadini di un altro Stato membro dell'UE o del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:

i)    per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e


ii)    le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975 e successive modifiche, §§ 5, 15;

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011 e successive modifiche, §§ 43, 44, 90, 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – (si applica solo a livello amministrativo regionale) Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.


L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 e successive modifiche;

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und – organisationsgesetz 2006), LGBl. Nr. 1/2006 e successive modifiche;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 e successive modifiche;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBl. Nr. 134/2011 e successive modifiche;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 59/2003 e successive modifiche;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005, LGBl. Nr. 46/2005 e successive modifiche;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005 e successive modifiche;


Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887).


Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

i)    la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;

ii)    lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, e lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;


iii)    la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;

iv)    il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia).


LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973, nuova redazione dal 1º agosto 2011 n. XI-1564, ultima modifica 25 giugno 2020 n. XIII‑3140; legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII‑1881, nuova redazione dal 7 febbraio 2012, ultima modifica 20 ottobre 2020 n. XIII‑3336; legge sulle misure necessarie per la protezione da minacce elettriche nucleari non sicure provenienti da paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306, modificata da ultimo il 19 dicembre 2019, n. XIII-2705; legge sulle fonti di energia rinnovabili della Repubblica di Lituania, del 12 maggio 2011, n. XI-1375.

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e legge sulle attività estrattive del 2014.


Riserva n. 16 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore:    agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

a)    Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.


Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, articolo 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), articolo 1.

b)    Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime.


c)    Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri: Trattamento nazionale, presenza locale:

In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, articolo 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione europea o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dall'autorità competente del livello amministrativo regionale (ISIC rev. 3.1 22).


Misure:

DE:

Livello regionale:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);


Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile di svolgere queste attività alle stesse condizioni. Nella misura in cui il Cile consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale del Cile, l'Italia consentirà agli investitori del Cile di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222).


Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442).


Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).



Appendice 17-A-2

ELENCO DEL CILE

1.    La "descrizione" fornisce una descrizione generale non vincolante della misura esistente per la quale la voce è creata.

2.    Conformemente agli articoli 17.14 e 18.8, gli articoli della parte III del presente accordo specificati nell'elemento "Obblighi in esame" di una voce non si applicano agli aspetti non conformi della legge, del regolamento o di un'altra misura individuati nell'elemento "Misure" di tale voce.


Settore:    tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto legge 1.939, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1977, norme per l'acquisizione, l'amministrazione e la cessione di beni di proprietà dello Stato, titolo I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)

Decreto con forza di legge (D.F.L.) 4 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1967 (Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, noviembre 10, 1967)


Descrizione:    investimenti

Il Cile può cedere la proprietà o altri diritti su "terreni demaniali" solo a persone fisiche o giuridiche cilene, fatto salvo il caso in cui si applichino le eccezioni previste dalla legge, come il decreto legge 1.939 (Decreto Ley 1.939). A tal fine, il termine "terreno demaniale" si riferisce ai terreni di proprietà dello Stato fino a una distanza di 10 chilometri dal confine e fino a una distanza di cinque chilometri dalla linea costiera, misurata dalla linea di alta marea.

I beni immobili situati nelle aree dichiarate "zona di confine" in virtù del D.F.L. 4 del ministero degli Affari Esteri, 1967 (D.F.L. 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967) non possono essere acquistati, né a titolo di proprietà né ad altro titolo, da 1) persone fisiche con cittadinanza di un paese confinante; 2) persone giuridiche con sede principale in un paese confinante; 3) persone giuridiche con il 40 % o più del capitale detenuto da persone fisiche con cittadinanza di un paese confinante; o 4) persone giuridiche controllate di fatto da tali persone fisiche. In deroga a quanto sopra, tale limitazione può non essere applicata in caso di esenzione concessa da un decreto supremo basato su considerazioni di interesse nazionale.


Settore:    tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame:    prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con forza di legge (D.F.L.) 1 del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1994, Codice del Lavoro, Titolo preliminare, Libro I, Capitolo III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III)


Descrizione:    investimenti

Almeno l'85 % dei dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro deve essere costituito da persone fisiche cilene o da stranieri residenti in Cile da oltre cinque anni. Questa norma si applica ai datori di lavoro con oltre 25 dipendenti con contratto di lavoro (contrato de trabajo 22 ). I tecnici esperti non sono soggetti a questa disposizione, come stabilito dalla Direzione del lavoro (Dirección del Trabajo).

Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica che fornisce servizi intellettuali o materiali, in regime di dipendenza o subordinazione, in base a un contratto di lavoro.


Settore:    comunicazioni

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Legge 18.838, Gazzetta ufficiale, 30 settembre 1989, consiglio nazionale della televisione, titoli I, II e II (Ley 18.838, Diario Oficial, octubre 30, 1989, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III y III)


Legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II e III (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II y III)

Legge 19.733, Gazzetta ufficiale, 4 giugno 2001, legge sulle libertà di opinione e di informazione e sull'esercizio del giornalismo, titoli I e III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il titolare di un mezzo di comunicazione sociale, come quelli che trasmettono regolarmente suoni, testi o immagini, o un'agenzia di stampa nazionale ha, nel caso di una persona fisica, un domicilio debitamente stabilito in Cile e, nel caso di una persona giuridica, è costituito con domicilio in Cile o ha un'agenzia autorizzata a operare nel territorio del Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, amministratore o rappresentante legale di tale persona giuridica.


Il titolare di una concessione per la fornitura di a) servizi pubblici di telecomunicazione; b) servizi intermedi di telecomunicazione forniti a servizi di telecomunicazione attraverso strutture e reti stabilite a tale scopo; e c) la radiodiffusione sonora, è una persona giuridica costituita e domiciliata in Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, dirigente, amministratore o rappresentante legale di tale persona giuridica.

Nel caso dei servizi radiofonici pubblici, il consiglio di amministrazione può includere stranieri, solo se non rappresentano la maggioranza.

Nel caso di un mezzo di comunicazione sociale, il direttore legalmente responsabile e la persona che lo sostituisce devono essere cileni, con domicilio e residenza in Cile, a meno che il mezzo di comunicazione sociale non utilizzi una lingua diversa dallo spagnolo.


Le richieste di concessioni per la radiodiffusione pubblica presentate da persone giuridiche in cui gli stranieri detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sono concesse solo se viene preventivamente fornita la prova che diritti e obblighi analoghi a quelli di cui i richiedenti godranno in Cile sono concessi ai cittadini cileni nel loro paese d'origine.

Il consiglio nazionale della televisione (Consejo Nacional de Televisión) può stabilire, come prescrizione generale, che i programmi trasmessi attraverso i canali televisivi pubblici (aperti) includano fino al 40 % di produzione cilena.


Settore:    energia

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

   prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Costituzione politica della Repubblica del Cile, capo III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Legge 18.097, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1982, legge organica costituzionale sulle concessioni minerarie, titoli I, II e III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Legge 18.248, Gazzetta ufficiale, 14 ottobre 1983, Codice minerario, titoli I e II (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y II)


Legge 16.319, Gazzetta ufficiale, 23 ottobre 1965, Creazione della commissione cilena per l'energia nucleare, titoli I, II e III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Descrizione:    investimenti

L'esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento (beneficio) degli idrocarburi liquidi o gassosi, dei depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, e dei depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti operativi speciali, subordinati alle prescrizioni e alle condizioni determinate in ciascun caso da un decreto supremo. Si precisa che il termine "trattamento" (beneficio) non include lo stoccaggio, il trasporto o la raffinazione del materiale energetico di cui al presente paragrafo.

La produzione di energia nucleare per scopi pacifici può essere effettuata solo dalla commissione cilena per l'energia nucleare (Comisión Chilena de Energía Nuclear) o, con la sua autorizzazione, congiuntamente a terzi. Qualora la Commissione conceda tale autorizzazione, può stabilirne i relativi termini e condizioni.


Settore:    attività estrattive

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Costituzione politica della Repubblica del Cile, capo III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Legge 18.097, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1982, legge organica costituzionale sulle concessioni minerarie, titoli I, II e III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Legge 18.248, Gazzetta ufficiale, 14 ottobre 1983, Codice minerario, titoli I e III (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y III)


Legge 16.319, Gazzetta ufficiale, 23 ottobre 1965, Creazione della commissione cilena per l'energia nucleare, titoli I, II e III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Descrizione:    investimenti

L'esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento (beneficio) del litio, dei depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, e dei depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti operativi speciali, subordinati alle prescrizioni e alle condizioni determinate in ciascun caso da un decreto supremo.

Il Cile ha il diritto di prima offerta a prezzi e condizioni di mercato per l'acquisto di prodotti minerali nei casi di presenza di torio e uranio in quantità significative.

Si precisa che il Cile può richiedere ai produttori di separare dai prodotti minerari la quota di:

a)    idrocarburi liquidi o gassosi;


b)    litio;

c)    depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale; e

d)    depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, presente in quantità significative in tali prodotti minerari e che può essere economicamente e tecnicamente separata, per essere consegnata allo Stato o per essere venduta per conto dello stesso. A tal fine, "economicamente e tecnicamente separato" significa che i costi sostenuti per recuperare i quattro tipi di sostanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) attraverso una valida procedura tecnica e per commercializzare e consegnare tali sostanze sono inferiori al loro valore commerciale.

Si precisa che le procedure per il rilascio di concessioni amministrative o di contratti di gestione speciale non stabiliscono, a seconda dei casi, di per sé, un trattamento discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri. Tuttavia, se il Cile decide di sfruttare una qualsiasi delle risorse minerarie summenzionate mediante un processo competitivo che conceda agli investitori una concessione o un contratto operativo speciale, la decisione si baserà esclusivamente sui termini della gara d'appalto in un processo trasparente di offerta concorrenziale e non discriminatoria.



   Salvo diversamente stabilito dalle condizioni del contratto o della concessione, un successivo trasferimento o cessione, totale o parziale, di qualsiasi diritto conferito ai sensi del contratto o della concessione, non è condizionato o condizionata dalla nazionalità dell'acquirente.

Inoltre solo la commissione cilena per l'energia nucleare (Comisión Chilena de Energía Nuclear), o le parti autorizzate dalla Commissione, possono eseguire o stipulare atti giuridici riguardanti il litio e i materiali atomici naturali estratti, così come i loro concentrati, derivati e composti.


Settore:    pesca

Sottosettore:    acquacoltura

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto 430, testo consolidato, coordinato e sistematizzato della legge 18.892 del 1989 e successive modifiche, legge generale sulla pesca e l'acquacoltura, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1992, titoli I e VI (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura Ley 18.892, Diario Oficial, enero 21, 1992, Títulos I y VI)

Descrizione:    investimenti

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene costituite ai sensi del diritto cileno e gli stranieri con residenza permanente possono essere titolari di un'autorizzazione o concessione per svolgere attività di acquacoltura.


Settore:    pesca e attività connesse alla pesca

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto 430, testo consolidato, coordinato e sistematizzato della legge 18.892 del 1989 e successive modifiche, legge generale sulla pesca e l'acquacoltura, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1992, titoli I, III, IV e IX (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, diario oficial, enero 21, 1992, Títulos I, III, IV y IX)


Decreto Legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I e II (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I y II)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene costituite ai sensi del diritto cileno e gli stranieri con residenza permanente possono essere titolari di permessi di raccolta e cattura di specie idrobiologiche.

Solo le navi cilene sono autorizzate a pescare nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva del Cile. Le "navi cilene " sono quelle definite nella legge sulla navigazione (Ley de Navegación). L'accesso alle attività industriali di pesca estrattiva è soggetto alla registrazione preventiva della nave in Cile.

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene possono registrare una nave in Cile. Le persone giuridiche devono essere costituite in Cile, con domicilio principale e sede reale ed effettiva in Cile. Il presidente, il dirigente e la maggioranza dei direttori o degli amministratori devono essere persone fisiche cilene. Inoltre più del 50 % del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in un'altra persona giuridica che possiede una nave deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui sopra.


Una comproprietà (comunidad) può registrare una nave se 1) la maggioranza della comproprietà è cilena con domicilio e residenza in Cile; 2) gli amministratori sono persone fisiche cilene; e 3) la maggioranza dei diritti della comproprietà (comunidad) appartiene a una persona fisica o giuridica cilena. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in una comproprietà (comunidad) che possiede una nave deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui sopra.

Il proprietario (persona fisica o giuridica) di un peschereccio registrato in Cile prima del 30 giugno 1991 non è soggetto alla prescrizione della cittadinanza di cui sopra.

Nei casi di reciprocità concessi alle navi cilene da qualsiasi altro paese, i pescherecci specificamente autorizzati dalle autorità marittime in base ai poteri conferiti dalla legge possono essere esentati dalle prescrizioni di cui sopra a condizioni equivalenti a quelle previste per le navi cilene da quel paese.

L'accesso alle attività di pesca artigianale (pesca artesanal) è subordinato alla registrazione nel registro della pesca artigianale (Registro de Pesca Artesanal). La registrazione per la pesca artigianale (pesca artesanal) è concessa solo alle persone fisiche cilene e alle persone fisiche straniere con residenza permanente, o alle persone giuridiche cilene da esse costituite.


Settore:    servizi specializzati

Sottosettore:    agenti doganali (agentes de aduana) e intermediari doganali (despachadores de aduana)

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con forza di legge (D.F.L.) 30 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale, 13 aprile 1983, libro IV (D.F.L. 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, abril 13, 1983, Libro IV);

Decreto con forza di legge (D.F.L.) 2 del ministero delle Finanze, 1998 (D.F.L. 2 del Ministerio de Hacienda, 1998)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche cilene con residenza in Cile possono agire come intermediari doganali (despachadores de aduana) o agenti doganali (agentes de aduana) nel territorio del Cile.


Settore:    servizi investigativi e di sicurezza

Sottosettore:    servizi di guardia

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto 1.773 del ministero degli Interni, Gazzetta ufficiale, 14 novembre 1994. (Decreto 1.773 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 14, 1994)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini cileni e i residenti permanenti possono prestare servizi come guardie di sicurezza private.


Settore:    servizi alle imprese

Sottosettore:    servizi di ricerca

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto supremo 711 del ministero della Difesa nazionale, Gazzetta ufficiale, 15 ottobre 1975 (Decreto Supremo 711 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, octubre 15, 1975)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche e giuridiche straniere che intendono condurre ricerche nella zona marittima cilena delle 200 miglia sono tenute a presentare una richiesta con sei mesi di anticipo all'Istituto idrografico dell'Esercito cileno (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) e a rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento corrispondente. Le persone fisiche e giuridiche cilene sono tenute a presentare una richiesta con tre mesi di anticipo all'Istituto idrografico dell'Esercito cileno (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) e a rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento corrispondente.


Settore:    servizi alle imprese

Sottosettore:    servizi di ricerca

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con forza di legge (D.F.L.) 11 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, Gazzetta ufficiale, 5 dicembre 1968 (D.F.L. 11 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, diciembre 5, 1968)

Decreto 559 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1968 (Decreto 559 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, enero 24, 1968)

D.F.L. 83 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 27 marzo 1979 (D.F.L. 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, marzo 27, 1979)

Decreto supremo 1166 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 20 luglio 1999 (Decreto Supremo 1166 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, julio 20, 1999)


Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche che rappresentano persone giuridiche straniere, o persone fisiche residenti all'estero, che intendono effettuare esplorazioni per lavori di natura scientifica o tecnica o attività di alpinismo in aree adiacenti ai confini cileni, richiedono l'autorizzazione appropriata tramite un console cileno nel paese di domicilio. Il console cileno invia quindi la domanda direttamente alla direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado). La direzione può ordinare che una o più persone fisiche cilene che lavorano nelle attività correlate appropriate prendano parte alle esplorazioni per familiarizzare con gli studi da intraprendere.

Il dipartimento delle operazioni della direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) decide e comunica se autorizza o rifiuta le esplorazioni geografiche o scientifiche da parte di persone giuridiche o fisiche straniere in Cile. La direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) autorizza e supervisiona tutte le esplorazioni che comportano un lavoro di natura scientifica o tecnica o le attività di alpinismo che le persone giuridiche o fisiche straniere residenti all'estero intendono svolgere nelle aree adiacenti ai confini cileni.


Settore:    servizi alle imprese

Sottosettore:    ricerca nel campo delle scienze sociali

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Legge 17.288, Gazzetta ufficiale, 4 febbraio 1970, titolo V (Ley 17.288, Diario Oficial, febrero 4, 1970, Título V)

Decreto supremo 484 del ministero dell'Educazione, Gazzetta ufficiale, 2 aprile 1991 (Decreto Supremo 484 del Ministerio de Educación, Diario Oficial, abril 2, 1991)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Le persone giuridiche o fisiche straniere che intendono effettuare scavi, indagini, sondaggi o raccogliere materiale antropologico, archeologico o paleontologico sono tenute a richiedere un'autorizzazione al consiglio per i monumenti nazionali (Consejo de Monumentos Nacionales). Per ottenere l'autorizzazione, il responsabile della ricerca deve essere assunto da un'istituzione scientifica straniera affidabile e deve lavorare in collaborazione con un'istituzione scientifica governativa cilena o un'università cilena.


Tale autorizzazione può essere concessa a 1) ricercatori cileni che abbiano una formazione scientifica pertinente in archeologia, antropologia o paleontologia, debitamente certificata come appropriata, e che abbiano anche un progetto di ricerca e la dovuta sponsorizzazione istituzionale; e 2) ricercatori stranieri, a condizione che siano assunti da un'istituzione scientifica affidabile e che lavorino in collaborazione con un'istituzione scientifica governativa cilena o un'università cilena. I direttori o i curatori museali riconosciuti dal consiglio per i monumenti nazionali (Consejo de Monumentos Nacionales), gli archeologi, gli antropologi o i paleontologi professionisti, a seconda dei casi, e i membri della Società cilena di archeologia (Sociedad Chilena de Arqueología) sono autorizzati a eseguire lavori di recupero. I lavori di recupero comportano il recupero urgente di dati o di manufatti archeologici, antropologici o paleontologici o di specie minacciate da una perdita imminente.


Settore:    servizi alle imprese

Sottosettore:    stampa, editoria e altre industrie correlate

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

trattamento della nazione più favorita (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Legge 19.733, Gazzetta ufficiale, 4 giugno 2001, legge sulle libertà di opinione e di informazione e sull'esercizio del giornalismo, titoli I e III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)


Descrizione:    investimenti

Il titolare di un mezzo di comunicazione sociale, come giornali, riviste o testi pubblicati regolarmente il cui indirizzo editoriale si trova in Cile, o un'agenzia di stampa nazionale ha, nel caso di una persona fisica, un domicilio debitamente stabilito in Cile e, nel caso di una persona giuridica, è costituito con domicilio in Cile o ha un'agenzia autorizzata a operare nel territorio del Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, amministratore o rappresentante legale della persona giuridica che opera in Cile, come descritto sopra.

Il direttore legalmente responsabile e la persona che lo sostituisce devono essere cileni con domicilio e residenza in Cile. Non è prescritta la cittadinanza cilena nel caso in cui un mezzo di comunicazione sociale utilizzi una lingua diversa dallo spagnolo.


Settore:    servizi professionali

Sottosettore:        servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta dei libri contabili e servizi fiscali

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Legge 18.046, Gazzetta ufficiale, 22 ottobre 1981, legge sulle società, titolo V (Ley 18.046, Diario Oficial, octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título V)

Decreto supremo 702 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale, 6 luglio 2012, regolamento sulle società (Decreto Supremo 702 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, julio 6, 2012, Reglamento de Sociedades Anónimas)

Decreto legge 1.097, Gazzetta ufficiale, 25 luglio 1975, titoli I, II, III e IV (Decreto Ley 1.097, Diario Oficial, julio 25, 1975, Títulos I, II, III y IV)


Decreto legge 3.538, Gazzetta ufficiale, 23 dicembre 1980, titoli I, II, III e IV (Decreto Ley 3.538, Diario Oficial, diciembre 23, 1980, Títulos I, II, III y IV)

Circolare 2.714, 6 ottobre 1992; Circolare 1, 17 gennaio 1989; capo 19 della raccolta aggiornata delle norme della Sovrintendenza alle banche e agli istituti finanziari sulla revisione contabile esterna (Circular 2.714, octubre 6,1992; Circular 1, enero 17, 1989; Capítulo 19 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre Auditores Externos)

Circolare 327, 29 giugno 1983 e circolare 350, 21 ottobre 1983, Sovrintendenza ai titoli e alle assicurazioni (Circular 327, junio 29, 1983 y Circular 350, octubre 21, 1983, de la Superintendencia de Valores y Seguros)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

I revisori esterni degli istituti finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori esterni tenuto dalla Commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero). Solo le persone giuridiche cilene legalmente costituite come società di persone (sociedades de personas) o associazioni (asociaciones) e la cui attività principale è costituita da servizi di revisione contabile possono essere iscritte nel registro.


Settore:    servizi professionali

Sottosettore:    servizi giuridici

Obblighi in esame:        trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Codice organico dei tribunali, titolo XV, Gazzetta ufficiale, 9 luglio 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Título XV, Diario Oficial, julio 9, 1943)

Decreto 110 del ministero della Giustizia, Gazzetta ufficiale, 20 marzo 1979 (Decreto 110 del Ministerio de Justicia, Diario Oficial, marzo 20, 1979)

Legge 18.120, Gazzetta ufficiale, 18 maggio 1982 (Ley 18.120, Diario Oficial, mayo 18, 1982)


Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini cileni e stranieri con residenza in Cile, che hanno completato la totalità dei loro studi giuridici nel paese, sono autorizzati a esercitare la professione di avvocato (abogados).

Solo gli avvocati (abogados) debitamente abilitati all'esercizio della professione forense sono autorizzati a patrocinare una causa presso i tribunali cileni e a presentare la prima azione legale di ciascuna parte.

Nessuna di queste misure si applica ai consulenti legali stranieri che esercitano o forniscono consulenza sul diritto internazionale o sul diritto dell'altra parte.


Settore:    servizi professionali, tecnici e specializzati

Sottosettore:    servizi ausiliari nell'amministrazione della giustizia

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Codice organico dei tribunali, titoli XI e XII, Gazzetta ufficiale, 9 luglio 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Títulos XI y XII, Diario Oficial, julio 9, 1943)

Regolamento sul registro dei conservatori dei beni immobili, titoli I, II e III, Gazzetta ufficiale, 24 giugno 1857 (Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, Títulos I, II y III, Diario Oficial, junio 24, 1857)

Legge 18.118, Gazzetta ufficiale, 22 maggio 1982, titolo I (Ley 18.118, Diario Oficial, mayo 22, 1982, Título I)

Decreto 197 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, Gazzetta ufficiale, 8 agosto 1985 (Decreto 197 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, agosto 8, 1985)


Legge 18.175, Gazzetta ufficiale, 28 ottobre 1982, titolo III (Ley 18.175, Diario Oficial, octubre 28, 1982, Título III)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Gli ausiliari della giustizia (auxiliares de la administración de justicia) devono essere residenti nella stessa città o luogo in cui è domiciliato il tribunale per il quale prestano servizio.

I difensori pubblici (defensores públicos), i notai pubblici (notarios públicos) e i conservatori (conservadores) sono persone fisiche cilene e soddisfano le stesse prescrizioni necessarie per diventare giudici.

Gli archivisti (archiveros), i difensori pubblici (defensores públicos) e gli arbitri di diritto (árbitros de derecho) devono essere avvocati (abogados) e pertanto devono essere cittadini cileni o stranieri con residenza in Cile che abbiano completato la totalità dei loro studi giuridici in Cile. Gli avvocati dell'altra parte possono assistere nell'arbitrato quando viene trattato il diritto dell'altra parte e il diritto internazionale e quando le parti private lo richiedono.


Solo le persone fisiche cilene con diritto di voto e le persone fisiche straniere con residenza permanente in Cile e diritto di voto possono svolgere l'attività di ufficiale giudiziario (receptores judiciales) e di procuratore del tribunale superiore (procuradores del número).

Solo le persone fisiche cilene, le persone fisiche straniere con residenza permanente in Cile o le persone giuridiche cilene possono essere banditori d'asta (martilleros públicos).

I curatori fallimentari (síndicos de quiebra) devono avere una laurea professionale o tecnica rilasciata da un'università o da un istituto professionale o tecnico riconosciuto dal Cile. I curatori fallimentari devono avere almeno tre anni di esperienza nel settore commerciale, economico o giuridico.


Settore:    trasporti

Sottosettore:    servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili

Obblighi in esame:    trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto legge 3.059, Gazzetta ufficiale, 22 dicembre 1979, legge sulla promozione della flotta mercantile, titoli I e II (Decreto Ley 3.059, Diario Oficial, 22 de diciembre de 1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, Títulos I y II)

Decreto supremo 237, Gazzetta ufficiale, 25 luglio 2001, regolamento del decreto legge 3.059, titoli I e II (Decreto Supremo 237, Diario Oficial, julio 25, 2001, Reglamento del Decreto Ley 3.059, Títulos I y II)

Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I servizi di feederaggio sono riservati alle navi nazionali quando lo spostamento del carico avviene tra due porti cileni.

Il trasporto marittimo internazionale di merci da o verso il Cile è soggetto al principio di reciprocità.

In caso di adozione da parte del Cile, per motivi di reciprocità, di una misura di riserva dei carichi applicabile al trasporto internazionale di merci tra il Cile e un paese terzo, il carico riservato è trasportato su navi battenti bandiera cilena o su navi considerate come navi cilene.


Settore:    trasporti

Sottosettore:    servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V)

Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene possono registrare una nave in Cile. Le persone giuridiche devono essere costituite con domicilio principale e sede reale ed effettiva in Cile. Inoltre più del 50 % del capitale deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in un'altra persona giuridica che possiede una nave deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Il presidente, il dirigente e la maggioranza dei direttori o degli amministratori devono essere persone fisiche cilene.

Una comproprietà (comunidad) può registrare una nave se 1) la maggioranza della comproprietà è cilena con domicilio e residenza in Cile; 2) gli amministratori sono cileni; e 3) la maggioranza dei diritti della comproprietà appartiene a una persona fisica o giuridica cilena. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in una comproprietà (comunidad) che possiede una nave deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra per essere considerata cilena.


Le navi speciali di proprietà di persone fisiche o giuridiche straniere possono essere immatricolate in Cile se tali persone soddisfano le condizioni seguenti: 1) domicilio in Cile; 2) sede principale in Cile; o 3) esercizio di una professione o di un'attività commerciale in modo permanente in Cile.

Le "navi speciali" sono quelle utilizzate per servizi, operazioni o per scopi specifici, con caratteristiche particolari per le funzioni che svolgono, come rimorchiatori, draghe, navi scientifiche o da diporto, tra le altre. Ai fini del presente paragrafo, il termine "nave speciale" non include i pescherecci.

L'autorità marittima può fornire un trattamento migliore in base al principio di reciprocità.



Settore:    trasporti

Sottosettore:    servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, 31 mayo de 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V)

Decreto supremo 153, Gazzetta ufficiale, 11 marzo 1966, approvazione del regolamento generale di registrazione del personale marittimo, fluviale e lacustre (Decreto Supremo 153, Diario Oficial, 11 marzo de 1966, Aprueba el Reglamento General de Matrícula del Personal de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre)

Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)


Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Le navi straniere sono tenute a utilizzare i servizi di pilotaggio, ancoraggio e pilotaggio portuale quando le autorità marittime lo richiedono. Nelle attività di rimorchio o in altre manovre eseguite nei porti cileni, si utilizzano solo rimorchiatori battenti bandiera cilena.

I capitani devono essere cittadini cileni e devono essere riconosciuti come tali dalle autorità competenti. Gli ufficiali delle navi cilene devono essere persone fisiche cilene iscritte nel registro degli ufficiali (Registro de oficiales). I membri dell'equipaggio di una nave cilena devono essere cileni, avere il permesso concesso dall'autorità marittima (Autoridad Marítima) ed essere iscritti nel relativo registro. Le licenze e i titoli professionali concessi da un paese straniero possono essere considerati validi per l'esercizio delle funzioni di ufficiale sulle navi cilene, in base a una risoluzione motivata (resolución fundada) emessa dal direttore dell'autorità marittima.

   I capitani delle navi (patrón de nave) sono cittadini cileni. Il capitano di una nave è una persona fisica che, in base al titolo corrispondente conferito dal direttore dell'autorità marittima, ha il potere di esercitare il comando su navi più piccole e su alcune navi speciali più grandi.


I capitani di pescherecci (patrones de pesca), i macchinisti (mecánicos-motoristas), gli operatori delle macchine (motoristas), i pescatori di mare (marineros pescadores), i pescatori su piccola scala (pescadores), gli impiegati o operai tecnici addetti al commercio industriale o marittimo e gli equipaggi addetti a servizi navali industriali e generici su navi officina o pescherecci devono essere cittadini cileni. Anche gli stranieri domiciliati in Cile sono autorizzati a svolgere tali attività quando lo richiedono gli armatori (armadores) in quanto indispensabili per avviare tali attività.

Per battere la bandiera cilena, il capitano della nave (patrón de nave), gli ufficiali e l'equipaggio devono essere cittadini cileni. Tuttavia, se indispensabile, la direzione generale del Territorio marittimo e della flotta mercantile (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), sulla base di una risoluzione motivata (resolución fundada) e in via temporanea, può autorizzare l'assunzione di personale straniero, ad eccezione del capitano, che deve sempre essere di nazionalità cilena.

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene sono autorizzate ad agire in Cile come operatori multimodali.


Settore:    trasporti

Sottosettore:    servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)

Decreto Legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II e IV (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II y IV)

Decreto 90 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 2000 (Decreto 90 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 21, 2000)


Decreto 49 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, 16 luglio 1999 (Decreto 49 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, julio 16, 1999)

Codice del lavoro, libro I, titolo II, capo III, paragrafo 2 (Código del Trabajo, Libro I, Título II, Capítulo III, párrafo 2)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Gli agenti marittimi o i rappresentanti di armatori, proprietari o capitani di navi, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono essere cileni.

Le attività di stivaggio e attracco svolte da persone fisiche sono riservate ai cileni che sono debitamente accreditati dall'autorità corrispondente per svolgere tale attività e che hanno un ufficio stabilito in Cile. Quando queste attività sono svolte da persone giuridiche, queste devono essere legalmente costituite in Cile e avere il loro domicilio principale in Cile. Il presidente, gli amministratori, i dirigenti o i direttori devono essere cileni. Più del 50 % del capitale sociale deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. Tali imprese designano uno o più agenti autorizzati, che agiranno in loro rappresentanza e che sono cittadini cileni.

   Deve essere una persona fisica o giuridica cilena anche chiunque scarichi, trasbordi e, in generale, utilizzi i porti cileni continentali o insulari, in particolare per sbarcare le catture di pesce o per lavorarle a bordo.


Settore:    trasporti

Sottosettore:    trasporti terrestri

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto supremo 212 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni, Gazzetta ufficiale, 21 novembre 1992 (Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, noviembre 21, 1992)

Decreto 163 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni, Gazzetta ufficiale, 4 gennaio 1985 (Decreto 163 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 4, 1985)

Decreto supremo 257 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 17 ottobre 1991 (Decreto Supremo 257 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, octubre 17, 1991)


Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche e giuridiche straniere abilitate a fornire servizi di trasporto internazionale nel territorio del Cile non possono fornire servizi di trasporto locale o partecipare in qualsiasi modo a tali attività nel territorio del Cile.

Solo le aziende con domicilio effettivo e reale in Cile e organizzate secondo il diritto di Cile, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay sono autorizzate a fornire servizi di trasporto terrestre internazionale tra Cile e Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay.

Inoltre, per ottenere un'autorizzazione al trasporto terrestre internazionale, nel caso di persone giuridiche straniere, più del 50 % del capitale sociale e del controllo effettivo è detenuto da cittadini di Cile, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay.


Settore:    trasporti

Sottosettore:    trasporti terrestri

Obblighi in esame:    trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Legge 18.290, Gazzetta ufficiale, 7 febbraio 1984, titolo IV (Ley 18.290, Diario Oficial, febrero 7, 1984, Título IV)

Decreto supremo 485 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 7 settembre 1960, convenzione di Ginevra (Decreto Supremo 485 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, septiembre 7, 1960, Convención de Ginebra)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

I veicoli a motore con targa straniera che entrano in Cile a titolo temporaneo, in base alle disposizioni della convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 (convenzione di Ginevra), circolano liberamente in tutto il territorio del Cile per il periodo ivi stabilito, a condizione che soddisfino le prescrizioni stabilite dal diritto cileno.


I titolari di patenti di guida internazionali valide o di certificati rilasciati in un paese straniero conformemente alla convenzione di Ginevra possono guidare ovunque all'interno del territorio del Cile. I conducenti di veicoli con targa straniera, in possesso di una patente di guida internazionale, presentano, su richiesta delle autorità, i documenti che certificano sia l'idoneità del veicolo a viaggiare su strada che l'uso e la validità dei propri documenti personali.

(1)    Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capitolo, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capitoli, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU UE L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3)    Resolución N° 3080 Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile (Diario Oficial 7 de noviembre de 2003) (Risoluzione n. 3080 Esente del Servicio Agrícola y Ganadero, che stabilisce i criteri di regionalizzazione in relazione agli organismi nocivi da quarantena per il territorio del Cile (Gazzetta ufficiale del 7 novembre 2003)).
(4)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(5)    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU UE L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(6)    Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU UE L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(7)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU UE L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(9)    Si precisa che il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli a motore e attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico o automobilistico.
(10)    ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, dell'11 luglio 2017.
(11)    Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo potrà essere interpretato come un divieto per una parte di accettare sul proprio mercato veicoli a motore nuovi o accessori di veicoli a motore nuovi o loro parti certificati in base alle norme in materia di sicurezza e di emissioni di un paese terzo, o di richiedere la certificazione di conformità alle norme esistenti in materia di sicurezza e di emissioni di veicoli a motore mantenute da una parte alla data di entrata in vigore del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 7.
(12)    Ai fini della presente riserva si applicano le definizioni seguenti:a)    "diritto interno": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione europea;b)    "diritto internazionale pubblico": il diritto internazionale pubblico a eccezione del diritto dell'Unione europea, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario;c)    "consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge;d)    "rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e la comparizione dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti;e)    "arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.
(13)    Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(14)    Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
(15)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(16)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU UE L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(17)    Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
(18)    Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU UE L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
(19)    Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU UE L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
(20)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(21)    Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU UE L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
(22)    Si precisa che per gli scambi transfrontalieri di servizi non è obbligatorio il contratto di lavoro (contrato de trabajo).
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra



ALLEGATO 17-B

RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

Note introduttive

1.    Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 17-B-1 e 17-B-2 stabiliscono, a norma degli articoli 17.14 e 18.8, le riserve formulate dalle parti rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

a)    articolo 18.6;

b)    articolo 17.9 o 18.4;

c)    articolo 17.11 o 18.5;

d)    articolo 17.13; o

e)    articolo 17.12.

2.    Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.


3.    Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:

a)    "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)    "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)    "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva;

d)    "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1 del presente allegato, per il quale la riserva è formulata;

e)    "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e

f)    "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.

4.    Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.

5.    Ai fini degli elenchi delle parti, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.


6.    Ai fini degli elenchi delle parti, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio delle parti rispetto all'articolo 18.6 e non rispetto all'articolo 17.9 o all'articolo 18.4 o, nell'allegato 17-C, rispetto all'articolo 18.7.

7.    Una riserva formulata a livello della parte UE si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve della parte UE, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8.    Negli elenchi delle parti non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 17.9 e 18.4. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.


9.    Si precisa che, per la parte UE, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

a)    persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b)    persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

10.    Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11.    Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.


12.    Nell'elenco della parte UE vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT    Austria

BE    Belgio

BG    Bulgaria

CY    Cipro

CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia


HU    Ungheria

IE    Irlanda

IT    Italia

LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL    Paesi Bassi

PL    Polonia

PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia

SEE    Spazio economico europeo



Appendice 17-B-1

ELENCO DELLA PARTE UE

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Riserva n. 3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – altri servizi alle imprese


Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Riserva n. 16 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 17 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 18 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 19 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 20 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 21 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Riserva n. 22 – Altri servizi non compresi altrove


Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore:    tutti i settori

Tipo di riserva:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consiglio di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Capo / sezione:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:


In FR: a norma degli articoli L151-1 e 153-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in FR nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo della FR, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.


Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, è subordinata ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia per le imprese pubbliche e il controllo o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato 17-A del presente accordo.

In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

i)    imporre condizioni specifiche sull'acquisto di quote;

ii)    porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o


iii)    opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

i)    porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;

ii)    imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o

iii)    opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.


Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In LT: imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

Misure esistenti:

LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 17 settembre 2020 n. XIII-3284).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.


b)    Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In HU: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II

(paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)); e legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)).

In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Cile o di un paese terzo.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.


In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (per esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Misure esistenti:

SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali; legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli; legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca; legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;

legge n. 202/1995 sulle valute estere; legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria; legge n. 326/2005 sulle foreste; e legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale; Scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquistare terreni. Le persone giuridiche della BG a partecipazione straniera non possono acquistare terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero possono acquisire edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). Le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero e le persone giuridiche straniere in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza ai fini dell'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22; legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e legge sulle foreste, articolo 10.

In EE: le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti al SEE o a Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.


Misure esistenti:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in LT, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli.

Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'OCSE e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in LT svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la LT sia impegnata possono acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.


Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania; legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, nuova redazione 20 marzo 2003 n. IX-1381, da ultimo modificata il 12 gennaio 2018, n. XIII-981; legge fondiaria del 26 aprile 1994 n. I-446, nuova redazione 27 gennaio 2004 n. IX-1983, da ultimo modificata il 26 giugno 2020 n. XIII-3165; legge sull'acquisto di terreni agricoli, del 28 gennaio 2003, n. IX-1314, nuova redazione dal 1º gennaio 2018 n. XIII-801, da ultimo modificata il 14 maggio 2020 n. XIII-2935; e legge sulle foreste, del 22 novembre 1994, n. I-671, nuova redazione 10 aprile 2001 n. IX-240, da ultimo modificata il 25 giugno 2020 n. XIII-3115.

c)    Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE: le direttive dell'Unione europea sul riconoscimento reciproco dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro.


d)
   Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:

i)    crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;

ii)    concede il diritto di stabilimento; o

iii)    prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per "mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti" si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.


Per "diritto di stabilimento" si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.

Per "ravvicinamento delle legislazioni" si intende:

i)    l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o

ii)    l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.


Misure esistenti:

UE: accordo sullo Spazio economico europeo 1 ; accordi di stabilizzazione; accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e accordi di libero scambio globali e approfonditi.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In DK, FI, SE: misure adottate da DK, SE e FI, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

i)    sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);

ii)    finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

iii)    assistenza finanziaria alle società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale); l'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.


La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui alla parte III, articolo 18.1, paragrafo 2, lettere e) e f), del presente accordo.

In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in PL, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste).

e)    Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.


Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Settore:    servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale:    parte di CPC 861, parte di CPC 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, e parte di CPC 879

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE, a eccezione di SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di CPC 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).


In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza legale dinanzi ai tribunali.

b)    Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti registrati che sono membri dell'istituto dei revisori ufficiali dei conti. Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Cile o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

i)    tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;

ii)    svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e

iii)    pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.


Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Cechia o degli Stati membri è autorizzata a effettuare revisioni dei conti in Cechia.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti, e successive modifiche.

c)    Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.


Riserva n. 3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore:    servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:    CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121, 932

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).


Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In CZ e MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e

dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani); legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici); legge n. 268/2014, Racc., sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche; legge n. 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti); legge n. 372/2011, Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione; e legge n. 373/2011, Racc., sui servizi sanitari specifici.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In PT: per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.


b)    Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

c)    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione europea è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.


In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.

In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in BE.

In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.

In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.

In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della PL.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.


Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983, §§ 57, 59, 59a; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CZ: legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e legge n. 372/2011, Racc., sui servizi sanitari, e successive modifiche.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336); regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).


Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo

Settore:    servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale:    CPC 851, 852, 853

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011; decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011.


Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari

Settore:    servizi immobiliari

Classificazione industriale:    CPC 821, 822

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.


Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing

Settore:    servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale:    CPC 832

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.


Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore:    servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale:    CPC 87901, 87902

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

presenza locale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.


Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – servizi di collocamento

Settore – sottosettore:    servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale:    CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).


In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).


Misure esistenti:

AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche; e legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.

BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28.

CY: legge n. 126(I)/2012 sulle agenzie private di collocamento e successive modifiche; e legge n. 174(I)/2012 e successive modifiche.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; e Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 Α), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 Α).


FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20); legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19); e legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania, modificata da ultimo il 15 ottobre 2020 n. XIII-3334; e legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 10 novembre 2020 n. XIII-3412.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).


PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio; legge n. 28/2016, del 23 agosto 2016, e legge n. 146/2015 del 9 settembre 2015 (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche; ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e legge n. 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.


Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Settore – sottosettore:    servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale:    CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza.

In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle imprese che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro.


In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR.

Misure esistenti:

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017.

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.


LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche).

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio 2019; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril 2015.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b)    Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.



Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – altri servizi alle imprese

Settore – sottosettore:    servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale:    CPC 86764, 86769, 87905, 87904, 884, 8868, 887

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b)    Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.


c)    Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

d)    Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di DE, EE e HU: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario.

Nell'UE, a eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE, a eccezione di EE, HU e LV: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime.


Nell'UE, a eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868).

Nell'UE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

e)    Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:


Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti:

i)    vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

ii)    servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);

iii)    manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;

iv)    noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.


Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore:    servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.


Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore:    servizi di costruzione

Classificazione industriale:    CPC 51

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese di progettazione registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.



Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore:    servizi di distribuzione

Classificazione industriale:    CPC 621, 62117, 62251, 62228, 62251, 62271, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 62272, 62276, parte di 631, 63108, parte di 6329

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Distribuzione di prodotti farmaceutici

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana; e legge sui dispositivi medici.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b)    Distribuzione di bevande alcoliche

In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017).


c)    Altra distribuzione (parte di CPC 621, 62228, 62251, 62271, parte di 62272, 62276, 63108, parte di 6329)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La BG si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

In BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici; legge sull'attività veterinaria; legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori; legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali; e legge sul vino e sulle bevande spiritose.


Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore:    servizi di istruzione

Classificazione industriale:    CPC 92

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:


Nell'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

Nell'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).


In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).


In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12; legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998); Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998); Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998); Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998); Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore); legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private); delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione; legge 131/2002 sulle università; e legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.


Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore:    servizi ambientali – gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale:    CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Tipo di riserva:    presenza locale

Capo:    scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.


Riserva n. 16 – Servizi sanitari e
sociali

Settore:    servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale:    CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Nell'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.

Nell'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).


In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

La nazionalizzazione di altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Code de la Santé Publique.



b)    Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c)    Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

Nell'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.


In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: Health Act 2004 (S. 39); e Health Act 1970 (e successive modifiche –S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.


Riserva n. 17 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore:    servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale:    CPC 7472

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In LT: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini della LT di prestare servizi di guida turistica, la LT consentirà ai cittadini del Cile di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.


Riserva n. 18 – Servizi ricreativi,
culturali e sportivi

Settore:    servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale:    CPC 962, 963, 9619, 964

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di AT e, per la liberalizzazione degli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b)    Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, fatta eccezione per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.


c)    Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Cile è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.


d)    Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.


Riserva n. 19 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore:    servizi di trasporto

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Trasporto marittimo – qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Nell'UE, a eccezione di LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'UE possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Nell'UE: per i servizi di feederaggio e per il riposizionamento di container di proprietà di compagnie di navigazione dell'Unione europea o da esse noleggiati su base non commerciale, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale in SK per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b)    Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro, l'Unione europea si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali degli Stati membri possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

Nell'UE, a eccezione di LT e LV: solo le navi battenti la bandiera di uno Stato membro possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In LT: solo le persone giuridiche della LT o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in LT che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452).


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire; Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence; Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers); Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand); Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge); Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c)    Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.


d)
   Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di merci (CPC 7112). Soggetto a condizioni di reciprocità.

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

UE: direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .


e)
   Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE:

i)    prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712); e

ii)    limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo ai cittadini di uno Stato membro e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea. È prescritta la costituzione in società (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:


In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; e Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.


f)    Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g)    Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

   Trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

In FI: è accordato un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in FI su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722).


   Servizi di supporto al trasporto marittimo

In BG: nella misura in cui il Cile consente ai prestatori di servizi della BG di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la BG permetterà ai prestatori di servizi del Cile di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742).

   Noleggio o leasing di navi

In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in DE può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).


   Trasporto su strada e su rotaia

Nell'UE: concedere un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

i)    riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente 7 ; o

ii)    prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

   Trasporto su strada

In BG: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).


In CZ: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla CZ verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in ES può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi della ES (CPC 7123). Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).


In SK: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

   Trasporto ferroviario

In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Cechia e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112).

   Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra.

   Trasporto su strada e su rotaia

In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).


   Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

In PL: nella misura in cui il Cile consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Cile da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto del Cile in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.


Riserva n. 20 – Agricoltura, pesca
, approvvigionamento idrico

Settore:    agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HR: attività agricole e venatorie.

In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19).


b)    Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE:

1.    In particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:

a)    disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera del Cile o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione europea;

b)    determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;


c)    concedere un trattamento differenziato in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri in materia di pesca; e

d)    imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.

2.    Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:

a)    è interamente di proprietà di:

i)    società costituite nell'Unione europea; o

ii)    cittadini degli Stati membri;

b)    la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione europea; e

c)    il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione europea o è un cittadino di uno Stato membro.

3.    Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.


4.    La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

5.    Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

La nazionalità dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della BG sono effettuate da navi battenti bandiera della BG. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la BG e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.


c)    Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.


Riserva n. 21 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore:    attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:    ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Attività estrattive e attività connesse all'energia – generale (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese del Cile controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).


In CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi connessi all'energia elettrica si applicano le condizioni di cittadinanza e di residenza (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

In FI: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).


In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: a eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .


BG: legge sull'energia.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003 e successive modifiche o sostituzioni; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004 e successive modifiche o sostituzioni; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio L.64(I)/1975 e successive modifiche o sostituzioni; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili e successive modifiche o sostituzioni.

FI: Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre 2012 – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio 2006 – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica.


b)
   Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In LT: servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.

In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione europea o con una persona giuridica di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.


La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, fatta eccezione per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica del SEE.


Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; e Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge; Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

FI: Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013; e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

LT: legge sulle misure necessarie per la protezione da minacce elettriche nucleari non sicure provenienti da paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (modificata da ultimo il 19 dicembre 2019, n. XIII-2705).


PT: decreto legge 215-A/2012; e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica.

c)    Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (parte di CPC 742).


In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di 742).

In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

i)    tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ; e


ii)    la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in BE è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742).


Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre 2012 – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio 2006 – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.


d)    Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare devono rispettare gli obblighi di un accordo Euratom.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.


BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3).


Riserva n. 22 – Altri servizi non compresi altrove

Settore:    altri servizi non compresi altrove

Classificazione industriale:    CPC 9703, parte di 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo:    liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a)    Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari.

In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

In CY, SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.


Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); e Begravningsförordningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture).

b)    Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella CPC.



Appendice 17-B-2

ELENCO DEL CILE

Settore:    tutti

Sottosettore:

obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

trattamento della nazione più favorita (investimenti)

Descrizione:    investimenti

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la proprietà o il controllo di terreni utilizzati per attività agricole entro cinque chilometri dalla costa. Tali misure potrebbero comprendere l'obbligo che la maggioranza di ciascuna classe di azioni di una persona giuridica cilena che intenda possedere o controllare tali terreni sia detenuta da persone cilene o da persone residenti in Cile per 183 giorni o più all'anno.


Misure esistenti:    decreto legge 1.939, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1977, norme per l'acquisizione, l'amministrazione e la cessione di beni di proprietà dello Stato, titolo I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)


Settore:    tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

Descrizione:    investimenti

Nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto di investitori stranieri o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati. In relazione a simili trasferimenti o cessioni, il Cile può adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla nazionalità dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione.


Per "impresa statale" 13 si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.


Settore:    tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di qualsiasi accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, in relazione a:

a)    aviazione;

b)    pesca; o

c)    questioni marittime, compreso il salvataggio.

Misure esistenti:


Settore:    comunicazioni

Sottosettore:    trasmissione via satellite di servizi di telecomunicazione digitale

Obblighi in esame:    presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli scambi transfrontalieri nel settore della trasmissione unidirezionale via satellite di servizi di telecomunicazione digitale.

Misure esistenti:    legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II, III, V e VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)


Settore:    comunicazioni

Sottosettore:    trasmissione via satellite di servizi di telecomunicazione digitale

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

trattamento della nazione più favorita (investimenti)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

Descrizione:    investimenti

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investitori dell'altra parte o ai loro investimenti nel settore della trasmissione unidirezionale via satellite di servizi di telecomunicazione digitale.

Misure esistenti:    legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II, III, V e VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)


Settore:    questioni che coinvolgono minoranze

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a minoranze socialmente o economicamente svantaggiate.

Misure esistenti:


Settore:    questioni che coinvolgono popolazioni indigene

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a popolazioni indigene.

Misure esistenti:


Settore:    istruzione

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:

a)    gli investitori e gli investimenti di un investitore dell'altra parte nel settore dell'istruzione; e

b)    persone fisiche che prestano servizi di istruzione in Cile.


La lettera b) comprende gli insegnanti e il personale ausiliario che prestano servizi di istruzione nell'ambito dell'istruzione prescolare, dell'istruzione dell'infanzia, dell'istruzione speciale, dell'istruzione elementare, secondaria o superiore, dell'istruzione professionale, tecnica o universitaria, nonché tutte le altre persone che prestano servizi connessi all'istruzione, compresi i finanziatori di istituti di istruzione di qualsiasi tipo, scuole, licei, accademie, centri di formazione, istituti professionali e tecnici o università.

Questa riserva non si applica agli investitori e agli investimenti di un investitore dell'altra parte in istituti privati di istruzione dell'infanzia, prescolare, elementare o secondaria che non ricevono risorse pubbliche, né alla prestazione di servizi relativi all'apprendimento di una seconda lingua, alla formazione professionale, imprenditoriale e industriale e al miglioramento del livello delle competenze, che comprendono servizi di consulenza in materia di assistenza tecnica, consulenza, programmi di studio e sviluppo di programmi nel settore dell'istruzione.

Misure esistenti:


Settore:    finanze pubbliche

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti)

Descrizione:    investimenti

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'acquisto, alla vendita o alla cessione, ad opera di cittadini dell'altra parte, di obbligazioni, titoli di Stato o qualsiasi altro tipo di strumento di debito emessi dalla Banca centrale del Cile (Banco Central de Chile) o dal governo del Cile. Questa voce non è tesa a pregiudicare i diritti degli enti finanziari (banche) dell'altra parte stabiliti in Cile di acquisire, vendere o cedere tali strumenti, quando necessario ai fini del capitale regolamentare.

Misure esistenti:


Settore:    pesca

Sottosettore:    attività correlate alla pesca

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di controllare le attività di pesca straniere, compresi lo sbarco di pesce, il primo sbarco di pesce trasformato in mare e l'accesso ai porti cileni (privilegi portuali).

Il Cile si riserva il diritto di controllare l'uso delle spiagge, dei terreni adiacenti alle spiagge (terrenos de playas), delle colonne d'acqua (porciones de agua) e dei fondali marini (fondos marinos) ai fini del rilascio di concessioni marittime. Si precisa che le "concessioni marittime" non riguardano l'acquacoltura.


Misure esistenti:    decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación Títulos I, II, III, IV y V)

D.F.L. 340, Gazzetta ufficiale, 6 aprile 1960, sulle concessioni marittime (D.F.L. 340, Diario Oficial, abril 6, 1960, sobre Concesiones Marítimas)

Decreto supremo 660, Gazzetta ufficiale, 28 novembre 1988, regolamento sulle concessioni marittime (Decreto Supremo 660, Diario Oficial, noviembre 28, 1988, Reglamento de Concesiones Marítimas)

Decreto supremo 123 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, sottosegretariato della Pesca, Gazzetta ufficiale, 23 agosto 2004, sull'uso dei porti (Decreto Supremo 123 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, Diario Oficial, agosto 23, 2004, Sobre Uso de Puertos)


Settore:    industrie artistiche e industrie culturali

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di accordi internazionali bilaterali o multilaterali, esistenti o futuri, riguardanti le industrie artistiche e culturali, quali accordi di cooperazione nel settore audiovisivo.

Si precisa che i programmi di sovvenzione finanziati dallo Stato per la promozione di attività culturali non sono soggetti alle limitazioni o agli obblighi stabiliti nel presente accordo.

   Ai fini della presente voce, per "industrie artistiche e culturali" si intendono:

a)    i libri, le riviste, le pubblicazioni periodiche o i giornali stampati o elettronici, escluse la relativa stampa e composizione;


b)    le registrazioni di film o video;

c)    le registrazioni musicali in formato audio o video;

d)    le partiture musicali stampate o le partiture leggibili da macchine;

e)    le arti visive, la fotografia artistica e i nuovi media;

f)    le arti dello spettacolo, comprese le arti del teatro, della danza e del circo; e

g)    i servizi mediatici o multimediali.

Misure esistenti:


Settore:    servizi di intrattenimento e radiodiffusione

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:

a)    l'organizzazione e la presentazione in Cile di concerti ed esibizioni musicali; o


b)    le trasmissioni radiofoniche destinate al grande pubblico, nonché tutte le attività radiofoniche, televisive e relative alla televisione via cavo, i servizi di programmazione via satellite e le reti di radiodiffusione.

   Fatto salvo quanto precede, il Cile concede alle persone e agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello che l'altra parte accorda alle persone e agli investitori del Cile e ai loro investimenti.

Misure esistenti:


Settore:    servizi sociali

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per motivi di interesse pubblico: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione, formazione pubblica, assistenza sanitaria e servizi per l'infanzia.

Misure esistenti:


Settore:    servizi ambientali

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che stabilisca che la produzione e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e la fornitura di servizi igienico-sanitari, quali i sistemi fognari, lo smaltimento dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue, possano essere esercitati unicamente da persone giuridiche di diritto cileno o costituite conformemente alle prescrizioni della legislazione cilena.

Questa voce non si applica ai servizi di consulenza di cui usufruiscono tali persone giuridiche.

Misure esistenti:


Settore:    servizi di costruzione

Sottosettore:

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di costruzione da parte di persone giuridiche o soggetti giuridici stranieri.

Tali misure possono includere prescrizioni relative, ad esempio, alla residenza, alla registrazione o a qualsiasi altra forma di presenza locale.

Misure esistenti:


Settore:    trasporto

Sottosettore:    trasporto internazionale su strada

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante il trasporto internazionale di merci o passeggeri via terra nelle zone di frontiera.

Il Cile si riserva inoltre il diritto di adottare o mantenere in vigore le seguenti limitazioni per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto internazionale via terra dal Cile:

a)    il prestatore di servizi deve essere una persona fisica o giuridica cilena;


b)    il prestatore di servizi deve avere un domicilio reale ed effettivo in Cile; e

c)    nel caso delle persone giuridiche, il prestatore di servizi deve essere legalmente costituito in Cile, oltre il 50 % del suo capitale sociale deve essere detenuto da cittadini cileni e il suo controllo effettivo deve essere esercitato da cittadini cileni.

Misure esistenti:


Settore:    servizi di trasporto

Sottosettore:    servizi di trasporto su strada

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione:    scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che autorizzi unicamente le persone fisiche o giuridiche cilene a prestare servizi di trasporto di persone o merci via terra all'interno del suo territorio (cabotaggio). A tal fine, le imprese sono tenute a utilizzare veicoli immatricolati in Cile.

________________

ALLEGATO 17-C

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

Note introduttive

1.    Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 17-C-1 e 17-C-2 stabiliscono gli impegni in materia di accesso al mercato che ciascuna parte assume a norma degli articoli 17.8 o 18.7 e le riserve formulate da tale parte rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti da tali disposizioni, a norma dell'articolo 17.14 o dell'articolo 18.8.

2.    Ai fini del presente allegato, per "ISIC" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

3.    Le attività economiche nei settori o sottosettori di cui ai capi 17 e 18 e non iscritti negli elenchi non sono coperte dagli impegni in materia di accesso al mercato di cui al paragrafo 1.

4.    L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.


5.    Ciascuna voce degli elenchi definisce gli elementi seguenti:

a)    "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;

b)    "sottosettore" si riferisce al settore o all'attività specifici in cui sono assunti impegni conformemente, se del caso, alla CPC o all'ISIC; e

c)    le "limitazioni dell'accesso al mercato" specificano le limitazioni applicabili, compresa la possibilità di mantenere in vigore misure esistenti, se così specificato, o di adottare misure nuove o più restrittive se l'accesso al mercato non è vincolato, che non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 17.8 o all'articolo 18.7.

6.    Una riserva formulata a livello della parte UE si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Un impegno assunto o una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve della parte UE, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.


7.
   Gli elenchi delle parti contengono solamente limitazioni dell'accesso al mercato che non sono discriminatorie. Misure e prescrizioni discriminatorie figurano negli allegati 17-A e 17-B.

8.    Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 17.8 o dell'articolo 18.7 per qualsiasi misura:

a)    che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

b)    che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;

c)    volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;

d)    che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o

e)    secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.


9.    Nell'elenco di riserve figurante in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 17.8 o dell'articolo 18.7. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

10.    Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11.    Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.


12.    Nell'elenco della parte UE vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT    Austria

BE    Belgio

BG    Bulgaria

CY    Cipro

CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia


HU    Ungheria

IE    Irlanda

IT    Italia

LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL    Paesi Bassi

PL    Polonia

PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia

SEE    Spazio economico europeo



Appendice 17-C-1

ELENCO DELLA PARTE UE

Settore o sottosettore

Limitazioni dell'accesso al mercato

III-EU-1 – Tutti i settori

a)    Presenza commerciale

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

In HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, fatta eccezione per i servizi finanziari.

In IT: nessun impegno specifico per l'acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. L'acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In LT: nessun impegno specifico per imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

b)    Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

In HU: nessun impegno specifico per l'acquisto di proprietà demaniali.

c)    Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per la produzione, la distribuzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

III-EU-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

a)    Servizi legali (parte di CPC 861), compresi i servizi dei consulenti in materia di brevetti

Si precisa che, in conformità alle note introduttive, in particolare la nota 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine.

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels, e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

In SE: nessuna.

Nell'UE: in ciascuno Stato membro si applicano specifiche prescrizioni non discriminatorie per quanto riguarda la forma giuridica (alcuni esempi sono elencati di seguito a fini di trasparenza).

In BE: si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

In FR: il patrocinio dinanzi alla Cour de Cassation e al Conseil d'Etat è soggetto a quote. Per gli avvocati pienamente ammessi al patrocinio, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e association, a determinate condizioni.

Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale, in un'azienda o impresa o per gli azionisti.

In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'Unione europea, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci.

In SI: la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

b)    Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.

In FR: la prestazione può avvenire esclusivamente tramite SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni.

c)    Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR e HU: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, fatta eccezione per SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice). (CPC 86213, 86219, 86220).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In HU: nessun impegno specifico per le attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

d)    Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di DE, EE, BG, FR, HU, PL e PT: nessuna.

In EE: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In BG: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma a eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti (commerçants), come SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).

In PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In DE: le società di revisione contabile (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria.

In HU e PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

e)    Servizi fiscali (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di DE, FR e PL: nessuna.

In DE e PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, fatta eccezione per SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice).

f)    Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR e HR: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: un architetto può stabilirsi in FR per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In HR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

III-EU-3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

a)    Servizi medici e dentistici; e servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 85201, 9312, 9319)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT, BE, BG, CZ, DE, FI e MT: nessuna.

In CZ e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

In BG: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Per quanto riguarda gli investimenti:

In AT: possono applicarsi specifiche prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica (CPC 9312, parte di 9319). La cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi a uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

In DE: possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi. Possono esservi restrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica per la prestazione di tali servizi (§ 95 SGB V). L'iscrizione dei medici (compresi gli psicologi e gli psicoterapeuti) può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. L'iscrizione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In BE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

b)    Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE, BG, DE, DK, ES, FR, IE, HU, LV, NL e SK: nessuna.

In DE: la telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In DE, DK, ES, LV, NL e SK: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone.

In HU: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali:

condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) e SEL (société d'exercice liberal).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In BE, BG e LV: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

c)    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BG e LT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona.

In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

In FI: nessun impegno specifico per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In NL: nessun impegno specifico per la vendita per corrispondenza di medicinali.

In PL: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo.

In SE: nessun impegno specifico per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e la fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. In BG il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di quattro).

In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.

In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In FR: l'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Una persona non può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)).

In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In SI: la rete di farmacie in SI consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. La vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica richiede un'autorizzazione statale speciale.

III-EU-4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, 853)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di RO: nessuna.

Per quanto riguarda esclusivamente gli scambi transfrontalieri di servizi:

In RO: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

III-EU-5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari (CPC 821, 822)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di CZ e HU: nessuna.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In CZ e HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

III-EU-6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing

a)    Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 831)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease). Gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo dell'Unione europea sono soggetti alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo (CPC 83104).

b)    Servizi di noleggio o leasing senza operatore relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE e FR: nessuna.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In BE e FR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

III-EU-7 – Servizi alle imprese

a)    Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84) 14

Nessuna.

b)    Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

Nessuna.

c)    Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) e servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)

Nessuna.

d)    Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée).

e)    Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR e PT: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche.

In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.

f)    Servizi pubblicitari (CPC 871)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

g)    Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU e SE: nessun impegno specifico per i servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. In HU e SE: nessuna (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).

Nell'UE per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201): nessuna, a eccezione di BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

Nell'UE per lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

Nell'UE per i servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

In DE: restrizioni al numero di prestatori di servizi di collocamento.

In ES: restrizioni al numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).

In IT: restrizioni al numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In BE: nessuna.

In IE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

h)    Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessuna.

In BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico.

In DK, HR e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FI: nessun impegno specifico per le licenze per la prestazione di servizi di sicurezza.

i)    Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico.

In HU e SE: nessuna.

j)    Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

k)    Servizi fotografici (CPC 875)

Nessuna.

l)    Servizi di imballaggio (CPC 876)

Nessuna.

m) Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

In ES, LV e SE: nessuna.

n)    Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

o)    Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

p)    Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU e PL: nessuna.

In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

q)    Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

r)    Servizi di design specializzato (CPC 87907)

Nessuna.

s)    Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di SE: nessuna.

In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE.

In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale.

t)    Servizi alle imprese connessi al trasporto aereo:

   vendita e commercializzazione

   servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

u)    Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886, eccetto 8868)

Nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

In HU: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

v)    Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)

Nessuna.

x)    Altri servizi alle imprese e servizi di punzonatura (parte di CPC 893)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di CZ, LT e NL: nessuna.

In LT: nessun impegno specifico.

In NL: la punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi.

y)    Imballaggio (parte di CPC 88493, ISIC 37)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

In CZ: una società di imballaggi che presta servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi deve essere una società per azioni (parte di CPC 88493, ISIC 37).

III-EU-7 – Servizi alle imprese

a)    Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84) 15

Nessuna.

b)    Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

Nessuna.

c)    Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) e servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)

Nessuna.

d)    Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée).

e)    Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FR e PT: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche.

In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.

f)    Servizi pubblicitari (CPC 871)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

g)    Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU e SE: nessun impegno specifico per i servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. In HU e SE: nessuna (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).

Nell'UE per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201): nessuna, a eccezione di BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

Nell'UE per lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

Nell'UE per i servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.

In DE: restrizioni al numero di prestatori di servizi di collocamento.

In ES: restrizioni al numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).

In IT: restrizioni al numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In BE: nessuna.

In IE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

h)    Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessuna.

In BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico.

In DK, HR e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FI: nessun impegno specifico per le licenze per la prestazione di servizi di sicurezza.

i)    Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico.

In HU e SE: nessuna.

j)    Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

k)    Servizi fotografici (CPC 875)

Nessuna.

l)    Servizi di imballaggio (CPC 876)

Nessuna.

m)    Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

In ES, LV e SE: nessuna.

n)    Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

o)    Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

p)    Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU e PL: nessuna.

In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

q)    Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

r)    Servizi di design specializzato (CPC 87907)

Nessuna.

s)    Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di SE: nessuna.

In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE.

In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale.

t)    Servizi alle imprese connessi al trasporto aereo:

   vendita e commercializzazione

   servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

u)    Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886, eccetto 8868)

Nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

In HU: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

v)    Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)

Nessuna.

x)    Altri servizi alle imprese e servizi di punzonatura (parte di CPC 893)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di CZ, LT e NL: nessuna.

In LT: nessun impegno specifico.

In NL: la punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi.

y)    Imballaggio (parte di CPC 88493, ISIC 37)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

In CZ: una società di imballaggi che presta servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi deve essere una società per azioni (parte di CPC 88493, ISIC 37).

III-EU-8 – Servizi di comunicazione

a)    Servizi postali e di corriere (parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

b)    Telecomunicazioni (CPC 752, 753, 754)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE: nessuna.

In BE: nessun impegno specifico per i servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

III-EU-9 – Costruzioni (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

III-EU-10 – Servizi di distribuzione

a)    Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di PT: nessuna.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m2 e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m2, se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; e contributo all'ecoefficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

b)    Distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FI: nessuna.

In FI: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

c)    Distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di FI e SE: nessuna.

In FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.

In SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (a eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (a eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % del volume. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).

d)    Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT, ES, FR e IT: nessuna.

In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio (CPC 63108).

In ES: solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108). Vi è un monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco.

In FR: monopolio di Stato per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco (parte di CPC 6222, parte di 6310).

In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

III-EU-11 – Servizi ambientali

a)    Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401)

b)    Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

i)    Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

ii)    Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)

c)    Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di DE: nessuna.

Per quanto riguarda esclusivamente gli scambi transfrontalieri di servizi:

In DE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza (CPC 9401, 9402, 9403, 94060).

d)    Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

i)    Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati o inquinati (parte di CPC 9406)

e)    Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)

f)    Protezione della biodiversità e del paesaggio

g)    Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)

h)    Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9409)

III-EU-12 – Servizi di istruzione (CPC 92) (solo servizi finanziati con fondi privati)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

Nell'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In SE: nessun impegno specifico per i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: per tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale: può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di ES e IT: all'apertura di un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

III-EU-13 – Servizi sanitari e sociali (solo servizi finanziati con fondi privati)

a)    Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Nessun impegno specifico per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri.

La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In BE: nessun impegno specifico per lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In DE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri" (CPC 93).

In DE: nessun impegno specifico per la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

In FR: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

In DE: (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali: le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, a eccezione di quelle riservate alle libere professioni.

b)    Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c)    Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.

La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In DE: nessun impegno specifico per il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri.

Per quanto riguarda esclusivamente gli investimenti:

In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a una verifica della necessità economica in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

III-EU-14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

a)    Hotel, ristoranti e servizi di catering (CPC 641, 642, 643), escluso il catering nell'ambito di servizi di trasporto aereo, che rientra nei servizi di assistenza a terra

b)    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)

c)    Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di BG: nessuna.

In BG: è prescritta la costituzione di una società (non succursali) (CPC 7471, 7472).

III-EU-15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi (esclusi i servizi audiovisivi)

a)    Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT e, per gli investimenti, in LT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b)    Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: nessun impegno specifico per la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: nessun impegno specifico per la fornitura di altri servizi di intrattenimento, fatta eccezione per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In HU e SE: nessuna.

c)    Servizi delle agenzie d'informazione (codice 962)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.

In HU: nessun impegno specifico.

d)    Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

e)    Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

III-EU-16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

a)    Trasporto via mare

i)    Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)

ii)    Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di LV e MT: nessun impegno specifico ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di feederaggio e per il riposizionamento di container di proprietà di compagnie di navigazione dell'Unione europea o da esse noleggiati su base non commerciale, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.

In MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra MT e l'Europa continentale via IT (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

In LV: nessuna.

b)    Servizi ausiliari del trasporto marittimo e del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE: per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.

Nell'UE, a eccezione di LT e LV: nessun impegno specifico per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214). In LT e LV: nessuna.

In BG: il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ISIC 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 722, 74520, 74540, 74590, 882).

In BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540 e 74590).

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE, a eccezione di EL e IT: nessuna.

In EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

c)    Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Nell'UE, a eccezione di LT e SE, per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario: nessuna.

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In SE: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

d)    Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto su strada (trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma).

Per quanto riguarda gli investimenti:

Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712).

Nell'UE: ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

In BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

In AT, BG e DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea (CPC 712).

In CZ: è prescritta la costituzione in società in CZ (non succursali).

In ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criterio principale: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In FR: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

In IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, 7122).

In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

In MT: per i servizi pubblici di trasporto con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

In MT: per i taxi sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze. Per i Karozzini (carrozze trainate da cavalli) sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

In PT: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

In SE: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento) (CPC 712).

In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BG, per la prestazione transfrontaliera di servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744): nessuna.

In BG: nessun impegno specifico.

e)    Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 7461, 7469, 83104)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i grandi aeroporti tale limite non può essere inferiore a due prestatori.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi (parte di CPC 742).

f)    Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

III-EU-17 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico, attività manifatturiere

a)    Agricoltura, caccia, silvicoltura e servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (ISIC 01, 02, CPC 881)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di HR, HU, PT e SE: nessuna.

In HR: nessun impegno specifico per le attività agricole e venatorie.

In HU: nessun impegno specifico per le attività agricole (ISIC 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche (CPC 881).

In SE: nessun impegno specifico per l'allevamento di renne (ISIC 014).

b)    Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC 05, CPC 882)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per la pesca, l'acquacoltura, i servizi connessi alla pesca.

Nell'UE: nessun impegno specifico per la creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

In FR: nessun impegno specifico per la partecipazione al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.

In BG: nessun impegno specifico per le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della BG.

c)    Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua (ISIC 41)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessun impegno specifico per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

d)    Attività manifatturiere (ISIC 16, 17, 18, 19, 20, 21)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE: nessuna.

e)    Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC 22, CPC 88442)

Nessuna.

f)    Attività manifatturiere (ISIC 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

Nessuna.

III-EU-18 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

a)    Attività estrattive (ISIC 10, 11, 12: estrazione di minerali energetici, ISIC 13, 14: estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE, FI, IT e NL: nessuna.

In IT: (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione (concessione, articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, CPC 8675, 883).

Per quanto riguarda gli investimenti:

In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in BE (ISIC 14).

In FI: l'autorizzazione all'estrazione di materiale nucleare può essere subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: benefici economici e sociali complessivi (ISIC rev. 3.1 120).

In NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei NL sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

b)    Servizi energetici generali (ISIC 40, CPC 613, 7131, 7139, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BE, BG, FR e LT: nessuna.

In FR: nessun impegno specifico per i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

In BE: nessun impegno specifico per i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

In BE: nessun impegno specifico per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi (ISIC 4010, CPC 71310).

In BG: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In LT: nessun impegno specifico per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

c)    Energia elettrica (ISIC 40, 4010; CPC 62279, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT, BG, CZ, FI, FR, LT, MT, NL e SK: nessuna.

In AT e BG: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica, i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC 4010, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

In CZ: esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In FI: nessun impegno specifico per l'importazione di energia elettrica. Nessun impegno specifico per il commercio transfrontaliero relativo alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (ISIC 4010, CPC 62279, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica (ISIC 4010).

In FR: nessun impegno specifico per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (ISIC 4010, CPC 887).

In LT: nessun impegno specifico per i servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.

In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e i relativi servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4010, CPC 62279, 887).

Per quanto riguarda gli investimenti:

In MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC 4010; CPC 887).

In NL: nessun impegno specifico per la proprietà della rete elettrica, che è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 4010, CPC 887).

d)    Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC 232, 4020; CPC 62271, 63297, 713, 742, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT, BG, CZ, DK, FI, FR, HU, NL e SK: nessuna.

In AT: nessun impegno specifico per il trasporto di gas e merci diverse dal gas (CPC 713).

In BG: nessun impegno specifico per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (ISIC 4020, CPC 7131, parte di CPC 742).

In CZ: nessun impegno specifico per la produzione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas (ISIC 2320, 4020, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In DK: il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione del gas. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale (ISIC 4020, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas (ISIC 4020, CPC 887).

In HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte. È prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge sulle concessioni (CPC 7131).

In NL: nessun impegno specifico per la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 040, CPC 71310).

In SK: per la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi e il trasporto di combustibili mediante condotte è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4020, CPC 6227162271, 63297, 7131, 742 e 887).

e)    Nucleare (ISIC 12, 2330, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU e SE: nessuna.

In AT e FI: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In DE: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In BG: nessun impegno specifico per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

In FR: nessun impegno specifico per la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare per gli obblighi di un accordo Euratom.

In HU e SE: nessun impegno specifico per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare (ISIC 2330, parte di 4010).

f)    Fornitura di vapore e acqua calda (ISIC 4030, CPC 62271, 887)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di BG, FI e SK: nessuna.

In BG: nessun impegno specifico per la produzione e la distribuzione di calore (ISIC 4030, CPC 887).

In SK: per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di vapore e acqua calda e per i relativi servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo.

Per quanto riguarda gli investimenti:

In FI: vi sono restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda (ISIC 40, CPC 7131).

In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di vapore e acqua calda (ISIC 4030, CPC 7131 diversi dai servizi di consulenza).

III-EU-19 – Altri servizi non compresi altrove

a)    Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, a eccezione di CY, DE, FI, PT, SE e SI: nessuna.

In CY, DE, FI, PT, SE e SI: nessun impegno specifico per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

b)    Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

Nell'UE, ad eccezione di CZ, LT e FI, per altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990): nessuna.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:

In CZ: nessun impegno specifico per i servizi di vendita all'asta (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

In LT: nessun impegno specifico per l'entità autorizzata dal governo ad avere diritti esclusivi per la prestazione dei servizi seguenti: trasmissione dei dati attraverso reti statali di trasmissione di dati sicure.

In FI: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di identificazione elettronica.

c)    Nuovi servizi

Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella CPC.



Appendice 17-C-2

ELENCO DEL CILE

Settore o sottosettore

Limitazioni dell'accesso al mercato

N. 1 – Tutti i settori

a)    Impresa statale

Nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto degli investitori o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati.

Per "impresa statale" si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.

b)    Servizi di pubblica utilità

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi idrici e di trattamento delle acque, i servizi di smaltimento delle acque reflue, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

c)    Acquisto di beni immobili

In Cile nessun impegno specifico per l'acquisto di "terreno demaniale", "zona di confine" e qualsiasi terreno utilizzato per attività agricole entro cinque chilometri dalla costa, come indicato negli allegati 10-A e 10-B.

Qualsiasi persona fisica cilena o residente in Cile ovvero qualsiasi persona giuridica cilena ha facoltà di acquisire o controllare terreni utilizzati per attività agricole. Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla proprietà o al controllo di tali terreni.

d)    Presenza commerciale

Il presente elenco non si applica agli uffici di rappresentanza.

e)    Popolazioni indigene

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante popolazioni indigene.

f)    Minoranze svantaggiate

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a minoranze socialmente o economicamente svantaggiate.

N. 2 – Attività manifatturiere

Attività manifatturiere, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, eccetto 16, 22, 24, 25, 29, 37)

Nessuna.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 16: produzione di tabacchi)

Nessun impegno specifico.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 22: editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati)

Nessuna, fatta eccezione per:

222 attività di stampa e servizi connessi alla stampa: nessun impegno specifico per le attività dei servizi connessi alla stampa.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 24: fabbricazione di prodotti chimici)

Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per:

241 fabbricazione di prodotti chimici di base; e

242 fabbricazione di altri prodotti chimici.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 25: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche)

Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per:

251 fabbricazione di articoli in gomma; e

252 fabbricazione di articoli in materie plastiche.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 29: fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.)

Nessuna, fatta eccezione per:

2927 fabbricazione di armi e munizioni: nessun impegno specifico.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 31: fabbricazione di macchinari e apparecchiature elettriche)

Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per:

311 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; e

314 fabbricazione di pile e accumulatori elettrici.

Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 37: riciclaggio)

Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per:

371 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; e

372 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici.

N. 3 – Attività estrattive

Attività estrattive, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14)

Nessun impegno specifico per:

divisione 11 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas; e

divisione 12 estrazione di minerali di uranio e di torio.

La prospezione, lo sfruttamento e il trattamento (beneficio) di litio, idrocarburi liquidi o gassosi, giacimenti di qualsiasi tipo esistenti in acque marine soggette alla giurisdizione nazionale e giacimenti di qualsiasi tipo situati in tutto o in parte in zone classificate come importanti per la sicurezza nazionale con effetti minerari, la cui qualificazione deve essere effettuata esclusivamente a norma di legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti speciali di gestione, fatti salvi requisiti e condizioni da determinare in ciascun caso mediante decreto supremo.

Inoltre solo la commissione cilena per l'energia nucleare (Comisión Chilena de Energía Nuclear) o le parti da essa autorizzate possono attuare o adottare atti giuridici riguardanti i materiali nucleari naturali e il litio estratti, nonché i loro concentrati, derivati e composti.

N. 4 – Agricoltura

Agricoltura e caccia, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 A 01)

Nessuna.

Silvicoltura, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 A 02)

Nessuna.

Si precisa che è necessario un piano di gestione approvato dalla commissione nazionale per la silvicoltura (Corporación Nacional Forestal).

N. 5 – Energia

Produzione e distribuzione di energia elettrica, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 E 40, 401, 4010)

a)    Nessuna, fatta eccezione per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica per il sistema elettrico nazionale (Sistema Eléctrico Nacional). Si applicano le limitazioni seguenti.

Solo una tipologia specifica di società ad azionariato diffuso, aperta o chiusa (sociedad anónima abierta o cerrada), costituita in Cile è autorizzata a detenere concessioni nel settore della distribuzione di energia. L'ambito di attività esclusivo di tale società deve essere la distribuzione di energia.

Solo una tipologia specifica di società ad azionariato diffuso, aperta o chiusa (sociedad anónima abierta o cerrada), costituita in Cile, è autorizzata a detenere concessioni nel settore della trasmissione di energia per il sistema di trasmissione nazionale (Sistema Interconectado Central). L'ambito di attività esclusivo di tale società deve essere la trasmissione di energia.

La produzione di energia idroelettrica può essere sfruttata mediante concessioni. Solo le persone giuridiche di diritto cileno possono presentare domanda e partecipare a procedure di appalto pubblico per ottenere tali concessioni.

L'esplorazione o lo sfruttamento dell'energia geotermica sono soggetti a concessioni. Solo le persone giuridiche di diritto cileno possono presentare domanda e partecipare a procedure di appalto pubblico per ottenere tali concessioni.

La produzione di energia nucleare per scopi pacifici è riservata esclusivamente alla commissione cilena per l'energia nucleare, eventualmente in collaborazione con terzi, previa autorizzazione della stessa. Ove ritenga opportuno concedere tale autorizzazione, la commissione stabilisce anche le modalità e le condizioni operative.

b)    Nessun impegno specifico per le attività degli intermediari o degli agenti nel settore dell'energia elettrica che organizzano la vendita di energia elettrica tramite sistemi di distribuzione gestiti da terzi.


N. 6 – Pesca

Pesca, gestione di avannotterie e allevamenti ittici, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 B 05)

Nessun impegno specifico.

N. 7 – Servizi

Servizi giuridici (parte di CPC 861)

Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:

1) e 3): nessuna, tranne nel caso dei curatori fallimentari (síndicos de quiebra), che devono essere debitamente autorizzati dal ministro della Giustizia (Ministerio de Justicia) e possono operare solo nel luogo in cui risiedono;

2): nessuna.

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 86211)

1) e 3): nessuna, tranne per il fatto che i revisori contabili esterni degli enti finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili esterni della sovrintendenza delle banche e degli enti finanziari (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) e della sovrintendenza dei valori mobiliari e delle assicurazioni (Superintendencia de Valores y Seguros). Possono essere iscritte nel registro solo le società legalmente costituite in Cile come società di persone (sociedades de personas) o associazioni (asociaciones) e il cui principale ambito di attività è costituito dai servizi di revisione contabile.

2): nessuna.

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di architettura (CPC 8671)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di ingegneria (CPC 8672)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi integrati di ingegneria (CPC 86733)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi veterinari (CPC 932)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi prestati da ostetrici, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi informatici (CPC 841, 842, 843, 844 e 845)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo, servizi di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e relativi servizi di consulenza scientifica e tecnica (parte di CPC 851, parte di CPC 853 e parte di CPC 86751)

1) e 3): nessuna, fatta eccezione per: il fatto che qualsiasi esplorazione di natura scientifica o tecnica o connessa all'alpinismo (andinismo) che persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero intendono effettuare in zone di frontiera deve essere autorizzata e controllata dalla direzione nazionale delle frontiere e dei confini (Dirección de Fronteras y Límites del Estado). Tale direzione può imporre che alla spedizione partecipino uno o più rappresentanti delle pertinenti attività cilene, i quali prenderanno parte agli studi e saranno a conoscenza della loro portata.

2): nessuna.

Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi immobiliari: relativi a beni di proprietà o in leasing o prestati su commissione o in virtù di contratti (CPC 821 e 822)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di noleggio/leasing senza equipaggio/operatori, relativi a navi, ad altri mezzi di trasporto e ad altri macchinari e apparecchiature (CPC 8310, eccetto 83104)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di leasing o noleggio relativi agli aeromobili (senza operatore) (CPC 83104)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi pubblicitari (CPC 871)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866, eccetto 86602)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi correlati alle attività estrattive (CPC 883)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi per il collocamento e la fornitura di personale (CPC 87201, 87202, 87203)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di investigazione e sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304 e 87305)

1), 2) e 3): nessuna.

Manutenzione e riparazione di attrezzature, escluse le imbarcazioni, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto (CPC 633)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi fotografici (CPC 875)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di imballaggio (CPC 876)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)

1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di duplicazione (CPC 87904)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo da traduttori ufficiali registrati presso le autorità cilene.

Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di design specializzato (CPC 87907)

1), 2) e 3): nessuna.

Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)

1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

Servizi di editoria e stampa (CPC 88442)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi congressuali (CPC 87909)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi postali (CPC 7511)

1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

Servizi di corriere (CPC 7512)

Servizi relativi al trattamento 16 degli invii postali 17 secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:

i)    trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico 18 , tra cui:

   servizio postale ibrido, e

   pubblicità diretta per corrispondenza;

ii)    trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo 19 ;

1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per:

il fatto che, a norma del Decreto Supremo n.º5037 del 4 novembre 1960 del ministero dell'Interno (Ministerio del Interior) e del Decreto con Fuerza de Ley n.º10 del 30 gennaio 1982 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) e successive modifiche, lo Stato del Cile può esercitare, tramite l'Empresa de Correos de Chile, un monopolio sull'accettazione, il trasporto e la consegna degli invii postali (objetosde correspondencia). Per "invii postali" si intendono lettere, cartoline semplici e preaffrancate, documenti commerciali, notiziari e materiali stampati di ogni genere, compresi materiali stampati in Braille, campioni di merci, piccoli pacchi di peso non superiore a un chilogrammo e servizi postali speciali consistenti nella registrazione e nella consegna di messaggi sonori (fonos postales).

iii)    trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo 20 ;

iv)    trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata;

v)    servizi di recapito per espresso 21 per gli invii di cui ai punti da i) a iii);

vi)    trattamento della posta senza indirizzo; e

vii)    altri servizi non specificati altrove.

Servizi internazionali di telecomunicazione a lunga distanza

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi e reti di telecomunicazione di base locali, servizi di telecomunicazione intermedi, servizi di telecomunicazione supplementari e servizi di telecomunicazione limitati

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di costruzione (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi dei commissionari (CPC 621)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, 61111, 6113 e 6121)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di commercio al dettaglio (CPC 632, 61111, 6113 e

6121)

1), 2), e 3): nessuna.

Franchising (CPC 8929)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi ambientali (CPC 940)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi di consulenza.

Servizi di istruzione (CPC 92)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Hotel e ristoranti, compreso il catering (CPC 641, 642 e 643)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 74710)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi delle guide turistiche (CPC 74720)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di intrattenimento, compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo e i circhi (CPC 9619)

1), 2), e 3): nessuna.

Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi delle agenzie d'informazione (codice 962)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 9641)

1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che può essere prescritto un tipo specifico di soggetto giuridico per le organizzazioni sportive che sviluppano attività professionali. Inoltre, in base al trattamento nazionale: a) non è consentito partecipare a una competizione sportiva con più squadre appartenenti alla stessa categoria; b) la partecipazione azionaria nelle società sportive può essere disciplinata da norme specifiche; e c) possono essere imposti requisiti patrimoniali minimi.

Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Altri servizi ricreativi n.c.a. (CPC 96499)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di trasporto marittimo (CPC 721)

Trasporto di passeggeri (CPC 7211)

1) e 2): nessuna.

3):

a)    stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale del Cile: nessun impegno specifico;

b)    altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale 22 : nessuna.

Trasporto di merci (CPC 7212)

Noleggio/leasing di imbarcazioni, compreso l'equipaggio (CPC 7223)

Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (CPC 8868)

Servizi di rimorchio e spinta (CPC 72140)

Servizi di supporto connessi al trasporto marittimo (CPC 745)

Servizi di carico e scarico (CPC 741)

Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)

Trasporti sulle vie navigabili interne (CPC 722)

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Servizi di trasporto su strada: trasporto di merci (CPC 7123)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di trasporto su strada: noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 71222 – Servizi di noleggio di autovetture con operatore)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di trasporto su strada: manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto su strada (CPC 6112 – Servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi di trasporto su strada: servizi di supporto ai servizi di trasporto su strada (CPC 7441 – Servizi delle stazioni di autobus)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi di movimentazione merci (CPC 741)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)

1), 2), e 3): nessuna.

Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748)

1), 2), e 3): nessuna.

Trasporto mediante condotte: trasporto di combustibili e altri beni (CPC 7131)

1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che il servizio deve essere prestato da persone giuridiche di diritto cileno e che la prestazione del servizio può essere subordinata a una concessione in base al trattamento nazionale.

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili

1): nessun impegno specifico.

2) e 3): nessuna.

Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi di assistenza a terra

1), 2) e 3): nessuna.

Servizi aerei specializzati

1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

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ALLEGATO 17-D

ESPROPRIAZIONE

Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1.    L'espropriazione di cui all'articolo 17.19 può essere diretta o indiretta, e:

a)    l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca;

b)    l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbiano luogo un trasferimento formale del titolo di proprietà né una vera e propria confisca.

2.    Per stabilire se una misura o una serie di misure di una parte, in una determinata situazione, configuri un'espropriazione indiretta, occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:

a)    l'impatto economico della misura o della serie di misure di una parte, anche se la mera constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;


b)    la durata della misura o della serie di misure di una parte; e

c)    il carattere della misura o della serie di misure di una parte, compresi l'oggetto, lo scopo e il contesto.

3.    Si precisa che le misure non discriminatorie di una parte, concepite e applicate per conseguire legittimi obiettivi politici, quali la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, o la promozione e la tutela della diversità culturale, non costituiscono espropriazioni indirette, a meno che l'impatto di una misura o di una serie di misure non sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

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ALLEGATO 17-E

TRASFERIMENTI CILE 23

1.    Fatto salvo l'articolo 17.20, il Cile si riserva il diritto della Banca centrale del Cile (Banco Central de Chile) di mantenere o adottare misure conformi alla legge 18.840, legge organica costituzionale della Banca centrale del Cile (Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central deCile), al Decreto con Fuerza de Ley n. 3 de 1997, alla Ley General de Bancos (legge bancaria generale) e alla Ley de Mercado de Valores n. 18.045 (legge sul mercato dei valori mobiliari), al fine di garantire la stabilità valutaria e il normale funzionamento dei pagamenti nazionali ed esteri. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'introduzione di restrizioni o limitazioni ai pagamenti correnti e ai trasferimenti (movimenti di capitali) da o verso il Cile, nonché alle operazioni ad essi correlate, come l'obbligo di assoggettare i depositi, gli investimenti o i crediti da o verso un paese estero a un obbligo di riserva (encaje).

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, la riserva obbligatoria che la banca centrale del Cile può imporre a norma dell'articolo 49 N. 2 della legge 18.840 non deve superare il 30 % dell'importo trasferito e non deve essere imposta per un periodo superiore a due anni.

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ALLEGATO 17-F

ACCORDI TRA GLI STATI MEMBRI
E IL CILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 17.23

1.    Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Bruxelles il 15 luglio 1992.

2.    Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Praga il 24 aprile 1995.

3.    Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Copenhagen il 28 maggio 1993.

4.    Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 21 ottobre 1991.

5.    Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso ad Atene il 10 luglio 1996.


6.    Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 2 ottobre 1991.

7.    Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Parigi il 4 luglio 1992.

8.    Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 28 novembre 1994.

9.    Accordo tra il governo della Repubblica de Cile e il governo della Repubblica italiana in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

10.    Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile l'8 settembre 1997.

11.    Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Varsavia il 5 luglio 1995.

12.    Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Lisbona il 28 aprile 1995.


13.    Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Bucarest il 4 luglio 1995.

14.    Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Helsinki il 27 maggio 1993.

15.    Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Stoccolma il 24 maggio 1993.

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ALLEGATO 17-G

DEBITO PUBBLICO

1.    Nessuna domanda secondo cui una ristrutturazione del debito di una parte violi un obbligo di cui al capo 17, sezione C, può essere presentata o, se già presentata, può essere fatta valere a norma della sezione D di tale capo se la ristrutturazione è una ristrutturazione negoziata al momento della presentazione, o diventa una ristrutturazione negoziata dopo tale presentazione.

2.    In deroga all'articolo 17.30 e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore dell'altra parte non può presentare una domanda a norma del capo 17, sezione D, secondo cui la ristrutturazione del debito di una parte violi l'articolo 17.9 o l'articolo 17.11 24 , o un obbligo a norma del capo 17, sezione C, a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha la presentato richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27.


3.    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)    "ristrutturazione negoziata": la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale parte o da entità di proprietà di tale parte o da essa controllate;

b)    "legge applicabile di uno strumento di debito": il quadro giuridico e normativo applicabile a uno strumento di debito.

4.    Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso della parte UE, il debito di un governo di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale.

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ALLEGATO 17-H

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE INVESTITORE-STATO

1.    Avvio della procedura

a)    Una parte della controversia può chiedere, in qualunque momento, l'avvio di una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia. Se la richiesta riguarda una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, da parte delle autorità della parte UE, e non è stato stabilito alcun resistente a norma dell'articolo 17.28, tale richiesta è indirizzata all'Unione europea. Se la richiesta è accolta, la risposta deve specificare se è l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della mediazione 25 .

b)    La parte della controversia cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.


2.
   Regole della procedura di mediazione

a)    Le parti della controversia si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 90 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.

b)    Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate o protette da una parte della controversia.

3.    Rapporto con la risoluzione delle controversie

a)    La procedura a norma del presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie le parti della controversia non adducono né presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:

i)    le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso della procedura di mediazione;

ii)    la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o

iii)    i pareri o le proposte formulati dal mediatore.


b)
   Il meccanismo di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia di cui al capo 17, sezione D, e al capo 38.

c)    Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatto salvo l'articolo 17.27, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. La parte coinvolta nella mediazione può comunicare al pubblico che la mediazione è in corso.

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ALLEGATO 17-I

CODICE DI CONDOTTA PER I GIUDICI, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI

1.    Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta si applica a un giudice, a un membro del tribunale d'appello e a un candidato e, mutatis mutandis, ai mediatori, conformemente al capo 17, sezione D.

2.    Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

a)    "candidato": una persona fisica che è stata proposta per la nomina a giudice o a membro del tribunale d'appello, ma che non è ancora stata confermata in tale ruolo;

b)    "comunicazione ex parte": qualsiasi comunicazione di un giudice o di un membro del tribunale d'appello con una parte della controversia, il suo consulente, la sua affiliata, la sua controllata o altra persona collegata in merito a un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello, senza la presenza o la conoscenza dell'altra parte della controversia o del suo consulente;

c)    "giudice": una persona fisica designata a far parte del tribunale di primo grado; e


d)    "membro del tribunale d'appello": una persona fisica designata a far parte del tribunale d'appello.

3.    Indipendenza e imparzialità

a)    I giudici e i membri del tribunale d'appello sono indipendenti e imparziali.

b)    La lettera a) comprende i seguenti obblighi:

i)    non essere influenzati dalla lealtà verso una parte della controversia o qualsiasi altra persona o entità;

ii)    non accettare istruzioni da alcun governo, organizzazione o persona su qualsiasi questione trattata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;

iii)    non essere influenzati da alcun rapporto finanziario, commerciale, professionale o personale passato, presente o futuro;

iv)    non avvalersi della loro posizione per promuovere interessi finanziari o personali che potrebbero avere in una parte della controversia o nell'esito di un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;

v)    non assumere alcuna funzione né accettare vantaggi che possano interferire con l'esercizio delle loro funzioni; o


vi)    non intraprendere alcuna azione che appaia come una mancanza di indipendenza o di imparzialità.

4.    Limite alla molteplicità di ruoli

a)    Un giudice o un membro del tribunale d'appello non esercita alcuna funzione politica o amministrativa. Un giudice o un membro del tribunale d'appello non svolge alcun'altra attività di natura professionale che sia incompatibile con l'obbligo di indipendenza e imparzialità, o con le esigenze del mandato. In particolare, un giudice o un membro del tribunale d'appello non agisce in qualità di consulente o di esperto o testimone di parte in un altro procedimento, in linea con l'articolo 17.36, paragrafo 1.

b)    Un giudice o un membro del tribunale d'appello dichiara qualsiasi altra funzione o occupazione al comitato misto e al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, se del caso. Qualsiasi questione relativa alla lettera a) è risolta dal presidente del tribunale o dal presidente del tribunale d'appello.

c)    Un ex giudice o membro del tribunale d'appello non partecipa in alcun modo a procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello pendenti nel corso del proprio mandato.

d)    Un ex giudice o membro del tribunale d'appello non agisce in qualità di consulente o di esperto o testimone di parte in un qualsiasi procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello per un periodo di tre anni in seguito al termine del proprio mandato.


5.    Dovere di diligenza

Un giudice o un membro del tribunale d'appello esercita le funzioni di tale ufficio con diligenza, conformemente al mandato.

6.    Integrità e competenza

a)    Un giudice o un membro del tribunale d'appello:

i)    conduce i procedimenti con competenza e nel rispetto di norme rigorose in materia di integrità, equità e civiltà;

ii)    possiede le competenze e le capacità necessarie e si adopera quanto più possibile per mantenere e migliorare le conoscenze, le competenze e le qualità necessarie per esercitare le funzioni connesse a tale ufficio; e

iii)    non delega la funzione decisionale.

7.    Comunicazione ex parte

La comunicazione ex parte è vietata, a meno che non sia consentita dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.


8.    Riservatezza

a)    Salvo se consentito dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, un giudice, un membro del tribunale d'appello o un ex giudice o membro del tribunale d'appello non:

i)    divulga o utilizza informazioni attinenti a un procedimento, o acquisite in relazione a tale procedimento, dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;

ii)    divulga progetti di decisione elaborati nel corso di un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello; o

iii)    divulga il contenuto delle deliberazioni in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello.

b)    Salvo se consentito dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, un giudice o un membro del tribunale d'appello non formula osservazioni su una decisione pronunciata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello; un ex giudice o membro del tribunale d'appello non formula osservazioni su una decisione pronunciata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello per un periodo di tre anni in seguito al termine del proprio mandato.

c)    Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano se, e nella misura in cui, un giudice o un membro del tribunale d'appello, o un ex giudice o membro del tribunale d'appello, è tenuto per legge a divulgare le informazioni in un tribunale o altro organo competente, o deve divulgare tali informazioni per tutelare o esercitare i propri diritti legali o in relazione a procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale o altro organo competente.


9.    Obblighi di comunicazione

a)    Un candidato e un giudice o un membro del tribunale d'appello comunicano qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi legittimi in merito all'indipendenza o all'imparzialità del candidato, del giudice o del membro del tribunale d'appello.

b)    Indipendentemente dal fatto che sia richiesto ai sensi della lettera a), un candidato dichiara tutti i procedimenti in cui è attualmente o è stato coinvolto negli ultimi cinque anni in qualità di arbitro, consulente, esperto o testimone.

c)    Indipendentemente dal fatto che sia richiesto ai sensi della lettera a), un giudice o un membro del tribunale d'appello comunica le seguenti informazioni in relazione a un procedimento in cui si pronuncia o si prevede che emetta un giudizio:

i)    qualsiasi relazione di natura finanziaria, commerciale, professionale o qualsiasi stretta relazione personale occorsa negli ultimi cinque anni con:

A)    una parte della controversia nel procedimento;

B)    il consulente di una parte della controversia nel procedimento;

C)    un esperto o un testimone nel procedimento; o


D)    qualsiasi persona o entità identificata da una parte della controversia come collegata o avente un interesse diretto o indiretto nell'esito del procedimento, compreso un finanziatore terzo; e

ii)    ogni interesse finanziario o personale che riguardi:

A)    l'esito del procedimento;

B)    qualsiasi altro procedimento concernente la stessa misura; o

C)    qualsiasi altro procedimento che coinvolga una parte della controversia oppure una persona o un'entità identificata da una parte della controversia come collegata.

d)    Ai fini delle lettere a), b) e c), un candidato e un giudice o un membro del tribunale d'appello si adoperano quanto più possibile per venire a conoscenza di tali circostanze o informazioni.

e)    Un candidato effettua la comunicazione al comitato misto prima di essere confermato in qualità di giudice o membro del tribunale d'appello.


f)    Un giudice o un membro del tribunale d'appello procede alla comunicazione conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie non appena viene a conoscenza delle circostanze e delle informazioni di cui alle lettere a) e c). Tale comunicazione è effettuata, a seconda dei casi, al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello. Un giudice o un membro del tribunale d'appello ha l'obbligo costante di effettuare ulteriori comunicazioni sulla base di circostanze e informazioni nuove o recentemente emerse.

g)    Un candidato, un giudice e un membro del tribunale d'appello sono tenuti a optare a favore della comunicazione, qualora nutrano dubbi in merito all'opportunità di effettuarla.

h)    La mancata comunicazione non costituisce necessariamente, di per sé, la prova di una mancanza di indipendenza o di imparzialità.

10.    Conformità al codice

Il rispetto del presente codice è disciplinato dalle disposizioni del capo 17, sezione D.

________________

ALLEGATO 19-A

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1.    Qualsiasi misura esistente non conforme elencata nel presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata a condizione che la modifica non ne riduca la conformità agli articoli 19.3 e 19.4, quale esistente immediatamente prima della modifica.

2.    Gli articoli 19.3 e 19.4 non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.

3.    In aggiunta alle misure non conformi elencate nel presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi degli articoli 19.3 e 19.4. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, ad esempio esami di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio in virtù del quale non è consentito svolgere talune attività in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.


4.    Gli elenchi di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente allegato si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Tali elenchi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

5.    Si precisa che l'obbligo della parte UE di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione in uno Stato membro, a:

a)    persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b)    persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella parte UE.

6.    Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT    Austria

BE    Belgio

BG    Bulgaria


CY    Cipro

CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna

UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia

HU    Ungheria

IE    Irlanda


IT    Italia

LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL    Paesi Bassi

PL    Polonia

PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia


7.    Le misure non conformi della parte UE sono le seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori

AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.

SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.

CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori

AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.

FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.

HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.

Dipendenti in tirocinio

AT, CZ, DE, FR, ES, HU, LT: la formazione del dipendente in tirocinio deve essere collegata al titolo universitario conseguito.


Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutti i visitatori di breve durata per motivi professionali

CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio.

LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni o attività da svolgersi sulla base di un contratto.

MT: è prescritto il permesso di lavoro. Non si effettua la verifica della necessità economica.

SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.

SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.

Installatori e manutentori

AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche.

CY: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.

CZ: è prescritto il permesso di lavoro per periodi superiori a sette giorni civili consecutivi o un totale di 30 giorni nell'arco di un anno civile.

ES: è prescritto il permesso di lavoro. Gli installatori, i riparatori e i manutentori devono essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce le merci o i servizi o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, devono vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età.

FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.

SE: permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non è prescritta la verifica della necessità economica.


Investitori

Tutti i settori

AT: verifica della necessità economica.

CY: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.

CZ, SK: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, nel caso di investitori alle dipendenze di un'impresa.

DK: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Se gli investitori desiderano stabilire un'impresa in Danimarca in qualità di liberi professionisti è prescritto un permesso di lavoro.

FI: gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia.

HU: durata massima del soggiorno pari a 90 giorni se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Qualora l'investitore sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria, è prescritta la verifica della necessità economica.

IT: se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa, è prescritta la verifica della necessità economica.

LT, NL, PL: la categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore.

LV: per la fase di preinvestimento la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta ai criteri vigenti nella legislazione nazionale, quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento.

SE: è prescritto il permesso di lavoro se l'investitore è considerato dipendente.


8.    Le misure non conformi del Cile sono le seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori

Nessuna.

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori

Nessuna.

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutti i settori

Nessuna.

Investitori

Tutti i settori

Nessuna.


Le attività che i visitatori di breve durata per motivi professionali della parte UE sono autorizzati a svolgere, a condizione che il loro centro di attività principale, il loro luogo effettivo di retribuzione e il luogo predominante in cui realizzano profitti rimangano al di fuori del Cile, sono:

a)    partecipare a riunioni o conferenze o tenere consultazioni con soci in affari;

b)    acquisire ordinativi da un'impresa con sede in Cile o negoziare contratti con una simile impresa, ma non vendere beni o fornire servizi al grande pubblico;

c)    avviare consultazioni commerciali in merito allo stabilimento, all'espansione o alla liquidazione di un'impresa o di un investimento in Cile; o

d)    eseguire l'installazione, la riparazione o la manutenzione di apparecchiature o macchinari, erogare servizi o formare lavoratori affinché possano erogare servizi, in virtù di un contratto di garanzia o di un altro contratto di servizio connesso alla vendita o al leasing di tali apparecchiature o macchinari, durante il periodo di validità del contratto di garanzia o di servizio.

________________

ALLEGATO 19-B

PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1.    Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità all'articolo 19.5, per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2.    Gli elenchi di cui ai paragrafi 11 e 12 constano dei seguenti elementi:

a)    la prima colonna indica il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e

b)    la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3.    In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 19.5. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, ad esempio esami di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio in virtù del quale non è consentito svolgere talune attività in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.


4.    Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non sono elencate nel presente allegato.

5.    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali consisteranno nella valutazione di quanto segue:

a)    per il Cile, la situazione del mercato pertinente in Cile; e

b)    per la parte UE, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.

6.    Gli elenchi di cui ai paragrafi da 11 a 12 del presente allegato si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Tali elenchi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

7.    Si precisa che l'obbligo della parte UE di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione in uno Stato membro, a:

a)    persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o


b)    persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella parte UE.

8.    Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT    Austria

BE    Belgio

BG    Bulgaria

CY    Cipro

CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna


UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia

HU    Ungheria

IE    Irlanda

IT    Italia

LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL    Paesi Bassi

PL    Polonia


PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia

PSC    Prestatori di servizi contrattuali

PI    Professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

9.    Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 11 e 12 del presente allegato, le parti assumono impegni in conformità all'articolo 19.5 per quanto riguarda i prestatori di servizi contrattuali nei settori o sottosettori seguenti:

a)    servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;

b)    servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;


c)    servizi di consulenza fiscale;

d)    servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;

e)    servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

f)    servizi medici e dentistici;

g)    servizi veterinari;

h)    servizi ostetrici;

i)    servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;

j)    servizi informatici e affini;

k)    servizi di ricerca e sviluppo;

l)    servizi pubblicitari;

m)    servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;

n)    servizi di consulenza gestionale;


o)    servizi correlati alla consulenza gestionale;

p)    servizi tecnici di prova e analisi;

q)    servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;

r)    attività estrattive;

s)    manutenzione e riparazione di navi;

t)    manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;

u)    manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;

v)    manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;

w)    manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;

x)    servizi di traduzione e interpretazione;

y)    servizi di telecomunicazione;


z)    servizi postali e di corriere;

aa)    servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;

bb)    servizi di ricognizione sul campo;

cc)    servizi di istruzione superiore;

dd)    servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;

ee)    servizi ambientali;

ff)    servizi assicurativi e connessi (servizi di consulenza);

gg)    altri servizi finanziari (servizi di consulenza);

hh)    altri servizi finanziari elencati nell'allegato 25 – solo per il Cile;

ii)    servizi di consulenza relativi ai trasporti;

jj)    servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;

kk)    servizi delle guide turistiche;

ll)    servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.


Professionisti indipendenti

10.    Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 11 e 12 del presente allegato, le parti assumono impegni in conformità all'articolo 19.5 per quanto riguarda i professionisti indipendenti nei settori o sottosettori seguenti:

a)    servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;

b)    servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;

c)    servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

d)    servizi informatici e affini;

e)    servizi di ricerca e sviluppo;

f)    servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;

g)    servizi di consulenza gestionale;

h)    servizi correlati alla consulenza gestionale;


i)    attività estrattive;

j)    servizi di traduzione e interpretazione;

k)    servizi di telecomunicazione;

l)    servizi postali e di corriere;

m)    servizi di istruzione superiore;

n)    servizi assicurativi (servizi di consulenza);

o)    altri servizi finanziari (servizi di consulenza);

p)    altri servizi finanziari elencati nell'allegato 25 – solo per il Cile;

q)    servizi di consulenza relativi ai trasporti;

r)    servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.


11.    Le riserve della parte UE sono le seguenti:

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

Tutti i settori

PSC:

UE: il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle leggi e normative della parte in cui il servizio è prestato.

Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)

PSC:

In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna.

In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

PI:

In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna.

In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220)

PSC:

In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) 26

PSC:

In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.

In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In PT: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)

PSC:

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.

In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

PI:

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.

In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)

PSC:

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze pertinenti ai servizi prestati.

In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

PI:

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze pertinenti ai servizi prestati.

In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di 85201)

PSC:

In SE: nessuna.

In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.

In FR: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.

In AT: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.

In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi veterinari (CPC 932)

PSC:

In SE: nessuna.

In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.

In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)

PSC:

In IE, SE: nessuna.

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.

In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)

PSC:

In IE, SE: nessuna.

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.

In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In HR: nessun impegno specifico.

Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psicologici 27 , e 853)

PSC:

UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto 28 .

UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna.

In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto 29 .

UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna.

In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.

Servizi pubblicitari (CPC 871)

PSC:

In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

PSC:

In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

In PT: nessuna, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.

In HU, LT: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.

PI:

In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

In PT: nessuna, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.

In HU, LT: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In HU: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.

PI:

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In HU: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.

Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

PSC:

In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.

In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DE: nessuna, fatta eccezione per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico.

In FR: nessuna, fatta eccezione per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico.

In BG: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.

Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)

PSC:

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)

PSC:

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)

PSC:

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)

PSC:

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa 30 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866).

PSC:

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.

In NL: nessuna.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905, escluse le attività ufficiali o certificate)

PSC:

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In HR: nessun impegno specifico.

Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)

PSC:

UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE.

In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna.

In CZ: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.

Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

PSC:

UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico.

In LU: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i docenti universitari, per i quali: nessuna.

In SE: nessuna, fatta eccezione per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.

PI:

UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico.

In SE: nessuna, fatta eccezione per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)

PSC:

UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico.

In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna.

In DK: verifica della necessità economica.

In FI: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)

PSC:

In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In HU: nessun impegno specifico.

PI:

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.

In HU: nessun impegno specifico.

Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi.

In HU: nessun impegno specifico.

PI:

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.

In HU: nessun impegno specifico.

Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)

PSC:

In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In BE: nessun impegno specifico.

PI:

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In PL: verifica della necessità economica, fatta eccezione per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.

In BE: nessun impegno specifico.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori 31 )

(CPC 7471)

PSC:

In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.

In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

In BE, IE: nessun impegno specifico, fatta eccezione per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

PSC:

In NL, PT, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica.

In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico.

PI:

UE: nessun impegno specifico.

Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)

PSC:

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.

PI:

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.


12.    Le riserve del Cile sono le seguenti:

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)

Nessuna.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220)

Nessuna.

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) 32

Nessuna.

Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)

Nessuna.

Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)

Nessuna.

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di 85201)

Nessuna.

Servizi veterinari (CPC 932)

Nessuna.

Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)

Nessuna.

Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)

Nessuna.

Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)

Nessuna.

Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psicologici 33 , e 853)

Nessuna.

Servizi pubblicitari (CPC 871)

Nessuna.

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)

Nessuna.

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

Nessuna.

Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)

Nessuna.

Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Nessuna.

Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Nessuna.

Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)

Nessuna.

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)

Nessuna.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)

Nessuna.

Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)

Nessuna.

Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa 34 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866).

Nessuna.

Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905, escluse le attività ufficiali o certificate)

Nessuna.

Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)

Nessuna.

Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)

Nessuna.

Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

Nessuna.

Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)

Nessuna.

Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Altri servizi finanziari (elencati nell'appendice 25-2, sezione B)

Nessuna.

Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori 35 ) (CPC 7471)

Nessuna.

Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)

Nessuna.

Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)

Nessuna.

________________

ALLEGATO 19-C

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

1.    Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui alla parte III del presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:

a)    ciascuna parte garantisce che gli oneri applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di servizi in virtù di tale parte del presente accordo;

b)    a discrezione delle autorità competenti, la documentazione che un richiedente è tenuto a presentare per la concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;

c)    le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate il più rapidamente possibile;


d)    le autorità competenti di ciascuna parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda di ingresso e soggiorno temporaneo;

e)    se le autorità competenti di una parte chiedono informazioni supplementari al richiedente al fine di trattare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, esse si impegnano a informare il richiedente in tal senso senza indebito ritardo;

f)    dopo aver adottato una decisione, le autorità competenti di ciascuna parte informano senza indugio il richiedente in merito all'esito della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo;

g)    se la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo è approvata, le autorità competenti di ciascuna parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;

h)    se la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta del richiedente o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili;

i)    ciascuna parte si impegna ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.


2.    Al personale trasferito all'interno di una società e ai familiari si applicano gli ulteriori impegni procedurali seguenti 36 :

a)    le autorità competenti di ciascuna parte adottano una decisione sulla domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificano tale decisione al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale, non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata;

b)    laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o del rinnovo della stessa, siano incomplete, le autorità competenti di una parte si adoperano per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi; il periodo di tempo di cui alla lettera a) è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste;

c)    la parte UE estende ai familiari delle persone fisiche del Cile che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nella parte UE il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva sui trasferimenti intra-societari;


d)    il Cile concede ai familiari di persone fisiche della parte UE che sono visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, investitori, lavoratori trasferiti all'interno di una società, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti un visto in qualità di persona a carico, che non consente a tali familiari di svolgere attività retribuite in Cile; un familiare a carico può tuttavia essere autorizzato a svolgere un'attività retribuita in Cile, previa presentazione, nel rispetto della parte III del presente accordo o delle norme generali in materia di immigrazione, di una domanda distinta di visto in qualità di persona non a carico; tale domanda può essere presentata e trattata in Cile.

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

3.    Le parti riconoscono che la maggiore circolazione delle persone fisiche derivante dai paragrafi 1 e 2 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o residenza sul territorio dell'altra parte.

4.    Ai fini del paragrafo 3, una parte può sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ritiene che l'altra parte non rispetti l'obbligo, ad essa incombente a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini senza condizioni. Le parti ribadiscono di essere concordi sul fatto che tale valutazione non è soggetta a riesame a norma del capo 38.

________________

ALLEGATO 21-A

ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1.    Il presente allegato contiene orientamenti per gli accordi sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ("accordi"), come previsto dall'articolo 21.1.

2.    In virtù di tale articolo, i presenti orientamenti devono essere presi in considerazione nell'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di organismi o autorità professionali delle parti ("raccomandazioni comuni").

3.    Gli orientamenti non sono vincolanti né esaustivi e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma della parte III del presente accordo, né incidono su di essi. Essi definiscono il contenuto tipico degli accordi e danno indicazioni generali sul valore economico di un accordo e sulla compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali.


4.    Alcuni degli elementi dei presenti orientamenti potranno non essere pertinenti in tutti i casi e gli organismi e autorità professionali hanno facoltà di inserire nelle loro raccomandazioni comuni ogni altro elemento che ritengano pertinente per gli accordi sulla professione e le attività professionali in questione, in coerenza con la parte III del presente accordo.

5.    Il Consiglio congiunto dovrebbe tenere conto degli orientamenti al momento di decidere se definire e adottare gli accordi. Gli orientamenti non pregiudicano il suo riesame circa la coerenza delle raccomandazioni comuni con la parte III del presente accordo, né il suo potere discrezionale di tener conto degli elementi che ritenga pertinenti, compresi quelli contenuti nelle raccomandazioni comuni.

SEZIONE B

FORMA E CONTENUTO DI UN ACCORDO

6.    La presente sezione illustra il contenuto tipico di un accordo, parte del quale non rientra nell'ambito di competenza degli organismi o autorità professionali che preparano le raccomandazioni comuni. Tale contenuto costituisce comunque un'informazione utile da prendere in considerazione nella preparazione delle raccomandazioni comuni, in modo da adattarle meglio al possibile ambito di applicazione di un accordo.

7.    Le questioni trattate specificamente nella parte III del presente accordo che si applicano agli accordi di riconoscimento reciproco, quali l'ambito geografico di un tale accordo, la sua interazione con le misure non conformi programmate, il sistema di risoluzione delle controversie, o i meccanismi di monitoraggio e riesame degli accordi, non dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni comuni.


8.    Un accordo può specificare meccanismi diversi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno di una parte. Esso può anche essere limitato alla definizione dell'ambito di applicazione dell'accordo, delle disposizioni procedurali, degli effetti del riconoscimento e dei requisiti supplementari, nonché delle disposizioni amministrative.

9.    Un accordo adottato dal Consiglio congiunto dovrebbe rispecchiare il grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito al riconoscimento.

Ambito di applicazione di un accordo

10.    Un accordo dovrebbe indicare:

a)    la o le specifiche professioni regolamentate, il o i pertinenti titoli professionali e l'attività o il gruppo di attività rientranti nell'ambito di esercizio della professione regolamentata nelle parti ("ambito di esercizio"); e

b)    se disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso alle attività professionali a tempo determinato o indeterminato.


Condizioni per il riconoscimento

11.    Un accordo può specificare in particolare:

a)    le qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento ai sensi dell'accordo, per esempio titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza;

b)    il grado di discrezionalità mantenuto dalle autorità preposte al riconoscimento nel valutare le richieste di riconoscimento di tali qualifiche; e

c)    le procedure di gestione delle variazioni e dei divari tra qualifiche professionali e i mezzi per colmare le differenze, compresa la possibilità di imporre misure compensative o qualsiasi altra condizione e limitazione pertinente.

Disposizioni procedurali

12.    Un accordo può indicare:

a)    i documenti richiesti e la forma in cui devono essere presentati, per esempio per via elettronica o in altro modo, o se devono essere corroborati da traduzioni o certificazioni di autenticità;


b)    le fasi e le procedure del processo di riconoscimento, comprese quelle relative a eventuali misure compensative e corrispondenti obblighi e tempistiche; e

c)    la disponibilità di informazioni pertinenti a tutti gli aspetti dei processi e dei requisiti di riconoscimento.

Effetti del riconoscimento e prescrizioni aggiuntive

13.    Un accordo può stabilire disposizioni sugli effetti del riconoscimento e, se pertinenti, anche in relazione alle diverse modalità di prestazione.

14.    Un accordo può descrivere eventuali prescrizioni aggiuntive per l'esercizio effettivo di una professione regolamentata nella parte ospitante. Tali prescrizioni potranno comprendere:

a)    obblighi di registrazione presso le autorità locali;

b)    idonee conoscenze linguistiche;

c)    possesso di un attestato di moralità;

d)    conformità ai requisiti della parte ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali;


e)    conformità alle norme della parte ospitante in materia di etica, indipendenza e deontologia;

f)    necessità di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale;

g)    norme in materia di azione disciplinare, responsabilità finanziaria e responsabilità civile professionale; e

h)    requisiti per la formazione professionale continua.

Gestione dell'accordo

15.    Un accordo dovrebbe indicare le condizioni alle quali può essere riesaminato o revocato, nonché gli effetti di eventuali riesami o revoche. Potrà inoltre essere considerata l'opportunità di inserire disposizioni relative agli effetti di riconoscimenti precedenti.


SEZIONE C

VALORE ECONOMICO DI UN ACCORDO PREVISTO

16.    Ai sensi dell'articolo 21.1, paragrafo 2, lettera a), le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, del valore economico di un accordo previsto. Potrà trattarsi di una valutazione dei previsti vantaggi economici derivanti dall'accordo per l'economia di entrambe le parti. Tale valutazione potrà essere utile al Consiglio congiunto nella definizione e nell'adozione di un accordo.

17.    Aspetti quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore, l'andamento e le tendenze del mercato, le aspettative e le richieste della clientela nonché le opportunità commerciali costituiranno elementi utili per la valutazione di cui al paragrafo 16.

18.    La valutazione non deve necessariamente consistere in un'analisi economica completa e dettagliata, ma dovrebbe fornire una spiegazione dell'interesse della professione per l'adozione di un accordo e dei vantaggi attesi per le parti dall'adozione di tale accordo.


SEZIONE D

COMPATIBILITÀ DEI RISPETTIVI REGIMI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

19.    Ai sensi dell'articolo 21.1, paragrafo 2, lettera b), le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, della compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. Tale valutazione potrà essere utile al Consiglio congiunto nella definizione e nell'adozione di un accordo.

20.    Il seguente processo mira a guidare gli organismi e autorità professionali nella valutazione della compatibilità delle rispettive qualifiche e attività professionali al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fase 1: valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata in ciascuna parte.

21.    La valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata in ciascuna parte deve poggiare su tutte le informazioni pertinenti.

22.    Devono essere individuati i seguenti elementi:

a)    le attività o i gruppi di attività che rientrano nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte; e


b)    le qualifiche professionali richieste in ciascuna parte per esercitare la professione regolamentata, che possono comprendere uno qualunque dei seguenti elementi:

i)    l'istruzione minima richiesta, per esempio requisiti di ammissione, livello di istruzione, durata del percorso di studi e contenuto degli studi;

ii)    il livello minimo richiesto di esperienza professionale, per esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale preliminari alla registrazione, licenza o equivalente;

iii)    gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali; e

iv)    l'acquisizione di una licenza, o equivalente, attestante, ad esempio, il soddisfacimento dei requisiti di qualifica professionale necessari per l'esercizio della professione.

Fase 2: valutazione della divergenza tra l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte, ovvero tra le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata.

23.    La valutazione della divergenza per quanto riguarda l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte ovvero le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata dovrebbe identificare in particolare le divergenze sostanziali.


24.    Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)    una o più attività riferite a una professione regolamentata nella parte ospitante non rientrano nella corrispondente professione nella parte di origine;

b)    siffatte attività sono soggette a formazione specifica nella parte ospitante; e

c)    la formazione per siffatte attività nella parte ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.

25.    Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata se esistono divergenze tra i requisiti delle parti riguardanti il livello, la durata o il contenuto della formazione richiesta per l'esercizio delle attività riferite alla professione regolamentata.

Fase 3: meccanismi di riconoscimento.

26.    Possono vigere diversi meccanismi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in funzione delle circostanze. All'interno di una parte possono vigere diversi meccanismi.

27.    Se non vi sono divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio e le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, un accordo può prevedere un processo di riconoscimento più semplice e snello rispetto alla situazione in cui esistono divergenze sostanziali.


28.    Se vi sono divergenze sostanziali, l'accordo può prevedere prescrizioni compensative sufficienti a ovviare a tali divergenze.

29.    Laddove si ricorra a prescrizioni compensative per ridurre le divergenze sostanziali, tali misure devono essere proporzionate alla divergenza che intendono compensare. Per valutare la portata delle prescrizioni compensative necessarie si può tener conto dell'esperienza professionale pratica o della formazione ufficialmente convalidata.

30.    Indipendentemente dal fatto che le divergenze siano o no sostanziali, l'accordo può tener conto del grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito alle richieste di riconoscimento.

31.    Le prescrizioni compensative possono assumere forme diverse, tra cui:

a)    un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella parte ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione regolamentata;

b)    una prova impartita o riconosciuta dalle autorità competenti della parte ospitante per valutare la capacità del richiedente di esercitare una professione regolamentata in tale parte; e

c)    una limitazione temporanea dell'ambito di esercizio.


32.    Un accordo potrebbe prevedere che ai richiedenti venga data la possibilità di scegliere tra diverse prescrizioni compensative, laddove ciò possa limitare l'onere amministrativo per i richiedenti e tali prescrizioni siano equivalenti.

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ALLEGATO 21-B

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

A norma dell'articolo 21.1, paragrafo 3, e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), il Consiglio congiunto può adottare una decisione al fine di stabilire o modificare gli accordi di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato.

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ALLEGATO 25

SERVIZI FINANZIARI

Note introduttive

1.    Gli elenchi di ciascuna parte di cui alle appendici 25-1 e 25-2 stabiliscono, a norma dell'articolo 25.10, quanto segue:

a)    la sezione A stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività cui si applicano gli obblighi di cui all'articolo 25.7;

b)    la sezione B stabilisce gli specifici sottosettori o attività in relazione ai quali la parte assume impegni a norma dell'articolo 25.6;

c)    la sezione C stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività in relazione a cui la parte mantiene in vigore una misura esistente che non è soggetta a una parte o alla totalità degli obblighi previsti dagli articoli seguenti:

i)    articolo 25.3;

ii)    articolo 25.5;

iii)    articolo 25.7;


iv)    articolo 25.8; e

v)    articolo 25.9.

d)    la sezione D stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività in relazione ai quali tale parte può mantenere in vigore misure esistenti o adottare misure nuove o più restrittive che non sono conformi a una parte o alla totalità dei suddetti obblighi.

2.    In tutte le sezioni, per la parte UE gli specifici sottosettori o attività sono precisati in conformità all'articolo 25.2. Nella sezione B, per il Cile gli impegni sono classificati in base alla CPC.

3.    Una riserva formulata in relazione agli obblighi di cui agli articoli incorporati nel capo 25 dall'articolo 25.7 è elencata menzionando il titolo dei pertinenti articoli e facendo riferimento allo specifico obbligo incorporato.

4.    La sezione B contiene solamente limitazioni dell'accesso al mercato che non sono discriminatorie. Le limitazioni discriminatorie sono elencate nella sezione C o nella sezione D.

5.    Si precisa che le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

6.    Nelle sezioni Ce D ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:

a)    "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;


b)    "tipo di riserva" o "obbligo in esame" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;

c)    "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;

d)    nella sezione C, "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":

i)    si riferisce alla misura modificata, mantenuta in vigore o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

ii)    comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e

iii)    per quanto riguarda l'elenco della parte UE, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro;

e)    nella sezione D, "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al sottosettore o alle attività oggetto della riserva; e

f)    "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura per la quale la riserva è formulata.


7.    Si precisa che, per quanto riguarda la sezione C, una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente, nel territorio cui si applica, l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo 25.10, paragrafo 1, lettera c).

8.    Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti in relazione ai quali essa è formulata. Nella sezione C, l'elemento "misure" e, nelle sezioni B e D, l'elemento "descrizione" prevalgono su tutti gli altri elementi.

9.    Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.


10.    Nell'elenco di una parte non figurano misure relative alle prescrizioni e alle procedure cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione, vale a dire prescrizioni e procedure in materia di qualifiche, norme tecniche e prescrizioni e procedure in materia di licenze, quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 25.3, dell'articolo 25.6 o dell'articolo 25.7. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere un'autorizzazione, di registrarsi, di adempiere obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, anche linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio che vieta lo svolgimento di talune attività in aree o zone protette. Tali misure possono essere applicate anche se non figurano nell'elenco della parte.

11.    Si precisa che, per la parte UE, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

a)    persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b)    persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.


12.    Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

13.    Contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un ente finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione europea che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi finanziari transfrontalieri in tutta l'Unione europea. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli enti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché gli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei conti; per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.


14.    Per il Cile, le persone giuridiche e fisiche che partecipano al mercato finanziario cileno possono essere disciplinate, controllate e autorizzate dalla Comisión para el Mercado Financiero (commissione per il mercato finanziario) e da altri soggetti pubblici. Le persone giuridiche e fisiche nazionali e straniere rispettano le prescrizioni e gli obblighi non discriminatori della regolamentazione del settore finanziario e possono essere tenute a soddisfare una serie di requisiti prudenziali specifici, quali una capitalizzazione separata, requisiti giuridici in materia di patrimonio, condizioni di solvibilità, obblighi di comunicazione e pubblicazione dei conti, procedura di costituzione, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito.

15.    Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

16.    Si precisa che ciascuna parte si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari non specificati nella sezione A in relazione a tutti i settori, i sottosettori e le attività.

17.    Negli elenchi delle parti vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE    Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT    Austria

BE    Belgio


BG    Bulgaria

CY    Cipro

CZ    Cechia

DE    Germania

DK    Danimarca

EE    Estonia

EL    Grecia

ES    Spagna

FI    Finlandia

FR    Francia

HR    Croazia

HU    Ungheria

IE    Irlanda


IT    Italia

LT    Lituania

LU    Lussemburgo

LV    Lettonia

MT    Malta

NL     Paesi Bassi

PL    Polonia

PT    Portogallo

RO    Romania

SE    Svezia

SI    Slovenia

SK    Slovacchia

SEE    Spazio economico europeo

CMF    Comisión para el Mercado Financiero (commissione per il mercato finanziario).



Appendice 25-1

PARTE UE: RISERVE E IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

SEZIONE A

IMPEGNI PER GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Ai sottosettori o alle attività seguenti si applicano gli obblighi di cui all'articolo 25.7:

Servizi assicurativi e connessi

Nell'UE, a eccezione di CY, EE, LV, LT, MT e PL:

1.    l'assicurazione dei rischi connessi a:

a)    trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

b)    merci in transito internazionale;


2.    la riassicurazione e la retrocessione;

3.    i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D); e

4.    l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati al punto 1, lettere a) e b).

In CY:

1.    i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:

a)    trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

b)    merci in transito internazionale;

2.    l'intermediazione assicurativa;

3.    la riassicurazione e la retrocessione; e

4.    i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).


In EE:

1.    l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);

2.    la riassicurazione e la retrocessione;

3.    l'intermediazione assicurativa; e

4.    i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In LV e LT:

1.    l'assicurazione dei rischi connessi a:

a)    trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

b)    merci in transito internazionale;

2.    la riassicurazione e la retrocessione; e

3.    i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).


In MT:

1.    l'assicurazione dei rischi connessi a:

a)    trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

b)    merci in transito internazionale;

2.    la riassicurazione e la retrocessione; e

3.    i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In PL:

1.    l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e

2.    la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;

3.    i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi).


Nell'UE, a eccezione di BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI e RO:

1.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

2.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In BE:

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K).

In CY:

1.    le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a valori mobiliari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera F, punto 5);

2.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e


3.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 18.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In EE e LT:

1.    l'accettazione di depositi;

2.    i prestiti di qualsiasi tipo;

3.    il leasing finanziario;

4.    tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro;

5.    le garanzie e gli impegni;

6.    le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa o sul mercato ristretto;

7.    la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, in forma pubblica o privata, nonché la prestazione di servizi connessi;


8.    l'intermediazione nel mercato monetario;

9.    la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi;

10.    i servizi di gestione, di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;

11.    i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

12.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

13.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In LV:

1.    la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, in forma pubblica o privata, nonché la prestazione di servizi connessi;


2.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

3.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In MT:

1.    l'accettazione di depositi;

2.    i prestiti di qualsiasi tipo;

3.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

4.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.


In RO:

1.    l'accettazione di depositi;

2.    i prestiti di qualsiasi tipo;

3.    le garanzie e gli impegni;

4.    l'intermediazione nel mercato monetario;

5.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

6.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In SI:

1.    i prestiti di qualsiasi tipo;


2.    l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;

3.    la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

4.    i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

SEZIONE B

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1.    Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti, sono soggetti a impegni i sottosettori e le attività seguenti:

Nell'UE: tutti i servizi finanziari.


2.    Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato si applicano le limitazioni non discriminatorie seguenti:

Tutti i servizi finanziari

Nell'UE: il diritto di prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro.

Servizi assicurativi e connessi

In AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione.

Servizi bancari e altri servizi finanziari

In RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione, MTF) ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 (direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria).


In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità alla regolamentazione applicabile in uno Stato membro.

In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.

In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica.

SEZIONE C

MISURE ESISTENTI

Riserva n. 1: sottosettore: servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita:

In IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

Misure:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità al codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro (non succursali).

In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: per i fondi pensione. Le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale).

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale del 2020, voci 895 e 1180); legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1881); legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 105); legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della PL.


PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.

In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione è prescritta la residenza.

Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione delle società di assicurazione pensionistica hanno un indirizzo permanente o sono in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG.

I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità alla legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.

In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in ES per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.

In PT: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità al diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.


Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre.

Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale:

In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in AT (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).


Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In DK: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale, presenza locale:

In EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale; in questo caso la succursale non assume alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè EL) di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione europea che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (EL) e che esercita un'attività assicurativa.

In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in SE, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale).


In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile/della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea autorizzata in SK.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

EL: articolo 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 5.2.2016).

HU: legge LX del 2003.
LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232.

SE: Lag om försäkringsdistribution (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:1219); legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293).

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.


Riserva n. 2: sottosettore: servizi bancari e altri servizi finanziari

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

presenza locale

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro ente finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (factoring, forfetizzazione ecc.), gli enti finanziari non bancari sono soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'ente finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della BG.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in BG dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali in BG attraverso una succursale.

In IT: una società deve essere costituita in IT per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea, il fiduciario o depositario deve essere costituito in IT o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.

Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea devono essere costituite in IT (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea aventi la sede nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in IT.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.


Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, 3 bis e 17; codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; e legge sulla valuta, articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80; regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41; regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005; titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111; e fatto salvo: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .


PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009; e articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento dell'Unione europea e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca.


Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10; codice di previdenza sociale, articolo 121 sexies; e legge sulla valuta, articolo 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.


Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

SEZIONE D

MISURE FUTURE

Riserva n. 1: sottosettore: servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

presenza locale

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)


Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); e Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.


In FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'Unione europea.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FR: Code des assurances.

In HU: solo le persone giuridiche dell'Unione europea e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.


Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

La prestazione transfrontaliera di servizi attuariali non è consentita.

Misure esistenti:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese/persone giuridiche della parte UE. Solo le persone fisiche della parte UE o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in PT.

Misure esistenti:

PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: i cittadini stranieri posso stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale in Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in FI una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Cile deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.


Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).


Riserva n. 2: sottosettore: servizi bancari e altri servizi finanziari

Tipo di riserva:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Livello amministrativo:    UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

Nell'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.


Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 39 ; e direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

EE: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21.


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consiglio di amministrazione:

In FI: almeno uno dei fondatori di un istituto di credito, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato hanno la residenza permanente o, se il fondatore è una persona giuridica, la sede legale nel SEE, a meno che l'Autorità di vigilanza finanziaria non conceda una deroga a tale prescrizione. La deroga può essere concessa se non pregiudica l'efficace vigilanza sull'istituto di credito e la sua gestione secondo principi di attività solidi e prudenti. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche

commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001); Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio); Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (423/2013) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa); Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario); Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento); Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (610/2014).


Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari si servono di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in LT, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729; legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872; legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70); legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica 17 ottobre 2019 n. XIII-2488; e legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018).



Appendice 25-2

CILE: RISERVE E IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

SEZIONE A

IMPEGNI PER GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione all'articolo 25.7, ad eccezione dei sottosettori e servizi finanziari seguenti, definiti conformemente alle pertinenti leggi e normative cilene, e fatte salve le modalità, le limitazioni e le condizioni specificate di seguito.

Resta inteso che gli impegni di una parte riguardanti i servizi transfrontalieri di consulenza in materia di investimenti non possono essere di per sé interpretati in maniera tale da imporre alla parte in questione di autorizzare l'offerta pubblica di valori mobiliari (quali definiti dalle relative leggi e normative pertinenti) nel suo territorio da parte di prestatori transfrontalieri dell'altra parte che prestano o intendono prestare detti servizi di consulenza in materia di investimenti. Una parte può assoggettare i servizi del prestatore transfrontaliero a prescrizioni normative e obblighi di registrazione, compreso l'obbligo di prestare la stessa categoria di servizi nel paese di origine e di essere soggetto a vigilanza nel paese di origine.

Settore

Sottosettore

Servizi assicurativi e connessi

Vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.

Broker di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (compresi le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e qualsiasi responsabilità civile che ne deriva). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.

Riassicurazione e retrocessione; brokeraggio riassicurativo; e servizi di consulenza, attuariali e di valutazione dei rischi.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa)

Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.

Servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, esclusi l'intermediazione e le referenze bancarie e informazioni commerciali, relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari.


SEZIONE B

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione all'articolo 25.6, ad eccezione dei sottosettori e servizi finanziari seguenti, definiti conformemente alle pertinenti leggi e normative cilene, e fatte salve le modalità, le limitazioni e le condizioni specificate di seguito.

1.    Il settore dei servizi finanziari in Cile è parzialmente compartimentato, il che significa che gli istituti nazionali ed esteri autorizzati a operare come banche non possono partecipare direttamente al settore delle assicurazioni e dei valori mobiliari e viceversa.

2.    Il Cile si riserva il diritto di adottare misure per regolamentare i conglomerati finanziari, compresi i soggetti che fanno parte di tali conglomerati.

Settore o sottosettore

Limitazioni dell'accesso al mercato

Tutti i servizi finanziari

Il Cile può, su base non discriminatoria, limitare o imporre le forme specifiche di personalità giuridica, comprese società, succursali estere, uffici di rappresentanza o qualsiasi altra forma di presenza commerciale, attraverso le quali i soggetti che operano in tutti i sottosettori dei servizi finanziari possono prestare servizi finanziari.

Il Cile può, su base non discriminatoria, limitare o imporre un tipo specifico di società.

Tutte le assicurazioni e i servizi connessi

In Cile il settore assicurativo si divide in due gruppi: il primo gruppo comprende le compagnie che assicurano i beni o il patrimonio contro il rischio di perdite o danni, mentre il secondo comprende quelle che coprono i rischi personali o garantiscono, entro un certo periodo o al termine dello stesso, un capitale, una polizza interamente pagata o un reddito per l'assicurato o i suoi beneficiari. Una stessa compagnia di assicurazione non può essere costituita in modo tale da coprire entrambe le categorie di rischio.

Le compagnie di assicurazione del credito devono essere costituite come persone giuridiche con l'unica finalità di coprire questo tipo di rischio, ad esempio la perdita o il danneggiamento del patrimonio dell'assicurato derivante dal mancato pagamento di un debito o di un prestito in denaro, pur essendo autorizzate a coprire anche i rischi di garanzia e fedeltà.

Le compagnie di assicurazione possono essere legalmente costituite solo conformemente alle disposizioni della "legge sulle società di capitali (ley sobre sociedades anónimas)". Le succursali di società estere che possono operare nel settore assicurativo cileno dovrebbero essere stabilite in Cile come "agenzia di società di capitali estera (agencia de sociedad anónima extranjera)" autorizzata a tal fine.

Le assicurazioni possono essere stipulate direttamente o per il tramite di broker assicurativi registrati che, per esercitare tale attività, devono essere iscritti all'albo.

Assicurazioni dirette

Vendita di assicurazioni dirette sulla vita (escluse le assicurazioni connesse al sistema di sicurezza sociale) (CPC 81211).

I servizi assicurativi possono essere prestati solo da compagnie di assicurazione costituite in Cile come società di capitali (sociedades anónimas) o come succursali di società di capitali estere con l'unica finalità di sviluppare tale area di attività.

Vendita di assicurazioni generali dirette (CPC 8129, eccetto CPC 81299), esclusi gli istituti sanitari previdenziali (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES), ad esempio le persone giuridiche costituite allo scopo di erogare prestazioni sanitarie alle persone fisiche che scelgono di aderire e che sono finanziate mediante contributi obbligatori a valere sul reddito imponibile o importi superiori, a seconda dei casi. È escluso anche il fondo sanitario nazionale (Fondo Nacional de Salud, FONASA), un ente pubblico finanziato dallo Stato e mediante contributi obbligatori a valere sul reddito imponibile, che è responsabile del pagamento di prestazioni sanitarie per persone che non aderiscono a un ISAPRE. Non è compresa la vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale e le merci in transito internazionale.

I servizi assicurativi possono essere prestati solo da compagnie di assicurazione costituite in Cile come società di capitali (sociedades anónimas) o come succursali di società di capitali estere con l'unica finalità di sviluppare tale area di attività nel settore delle assicurazioni dirette sulla vita o delle assicurazioni generali dirette.

Nel caso delle assicurazioni generali del credito (CPC 81296), la società deve essere costituita come una compagnia di assicurazione stabilita in Cile con l'unica finalità di coprire tale tipo di rischio.

Vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.

La vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate) può essere offerta da compagnie di assicurazione costituite in Cile con l'unica finalità di sviluppare la propria attività nel settore delle assicurazioni generali dirette.

Riassicurazione e retrocessione

Riassicurazione e retrocessione (compresi i broker riassicurativi).

La riassicurazione è prestata da compagnie di riassicurazione stabilite in Cile e autorizzate dalla CMF. Le compagnie di assicurazione possono inoltre prestare servizi di riassicurazione a complemento della loro attività assicurativa, se il loro statuto lo consente.

I servizi di riassicurazione e retrocessione possono essere prestati anche da riassicuratori stranieri e broker riassicurativi stranieri iscritti nel registro tenuto dalla CMF ("il registro").

Intermediazione assicurativa

Brokeraggio di assicurazioni (escluse le assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo, compresi i satelliti, e le merci in transito internazionale).

Solo le persone giuridiche legalmente costituite in Cile per tale finalità specifica possono prestare servizi di brokeraggio assicurativo.

Brokeraggio di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (compresi le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e qualsiasi responsabilità civile che ne deriva). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.

I broker di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale devono essere iscritti nel registro e soddisfare i requisiti stabiliti dalla CMF. Solo le persone giuridiche legalmente costituite in Cile per tale finalità specifica possono prestare questo servizio.

Servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri

Servizi di liquidazione sinistri.

I servizi di liquidazione sinistri possono essere offerti direttamente da compagnie di assicurazione stabilite in Cile o da persone giuridiche costituite in Cile.

Servizi assicurativi ausiliari (sono compresi solo i servizi di consulenza, i servizi attuariali e la valutazione dei rischi).

I servizi assicurativi ausiliari possono essere prestati solo da persone giuridiche costituite in Cile.

Gestione di piani di risparmio pensionistico volontario (ahorro previsional voluntario) attraverso l'assicurazione sulla vita.

Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I piani di risparmio pensionistico volontario possono essere offerti solo da compagnie di assicurazione sulla vita stabilite in Cile conformemente a quanto sopra esposto. Tali piani e le relative politiche devono essere preventivamente autorizzati dalla CMF.

Servizi bancari

Gli istituti bancari esteri devono essere società bancarie (sociedades bancarias) legalmente costituite nel loro paese d'origine e devono disporre del capitale prescritto dal diritto cileno.

Gli istituti bancari esteri possono operare soltanto:

a)    attraverso partecipazioni in banche cilene costituite come società di capitali (sociedades anónimas) in Cile;

b)    costituendosi come società di capitali in Cile; o

c)    in quanto succursali di società di capitali estere costituite in Cile sotto forma di agenzia di società di capitali estera (agencia de sociedad anónima extranjera), nel qual caso è riconosciuta la personalità giuridica nel paese di origine. Ai fini delle operazioni delle succursali di banche estere in Cile si considera il capitale effettivamente investito in Cile e non quello della sede principale. Gli aumenti di capitale o le riserve che non derivano dalla capitalizzazione di altre riserve riceveranno lo stesso trattamento del capitale e delle riserve iniziali. Nelle operazioni tra una succursale e la sede principale all'estero, entrambe saranno considerate entità indipendenti.

Nessuna persona fisica o giuridica nazionale o straniera può acquisire direttamente o per il tramite di terzi azioni di una banca che, da sole o sommate alle azioni già detenute dalla persona in questione, rappresentino più del 10 % del capitale della banca, senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione della CMF.

Inoltre i soci o gli azionisti di un ente finanziario non possono trasferire una percentuale di diritti o azioni della loro società superiore al 10 % senza aver ottenuto l'autorizzazione della CMF.

Gli istituti bancari devono essere costituiti come società di capitali (sociedades anónimas) o come succursali, conformemente alle leggi e alle normative cilene, nel rispetto della legge generale sulle banche (DFL n. 3) e alla legge sulle Sociedades Anónimas (Ley n. 18.046), per quanto riguarda la costituzione di un'agenzia di società di capitali estera. Il capitale e le riserve che le banche estere assegnano alle loro succursali devono essere effettivamente trasferiti e convertiti in valuta nazionale in conformità a uno dei sistemi autorizzati dalla legge o dal Banco Central de Chile. Gli aumenti di capitale o le riserve che non derivano dalla capitalizzazione di altre riserve riceveranno lo stesso trattamento del capitale e delle riserve iniziali. Nelle operazioni tra una succursale e la sede principale all'estero, entrambe saranno considerate entità indipendenti. Nessuna banca estera potrà far valere diritti derivanti dalla sua nazionalità in relazione a eventuali operazioni che la sua succursale dovesse effettuare in Cile.

Gli istituti in questione possono prestare servizi finanziari complementari ai servizi bancari di base direttamente, previa autorizzazione, o tramite controllate costituite come società di capitali, secondo quanto stabilito dalla CMF.

Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili

Accettazione di depositi (solo conti correnti bancari (cuentas corrientes bancarias), depositi a vista, conti di risparmio a termine, strumenti finanziari con contratti di vendita con patto di riacquisto e

Acquisto di valori mobiliari offerti al pubblico (solo acquisto di obbligazioni, acquisto di lettere di credito, sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti in azioni, obbligazioni e lettere di credito (assunzione a fermo)).

Custodia di valori mobiliari.

Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali

Concessione di crediti (sono compresi solo i prestiti ordinari, i crediti al consumo, i prestiti in lettere di credito, i mutui ipotecari, i mutui ipotecari in lettere di credito, l'acquisto di strumenti finanziari con contratti di rivendita, il credito per l'emissione di fideiussioni bancarie o altri tipi di finanziamento, l'emissione e la negoziazione di lettere di credito per importazioni ed esportazioni e l'emissione e la conferma di lettere di credito standby).

Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Factoring.

Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e).

I servizi di factoring sono considerati servizi bancari complementari e sono pertanto soggetti all'autorizzazione della CMF. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Cartolarizzazione.

I servizi di cartolarizzazione sono considerati servizi bancari complementari.

Leasing finanziario

Leasing finanziario (CPC 81120) (le società in questione possono offrire contratti di leasing per beni acquistati su richiesta del cliente, il che significa che non possono acquistare beni per immagazzinarli e offrirli in leasing).

I servizi di leasing finanziario sono considerati servizi bancari complementari e possono essere prestati da banche o da controllate costituite in società di capitali che siano espressamente autorizzate a tal fine. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheque e bonifici bancari

Emissione e gestione di carte di credito e di debito (CPC 81133) (sono comprese solo le carte di credito emesse in Cile).

Traveller's cheque.

Trasferimento di fondi (bonifici bancari).

Sconto o acquisto di cambiali e vaglia cambiari.

Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Garanzie e impegni

Avallo e garanzia delle passività di terzi in valuta cilena e in valuta estera.

Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove

Intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico (CPC 81321).

L'intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico è considerata un servizio bancario complementare e può essere prestata dalle banche tramite controllate costituite in Cile, agenti mobiliari o intermediari di borsa espressamente autorizzati.

Altri servizi finanziari

Servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori (CPC 8133) (sono compresi solo i servizi indicati nel sottosettore bancario di cui alla presente sezione).

Nessuna.

Altri servizi finanziari

Piani di risparmio pensionistico volontario (Planes de Ahorro Previsional Voluntario).

Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e).

I piani di risparmio volontario possono essere offerti solo da banche stabilite in Cile attraverso una delle modalità menzionate.

Operazioni di gestione di trust (administración de fideicomisos).

Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.

Nessuna.

Operazioni sul mercato valutario effettuate conformemente alla normativa emanata o che sarà emanata dalla Banca centrale del Cile.

Solo le banche, le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari, i quali devono essere stabiliti in Cile come persone giuridiche, possono operare sul mercato valutario ufficiale. Le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari necessitano della previa autorizzazione della Banca centrale del Cile (Banco Central de Chile) per operare sul mercato valutario ufficiale.

Altri servizi finanziari/servizi mobiliari

1.    I valori mobiliari offerti al pubblico possono essere negoziati da persone giuridiche la cui unica finalità è l'intermediazione di valori mobiliari, sia in qualità di operatori di borsa (intermediari di borsa) sia al di fuori di una borsa valori (agenti mobiliari), e devono essere registrati presso la CMF. Tuttavia solo gli intermediari di borsa possono negoziare azioni o loro derivati (opzioni di sottoscrizione) in borsa. I titoli non azionari possono essere negoziati da intermediari di borsa o agenti mobiliari registrati.

2.    I servizi di rating del rischio dei valori mobiliari offerti al pubblico sono prestati da agenzie di rating costituite con l'unica finalità di valutare i valori mobiliari offerti al pubblico e che devono essere iscritte al Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo (registro delle agenzie di rating del rischio) tenuto dalla CMF. Tali agenzie sono soggette a ispezioni e controlli da parte della CMF. D'altro canto, l'ispezione delle agenzie di rating per quanto riguarda il rating dei titoli emessi da banche e società finanziarie è di competenza della CMF.

3.    Solo le banche, le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari, i quali devono essere stabiliti in Cile come persone giuridiche, possono operare sul mercato valutario ufficiale. Le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari necessitano della previa autorizzazione della Banca centrale del Cile (Banco Central de Chile) per operare sul mercato valutario ufficiale.

4.    Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori.

Sottosettore

Limitazioni dell'accesso al mercato

Intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico, fatta eccezione per le azioni (CPC 81321).

Sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti (assunzione a fermo).

Le attività di intermediazione devono essere effettuate tramite una persona giuridica costituita in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Intermediazione di azioni di società offerte al pubblico (CPC 81321) (compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti, assunzione a fermo).

Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Operazioni di borsa in derivati autorizzate dalla CMF (sono compresi solo dollar futures e interest rate futures, nonché le opzioni su azioni. Le azioni devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla rispettiva camera di compensazione, Cámara de Compensación).

Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Negoziazione di metalli in borsa (sono compresi solo oro e argento).

Gli intermediari di borsa possono negoziare oro e argento in borsa per proprio conto e per conto di terzi, in conformità alle norme che disciplinano la borsa valori. Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Rating del rischio dei titoli (si riferisce esclusivamente al rating o alla formulazione di un parere sui titoli offerti al pubblico).

È necessario essere stabiliti in Cile come società di persone (sociedad de personas). Uno dei requisiti specifici da soddisfare è che almeno il 60 % del capitale della società deve essere detenuto dai soci principali (persone fisiche o giuridiche in tale area di attività che detengono almeno il 5 % dei diritti dei soci dell'agenzia di rating).

Custodia di valori mobiliari effettuata da intermediari di valori mobiliari (CPC 81319) (non sono compresi i servizi offerti da prestatori che combinano custodia, compensazione e regolamento di titoli (depositari di titoli, depósitos de valores)).

Per la custodia di valori mobiliari, gli intermediari (intermediari di borsa e agenti) devono essere costituiti in Cile come persone giuridiche.

La custodia di valori mobiliari può essere effettuata dagli intermediari di valori mobiliari (intermediari di borsa e agenti mobiliari) come attività complementare alla loro unica finalità, ossia l'intermediazione di valori mobiliari. Tale servizio può essere prestato anche da soggetti che forniscono servizi di deposito e custodia di valori mobiliari, che dovrebbero essere costituiti come società speciali con l'unica finalità di ricevere in deposito valori mobiliari offerti al pubblico da soggetti autorizzati per legge e di agevolare le operazioni di trasferimento di tali valori mobiliari (depositari centralizzati di titoli, depósitos centralizados de valores).

Custodia effettuata da soggetti deputati al deposito e alla custodia di valori mobiliari.

I soggetti deputati al deposito e alla custodia di valori mobiliari devono essere stabiliti in Cile come società costituite a tal fine.

Gestione di portafogli finanziari prestata da intermediari di valori mobiliari (ciò non comprende in alcun caso un fondo generale di gestione (Administradora General de Fondos), la gestione di fondi comuni di investimento, fondi di investimento di capitali esteri, fondi di investimento e fondi pensione).

Servizi di gestione di portafogli finanziari prestati da intermediari di valori mobiliari stabiliti come persone giuridiche in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

Servizi di consulenza finanziaria prestati da intermediari di valori mobiliari (CPC 81332) (la consulenza finanziaria si riferisce solo ai servizi relativi ai valori mobiliari per i quali sono assunti impegni in materia di accesso al mercato).

Servizi di consulenza finanziaria prestati da intermediari di valori mobiliari costituiti come persone giuridiche in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.

I servizi di consulenza finanziaria, che comprendono la fornitura di consulenza finanziaria in merito alle alternative di finanziamento, alla valutazione degli investimenti, alle possibilità di investimento e alle strategie di rinegoziazione del debito, possono essere prestati da intermediari di valori mobiliari (intermediari di borsa e agenti mobiliari) come attività complementare alla loro unica finalità.

Gestione di fondi di terzi da parte di:

(in nessun caso è compresa la gestione di fondi pensione e piani di risparmio pensionistico volontario (planes de ahorro previsional voluntario))

   società di gestione di fondi comuni di investimento;

   società di gestione di fondi di investimento;

   società di gestione di fondi di investimento di capitali esteri.

Il servizio di gestione dei fondi può essere prestato da società costituite in Cile per tale unica finalità, previa autorizzazione della CMF. I fondi di investimento di capitali esteri possono essere gestiti anche da società di gestione di fondi di investimento.

Gestione di piani di risparmio pensionistico volontario (planes de ahorro previsional voluntario).

Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I piani di risparmio volontario possono essere offerti solo da gestori di fondi comuni di investimento e di fondi di investimento stabiliti in Cile alle condizioni di cui sopra. Tali piani devono essere preventivamente autorizzati dalla CMF.

Servizio delle camere di compensazione per derivati (contratti a termine e opzioni su titoli).

Le camere di compensazione per i contratti futures e le opzioni su titoli devono essere costituite in Cile come società con tale unica finalità, previa autorizzazione della CMF. Possono essere costituite solo dalle borse valori e dai relativi operatori di borsa.

Depositi generali (warrant) (servizi di deposito di merci corredati dal rilascio di una fede di deposito e di una nota di pegno (vale de prenda)).

Solo persone giuridiche debitamente costituite in Cile che hanno come unica finalità la prestazione di servizi di deposito.

Servizi di emissione e registrazione di valori mobiliari (CPC 81332) (esclusi i servizi di deposito e custodia di valori mobiliari).

Nessuna.

Scambi di bovini e prodotti agricoli. Servizio delle camere di compensazione per contratti a termine e opzioni su bovini e prodotti agricoli.

I soggetti devono essere costituiti come società a destinazione specifica (sociedades anónimas especiales) a norma del diritto cileno.

Intermediazione di bovini e prodotti agricoli.

L'attività di intermediario di bovini e prodotti agricoli deve essere svolta da soggetti giuridici di diritto cileno.

Borse valori.

Le borse valori devono essere costituite come società a destinazione specifica (sociedades anónimas especiales) a norma del diritto cileno.

Altri servizi finanziari

Gestione di mutui ipotecari ai sensi del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Ley de Seguros, titolo V.

Le agenzie di gestione dei mutui ipotecari devono essere costituite come società di capitali (sociedades anónimas).

Altri servizi connessi ai servizi finanziari

Uffici di rappresentanza di banche estere in qualità di agenti commerciali (in nessun caso tali rappresentanze possono compiere atti propri dell'attività bancaria).

La CMF può autorizzare le banche estere a mantenere uffici di rappresentanza che fungano da agenti commerciali per conto dei loro uffici principali ed esercita nei loro confronti la stessa autorità di controllo conferita alla CMF nei confronti delle banche dalla legge generale sulle banche (Ley General de Bancos).

L'autorizzazione concessa dalla CMF agli uffici di rappresentanza è soggetta a revoca qualora il suo mantenimento risulti sconveniente, conformemente alle disposizioni della legge generale sulle banche (Ley General de Bancos).


NOTE INTRODUTTIVE alle SEZIONI C e D

1.    Gli impegni nel settore dei servizi finanziari di cui al capo 25 sono assunti fatte salve le limitazioni e le condizioni indicate nelle presenti note introduttive e nell'elenco seguente.

2.    Le persone giuridiche di diritto cileno che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto riguarda la loro forma giuridica. Ad esempio, generalmente le società di persone (sociedades de personas) non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli enti finanziari del Cile. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta tra succursali e controllate da un ente finanziario della parte UE, né la limita in alcun altro modo, fatte salve eventuali disposizioni in tal senso contenute nelle leggi e nelle normative del Cile.


SEZIONE C

MISURE ESISTENTI

Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi bancari e altri servizi finanziari

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Ley n. 18.045, Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titoli VI e VII, articoli 24, 26 e 27.

Descrizione:    gli amministratori, i gestori, i dirigenti o i rappresentanti legali delle persone giuridiche o delle persone fisiche che esercitano l'attività di intermediario di borsa e di agente mobiliare devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi assicurativi e connessi

Obblighi in esame:    trattamento nazionale (articolo 25.3)

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 16.

Descrizione:    il brokeraggio riassicurativo può essere effettuato da broker riassicurativi stranieri. Tali broker sono persone giuridiche, dimostrano che l'entità è organizzata secondo le leggi del loro paese di origine ed è autorizzata a fungere da intermediario in relazione a rischi provenienti dall'estero e indicano la data in cui tale autorizzazione è stata concessa. Tali entità designano un rappresentante in Cile dotato di ampi poteri. Il rappresentante può essere chiamato in giudizio e deve risiedere in Cile.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi assicurativi e connessi

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:    centrale

Misura:    Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo III, articoli 58 e 62, Decreto Supremo n. 863 de 1989 del Ministerio de Hacienda, Gazzetta ufficiale del 5 aprile 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, titolo I, articolo 2, lettera c).

Descrizione:    i gestori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche e delle persone fisiche che esercitano l'attività di liquidazione sinistri e di brokeraggio assicurativo devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente.



Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi assicurativi e connessi

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 20.

Descrizione:    nel caso dei tipi di assicurazione contemplati dal decreto legge 3.500, che comportano la cessione di riassicurazioni a riassicuratori stranieri, la deduzione per la riassicurazione non può superare il 40 % del totale delle riserve tecniche associate a tali tipi di assicurazione o una percentuale più elevata se stabilita dalla commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero).


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi assicurativi e connessi

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Diario Oficial, 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I.

Descrizione:    l'attività di riassicurazione può essere esercitata da soggetti stranieri cui sia assegnata almeno la categoria di rischio BBB o una categoria equivalente, secondo agenzie di rating del rischio di chiara fama internazionale indicate dalla commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero). Tali entità hanno un rappresentante in Cile dotato di ampi poteri. Il rappresentante può essere chiamato in giudizio. Fatto salvo quanto precede, la designazione di un rappresentante non è necessaria se l'operazione di riassicurazione è effettuata da un broker riassicurativo iscritto nei registri della commissione. A tutti gli effetti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione nel paese del contratto di riassicurazione, il broker è considerato il rappresentante legale dei riassicuratori.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi bancari e altri servizi finanziari

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

Misure:    Ley n. 18.045, Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titoli VI e VII, articoli 24 e 26.

Descrizione:    le persone fisiche che esercitano l'attività di intermediario di borsa e di agente mobiliare in Cile devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    tutti

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:    centrale

Misure:    D.F.L. 1 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1994, codice del lavoro, titolo preliminare, libro I, capo III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III).


Descrizione:    almeno l'85 % dei dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro è costituito da persone fisiche cilene o da stranieri residenti in Cile da più di cinque anni. La norma si applica ai datori di lavoro con più di 25 dipendenti con un contratto di lavoro (contrato de trabajo 41 ). Il personale tecnico esperto non è soggetto alla presente disposizione, come stabilito dalla direzione del Lavoro (Dirección del Trabajo). Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica che fornisce servizi intellettuali o materiali, in regime di dipendenza o di subordinazione, in virtù di un contratto di lavoro.


SEZIONE D

MISURE FUTURE

Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    tutti

Obblighi in esame:    prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:    centrale

Descrizione:    l'acquisto di servizi finanziari offerti da prestatori di servizi finanziari della parte UE ad opera di persone situate nel territorio del Cile e dei suoi cittadini, ovunque si trovino, è soggetto alle norme sulle valute estere adottate o mantenute in vigore dal Banco Central de Chile conformemente alla sua legge organica (Ley 18.840).

Misure esistenti:    Ley 18.840, Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, titolo III.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi bancari e altri servizi finanziari

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

Livello amministrativo:    centrale

Descrizione:    il Cile può adottare o mantenere in vigore misure volte a conferire al Banco del Estado de Chile, una banca statale cilena, il potere di svolgere funzioni connesse all'amministrazione finanziaria dello Stato, che sono o potrebbero essere stabilite conformemente alle leggi e alle normative cilene. Tali misure comprendono la gestione delle risorse finanziarie del governo cileno, che vengono costituite tramite depositi sulla Cuenta Única Fiscal e i relativi conti sussidiari, che devono essere tutti detenuti presso il Banco del Estado de Chile.

Misure esistenti:    Decreto Ley n. 2.079, Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile Decreto Ley n. 1.263, Gazzetta ufficiale del 28 novembre 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, articolo 6.


Settore:        servizi finanziari

Sottosettore:    servizi assicurativi e connessi

Obblighi in esame:    prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:    centrale

Descrizione:    tutti i tipi di assicurazione 42 che la legislazione cilena rende o può rendere obbligatori e tutte le assicurazioni relative alla sicurezza sociale non possono essere stipulati al di fuori del Cile.

La riserva non si applica nel caso in cui la legislazione cilena renda obbligatorie assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Questa esclusione non si applica alle assicurazioni per il cabotaggio o le attività connesse.

Misure esistenti:    Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 4.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    servizi sociali

Obblighi in esame:    accesso al mercato

prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:    centrale

Descrizione:    il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per motivi di interesse pubblico: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione pubblica, formazione pubblica, assistenza sanitaria e servizi per l'infanzia.


Settore:    servizi finanziari

Sottosettore:    tutti

Obblighi in esame:    trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:    nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto di investitori stranieri o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati. In relazione a simili trasferimenti o cessioni, il Cile può adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla nazionalità dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione. Per "impresa statale" si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.

________________

(1)    GU CE L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2)    Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU CE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
(3)    Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(4)    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(5)    Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(6)    Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
(7)    Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.
(8)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(9)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(10)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(11)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(12)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(13)    Un elenco delle imprese statali esistenti in Cile è disponibile sul seguente sito web: http://www.dipres.gob.cl .
(14)    L'UE aderisce all'"Intesa sulla portata della definizione di servizi informatici – CPC 84".
(15)    L'UE aderisce all'"Intesa sulla portata della definizione di servizi informatici – CPC 84".
(16)    Il termine "trattamento" dovrebbe essere inteso come comprendente l'accettazione (admisión), il trasporto (transporte) e la consegna (entrega).
(17)    Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(18)    Ad esempio lettere e cartoline.
(19)    Compresi libri e cataloghi.
(20)    Giornali e periodici.
(21)    Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito o la conferma dell'avvenuto recapito.
(22)    Per "altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale" si intende la possibilità per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di intraprendere localmente tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o completamente integrato, nel quale il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale. Tale impegno non può tuttavia essere interpretato come una limitazione degli altri impegni assunti in merito alla modalità di consegna transfrontaliera.Queste attività comprendono, tra l'altro:a)    la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;b)    l'acquisizione, per loro conto o per conto dei loro clienti (e la rivendita ai loro clienti) di servizi di trasporto e di servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi modo, in particolare per vie navigabili interne, strada e ferrovia, necessarie per la prestazione dei servizi integrati;c)    la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;d)    la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e lo scambio elettronico di dati (fatto salvo il presente accordo);e)    la conclusione di accordi commerciali (compresa la partecipazione al capitale azionario della società) e la nomina del personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base all'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco; ef)    la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci.
(23)    Si precisa che il presente allegato si applica ai trasferimenti di cui all'articolo 17.20 e al capo 27.
(24)    Si precisa che una violazione dell'articolo 17.9 o dell'articolo 17.11 non si verifica semplicemente in virtù di un trattamento diverso concesso da una parte a determinate categorie di investitori o di investimenti a motivo di un diverso impatto macroeconomico, ad esempio per evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi di ammissibilità alla ristrutturazione del debito.
(25)    Si precisa che, nel caso in cui la richiesta riguardi una presunta violazione da parte dell'Unione europea, quest'ultima interviene in qualità di parte della mediazione e lo Stato membro interessato è associato a pieno titolo alla mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente una presunta violazione da parte di uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene in qualità di parte della mediazione, a meno che esso non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte.
(26)    Non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.
(27)    Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.
(28)    Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801, dell'11 maggio 2016.
(29)    Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801, dell'11 maggio 2016.
(30)    I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
(31)    Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.
(32)    Non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.
(33)    Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.
(34)    I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
(35)    Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.
(36)    Le lettere a), b) e c) non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1) ("direttiva sui trasferimenti intra-societari").
(37)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU UE L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(38)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(39)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(40)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(41)    Si precisa che un contratto di lavoro (contrato de trabajo) non è obbligatorio per la prestazione di scambi transfrontalieri di servizi.
(42)    Si precisa che questa riserva non si applica ai servizi di riassicurazione.
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Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 432 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Staati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra


ALLEGATO 28-A

APPALTI PUBBLICI

PARTE UE

SEZIONE A

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Forniture

Specificate nella sezione D

Soglie    130 000 DSP

Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    130 000 DSP

Lavori

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP


1.    Soggetti dell'Unione europea:

a)    Consiglio dell'Unione europea;

b)    Commissione europea; e

c)    Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.    Amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'Unione europea:

BELGIO

1.    Services publics fédéraux:

1.    Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel e Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget e Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information e de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur e Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité e Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail e Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale e Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire e Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes e Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.    Régie des Bâtiments:

2.    Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

La Poste*

De Post*

*    Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.

BULGARIA

Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale);

Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente);

Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri);

Конституционен съд (Corte costituzionale);


Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria);

Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri);

Министерство на външните работи (Ministero dell'Interno);

Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza);

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della riforma amministrativa);

Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione);

Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute);

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia);

Министерство на културата (Ministero della Cultura);

Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e della scienza);

Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche);


Министерство на здравеопазването (Ministero della Difesa);

Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia);

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici);

Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti);

Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);

Министерство на финансите (Ministero delle Finanze);

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo):

Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare);

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche);


Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione);

Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza);

Комисия за защита на личните данни (Commissione per la protezione dei dati personali);

Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta alle discriminazioni);

Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni);

Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria);

Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria);

Сметна палата на Република България (Corte dei conti della Repubblica di Bulgaria);

Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni);

Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione);

Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia);


Държавна агенция "Архиви" (Agenzia di Stato "Archivi");

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agenzia di Stato "Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra");

Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati);

Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero);

Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori);

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le

tecnologie dell'informazione e le comunicazioni);

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico);

Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport);

Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo);

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le

borse merci e i mercati);


Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica

amministrazione e l'integrazione europea);

Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica);

Агенция "Митници" (Agenzia doganale);

Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica);

Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti);

Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale);

Държавна агенция "Национална сигурност" (Agenzia di Stato "Sicurezza nazionale");

Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili);

Агенция по вписванията (Agenzia del registro);

Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica);

Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione);


Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e

il catasto);

Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici);

Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti);

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direzione generale "Amministrazione dell'aviazione civile");

Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione

nazionali);

Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per il gioco d'azzardo);

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione automobilistica");

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agenzia esecutiva "Lotta contro la grandine");

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agenzia esecutiva "Servizio bulgaro di accreditamento");


Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agenzia esecutiva "Ispettorato generale del lavoro");

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione

ferroviaria");

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione

marittima");

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agenzia esecutiva "Centro nazionale di cinematografia");

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione

portuale");

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agenzia esecutiva "Esplorazione e manutenzione del Danubio");

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fondo nazionale per le infrastrutture);

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per

l'analisi e le previsioni economiche);


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese);

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali);

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per i vigneti e i vini);

Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente);

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo);

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura);

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia

esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico);

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi);

Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti);

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche);


Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori);

Контролно-техническата инспекция (Ispettorato tecnico di controllo);

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate);

Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale);

Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale);

Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi);

Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato).

CECHIA

1.    Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti);

2.    Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze);

3.    Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura);

4.    Ministerstvo obrany (Ministero della Difesa);


5.    Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale);

6.    Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali);

7.    Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio);

8.    Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia);

9.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport);

10.    Ministerstvo vnitra (Ministero dell'Interno);

11.    Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri);

12.    Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute);

13.    Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura);

14.    Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente);

15.    Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca);

16.    Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca);


17.    Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente);

18.    Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco);

19.    Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto);

20.    Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale);

21.    Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali);

22.    Bezpečnostní informační služba (Servizio di informazione di sicurezza);

23.    Národní bezpečnostní úřad (Autorità di sicurezza nazionale);

24.    Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca);

25.    Vězeňská služba (Amministrazione penitenziaria);

26.    Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca);

27.    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza);


28.    Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali);

29.    Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare);

30.    Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica);

31.    Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca);

32.    Ústavní soud (Corte costituzionale);

33.    Nejvyšší soud (Corte suprema);

34.    Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema);

35.    Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale);

36.    Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti);

37.    Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del difensore civico);

38.    Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca);


39.    Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro); e

40.    Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni).

DANIMARCA

1.    Folketinget (Parlamento danese);

2.    Rigsrevisionen (Corte dei conti nazionale);

3.    Statsministeriet (Ufficio del Primo ministro);

4.    Udenrigsministeriet (Ministero degli Affari esteri);

5.    Beskæftigelsesministeriet (Ministero del Lavoro (5 styrelser og institutioner 5 agenzie e istituzioni));

6.    Domstolsstyrelsen (Amministrazione giudiziaria);

7.    Finansministeriet (Ministero delle Finanze (5 styrelser og institutioner 5 agenzie e istituzioni));


8.    Forsvarsministeriet (Ministero della Difesa (5 styrelser og institutioner 5 agenzie e istituzioni));

9.    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Ministero dell'Interno e della salute (Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut Varie agenzie e istituzioni, tra cui lo Staten Serum Institut));

10.    Justitsministeriet (Ministero della Giustizia (Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie));

11.    Kirkeministeriet (Ministero degli Affari ecclesiastici (10 stiftsøvrigheder 10 autorità diocesane));

12.    Kulturministeriet (Ministero della Cultura (4 styrelser samt et antal statsinstitutioner un dipartimento e varie istituzioni));

13.    Miljøministeriet (Ministero dell'Ambiente (5 styrelser 5 agenzie));

14.    Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration (Ministero per i rifugiati, l'immigrazione e l'integrazione (1 styrelse 1 agenzia));

15.    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca (4 direktorater og institutioner 4 direzioni e istituzioni));


16.    Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione (Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger Varie agenzie e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risoe e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione));

17.    Skatteministeriet (Ministero delle Imposte (1 styrelse og institutioner 1 agenzia e varie istituzioni));

18.    Velfærdsministeriet (Ministero della Previdenza sociale (3 styrelser og institutioner 3 agenzie e varie istituzioni));

19.    Transportministeriet (Ministero dei Trasporti (7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet));

20.    Undervisningsministeriet (Ministero dell'Istruzione (3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner 3 agenzie, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni));

21.    Økonomi- og Erhvervsministeriet (Ministero degli Affari economici e commerciali (Adskillige styrelser og institutioner Varie agenzie e istituzioni));

22.    Klima- og Energiministeriet (Ministero per il Clima e l'energia (3 styrelser og institutioner 3 agenzie e istituzioni)).


GERMANIA

1.

Ministero federale degli Affari esteri

Auswärtiges Amt;

2.

Cancelleria federale

Bundeskanzleramt;

3.

Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali;

Bundesministerium für Arbeit und Soziales;

4.

Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca;

Bundesministerium für Bildung und Forschung;

5.

Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori;

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz;

6.

Ministero federale delle Finanze;

Bundesministerium der Finanzen;

7.

Ministero federale dell'Interno (esclusivamente merci per uso civile);

Bundesministerium des Innern;

8.

Ministero federale della Salute;

Bundesministerium für Gesundheit;

9.

Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù;

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend;

10.

Mininstero federale della Giustizia;

Bundesministerium der Justiz;

11.

Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica;

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung;

12.

Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia;

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie;

13.

Ministero federale per la Cooperazione economica e lo sviluppo;

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung;

14.

Ministero federale della Difesa; e

Bundesministerium der Verteidigung;

15.

Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori;

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.


ESTONIA

1.    Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia);

2.    Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia);

3.    Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia);

4.    Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia);

5.    Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia);

6.    Riigikantselei (Cancelleria di Stato);

7.    Rahvusarhiiv (Archivi nazionali della Repubblica di Estonia);

8.    Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca);

9.    Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia);

10.    Kaitseministeerium (Ministero della Difesa);

11.    Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente);


12.    Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura);

13.    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni);

14.    Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura);

15.    Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze);

16.    Siseministeerium (Ministero degli Affari interni);

17.    Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali);

18.    Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri);

19.    Keeleinspektsioon (Ispettorato linguistico);

20.    Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore);

21.    Teabeamet (Ufficio per l'informazione);

22.    Maa-amet (Ufficio territoriale estone);


23.    Keskkonnainspektsioon (Ispettorato ambientale);

24.    Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura);

25.    Muinsuskaitseamet (Consiglio per la tutela del patrimonio);

26.    Patendiamet (Ufficio brevetti);

27.    Tehnilise Järelevalve Amet (Autorità estone per la sorveglianza tecnica);

28.    Tarbijakaitseamet (Ufficio la tutela dei consumatori);

29.    Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici);

30.    Taimetoodangu Inspektsioon (Ispettorato per la produzione vegetale);

31.    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli);

32.    Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare);

33.    Konkurentsiamet (Autorità estone per la concorrenza);

34.    Maksu –ja Tolliamet (Amministrazione fiscale e doganale);


35.    Statistikaamet (Istituto statistico estone);

36.    Kaitsepolitseiamet (Direzione degli agenti di pubblica sicurezza);

37.    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione);

38.    Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera);

39.    Politseiamet (Direzione nazionale della polizia);

40.    Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi);

41.    Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale);

42.    Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso);

43.    Andmekaitse Inspektsioon (Ispettorato per la protezione dei dati);

44.    Ravimiamet (Agenzia statale per i medicinali);

45.    Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali);

46.    Tööturuamet (Consiglio per il mercato del lavoro);


47.    Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari);

48.    Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute);

49.    Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro);

50.    Lennuamet (Amministrazione dell'aviazione civile estone);

51.    Maanteeamet (Amministrazione stradale);

52.    Veeteede Amet (Amministrazione marittima);

53.    Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza);

54.    Kaitseressursside Amet (Ufficio per le risorse della difesa);

55.    Kaitseväe Logistikakeskus (Centro logistico per la difesa).

IRLANDA

1.    President's Establishment (Ufficio del presidente);

2.    Houses of the Oireachtas (Parlamento);


3.    Department of the Taoiseach (Primo Ministro);

4.    Central Statistics Office (Istituto centrale di statistica);

5.    Department of Finance (Dipartimento delle Finanze);

6.    Office of the Comptroller and Auditor General (Ufficio del controllore e revisore generale);

7.    Office of the Revenue Commissioners (Ufficio dei commissari delle entrate);

8.    Office of Public Works (Ufficio dei lavori pubblici);

9.    State Laboratory (Laboratorio di Stato);

10.    Office of the Attorney General (Procura generale);

11.    Office of the Director of Public Prosecutions (Ufficio del direttore della pubblica accusa);

12.    Valuation Office (Ufficio di valutazione);

13.    Commission for Public Service Appointments (Commissione per le nomine nei servizi pubblici);

14.    Office of the Ombudsman (Ufficio del difensore civico);


15.    Chief State Solicitor's Office (Ufficio del Chief State Solicitor);

16.    Department of Justice, Equality e Law Reform (Dipartimento della Giustizia, dell'uguaglianza e della riforma del diritto);

17.    Courts Service (Servizio giudiziario);

18.    Prison Service (Amministrazione penitenziaria);

19.    Office of the Commissioners of Charitable Donations e Bequests (Ufficio dei commissari per le donazioni e i legati di beneficenza);

20.    Department of the Environment, Heritage e Local Government (Dipartimento dell'Ambiente, del patrimonio e del governo locale);

21.    Department of Education e Science (Dipartimento dell'Istruzione e della scienza);

22.    Department of Communications, Energy e Natural Resources (Dipartimento delle Comunicazioni, dell'energia e delle risorse naturali);

23.    Department of Agriculture, Fisheries e Food (Dipartimento dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione);

24.    Department of Transport (Dipartimento dei trasporti);

25.    Department of Health and Children (Dipartimento della Sanità e dell'infanzia);

26.    Department of Enterprise, Trade e Employment (Dipartimento delle Imprese, del commercio e del lavoro);


27.    Department of Arts, Sports e Tourism (Dipartimento delle Arti, dello sport e del turismo);

28.    Department of Defence (Dipartimento della Difesa);

29.    Department of Internal Affairs (Dipartimento degli Affari interni);

30.    Department of Social and Family Affairs (Dipartimento degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia);

31.    Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Dipartimento per gli Affari delle comunità, delle zone rurali e delle regioni di lingua gaelica);

32.    Arts Council (Consiglio per le arti);

33.    National Gallery (Museo nazionale).

GRECIA

1.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno);

2.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri);

3.    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze);

4.    Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo);


5.    Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia);

6.    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione);

7.    Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura);

8.    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale);

9.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici);

10.    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale);

11.    Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni);

12.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione);

13.    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare);

14.    Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia);


15.    Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni);

16.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione);

17.    Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù);

18.    Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità);

19.    Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale);

20.    Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero);

21.    Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria);

22.    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia);

23.    Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport);

24.    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici);

25.    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica);


26.    Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale);

27.    Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare);

28.    Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale);

29.    Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato);

30.    Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade);

31.    Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene);

32.    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco);

33.    Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia);

34.    Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo);

35.    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina);

36.    Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso);

37.    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia);


38.    Πολυτεχνείο Κρήτης (Politecnico di Creta);

39.    Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios);

40.    Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio);

41.    Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio);

42.    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per la pubblica amministrazione);

43.    Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico);

44.    Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori);

45.    Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica);

46.    Γενικό Επιτελείο Στρατού (Stato maggiore dell'esercito);

47.    Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Stato maggiore della marina);

48.    Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Stato maggiore dell'aeronautica);


49.    Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica);

50.    Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua);

51.    Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio);

52.     Ελληνικά Ταχυδρομεία (P oste elleniche EL. TA).

SPAGNA

1.    Presidencia de Gobierno;

2.    Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;

3.    Ministerio de Justicia;

4.    Ministerio de Defensa;

5.    Ministerio de Economía y Hacienda;

6.    Ministerio del Interior;

7.    Ministerio de Fomento;

8.    Ministerio de Educación y Ciencia;


9.    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;

10.    Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;

11.    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

12.    Ministerio de la Presidencia;

13.    Ministerio de Administraciones Públicas;

14.    Ministerio de Cultura;

15.    Ministerio de Sanidad y Consumo;

16.    Ministerio de Medio Ambiente;

17.    Ministerio de Vivienda.

FRANCIA

Ministères:

Services du Premier ministre;

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports;


Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

Ministère chargé de la justice;

Ministère chargé de la défense;

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes;

Ministère chargé de l'éducation nationale;

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi;

Secrétariat d'Etat aux transports;

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur;

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité;

Ministère chargé de la culture et de la communication;

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique;

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche;


Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche;

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables;

Secrétariat d'Etat à la fonction publique;

Ministère chargé du logement et de la ville;

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie;

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer;

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative;

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants;

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co‑développement;

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques;

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes;

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme;


Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme;

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville;

Secrétariat d'Etat à la solidarité;

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi;

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme e des services;

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale;

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire;

Organismi pubblici nazionali:

Académie de France à Rome;

Académie de marine;

Académie des sciences d'outre-mer;

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.);


Agences de l'eau;

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations;

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT);

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH);

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances;

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM);

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA);

Bibliothèque nationale de France;

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

Caisse des Dépôts et Consignations;

Caisse nationale des autoroutes (CNA);

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS);


Caisse de garantie du logement locatif social;

Casa de Velasquez;

Centre d'enseignement zootechnique;

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts;

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro);

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale;

Centre des Monuments Nationaux;

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou;

Centre national de la cinématographie;

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés;

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF);

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale;


Centre national du livre;

Centre national de documentation pédagogique;

Centre national des œuvres universitaires e scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière;

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S);

Centres d'éducation populaire e de sport (CREPS);

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS);

Collège de France;

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres;

Conservatoire National des Arts et Métiers;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon;


Conservatoire national supérieur d'art dramatique;

Ecole centrale de Lille;

Ecole centrale de Lyon;

École centrale des arts et manufactures;

École française d'archéologie d'Athènes;

École française d'Extrême-Orient;

École française de Rome;

École des hautes études en sciences sociales;

École nationale d'administration;

École nationale de l'aviation civile (ENAC);

École nationale des Chartes;

École nationale d'équitation;


Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg;

Écoles nationales d'ingénieurs;

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes;

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles;

École nationale de la magistrature;

Écoles nationales de la marine marchande;

École nationale de la santé publique (ENSP);

École nationale de ski et d'alpinisme;

École nationale supérieure des arts décoratifs;

École nationale supérieure des arts e industries textiles Roubaix;

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers;

École nationale supérieure des beaux-arts;


École nationale supérieure de céramique industrielle;

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA);

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires;

Écoles nationales vétérinaires;

École nationale de voile;

Écoles normales supérieures;

École polytechnique;

École de viticulture Avize (Marne);

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon;

Établissement national des invalides de la marine (ENIM);

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter;

Fondation Carnegie;


Fondation Singer-Polignac;

Haras nationaux;

Hôpital national de Saint-Maurice;

Institut français d'archéologie orientale du Caire;

Institut géographique national;

Institut National des Appellations d'origine;

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes;

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D);

Institut National d'Horticulture;

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire;

Institut national des jeunes aveugles Paris;

Institut national des jeunes sourds Bordeaux;


Institut national des jeunes sourds Chambéry;

Institut national des jeunes sourds Metz;

Institut national des jeunes sourds Paris;

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P);

Institut national de la propriété industrielle;

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A);

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P);

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M);

Institut National des Sciences de l'Univers;

Institut National des Sports et de l'Education Physique;

Instituts nationaux polytechniques;

Instituts nationaux des sciences appliquées;


Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA);

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS);

Institut de Recherche pour le Développement;

Instituts régionaux d'administration;

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech);

Institut supérieur de mécanique de Paris;

Institut Universitaires de Formation des Maîtres;

Musée de l'armée;

Musée Gustave-Moreau;

Musée national de la marine;

Musée national J.-J.-Henner;

Musée national de la Légion d'honneur;


Musée de la Poste;

Muséum National d'Histoire Naturelle;

Musée Auguste-Rodin;

Observatoire de Paris;

Office français de protection des réfugiés et apatrides;

Office National des Anciens Combattants e des Victimes de Guerre (ONAC);

Office national de la chasse et de la faune sauvage;

Office National de l'eau et des milieux aquatiques;

Office national d'information sur les enseignements e les professions (ONISEP);

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie;

Palais de la découverte;

Parcs nationaux;

Universités.


Autre organisme public national:

Union des groupements d'achats publics (UGAP);

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E);

Autorité indépendante des marchés financiers;

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF);

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS);

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS).

CROAZIA

1.    Parlamento croato;

2.    Presidente della Repubblica di Croazia;

3.    Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia;

4.    Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato;


5.    Governo della Repubblica di Croazia;

6.    Uffici del Governo della Repubblica di Croazia;

7.    Ministero dell'Economia;

8.    Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE;

9.    Ministero delle Finanze;

10.    Ministero della Difesa;

11.    Ministero degli Affari esteri ed europei;

12.    Ministero dell'Interno;

13.    Ministero della Giustizia;

14.    Ministero della Funzione pubblica;

15.    Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato;

16.    Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico;


17.    Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture;

18.    Ministero dell'Agricoltura;

19.    Ministero del Turismo;

20.    Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura;

21.    Ministero dell'Edilizia e dell'assetto territoriale;

22.    Ministero per gli Ex combattenti;

23.    Ministero della Politica sociale e della gioventù;

24.    Ministero della Salute;

25.    Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport;

26.    Ministero della Cultura;

27.    Enti amministrativi pubblici;

28.    Uffici amministrativi pubblici nelle contee;


29.    Corte costituzionale della Repubblica di Croazia;

30.    Corte suprema della Repubblica di Croazia;

31.    Organi giurisdizionali;

32.    Consiglio della Magistratura di Stato;

33.    Procure di Stato;

34.    Consiglio della Procura di Stato;

35.    Uffici del difensore civico;

36.    Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici;

37.    Banca nazionale croata;

38.    Agenzie e uffici statali;

39.    Corte dei conti.


ITALIA

Enti acquirenti:

1.    Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2.    Ministero degli Affari Esteri;

3.    Ministero dell'Interno;

4.    Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace);

5.    Ministero della Difesa;

6.    Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7.    Ministero dello Sviluppo Economico;

8.    Ministero del Commercio internazionale

9.    Ministero delle Comunicazioni;

10.    Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;


11.    Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

12.    Ministero delle Infrastrutture;

13.    Ministero dei Trasporti;

14.    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale;

15.    Ministero della Solidarietà sociale;

16.    Ministero della Salute;

17.    Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

18.    Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche.

II.    Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 1 .


CIPRO

1.    Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale);

2.    Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione);

3.    Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri);

4.    Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati);

5.    Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari);

6.    Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica);

7.    Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica);

8.    Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per la funzione pubblica);

9.    Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione);

10.    Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore));

11.    Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza);


12.    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno);

13.    Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione);

14.    Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Dipartimento del Tesoro della Repubblica);

15.    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale);

16.    Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per gli aiuti pubblici);

17.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organo di riesame degli appalti);

18.    Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative);

19.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Organo di riesame per i rifugiati);

20.     Υπουργείο Άμυνας (Ministero della Difesa);


21.    Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente):

1.    Τμήμα Γεωργίας (Dipartimento per l'Agricoltura);

2.    Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Servizi veterinari);

3.    Τμήμα Δασών (Dipartimento forestale);

4.    Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse idriche);

5.    Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Dipartimento per la prospezione geologica);

6.    Μετεωρολογική Υπηρεσία (Servizio meteorologico);

7.    Τμήμα Αναδασμού (Dipartimento per la ricomposizione fondiaria);

8.    Υπηρεσία Μεταλλείων (Servizi minerari);

9.    Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Istituto di ricerca agricola);

10.    Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Dipartimento per la pesca e la ricerca marittima);


22.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico):

1.    Αστυνομία (Polizia);

2.    Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου    (Vigili del fuoco di Cipro);

3.    Τμήμα Φυλακών (Dipartimento penitenziario);

23.    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo):

1.    Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Dipartimento del registro delle imprese e del curatore ufficiale);

24.    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

1.    Τμήμα Εργασίας (Dipartimento del Lavoro);

2.    Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento della previdenza sociale);

3.    Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Dipartimento dei servizi sociali);


4.    Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centro nazionale per la produttività);

5.    Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Istituto superiore alberghiero di Cipro);

6.    Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Istituto tecnico superiore);

7.    Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Dipartimento dell'ispettorato del lavoro);

8.    Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Dipartimento per le relazioni industriali);

25.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno):

1.    Επαρχιακές Διοικήσεις (Amministrazioni distrettuali);

2.    Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Dipartimento per la pianificazione urbana e l'edilizia abitativa);

3.    Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Registro civile e dipartimento per la migrazione);

4.    Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Dipartimento per i terreni e i rilievi topografici);

5.    Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Ufficio stampa e informazioni);

6.    Πολιτική Άμυνα (Protezione civile);


7.    Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Servizio per l'assistenza agli sfollati e la riabilitazione);

8.    Υπηρεσία Ασύλου (Servizio per l'asilo);

26.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri);

27.    Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze):

1.    Τελωνεία (Dogane e accise);

2.    Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Agenzia delle entrate);

3.    Στατιστική Υπηρεσία (Servizio statistico);

4.    Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Dipartimento per le forniture e gli appalti pubblici);

5.    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Dipartimento per la pubblica amministrazione e il pubblico impiego);

6.    Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Ufficio poligrafico del governo);

7.    Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Dipartimento per i servizi di tecnologia dell'informazione);


28.    Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura);

29.    Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori pubblici):

1.    Τμήμα Δημοσίων Έργων (Dipartimento per i lavori pubblici);

2.    Τμήμα Αρχαιοτήτων (Dipartimento per le antichità);

3.    Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Dipartimento dell'aviazione civile);

4.    Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Dipartimento della marina mercantile);

5.    Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi postali);

6.    Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Dipartimento per i trasporti su strada);

7.    Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi elettrici e meccanici);

8.    Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Dipartimento per le telecomunicazioni elettroniche);


30.    Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute):

1.    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Servizi farmaceutici);

2.    Γενικό Χημείο (Laboratorio generale);

3.    Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Servizi medici e di salute pubblica);

4.    Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Servizi dentistici); e

5.    Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Servizi di salute mentale).

LETTONIA

A.    Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni che vi fanno capo):

1.    Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Difesa e istituzioni che vi fanno capo);

2.    Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni che vi fanno capo);


3.    Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni che vi fanno capo);

4.    Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni che vi fanno capo);

5.    Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari interni e istituzioni che vi fanno capo);

6.    Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della scienza e istituzioni che vi fanno capo);

7.    Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni che vi fanno capo);

8.    Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni che vi fanno capo);

9.    Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni che vi fanno capo);

10.    Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni che vi fanno capo);


11.    Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni che vi fanno capo);

12.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale e istituzioni che vi fanno capo);

13.    Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni che vi fanno capo);

14.    Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri per incarichi speciali e istituzioni che vi fanno capo).

B.    Citas valsts iestādes (Altre istituzioni statali):

1.    Augstākā tiesa (Corte suprema);

2.    Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale);

3.    Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali);

4.    Latvijas Banka (Banca della Lettonia);


5.    Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni sotto la sua supervisione);

6.    Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni che vi fanno capo);

7.    Satversmes tiesa (Corte costituzionale);

8.    Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni sotto la sua supervisione);

9.    Valsts kontrole (Corte dei conti);

10.    Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato);

11.    Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Altre istituzioni statali che non fanno capo ai ministeri):

   Tiesībsarga birojs (Ufficio del mediatore);

   Nacionālā radio un televīzijas padome (Consiglio radiotelevisivo nazionale).


LITUANIA

1.    Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente);

2.    Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento)

Seimui atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al Parlamento):

1.    Lietuvos mokslo taryba (Consiglio scientifico);

2.    Seimo kontrolierių įstaiga (Ufficio dei mediatori del Parlamento);

3.    Valstybės kontrolė (Corte dei conti);

4.    Specialiųjų tyrimų tarnyba (Servizio di indagine speciale);

5.    Valstybės saugumo departamentas (Dipartimento per la sicurezza dello Stato);

6.    Konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza);

7.    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centro di ricerca sul genocidio e sulla resistenza);


8.    Vertybinių popierių komisija (Commissione lituana per i valori mobiliari);

9.    Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorità per la regolamentazione delle comunicazioni);

10.    Nacionalinė sveikatos taryba (Servizio sanitario nazionale);

11.    Etninės kultūros globos taryba (Consiglio per la protezione della cultura etnica);

12.    Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Ufficio del mediatore per le pari opportunità);

13.    Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commissione per il patrimonio culturale nazionale);

14.    Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Istituzione del mediatore per i diritti dei minori);

15.    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commissione statale per la regolamentazione dei prezzi delle risorse energetiche);

16.    Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commissione statale per la lingua lituana);

17.    Vyriausioji rinkimų komisija (Comitato elettorale centrale);


18.    Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale); e

19.    Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Ufficio dell'ispettore per l'etica giornalistica).

3.    Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al governo):

1.    Ginklų fondas (Fondo per gli armamenti);

2.    Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione);

3.    Kūno kultūros ir sporto departamentas (Dipartimento per l'educazione fisica e lo sport);

4.    Lietuvos archyvų departamentas (Dipartimento per gli archivi lituani);

5.    Mokestinių ginčų komisija (Commissione per le controversie fiscali);

6.    Statistikos departamentas (Dipartimento di statistica);

7.    Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Dipartimento per le minoranze nazionali e i lituani residenti all'estero);


8.    Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Servizio statale di controllo dei tabacchi e delle bevande alcoliche);

9.    Viešųjų pirkimų tarnyba (Ufficio per gli appalti pubblici);

10.    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Ispettorato statale per la sicurezza nucleare);

11.    Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Ispettorato statale per la protezione dei dati);

12.    Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commissione statale per il controllo del gioco d'azzardo);

13.    Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Servizio alimentare e veterinario statale);

14.    Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commissione principale per le controversie amministrative);

15.    Draudimo priežiūros komisija (Commissione di vigilanza delle assicurazioni);

16.    Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondazione per gli studi e le scienze dello Stato lituano);

17.    Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale);

18.    Lietuvos bankas (Banca di Lituania).


4.    Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Ambiente):

1.    Generalinė miškų urėdija (Direzione generale del patrimonio forestale);

2.    Lietuvos geologijos tarnyba (Servizio lituano di prospezione geologica);

3.    Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Servizio idrometeorologico lituano);

4.    Lietuvos standartizacijos departamentas (Consiglio lituano di normazione);

5.    Nacionalinis akreditacijos biuras (Servizio lituano di accreditamento nazionale);

6.    Valstybinė metrologijos tarnyba (Servizio statale di metrologia);

7.    Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Servizio statale per le zone protette);

8.    Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Ispettorato statale della pianificazione territoriale e dell'edilizia).


5.    Finansų ministerija (Ministero delle Finanze)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero delle Finanze):

1.    Muitinės departamentas (Dogane lituane);

2.    Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Servizio per la sicurezza tecnologica dei documenti di Stato);

3.    Valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato statale delle imposte);

4.    Finansų ministerijos mokymo centras (Centro di formazione del ministero delle Finanze).

6.    Krašto apsaugos ministerija (Ministero della Difesa nazionale)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Difesa nazionale):

1.    Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Secondo dipartimento di indagine);

2.    Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Servizio centralizzato per le finanze e i beni demaniali);

3.    Karo prievolės administravimo tarnyba (Servizio di amministrazione dell'arruolamento militare);

4.    Krašto apsaugos archyvas (Servizio degli archivi della difesa nazionale);


5.    Krizių valdymo centras (Centro di gestione delle crisi);

6.    Mobilizacijos departamentas (Dipartimento di mobilitazione);

7.    Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Servizio dei sistemi di comunicazione ed informazione);

8.    Infrastruktūros plėtros departamentas (Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture);

9.    Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centro di resistenza civile);

10.    Lietuvos kariuomenė (Forze armate lituane);

11.    Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Servizi e unità militari del sistema di difesa nazionale).

7.    Kultūros ministerija (Ministero della Cultura)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Cultura):

1.    Kultūros paveldo departamentas (Dipartimento per il patrimonio culturale lituano);

2.    Valstybinė kalbos inspekcija (Commissione linguistica nazionale).


8.    Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

1.    Garantinio fondo administracija (Amministrazione del fondo di garanzia);

2.    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione);

3.    Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano);

4.    Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorità lituana per la formazione per il mercato del lavoro);

5.    Trišalės tarybos sekretoriatas (Segretariato del Consiglio tripartito);

6.    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Dipartimento per il monitoraggio dei servizi sociali);

7.    Darbo inspekcija (Ispettorato del lavoro);

8.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Consiglio del fondo di previdenza sociale statale);


9.    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Servizio per il riconoscimento delle disabilità e dell'idoneità al lavoro);

10.    Ginčų komisija (Commissione per le controversie);

11.    Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centro statale di tecniche compensative per i disabili);

12.    Neįgaliųjų reikalų departamentas (Dipartimento delle politiche per i disabili).

9.    Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni):

1.    Lietuvos automobilių kelių direkcija (Amministrazione lituana delle strade);

2.    Valstybinė geležinkelio inspekcija (Ispettorato statale delle ferrovie);

3.    Valstybinė kelių transporto inspekcija (Ispettorato statale dei trasporti su strada);

4.    Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direzione dei punti di controllo frontalieri).


10.    Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Salute):

1.    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agenzia statale per l'accreditamento sanitario);

2.    Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti);

3.    Valstybinė medicininio audito inspekcija (Ispettorato statale di audit clinico);

4.    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agenzia statale di controllo dei medicinali);

5.    Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Servizio lituano di psichiatria forense e narcologia);

6.    Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Servizio statale di salute pubblica);

7.    Farmacijos departamentas (Dipartimento di farmacia);

8.    Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centro per le emergenze sanitarie del ministero della Salute);

9.    Lietuvos bioetikos komitetas (Comitato lituano di bioetica);

10.    Radiacinės saugos centras (Centro di radioprotezione).


11.    Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della scienza)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Istruzione e della scienza):

1.    Nacionalinis egzaminų centras (Centro nazionale di esame);

2.    Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione superiore).

12.    Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Giustizia):

1.    Kalėjimų departamentas (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria);

2.    Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Consiglio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori);

3.    Europos teisės departamentas (Dipartimento per il diritto europeo).

13.    Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Economia):

1.    Įmonių bankroto valdymo departamentas (Dipartimento per la gestione della procedura di fallimento delle imprese);


2.    Valstybinė energetikos inspekcija (Ispettorato statale dell'energia);

3.    Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Ispettorato statale dei prodotti non alimentari);

4.    Valstybinis turizmo departamentas (Dipartimento per il turismo dello Stato lituano).

14.    Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri):

1.    Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (missioni diplomatiche e consolari e rappresentanze presso le organizzazioni internazionali).

15.    Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell'Interno)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Interno):

1.    Asmens dokumentų išrašymo centras (Centro per la personalizzazione dei documenti di identità);

2.    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Servizio di indagine per i reati finanziari);

3.    Gyventojų registro tarnyba (Servizio anagrafe dei residenti);

4.    Policijos departamentas (Dipartimento di polizia);


5.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Dipartimento per i soccorsi e la prevenzione antincendio);

6.    Turto valdymo ir ūkio departamentas (Dipartimento per l'economia e la gestione immobiliare);

7.    Vadovybės apsaugos departamentas (Dipartimento per la protezione dei VIP);

8.    Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Dipartimento della guardia di frontiera dello Stato);

9.    Valstybės tarnybos departamentas (Dipartimento per la funzione pubblica);

10.    Informatikos ir ryšių departamentas (Dipartimento per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni);

11.    Migracijos departamentas (Dipartimento per la migrazione);

12.    Sveikatos priežiūros tarnyba (Dipartimento per la salute pubblica);

13.    Bendrasis pagalbos centras (Centro di pronto intervento).

16.    Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Agricoltura):

1.    Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organismo pagatore nazionale);


2.    Nacionalinė žemės tarnyba (Servizio nazionale del territorio);

3.    Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Servizio fitosanitario statale);

4.    Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Servizio statale di vigilanza della riproduzione animale);

5.    Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Servizio statale per i cereali e le sementi);

6.    Žuvininkystės departamentas (Dipartimento per la pesca).

17.    Teismai (Tribunali):

1.    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania);

2.    Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania);

3.    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania);

4.    Apygardų teismai (Tribunali regionali);

5.    Apygardų administraciniai teismai (Tribunali amministrativi regionali);


6.    Apylinkių teismai (Tribunali distrettuali);

7.    Nacionalinė teismų administracija (Amministrazione giudiziaria nazionale) Generalinė prokuratūra (Procura).

LUSSEMBURGO

1.    Ministère des Affaires Etrangères e de l'Immigration;: Direction de la Défense (Armée).

2.    Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture e du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture.

3.    Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique.

4.    Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

5.    Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

6.    Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État.

7.    Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police.


8.    Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires

9.    Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique.

10.    Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées.

UNGHERIA

1.    Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali);

2.    Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale);

3.    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale);

4.    Honvédelmi Minisztérium (Ministero della Difesa);

5.    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia);

6.    Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale);

7.    Külügyminisztérium (Ministero degli Affari esteri);

8.    Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro);


9.    Belügyminisztérium, (Ministero degli Affari interni);

10.    Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei servizi centrali).

MALTA

1.    Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro);

2.    Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale);

3.    Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dell'occupazione);

4.    Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze);

5.    Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle infrastrutture);

6.    Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministero del Turismo e della cultura);

7.    Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice e Home Affairs);


8.    Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente);

9.    Ministeru għal Għawdex (Ministero per Gozo);

10.    Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità);

11.    Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri);

12.    Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione);

13.    Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministero della Competitività e delle comunicazioni);

14.    Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade);

15.    L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente);

16.    Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati).


PAESI BASSI

1.    Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli Affari generali):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa);

- Rijksvoorlichtingsdienst (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi).

2.    - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'Interno):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Servizio centrale di selezione della documentazione);

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Servizio generale di sicurezza e informazione)

- Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Ufficio per l'amministrazione dei dati personali e dei documenti di viaggio)

- Agentschap Korps Landelijke Politiediensten (Corpo nazionale dei servizi di polizia).


3.    Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli Affari esteri):

- Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken - DGRC (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)

- Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direzione generale per gli affari politici)

- Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direzione generale per la cooperazione internazionale)

- Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direzione generale per la cooperazione europea)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)

- Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario ‑ generale e al vicesegretario generale);

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (varie missioni estere).


4.    Ministerie van Defensie (Ministero della difesa):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Commando Diensten Centra (CDC) (Comando di servizi di supporto);

- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organizzazione per la telematica della difesa);

- Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst (Direzione centrale del Servizio dei beni immobili della Difesa);

- De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst (Direzioni regionali del Servizio dei beni immobili della Difesa);

- Defensie Materieel Organisatie (DMO) (Organizzazione per il materiale della Difesa);

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Impresa di fornitura nazionale dell'Organizzazione per il materiale della Difesa);

- Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie (Centro logistico dell'Organizzazione per il materiale della Difesa);


- Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Impresa di manutenzione dell'Organizzazione per il materiale della Difesa);

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Organismo per la rete di rifornimento per la difesa).

5.    Ministerie van Economische Zaken (Ministero degli Affari economici):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Centraal Planbureau (CPB)    (Ufficio centrale di analisi delle politiche economiche dei Paesi Bassi);

- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Ufficio per la proprietà industriale)

- SenterNovem (SenterNovem – Agenzia per l'innovazione sostenibile);

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Controllo statale delle miniere);

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi);

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Agenzia dei Paesi Bassi per il commercio estero);

- Agentschap Telecom (Agenzia per le radiocomunicazioni);


- Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Centro di conoscenze per appalti professionali e innovativi, rete per amministrazioni aggiudicatrici)

- Octrooicentrum Nederland (Ufficio brevetti dei Paesi Bassi).

6.    Ministerie van Financiën (Ministero delle Finanze):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico dell'amministrazione tributaria e doganale);

- Belastingdienst (Amministrazione tributaria e doganale);

- De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (varie direzioni dell'amministrazione tributaria e doganale dei Paesi Bassi);

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Servizio di informazione e indagine fiscale (compreso il Servizio di indagine economica))

- Belastingdienst Opleidingen (Centro di formazione dell'amministrazione tributaria e doganale);

- Dienst der Domeinen (Servizio dei beni demaniali).


7.    Ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Dienst Justitiële Inrichtingen (Servizio per gli istituti penitenziari);

- Raad voor de Kinderbescherming (Consiglio per la tutela dei minori);

- Centraal Justitie Incasso Bureau (Ufficio centrale di riscossione delle ammende);

- Openbaar Ministerie (Pubblico ministero);

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione);

- Nederlands Forensisch Instituut (Istituto forense dei Paesi Bassi).

8.    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Dienst Regelingen (DR) (Servizio nazionale di attuazione delle regolamentazioni (Agenzia))


- Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) (Agenzia dei servizi fitosanitari);

- Algemene Inspectiedienst (AID) (Servizio di ispettorato generale);

- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)

- Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) (Autorità per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo)

9.    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione);

- Erfgoedinspectie (Ispettorato del patrimonio);

- Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni);

- Nationaal Archief (Archivi nazionali);


- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica);

- Onderwijsraad (Consiglio per l'istruzione);

- Raad voor Cultuur (Consiglio per la cultura).

10.    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli Affari sociali e dell'occupazione):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Inspectie Werk en Inkomen (Ispettorato del lavoro e delle entrate);

- Agentschap SZW (Agenzia per gli affari sociali e l'occupazione).

11.    Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei Trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle acque):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direzione generale per i trasporti e l'aviazione civile);


- Directoraat-generaal Personenvervoer (Direzione generale per i trasporti di passeggeri);

- Directoraat-generaal Water (Direzione generale per le acque);

- Centrale diensten (Servizi centrali);

- Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat (Organizzazione dei servizi condivisi per i trasporti e la gestione delle acque);

- Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI (Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi)

- Rijkswaterstaat, Bestuur (Amministrazione dei lavori pubblici e delle acque);

- De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque);

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque);

- Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Servizio di consulenza per la geoinformazione e le TIC)

- Adviesdienst Verkeer en Vervoer - AVV (Servizio di consulenza per il traffico e i trasporti)

- Bouwdienst (Servizio edilizia);


- Rijksinstituut voor Kust en Zee - RIKZ (Istituto nazionale per la gestione delle zone costiere e marittime)

- Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) (Istituto nazionale per la gestione delle acque dolci e il trattamento delle acque reflue)

- Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unità di gestione "Aria");

- Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unità di gestione "Acque");

- Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unità di gestione "Territorio").

12.    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'Edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direzione generale per l'edilizia abitativa, i quartieri e l'integrazione);

- Directoraat-generaal Ruimte (Direzione generale per la pianificazione territoriale);

- Directoraat-general Milieubeheer (Direzione generale per la protezione ambientale);


- Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici);

- VROM Inspectie (Ispettorato edilizia abitativa, pianificazione territoriale e ambiente).

13.    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della Salute, del benessere e dello sport):

- Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute, le merci e le questioni veterinarie);

- Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria);

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato dei servizi per i giovani e della protezione dei giovani);

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM (Istituto nazionale per la sanità pubblica e l'ambiente)

- Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di pianificazione sociale e culturale);

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali).


14.    Tweede Kamer der Staten-Generaa (Camera bassa degli Stati Generali);

15.    Eerste Kamer der Staten-Generaal (Camera alta degli Stati Generali);

16.    Raad van State (Consiglio di Stato);

17.    Algemene Rekenkamer (Corte dei conti);

18.    Nationale Ombudsman (Difensore civico nazionale);

19.    Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine dei Paesi Bassi);

20.    Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina);

21.    Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Consiglio della magistratura e dei tribunali).

AUSTRIA

A/ Enti attualmente contemplati

1.    Bundeskanzleramt (Cancelleria federale);


2.    Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali);

3.    Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze);

4.    Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute);

5.    Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'Interno);

6.    Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia);

7.    Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministero federale della Difesa e dello sport);

8.    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque);

9.    Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori):

10.    Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura);


11.    Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia);

12.    Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù);

13.    Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca);

14.    Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura);

15.    Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal Gesellschaft m.b.H);

16.    Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti);

17.    Bundesbeschaffung G.m.b.H. (Appalti federali);

18.    Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centro informatico federale);

B/ Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.


POLONIA

1.    Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente);

2.    Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati (Sejm));

3.    Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato);

4.    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro);

5.    Sąd Najwyższy (Corte suprema);

6.    Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema);

7.    Trybunal Konstytucyjny (Corte costituzionale);

8.    Najwyższa Izba Kontroli (Camera suprema di controllo);

9.    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani);

10.    Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori);

11.    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);


12.    Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze);

13.    Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia);

14.    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale);

15.    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale);

16.    Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale);

17.    Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministero della difesa nazionale);

18.    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale);

19.    Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro);

20.    Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia);

21.    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima);


22.    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore);

23.    Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente);

24.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministero degli Affari interni);

25.    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione);

26.    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri);

27.    Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute);

28.    Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo);

29.    Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia);

30.    Urząd Regulacji Energetyki (Autorità di regolamentazione dell'energia della Polonia);

31.    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione);

32.    Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari);


33.    Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri);

34.    Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici);

35.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori);

36.    Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile);

37.    Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche);

38.    Wyższy Urząd Górniczy (Autorità statale per l'attività mineraria);

39.    Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia);

40.    Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia);

41.    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio generale per il controllo dell'edilizia);

42.    Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica);

43.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale);


44.    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali);

45.    Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale);

46.    Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro);

47.    Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo del governo);

48.    Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale);

49.    Polska Akademia Nauk (Accademia polacca delle scienze);

50.    Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento);

51.    Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione);

52.    Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione);

53.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale);

54.    Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria);

55.    Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato);


56.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola);

57.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali);

58.    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi);

59.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale);

60.    Komenda Główna Policji (Comando centrale di polizia);

61.    Komenda Główna Straży Granicxnej (Comando centrale delle guardie di frontiera);

62.    Nome: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

(Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari);

63.    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la protezione

dell'ambiente);

64.    Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada);

65.    Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale);


66.    Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale);

67.    Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale);

68.    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agenzia per la sicurezza interna);

69.    Agencja Wywiadu (Agenzia di intelligence esterna);

70.    Agencja Mienia Wojskowego (Agenzia per il patrimonio militare);

71.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura);

72.    Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli);

73.    Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola);

74.    Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica);

75.    Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia);

76.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque);


77.    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale per la riabilitazione delle persone con disabilità);

78.    Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca).

PORTOGALLO

1.    Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri);

2.    Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze);

3.    Ministério da Defesa Nacional (Ministero della Difesa);

4.    Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero);

5.    Ministério da Administração Interna (Ministero degli Affari interni);

6.    Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia);

7.    Ministério da Economia (Ministero dell'Economia);


8.    Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca);

9.    Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione);

10.    Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore);

11.    Ministério da Cultura (Ministero della Cultura);

12.    Ministério da Saúde (Ministero della Salute);

13.    Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale);

14.    Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa);

15.    Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente);

16.    Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche professionali e dell'occupazione);


17.    Presidência da República (Presidenza della Repubblica);

18.    Tribunal Constitucional (Corte costituzionale);

19.    Tribunal de Contas (Corte dei conti);

20.    Provedoria de Justiça (Mediatore).

ROMANIA

1.    Administraţia Prezidenţială (Amministrazione presidenziale);

2.    Senatul României (Senato);

3.    Camera Deputaţilor (Camera dei deputati);

4.    Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di Cassazione e di giustizia);

5.    Curtea Constituţională (Corte costituzionale);

6.    Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo);

7.    Curtea de Conturi (Corte dei conti);


8.    Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura);

9.    Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e di giustizia);

10.    Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo);

11.    Cancelaria primului ministru (Cancelleria del Primo ministro);

12.    Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri);

13.    Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministero dell'Economia e delle finanze);

14.    Ministerul Justiţiei (Ministero della Giustizia);

15.    Ministerul Apărării (Ministero della Difesa);

16.    Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministero dell'Interno e delle riforme amministrative);

17.    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità);


18.    Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministero delle Piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali);

19.    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale);

20.    Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti);

21.    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa);

22.    Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù);

23.    Ministerul Sănătăţii Publice (Ministero della Salute pubblica);

24.    Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministero della Cultura e del Culto);

25.    Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione);

26.    Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile);


27.    Serviciul Român de Informații (Servizio rumeno di intelligence);

28.    Serviciul Român de Informații Externe (Servizio rumeno di intelligence esterna);

29.    Serviciul de Protecție și Pază (Servizio di protezione e di sorveglianza);

30.    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Servizio per le telecomunicazioni speciali);

31.    Consiliul Naţional al Audiovizualului (Consiglio audiovisivo nazionale);

32.    Direcţia Naţională Anticorupţie (Direzione nazionale anticorruzione);

33.    Inspectoratul General de Poliție (Ispettorato generale di polizia);

34.    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici);

35.    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi comunitari di pubblica utilità);

36.    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare);


37.    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori);

38.    Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena);

39.    Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena);

40.    Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena);

41.    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione);

42.    Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili);

43.    Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani);

44.    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (Autorità nazionale per la ricerca scientifica);

45.    Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorità nazionale per le comunicazioni);

46.    Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione);


47.    Autoritatea Electorală Permanentă (Autorità elettorale permanente)

48.    Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative);

49.    Agenţia Naţională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali);

50.    Agenţia Naţională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport);

51.    Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione);

52.    Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Agenzia nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica);

53.    Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia);

54.    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie);

55.    Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri);

56.    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agenzia nazionale della funzione pubblica);

57.    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale).


SLOVENIA

1.    Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia);

2.    Državni zbor (Assemblea nazionale);

3.    Državni svet (Consiglio nazionale);

4.    Varuh človekovih pravic (Difensore civico);

5.    Ustavno sodišče (Corte costituzionale);

6.    Računsko sodišče (Corte dei conti);

7.    Državna revizijska komisja (Commissione nazionale del riesame);

8.    Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze);

9.    Vladne službe (Servizi del Governo);

10.    Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze);

11.    Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero degli Affari interni);


12.    Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri);

13.    Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa);

14.    Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia);

15.    Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia);

16.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione);

17.    Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti);

18.    Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia);

19.    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali);

20.    Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute);

21.    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia);


22.    Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura);

23.    Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione);

24.    Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia);

25.    Višja sodišča (Tribunali superiori);

26.    Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali);

27.    Okrajna sodišča (Tribunali circondariali);

28.    Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia);

29.    Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali);

30.    Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia);

31.    Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia);


32.    Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia);

33.    Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia);

34.    Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana);

35.    Delovna in sodišča (Tribunali del lavoro);

36.    Upravne note (Unità amministrative locali).

SLOVACCHIA

Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale nella formulazione delle successive modifiche:

1.    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca);

2.    Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca);


3.    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca);

4.    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca);

5.    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica slovacca);

6.    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministero della Difesa della Repubblica slovacca);

7.    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca);

8.    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca);

9.    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca);

10.    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca);

11.    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca);


12.    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca);

13.    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca);

14.    Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca);

15.    Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca);

16.    Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca);

17.    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca);

18.    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca);

19.    Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici);

20.    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca);


21.    Národný bezpečnostný úrad (Autorità di sicurezza nazionale);

22.    Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Ufficio del Presidente della Repubblica slovacca);

23.    Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca);

24.    Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca);

25.    Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca);

26.    Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca);

27.    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca);

28.    Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca);

29.    Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste);

30.    Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali);


31.    Kancelária verejného ochrancu práv (Ufficio del difensore civico);

32.    Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari).

FINLANDIA

1. Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Ufficio del Cancelliere di giustizia);

2. Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni):

1. Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorità finlandese di regolamentazione delle comunicazioni);

3. Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministero dell'Agricoltura e delle foreste):

1. Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorità finlandese per la sicurezza alimentare);

2. Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Agenzia finlandese per la misurazione topografica);


4. Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministero della Giustizia):

1. Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per la protezione dei dati);

2. Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunali);

3. Korkein oikeus – Högsta domstolen (Corte suprema);

4. Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema);

5. Hovioikeudet – hovrätter (Corti d'appello);

6. Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunali distrettuali);

7. Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunali amministrativi);

8. Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunale commerciale);

9. Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro);


10. Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunale delle assicurazioni);

11. Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Ufficio per i reclami dei consumatori);

12. Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Amministrazione penitenziaria);

5. Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministero dell'Istruzione):

1. Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Commissione nazionale per l'istruzione);

2. Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Commissione finlandese per la classificazione dei film);

6. Puolustusministeriö – Försvarsministeriet (Ministero della Difesa):

1. Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forze armate finlandesi);

7. Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet (Ministero dell'Interno):

1. Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Servizio centrale di polizia criminale);

2. Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Polizia stradale nazionale);


3. Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Guardie di frontiera);

4. Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centri di accoglienza statali per i richiedenti d'asilo);

8. Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministero degli Affari sociali e della salute):

1. Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commissione di ricorso per la disoccupazione);

2. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commissione di ricorso per la sicurezza sociale);

3. Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agenzia nazionale per i medicinali);

4. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorità nazionale per le questioni medico-legali);

5. Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centro finlandese per la radioprotezione e la sicurezza nucleare).


9. Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministero del Lavoro e dell'economia):

1. Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agenzia finlandese per la tutela dei consumatori);

2. Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorità finlandese per la concorrenza);

3. Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Ufficio brevetti e registrazioni);

4. Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Ufficio del conciliatore nazionale);

5. Työneuvosto – Arbetsrådet (Consiglio del lavoro);

10. Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministero degli Affari esteri);

11. Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Ufficio del Primo ministro);

12. Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministero delle Finanze):

1. Valtiokonttori – Statskontoret (Tesoro nazionale);

2. Verohallinto – Skatteförvaltningen (Amministrazione fiscale);


3. Tullilaitos – Tullverket (Dogane);

4. Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centro anagrafico).

13. Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministero dell'Ambiente):

1. Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Centro finlandese per l'ambiente);

14. Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Corte dei conti nazionale).

SVEZIA

Akademien för de fria konsterna (Accademia reale di belle arti);

Allmänna reklamationsnämnden (Commissione nazionale per i reclami dei consumatori);

Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro);

Arbetsförmedlingen (Servizio pubblico svedese per l'impiego);

Arbetsgivarverk, statens (Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici);

Arbetslivsinstitutet (Istituto nazionale per la vita lavorativa);


Arbetsmiljöverket (Autorità svedese per l'ambiente di lavoro);

Arkitekturmuseet (Museo svedese di architettura);

Ljud och bildarkiv, statens (Archivio nazionale delle immagini e dei suoni);

Barnombudsmannen (Ufficio del garante per l'infanzia);

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria);

Kungliga Biblioteket (Biblioteca reale);

Biografbyrå, statens (Commissione nazionale dei censori cinematografici);

Biografiskt lexikon, svenskt (Dizionario biografico svedese);

Bokföringsnämnden (Commissione nazionale dei principi contabili);

Bolagsverket (Ufficio di registrazione delle imprese svedesi)

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi);

Boverket (Commissione nazionale per l'edilizia abitativa);


Brottsförebyggande rådet (Consiglio nazionale per la prevenzione della criminalità);

Brottsoffermyndigheten (Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime di reati);

Centrala studiestödsnämnden (Commissione nazionale per il sostegno agli studenti);

Datainspektionen (Commissione per l'ispezione dei dati);

Departementen (Ministeri (amministrazioni pubbliche));

Domstolsverket (Amministrazione giudiziaria nazionale);

Elsäkerhetsverket (Commissione nazionale per la sicurezza elettrica);

Exportkreditnämnden (Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione);

Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria);

Fiskeriverket (Direzione nazionale della pesca);

Folkhälsoinstitut, statens (Istituto nazionale della salute pubblica);

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale);


Fortifikationsverket (Ente nazionale delle fortificazioni);

Medlingsinstitutet (Ufficio nazionale di mediazione);

Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale della difesa);

Försvarets radioanstalt (Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa);

Försvarshistoriska museer, statens (Musei svedesi di storia militare);

Försvarshögskolan (Accademia nazionale della difesa);

Försvarsmakten (Forze armate svedesi);

Försäkringskassan (Istituto di previdenza sociale);

Geologiska undersökning, Sveriges (Servizio geologico svedese);

Geotekniska institut, statens (Istituto geotecnico svedese);

Glesbygdsverket (Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali);

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni);


Granskningsnämnden för Radio och TV (Commissione svedese della radiodiffusione);

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Servizio svedese dei marittimi pubblici);

Handikappombudsmannen (Ufficio del mediatore per le persone con disabilità);

Haverikommission, statens (Commissione per le indagini sugli incidenti);

Hovrätterna (Corti d'appello) (6);

Hyres- och ärendenämnder (Tribunali regionali per le locazioni) (12);

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Comitato sulla responsabilità medica);

Högskoleverket (Ente nazionale per l'istruzione superiore);

Högsta domstolen (Corte suprema);

Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Istituto nazionale di medicina psicosociale);

Institut för tillväxtpolitiska studier (Istituto nazionale per gli studi regionali);

Institutet för rymdfysik (Istituto svedese di fisica spaziale);


Migrationsverket (Ente nazionale per la migrazione);

Jordbruksverk, statens (Ente nazionale per l'agricoltura);

Justitiekanslern (Ufficio del Cancelliere della giustizia);

Jämställdhetsombudsmannen (Ufficio del garante per le pari opportunità);

Kammarkollegiet (Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi);

Kammarrätterna (Corti d'appello amministrative) (4);

Kemikalieinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche);

Kommerskollegium (Ente nazionale per il commercio);

Verket för innovationssystem - VINNOVA (Ente nazionale per i sistemi innovativi);

Konjunkturinstitutet (Istituto per la ricerca economica);

Konkurrensverket (Autorità svedese per la concorrenza);

Konstfack (Accademia di arti, mestieri e design);


Konsthögskolan (Accademia di belle arti);

Nationalmuseum (Museo nazionale di belle arti);

Konstnärsnämnden (Commissione delle sovvenzioni per l'arte);

Konstråd, statens (Consiglio nazionale dell'arte);

Konsumentverket (Ente nazionale consumatori);

Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratorio nazionale di scienza forense);

Kriminalvården (Amministrazione penitenziaria e servizio di libertà vigilata);

Kriminalvårdsnämnden (Commissione nazionale per la libertà condizionale);

Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese);

Kulturråd, statens (Consiglio nazionale degli affari culturali);

Kustbevakningen (Guardia costiera nazionale);

Lantmäteriverket (Ente nazionale per l'agrimensura);

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Arsenale reale);


Livsmedelsverk, statens (Ente nazionale dell'alimentazione);

Lotteriinspektionen (Commissione nazionale delle lotterie);

Läkemedelsverket (Agenzia per i prodotti medicinali);

Länsrätterna (Tribunali amministrativi regionali) (24)

Länsstyrelserna (Direzioni amministrative regionali) (24)

Pensionsverk, statens (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici);

Marknadsdomstolen (Tribunale del commercio);

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Istituto meteorologico e idrologico svedese);

Moderna museet (Museo di arte moderna);

Musiksamlingar, statens (Biblioteca musicale nazionale);

Naturhistoriska riksmuseet (Museo di storia naturale);

Naturvårdsverket (Ente nazionale di protezione dell'ambiente);

Nordiska Afrikainstitutet (Istituto nordico di studi africani);


Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Scuola nordica di salute pubblica);

Notarienämnden (Consiglio notarile);

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Autorità nazionale svedese per le adozioni internazionali);

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale);

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ufficio del difensore civico contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica);

Patentbesvärsrätten (Tribunale dei ricorsi sui brevetti);

Patent- och registreringsverket (Ufficio registrazioni e brevetti);

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commissione nazionale dell'anagrafe);

Polarforskningssekretariatet (Segretariato svedese per la ricerca sul Polo);

Presstödsnämnden (Commissione per le sovvenzioni alla stampa);

Radio- och TV-verket (Ente della radiotelevisione);

Regeringskansliet (Uffici governativi);


Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema);

Riksantikvarieämbetet (Commissione centrale dei beni culturali);

Riksarkivet (Archivi nazionali);

Riksbanken (Banca di Svezia);

Riksdagsförvaltningen (Ufficio amministrativo del Parlamento svedese);

Riksdagens ombudsmän, JO (Ombudsmen parlamentari);

Riksdagens revisorer (Revisori dei conti parlamentari);

Riksgäldskontoret (Ufficio del debito nazionale);

Rikspolisstyrelsen (Direzione nazionale della polizia);

Riksrevisionen (Ente nazionale della revisione contabile);

Riksutställningar, Stiftelsen (Servizio delle esposizioni itineranti);

Rymdstyrelsen (Commissione nazionale dello spazio);


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Consiglio nazionale di ricerca per la vita lavorativa e le scienze sociali);

Räddningsverk, statens (Ente nazionale dei servizi di soccorso);

Rättshjälpsmyndigheten (Autorità regionale per l'assistenza giuridica);

Rättsmedicinalverket (Ente nazionale di medicina legale);

Sameskolstyrelsen och sameskolor (Direzione scolastica sami, scuole sami);

Sjöfartsverket (Ente nazionale marittimo);

Maritima museer, statens (Musei nazionali marittimi);

Skatteverket (Agenzia svedese delle entrate);

Skogsstyrelsen (Direzione nazionale delle foreste);

Skolverk, statens (Ente nazionale per l'istruzione);

Smittskyddsinstitutet (Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive);

Socialstyrelsen (Direzione nazionale della salute e del benessere);


Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale per le sostanze esplosive e infiammabili);

Statistiska centralbyrån (Istituto nazionale di statistica);

Statskontoret (Agenzia per lo sviluppo amministrativo);

Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorità svedese per la sicurezza radioattiva);

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo);

Styrelsen för psykologiskt försvar (Direzione nazionale per la difesa psicologica);

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direzione nazionale per l'accreditamento);

Svenska Institutet, stiftelsen (Istituto svedese, fondazione);

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Biblioteca degli audiolibri e delle pubblicazioni in Braille);

Tingsrätterna (Tribunali distrettuali e comunali) (97);


Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Commissione per le proposte di nomina dei giudici);

Totalförsvarets pliktverk (Centro di arruolamento delle forze armate);

Totalförsvarets forskningsinstitut (Istituto nazionale di ricerca per la difesa);

Tullverket (Amministrazione doganale);

Turistdelegationen (Autorità svedese per il turismo);

Ungdomsstyrelsen (Direzione nazionale della gioventù);

Universitet och högskolor (Università e istituti universitari);

Utlänningsnämnden (Commissione per gli stranieri);

Utsädeskontroll, statens (Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi);

Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue);

Verket för högskoleservice (VHS) (Ente nazionale per l'istruzione superiore);


Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale);

Vetenskapsrådet (Consiglio nazionale delle ricerche);

Veterinärmedicinska anstalt, statens (Istituto nazionale veterinario);

Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Istituto nazionale di ricerca su strade e trasporti);

Växtsortnämnd, statens (Commissione nazionale delle varietà vegetali);

Åklagarmyndigheten (Procura nazionale);

Krisberedskapsmyndigheten (Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze).

Note alla sezione A

1.    Per "amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'UE" si intende anche qualsiasi ente che fa capo a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro dell'Unione europea purché non provvisto di personalità giuridica distinta.

2.    Per quanto riguarda gli appalti indetti da soggetti nel settore della difesa e della sicurezza, sono compresi solo i materiali non sensibili e non bellici che figurano nell'elenco di cui alla sezione D.


SEZIONE B

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

Forniture

Specificate nella sezione D

Soglie    200 000 DSP

Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    200 000 DSP

Lavori

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP


Soggetti appaltanti:

1.    Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento NUTS") 2 .

Ai fini del capo 28, per "amministrazioni aggiudicatrici regionali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative rientranti nei livelli NUTS 1 e 2, di cui al regolamento NUTS.

Ai fini del capo 28, per "amministrazioni aggiudicatrici locali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative rientranti nel livello NUTS 3 e delle unità amministrative più piccole, di cui al regolamento NUTS.


2.    Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono organismi di diritto pubblico come definiti dalle direttive UE sugli appalti pubblici

Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo:

a)    istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)    dotato di personalità giuridica; e

c)    finanziato per la maggior parte dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza; costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.


SEZIONE C

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ CHE AGGIUDICANO APPALTI A NORMA
DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO 28

Forniture

Specificate nella sezione D

Soglie    400 000 DSP

Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    400 000 DSP

Lavori

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP


Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pubblica utilità 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelle di cui alle sezioni A e B) o imprese pubbliche 4 e che annoverano tra le loro attività una o più delle attività seguenti:

a)    la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei;

b)    la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali;

Note alla sezione C

1.    Non rientrano nell'ambito del capo 28 gli appalti aggiudicati per l'esercizio di una delle attività di cui sopra qualora esposti alla concorrenza nel mercato interessato.


2.    Il capo 28 non si applica agli appalti aggiudicati da enti appaltanti compresi nella presente sezione:

   per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività elencate nella presente sezione o per l'esercizio di tali attività in un paese che non fa parte del SEE;

   a scopo di rivendita o locazione a terzi, a condizione che il soggetto appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni del soggetto appaltante.

3.    I.    Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo II, il capo 28 non si applica agli appalti aggiudicati:

i)    da un soggetto appaltante a un'impresa collegata 5 o


ii)    da una joint venture, composta esclusivamente da più enti appaltanti per svolgere un'attività ai sensi delle lettere a) e b) della presente sezione, a un'impresa collegata a uno di tali enti appaltanti.

II.    Il paragrafo I si applica agli appalti di servizi o forniture purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla prestazione di tali servizi o dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata 6 .

4.    Il capo 28 non si applica agli appalti aggiudicati:

i)    da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti appaltanti per svolgere un'attività ai sensi delle lettere a) e b) della presente sezione, a uno di tali enti appaltanti, o

ii)    da un soggetto appaltante alla joint-venture di cui fa parte,

a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere l'attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti appaltanti che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.


SEZIONE D

BENI

1.    Il capo 28 riguarda gli appalti di tutti i beni acquistati dagli enti elencati nella sezione A, se non diversamente specificato nel capo 28.

2.    Il capo 28 riguarda unicamente i beni descritti nei capitoli della nomenclatura combinata (NC) indicati di seguito e acquistati dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

tranne

ex 27.10: carburanti speciali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti organici o inorganici di metalli preziosi, di metalli delle terre ‑ rare, di elementi radioattivi o di isotopi

tranne

ex 2808: esplosivi

ex 2813: esplosivi

ex 2814: gas lacrimogeni

ex 2825: esplosivi

ex 2829: esplosivi

ex 2834: esplosivi

ex 2844: prodotti tossici

ex 2845: prodotti tossici

ex 2847: esplosivi

ex 2852: prodotti tossici

ex 2853: prodotti tossici

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

tranne

ex 2904: esplosivi

ex 2905: esplosivi

ex 2908: esplosivi

ex 2909: esplosivi

ex 2912: esplosivi

ex 2913: esplosivi

ex 2914: prodotti tossici

ex 2915: prodotti tossici

ex 2916: prodotti tossici

ex 2920: prodotti tossici

ex 2921: prodotti tossici

ex 2922: prodotti tossici

ex 2933: esplosivi

ex 2926: prodotti tossici

ex 2928: esplosivi

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Capitolo 31

Concimi

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici, stucco e altri mastici; inchiostri

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

tranne

ex 3824: prodotti tossici

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

tranne

ex 3912: esplosivi

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

tranne

ex 4011: pneumatici a prova di proiettile

Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

Capitolo 44

Legno; carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Capitolo 46

lavori di intreccio; da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

tranne

ex 8207: utensili di metalli comuni

ex 8209: utensili e parti di questi oggetti di metalli comuni

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

tranne

8407: motori

8408: motori

ex 8411: altri motori

ex 8412: altri motori

ex 8458: macchine

ex 8486: macchine

ex 8471: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

ex 8473: parti delle macchine di cui alla voce 8471

ex 8401: reattori nucleari

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

tranne

ex 8517: apparecchiature per le telecomunicazioni

ex 8525: apparecchi trasmittenti

ex 8527: apparecchi trasmittenti

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

tranne

ex 8601: locomotive blindate elettriche

ex 8603: altre locomotive blindate

ex 8605: carri

ex 8604: carri officina

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori

tranne

8710: carri da combattimento e autoblinde

8701: trattori

ex 8702: veicoli militari

ex 8705: carri attrezzi

ex 8711: motocicli

ex 8716: rimorchi

Capitolo 89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

tranne

ex 8906: navi da guerra

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici e loro parti

tranne

ex 9005: binocoli

ex 9013: strumenti vari, laser

ex 9014: telemetri

ex 9028: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex 9030: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex 9031: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex 9012: microscopi

ex 9018: strumenti per la medicina

ex 9019: apparecchi di meccanoterapia

ex 9021: apparecchi di ortopedia

ex 9022: apparecchi a raggi X

Capitolo 91

Orologi e loro parti

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

tranne

ex 9401: sedili per aeromobili

Capitolo 96

Lavori diversi


SEZIONE E

SERVIZI

Nell'elenco universale dei servizi contenuto nel documento MTN.GNS/W/120* sono compresi i seguenti servizi:

Oggetto

N. di riferimento CPC

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi di veicoli blindati, e servizi di corriere, escluso il trasporto di posta

712 (tranne 71235), 7512, 87304

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73 (tranne 7321)

Trasporto di posta per via terrestre, eccetto per ferrovia, e per via aerea

71235, 7321

Servizi di telecomunicazione

752

Servizi informatici e affini

84

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

862

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

864

Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 866**

Servizi di architettura; servizi di ingegneria e di ingegneria integrata, servizi urbanistici e paesaggistici; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi

867

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

874, da 82201 a 82206

Servizi di editoria e di stampa per conto terzi

88442

Smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico, servizi igienico-sanitari e simili

94

Oltre ai servizi elencati sopra, sono compresi gli appalti per i servizi indicati di seguito, identificati in conformità della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC Prov. 7 ), per gli enti di cui alle sezioni A, B e C:

   servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641)***;

   servizi di ristorazione (CPC 642);***;

   servizi di vendita di bevande (CPC 643)***;

   servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754);


   servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220);

   altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907);

   servizi di istruzione (CPC 92).

Note alla sezione E

1.    Un appalto indetto da enti appaltanti di cui alle sezioni A, B o C per un servizio compreso nella presente sezione è un appalto disciplinato in relazione al fornitore di servizi del Cile solo nella misura in cui il Cile abbia contemplato tale servizio nella sezione E dell'allegato 28-B.

2.    *Sono esclusi i servizi che gli enti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

3.    **Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

4.    ***Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, del Cile, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui alle sezioni A o B del presente allegato e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui alla sezione C del presente allegato.


SEZIONE F

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Definizione:

ai fini della presente sezione, un "contratto di servizi di costruzione" è un contratto mirante all'esecuzione, con qualsivoglia mezzo, di opere d'ingegneria civile o di costruzione di edifici ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (di seguito "divisione 51, CPC").

Elenco della divisione 51, CPC:

tutti i servizi elencati nella divisione 51.

Elenco della divisione 51, CPC

Gruppo

Classe

Sottoclasse

Titolo

Corrispondenza ISCI

SEZIONE 5

COSTRUZIONI E LAVORI DI COSTRUZIONE: TERRA

DIVISIONE 51

LAVORI DI COSTRUZIONE

511

Opera di pre-edificazione sul cantiere

5111

51110

Ricognizione del sito

4510

5112

51120

Opere di demolizione

4510

5113

51130

Opera di pulitura e preparazione del cantiere

4510

5114

51140

Lavori di scavo e movimento terra

4510

5115

51150

Lavori di scavo e rimozione di terra

4510

5116

51160

Montaggio d'impalcature

4520

512

Lavori di costruzione di edifici

5121

51210

Di una o due abitazioni

4520

5122

51220

Di varie abitazioni

4520

5123

51230

Di grandi magazzini o edifici industriali

4520

5124

51240

Di edifici commerciali

4520

5125

51250

Di edifici per attività d'intrattenimento pubblico

4520

5126

51260

Di alberghi, ristoranti e simili

4520

5127

51270

Di edifici scolastici

4520

5128

51280

Di edifici adibiti alla sanità pubblica

4520

5129

51290

Di edifici di altro tipo

4520

513

Lavori di costruzione d'ingegneria civile

5131

51310

Di autostrade (eccetto autostrade sopraelevate), strade urbane e extraurbane, ferrovie e piste aeroportuali

4520

5132

51320

Di ponti, autostrade sopraelevate, tunnel e sottopassaggi

4520

5133

51330

Di canali, porti, dighe e altre opere idrauliche

4520

5134

51340

Di condotti, linee di comunicazione e linee elettriche (cavi) a lunga distanza

4520

5135

51350

Di condotti e cavi locali; lavori ausiliari

4520

5136

51360

Di costruzioni per l'estrazione e la manifattura

4520

5137

Di costruzioni sportive e ricreative

51371

Di stadi e terreni sportivi

4520

51372

Di altri impianti sportivi e ricreativi (es. piscine, campi da tennis, campi da golf)

4520

5139

51390

Opere d'ingegneria non classificate altrove

4520

514

5140

51400

Assemblaggio ed edificazione di costruzioni prefabbricate

4520

515

Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale

5151

51510

Lavori di fondazione, inclusa la palificazione

4520

5152

51520

Trivellazione di pozzi d'acqua

4520

5153

51530

Lavori di copertura e impermeabilizzazione esterna

4520

5154

51540

Strutture in calcestruzzo

4520

5155

51550

Centinatura e erezione di strutture in acciaio (compresa la saldatura)

4520

5156

51560

Lavori di muratura

4520

5159

51590

Altri lavori di costruzione speciali per il settore commerciale

4520

516

Lavori d'installazione

5161

51610

Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento d'aria

4530

5162

51620

Installazione di tubature idrauliche e di canalizzazioni

4530

5163

51630

Costruzione di impianti a gas

4530

5164

Opere di elettricità

51641

Installazione di cavi e impianti elettrici

4530

51642

Installazione d'impianti di allarme antincendio

4530

51643

Installazione d'impianti di allarme antifurto

4530

51644

Installazione di antenne residenziali

4530

51649

Altri lavori di elettricità

4530

5165

51650

Lavori di isolamento (cavi elettrici, acqua, riscaldamento, insonorizzazione)

4530

5166

51660

Opere di recinzione e installazione di ringhiere

4530

5169

Altri lavori d'installazione

51691

Installazione di ascensori e scale mobili

4530

51699

Altri lavori d'installazione non classificati altrove

4530

517

Lavori di completamento e di finitura degli edifici

5171

51710

Posa in opera di vetrate e installazione di vetri di finestre

4540

5172

51720

Lavori d'intonacatura

4540

5173

51730

Lavori di pittura

4540

5174

51740

Lavori di piastrellamento di pavimenti e pareti

4540

5175

51750

Altri lavori di ricopertura di pavimenti e pareti, tappezzatura di pareti

4540

5176

51760

Lavori di falegnameria di legno e metallo e di carpenteria

4540

5177

51770

Lavori di decorazione interiore

4540

5178

51780

Lavori di ornamentazione

4540

5179

51790

Altri lavori di completamento e rifinitura di edifici

4540

518

5180

51800

Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore

4550


SEZIONE G

CONCESSIONI DI LAVORI

Definizione:

"concessione di lavori": un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale gli enti appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L'aggiudicazione di una concessione di lavori comporta il trasferimento agli operatori economici di un rischio operativo legato alla gestione di tali lavori, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti nella gestione dei lavori non dovrebbe essere garantito.

Ambito di applicazione:

contratti di concessione di lavori, aggiudicati da enti compresi nelle sezioni A o B, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP. Si applicano le disposizioni indicate di seguito: Articolo 28.1, articolo 28.2 (tranne i paragrafi 7 e 8), articolo 28.3, articolo 28.4 (tranne il paragrafo 5), articolo 28.5, articolo 28.6 (tranne il paragrafo 2, lettere c) ed e), e i paragrafi 4 e 5), articolo 28.7, articolo 28.9, articolo 28,10, articolo 28.11, articolo 28.12, paragrafo 1, articolo 28.14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 28.16, articolo 28.17, articolo 28.18, articolo 28.19, articolo 28.20, articolo 28.21.


Note:

l'impegno è soggetto alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/23/UE del, Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

SEZIONE H

NOTE GENERALI E DEROGHE

1.    Il capo 28 non riguarda:

a)    appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza;

b)    appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e appalti concernenti il tempo di trasmissione; oppure

c)    appalti indetti dagli enti appaltanti di cui alle sezioni A o B in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste non rientrano nel presente capo, se non contemplati dalla sezione C e fatte salve le soglie di valore applicabili.


2.    Per quanto riguarda le isole Åland (Ahvenanmaa), si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea.

SEZIONE I

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

1.    Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati dalla parte UE per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure riguardanti gli appalti pubblici di cui all'articolo 28.5.

1.1    Unione europea

Informazioni sul sistema di appalti pubblici dell'Unione europea:

   https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home

   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


1.2    Stati membri

1.2.1    Belgio

1.    Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

   le Moniteur Belge.

2.    Giurisprudenza:

   Pasicrisie.

1.2.2    Bulgaria

1.    Leggi e regolamenti:

   Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato).

2.    Decisioni giudiziarie:

   http://www.sac.government.bg.


3.    Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

   http://www.aop.bg;

   http://www.cpc.bg

1.2.3    Cechia

1.    Leggi e regolamenti:

   Raccolta delle leggi della Repubblica ceca.

2.    Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

   Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza.

1.2.4    Danimarca

1.    Leggi e regolamenti:

   Lovtidende.


2.    Decisioni giudiziarie:

   Ugeskrift for Retsvaesen.

3.    Decisioni e procedure amministrative:

   Ministerialtidende.

4.    Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:

   Kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

1.2.5    Germania

1.    Leggi e regolamenti:

   Bundesgesetzblatt;

       Bundesanzeiger.


2.    Decisioni giudiziarie:

   Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte.

1.2.6    Estonia

1.    Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale:

   Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee.

2.    Procedure in materia di appalti pubblici:

   https://riigihanked.riik.ee.

1.2.7    Irlanda

1.    Leggi e regolamenti:

   Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese)


1.2.8    Grecia

1.    Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Gazzetta ufficiale della Grecia)

1.2.9    Spagna

1.    Legislazione:

   Boletín Oficial del Estado.

2.    Decisioni giudiziarie:

   Centro di documentazione giudiziaria (Centro de Documentación Judicial (Cendoj)) https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp;

   Corte costituzionale di Spagna (Base de datos pública de jurisprudencia del Tribunal Constitucional), http://hj.tribunalconstitucional.es/es;


   Tribunale amministrativo centrale dei ricorsi contrattuali (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)    https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/BuscadordeResoluciones.aspx

1.2.10    Francia

1.    Legislazione:

   Journal Officiel de la République française.

2.    Giurisprudenza:

   Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

   Revue des marchés publics.

1.2.11    Croazia

1.    Narodne novine - http://www.nn.hr.


1.2.12    Italia

1.    Legislazione:

   Gazzetta Ufficiale.

2.    Giurisprudenza:

   non esiste una pubblicazione ufficiale.

1.2.13    Cipro

1.    Legislazione:

   Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro).

2.    Decisioni giudiziarie:

   Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni).


1.2.14    Lettonia

1.    Legislazione:

   Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale).

1.15.15    Lituania

1.    Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

   Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici).

2.    Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

   Bollettino della Corte suprema della Lituania "Teismų praktika";

   Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania "Administracinių teismų praktika".


1.15.16    Lussemburgo

1.    Legislazione:

   Memorial.

2.    Giurisprudenza:

   Pasicrisie.

1.2.17    Ungheria

1.    Legislazione:

   Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria).

2.    Giurisprudenza:

   Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici).


1.2.18    Malta

1.    Legislazione:

   Gazzetta ufficiale del governo.

1.19.19    Paesi Bassi

1.    Legislazione:

   Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad.

2.    Giurisprudenza:

   non esiste una pubblicazione ufficiale.

1.19.20    Austria

1.    Legislazione:

   Österreichisches Bundesgesetzblatt;

   Amtsblatt zur Wiener Zeitung.


2.    Decisioni giudiziarie:

   Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte - http://ris.bka.gv.at/Judikatur/.

1.2.21    Polonia

1.    Legislazione:

   Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia).

2.    Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

   "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Selezione delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia).


1.2.22    Portogallo

1.    Legislazione:

   Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série.

2.    Pubblicazioni giudiziarie:

   Boletim do Ministério da Justiça;

   Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

   Colectânea de Jurisprudencia Das Relações.

1.2.23    Romania

1.    Leggi e regolamenti:

   Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania).

2.    Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo: http://www.anrmap.ro.


1.2.24    Slovenia

1.    Legislazione:

   Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

2.    Decisioni giudiziarie:

   non esiste una pubblicazione ufficiale.

1.2.25    Slovacchia

1.    Legislazione:

   Zbierka zákonov (Raccolta di leggi).

2.    Decisioni giudiziarie:

   non esiste una pubblicazione ufficiale.


1.2.26    Finlandia

1.    Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta di leggi della Finlandia).

2.    Ålands Författningssamling (Serie di leggi delle Isole Åland).

1.2.27    Svezia

Svensk Författningssamling (Codice legislativo svedese).

2.    Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati dalla parte UE per la pubblicazione degli avvisi di cui agli articoli 28.6, 28.8, paragrafo 7, e 28.17, paragrafo 2, a norma dell'articolo 28.5

2.1    Unione europea

Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche in versione elettronica:

TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu (accessibile anche dal portale

http://simap.ted.europa.eu/index_en.html).


2.2    Stati membri

2.2.1    Belgio

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Le Bulletin des Adjudications;

3.    Altre pubblicazioni specializzate.

2.2.2    Bulgaria

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) — http://dv.parliament.bg;

3.    Registro degli appalti pubblici - http://www.aop.bg.

2.2.3    Cechia

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


2.2.4    Danimarca

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.5    Germania

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.6    Estonia

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.7    Irlanda

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    eTenders (www.eTenders.gov.ie).

2.2.8    Grecia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata.


2.2.9    Spagna

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2.    Piattaforma per gli appalti del settore pubblico (Plataforma de Contratación del Sector Público), https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3.    Gazzetta ufficiale del governo spagnolo (Boletín Oficial del Estado) https://www.boe.es.

2.2.10    Francia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

2.2.11    Croazia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)


2.2.12    Italia

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.13    Cipro

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro;

3.    Quotidiani locali.

2.2.14    Lettonia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale).

2.2.15    Lituania

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;


2.    Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici);

3.    Supplemento di informazione "Informaciniai pranešimai" della Gazzetta ufficiale ("Valstybės žinios") della Repubblica di Lituania.

2.2.16    Lussemburgo

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Quotidiani.

2.2.17    Ungheria

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici).


2.2.18    Malta

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Gazzetta ufficiale del governo.

2.2.19    Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.20    Austria

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

2.2.21    Polonia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici).


2.2.22    Portogallo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.23    Romania

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania);

3.    Sistema elettronico per gli appalti pubblici — http://www.e-licitatie.ro.

2.2.24    Slovenia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

2.2.25    Slovacchia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici).


2.2.26    Finlandia

1.    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2.    Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

2.2.27    Svezia

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

________________

ALLEGATO 28-B

APPALTI PUBBLICI

CILE

SEZIONE A

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1.    Il capo 28 si applica agli appalti degli enti dell'amministrazione centrale elencati nella presente sezione, laddove il valore stimato dell'appalto conformemente alla sezione J sia pari o superiore alle pertinenti soglie indicate di seguito:

Beni

Specificati nella sezione D

Soglie    95 000 DSP

Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    95 000 DSP

Servizi di costruzione

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP


2.    Le soglie monetarie di cui al paragrafo 1 sono adeguate in conformità della sezione J.

Elenco degli enti

Se non diversamente specificato nella presente sezione, sono contemplati dal capo 28 tutti gli enti subordinati a quelli elencati, compresi i seguenti:

1.    Presidencia de la República (Presidenza della Repubblica).

2.    Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Ministero dell'Interno e della pubblica sicurezza):

Subsecretaría del Interior;

Subsecretaría de Desarrollo Regional;

Subsecretaría de Prevención del Delito;

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI);

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA);

Fondo Nacional de Seguridad Pública;

Departamento de Extranjería.


3.    Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministero degli Affari esteri):

Subsecretaría de Relaciones Exteriores;

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales;

Instituto Antártico Chileno (INACH);

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL);

Agencia de Cooperación Internacional (AGCI).

4.    Ministerio de Defensa Nacional (Ministero della Difesa):

Subsecretaría de Defensa;

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas;

Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional;

Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC);


Dirección General de Movilización Nacional (DGMN);

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE);

Defensa Civil de Chile.

5.    Ministerio de Hacienda (Ministero delle Finanze):

Subsecretaría de Hacienda;

Dirección de Presupuestos (DIPRES);

Servicio de Impuestos Internos (SII);

Tesorería General de la República(TGR);

Servicio Nacional de Aduanas (SNA);

Chilecompra;

Comisión para el Mercado Financiero (CMF).


6.    Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ministero della segreteria generale della presidenza):

Subsecretaría General de la Presidencia;

7.    Ministerio Secretaría General de Gobierno (Ministero della segreteria generale del governo):

Subsecretaría General de Gobierno;

Instituto Nacional del Deporte (IND);

División de Organizaciones Sociales (DOS);

Secretaría de Comunicaciones.


8.    Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Ministero dell'Economia, dello sviluppo e del turismo):

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño;

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR);

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC);

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA);

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO);

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC);

Fiscalía Nacional Económica (FNE);

Invest Chile;

Instituto Nacional de Estadísticas (INE);


Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI);

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONDEF);

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento;

Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA);

Sistema de Empresas Públicas (SEP).

9.    Ministerio de Minería (Ministero delle attività minerarie):

Subsecretaría de Minería;

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO);

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

10.    Ministerio de Energía (Ministero dell'Energia):

Subsecretaría de Energía;

Comisión Nacional de Energía;


Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN);

Superintendencia de Electricidad y Combustible.

11.    Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Ministero dello Sviluppo sociale e della famiglia):

Subsecretaría de Evaluación Social;

Subsecretaría de Servicios Sociales;

Subsecretaría de la Niñez;

Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI);

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS);

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS);

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV);

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).


12.    Ministerio de Educación (Ministero dell'Istruzione):

Subsecretaría de Educación;

Subsecretaría de Educación Parvularia;

Subsecretaría de Educación Superior;

Superintendencia de Educación;

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT);

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB);

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI);

Centro de Educación y Tecnología (ENLACES).

13.    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ministero della Giustizia e dei diritti umani):

Subsecretaría de Justicia;

Subsecretaría de Derechos Humanos;


Servicio Nacional de Menores (SENAME);

Servicio Médico Legal;

Gendarmería de Chile;

Servicio Registro Civil e Identificación;

Corporaciones de Asistencia Judicial.

14.    Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

Subsecretaría del Trabajo;

Subsecretaría de Previsión Social;

Dirección del Trabajo;

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE);

Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (CHILEVALORA);

Dirección General del Crédito Prendario;


Superintendencia de Pensiones;

Superintendencia de Seguridad Social;

Instituto de Previsión Social (IPS);

Instituto de Seguridad Laboral (ISL);

Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales.

15.    Ministerio de Obras Públicas (Ministero dei Lavori pubblici):

Subsecretaría de Obras Públicas;

Dirección General de Obras Públicas;

Dirección General de Concesiones;

Dirección General de Aguas;

Administración y ejecución de Obras Públicas;

Administración de Servicios de Concesiones Dirección de Aeropuertos;


Dirección de Aeropuertos;

Dirección de Arquitectura;

Dirección de Obras Portuarias;

Dirección de Planeamiento;

Dirección de Obras Hidráulicas;

Dirección de Vialidad;

Dirección de Contabilidad y Finanzas;

Instituto Nacional de Hidráulica;

Superintendencia Servicios Sanitarios (SISS).

16.    Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni):

Subsecretaría de Transportes;

Subsecretaría de Telecomunicaciones;


Junta de Aeronáutica Civil;

Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV);

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET);

Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).

17.    Ministério da Saúde (Ministero della Salute):

Subsecretaría de Salud Pública;

Subsecretaría de Redes Asistenciales;

Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST);

Fondo Nacional de Salud (FONASA);

Instituto de Salud Pública (ISP);

Instituto Nacional del Tórax;

Superintendencia de Salud;


Servicio de Salud Arica y Parinacota;

Servicio de Salud Iquique y Tarapacá;

Servicio de Salud Antofagasta;

Servicio de Salud Atacama;

Servicio de Salud Coquimbo;

Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio;

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota;

Servicio de Salud O'Higgins;

Servicio de Salud Maule;

Servicio de Salud Ñuble;

Servicio de Salud Concepción;

Servicio de Salud Tacahuano;


Servicio de Salud Bío-Bío;

Servicio de Salud Arauco;

Servicio de Salud Araucanía Norte;

Servicio de Salud Araucanía Sur;

Servicio de Salud Valdivia;

Servicio de Salud Osorno;

Servicio de Salud Chiloé;

Servicio de Salud Aysén;

Servicio de Salud Magallanes;

Servicio de Salud Metropolitano Norte;

Servicio de Salud Metropolitano Occidente;

Servicio de Salud Central;


Servicio de Salud Oriente;

Servicio de Salud Metropolitano Sur;

Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.

18.    Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Ministero dell'Edilizia abitativa e della pianificazione urbana):

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo;

Parque Metropolitano;

Servicios de Vivienda y Urbanismo.

19.    Ministerio de Bienes Nacionales (Ministero dei Beni nazionali):

Subsecretaría de Bienes Nacionales.

20.    Ministerio de Agricultura (Ministero dell'Agricoltura):

Subsecretaría de Agricultura;

Comisión Nacional de Riego (CNR);


Corporación Nacional Forestal (CONAF);

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP);

Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA);

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG);

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA);

AgroSeguros;

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA).

21.    Ministerio del Medio Ambiente (Ministero dell'Ambiente):

Servicio de Evaluación Ambiental;

Superintendencia de Medio Ambiente.

22.    Ministerio del Deporte (Ministero dello Sport):

Subsecretaría del Deporte.


23.    Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Ministero della Cultura, delle arti e del patrimonio):

Subsecretaría de las Culturas y las Artes;

Subsecretaría del Patrimonio Cultural;

Consejo Nacional de las Culturas y el Patrimonio;

Consejo Nacional del Libro y la Lectura;

Consejo de Fomento de la Música Nacional;

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural;

Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART).

24.    Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Ministero delle Donne e della parità di genere):

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.


25.    Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Ministero della Scienza, della tecnologia, della conoscenza e dell'innovazione):

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

26.    Contraloría General de la República (Corte dei conti del Cile)

Tutte le amministrazioni regionali (comprese funzioni correnti e di nuova istituzione, quali Intendencias / Gobernadores regionales).

Tutte le amministrazioni locali (Gobernaciones, compresi l'attuale "Gobernador" e funzioni di nuova istituzione quali "Delegado presidencial provincial").

Nota:

tutti gli altri enti dell'amministrazione centrale, comprese le rispettive sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.


SEZIONE B

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

1.    Il capo 28 si applica agli appalti degli enti dell'amministrazione regionale e locale elencati nella presente sezione, laddove il valore stimato dell'appalto conformemente alla sezione J dell'allegato 28-B sia pari o superiore alle pertinenti soglie indicate di seguito:

Beni

Specificati nella sezione D

Soglie    200 000 DSP

Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    200 000 DSP

Servizi di costruzione

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP


2.    Le soglie monetarie di cui al paragrafo 1 sono adeguate in conformità della sezione J.

Elenco degli enti

Tutti i comuni (Municipalidades)

Nota:

tutti gli altri enti dell'amministrazione regionale e locale, comprese le rispettive sottodivisioni, e tutti gli altri enti che operano nell'interesse generale e sono soggetti all'effettivo controllo gestionale o finanziario degli enti pubblici, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.

SEZIONE C

ALTRI ENTI CONTEMPLATI

1.    Il capo 28 si applica agli appalti di altri enti elencati nella presente sezione, laddove il valore stimato dell'appalto conformemente alla sezione J sia pari o superiore alle pertinenti soglie indicate di seguito:

Beni

Specificati nella sezione D

Soglie    220 000 DSP


Servizi

Specificati nella sezione E

Soglie    220 000 DSP

Servizi di costruzione

Specificati nella sezione F

Soglie    5 000 000 DSP

2.    Le soglie monetarie di cui al paragrafo 1 sono adeguate in conformità della sezione J.

Elenco degli enti

1.    Empresa Portuaria Arica (Società portuale di Arica);

2.    Empresa Portuaria Iquique (Società portuale di Iquique);

3.    Empresa Portuaria Antofagasta (Società portuale di Antofagasta);

4.    Empresa Portuaria Coquimbo (Società portuale di Coquimbo);

5.    Empresa Portuaria Valparaíso (Società portuale di Valparaíso);


6.    Empresa Portuaria San Antonio (Società portuale di San Antonio);

7.    Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (Società portuale di Talcahuano San Vicente);

8.    Empresa Portuaria Puerto Montt (Società portuale di Puerto Montt);

9.    Empresa Portuaria Chacabuco (Società portuale di Chacabuco);

10.    Empresa Portuaria Austral (Società portuale di Austral);

11.    Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) (Aeroporti di proprietà dello Stato, dipendenti dalla direzione generale dell'aeronautica civile).

Note:

tutte le altre imprese pubbliche che annoverano tra le loro attività una o più delle attività seguenti:

a)    la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei; e

b)    la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali.


SEZIONE D

BENI

Il capo 28 si applica a tutti i beni acquistati in appalto dagli enti elencati nelle sezioni A, B o C del presente allegato, se non diversamente specificato nel capo 28.

SEZIONE E

SERVIZI

Il capo 28 si applica a tutti i servizi acquistati in appalto dagli enti elencati nelle sezioni A, B o C del presente allegato, se non diversamente specificato nel capo 28.

SEZIONE F

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Il capo 28 si applica a tutti i servizi di costruzione acquistati in appalto dagli enti elencati nelle sezioni A, B o C del presente allegato, inclusi i contratti di concessione di lavori pubblici, se non diversamente specificato nel capo 28.

Il capo 28 non si applica a servizi di costruzione destinati all'Isola di Pasqua (Isla de Pascua).


Note

a)    Per i servizi di costruzione, la definizione di specifiche tecniche di cui all'articolo 28.1, lettera q), comprende i metodi di costruzione e la progettazione;

b)    Per circostanze che giustificano la gara a trattativa privata riferite a motivi di estrema urgenza di cui all'articolo 28.14, paragrafo 1, lettera d), si intendono emergenze e catastrofi.

SEZIONE G

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Ai fini della presente sezione, per "contratto di concessione di lavori pubblici" si intende l'accordo contrattuale in virtù del quale un privato si incarica dell'esecuzione, della riparazione o della manutenzione di un'opera pubblica in cambio del suo temporaneo sfruttamento, che consiste nel diritto di controllare e gestire l'opera e percepire un reddito dalla stessa e/o un pagamento dallo Stato.

Tale definizione comprende tutte le classi di contratti soggetti alla normativa sulle concessioni di lavori pubblici (decreto n. 900 del 1996, del Ministero dei Lavori pubblici, che stabilisce il testo consolidato, coordinato e sistematizzato del decreto legge n. 164 del 1991 del Ministero dei Lavori pubblici, legge sulle concessioni di lavori pubblici e decreto supremo n. 956 del 1997 del Ministero dei Lavori pubblici, che pubblica i regolamenti della legge sulle concessioni di lavori pubblici).


Ambito di applicazione

1.    Ai contratti di concessione di lavori pubblici, ove aggiudicati da enti compresi nelle sezioni A o B e a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP, si applicano gli articoli seguenti: articolo 28.1, articolo 28.2 (tranne i paragrafi 7 e 8), articolo 28.3, articolo 28.4**, articolo 28.5, articolo 28.6 (tranne il paragrafo 2, lettere c) ed e) e i paragrafi 4 e 5), articolo 28.7, articolo 28.9, articolo 28.10, articolo 28.11, articolo 28.12, paragrafo 1, articolo 28.16, articolo 21.17, articolo 21.18, articolo 21.19, articolo 21.20 e articolo 28.21.

**    In relazione all'articolo 28.4, paragrafo 4, nel caso delle concessioni di lavori pubblici la ricezione delle offerte avviene per quanto possibile per via elettronica.

2.    Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, si applica la legislazione nazionale delle parti sulle concessioni.

Note

Per la concessione di lavori pubblici, la definizione di specifiche tecniche di cui all'articolo 28.1, lettera q), comprende i metodi di costruzione e la progettazione.


SEZIONE H

NOTE GENERALI E DEROGHE

Il capo 28 non si applica agli appalti di beni o servizi al di fuori del territorio del Cile per il consumo al di fuori del territorio del Cile.

SEZIONE I

PUBBLICAZIONI

Mezzi di comunicazione elettronici utilizzati per la pubblicazione di avvisi

www.mercadopublico.cl o www.chilecompra.cl

www.mop.cl

http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/AgendaConcesiones2018_2022.aspx

Leggi e regolamenti

www.diariooficial.cl


Decisioni giudiziarie

http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/

Norme amministrative

https://www.contraloria.cl/web/cgr/dictamenes-y-pronunciamientos-juridicos

SEZIONE J

VALORI DELLE SOGLIE

1.    Il Cile calcola e converte il valore delle soglie nella sua valuta nazionale utilizzando i tassi di conversione dei valori giornalieri della valuta nazionale in termini di diritti speciali di prelievo, pubblicati mensilmente nelle statistiche finanziarie internazionali del Fondo monetario internazionale, in un periodo di due anni che termina il 1° ottobre dell'anno precedente l'entrata in vigore delle soglie, che sarà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2.    Il Cile comunica alla parte UE nella sua valuta nazionale il valore delle nuove soglie calcolate al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore di tali soglie. Le soglie espresse nella rispettiva valuta nazionale sono fissate per un periodo di due anni civili.

________________

ALLEGATO 29

ELENCO DEL CILE

1. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Ente:    Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ente può accordare un trattamento preferenziale nei suoi acquisti di prodotti energetici, quali idrocarburi o energia elettrica da qualsiasi fonte di produzione, per la rivendita in zone remote o scarsamente servite del Cile.


Con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a) e lettera c), punto i), l'ente può accordare un trattamento preferenziale nelle sue vendite di prodotti energetici, quali idrocarburi o energia elettrica da qualsiasi fonte di produzione, a consumatori in zone remote o scarsamente servite del Cile.

2. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

Ente:    Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ente può accordare un trattamento preferenziale alle imprese nel territorio del Cile fino al 10 % del valore totale dei suoi acquisti annuali di beni e servizi.


3. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Ente:    Empresa Nacional de Minería (ENAMI) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ente può accordare, a norma di disposizioni legislative e regolamentari, un trattamento preferenziale nei suoi acquisti di minerali da produttori minerari di piccole e medie dimensioni che costituiscono investimenti di investitori cileni.

Con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a) e lettera c), punto i), l'ente può fornire sostegno tecnico e servizi finanziari a condizioni preferenziali a produttori minerari di piccole e medie dimensioni che costituiscono investimenti di investitori cileni.


4. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

Ente:    Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (METRO) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ente può accordare un trattamento preferenziale alle imprese nel territorio del Cile fino al 10 % del valore totale dei suoi acquisti annuali di beni e servizi.


5. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

Ente:    Televisión Nacional de Chile (TVN) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ente può accordare, a norma di disposizioni legislative e regolamentari, un trattamento preferenziale a contenuti e prodotti cileni nei suoi acquisti di contenuti di programmazione.


6. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a), con riferimento ai servizi finanziari

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera c), punto i), con riferimento ai servizi finanziari

Ente:    Banco del Estado de Chile (BANCO ESTADO) o l'ente successore e le imprese controllate e collegate.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a) e lettera c), punto i), l'ente può accordare, a norma di disposizioni legislative o regolamentari, un trattamento preferenziale nell'offerta di servizi finanziari a segmenti scarsamente servizi della popolazione cilena, a condizione che tali servizi finanziari non siano intesi a sostituire o a impedire servizi finanziari forniti da imprese private del mercato rilevante.


7. Obblighi in esame:    articolo 29.4, paragrafo 1, lettera a)

articolo 29.4, paragrafo 1, lettera b)

Ente:    tutte le imprese pubbliche esistenti e future.

Ambito delle attività non conformi:    con riferimento all'articolo 29.4, paragrafo 1, lettere a) e b), le imprese pubbliche esistenti e future possono accordare un trattamento preferenziale alle popolazioni indigene e alle relative comunità nell'acquisto di beni e servizi.

Ai fini della presente voce, le popolazioni indigene e le relative comunità sono quelle riconosciute a norma della legge n. 19.523 del ministero dello Sviluppo sociale e della famiglia, o di disposizioni successive.

________________

ALLEGATO 32-A

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

1.    PARTE UE

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 9 , e relativi atti di esecuzione.

2.    CILE

a)    Legge n. 19.039, che stabilisce le norme applicabili ai privilegi industriali e alla protezione dei diritti di proprietà industriale, modificata da ultimo dalla legge n. 21.355, che modifica la legge n. 19.039 sulla proprietà industriale e la legge n. 20.254, che istituisce l'Istituto nazionale della proprietà industriale.

b)    Decreto supremo n. 236 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, del 25 agosto 2005, che approva i regolamenti della legge n. 19.039 sulla proprietà industriale.

________________

ALLEGATO 32-B

CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 32.34

1.    Elenco di nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini.

2.    Tipo di prodotto.

3.    Un invito a una delle persone seguenti che abbia un interesse legittimo a opposi alla protezione di un nome presentando una dichiarazione di opposizione debitamente motivata:

a)    nel caso della parte UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in Cile;

b)    nel caso del Cile, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in uno Stato membro.

4.    Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo del Cile entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.


5.    Le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili solo se:

a)    pervengono entro il termine indicato al paragrafo 4 e dimostrano che la protezione del nome proposto:

i)    sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

ii)    sarebbe un nome che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;

iii)    tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

iv)    pregiudicherebbe l'esistenza di un nome interamente o parzialmente identico o l'esistenza e la distintività di un marchio, o inciderebbe su prodotti che sono stati immessi sul mercato in buona fede, prima della data di pubblicazione della nota informativa; oppure

b)    possono fornire particolari da cui si possa desumere che il nome di cui si propongono la protezione e la registrazione è generico.

6.    I criteri di cui al presente allegato sono valutati con riferimento al territorio della parte UE che, ai fini dei diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, e al territorio del Cile.

________________

ALLEGATO 32-C

PARTE A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLA PARTE UE
DI CUI ALL'ARTICOLO 32.33

Paese

Denominazione

Tipo di prodotto

BELGIO

Beurre d'Ardenne

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

BELGIO

Fromage de Herve

Formaggi

BELGIO

Jambon d'Ardenne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

BELGIO

Pâté gaumais

Pasticci di carne al forno

BELGIO

Plate de Florenville

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

BULGARIA

Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)

Oli essenziali

CECHIA

Budějovické pivoi

Birre

CECHIA

Budějovický měšťanský varii

Birre

CECHIA

České pivo

Birre

CECHIA

Českobudějovické pivoiii

Birre

CECHIA

Žatecký chmeliv

Luppoli

DANIMARCA

Danablu

Formaggi

DANIMARCA

Esrom

Formaggi

GERMANIA

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

GERMANIA

Allgäuer Bergkäse

Formaggi

GERMANIA

Allgäuer Emmentaler

Formaggi

GERMANIA

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

GERMANIA

Bayerisches Bier

Birre

GERMANIA

Bremer Bier

Birre

GERMANIA

Dortmunder Bier

Birre

GERMANIA

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

GERMANIA

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

GERMANIA

Hopfen aus der Hallertauv

Luppoli

GERMANIA

Kölsch

Birre

GERMANIA

Kulmbacher Bier

Birre

GERMANIA

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

GERMANIA

Münchener Bier

Birre

GERMANIA

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

GERMANIA

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

GERMANIA

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

Pasta alimentare

GERMANIA

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

GERMANIA

Tettnanger Hopfen

Luppoli

GERMANIA

Thüringer Rostbratwurst

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IRLANDA

Clare Island Salmon

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IRLANDA

Imokilly Regato

Formaggi

GRECIA

Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)

Formaggi

GRECIA

Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)

Formaggi

GRECIA

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Καλαμάτα (Kalamata)vi

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Κασέρι (Kasseri)

Formaggi

GRECIA

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)

Formaggi

GRECIA

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Κονσερβολιά Ροβίων (Konservolia Rovion)vii

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)viii

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)

Spezie

GRECIA

Λακωνία (Lakonia)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiiou)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Μανούρι (Manouri)

Formaggi

GRECIA

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)

Gomme e resine naturali

GRECIA

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Irakliou Kritis)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

GRECIA

Φέτα (Feta)ix

Formaggi

GRECIA

Χανιά Κρήτης (Chania Kritis)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Aceite de la Rioja

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Aceite del Bajo Aragón (AOP)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Alfajor de Medina Sidonia

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

SPAGNA

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Azafrán de la Mancha

Spezie

SPAGNA

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Cecina de León

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Chorizo Riojano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Cítricos Valencianos; Cítrics Valenciansx

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Dehesa de Extremadura

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Guijuelo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Idiazábal

Formaggi

SPAGNA

Jabugo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Jamón de Trevélez

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

SPAGNA

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Los Pedroches

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Mahón-Menorca

Formaggi

SPAGNA

Pimentón de la Vera

Spezie

SPAGNA

Pimentón de Murcia

Spezie

SPAGNA

Polvorones de Estepa

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

SPAGNA

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Queso Manchego

Formaggi

SPAGNA

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

Formaggi

SPAGNA

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

Sidro

SPAGNA

Sierra de Cadiz

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

SPAGNA

Sobrasada de Mallorca

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Ternera Asturiana

Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Ternera Gallega

Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Torta del Casar

Formaggi

SPAGNA

Turrón de Alicante

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

SPAGNA

Vinagre de Jerez

Aceto

FRANCIA

Abondance

Formaggi

FRANCIA

Banon

Formaggi

FRANCIA

Beaufort

Formaggi

FRANCIA

Bleu d'Auvergne

Formaggi

FRANCIA

Bœuf de Charollesxi

Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Brie de Meaux

Formaggi

FRANCIA

Brillat-Savarin

Formaggi

FRANCIA

Camembert de Normandie

Formaggi

FRANCIA

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Cantal; Fourme de Cantal

Formaggi

FRANCIA

Chabichou du Poitouxii

Formaggi

FRANCIA

Chaource

Formaggi

FRANCIA

Comté

Formaggi

FRANCIA

Crottin de Chavignol; Chavignolxiii

Formaggi

FRANCIA

Emmental de Savoie

Formaggi

FRANCIA

Époisses

Formaggi

FRANCIA

Fourme d'Ambert

Formaggi

FRANCIA

Génisse Fleur d'Aubracxiv

Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Gruyèrexv

Formaggi

FRANCIA

Huile d'olive de Haute-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Oli essenziali

FRANCIA

Huîtres Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FRANCIA

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Lentille vert du Puy

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Maroilles / Marolles

Formaggi

FRANCIA

Morbier

Formaggi

FRANCIA

Munster; Munster-Géromé

Formaggi

FRANCIA

Neufchâtel

Formaggi

FRANCIA

Noix de Grenoble

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Pont-l'Évêque

Formaggi

FRANCIA

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuitsxvi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Reblochon; Reblochon de Savoie

Formaggi

FRANCIA

Roquefort

Formaggi

FRANCIA

Sainte-Maure de Tourainexvii

Formaggi

FRANCIA

Saint-Marcellin

Formaggi

FRANCIA

Saint-Nectaire

Formaggi

FRANCIA

Tomme de Savoie

Formaggi

FRANCIA

Tomme des Pyrénées

Formaggi

FRANCIA

Veau d'Aveyron et du Ségala

Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Veau du Limousinxviii

Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Volailles de Loué

Carni fresche (e frattaglie)

CROAZIA

Baranjski kulen

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CROAZIA

Dalmatinski pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CROAZIA / SLOVENIA

Istarski pršut / Istrski pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CROAZIA

Krčki pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Aceto Balsamico di Modena

Aceto

ITALIA

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Aceto

ITALIA

Aprutino Pescarese

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

ITALIA

Asiago

Formaggi

ITALIA

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

ITALIA

Coppa Piacentina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Cotechino di Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Culatello di Zibello

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Fontina

Formaggi

ITALIA

Garda

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

ITALIA

Gorgonzola

Formaggi

ITALIA

Grana Padano

Formaggi

ITALIA

Mela dell'Alto Adige; Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Mela Val di Non

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Montasio

Formaggi

ITALIA

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

ITALIA

Pancetta Piacentina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Parmigiano Reggianoxix

Formaggi

ITALIA

Pasta di Gragnano

Pasta alimentare

ITALIA

Pecorino Romano

Formaggi

ITALIA

Pecorino Toscano

Formaggi

ITALIA

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerinoxx

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Prosciutto di Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Norcia

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Provolone Valpadana

Formaggi

ITALIA

Ragusano

Formaggi

ITALIA

Salamini italiani alla cacciatora

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Taleggio

Formaggi

ITALIA

Terra di Bari

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

ITALIA

Toscano

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

ITALIA

Veneto Valpolicella; Veneto Euganei e Berici; Veneto del Grappa

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

ITALIA

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CIPRO

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou)

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CIPRO

Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

UNGHERIA

Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

UNGHERIA

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

UNGHERIA

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

Spezie

UNGHERIA

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

Spezie

UNGHERIA

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PAESI BASSI

Edam Holland

Formaggi

PAESI BASSI

Gouda Holland

Formaggi

AUSTRIA

Steirischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AUSTRIA

Steirisches Kürbiskernöl

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

AUSTRIA

Tiroler Bergkäse

Formaggi

AUSTRIA

Tiroler Graukäse

Formaggi

AUSTRIA

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

AUSTRIA

Vorarlberger Bergkäse

Formaggi

POLONIA

jabłko grójeckie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PORTOGALLO

Azeite de Moura

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Azeite do Alentejo Interior

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Azeite de Trás-os-Montes

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Azeites do Norte Alentejano

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Azeites do Ribatejo

Oli e grassi (burro, margarina, ecc.)

PORTOGALLO

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PORTOGALLO

Chouriço de Portalegre

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PORTOGALLO

Pêra Rocha do Oestexxi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PORTOGALLO

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PORTOGALLO

Queijo S. Jorgexxii

Formaggi

PORTOGALLO

Queijo Serra da Estrela

Formaggi

PORTOGALLO

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Formaggi

ROMANIA

Magiun de prune Topoloveni

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ROMANIA

Salam de Sibiu

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ROMANIA

Telemea de Ibăneşti

Formaggi

SLOVENIA

Kranjska klobasa

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Kraška panceta

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Kraški pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Kraški zašink

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)


PARTE B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL CILE DI CUI ALL'ARTICOLO 32.33

Paese

Denominazione

Tipo di prodotto

CILE

SAL DE CÁHUIL – BOYERUCA LO VALDIVIA

Sale

CILE

PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE

Prosciutto stagionato

CILE

LIMÓN DE PICA

Limoni

CILE

LANGOSTA DE JUAN FERNÁNDEZ

Aragoste

CILE

ATÚN DE ISLA DE PASCUA

Tonno - Pesce/Filetti di pesce/Pesce vivo

CILE

CANGREJO DORADO DE JUAN FERNÁNDEZ

Granchi - Vivi/Morti

CILE

CORDERO CHILOTE

Carne di agnello

CILE

DULCES DE LA LIGUA

Prodotti di pasticceria

CILE

MAÍZ LLUTEÑO

Granturco

CILE

SANDÍA DE PAINE

Anguria o cocomero

CILE

ACEITUNAS DE AZAPA

Olive fresche/conservate

CILE

ORÉGANO DE LA PRECORDILLERA DE PUTRE

Spezie

CILE

TOMATE ANGOLINO

Pomodori

CILE

DULCES DE CURACAVÍ

Prodotti di pasticceria

CILE

ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO

Olio di oliva

CILE

PUERRO AZUL DE MAQUEHUE

Porri

CILE

SIDRA DE PUNUCAPA

Sidro

CILE

CHICHA DE CURACAVÍ

Bevande fermentate

Note esplicative:

i    La protezione dell'indicazione geografica "Budějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca.

ii    La protezione dell'indicazione geografica "Budějovický měšťanský var" è richiesta solo in lingua ceca.

iii    La protezione dell'indicazione geografica "Českobudějovické pivo" è richiesta solo in lingua ceca.



iv    Il nome varietale "saaz" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

v    Il nome varietale "hallertau" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

vi    Il nome varietale "kalamon" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.



vii    Il nome varietale "konservolia" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

viii    Il nome varietale "pasa de corinto" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

ix    La protezione dell'indicazione geografica "Φέτα (Feta)" non impedisce l'uso continuato e simile del termine "Feta" da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa, per un massimo di sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, purché alla data dell'entrata in vigore del presente accordo abbiano utilizzato tale indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Cile. In tale periodo l'uso del termine "Feta" deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.



x    Il nome varietale "Valencia" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

xi    La protezione dell'indicazione geografica "Bœuf de Charolles" nel territorio del Cile non impedisce agli utilizzatori del termine "Charolesa" per indicare un prodotto derivato da tale razza animale, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica, e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

xii    La protezione è richiesta solo per il termine composto.

xiii    La protezione è richiesta solo per il termine composto.



xiv    La protezione dell'indicazione geografica "Génisse Fleur d'Aubrac" non impedisce agli utilizzatori del termine "Aubrac" nel territorio del Cile, per indicare un prodotto derivato da tale razza animale, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica, e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

xv    La protezione dell'indicazione geografica "Gruyère" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Gruyère / Gruyere" nel territorio del Cile, elencati nell'appendice 32-C-2, che lo utilizzavano in buona fede e con una costante presenza sul mercato nei 12 mesi precedenti la conclusione dei negoziati sul presente accordo il 9 dicembre 2022, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva del "Gruyère" e siano distinti in modo inequivocabile dal "Gruyère" per quanto riguarda l'origine e purché il termine sia indicato con un carattere che, benché leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto. La denominazione "Gruyère" si riferisce, nel territorio dell'Unione europea, a due indicazioni geografiche omonime, rispettivamente riferite a un formaggio svizzero e a un formaggio francese. La parte UE non si oppone a una possibile richiesta di protezione di detta indicazione geografica omonima svizzera in Cile.



xvi    Il nome "d'Agen" può continuare a essere utilizzato per indicare una varietà di prugne fresche e prugni, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

xvii    La protezione è richiesta solo per il termine composto.

xviii    La protezione dell'indicazione geografica "Veau du Limousin" non impedisce agli utilizzatori del termine "Limousin" nel territorio del Cile, per indicare un prodotto derivato da tale razza animale, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica, e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.



xix    La protezione dell'indicazione geografica "Parmigiano Reggiano" non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine "Parmesano" nel territorio del Cile, elencati nell'appendice 32-C-2, che lo utilizzavano in buona fede e con una costante presenza sul mercato nei 12 mesi precedenti la conclusione dei negoziati sul presente accordo il 9 dicembre 2022, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva del "Parmigiano Reggiano" e siano distinti in modo inequivocabile dal "Parmigiano Reggiano" per quanto riguarda l'origine e purché il termine sia indicato con un carattere che, benché leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto.

xx    Il nome varietale "San Marzano" può continuare a essere utilizzato per indicare una varietà di pomodori freschi e piante di pomodoro, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.



xxi    Il nome varietale "Pêra Rocha" può continuare a essere utilizzato per prodotti simili, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e il consumatore non sia indotto in errore sulla natura del termine o sull'origine esatta del prodotto o si configuri un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

xxii    La protezione del termine "Queijo S. Jorge" non limita l'uso del termine "San Jorge" in Cile quale marchio registrato esistente, purché tale uso non induca in errore il consumatore in merito all'origine del prodotto. Il termine "Queijo S. Jorge" dovrebbe essere utilizzato esclusivamente come termine composto, e in combinazione con un'indicazione di origine e un marchio commerciale.



Appendice 32-C-1

ELENCO DI SINGOLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 32.35, PARAGRAFO 9

Per l'elenco di indicazioni geografiche della parte UE:

per quanto riguarda l'elenco di indicazioni geografiche della parte UE che figurano nella parte A dell'allegato 32-C, la protezione fornita a norma dell'articolo 32.35 dell'accordo non è richiesta con riferimento ai singoli termini che seguono, che sono elementi di un termine composto protetto come denominazione di indicazione geografica:

"aceite", "Aceto balsamico", "tradizionale", "aceto", "alfajor"; "alla cacciatora", "amarelo" "Apfel" "azafran", "azeite", "azeites", "Bayrische", "Bergkäse", "beurre", "Bier", "bleu" "boeuf", "Bratwürste", "Bresaola"; "Breze"; "Brezn"; "Brez'n"; "Brezel"; "brie", "camembert", "Canard à foie gras"; "cantucci"; "cantuccini", "carne", "carne de vacuno" "cecina", "chmel", "chorizo", "chouriça de carne", "chouriço", "Christstollen", "citricos", "citrics", "coppa", "cotechino"; "culatello"; "dehesa", "edam", "emmental", "Emmentaler", "Ελιά (Elia)"; "Essence de lavande"; "fromage", "fűszerpaprika-őrlemén", "génisse", "Γλυκό Τριαντάφυλλο" (Glyko Triantafyllo); "gouda", "Graukäse", "graviera"; "Hopfen", "huile d'olive", "huile essentielle de lavande", "huîtres", "island", "jabłko", "jambon", "Katenrauchschinken", "Katenschinken", "klobasa", ""Knochenschinken", "Knöpfle", "kolbász", "Kren", "Κρόκος" (Krokos); "kulen", "Kürbiskernöl", "Lebkuchen", "lentille", "lentille verte", "linguiça", "llonganissa", "Λουκούμι" (Loukoumi); "magiun de prune", "Markenspeck", "Marzipan", "mela", "mortadella", "mozzarella", "mozzarella di bufala"; "noix", "oli", "paleta"; "panceta", "pancetta", "paprika", "pároskolbász", "pasta", "paté", "pecorino", "pêra", "pimentòn"; "picante"; "pivo", "plate"; "polvorones", "pomodoro", "presunto", "prosciutto", "provolone", "pruneaux mi-cuits","pruneaux","priego", "printen", "pršut", "prune", "queijo", "queijos", "queixo", "queso", "розово масло" (rozovo maslo), "Rostbratwurst", "salam", "salamini", "salchichón", "salmon", "Schincken", "sidra", "sierra", "sobrasada", "Spätzle", "Speck", "Σταφίδα" (Stafida); "Stollen"; "szalámi", "telemea", "Téliszalámi"; "ternera", "terra", "tomme", "torta", "turrón", "vastagkolbász", "var", "veau", "vinagre", "vitellone bianco" "volailles" "Weihnachtsstollen", "zampone"; "zašink".


Per l'elenco di indicazioni geografiche del Cile:

per quanto riguarda l'elenco di indicazioni geografiche del Cile che figurano nella parte B dell'allegato 32-C, la protezione fornita a norma dell'articolo 32.35 dell'accordo non è richiesta con riferimento ai singoli termini che seguono, che sono elementi di un termine composto protetto come denominazione di indicazione geografica:

"aceite"; "aceitunas"; "atún"; "cangrejo"; "chicha"; "cordero"; "dulces"; "isla"; "langosta"; "limón"; "maíz"; "oregano"; "prosciutto"; "puerro"; "sal"; "sandía"; "sidra"; "tomate".



Appendice 32-C-2

ELENCO DI PRECEDENTI UTILIZZATORI

Elenco di precedenti utilizzatori da inserire nella presente appendice prima della firma dell'accordo – Il Cile deve inviare l'elenco.

Parmesano

   AGRÍCOLA Y LÁCTEOS LAS VEGAS S.A.

   AGROCOMERCIAL CODIGUA SpA

   ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

   ALTAS CUMBRES GROUP SPA

   Arthur Schuman Inc.

   BODEGA GoURMET SPA 

   Caso y Cia SAC 

   Cencosud s.a.

   Comercial de Campo S.A.

   CONAPROLE

   Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda.

Elaboradora de Alimentos Gourmet Limitada

   Hipermercados Tottus S.A.

   LACTEOS KUMEY SPA

   PRODUCTOS FERNANDEZ S.A.

   Quillayes Surlat Comercial SPA

   REMOTTI S.A.

   Rendic Hermanos S.A.

   SCHREIBER FOODS

   SOPROLE INVERSIONES S.A.

   SUPER 10 S.A.

   VIVAFOODS SPA

   WALMART CHILE S.A.

Gruyere/Gruyère

   AGRICOLA Y LACTEOS LAS VEGAS S.A.

   BODEGA GoURMET SPA 

   Comercial de Campo S.A.

   QueserÍa Petite France Limitada

   Quillayes Surlat Comercial SPA

   Santa Rosa Chile Alimentos Ltda.

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ALLEGATO 38-A

REGOLAMENTO INTERNO

I. Definizioni

1.    Ai fini del presente allegato:

a)    "personale amministrativo": in relazione a un membro del panel, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)    "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento dinanzi al panel;

c)    "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e

d)    "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del capo 38.


II. Notifiche

2.    Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:

a)    del panel è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;

b)    di una parte indirizzato al panel è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e

c)    di una parte indirizzato all'altra parte è inviato contemporaneamente in copia al panel, ove opportuno.

3.    Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, le notifiche si considerano ricevute il giorno dell'invio.

4.    Tutte le notifiche sono inviate, per la parte UE, alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e, per il Cile, al sottosegretariato delle relazioni economiche internazionali, o ai rispettivi successori.

5.    Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.


6.    Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo della Commissione europea o del Cile, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina dei membri del panel

7.    Se, a norma dell'articolo 38.6, un membro del panel o un presidente è selezionato per sorteggio, il copresidente del comitato misto della parte attrice comunica tempestivamente al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8.    Il copresidente del comitato misto della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del panel. Ciascuna persona conferma alle parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

9.    Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 38.6, paragrafo 2, il copresidente del comitato misto della parte attrice estrae a sorte il membro del panel o il presidente:

a)    tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 38.8, paragrafo 1, non sia stato stabilito; oppure


b)    tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 38.8, paragrafo 1, non contenga più come minimo cinque nominativi.

10.    Le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti i membri del panel hanno accettato la nomina ai sensi dell'articolo 38.6, paragrafo 5, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari, al fine di farli firmare tempestivamente. Il compenso e le spese dei membri del panel si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese dell'assistente o degli assistenti di un membro del panel non superano il 50 % del compenso del membro del panel assistito.

IV. Riunione organizzativa

11.    Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario dei procedimenti del panel. I membri del panel e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per telefono o in videoconferenza.


V. Comunicazioni scritte

12.    La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del panel. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del panel

13.    Il presidente del panel presiede tutte le riunioni del medesimo. In applicazione degli articoli 17 e 18, il panel può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

14.    Salvo altrimenti disposto nel capo 38 o nel presente allegato, il panel può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

15.    Soltanto i membri del panel possono partecipare alle discussioni del panel, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti dei membri del panel a presenziare alle discussioni.

16.    La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del panel e non può essere delegata.


17.    Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 38, dal presente allegato o dell'allegato 38-B, il panel può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

18.    Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nel capo 38, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il panel comunica per iscritto alle parti il termine o qualsiasi altro adeguamento procedurale o amministrativo necessario e i relativi motivi. Il panel può adottare la modifica o l'adeguamento dopo aver consultato le parti.

VII. Sostituzione

19.    Se una parte ritiene che un membro del panel non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 38-B e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di tale allegato da parte del membro del panel.

20.    Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano il membro del panel della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre concordare di rimuovere il membro del panel e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 38.6.


21.    Qualora, a norma dell'articolo 20, le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del panel diverso dal presidente del panel, ciascuna parte può sottoporre la questione al presidente del panel, la cui decisione è definitiva. Se il presidente del panel constata che il membro del panel non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 38-B, il membro del panel è rimosso e sostituito da un nuovo membro scelto conformemente all'articolo 38.6.

22.    Qualora, a norma dell'articolo 20, le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del panel, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone rimaste nel sotto‑elenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 38.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato misto della parte richiedente, o il suo delegato, estraggono a sorte il nome di tale persona. La decisione della persona designata in relazione alla necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona designata constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 38-B, un nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 38.6.

VIII. Audizioni

23.    In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri membri del panel, il presidente del panel comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.


24.    Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Cile e a Santiago se la parte attrice è l'UE. Le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza sono a carico della parte convenuta. In circostanze debitamente giustificate e su richiesta di una parte, il panel può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza e previa consultazione di entrambe le parti.

25.    Il panel può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

26.    Tutti i membri del panel sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

27.    Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a)    i rappresentanti di una parte;

b)    i consulenti;

c)    gli assistenti e il personale amministrativo;


d)    gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del panel; e

e)    gli esperti, in base a quanto deciso dal panel a norma dell'articolo 38.22, paragrafo 2.

28.    Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

29.    Il panel conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

a)    Argomentazione

i)    argomentazione della parte attrice;

ii)    argomentazione della parte convenuta;


b)    Argomentazione di contestazione

i)    replica della parte attrice;

ii)    controreplica della parte convenuta.

30.    Il panel può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

31.    Il panel predispone la registrazione dell'udienza, da trasmettere quanto prima alle parti dopo l'udienza.

32.    Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

33.    Il panel può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

34.    Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal panel. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.


X. riservatezza

35.    Ciascuna parte e il panel considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel dall'altra parte. La parte che trasmette al panel una comunicazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva di tali informazioni riservate che è divulgata al pubblico.

36.    Nulla di quanto contenuto nel presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

37.    Il panel si riunisce a porte chiuse qualora la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del panel che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

38.    Il panel non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

39.    Nessun membro del panel può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri del panel.


XII. Comunicazioni amicus curiae

40.    Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

a)    pervengano al panel entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b)    siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi eventuali allegati;

c)    riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal panel;

d)    contengano una descrizione della persona che presenta la comunicazione, comprendente la cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

e)    precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento dinanzi al panel; e

f)    siano redatte nelle lingue di lavoro scelte dalle parti a norma degli articoli 44 e 45.


41.    Il panel trasmette le comunicazioni alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al panel entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

42.    Nella propria relazione il panel elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il panel non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame deve però tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 41.

XIII. Casi urgenti

43.    Nei casi urgenti di cui all'articolo 38.12, il panel, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente allegato. Il panel comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Lingua di lavoro e traduzioni

44.    Durante le consultazioni di cui all'articolo 38.4 ed entro la data della riunione organizzativa di cui all'articolo 11 del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per i procedimenti dinanzi al panel.


45.    Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

46.    Le relazioni e le decisioni del panel sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non hanno concordato una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del panel sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

47.    Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

48.    Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Eventuali costi per la traduzione di relazioni e decisioni del panel sono sostenuti in egual misura dalle parti.

XV. Termini speciali

49.    I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del panel nei procedimenti di cui agli articoli da 38.15 a 38.18.

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ALLEGATO 38-B

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL PANEL E I MEDIATORI

I. Definizioni

1.    Ai fini del presente allegato:

a)    "personale amministrativo": in relazione a un membro del panel, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)    "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e

c)    "candidato": una persona il cui nominativo figura nell'elenco di membri del panel di cui all'articolo 38.8 o che è stata proposta per la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 38.6.


II. Principi fondamentali

2.    Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e i membri del panel:

a)    prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)    sono indipendenti e imparziali;

c)    evitano i conflitti d'interessi diretti e indiretti;

d)    evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

f)    osservano norme di condotta rigorose; e

e)    non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

3.    I membri del panel non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.


4.    I membri del panel non possono usare la loro posizione in seno al panel per interessi personali o privati. I membri del panel si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

5.    I membri del panel non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

6.    I membri del panel evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III. Obblighi di dichiarazione

7.    Prima di accettare la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 38.6, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.


8.    L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni membro del panel di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

9.    I candidati o i membri del panel comunicano al comitato misto le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente allegato, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV. Doveri dei membri del panel

10.    In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del panel si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

11.    Ciascun membro del panel esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

12.    Ciascun membro del panel prende tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i suoi assistenti e il personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del panel a norma delle parti II, III, IV e VI del presente allegato e li rispettino.


V. Obblighi degli ex membri del panel

13.    Gli ex membri del panel evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del panel.

14.    Gli ex membri del panel ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente allegato.

VI. Riservatezza

15.    I membri del panel si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del panel divulgano o impiegano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16.    I membri del panel si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del panel prima della sua pubblicazione a norma del capo 38.

17.    I membri del panel si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni del panel o il parere di un membro del panel e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.


VII. Spese

18.    Ciascun membro del panel registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VIII. Mediatori

19.    Il presente allegato si applica ai mediatori, mutatis mutandis.

PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1.    Le parti riaffermano il proprio impegno a prevenire e combattere la corruzione negli scambi commerciali e negli investimenti a livello internazionale e ricordano che la corruzione compromette la buona governance e lo sviluppo economico e crea una distorsione delle condizioni di concorrenza a livello internazionale.

2.    Le parti riconoscono che la corruzione può incidere negativamente sugli scambi commerciali, in quanto compromette le opportunità di accesso al mercato e vanifica l'impegno volto a creare condizioni eque di concorrenza. La corruzione colpisce inoltre gli investitori e le imprese che cercano di partecipare al commercio e agli investimenti.

3.    Le parti riconoscono che la corruzione è una questione transnazionale e legata ad altre forme di criminalità transnazionale ed economica, compreso il riciclaggio di denaro, e che dovrebbe essere affrontata con un approccio multidisciplinare e una stretta cooperazione a livello internazionale.


4.    Le parti riconoscono la necessità di rafforzare l'integrità e la trasparenza sia nel settore pubblico che in quello privato e riconoscono che ciascun settore ha responsabilità complementari in materia di lotta alla corruzione.

5.    Le parti riconoscono l'importanza dell'operato delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui le Nazioni Unite, l'OMC, l'OCSE, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione degli Stati americani (OSA), per prevenire e combattere la corruzione negli ambiti che incidono sul commercio e sugli investimenti internazionali e si impegnano pertanto a collaborare per incoraggiare e sostenere iniziative adeguate.

6.    Le parti ribadiscono l'impegno comune nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16, ovvero ridurre in modo sostanziale la corruzione attiva e passiva in tutte le sue possibili forme.

7.    Le parti riconoscono l'importante lavoro svolto dal gruppo di lavoro anticorruzione del G20.

8.    Obiettivo del presente protocollo è definire un quadro bilaterale di impegni per combattere e prevenire la corruzione che incide sugli scambi e sugli investimenti nelle relazioni tra le parti.

9.    Le parti riconoscono che la definizione dei reati adottata o mantenuta in conformità del presente protocollo e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto di ciascuna parte e che tali reati sono perseguiti e puniti conformemente alla legislazione di ciascuna parte.


ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica alla corruzione che interessa le questioni disciplinate dalla parte III dell'accordo quadro avanzato.

ARTICOLO 3

Relazione con altri accordi

Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti derivanti da altri trattati, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); la convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, adottata a Parigi il 21 novembre 1997; la convenzione interamericana contro la corruzione, adottata a Caracas il 29 marzo 1996; e gli strumenti giuridici pertinenti adottati dal Consiglio d'Europa.


SEZIONE II

MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA CORRUZIONE

ARTICOLO 4

Corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici

1.    Le parti riconoscono l'importanza di combattere la corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici che incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti. A tal fine, le parti ribadiscono, in particolare, il loro impegno, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'UNCAC, ad adottare o mantenere le misure legislative e di altra natura necessarie per stabilire che la corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche straniere costituisce reato, se commessa intenzionalmente. Le parti ribadiscono inoltre il loro impegno a valutare la possibilità di adottare le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato, se commessa intenzionalmente, la corruzione passiva di funzionari pubblici stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche.


ARTICOLO 5

Corruzione attiva e passiva nel settore privato

1.    Le parti riconoscono l'importanza di combattere la corruzione attiva e passiva che incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti nel settore privato. A tal fine, le parti ribadiscono l'impegno, ai sensi dell'articolo 21 dell'UNCAC, di valutare l'adozione delle misure legislative e di altra natura che si rivelino necessarie per qualificare come reati la corruzione attiva e passiva nel settore privato, se commessa intenzionalmente nel corso di attività economiche, finanziarie o commerciali.

2.    Le parti riconoscono gli effetti dannosi dei pagamenti facilitatori a beneficio di funzionari pubblici, in quanto compromettono gli sforzi volti a combattere la corruzione e anzi la incentivano. A tal fine, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'UNCAC di escludere la deducibilità fiscale delle spese incorse per il versamento di tangenti e, se del caso, di altre spese che incoraggiano la corruzione.

ARTICOLO 6

Corruzione e riciclaggio di denaro

Le parti, riconoscendo il legame che intercorre tra corruzione e riciclaggio di denaro, ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 23 dell'UNCAC.


ARTICOLO 7

Responsabilità delle persone giuridiche

Le parti riconoscono che è necessario stabilire la responsabilità delle persone giuridiche e garantire la disponibilità di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive per far progredire la lotta globale contro la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali. A tal fine, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 26 dell'UNCAC.

SEZIONE III

MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 8

Condotta responsabile delle imprese

1.    Le parti riconoscono l'importanza di misure preventive e di un comportamento responsabile da parte delle imprese per prevenire la corruzione, tra cui gli obblighi di comunicazione finanziaria e non finanziaria e le pratiche di responsabilità sociale delle imprese.


2.    Le parti riconoscono la necessità di tenere conto delle esigenze e dei vincoli delle piccole e medie imprese al momento di valutare l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

3.    Le parti ricordano il loro sostegno alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali in relazione alla lotta contro la corruzione.

ARTICOLO

Informativa finanziaria:

1.    In linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC, le parti riconoscono l'importanza di rafforzare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato per prevenire la corruzione.

2.    Ciascuna parte valuta in particolare le seguenti misure per conseguire tale obiettivo:

a)    incoraggiare le imprese private, tenendo conto della loro struttura e delle loro dimensioni e, in particolare, delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, ad attuare misure per contribuire alla prevenzione e all'individuazione degli atti di corruzione; tali misure possono includere il rispetto di un codice di governo societario, una funzione di audit interno o controlli interni sufficienti;

b)    esigere che i conti e i rendiconti finanziari di tali imprese private siano oggetto di adeguate procedure di revisione e certificazione.


3.    Ciascuna parte adotta le misure necessarie, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, in materia di divulgazione dei bilanci e di mantenimento dei principi contabili e di revisione contabile.

4.    Ciascuna parte dovrebbe valutare l'opportunità di adottare o mantenere misure per incoraggiare i revisori esterni a segnalare alle autorità competenti qualsiasi atto che si sospetta possa costituire un reato di cui agli articoli 4, 5 e 6. Se tale obbligo di segnalazione è previsto dalla legislazione di una parte, quest'ultima garantisce che i revisori esterni che effettuano tali segnalazioni in buona fede siano protetti da azioni legali relative a violazioni di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche relative alla divulgazione di informazioni.


ARTICOLO 10

Trasparenza nel settore privato

1.    Le parti riconoscono che la trasparenza può contribuire a scoraggiare la corruzione che incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti e, a tal fine, richiamano gli impegni da esse assunti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'UNCAC, in particolare per quanto riguarda le seguenti misure che potrebbero conseguire l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nel settore privato attivo in attività commerciali connesse agli scambi e agli investimenti ai sensi della parte III del presente accordo:

a)    promuovere lo sviluppo di norme e procedure per salvaguardare l'integrità dei pertinenti soggetti privati, compresi codici di condotta per il corretto, onesto e corretto svolgimento delle attività commerciali e delle attività di tutte le professioni interessate e la prevenzione dei conflitti di interesse, e per promuovere l'uso delle buone pratiche commerciali tra le imprese e nei rapporti contrattuali delle imprese con le autorità pubbliche;

b)    prevenire l'uso improprio delle procedure che disciplinano gli enti privati, comprese le procedure relative alle sovvenzioni e alle licenze concesse dalle autorità pubbliche per attività commerciali;

c)    promuovere misure per prevenire i conflitti di interessi imponendo, se del caso e per un periodo di tempo ragionevole, restrizioni alle attività professionali degli ex funzionari pubblici o all'assunzione di funzionari pubblici da parte del settore privato dopo le dimissioni o il pensionamento, qualora tali attività o assunzioni siano direttamente connesse alle funzioni svolte o controllate da tali funzionari pubblici durante il loro mandato.


2.    Ciascuna parte incoraggia le imprese, le banche e le compagnie di assicurazione quotate a riferire in merito alle misure adottate per prevenire e combattere la corruzione. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per la divulgazione di tali relazioni.

ARTICOLO 11

Misure di prevenzione del riciclaggio di denaro

1.    Riconoscendo l'importanza di prevenire il riciclaggio di denaro e il suo potenziale impatto sul commercio e sugli investimenti, le parti confermano il loro impegno ad adottare o mantenere un regime nazionale globale di regolamentazione e vigilanza per gli istituti finanziari e le imprese e le professioni non finanziarie designate, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e alle raccomandazioni del GAFI. Le parti promuovono l'attuazione delle seguenti raccomandazioni del GAFI: 24 sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche e 25 sulla trasparenza e la titolarità effettiva degli istituti giuridici.

2.    Conformemente ai suddetti impegni, raccomandazioni e principi, le parti mantengono o adottano misure atte a:

a)    garantire che le loro disposizioni legislative e regolamentari includano una definizione di "titolare effettivo" comprendente le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano un cliente e le persone fisiche per conto delle quali viene effettuata un'operazione; la definizione comprende altresì le persone che esercitano il controllo effettivo finale su una persona o un dispositivo giuridici;


b)    garantire che le società o le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute ad acquisire e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti.

c)    garantire che i "trustee" di trust espressi mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, comprese quelle relative ai fondatori, gli eventuali protettori, i fiduciari e i beneficiari o le classi di beneficiari, e qualsiasi altra persona fisica che eserciti in ultima istanza il controllo effettivo sul trust; tali misure dovrebbero applicarsi anche ad altri istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini ai trust.

d)    imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie (DNFBP) di identificare il cliente e verificarne l'identità, nonché di identificare il titolare effettivo e di adottare misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo, in modo che l'istituto finanziario o le imprese e professioni non finanziarie siano sicuri dell'identità del titolare effettivo; le imprese e professioni non finanziarie sono quelle definite dalle raccomandazioni del GAFI;

e)    porre in essere meccanismi per garantire che le autorità competenti, quali definite nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, abbiano accesso tempestivo alle informazioni sui titolari effettivi;

f)    garantire che le rispettive autorità competenti partecipino agli scambi di informazioni sulla titolarità effettiva con le controparti internazionali in modo tempestivo ed efficace; e


g)    imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie di esercitare una dovuta diligenza rafforzata, in particolare per quanto riguarda le persone politicamente esposte, ovvero le persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche nel territorio di una delle parti o a livello internazionale, nonché i loro familiari e i loro stretti associati;

h)    garantire un controllo efficace del rispetto degli obblighi di cui sopra, compresa la definizione e l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza.

SEZIONE IV

MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO

ARTICOLO 12

Condotta dei funzionari pubblici

1.    Le parti riconoscono l'importanza dei principi di condotta per i funzionari pubblici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), adottati il 3 luglio 2007, per il Cile, e della raccomandazione n. R (2000) 10 del Consiglio d'Europa sui codici di condotta per i funzionari pubblici, adottati l'11 maggio 2000, per la parte UE.


2.    Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 8 dell'UNCAC, tra cui l'applicazione di codici o norme di condotta per i funzionari pubblici, l'agevolazione della segnalazione di atti di corruzione da parte dei funzionari pubblici alle autorità competenti, l'obbligo per i funzionari pubblici di rendere dichiarazioni alle autorità competenti in merito a potenziali conflitti di interessi e l'adozione di misure disciplinari o di altro tipo nei confronti dei funzionari pubblici che violano tali codici o norme.

ARTICOLO 13

Trasparenza nella pubblica amministrazione

1.     Le parti sottolineano l'importanza della trasparenza nella pubblica amministrazione per prevenire la corruzione che incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti e convengono di promuovere la trasparenza in linea con le disposizioni specifiche e orizzontali di cui alla parte III del presente accordo, comprese in particolare le disposizioni in materia di agevolazione degli scambi, appalti pubblici, regolamentazione interna e trasparenza generale.

2.    Le parti ribadiscono l'impegno assunto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'UNCAC di adottare misure adeguate per garantire che i suoi organismi anticorruzione siano noti al pubblico e di consentire l'accesso a tali organismi al fine di segnalare eventuali incidenti rilevanti.


ARTICOLO 14

Partecipazione della società civile

1.    Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione della società civile alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione nel settore del commercio e degli investimenti internazionali, nonché la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'esistenza, alle cause, alla gravità e alla minaccia della corruzione. A tal fine ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'UNCAC, in particolare l'impegno ad adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione attiva di persone e gruppi esterni al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni ‑ non governative e le organizzazioni a livello di comunità.

2.    In particolare le parti valutano la possibilità di:

a)    intraprendere attività di informazione pubblica e programmi di istruzione pubblica per contribuire a creare un sentimento di tolleranza zero nei confronti della corruzione; e

b)    adottare o mantenere misure che rispettino, promuovano e tutelino la libertà di cercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni sulla corruzione.


ARTICOLO 15

Protezione dei segnalanti

Le parti ribadiscono l'impegno assunto a norma dell'articolo 33 dell'UNCAC per quanto riguarda la protezione contro qualsiasi trattamento ingiustificato delle persone segnalanti.

SEZIONE V

Meccanismo di risoluzione delle controversie

ARTICOLO 16

Risoluzione delle controversie

1.    Le parti si adoperano al massimo delle loro possibilità attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre le eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo.

2.    In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 17 e 18.


ARTICOLO 17

Consultazioni

1.    Una parte (la "parte richiedente") può, in qualsiasi momento, chiedere consultazioni con l'altra parte (la "parte chiamata a rispondere") su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, presentando una richiesta scritta al punto di contatto della parte chiamata a rispondere istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 3. La richiesta illustra i motivi della domanda di consultazioni, compresa una descrizione sufficientemente specifica della questione di cui trattasi e della sua relazione con le disposizioni del presente protocollo.

2.    La parte chiamata a rispondere risponde per iscritto entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, salvo diverso accordo con la parte richiedente.

3.    Salvo diverso accordo, le parti avviano consultazioni entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4.    Le consultazioni possono avvenire in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. le eventuali consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte chiamata a rispondere, salvo se deciso diversamente dalle parti.


5.    Nel corso delle consultazioni:

a)    le parti forniscono informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione; e

b)    le parti trattano in via riservata tutte le informazioni scambiate nel corso delle consultazioni.

6.    Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione, tenendo conto delle opportunità di collaborazione ad essa collegate.

7.    Se le parti non sono in grado di risolvere la questione conformemente ai paragrafi da 3 a 6 entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, chiedere la convocazione del sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti di cui all'articolo 19 per esaminare la questione. Il sottocomitato anti‑corruzione per gli scambi e gli investimenti si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.

8.    Ciascuna parte o il sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti, adito a norma del paragrafo 7, può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 del presente accordo o altri pareri di esperti.


9.    Se le parti risolvono la questione, ne documentano i risultati, comprese, se del caso, le misure specifiche e i calendari concordati. Salvo diverso accordo, le parti mettono tali risultati a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 18

Gruppo di esperti

1.    Se, entro 60 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di esame della questione da parte del sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, o, in mancanza di tale richiesta, entro 120 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, non è stata raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente, una parte può, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, chiedere la costituzione di un gruppo di esperti per esaminare la questione. La richiesta indica i motivi della domanda di costituzione di un gruppo di esperti, compresa una descrizione della questione di cui trattasi, e spiega in che modo tale questione costituisce una violazione delle disposizioni applicabili del presente protocollo.

2.    Salvo disposizione contraria del presente articolo, al presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 38.6, 38.10, 38.13, paragrafo 6, 38.14, paragrafo 1, 38.15 e 38.19, 38.20, paragrafo 2, 38.21, 38.22, 38.24, 38.32, 38.33, 38.34 e 38.35, nonché gli allegati 38-A e 38-B.


3.
   Il sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti raccomanda al comitato misto, in occasione della sua prima riunione, di stilare un elenco di almeno 15 persone disposte e in grado di far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)    un sottoelenco di persone compilato sulla base delle proposte della parte UE;

b)    un sottoelenco di persone compilato sulla base delle proposte del Cile; e

c)    un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte a esercitare la funzione di presidente del gruppo di esperti.

Ciascuna parte propone almeno cinque nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano inoltre un minimo di cinque persone per il sottoelenco di presidenti. Il comitato misto provvede affinché ciascun sottoelenco sia aggiornato e contenga almeno cinque nominativi.

4.    Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche nelle materie disciplinate dal presente protocollo o nella risoluzione delle controversie che insorgono nell'ambito di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo individuale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione al disaccordo, né sono collegate al governo di una delle parti e si conformano alle disposizioni dell'allegato 38-B.

5.    Se il gruppo di esperti è composto secondo le procedure di cui all'articolo 38.6, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, gli esperti sono selezionati tra le persone comprese nei sottoelenchi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.


6.
   Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, di cui all'articolo 38.6, paragrafo 5, del presente accordo, il gruppo è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del protocollo sulla prevenzione e il contrasto della corruzione dell'accordo quadro avanzato, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti a norma dell'articolo 17 di tale protocollo e pubblicare una relazione, conformemente a tale articolo, contenente le risultanze e raccomandazioni per la risoluzione della questione".

7.    Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi internazionali vigenti, alle raccomandazioni o ai principi di cui al presente protocollo, il gruppo di esperti dovrebbe, se del caso, chiedere informazioni alle organizzazioni o agli organismi competenti. le eventuali informazioni sono trasmesse alle parti affinché possano formulare osservazioni.

8.    Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente protocollo in conformità alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

9.    Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione intermedia e una relazione finale in cui espone le conclusioni dei fatti, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tali conclusioni, nonché le conclusioni e le raccomandazioni da esso formulate.


10.
   Il gruppo di esperti trasmette la relazione intermedia alle parti entro 100 giorni dalla data della sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione intermedia. I termini fissati nel presente paragrafo possono essere prorogati di comune accordo dalle parti.

11.    Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di aspetti specifici della relazione intermedia entro 25 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla richiesta.

12.    Esaminate dette osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se, entro il termine di cui al paragrafo 11, non perviene alcuna richiesta contemplata allo stesso paragrafo, la relazione intermedia diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

13.    Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data della sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. I termini fissati nel presente paragrafo possono essere prorogati di comune accordo dalle parti.

14.    La relazione finale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia e ne tratta compiutamente le osservazioni.


15.
   Le parti mettono a disposizione del pubblico la relazione finale entro 15 giorni dalla data della sua presentazione da parte del gruppo di esperti.

16.    Se nella relazione finale il gruppo di esperti constata che la parte chiamata a rispondere non ha rispettato gli obblighi che le incombono in virtù del presente protocollo, le parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno, di cui all'articolo 40.6 del presente accordo, e l'altra parte delle sue decisioni sulle misure da attuare entro tre mesi dalla data in cui la relazione finale è stata resa pubblica a norma del paragrafo 15 del presente articolo.

17.    Il sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti monitora il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti e alle sue raccomandazioni. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 40.6 del presente accordo possono presentare osservazioni al riguardo al sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti.


ARTICOLO 19

Sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti

1.    Il sottocomitato anticorruzione per gli scambi e gli investimenti, istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, del presente accordo (il "sottocomitato"), è composto da rappresentanti di ciascuna parte, tenuto conto delle questioni specifiche da affrontare in una determinata sessione. I rappresentanti del Cile sono funzionari del sottosegretariato delle relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri o del suo successore.

2.    Il sottocomitato:

a)    facilita e controlla l'effettiva attuazione del presente protocollo e discute le eventuali difficoltà incontrate nella sua attuazione;

b)    promuove la cooperazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente protocollo e lo scambio di informazioni sugli sviluppi nei consessi non governativi, regionali e multilaterali per quanto riguarda le questioni contemplate dal presente protocollo;

c)    formula raccomandazioni al comitato misto;

d)    esamina qualsiasi altra questione relativa al presente protocollo eventualmente concordata dalle parti;


3.    Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente protocollo e comunica all'altra parte le informazioni su tale punto di contatto. Le parti si comunicano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.


PROTOCOLLO DELL'ACCORDO QUADRO AVANZATO CONCLUSO TRA
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E

LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRO, SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

b)    "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)    "informazioni": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

d)    "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale; e


e)    "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.    Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.

2.    L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.    L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo.


ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.    L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)    se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)    se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:

a)    persone fisiche o giuridiche delle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;


b)    merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)    luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d)    mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:

a)    persone, merci e mezzi di trasporto; e

b)    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.


ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.    Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, che sono immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.

2.    Le domande di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)    il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b)    le informazioni e il tipo di assistenza richiesti;

c)    l'oggetto e il motivo della richiesta;

d)    le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e)    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e


g)    eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla domanda.

3.    Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.    Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1.    Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Se l'autorità interpellata inoltra la domanda a un'altra autorità perché non può agire da sola, il presente paragrafo si applica anche a tale altra autorità.

2.    Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.


3.
   L'autorità interpellata invia una risposta alla domanda di assistenza entro due mesi dal ricevimento della stessa. Se l'autorità interpellata non è in grado di espletare la domanda di assistenza entro tale termine, lo comunica all'autorità richiedente indicando quando prevede di poter dare seguito alla domanda.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.    L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2.    I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.

3.    In applicazione del paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.


ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio dell'altra parte

1.    I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.    I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

3.    I funzionari debitamente autorizzati di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva, e in tale periodo di presenza:

a)    devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la propria qualifica ufficiale;

b)    non indossano uniformi e non portano armi; e

c)    godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale altra parte.


ARTICOLO 9

Consegna e notifica

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2.    Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.

ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

1.    Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15:

a)    scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo; e

b)    scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.


2.    Le parti possono stabilire intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare e sul formato e la frequenza di trasmissione, al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.    L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni, qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:

a)    rischi di pregiudicare la sovranità del Cile o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b)    rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5; oppure

c)    implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.    L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.


3.    Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. L'espletamento di domande di questo tipo è a discrezione dell'autorità interpellata.

4.    Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente la sua decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1.    Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini ivi stabiliti.

2.    L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.


3.    Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.    Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.    I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità alle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare una protezione supplementare.


ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre oggetti, documenti o copie autenticate degli stessi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e su quale materia, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1.    Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo.

2.    Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici sono a carico, se del caso, della parte richiedente.


3.    Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo saranno sostenute tali spese.

ARTICOLO 15

Applicazione

1.    L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali del Cile e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2.    Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna parte in conformità alle disposizioni del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.


3.    Nella parte UE le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito dello stesso tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza amministrativa reciproca conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri e il Cile, qualora le disposizioni di tali accordi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito a norma dell'articolo 8.8, paragrafo 1, del presente accordo.


DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA COMUNE
SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CONTENUTE NELL'ACCORDO QUADRO AVANZATO

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,

DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE

DALL'ALTRA

L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Cile formulano la seguente dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato.

Alla luce degli impegni assunti con l'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"), le parti confermano che i loro investitori possono aspettarsi che le parti adottino misure concepite e applicate per combattere i cambiamenti climatici o affrontarne le conseguenze presenti o future, mediante mitigazione, adattamento, riparazione, compensazione o altro.

Nell'interpretare le disposizioni sulla protezione degli investimenti, previste dall'accordo quadro avanzato, il tribunale o il tribunale d'appello, istituiti rispettivamente dagli articoli 17.34 e 17.35, dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti dalle parti nel quadro dell'accordo di Parigi e dei rispettivi obiettivi di neutralità climatica.


Le parti confermano pertanto che le disposizioni sulla protezione degli investimenti previste dall'accordo quadro avanzato devono essere interpretate e applicate da tale tribunale o tribunale d'appello tenendo debitamente conto degli impegni assunti dalle parti nel quadro dell'accordo di Parigi e dei rispettivi obiettivi di neutralità climatica e in modo da consentire alle parti di perseguire le rispettive politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SCAMBI COMMERCIALI E SVILUPPO SOSTENIBILE CONTENUTE

NELL'ACCORDO QUADRO AVANZATO CONCLUSO

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA

Le parti,

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono,

RICHIAMANDO il proprio impegno a modernizzare e sostituire l'accordo di associazione UE-Cile, concluso nel 2002, per tenere conto delle nuove realtà politiche ed economiche,

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,

CONVINTE che l'accordo quadro avanzato concluso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, ("accordo quadro avanzato") e l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ("accordo commerciale interinale") saranno vantaggiosi per entrambe le parti al fine di stimolare la ripresa economica dalla crisi COVID-19, promuovere la crescita in un contesto geopolitico caratterizzato da forte instabilità e rafforzare ulteriormente i loro legami,


DETERMINATE a garantire che l'accordo quadro avanzato promuova la sostenibilità, affinché la crescita economica si accompagni alla protezione di condizioni di lavoro dignitose, del clima e dell'ambiente, in piena adesione ai valori condivisi e alle priorità delle parti, tra cui il sostegno alla transizione verde e la promozione di catene del valore responsabili e sostenibili, e

RICONOSCENDO che la partecipazione inclusiva della società civile all'attuazione dell'accordo quadro avanzato è essenziale per l'individuazione tempestiva di sfide, opportunità e priorità e per monitorare le rispettive azioni concordate,

esprimono l'intenzione comune di concludere rapidamente l'accordo quadro avanzato e successivamente cooperare nell'attuazione dei suoi aspetti di sostenibilità sulla base delle considerazioni seguenti:

1.    Per quanto riguarda l'obiettivo comune di promuovere livelli elevati di tutela del lavoro e un lavoro dignitoso per tutti, le parti sottolineano l'impegno a rispettare, promuovere e attuare efficacemente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). In tale contesto, le parti accolgono con favore la decisione dell'OIL di aggiungere il principio di un "ambiente di lavoro sicuro e sano" tra i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adeguando di conseguenza le corrispondenti convenzioni dell'OIL, che si impegneranno a ratificare come richiesto.

2.    Per quanto riguarda l'obiettivo comune di affrontare l'urgente minaccia dei cambiamenti climatici, le parti sottolineano il proprio impegno ad attuare efficacemente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'accordo di Parigi adottato nel suo ambito, compresi gli impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale.


3.    Per quanto riguarda l'obiettivo comune di proteggere e conservare l'ambiente e gestire in modo sostenibile le risorse naturali, le parti sottolineano il proprio impegno ad attuare efficacemente gli accordi ambientali multilaterali e i protocolli di cui sono firmatarie, compresa la convenzione sulla diversità biologica.

Le parti rilevano che l'obiettivo comune di rafforzare la partecipazione inclusiva della società civile e di scambiare regolarmente opinioni con i rispettivi gruppi consultivi interni, anche su progetti pertinenti di assistenza tecnica, comprende gli aspetti attinenti agli scambi e alla sostenibilità dell'accordo quadro avanzato. Le parti sottolineano il proprio impegno a promuovere e agevolare l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni con i mezzi che ritengono appropriati, compresi incontri periodici. Le parti esprimono l'intenzione di sostenere i gruppi consultivi interni in linea con la legislazione e le politiche nazionali.

Per quanto riguarda l'attuazione del capitolo dell'accordo quadro avanzato relativo agli scambi e allo sviluppo sostenibile, le parti intendono concentrarsi sulle priorità comuni individuate in materia di sostenibilità. Le parti solleciteranno le opinioni e la partecipazione della società civile su questioni relative all'attuazione del capitolo, ivi compreso il seguito dato agli impegni assunti dalle parti.


Le parti accolgono con favore il fatto che l'Unione europea e il Cile, all'entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale, avvieranno un processo di riesame formale degli aspetti relativi a scambi commerciali e sviluppo sostenibile di tale accordo, a norma dell'articolo 26.23 dello stesso, al fine di considerare l'integrazione, se del caso, di disposizioni aggiuntive ritenute rilevanti dall'Unione europea o dal Cile in quel momento, anche nel contesto dei rispettivi sviluppi politici interni e delle recenti prassi in materia di trattati internazionali, secondo quanto da essi ritenuto opportuno. Tali disposizioni aggiuntive possono riferirsi, in particolare, all'ulteriore rafforzamento dei meccanismi di applicazione del capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, compresa la possibilità di prevedere una fase di conformità, e contromisure pertinenti in ultima istanza.

Fatto salvo l'esito del riesame, le parti prendono atto che l'Unione europea e il Cile valuteranno anche la possibilità di includere l'accordo di Parigi quale elemento essenziale dell'accordo commerciale interinale.

Le parti ribadiscono che l'Unione europea e il Cile intendono concludere il processo di riesame nell'ambito dell'accordo commerciale interinale entro 12 mesi e integrare eventuali esiti concordati del processo di riesame, modificando l'accordo commerciale interinale in conformità dell'articolo 33.9 dello stesso. Le parti cercheranno inoltre di integrare nell'accordo quadro avanzato tutti i risultati concordati del processo di riesame a norma dell'accordo commerciale interinale, modificando l'accordo quadro avanzato conformemente all'articolo 41.6 dello stesso.

(1)     Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.
(2)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008.
(3)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(4)    Conformemente alla direttiva 2014/25/UE, per "impresa pubblica" si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:    detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;    controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;    possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
(5)    Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto appaltante a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 1983, sulla base dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), relativo ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), oppure, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui il soggetto appaltante possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, oppure che possa esercitare un'influenza dominante sul soggetto appaltante oppure che, come il soggetto appaltante, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o di norme interne.
(6)    Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, sarà sufficiente che l'impresa dimostri, in particolare in base a proiezioni dell'attività, che il fatturato di cui al presente paragrafo sia verosimile.
(7)    http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1
(8)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(9)    GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
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