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Document 52023PC0160

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

COM/2023/160 final

Bruxelles, 16.3.2023

COM(2023) 160 final

2023/0079(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 360 final} - {SWD(2023) 160 final} - {SWD(2023) 161 final} - {SWD(2023) 162 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le materie prime si trovano all'inizio di tutte le catene del valore industriali. Il presente regolamento è incentrato sulle materie prime non energetiche e non agricole importanti per l'economia dell'UE, per le quali esiste un rischio elevato di approvvigionamento. Le materie prime critiche costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Allo stesso tempo l'estrazione e la trasformazione delle materie prime critiche possono avere impatti ambientali negativi, a seconda dei metodi e dei processi utilizzati, come pure impatti a livello sociale.

Per quanto riguarda molte materie prime critiche, l'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni. Le fonti di tali importazioni sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di paesi terzi, per quanto riguarda sia la fase dell'estrazione sia quella della trasformazione. Ad esempio l'UE acquista il 97 % del magnesio che utilizza in Cina. Le terre rare pesanti, utilizzate nei magneti permanenti, sono raffinate esclusivamente in Cina. Il 63 % del cobalto mondiale, utilizzato nelle batterie, è estratto nella Repubblica democratica del Congo, mentre il 60 % è raffinato in Cina. Tale concentrazione espone l'UE a rischi significativi di approvvigionamento. In passato vi sono stati paesi che hanno sfruttato la loro posizione di forza come fornitori di materie prime critiche nei confronti dei paesi acquirenti, ad esempio attraverso restrizioni all'esportazione.

Secondo le previsioni, grazie alla transizione globale verso le energie rinnovabili e alla digitalizzazione delle nostre economie e società, nei prossimi decenni la domanda di alcune di queste materie prime critiche aumenterà rapidamente. Si prevede che la domanda mondiale di litio, utilizzato per fabbricare batterie per la mobilità e lo stoccaggio di energia, crescerà fino a 89 volte entro il 2050. La domanda dell'UE di terre rare, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, è destinata ad aumentare da sei a sette volte entro il 2050. Si prevede che la domanda dell'UE di gallio, utilizzato per la fabbricazione di semiconduttori, crescerà di 17 volte entro il 2050. La sostituzione e il rafforzamento dell'efficienza e della circolarità dei materiali possono attenuare in una certa misura il previsto aumento della domanda, ma non dovrebbero determinare un'inversione di tendenza. Ad oggi le capacità attuali e quelle previste rischiano di non soddisfare più del 50 % della domanda di cobalto prevista e in futuro la domanda di terre rare è destinata a superare la crescita delle capacità 1 . A fronte di tale scenario molti paesi hanno adottato strategie atte a garantirsi attivamente l'approvvigionamento di materie prime critiche, aumentando la concorrenza per l'accaparramento delle risorse. 

La perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE e le relative conseguenze potenzialmente dannose in tempi di crisi. L'importanza fondamentale delle materie prime critiche per le transizioni verde e digitale e per le applicazioni spaziali e di difesa fa sì che una perturbazione nel loro approvvigionamento avrebbe gravi ripercussioni negative sull'industria dell'UE. Ciò metterebbe a rischio il funzionamento del mercato unico e danneggerebbe la competitività dell'UE, compromettendo al tempo stesso l'occupazione e la creazione di posti di lavoro con conseguenze sulle condizioni di lavoro e sui salari. Inoltre, senza un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche, l'Unione non sarà in grado di conseguire l'obiettivo di un futuro verde e digitale. 

Sia l'iniziativa "materie prime" del 2008 sia il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020 hanno definito un quadro di riferimento per le iniziative al fine di valutare la criticità delle diverse materie prime, la diversificazione internazionale, la ricerca e l'innovazione, nonché lo sviluppo della capacità di produzione di materie prime critiche nell'UE. Le misure adottate stanno contribuendo a garantire un approvvigionamento più sicuro. Ad esempio, i partenariati strategici conclusi con i paesi terzi, previsti dal piano d'azione, stanno favorendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di materie prime, migliorando l'integrazione delle catene del valore delle materie prime dell'UE con quelle dei paesi terzi ricchi di risorse. 

Interventi di natura non normativa non sono tuttavia stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Ad oggi non esiste un quadro normativo volto a ridurre in modo strutturale i rischi di approvvigionamento dell'intera gamma di materie prime critiche. In primo luogo, in mancanza di un quadro comune volto a far sì che gli operatori economici siano resilienti e preparati ad affrontare eventuali problemi, l'industria resta sovraesposta al rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento. In secondo luogo, l'UE non valorizza ancora a sufficienza il proprio potenziale per quanto riguarda la crescita delle sue capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio. Nei vari Stati membri le conoscenze in merito ai giacimenti minerari risalgono spesso a tempi in cui le materie prime critiche non costituivano ancora risorse tanto ambite. Talvolta la difficoltà di accedere ai finanziamenti, la lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione e la mancanza di accettazione pubblica, unita alle possibili preoccupazioni ambientali, costituiscono i principali ostacoli allo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche. In terzo luogo la normativa sulla gestione dei rifiuti non prevede incentivi sufficienti per il miglioramento della circolarità delle materie prime critiche (la "loro circolarità") o per lo sviluppo di un mercato di materie prime secondarie. Non vi sono infine incentivi sufficienti per la comunicazione in merito agli impatti negativi delle materie prime critiche che sono immesse sul mercato dell'UE e per la limitazione di tali impatti. 

In questo contesto la presente proposta si prefigge gli obiettivi seguenti:

rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; 

diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; 

migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; 

garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità. 

La presente relazione è collegata esclusivamente all'attuale proposta di regolamento. La visione strategica generale per il rafforzamento dell'approvvigionamento di materie prime critiche dell'Europa attraverso un'azione all'interno e all'esterno dell'UE è illustrata nella comunicazione che accompagna tale proposta. 

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore interessato

La presente proposta è coerente con la strategia del Green Deal europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'UE acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. 

La proposta fa seguito alla dichiarazione di Versailles del 2022 adottata dal Consiglio europeo, nella quale è stata sottolineata l'importanza strategica delle materie prime critiche nel garantire l'autonomia strategica aperta dell'UE e la sovranità europea. Essa è inoltre coerente con la risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2021 su una strategia dell'UE per le materie prime critiche e con le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa. Infine il presente regolamento risponde all'impegno di ridurre la dipendenza dell'UE nell'ambito delle materie prime critiche, espresso dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione 2022. Tale obiettivo può essere conseguito diversificando e assicurando un approvvigionamento interno di materie prime critiche sostenibile, mediante l'individuazione di progetti strategici lungo la catena del valore e la costituzione di riserve strategiche. L'annuncio di una normativa sulle materie prime critiche era stato preceduto dalla comunicazione "RePowerEU" e dalla comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, che nel maggio 2022 avevano annunciato una proposta legislativa sulle materie prime critiche.

La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'UE, mentre la comunicazione che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze. Il regolamento è accompagnato dai risultati della valutazione della criticità della Commissione, dalle schede corrispondenti sulle materie prime critiche e strategiche (per ulteriori informazioni si rimanda alla spiegazione dettagliata a pagina 15) oggetto della presente proposta e dall'ultimo studio prospettico. La proposta è presentata congiuntamente alla normativa sull'industria a zero emissioni nette che, come annunciato nella comunicazione su un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, sosterrà la produzione industriale di tecnologie fondamentali dell'UE. 

La presente proposta è coerente con la comunicazione della Commissione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020", del maggio 2021, che individua aree di dipendenze strategiche che potrebbero comportare vulnerabilità. I due esami approfonditi successivi hanno analizzato più a fondo le origini delle dipendenze strategiche e hanno riguardato in primo luogo le materie prime critiche in generale (oltre ad altre problematiche) e successivamente le terre rare e il magnesio. 

Sebbene prima del presente regolamento non vi fosse un quadro normativo volto a garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche, la presente proposta è coerente con le precedenti strategie europee concernenti le materie prime critiche. Il presente regolamento si basa innanzitutto sulla valutazione della criticità, aggiornata ogni tre anni a decorrere dall'iniziativa del 2008, che ha fornito informazioni sulle materie prime critiche e sulle dipendenze dell'UE dalle stesse. In secondo luogo integra e rafforza le iniziative che hanno seguito il piano d'azione del 2020. Il presente regolamento fornisce inoltre un quadro per sostenere i progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, sulla base dell'operato dell'alleanza europea per le materie prime. La proposta si basa inoltre sui principi dell'UE per le materie prime sostenibili che mirano ad allineare la comprensione delle operazioni sostenibili di estrazione e di trasformazione tra gli Stati membri. 

Inoltre, in linea con il piano d'azione del 2021 sulle sinergie tra l'industria civile e quella della difesa e dello spazio, la Commissione sta istituendo un osservatorio sulle tecnologie critiche. L'osservatorio individuerà, monitorerà e valuterà le tecnologie critiche per il settore civile e quello dello spazio e della difesa, la loro potenziale applicazione e le relative catene del valore e di approvvigionamento, comprese le dipendenze strategiche e le vulnerabilità. 

La Commissione ha inoltre condotto uno studio prospettico per valutare il fabbisogno futuro di materie prime critiche dell'Unione europea e le potenziali strozzature della catena di approvvigionamento in relazione a tecnologie e settori strategici fondamentali. Nella relazione è previsto un incremento senza precedenti della domanda dei materiali essenziali necessari per la realizzazione della duplice transizione e per il conseguimento degli obiettivi delle agende dell'UE nel settore aerospaziale e della difesa.

La presente proposta è coerente con altre normative riguardanti le materie prime critiche. Ad esempio è coerente con il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto 2 , che impone agli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro (3TG) di definire e attuare strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza volte ad affrontare l'impatto generato dai conflitti armati sui diritti umani e dei lavoratori lungo la catena del valore. 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Data la presenza di materie prime critiche in molte catene del valore industriali e le caratteristiche delle diverse fasi della catena del valore delle materie prime critiche, come l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio, le strategie e le normative europee pertinenti sono numerose. 

In primo luogo la normativa dell'UE in materia ambientale disciplina le procedure per ottenere le autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime, comprese le materie prime critiche, lungo l'intera catena del valore. Il regolamento proposto si applicherà fatta salva la normativa dell'UE in materia di protezione dell'ambiente naturale, comprese la direttiva 2011/92/UE 3 concernente la valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva 2010/75/UE 4 relativa alle emissioni industriali, la direttiva 92/43/CEE 5 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva 2009/147/CE 6 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 2000/60/CE 7 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica in materia di acque 8 . La presente proposta mira a rendere le procedure di autorizzazione nazionali più snelle e prevedibili, facendo in modo che i progetti siano conformi alla normativa dell'UE in materia di protezione della natura senza compromettere l'efficace applicazione delle sue disposizioni. 

In secondo luogo la direttiva quadro sui rifiuti dell'UE disciplina la raccolta, la riduzione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti, compresi i flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche. La direttiva sui rifiuti di estrazione 9 impone agli operatori incaricati della gestione dei rifiuti di estrazione (vale a dire i rifiuti generati dalle attività minerarie) di ottenere un'autorizzazione. La presente proposta integrerà tale obbligo richiedendo agli operatori (per le strutture di deposito dei rifiuti attualmente operative) e agli Stati membri (per le strutture di deposito dei rifiuti chiuse o abbandonate) di analizzare il potenziale di recupero di materie prime critiche nei rifiuti di estrazione. La direttiva quadro sui rifiuti 10 riguarda i rifiuti in generale e impone agli Stati membri di adottare misure per evitare la produzione di rifiuti, riservando una particolare attenzione ai prodotti contenenti materie prime critiche. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 11 stabilisce norme per promuovere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie, comprese quelle critiche. È in corso un riesame congiunto della direttiva 2000/53/CE 12 relativa ai veicoli fuori uso e della direttiva 2005/64/CE 13 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti provenienti da veicoli fuori uso e dai loro componenti e di aumentare la circolarità sia dei veicoli convenzionali che di quelli elettrici, che contengono quantità considerevoli di materie prime critiche. L'iniziativa legislativa basata su tale riesame integrerà gli obblighi orizzontali di riciclabilità inclusi nel presente regolamento introducendo prescrizioni più specifiche volte a migliorare la riciclabilità dei magneti permanenti presenti nei veicoli, che renderanno più semplice il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti da essi derivanti. 

In terzo luogo la classificazione di pericolo prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 14 e le misure di attenuazione del rischio previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 15 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) servono a garantire la sicurezza delle sostanze chimiche e dei prodotti che contengono sostanze chimiche nell'UE, aspetto di grande rilevanza per le materie prime critiche. A tal riguardo la strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili 16 definisce le azioni necessarie per una migliore tutela della salute umana e dell'ambiente nel quadro di un approccio ambizioso volto a creare un ambiente privo di sostanze tossiche per quanto riguarda la sicurezza chimica, in linea con il Green Deal europeo. Tali azioni comprendono la riduzione dei rischi e la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive nei prodotti di consumo e per uso professionale. La strategia riconosce inoltre la necessità di consentire l'utilizzo delle sostanze chimiche più nocive se il loro uso è essenziale per la società. In molti casi ciò si applicherà anche agli utilizzi di materie prime critiche.

In quarto luogo la presenza di materie prime critiche in molte catene del valore industriali e le caratteristiche delle diverse fasi della catena del valore delle materie prime critiche richiedono capacità umane, nonché la garanzia di una forza lavoro adeguata e qualificata per sostenere l'industria. In particolare ciò è garantito sia mediante la protezione dell'occupazione sia tramite la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità al fine di rispondere al fabbisogno di forza lavoro nel settore in tutte le fasi delle catene del valore industriali, che sono fondamentali per garantire una transizione verde equa nonché la sicurezza e l'approvvigionamento di materie prime critiche e la competitività del settore. In linea con gli obiettivi del piano RePowerEU e del Green Deal europeo, la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 17 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica prevede orientamenti strategici globali per quanto riguarda la formulazione di politiche volte sia a garantire la protezione dell'occupazione, anche in relazione alle condizioni di lavoro e ai salari, sia a contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità negli ecosistemi industriali e nelle catene del valore, anche attraverso il sostegno alla riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze della forza lavoro per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro del settore, come pure tramite la consultazione con le parti sociali attraverso il dialogo sociale.

Infine la presente iniziativa è coerente con gli atti seguenti:

la direttiva 2007/2/CE 18 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), il cui obiettivo è garantire che le infrastrutture per i dati territoriali degli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto europeo e transfrontaliero; e 

il regolamento (UE) 2020/852 19 (tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

In termini di strumenti internazionali, la presente proposta è coerente con: 

gli obblighi commerciali internazionali e la politica commerciale comune dell'UE. La comunicazione allegata al presente regolamento comprende misure per rafforzare e diversificare l'approvvigionamento esterno dell'UE di materie prime critiche da fonti internazionali, senza pregiudicare le norme commerciali e la concorrenza internazionale; 

la politica aggiornata dell'UE per l'Artico, pubblicata nel 2021, volta a dare il proprio contributo affinché l'Artico rimanga una regione di pacifica cooperazione, a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e a favorire lo sviluppo sostenibile delle regioni artiche a vantaggio delle comunità artiche, soprattutto delle popolazioni indigene, e delle generazioni future; 

la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul Global Gateway, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione di partenariati strategici con i paesi terzi. 

L'alto rappresentante svolgerà pienamente il ruolo che gli è proprio e coopererà per assicurare la coerenza dell'azione esterna e delle altre politiche dell'UE.

Il regolamento garantirà inoltre la coerenza con altre proposte in corso: 

il regolamento è coerente con il regolamento relativo alle batterie 20 che contiene disposizioni specifiche riguardanti le materie prime critiche contenute nelle batterie immesse sul mercato unico, poiché mira ad accrescere la capacità di approvvigionamento di tali materie dell'UE e a rendere le informazioni sulla loro impronta ambientale più trasparenti e disponibili al momento della loro immissione sul mercato unico dell'UE, e ha un'impostazione simile per quanto riguarda la progressiva introduzione di obblighi in materia di impronta ambientale; 

il regolamento integra la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità 21 , che potrebbe applicarsi a imprese che utilizzano materie prime critiche, facendo sì che esse affrontino in modo adeguato gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle attività che svolgono e nelle catene del valore cui partecipano; tuttavia tale proposta non introduce l'obbligo di produrre informazioni sull'impronta ambientale delle materie prime critiche. Ove pertinente, il calcolo dell'impronta ambientale di ciascun materiale di cui al regolamento sulle materie prime critiche potrebbe contribuire all'efficace attuazione di una strategia relativa all'esercizio del dovere di diligenza; 

rendendo l'industria europea più resiliente e preparata per quanto riguarda le materie prime critiche, il regolamento integra lo strumento per le emergenze nel mercato unico che consente alla Commissione, nella modalità di vigilanza o di emergenza, di attivare misure mirate qualora l'approvvigionamento di beni strategici, che potrebbero includere anche le materie prime critiche, sia minacciato o perturbato; 

il regolamento assicura inoltre che i fabbricanti di tecnologie fondamentali, sostenuti dalla normativa sui chip o dalla normativa sull'industria a zero emissioni nette, possano contare su un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. 

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure che hanno per oggetto l'instaurazione e il corretto funzionamento del mercato unico.

L'obiettivo del presente regolamento è garantire all'UE un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Senza tale impegno, le attuali tendenze della domanda e dell'offerta potrebbero creare un rischio grave e strutturale di perturbazioni dell'approvvigionamento di una serie di materie prime critiche. Dal momento che si tratta di materie essenziali per il funzionamento di molteplici settori strategici, le possibili perturbazioni dell'approvvigionamento devono essere affrontate affinché i mercati europei rimangano stabili. Il verificarsi di perturbazioni dell'approvvigionamento, con le conseguenti carenze e volatilità dei prezzi, potrebbe innescare iniziative unilaterali a livello nazionale volte ad affrontare le relative conseguenze. Anche se in linea di principio giustificate, tali iniziative, se non coordinate, potrebbero falsare la concorrenza e creare restrizioni alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.

Introducendo misure coordinate per ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione, la presente iniziativa contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico: 

stabilendo obiettivi comuni e una definizione condivisa di materie prime strategiche e critiche; 

definendo un approccio comune e coerente al potenziamento delle capacità europee di materie prime critiche, tramite il sostegno e il coordinamento di progetti strategici, contribuendo in tal modo a evitare le possibili distorsioni della concorrenza e la frammentazione del mercato che potrebbero derivare da azioni di sostegno non coordinate e a mantenere condizioni di parità per le imprese attive nel mercato interno nel settore delle materie prime critiche; 

introducendo misure di monitoraggio e preparazione in materia di rischi, facendo in modo che le imprese abbiano acceso a informazioni simili riguardanti il monitoraggio dei rischi in tutto il mercato interno e siano confrontate a misure di preparazione armonizzate; 

armonizzando gli obblighi per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti magneti permanenti (per quanto riguarda la riciclabilità e il contenuto riciclato dei magneti) e di prodotti contenenti materie prime critiche (per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale), evitando così restrizioni all'interno dell'UE e contribuendo a garantire la libera circolazione delle merci. 

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli Stati membri da soli non sono in grado di conseguire in modo efficace gli obiettivi del presente regolamento. In primo luogo, l'aumento delle capacità di materie prime critiche non sarebbe efficace a livello nazionale, ad esempio a causa dell'assenza di presenze geologiche in un singolo Stato membro, della portata degli investimenti necessari e delle notevoli economie di scala previste per essere competitivi sul mercato mondiale delle materie prime. In secondo luogo, in assenza di un coordinamento e di una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione atti a rafforzare il monitoraggio dei rischi di approvvigionamento e la preparazione ai rischi, è probabile che vi sarà una duplicazione degli sforzi che provocherà inefficienze. Il quadro proposto dovrebbe consentire una ripartizione più efficiente dei compiti e l'aggregazione e condivisione di informazioni pertinenti. 

Le misure incluse nel presente regolamento non sarebbero altrettanto efficaci se attuate dai singoli Stati membri, in quanto i problemi che affrontano riguardano il mercato unico nel suo complesso. Non sono rivolte a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri, bensì riguardano l'intera base industriale dell'UE. È inoltre improbabile che i soli approcci a livello degli Stati membri risultino sufficienti per soddisfare le esigenze delle catene di approvvigionamento strettamente interconnesse nell'ambito del mercato unico.

Il rilascio delle autorizzazioni riguardanti un progetto strategico è, e resterà, esclusivamente di competenza delle autorità degli Stati membri, fatte salve le norme procedurali definite nella presente proposta. Gli Stati membri potranno pertanto impedire che a un progetto destinato ad essere attuato nel loro territorio sia riconosciuto lo status di strategico. 

Proporzionalità

Le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche. L'azione a livello di Unione costituisce un comprovato valore aggiunto in ragione della dimensione, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari: 

le misure riguardanti i progetti strategici si concentrano sulle materie prime strategiche al fine di garantire che l'ambito di applicazione del regolamento comprenda i materiali maggiormente necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'UE riguardanti le transizioni verde e digitale e per il miglioramento della resilienza e della sicurezza; 

le misure riguardanti l'esplorazione sono proporzionali alle dimensioni del territorio di ciascuno Stato membro e gli Stati membri potrebbero continuare a basarsi sulle rispettive politiche vigenti in materia di estrazione; i programmi nazionali di esplorazione sono comunque necessari per promuovere lo sviluppo della catena del valore delle materie prime critiche; 

le misure proposte includono lo svolgimento periodico di un riesame e di un confronto con gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di monitoraggio e di governance; 

le misure riguardanti il monitoraggio lasciano agli Stati membri la responsabilità di individuare e monitorare i principali operatori di mercato; l'onere in capo alle imprese in relazione alla fornitura di informazioni sarebbe limitato, in quanto graverebbe soltanto sulle imprese di grandi dimensioni attive nell'estrazione, nella raffinazione e nel riciclaggio di materie prime critiche; 

le misure volte alla preparazione delle imprese ai rischi riguardano esclusivamente un sottoinsieme di imprese di grandi dimensioni che fabbricano tecnologie strategiche contenenti materie prime strategiche e si limitano ad audit interni delle loro catene di approvvigionamento; 

le misure riguardanti la sostenibilità non impongono obblighi che vanno oltre quanto necessario per incentivare lo sviluppo del mercato di materie prime secondarie e per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni sull'impronta ambientale delle materie prime critiche, attraverso un approccio graduale e basato su dati concreti. 

La scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è considerato lo strumento più appropriato, in quanto consente di stabilire prescrizioni applicabili direttamente alle autorità nazionali e agli operatori economici pertinenti. Ciò contribuirà a garantire che le prescrizioni siano applicate in modo tempestivo e armonizzato, determinando una maggiore certezza giuridica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio la Commissione ha svolto un ampio processo di consultazione dei portatori di interessi sulla base di una strategia di consultazione con l'intento di raccogliere informazioni attendibili tramite il ricorso a una serie di metodi e strumenti e la consultazione di più parti. Lo scopo della consultazione dei portatori di interessi era raccogliere e valutare tutti gli elementi pertinenti, compresi i dati e le informazioni riguardanti costi, benefici e il potenziale impatto sociale di una decisione strategica. La strategia è stata delineata secondo la logica di intervento, riservando una particolare attenzione ai fattori all'origine del problema che richiedevano un intervento e alle caratteristiche individuate nella catena del valore delle materie prime critiche dell'UE.

La Commissione ha seguito la strategia di consultazione svolgendo molteplici attività: una consultazione pubblica online organizzata dalla DG GROW nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 25 novembre 2022, un invito a presentare contributi per una valutazione d'impatto durante lo stesso periodo e un questionario mirato sulla "costituzione di scorte di materie prime" e sul "rilascio delle autorizzazioni" negli Stati membri dell'UE in condivisione con il gruppo di esperti "Approvvigionamento di materie prime". Per quanto riguarda la consultazione pubblica sono pervenute 259 risposte e 52 rispondenti hanno allegato un documento programmatico. La Commissione ha inoltre raccolto 310 risposte all'invito a presentare contributi. I risultati della consultazione pubblica sono raccolti in una relazione di sintesi fattuale pubblicata unitamente alle risposte all'invito a presentare contributi sul portare "Di' la tua".

In linea generale i portatori di interessi hanno confermato i benefici delle iniziative in corso nell'ambito del piano d'azione dell'UE del 2020 sulle materie prime critiche per garantirne l'approvvigionamento, in particolare attraverso partenariati strategici sulle materie prime. È stato tuttavia sottolineato che le capacità interne e la resilienza dell'industria dell'UE al rischio di approvvigionamento non sono state rafforzate in misura sufficiente. L'idea della Commissione di proporre un'iniziativa volta a garantire un accesso sicuro e sostenibile alle materie prime critiche, rendendo nel contempo l'Europa più resiliente e preparata attraverso interventi volti a far fronte alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento, ha ricevuto un ampio consenso. I contributi ricevuti in merito alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento hanno evidenziato numerose carenze strutturali che impediscono alle industrie estrattive di mettere a punto progetti nell'UE. Per rispondere a tali sfide è stata sottolineata l'importanza di realizzare progetti strategici riguardanti le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio al fine di sviluppare la catena del valore delle materie prime critiche dell'UE.

Le risposte delle imprese e delle aziende si sono concentrate sui costi amministrativi e procedurali e hanno sollecitato un intervento per razionalizzare le procedure di autorizzazione e facilitare l'accesso ai finanziamenti. Le organizzazioni non governative e i cittadini hanno espresso preoccupazione riguardo agli impatti ambientali e sociali dei progetti di estrazione e di trasformazione che mancano di adeguate garanzie ambientali e sociali.

I portatori di interessi hanno convenuto sulla necessità di creare condizioni di parità sostenibili per la catena del valore delle materie prime critiche dell'UE. Le organizzazioni non governative hanno segnalato l'importanza di ridurre l'impronta ambientale delle materie prime dell'UE, promuovendo al tempo stesso un uso più efficiente delle risorse e sviluppando attività meno dannose per l'ambiente. I portatori di interessi hanno sollecitato inoltre un approccio più coerente e coordinato alle sfide poste dall'approvvigionamento di materie prime critiche, attraverso il rafforzamento del monitoraggio, la sorveglianza e l'adozione di misure di preparazione ai rischi maggiormente concertate. Tuttavia i gruppi di portatori di interessi hanno espresso opinioni diverse riguardo alla forma migliore dell'azione necessaria.

Nell'insieme i portatori di interessi si sono dichiarati ampiamente concordi sul fatto che un intervento degli Stati membri a livello nazionale non sarebbe sufficiente ad affrontare le vulnerabilità legate all'approvvigionamento delle materie prime critiche a causa della loro complessità, opacità e dimensione transnazionale, e hanno accolto con favore la necessità di intervenire a livello dell'UE su questo problema.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d'impatto

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, la presente proposta di regolamento si basa su una valutazione d'impatto che analizza il problema e i problemi secondari riguardanti la mancanza di un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a livello dell'UE. La valutazione d'impatto individua possibili opzioni strategiche per affrontare i fattori all'origine del problema e valutarne i possibili impatti. La valutazione d'impatto è stata strutturata per riflettere la consultazione del gruppo direttivo interservizi della Commissione sulle materie prime critiche.

Il 20 gennaio 2023 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere negativo sulla valutazione d'impatto. Il comitato ha raccomandato di:

chiarire il contesto politico alla base dell'iniziativa e specificare in che modo l'iniziativa prevista inciderebbe su iniziative parallele e le lacune normative;

spiegare meglio la serie di obiettivi generali e specifici, le rispettive tempistiche, la loro interazione e i modelli utilizzati per misurare i risultati ottenuti;

migliorare lo scenario di base, la composizione e il calendario delle opzioni strategiche e

migliorare la valutazione degli impatti principali.

La valutazione d'impatto rivista è stata nuovamente presentata e il 16 febbraio 2023 il comitato ha espresso un parere positivo con riserve.

La valutazione d'impatto si basa su una serie di pilastri strategici che affrontano i fattori all'origine del problema individuato e mirano al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa. Sono state definite tre opzioni strategiche per ciascun pilastro, in base all'ambito di applicazione, al livello delle risorse, all'efficienza e alla coerenza, nonché alle sinergie generate e ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. In generale le opzioni strategiche vanno dall'opzione 1 (la più vicina allo scenario di status quo) all'opzione 3 (un approccio di più ampia portata contenente misure che vanno al di là del quadro normativo in vigore, pur restando nei limiti di quanto è tecnicamente fattibile).

L'opzione strategica 1 prevede un meccanismo per fissare obiettivi per le materie prime strategiche. Comprende una struttura di governance nel quadro di un apposito comitato per le materie prime critiche dell'UE, sostenuto da una rete di agenzie nazionali e da una capacità operativa all'interno della Commissione. Tale organismo svilupperebbe la capacità di monitoraggio, consentirebbe il coordinamento delle scorte strategiche dell'UE e garantirebbe una migliore preparazione delle imprese in vista di eventuali perturbazioni dell'approvvigionamento. L'opzione contiene elementi a sostegno della catena del valore, in particolare tramite un migliore coordinamento durante la fase di esplorazione, un maggiore sostegno a favore dei progetti nazionali riguardanti le materie prime critiche e un migliore accesso ai finanziamenti. Per quanto riguarda la prevede una raccomandazione avente per oggetto la piccola elettronica di consumo e l'annuncio di azioni future. Prevede inoltre una più forte azione dell'UE nella definizione di norme internazionali nonché requisiti minimi per i sistemi di certificazione della sostenibilità delle materie prime critiche e obblighi in materia di informazione sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'UE. 

L'opzione strategica 2 prevede lo stesso meccanismo di governance dell'opzione 1 e compiti in termini di monitoraggio, scorte strategiche e preparazione ai rischi. Rafforza ulteriormente la catena del valore nell'UE, attraverso la formulazione di obblighi più stringenti in materia di esplorazione e l'attuazione di progetti strategici lungo la catena del valore delle materie prime strategiche. Questi progetti beneficerebbero di una razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di un accesso coordinato ai finanziamenti. Le misure per promuovere la circolarità comprendono l'introduzione di modifiche mirate della direttiva sui rifiuti di estrazione. Le misure riguardanti le norme prevedono lo sviluppo di ulteriori prodotti della normazione sui processi industriali e le misure riguardanti l'impronta ambientale prevedono la progressiva definizione di soglie per le materie prime critiche, purché una valutazione specifica stabilisca che ciò non pregiudicherebbe la sicurezza dell'approvvigionamento.

L'opzione strategica 3 sviluppa una capacità esterna in termini di governance, che rende possibile proporre misure ambiziose in materia di scorte strategiche, monitoraggio e preparazione ai rischi. Inoltre si basa sul concetto di progetti strategici, che beneficerebbero di un sostegno ulteriore per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni tramite apposite risorse degli Stati membri e un fondo europeo dedicato per le materie prime critiche. Al pari dell'opzione 2, contiene misure in materia di circolarità, norme e impronta ambientale. 

Tutto considerato, l'opzione prescelta è l'opzione strategica 2, in quanto è sostenuta dai portatori di interessi e dagli Stati membri, comporta oneri aggiuntivi limitati per le istituzioni, ha un costo relativamente inferiore e contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici. Tale opzione apporta un chiaro valore aggiunto al funzionamento del mercato unico e ha un impatto economico positivo per i produttori di materie prime critiche e i settori a valle, sviluppando la resilienza industriale e incentivando lo sviluppo della catena del valore delle materie prime critiche dell'UE. L'opzione strategica 3 consentirebbe di conseguire alcuni obiettivi in modo più efficace (specialmente per quanto riguarda i pilastri concernenti il monitoraggio e l'accesso ai finanziamenti), ma sarebbe impossibile attuarla a causa degli attuali vincoli di bilancio. 

Differenze rispetto all'opzione prescelta nella valutazione d'impatto 

Il regolamento contiene misure che non sono state prese in esame nella valutazione d'impatto, segnatamente:

misure relative all'acquisto in comune di materie prime strategiche. Si tratta di misure inizialmente contenute nell'opzione strategica 3 relativamente alle scorte strategiche, ma che successivamente sono state considerate fattibili nell'ambito dell'opzione strategica 2, sia pur in assenza di un quadro specifico in materia di costituzione di scorte. Misure riguardanti la riciclabilità e il contenuto riciclato dei magneti realizzati con terre rare. Si tratta di misure che non sono state illustrate nella valutazione d'impatto, ma che riguardano in effetti un aspetto del problema trattato, segnatamente il fattore alla base del problema che spiega come il recupero delle materie prime critiche non sia sufficientemente disciplinato dalla normativa sui rifiuti dell'UE. La Commissione ha raccolto ulteriori elementi da esperti, gruppi di riflessione e dall'industria, al fine di comprendere meglio le sfide poste dalla circolarità per quanto riguarda i magneti e i possibili impatti delle misure. Tale aspetto richiede inoltre l'introduzione di disposizioni sulla conformità e sulla presunzione di conformità al fine di consentire la definizione delle norme necessarie; 

misure riguardanti la cooperazione in materia di partenariati strategici. Dal momento che, come suggerito dal comitato per il controllo normativo, la dimensione internazionale della valutazione d'impatto è stata rafforzata, si è ritenuto opportuno aggiungere una misura che evidenziasse la necessità di cooperazione e complementarità per quanto riguarda i partenariati strategici dell'UE sulle materie prime con i paesi terzi, compresa la loro coerenza con la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi, ad integrazione delle azioni annunciate nella comunicazione che accompagna la presente proposta;

le misure riguardanti le prove di stress sulle catene del valore erano state incluse nell'opzione strategica 3, ma sono presenti nel regolamento con una finalità più specifica, rivolta soltanto alle materie prime strategiche. Si prevede che i compiti riguardanti la loro attuazione siano ripartiti tra la Commissione e gli Stati membri, limitando in tal modo gli oneri amministrativi. 

Tali nuove misure restano nell'ambito generale dei temi oggetto della valutazione d'impatto e non modificano in modo sostanziale il confronto tra le opzioni o l'opzione prescelta. 

Il regolamento proposto contiene anche misure che sono state oggetto della valutazione d'impatto, ma che differiscono in termini di attuazione, segnatamente:

la proposta integra le misure sui rifiuti di estrazione previste nella valutazione d'impatto direttamente nel regolamento, invece che tramite una modifica mirata della direttiva sui rifiuti di estrazione, al fine di garantirne un'attuazione più veloce e diretta; 

la proposta integra direttamente nel regolamento le misure riguardanti il potenziamento della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di altri prodotti e componenti ricchi di materie prime critiche, che nella valutazione d'impatto sono state previste come oggetto di una raccomandazione della Commissione. Come previsto la raccomandazione sarà annunciata nella comunicazione di accompagnamento, insieme a un elenco di altre misure sulla circolarità. La finalità è quella di fornire in un secondo momento agli Stati membri orientamenti in merito all'attuazione delle misure previste dal regolamento; 

l'opzione prescelta nella valutazione d'impatto comprendeva misure che prevedevano che le dichiarazioni di sostenibilità fossero basate su sistemi di certificazione riconosciuti, ma attuate senza riferimento alle dichiarazioni di sostenibilità. Come comunicato nell'iniziativa della Commissione sulle dichiarazioni verdi, tali dichiarazioni saranno disciplinate da una normativa orizzontale. La proposta comprende una disposizione che consente alla Commissione di riconoscere sistemi di certificazione per quanto riguarda la sostenibilità dei progetti sulle materie prime critiche. La partecipazione ad uno di tali sistemi offrirà ai promotori di progetti un modo chiaro ed efficiente di attestare la conformità di un progetto strategico al criterio di sostenibilità.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non prevede significativi oneri normativi aggiuntivi. 

I costi amministrativi per le imprese che si applicheranno direttamente in virtù del presente regolamento sono limitati. Riguardano principalmente gli obblighi di comunicazione per un numero ristretto di imprese di grandi dimensioni che operano nella catena del valore delle materie prime critiche, mentre per le altre imprese la comunicazione resta di carattere volontario. I costi sostenuti saranno probabilmente compensati dalle stesse imprese che beneficeranno, a determinate condizioni (tra cui, disporre di progetti classificati come strategici), di una maggiore efficienza generata da obblighi semplificati in materia di rilascio delle autorizzazioni. Un numero ristretto di imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche con materie prime strategiche dovrà sostenere anche costi per l'effettuazione di un audit.

Tra i costi amministrativi considerati nel regolamento rientrano anche i costi legati agli studi necessari per calcolare l'impronta ambientale, che dovrebbero essere compensati da altre iniziative.

La valutazione dei costi stima anche i costi a carico dei siti minerari esistenti, derivanti dalla comunicazione di ulteriori informazioni. Tali costi saranno probabilmente compensati grazie a un incremento dell'attività economica che potrebbe essere generata dalle conoscenze derivanti dalle maggiori informazioni sui flussi di rifiuti attraverso il recupero.

Per gli Stati membri i costi potrebbero essere più elevati. Tuttavia il regolamento genererà anche maggiori sinergie e una minore sovrapposizione delle azioni tra gli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire ulteriori risparmi grazie a un coordinamento migliore, ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio e le scorte strategiche. L'iniziativa non prevede alcun costo per i cittadini. 

Diritti fondamentali

La proposta impone che i progetti strategici che ricevono il sostegno siano attuati in modo sostenibile. Per attuazione sostenibile si intende non soltanto che i progetti devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche che rispetteranno i diritti umani sanciti negli strumenti, orientamenti e principi internazionali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza sul bilancio dell'Unione. In particolare, a pieno regime, per l'attuazione del regolamento e dei relativi atti delegati per il periodo 2024-2027 del quadro finanziario pluriennale dell'UE saranno necessari fino a 33 equivalenti a tempo pieno all'anno. 

Oltre ai 3,2 milioni di EUR calcolati nella rubrica 1 per l'esecuzione di una serie di studi necessari per l'attuazione del regolamento, sono necessari impegni su linee di bilancio esistenti, pari a 14,969 milioni di EUR della rubrica 7 (spese amministrative). I nuovi impegni saranno coperti dalle attuali dotazioni di bilancio dei programmi pertinenti. L'incidenza sul bilancio riguarda principalmente lo svolgimento delle attività previste al fine di: 

redigere gli atti delegati e di esecuzione necessari per l'attuazione del presente regolamento, tra cui: 

atti di esecuzione relativi all'applicazione dei progetti strategici e alla relativa relazione annuale, ai programmi di esplorazione generali, alla preparazione delle imprese ai rischi e alla specifica dei prodotti alla fine del ciclo di vita e dei flussi di rifiuti che contengono quantità significative di materie prime critiche; e 

atti delegati relativi alla definizione di materie prime critiche e strategiche, al contenuto riciclato di prodotti contenenti magneti permanenti, ai codici doganali per i prodotti contenenti magneti permanenti e alle norme per il calcolo e la verifica e alle classi di prestazione relative all'impronta ambientale; 

assicurare il segretariato del comitato europeo per le materie prime critiche; 

gestire l'amministrazione degli studi e degli appalti; 

svolgere i compiti di monitoraggio, raccolta dei dati e i compiti di valutazione del rischio, segnatamente: monitoraggio del mercato e comunicazione di informazioni sulle materie prime critiche e strategiche e valutazione della loro criticità; 

coordinare le informazioni provenienti dagli Stati membri; 

provvedere affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi riguardanti le misure sulla circolarità, comprese le misure sui rifiuti di estrazione; 

valutare l'idoneità del metodo dell'impronta ambientale, sviluppare metodi di calcolo e monitorare l'applicazione delle misure; 

far rispettare le azioni in materia di normazione e preparare le richieste di normazione; 

coordinare le attività di esplorazione nazionali; 

coordinare le informazioni degli Stati membri per quanto riguarda le scorte strategiche e l'elaborazione di orientamenti, ove possibile; 

garantire costantemente il sostegno e la comunicazione per quanto riguarda i progetti strategici, in particolare sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni e garantire sostegno per il processo di selezione. 

In termini di fabbisogno di personale, la Commissione ha esaminato attentamente le modalità per ripartire il carico di lavoro tra le DG, riassegnare il personale ove possibile ed esternalizzare il sostegno tecnico e scientifico per la preparazione degli atti delegati e di esecuzione e per i compiti di natura trasversale. Tuttavia, in considerazione del livello elevato di ambizione delle misure e della crescente importanza rivestita dalle materie prime critiche, rimane evidente la necessità di un approccio strutturato al fine di sviluppare appieno la capacità di intervento dell'UE in questo settore. 

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione valuterà la coerenza, i risultati, gli impatti, la proporzionalità e la sussidiarietà della presente proposta cinque anni dopo la data di applicazione. 

I risultati principali della valutazione saranno presentati in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni, che sarà resa pubblica. 

Per effettuare la valutazione, il comitato europeo per le materie prime critiche, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniranno informazioni alla Commissione su sua richiesta. Nella fattispecie sono comprese informazioni sui progressi compiuti nel raggiungimento del parametro di riferimento relativo alla capacità dell'UE nelle varie fasi della catena del valore e sull'efficacia delle attività di monitoraggio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali e comprende le definizioni. L'obiettivo generale del regolamento è garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche mediante il perseguimento di quattro obiettivi specifici: rafforzare le capacità dell'UE lungo le diverse fasi della catena del valore, diversificare le importazioni di materie prime dell'UE, migliorare le capacità di monitoraggio e di attenuazione del rischio e garantire il corretto funzionamento del mercato unico, migliorando al tempo stesso la sostenibilità e la circolarità delle materie prime critiche. Il regolamento prevede parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti rispetto ai primi due obiettivi descritti. 

Il capo II prevede elenchi di materie prime strategiche e critiche che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni, avvalendosi delle metodologie illustrate negli allegati I e II. Gli elenchi definiscono l'ambito di applicazione delle diverse misure. 

La Commissione valuta il rischio di approvvigionamento e l'importanza economica di oltre 80 materiali utilizzati nell'economia dell'UE, sulla base dei dati medi per l'ultimo periodo completo di cinque anni. Il rischio di approvvigionamento è determinato dalla concentrazione dell'approvvigionamento a livello mondiale e dell'UE, dall'affidabilità delle importazioni dell'UE, dall'impiego di materiali secondari e dalla sostituibilità tecnica. L'importanza economica è calcolata in base alla quota di utilizzo nei settori NACE con classificazione a due cifre e al valore aggiunto dei materiali, tenendo conto della sostituibilità economica. Le materie prime che superano le soglie sono definite materie prime critiche.

Questa metodologia consolidata individua le sfide che interessano le catene di approvvigionamento dell'economia dell'UE nel suo insieme. Per garantire una prospettiva più dinamica riguardo all'andamento della domanda e dell'offerta previsto a livello mondiale è tuttavia necessario un approccio complementare. Dovrebbero essere individuate le materie prime necessarie per il conseguimento della duplice transizione e degli obiettivi aerospaziali e di difesa dell'UE, ed è opportuno prendere in esame le sfide future e le dipendenze principali nell'approvvigionamento di tali materie prime.

Tutte le materie prime di cui è stata valutata la criticità sono raggruppate in base al loro utilizzo nelle tecnologie che contribuiscono alla duplice transizione verde e digitale e agli obiettivi aerospaziali e di difesa, nonché secondo l'importanza rivestita nel quadro di tali tecnologie. Al fine di eseguire tale valutazione qualitativa dell'ambito di applicazione, l'analisi si è basata sugli studi seguenti: "Dipendenze dai materiali nelle tecnologie a duplice uso importanti per il settore della difesa in Europa" 22 del 2019, "Materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici: uno studio prospettico" 23 , "Studio sulla resilienza delle catene di approvvigionamento fondamentali per la sicurezza energetica e la transizione verso l'energia pulita durante e dopo la crisi COVID-19" 24 del 2020 e "Analisi della catena di approvvigionamento e previsioni sulla domanda di materiali nelle tecnologie e nei settori strategici dell'UE: uno studio prospettico" 25 del 2023. Questa analisi tiene anche conto del lavoro svolto da organizzazioni internazionali, come l'AIE 26 , l'OCSE 27 e di altre fonti di dati.

Se una materia prima riveste un'importanza elevata per una tecnologia, sono presi in considerazione fattori ulteriori, sulla base di un approccio semiquantitativo illustrato nell'allegato 1 del presente regolamento. Per valutare l'eventuale presenza di una carenza di approvvigionamenti e, in tal caso, valutarne l'entità, sono individuate le proiezioni per il 2030 in poi relative alla domanda, nella misura in cui siano attendibili e disponibili, e la domanda prevista è confrontata con gli approvvigionamenti correnti, sia a livello dell'UE che mondiale. Per valutare in che modo la produzione della materia prima sarebbe in grado di reagire ai segnali di mercato, le riserve note sono confrontate con il volume di produzione attuale della materia prima a livello mondiale. Il volume di produzione a livello mondiale è quindi quantificato utilizzando un logaritmo, poiché i grandi volumi di produzione sono più difficili da incrementare. Sulla base di tali considerazioni è stato proposto l'elenco delle materie prime strategiche contenuto nell'allegato 1.

Il capo III stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici, che potranno beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento, che saranno migliorate anche grazie a un maggiore coordinamento.

La sezione 1 stabilisce le norme che disciplinano la selezione e l'attuazione dei progetti strategici, compresi i criteri a cui tali progetti devono rispondere per essere definiti tali, nonché le procedure per il loro riconoscimento e la loro attuazione.

La sezione 2 stabilisce procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate per i progetti relativi alle materie prime critiche e in particolare per i progetti strategici.

La sezione 3 mira a stabilire le condizioni favorevoli all'elaborazione di progetti strategici, compreso il sostegno agli Stati membri per accelerare la loro attuazione, il coordinamento del sostegno finanziario e l'agevolazione di accordi di off-take.

La sezione 4 stabilisce disposizioni volte a incentivare l'elaborazione di programmi di esplorazione generale in Europa al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di esplorazione ed estrazione.

Il capo IV elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Stabilisce un quadro per il monitoraggio sistematico dei rischi di approvvigionamento di materie prime critiche nelle diverse fasi delle catene del valore. Definisce inoltre un quadro di riferimento per l'attenuazione del rischio mediante il coordinamento di scorte strategiche di materie prime strategiche, imponendo ai grandi importatori e fabbricanti di sottoporre a verifiche periodiche le proprie catene di approvvigionamento e agevolando gli acquisti in comune di materie prime strategiche.

Il capo V contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. 

La sezione 1 stabilisce norme che prevedono l'adozione e l'attuazione di misure sulla circolarità da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i flussi di rifiuti che presentano un alto potenziale di recupero delle materie prime critiche, nonché norme che impongono agli Stati membri e agli operatori del settore dei rifiuti di estrazione di valutare la possibilità di recuperare materie prime critiche dai siti di rifiuti di estrazione. È inoltre migliorata la circolarità dei magneti permanenti attraverso la richiesta di informazioni sul tipo e la composizione dei magneti permanenti integrati nei prodotti, come pure sul loro contenuto di materie prime critiche riciclate. Nella sezione è prevista inoltre, a seguito di una valutazione specifica, l'introduzione di soglie minime di contenuto riciclato.

La sezione 2 stabilisce norme per il riconoscimento da parte della Commissione di sistemi di certificazione riguardanti la sostenibilità delle materie prime critiche. Sono incluse anche disposizioni riguardanti la dichiarazione dell'impronta ambientale o le materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione.

La sezione 3 contiene norme sulla libera circolazione, la conformità e la vigilanza del mercato relative ai prodotti contenenti magneti permanenti e materie prime critiche per cui deve essere dichiarata l'impronta ambientale.

Il capo VI prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i paesi terzi in relazione a materie prime critiche e per la creazione di maggiori sinergie tra i partenariati strategici e la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi pertinenti.

Il capo VII istituisce un comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione, che presiederà il comitato. Il comitato fornirà alla Commissione consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del presente regolamento. 

I capi VIII e IX contengono articoli riguardanti atti delegati e di esecuzione e le modifiche apportate ad altra normativa. 

Il capo X contiene articoli relativi alle sanzioni, al monitoraggio dei progressi e all'esecuzione di una valutazione del regolamento. Stabilisce inoltre una modalità di comunicazione comune per tutti gli Stati membri riguardo a diverse misure e contiene un articolo che garantisce che le informazioni riservate raccolte a norma del presente regolamento siano trattate in modo coerente. 

L'allegato I definisce l'elenco delle materie prime strategiche e la relativa metodologia di selezione. 

L'allegato II definisce l'elenco delle materie prime critiche e la relativa metodologia di selezione. 

L'allegato III definisce gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nella valutazione della conformità di un progetto relativo alle materie prime ai criteri che permettono a tale progetto di essere riconosciuto come strategico. 

L'allegato IV specifica i criteri che devono essere soddisfatti da un sistema di certificazione riconosciuto. 

L'allegato V definisce l'elemento da tenere in considerazione nella definizione delle norme in materia di calcolo e verifica dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

L'allegato VI fornisce un elenco di codici di nomenclatura combinata e descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti oggetto degli obblighi in materia di circolarità dei magneti permanenti.

2023/0079 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 28 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia dell'Unione e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche, in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in alcuni paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di tali materie prime critiche nelle transizioni verde e digitale e alla luce del loro utilizzo in applicazioni spaziali e di difesa, nei prossimi decenni la domanda crescerà in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi. Tenendo conto di tali tendenze, è necessario adottare misure per garantire l'acceso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche al fine di salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione. 

(2)In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche potrebbero falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è opportuno creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale. 

(3)In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. In secondo luogo, dato che l'Unione continuerà a fare affidamento sulle importazioni, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche. In terzo luogo è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In quarto luogo il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione. 

(4)Onde garantire che le misure stabilite nel regolamento si concentrino sui materiali più rilevanti, dovrebbe essere stilato un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L'elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni spaziali o di difesa, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l'offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l'altro, anche a causa dei tempi lunghi per la realizzazione di nuovi progetti volti ad aumentare la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, l'elenco dei materiali strategici dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Onde garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore, rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento si concentrino sui materiali per cui sono maggiormente necessari, le misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all'elenco delle materie prime strategiche.

(5) L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe contenere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, esegua periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche, in modo tale da riflettere l'evoluzione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime. L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe comprendere quelle materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l'importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. La valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di cinque anni. È opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento riguardanti lo sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità si applichino a tutte le materie prime critiche. 

(6)Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe essere in grado di coprire almeno il 15 % del consumo annuo di materie prime strategiche della stessa. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale 30 , che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE.

(7)Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze comportano un rischio elevato di perturbazioni degli approvvigionamenti. Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico sulle materie prime che fornisce maggiori garanzie contro eventuali rischi di approvvigionamento.

(8)Occorre adottare misure adeguate per sostenere i progetti strategici volti all'estrazione, alla trasformazione o al riciclaggio delle materie prime strategiche nell'Unione che, unite agli sforzi degli Stati membri, dovrebbero contribuire all'aumento delle capacità per il raggiungimento dei parametri di riferimento. Altre misure, riguardanti segnatamente l'esplorazione o la circolarità, dovrebbero inoltre contribuire al rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore e pertanto concorrere al raggiungimento dei parametri di riferimento. Al fine di garantire il tempestivo raggiungimento dei parametri di riferimento la Commissione, coadiuvata dal comitato europeo per le materie prime critiche ("il comitato"), dovrebbe seguire i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e redigere una relazione in merito. Qualora i progressi verso il raggiungimento dei parametri di riferimento presentati nella relazione risultino generalmente insufficienti, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e la proporzionalità di ulteriori misure. Una mancanza di progressi riguardanti un singolo o un ridotto insieme di materie prime strategiche non dovrebbe, in linea di principio, comportare la necessità di intensificare gli sforzi dell'Unione. 

(9)Al fine di sviluppare le capacità nell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nell'Unione progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Un sostegno efficace ai progetti strategici può potenzialmente migliorare l'accesso ai materiali per i settori a valle, creando altresì opportunità economiche lungo la catena del valore, anche per le PMI, e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta l'Unione, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e di un sostegno nell'accesso ai finanziamenti. Prima di ricevere tale sostegno, i progetti dovrebbero essere valutati in base a una serie di criteri, al fine di garantirne il valore aggiunto e di orientare il sostegno. I progetti strategici nell'Unione dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. Dovrebbero inoltre presentare benefici transfrontalieri, al di là degli Stati membri interessati. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico. Poiché un riconoscimento veloce è fondamentale per sostenere in modo efficace la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, il processo di valutazione dovrebbe rimanere semplice e non eccessivamente oneroso.

(10)Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nei paesi terzi i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Onde garantirne l'attuazione efficace, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile. Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto anche della sua coerenza con la politica commerciale comune dell'Unione. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase della catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.

(11)Onde garantire la sostenibilità dell'aumento della produzione di materie prime, i nuovi progetti relativi alle materie prime dovrebbero essere attuati in modo sostenibile. A tal fine, i progetti strategici che ricevono un sostegno a norma del presente regolamento dovrebbero essere valutati tenendo conto degli strumenti internazionali che contemplano tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nei principi dell'UE per le materie prime sostenibili 31 , tra cui la garanzia della protezione dell'ambiente, pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne, e pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero inoltre garantire un impegno in buona fede e consultazioni estese e significative con le comunità locali, incluse le popolazioni indigene. Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, la conformità alla normativa dell'Unione, alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti o la partecipazione a un sistema di certificazione riconosciuto a norma del presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficienti. 

(12)Il promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere diversi documenti ed elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, e per consentirne una convalida oggettiva, dovrebbe supportare tale classificazione con elementi di prova adeguati. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest'ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l'accettazione da parte del pubblico dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore dovrebbe anche fornire un piano contenente misure volte a facilitarla. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli altri soggetti incaricati di svolgere attività di supervisione. Il promotore dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti e degli accordi di off-take già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

(13)Al fine di garantire il trattamento efficace ed efficiente delle domande, la Commissione dovrebbe essere in grado di dare priorità al trattamento delle domande per progetti relativi a fasi della catena del valore o a materie prime strategiche specifiche che sono sottorappresentate, per far sì che l'Unione possa compiere progressi equilibrati verso il raggiungimento di tutti i parametri di riferimento per la capacità contenuti nel regolamento.

(14)Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che a un progetto sia riconosciuto lo status di progetto strategico contro il suo volere. In tal caso, lo Stato membro pertinente dovrebbe fornire una giustificazione motivata del suo rifiuto, facendo riferimento ai criteri applicabili. Analogamente l'Unione non dovrebbe concedere lo status di progetto strategico a progetti che saranno attuati da un paese terzo contro il volere del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga. 

(15)Per evitare l'uso improprio del riconoscimento di un progetto come strategico, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare la decisione iniziale di riconoscimento di un progetto come strategico nel caso in cui esso non soddisfi più le condizioni o se la domanda su cui il riconoscimento era basato conteneva informazioni errate. Prima di procedere in tal senso, è opportuno che la Commissione consulti il comitato e senta il promotore del progetto.

(16)Alla luce della loro importanza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche, i progetti strategici dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche è di vitale importanza sia per la realizzazione delle transizioni verde e digitale sia ai fini della resilienza dei settori aerospaziale e di difesa. Al fine di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione, gli Stati membri possono prevedere un sostegno alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per accelerare la realizzazione dei progetti strategici conformemente alla normativa dell'Unione.

(17)Le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni garantiscono che i progetti relativi alle materie prime siano sicuri e rispettino le prescrizioni in materia ambientale, sociale e di sicurezza. La normativa dell'Unione in materia ambientale stabilisce una serie di condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime. Il riconoscimento dello status di progetto strategico non dovrebbe pertanto pregiudicare le condizioni eventualmente applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 33 , alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 . 

(18)Allo stesso tempo l'imprevedibilità, la complessità e, talvolta, l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti relativi alle materie prime strategiche. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti strategici procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili. A tal fine, ai progetti strategici dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale volto ad assicurarne il trattamento amministrativo rapido e d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. È opportuno che il regolamento non impedisca alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per altri progetti sulla catena del valore delle materie prime critiche che non sono progetti strategici. 

(19)L'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di interesse pubblico, dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione e il loro contributo all'autonomia strategica aperta e alle transizioni verde e digitale dell'Unione. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE 39 , possono essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti di cui alle citate direttive siano soddisfatte. Ove pertinente, la valutazione caso per caso dovrebbe tenere conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all'ubicazione.

(20)Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione globale entro i termini applicabili. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente. Ove necessario in funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità nazionale competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità nazionale competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale e risorse sufficienti, affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

(21)Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici siano risolte tempestivamente. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero far sì che i richiedenti e i promotori di progetti abbiano accesso a una procedura di risoluzione delle controversie semplice e che ai progetti strategici sia concesso un trattamento d'urgenza in tutte le procedure giudiziarie e di risoluzione delle controversie che li riguardano. 

(22)Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in ulteriori oneri amministrativi inutili, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la fornitura in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza rilevanti per il funzionamento del mercato interno. Le prescrizioni in materia di informazione e le procedure di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1724. Nella fattispecie si dovrebbe provvedere affinché i promotori di un progetto strategico possano accedere alle procedure riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed espletarle interamente in linea, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato II, del regolamento (UE) 2018/1724. 

(23)Onde garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici che prevedono soltanto la trasformazione o il riciclaggio, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a un anno. Tuttavia, per i progetti strategici che riguardano l'estrazione, in considerazione della complessità e della portata degli impatti potenziali, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a due anni. Al fine di rispettare in modo efficace tali termini, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità responsabili dispongano di risorse e personale sufficienti. Attraverso lo strumento di sostegno tecnico la Commissione fornisce agli Stati membri, su richiesta, un sostegno per la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione di riforme che riguardano anche il rafforzamento della capacità amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale.

(24)Le valutazioni ambientali e le autorizzazioni richieste ai sensi della normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, gli habitat e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto relativo alle materie prime e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Tuttavia, al fine di garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere sfruttata qualsiasi possibilità di semplificare le valutazioni e le autorizzazioni richieste, senza ridurre il livello di protezione ambientale. A tal riguardo è opportuno provvedere all'aggregazione delle valutazioni necessarie per evitare inutili sovrapposizioni e si dovrebbe far sì che i promotori di progetti e le autorità responsabili esprimano esplicitamente il proprio accordo in merito alla portata di tale valutazione aggregata prima della sua attuazione, al fine di evitare follow-up superflui. 

(25)I conflitti nell'uso del territorio possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici, riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime. 

(26)All'interno dell'Unione è spesso difficile accedere ai finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi alle materie prime critiche. I mercati delle materie prime critiche sono spesso caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi, tempi lunghi, concentrazione elevata e opacità. Inoltre il finanziamento del settore richiede un livello elevato di conoscenze specifiche di cui spesso gli istituti finanziari non dispongono. Per ovviare a tali problematiche e contribuire a garantire un approvvigionamento di materie prime strategiche stabile e affidabile, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero offrire assistenza nell'accesso ai finanziamenti e al sostegno amministrativo.

(27)Una catena del valore forte può essere realizzata soltanto con mezzi finanziari adeguati. La Commissione collaborerà con i partner esecutivi del programma InvestEU per individuare modalità che consentano di incrementare il sostegno agli investimenti, in linea con gli obiettivi comuni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/523 41 e nel presente regolamento. Il polo di consulenza InvestEU può contribuire alla creazione di una riserva di progetti sostenibili.

(28)Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia "Global Gateway" 42

(29)Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e off-taker sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l'efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può costituire aiuti di Stato. Tali aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.

(30)Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.

(31)La volatilità dei prezzi di diverse materie prime strategiche, esacerbata dai mezzi limitati per coprirli sui mercati a termine, crea un ostacolo sia per i promotori di progetti che vogliono assicurarsi il finanziamento di progetti relativi a materie prime strategiche sia per i consumatori a valle che intendono garantirsi prezzi stabili e prevedibili per i fattori produttivi chiave. Nel tentativo di ridurre l'incertezza sui prezzi futuri delle materie prime strategiche è necessario prevedere l'istituzione di un sistema che consenta sia agli off-taker interessati sia ai promotori di progetti strategici di indicare le proprie offerte di acquisto o di vendita e di entrare in contatto nel caso in cui le rispettive offerte siano potenzialmente compatibili.

(32)Le conoscenze esistenti e la mappatura delle presenze di materie prime nell'Unione sono state sviluppate in un periodo in cui garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche per lo sviluppo di tecnologie strategiche non era una priorità. Per acquisire e aggiornare le informazioni sulle presenze di materie prime critiche è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi nazionali per l'esplorazione generale delle materie prime critiche, che dovrebbero includere misure come la mappatura delle risorse minerarie, le campagne geochimiche, le indagini geoscientifiche e la rielaborazione delle serie di dati geoscientifici esistenti. L'individuazione delle presenze minerali e la valutazione della fattibilità tecnica ed economica per l'estrazione comporta un elevato rischio finanziario. Per ridurre tale rischio e facilitare lo sviluppo di progetti di estrazione, è opportuno che gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni acquisite durante i rispettivi programmi nazionali di esplorazione, utilizzando, se del caso, il quadro dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 43

(33)I dati e i servizi spaziali derivati dall'osservazione della Terra possono sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale e socio-economico o l'esplorazione delle risorse minerarie. Poiché l'osservazione della Terra è inoltre in grado di fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento della stesura e dell'attuazione dei programmi nazionali di esplorazione.

(34)Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell'Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell'Unione. Per garantire che gli Stati membri e le industrie europee siano in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento e siano preparati a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per aumentare la capacità di monitoraggio, coordinare le scorte strategiche e rafforzare la preparazione delle imprese.

(35)Quando si tratta di consapevolezza e anticipazione del rischio, gli Stati membri non possiedono le stesse capacità e non tutti hanno sviluppato strutture dedicate che monitorano le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e possono informare le imprese sui potenziali rischi di perturbazione dell'approvvigionamento. Analogamente, sebbene alcune imprese abbiano investito nel monitoraggio delle loro catene di approvvigionamento, altre non hanno la capacità di farlo. Pertanto, alla luce della dimensione globale delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e della loro complessità, è opportuno che la Commissione sviluppi un quadro operativo di monitoraggio dedicato che valuti i rischi di approvvigionamento delle materie prime critiche e garantisca che le informazioni raccolte siano rese disponibili alle autorità pubbliche e ai soggetti privati, aumentando così le sinergie tra gli Stati membri. Per garantire che le catene del valore dell'Unione siano sufficientemente preparate ad affrontare potenziali perturbazioni dell'approvvigionamento, la Commissione dovrebbe condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento delle materie prime strategiche e la loro esposizione ai rischi di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tale esercizio conducendo, quando possibile, tali prove di stress attraverso le loro agenzie nazionali di approvvigionamento e informazione sulle materie prime critiche. Il comitato dovrebbe garantire il coordinamento dell'attuazione delle prove di stress da parte della Commissione e degli Stati membri. Nel caso in cui nessuno Stato membro abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle. Nel rendere pubblici i risultati di tali prove di stress, è opportuno che la Commissione suggerisca anche le potenziali strategie che possono essere adottate dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati al fine di attenuare i rischi di approvvigionamento, come la costituzione di scorte strategiche o l'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'attuazione di misure relative al monitoraggio e alle prove di stress, la Commissione dovrebbe coordinarsi con il pertinente sottogruppo permanente del comitato, mentre gli Stati membri dovrebbero individuare e monitorare i principali operatori di mercato che sono importanti per il funzionamento della catena del valore. Nel caso in cui nessun membro del sottogruppo permanente abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle.

(36)Le scorte strategiche rappresentano un importante strumento per mitigare le perturbazioni dell'approvvigionamento, in particolare per le materie prime. Sebbene lo strumento per le emergenze nel mercato unico proposto consenta l'eventuale sviluppo di tali scorte in caso di attivazione della modalità di vigilanza nel mercato unico, gli Stati membri e le imprese non hanno l'obbligo di costituire o coordinare le loro scorte strategiche prima di una perturbazione dell'approvvigionamento. Inoltre non esiste un meccanismo di coordinamento in tutta l'Unione europea che permetta di effettuare una valutazione comune e un'analisi delle potenziali sovrapposizioni e sinergie. Pertanto, come primo passo, e tenendo conto dell'attuale mancanza di informazioni pertinenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle loro scorte strategiche, siano esse gestite da autorità pubbliche o da operatori economici per conto degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere il livello delle scorte disponibili per ogni materia prima strategica, le prospettive in termini di livelli di scorte nonché le norme e le procedure applicabili alle scorte. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto del costo e dell'impegno necessario per rendere disponibili i dati, nonché del loro impatto sulla sicurezza nazionale, e stabilire termini adeguati per fornire le informazioni richieste. Le informazioni relative alle scorte degli operatori economici possono essere aggiunte all'analisi, anche se ciò non costituisce una richiesta di informazioni sulle scorte. La Commissione dovrebbe gestire i dati in modo sicuro e pubblicare le informazioni solo a livello aggregato. Come secondo passo, sulla base delle informazioni acquisite, è opportuno che la Commissione elabori un progetto di parametro di riferimento per quello che dovrebbe essere considerato un livello di sicurezza delle scorte dell'Unione, tenendo conto del consumo totale annuo dell'Unione delle materie prime strategiche in questione. Sulla base di un confronto tra le scorte esistenti e i livelli complessivi delle scorte strategiche di materie prime strategiche in tutta l'Unione, il comitato, in accordo con la Commissione, dovrebbe quindi essere in grado di formulare pareri non vincolanti, destinati agli Stati membri, su come aumentare le convergenze e di incoraggiare gli Stati membri a costituire le proprie scorte strategiche. Nel fare ciò, il comitato dovrebbe tenere conto della necessità di continuare a incentivare lo sviluppo di scorte strategiche da parte di operatori privati che utilizzano materie prime strategiche.

(37)Per garantire un ulteriore coordinamento è opportuno che la Commissione assicuri lo svolgimento delle necessarie consultazioni prima della partecipazione degli Stati membri ai consessi internazionali in cui è possibile che siano discusse tali scorte strategiche, in particolare attraverso l'apposito sottogruppo permanente del comitato. Analogamente, al fine di incrementare la complementarità tra la presente proposta e altri strumenti orizzontali o specifici, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni raccolte e aggregate siano trasmesse ai meccanismi di vigilanza o di governance delle crisi, come il gruppo consultivo previsto dalla proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, il consiglio europeo dei semiconduttori previsto dalla proposta normativa sui chip, il consiglio HERA o il consiglio per le crisi sanitarie.

(38)Affinché siano sufficientemente preparate ad affrontare le perturbazioni dell'approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche nell'Unione impiegando materie prime strategiche dovrebbero sottoporre a verifica le loro catene di approvvigionamento e riferire al consiglio di amministrazione quanto rilevato. In questo modo si garantirà che le suddette imprese tengano conto dei rischi di approvvigionamento delle materie prime strategiche e che sviluppino strategie di attenuazione adeguate per essere meglio preparate in caso di perturbazione dell'approvvigionamento. Analogamente le imprese di grandi dimensioni che rientrano in questo ambito di applicazione dovrebbero eseguire periodicamente prove di stress sulle loro catene di approvvigionamento di materie prime strategiche, al fine di assicurarsi di tenere conto di tutti i diversi scenari che potrebbero influire sui loro approvvigionamenti in caso di perturbazione. Tali misure porteranno a considerare ulteriormente i costi dei possibili rischi di approvvigionamento.

(39)Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell'offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti. Per contribuire a ridurre i prezzi delle imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all'acquisto in comune di gas definito a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio 44 . Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero poter partecipare a tale sistema per costituire le loro scorte strategiche. Tutte le misure previste da tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione.

(40)Le disposizioni sul monitoraggio e sulle scorte strategiche incluse nel presente regolamento non comportano l'armonizzazione delle normative e dei regolamenti nazionali e non sostituiscono i meccanismi esistenti. Gli incentivi al monitoraggio e alla preparazione al rischio dovrebbero essere in linea con gli strumenti europei. Strumenti come la proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, finalizzata ad anticipare, mitigare e affrontare crisi che incidono sul funzionamento del mercato unico, o il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio 45 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione potrebbero pertanto ancora applicarsi alle materie prime critiche e strategiche in caso di crisi o di minaccia, nella misura in cui tali materie rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti. La complementarità e la coerenza tra il presente regolamento e gli strumenti di crisi dovrebbero essere garantite attraverso lo scambio di informazioni.

(41)La maggior parte delle materie prime critiche è costituita da metalli, che in linea di principio possono essere riciclati all'infinito, anche se, talvolta, con un deterioramento delle qualità. Ciò rappresenta un'opportunità per passare a un'economia realmente circolare nel contesto della transizione verde. Dopo una fase iniziale di rapida crescita della domanda di materie prime critiche per le nuove tecnologie, in cui l'estrazione primaria e la trasformazione costituiranno ancora la fonte predominante, il riciclaggio dovrebbe diventare sempre più importante e ridurre la necessità di estrazione primaria e gli impatti ad essa associati. Tuttavia attualmente i tassi di riciclaggio della maggior parte delle materie prime critiche sono bassi e spesso i sistemi e le tecnologie di riciclaggio non sono adatti alle specificità di tali materie prime. È dunque necessaria un'azione che affronti i diversi fattori che ostacolano il concretizzarsi delle potenzialità offerte dalla circolarità.

(42)Gli Stati membri possiedono importanti competenze nel campo della circolarità, ad esempio nell'ambito dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Queste dovrebbero essere utilizzate per aumentare i tassi di raccolta e di riciclaggio dei flussi di rifiuti ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche, sfruttando ad esempio incentivi finanziari come sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso. Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero fare la differenza, in quanto acquirenti di materie prime critiche e di prodotti che le contengono, e i programmi nazionali di ricerca e innovazione dovrebbero fornire risorse significative per migliorare lo stato delle conoscenze e delle tecnologie riguardanti la circolarità delle materie prime critiche e l'efficienza dei materiali. Gli Stati membri dovrebbero infine promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, migliorando la disponibilità delle informazioni e affrontando gli ostacoli giuridici, economici e tecnici. Una possibile soluzione che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione riguarda la creazione di meccanismi di condivisione del rischio tra gli operatori e lo Stato membro per promuovere il recupero dalle strutture di deposito dei rifiuti chiuse. 

(43)In passato, in molte regioni dell'Unione, si praticava l'estrazione di materie prime e di conseguenza una quantità significativa di rifiuti di estrazione è ancora presente in strutture di deposito chiuse che, dato l'interesse nato solo di recente per la loro importanza economica, in genere non sono state analizzate dal punto di vista del loro potenziale in termini di materie prime critiche. Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione può potenzialmente creare valore economico e occupazione nelle regioni un tempo minerarie, spesso colpite dalla deindustrializzazione e attualmente in declino. La mancanza di attenzione al contenuto di materie prime critiche e di informazioni su di esso, in particolare in relazione alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, costituisce un ostacolo decisivo alla possibilità di sfruttare maggiormente il potenziale delle materie prime critiche presenti nei rifiuti di estrazione.

(44)Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione dovrebbe essere parte integrante del processo di valorizzazione di tali strutture. La direttiva 2006/21/CE fissa requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva. Pur essendo opportuno mantenere tali requisiti elevati, si dovrebbero stabilire misure aggiuntive per massimizzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione.

(45)Gli operatori delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione, sia esistenti sia nuove, dovrebbero eseguire uno studio di valutazione economica preliminare sul recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione presenti nel sito e da quelli che verranno generati. In linea con la gerarchia dei rifiuti definita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , è opportuno dare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti contenenti materie prime critiche, estraendo queste ultime dal volume estratto prima che si trasformi in rifiuto. Nell'elaborazione di tale studio gli operatori dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie, comprese quelle riguardanti le concentrazioni e le quantità di materie prime critiche nei rifiuti di estrazione, ed effettuare una valutazione delle molteplici opzioni riguardanti i processi, le operazioni o gli accordi commerciali che potrebbero consentire un recupero economicamente redditizio delle materie prime critiche. Tale obbligo si aggiunge agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/21/CE e dalle disposizioni nazionali di recepimento ed è direttamente applicabile. Nel corso della sua attuazione gli operatori e le autorità competenti dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di integrare nella misura del possibile le procedure.

(46)Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.

(47)Un'ampia varietà di prodotti contiene magneti permanenti: le turbine eoliche e i veicoli elettrici sono le applicazioni più importanti e in più rapida crescita, ma anche altri prodotti, tra cui dispositivi di risonanza magnetica, robot industriali, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, elettropompe industriali, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere e lavastoviglie ne contengono quantità significative, che vale la pena di recuperare. La maggior parte dei magneti permanenti, soprattutto i tipi dalle prestazioni più elevate, contiene materie prime critiche, come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, boro, samario, nichel o cobalto. Riciclarli è possibile ma oggi nell'Unione questo avviene solo su piccola scala o nell'ambito di progetti di ricerca. I magneti permanenti dovrebbero quindi essere un prodotto prioritario per aumentare la circolarità. 

(48)Un prerequisito per un riciclaggio efficace dei magneti è che i riciclatori abbiano accesso alle informazioni necessarie sulla quantità, il tipo e la composizione chimica dei magneti in un prodotto, la loro collocazione e il rivestimento, le colle e gli additivi utilizzati, nonché le informazioni su come rimuovere i magneti permanenti dal prodotto. Inoltre, per giustificare economicamente il riciclaggio dei magneti, i magneti permanenti integrati nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero, nel tempo, contenere una quantità crescente di materiali riciclati. Pur garantendo una certa trasparenza sul contenuto riciclato in una prima fase, è opportuno fissare una soglia minimo di contenuto riciclato in seguito a una valutazione specifica del livello adeguato e dei possibili impatti.

(49)Le materie prime critiche vendute sul mercato dell'Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e della catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un'ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigorosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno conferire alla Commissione le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi completi e affidabili, fornendo così alle autorità e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che contemplano un'ampia gamma di aspetti della sostenibilità, tra cui la tutela dell'ambiente, dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e la trasparenza aziendale, e che contengono disposizioni per la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti. Per garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema riconosciuto per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile.

(50)La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore provoca impatti ambientali, tanto sul clima quanto sull'acqua, sulla fauna o sulla flora. Al fine di limitare tali danni e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell'Unione. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti nell'ambito della valutazione del ciclo di vita. L'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di un materiale dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione facilitando l'approvvigionamento di materie prime critiche con un'impronta ambientale inferiore e non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali. Una volta adottati i pertinenti metodi di calcolo, la Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ambientale dei materiali disponibili e orientando il mercato verso materiali più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell'impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti. La trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire l'adozione di altre politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore.

(51)I metodi relativi all'impronta ambientale costituiscono una base pertinente per l'elaborazione delle norme di calcolo. Essi si basano su metodi di valutazione scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale e riguardano gli impatti ambientali, compresi i cambiamenti climatici e gli impatti legati all'acqua, all'aria, al suolo, alle risorse, all'uso del territorio e alla tossicità.

(52)È opportuno garantire che gli operatori responsabili valutino la conformità dei loro prodotti o materiali alle prescrizioni volte a migliorare la circolarità dei magneti permanenti e a quelle riguardanti la dichiarazione dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, prima di immetterli sul mercato, e che tali prescrizioni siano effettivamente applicate dalle autorità nazionali competenti. Le disposizioni in materia di conformità e di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] sono concepite per affrontare tale sfida e dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali prescrizioni. Per garantire ulteriormente l'uso ottimale dei quadri esistenti, si dovrebbe far sì che per i prodotti soggetti all'omologazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 o del regolamento (UE) n. 168/2013 la conformità sia imposta attraverso il sistema di omologazione esistente.

(53)La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

(54)L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi proseguano. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi.

(55)Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

(56)La mancanza di progressi verso gli obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione, può indicare la necessità di adottare misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare i progressi conseguiti verso il conseguimento di tali obiettivi.

(57)Affinché l'onere amministrativo a carico degli Stati membri resti contenuto, è opportuno che i vari obblighi di comunicazione siano semplificati e che la Commissione elabori un modello che consenta agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione su progetti, esplorazione, monitoraggio o scorte strategiche in un unico documento pubblicato periodicamente, la cui divulgazione può essere riservata o limitata.

(58)Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti statali e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento che sono, per la loro natura, protette dal segreto professionale. Questo dovrebbe valere anche per il comitato europeo per le materie prime critiche. È opportuno che i dati siano gestiti e conservati in un ambiente sicuro.

(59)Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 47 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) specificare i modelli da utilizzare per le richieste di riconoscimento dei progetti strategici, le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti strategici, i programmi nazionali di esplorazione e le relazioni degli Stati membri relative all'esplorazione, al monitoraggio, alle scorte strategiche e alla circolarità; b) specificare quali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono considerati ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche; e c) determinare i criteri e la loro applicazione per il riconoscimento dei sistemi legati alla sostenibilità delle materie prime critiche. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

(61)Per garantire il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, le imprese che non rispettano i loro obblighi, tra cui quelli riguardanti la preparazione ai rischi, le relazioni sui progetti e le informazioni sulla riciclabilità, dovrebbero essere sanzionate. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

(62)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione. La relazione dovrebbe inoltre, sulla base dell'attuazione delle misure relative alla trasparenza dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, valutare l'opportunità di stabilire soglie massime relative all'impronta ambientale.

(63)Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(64)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. 

2.Per raggiungere l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si propone di: 

a)rafforzare le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo e tale da far sì che, complessivamente, la capacità dell'Unione si avvicini ai parametri di riferimento seguenti o li raggiunga:

i)la capacità estrattiva dell'Unione è tale da consentire l'estrazione di minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, nella misura in cui le riserve dell'Unione lo consentano;

ii)la capacità di trasformazione dell'Unione, comprese tutte le fasi di trasformazione intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;

iii)la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 15 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;

b)diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione;

c)migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;

d)garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

3.Laddove, sulla base della relazione di cui all'articolo 42, concluda che è probabile che l'Unione non raggiunga gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se sia fattibile e proporzionato proporre misure o esercitare i suoi poteri a livello dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi. 

4.La Commissione tiene conto degli obiettivi e dei parametri di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), come priorità correlate dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento XX/XXXX [OP: inserire il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] nella preparazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile volte a migliorare i seguenti aspetti del prodotto: durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, uso delle risorse o efficienza delle risorse, possibilità di rifabbricazione e riciclaggio, contenuto riciclato e possibilità di recupero dei materiali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"materia prima": una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili;

2)"materie prime critiche": le materie prime come definite all'articolo 4;

3)"materie prime strategiche": le materie prime come definite all'articolo 3; 

4)"catena del valore delle materie prime": tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime;

5)"esplorazione": tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle presenze minerali;

6)"estrazione": l'estrazione primaria di minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria, compresa l'estrazione da una presenza minerale nel sottosuolo, da una presenza minerale sott'acqua, dalle acque marine e dagli alberi;

7)"capacità estrattiva dell'Unione": l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni estrattive di minerali, prodotti vegetali e concentrati contenenti materie prime strategiche, comprese le operazioni di trasformazione che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;

8)"riserve": tutte le presenze minerali che possono essere estratte in modo economicamente redditizio;

9)"trasformazione": tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili;

10)"capacità di trasformazione dell'Unione": l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni di trasformazione delle materie prime strategiche, escluse le operazioni che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;

11)"riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro finalità originaria o per altri fini;

12)"capacità di riciclaggio dell'Unione": l'aggregato del volume massimo di produzione annua delle operazioni di riciclaggio di materie prime strategiche, compresa la cernita e il pre-trattamento dei rifiuti e la loro trasformazione in materie prime secondarie, situate nell'Unione;

13)"consumo annuo di materie prime strategiche": l'aggregato della quantità di materie prime strategiche consumate dalle imprese stabilite nell'Unione in seguito a trasformazione, escluse le materie prime strategiche integrate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell'Unione; 

14)"rischio di approvvigionamento": il rischio di approvvigionamento calcolato in linea con l'allegato II; 

15)"progetto relativo alle materie prime": qualsiasi impianto pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di un impianto esistente attivo nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime;

16)"off-taker": un'impresa che ha stipulato un accordo di off-take con il promotore di un progetto;

17)"accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra un'impresa e il promotore di un progetto che preveda un impegno da parte dell'impresa ad acquistare una quota delle materie prime prodotte da uno specifico progetto relativo alle materie prime in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del promotore del progetto a concedere all'impresa tale opzione;

18)"promotore del progetto": qualsiasi impresa o consorzio di imprese che elabora un progetto relativo alle materie prime;

19)"procedura di rilascio delle autorizzazioni": procedura riguardante tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione e alla gestione di progetti strategici di cui all'articolo 5, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative dal riconoscimento della validità della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

20) "decisione globale": decisione o insieme di decisioni prese dalle autorità degli Stati membri, esclusi gli organi giurisdizionali, che determina se il promotore di un progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto relativo alle materie prime, fatta salva qualsiasi decisione presa nel contesto di un ricorso amministrativo;

21)"esplorazione generale": l'esplorazione a livello nazionale o regionale, esclusa l'esplorazione mirata; 

22)"esplorazione mirata": l'indagine dettagliata su una singola presenza minerale;

23)"giacimenti minerari profondi": le presenze minerali che si trovano più in profondità nella crosta terrestre rispetto a quelle sfruttate in modo convenzionale;

24)"mappa predittiva": una mappa che indica le zone in cui è probabile che vi siano presenze minerali di una determinata materia prima;

25)"perturbazione dell'approvvigionamento": la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima;

26) "catena di approvvigionamento di materie prime": tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali;

27)"strategie di attenuazione": le politiche messe a punto da un operatore economico per limitare la probabilità di un'perturbazione dell'approvvigionamento della sua catena di approvvigionamento o per limitare i danni causati alla sua attività economica da tale perturbazione;

28)"principali operatori di mercato": i produttori coinvolti nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime critiche, i commercianti e i distributori di materie prime critiche e le imprese a valle che consumano quantità significative di materie prime critiche;

29)"scorte strategiche": una quantità di una particolare materia prima, in qualsiasi forma, che viene stoccata da un operatore pubblico o privato al fine di utilizzarla in caso di perturbazione dell'approvvigionamento;

30)"impresa di grandi dimensioni": un'impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

31)"tecnologie strategiche": le tecnologie necessarie per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni spaziali e di difesa;

32)"consiglio di amministrazione": organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di supervisionare la direzione esecutiva della società o, in mancanza di tale organo, la persona o le persone che svolgono funzioni equivalenti;

33)"raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

34)"trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

35)"recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

36)"rifiuti di estrazione": rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE;

37)"struttura di deposito dei rifiuti di estrazione": struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della direttiva 2006/21/CE;

38)"valutazione economica preliminare": una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto relativo alle materie prime per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione;

39)"dispositivo per la risonanza magnetica per immagini": un dispositivo medico non invasivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini anatomiche o qualsiasi altro dispositivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini dell'interno di un oggetto;

40)"generatore di energia eolica": la parte di una turbina eolica onshore o offshore che converte l'energia meccanica del rotore in energia elettrica;

41)"robot industriale": un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile e a controllo automatico, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, da utilizzare nelle applicazioni di automazione industriale;

42) "veicolo a motore": qualsiasi veicolo omologato delle categorie M o N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858;

43)"mezzo di trasporto leggero": qualsiasi veicolo a motore che può essere alimentato dal solo motore elettrico o da una combinazione di motore e forza umana, compresi i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e i veicoli omologati della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013;

44)"generatore di freddo": la parte di un sistema di raffreddamento che genera una differenza di temperatura che consente l'estrazione di calore dallo spazio o il raffreddamento del processo, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

45)"pompa di calore": la parte di un sistema di riscaldamento che genera una differenza di temperatura che consente di fornire calore allo spazio o al processo da riscaldare, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

46)"motore elettrico": dispositivo che converte la potenza elettrica in ingresso in potenza meccanica in uscita, con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW;

47)"lavatrice automatica": la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell'utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

48)"asciugatrice a tamburo": un'apparecchiatura nella quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante attraverso il quale viene è insufflata aria riscaldata;

49)"microonde": qualsiasi apparecchio destinato a essere utilizzato per riscaldare gli alimenti ricorrendo all'energia elettromagnetica;

50)"aspirapolvere": un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio;

51)"lavastoviglie": una macchina che lava e risciacqua le stoviglie;

52)"magnete permanente": un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno;

53)"vettore di dati": codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

54)"identificativo unico del prodotto": una stringa unica di caratteri per l'identificazione dei prodotti;

55)"rivestimento dei magneti": uno strato di materiale generalmente utilizzato per proteggere i magneti dalla corrosione;

56)"rimozione": il trattamento manuale, meccanico, chimico, termico o metallurgico il cui risultato è che i componenti o i materiali interessati sono identificabili come flusso di uscita separato o parte di un flusso di uscita;

57)"riciclatore": la persona fisica o giuridica che effettua il riciclaggio in un impianto autorizzato;

58)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

59)"tipo di materia prima critica": una materia prima critica immessa sul mercato che si differenzia in base alla fase di trasformazione, alla composizione chimica, all'origine geografica o ai metodi di produzione utilizzati;

60)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

61)"valutazione della conformità": il processo che dimostra se le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 o 34 sono state soddisfatte;

62)"partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco.

Capo 2
Materie prime critiche e strategiche

Articolo 3

Elenco delle materie prime strategiche

1.Le materie prime elencate nell'allegato I, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I, sezione 1, al fine di aggiornare l'elenco delle materie prime strategiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono i punteggi più elevati in termini di importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione. L'importanza strategica, la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all'allegato I, sezione 2.

3.La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime strategiche entro [OP: inserire: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni.

Articolo 4

Elenco delle materie prime critiche

1.Le materie prime elencate nell'allegato II, sezione 1, sono considerate materie prime critiche.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l'elenco delle materie prime critiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell'allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi le soglie in termini sia di importanza economica sia di rischio di approvvigionamento di cui al paragrafo 3. L'importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all'allegato II, sezione 2. 

3.Le soglie corrispondono a 1 per il rischio di approvvigionamento e a 2,8 per l'importanza economica.

4.La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime critiche entro [OP: inserire: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni.

Capo 3
Rafforzare la catena del valore delle materie prime dell'Unione

Sezione 1
Progetti strategici

Articolo 5

Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1.A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti:

a)il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione; 

b)il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;

c)il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, l'uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l'impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;

d)per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

e)per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese.

2.La Commissione valuta il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 in base agli elementi e alle prove di cui all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato III al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 o per tenere conto delle modifiche della normativa dell'Unione o degli strumenti internazionali elencati all'allegato III, punto 4, o dell'adozione di ulteriori atti legislativi dell'Unione o strumenti internazionali pertinenti per il rispetto del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico non influisce sulle prescrizioni applicabili al progetto in questione o al promotore del progetto ai sensi del diritto internazionale, dell'Unione o nazionale. 

Articolo 6

Domanda e riconoscimento

1.Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. La domanda comprende: 

a)gli elementi di prova pertinenti relativi al rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b)una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova adeguati; 

c)un calendario per l'attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;

d)un piano contenente misure per facilitare l'accettazione da parte del pubblico, compresa, se del caso, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità e le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione; 

e)informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto, definito a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

f)un piano aziendale che valuti la sostenibilità finanziaria del progetto;

g)una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e del fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

2.Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano un modello che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3.Se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano incomplete, la Commissione offre al richiedente l'opportunità di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in modo tempestivo.

 

4.Il comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 34 (il "comitato") discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

5.Qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto, tale Stato membro ne motiva le ragioni durante la discussione di cui al paragrafo 4. Il comitato discute le ragioni presentate da uno Stato membro per motivare l'obiezione presentata. Se, dopo la discussione, lo Stato membro ribadisce la sua obiezione, il progetto non è considerato per il riconoscimento dello status di progetto strategico.

Per i progetti strategici nei paesi terzi, la Commissione condivide la domanda ricevuta con il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l'approvazione esplicita del paese terzo interessato.

6.La Commissione, tenuto conto del parere del comitato di cui al paragrafo 4, adotta la decisione di riconoscimento del progetto come strategico entro 60 giorni e la notifica al richiedente.

La decisione della Commissione è motivata, anche nel caso in cui essa sia eventualmente diversa dal parere del comitato. La Commissione condivide le sue ragioni con il comitato e con il promotore del progetto.

7.La Commissione può dare priorità al trattamento delle domande relative a progetti riguardanti fasi specifiche della catena del valore al fine di:

a)garantire che i progetti strategici rappresentino in modo equilibrato tutte le materie prime strategiche e tutte le fasi della catena del valore;

b)assicurare il conseguimento di progressi verso tutti i parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

8.Nel caso in cui ritenga che un progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o nel caso in cui il riconoscimento da essa concesso fosse basato su una domanda contenente informazioni errate, la Commissione può, tenendo conto del parere del comitato e del promotore responsabile del progetto, revocare la decisione di concedere al progetto lo status di progetto strategico.

9.I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Attuazione dei progetti strategici

1.I progetti strategici sono considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione. 

2.Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, i progetti strategici dell'Unione sono considerati di interesse pubblico o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere ritenuti di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in tali direttive.

3.Lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico adotta misure volte a contribuire alla sua attuazione tempestiva ed efficace.

4.Il comitato discute periodicamente l'attuazione dei progetti strategici e, ove necessario, le misure che potrebbero essere adottate dal promotore del progetto o dallo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico per facilitare ulteriormente l'attuazione di tali progetti strategici.

5.Il promotore del progetto presenta al comitato, ogni due anni dalla data di riconoscimento del progetto come strategico, una relazione contenente informazioni riguardanti quantomeno:

a)i progressi compiuti nell'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b)se del caso, le ragioni dei ritardi rispetto al calendario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e un piano per ovviare a tali ritardi;

c)i progressi compiuti nel finanziamento del progetto, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico.

6.Il comitato può richiedere in qualsiasi momento ai promotori di progetti ulteriori informazioni pertinenti all'attuazione del progetto strategico.

7.Il promotore del progetto comunica alla Commissione:

a)le modifiche del progetto che incidono sul rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b)le modifiche durature riguardanti il controllo delle imprese coinvolte nel progetto rispetto alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

8.Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello che i promotori di progetti devono utilizzare per le relazioni di cui al paragrafo 5. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

9.Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti sul progetto strategico, comprese le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali, sociali ed economici ad esso associati. Il sito web è liberamente accessibile al pubblico ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.

Sezione 2
Procedura di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 8

Sportello unico

1.Entro [OP: inserire: 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all'articolo 17.

2.L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni che conduce a una decisione globale riguardo a un determinato progetto relativo alle materie prime critiche e coordina la presentazione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

3.Le responsabilità dell'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti ad essa associati possono essere delegati a un'altra autorità o svolti da quest'ultima, per ogni progetto relativo alle materie prime critiche, a condizione che:

a)l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 comunichi al promotore del progetto tale delega;

b)un'unica autorità sia responsabile di ciascun progetto relativo alle materie prime critiche;

c)un'unica autorità coordini la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

4.I promotori di progetti sono autorizzati a trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 tiene conto di tutti gli studi validi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni rilasciati per un determinato progetto relativo alle materie prime critiche prima dell'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni conformemente al presente articolo, e non richiede la duplicazione degli studi e dei permessi o delle autorizzazioni, a meno che non sia altrimenti richiesto dal diritto dell'Unione.

6.L'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 garantisce che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e sul rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche, compresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, e che le relative procedure siano semplici.

7.Gli Stati membri assicurano che l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 disponga di un numero sufficiente di membri del personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti, anche per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

8.Il comitato:

a)discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e condivide le migliori pratiche per accelerare la procedura di autorizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, nonché per migliorarne l'accettazione da parte del pubblico;

b)ove opportuno propone alla Commissione orientamenti per l'attuazione della presente sezione, di cui le autorità nazionali competenti menzionate al paragrafo 1 dovranno tenere conto.

Articolo 9

Status prioritario dei progetti strategici

1.Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente delle procedure di autorizzazione relative ai progetti strategici dell'Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tali procedure siano trattate nel modo più rapido possibile in conformità al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.

2.Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, i progetti strategici dell'Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

3.Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile. 

Articolo 10

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.Per i progetti strategici dell'Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:

a)i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione;

b)i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

2.Per i progetti strategici dell'Unione per i quali è stata avviata la procedura di rilascio delle autorizzazioni prima dell'ottenimento dello status di progetto strategico, la durata delle fasi rimanenti di tale procedura dopo la concessione al progetto dello status di progetto strategico, in deroga al paragrafo 1, non supera:

a)i 21 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione; 

b)i 9 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

3.In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), di un massimo di tre mesi e i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), di un massimo di un mese, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista una decisione globale.

4.Per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio, nel caso in cui l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non abbia adottato una decisione globale entro i termini applicabili di cui ai paragrafi 1 e 2, la pertinente domanda di rilascio delle autorizzazioni è considerata approvata, tranne nei casi in cui il progetto specifico richieda una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o delle direttive 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE, o nel caso in cui si debba stabilire se tale valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria e le valutazioni pertinenti non siano ancora state effettuate. 

5.Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, convalida la domanda o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa entro quattordici giorni da tale richiesta. 

La data del riconoscimento della validità della domanda da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

6.Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all'articolo 7, paragrafo 7, o dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, su un sito web ad accesso libero.

7.I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 11

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1.Nel caso in cui debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto strategico a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto in questione richiede all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta.

2.Nel caso di progetti strategici per i quali l'obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull'ambiente deriva contemporaneamente dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dalle direttive 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce l'applicazione di una procedura coordinata o comune che soddisfi le prescrizioni di tale normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

3.L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce che le autorità interessate formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di un progetto strategico entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 di tale direttiva.

4.I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE non superano i 90 giorni in caso di progetti strategici.

5.Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico.

I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.

Articolo 12

Pianificazione

1.Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includano in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche. La priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e, se del caso, ai siti incontaminati non utilizzabili per l'agricoltura e la silvicoltura. 

2.Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, tale valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano causerebbe un deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE o se potrebbe ostacolare il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale da parte di un corpo idrico. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. 

Articolo 13

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti agli articoli 6 e 7 della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991.

2.Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche.

Sezione 3
Condizioni abilitanti

Articolo 14

Accelerazione dell'attuazione

1.La Commissione e gli Stati membri intraprendono attività volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

2.Gli Stati membri possono fornire sostegno amministrativo ai progetti strategici al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, anche prestando:

a)assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b)assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente l'accettazione del progetto da parte del pubblico.

Articolo 15

Coordinamento dei finanziamenti

1.Il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a)fonti di finanziamento private supplementari;

b)un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c)strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche e degli istituti di promozione nazionali;

d)i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

Articolo 16

Agevolare gli accordi di off-take

1.La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi ai progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.

2.Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai potenziali off-taker di formulare offerte indicando:

a)il volume e la qualità delle materie prime strategiche che intendono acquistare;

b)il prezzo o la fascia di prezzo previsti;

c)la durata prevista dell'accordo di off-take.

3.Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai promotori dei progetti strategici di presentare offerte indicando:

a)il volume e la qualità delle materie prime strategiche per le quali stanno cercando di concludere accordi di off-take;

b)il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;

c)la durata prevista dell'accordo di off-take.

4.Sulla base delle offerte ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i promotori dei progetti strategici con i potenziali off-taker rilevanti per il loro progetto. 

Articolo 17

Accessibilità online delle informazioni amministrative

Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche: 

a)la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b)i servizi di finanziamento e investimento; 

c)le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

d)i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro. 

Sezione 4
Esplorazione

Articolo 18

Programmi nazionali di esplorazione

1.Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. Ciascuno Stato membro elabora il primo programma di questo tipo entro il [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. I programmi nazionali sono sottoposti a riesame e, se necessario, ad aggiornamento quanto meno ogni cinque anni.

2.I programmi nazionali di esplorazione di cui al paragrafo 1 includono misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell'Unione, compresi i giacimenti minerari profondi. A seconda dei casi essi includono le misure seguenti:

a)mappatura dei minerali su scala idonea;

b)campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c)indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;

d)elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;

e)rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali presenze minerali non rilevate contenenti materie prime critiche.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1.

4.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, gli Stati membri forniscono informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure contenute nei loro programmi nazionali.

5.Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito web ad accesso libero, le informazioni relative alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui al paragrafo 1. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano un modello per mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

6.Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera b), discute i programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione:

a)il potenziale di cooperazione, anche per quanto riguarda l'esplorazione di presenze minerali transfrontaliere e formazioni geologiche comuni;

b)le migliori pratiche relative alle misure elencate al paragrafo 2;

c)la possibilità di creare una banca dati integrata per conservare i risultati dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1.

Capo 4
Monitoraggio e attenuazione dei rischi

Articolo 19

Monitoraggio e prove di stress

1.La Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche. Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:

a)i flussi commerciali;

b)la domanda e l'offerta;

c)la concentrazione dell'offerta;

d)la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore.

2.Le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), sostengono la Commissione nel monitoraggio di cui al paragrafo 1:

a)condividendo tutte le informazioni di cui dispongono sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni di cui all'articolo 20; 

b)raccogliendo, di concerto con la Commissione e le altre autorità partecipanti, informazioni sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni di cui all'articolo 20; 

c)fornendo un'analisi dei rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche alla luce dell'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1.

3.La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

Le prove di stress di cui al primo comma consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento della catena di approvvigionamento dell'Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando l'impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima in questione;

b)le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore e la struttura del mercato;

c)i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

d)la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative e di materie sostitutive;

e)gli utilizzatori della materia prima in questione lungo la catena del valore e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni spaziali e di difesa.

4.La Commissione pubblica su un sito web a libero accesso un quadro operativo di monitoraggio, che provvede ad aggiornare periodicamente, contenente:

a)le informazioni disponibili sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1;

b)un calcolo del rischio di approvvigionamento per le materie prime critiche alla luce delle informazioni di cui alla lettera a);

c)i risultati delle prove di stress di cui al paragrafo 3;

d)dei suggerimenti, laddove opportuno, in merito a strategie di attenuazione adeguate per ridurre il rischio di approvvigionamento.

5.Qualora, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ritenga che vi sia una chiara indicazione del rischio di perturbazione dell'approvvigionamento, la Commissione avverte gli Stati membri, il comitato e gli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi la cui sfera di competenza riguarda le materie prime critiche o strategiche pertinenti. 

Articolo 20

Obblighi di informazione per il monitoraggio

1.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime, nuovo o già esistente sul proprio territorio, che sia pertinente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), includendo una classificazione dei nuovi progetti secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

2.Gli Stati membri individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e:

a)monitorano le loro attività mediante indagini periodiche e proporzionate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i compiti di monitoraggio di cui all'articolo 19;

b)nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, forniscono informazioni sui risultati di tali indagini;

c)notificano senza indugio alla Commissione gli eventi di rilievo che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività dei principali operatori di mercato.

3.Gli Stati membri trasmettono i dati raccolti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri designano l'autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat.

 
Articolo 21

Relazioni sulle scorte strategiche

1.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. 

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano le scorte detenute da tutte le autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici incaricati da uno Stato membro di costituire scorte strategiche per suo conto e includono almeno una descrizione:

a)del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica, misurato sia in tonnellate sia in percentuale del consumo nazionale annuo delle materie in questione, nonché della forma chimica e della purezza delle materie immagazzinate;

b)dell'evoluzione del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica nel corso dei cinque anni precedenti;

c)di eventuali norme o procedure applicabili al rilascio, all'assegnazione e alla distribuzione delle scorte strategiche.

3.La relazione può includere anche informazioni sulle scorte strategiche di materie prime critiche e di altre materie prime.

Articolo 22

Coordinamento delle scorte strategiche

1.Entro [OP: completare: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, condivide con il comitato:

a)un progetto di parametro di riferimento che indica il livello di sicurezza delle scorte dell'Unione per ciascuna materia prima strategica, definito a norma del paragrafo 2;

b)un confronto tra il livello complessivo delle scorte dell'Unione per ciascuna materia prima strategica e il progetto di parametro di riferimento di cui alla lettera a);

c)informazioni sulla potenziale accessibilità transfrontaliera delle scorte strategiche, alla luce delle relative norme o procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione.

2.La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, adotta un parametro di riferimento, che indica il livello di sicurezza delle scorte di materie prime strategiche dell'Unione, il quale:

a)è espresso come la quantità necessaria per coprire un numero di giorni di importazioni medie giornaliere nette in caso di perturbazione dell'approvvigionamento, calcolata sulla base del volume delle importazioni effettuate nel corso dell'anno civile precedente;

b)tiene conto delle scorte detenute da operatori privati, nella misura in cui sono disponibili informazioni su tali scorte;

c)è proporzionato al rischio di approvvigionamento e all'importanza economica associati alla materia prima strategica in questione.

3.La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, può formulare pareri indirizzati agli Stati membri: 

a)per aumentare il livello delle scorte strategiche, tenendo conto del confronto di cui al paragrafo 1, lettera b), della distribuzione relativa delle scorte esistenti tra gli Stati membri e del consumo di materie prime strategiche da parte degli operatori economici nei rispettivi territori degli Stati membri;

b)per modificare o coordinare le norme o le procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione delle scorte strategiche al fine di migliorare la potenziale accessibilità transfrontaliera, in particolare dove necessario per la produzione di tecnologie strategiche.

4.Nell'elaborare i pareri di cui al paragrafo 3, il comitato attribuisce particolare importanza alla necessità di conservare incentivi a favore degli operatori privati, che dipendono da materie prime strategiche come fattori produttivi, affinché costituiscano le proprie scorte o adottino altre misure per gestire la propria esposizione ai rischi di approvvigionamento.

5.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri comunicano se e in che modo hanno attuato o intendono attuare i pareri di cui al paragrafo 3.

6.Prima della partecipazione di almeno due Stati membri a consessi internazionali o multilaterali nei settori delle scorte strategiche di materie prime strategiche, la Commissione garantisce un coordinamento preliminare o tra gli Stati membri interessati e la Commissione o mediante una riunione specifica del comitato.

7.La Commissione fornisce i dati raccolti sulle scorte disponibili dell'Unione agli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi riguardanti le pertinenti materie prime strategiche. 

Articolo 23

Preparazione delle imprese ai rischi 

1.Gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime strategiche sul proprio territorio. 

Le tecnologie strategiche di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i chip avanzati.

2.Le imprese di grandi dimensioni individuate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 conducono ogni due anni un audit della propria catena di approvvigionamento, che comprende:

a)una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;

b)una prova di stress della propria catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che consiste in una valutazione della vulnerabilità della catena alle perturbazioni dell'approvvigionamento, eseguita stimando l'impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno degli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3.Le imprese di cui al paragrafo 1 presentano al proprio consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati dell'audit di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Acquisto in comune

1.La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cerca offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate.

2.Nell'istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a)sceglie per quali materie prime strategiche e in quale fase di trasformazione è possibile utilizzare il sistema, tenendo conto del relativo rischio di approvvigionamento delle diverse materie prime strategiche e della necessità di costituire scorte strategiche relative a tali materie sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 21 e 22;

b)fissa le quantità minime di materie richieste per partecipare al sistema, tenendo conto del numero previsto di partecipanti interessati e della necessità di garantire un numero gestibile di partecipanti.

3.La partecipazione al sistema di cui al paragrafo è trasparente e aperta a tutte le imprese interessate stabilite nell'Unione e alle autorità degli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri o degli enti nazionali soggetti alle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE sugli appalti è possibile solo nei casi in cui tale partecipazione sia compatibile con tali direttive.

4.Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera trasparente, negoziare congiuntamente l'acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell'accordo di acquisto, o ricorrere all'acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri partecipanti rispettano il diritto dell'Unione, compreso il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

5.Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono:

a)sottoposti a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;

b)posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

6.In deroga all'articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può appaltare, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell'Unione che agisce da prestatore di servizi per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi selezionato non ha conflitti di interesse.

7.La Commissione definisce nel contratto di servizi i compiti che il prestatore di servizi deve svolgere, tra cui l'assegnazione della domanda, l'assegnazione dei diritti di accesso per l'offerta, la registrazione e la verifica di tutti i partecipanti, la pubblicazione e la rendicontazione delle attività e qualsiasi altro compito necessario per istituire e gestire il sistema. Il contratto di servizi contempla anche gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, tra cui l'uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

8.Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore di servizi che riguardano il contratto. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell'Unione.

9.Il contratto di servizi con il prestatore di servizi selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l'eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

Capo 5
Sostenibilità

Sezione 1
Circolarità

Articolo 25

Misure nazionali sulla circolarità

1.Entro [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali contenenti misure volte a:

a)aumentare la raccolta di rifiuti che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

b)aumentare il riutilizzo di prodotti e componenti che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c)aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie nella fabbricazione, anche, se del caso, tenendo conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici;

d)aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

e)garantire che la propria forza lavoro disponga delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche.

2.I programmi di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i prodotti e i rifiuti che non sono soggetti a prescrizioni specifiche in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio o riutilizzo ai sensi della normativa dell'Unione. Per altri prodotti e rifiuti, le misure sono attuate in modo coerente con la vigente normativa dell'Unione.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e b), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'introduzione di incentivi finanziari, quali sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere il riutilizzo di prodotti che presentano un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

3.Entro [OP: inserire: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta e attua misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti chiuse indicate nella banca dati creata a norma dell'articolo 26 come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico. 

4.Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi e alle distorsioni della concorrenza conformemente al TFUE.

5.Nel comunicare alla Commissione i dati relativi alle quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riciclate, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli Stati membri individuano separatamente e comunicano le quantità di componenti contenenti quantità rilevanti di materie prime critiche rimosse da tali rifiuti di apparecchiature e le quantità di materie prime critiche recuperate dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato e i dettagli di tali comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo successivo all'adozione di tali atti di esecuzione.

6.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43, gli Stati membri forniscono informazioni sull'adozione dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2.

7.La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b).

Nel redigere tale elenco la Commissione tiene conto:

a)della quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;

b)della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dalla normativa dell'Unione;

c)delle lacune normative;

d)delle sfide particolari che incidono sulla relativa raccolta e sul trattamento dei rifiuti;

e)dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei rifiuti a essi applicabili.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 26

Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

1.Gli operatori tenuti a presentare piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/21/CE forniscono all'autorità competente di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a)dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b)dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

2.Lo studio di cui al paragrafo 1 comprende almeno una stima delle quantità e delle concentrazioni di materie prime critiche contenute nei rifiuti di estrazione e nel volume estratto e una valutazione della relativa recuperabilità tecnica ed economica. 

3.Gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti presentano lo studio di cui al paragrafo 1 all'autorità competente quale definita all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE entro [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all'autorità competente al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/21/CE.

4.Gli Stati membri istituiscono una banca dati di tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese quelle abbandonate, situate sul loro territorio. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti:

a)l'ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti della struttura di deposito dei rifiuti;

b)l'operatore o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il relativo successore legale;

c)le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;

d)qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti.

5.La banca dati di cui al paragrafo 4 è istituita entro [OP: inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e tutte le informazioni sono inserite entro [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni due anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate.

6.Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri svolgono almeno le seguenti attività:

a)per tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, gli Stati membri provvedono al riesame completo dei fascicoli di autorizzazione disponibili entro [OP: inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];

b)per le strutture di deposito dei rifiuti in cui le informazioni disponibili non escludono a priori la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un campionamento geochimico rappresentativo;

c)per le strutture di deposito dei rifiuti in cui dalle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è emersa la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un'analisi più dettagliata che comprenda il core logging (acquisizione dati con carotaggio) o tecniche equivalenti, laddove ciò sia ecologicamente corretto conformemente alle prescrizioni ambientali applicabili a livello dell'Unione e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 2006/21/CE.

7.Le attività di cui al paragrafo 6 sono svolte entro i limiti degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di diritti di proprietà, proprietà di terreni, risorse minerarie e rifiuti, nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente. Qualora tali fattori impediscano le attività, le autorità dello Stato membro chiedono la cooperazione dell'operatore o del proprietario della struttura di deposito dei rifiuti. I risultati delle attività di cui al paragrafo 6 sono resi accessibili nell'ambito della banca dati. Laddove possibile, gli Stati membri inseriscono nella banca dati una classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Articolo 27

Riciclabilità dei magneti permanenti

1.A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:

a)se tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti;

b)qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei seguenti tipi:

i) neodimio-ferro-boro;

ii) samario-cobalto;

iii) alluminio-nichel-cobalto;

iv) ferrite.

2.La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato per l'etichettatura di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3.A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 che contengono uno o più magneti permanenti dei tipi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), garantisce la presenza di un vettore di dati sul prodotto o al suo interno.

4.Il vettore di dati di cui al paragrafo 3 è collegato a un identificativo unico del prodotto che fornisce accesso alle informazioni seguenti:

a)il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b)informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;

c)fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, informazioni che consentono l'accesso a tutti i magneti permanenti contenuti nel prodotto, e la relativa rimozione, e che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo.

5.Per i prodotti in cui i magneti permanenti incorporati sono contenuti esclusivamente all'interno di uno o più motori elettrici incorporati nel prodotto, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere sostituite da informazioni sulla posizione di tali motori elettrici e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), possono essere sostituite da informazioni sulle modalità di accesso ai motori elettrici e sulla relativa rimozione, che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere ai motori elettrici e rimuoverli.

6.Per i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali è necessario un passaporto del prodotto quale definito nel regolamento XX/XXXX [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] a norma di un altro atto legislativo dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono incluse in tale passaporto del prodotto.

7.Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono complete, aggiornate e accurate e restano disponibili per un periodo almeno pari alla normale durata di vita del prodotto più dieci anni, anche in seguito a insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione della persona fisica o giuridica responsabile.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 si riferiscono al modello di prodotto o, qualora le informazioni tra unità dello stesso modello differiscano, a un particolare lotto o a una specifica unità. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono accessibili ai riciclatori, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali.

8.Si applicano l'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), e gli articoli 10 e 13 del regolamento (UE).../... [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento.

Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui al paragrafo 3, le persone fisiche o giuridiche provvedono affinché l'identificativo unico del prodotto di cui al paragrafo 4 sia caricato nel registro di cui all'[articolo 12, paragrafo 1] del regolamento (UE).../... [progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Ai fini del primo e del secondo comma, i riferimenti all'"atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4" di cui all'articolo 10, lettera b), e agli "atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4" di cui all'articolo 10, lettera f), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si intendono fatti al presente regolamento.

9.Se per uno dei prodotti elencati al paragrafo 1 sono stabiliti obblighi di informazione relativi al riciclaggio dei magneti permanenti in atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento XX/XXXX [OP: inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o in altre normative di armonizzazione dell'Unione, tali obblighi si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

10.I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

11.Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere da [OP: inserire: cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

12.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VI al fine di fornire o aggiornare un elenco di codici della nomenclatura combinata 49 e di descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 con l'obiettivo di agevolare il lavoro delle autorità doganali in relazione a tali prodotti e alle prescrizioni di cui al presente articolo e all'articolo 28.

Articolo 28

Contenuto riciclato di magneti permanenti

1.A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] oppure due anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, che contengono uno o più magneti permanenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nel prodotto.

2.Entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti di fabbricazione o dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda dei prodotti interessati. Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)l'adeguatezza del modulo al tipo di prodotto e la proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;

b)la disponibilità di terzi competenti e indipendenti in grado di svolgere potenziali compiti di valutazione della conformità;

c)qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3.Dopo il 31 dicembre 2030 la Commissione può adottare atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente contenuto nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono periodi transitori adeguati alla difficoltà di adattare i prodotti oggetto della misura per garantire la conformità.

La quota minima di cui al primo comma si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto:

a)della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo;

b)delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato;

c)dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati;

d)del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

e)dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti;

f)della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull'accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono.

4.Se per uno dei prodotti elencati al paragrafo 1 sono stabilite prescrizioni relative al contenuto riciclato dei magneti permanenti in atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento XX/XXXX [OP: inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o in altre normative di armonizzazione dell'Unione, tali prescrizioni si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

5.A decorrere dalla data di applicazione della prescrizione di cui al paragrafo 1, quando vendono i prodotti di cui al paragrafo 1, anche in caso di vendita a distanza, o li espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato detti prodotti provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

6.Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 6 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Sezione 2
Certificazione e impronta ambientale

Articolo 29

Sistemi riconosciuti

1.I governi o le organizzazioni che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.

Le richieste di cui al primo comma contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV. Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che specifichino le informazioni minime che devono essere incluse nelle domande. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

2.Qualora, sulla base degli elementi di prova forniti a norma del paragrafo 1, stabilisca che un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all'allegato IV, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede il riconoscimento a detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3.La Commissione verifica periodicamente che i sistemi riconosciuti continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.

4.I titolari di sistemi riconosciuti informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica o aggiornamento apportati ai sistemi riconosciuti. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.

5.Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del sistema riconosciuto, se tali casi siano indicativi di lacune del sistema che incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.

6.Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato per adottare misure correttive.

7.Qualora il titolare del sistema non adotti o rifiuti di adottare le misure correttive necessarie e la Commissione abbia stabilito che le carenze di cui al paragrafo 6 implicano che il sistema non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IV, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca il riconoscimento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

8.La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso.

Articolo 30

Dichiarazione dell'impronta ambientale

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle diverse materie prime critiche, conformemente all'allegato V e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto principale. La dichiarazione dell'impronta è limitata a tale categoria di impatto. 

2.La Commissione può adottare norme di calcolo e di verifica per una specifica materia prima critica se ha concluso, dopo aver preso in considerazione le varie categorie di impatto ambientale pertinenti, che la materia prima critica in questione ha un'impronta ambientale significativa e che l'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di tale materia per quanto riguarda la categoria di impatto principale, al momento della sua immissione sul mercato, è pertanto necessario e proporzionato per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione agevolando l'approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale.

3.Nel valutare se l'obbligo di cui al paragrafo 2 sia necessario, la Commissione tiene conto:

a)dell'eventuale conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione mediante altre normative dell'Unione applicabili alla materia prima critica in questione e delle relative modalità;

b)dell'esistenza e dell'adozione di norme e orientamenti internazionali pertinenti, o della prospettiva di concordare tali norme a livello internazionale, nonché di pratiche sostenibili sul mercato, compresi i sistemi volontari riconosciuti a norma dell'articolo 29;

c)dell'efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

4.La Commissione effettua una valutazione preliminare degli impatti al fine di decidere se adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1. Tale valutazione:

a)è basata, tra l'altro, su una consultazione:

i)di tutti i portatori di interessi pertinenti, quali l'industria, compresa l'industria a valle, le PMI e, se del caso, il settore dell'artigianato, le parti sociali, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori;

ii)dei paesi terzi i cui scambi commerciali con l'Unione possono essere influenzati in modo significativo da tale obbligo;

iii)del comitato;

b)garantisce che tali misure non siano preparate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non limitino gli scambi più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, tenendo conto della capacità dei fornitori di paesi terzi di rispettare una dichiarazione secondo la quale i flussi commerciali aggregati e i costi delle materie prime critiche non sono colpiti in modo sproporzionato;

c)esamina l'eventualità che la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione senza incidere in modo sproporzionato sulla capacità dell'industria dell'Unione di reperire la materia prima critica in questione.

5.Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche per le quali la Commissione ha adottato norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 rende disponibile una dichiarazione dell'impronta ambientale.

La prescrizione di cui al primo comma si applica a ogni singolo tipo di materia prima critica immessa sul mercato e non si applica alle materie prime critiche incluse nei prodotti intermedi o finali. 

6.La dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5 contiene le informazioni seguenti:

a)il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b)informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;

c)informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, trasformata, raffinata e riciclata, a seconda dei casi;

d)l'impronta ambientale della materia prima critica, calcolata conformemente alle norme di calcolo e di verifica applicabili adottate a norma del paragrafo 1;

e)la classe di prestazione relativa all'impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilita in conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 7; 

f)un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione dell'impronta ambientale.

7.La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo classi di prestazione relative all'impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1, conformemente all'allegato V.

8.La dichiarazione dell'impronta ambientale è pubblicata su un sito web a libero accesso.

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di un atto di esecuzione che stabilisca il formato della dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

9.Quando vendono materie prime critiche, anche in caso di vendita a distanza, o le espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alla dichiarazione dell'impronta ambientale prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni incluse nella dichiarazione dell'impronta ambientale. 

Sezione 3
Libera circolazione, conformità e vigilanza del mercato

Articolo 31

Libera circolazione

1.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche conformi al presente regolamento per motivi connessi alle informazioni relative al riciclaggio o al contenuto riciclato dei magneti permanenti o per motivi legati alle informazioni sull'impronta ambientale delle materie prime critiche oggetto del presente regolamento.

2.In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non vietano l'esposizione di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti o materie non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi.

Articolo 32

Conformità e vigilanza del mercato

1.Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui all'articolo 27 o 28, le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità applicabile e che sia stata redatta la documentazione tecnica richiesta. Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, la persona fisica o giuridica responsabile garantisce che sia stata redatta una dichiarazione di conformità UE e che sia stata apposta la marcatura CE.

2.La procedura di valutazione della conformità per i prodotti soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 27 è la procedura stabilita nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], a meno che tali prodotti non siano soggetti anche alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nel qual caso la procedura di valutazione della conformità è la procedura stabilita nelle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2.

3.Il capo IX e gli articoli 37, 38 e 39 del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento si applicano in relazione alle prescrizioni applicabili ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione di cui agli articoli 27 e 28.

4.Per quanto riguarda la vigilanza del mercato, si applicano le norme seguenti:

a)il capo XII del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] nonché le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 di detto regolamento si applicano in relazione alle prescrizioni applicabili ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione di cui agli articoli 27, 28 o 30;

b)gli Stati membri, oltre alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], prendono in considerazione le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 nel contesto del piano d'azione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;

c)l'articolo 60 e l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si applicano anche in relazione alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30;

d)la Commissione, oltre alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], inserisce le informazioni relative alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 nella relazione di cui all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento;

e)nell'attuazione dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO) di cui a tale articolo e la Commissione tengono conto anche delle prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 30.

5.Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le parti pertinenti del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si applicano come segue:

a)i riferimenti alle "specifiche di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4" di cui all'articolo 37, paragrafo 1, alle "prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4" di cui all'articolo 63, paragrafo 1, e alle "prescrizioni stabilite nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4" di cui all'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimenti alle "prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento";

b)i riferimenti al "prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4" di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento a "prodotto o materie soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento";

c)i riferimenti ai "compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4" di cui all'articolo 41 e ai "compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4" di cui all'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento ai "compiti di valutazione della conformità previsti dalle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento";

d)i riferimenti alle "procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4" di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/xxx [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] si leggono come riferimento alle "procedure di valutazione della conformità previste dalle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento".

6.Il presente articolo non si applica ai prodotti oggetto di omologazione a norma dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 168/2013.

Capo 6
Partenariati strategici

Articolo 33

Partenariati strategici

1.Il comitato discute periodicamente le tematiche seguenti:

a)la misura in cui i partenariati strategici conclusi dall'Unione contribuiscono:

i)al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;

ii)al raggiungimento del parametro di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

iii)al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner;

b)la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall'Unione nel contesto dei partenariati strategici;

c)i paesi terzi che dovrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei seguenti criteri:

i)il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;

ii)il fatto che il quadro normativo di un paese terzo garantisca il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;

iii)l'esistenza di accordi di cooperazione tra un paese terzo e l'Unione e, per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway;

iv) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, se e in che modo un partenariato potrebbe contribuire alla creazione di valore aggiunto a livello locale e sarebbe reciprocamente vantaggioso per il paese partner e l'Unione.

2.Nel contesto del paragrafo 1 e per quanto riguarda i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, il comitato garantisce la cooperazione con altri pertinenti consessi di coordinamento, compresi quelli istituiti nell'ambito della strategia "Global Gateway".

3.Gli Stati membri:

a)si coordinano con la Commissione per garantire coerenza tra la loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati e i partenariati strategici non vincolanti dell'Unione con i paesi terzi, il cui ambito di applicazione comprende almeno la catena del valore delle materie prime critiche;

b)sostengono la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici.

Capo 7
Governance

Articolo 34

Comitato europeo per le materie prime critiche

1.È istituito il comitato europeo per le materie prime critiche.

2.Il comitato svolge i compiti di cui al presente regolamento.

Articolo 35

Composizione e funzionamento del comitato europeo per le materie prime critiche

1.Il comitato è composto dagli Stati membri e dalla Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione.

2.Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del comitato. Ogni membro del comitato ha un supplente.

3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.Il comitato si riunisce a intervalli regolari per consentire l'efficace svolgimento dei suoi compiti di cui al presente regolamento. Se necessario, il comitato si riunisce su richiesta motivata della Commissione.

Il comitato si riunisce almeno: 

a)ogni tre mesi per la valutazione delle domande relative a progetti strategici a norma del capo 3, sezione 1;

b)ogni sei mesi per mettere a punto il monitoraggio a norma del capo 4;

c)una volta all'anno per discutere i progressi compiuti nell'attuazione degli obblighi degli Stati membri connessi all'esplorazione di cui al capo 3, sezione 4, anche alla luce degli aggiornamenti degli elenchi delle materie prime critiche o strategiche.

5.La Commissione assiste il comitato attraverso un segretariato esecutivo che fornisce supporto tecnico e logistico.

6.Il comitato può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici. 

Il comitato istituisce almeno i seguenti sottogruppi permanenti:

a)un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici a norma dell'articolo 15; sono invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;

b)un sottogruppo che riunisce istituti o servizi geologici nazionali o, in mancanza di tale istituto o servizio, l'autorità nazionale competente responsabile dell'esplorazione generale, al fine di contribuire al coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione di cui all'articolo 18;

c)un sottogruppo che riunisce le agenzie nazionali di approvvigionamento e di informazione che si occupano di materie prime critiche o, in mancanza di tali agenzie, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire ai compiti di monitoraggio di cui all'articolo 19;

d)un sottogruppo che riunisce l'agenzia nazionale per le emergenze e le autorità nazionali responsabili delle scorte strategiche o, in mancanza di tali autorità e agenzia, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire al coordinamento delle scorte strategiche di cui all'articolo 22.

7.Il comitato invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.

Se del caso, il comitato può invitare esperti, altre parti terze o rappresentanti di paesi terzi a partecipare alle riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a fornire contributi scritti.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.

8.Il comitato adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

9.Il comitato si adopera per raggiungere un consenso. 

Capo 8
Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 36

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 12, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da [OP: inserire: un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 12, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 12, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per l'attuazione del [OP: inserire il riferimento al presente atto]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo 9
Modifiche

Articolo 38

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)nell'allegato I, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga "S. Progetti relativi a materie prime critiche";

2)nell'allegato I, nella seconda colonna, alla riga "S. Progetti relativi a materie prime critiche", sono aggiunti i punti seguenti:

"1. Informazioni sulla procedura di rilascio dei permessi"

"2. Informazioni sui servizi di finanziamento e di investimento"

"3. Informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri"

"4. Informazioni sui servizi di sostegno alle imprese, tra cui, tra l'altro, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro";

3)nell'allegato II, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga "Progetti relativi a materie prime critiche";

4)nell'allegato II, nella seconda colonna, alla riga "Progetti relativi a materie prime critiche", sono aggiunti i punti seguenti:

"Procedura relativa a tutti le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative";

5)nell'allegato II, nella terza colonna, alla riga "Progetti relativi a materie prime critiche", è aggiunto il punto seguente:

"Tutti i risultati relativi alle procedure che vanno dal riconoscimento della validità della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente responsabile";

6)all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"9) Autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del [OP: inserire il riferimento alla presente proposta]".

Articolo 39

Modifica del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

1)all'articolo 4, paragrafo 5, il testo "(UE) 2016/425(35) e (UE) 2016/426(36)" è sostituito dal seguente: "(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) e [(UE) [...] [anno di adozione del presente regolamento]/... (***)]";

2)all'allegato I è aggiunto il punto seguente: "X [OP: inserire il numero successivo consecutivo] regolamento (UE).../... che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento], nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 o 30 di detto regolamento".

Articolo 40

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica G]

Prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del presente regolamento]

X

X

X

X

X

X

X

X

Articolo 41

Modifica del regolamento (UE) n 168/2013

L'allegato II del regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica C1]

prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del presente regolamento]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capo 10
Disposizioni finali

Articolo 42

Monitorare i progressi

1.La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e pubblica, almeno ogni tre anni, una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento di tali obiettivi.

La prima relazione è redatta entro il [OP: inserire: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.La relazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni quantitative sull'entità dei progressi compiuti dall'Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 43

Relazioni degli Stati membri

1.Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione contenente le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 25, paragrafo 6. La prima relazione è inviata [OP: inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello per le relazioni di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3.Le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 sono trattate conformemente all'articolo 44.

Articolo 44

Trattamento delle informazioni riservate

1.Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. 

4.Se ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 21 possa tuttavia compromettere il proprio interesse in materia di sicurezza nazionale, uno Stato membro può opporsi alla presentazione della Commissione mediante un avviso motivato.

5.La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto la supervisione di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del comitato a norma dell'articolo 35.

Articolo 45

Sanzioni

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 46

Valutazione

1.Entro [OP: inserire: cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.La relazione cui fa riferimento il paragrafo valuta quanto meno l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (normativa europea sulle materie prime critiche)

1.2.Settore/settori interessati 

"Il Green Deal europeo"

"Un'Europa pronta per l'era digitale"

"Un'Europa più forte nel mondo"

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 50  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della normativa europea sulle materie prime critiche è garantire l'accesso sicuro dell'UE alle materie prime critiche, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili. Ciò contribuisce in ultima analisi alla crescita economica e a un elevato tenore di vita nell'UE, previene perturbazioni e difficoltà all'interno del mercato unico europeo e aumenta la competitività delle imprese europee, senza trascurare il ruolo dell'UE nella promozione dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente a livello mondiale.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

   rafforzare le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche;

   diversificare le importazioni di materie prime dell'Unione; 

   migliorare le capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento di materie prime critiche;

   garantire la libera circolazione delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il risultato atteso della normativa sulle materie prime critiche è la sicurezza di approvvigionamento di tali materie prime e il rafforzamento della capacità dell'UE lungo la catena del valore delle materie prime critiche. La normativa sulle materie prime critiche incentiverà l'ulteriore sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili per conseguire gli ambiziosi obiettivi strategici dell'UE, in particolare le transizioni verde e digitale e il rafforzamento degli investimenti nel settore della difesa.

La disponibilità di dati aggiuntivi e di programmi di mappatura ed esplorazione delle risorse minerarie dell'UE sosterrà la competitività della catena del valore; entrando in possesso di informazioni supplementari, le imprese beneficerebbero di una riduzione dei rischi nelle prime fasi di esplorazione, il che incentiverebbe investimenti più elevati a valle della catena del valore.

La designazione di progetti strategici con procedure di autorizzazione semplificate e un migliore accesso ai finanziamenti si tradurrà in un maggiore sostegno alla catena del valore delle materie prime critiche nell'UE e nei paesi terzi e, di conseguenza, in un approvvigionamento più sicuro di materie prime critiche per gli utilizzatori a valle nell'UE. Ciò apporterà un chiaro valore aggiunto al funzionamento del mercato unico e avrà un impatto economico positivo per i produttori di materie prime critiche e i settori a valle, garantendo la resilienza industriale e consentendo lo sviluppo della catena del valore delle materie prime critiche dell'UE. Anche l'impatto sociale sull'occupazione e sulla coesione delle regioni dell'UE sarà positivo.

La normativa sulle materie prime critiche predisporrà lo sviluppo di capacità di monitoraggio e di valutazione dei rischi prima delle crisi. La catena del valore delle materie prime critiche dell'UE sarà sostenuta da un sistema di governance con un apposito comitato per le materie prime critiche, da una rete di agenzie degli Stati membri e dalla capacità interna della Commissione. Le imprese beneficeranno direttamente della pubblicazione periodica di informazioni aggiornate sui rischi di approvvigionamento sotto forma di un quadro operativo di monitoraggio che consentirà loro di adattare le proprie strategie di attenuazione. Le azioni di monitoraggio e valutazione dei rischi, come le prove di stress dell'UE, genereranno una domanda da parte di governi e imprese per l'acquisto di materie prime critiche sicure.

La costituzione di scorte strategiche è collegata al coordinamento delle scorte nazionali di materie prime strategiche. Il coordinamento incentiverà gli Stati membri a rafforzare le proprie scorte strategiche aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza per le imprese la cui catena del valore comprende materie prime strategiche. La dimensione europea di tale coordinamento garantirà di evitare sovrapposizioni e consentirà di sfruttare le sinergie tra le scorte strategiche nazionali. Tale coordinamento tra le scorte nazionali prima di un'eventuale crisi garantirà inoltre una migliore preparazione alle crisi in caso di attivazione di un qualsiasi meccanismo quadro di vigilanza o di risposta alle crisi riguardante le materie prime.

Al fine di garantire la preparazione delle imprese ai rischi, una serie specifica di imprese di grandi dimensioni interessate dalle disposizioni investirà nella resilienza e terrà conto dei costi reali della produzione di materie prime strategiche, assicurandosi di sottoporre regolarmente ad audit e a prove di stress le proprie catene di approvvigionamento contenenti una determinata serie di materie prime strategiche.

Le misure relative all'acquisto in comune consentiranno alle autorità nazionali o agli operatori economici di unire le forze per l'acquisto di materie prime strategiche.

Lo sviluppo di una produzione più sostenibile di materie prime critiche è sostenuto da disposizioni volte a sviluppare la circolarità dei mercati delle materie prime critiche. La proposta stabilisce in particolare norme per il recupero, la raccolta e il trattamento dei prodotti a fine vita e dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche, al fine di sostenere lo sviluppo di tecnologie e mercati di riciclaggio e promuovere l'uso di materie prime critiche secondarie nella fabbricazione. Le azioni si concentreranno anche sul recupero di materie prime critiche da discariche chiuse e abbandonate. Sono incluse anche disposizioni riguardanti la dichiarazione dell'impronta ambientale e altre informazioni sulle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione.

Il regolamento istituirà un comitato europeo per le materie prime critiche che riunirà i migliori esperti disponibili presso la Commissione europea e gli Stati membri per analizzare e monitorare i mercati, valutare i rischi e fornire consulenza sulle strategie di attenuazione, offrire assistenza in progetti strategici e coordinare la costituzione di scorte strategiche. Il comitato si confronterà inoltre in merito alle priorità e agli obiettivi dei partenariati strategici con i paesi terzi riguardanti le materie prime, e al coordinamento di tali partenariati con altri analoghi conclusi dagli Stati membri.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

- La quantità di dati e mappe sulle risorse minerarie dell'UE elaborati negli Stati membri.

- Il numero di progetti strategici finanziati nell'UE e all'estero lungo la catena del valore delle materie prime critiche.

- Il volume totale degli investimenti effettuati da imprese che operano nell'UE nel settore delle materie prime critiche, tenendo in considerazione il segmento della catena del valore in cui operano.

- Monitoraggio dei dati sull'evoluzione dei progetti, sull'andamento della domanda e dell'offerta, e dei flussi commerciali di materie prime critiche.

- La quantità di scorte strategiche a livello nazionale.

- La quantità e la percentuale di materie prime critiche riciclate. La quantità di materie prime critiche secondarie utilizzate nei nuovi processi di produzione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È opportuno che il presente regolamento sia pienamente applicabile il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia è necessario intraprendere alcune azioni preliminari al fine di preparare l'attuazione del regolamento. Dovrebbe essere istituito il comitato, per le cui sedute gli Stati membri dovrebbero aver designato una persona di contatto. È auspicabile che, alla data di applicazione, il comitato sia pienamente operativo.

Dovrebbe essere già in corso la raccolta delle informazioni da parte dei rappresentanti delle imprese lungo la catena del valore delle materie prime critiche e gli Stati membri dovrebbero avere già discusso ed effettuato il monitoraggio della catena del valore delle materie prime critiche.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Nessuno Stato membro da solo è in grado di affrontare efficacemente i crescenti rischi di approvvigionamento di materie prime critiche, non da ultimo a causa della mancanza di presenze geologiche in un singolo Stato membro e delle notevoli economie di scala nella catena del valore delle materie prime critiche. Le misure incluse nella presente iniziativa non sarebbero altrettanto efficaci se attuate dai singoli Stati membri, in quanto i problemi affrontati riguardano il mercato unico nel suo complesso. Non si limitano a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri, bensì sono rivolte alla base industriale dell'UE e alla catena del valore delle materie prime critiche a livello dell'intera UE. È inoltre improbabile che gli approcci a livello esclusivamente degli Stati membri siano adeguati per soddisfare le esigenze delle catene di approvvigionamento strettamente interconnesse nell'ambito del mercato interno.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'intervento dell'UE è fondamentale per creare economie di scala e di diversificazione e per limitare, se non per evitare, la frammentazione degli sforzi e le inefficienze associate. In linea con tale logica, le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari. Ad esempio:

- le azioni volte a mobilitare gli investimenti in progetti relativi a materie prime critiche lungo la catena del valore potrebbero essere concepite e coordinate nel modo più efficace a livello dell'Unione, considerata l'entità degli investimenti necessari e perché le capacità risultanti dovrebbero servire tutto il mercato interno;

- le azioni volte a migliorare le capacità di monitoraggio a livello dell'Unione risulteranno più efficaci che in assenza di coordinamento. Insieme, gli Stati membri e la Commissione saranno in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento in maniera più efficace piuttosto che attraverso un mosaico di sforzi nazionali. Il quadro proposto dovrebbe consentire una ripartizione più efficiente dei compiti e la condivisione di informazioni pertinenti al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Attualmente l'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni di molte di queste materie prime; cosa ancora più importante, all'interno delle importazioni i fornitori sono fortemente concentrati e i principali fornitori sono in molti casi esposti a notevoli rischi ambientali, sociali e di governance.

In alcuni casi la quota di approvvigionamento di un paese è superiore al 90 %, ad esempio la Cina per le terre rare leggere, le terre rare pesanti, il gallio e il magnesio, e la Turchia per il boro. Per circa un terzo dei minerali esaminati nella valutazione della criticità e per metà delle materie prime critiche l'approvvigionamento dell'UE è più concentrato rispetto all'approvvigionamento globale (per bauxite, borato o manganese). Questa concentrazione si espande lungo la catena del valore e la fase di trasformazione è ancora più concentrata rispetto alla fase di estrazione per alcune materie, come il litio, il magnesio o il germanio. La Cina controlla il 56 % della capacità mondiale per il litio raffinato, il 60 % per il cobalto raffinato, il 58 % per il manganese raffinato. Oltre alla concentrazione dell'approvvigionamento in singoli paesi, alcuni soggetti hanno ampliato la propria posizione dominante nella catena del valore mondiale acquisendo il controllo delle attività economiche e delle risorse in paesi terzi, come ad esempio la Cina che controlla le miniere di cobalto in Congo (gli azionisti cinesi controllano due imprese in Congo che insieme rappresentano il 13,8 % della produzione mondiale di cobalto).

Questo grado di concentrazione espone la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE a rischi geopolitici.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Al fine di attuare con successo le azioni previste dalla normativa sulle materie prime critiche, continueranno a essere sviluppate sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore delle materie prime critiche e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento. Tra questi programmi e azioni figurano, in particolare, il programma quadro Orizzonte Europa, che ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione al fine di introdurre soluzioni innovative nella catena del valore delle materie prime critiche.

Inoltre lo sviluppo di una catena del valore sostenibile delle materie prime critiche in Europa potrebbe essere sostenuto a livello europeo e degli Stati membri mediante:

- il ricorso al Fondo per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri per contribuire agli investimenti necessari;

- Orizzonte Europa;

- il Fondo per l'innovazione per azioni di sostegno agli investimenti nel settore delle materie prime critiche, in particolare in termini di riciclaggio;

- il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta;

- lo strumento di garanzia dell'EFSD+;

- l'NDICI (e, in particolare, il meccanismo di finanziamento misto e lo strumento di garanzia dell'EFSD+) e l'IPA (strumento di assistenza preadesione);

- lo strumento di sostegno tecnico;

- il programma per il mercato unico.

L'iniziativa proposta si può collocare nel contesto di una serie di politiche e priorità europee recentemente annunciate:

- la strategia industriale;

- il piano per la ripresa dell'Europa;

- REpowerEU;

- il Green Deal;

- le attività di ricerca e innovazione nell'ambito della proposta di programma Orizzonte Europa, pilastro

II, polo tematico 4 "Digitale, industria e spazio" che mirano a fornire un contributo concreto a tre politiche generali dell'UE:

"Un'Europa pronta per l'era digitale",

"Un'economia al servizio delle persone", e

"Il Green Deal europeo".

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 51  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento prevede l'istituzione di un comitato con funzioni consultive. La Commissione farà parte del comitato. Il monitoraggio e il coordinamento delle scorte strategiche o la selezione dei progetti strategici avverranno con il sostegno del comitato.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il regolamento introduce un nuovo quadro strategico per attrarre investimenti e sviluppare una catena del valore delle materie prime critiche nell'Unione. Introduce norme armonizzate per consentire un approccio coordinato al monitoraggio, alla comunicazione e alla valutazione dei rischi per le materie prime strategiche.

Tali nuove norme prescrivono un meccanismo di coerenza per l'applicazione transfrontaliera degli obblighi previsti dal presente regolamento e il coordinamento delle attività delle autorità nazionali e della Commissione attraverso il comitato.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il comitato istituito dal regolamento svolge un ruolo consultivo. I rischi sono attenuati dalla partecipazione al comitato della Commissione che ne assicura il segretariato. La Commissione parteciperà alle riunioni del comitato, contribuirà ai compiti assegnati al comitato e ne garantirà il relativo seguito.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non applicabile 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.

Non applicabile 

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 52

di paesi EFTA 53

di paesi candidati e potenziali candidati 54

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

03.020101 

Diss. 

NO 

NO 

NO 

NO 

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale 

DG: GROW

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

03.020101 55

Impegni

(1a)

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Pagamenti

(2a)

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

03.0202

Impegni

(1b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 56  

 

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti 
per la DG GROW

Impegni

=1a+1b+3

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Pagamenti

=5+6

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: GROW 

□ Risorse umane

1,392

2,167  

3,912  

3,912 

  

  

  

11,383

□ Altre spese amministrative

0,212 

0,212 

0,213 

0,213 

  

  

  

0,850 

TOTALE DG GROW

1,604

2,379 

4,125 

4,125 

  

  

 

12,233

DG ENV

□ Risorse umane

0,171

0,342

0,513

0,513

1,539

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG ENV

0,171

0,342

0,513

0,513

1,539

DG INTPA

□ Risorse umane

0,171

0,342

0,342

0,342

1,197

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG INTPA

0,171

0,342

0,342

0,342

1,197

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,946

3,063 

4,980

4,980 

  

  

 

14,969 

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2,746 

3,863 

5,780

5,780

 

 

 

18,169

Pagamenti

2,746 

3,863 

5,780 

5,780 

 

 

 

18,169

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 57

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 58

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,734

2,851

4,767  

4,767  

  

  

  

14,119

Altre spese amministrative

0,212 

0,212 

0,213 

0,213 

  

  

  

0,850 

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,946

3,063

4,980

4,980

  

  

  

14,969

Esclusa la RUBRICA 7 59  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese  
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,946

3,063

4,980

4,980

14,969

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

8

14 

22 

22 

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 60

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

4 

5 

11 

11 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

12 

19 

33 

33 

 

 

 

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione a pieno regime della normativa sulle materie prime critiche 

·5 ETP per garantire i compiti di gestione e coordinamento: 

o2 ETP addetti al coordinamento delle politiche e all'elaborazione degli atti delegati e di esecuzione 

o2 ETP per assicurare il segretariato della struttura di governance 

o1 ETP per la gestione di studi e appalti 

·10 ETP per l'attuazione di compiti di monitoraggio, raccolta di dati e valutazione dei rischi, che possono essere ripartiti come segue: 

o7 ETP per il monitoraggio del mercato e la comunicazione di informazioni sulle materie prime strategiche e critiche 

o2 ETP per il coordinamento delle informazioni fornite dagli Stati membri 

o1 ETP per la creazione e l'aggiornamento di una banca dati contenente tutti i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del monitoraggio, dei progetti, negli Stati membri, ecc. 

·11 ETP addetti alle misure strategiche, che possono essere ripartiti come segue: 

o2 ETP per garantire l'applicazione degli obblighi degli Stati membri relativi alle misure in materia di circolarità, comprese le misure della direttiva sui rifiuti di estrazione 

o2 ETP per valutare l'idoneità dell'impronta ambientale, sviluppare metodi di calcolo e monitorare l'applicazione delle misure 

o2 ETP per attuare le azioni in materia di normazione e preparare le richieste di normazione (in particolare per quanto riguarda le terre rare) 

o2 ETP per coordinare le attività di esplorazione nazionali 

o3 ETP per il coordinamento delle informazioni sulle scorte nazionali e l'elaborazione di orientamenti ove possibile 

·5 ETP a sostegno di progetti strategici, che possono essere ripartiti come segue: 

o2 ETP per assistere il comitato nella selezione dei progetti strategici 

o1 ETP per dare seguito ai progetti strategici, in particolare sulle procedure di autorizzazione 

o2 ETP a sostegno dei progetti strategici in termini di accesso agli investimenti 

·2 ETP a sostegno dei partenariati strategici 

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Gli stanziamenti operativi saranno riassegnati nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio del programma per il mercato unico.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

comporta una revisione del QFP.3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 
2026 

Anno 
2027 

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Carrara, S. et al., "Analisi della catena di approvvigionamento e previsioni sulla domanda di materiali nelle tecnologie e nei settori strategici dell'UE: uno studio prospettico", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi:10.2760/386650, JRC132889 (solo in EN).    
(2)    Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
(3)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(4)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(5)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(6)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(7)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(8)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(9)    Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
(10)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(11)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(12)    Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso - Dichiarazioni della Commissione (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(13)    Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).
(14)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(15)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(16)    COM(2020) 667 final.
(17)    Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (2022/C 243/04) (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
(18)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 18.6.2020, pag. 13).
(20)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final).
(21)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71 final).
(22)    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117729 (solo in EN).
(23)    https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881 (solo in EN).
(24)    https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b80d77b6-2a3b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1 (solo in EN).
(25)    Da confermare.
(26)    https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions.
(27)    https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm.
(28)    GU C del , pag. .
(29)

   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(30)    Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(31)    Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Principi dell'UE per le materie prime sostenibili, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/176491.
(32)

   Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(33)

   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(34)

   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(35)

   Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(36)

   [1] Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(37)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(38)    Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
(39)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(40)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 64 del 26.3.2021, pag. 30).
(42)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).
(43)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(44)    Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).
(45)    Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).
(46)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(47)    GU L 123 del 12.5. 2016, pag. 1.
(48)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(49)    Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(50)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(51)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.
(52)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(53)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(54)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(55)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(56)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(57)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(58)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(59)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(60)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(61)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
Top

Bruxelles, 16.3.2023

COM(2023) 160 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

{SEC(2023) 360 final} - {SWD(2023) 160 final} - {SWD(2023) 161 final} - {SWD(2023) 162 final}


ALLEGATO I

Materie prime strategiche

Sezione 1
Elenco delle materie prime strategiche

Le materie prime indicate di seguito sono considerate strategiche:

a)Bismuto

b)Boro - grado metallurgico

c)Cobalto

d)Rame

e)Gallio

f)Germanio

g)Litio - grado batteria

h)Magnesio metallico

i)Manganese - grado batteria

j)Grafite naturale - grado batteria

k)Nichel - grado batteria

l)Metalli del gruppo del platino

m)Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)

n)Silicio metallico

o)Titanio metallico

p)Tungsteno

Sezione 2
Metodologia per la selezione delle materie prime strategiche

1.L'importanza strategica è determinata in base alla rilevanza di una materia prima sia per le transizioni verde e digitale sia per le applicazioni spaziali e di difesa, tenendo conto degli aspetti seguenti: 

a)la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;

b)la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti; 

c)la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.

2.La crescita della domanda prevista (DF/C) è così calcolata:

dove:

DF è la domanda prevista di una materia prima per un anno di riferimento;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

3.La difficoltà di aumentare la produzione è determinata prendendo in considerazione almeno:

a)la scala di produzione attuale (PS) di una materia prima per un periodo di riferimento, così calcolata:

dove:

log10 è un comune logaritmo;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

b)il rapporto riserve/produzione R/P di una materia prima, calcolato nel modo seguente:

dove:

R sono le riserve note di risorse geologiche di una materia prima la cui estrazione è fattibile da un punto di vista economico;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

ALLEGATO II

Materie prime critiche

Sezione 1
Elenco delle materie prime critiche

Le materie prime indicate di seguito sono considerate critiche:

a)Antimonio

b)Arsenico

c)Bauxite

d)Barite

e)Berillio

f)Bismuto

g)Boro

h)Cobalto

i)Carboni da coke

j)Rame

k)Feldspato

l)Fluorite

m)Gallio

n)Germanio

o)Afnio

p)Elio

q)Elementi delle terre rare pesanti

r)Elementi delle terre rare leggere

s)Litio

t)Magnesio

u)Manganese

v)Grafite naturale

w)Nichel - grado batteria

x)Niobio

y)Fosforite

z)Fosforo

aa)Metalli del gruppo del platino

bb)Scandio

cc)Silicio metallico

dd)Stronzio

ee)Tantalo

ff)Titanio metallico

gg)Tungsteno

hh)Vanadio

Sezione 2
Calcolo dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento

1.L'importanza economica (EI) di una materia prima è calcolata nel modo seguente:

dove:

Aè la quota di utilizzo finale della materia prima in un settore NACE (livello a due cifre);

Qs è il valore aggiunto del settore pertinente con classificazione NACE (livello a due cifre);

SIEI è l'indice di sostituzione relativo all'importanza economica.

2.L'indice di sostituzione di una materia prima relativo all'importanza economica (SIEI) è calcolato nel modo seguente:

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione della materia prima;

SCP è il parametro costo/prestazioni del sostituto;

Share è la percentuale delle materie prime in un'applicazione finale;

Sub-share è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

3.Il rischio di approvvigionamento (SR) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

dove:

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

EU sourcing sono le fonti di approvvigionamento effettive dell'UE, vale a dire la produzione interna dell'UE più le importazioni nell'UE da altri paesi;

HHI è l'indice Herfindahl-Hirschman (usato come indicatore della concentrazione per paese);

WGI è l'indice di governance mondiale su scala (utilizzato come indicatore per la governance dei paesi);

t è il parametro degli scambi utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazione imposti da un paese.

IR è la dipendenza dalle importazioni;

EoLRIR è il tasso di riciclaggio a fine vita, ossia il rapporto tra i fattori produttivi provenienti da materiali secondari (riciclati da vecchi scarti) e tutti i fattori produttivi di una materia prima (primaria o secondaria);

SISR è l'indice di sostituzione riferito al rischio di approvvigionamento.

4.La dipendenza dalle importazioni di materie prime è calcolata nel modo seguente:

5.L'indice Herfindahl-Hirschman (HHIWGI) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

dove:

Sc è la quota di approvvigionamento della materia prima a livello mondiale (o dell'UE) detenuta da un paese c;

WGIc è l'indice di governance mondiale su scala di un paese c;

tc è il parametro degli scambi di un paese utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazioni imposti da un paese.

6.L'indice di sostituzione di una materia prima correlato al rischio di approvvigionamento (SISR) è così calcolato:

dove: 

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione del materiale candidato;

SP è la produzione del sostituto, che riflette la produzione mondiale del sostituto e del materiale;

SCr è la criticità del sostituto, che valuta se il sostituto stesso è una materia prima critica;

SCo è la coproduzione del sostituto, che valuta se il sostituto è un prodotto primario o estratto come prodotto derivato o sottoprodotto;

Share è la percentuale dei materiali candidati in un'applicazione finale;

Sub-share è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

7.Se cambiamenti strutturali o statistici incidono sulla misurazione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento orizzontalmente per tutti i materiali oggetto della valutazione, i valori corrispondenti sono corretti al fine di compensare tali cambiamenti.

I calcoli sono basati su una media degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili dati. Sono tenute in considerazione la priorità, la qualità e la disponibilità dei dati.

ALLEGATO III

Valutazione dei criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1.Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

b)se il progetto contribuisce a preservare o rafforzare le capacità dell'Unione in termini di quota del consumo annuo dell'Unione di una materia prima strategica, tenendo conto dell'aumento previsto del consumo dell'Unione.

Il contributo di un progetto al raggiungimento del pertinente parametro di riferimento per la capacità è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda e del tempo di commercializzazione stimato del progetto.

2.Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), o contribuisce a garantire la resilienza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;

b)se il quadro normativo applicabile o altre condizioni forniscono la garanzia che non si determineranno distorsioni del commercio e degli investimenti collegati al progetto, tenendo in considerazione in particolare l'eventualità che l'Unione abbia concluso un partenariato strategico di cui all'articolo 33 o un accordo commerciale contenente un capitolo sulle materie prime con il paese terzo in questione, e sono coerenti con la politica commerciale comune dell'Unione;

c)in quale misura vi siano imprese che hanno concluso o intendono concludere accordi di off-take con il promotore del progetto al fine di utilizzare o trasformare le materie prime strategiche prodotte dai progetti pertinenti nell'Unione;

d)se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.

Il contributo di un progetto al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla lettera a) è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda, del tempo di commercializzazione stimato del progetto, come pure della percentuale del risultato del progetto che è coperta da accordi di off-take esistenti o potenziali di cui alla lettera c). Gli elementi di prova relativi alla lettera c) possono comprendere accordi contrattuali, lettere di intenti o memorandum d'intesa.

3.Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)la qualità degli studi di fattibilità eseguiti sul potenziale di sviluppo del progetto; 

b)l'eventualità che la tecnologia che si intende utilizzare sia stata dimostrata nell'ambiente pertinente.

Gli studi di fattibilità di cui alla lettera a) sono concepiti con le finalità seguenti:

a)valutare se il progetto proposto abbia o meno possibilità di successo tramite un'analisi delle considerazioni tecnologiche e ambientali; 

b)individuare potenziali questioni e problemi tecnici che potrebbero sorgere durante la prosecuzione del progetto.

Potrebbero essere necessari ulteriori studi per confermare la fattibilità del progetto.

4.Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) si tiene conto della conformità del progetto alla normativa dell'Unione o agli strumenti internazionali indicati di seguito:

a)[OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

b)[OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

c) "Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale" dell'ILO; 

d)"Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile", in particolare gli orientamenti riguardanti la lotta alla corruzione; 

e)"Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio";

f)"Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector" dell'OCSE;

g)"Principles of Corporate Governance" dell'OCSE;

h)"Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali"; 

i)"Principi guida su imprese e diritti umani" delle Nazioni Unite.

I promotori dei progetti possono attestare la conformità al criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), anche nei modi seguenti:

a)fornendo la prova che il progetto in questione è certificato singolarmente nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29; oppure

b)impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29 e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione.

5.Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

a)la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi;

b)l'eventualità che anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro;

c)gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.

6.Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), si tiene in considerazione in che misura il progetto contribuisca, nel paese terzo pertinente:

a)al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova;

b)all'incentivazione di investimenti privati nella catena del valore nazionale delle materie prime;

c)al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.

ALLEGATO IV

Criteri riguardanti i sistemi di certificazione

Un sistema di certificazione riconosciuto soddisfa i criteri indicati di seguito:

a)è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo;

b)le prescrizioni per la certificazione includono almeno:

i)prescrizioni che garantiscano pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui quelle che assicurano la gestione ambientale e l'attenuazione dell'impatto ambientale;

ii)prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori;

iii)prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali;

a)la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;

b)prevede prescrizioni e procedure sufficienti a garantire la competenza e l'indipendenza dei verificatori responsabili.

ALLEGATO V

Impronta ambientale

1.Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)"dati di processo": le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;

b)"distinta dei materiali": l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;

c)"dati specifici dell'impresa": i dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di "dati primari"; 

d)"metodo di valutazione dell'impatto": il protocollo per trasformare i dati dell'inventario del ciclo di vita in contributi quantitativi all'impatto ambientale in esame;

e)"categoria di impatto": la classe d'uso delle risorse o la classe d'impatto ambientale a cui si riferiscono i dati dell'inventario del ciclo di vita;

f)"ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);

g)"inventario del ciclo di vita (LCI)": la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;

h)"serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)": il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;

i)"dati secondari": i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta ambientale. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;

j)"confine del sistema": la definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio sul ciclo di vita.

Inoltre le norme di calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

2.Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche sono basate sugli elementi essenziali contenuti nel presente allegato, e tengono conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle norme internazionali pertinenti nel settore della valutazione del ciclo di vita.

Ai fini del calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica, si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia, dei metodi di produzione e dei materiali ausiliari utilizzati negli impianti coinvolti nella produzione della materia prima critica.

Nel definire le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche, la Commissione mira a garantire la coerenza con le norme di calcolo dell'impronta ambientale del prodotto in cui si fa uso delle materie prime critiche in questione. 

3.Unità dichiarata

L'unità dichiarata è 1 kg del tipo di materia prima critica in questione.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche possono specificare un'unità dichiarata superiore o inferiore, espressa in kg, qualora sia necessario per tenere conto della natura o dell'uso della materia prima critica in questione.

Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale unità dichiarata.

4.Confine del sistema

Estrazione, concentrazione e raffinazione sono le tre fasi del ciclo di vita da includere nel confine del sistema delle materie prime critiche primarie con i processi seguenti (laddove attengano alla materia prima specifica):

a)i processi a monte che comprendono l'estrazione di minerali per la produzione di materie prime, la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, i materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e la fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;

b)il trasporto di minerali, concentrati e materie prime in veicoli di proprietà dell'organizzazione e da essa gestiti;

c)immagazzinamento di minerali, concentrati e materie prime;

d)frantumazione e purificazione del minerale;

e)produzione di materie prime in concentrato;

f)estrazione di metalli (con mezzi chimici, fisici o biologici);

g)fusione;

h)conversione del metallo;

i)purificazione dalle scorie;

j)raffinazione del metallo;

k)elettrolisi del metallo;

l)fusione del metallo o imballaggio;

m)materiale esaurito e trattamento delle scorie;

n)tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

Nel confine del sistema delle materie prime critiche secondarie (che definisce la fase del ciclo di vita del riciclaggio) sono inclusi i processi indicati di seguito (quando riguardano la materia prima strategica riciclata):

a)i processi a monte che comprendono la generazione della materia prima di alimentazione (materiali di scarto e concentrati di rame primario), la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;

b)il trasporto di concentrati e scarti in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;

c)immagazzinamento di scarti, concentrati e materie prime;

d)pre-trattamento del materiale secondario;

e)fusione;

f)conversione del metallo;

g)raffinazione del metallo;

h)elettrolisi del metallo;

i)fusione del metallo o imballaggio;

j)trattamento del materiale esausto;

k)tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

La fase di utilizzo o la fase di fine vita sono escluse dai calcoli dell'impronta ambientale, in quanto non si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore economico responsabile. Possono essere esclusi altri processi qualora il loro contributo all'impronta ambientale di una specifica materia prima critica non sia significativo.

5.Categorie di impatto

Le norme di calcolo specificano la categoria di impatto che è necessario includere nel calcolo dell'impronta ambientale. La scelta è basata sull'analisi dei punti critici eseguita conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale e tenendo conto dei fattori seguenti:

a)l'importanza relativa dei diversi impatti, inclusa la loro importanza relativa rispetto agli impatti ambientali e climatici dell'Unione; 

b)le esigenze delle imprese a valle che intendono comunicare in merito all'impronta ambientale delle materie prime critiche che utilizzano.

6.Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

Le norme di calcolo specificano l'uso di serie di dati specifici dell'impresa e di serie di dati secondari per tutti i processi e i materiali pertinenti. 

L'uso di dati specifici dell'impresa è obbligatorio almeno per i processi che si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore responsabile e che offrono il contributo maggiore alle categorie di impatto pertinenti.

I dati di processo specifici di un'impresa sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale. Le norme di calcolo dovrebbero specificare se è consentito il campionamento, conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un tipo di materia prima critica richiede un nuovo calcolo dell'impronta ambientale.

Le norme di calcolo da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

a)fase di estrazione, di concentrazione e di raffinazione delle materie prime primarie; 

b)fase di acquisizione e di trasformazione delle materie prime secondarie.

7.Metodi di valutazione dell'impatto

L'impronta ambientale è calcolata utilizzando metodi di valutazione dell'impatto scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale relativi alle categorie di impatto pertinenti riguardanti i cambiamenti climatici, l'acqua, l'aria, il suolo, le risorse, l'uso del territorio e la tossicità.

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione).

8.Classi di prestazione relative all'impronta ambientale

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta ambientale rilasciate sul mercato interno dell'UE, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituisce la classe più efficiente e con il minore impatto legato al ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle materie prime critiche pertinenti immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

9.Valutazione della conformità

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda del materiale interessato. 

Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)l'adeguatezza del modulo al tipo di materiale e la sua proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;

b)la disponibilità di terzi competenti e indipendenti in grado di svolgere potenziali compiti di valutazione della conformità;

c)qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.



ALLEGATO VI

Prodotti pertinenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1

La tabella seguente fornisce un elenco dei beni classificati secondo la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

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