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Document 52023PC0262

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

COM/2023/262 final

Bruxelles, 17.5.2023

COM(2023) 262 final

2023/0158(CNS)

Riforma doganale

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente iniziativa fa parte di una riforma ampia e globale dell'unione doganale, unitamente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, il centro doganale digitale dell'UE e l'autorità doganale dell'UE e che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 ("revisione del CDU"), e alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'importante fonte di entrate pubbliche in tutti gli Stati membri dell'UE 1 . Nel 2020 il suo contributo al totale delle entrate fiscali variava dal 20 % al 50 % nei vari Stati membri e rappresentava circa il 26 % del totale delle entrate fiscali annue per le amministrazioni pubbliche nell'UE-27. Si tratta inoltre di una fonte fondamentale di finanziamento per il bilancio dell'UE, dal momento che lo 0,3 % dell'IVA riscossa a livello nazionale è trasferito all'UE a titolo di risorsa propria e rappresenta il 12 % del bilancio totale dell'UE.

La perdita di gettito, nota come "divario dell'IVA", rispecchia i problemi causati dalla riscossione e dal controllo non ottimali dell'IVA. Stimata complessivamente pari a 93 miliardi di EUR nel 2020, una parte significativa di questa perdita è dovuta alle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC). Il divario dell'IVA comprende anche le mancate entrate a livello nazionale dovute alla frode, all'evasione e all'elusione dell'IVA, ai fallimenti, alle insolvenze finanziarie, nonché agli errori di calcolo e delle amministrazioni. Il sistema dell'IVA non solo è soggetto a frodi, ma è anche diventato sempre più complesso e oneroso per le imprese.

In risposta alla crescita esplosiva delle attività di commercio elettronico e alla frammentazione del quadro normativo per la riscossione dell'IVA sulle cessioni nel commercio elettronico, il 1º luglio 2021 il pacchetto IVA per il commercio elettronico ha introdotto una serie di riforme relative all'IVA e alle dogane per modernizzare e semplificare la riscossione dell'imposta sulle operazioni di commercio elettronico. L'attuazione del pacchetto sul commercio elettronico si è rivelata un grande successo, come dimostrato dai risultati di una valutazione dei primi sei mesi di applicazione e come confermato dagli Stati membri nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN 2 del marzo 2022.

Per quanto riguarda le importazioni, uno degli obiettivi principali del pacchetto IVA per il commercio elettronico era quello di garantire condizioni di parità per i fornitori stabiliti nell'UE affrontando le norme distorsive che hanno causato problemi di concorrenza nel mercato del commercio elettronico. L'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore non superiore a 22 EUR è stata abolita. Di conseguenza, l'IVA è ora dovuta su tutti i beni commerciali importati in Europa da un paese terzo o da un territorio terzo, indipendentemente dal loro valore.

Con l'abolizione della soglia di 22 EUR, il pacchetto sul commercio elettronico ha introdotto una serie di semplificazioni per contribuire ad alleggerire l'onere di conformità per gli operatori commerciali che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE. Tuttavia l'ambito di applicazione di tali semplificazioni era limitato alle importazioni con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Una di queste semplificazioni è lo sportello unico per le importazioni (IOSS), che tuttavia può essere utilizzato soltanto per le vendite a distanza di beni importati con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR (in quanto il pacchetto IVA per il commercio elettronico non ha eliminato la soglia di esenzione dai dazi doganali di 150 EUR). Gli operatori commerciali che scelgono di utilizzare l'IOSS non sono pertanto tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo le loro cessioni ammissibili di beni importati destinati ai consumatori. Quando si utilizza l'IOSS, l'IVA dovuta su tali cessioni è riscossa in anticipo al momento della cessione e quindi non deve essere riscossa al momento dell'importazione. Tuttavia il regime è diverso per i beni di valore superiore a 150 EUR, in quanto tali vendite a distanza di beni importati sono soggette all'IVA all'importazione al momento dell'importazione (l'IVA non è riscossa in anticipo).

La proposta di riforma del quadro doganale 3 pone un chiaro fondamento logico per la soppressione della soglia di 150 EUR, che attualmente limita l'applicazione dell'IOSS alle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 EUR. La proposta introduce il concetto di "importatore presunto", vale a dire qualsiasi soggetto coinvolto nelle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e autorizzato a utilizzare l'IOSS. Questi soggetti assumeranno un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e potranno applicare un "trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza" al momento della determinazione del valore in dogana appropriato.

Nell'ambito del trattamento tariffario semplificato l'importatore presunto può applicare al valore in dogana uno dei diversi livelli delle tariffe. L'importatore presunto disporrà quindi di tutte le informazioni, compresi i dazi all'importazione dovuti, che sono necessarie per calcolare correttamente l'importo imponibile al quale deve essere applicata l'IVA. È pertanto opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio sopprimendo la soglia di 150 EUR che si applica all'IOSS.

L'eliminazione della soglia di 150 EUR per l'IOSS è di per sé giustificata in quanto contribuirà a sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, consentendo agli operatori commerciali registrati nell'IOSS di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le loro cessioni ammissibili per l'IOSS, indipendentemente dal valore. Pur non dipendendo dall'attuazione delle riforme doganali, l'eliminazione della soglia per l'IOSS sosterrà nondimeno la riforma del quadro doganale in quanto massimizzerà i vantaggi apportati dalle semplificazioni orientate alle dogane per il calcolo dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati. In qualità di importatore presunto, un operatore commerciale registrato nell'IOSS disporrà di tutte le informazioni necessarie per calcolare l'importo corretto dell'IVA dovuta su tutte le sue vendite a distanza ammissibili di beni importati. Di conseguenza questa misura contribuirà anche a prevenire la sottovalutazione delle vendite a distanza di beni importati, in quanto l'importo corretto dell'IVA sarà riscosso al momento della cessione, vale a dire quando viene accettato il pagamento per l'operazione di commercio elettronico.

Inoltre la presente proposta mira a ridurre ulteriormente l'onere di conformità gravante sugli operatori commerciali che effettuano vendite a distanza di beni importati, estendendo anche la semplificazione nota come "regime speciale".

Quando sono soddisfatte determinate condizioni, il regime speciale consente agli operatori postali, ai corrieri espresso, agli agenti doganali e ad altri operatori che compilano le dichiarazioni doganali di importazione per conto dell'acquirente di dichiarare e versare mensilmente l'IVA riscossa su tali importazioni. Il regime speciale è una semplificazione facoltativa e si applica, a determinate condizioni, all'importazione di beni con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, esclusi i prodotti soggetti ad accisa. Secondo la presente proposta, sarà soppressa anche la soglia di 150 EUR attualmente applicabile al regime speciale. Questa iniziativa contribuirà ad alleggerire ulteriormente l'onere di conformità e i costi associati all'importazione di beni di valore superiore a 150 EUR.

Oltre alla semplificazione dell'IOSS e al regime speciale, il pacchetto per il commercio elettronico prevedeva anche la responsabilità presunta dei mercati virtuali (marketplace) e delle piattaforme nei casi in cui facilitano le vendite a distanza di beni importati nell'UE con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Il regime del "fornitore presunto" è una riforma fondamentale intesa ad attenuare il rischio di mancato pagamento dell'IVA. Nei casi in cui si applica tale regime, i singoli venditori operanti sui mercati virtuali non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in relazione alle cessioni che rientrano nella norma del fornitore presunto. Questa misura specifica solleva dall'onere di conformità i venditori che operano attraverso i mercati virtuali e contribuisce al rispetto delle norme in quanto razionalizza gli obblighi in materia di IVA di migliaia di venditori, presumendo che sia il mercato virtuale a dover dichiarare e pagare l'IVA dovuta su tali cessioni. L'iniziativa ha proposto di eliminare la soglia di 150 EUR per estendere ulteriormente l'ambito di applicazione del regime del fornitore presunto a tutte le vendite a distanza di beni importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza la presente proposta mira anche a ridurre l'onere di conformità per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE attraverso i mercati virtuali, in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta sull'IVA nell'era digitale (ViDA).

Facendo seguito alle riforme delle norme sull'IVA nel commercio elettronico, nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta sull'IVA nell'era digitale, come annunciato nel piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della ripresa 4 .

La presente proposta intende adeguare ulteriormente il quadro dell'UE in materia di IVA ampliando la gamma delle cessioni che rientrano nell'IOSS, nel regime speciale e nel regime del fornitore presunto. Secondo questa proposta, l'IOSS potrebbe essere utilizzato per dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le vendite a distanza di beni importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore, ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, che restano invece esclusi dal regime. Analogamente, sia il regime speciale sia quello del fornitore presunto saranno ampliati eliminando la soglia di 150 EUR, che attualmente ne limita l'applicazione e l'efficacia. Questa iniziativa rafforzerà ulteriormente il concetto di una registrazione IVA unica nell'UE. La presente proposta è pertanto coerente con la proposta ViDA e con il suo obiettivo di ridurre l'onere di conformità per i soggetti passivi, dato che eliminerà i molteplici obblighi di registrazione cui potrebbero altrimenti essere sottoposti i soggetti che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa è conforme alla proposta ViDA 5 , che è stata adottata dalla Commissione l'8 dicembre 2022 ed è attualmente in fase di discussione in sede di Consiglio. La proposta ViDA mira a modernizzare e rimodellare il sistema UE dell'IVA per adeguarlo all'era digitale. La proposta ViDA costituisce, infatti, un pacchetto ampio e sfaccettato di riforme che perseguono tre obiettivi primari fondamentali, uno dei quali è il rafforzamento del concetto di una registrazione IVA unica nell'UE.

Uno dei principali obiettivi della proposta ViDA è limitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE. La proposta mira a conseguire tale obiettivo estendendo l'ambito di applicazione degli strumenti di semplificazione utilizzati per dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni 6 . Le riforme previste dalla proposta ViDA faranno progredire il concetto di una registrazione IVA unica nell'UE, ampliando la gamma delle cessioni cui si applica la semplificazione dello sportello unico dell'Unione (OSS dell'Unione), che fa parte della serie di semplificazioni dello sportello unico (OSS). La presente proposta mira a ridurre ulteriormente i casi in cui un soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA in più di uno Stato membro, ampliando l'ambito di applicazione della norma del fornitore presunto ed estendendo l'IOSS e il regime speciale per includere i beni importati di valore superiore a 150 EUR. Pertanto, sia la presente iniziativa che la proposta ViDA contribuiscono a sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'UE.

La proposta ViDA ha inoltre imposto l'uso obbligatorio dell'IOSS per le piattaforme. In base ad essa, l'IOSS sarà obbligatorio per i mercati virtuali che agiscono in qualità di fornitore presunto per determinate vendite a distanza di beni importati. Secondo la presente proposta, i mercati virtuali che agevolano le vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR saranno d'ora in poi considerati il fornitore presunto in relazione a queste cessioni e, di conseguenza, avranno l'obbligo di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tali cessioni tramite l'IOSS. La riforma protegge ulteriormente il sistema UE dell'IVA e rafforza la lotta contro le frodi IVA, in quanto ora lo sforzo di conformità si concentrerà su un gruppo ancora più ristretto di mercati virtuali (soggetti passivi) che sono esperti nel campo della conformità in materia di IVA e che, dal punto di vista doganale, saranno anche l'importatore presunto per tutte le cessioni di beni importati facilitate dai mercati stessi attraverso la loro piattaforma. Inoltre questa misura ridurrà il rischio di sottovalutazione delle vendite a distanza di beni importati. In qualità di importatore presunto, il mercato virtuale disporrà di tutti gli elementi necessari per calcolare l'importo corretto dell'IVA dovuta su tali cessioni. La sottovalutazione non sarà più possibile in quanto il mercato virtuale applicherà l'IVA in anticipo sul prezzo di vendita di listino dei beni. Nel calcolo dell'importo imponibile su cui applicare l'IVA il mercato virtuale registrato nell'IOSS, che agisce sia da fornitore presunto sia da importatore presunto, includerà tutti i fattori quali imposte, dazi e prelievi dovuti per l'importazione, assieme ad altre spese accessorie, come quelle di trasporto e assicurazione, che sono necessarie per determinare correttamente l'importo imponibile ai fini dell'IVA. Di conseguenza, l'importo corretto dell'IVA sarà addebitato e versato alle autorità fiscali competenti. Poiché l'IVA è riscossa in anticipo al momento della vendita dei beni soggetti all'IOSS, sarà semplificata anche la procedura di importazione in quanto la successiva importazione di beni soggetti all'IOSS è esente dall'IVA all'importazione.

L'iniziativa sostiene la strategia di crescita sostenibile dell'UE 7 , che fa riferimento a una più efficiente riscossione delle imposte, alla riduzione della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali e alla riduzione dei costi di conformità per le imprese, i privati e le amministrazioni fiscali. Anche il miglioramento dei sistemi fiscali per favorire un'attività economica più sostenibile e più equa rientra nell'agenda dell'UE in materia di sostenibilità competitiva.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa è coerente con il piano d'azione doganale 8 . La gestione del commercio elettronico è uno dei quattro settori d'azione chiave del piano d'azione doganale. La presente proposta di estendere il regime IOSS eliminando la soglia di 150 EUR si colloca nel quadro della riforma doganale.

Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa 9 i cittadini chiedono di armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri dell'UE al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE per garantire che tutte le imprese nell'Unione paghino la loro giusta quota di imposte. La presente proposta è coerente con questi obiettivi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, possa adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore delle imposte indirette.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà. Data la necessità di modificare la direttiva IVA, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Pertanto la Commissione, che ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento del mercato unico e di promuovere l'interesse generale dell'UE, deve proporre azioni volte a migliorare la situazione.

Inoltre la presente proposta intende migliorare il funzionamento dell'IOSS, che è uno strumento di semplificazione per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA comune a tutti gli Stati membri. Pertanto azioni a livello nazionale frammentate e non coordinate potrebbero falsare gli scambi commerciali. Nell'ambito della consultazione mirata 10 le imprese hanno dichiarato di preferire, a tale riguardo, l'applicazione uniforme di norme IVA a livello dell'UE, piuttosto che la necessità di rispettare obblighi di comunicazione o di registrazione diversi a livello nazionale. In termini di riscossione e controllo dell'IVA, l'entità del divario dell'IVA e la sua persistenza dimostrano chiaramente che gli strumenti nazionali non sono sufficienti per combattere le frodi IVA.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico.

La proporzionalità è garantita dal fatto che questa iniziativa promuove un principio più efficace e solido basato su una registrazione IVA unica, che non interferisce con le procedure nazionali di registrazione IVA. L'iniziativa si concentra invece su un ampliamento del regime dell'IOSS e del regime del fornitore presunto per limitare ulteriormente i casi in cui gli operatori commerciali che effettuano vendite a distanza di beni importati tramite un mercato virtuale o a proprio titolo sono tenuti a registrarsi ai fini IVA in altri Stati membri in cui non sono stabiliti e in cui effettuano tali cessioni di beni importati.

Un quadro a livello dell'UE per gestire la registrazione ai fini dell'IVA è proporzionato in quanto renderà più sostenibile il funzionamento del mercato unico. L'eliminazione della necessità di registrazioni multiple all'interno dell'UE può, per sua stessa natura, essere conseguita solo con una proposta di modifica della direttiva IVA.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta richiede la modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la "direttiva IVA").

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il pacchetto IVA per il commercio elettronico è entrato in vigore il 1º luglio 2021 e ha introdotto una serie di modifiche alle norme IVA che disciplinano la tassazione delle attività transfrontaliere di commercio elettronico tra imprese e consumatori (B2C) nell'UE.

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post dei primi sei mesi di applicazione del pacchetto IVA sul commercio elettronico. I primi risultati sono molto incoraggianti e dimostrano il successo delle nuove misure. Per quanto riguarda le importazioni, specificamente quelle di spedizioni di modesto valore con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, i risultati iniziali rivelano che, nei primi sei mesi, sono stati riscossi circa 2 miliardi di EUR di IVA, pari a circa 4 miliardi di EUR su base annua. Dei 2 miliardi di EUR di IVA riscossi in relazione alle importazioni di beni di modesto valore nei primi sei mesi, quasi 1,1 miliardi di EUR sono stati riscossi tramite l'IOSS. Queste cifre dimostrano che l'IOSS si è affermato come il principale strumento di semplificazione per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati.

L'attuazione del pacchetto ha anche contribuito a contrastare le frodi IVA. L'analisi dei dati doganali rivela che i primi otto operatori registrati nell'IOSS rappresentavano circa il 91 % di tutte le operazioni dichiarate per l'importazione nell'UE tramite l'IOSS. Si tratta di una statistica molto incoraggiante, in quanto evidenzia l'impatto che la nuova disposizione "presuntiva" riguardante i mercati virtuali ha avuto sul rispetto delle norme, nella misura in cui il controllo e la verifica di questo numero molto limitato di soggetti passivi sono sufficienti a garantire la riscossione dell'IVA su tale tipo di operazioni.

La presente proposta si basa sul successo del pacchetto IVA nel commercio elettronico e sull'ambizione della proposta ViDA, e prevede l'ulteriore estensione del regime del fornitore presunto a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza, lo sforzo di conformità sarà ancora più concentrato su un numero molto inferiore di grandi operatori sul mercato, che rappresenteranno la maggior parte delle vendite a distanza di beni importati nell'UE.

L'iniziativa sostiene inoltre il principio di una registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE, che permetterà di limitare ulteriormente i casi in cui un soggetto passivo dovrà registrarsi ai fini dell'IVA. L'estensione della semplificazione dell'IOSS a tutte le vendite a distanza di beni importati, indipendentemente dal loro valore, insieme all'estensione del regime speciale a talune importazioni di beni in spedizioni di valore superiore a 150 EUR, ridurrà ulteriormente la necessità per i soggetti passivi di registrarsi ai fini dell'IVA in più di uno Stato membro. Inoltre, a seguito dell'ulteriore estensione del regime del fornitore presunto, i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE tramite mercati virtuali non saranno più tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in relazione alle cessioni in cui il valore intrinseco della spedizione è superiore a 150 EUR. Al contrario, il mercato virtuale, agendo in qualità di fornitore presunto, dichiarerà e verserà l'IVA dovuta su tali cessioni tramite il regime dell'IOSS ampliato, che sarà d'ora in poi obbligatorio per i mercati virtuali ai sensi della proposta ViDA.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 22 gennaio 2022 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta, che si è conclusa il 5 maggio 2022. La consultazione pubblica è stata lanciata insieme a un invito a presentare contributi ed è stata strutturata utilizzando un questionario specifico composto da 71 domande. Nell'ambito del processo di consultazione il grande pubblico e tutti i principali portatori di interessi, comprese le imprese, sono stati invitati a presentare le loro opinioni sui tre settori chiave presi in considerazione dall'iniziativa ViDA, vale a dire: i) gli obblighi di comunicazione digitale e la fatturazione elettronica; ii) il regime dell'IVA applicabile all'economia delle piattaforme; e iii) l'utilizzo di una registrazione IVA unica. In totale sono pervenute 193 risposte da 22 Stati membri e 5 paesi terzi. Ai partecipanti è stato inoltre consentito di caricare documenti di sintesi.

Alcuni partecipanti alla consultazione pubblica hanno espresso il parere che l'ambito di applicazione dell'IOSS dovrebbe essere ampliato eliminando la soglia di 150 EUR per contribuire a semplificare il processo di dichiarazione e versamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati di valore superiore a tale importo. A sua volta, l'eliminazione della soglia di 150 EUR ridurrà la necessità di registrarsi in diversi Stati membri e, in tal modo, aiuterà chiaramente le imprese, in particolare quelle piccole e medie (PMI), ad adempiere più facilmente i loro obblighi in materia di IVA, oltre ad ampliare e sviluppare le loro attività in tutta l'UE.

Oltre l'80 % dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta ha osservato che la difficoltà di ottemperare agli obblighi di registrazione ai fini dell'IVA contribuisce a livelli elevati di frode e di non conformità e che i contribuenti non operano su determinati mercati o non effettuano talune operazioni perché preferiscono evitare di doversi registrare ai fini dell'IVA in più Stati membri.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è basata sull'analisi eseguita da un consulente esterno per lo studio relativo all'IVA nell'era digitale 11 .

L'obiettivo dello studio era innanzitutto quello di valutare la situazione attuale per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione digitale, il regime dell'IVA applicabile all'economia delle piattaforme, la registrazione IVA unica e l'IOSS. In secondo luogo lo studio aveva lo scopo di valutare l'impatto di una serie di possibili iniziative strategiche in questi settori. Esso ha esaminato specificamente l'opzione di eliminare la soglia di 150 EUR che si applica all'IOSS e ha rilevato che le vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR e le vendite a distanza di beni soggetti ad accisa sono le operazioni prevalenti specialmente nel commercio elettronico. Le vendite a distanza da paesi terzi o territori terzi di beni di valore superiore a 150 EUR e di beni soggetti ad accisa importati da paesi terzi o territori terzi rappresentano circa il 10-20 % del valore totale delle vendite a distanza del commercio elettronico nell'UE, come suggerito dalla consultazione mirata.

Inoltre la Commissione si è avvalsa dell'analisi eseguita da un altro consulente esterno nel quadro dello studio su una revisione integrata e innovativa, sotto il profilo doganale e fiscale, delle norme dell'UE che disciplinano le operazioni di commercio elettronico da paesi terzi 12 . Lo studio fa seguito all'azione 9 del piano d'azione doganale con cui la Commissione si è adoperata per esaminare gli effetti del commercio elettronico sulla riscossione dei dazi doganali e sulla parità di condizioni per gli operatori dell'UE, compresi eventuali accordi per la riscossione dei dazi doganali sulla falsariga del nuovo approccio alla riscossione dell'IVA nell'ambito dell'IOSS. Lo studio ha valutato le possibili implicazioni della modifica della soglia di 150 EUR per l'esenzione dai dazi e ha concluso che l'eliminazione di tale soglia comporterebbe l'aumento più consistente delle entrate e garantirebbe la massima parità di condizioni tra i venditori stranieri e il mercato nazionale. Inoltre eliminerebbe le frodi o l'evasione relative al pagamento dei dazi doganali derivanti dal frazionamento delle spedizioni, oltre a ridurre l'incentivo alla sottovalutazione.

Valutazione d'impatto

Esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 giugno 2022, la valutazione d'impatto relativa alla proposta ViDA ha ottenuto un parere positivo. Il comitato ha raccomandato di aggiungere maggiori dettagli per descrivere più precisamente le metodologie utilizzate per la modellizzazione e per chiarire ulteriormente le opzioni. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza per includere le prospettive settoriali e degli Stati membri sull'economia delle piattaforme, l'analisi econometrica/le tecniche utilizzate per la modellizzazione sono state descritte in modo esauriente ed è stata dettagliata la struttura degli obblighi di comunicazione digitale collegati alle opzioni.

Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta ViDA sono state analizzate diverse opzioni strategiche. Per quanto riguarda la registrazione ai fini dell'IVA, la valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni strategiche specifiche, e le relative subopzioni, concernenti in particolare l'utilizzo e l'ambito di applicazione dell'IOSS. Le tre opzioni strategiche relative all'IOSS si sono concentrate sul mantenimento dello status quo, sull'introduzione dell'obbligatorietà dell'IOSS per diversi fornitori (con/senza un limite determinato) e sull'eliminazione della soglia di 150 EUR per il suo utilizzo. Queste tre opzioni relative all'IOSS sono state raggruppate in approcci strategici più ampi, insieme ad altre opzioni strategiche incentrate sugli obblighi di comunicazione digitale, sull'economia delle piattaforme e su altre iniziative volte a ridurre al minimo le registrazioni IVA nell'ambito dell'obiettivo generale di una registrazione IVA unica nell'UE. In totale, la valutazione d'impatto ha incluso cinque approcci strategici più ampi, due dei quali comprendevano modifiche dell'IOSS, vale a dire l'"approccio potenziato" e l'"approccio massimo". Il primo approccio comprendeva l'opzione di rendere obbligatorio l'IOSS, mentre il secondo prevedeva sia l'opzione di rendere obbligatorio l'IOSS sia l'opzione di eliminare la soglia di 150 EUR per il suo utilizzo.

La valutazione d'impatto ha evidenziato l'importanza di affrontare il quadro dell'IVA per la gestione e la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati. Nel 2020, infatti, in tutta l'UE-27 si stima che le vendite a distanza di beni importati siano state pari a 29 miliardi di EUR. Inoltre i portatori di interessi hanno segnalato che una percentuale significativa delle vendite a distanza di beni importati (indicativamente circa il 10-20 %) era di valore superiore a 150 EUR e, in quanto tale, non è attualmente ammissibile all'IOSS. L'opzione di eliminare la soglia di 150 EUR consentirebbe di utilizzare l'IOSS per i beni di valore superiore, rendendolo potenzialmente più utile per i venditori a distanza di beni importati le cui vendite sono, almeno in parte, valutate al di sopra della soglia attualmente vigente. La valutazione d'impatto riconosce che l'eliminazione della soglia di 150 EUR ridurrebbe gli oneri amministrativi e i costi associati alla registrazione ai fini dell'IVA per le imprese in quanto alcune di esse non sarebbero più tenute a registrarsi nello Stato membro di destinazione, con conseguente riduzione dei relativi oneri.

È stato riconosciuto che sia l'"approccio massimo" sia l'"approccio potenziato" hanno un'ampia copertura e apporterebbero quindi i maggiori benefici potenziali. Ad esempio, nel settore della registrazione ai fini dell'IVA, in cui l'attenzione si concentra maggiormente sulla questione degli elevati costi amministrativi e di conformità, le subopzioni per l'OSS e l'IOSS differiscono perlopiù in termini di portata delle situazioni che attualmente comportano l'obbligo di registrazioni IVA multiple e che sarebbero affrontate.

In conclusione, dall'analisi inclusa nella valutazione d'impatto è emerso che il miglior equilibrio per quanto riguarda le opzioni strategiche in termini di efficacia, proporzionalità e sussidiarietà sarebbe raggiunto attuando l'"approccio potenziato". Tale approccio combina l'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale a livello dell'UE, una disposizione riguardante il "fornitore presunto" per i settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri e una combinazione di un'estensione più ampia dello sportello unico, inversione contabile e IOSS obbligatorio per le piattaforme.

Si ritiene che l'"approccio massimo", che prevedeva l'eliminazione della soglia di 150 EUR, non fosse l'opzione più efficace nel contesto della proposta ViDA a causa delle sue strette correlazioni con il calcolo dei dazi doganali. La valutazione d'impatto riconosce che l'estensione dell'IOSS alle vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR rappresenta un miglioramento che gode del sostegno delle imprese. Pertanto l'eliminazione della soglia di 150 EUR è affrontata nella presente proposta in concomitanza con la revisione globale delle rispettive norme doganali.

Per il periodo tra il 2023 e il 2032 si prevede un risparmio di 8,7 miliardi di EUR grazie all'eliminazione degli obblighi di registrazione ai fini dell'IVA. Si prevedono inoltre benefici in termini ambientali, sociali e di automazione delle imprese, nonché vantaggi connessi al funzionamento del mercato interno (maggiore parità di condizioni) e all'efficienza dei controlli fiscali.

La valutazione d'impatto e i relativi allegati, la sintesi e il parere del comitato sulla valutazione d'impatto sono disponibili alla pagina della consultazione sul portale "Di' la tua": https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_it .

Anche la relazione sulla valutazione d'impatto riguardante la riforma dell'unione doganale ha riconosciuto che la sottovalutazione costituisce un problema. Se sottovalutati, i beni sono dichiarati al di sotto del loro valore in dogana corretto e, di conseguenza, la base imponibile dei dazi doganali e dell'IVA è inferiore. La sottovalutazione è considerata più rilevante nelle categorie dei beni sottoposti a dazi. Tuttavia uno studio condotto da Copenhagen Economics nel 2016 ha stimato che circa il 65 % delle spedizioni nel commercio elettronico è sottovalutato ai fini dell'applicazione dell'IVA, indipendentemente dall'esenzione doganale 13 . Sono stati riscontrati anche casi di sottovalutazione sistematica di determinate categorie di beni, con conseguenti perdite considerevoli in termini di dazi doganali 14 .

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta si basa sulla proposta ViDA, che è un'iniziativa REFIT intesa a modernizzare le attuali norme in materia di IVA e a tenere conto delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali 15 . Si prevede che la proposta rafforzerà il mercato unico e contribuirà a migliorare la riscossione delle imposte sulle vendite a distanza di beni importati. La proposta garantirà pertanto entrate sostenibili durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

Si prevede che le imprese che effettuano vendite a distanza di beni importati beneficeranno di un vantaggio netto dall'introduzione della proposta. Nel complesso, la presente proposta rafforzerà ulteriormente il concetto di una registrazione IVA unica, che a sua volta sosterrà il principio "one in, one out" o andrà addirittura oltre, passando a "one in, multiple out", tenendo conto dei molteplici obblighi di registrazione che possono esistere per le vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR.

La presente proposta si basa sul principio di una registrazione IVA unica nell'UE e dovrebbe ridurre ulteriormente la necessità di registrazioni multiple in altri Stati membri. Contribuirà pertanto a ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi per le imprese che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore superiore a 150 EUR.

La piattaforma "Fit for Future" ha incluso l'iniziativa relativa all'IVA nell'era digitale nel suo programma di lavoro annuale per il 2022, riconoscendone il potenziale in termini di riduzione degli oneri amministrativi nel settore strategico 16 . La presente proposta si basa inoltre sugli obiettivi fondamentali della proposta ViDA in quanto riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi associati alla conformità in materia di IVA.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta aumenterà le entrate IVA degli Stati membri in quanto migliorerà la riscossione dell'IVA concentrando lo sforzo di conformità su un numero inferiore di soggetti passivi generalmente conformi. L'estensione del regime IOSS a tutte le vendite a distanza di beni importati, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi e i costi associati all'emissione e al controllo delle registrazioni IVA. Con l'estensione della norma del fornitore presunto, dell'IOSS e del regime speciale, le amministrazioni fiscali dovrebbero riscontrare una corrispondente diminuzione del numero di richieste di registrazione presentate da soggetti passivi non stabiliti. Pertanto per gli Stati membri la presente proposta ridurrà i costi amministrativi associati alla registrazione degli operatori commerciali che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE di valore superiore a 150 EUR, dato che tali operatori potranno d'ora in poi dichiarare e versare l'IVA dovuta su tali cessioni tramite il regime IOSS, senza più l'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA per simili cessioni in più Stati membri.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato IVA, un comitato consultivo sulle questioni relative all'IVA cui partecipano i rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da funzionari della Commissione della direzione generale Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), discuterà e chiarirà eventuali questioni interpretative tra gli Stati membri in merito alla nuova legislazione.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) si occuperà delle possibili questioni relative alla cooperazione amministrativa tra Stati membri derivanti dalle nuove disposizioni contenute nella presente proposta.

Inoltre la Commissione controllerà e valuterà se l'iniziativa funziona in modo corretto in termini di conseguimento degli obiettivi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta comprende tre elementi principali. In primo luogo, si propone di estendere l'applicazione della norma del fornitore presunto, attualmente limitata alle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 EUR, a tutte le vendite a distanza di beni importati da un territorio terzo o un paese terzo. L'estensione della norma del fornitore presunto si ottiene eliminando il riferimento alla soglia di 150 EUR all'articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Il più esteso ambito di applicazione della norma del fornitore presunto varrebbe quindi per tutte le vendite a distanza di beni importati nell'UE agevolate da un'interfaccia elettronica, indipendentemente dal valore intrinseco della spedizione.

In secondo luogo, si propone di estendere l'applicazione dell'IOSS, attualmente limitata alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, a tutte le vendite a distanza di beni importati, indipendentemente dal loro valore. Da questo regime resterebbero tuttavia esclusi i prodotti soggetti ad accisa. L'estensione dell'IOSS contribuirebbe a far progredire il concetto di una registrazione IVA unica nell'UE, limitando ulteriormente i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA in un altro Stato membro. L'estensione dell'applicazione dell'IOSS si ottiene eliminando il riferimento alla soglia di 150 EUR all'articolo 369 terdecies, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

In terzo luogo, la proposta estenderebbe l'applicazione del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, attualmente limitato ai beni importati ammissibili di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, per includere tutti i beni ammissibili. Da questo regime resterebbero esclusi i prodotti soggetti ad accisa. L'estensione del regime speciale contribuirà a far progredire il concetto di una registrazione IVA unica nell'UE, limitando ulteriormente i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA in un altro Stato membro. L'articolo 369 sexvicies della direttiva 2006/112/CE del Consiglio è pertanto modificato per eliminare il riferimento alla soglia di 150 EUR.

2023/0158 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 17 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 19 prevede il "regime del fornitore presunto". A norma di tale articolo, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia fornito detti beni.

(2)L'applicazione del regime del "fornitore presunto" è attualmente limitata alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Per ridurre l'onere di conformità per gli operatori commerciali che vendono tramite interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace), e sostenere una registrazione unica nell'Unione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è opportuno sopprimere il limite di 150 EUR. Il regime del fornitore presunto dovrebbe pertanto coprire tutte le vendite a distanza di beni importati nell'Unione da territori terzi o paesi terzi, indipendentemente dal loro valore.

(3)Il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE istituisce un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi denominato "sportello unico per le importazioni" (IOSS). I soggetti passivi che scelgono di registrarsi per l'IOSS non sono pertanto tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo le loro cessioni ammissibili di beni destinati ai consumatori. L'IVA dovuta su tali cessioni può invece essere dichiarata e versata in un unico Stato membro tramite il regime dell'IOSS. Tuttavia il regime speciale dell'IOSS è limitato alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Per sostenere una registrazione IVA unica nell'Unione, la soglia di 150 EUR dovrebbe essere soppressa in modo che i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'Unione da territori terzi o paesi terzi di valore superiore a 150 EUR non siano tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA all'importazione in ciascuno Stato membro di destinazione dei beni.

(4)Il titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE stabilisce il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. Quando sono soddisfatte determinate condizioni, il regime speciale consente agli operatori postali, ai corrieri espresso, agli agenti doganali e ad altri operatori che compilano le dichiarazioni doganali di importazione per conto dell'acquirente di dichiarare e versare mensilmente l'IVA riscossa su determinate importazioni. Il regime speciale è limitato alle merci importate in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, esclusi i prodotti soggetti ad accisa. Pertanto, al fine di ridurre l'onere di conformità e i costi associati alle importazioni di beni in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150 EUR, la soglia di 150 EUR dovrebbe essere soppressa.

(5)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 20 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(6)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire portare avanti il concetto di una registrazione IVA unica nell'Unione, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)All'articolo 14 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.";

2)all'articolo 369 terdecies, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente sezione, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi non comprendono i prodotti soggetti ad accisa.";

3)l'articolo 369 sexvicies è sostituito dal seguente:

"Articolo 369 sexvicies

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.".

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2028.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     Tax revenue statistics (Statistiche sul gettito fiscale) - Statistics Explained (europa.eu) , Eurostat
(non disponibile in IT).
(2)    Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico, doc. ST 7104/22 del 15 marzo 2022.
(3)     Revisione del codice doganale dell'Unione (europa.eu) .
(4)     L'IVA nell'era digitale (europa.eu) .
(5)    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (COM(2022) 701 final). Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale (COM(2022) 703 final). Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA (COM(2022) 704 final).
(6)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en (non disponibile in IT).
(7)    I piani di ripresa e resilienza degli Stati membri prevedono un'ampia serie di riforme volte a migliorare il contesto imprenditoriale e a favorire l'adozione di tecnologie digitali e verdi. Tali riforme sono integrate da importanti sforzi per digitalizzare le amministrazioni fiscali in quanto settore strategico della pubblica amministrazione. (Analisi annuale della crescita sostenibile 2022, COM(2021) 740 final).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione", Bruxelles, COM(2020) 581 final.
(9)    Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale, maggio 2022, proposta n. 16, punti da 1 a 3. La Conferenza sul futuro dell'Europa si è svolta tra aprile 2021 e maggio 2022 e ha costituito un esercizio unico, guidato dai cittadini, di democrazia deliberativa a livello paneuropeo, cui hanno partecipato migliaia di cittadini europei nonché attori politici, parti sociali, rappresentanti della società civile e i principali portatori di interessi.
(10)    L'IVA nell'era digitale. Relazione finale (vol. IV Attività di consultazione). Contratto specifico n. 07 di attuazione del contratto quadro n. TAXUD/2019/CC/150.
(11)    La valutazione della seconda versione della relazione finale è ancora in corso al momento della redazione della proposta.
(12)    Copenhagen Economics (2016), E-commerce imports into Europe: VAT and Customs treatment ("Le importazioni del commercio elettronico in Europa: IVA e trattamento doganale").
(13)    L'indagine più ampia condotta dall'OLAF ha riguardato le importazioni attraverso il Regno Unito tra il 2013 e il 2016. Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-213/19, Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(14)    Programma di lavoro della Commissione per il 2022, allegato II: Iniziative REFIT, sottosezione "Un'economia al servizio delle persone" (n. 20).
(15)     2022_annual_work_programme_-_fit_for_future_platform_en.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT).
(16)    GU C  del , pag. .
(17)    GU C  del , pag. .
(18)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(19)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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