COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.10.2023
COM(2023) 581 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Sostituisce il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi
.
Il regolamento (UE) 2019/1009 estende l'ambito di applicazione dell'armonizzazione a nuove categorie di prodotti fertilizzanti, in particolare i prodotti innovativi e i prodotti circolari contenenti materiali recuperati da rifiuti o sottoprodotti, e stabilisce prescrizioni in materia di efficienza agronomica e sicurezza per la marcatura CE dei prodotti fertilizzanti. I fabbricanti restano liberi di scegliere se basarsi sulle disposizioni del regolamento e apporre la marcatura CE sui propri prodotti fertilizzanti o se seguire le norme nazionali relative a tali prodotti.
2.BASE GIURIDICA
A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I, ad eccezione dei valori limite per il cadmio, delle definizioni e degli elementi relativi all'ambito di applicazione delle categorie funzionali del prodotto, e di modificare gli allegati II, III e IV, come pure di integrare l'allegato II.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione deve darne contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
3.1
Conferimenti di poteri utilizzati durante il periodo di riferimento della relazione
Durante il periodo di riferimento della relazione
la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati
:
·regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 28 ottobre 2021 e si applica dal 16 luglio 2022;
·regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 20 dicembre 2021 e si applica dal 16 luglio 2022;
·regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di ossidazione termica e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 20 dicembre 2021 e si applica dal 16 luglio 2022;
·regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione, del 7 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 20 dicembre 2021 e si applica dal 16 luglio 2022;
·regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l'uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 14 luglio 2022 e si applica dal 16 luglio 2022;
·regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione, del 22 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 16 luglio 2022 e si applica dal 28 luglio 2022;
· regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 3 ottobre 2022 e si applica da tale data;
·regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione, del 18 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi
. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, è entrato in vigore il 16 marzo 2023 e si applica da tale data.
La Commissione ha notificato al Parlamento europeo e al Consiglio tutti gli atti delegati simultaneamente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1009. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno prorogato il termine per sollevare obiezioni di cui all'articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1009 in relazione ad alcuno di tali atti. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito ad alcuno dei suddetti atti.
L'adozione di tali atti delegati ha agevolato gli scambi di prodotti fertilizzanti a base biologica rinnovabili contenenti materiali innovativi ottenuti da rifiuti organici (ad esempio letame, acque reflue, fanghi, rifiuti urbani), contribuendo così al conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore".
3.2
Conferimento di potere non utilizzato durante il periodo di riferimento della relazione
Il conferimento di potere di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1009 non è stato utilizzato durante il periodo di riferimento della relazione. Conformemente a tale articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche. La Commissione sta attualmente valutando nuove acquisizioni scientifiche in relazione all'uso dei fosfonati come biostimolanti delle piante. Non è stata ancora presa una decisione in merito all'adozione di un atto delegato in considerazione delle possibili implicazioni per i limiti massimi di residui negli alimenti e nei mangimi. I nuovi sviluppi scientifici potrebbero richiedere un atto delegato a norma dell'articolo 42, paragrafo 8. Pertanto, tale conferimento di potere è ancora necessario.
3.3
Sviluppi futuri
La Commissione sta attualmente valutando vari adeguamenti del regolamento (UE) 2019/1009 al progresso tecnico al fine di offrire nuove opportunità per l'economia circolare in questo settore. In particolare, sono in corso lavori su possibili regolamenti delegati sulla base dell'articolo 42, paragrafo 1, alle condizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Più precisamente:
·Articolo 42, paragrafo 4 - microrganismi
La Commissione sta attualmente valutando alcuni microrganismi per determinare se siano sicuri e possano quindi essere inclusi nell'ambito di applicazione delle norme di armonizzazione conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/1009.
·Articolo 42, paragrafo 5 - prodotti derivati da sottoprodotti animali
La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/1605, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti. La Commissione sta attualmente valutando tali prodotti derivati con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione, alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5. Un primo atto delegato relativo al letame trasformato sarà adottato entro la fine del 2023.
·Articolo 42, paragrafo 6 - criteri di biodegradabilità per determinati polimeri
La Commissione sta attualmente valutando la possibilità di stabilire criteri di biodegradabilità per i polimeri di cui alla parte II, categoria di materiali costituenti 9, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e metodi di prova per verificare la conformità a tali criteri.
4.CONCLUSIONI
Utilizzando i conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1009 la Commissione ha agevolato gli scambi di prodotti fertilizzanti nel mercato interno e ha promosso alternative verdi e circolari ai fertilizzanti prodotti a partire da gas naturale o da altri materiali derivanti dall'attività estrattiva. Ciò è particolarmente importante per garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei fertilizzanti.
La Commissione avverte la necessità di una proroga della delega di potere di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1009 per un periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2.
Ciò sarà particolarmente importante per fornire al quadro giuridico la necessaria flessibilità al fine di integrarlo e adeguarlo regolarmente ai più recenti progressi tecnici e sviluppi scientifici.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.