COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.6.2023
COM(2023) 332 final
2018/0132(APP)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Obiettivi della proposta
Nel dicembre 2021 la Commissione ha proposto tre nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE, vale a dire un contributo del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e una risorsa propria basata su una quota degli utili residui delle multinazionali che sarà riassegnata agli Stati membri dell'UE nell'ambito del recente accordo OCSE/G20 ("primo pilastro") ("proposta sulle risorse proprie"). La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea ("IMSOR"), stabilisce i poteri di controllo e di ispezione della Commissione necessari per l'esecuzione di queste tre nuove risorse proprie.
Più di un anno dopo, la Commissione modifica questa "proposta sulle risorse proprie" e aggiunge una nuova risorsa propria basata sui dati statistici relativi agli utili delle imprese. La proposta COM(2022) 102 final deve pertanto essere adeguata per garantire che la Commissione disponga di poteri di controllo e supervisione proporzionati per garantire la corretta attuazione di questa nuova risorsa propria.
In secondo luogo, nel 2023 i colegislatori hanno adottato il regolamento CBAM, che ha conferito alla Commissione poteri di controllo e di ispezione supplementari rispetto alla proposta iniziale della Commissione del luglio 2021. La proposta IMSOR deve essere adeguata per tenere conto della governance centralizzata prevista dal regolamento CBAM.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è collegata ai regolamenti recanti le modalità di messa a disposizione, segnatamente: i) il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo); e ii) il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio (per quanto riguarda le risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggio di plastica).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 311, quarto comma, TFUE.
•Proporzionalità
La presente proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 aggiunge le misure necessarie per le nuove risorse proprie. L'inclusione delle nuove risorse proprie nella decisione sulle risorse proprie richiede una normativa aggiornata che comprenda le misure di esecuzione relative a queste nuove risorse proprie e migliori le misure vigenti.
•Scelta dell'atto giuridico
La scelta di un regolamento del Consiglio si basa direttamente sull'articolo 311, quarto comma, TFUE, che recita specificamente "Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti (...) stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione".
3.CONTENUTO DELLA MODIFICA
•Misure di esecuzione supplementari per la risorsa propria basata sui dati statistici relativi agli utili delle imprese
La Commissione propone di calcolare il contributo degli Stati membri sulla base dei dati statistici relativi agli utili delle imprese stabiliti nell'ambito del Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.
Al fine di ottenere una maggiore garanzia sulla comparabilità dei dati utilizzati dagli istituti nazionali di statistica per compilare gli aggregati per la risorsa propria basata sui dati statistici relativi agli utili delle imprese, la Commissione (Eurostat) verificherà le fonti di dati e la metodologia utilizzati per compilare i dati ampliando l'ambito delle attuali verifiche RNL. La Commissione (Eurostat) deve pertanto avere il potere, nell'ambito del presente regolamento, di effettuare le necessarie verifiche.
•Riesaminare la necessità di poteri di controllo in relazione alla risorsa propria CBAM
Conformemente agli articoli 15 e 19 del regolamento CBAM, la Commissione dovrebbe effettuare controlli basati sul rischio e riesaminare di conseguenza il contenuto delle dichiarazioni CBAM. La Commissione può effettuare controlli basati sul rischio per quanto riguarda i dati e le operazioni iscritti nel registro CBAM al fine di garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nella cancellazione dei certificati CBAM.
Facendo il punto sui controlli ora integrati nella legislazione settoriale che comprende, tra l'altro, i compiti summenzionati in applicazione del principio di istituire un quadro efficiente ed efficace, non si ritengono necessari ulteriori controlli e ispezioni in loco. La proposta COM(2022) 102 final è modificata di conseguenza.
2018/0132 (APP)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, in particolare l'articolo 10,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, modificata dalla decisione XX/XX del Consiglio, introduce come nuove risorse proprie il sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, una quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri come stabilito nella [direttiva sull'attuazione dell'accordo globale relativo alla ridistribuzione dei diritti di imposizione] e il risultato lordo di gestione definito dal Sistema europeo dei conti 2010 istituito dal regolamento (UE) 549/2013, coerente con i dati sull'RNL forniti a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/516 e in conformità del quadro di controllo previsto dall'atto di esecuzione relativo all'RNL, per i settori delle società non finanziarie e finanziarie ("risorsa propria basata sui dati statistici relativi agli utili delle imprese").
(2)Per motivi di coerenza, è necessario stabilire misure di esecuzione in materia di controllo e supervisione, unitamente ai pertinenti obblighi in materia di comunicazione, tenendo conto dei controlli e delle verifiche effettuati dagli Stati membri anche per le nuove risorse proprie.
3)Per motivi di efficienza ed efficacia, le misure di esecuzione in materia di controllo e supervisione relativi alla risorsa propria basata sullo scambio di quote di emissioni dovrebbero tenere conto del quadro di controllo istituito dalla legislazione settoriale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi connessi al sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.
(3 bis)Per motivi di efficienza ed efficacia, le misure di esecuzione in materia di controllo e supervisione relativi alla risorsa propria basata sui dati statistici relativi agli utili delle imprese dovrebbero tenere conto dell'obbligo imposto agli Stati membri nell'ambito del quadro di controllo RNL
. In particolare gli Stati membri dovrebbero fornire, nell'ambito dell'inventario RNL, descrizioni dettagliate delle fonti statistiche e dei metodi utilizzati per la compilazione dei conti settoriali annuali, con particolare attenzione al risultato lordo di gestione dei settori delle società finanziarie e non finanziarie. Anche i compiti del gruppo di esperti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/516 sull'RNL dovrebbero essere ampliati per includere la consulenza alla Commissione sulla qualità e la formulazione di pareri annuali sull'adeguatezza del risultato lordo di gestione dei settori delle società non finanziarie e finanziarie ai fini delle risorse proprie.
(4)Per consentire l'esecuzione di misure di controllo e supervisione per le nuove risorse proprie, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le entità coinvolte nelle procedure relative alle risorse proprie forniscano agli agenti delegati l'accesso ai dati pertinenti e l'assistenza necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.
(5)Ai fini dell'efficacia, le misure di esecuzione per il controllo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbero applicarsi fatte salve le misure di esecuzione per la verifica delle risorse proprie tradizionali di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e al regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
(6)È opportuno estendere alle nuove risorse proprie le verifiche e le indagini effettuate dagli Stati membri in relazione al calcolo, all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie dell'Unione, nonché le norme che garantiscono la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
(7)A norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni adeguate anche sulle nuove risorse proprie.
(8)Le modalità di segnalazione e rendicontazione dovrebbero essere estese alle nuove risorse proprie affinché la Commissione sia in grado di monitorare l'operato degli Stati membri nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio. Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 20234. L'articolo 6 quater dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 è così modificato:
1)l'articolo 2 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
.
______________________
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis, 6 ter,e 6 quater e 6 quinquies:
"6 bis. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
a)la Commissione ha accesso a tutti i dati relativi al procedimento d'asta necessari per calcolare la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, compresi i dati di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione;
b)la Commissione ha accesso alla documentazione relativa al quantitativo annuo di quote per le quali lo Stato membro interessato si avvale di una delle seguenti opzioni, con il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta sulla piattaforma comune nell'anno in cui tali quote sarebbero state messe all'asta:
–per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
–la possibilità di una cancellazione limitata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio;
–l'utilizzo di quote come indicato all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva;
c)la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli Stati membri agevolano tali controlli.
Come misura di riesame, la Commissione si accerta che i calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 si basino su dati corretti. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti al regolamento (UE) n. 1031/2010.
6 ter. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
a)gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti il calcolo e la messa a disposizione della risorsa propria conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio;
b)la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i riesami di cui al paragrafo 6 bis, lettera b). Gli Stati membri agevolano tali controlli;
La Commissione ha accesso, se richiesto dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ai documenti giustificativi relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie.
Nel corso del controllo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione si accerta in particolare che le procedure e i controlli messi in atto dagli Stati membri per verificare e aggregare gli importi siano adeguati e conformi al regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
La Commissione si accerta che i calcoli effettuati per determinare l'importo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 siano stati effettuati correttamente. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti al regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
6 quater. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sulla quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
a)la Commissione ha accesso alla documentazione giustificativa utilizzata dagli Stati membri in merito all'accertamento e alla messa a disposizione della risorsa propria;
b)le verifiche della Commissione sono effettuate insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Nel corso di tali verifiche la Commissione si accerta che i calcoli effettuati per determinare l'importo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 siano stati effettuati correttamente. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti alla riassegnazione di una quota degli utili residui di imprese multinazionali assegnata agli Stati membri.
6 quinquies. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul risultato lordo di gestione dei settori delle società non finanziarie e finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
a)entro il 1º ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi al risultato lordo di gestione (B.2g) per i settori delle società non finanziarie (S.11) e delle società finanziarie (S.12) conformemente alle definizioni del Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 e coerenti con i dati RNL forniti a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/516. Tali dati dovrebbero riguardare l'anno precedente e le eventuali modifiche apportate agli anni precedenti. Insieme a tali dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/516. Inoltre gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), nell'ambito dell'inventario RNL, informazioni dettagliate sulle fonti statistiche e sui metodi utilizzati per la compilazione dei conti settoriali annuali, con particolare attenzione al risultato lordo di gestione dei settori delle società finanziarie e non finanziarie.
b)Il gruppo di esperti di cui all'articolo 4 del regolamento RNL (UE) 2019/516 fornisce consulenza alla Commissione circa la qualità e formula pareri annuali sull'adeguatezza del risultato lordo di gestione dei settori delle società non finanziarie e finanziarie ai fini delle risorse proprie.
c)La Commissione verifica ogni anno, insieme allo Stato membro interessato, gli aggregati forniti per individuare eventuali errori di compilazione, in particolare nei casi notificati dal gruppo di esperti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/516; in tale contesto, se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può, in singoli casi, esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone;
c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le misure di controllo, di supervisione e di riesame di cui al presente articolo non ostano:
a)ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione di loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;
b)alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
c)alle misure previste all'articolo 325 TFUE e come ulteriormente specificato nelle pertinenti misure dell'Unione;
d)ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE;
e)agli articoli 53 e 79 della direttiva 2014/65/UE;
f)agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati;
g)agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;
h)al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i)al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j)al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;.
k)al regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
d)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi da 3 a 6 quater, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie, o di mettere tali documenti o relazioni a sua disposizione.";
(2)all'articolo 4, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) f) e g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sono presentati a tutti gli Stati membri."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 20234.
L'articolo 6 quater si applica tuttavia a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il