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Document 52023IP0134

    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 sull'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta (2022/2038(INI))

    GU C, C/2023/1062, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2023/1062

    15.12.2023

    P9_TA(2023)0134

    Attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 sull'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta (2022/2038(INI))

    (C/2023/1062)

    Il Parlamento europeo,

    viste le competenze degli Stati membri nello sviluppo di politiche culturali ambiziose nel settore audiovisivo, conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e agli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

    vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (2),

    vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2020 dal titolo «Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di 'servizio di piattaforma per la condivisione di video' a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi»  (3),

    vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2020 dal titolo «Orientamenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità»  (4),

    vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, in particolare le sue disposizioni relative ai media,

    viste le conclusioni del Consiglio del 4 aprile 2022 dal titolo «Costruire una strategia europea per l’ecosistema delle industrie culturali e creative»  (5),

    visto il Memorandum d'intesa tra i membri dell'autorità nazionale di regolamentazione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) del 3 dicembre 2020,

    visto il codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione del 2022,

    vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020)0784),

    visto lo studio del dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne, del novembre 2022, dal titolo «Implementation of the revised Audiovisual Media Services Directive — Background Analysis of the main aspects of the 2018 AVMSD revision» (Attuazione della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi — Analisi di contesto degli aspetti principali della revisione del 2018),

    visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

    visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

    vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0139/2023),

    A.

    considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella strutturazione dell'ecosistema audiovisivo europeo, seguendo i principi della tutela della diversità culturale e linguistica e del pluralismo delle opinioni e promuovendo la distribuzione e la produzione di servizi di media audiovisivi europei nell'Unione europea;

    B.

    considerando che l'ultima revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, adottata il 28 novembre 2018, ha fornito un quadro per rafforzare il principio del paese d'origine e migliorare la protezione dei consumatori, in particolare dei minori e delle persone con disabilità, nel mondo online;

    C.

    considerando che il principio del paese d'origine è sancito dal diritto dell'UE, in particolare dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, e si è dimostrato un pilastro importante per la diffusione libera e senza ostacoli delle informazioni e per la prestazione transfrontaliera di servizi di media audiovisivi fornendo certezza giuridica; che esso costituisce una base importante per la protezione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e consente di investire in produzioni innovative e creative e di migliorare la reperibilità delle opere audiovisive europee;

    D.

    considerando che il ruolo della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi consiste nel sostenere e favorire la creazione culturale europea e la diversità culturale in un settore audiovisivo in evoluzione, in linea con altre norme, come la disposizione sul diritto d'autore di cui alla direttiva (UE) 2019/790 (6), che chiede un'equa remunerazione per i titolari dei diritti;

    E.

    considerando che la creazione di uno spazio senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi che offra anche un elevato livello di protezione degli obiettivi di interesse generale non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e si può dunque conseguire meglio a livello di Unione;

    F.

    considerando che le nuove disposizioni giuridiche orizzontali a livello dell'Unione rendono necessario chiarire in modo coerente e uniforme le loro interconnessioni nell'ambito del quadro giuridico specifico per i fornitori di servizi di media audiovisivi;

    G.

    considerando che negli ultimi tempi è notevolmente aumentato il rischio di conflitto, e quindi la necessità di coerenza, a causa delle normative adottate o proposte a livello dell'Unione nel «decennio digitale», con particolare riferimento alla normativa sui servizi digitali (7), che interessa gli attori della catena di distribuzione e di valore dei contenuti audiovisivi e che ha legami diretti con la direttiva sui servizi di media audiovisivi; che i legami più evidenti emergono nelle proposte concernenti la legge europea sulla libertà dei media e il regolamento sulla pubblicità politica, che affrontano questioni di pertinenza diretta per il settore dei media audiovisivi;

    H.

    considerando che le informazioni sulla proprietà dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero essere accessibili al pubblico in modo semplice ed esauriente, in quanto si tratta di un aspetto di fondamentale importanza per limitare l'ulteriore concentrazione dei media;

    I.

    considerando che la valorizzazione e la promozione dei servizi di media audiovisivi professionali dell'UE possono apportare un importante contributo alla lotta globale contro la disinformazione e le notizie false; che ciò contribuisce a concretizzare efficacemente il diritto all'informazione e a promuovere un dibattito pubblico basato su una varietà di opinioni;

    J.

    considerando che un gran numero di piattaforme online non fornisce accesso ai dati relativi al pubblico per le opere distribuite dai fornitori di servizi di media; che tuttavia tali dati sono indispensabili per adeguare le politiche e sostenere la creazione di contenuti;

    K.

    considerando che un requisito indispensabile per la libertà e il pluralismo dei media è la presenza di autorità nazionali e regionali di regolamentazione dei media che siano indipendenti e imparziali, in quanto esse proteggono i media da indebite ingerenze politiche e commerciali garantendo servizi di media indipendenti, responsabili e trasparenti a livello operativo;

    L.

    considerando che, a norma della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi, l'ERGA riunisce rappresentanti degli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi per fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione coerente della direttiva sui servizi di media audiovisivi e per scambiare le migliori pratiche;

    M.

    considerando che in oltre la metà degli Stati membri dell'UE le procedure di nomina dei capi delle autorità di regolamentazione dei media rischiano di non essere sufficientemente efficaci nel limitare il rischio di influenza politica e/o economica (8);

    N.

    considerando che un gran numero di imprese attive nel settore dei media audiovisivi dell'UE sono anche piccole e medie imprese, che richiedono garanzie speciali per offrire una gamma diversificata di servizi a un pubblico europeo;

    O.

    considerando che, alla luce dell'onnipresenza dei servizi di media digitali e della proliferazione di fonti di informazione su Internet, l'acquisizione dell'alfabetizzazione mediatica da parte di bambini e adolescenti così come da parte degli adulti costituisce una competenza di base indispensabile che, oltre alla comprensione funzionale, deve comprendere anche la capacità di riflessione (auto)critica nel comportamento di utilizzo dei media;

    P.

    considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità vincola giuridicamente l'UE e tutti i suoi Stati membri a garantire il diritto all'accessibilità (articolo 9), la libertà di espressione, di opinione e di accesso all'informazione (articolo 21) e la partecipazione alla vita culturale (articolo 30);

    Q.

    considerando che i notevoli ritardi nel recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi da parte degli Stati membri ne compromettono l'efficacia;

    1.

    critica la mancata volontà di alcuni Stati membri di recepire la direttiva sui servizi di media audiovisivi entro i termini stabiliti, la generale riluttanza della Commissione ad avviare procedure di infrazione e la sua pubblicazione tardiva degli orientamenti; incoraggia gli Stati membri ad attuare la direttiva senza ulteriore ritardo;

    2.

    esprime preoccupazione per il fatto che una valutazione completa non sia del tutto possibile al momento a causa del ritardo nel recepimento;

    3.

    ricorda l'obbligo per la Commissione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, di presentare una relazione sull'applicazione della stessa entro il 19 dicembre 2022 e ricorda agli Stati membri il loro obbligo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, di riferire alla Commissione entro lo stesso termine in merito ai progressi compiuti in materia di accessibilità; ricorda inoltre l'obbligo della Commissione di presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 19 dicembre 2021 e di uno studio indipendente, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici, nonché dell'obiettivo della diversità culturale; deplora che la relazione sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi per il periodo 2014-2019 non sia stata ampiamente diffusa; osserva che tale relazione fornisce informazioni importanti ai fini dell'analisi comparativa dell'attuazione della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi;

    4.

    riconosce la definizione di «opere europee» come un'interpretazione aperta e ampia del concetto di «opere audiovisive europee», come stabilito nella Convenzione europea del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; ricorda che la definizione di opere europee nella direttiva sui servizi di media audiovisivi lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di stabilire una definizione più dettagliata per quanto riguarda i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione; afferma che la definizione di opere europee dovrebbe, tra l'altro, servire a promuovere le opere prodotte nell'UE a vantaggio dell'ecosistema creativo europeo; ricorda a tale proposito che, secondo il piano d'azione per i media e l'audiovisivo, la Commissione prevede di pubblicare una relazione sulle prospettive dei media europei per studiare le principali tendenze dei media e analizzarne il potenziale impatto sui mercati dei media e sui modelli commerciali; si rammarica che non sia stato possibile pubblicare tale relazione in tempo utile; chiede alla Commissione di valutare la definizione di opere europee esclusivamente sulla base dei risultati scientifici ottenuti in collaborazione con l'ERGA e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e di tenere debitamente conto dei dati sulle prospettive dei media europei direttamente connessi all'attuale applicazione del termine «opere europee»;

    5.

    invita la Commissione ad adottare tempestivamente le misure necessarie per colmare le lacune e prevenire qualsiasi abuso di diritto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

    6.

    ritiene che qualsiasi deroga relativa al principio del paese d'origine e l'introduzione di nuovi ostacoli e restrizioni alla libera prestazione di servizi, stabilita agli articoli da 56 a 62 TFUE, debbano essere valutate alla luce delle garanzie di proporzionalità, flessibilità, prevedibilità e non discriminazione;

    7.

    invita la Commissione a rivedere le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nel rispetto dei diritti di tutte le parti interessate e nell'ottica di rafforzare il principio del paese d'origine, al fine di accertare se esse possono essere applicate in modo più rapido ed efficace;

    8.

    osserva che i diversi livelli di forza normativa esistenti per i servizi di media audiovisivi in contesti diversi stanno ancora causando disparità di condizioni a seconda che siano riprodotti attraverso una trasmissione televisiva, un servizio di piattaforma per la condivisione di video o altri servizi di piattaforma online; riconosce al tempo stesso che una delle ragioni è che la legislazione è legata al fatto che il fornitore abbia o meno la responsabilità editoriale del servizio; incoraggia maggiori sforzi per perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori, protezione dai contenuti nocivi o protezione dei minori in tutti i tipi di media o canali di trasmissione nel quadro delle possibilità offerte dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi;

    9.

    sottolinea che l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi è stato ampliato per imporre determinati obblighi ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell'articolo 28 ter, come l'obbligo di adottare misure adeguate per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti gli utenti dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio; sottolinea la necessità di garantire la corretta attuazione di tali disposizioni;

    10.

    ricorda che, secondo la comunicazione del 2020 della Commissione dal titolo «Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di 'servizio di piattaforma per la condivisione di video' a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi», pubblicata nel 2020, i servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico accede con frequenza sempre maggiore, e ciò vale anche per i servizi dei social media, che sono diventati un mezzo importante per la condivisione delle informazioni; ricorda inoltre che, in base a tali orientamenti, alcuni servizi di social media potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle nuove norme sulle piattaforme per la condivisione di video se soddisfano determinati criteri;

    11.

    ricorda le disposizioni fondamentali della direttiva sui servizi di media audiovisivi sulla protezione dei minori, in particolare il divieto di trattare i dati dei minori per le comunicazioni commerciali; ritiene che le misure di cooperazione transfrontaliera, in particolare per la protezione dei minori, debbano essere rafforzate aumentando la capacità delle autorità nazionali di regolamentazione dei media e di altre autorità competenti di affrontare efficacemente le violazioni individuate, garantendo in tal modo un'azione rapida ed efficace, incoraggiando nel contempo il coordinamento tra le parti interessate pubbliche e private in materia di azioni preventive; sottolinea ancora una volta le possibilità offerte dall'articolo 4 bis della direttiva sui servizi di media audiovisivi e ribadisce che i codici di condotta possono svolgere un ruolo importante a tale riguardo, tenendo conto della rapida evoluzione delle tecniche di commercializzazione;

    12.

    invita gli Stati membri ad assicurare, in sede di attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che sia chiaro e facilmente comprensibile soprattutto per gli utenti finali, se la protezione dei minori dai contenuti nocivi, la protezione del pubblico da determinati contenuti illegali e le restrizioni in materia di pubblicità relative ai contenuti previste dalla direttiva si applichino nei media attualmente utilizzati, in particolare online;

    13.

    ritiene che le disposizioni legislative orizzontali applicabili ai servizi di media audiovisivi, come la legge sui servizi digitali o le norme orizzontali di coregolamentazione e autoregolamentazione, quale il codice rafforzato di buone pratiche contro la disinformazione del 2022, debbano essere interpretate in modo coerente con gli obiettivi della direttiva sui servizi di media audiovisivi; evidenzia la necessità di ridurre al minimo le disparità normative esistenti tra le offerte audiovisive di diversi fornitori, rafforzando la coerenza giuridica tra la legislazione settoriale e la legislazione orizzontale; ritiene che ciò garantirebbe la certezza giuridica di varie legislazioni europee attraverso un'interpretazione chiara che consenta la prevalenza del diritto settoriale e che rimanga coerente con gli obiettivi e i valori della direttiva sui servizi di media audiovisivi, quali la vigilanza indipendente e la protezione dei contenuti editoriali, il rispetto della dignità umana, la protezione dei minori, la sicurezza e la sicurezza pubbliche e il dibattito democratico pluralistico e ben funzionante, portando in tal modo all'attuazione di standard elevati;

    14.

    pone l'accento sull'utilità della banca dati MAVISE (9) gestita dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, che fornisce informazioni sui servizi di media audiovisivi, sulle piattaforme per la condivisione di video e sulla loro giurisdizione in Europa; chiede ulteriori sforzi per ampliare la portata della banca dati e facilitarne l'utilizzo da parte di tutti gli utenti interessati; chiede che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi sia formulato come obbligo per gli Stati membri in qualsiasi futura revisione della stessa;

    15.

    invita la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri, in cooperazione con l'ERGA e attraverso il dialogo con le organizzazioni della società civile interessate, a elaborare obiettivi qualitativi e quantitativi comuni volti a promuovere l'ulteriore sviluppo di servizi accessibili per le persone con disabilità in linea con i requisiti di accessibilità stabiliti nell'atto europeo sull'accessibilità (10) per i prodotti e i servizi e, nel complesso, a migliorare l'accessibilità dei servizi; ritiene che tali obiettivi ambiziosi, con chiari termini di attuazione basati sull'effettiva situazione dell'accessibilità in ciascuno Stato membro e tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnici, dovrebbero includere una percentuale di contenuti audiovisivi accessibili associati a tipi specifici di servizi di accesso; fa presente che le relazioni sul miglioramento dell'accessibilità dei servizi devono essere rese pubbliche e che all'atto di valutare l'adempimento da parte degli Stati membri dei loro obblighi ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la Commissione dovrebbe verificare che la loro interpretazione di «misure proporzionate» non invalidi l'articolo 7;

    16.

    evidenzia l'importanza di agevolare l'accessibilità (doppiaggio, sottotitoli, descrizioni audio o altro) in tutte le lingue del territorio in cui è erogato il servizio di media audiovisivo; sottolinea che è fondamentale designare senza indebito ritardo un punto di contatto online facilmente accessibile e a disposizione del pubblico in ogni Stato membro;

    17.

    chiede maggiori sforzi per diffondere opere europee rappresentative dell'intera gamma della diversità linguistica europea, tenendo conto sia delle lingue ufficiali che delle lingue regionali e minoritarie; ritiene pertanto indispensabile raccogliere dati sulla diffusione linguistica dei servizi di media audiovisivi, comprese informazioni sulla diversità linguistica del doppiaggio, del sottotitolaggio o delle descrizioni audio offerti in parallelo, in modo da poter agire in modo più mirato;

    18.

    sottolinea le potenzialità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aumentare l'accessibilità dei servizi audiovisivi e invita la Commissione e gli Stati membri a promuoverle in modo strategico e mirato;

    19.

    invita la Commissione a sollecitare norme europee per i servizi di accesso, comprese le icone, che rispettino le pratiche esistenti, ma che siano utilizzabili anche dai paesi che non dispongono di orientamenti sulla qualità;

    20.

    raccomanda che il futuro Centro «AccessibleEU» istituisca un forum per tutti i soggetti interessati dall'atto europeo sull'accessibilità e dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, al fine di procedere allo scambio di pratiche e trovare ambiti di cooperazione per migliorare l'accessibilità dei media nell'UE;

    21.

    invita la Commissione ad effettuare uno studio per misurare e confrontare l'accessibilità dei media tra gli Stati membri;

    22.

    osserva che i colegislatori hanno introdotto nuovi punti importanti nella revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in particolare una disposizione che riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare misure volte a dare rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 7 bis) e una disposizione a tutela dell'integrità dei servizi di media audiovisivi (articolo 7 ter); pone l'accento sulla necessità di garantire una corretta attuazione di tali disposizioni, tenuto conto del ruolo fondamentale dei produttori di dispositivi e dei fornitori di interfacce utente nel consentire l'accesso, la ricerca e l'individuazione dei servizi di media audiovisivi online da parte dei cittadini;

    23.

    ritiene inoltre che le misure previste all'articolo 7 bis potrebbero essere ulteriormente rafforzate e incoraggia gli Stati membri a sfruttare maggiormente le opportunità che possono derivare da un'adeguata valorizzazione dei servizi di media audiovisivi di interesse generale e a trarre beneficio da tali opportunità; suggerisce inoltre che l'ERGA contribuisca all'elaborazione di orientamenti per un approccio europeo armonizzato in materia, basato su un'analisi delle migliori pratiche; ritiene che sia possibile compiere progressi in direzione di un obbligo di dare rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, a condizione che la portata e l'interpretazione dei contenuti di interesse generale siano armonizzate e non siano in contrasto con i valori dell'Unione, tenendo debitamente conto dei sistemi esistenti in tal senso e del loro ulteriore sviluppo;

    24.

    sottolinea, a tale proposito, che i servizi o i contenuti di interesse generale non si limitano, deliberatamente, ai media del servizio pubblico, ma includono anche i servizi o i contenuti messi a disposizione da fornitori commerciali di servizi di media volti a soddisfare esigenze sociali, democratiche e culturali, in quanto possono rappresentare una più ampia gamma di opinioni nello spettro politico;

    25.

    incoraggia gli Stati membri ad adottare norme complete ed efficaci, conformemente all'articolo 7 ter della direttiva sui servizi di media audiovisivi, volte a proteggere l'integrità del segnale su tutte le pertinenti piattaforme e interfacce online utilizzate per accedere ai servizi di media audiovisivi;

    26.

    sottolinea l'importanza dei tasti numerici sui telecomandi per garantire la visibilità e la reperibilità dei servizi di media audiovisivi di interesse generale; osserva che alcuni produttori hanno rimosso questi tasti dai telecomandi, rischiando di compromettere i sistemi tradizionali di numerazione dei canali;

    27.

    ritiene che sia coerente con gli obiettivi della direttiva sui servizi di media audiovisivi che gli Stati membri mettano in atto misure volte a dare rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale nonché alle opere europee, rispetto alle interfacce utenti e ai servizi di piattaforma pertinenti che offrono i loro servizi a utenti sui rispettivi territori, ma che non sono stabiliti su tali territori; ricorda che è importante che tali misure siano basate su criteri trasparenti e oggettivi; sottolinea che all'atto del recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi nel diritto nazionale, gli Stati membri sono liberi di includere altri tipi di media, quali ad esempio la radio, gli audio online o la stampa;

    28.

    ritiene che sia necessario affrontare la questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in relazione ai servizi di media audiovisivi al fine di salvaguardare e promuovere la libertà di espressione, in particolare la libertà di opinione e la libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee;

    29.

    ritiene opportuno mantenere i requisiti relativi alla quota di opere europee quali obiettivi minimi al loro livello attuale, salvo diversa raccomandazione basata sui fatti; sottolinea l'importanza delle disposizioni in materia di promozione e distribuzione delle opere europee, unitamente agli strumenti di reperibilità forniti dall'ERGA agli Stati membri, e il loro impatto diretto sulla creazione audiovisiva locale e sugli ecosistemi imprenditoriali; invita la Commissione e l'ERGA a promuovere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri sull'impiego di tali strumenti di reperibilità al fine di presentare, nel lungo termine, proposte di misure specifiche che tutti gli Stati membri dovranno applicare; ricorda agli Stati membri che possono andare oltre i requisiti dell'UE in materia di quote a livello nazionale;

    30.

    sottolinea che l'introduzione dei requisiti di quote dell'UE era intesa a promuovere l'ecosistema creativo europeo aumentando l'esposizione del pubblico dell'UE alle opere europee e offrendo alle creazioni europee maggiori opportunità di raggiungere gli spettatori in tutta l'UE; ritiene necessario garantire un monitoraggio regolare dell'attuazione dei requisiti di quote dell'UE, compresi i tipi di opere audiovisive coperte e il calcolo dei volumi per le quote dei servizi a richiesta;

    31.

    sottolinea che la più recente revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi ha introdotto un meccanismo di deroga per il principio del paese d'origine, in particolare in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, volto a stabilire un migliore equilibrio delle norme applicabili ai vari attori che forniscono lo stesso servizio, garantendo nel contempo la diversità culturale e la concorrenza leale tra tutti gli attori che si rivolgono a un mercato nazionale e mantenendo un ecosistema creativo europeo costante e diversificato in tali paesi; prende atto del ricorso al meccanismo da parte di 14 Stati membri, ad esempio, per contribuire ai fondi nazionali e agli investimenti diretti;

    32.

    sottolinea la mancanza di dati comparativi e osserva che alcuni operatori del mercato hanno dichiarato che la disposizione sarà fondamentale per gli obiettivi di promozione e diversificazione del settore audiovisivo europeo e stimolerà la diversità culturale, mentre altri operatori del mercato hanno dichiarato che tali deroghe comporteranno effetti indesiderati per il mercato unico o potrebbero generare costi aggiuntivi;

    33.

    sottolinea che la valutazione dovrebbe riguardare in modo esaustivo la promozione delle opere europee in un panorama mediatico europeo eterogeneo, caratterizzato da fornitori piccoli e grandi, regionali, europei ed extraeuropei, in una sezione sugli attuali sviluppi culturali, tecnici e commerciali, e dovrebbe presentare proposte di misure specifiche per risolvere i problemi individuati;

    34.

    osserva che il calcolo delle quote per le emittenti televisive di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi esclude notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, ma non è prevista un'esclusione per i servizi audiovisivi a richiesta; invita la Commissione a valutare i tipi di programmi offerti dai servizi audiovisivi a richiesta che sono conteggiati nella quota di opere europee presenti nei cataloghi e posti in rilievo al fine di garantire che l'applicazione della quota raggiunga obiettivi analoghi a quelli stabiliti all'articolo 16;

    35.

    incoraggia inoltre uno studio completo per valutare la possibilità, il valore aggiunto e l'impatto sull'ecosistema creativo europeo di requisiti minimi comuni a livello dell'UE in materia di regimi di incentivi agli investimenti, quale modo per integrare le disposizioni in materia di obblighi finanziari previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, tenendo conto delle migliori pratiche nell'UE e nel mondo e ponendo l'accento sull'integrazione degli effetti sociali o culturali auspicabili in termini di politica dei media, quali lo sviluppo dei talenti, gli obblighi sociali, l'inclusione, la diversità, la parità di genere e l'inverdimento;

    36.

    ritiene che la scelta che una stagione di una serie corrisponda a un titolo, come indicato negli orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi a richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, andrebbe valutata a tempo debito tenendo conto delle sue conseguenze sulle opere cinematografiche e le serie televisive e dell'obiettivo di offrire al pubblico europeo un'offerta culturale variegata; ritiene inoltre che i termini «fatturato di modesta entità» e «pubblico di modesta entità» dovrebbero essere valutati per verificare se siano sufficientemente chiari e possano essere applicati in maniera sufficientemente armonizzata;

    37.

    è consapevole del fatto che, per quanto riguarda la trasmissione di eventi di particolare rilevanza e la possibilità del pubblico di guardarli, alcuni Stati membri, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, hanno adottato norme sproporzionate sul volume di eventi interessati, le negoziazioni con gli offerenti qualificati, i criteri di ammissibilità e la loro idoneità complessiva all'attuale panorama competitivo, ad esempio rispetto alla disponibilità di eventi online; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle norme per garantire che gli eventi di particolare rilevanza rimangano accessibili al maggior numero possibile di persone nelle trasmissioni televisive in chiaro;

    38.

    sottolinea che la raccolta di dati relativi ai servizi di media audiovisivi disponibili sulle piattaforme online conferisce a tali piattaforme un vantaggio competitivo;

    39.

    accoglie con favore il fatto che i gatekeeper di cui al regolamento sui mercati digitali (11) debbano condividere parte dei dati che generano e non siano autorizzati a favorire i propri contenuti rispetto a quelli di terzi; ritiene che ciò potrebbe non essere sufficiente a garantire una concorrenza leale e un panorama variegato di media audiovisivi; invita la Commissione a prendere in esame soluzioni adeguate per evitare tali squilibri di mercato e garantire che i fornitori di servizi di media audiovisivi possano accedere a tutti i dati sulla fruizione dei propri servizi;

    40.

    sottolinea inoltre che i dati necessari devono, quanto meno, essere accessibili alle rispettive autorità o organismi nazionali di regolamentazione, in modo che essi possano determinare se ai servizi di media audiovisivi di interesse generale alle opere europee sia stato dato il giusto rilievo nei cataloghi dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

    41.

    chiede di sfruttare al massimo le potenzialità della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione e di valutarne regolarmente i rispettivi effetti sui fornitori di servizi di media audiovisivi per fornire la migliore qualità e il migliore impatto possibili;

    42.

    invita la Commissione a procedere a un'indagine più approfondita delle opzioni in rapida crescita di servizi di media audiovisivi creati da influencer online, rivolgendo una particolare attenzione alla tutela dei minori e dei consumatori, e ad applicare scrupolosamente una netta ed evidente distinzione tra pubblicità e contenuti propri; riconosce che il fatto che le comunicazioni commerciali non siano segnalate come tali si sta rivelando sempre più come un problema di concorrenza e ha ripercussioni negative sulla tutela dei minori e dei consumatori;

    43.

    invita gli Stati membri e la Commissione a garantire, ove possibile, che l'identità del fornitore di servizi di media audiovisivi sia chiaramente individuabile dagli utenti, anche online, tramite un logo o marchio di altro tipo;

    44.

    esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto concerne le risorse finanziarie e umane delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, visti i loro compiti sempre più complessi, e a promuovere la cooperazione transfrontaliera; insiste sulla necessità di salvaguardare l'indipendenza richiesta dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi; sottolinea l'importanza di dotare l'ERGA di mezzi e strumenti efficaci per monitorare il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva e di prevedere sanzioni in caso di inadempienza; chiede che all'ERGA sia conferita maggiore indipendenza, tra l'altro tramite l'istituzione di un suo segretariato indipendente dalla Commissione;

    45.

    insiste affinché, a prescindere dalla futura legislazione, la Commissione garantisca un'attuazione coerente e completa della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dei suoi obiettivi negli Stati membri, prestando particolare attenzione all'articolo 30, che, in ogni caso, richiede un monitoraggio continuo e attento e reazioni tempestive a qualsiasi sviluppo indesiderato; chiede alla Commissione di agire rapidamente qualora vi sia ragione di ritenere che un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione potrebbe esercitare i propri poteri in modo incompatibile con gli obiettivi e i valori dell'UE, in particolare in caso di sospette violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

    46.

    esorta la Commissione a pubblicare tempestivamente gli orientamenti di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi in merito all'ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sull'attuazione delle misure per lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, al fine di evitare ulteriori ritardi nella presentazione tempestiva di tali relazioni; ribadisce che i destinatari dei servizi di media all'interno dell'UE hanno il diritto di ricevere e di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ricorda che non tutti possono usufruire di tale diritto e della possibilità di accedere a servizi di media liberi e pluralistici nell'UE se questi non sono accompagnati da un'adeguata alfabetizzazione mediatica, aspetto di cui si occupa in modo particolare la direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe invece mirare a dotare le persone delle capacità di riflessione critica necessarie per esercitare il proprio giudizio, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti;

    47.

    prende atto che le sfide al diritto di ricevere e di comunicare informazioni e alla possibilità di accedere a servizi di media liberi e pluralistici sono spesso aggravate dal predominio di alcune piattaforme online; raccomanda pertanto di valutare l'ipotesi di introdurre imposte per tali piattaforme, che potrebbero generare fondi per la creazione e il rafforzamento di iniziative di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri;

    48.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)   GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

    (2)   GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

    (3)   GU C 223 del 7.7.2020, pag. 3.

    (4)   GU C 223 del 7.7.2020, pag. 10.

    (5)   GU C 160 del 13.4.2022, pag. 13.

    (6)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

    (7)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

    (8)  Dati forniti dal Centro per il pluralismo e la libertà dei media, dicembre 2022.

    (9)  Osservatorio europeo dell'audiovisivo, "MAVISE — Database on audiovisual services and their jurisdiction in Europe (MAVISE — Banca dati sui servizi audiovisivi e la loro giurisdizione in Europa), consultato il 3 aprile 2023.

    (10)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

    (11)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1062/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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