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Document 52023IP0015

    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 sull'istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina (2022/3017(RSP))

    GU C 214 del 16.6.2023, p. 109–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 214 del 16.6.2023, p. 96–100 (GA)

    16.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 214/109


    P9_TA(2023)0015

    Istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina

    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 sull'istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina (2022/3017(RSP))

    (2023/C 214/10)

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Russia, in particolare quelle del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (1) e del 23 novembre 2022 sul riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo (2),

    vista la dichiarazione di Londra del 13 gennaio 1942,

    vista la Carta delle Nazioni Unite,

    viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974 sulla definizione di aggressione e n. 377 (V) del 3 novembre 1950 (risoluzione «Uniting for Peace»),

    visti lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), in particolare l'articolo 8 bis e gli emendamenti di Kampala sul crimine di aggressione, e l'accordo di cooperazione e di assistenza del 2006 tra la CPI e l'UE,

    viste le risoluzioni nn. 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) e 2473 (2022) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

    vista l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 16 marzo 2022 sulle accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,

    vista la risoluzione sulla guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina e il suo popolo e la conseguente minaccia per la sicurezza nella regione dell'OSCE, adottata in occasione della 29a sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), svoltasi dal 2 al 6 luglio 2022,

    vista la dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri di Estonia, Lettonia e Lituania, del 16 ottobre 2022, in cui si chiede l'istituzione di un tribunale speciale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina,

    viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 sull'aggressione contro l'Ucraina e del 12 ottobre 2022 sul tema «Integrità territoriale dell'Ucraina: difendere i principi della Carta delle Nazioni Unite»,

    viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 novembre 2022 sulla relazione della Corte penale internazionale e del 14 novembre 2022 sulla promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2022 e del 15 dicembre 2022,

    viste la dichiarazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del 30 novembre 2022, sulle responsabilità della Russia e sull'uso dei beni russi congelati, in cui fa riferimento alla necessità di istituire un tribunale specializzato per indagare e perseguire il crimine di aggressione della Russia contro l'Ucraina, sostenuto dalle Nazioni Unite, nonché le successive dichiarazioni ad alto livello di Germania, Polonia e altri paesi,

    visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

    A.

    considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato;

    B.

    considerando che dal febbraio 2014 la Russia conduce una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina, che ha rilanciato il 24 febbraio 2022 con una massiccia invasione dell'Ucraina;

    C.

    considerando che la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina costituisce una palese e flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, dei principi fondamentali del diritto internazionale e di diversi accordi internazionali quali l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa e il memorandum di Budapest;

    D.

    considerando che, durante questo periodo, le forze russe hanno condotto attacchi indiscriminati contro zone residenziali e infrastrutture civili, hanno ucciso migliaia di civili ucraini e hanno perpetrato atti terroristici in tutto il paese prendendo di mira infrastrutture civili;

    E.

    considerando che migliaia di civili, tra cui bambini, sono già stati assassinati e molti altri sono stati torturati, vessati, aggrediti sessualmente, rapiti o sfollati con la forza; che tale condotta disumana da parte delle forze russe e dei loro associati è in totale spregio del diritto internazionale umanitario;

    F.

    considerando che le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe a Bucha, Irpin e in molte altre città ucraine durante l'occupazione russa rivelano la brutalità della guerra di aggressione condotta dalla Federazione russa contro l'Ucraina e sottolineano l'importanza di un'azione internazionale coordinata per stabilire la responsabilità per il crimine di aggressione e per tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario;

    G.

    considerando che il 30 settembre 2022 la Russia ha dichiarato unilateralmente l'annessione degli oblast ucraini di Donetsk, Cherson, Luhansk e Zaporizhzhia, parzialmente occupati dalla Russia;

    H.

    considerando che la Federazione russa è stata riconosciuta dal Parlamento europeo e da molti parlamenti e assemblee nazionali come uno Stato sostenitore del terrorismo e che fa uso di mezzi terroristici;

    I.

    considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è l'atto di aggressione più oltraggioso compiuto dalla leadership politica di un paese in Europa dal 1945 e richiede pertanto un'adeguata risposta giudiziaria a livello internazionale; che, nelle sue risoluzioni (3), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che l'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina viola l'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di qualsiasi violazione del diritto internazionale in Ucraina o contro di essa, compresa la sua aggressione in violazione della Carta delle Nazioni Unite; che i responsabili del crimine di aggressione contro l'Ucraina non devono rimanere impuniti;

    J.

    considerando che l'aggressione della Russia è stata inoltre esplicitamente denunciata da rappresentanti di vari Stati e organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'UE, l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Unione africana, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, il Forum delle isole del Pacifico, l'Organizzazione degli Stati americani, la Comunità dei Caraibi, il Consiglio nordico e altri;

    K.

    considerando che il 16 marzo 2022 la Corte internazionale di giustizia ha ordinato alla Federazione russa di sospendere immediatamente le sue operazioni militari nel territorio dell'Ucraina;

    L.

    considerando che dal 2 marzo 2022 il procuratore della CPI sta conducendo un'indagine sulla situazione in Ucraina in relazione alle accuse passate e attuali relative a crimini commessi dalla Federazione russa a partire dal 21 novembre 2013, tra cui atti di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità; che, sebbene l'Ucraina non sia uno Stato parte della CPI, ha riconosciuto la giurisdizione della CPI, con la quale sta cooperando;

    M.

    considerando che la risoluzione n. 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1974, definisce l'aggressione come «l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite» e afferma che «una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace internazionale» e che «l'aggressione dà luogo alla responsabilità internazionale»; che l'articolo 8 bis dello Statuto di Roma definisce il reato di aggressione come «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite»; che per «atto di aggressione» si intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite; che, secondo lo Statuto di Roma della CPI, il crimine di aggressione è diverso dai crimini di guerra o dai crimini contro l'umanità; che il crimine di aggressione è generalmente un crimine della leadership in quanto può essere commesso soltanto da coloro che hanno il potere di definire la politica di aggressione di uno Stato; che il Tribunale militare internazionale di Norimberga, che si è concentrato sul crimine di aggressione, nel 1946 ha statuito che l'aggressione è «il crimine internazionale supremo»;

    N.

    considerando che una guerra di aggressione è un grave crimine internazionale, in particolare nel contesto del possibile uso di tutti i tipi di armi di distruzione di massa che comportano conseguenze catastrofiche per la pace e i mezzi di sussistenza umani nel mondo, nonché danni gravi e a lungo termine all'ambiente naturale e al clima;

    O.

    considerando che, nella causa Barcelona Traction, la Corte internazionale di giustizia ha indicato che gli obblighi derivanti dal divieto di atti di aggressione sono obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso e non nei confronti dei singoli Stati;

    P.

    considerando che, a seguito di due dichiarazioni ad hoc dell'Ucraina, la CPI è competente a giudicare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio commessi sul territorio ucraino a partire dal novembre 2013, ma non è competente, nell'attuale situazione, a giudicare il crimine di aggressione quale definito dall'articolo 8 bis dello statuto di Roma e dagli emendamenti di Kampala, in quanto né l'Ucraina né la Federazione russa hanno ratificato lo statuto di Roma e gli emendamenti relativi al crimine di aggressione; che, dal 2 marzo 2022, il procuratore della CPI conduce un'indagine sulla situazione in Ucraina; che l'istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione non pregiudicherà la competenza della CPI a giudicare altri crimini, bensì la integrerà;

    Q.

    considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti della Cechia, dell'Estonia, della Francia, della Lettonia, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia hanno adottato risoluzioni a sostegno dell'istituzione del tribunale speciale internazionale ad hoc;

    R.

    considerando che il 30 novembre 2022 la Commissione ha presentato delle opzioni alternative su come istituire un meccanismo di accertamento delle responsabilità per il crimine di aggressione contro l'Ucraina; che qualsiasi decisione in merito a tale meccanismo dovrebbe essere presa in stretta cooperazione con l'Ucraina;

    S.

    considerando che, nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2022, il Consiglio europeo ha incoraggiato ulteriori sforzi volti a garantire il pieno accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e ad assicurare l'accertamento delle responsabilità per il crimine di aggressione, e ha invitato la Commissione, il vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e il Consiglio a portare avanti i lavori, in conformità del diritto dell'UE e del diritto internazionale, sottolineando che il perseguimento del crimine di aggressione riguarda la comunità internazionale nel suo insieme;

    T.

    considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è paralizzato sulla situazione in Ucraina dal momento che la Russia è in grado di bloccare, con il proprio veto, qualsiasi azione concreta; che la risoluzione n. 377 (V) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha costituito un precedente, fornendo alle Nazioni Unite una via d'azione alternativa quando almeno un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite utilizza il proprio veto per impedire al Consiglio di sicurezza di svolgere le sue funzioni come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite;

    1.

    ribadisce la sua condanna, con la massima fermezza, nei confronti della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il suo fermo sostegno a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e il suo appello alla Russia affinché cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale;

    2.

    sottolinea che il crimine di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina rappresenta una violazione chiara e incontestabile della Carta delle Nazioni Unite che, nell'interesse della sicurezza mondiale e dell'ordine internazionale fondato su regole, non può rimanere senza risposta da parte della comunità internazionale; ribadisce il suo invito alla Commissione, al VP/AR e agli Stati membri a sostenere il pieno accertamento delle responsabilità per tutti i crimini commessi dalla Russia e dai suoi alleati e mandatari durante la loro guerra di aggressione contro l'Ucraina;

    3.

    sottolinea la necessità urgente che l'UE e i suoi Stati membri, in stretta cooperazione con l'Ucraina e con la comunità internazionale, preferibilmente attraverso le Nazioni Unite, sollecitino l'istituzione di un tribunale internazionale speciale che si occupi di perseguire il crimine di aggressione contro l'Ucraina perpetrato dalla leadership politica e militare della Federazione russa e dai suoi alleati e di trovare un percorso comune e giuridicamente solido al riguardo; ritiene che l'istituzione di tale tribunale colmerebbe la grave lacuna esistente nell'attuale assetto istituzionale della giustizia penale internazionale e dovrebbe basarsi sulle norme e sui principi applicabili alla CPI, come stabilito nello statuto di Roma;

    4.

    invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a lavorare in stretta cooperazione con l'Ucraina per cercare e costruire un sostegno politico in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad altri consessi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, l'OSCE e il G7, a favore dell'istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina;

    5.

    ritiene che l'istituzione del tribunale speciale integrerebbe gli sforzi investigativi della CPI e del suo procuratore, in quanto si concentrerebbe sui presunti genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Ucraina; ribadisce il suo pieno sostegno all'indagine in corso da parte del procuratore della CPI sulla situazione in Ucraina; sottolinea l'importanza che l'Ucraina ratifichi lo statuto di Roma della CPI e i relativi emendamenti e divenga formalmente membro della CPI;

    6.

    chiede il ricorso attivo alla diplomazia pubblica e alla comunicazione strategica dell'UE a sostegno dell'istituzione del tribunale speciale;

    7.

    sottolinea che, sebbene l'esatta composizione e le modalità di funzionamento del tribunale speciale debbano ancora essere determinate, esse dovranno rispettare i più elevati criteri in materia di trasparenza e imparzialità; ritiene inoltre che il tribunale internazionale speciale debba essere competente a indagare non solo su Vladimir Putin e sulla leadership politica e militare della Federazione russa, ma anche su Aljaksandr Lukašėnka e sulla leadership politica e militare della Bielorussia, Stato che facilita la guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina mettendo a disposizione il suo territorio e fornendo sostegno logistico, in quanto ciò rientra nella descrizione di un crimine di aggressione a norma dell'articolo 8 bis dello statuto di Roma;

    8.

    evidenzia che i lavori preparatori dell'UE sul tribunale speciale dovrebbero iniziare senza indugio e concentrarsi sulla definizione delle modalità del tribunale speciale in cooperazione con l'Ucraina, nonché sostenere le autorità ucraine e internazionali nel reperimento delle prove da utilizzare nel futuro tribunale speciale;

    9.

    invita le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna, a sostenere nel frattempo l'istituzione di una procura ad interim e osserva che la creazione di tale procura rappresenterebbe un importantissimo e concreto passo avanti nell'indagine e nel perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina da parte del futuro tribunale speciale;

    10.

    condanna la pratica russa di bloccare, a livello delle Nazioni Unite, qualsiasi azione finalizzata a chiamare la Russia a rispondere della guerra di aggressione contro l'Ucraina;

    11.

    sottolinea l'importante ruolo di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina nel chiedere giustizia per il popolo ucraino, nel dissuadere altri attori internazionali dall'imitare l'aggressione illegale della Russia e nell'agevolare le richieste di risarcimento e l'eventuale riconciliazione futura;

    12.

    invita l'UE e gli Stati membri, nonché i loro partner e alleati, ad avviare una discussione sulla possibilità giuridica di utilizzare i beni sovrani dello Stato russo come risarcimento per le violazioni del diritto internazionale da parte della Russia in Ucraina, anche negando potenzialmente a tali beni le tutele dell'immunità sovrana o limitando tali tutele a causa della natura grave di tali violazioni;

    13.

    è fermamente convinto che l'istituzione di tale tribunale speciale per il crimine di aggressione invierebbe sia alla società russa che alla comunità internazionale un segnale molto chiaro del fatto che Putin e la leadership politica e militare russa possono essere condannati per il crimine di aggressione commesso in Ucraina; sottolinea che l'istituzione di tale tribunale invierebbe inoltre all'élite politica e imprenditoriale in Russia, nonché agli alleati della Russia, un chiaro segnale del fatto che non è più possibile per la Federazione russa, sotto la guida di Putin, tornare alla situazione preesistente nei suoi rapporti con l'Occidente;

    14.

    sostiene la raccomandazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite quale primo passo verso l'istituzione, da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite e in cooperazione con l'Ucraina, di un registro internazionale dei danni che funga da registro per i futuri risarcimenti per i danni, le perdite o le lesioni subite da tutte le persone fisiche e giuridiche interessate e per i danni a lungo termine, diffusi e gravi causati all'ambiente naturale e al clima, nonché allo Stato dell'Ucraina, da atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa e dei suoi alleati in Ucraina o contro di essa, anche ai fini della promozione e del coordinamento della raccolta di prove;

    15.

    invita l'UE ad adottare una posizione comune sul crimine di aggressione e sugli emendamenti di Kampala allo statuto di Roma della CPI, relativi a tale crimine; invita la Bulgaria, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Ungheria e la Romania ad accettare e ratificare gli emendamenti di Kampala;

    16.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Corte penale internazionale, ai paesi del G7, all'Unione africana, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al Forum delle isole del Pacifico, all'Organizzazione degli Stati americani, alla Comunità dei Caraibi, alle autorità bielorusse, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione Russa e al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina.

    (1)  GU C 479 del 16.12.2022, pag. 68.

    (2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0405.

    (3)  Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 sull'aggressione contro l'Ucraina, del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina e del 15 novembre 2022 sulla promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina.


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