COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.6.2023
COM(2023) 331 final
2021/0430(CNS)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
{SWD(2023) 331 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Nel 2020 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie tenendo conto di NextGenerationEU. In base a tale accordo, "le spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP. È inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri". Quindi "le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso. In conformità del principio dell'universalità, ciò non comporterà destinazioni o assegnazioni di particolari risorse proprie per coprire un determinato tipo di spesa".
Nel dicembre 2021 la Commissione ha proposto tre nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE con contributi provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS), dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE e da una quota degli utili residui delle maggiori imprese multinazionali, che verrebbero riassegnati all'UE in base al primo pilastro dell'accordo dell'OCSE/G20. Questo paniere di risorse proprie era coerente con la legislazione settoriale proposta in precedenza nello stesso anno sia relativamente alla direttiva ETS riveduta che al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
La Commissione si è inoltre impegnata a presentare ulteriori proposte per nuove risorse proprie entro la fine del 2023 che comprendano un contributo connesso al settore delle imprese. Il pacchetto mira a generare entrate sufficienti a sostenere il rimborso dei prestiti di NextGenerationEU in un contesto di incertezze relative allo sviluppo dei costi di finanziamento, in linea con l'accordo interistituzionale. La Commissione propone pertanto una nuova risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.
2.CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
2.1.Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni
L'accordo sulla legislazione settoriale richiede alcuni adeguamenti della proposta relativa alle risorse proprie. Poiché il Fondo sociale per il clima sarà inizialmente finanziato con entrate con destinazione specifica esterne a partire dal 2026, la Commissione propone di rinviare dal 2027 al 2028 l'introduzione della risorsa propria proveniente dal nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia, il trasporto su strada e altri settori. Gli Stati membri che applicano una tassa nazionale sul carbonio possono inoltre decidere di escludere le emissioni in questione dal nuovo ETS. Gli Stati membri interessati dovranno annullare le quote corrispondenti. La Commissione propone pertanto di includere questa opzione nel meccanismo di valutazione che consente la stima delle quote non messe all'asta.
Contrariamente a quanto previsto al momento delle proposte relative al pacchetto "Pronti per il 55 %", il valore di mercato delle quote ETS è aumentato notevolmente nei mesi successivi alle proposte. Nel 2022 le quote messe all'asta sono state liquidate a un prezzo medio prossimo agli 80 EUR, di gran lunga superiore al livello di prezzo di 55 EUR considerato dalla Commissione per la sua valutazione d'impatto. La Commissione propone di applicare un'aliquota di prelievo più elevata alle entrate generate dall'ETS. In ogni caso, il 30 % delle entrate generate dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE confluirà nel bilancio dell'UE. Con tale aliquota, sia le entrate degli Stati membri che quelle del bilancio dell'UE saranno superiori a quanto atteso nel 2021 al momento della presentazione della proposta di modifica del sistema ETS.
2.2.Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
La proposta del dicembre 2021 rimane sostanzialmente invariata, a parte piccoli adeguamenti dovuti alla recente entrata in vigore del regolamento sul CBAM.
2.3.Risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese
L'attuazione del primo pilastro dell'accordo OCSE/G20 rimane per l'UE e i relativi Stati membri una priorità essenziale nell'ambito della tassazione delle imprese. Dopo l'accordo dell'ottobre 2021 sono stati compiuti progressi fondamentali e la Commissione continuerà a promuovere gli sforzi per contribuire a finalizzare il dibattito. La convenzione multilaterale non è però ancora stata firmata e ratificata, e non può dunque entrare in vigore.
Come annunciato nel suo programma di lavoro, nel terzo trimestre del 2023 la Commissione intende proporre l'iniziativa "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)", che migliorerà il funzionamento del mercato unico. In attesa dell'eventuale istituzione di una risorsa propria basata su una proposta fiscale, la Commissione propone una risorsa propria basata su statistiche sulla contabilità nazionale elaborate nell'ambito del Sistema europeo dei conti (SEC). Questa risorsa propria deriverà da un'aliquota di prelievo dello 0,5 % moltiplicata per la somma del risultato lordo di gestione registrato nei conti nazionali per i settori delle società non finanziarie e finanziarie. Considerato che il SEC costituisce già un quadro armonizzato di statistiche, la risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese contribuirà a migliorare ulteriormente la comparabilità dei dati.
3.BASE GIURIDICA
3.1. Decisione sulle risorse proprie
A norma dell'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, può "istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente". Questa disposizione consente esplicitamente di modificare la decisione sulle risorse proprie per aggiungere nuove risorse proprie come convenuto nell'accordo interistituzionale. Conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 311, terzo comma, TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità la decisione riveduta previa consultazione del Parlamento europeo. La decisione entrerà in vigore una volta che sarà stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3.2.Disposizioni legislative di attuazione
Parallelamente, il Consiglio deve modificare le misure attuative concernenti il sistema delle risorse proprie adeguando le norme in modo che recepiscano il recente accordo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e aggiungendo disposizioni riguardanti la risorsa propria basata su dati statistici. Oltre a ciò, il Consiglio deve modificare le disposizioni relative alla messa a disposizione delle risorse. La Commissione presenta a tale fine due proposte distinte.
2021/0430 (CNS)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, NextGenerationEU mobiliterà 750 miliardi di EUR, a prezzi del 2018, raccolti sui mercati finanziari, come strumento temporaneo per garantire una ripresa sostenibile e resiliente in tutta l'Unione, per facilitare l'attuazione del sostegno economico nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19 e per promuovere la transizione verde e digitale.
(2)Il rimborso di tale capitale da utilizzarsi per le spese a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione, anche tramite entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021. Nel quadro dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto l'importanza del contesto dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e confermato che "le spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP". L'accordo interistituzionale recita altresì: "è inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri".
(3)Il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce un elemento fondamentale della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra lo scambio di quote di emissioni e gli obiettivi della politica dell'Unione sul clima, è opportuno assegnare una quota delle entrate in questione al bilancio dell'Unione. Il 30 % dei proventi delle aste dovrebbe essere trasferito al bilancio dell'Unione.
(4)Fra le risorse proprie ricavate dallo scambio di quote di emissioni rientra una parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote in tutti i settori che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. A norma della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono decidere di non mettere all'asta una parte del quantitativo totale delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE o di cederla e metterla all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione istituito da tale direttiva. Tali quote dovrebbero essere utilizzate anche per il calcolo dell'importo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni. È opportuno escludere le quote destinate a RePower EU, alla dotazione iniziale del Fondo per la modernizzazione e al Fondo per l'innovazione. I 50 milioni di quote che saranno messe all'asta nel 2025 per il Fondo sociale per il clima non rientrano nell'ambito di applicazione della risorsa propria basata sullo scambio di quote di emissioni.
(5)Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.
(6)Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e garantire l'efficacia della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la politica dell'Unione sul clima, una quota delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati dovrebbe essere trasferita al bilancio dell'Unione come risorsa propria.
(7)In linea con l'accordo interistituzionale, dovrebbe essere introdotto un contributo finanziario connesso al settore delle imprese. In attesa dell'eventuale istituzione di una risorsa propria connessa all'iniziativa "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)", dovrebbe essere stabilita in via provvisoria una risorsa propria proporzionale a un indicatore statistico utilizzabile come approssimazione degli utili delle imprese. Questa risorsa propria dovrebbe essere calcolata sulla base delle statistiche sulla contabilità nazionale elaborate nell'ambito del Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale sistema statistico è applicato in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. Questa risorsa propria dovrebbe pertanto essere calcolata moltiplicando un'aliquota di prelievo per la somma del risultato lordo di gestione relativo ai settori delle società non finanziarie e finanziarie (settori SEC S12 e S11), quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.
(87)Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].
(98)Le disposizioni relative al contributo derivante dalla vendita all'asta di quote nell'ambito dell'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni e dalla risorsa basata su dati statistici sugli utili delle imprese dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2024a decorrere dal 1º gennaio 2023. Una volta che la direttiva 2003/87/CE sarà stata modificata, lLe disposizioni relative al contributo proveniente dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del nuovo sistema rivedutoper lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia, il trasporto su strada e altri settori dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028primo giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di recepimento di tale modifica. Le disposizioni relative al contributo proveniente dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2026dalla data di applicazione del regolamento. [Le disposizioni relative all'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 entreranno in vigore una volta che saranno divenute applicabili la direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione e la convenzione multilaterale.]
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione (UE, Euratom) 2020/2053
La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 è così modificata:
1)l'articolo 2 è così modificato:
a)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):
"e) dall'applicazione di un'aliquota uniforme del 30 %:
1)alle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote da parte degli Stati membri a norma degli articoli 3 quinquies, 10 e 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2)all'importo calcolato moltiplicando il quantitativo annuo di quote alle quali il determinato Stato membro applica uno dei seguenti elementi:
a)l'opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio, di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE;
b)la possibilità di una cancellazione limitata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c)l'utilizzo di quote come indicato all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva;
per il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma comune nell'anno in cui tali quote sarebbero state messe all'asta;
3)all'importo calcolato moltiplicando l'importo delle quote cancellate in conformità all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta dagli Stati membri sulla piattaforma comune a norma dell'articolo 30 quinquies di tale direttiva nell'anno in cui le quote in questione sarebbero state messe all'asta.";
b)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):
"f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al 75 % delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio;";
c)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):
"g) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 % alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri a norma [della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].";
d)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):
"h) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari allo 0,5 % alla somma del risultato lordo di gestione (B.2g) dei settori delle società non finanziarie (S.11) e delle società finanziarie (S.12) di ciascuno Stato membro, quale indicata dalla Commissione conformemente alle definizioni del Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.";
ed)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
In deroga al paragrafo 1, lettera e), fino all'esercizio finanziario 2030 si applicano le seguenti disposizioni:
a)se la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), è inferiore al 75 % della sua quota del reddito nazionale lordo dell'Unione, tale Stato membro mette a disposizione un importo pari al 75 % di tale quota del reddito nazionale lordo moltiplicato per l'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e);
b)la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), non supera il 150 % della relativa quota del reddito nazionale lordo dell'Unione per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati relativi al 2020 per il periodo 2023-2027 e dei dati relativi al 2025 per il periodo dal 2028-2030.
Con l'espressione "reddito nazionale lordo", di cui alle lettere a) e b), si intende il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio.".
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il segretario generale del Consiglio notifica la presente decisione agli Stati membri.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'approvazione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1º gennaio 20241º gennaio 2023 per le entrate di cui all'articolo 3 quinquies e all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, e a decorrere dal 1º gennaio 2028giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di recepimento della direttiva (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio
6 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per le entrate a norma dell'articolo 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026dalla data di applicazione del regolamento (UE) [XXX] che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dalla data corrispondente al primo giorno di applicazione della [direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente