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Document 52023BP1954

Risoluzione (UE) 2023/1954 del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali — KDT JU» (prima del 30 novembre 2021 impresa comune ECSEL) per l’esercizio 2021

GU L 242 del 29.9.2023, p. 513–517 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2023/1954/oj

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/513


RISOLUZIONE (UE) 2023/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2023

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali — KDT JU» (prima del 30 novembre 2021 impresa comune ECSEL) per l’esercizio 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» per l’esercizio 2021,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0082/2023),

A.

considerando che l’impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) è stata istituita il 6 maggio 2014, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio (1) entrato in vigore il 27 giugno 2014, per il periodo fino al 31 dicembre 2024; che ECSEL ha sostituito, succedendovi giuridicamente, l’impresa comune ENIAC (ENIAC) e l’impresa comune ARTEMIS (ARTEMIS), che sono state sciolte il 26 giugno 2014; che nel novembre 2021, con il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio (2) è stata istituita l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» («impresa comune KDT»), nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per sostituire ECSEL per il periodo fino al 31 dicembre 2031;

B.

considerando che l’impresa comune KDT costituisce un partenariato pubblico-privato per la gestione di un programma di ricerca e innovazione volto a rinforzare l’autonomia strategica dell’Unione nel settore dei sistemi e dei componenti elettronici; che l’impresa comune KDT dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite che consentano alle industrie dell’Unione in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici;

C.

considerando che i membri dell’impresa comune KDT sono l’UE, rappresentata dalla Commissione, gli Stati partecipanti e tre associazioni di categoria, ossia l’Associazione europea per l’integrazione dei sistemi intelligenti, l’Associazione delle attività europee di nanoelettronica e l’Associazione di categoria Inside, che rappresenta portatori di interessi dei settori della micro e nanoelettronica e dei sistemi integrati e incorporati/ciberfisici intelligenti;

D.

considerando che il contributo finanziario dell’Unione erogato all’impresa comune KDT, compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a un massimo di 1,8 miliardi di EUR, di cui fino a 26,331 milioni di EUR per i costi amministrativi; che i membri privati dell’impresa comune KDT versano o fanno sì che le loro entità costitutive o affiliate versino contributi pari ad almeno 2,5 miliardi di EUR all’impresa comune KDT; che i membri privati versano o fanno sì che le loro entità costitutive o affiliate versino contributi finanziari fino a 26,331 milioni di EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune KDT per il periodo di 10 anni;

Aspetti generali

1.

accoglie con favore l’approccio generale del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori («normativa sui chip»);

2.

riconosce che il programma Orizzonte Europa prevede obiettivi ambiziosi per l’impresa comune KDT, che possono essere conseguiti solo progettando e attuando soluzioni efficaci che affrontino le carenze dei sistemi di controllo interno e preparino alle sfide future derivanti dall’aumento delle responsabilità, ad esempio nel settore della gestione e della pianificazione delle risorse umane; sottolinea, in tale contesto, che calcoli e requisiti di comunicazione particolarmente complessi e gravosi comportano un rischio di errore significativo e invita pertanto l’impresa comune KDT a esplorare possibilità di semplificazione, ove possibile, che siano compatibili con il quadro giuridico esistente;

3.

osserva che tra le imprese comuni non esiste una definizione armonizzata di «costi amministrativi» che costituisca una base per il calcolo dei contributi finanziari dei membri e una condizione preliminare ai fini della comparabilità; chiede, in tale contesto, orientamenti comuni che consentano a tutte le imprese comuni di adottare un approccio armonizzato per la classificazione di talune categorie di costi amministrativi, quali le spese per consulenze, studi, analisi, valutazioni e assistenza tecnica;

Gestione finanziaria e di bilancio

4.

si compiace del fatto che i conti annuali dell’impresa comune KDT presentino fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell’impresa comune KDT al 31 dicembre 2021, nonché i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per tale esercizio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, come pure che le operazioni alla base dei conti siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

5.

rileva che il bilancio totale disponibile dell’impresa comune KDT per l’esercizio 2021, che comprende gli stanziamenti reinseriti non utilizzati degli anni precedenti, le entrate con destinazione specifica e le riassegnazioni all’esercizio successivo, includeva 218,3 milioni di EUR per gli stanziamenti di impegno e 199,3 milioni di EUR per gli stanziamenti di pagamento, e che il tasso di utilizzo è stato del 99,4 % per gli stanziamenti di impegno (99,59 % nel 2020) e dell’84 % per gli stanziamenti di pagamento (88,63 % nel 2020);

6.

apprende dalla relazione della Corte dei conti («relazione della Corte») che, alla fine del 2021, l’impresa comune KDT ha proceduto alla chiusura finanziaria dei progetti in corso del settimo programma quadro per la ricerca; rileva che, sulla base dei costi totali delle attività sottoscritte del settimo programma quadro per la ricerca e dei pagamenti effettivi realizzati dall’impresa comune KDT e dai suoi predecessori, ossia ENIAC, ARTEMIS ed ECSEL, per il cofinanziamento di tali attività, i contributi finali stimati dei membri sono pari a 564,3 milioni di EUR per l’Unione, a 812,5 milioni di EUR per gli Stati partecipanti e 2 202,4 milioni di EUR di contributi in natura per i membri privati;

7.

rileva che, alla fine del 2021, l’impresa comune KDT aveva interamente impegnato 1 170 milioni di EUR del contributo massimo dell’UE per le convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel quadro di Orizzonte 2020; rileva che, di tale importo, circa 190,3 milioni di EUR (il 16,6 %) dovranno essere pagati nei prossimi anni;

8.

rileva il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell’impresa comune KDT per il 2021 disponibili per i progetti Orizzonte 2020, pari all’85 %; rileva che l’impresa comune KDT non aveva quasi nessuno stanziamento di impegno operativo per il 2021, avendo chiuso il suo ultimo invito a presentare proposte entro la fine del 2020;

9.

apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2021, i potenziali contributi in natura definitivi dei membri privati per le attività operative di Orizzonte 2020 erano stimati a 1 594,2 milioni di EUR; rileva che l’impresa comune KDT può calcolare e convalidare l’importo effettivo dei contributi in natura dei membri privati solo dopo che sia l’impresa comune KDT che gli Stati partecipanti hanno eseguito tutti i pagamenti e dopo aver ricevuto tutti i certificati di fine progetto e le relative informazioni; osserva, in tale contesto e dato che alla fine del 2021 solo un numero limitato di progetti di Orizzonte 2020 era stato finalizzato, che i contributi in natura convalidati dei membri del settore ammontavano a 300,6 milioni di EUR; apprende che, alla fine del 2021, i contributi in natura cumulativi dei membri privati stimati in base alla metodologia «pro rata temporis» adottata dal consiglio di direzione dell’impresa comune KDT (non ancora convalidati) ammontavano a 968,2 milioni di EUR;

10.

rileva che, alla fine del 2021, gli Stati partecipanti avevano sottoscritto impegni contrattuali per 1 106,2 milioni di EUR e dichiarato contributi finanziari per un totale di 450,2 milioni di EUR, che hanno pagato direttamente ai beneficiari nazionali dei progetti Orizzonte 2020 sostenuti; osserva che la differenza tra l’importo del contributo finanziario degli Stati partecipanti e quello del contributo finanziario dell’UE, pari a 1 058,1 milioni di EUR alla fine del 2021, è riconducibile al fatto che la maggior parte degli Stati partecipanti rileva e comunica i propri costi all’impresa comune KDT soltanto al completamento dei progetti di Orizzonte 2020 sostenuti;

Appalti e personale

11.

rileva che appalti e contratti sono gestiti in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune KDT e coordinati all’interno del team Amministrazione e finanza dell’impresa comune KDT;

12.

osserva che l’impresa comune KDT, al fine di raggiungere i propri obiettivi e supportare adeguatamente le proprie attività e infrastrutture, ha destinato dei fondi all’acquisizione dei servizi e delle forniture necessari; rileva che, nel contesto di una sana gestione finanziaria e dell’efficienza, l’impresa comune KDT si è avvalsa, nella misura più ampia possibile, dei vari accordi sul livello dei servizi già conclusi con i pertinenti servizi della Commissione, nonché i suoi membri privati, e si è avvalsa di contratti quadro interistituzionali (ad esempio servizi e apparecchiature IT, servizi di personale interinale, servizi di audit esterni); prende atto che, dato il contesto sanitario legato alla pandemia di COVID-19 e alle restrizioni imposte, nell’ultimo trimestre del 2021 sostanzialmente tutte le riunioni e gli eventi si sono svolti a distanza e hanno avuto luogo pochissime missioni; osserva che, di conseguenza, nel 2021 l’impresa comune KDT ha gestito pochissime procedure di appalto, essenzialmente per contratti di basso valore;

13.

rileva che nel maggio 2021 sono state avviate due procedure negoziate di valore molto modesto per l’aggiudicazione di due contratti per il supporto logistico e la creazione di video nel contesto dell’organizzazione della versione digitale del simposio 2021 dell’impresa comune ECSEL, e che nel settembre 2021 ECSEL ha avviato una procedura negoziata per un contratto di valore modesto relativo all’organizzazione di un seminario di alto livello;

14.

rileva dalla relazione della Corte che il 31 dicembre 2021 l’impresa comune KDT contava 29 dipendenti, tra cui agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati; apprende dalla relazione annuale di attività che nel 2021 ECSEL ha assunto due agenti contrattuali per posti di assistente finanziario/amministrativo (lasciati vacanti dopo l’uscita di membri del personale precedenti); rileva che l’assunzione è stata conclusa nel quarto trimestre del 2021; osserva che due agenti temporanei sono andati in pensione e che uno è già stato sostituito;

15.

osserva con preoccupazione che, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021, il tasso medio annuo di personale interinale per tutte le imprese comuni è rimasto elevato, attestandosi intorno all’11 % del personale statutario; ricorda che l’elevata proporzione di personale contrattuale tende a far aumentare significativamente il livello di avvicendamento e a destabilizzare ulteriormente la situazione del personale dell’impresa comune KDT; sottolinea, inoltre, che il ricorso a personale interinale dovrebbe rimanere una soluzione temporanea poiché, in caso contrario, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla prestazione globale dell’impresa comune, ad esempio in termini di mantenimento delle competenze chiave, mancanza di chiarezza dei canali di responsabilità, possibili controversie giuridiche e minore efficienza del personale;

16.

apprende dalla relazione della Corte che, con la proposta della Commissione (3) recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085, l’impresa comune KDT sarà trasformata nella futura impresa comune «Chip», con una nuova competenza relativa all’attuazione dell’iniziativa «Chip per l’Europa» nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; si compiace, in tale contesto, che l’impresa comune KDT sosterrà lo sviluppo di tecnologie innovative dei semiconduttori di prossima generazione in grado di potenziare la capacità di produzione dei chip dell’Unione; rileva che, in base a tale proposta, l’impresa comune KDT attuerà progetti per circa 10,9 miliardi di EUR nell’ambito del QFP 2021-2027 e dovrebbe assumere altri 19 agenti per raggiungere entro il 2025 l’organico previsto di 50 agenti; teme che, dal momento che in organico contava solo 29 agenti (13 temporanei e 16 contrattuali) a fine 2021, l’impresa comune KDT potrebbe trovarsi ad affrontare notevoli sfide in termini di risorse umane per gestire queste nuove assunzioni, che vanno ad aggiungersi ai nuovi processi amministrativi e operativi ancora da istituire;

17.

rileva dalla relazione annuale di attività 2021, per quanto riguarda l’equilibrio di genere, che il numero di esperte incaricate delle analisi in seno all’impresa comune KDT è aumentato rispetto all’anno precedente, sia in percentuale che in cifre assolute; si rammarica che la percentuale, che si attesta al 19,4 %, sia ancora bassa e chiede maggiori sforzi in termini di equilibrio di genere;

18.

osserva che, dal 2016, le imprese comuni non hanno versato i contributi a carico del datore di lavoro per il loro personale al regime pensionistico dell’Unione in proporzione delle loro entrate sovvenzionate da paesi terzi rispetto alle loro entrate complessive, in quanto la Commissione non ha previsto tale spesa nel bilancio delle imprese comuni né ha richiesto formalmente i pagamenti; invita la Commissione a prendere misure per evitare problemi analoghi in futuro;

Controlli interni

19.

rileva dalla relazione della Corte che gli accordi amministrativi conclusi da ENIAC e ARTEMIS con le autorità di finanziamento nazionali hanno continuato ad applicarsi da quando tali imprese comuni si sono fuse per formare ECSEL; rileva che, in virtù di tali accordi, le strategie relative agli audit ex post di ENIAC e ARTEMIS si affidavano in larga misura alle autorità di finanziamento nazionali per la revisione delle dichiarazioni di spesa dei progetti; si rammarica che la significativa diversità delle metodologie e delle procedure utilizzate dalle autorità di finanziamento nazionali non consenta all’impresa comune ECSEL di calcolare un unico tasso di errore ponderato attendibile né un tasso di errore residuo per i pagamenti del settimo programma quadro per la ricerca e che, poiché i pagamenti totali di ECSEL nel 2021 eseguiti per chiudere i restanti progetti del settimo programma quadro per la ricerca ammontavano solo a 0,6 milioni di EUR (0,4 % dei pagamenti operativi totali), essi non costituissero un rischio di errore rilevante nel 2021;

20.

rileva dalla relazione annuale di attività che per i pagamenti di Orizzonte 2020 il servizio comune di audit della direzione generale Ricerca e innovazione della Commissione è responsabile degli audit ex post; si rammarica che, sulla base dei risultati del suo audit alla fine del 2021, l’impresa comune KDT abbia registrato un tasso di errore rappresentativo per Orizzonte 2020 del 2,2 % (2,68 % nel 2020) e un tasso di errore residuo dell’1,2 % (1,25 % nel 2020);

21.

osserva che, per valutare i controlli sui pagamenti operativi dell’impresa comune KDT, la Corte dei conti («Corte») ha sottoposto ad audit un campione casuale dei pagamenti di Orizzonte 2020 effettuati nel 2021, a livello dei beneficiari finali, per corroborare i tassi di errore degli audit ex post (per quanto riguarda le operazioni di pagamento delle sovvenzioni verificate presso i beneficiari, la soglia di segnalazione per gli errori quantificabili è pari all’1 % dei costi sottoposti ad audit); si rammarica che, in due casi, la Corte abbia rilevato e quantificato errori risultanti dalla sovradichiarazione delle spese per il personale;

22.

sottolinea che le risultanze della Corte hanno confermato il persistere di errori sistemici relativi alle spese per il personale dichiarate e che, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e i nuovi beneficiari sono più soggetti a errori rispetto agli altri beneficiari; sottolinea che tali errori sono stati regolarmente segnalati anche nelle precedenti relazioni annuali della Corte a partire dal 2017; sottolinea pertanto che la razionalizzazione delle disposizioni di Orizzonte 2020 per la dichiarazione dei costi del personale e un più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi sono un requisito essenziale per stabilizzare i tassi di errore al di sotto della soglia di rilevanza; mette in evidenza che l’impresa comune KDT dovrebbe rafforzare il proprio sistema di controllo interno per affrontare il maggiore rischio associato alle PMI e ai nuovi beneficiari, e incoraggiare fortemente l’uso della procedura denominata «Personnel Costs Wizard» da parte di determinate categorie più soggette a errori, come le PMI e i nuovi beneficiari; accoglie con favore il fatto che nel 2022 tutte le imprese comuni hanno iniziato ad attuare azioni di riduzione del tasso di errore in linea con l’azione proposta dalla Corte, ad esempio esaminando opzioni semplificate in materia di costi, quali i costi unitari, le somme forfettarie e i tassi forfettari;

23.

rileva dalla relazione annuale di attività che nel 2021 ECSEL ha valutato l’efficacia dei propri sistemi di controllo interno in base al quadro rivisto; rileva che l’obiettivo generale dell’esercizio di autovalutazione era comprendere se tutti i principi fossero presenti e funzionanti; osserva che l’esercizio si è basato principalmente sull’autovalutazione degli indicatori di monitoraggio e sull’analisi delle relazioni del servizio di audit interno, della Corte e dei revisori esterni, nonché su altri elementi comprovanti, come il registro delle eccezioni, l’esercizio di valutazione dei rischi, il seguito dato alle azioni, le raccomandazioni e le conclusioni, e sulle discussioni con la dirigenza in merito alle attività e agli obiettivi di ECSEL;

24.

accoglie con favore il fatto che ECSEL ha valutato il sistema di controllo interno durante l’anno di riferimento e ha concluso che è efficace e che le componenti e i principi sono presenti e funzionano come previsto;

Audit interno

25.

rileva che il servizio di audit interno della Commissione svolge il ruolo di revisore interno dell’impresa comune KDT, come specificato nell’articolo 28 del suo regolamento finanziario; rileva che, nell’ottobre 2021, il direttore esecutivo di ECSEL ha informato i revisori interni degli ultimi importanti sviluppi presso ECSEL e dei risultati dell’ultimo esercizio di valutazione del rischio;

Il nuovo sistema centralizzato per la gestione dei contributi finanziari degli Stati partecipanti

26.

rileva dalla relazione della Corte che, in forza del regolamento quadro su Orizzonte Europa e del regolamento (UE) 2021/2085, l’impresa comune KDT è tenuta a introdurre un nuovo processo centralizzato di gestione, il sistema di gestione centralizzata dei contributi finanziari (Central Management of Financial Contributions — CMFC), per gestire i contributi finanziari degli Stati partecipanti;

27.

rileva che, nell’ambito del previsto sistema CMFC, ciascuno Stato partecipante può scegliere di pagare all’impresa comune KDT i rispettivi contributi finanziari a livello di progetto per i beneficiari aventi sede nel proprio territorio; rileva che, durante tale processo, ciascuno Stato partecipante ha inoltre diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali versati all’impresa comune KDT per i richiedenti stabiliti sul proprio territorio, in linea con le norme dell’Unione in materia finanziaria e sulla concorrenza; rileva che uno Stato partecipante può così decidere, sulla base delle priorità strategiche nazionali, se sostenere o meno un beneficiario nazionale di un progetto di ricerca e innovazione selezionato e approvato;

28.

rileva, inoltre, che l’impresa comune KDT dovrà eseguire i pagamenti di cofinanziamento per tutti gli Stati partecipanti che scelgono di affidare all’impresa comune KDT i loro contributi finanziari; rileva che dovrà inoltre gestire e monitorare due processi alternativi basati su accordi amministrativi con gli Stati partecipanti; rileva che l’autorità nazionale di finanziamento (ANF) dello Stato partecipante deve firmare un accordo amministrativo con l’impresa comune KDT per affidare a quest’ultima il compito di versare i contributi nazionali oppure di coordinare gli accordi nazionali di trasferimento dei fondi relativi ai pagamenti ai beneficiari e alla rendicontazione dei contributi versati;

29.

prende atto della preoccupazione della Corte per il fatto che il fabbisogno di risorse aggiuntive dell’impresa comune KDT per l’attuazione del sistema CMFC previsto non è stato valutato dalla Commissione né incluso nelle stime iniziali delle risorse umane dell’impresa comune KDT per l’attuazione del programma Orizzonte Europa; concorda con la Corte che la mancanza di pianificazione nell’introduzione del sistema CMFC, unita alla situazione del personale e alla mancanza di strumenti informatici e di supporto, potrebbe influire negativamente sull’attuazione dei programmi dell’impresa comune KDT e sul conseguimento dei contributi degli altri membri e che, se il sistema CMFC deve essere gestito manualmente, ciò comporterà un elevato impiego di risorse umane; invita l’impresa comune KDT e la Commissione a riferire all’autorità di discarico in merito agli ulteriori sviluppi.

(1)  Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

(2)  Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).

(3)  Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’impresa comune «Chip», COM(2022)0047 dell’8.2.2022.


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