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Document 52023PC0185

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trasferimento dei procedimenti penali

COM/2023/185 final

Bruxelles, 5.4.2023

COM(2023) 185 final

2023/0093(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul trasferimento dei procedimenti penali

{SWD(2023) 77 final} - {SWD(2023) 78 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Considerato l'aumento dei reati transfrontalieri, la giustizia penale dell'UE si trova sempre più spesso di fronte a situazioni in cui diversi Stati membri hanno la giurisdizione per esercitare l'azione penale nello stesso caso. Ad esempio, la preparazione di un reato può avvenire in uno Stato membro, mentre il reato può essere commesso in un altro Stato membro; gli autori del reato possono essere arrestati in un terzo Stato membro e i proventi di reato trasferiti in un quarto Stato membro. Ciò vale in particolare per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale, la criminalità informatica o il riciclaggio di denaro. Procedimenti multipli per gli stessi casi non solo sono problematici in termini di coordinamento ed efficacia dell'esercizio dell'azione penale, ma possono anche essere dannosi per i diritti e gli interessi dei singoli e possono portare alla duplicazione delle attività. Imputati, vittime e testimoni potrebbero dover essere convocati per le udienze in diversi paesi. In particolare, la ripetizione dei procedimenti comporta una moltiplicazione delle restrizioni ai diritti e interessi di tali persone, come ad esempio la libera circolazione. All'interno dello spazio europeo di giustizia è opportuno evitare, ove possibile, tali effetti dannosi e garantire che i procedimenti penali siano condotti nello Stato membro più adatto, ad esempio nello Stato in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato.

Norme comuni per il trasferimento dei procedimenti penali da uno Stato membro all'altro sono quindi necessarie per combattere in modo efficiente i reati transfrontalieri e per assicurare che sia lo Stato membro più adatto ad indagare o perseguire un reato. Questo strumento di cooperazione transfrontaliera offrirebbe un valore aggiunto, migliorando il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia. Contribuirebbe pertanto all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia penale negli Stati membri. Tali norme comuni, in particolare, potrebbero aiutare a prevenire inutili procedimenti paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, che potrebbero comportare una violazione del principio fondamentale del diritto penale, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), secondo cui una persona non può essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato (principio del ne bis in idem). Potrebbero anche ridurre il numero di procedimenti multipli per gli stessi fatti o per la stessa persona, condotti in diversi Stati membri. È anche nell'interesse di un'efficace giustizia penale garantire che il trasferimento del procedimento penale possa avvenire quando la consegna di una persona per l'azione penale in forza di un mandato d'arresto europeo ("MAE") 1 viene ritardata o rifiutata per motivi quali il fatto che nell'altro Stato membro è in corso un procedimento parallelo per lo stesso reato. Questo perché il trasferimento del procedimento penale potrebbe evitare che la persona perseguita resti impune.

Sebbene il trasferimento del procedimento penale possa essere necessario in diverse situazioni, le misure esistenti a livello di UE non disciplinano questa forma di cooperazione. Un accordo tra gli Stati membri dell'UE sul trasferimento dei procedimenti penali è stato firmato nel 1990 2 , ma non è mai entrato in vigore perché non ratificato.

Nel luglio 2009 la presidenza svedese ha presentato un'iniziativa a nome di 16 Stati membri 3 per una decisione quadro del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali 4 . Tuttavia gli Stati membri hanno deciso di interrompere i negoziati nel momento in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009 5 .

In assenza di un atto giuridico specifico dell'UE, gli Stati membri attualmente trasferiscono i procedimenti penali tra loro utilizzando molteplici strumenti giuridici, senza un quadro giuridico uniforme per tutta l'UE. Il quadro giuridico internazionale più completo sul trasferimento dei procedimenti penali – la convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 – è stato ratificato e applicato solo da 13 Stati membri. La maggior parte degli Stati membri utilizza l'articolo 21 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 7 come meccanismo per richiedere l'azione penale nei confronti di un indagato in un'altra parte aderente alla convenzione. Per questa forma di cooperazione tuttavia la procedura di trasferimento resta in gran parte al di fuori di ogni ambito di regolamentazione. Altre basi giuridiche della cooperazione in questo settore sono le leggi nazionali, gli accordi bilaterali o multilaterali o il principio di reciprocità.

Nella sua relazione sulla via da seguire nell'ambito del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale del maggio 2019 8 , la presidenza rumena ha proposto di esaminare ulteriormente la necessità di una proposta legislativa sul trasferimento dei procedimenti penali. Nel dicembre 2020 il Consiglio, nelle sue conclusioni sul mandato d'arresto europeo 9 , ha invitato la Commissione a valutare se uno strumento dell'UE sul trasferimento dei procedimenti penali sia fattibile e presenti un valore aggiunto. Eurojust e la rete giudiziaria europea hanno anche sollevato 10  una serie di sfide di natura giuridica e pratica che le autorità devono affrontare in assenza di norme e procedure comuni chiare, e hanno chiesto uno strumento dell'UE in questo settore.

In assenza di un quadro giuridico comune e a causa delle differenze esistenti tra i sistemi di giustizia penale nazionali degli Stati membri – in particolare in relazione al fatto che le autorità giudiziarie di uno Stato membro abbiano o meno la possibilità di astenersi dall'avviare un'azione penale o abbiano l'obbligo di perseguire ogni reato che rientra nelle loro competenze – i trasferimenti dei procedimenti penali hanno affrontato diversi problemi giuridici e pratici. L'esperienza pratica dimostra che l'efficienza della procedura di trasferimento è ostacolata, in particolare, da ritardi ingiustificati e dalla mancanza di comunicazione tra le autorità. Anche l'inefficacia dell'azione penale è stata individuata come un problema, in quanto il trasferimento dei procedimenti penali non avviene sempre quando sarebbe nell'interesse della giustizia, come nei casi in cui il reato è stato commesso in uno Stato membro, ma sia la vittima che l'indagato si trovano in un altro Stato membro. Inoltre lo Stato richiesto potrebbe non avere la giurisdizione per perseguire un caso, se non è possibile stabilire un fattore di collegamento per la giurisdizione. In particolare, nelle situazioni in cui la consegna di una persona in forza di un MAE viene ritardata o rifiutata, la mancanza di giurisdizione per perseguire il caso nello Stato richiesto potrebbe persino portare all'impunità. Le questioni citate possono comportare ritardi nei procedimenti penali causati da lunghe procedure di trasferimento, nonché un uso inefficiente delle risorse umane e finanziarie, ad esempio a causa di procedimenti che si svolgono in parallelo in due o più Stati membri. Inoltre le differenze tra i sistemi nazionali in termini di legittimazione ad agire, diritti e interessi di indagati, imputati e vittime in caso di trasferimento possono avere come conseguenze incertezza giuridica e una protezione insufficiente dei diritti delle persone interessate.

Per affrontare questi problemi, la Commissione ha deciso di proporre un nuovo strumento sul trasferimento dei procedimenti penali. Questa iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 11 . La proposta ha quattro obiettivi, ovvero:

1)migliorare l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia nell'UE;

2)migliorare il rispetto dei diritti fondamentali nel processo di trasferimento dei procedimenti penali;

3)migliorare l'efficienza e la certezza giuridica dei trasferimenti dei procedimenti penali; e

4)consentire il trasferimento dei procedimenti penali, laddove sia nell'interesse della giustizia, ma attualmente non possibile tra gli Stati membri, e ridurre il fenomeno dell'impunità.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio 12 stabilisce una procedura per lo scambio di informazioni e per le consultazioni dirette tra le autorità competenti, al fine di raggiungere una soluzione efficace ed evitare conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli. Analogamente, altre norme dell'UE in materia penale, in particolare per tipi specifici di reato, come la lotta contro il terrorismo (direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio) e la criminalità organizzata (decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio), stabiliscono i fattori da prendere in considerazione per accentrare i procedimenti in un unico Stato membro quando più Stati membri sono legittimati a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti. Tali atti giuridici tuttavia non disciplinano la procedura per il trasferimento dei procedimenti penali, che potrebbe essere una soluzione necessaria in questi casi.

Eurojust, in particolare, svolge un ruolo chiave nel facilitare i contatti e le consultazioni preliminari e nel risolvere i problemi di giurisdizione. Eurojust può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di accettare che uno di loro sia più adatto a intraprendere un'indagine o a perseguire reati specifici. Le autorità nazionali competenti hanno anche l'obbligo di informare Eurojust dei casi in cui sono sorti o potrebbero sorgere conflitti di giurisdizione. Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con il regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce Eurojust 13 . Inoltre Eurojust ha pubblicato delle linee guida su "Quale giurisdizione dovrebbe procedere?" 14 . Proponendo fattori da prendere in considerazione nei casi multigiurisdizionali, tali linee guida hanno aiutato le autorità nazionali competenti a determinare la giurisdizione più idonea a perseguire i casi transfrontalieri.

Gli strumenti dell'UE per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale riguardano il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia di: i) esecuzione di sentenze 15 , ii) consegna di persone in forza di un mandato d'arresto europeo; iii) raccolta di prove attraverso un ordine europeo di indagine 16 ; nonché procedure di assistenza giudiziaria, in particolare gli scambi spontanei di informazioni 17 , e l'esecuzione di indagini penali tramite una squadra investigativa comune 18 . L'adozione di norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali integrerebbe la legislazione dell'UE sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera, in particolare cercando di evitare il rischio di impunità nel caso in cui sia rifiutata la consegna di una persona ammonita in forza di un MAE per condurre un'azione penale. Le richieste a norma di questa proposta di regolamento possono essere emesse per qualsiasi reato. Il trasferimento del procedimento penale può quindi fornire un'utile alternativa all'emissione di un MAE, se questo si rivela sproporzionato o impossibile, ad esempio perché non sono soddisfatte le soglie di pena. Se dopo l'adozione del quadro giuridico proposto, le autorità optassero sempre più spesso per il trasferimento dei procedimenti penali, il ricorso alle procedure di MAE potrebbe diminuire. Analogamente, potrebbe diminuire l'uso dell'ordinanza cautelare europea 19 , che consente a un indagato di essere sottoposto a una misura di sorveglianza nel suo Stato membro d'origine fino a quando il processo si svolge in un altro Stato membro, invece di essere messo in custodia cautelare.

La proposta si basa sulle attuali norme minime dell'UE sui diritti della persona nella procedura penale, adottate con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari penali e quindi di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale: le sei direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE 20 , 2012/13/UE 21 , 2013/48/UE 22 , (UE) 2016/343 23 , (UE) 2016/800 24 e (UE) 2016/1919 25 , nonché la direttiva sui diritti delle vittime 2012/29/UE 26 .

Coerenza con altre politiche dell'UE

Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea 27 chiede agli Stati membri di valutare le possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia.

Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali 28 raccomanda uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri.

Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2020 su "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e prospettive future" invitano la Commissione a valutare l'elaborazione di una proposta legislativa.

La proposta fa parte della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 20212025 29 .

La formazione degli operatori della giustizia in materia di diritto dell'Unione costituisce uno strumento essenziale per assicurarne l'applicazione corretta ed efficace. Al fine di preparare gli operatori della giustizia alle sfide del XXI secolo e tenerli aggiornati sugli sviluppi del diritto dell'Unione, la Commissione ha adottato una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 30 . L'obiettivo della strategia è di garantire che gli operatori della giustizia ricevano una formazione sugli sviluppi del diritto dell'Unione. In linea con tale strategia, subito dopo l'adozione della presente proposta dovrà essere organizzata la formazione di tutti gli operatori della giustizia per garantire l'applicazione e l'utilizzo corretto e coeso dei nuovi strumenti digitali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dell'azione dell'UE è l'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo stabilisce la competenza dell'Unione europea per stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri.

In linea con gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

In linea con gli articoli da 1 a 3 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda può notificare per iscritto al presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte, qualora ne abbia diritto. La notifica deve essere trasmessa entro tre mesi dalla presentazione della proposta o dell'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri. Gli Stati membri possono quindi agire in autonomia per disciplinare il trasferimento dei procedimenti penali.

Tuttavia un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non può essere realizzato in modo adeguato e ottimale dagli Stati membri da soli, poiché si tratta di una questione transfrontaliera, come dimostra l'attuale frammentazione del quadro giuridico, che pone sfide giuridiche e pratiche. Anche gli accordi bilaterali tra gli Stati membri non risolverebbero i problemi, in quanto, in ultima analisi, sarebbero necessari accordi bilaterali tra tutti gli Stati membri.

Le risposte alle consultazioni pubbliche e mirate confermano che, probabilmente, l'azione dell'UE in quest'ambito produrrà risultati migliori rispetto all'azione degli Stati membri.

Sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno riconosciuto che queste sfide richiedono un'azione che oltrepassi il livello nazionale. Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2020 31 hanno invitato la Commissione a prendere in considerazione una nuova proposta e anche la risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2021 32 ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa.

Data la natura transfrontaliera dei problemi sopra descritti, la proposta deve essere adottata a livello europeo per raggiungere gli obiettivi.

Proporzionalità

La proposta stabilisce le norme in base alle quali un'autorità competente nell'UE può chiedere di assumere un procedimento penale, se ciò migliora l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e a condizione che siano rispettati i criteri stabiliti. In tutto il testo proposto, le opzioni scelte sono quelle meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, tenendo conto in particolare del fatto che in alcuni ordinamenti giuridici l'azione penale è obbligatoria (principio di legalità) e in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitare l'azione penale quando non è nell'interesse pubblico (principio di opportunità).

La proposta è limitata alle richieste emesse nei procedimenti penali. Le richieste possono essere emesse per qualsiasi reato e quindi il trasferimento del procedimento penale completerebbe il sistema di consegna di persone in forza di un MAE e potrebbe fornire un'utile alternativa all'emissione di tale mandato se questo si rivela sproporzionato o impossibile, ad esempio perché non sono soddisfatte le soglie di pena. La proposta offre inoltre all'autorità richiesta una discrezionalità sufficiente per rifiutare una richiesta, in particolare se ritiene che il trasferimento non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Inoltre non impone all'autorità richiesta l'obbligo di perseguire un reato.

Stabilisce una norma secondo cui le prove trasferite dallo Stato richiedente non devono essere escluse nel procedimento penale che si svolge nello Stato richiesto per il solo motivo di essere state raccolte in un altro Stato membro, ma il regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove. A tal fine, la proposta segue le norme già stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 33 .

Il regolamento proposto garantisce la giurisdizione in casi specifici, al fine di garantire che per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Tale giurisdizione può essere esercitata solo su richiesta di trasferimento del procedimento penale, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

La proposta pertanto non va oltre il minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo dichiarato a livello di UE e ciò che è necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché la proposta riguarda le procedure transfrontaliere, dove sono necessarie norme uniformi, la Commissione propone un regolamento come atto giuridico. Un regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Garantisce quindi che tutti gli Stati membri applichino le norme nello stesso modo e che le norme entrino in vigore nello stesso momento. Garantisce la certezza del diritto evitando interpretazioni dissonanti tra gli Stati membri, prevenendo così la frammentazione giuridica e altri problemi che attualmente incidono sul trasferimento dei procedimenti penali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Per preparare la proposta, la Commissione ha condotto ampie consultazioni nel 2021 e nel 2022. Le consultazioni sono state rivolte a una vasta gamma di portatori di interessi che rappresentano cittadini, autorità pubbliche, docenti universitari e altri gruppi di interesse rilevanti. Le consultazioni consistevano in i) un riscontro pubblico all'invito a presentare contributi; ii) una consultazione pubblica aperta; iii) consultazioni mirate con le autorità degli Stati membri, Eurojust, la Rete giudiziaria europea, la Procura europea, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; iv) una riunione con gli esperti delle autorità degli Stati membri e v) una riunione con il gruppo di esperti di diritto penale della Commissione.

Nel complesso, c'è un ampio consenso sul fatto che l'UE dovrebbe affrontare gli attuali problemi di trasferimento dei procedimenti penali adottando un nuovo strumento legislativo. È stato ripetutamente sottolineato che occorre una procedura transfrontaliera più efficiente e che, nell'attuale assetto giuridico, le autorità devono affrontare una serie di problemi derivanti dalla mancanza di procedure comuni chiare, come la mancanza di comunicazione, i ritardi ingiustificati nelle procedure di trasferimento, gli elevati costi di traduzione dei documenti e le richieste di trasferimento ingiustificate.

I riscontri ricevuti hanno contribuito alla preparazione della proposta e del documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, nel quale sono illustrati dettagliatamente i risultati delle consultazioni della Commissione.

Assunzione e uso di perizie

A parte le suddette consultazioni con i portatori di interessi, la Commissione ha raccolto e utilizzato perizie provenienti da altre fonti.

In particolare, la proposta si basa sulle relazioni di Eurojust e della Rete giudiziaria europea 34 .

La proposta tiene conto anche dei risultati di un progetto di ricerca sul trasferimento dei procedimenti penali nell'UE 35 , cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Giustizia.

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione

La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione 36 contenente una descrizione dettagliata del problema, che stabilisce gli obiettivi della proposta. Analizza inoltre la soluzione proposta in termini di efficacia, efficienza, diritti fondamentali e coerenza con altri strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE.

Per questa iniziativa non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, soprattutto per la mancanza di opzioni realistiche e per gli effetti limitati sui cittadini e sulle imprese 37 . Nel complesso, il documento di lavoro dei servizi della Commissione conclude che la proposta dovrebbe aumentare significativamente l'efficacia del trasferimento dei procedimenti penali in diversi modi, in quanto: i) migliorerebbe la sicurezza tramite la capacità di indagare, perseguire e sanzionare i reati; ii) ridurrebbe i ritardi nella procedura di trasferimento; iii) consentirebbe il trasferimento dei procedimenti penali laddove attualmente manca; e iv) aumenterebbe la certezza del diritto.

Stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento di un procedimento penale, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, la proposta dovrebbe aumentare il numero di procedimenti penali trasferiti in modo soddisfacente. Un quadro giuridico completo offrirebbe una maggiore certezza del diritto a tutti i portatori di interessi e ridurrebbe il livello di frammentazione.

Gli effetti per i cittadini dovrebbero essere positivi. In una situazione in cui singoli individui sono parti in causa in un procedimento penale, come indagati o come vittime, un quadro giuridico comune contribuirebbe a garantire la prossimità del procedimento, che dovrebbe svolgersi nello Stato membro di nazionalità/residenza, se possibile. Sebbene sia possibile che questo criterio non si applichi in tutti i casi, in quanto dipenderà dalle circostanze di ciascun caso (ad esempio, più indagati o vittime provenienti da Stati membri diversi), gli effetti complessivi dovrebbero essere positivi.

La creazione del sistema informatico decentrato dovrebbe rendere più efficiente ed efficace la comunicazione tra le autorità. La comunicazione attraverso questo strumento elettronico è destinata a far risparmiare tempo e costi alle autorità. Il sistema informatico decentrato consentirebbe di accelerare il flusso di informazioni tra i suoi utenti, di aumentare la sicurezza dei dati scambiati e di migliorare la trasparenza. L'utilizzo del canale digitale dovrebbe anche avere un impatto ambientale positivo, grazie al minor ricorso a carta e affrancatura. Inoltre si prevedono effetti positivi sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi.

Diritti fondamentali

I procedimenti paralleli in corso in diversi Stati membri per lo stesso reato non solo sono difficili da coordinare e da perseguire in modo efficace, ma creano anche oneri sproporzionati per le persone coinvolte, che subiscono una duplicazione di procedure e devono affrontare molteplici limitazioni dei loro diritti e interessi a causa di mandati d'arresto, perquisizioni e interrogatori diversi eseguiti in due o più Stati membri. Rischiano inoltre di violare il principio fondamentale del diritto penale secondo cui una persona non può essere perseguita e punita due volte per lo stesso reato. Facilitando il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri, la proposta mira a prevenire tali violazioni e a garantire che i procedimenti siano concentrati nello Stato membro più adatto a esercitare l'azione penale. Il numero crescente di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea negli ultimi anni, in cerca di chiarimenti sull'interpretazione del principio del ne bis in idem ai sensi del diritto dell'UE, dimostra che i procedimenti paralleli che possono violare tale principio sono probabili nella pratica e spesso sono difficili da individuare e risolvere. Ciò si riflette anche nell'attività operativa di Eurojust 38 , nella quale si osserva che molto spesso, quando le autorità nazionali vengono a conoscenza dell'esistenza di procedimenti paralleli per gli stessi fatti e contro la stessa persona in un altro Stato membro, il trasferimento del procedimento penale è la soluzione essenziale per evitare violazioni del principio del ne bis in idem e per rispettare l'articolo 50 della Carta e l'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

La proposta include una serie di garanzie per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nella procedura di trasferimento. Quando viene richiesto un trasferimento, l'intervento di un'autorità giudiziaria sia nello Stato richiedente sia in quello richiesto assicura che la legalità della misura sia stata verificata e che la richiesta non leda ingiustificatamente i diritti fondamentali. L'autorità richiedente è tenuta a garantire nel singolo caso che siano soddisfatti i criteri per il trasferimento del procedimento penale. Inoltre l'indagato o l'imputato, così come le vittime che risiedono nello Stato richiedente, devono essere consultati in merito al trasferimento previsto e devono avere l'opportunità di esprimere la loro opinione in una lingua a loro comprensibile. Gli indagati, gli imputati e le vittime che risiedono nello Stato richiedente sono informati della decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale, nonché dei mezzi di ricorso disponibili per impugnare la decisione di accettazione del trasferimento. Possono essere applicate eccezioni sia all'obbligo di consultazione sia all'obbligo di fornire informazioni sulla decisione presa, qualora ciò possa pregiudicare la riservatezza dell'indagine. La proposta prevede specificamente il diritto a un ricorso effettivo per gli indagati, gli imputati e le vittime contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Il riesame da parte di un'autorità giudiziaria costituisce un'ulteriore garanzia. Esistono anche motivi di rifiuto basati sul mancato rispetto del principio del ne bis in idem, nonché su immunità e privilegi. Inoltre, come clausola generale di salvaguardia, la proposta afferma esplicitamente che le sue disposizioni non dovrebbero essere interpretate come aventi l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Infine, poiché la proposta disciplina il trasferimento di un procedimento penale, tutte le garanzie procedurali di diritto penale si applicano a tali procedimenti penali. Ciò include in particolare il diritto a un processo equo e i diritti di difesa, come sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 47 e 48 della Carta. Include anche la legislazione pertinente a livello di UE sui diritti procedurali per gli indagati e gli imputati nei procedimenti penali, ossia le direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919. Stabilendo norme minime di tutela nei procedimenti penali in tutta l'UE, tali direttive aumentano la fiducia nei sistemi giudiziari penali di tutti gli Stati membri, il che a sua volta genera una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli Stati membri possono sostenere costi una tantum per adeguarsi alle nuove disposizioni del regolamento, in particolare i costi derivanti dalla necessità di formare sulle nuove norme i giudici, i procuratori e le altre autorità competenti. I principali costi ricorrenti dovrebbero essere i costi di traduzione dei documenti dei fascicoli. Tali costi dovrebbero tuttavia essere in qualche modo compensati da una maggiore efficienza e dai risparmi sui costi derivanti dal regolamento.

Le disposizioni della proposta sulla comunicazione elettronica attraverso il sistema informatico decentrato conformemente al regolamento (UE) ../.... [il regolamento sulla digitalizzazione] 39 inciderebbero anche sul bilancio dell'UE. Tali costi, che saranno assorbiti dal budget del programma Giustizia, saranno minori perché il sistema informatico decentrato non dovrebbe essere sviluppato da zero, bensì sarebbe sviluppato per molti strumenti dell'UE per la cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi del [regolamento sulla digitalizzazione], con solo piccoli aggiustamenti necessari per la procedura presentata dalla presente proposta.

Gli Stati membri sosterrebbero inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso del sistema informatico decentrato situati sul loro territorio e per l'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso. Tuttavia, come osservato, la maggior parte di questi investimenti finanziari sarebbe già stata effettuata nell'ambito della digitalizzazione di altri strumenti dell'UE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Inoltre gli Stati membri potrebbero chiedere sovvenzioni per finanziare tali costi nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'UE, in particolare i fondi stanziati nell'ambito della politica di coesione e il programma Giustizia.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza dover essere prima recepito nel diritto nazionale. La proposta prevede adeguati obblighi di monitoraggio, valutazione e informazione.

La Commissione organizzerà riunioni di esperti degli Stati membri per discutere i problemi derivanti dal trasferimento dei procedimenti penali. Eurojust e la Rete giudiziaria europea svolgeranno un ruolo importante nella procedura di trasferimento. Questi consessi, così come altre reti professionali, possono essere utilizzati per raccogliere il riscontro degli operatori (autorità pubbliche degli Stati membri) sulle esperienze e sui problemi relativi all'applicazione pratica del regolamento.

La Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. La relazione si baserà sui contributi delle autorità degli Stati membri e di altri portatori di interessi pertinenti, tra le altre fonti.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta si articola in cinque capi: i) disposizioni generali; ii) trasferimento del procedimento penale; iii) effetti del trasferimento del procedimento penale; iv) mezzi di comunicazione; e iv) disposizioni finali.

CAPO I - Disposizioni generali

L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta. La proposta stabilisce le norme in base alle quali uno Stato membro può assumere un procedimento penale su richiesta di un altro Stato membro. Si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'UE, a partire dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato.

L'articolo 2 definisce, ai fini della proposta, i termini "Stato richiedente", "Stato richiesto", "autorità richiedente", "autorità richiesta", "sistema informatico decentrato" e "vittima".

Le definizioni di autorità "richiedente" e autorità "richiesta" devono essere lette in combinato disposto con l'articolo 30, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le competenti autorità richiedenti e richieste.

L'articolo 3 introduce una giurisdizione in casi specifici. L'autorità richiesta può accettare il trasferimento di un procedimento penale solo se ha giurisdizione per perseguire il reato. Al fine di migliorare l'efficienza della procedura di trasferimento, questa disposizione prevede quindi che nelle situazioni elencate nel medesimo articolo la giurisdizione sia conferita allo Stato richiesto nei casi in cui non sarebbe altrimenti competente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta si ritiene che tale Stato membro sia il più adatto a esercitare l'azione penale. Tale giurisdizione può essere esercitata solo su richiesta di trasferimento del procedimento penale da un altro Stato membro che ha la giurisdizione originaria per perseguire il reato.

L'articolo 4 mira a fornire una base giuridica alle autorità dello Stato richiedente che hanno la giurisdizione originaria per avviare il procedimento penale affinché possano rinunciare, sospendere o interrompere il procedimento penale a favore dello Stato membro ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale. La disposizione è concepita affinché gli Stati membri i cui sistemi giuridici sono basati sull'obbligatorietà dell'azione penale possano avvalersi delle disposizioni del regolamento.

CAPO 2 - TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Questo capo prevede i criteri e la procedura per richiedere il trasferimento del procedimento penale e la procedura per prendere una decisione in merito al trasferimento del procedimento penale. Tali norme comuni mirano a evitare che inutili procedimenti penali paralleli riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona siano condotti in due o più Stati membri, nonché a ridurre il numero di procedimenti multipli e evitare l'impunità qualora sia rifiutata la consegna di una persona per la quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo.

L'articolo 5 stabilisce i criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale.

Il regolamento si applica a tutti i reati. La nozione di procedimento penale comprende tutte le fasi di tale procedimento, comprese la fase pre-processuale e quella processuale. Il regolamento non si applica alle richieste di trasferimento di procedimenti amministrativi.

Il regolamento non impone alcun obbligo di richiedere il trasferimento del procedimento penale. Se l'autorità richiedente ritiene che il trasferimento del procedimento penale sia necessario e opportuno e che, in particolare, siano applicabili uno o più dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può chiedere all'altro Stato membro che è più adatto a perseguire il reato di assumere il procedimento. L'elenco dei criteri non è esaustivo. La giustificazione di una richiesta di trasferimento del procedimento penale dovrebbe essere valutata attentamente caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione, e qualsiasi richiesta dovrebbe essere motivata con chiarezza.

Il regolamento offre inoltre all'indagato o all'imputato, o alla vittima, la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale. Tali richieste non creano tuttavia, per lo Stato richiedente o per lo Stato richiesto, l'obbligo di richiedere il trasferimento o di trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto. 

L'articolo 6 stabilisce le norme per tenere conto dei diritti e degli interessi dell'indagato o dell'imputato nel decidere in merito al trasferimento del procedimento penale. In particolare, l'autorità richiedente ha l'obbligo di informare l'indagato o l'imputato dell'intenzione di trasferire il procedimento penale e di dargli la possibilità di esprimere la propria opinione, a condizione che ciò non pregiudichi la necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e a meno che l'indagato o l'imputato non possa essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. L'autorità richiedente dovrebbe tenere tale opinione in debita considerazione nel decidere in merito al trasferimento.

L'articolo 7 stabilisce le norme per tenere conto dei diritti e degli interessi della vittima nel decidere in merito al trasferimento del procedimento penale. In particolare, se la vittima risiede nello Stato richiedente, l'autorità richiedente ha l'obbligo di informarla dell'intenzione di trasferire il procedimento penale e di darle la possibilità di esprimere la propria opinione, a condizione che ciò non pregiudichi la necessità di garantire la riservatezza di un'indagine. L'autorità richiedente dovrebbe tenere tale opinione in debita considerazione nel decidere in merito al trasferimento.

L'articolo 8 stabilisce che si dovrebbe garantire un mezzo di ricorso nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.

L'articolo 9 stabilisce la procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale. La richiesta di trasferimento del procedimento penale deve essere effettuata compilando un certificato standard riportato nell'allegato della presente proposta. Questo articolo stabilisce anche i requisiti di traduzione della richiesta e di qualsiasi altra informazione scritta che l'accompagna. La proposta prevede la trasmissione diretta di una richiesta tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, ma prevede anche la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali.

L'articolo 10 prevede che l'autorità richiedente informi l'autorità richiesta, senza ingiustificato ritardo, di qualsiasi atto o misura procedurale che abbia attinenza con il procedimento penale avviato nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta.

L'articolo 11 prevede la possibilità per l'autorità richiedente di ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima della ricezione della decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento.

L'articolo 12 impone all'autorità richiesta di prendere una decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e, se essa decide di accettarlo, di adottare le misure necessarie conformemente al proprio diritto nazionale. L'autorità richiesta resta libera di decidere quali provvedimenti prendere in relazione al reato alla base della richiesta. Nessuna disposizione del regolamento dovrebbe essere interpretata come un'interferenza con la discrezionalità dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale e non vi è alcun obbligo di esercitare l'azione penale in un caso che è stato trasferito. Il regolamento proposto impone inoltre all'autorità richiedente di trasmettere i documenti necessari del fascicolo all'autorità richiesta, una volta che quest'ultima ha accettato il trasferimento del procedimento penale, ma lascia all'autorità richiedente e all'autorità richiesta la possibilità di consultarsi e concordare tra loro quali documenti debbano essere inviati e tradotti.

L'articolo 13 fornisce un elenco esaustivo di motivi – obbligatori e non – di rifiuto del trasferimento del procedimento penale. I motivi obbligatori di rifiuto si riferiscono alle situazioni in cui il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento non sarebbe possibile nello Stato richiesto, ad esempio quando la condotta per la quale si richiede il trasferimento non costituisce reato in quest'ultimo. I motivi di rifiuto non obbligatori riguardano altre situazioni che possono costituire un ostacolo all'assunzione del procedimento penale. Essi, in particolare, offrono all'autorità richiesta la flessibilità di rifiutare il trasferimento del procedimento penale che non sia ritenuto nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

Per garantire l'efficienza delle procedure transfrontaliere, l'articolo 14 stabilisce un termine per prendere una decisione quanto all'accettazione del trasferimento. Esso prevede anche l'interruzione del termine qualora sia necessario richiedere la revoca di un privilegio o un'immunità.

L'articolo 15 incoraggia l'autorità richiedente e l'autorità richiesta a consultarsi senza ritardo per garantire l'applicazione efficiente del regolamento.

L'articolo 16 stabilisce che l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea in qualsiasi fase della procedura.

L'articolo 17 stabilisce che ogni Stato membro deve sostenere i propri costi per il trasferimento del procedimento penale; tuttavia, in alcuni casi, l'autorità richiedente può presentare una proposta di ripartizione dei costi all'autorità richiesta.

L'articolo 18 offre la possibilità di designare autorità centrali ai fini dell'assistenza amministrativa. Se uno Stato membro desidera avvalersi di questa possibilità, è tenuto a notificare alla Commissione l'autorità centrale designata in conformità dell'articolo 30.

CAPO 3 - EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Questo capo stabilisce gli effetti del trasferimento del procedimento penale.

L'articolo 19 stabilisce che, nello Stato richiedente, il procedimento penale trasferito deve essere sospeso o interrotto al ricevimento delle informazioni che confermano che l'autorità richiesta procederà all'assunzione del procedimento penale. L'autorità richiedente può continuare o riaprire il procedimento penale solo se l'autorità richiesta prende la decisione di interromperlo, a condizione che tale decisione non violi il principio del ne bis in idem. La possibilità per la vittima di avviare o richiedere la riapertura del procedimento penale nello Stato richiedente in conformità del diritto nazionale di tale Stato rimane inalterata, purché non violi il principio del ne bis in idem.

L'articolo 20 stabilisce che il diritto e le procedure nazionali dello Stato richiesto si applichino al procedimento penale una volta trasferito. Qualsiasi atto, misura investigativa o prova raccolta nello Stato richiedente ai fini del procedimento penale in questione dovrebbe avere la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente eseguito dalle sue autorità, a meno che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Una volta trasferito il procedimento penale, lo Stato richiesto dovrebbe applicare il proprio diritto nazionale per determinare la pena per il reato in questione. Se il reato è stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, nel determinare la pena l'autorità richiesta può prendere in considerazione la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente ogniqualvolta ciò vada a vantaggio dell'imputato e nel rispetto del diritto dello Stato richiesto. Lo scopo della disposizione è evitare situazioni in cui il trasferimento del procedimento penale porterebbe lo Stato richiesto ad applicare una pena superiore alla pena massima comminata per lo stesso reato nello Stato richiedente. Questo per garantire il rispetto del principio della certezza del diritto e della prevedibilità del diritto applicabile per gli indagati o gli imputati.

L'articolo 21 obbliga l'autorità richiesta a informare l'autorità richiedente di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale.

CAPO 4 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

Questo capo contiene disposizioni sui mezzi di comunicazione elettronica tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, nonché con le autorità centrali e con Eurojust, tramite un sistema informatico decentrato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Questo capo contiene disposizioni relative alle statistiche, alle relazioni, all'adozione di atti delegati qualora sia necessario modificare il certificato allegato al regolamento, alle notifiche da parte degli Stati membri, alle relazioni del regolamento con gli accordi e le intese internazionali, nonché alle disposizioni transitorie sui mezzi di comunicazione tra le autorità prima che l'obbligo di utilizzare il sistema informatico decentrato diventi applicabile.

2023/0093 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul trasferimento dei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 40 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2)Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea 41 chiede agli Stati membri di valutare le possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia.

3)Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali 42 raccomanda uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri.

4)Occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per aumentare l'efficiente e la corretta amministrazione della giustizia penale all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e per assicurare che sia lo Stato membro più adatto ad indagare o perseguire un reato. In particolare, norme comuni per gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti penali potrebbero contribuire a prevenire inutili procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, da cui potrebbe derivare una violazione del principio del ne bis in idem. Esse potrebbero inoltre ridurre il numero di procedimenti penali multipli per gli stessi fatti o la stessa persona condotti in diversi Stati membri. Tali norme mirano anche a garantire che il trasferimento del procedimento penale possa avvenire quando la consegna di una persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale in forza di un mandato d'arresto europeo 43 è ritardata o rifiutata per motivi come la pendenza nell'altro Stato membro di un procedimento penale parallelo per lo stesso reato, al fine di consentire il perseguimento della persona evitandone così l'impunità.

5)L'esistenza di norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali è essenziale anche per combattere efficacemente i reati transfrontalieri. Ciò è particolarmente importante per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale, la criminalità informatica o il riciclaggio di denaro. Perseguire i gruppi della criminalità organizzata che operano in più Stati membri può creare grandi difficoltà alle autorità coinvolte. Il trasferimento dei procedimenti penali è uno strumento importante che rafforzerebbe la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi negli Stati membri dell'UE.

6)Al fine di garantire una cooperazione efficace tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta in relazione al trasferimento del procedimento penale, tali norme dovrebbero essere stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.

7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. Il concetto di "procedimento penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e inizia dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione. 

8)La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio 44 mira a prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri. Essa stabilisce quindi una procedura di consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta a evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Quando le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono, a seguito di consultazioni condotte conformemente a detta decisione quadro, di concentrare i procedimenti in uno Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, si dovrebbe far ricorso al presente regolamento per tale trasferimento.

9)Altri strumenti giuridici nel settore del diritto penale, in particolare quelli riguardanti specifiche tipologie di reato, come la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio 46 e la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 47 , contengono disposizioni relative ai fattori da prendere in considerazione per accentrare l'azione penale in un unico Stato membro quando più Stati membri sono legittimati a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti. Nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, dopo aver cooperato in linea con tali atti giuridici, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, si dovrebbe far ricorso al presente regolamento per tale trasferimento.

10)Sono stati adottati diversi atti giuridici dell'Unione sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze in materia penale per l'esecuzione di sentenze in altri Stati membri, in particolare le decisioni quadro 2005/214/GAI 48 , 2008/909/GAI 49 e 2008/947/GAI 50 del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe integrare le disposizioni di tali decisioni quadro ed essere interpretato nel senso che non ne pregiudica l'applicazione.

11)Il presente regolamento non influisce sugli scambi spontanei di informazioni disciplinati da altri atti del diritto dell'Unione.

12)Il presente regolamento non si applica alle decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi sui quali la Procura europea ha esercitato la propria competenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 51 .

13)Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra tali autorità.

14)In vista della trasmissione e della ricezione amministrativa delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste, gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità centrali ove necessario in considerazione della struttura dei loro sistemi giuridici interni. Tali autorità centrali potrebbero anche fornire un sostegno amministrativo, svolgere ruoli di coordinamento e di assistenza, facilitando e promuovendo così l'accettazione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali.

15)Alcuni atti giuridici dell'Unione impongono già agli Stati membri di adottare le misure necessarie per stabilire la giurisdizione per specifici reati, come quelli relativi alle attività terroristiche 52 o alla contraffazione dell'euro 53 , nei casi in cui la consegna di una persona sia rifiutata.

16)Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale.

17)Tale giurisdizione dovrebbe essere stabilita nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici menzionati nel presente regolamento. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.

18)Al fine di raggiungere lo scopo del presente regolamento e di evitare conflitti di giurisdizione, con particolare riguardo agli Stati membri il cui ordinamento giuridico – o perseguimento di determinati reati – si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, lo Stato richiedente, nel richiedere il trasferimento del procedimento penale, dovrebbe rinunciare alla propria giurisdizione a perseguire la persona interessata per il reato per il quale si richiede il trasferimento. Di conseguenza le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero poter interrompere il procedimento penale avviato dinanzi a loro a favore dello Stato membro ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, anche quando, in conformità del diritto nazionale, avrebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tale rinuncia alla giurisdizione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sugli effetti del trasferimento del procedimento penale nello Stato richiedente stabilite nel presente regolamento.

19)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

20)Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE 54 , 2012/13/UE 55 , 2013/48/UE 56 , (UE) 2016/343 57 , (UE) 2016/800 58 e (UE) 2016/1919 59 .

21)Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto delle esigenze delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione (2013/C 378/02) della Commissione 60 , per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.

22)Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati sottoposti a custodia cautelare, conformemente alla raccomandazione C(2022) 8987 final della Commissione 61 .

23)Il presente regolamento non dovrebbe imporre alcun obbligo di richiedere il trasferimento di un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe esaminare se il trasferimento sia necessario e opportuno. La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.

24)Nel valutare se una richiesta di trasferimento di un procedimento penale sia giustificata, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto di diversi criteri, la cui priorità e il cui peso dovrebbero basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso. Tutti i fattori rilevanti dovrebbero essere considerati nell'interesse superiore della giustizia. Se, ad esempio, il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto, o se la maggior parte dei suoi effetti o del danno che ha causato si è verificata nel territorio dello Stato richiesto, tale Stato può essere ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale, dato che le prove da raccogliere, quali le deposizioni dei testimoni e delle vittime o le opinioni degli esperti, si trovano nello Stato richiesto e possono quindi essere raccolte più facilmente se il procedimento penale è trasferito. Inoltre l'avvio di un successivo procedimento per danni nello Stato richiesto sarebbe facilitato se anche il procedimento sottostante che stabilisce la responsabilità penale si svolgesse nello stesso Stato membro. Analogamente, se la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe facilitare la raccolta e la successiva ammissibilità delle prove raccolte in conformità del diritto dello Stato richiesto.

25)Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono in gran parte cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

26)Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione potrebbe anche essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta. Possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, la registrazione di un numero di telefono, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro. D'altra parte, nella maggior parte dei casi un soggiorno ininterrotto di almeno tre mesi dovrebbe essere considerato sufficiente per stabilire la residenza.

27)Il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato anche quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi o altri fatti contro l'indagato o l'imputato, o quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi fatti o fatti connessi contro altre persone, ad esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi Stati membri. Inoltre se l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena detentiva nello Stato richiesto per un altro reato, il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato per garantire il diritto della persona condannata di presenziare al processo per il quale si chiede il trasferimento del procedimento penale mentre sconta la pena nello Stato richiesto. Inoltre le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa rafforzare l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata nel caso in cui la pena debba essere eseguita nello Stato richiesto: a tal fine è opportuno prendere in considerazione l'attaccamento della persona allo Stato richiesto, sia esso considerato come il luogo di legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici o di qualsiasi altro legame con il medesimo.

28)Nel richiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto delle possibilità di ottenere prove da altri Stati membri tramite gli strumenti esistenti di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, come la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 62 , e l'assistenza giudiziaria, ove applicabile, prima di prendere in considerazione il trasferimento del procedimento penale per il solo fatto che la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto.

29)Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di richiedere il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali richieste non dovrebbero tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una richiesta di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.

30)L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.

31)Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 . Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.

32)Nel prendere una decisione sul trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe tenere in debita considerazione i legittimi interessi delle vittime, compresa la loro protezione, e valutare se il trasferimento del procedimento penale possa pregiudicare l'effettivo esercizio dei diritti della vittima nel procedimento penale in questione. Ciò comprende, ad esempio, la possibilità e le modalità a disposizione delle vittime per testimoniare durante il processo nello Stato richiesto, se non è lo Stato membro in cui risiedono. Inoltre si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per le vittime di ottenere e fornire prove, ad esempio da parte di testimoni ed esperti, per chiedere un risarcimento o per beneficiare dei programmi di protezione dei testimoni nello Stato richiesto. I diritti delle vittime al risarcimento non dovrebbero essere pregiudicati dal trasferimento del procedimento penale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme relative al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.

33)Qualora sia necessario garantire che la protezione fornita alla vittima nello Stato richiedente sia mantenuta nello Stato richiesto, le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero prendere in considerazione l'emissione di un ordine di protezione europeo in linea con il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 o con la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 65 .

34)Lo Stato richiesto dovrebbe garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, in linea con l'articolo 47 della Carta e con le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. 

35)La corretta applicazione del presente regolamento presuppone la comunicazione tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta coinvolte, che dovrebbero essere incoraggiate a consultarsi ogniqualvolta opportuno per facilitare l'applicazione agevole ed efficiente del presente regolamento, direttamente o, se del caso, tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

36)Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe consultare l'autorità richiesta qualora ciò sia necessario, in particolare, per determinare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, nonché se l'autorità richiesta possa far valere uno dei motivi di rifiuto ai sensi del presente regolamento.

37)Nel trasmettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe fornire informazioni chiare e precise sulle circostanze e le condizioni alla base della richiesta, nonché qualsiasi altra documentazione di supporto, al fine di consentire all'autorità richiesta di prendere una decisione informata in merito al trasferimento del procedimento penale.

38)Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato.

39)L'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente della propria decisione motivata di accettare o meno il trasferimento del procedimento penale senza ritardo e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In casi specifici, quando non è possibile per l'autorità richiesta rispettare questo termine, ad esempio se essa ritiene che siano necessarie informazioni supplementari, il termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, per evitare ritardi eccessivi.

40)Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. Inoltre il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere accettato in caso di altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe poter rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di un'immunità o di un privilegio in conformità del diritto dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il certificato per la richiesta di trasferimento è incompleto o non è stato compilato correttamente dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento.

41)Il principio del ne bis in idem, quale stabilito agli articoli da 54 a 58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 66 e all'articolo 50 della Carta, e come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è un principio fondamentale di base del diritto penale, secondo il quale nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva. L'autorità richiesta dovrebbe quindi rifiutare il trasferimento del procedimento penale se l'assunzione del procedimento è contraria a tale principio.

42)Prima di decidere di non accettare la richiesta di trasferimento del procedimento penale sulla base di un qualsiasi motivo di rifiuto, l'autorità richiesta dovrebbe consultare l'autorità richiedente per ottenere le informazioni supplementari necessarie.

43)L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. Ciò non dovrebbe pregiudicare le indagini o altre misure procedurali che potrebbero essere necessarie per eseguire le decisioni basate sugli strumenti di reciproco riconoscimento o per soddisfare le richieste di assistenza giudiziaria legate ai procedimenti oggetto del trasferimento. Il concetto di "misure investigative o altre misure procedurali" dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per evitare l'uso abusivo dell'impugnazione e garantire che il procedimento penale non venga sospeso a lungo, se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso né interrotto nello Stato richiedente fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello Stato richiesto.

44)Il presente regolamento non dovrebbe costituire una base giuridica per l'arresto di una persona in vista del suo trasferimento fisico nello Stato richiesto affinché quest'ultimo possa avviare un procedimento penale contro di essa.

45)L'autorità richiesta dovrebbe informare per iscritto l'autorità richiedente di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale nello Stato richiesto. La decisione quadro 2009/948/GAI impone un obbligo analogo nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo sulla concentrazione dei procedimenti in uno Stato membro. Qualora decida di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiesta dovrebbe indicare anche i motivi dell'interruzione.

46)Se l'autorità richiesta decide di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale, purché ciò non comporti una violazione del principio del ne bis in idem, ossia purché tale decisione non precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto dello Stato richiesto e non impedisca pertanto un nuovo procedimento penale per gli stessi fatti in tale Stato. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di avviare il procedimento penale o chiederne la riapertura nello Stato richiedente, in conformità del diritto nazionale di tale Stato, purché non ciò violi il principio del ne bis in idem.

47)Una volta che il procedimento penale è trasferito conformemente al presente regolamento, l'autorità richiesta dovrebbe applicare il proprio diritto e le proprie procedure nazionali pertinenti. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un'interferenza con la discrezionalità dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale.

48)Lo Stato richiesto dovrebbe applicare il proprio diritto nazionale per determinare la pena applicabile al reato in questione. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, nel determinare la pena l'autorità richiesta può prendere in considerazione la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente, ogniqualvolta ciò vada a vantaggio dell'imputato, nel rispetto del diritto dello Stato richiesto. Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione nelle situazioni in cui il trasferimento del procedimento penale porterebbe all'applicazione nello Stato richiesto di una pena superiore alla pena massima comminata nello Stato richiedente per lo stesso reato, al fine di garantire un grado di certezza giuridica e di prevedibilità del diritto applicabile per gli indagati o gli imputati interessati. La pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando la giurisdizione dello Stato richiesto si basa esclusivamente sul presente regolamento.

49)Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia se lo Stato richiedente ha sostenuto costi elevati o eccezionali, legati alla traduzione dei documenti del fascicolo da trasferire allo Stato richiesto, l'autorità richiesta dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità richiedente di ripartire i costi.

50)L'utilizzo di un certificato standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione faciliterebbe la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre riduce i costi di traduzione e contribuisce a una maggiore qualità delle richieste.

51)Il certificato dovrebbe includere solo i dati personali necessari per facilitare la decisione dell'autorità richiesta in merito alla richiesta. Il certificato dovrebbe contenere un'indicazione delle categorie di dati personali, ad esempio se la persona interessata è indagata, imputata o vittima, nonché i campi specifici per ciascuna di queste categorie.

52)Per rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il certificato da utilizzare per richiedere il trasferimento del procedimento penale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 67 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

53)Al fine di garantire uno scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati relativi ai casi, le comunicazioni ai sensi del presente regolamento tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, con l'intervento delle autorità centrali laddove uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, nonché con Eurojust, dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) .../...[regolamento sulla digitalizzazione] 68 . In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato, di norma, per lo scambio del certificato e di qualsiasi altra informazione e documento pertinente, nonché per tutte le altre comunicazioni tra le autorità ai sensi del presente regolamento. Qualora siano applicabili una o più delle eccezioni di cui al regolamento (UE) .../.... [regolamento sulla digitalizzazione], in particolare qualora non sia possibile o consono ricorrere al sistema informatico decentrato, possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, come specificato in tale regolamento.

54)Gli Stati membri potrebbero utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) invece di un sistema informatico nazionale. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero.

55)La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 69 e (UE) 2016/679 70 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 71 , in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cibersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.

56)Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati statistici necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati e, in tal caso, tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Il connettore e-CODEX potrebbe anche essere dotato di una funzione che consenta di recuperare i dati statistici rilevanti.

57)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 72 .

58)Il presente regolamento dovrebbe creare la base giuridica per lo scambio dei dati personali tra gli Stati membri ai fini del trasferimento dei procedimenti penali, in linea con l'articolo 8 e l'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto, come il periodo di conservazione dei dati personali ricevuti dall'autorità richiedente, il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta dovrebbe essere soggetto alla legislazione nazionale degli Stati membri adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/680. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente a detta direttiva. Le autorità centrali forniscono assistenza amministrativa all'autorità richiedente e all'autorità richiesta e, nella misura in cui trattano dati personali per conto di tali titolari del trattamento, dovrebbero essere considerate responsabili del trattamento del rispettivo titolare del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe applicarsi nel contesto del presente regolamento, senza pregiudicare le norme specifiche sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 73 .

59)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il trasferimento dei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

60)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

61)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

62)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 74 e ha espresso un parere in data […],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce norme sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

2.Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'Unione dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato.

3.Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"Stato richiedente": lo Stato membro in cui è emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale;

2)"Stato richiesto": lo Stato membro a cui è trasmessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale ai fini dell'assunzione del procedimento penale;

3)"autorità richiedente":

a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

b)qualsiasi altra autorità competente designata come tale dallo Stato richiedente che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a chiedere il trasferimento del procedimento penale in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmessa all'autorità richiesta, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di tale richiesta a norma del presente regolamento. Laddove la richiesta di trasferimento del procedimento penale sia stata convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, tale autorità può anche essere considerata l'autorità richiedente ai fini della trasmissione della richiesta;

4)"autorità richiesta": un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente a decidere se accettare il trasferimento di un procedimento penale in conformità dell'articolo 12 e a prendere le misure previste dal diritto nazionale;

5)"sistema informatico decentrato": un sistema informatico quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione];

6)"vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE.

Articolo 3

Giurisdizione

1.Ai fini del presente regolamento lo Stato richiesto è competente per qualsiasi reato cui si applica il diritto dello Stato richiedente, quando:

a)rifiuta di consegnare un indagato o un imputato che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, sulla base dell'articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI;

b)rifiuta di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato e se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta;

c)la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno, che fa parte degli elementi costitutivi del reato, si è verificata nel territorio dello Stato richiesto;

d)nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per altri fatti e l'indagato o l'imputato è cittadino o residente di tale Stato;

e)nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per gli stessi, o parzialmente gli stessi, fatti e l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire è cittadino o residente di tale Stato.

2.La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale.

Articolo 4

Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale

Qualsiasi Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rinunciare all'avvio del procedimento penale nei confronti di un indagato o un imputato, sospenderlo o interromperlo al fine di consentire il trasferimento del procedimento penale per tale reato allo Stato richiesto.

CAPO 2

Trasferimento del procedimento penale

Articolo 5

Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1.La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.

2.L'autorità richiedente tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a)il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno causato dal reato si è verificata nel territorio di tale Stato;

b)l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto;

c)l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo allo Stato richiedente sulla base dell'articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o dell'articolo 4, punto 3, della medesima se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali, o sulla base dell'articolo 4, punto 7, della medesima decisione quadro;

d)l'indagato o l'imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, si trova nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta;

e)la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;

f)nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per gli stessi o altri fatti;

g)nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi;

h)l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto;

i)l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna;

j)la maggior parte delle vittime ha la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiede.

3.L'indagato o l'imputato, o la maggior parte delle vittime, o un difensore a loro nome, può chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto. 

Articolo 6

Diritti dell'indagato o dell'imputato

1.Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato e garantisce il rispetto dei suoi diritti procedurali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.

2.A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.

3.Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2.

4.Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.

Articolo 7

Diritti della vittima

1.Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima e garantisce il rispetto dei suoi diritti ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.

2.A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine e che la vittima risieda nello Stato richiedente, la vittima è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione. 

3.Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2. 

4.Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente la vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.

Articolo 8

Diritto a un ricorso giurisdizionale

1.Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.

2.Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato.

3.Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

4.Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.

5.L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei ricorsi proposti a norma del presente articolo.

Articolo 9

Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1.La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta utilizzando il certificato di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il certificato e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2.La richiesta di trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata e contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a)i dati relativi all'autorità richiedente;

b)una descrizione del reato che forma l'oggetto del procedimento penale e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato richiedente;

c)i motivi per cui il trasferimento è necessario e opportuno e, in particolare, quali criteri previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono applicabili;

d)le informazioni necessarie disponibili sull'indagato o sull'imputato e sulla vittima;

e)una valutazione dell'impatto del trasferimento del procedimento penale sui diritti dell'indagato o dell'imputato e della vittima;

f)informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente;

g)eventuali condizioni specifiche di trattamento dei dati personali applicabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.

3.Se l'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o la vittima ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, tale opinione è trasmessa all'autorità richiesta unitamente alla richiesta di trasferimento del procedimento penale. Se l'opinione dell'indagato o dell'imputato o della vittima è stata espressa oralmente, l'autorità richiedente provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dell'autorità richiesta.

4.Se necessario, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è corredata di eventuali ulteriori informazioni e documenti pertinenti.

5.Il certificato compilato di cui al paragrafo 1 e, se così concordato con l'autorità richiesta, qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

6.L'autorità richiedente trasmette la richiesta di trasferimento del procedimento penale direttamente all'autorità richiesta o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 18. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta effettuano tutte le altre comunicazioni ufficiali direttamente o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 18.

7.Qualora l'autorità richiesta non sia nota all'autorità richiedente, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per la decisione a norma dell'articolo 12.

8.Qualora non sia competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 12, l'autorità dello Stato richiesto che ha ricevuto la richiesta la trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta competente dello stesso Stato membro e ne informa l'autorità richiedente.

Articolo 10

Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire

L'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'autorità richiesta degli eventuali atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta. Tale comunicazione è corredata di tutti i documenti pertinenti.

Articolo 11

Ritiro della richiesta

L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12

Decisione dell'autorità richiesta

1.L'autorità richiesta adotta una decisione motivata quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, quali misure prendere al riguardo.

2.Qualora ritenga che le informazioni comunicate dall'autorità richiedente non siano sufficienti per consentirle di decidere se accettare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta può chiedere le informazioni supplementari ritenute necessarie.

3.Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 13, l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto. L'indagato o l'imputato e la vittima sono informati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 7, paragrafo 4, rispettivamente.

4.Qualora abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei mezzi di ricorso disponibili per impugnare la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, specificando i requisiti e i termini per l'esercizio del ricorso. L'indagato o l'imputato e la vittima sono informati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 7, paragrafo 4, rispettivamente.

5.Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.

Articolo 13

Motivi di rifiuto

1.L'autorità richiesta rifiuta, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale qualora, a norma del diritto nazionale dello Stato richiesto, non sia possibile avviare un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale in una o più delle seguenti situazioni:

a)se la condotta per la quale la richiesta è stata formulata non costituisce reato secondo il diritto dello Stato richiesto;

b)se l'assunzione del procedimento penale è contraria al principio del ne bis in idem;

c)se l'indagato o l'imputato non può essere considerato penalmente responsabile del reato per ragioni di età;

d)se l'azione penale è caduta in prescrizione in conformità del diritto dello Stato richiesto o se non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto;

e)se il reato è coperto da amnistia in conformità del diritto dello Stato richiesto;

f)se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato. La giurisdizione potrebbe derivare anche dall'articolo 3.

2.L'autorità richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi:

a)il diritto dello Stato richiesto prevede un'immunità o un privilegio che rende impossibile l'azione;

b)l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia;

c)il reato non è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno causato dal reato non si è verificata nel territorio di tale Stato e l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato;

d)il certificato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3.

3.Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta consulta l'autorità richiedente e, se necessario, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

4.Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato richiesto, l'autorità richiesta le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, l'autorità richiedente ne fa richiesta a tale autorità.

Articolo 14

Termini

1.L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale senza ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.

2.Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.

3.Qualora il diritto dello Stato richiesto preveda un'immunità o un privilegio, il termine di cui al paragrafo 1 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità richiesta è stata informata della revoca del privilegio o dell'immunità.

Articolo 15

Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta

1.Se necessario e fatti salvi l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 2, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano senza ritardo per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.

2.Le consultazioni possono altresì aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

3.Quando consulta l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale e può fornire tali informazioni all'autorità richiesta utilizzando il certificato di cui all'allegato.

4.Alle richieste di consultazione è data risposta senza ritardo.

Articolo 16

Cooperazione con Eurojust e la Rete giudiziaria europea

L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare le consultazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15 e all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

Costi di trasferimento del procedimento penale

1.Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

2.Qualora la traduzione del fascicolo e di altri documenti pertinenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, comporti costi ingenti o eccezionali, l'autorità richiedente può presentare all'autorità richiesta una proposta di ripartizione dei costi. La proposta è accompagnata da una distinta dei costi sostenuti dall'autorità richiedente. A seguito di tale proposta l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare le consultazioni.

Articolo 18

Designazione delle autorità centrali

Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa e della ricezione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.

CAPO 3

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 19

Effetti nello Stato richiedente

1.Al più tardi al ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità richiesta del trasferimento del procedimento penale, quest'ultimo è sospeso o interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, a meno che sia stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 8 con effetto sospensivo e fino a quando sia stata adottata la decisione definitiva sul ricorso.

2.In deroga al paragrafo 1, l'autorità richiedente può, conformemente al diritto nazionale:

a)intraprendere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o di rispondere a una richiesta di assistenza giudiziaria;

b)mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria.

3.L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

4.Il paragrafo 3 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato.

Articolo 20

Effetti nello Stato richiesto

1.Il procedimento penale trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto.

2.A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente o qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità di tale Stato.

3.Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.

4.A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.

5.Se il procedimento penale può essere avviato solo in seguito a querela sia nello Stato richiedente sia in quello richiesto, la querela presentata nello Stato richiedente è valida anche nello Stato richiesto.

6.Al reato si applica la pena comminata dal diritto dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale applicabile, la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sull'articolo 3, la pena irrogata nello Stato richiesto non è più severa della pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente.

Articolo 21

Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire

L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.

CAPO 4

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Articolo 22

Mezzi di comunicazione

1.Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del certificato di cui all'allegato, la decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e gli altri documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione].

2.Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 10 e 15 del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione] che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse.

3.Le consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 15 tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento della o delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, possono essere effettuate utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato, compreso il sistema informatico decentrato.

Articolo 23

Istituzione di un sistema informatico decentrato

1.La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, il sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b)le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c)gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

d)gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

e)gli standard procedurali digitali di cui all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

3.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 24

Software di implementazione di riferimento

1.La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.Eurojust può utilizzare il software di implementazione di riferimento di cui al paragrafo 1.

3.La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento. 

Articolo 25

Costi del sistema informatico decentrato

1.Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è competente.

2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi pertinenti sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.Eurojust sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla sua competenza.

4.Eurojust sostiene i costi della creazione e dell'adattamento del suo sistema di gestione dei casi per renderlo interoperabile con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tale sistema.

Articolo 26 
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 75 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Statistiche

1.Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti ai fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento da parte della Commissione. Le autorità conservano tali dati e li inviano ogni anno alla Commissione. Esse possono trattare i dati personali necessari per la produzione dei dati statistici. Tali dati statistici includono:

a)il numero di richieste di trasferimento di procedimenti penali emesse, compresi i criteri per la richiesta di trasferimento, per Stato richiesto;

b)il numero di trasferimenti di procedimenti penali accettati e rifiutati, compresi i motivi di rifiuto, per Stato richiedente;

c)il numero di indagini e azioni penali che non sono state portate avanti a seguito dell'accettazione del trasferimento del procedimento penale;

d)il tempo necessario per trasmettere le informazioni relative alla decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale;

e)il numero di ricorsi proposti contro le decisioni di accettazione del trasferimento di un procedimento penale, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo;

f)a partire da quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i costi sostenuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

2.Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

Articolo 28

Modifiche del certificato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di aggiornarlo o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 29

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui all'articolo 28 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Notifiche

1.Entro il [data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro notifica alla Commissione:

a)le autorità che, conformemente al diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, a emettere e/o convalidare ed eseguire richieste di trasferimento dei procedimenti penali;

b)le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 18;

c)le lingue accettate per le richieste di trasferimento dei procedimenti penali e altre informazioni di supporto.

2.La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio 76 .

Articolo 31

Relazioni con accordi e intese internazionali

1.Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi, il presente regolamento sostituisce, a decorrere da [data di applicazione del presente regolamento], le corrispondenti disposizioni della convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 15 maggio 1972 e della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, applicabili tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

2.In aggiunta al presente regolamento, dopo la sua entrata in vigore gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.

3.Entro il [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.

Articolo 32
Relazioni

Entro cinque anni da [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e da essa raccolte.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

Prima che l'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, diventi applicabile, le comunicazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali, nonché con Eurojust a norma del presente regolamento, sono effettuate con qualsiasi mezzo alternativo appropriato, tenuto conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [primo giorno del mese successivo a un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'obbligo per le autorità competenti di usare il sistema informatico decentrato per le comunicazioni a norma del presente regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni decorrente dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
(2)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1990106&DocLanguage=en .
(3)    BE, BG, CZ, DK, EE, EL, ES, FR, LT, LV, HU, NL, RO, SI, SK e SE.
(4)         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52009IG0912%2801%29#ntc3-C_2009219IT.01000701-E0003 . 
(5)    Ciò è dovuto a una modifica apportata alla procedura decisionale con l'aspettativa espressa dalla presidenza del Consiglio di presentare un nuovo strumento a norma del trattato di Lisbona, documenti del Consiglio 16437/09 e 16826/2/09.
(6)    Talvolta, in combinato disposto con l'articolo 6 della convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.
(7)     https://rm.coe.int/1680074cc8 .
(8)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2019-INIT/it/pdf .
(9)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XG1204(02) .
(10)     Relazione di Eurojust sul trasferimento dei procedimenti nell'UE pubblicata nel 2023, "Relazione sulle Raccomandazioni scritte di Eurojust sulla giurisdizione" pubblicata nel 2021, "Relazione sull'attività operativa di Eurojust nel settore della prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione" pubblicata nel 2018 e "Relazione del seminario strategico sui conflitti di giurisdizione, sul trasferimento dei procedimenti e sul ne bis in idem" , organizzato da Eurojust nel 2015. Conclusioni della 52a riunione plenaria dell'RGE sul ruolo dell'RGE nel promuovere l'applicazione pratica degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE , pubblicate nel 2019.
(11)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0645&qid=1681287135426 .
(12)    Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
(13)

   Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(14)     https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust_jurisdiction_guidelines_2016_en.pdf .
(15)    Quale la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
(16)    Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.
(17)    Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
(18)    Sulla scorta della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni o della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
(19)    Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).
(20)

   Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(21)

   Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(22)

   Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(23)

   Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(24)

   Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(25)

   Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(26)

   Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(27)    GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(28)    GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(29)    Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 20212025" (COM(2021) 170 final).
(30)

   COM(2020) 713 final.

(31)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XG1204(02) .
(32)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0501_IT.html .
(33)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(34)

   Supra al punto 11.

(35)

    https://www.eur.nl/en/esl/research/our-research/eu-and-nwo-funded-research-projects/transfer-criminal-proceedings .

(36)    SWD(2023) 77
(37)    Come spiegato ulteriormente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.
(38)

    https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-report-on-the-transfer-of-proceedings-in-the-eu.pdf .

(39)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759 final).
(40)    GU C […] del […], pag. […].
(41)    GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(42)    GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(43)    Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(44)

   Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

(45)

   Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(46)

   Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(47)

   Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(48)    Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).
(49)    Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(50)    Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).
(51)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(52)

   Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(53)

   Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

(54)    Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(55)    Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
(56)    Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
(57)    Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(58)    Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
(59)    Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).
(60)

   Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02) (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8).

(61)

   Raccomandazione della Commissione, dell'8 dicembre 2022, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione (C(2022) 8987 final).

(62)    Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
(63)

   Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(64)    Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).
(65)

   Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

(66)    Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 ).
(67)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(68)    Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(69)

   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(70)

   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(71)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(72)

   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(73)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, PE/37/2018/REV/1 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(74)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(75)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(76)    Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
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Bruxelles, 5.4.2023

COM(2023) 185 final

ALLEGATO

della proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sul trasferimento dei procedimenti penali

{SWD(2023) 77 final} - {SWD(2023) 78 final}


ALLEGATO

CERTIFICATO PER IL TRASFERIMENTO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Scopo del presente certificato è:

☐ effettuare una consultazione sull'eventuale trasferimento di un procedimento penale;

☐ chiedere il trasferimento di un procedimento penale.

Sezione A

Stato richiedente: ..............................................................................................................................

Autorità richiesta: .............................................................................................................................

Stato richiedente: ..............................................................................................................................

Autorità richiesta: .............................................................................................................................

Autorità dello Stato richiesto consultata prima della presente richiesta (se applicabile): ………………………………………………………....……………………………………………

Sezione B: identità dell'indagato o dell'imputato

1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità dell'indagato o dell'imputato. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.

i) In caso di persone fisiche

Cognome:    

Nome/i:    

Se del caso, altri nomi pertinenti:    

Eventuali pseudonimi:    

Sesso:    

Cittadinanza:    

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale:    

Tipo e numero del o dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

   

Data di nascita:    

Luogo di nascita:    

Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

   

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto): ................................................................................

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono): …………………………………………………………………………………………………...

Lingue che la persona in questione comprende: …………………………………………..……………………………………………………….

Altre informazioni utili: …………………………………………………………………………

Descrivere l'attuale posizione della persona in questione nel procedimento:

☐ indagato

☐ imputato.

ii)    In caso di persone giuridiche:

Denominazione:    

Tipo di persona giuridica:    

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

   

Sede statutaria:    

Numero di registrazione:    

Indirizzo della persona giuridica:    

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono): ………………………………………………….

Nome del rappresentante della persona giuridica:    

Altre informazioni utili: …………………………………………………………………………

Descrivere l'attuale posizione della persona in questione nel procedimento:

☐ indagato

☐ imputato.

2. Opinione dell'indagato o dell'imputato:

☐ L'indagato o l'imputato ha chiesto di avviare la procedura di trasferimento del procedimento penale.

☐ L'indagato o l'imputato è stato informato del trasferimento previsto.

☐ L'indagato o l'imputato non è stato informato del trasferimento previsto perché: ……………………………………………………………………………………………………..

☐ L'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione sul trasferimento previsto. L'opinione è allegata alla presente richiesta. In sintesi, indica che: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sezione C: identità della vittima

1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della vittima. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.

i) In caso di persone fisiche

Cognome:    

Nome/i:    

Sesso:    

Cittadinanza:    

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale:    

Tipo e numero del o dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

   

Data di nascita:    

Luogo di nascita:    

Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

   

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto): ................................................................................

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono): …………………………………………………………………………………………………...

Lingue che la persona in questione comprende: …………………………………………………………………………………………………...

Altre informazioni utili: …………………………………………………………………………

ii)    In caso di persone giuridiche:

Denominazione:    

Tipo di persona giuridica:    

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

   

Sede statutaria:    

Numero di registrazione:    

Indirizzo della persona giuridica:    

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono): ………………………………………………….

Nome del rappresentante della persona giuridica:    

Altre informazioni utili: …………………………………………………………………………

2. Opinione della vittima (o delle vittime)

☐ La vittima ha chiesto di avviare la procedura di trasferimento del procedimento penale.

☐ La vittima è stata informata del trasferimento previsto.

☐ La vittima non è stata informata del trasferimento previsto perché: ……………………………………………………………………………………………………

☐ La vittima ha espresso un'opinione sul trasferimento previsto. L'opinione è allegata alla presente richiesta. In sintesi, indica che: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sezione D: sintesi dei fatti e loro qualificazione giuridica

1. Descrivere la condotta all'origine del o dei reati per cui è presentata la richiesta e fornire una sintesi dei fatti alla base degli eventi:    

       

   

2. Fase del procedimento raggiunta:

☐ indagine

☐ azione penale

☐ processo

3. Natura e classificazione giuridica del o dei reati per cui è presentata la richiesta:

   

4. Pena massima, termine di prescrizione e testo delle disposizioni di legge/del codice, comprese le disposizioni rilevanti in materia di sanzioni:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Sezione E: informazioni sulla procedura nello Stato richiedente

1. Atti procedurali adottati dallo Stato richiedente: ……….………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Informazioni sulle prove raccolte: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Elenco dei documenti disponibili nel fascicolo: …………………………………...…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sezione F: motivi della richiesta

1. Motivi della richiesta, compresa una giustificazione dei motivi per cui il trasferimento è necessario e opportuno, e una valutazione dell'impatto del trasferimento sui diritti dell'indagato o dell'imputato e della vittima: ………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale:

☐ il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno causato dal reato si è verificata nel territorio di tale Stato;

☐ l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto;

☐ l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo allo Stato richiedente sulla base dell'articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o dell'articolo 4, punto 3, della medesima se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali, o sulla base dell'articolo 4, punto 7, della medesima decisione quadro;

☐ l'indagato o l'imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, si trova nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta;

☐ la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;

☐ nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per gli stessi o altri fatti;

☐ nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi;

☐ l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto;

☐ l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna; o

☐ la maggior parte delle vittime ha la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiede.

Sezione G: informazioni e richieste supplementari (se applicabile)

1. Se del caso, fornire informazioni relative a precedenti mandati d'arresto europei, ordini di indagine europei o altre richieste di assistenza:………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Altre informazioni supplementari, se del caso:…………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Indicare eventuali condizioni specifiche di trattamento dei dati personali trasmessi che l'autorità richiesta deve rispettare (articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali): ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Elenco degli allegati:……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

 

SEZIONE H: dati dell'autorità che ha emesso la richiesta

1. Denominazione dell'autorità che ha emesso la richiesta: ……………………………………………..…………………………………………………….

Nome del rappresentante/punto di contatto: …………………………………………….…………………………………………………….

Numero di fascicolo: ……………………………………………………………………………

Indirizzo:    

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):    

Indirizzo di posta elettronica:    

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente:

   

2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove:

Nome/Titolo/Organizzazione:    

Indirizzo:    

Indirizzo di posta elettronica:    

Numero di telefono: ………………………………………………………………………………

3. Firma dell'autorità richiedente e/o del suo rappresentante che certifica che:

- il contenuto della richiesta figurante sul modulo è esatto e corretto, e

- la richiesta è stata emessa da un'autorità competente.

Nome:    …………………………………………………………………………………………..

Funzione:    

Data:    

Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE I: dati dell'autorità giudiziaria che ha convalidato la richiesta (se applicabile)

1. Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida: …………………………………..……………………..………………………………………..

Nome del rappresentante/punto di contatto: …………………………………………….…………………………………………………….

Numero di fascicolo:…………………………………………………………………………….

Indirizzo:    

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):    

Indirizzo di posta elettronica:    

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:

   

2. Indicare se il punto di contatto principale per lo Stato richiesto debba essere:

☐ l'autorità richiedente

☐ l'autorità che ha effettuato la convalida

3. Firma dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante che attesta che:

- il contenuto della richiesta figurante sul modulo è esatto e corretto, e

- la richiesta è stata emessa da un'autorità competente.

 

Nome:    

Funzione:    

Data:    

Timbro ufficiale (se disponibile):

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