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Document 52023JC0016

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

JOIN/2023/16 final/2

Bruxelles, 5.5.2023

JOIN(2023) 16 final/2 DOWNGRADED ON 10.10.2023

2023/0153(NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina


RELAZIONE

2023/0153 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 1 ,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio 2 attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)Il XXX/2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) XXX che modifica la decisione 2014/145/PESC introducendo, in reazione alla guerra dell'informazione condotta dalla Russia strumentalmente alla guerra di aggressione sferrata contro l'Ucraina, un ulteriore criterio applicabile ai fini dell'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti al congelamento dei beni e ai fini del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) XXX ha altresì modificato uno dei vigenti criteri di inserimento.

(3)La decisione (PESC) XXX ha introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità presenti nell'elenco, così da consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti in un'entità presente nell'elenco.

(4)La decisione (PESC) XXX ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche applicabili alle banche d'inserimento precedente.

(5)È opportuno precisare ulteriormente le modalità di trattamento e scambio delle informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(6)Le modifiche che la decisione (PESC) XXX ha apportato alla decisione 2014/145/PESC rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

(1)all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che eludono le misure restrittive dell'Unione con attività aventi l'obiettivo o l'effetto di vanificare i divieti imposti dal presente regolamento, dai regolamenti del Consiglio (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 ovvero dalle decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266;";

(2)all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"i) le persone giuridiche, le entità o gli organismi attivi nel settore informatico russo su licenza gestita dal Centro per il rilascio delle licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo e dal ministero russo dell'Industria e del commercio,";

(3)all'articolo 6 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 sexies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci [GU: aggiungere i numeri delle voci corrispondenti alle banche di nuovo inserimento nell'allegato I] dell'allegato I o la messa di taluni fondi o risorse economiche a disposizione di tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il [GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del [GU: aggiungere la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

(4)l'articolo 6 ter è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare il cittadino di uno Stato membro, il residente in uno Stato membro o l'entità stabilita nell'Unione a convertire, entro il [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore], i certificati azionari American Depositary Receipt ("ADR") con titolo sottostante russo detenuti nell'entità elencata alla rubrica "Entità", voce 101, dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, e possono autorizzare la messa a disposizione di detta entità in Russia, direttamente o indirettamente, dei fondi connessi alla conversione dell'ADR e alla vendita del titolo sottostante, dopo aver accertato che:

a)    l'ADR era detenuto nell'entità prima del 3 giugno 2022;

b)    il titolare dell'ADR è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante a una controparte individuata prima della conversione;

c)    la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (CE) n. 833/2014 del Consiglio, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e

d)    a nessuna altra entità elencata nell'allegato I saranno messi a disposizione fondi.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 quater. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui alla rubrica "Persone", voce 695, dell'allegato I, o la messa di taluni fondi o risorse economiche a disposizione di detta persona fisica o di un'entità di sua proprietà, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o risorse economiche sono necessari per completare le operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione entro il 31 agosto 2023 di un'impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine costituito con la persona fisica o l'entità di sua proprietà in Russia prima del 28 febbraio 2022.";

(5)all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle entità "di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica "Entità" dell'allegato I" è sostituito dal riferimento alle entità "di cui alla rubrica "Entità", voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, [GU: aggiungere i numeri delle voci corrispondenti alle banche di nuovo inserimento nell'elenco dell'allegato I], dell'allegato I";

(6)all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2)    Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
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