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Document 52023AT40522

    Sintesi della decisione della Commissione del 12 luglio 2022 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento Dell'Unione Europea (Caso AT.40522 - IMBALLAGGI IN METALLO) (Notificata con il numero C(2022) 4761 final) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) 2023/C 57/04

    C/2022/4761

    GU C 57 del 16.2.2023, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 57/5


    SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2022

    relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento Dell'Unione Europea

    (Caso AT.40522 - IMBALLAGGI IN METALLO)

    (Notificata con il numero C(2022) 4761 final)

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2023/C 57/04)

    Il 12 luglio 2022 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    Il 12 luglio 2022 la Commissione ha adottato una decisione in cui conclude che i destinatari della stessa hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») nel settore degli imballaggi metallici in Germania, la cui durata va dall’11 marzo 2011 al 18 settembre 2014.

    (2)

    La decisione è destinata ai seguenti soggetti giuridici:

    a)

    Crown Holdings, Inc. e Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (collettivamente denominate «Crown»);

    b)

    Silgan Holdings Inc., Silgan White Cap Manufacturing GmbH, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH, Silgan Holdings Austria GmbH e Silgan International Holdings B.V. (collettivamente denominate «Silgan»).

    (3)

    Le imprese coinvolte nel caso sono denominate anche «parti» o, individualmente, «parte».

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedimento

    (4)

    Il caso è stato esaminato dalla Commissione su richiesta del Bundeskartellamt, l’autorità tedesca garante della concorrenza.

    (5)

    Nell’aprile 2018 la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso e ha avviato procedimenti nei confronti di Crown e Silgan a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. Con decisione adottata il 1o ottobre 2021, il procedimento è stato chiuso in tutti i territori del SEE, ad eccezione della Germania.

    (6)

    Crown ha presentato una domanda di trattamento favorevole e ha collaborato con la Commissione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

    (7)

    Successivamente Crown e Silgan hanno presentato alla Commissione richieste formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. Nelle rispettive proposte di transazione, ciascuna parte ha riconosciuto la propria responsabilità per l’infrazione e ha indicato l’importo massimo dell’ammenda che, a suo parere, la Commissione avrebbe potuto infliggere e che la parte avrebbe accettato nel quadro di un procedimento di transazione.

    (8)

    Il 19 maggio 2022 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alle parti, alla quale queste hanno risposto confermando che i fatti e la valutazione giuridica dell’infrazione esposti nella decisione corrispondevano al contenuto delle loro proposte di transazione e reiterando il loro impegno a proseguire il procedimento di transazione.

    (9)

    Il 5 luglio 2022 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. L’8 luglio 2022 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale.

    2.2.   Sintesi delle infrazioni

    (10)

    L’infrazione consisteva in:

    a)

    scambi bilaterali regolari riguardanti i volumi delle vendite annuali più recenti (vale a dire quelli dell'anno precedente), in termini di unità vendute, riguardanti i clienti delle parti in Germania sul mercato delle chiusure metalliche (componente I), e

    b)

    nel contesto dell'introduzione in Germania di lattine metalliche e chiusure metalliche rivestite di una (allora) nuova lacca senza bisfenolo A («chiusure BPA-NI cand» e «BPA-NI»), scambi di informazioni e opinioni riguardanti l'intenzione di imporre una maggiorazione e di ridurre le raccomandazioni di durata minima rivolte ai riempitori rispetto alle lacche contenenti BPA (componente II).

    (11)

    L’obiettivo generale di tali scambi era quello di conseguire una situazione di maggiore trasparenza sul mercato tedesco. I contatti hanno consentito alle parti di ottenere dati dettagliati sui più recenti volumi di vendite annuali (quelle dell’anno precedente) delle chiusure metalliche riguardanti i loro clienti in Germania e di conoscere alcune condizioni commerciali tedesche relative alle lattine metalliche BPA-NI e alle chiusure in metallo BPA-NI per i clienti in Germania. Per quanto riguarda le chiusure metalliche, questi scambi di informazioni hanno eliminato le incertezze circa la base di clienti della parte concorrente e le forniture a questi clienti, mentre per quanto riguarda le lattine metalliche BPA-NI e le chiusure metalliche BPA-NI gli scambi hanno eliminato le incertezze circa il comportamento commerciale dell’altra parte in relazione a parametri commerciali essenziali nelle condizioni specifiche del mercato tedesco. Nel complesso, tale comportamento ha consentito alle parti di adeguare il comportamento e gli sforzi concorrenziali sul mercato tedesco delle lattine metalliche BPA-NI e delle chiusure metalliche rivestite di lacca senza BPA o di lacca contenente BPA.

    (12)

    Il comportamento si è svolto sotto forma di riunioni, telefonate e messaggi di posta elettronica.

    (13)

    Stando alle prove, la componente I del comportamento è iniziata l’11 marzo 2011 e si è conclusa il 21 marzo 2014. La componente II del comportamento ha avuto inizio al più tardi il 18 aprile 2013 e si è conclusa il 18 settembre 2014. Pertanto, nel complesso il comportamento si è svolto dall’11 marzo 2011 al 18 settembre 2014.

    (14)

    La decisione considera gli scambi di informazioni e il relativo coordinamento come un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e tale da costituire un cartello.

    (15)

    Essa riguarda chiusure metalliche e lattine metalliche BPA-NI fornite a clienti in Germania. La portata geografica del comportamento è quindi la Germania.

    (16)

    Entrambe le componenti dell’infrazione incidevano sulla concorrenza tra le due parti su tutto il territorio di uno Stato membro, la Germania, che costituisce una parte sostanziale del mercato interno. L’infrazione era quindi tale da avere un effetto considerevole sul commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

    2.3.   Destinatari

    (17)

    Per la partecipazione di Crown all’infrazione, i seguenti soggetti giuridici dovrebbero essere ritenuti responsabili in solido:

    i)

    Crown Holdings, Inc.

    ii)

    Crown Cork &Seal Deutschland Holdings GmbH

    (18)

    Per la partecipazione di Silgan all’infrazione, i seguenti soggetti giuridici dovrebbero essere ritenuti responsabili in solido:

    (a)

    Silgan White Cap Manufacturing GmbH (in qualità di impresa succeduta a Silgan White Cap Deutschland GmbH);

    (b)

    Silgan Metal Packaging Distribution GmbH (in qualità di impresa succeduta a Silgan Metal Packaging Vertriebs GmbH);

    (c)

    Silgan Holdings Austria GmbH (in qualità di società madre di Silgan Metal Packaging Vertriebs GmbH all'epoca dell'infrazione);

    (d)

    Silgan Holdings Austria GmbH (in qualità di società madre di Silgan Metal Packaging Vertriebs GmbH all'epoca dell'infrazione);

    (e)

    Silgan Holdings Inc. (in qualità di capogruppo dei soggetti giuridici di cui sopra, lettere da a) a d)).

    2.4.   Mezzi di ricorso

    (19)

    La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende.

    2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

    (20)

    Poiché l’infrazione riguarda prodotti diversi, sono utilizzati diversi valori di vendita per fissare le ammende relative rispettivamente alla componente I e alla componente II dell’infrazione. Per entrambe le componenti, le ammende si basano sul valore delle vendite delle parti realizzate in Germania nel 2013, l’ultimo esercizio completo della loro partecipazione all’infrazione, come indicato di seguito.

    (21)

    Per quanto riguarda la componente I, il valore pertinente delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda è quello delle vendite di chiusure metalliche a clienti in Germania nel 2013.

    (22)

    Per quanto riguarda la componente II, il valore pertinente delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda è quello delle vendite di chiusure metalliche e lattine metalliche a clienti in Germania nel 2013. Tuttavia, date le circostanze specifiche del caso in oggetto, è opportuno tenere conto solo di una percentuale di tali vendite ai fini del calcolo delle ammende. La componente II riguarda il passaggio da chiusure metalliche e lattine metalliche rivestite con lacche tradizionali (contenenti BPA) a prodotti rivestiti di lacche senza BPA. Durante il periodo relativo alla componente II dell’infrazione, le vendite delle chiusure metalliche BPA-NI e delle lattine metalliche BPA-NI sono aumentate gradualmente e hanno rappresentato una percentuale limitata delle chiusure metalliche e delle lattine metalliche vendute ai clienti in Germania. La Commissione ritiene che il […] % del valore del 2013 relativo alle vendite di lattine metalliche e il […] % del valore del 2013 relativo alle vendite di chiusure metalliche costituiscano approssimazioni adeguate del valore pertinente delle vendite per la componente II.

    (23)

    Un cartello è, per sua stessa natura, una delle più gravi restrizioni della concorrenza. I cartelli generalmente giustificano una percentuale iniziale di almeno il 15 %. La Commissione tiene in aggiunta conto del fatto che si trattava di un cartello su molteplici livelli. La percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione è del 16 %.

    (24)

    Per la componente I è presa in considerazione una durata di 1 107 giorni (moltiplicatore 3,03). Per la componente II, la durata e i moltiplicatori pertinenti sono i seguenti:

     

    Durata (in giorni)

    Moltiplicatore

    «Chiusure»

    181

    0,49

    «Lattine»

    519

    1,42

    (25)

    La Commissione applica una percentuale del 16 % del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo supplementare («diritto di ingresso»).

    2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

    (26)

    Non sono state riscontrate circostanze aggravanti o attenuanti.

    2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

    (27)

    Nessuna delle ammende calcolate per ciascuna delle parti supera il 10 % del fatturato totale dell’impresa nel 2021.

    2.4.4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 - riduzione delle ammende

    (28)

    Crown è stata la prima impresa a fornire nuove importanti prove nella sua domanda di trattamento favorevole e a confermare le informazioni. A Crown è concessa una riduzione dell’ammenda del 50 %.

    2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

    (29)

    Le ammende da infliggere a ciascuna delle parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

    3.   CONCLUSIONE

    (30)

    La Commissione infligge un’ammenda di 7 670 000 EUR a Crown e di 23 852 000 EUR a Silgan.

    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6,3.2004, pag. 1).


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