COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.7.2023
COM(2023) 389 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti,
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere
ALLEGATO
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata "Svizzera",
in seguito congiuntamente denominate "parti",
VISTO l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ("accordo di associazione con la Svizzera"),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)L'Unione ha istituito lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI"), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, mediante il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento BMVI").
(2)Il regolamento BMVI costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Svizzera.
(3)Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'acquis di Schengen volto a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, nel pieno rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dai paesi associati riguardo ai diritti fondamentali, e a sostenere l'attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, contribuendo in tal modo ad assicurare un livello elevato di sicurezza negli Stati membri e nei paesi associati.
(4)A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento BMVI, l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e le risorse aggiuntive fornite in virtù del medesimo regolamento sono attuati in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario") e del regolamento (UE) 2021/1060 ("regolamento recante disposizioni comuni").
(5)A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
(6)Poiché il BMVI offre l'opportunità di attuare azioni in regime di gestione concorrente, di gestione diretta e di gestione indiretta, il presente accordo dovrebbe consentire di ricorrere a uno qualsiasi di questi regimi in Svizzera, conformemente ai principi e alle norme dell'UE in materia di gestione e controllo finanziario.
(7)Alla luce della natura sui generis dell'acquis di Schengen e dell'importanza della sua applicazione uniforme per l'integrità dello spazio Schengen, tutte le norme applicabili alla gestione dei programmi nazionali dovrebbero applicarsi in Svizzera allo stesso modo che negli Stati membri.
(8)Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali della Svizzera al BMVI, i suoi contributi per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere versati in cinque rate annuali dal 2023 al 2027. Dal 2023 al 2025 i contributi annuali dovrebbero essere stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero essere stabiliti nel 2026 sulla base del prodotto interno lordo nominale di tutti gli Stati partecipanti al BMVI tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati.
(9)In linea con il principio della parità di trattamento, la Svizzera dovrebbe beneficiare di eventuali entrate residue quali definite all'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento ETIAS"). Nel quadro del BMVI, i contributi finanziari che la Svizzera è tenuta a versare al BMVI sono ridotti in misura proporzionale.
(10)Il trattamento dei dati personali da parte della Svizzera nell'ambito dell'attuazione del presente accordo deve essere disciplinato dalla legislazione nazionale del paese in materia di protezione dei dati.
(11)La Svizzera non è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sebbene sia parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli e, di conseguenza, rispetti i diritti e i principi ivi riconosciuti e sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. I riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nei regolamenti BMVI e RDC e nel presente accordo dovrebbero pertanto essere intesi come riferimenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai relativi protocolli ratificati dalla Svizzera e all'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
(12)Non essendo vincolata dai riferimenti all'acquis dell'Unione in materia di ambiente, la Svizzera dovrebbe attuare il BMVI e il presente accordo in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI"), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo di programmazione 2021-2027, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148 ("regolamento BMVI").
Articolo 2
Gestione finanziaria e controllo
1.Nell'attuare il regolamento BMVI, la Svizzera adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE.
Le disposizioni di cui al primo comma sono:
(a)gli articoli 33, 36, 61, 63, da 97 a 105, 106, 115, 116, da 125 a 129, da 135 a 144 e 154, l'articolo 155, paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, e gli articoli 180 e da 254 a 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario");
(b)
il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio;
(c)il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(d)gli articoli da 1 a 4, da 7 a 9, da 15 a 17, da 21 a 24, da 35 a 42, da 44 a 107, da 113 a 115 e 119 e gli allegati del regolamento (UE) 2021/1060 ("RDC") pertinenti al BMVI.
2.In caso di modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario pertinenti al BMVI:
(a)la Commissione europea ne informa quanto prima la Svizzera e, su richiesta di quest'ultima, fornisce spiegazioni in merito alla modifica, all'abrogazione, alla sostituzione o alla rifusione;
(b)fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, la Commissione europea (a nome dell'Unione) e la Svizzera possono decidere di comune accordo di apportare qualsiasi modifica al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo necessaria per tener conto di tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario.
3.La Svizzera applica e, se necessario, attua:
(a)qualsiasi atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi l'RDC, limitatamente alle disposizioni relative all'applicazione del regolamento BMVI;
(b)
qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato dalla Commissione europea sulla base dell'RDC, limitatamente alle disposizioni relative all'applicazione del regolamento BMVI.
Per fare in modo che ciò avvenga, la Commissione europea:
(a)informa quanto prima la Svizzera di tutte le proposte di atti di cui al primo comma, lettere a) e b), e, su richiesta della Svizzera, fornisce spiegazioni in merito a tali proposte;
(b)notifica quanto prima alla Svizzera tutti gli atti di cui al primo comma, lettera a) o b).
La Svizzera può informare quanto prima l'UE della sua posizione in merito alle proposte e l'Unione ne tiene debitamente conto.
La Svizzera notifica all'UE quanto prima, e in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla notifica, la propria decisione di accettare gli atti ad essa notificati dall'UE a norma del primo comma, lettere a) o b).
4.I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività finanziate dal BMVI a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
Articolo 3
Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento RDC di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Nel garantire il rispetto da parte della Svizzera delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d):
(a)i riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE sono intesi come riferimenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai relativi protocolli ratificati dalla Svizzera e all'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
(b)non essendo vincolata dai riferimenti all'acquis dell'Unione in materia di ambiente, la Svizzera acconsente ad attuare il BMVI in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Articolo 4
Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento BMVI
1.La Commissione assegna alla Svizzera l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento BMVI, purché le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento BMVI risultino rispettate due anni dopo l'inizio della partecipazione della Svizzera allo Strumento.
2.I termini che fanno riferimento all'entrata in vigore del regolamento BMVI vanno intesi come facenti riferimento alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 5
Esecuzione forzata
1.Le decisioni della Commissione che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Svizzera.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è apposta alla decisione dall'autorità nazionale, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.
Il governo svizzero designa a tal fine un'autorità nazionale e comunica tale designazione alla Commissione, che a sua volta ne informa la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assolte tali formalità su richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione svizzera richiedendola direttamente all'autorità competente.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera.
2.Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in una convenzione di sovvenzione rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo costituiscono titolo esecutivo in Svizzera al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1.La Svizzera:
(a)combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Svizzera;
(b)adotta, per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per proteggere i propri interessi finanziari; e
(c)coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione europea.
2.Le autorità svizzere competenti informano senza indugio la Commissione europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza. Esse informano inoltre la Procura europea (EPPO) quando tali fatti o sospetti riguardano un caso che può rientrare nella sua competenza.
La Svizzera e l'Unione si garantiscono reciprocamente un'assistenza efficace nei casi in cui le rispettive autorità competenti avviino indagini o procedimenti giudiziari, conformemente al quadro giuridico applicabile, riguardanti la tutela degli interessi finanziari di entrambe le parti nell'ambito del presente accordo.
3.La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.
4.Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, l'OLAF, l'EPPO, la Corte dei conti e le autorità svizzere competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
Articolo 7
Verifiche e audit da parte dell'Unione
1.L'Unione ha il diritto di effettuare verifiche e audit tecnici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Svizzera o di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Svizzera che riceva finanziamenti dell'Unione dal BMVI, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Svizzera coinvolto nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione a titolo del BMVI. Tali verifiche e audit possono essere effettuati dalla Commissione europea, dall'OLAF e dalla Corte dei conti.
2.Le autorità svizzere agevolano le verifiche e gli audit, che possono, se dette autorità lo desiderano, essere eseguiti congiuntamente con le stesse.
3.Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dei diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera derivanti dall'applicazione del presente accordo, o la denuncia del presente accordo, in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione assunto prima della data in cui la sospensione o la denuncia entrassero in vigore.
Articolo 8
Controlli e verifiche sul posto
L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero per quanto riguarda il BMVI nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, integrato dal regolamento (UE) n. 883/2013.
Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che, se dette autorità lo desiderano, possono essere eseguiti congiuntamente con le stesse.
Articolo 9
Corte dei conti
La competenza della Corte dei conti di cui all'articolo 287, paragrafi 1 e 2, TFUE si estende alle entrate e alle spese connesse all'attuazione del regolamento BMVI da parte della Svizzera, anche nel territorio di quest'ultima.
Conformemente all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e alla parte prima, titolo XIV, capo 1, del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il BMVI, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.
Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Dette istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Articolo 10
Contributi finanziari
1.La Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI secondo la formula descritta nell'allegato I.
2.Ogni anno la Commissione può utilizzare fino allo 0,75 % dei contributi versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative per il personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento BMVI e del presente accordo da parte della Svizzera.
3.Previa detrazione delle spese amministrative di cui al paragrafo 2, l'importo residuo dei pagamenti annuali è assegnato come segue:
(a)il 70 % all'attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri e degli Stati associati;
(b)il 30 % allo strumento tematico di cui all'articolo 8 del regolamento BMVI.
4.Un importo equivalente ai pagamenti annuali svizzeri è utilizzato per contribuire a una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace.
5.L'Unione fornisce alla Svizzera le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla rendicontazione, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e di discarico dell'Unione per quanto riguarda il BMVI.
Articolo 11
ETIAS
Le eventuali entrate residue dell'ETIAS dopo la copertura dei suoi costi di funzionamento e di manutenzione di cui all'articolo 86 del regolamento ETIAS (o "eccedenze") sono dedotte dal contributo finanziario finale della Svizzera al BMVI, secondo la formula descritta nell'allegato II.
Articolo 12
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto della Svizzera. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.
Articolo 13
Appalti pubblici
1.I riferimenti alla legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici nel regolamento BMVI e nell'RDC si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale svizzera in materia di appalti pubblici e all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo sugli appalti pubblici) e all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
2.La Svizzera mette a disposizione della Commissione le procedure di appalto pubblico applicate.
Articolo 14
Entrata in vigore e durata
1.Le parti approvano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
3.Al fine di garantire continuità al sostegno nel settore strategico pertinente e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è possibile cominciare ad attuare le misure contemplate dal regolamento BMVI prima dell'entrata in vigore dell'accordo e a partire dal 1° gennaio 2021.
4.Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.
5.In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione con la Svizzera è autorizzato a negoziare e adottare le modifiche necessarie dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in caso di notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, a motivo del mancato raggiungimento di un accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie
In caso di controversia in merito all'applicazione del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo di associazione con la Svizzera.
Articolo 16
Sospensione
1.I diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera derivanti dall'applicazione del presente accordo possono essere sospesi dall'Unione, conformemente ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, nel caso a) di mancato pagamento totale o parziale del contributo finanziario dovuto dalla Svizzera; b) di mancato rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, compresa la decisione di non accettare un atto notificato a norma di tale disposizione; o c) qualora il regolamento finanziario sia oggetto di una modifica, di un'abrogazione, di una sostituzione o di una rifusione pertinente al BMVI e non sia stato raggiunto alcun accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario.
2.L'Unione notifica alla Svizzera la sua intenzione di sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera derivanti dall'applicazione del presente accordo e, in tal caso, la questione è ufficialmente iscritta all'ordine del giorno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione con la Svizzera.
3.Il comitato misto è convocato e la riunione si svolge entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2. Il comitato misto dispone di 90 giorni per risolvere la questione, a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui la questione è stata iscritta conformemente al paragrafo 2. Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di 90 giorni, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni per poter raggiungere una soluzione definitiva.
4.Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di cui al paragrafo 3, l'Unione può sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera derivanti dall'applicazione del presente accordo di cui ai paragrafi da 5 a 7.
5.In caso di sospensione, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data in cui la sospensione prende effetto. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di detta procedura.
6.La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a detti impegni giuridici.
7.Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti nell'ambito del presente accordo prima della sospensione può essere effettuata anche dopo la sospensione.
8.L'Unione informa immediatamente la Svizzera non appena ricevuto l'importo del contributo finanziario o operativo dovuto, quando è cessata l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 3, o quando la questione relativa al regolamento finanziario è risolta. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
9.A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici della Svizzera possono essere nuovamente ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e a quelle avviate prima di tale data per le quali i termini per la presentazione delle domande non siano scaduti.
Articolo 17
Denuncia
1.L'Unione o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notifica.
2.Il presente accordo cessa automaticamente di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 17 di quest'ultimo.
3.In caso di denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, le parti convengono che le operazioni in cui gli impegni giuridici siano stati assunti dopo l'entrata in vigore e prima della denuncia del presente accordo proseguano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nell'accordo stesso.
4.Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti a norma del presente accordo prima della denuncia può essere effettuata anche dopo la denuncia del presente accordo.
5.Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.
Articolo 18
Lingue
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, irlandese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Allegato I
Formula di calcolo dei contributi finanziari annuali per gli anni dal 2021 al 2027 e modalità di pagamento
1.Il calcolo del contributo finanziario tiene conto dell'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento BMVI.
2.Per gli anni dal 2023 al 2025, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI conformemente alla tabella seguente:
(in EUR)
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2023
|
2024
|
2025
|
Svizzera
|
55 805 213
|
55 805 213
|
55 805 213
|
La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di approvazione del programma nazionale di cui all'articolo 23 dell'RDC.
3.Il contributo finanziario della Svizzera al BMVI per gli anni 2026 e 2027 è calcolato come segue.
Per ogni anno dal 2020 al 2024, gli importi relativi al prodotto interno lordo (PIL) nominale della Svizzera disponibili dal 31 marzo 2026 su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano al BMVI per ogni rispettivo anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni dal 2020 al 2024 è applicata:
·alla somma degli stanziamenti d'impegno del bilancio adottato e delle successive modifiche o storni impegnati alla fine di ogni anno per il BMVI per gli anni dal 2021 al 2025,
·agli stanziamenti d'impegno annuali del bilancio adottato per il BMVI per l'esercizio 2026 effettuati all'inizio dell'esercizio 2026 e
·agli stanziamenti d'impegno annuali in base alla dotazione BMVI per l'esercizio 2027 inclusi nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2027 adottato dalla Commissione,
al fine di ottenere l'importo totale che la Svizzera è tenuta a versare per l'intero periodo di attuazione del BMVI.
Da detto importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2026 e 2027. Metà di questo importo è versata nel 2026 e l'altra metà nel 2027.
4.Il pagamento del contributo finanziario e il calcolo degli importi dovuti o da percepire sono espressi in euro.
5.La Svizzera versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Allegato II
Formula di calcolo della quota svizzera delle eventuali entrate residue ai sensi dell'articolo 86 del regolamento ETIAS
Per ogni esercizio finanziario in cui vengono generate eccedenze così come definite all'articolo 86 del regolamento ETIAS, gli importi del prodotto interno lordo (PIL) nominale della Svizzera disponibili dal 31 marzo su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano all'ETIAS per il rispettivo anno; tale procedura si conclude con l'esercizio finanziario 2026.
La media delle percentuali ottenute è applicata alle eccedenze totali generate. Il contributo finanziario svizzero per il 2027 destinato allo strumento tematico è ridotto dell'importo risultante.