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Document 52023AP0127
Amendments adopted by the European Parliament on 9 May 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 maggio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 maggio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
GU C, C/2023/1081, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/1081 |
15.12.2023 |
P9_TA(2023)0127
Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia
Emendamenti (*1) del Parlamento europeo, approvati il 9 maggio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2023/1081)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 57
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite , obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera bis a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informativa in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano. |
3. Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Obiettivo di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione |
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1. Conformemente all'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, all'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e all'obiettivo dell'impegno mondiale sul metano di ridurre le emissioni globali di metano di origine antropica di almeno il 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, la Commissione propone, entro il 31 dicembre 2025 e sulla base di una valutazione d'impatto, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione entro il 2030 che riguardi tutti i pertinenti settori responsabili delle emissioni. |
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2. A norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono collettivamente affinché le emissioni di metano provenienti dal settore dell'energia nell'Unione siano ridotte, entro il 2030, a un livello che permetta di garantire i benefici sociali della mitigazione del metano a un costo inferiore. |
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3. Ciascuno Stato membro stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di nel quadro dei propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Se, sulla base della valutazione del primo aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che i contributi nazionali degli Stati membri sono insufficienti per il conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione, essa propone misure ed esercita i propri poteri al livello dell'Unione al fine di garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 39 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel fissare o approvare le tariffe di trasporto o distribuzione o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile. |
1. Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile. I costi unitari di investimento di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzati dalle autorità di regolamentazione per confrontare i costi sostenuti dai gestori. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. |
2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, al monitoraggio, alla comunicazione , alla verifica e alla riduzione delle emissioni di metano , comprese quelle derivanti dal rilascio in atmosfera e dalla combustione in torcia, in progetti comparabili. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente. |
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente ogniqualvolta riceve da uno Stato membro una notifica di eventuali modifiche . |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri e risorse adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento. |
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano un punto di contatto e dispongano di poteri e risorse , anche umane, adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. |
1. Le autorità competenti adottano , nello svolgimento dei loro compiti, tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I gestori e i gestori di miniere forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri. |
2. I gestori, i gestori di miniere e gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione può istituire una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni. |
3. Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione istituisce una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni. I punti di contatto istituiti in seno alle autorità competenti sostengono tali attività. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per verificare che gli importatori rispettino l'articolo 27, paragrafo 2 bis, nella misura in cui tali importatori sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, mediante controlli documentali e verifiche ad opera di terzi indipendenti, in combinazione con altri metodi e tecnologie a loro disposizione per verificare l'esistenza di emissioni di metano. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le autorità competenti riesaminano e approvano il piano di mitigazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, presentato dai gestori per far fronte alle emissioni di metano. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e modificabile. |
Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e modificabile. I dati raccolti garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili delle imprese. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. La prima ispezione è completata entro il … [18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento]. |
1. Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. La prima ispezione è completata entro il … [18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento]. Si tiene conto dei meccanismi di controllo già istituiti a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti identificano le migliori pratiche. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica dei provvedimenti correttivi che devono essere intrapresi dal gestore o dal gestore della miniera. |
Se un'ispezione ha individuato una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica dei provvedimenti correttivi che devono essere intrapresi dal gestore o dal gestore della miniera , insieme a termini chiari per la loro attuazione . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa sulla valutazione del rischio ambientale e non supera i due anni . Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un anno . |
3. Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa sulla valutazione del rischio ambientale , compresa la valutazione degli impatti cumulativi di tutte le emissioni di metano in quanto agente inquinante, e non supera i sedici mesi . Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un termine massimo di nove mesi . |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni delle misure da prendere da parte del gestore o del gestore della miniera. |
Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni delle misure da prendere da parte del gestore o del gestore della miniera , compresi i termini per la loro attuazione . |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I gestori e i gestori di miniere intraprendono tutte le azioni necessarie stabilite nella relazione di cui al paragrafo 5 entro il termine fissato dalle autorità competenti o qualsiasi altro termine con esse concordato. |
6. I gestori e i gestori di miniere intraprendono senza ritardi tutte le azioni necessarie stabilite nella relazione di cui al paragrafo 5 entro il termine fissato dalle autorità competenti o qualsiasi altro termine con esse concordato. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga di aver subito un pregiudizio a causa della violazione da parte di gestori o gestori di miniere delle prescrizioni di cui al presente regolamento, può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti. |
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti in merito a una possibile violazione da parte di gestori o gestori di miniere delle prescrizioni di cui al presente regolamento . Inoltre , il portale europeo della giustizia funge da punto di contatto per la presentazione di reclami alle autorità competenti interessate . |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta e del pregiudizio che ne deriva . |
2. I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine. |
3. Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante , entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a un mese, dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori o dai gestori di miniere ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti: |
1. I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori, dai gestori di miniere o dagli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti: |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso a norme tecniche europee o internazionali gratuite e pubbliche per la quantificazione delle emissioni di metano, come rese applicabili dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Fino alla data in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita dalla Commissione, i verificatori utilizzano le norme europee o internazionali vigenti per la quantificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra. |
Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso a norme tecniche europee o internazionali pubbliche per la quantificazione delle emissioni di metano, come rese applicabili dalla Commissione in conformità del presente regolamento, in particolare del paragrafo 5 del presente articolo . Fino alla data in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita dalla Commissione, i verificatori utilizzano le norme europee o internazionali vigenti per la quantificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora non siano disponibili norme europee o internazionali, i gestori o i gestori di miniere forniscono ai verificatori informazioni riguardo alle norme o alle metodologie da essi utilizzate o utilizzate dagli importatori per svolgere le attività di verifica. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
I verificatori possono condurre controlli in loco per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate. |
I verificatori conducono controlli in loco , con o senza preavviso, per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le attività di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo sono effettuate in linea con le attuali norme e metodologie europee o internazionali al fine di limitare l'onere per i gestori, i gestori di miniere o gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono interessati a norma dell'articolo 27, e per le autorità competenti e tengono debitamente conto della natura delle attività del gestore. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore o il gestore della miniera che è tenuto a presentare loro senza indugio una relazione sulle emissioni riveduta. |
Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore, il gestore della miniera o l'importatore, nella misura in cui quest'ultimo è interessato a norma dell'articolo 27, i quali — per quanto riguarda l'importatore, nella misura in cui ciò è previsto a norma dell'articolo 27 — sono tenuti a presentare loro senza indugio e comunque entro tre settimane una relazione sulle emissioni riveduta. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I gestori e i gestori di miniere forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri. |
4. I gestori, i gestori di miniere e gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. I costi sostenuti per le attività di cui al presente articolo sono tenuti in considerazione ai fini dell'articolo 3. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A condizione che sia tutelato l'interesse dell'Unione, all' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano è conferito un ruolo di verifica dei dati sulle emissioni di metano , in particolare in relazione ai compiti seguenti : |
1. Nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, i verificatori, le autorità competenti e la Commissione prendono in considerazione le informazioni messe a disposizione del pubblico dall' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) , in particolare in relazione agli aspetti seguenti : |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può presentare i dati sulle emissioni di metano all' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, così come sono messi a sua disposizione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento . |
2. La Commissione presenta i dati pertinenti sulle emissioni di metano all' IMEO . |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni prodotte dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano sono messe a disposizione del pubblico e della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il … [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando fattori di emissione generici ma specifici per fonte . |
1. Entro il … [ 10 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici. I gestori possono scegliere di presentare contestualmente una relazione conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti anche una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni. |
2. I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte: |
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Per la comunicazione a questo livello è necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento diretti a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la quantificazione delle emissioni. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti di cui al paragrafo 2 , integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito. |
I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9. |
Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori e le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni. |
soppresso |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti di cui al paragrafo 4, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito. |
soppresso |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di presentarle alle autorità competenti, le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9. |
soppresso |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui ai paragrafi 2 , 3, 4 e 5 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. |
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui al presente articolo , tenendo conto delle relazioni sugli inventari nazionali già esistenti . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Fintanto che non saranno adottati i suddetti atti di esecuzione, i gestori e le imprese utilizzano i documenti di orientamento tecnico e i modelli per le relazioni dell'OGMP 2.0 per le operazioni a monte, durante e a valle, a seconda dei casi. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per le misurazioni a livello di sito di cui ai paragrafi 3 e 5 , si usano tecnologie di quantificazione adeguate in grado di fornire tali misurazioni . |
7. Per le misurazioni a livello di sito di cui al paragrafo 3, si usano tecnologie di quantificazione delle emissioni approvate, elaborate dagli organismi di normazione europei o internazionali competenti . Fintanto che non saranno elaborate le norme in questione, i gestori e le imprese, a seconda dei casi, utilizzano i documenti di orientamento tecnico e i modelli per le relazioni dell'OGMP 2.0 e seguono le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili per la misurazione delle emissioni di metano. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. In caso di discrepanze significative tra le emissioni quantificate utilizzando i metodi a livello di fonte e quelle risultanti dalla misurazione a livello di sito, sono effettuate misurazioni aggiuntive entro lo stesso periodo di riferimento. |
8. In caso di discrepanze significative tra le emissioni a livello di fonte e quelle della misurazione a livello di sito, le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono i motivi delle discrepanze. Se le discrepanze non sono dovute all'incertezza della tecnologia di quantificazione utilizzata, sono adottate le seguenti misure aggiuntive entro lo stesso periodo di riferimento: |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 8 — lettera a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 8 — lettera b (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Le misurazioni delle emissioni di metano per le infrastrutture del gas sono condotte secondo norme europee (CEN) o internazionali (ISO) adeguate per la quantificazione delle emissioni di metano. |
9. Entro il … [9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento stabilendo le specifiche applicabili alle misurazioni dirette e alla quantificazione delle emissioni di metano. Tali specifiche si applicano alle richieste di normazione presentate dalla Commissione ai fini del presente articolo. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 bis. Il monitoraggio e la comunicazione fanno riferimento al potenziale di riscaldamento globale, che su un periodo di 100 anni è 29,8 volte superiore a quello del biossido di carbonio ed è 82,5 volte più potente su un periodo di 20 anni (1 bis) . |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I gestori adottano tutte le misure a loro disposizione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni. |
1. I gestori adottano tutte le misure di mitigazione appropriate a loro disposizione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Entro… [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'introduzione di una norma di prestazione ambiziosa per il settore a monte in materia di intensità delle emissioni di metano per quanto riguarda il petrolio e il gas importati o estratti nell'Unione. La Commissione valuta, nello specifico, l'introduzione di una norma in materia di intensità del metano di valore pari o inferiore allo 0,2 %. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1 quater, la Commissione effettua una valutazione d'impatto al fine di esaminare, in particolare, le implicazioni per il clima e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2021/1119. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quater. Entro… [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una norma di prestazione di cui al paragrafo 1 bis che attua un livello di intensità delle emissioni di metano per il settore a monte da raggiungere entro … [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e la metodologia per definire chiaramente un solido sistema di misurazione dell'intensità delle emissioni di metano. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quinquies. Alla Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il livello di intensità delle emissioni per i settori durante e a valle. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [ tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio il contenuto delle indagini da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo. |
Entro il … [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio il contenuto delle indagini e delle attività da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1025/2012, l'Unione persegue l'elaborazione tempestiva, da parte delle organizzazioni di normazione competenti, di norme europee contenenti le specifiche tecniche relative alle indagini e alle attività di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite ai fini del presente articolo. |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di imporre la conformità alle specifiche tecniche di cui al primo comma, aggiornare i riferimenti a tali norme europee e stabilire specifiche tecniche per quanto riguarda le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, se del caso. Fintanto che non saranno stabilite tali specifiche, gli operatori utilizzano le pratiche, le tecnologie, i processi e il livello di competenza che è ragionevole aspettarsi da un grosso prestatore di servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e, ove richiesto, forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme o sulle metodologie utilizzate. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori effettuano un'indagine di tutti i componenti di loro competenza in conformità con il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1. |
Entro il … [ nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori effettuano un'indagine di tutti i componenti di loro competenza in conformità con il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1. |
Emendamenti 128 e 270cp1
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In seguito le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite sono ripetute ogni tre mesi. |
In seguito le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite sono svolte con le seguenti frequenze: |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera b (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nello svolgere tali indagini i gestori usano dispositivi che consentono di rilevare perdite di metano dai componenti pari o superiori a 500 parti per milione. |
3. Nello svolgere tali indagini i gestori usano dispositivi di rilevamento con i seguenti limiti di rilevamento minimi: |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera b (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera c (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione . |
I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata una fuoriuscita di metano. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al primo comma è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile, ma non oltre cinque giorni dal rilevamento, a condizione che i gestori possano dimostrare che considerazioni tecniche o di sicurezza non consentono un intervento immediato e che stabiliscano un calendario di riparazione e monitoraggio . |
La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al primo comma è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile per un primo tentativo , ma non oltre cinque giorni dopo il rilevamento. Le riparazioni o sostituzioni di cui al presente paragrafo utilizzano tecnologie e materiali all'avanguardia che forniscono una protezione a lungo termine da fuoriuscite future. |
|
Qualora possano dimostrare che la riparazione di cui al presente paragrafo non ha esito positivo o non è possibile entro cinque giorni a causa di considerazioni tecniche o di sicurezza, i gestori forniscono le prove del ritardo alle autorità competenti e stabiliscono un calendario di riparazione e monitoraggio entro cinque giorni dal rilevamento. Il calendario di riparazione e monitoraggio di cui al presente comma deve essere impostato in modo che le fuoriuscite rilevate siano riparate entro 30 giorni dal rilevamento. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le considerazioni tecniche e di sicurezza che non consentono un intervento immediato, di cui al secondo comma, si limitano a tenere conto della sicurezza del personale e delle persone nelle vicinanze, degli effetti ambientali, della concentrazione della perdita di metano, dell'accessibilità al componente e della disponibilità del pezzo di ricambio del componente. Tra le considerazioni ambientali può figurare il caso in cui la riparazione potrebbe portare a un livello di emissioni di metano più alto rispetto all'assenza della riparazione. |
Le considerazioni tecniche e di sicurezza di cui al secondo e terzo comma si limitano a tenere conto dei seguenti aspetti: |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera a (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera b (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera c (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera d (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario arrestare il sistema, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato del sistema o, se più vicino, entro un anno. |
Se , a causa di una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario arrestare il sistema, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato del sistema o, se più vicino, entro un anno. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I gestori istituiscono, conservano e mettono pienamente a disposizione delle autorità competenti un registro di tutte le decisioni di ritardare la riparazione a norma del presente articolo, comprese tutte le prove necessarie a giustificare ciascuna decisione e i relativi calendari di riparazione e monitoraggio. I gestori inseriscono senza indugio tali informazioni nel registro. Le autorità competenti possono imporre ai gestori di modificare il calendario di riparazione tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo il paragrafo 2, il prima possibile dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre 15 giorni dopo, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione nel corso di una qualsiasi delle precedenti indagini , per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine. |
Fatto salvo il paragrafo 2, immediatamente dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre 30 giorni dopo, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata una fuoriuscita di metano , per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo il paragrafo 2, entro tre mesi dal rilevamento delle emissioni i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata. |
soppresso |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se è individuato un rischio più elevato per la sicurezza o un rischio più elevato di perdite di metano, le autorità competenti possono raccomandare di intensificare la frequenza delle indagini dei componenti in causa. |
soppresso |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo continuo per assicurarsi che siano riparate conformemente al paragrafo 4. |
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo regolare e si assicurano che siano riparate conformemente al paragrafo 4. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 7 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro un mese da ciascuna indagine i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati gli attivi una relazione con i risultati dell'indagine e un calendario di riparazione e monitoraggio. Nella relazione figurano almeno gli elementi di cui all'allegato I. |
Entro un anno, i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati gli attivi una relazione che sintetizza i risultati di tutte le indagini completate e di tutte le corrispondenti riparazioni, nonché i calendari di riparazione e monitoraggio , riferiti all'anno precedente . Nella relazione figurano almeno gli elementi di cui all'allegato I. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 7 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare la relazione o il calendario di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini. |
9. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi e i gestori abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il rilascio è consentito soltanto nelle seguenti situazioni: |
2. Il rilascio e la combustione in torcia sono consentiti soltanto nelle seguenti situazioni: |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il rilascio di cui al paragrafo 2, lettera b ), include le seguenti situazioni specifiche nelle quali non è possibile eliminarlo completamente: |
3. In aggiunta al paragrafo 2, lettera a ), il rilascio e la combustione in torcia sono consentiti soltanto nelle seguenti situazioni specifiche nelle quali il rilascio o la combustione in torcia, a seconda dei casi, non possono essere completamente eliminati o sono necessari per motivi di sicurezza : |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se il rilascio è consentito ai sensi dei paragrafi 2 e 3 , i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia. |
4. Se il rilascio è consentito ai sensi del paragrafo 2, i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile a causa dell'assenza di infiammabilità, dell'incapacità di mantenere la fiamma o di problemi di sicurezza, nei casi in cui l'impatto negativo sull'ambiente o sul clima delle misure di mitigazione è superiore al beneficio o se rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Qualora sia disponibile, per quanto riguarda l'apparecchiatura che effettua il rilascio, un dispositivo alternativo a zero emissioni, esso sostituisce tale apparecchiatura entro il 31 dicembre 2026, purché soddisfi le norme stabilite conformemente al paragrafo 5 ter. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato. |
5. In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco , il trattamento del gas o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano al mercato. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. In sede di costruzione, sostituzione o ristrutturazione totale o parziale di un sito, i gestori utilizzano in tale sito solo pompe e regolatori pneumatici a zero emissioni. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 ter. Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento integrando e stabilendo l'applicabilità delle norme in materia di tecnologia per l'apparecchiatura per il rilascio e la combustione in torcia e a zero emissioni. Alla Commissione è conferito il potere di rivedere tali atti delegati in linea con gli sviluppi tecnologici. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 quater. Qualora ai fini dell'attuazione del presente articolo sia necessaria un'autorizzazione o qualsiasi altro tipo di approvazione amministrativa da parte delle autorità competenti, o qualora l'indisponibilità di apparecchiature per il rilascio o la combustione in torcia generi un ritardo eccezionale delle azioni necessarie per tale attuazione, i gestori forniscono alle autorità competenti un calendario dettagliato dell'attuazione. I gestori procedono all'attuazione senza indugio. Le autorità competenti possono richiedere modifiche del calendario. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In sede di costruzione, sostituzione o ristrutturazione di un impianto, oppure in sede d'installazione di torce o altri dispositivi di combustione, i gestori installano soltanto dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo e la cui efficacia di distruzione e eliminazione degli idrocarburi è totale . |
1. I gestori installano tutte le torce con dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo e la cui efficacia di distruzione e eliminazione degli idrocarburi è almeno pari al 99 % entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I gestori garantiscono che entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutte le torce o altri dispositivi di combustione siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1. |
soppresso |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I gestori effettuano ispezioni settimanali delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III. |
3. I gestori effettuano ispezioni settimanali delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III. In alternativa alle ispezioni settimanali di una torcia, i gestori possono utilizzare dispositivi di monitoraggio continuo a distanza o automatici, se approvati dalle autorità competenti, per raccogliere le osservazioni della torcia di cui all'allegato III, terzo comma, punti i) e ii). Qualora siano rilevate irregolarità, i gestori indagano sulla causa dell'irregolarità e vi pongono rimedio entro 6 ore o, in caso di maltempo o di altre condizioni estreme, entro 24 ore. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il … [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV. |
1. Entro [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi e i pozzi abbandonati e tappati permanentemente nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] presso tutti i pozzi inattivi sono installate apparecchiature per la misurazione delle emissioni di metano. |
soppresso |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le relazioni contenenti le misurazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alle autorità competenti entro il … [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile. Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9. |
3. Le relazioni contenenti le informazioni sulla quantificazione delle emissioni di metano nell'aria e nell'acqua, a seconda dei casi, da tutti i pozzi di cui al paragrafo 1 sono presentate alle autorità competenti entro il … [ 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile. |
|
Se alle autorità competenti sono fornite prove affidabili che dimostrano l'assenza di emissioni di metano da pozzi abbandonati e tappati permanentemente negli ultimi cinque anni, l'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo non si applica a tali pozzi. |
|
Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4. |
4. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri sono competenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 , salvo se è possibile individuare un responsabile, nel qual caso tale competenza spetterà a detto responsabile. |
5. Gli Stati membri sono competenti per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2, salvo se è possibile individuare un responsabile, nel qual caso tale competenza spetterà a detto responsabile. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi situati nel loro territorio. |
Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri o la parte responsabile elaborano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi situati nel loro territorio e lo attuano entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. In sede di identificazione dei pozzi inattivi, abbandonati e tappati permanentemente, gli Stati membri effettuano una valutazione attendibile e oggettiva sulla base delle risultanze scientifiche più aggiornate, ivi compresi i dati dell'IMEO. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere misurano e quantificano in continuo le emissioni di metano dell'aria di ventilazione presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico utilizzati dal gestore della miniera, con l'ausilio di apparecchi aventi una soglia di sensibilità alla concentrazione di metano pari ad almeno 100 parti per milione . Essi effettuano anche misurazioni mensili per campionamento. |
1. Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere misurano e quantificano in continuo le emissioni dirette di metano a livello della fonte presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico . I gestori di miniere segnalano alle autorità competenti le emissioni di metano per pozzo di aspirazione all'anno in chilotonnellata (kt) di metano, utilizzando apparecchiature e metodologie che consentono un'accuratezza della misurazione con una tolleranza di 0,5 kt/anno di metano o del 5 % dell'importo segnalato . Essi effettuano anche misurazioni mensili per campionamento. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I gestori delle stazioni di drenaggio misurano in continuo i volumi di metano rilasciati e combusti in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia. |
2. I gestori delle stazioni di drenaggio effettuano in continuo misurazioni dirette a livello di fonte e la quantificazione delle emissioni totali di metano rilasciato e combusto in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto concerne le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misura non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava. |
Per quanto concerne le misurazioni o la quantificazione dirette continue a livello della fonte di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misura non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura. |
L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni o la quantificazione dirette continue a livello della fonte di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate. |
5. Se del caso, i gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Dal [1o gennaio 2025] sono vietati il rilascio e la combustione in torcia del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza , malfunzionamento o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia. |
1. Dal 1o gennaio 2025 sono vietati la combustione in torcia con un'efficacia progettata di distruzione e eliminazione inferiore al 99 % e il rilascio del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Dal 1o gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di 0,5 tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke. |
2. Dal 1o gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di cinque tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke , tranne nei casi in cui rappresenterebbe una minaccia diretta per la salute e la vita dei minatori in attività e aumenterebbe il rischio per la sicurezza sul lavoro negli impianti minerari . |
|
Dal 1o gennaio 2031 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di tre tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke. |
|
Tali soglie si applicano per anno per miniera e per gestore, se un'entità gestisce varie miniere. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Qualora intendano attuare un apposito sistema di incentivi per ridurre le emissioni di metano, gli Stati membri possono utilizzare tariffe, oneri o sanzioni di cui all'articolo 30 come strumento per garantire il rispetto, da parte dei gestori delle miniere esistenti, degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Dal [1o gennaio 2025], i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e combustione in torcia: |
Dal 1o gennaio 2025, i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e gli eventi di combustione in torcia con un'efficacia progettata di distruzione e eliminazione inferiore al 99 %. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 24 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente sezione si applica alle seguenti emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate nelle quali la produzione di carbone è stata interrotta: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone chiuse e le miniere di carbone abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1. |
1. Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone sotterranee e abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. In sede di identificazione delle miniere chiuse e delle miniere di carbone abbandonate, gli Stati membri effettuano una valutazione attendibile e obiettiva sulla base delle risultanze scientifiche più aggiornate, ivi compresi i dati dell'IMEO se disponibili. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misurazioni della concentrazione di metano sono effettuate in conformità di norme scientifiche adeguate e almeno con cadenza oraria presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto vi), che sono risultati emettere metano. |
soppresso |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono installate apparecchiature di misurazione in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1, punto v), delle miniere di carbone chiuse e delle miniere di carbone abbandonate in cui le operazioni sono cessate dal … [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
A decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono installate apparecchiature di misurazione in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1, punto v), che sono risultati emettere più di 0,5 tonnellate di metano all'anno sulla base dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delle miniere di carbone chiuse e delle miniere di carbone abbandonate . |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le apparecchiature effettuano misurazioni o quantificazioni dirette continue a livello della fonte, in conformità di norme scientifiche adeguate e, se possibile, con cadenza oraria e di qualità sufficiente da consentire una stima rappresentativa delle emissioni annue di metano presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v), che sono risultati emettere metano. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La soglia di sensibilità dell'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni di cui al paragrafo 2 è almeno pari a 10 000 parti per milione. |
soppresso |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Se il rilascio annuo osservato di metano di uno degli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v), è inferiore a 1 tonnellata di metano per sei anni consecutivi nel caso di miniere allagate o per 12 anni consecutivi nel caso di miniere asciutte, per tale elemento specifico non sono effettuati ulteriori monitoraggi e comunicazioni. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I gestori di miniere sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate. |
4. I gestori di miniere , i gestori di attivi o gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone abbandonate. |
Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il … [ 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 4. |
Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il … [ 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 4. Gli Stati membri lo attuano entro il … [2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1 o gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale o quella delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione. |
2. Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1 o gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale o la sicurezza umana, compresa quella del personale , o la salute pubblica . In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Per le miniere di carbone chiuse: |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone. |
La Commissione adotta un atto delegato entro il 31 dicembre 2025 conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2026, gli importatori di carbone, petrolio e gas dimostrano che gli esportatori di carbone, petrolio e gas nell'Unione rispettano i requisiti per la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite e il rilascio e la combustione in torcia di cui ai capi 3 e 4 del presente regolamento o altrimenti soddisfano i requisiti per le deroghe di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli importatori che dimostrano l'attuazione di misure ritenute comparabili in termini di efficacia o che forniscono garanzie di origine da paesi per i quali si ritiene vi sia un'equivalenza normativa sono soggetti a una deroga al paragrafo 2 bis, conformemente al paragrafo 2 quater. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Laddove facciano valere una deroga prevista al paragrafo 2 ter, gli importatori informano la Commissione e forniscono tutte le informazioni obbligatorie. La Commissione valuta l'applicabilità di una deroga tenendo conto: |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quinquies. La Commissione adotta un atto delegato entro il 31 dicembre 2025 in conformità dell'articolo 31 per integrare il presente regolamento specificando le modalità e le procedure con cui gli importatori chiedono una deroga a norma del paragrafo 2 quater e i requisiti specifici per dimostrare un'efficacia e un'equivalenza normativa comparabili, anche stabilendo il ruolo necessario dell'IMEO per garantire il controllo della qualità di cui al paragrafo 2 ter. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che gli importatori che immettono sul mercato carbone, petrolio e gas rispettino il presente articolo sul loro territorio. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni progressive per le violazioni, compresa la sospensione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di petrolio, gas e carbone di cui all'articolo 30, tenendo conto della necessità di un'efficace dissuasione delle violazioni. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 septies. Qualora gli importatori non forniscano le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 bis e 2 ter, ma siano in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri importatori che sono stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi per acquisire tali informazioni, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di ridurre o non imporre sanzioni agli importatori di cui al paragrafo 2 sexies. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2025, o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione esamina l'applicazione del presente articolo, considerando in particolare: |
Entro il 31 dicembre 2025, o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione propone modifiche al presente regolamento per rafforzare i requisiti applicabili agli importatori al fine di introdurre norme di prestazione a monte per le emissioni di metano su tutte le importazioni di gas fossile e petrolio equivalenti all'intensità delle emissioni di metano di cui all'articolo 13 e una norma commisurata per le importazioni di carbone. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, la Commissione propone modifiche del presente regolamento per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori al fine di garantire un livello comparabile di efficacia per quanto riguarda la misurazione, la comunicazione, la verifica e la mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia . |
Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, compreso il suo obiettivo a lungo termine di contenimento della temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, la Commissione propone modifiche del presente articolo in conformità dell'articolo 33 per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 25, paragrafo 5. |
1. Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano , organizzata per paesi, imprese e quantità di gas, carbone e petrolio importati, contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 25, paragrafo 5. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera b — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo strumento informa i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e azioni correttive. |
2. Lo strumento informa i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e , se necessario, offre sostegno tecnico per garantire rapide azioni correttive. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. |
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione , ivi compreso il principio «chi inquina paga» . |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere : |
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e includono : |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Oltre alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli Stati membri valutano la possibilità di sospendere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di petrolio, gas o carbone in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera l bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera l ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5 quinquies, gli Stati membri valutano la possibilità di ridurre o non irrogare sanzioni ai gestori per il periodo di attuazione ritenuto necessario dalle autorità competenti. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il paragrafo 3, lettere l), l bis) e l ter) non si applica agli importatori che non forniscono le informazioni di cui all'allegato VIII, se questi sono in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri importatori di aver compiuto tutti gli forzi ragionevoli per acquisire tali informazioni. |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento, sulle violazioni e sui gestori ai quali le sanzioni sono state irrogate. |
5. Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento e in linea con le sanzioni di cui alla [modifica della protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale] , sulle violazioni e sui gestori ai quali le sanzioni sono state irrogate. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [ data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, […] è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, […] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999. |
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici e dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento e, se del caso, presenta proposte legislative per modificarlo. Tale relazione è resa pubblica. |
1. Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento . La relazione della Commissione può essere corredata di proposte legislative , se del caso . Tale relazione è resa pubblica. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 34
Regolamento (UE) 2019/942
Articolo 15 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni tre anni l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [presente regolamento] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo. |
5. Ogni tre anni l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, al monitoraggio, alla comunicazione , alla verifica e alla riduzione , anche attraverso il rilascio e la combustione in torcia, delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [presente regolamento] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo. |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato I — titolo
Testo della Commissione
Calendari di rilevamento, riparazione e monitoraggio delle fuoriuscite
Emendamento
Parte 1: Indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite |
||
Indipendentemente dalle indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), per tutti i componenti sotterranei elencati nel presente allegato devono essere effettuate indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite secondo le seguenti frequenze minime: |
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Attivo |
Materiale |
Frequenza |
[…] |
[…] |
[…] |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Allegato I — sottotitolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Parte 2 Calendari di riparazione e monitoraggio |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 2 — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 236
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 2 — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 2 — punto v
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 5 — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo I — comma 5 — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — punto v
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — punto v bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — punto ix
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 244
Proposta di regolamento
Allegato IV — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi devono contenere almeno le informazioni seguenti: |
In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi e dei pozzi abbandonati e tappati permanentemente devono contenere almeno le informazioni seguenti: |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Allegato IV — comma 1 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 246
Proposta di regolamento
Allegato IV — comma 1 — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato IV — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In applicazione dell'articolo 18, in relazione ai pozzi abbandonati e tappati permanentemente, gli inventari contengono anche: |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato IV — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In applicazione dell'articolo 18, i piani di mitigazione devono contenere almeno le informazioni seguenti: |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 1 — punto v — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 2 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 256
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 3 — punto iii — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 257
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 3 — punto iii — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 258
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 3 — punto iii — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 259
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 4 — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Allegato VII — Parte 4 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire le informazioni seguenti: |
In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire una relazione contenente le seguenti informazioni per ciascun sito da cui ha avuto luogo l'importazione nell'Unione, compresi la produzione a monte di petrolio e gas fossile, la raccolta, il trattamento e il trasporto del gas fossile e i terminali di gas naturale liquefatto : |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 263
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 265
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto v
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto vi
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato VIII — comma 2 — punto vi bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(*1) I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.
(1) La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2023).
(1 bis) Secondo l'IPCC, su un periodo di 100 anni, il metano ha un potenziale di riscaldamento globale 29,8 volte superiore a quello del biossido di carbonio ed è 82,5 volte più potente su un periodo di 20 anni. Sesta relazione di valutazione dell'IPCC (AR6, tabella 7.15) disponibile all'indirizzo https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf).
(1 bis) Agenzia europea dell'ambiente, «La qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020», pag. 7.
(1 bis) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_IT.html — Relazione Spyraki
(14) COM(2019) 640 final.
(15) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(14) COM(2019) 640 final.
(15) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(15 bis) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF (pag. 67)
(16) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(17) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).
(16) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(17) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).
(1 bis) https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023 — febbraio 2023
(1 bis) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(1 ter) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(20) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(1 bis) https://www.iea.org/reports/flaring-emissions — settembre 2022.
(1 ter) https://iea.blob.core.windows.net/assets/9414ec9a-bbba-4592-b005-4af05c894bdc/Theenergysecuritycasefortacklinggasflaringandmethaneleaks.pdf — giugno 2022.
(31) UNECE, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines, 2019.
(31) UNECE, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines, 2019.
(1 bis) Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(1 ter) Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(1 quater) Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(34) COM(2020) 663 final
(34) COM(2020) 663 final
(1 bis) Sesta relazione di valutazione del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC — https://www.ercevolution.energy/ipcc-sixth-assessment-report/
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)