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Document 52023AP0127

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 maggio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))

    GU C, C/2023/1081, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2023/1081

    15.12.2023

    P9_TA(2023)0127

    Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

    Emendamenti (*1) del Parlamento europeo, approvati il 9 maggio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (C/2023/1081)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    Il metano è il componente principale del gas naturale, è secondo soltanto all'anidride carbonica in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale.

    (1)

    Il metano è secondo soltanto all'anidride carbonica in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie importanti riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per rimanere al di sotto di 1,5  oC.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    A livello molecolare, sebbene rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve (da 10 a 12 anni) rispetto all'anidride carbonica (centinaia di anni), il metano ha un effetto serra più importante dal punto di vista del clima e contribuisce alla formazione di ozono, un potente inquinante atmosferico che causa problemi gravi di salute . La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.

    (2)

    Sebbene abbia un tempo di permanenza medio nell'atmosfera più breve (da 10 a 12 anni) rispetto all'anidride carbonica (centinaia di anni), il metano ha un effetto serra 800 volte più importante dal punto di vista del clima  (1 bis) rispetto all'anidride carbonica (CO2) su un periodo di 20 anni . La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 bis)

    Il metano è un gas precursore dell'ozono troposferico nocivo e contribuisce all'inquinamento atmosferico, e l'ozono troposferico contribuisce a quasi 20 000 morti premature ogni anno  (1 bis) . La lotta contro le emissioni di metano non riguarderà solo l'ambiente e il clima, ma migliorerà anche la protezione della salute in linea con l'approccio «One Health».

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 bis)

    Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano  (1 bis) , invita la Commissione ad analizzare in che modo le politiche e le misure attuate risentono dell'utilizzo di un periodo di 20 anni per il potenziale di riscaldamento globale, a integrazione del periodo di 100 anni utilizzato attualmente in conformità delle linee guida della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) per la costituzione di inventari dei gas a effetto serra. Osserva inoltre che una maggiore trasparenza riguardo alle implicazioni a breve termine delle emissioni di metano per il riscaldamento globale contribuirebbe a fornire informazioni più precise per le politiche climatiche dell'Unione e sottolinea che l'uso di tali parametri complementari non dovrebbe in alcun modo ritardare le azioni necessarie per ridurre drasticamente e rapidamente anche le emissioni di CO2.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Secondo i dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra, si stima che il settore dell'energia sia responsabile del 19 % delle emissioni di metano all'interno dell'Unione. Tale dato non include le emissioni di metano legate al consumo di energia fossile dell'Unione che hanno luogo fuori di essa.

    (4)

    Secondo i dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra, il 53 % delle emissioni antropogeniche di metano deriva dall'agricoltura e il 26 % dai rifiuti, e si stima che il settore dell'energia sia responsabile del 19 % delle emissioni di metano all'interno dell'Unione. Tale dato non include le emissioni di metano legate al consumo di energia fossile dell'Unione che hanno luogo fuori di essa. L'Unione è il più grande importatore al mondo di gas fossile e contribuisce pertanto in modo significativo alle emissioni di metano mondiali.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    Il Green Deal europeo consiste in una serie completa di misure e iniziative complementari che, insieme, sono intese a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La comunicazione sul Green Deal europeo (14) indica che sarà facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano («la strategia sul metano») che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'UE, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale. Nel regolamento (UE) 2021/1119 (15) («Normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050 e ha altresì stabilito il proprio impegno vincolante di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire tale livello di riduzione delle emissioni di gas serra, le emissioni di metano dal settore dell'energia dovrebbero diminuire di circa il 58 % entro il 2030 rispetto al 2020 .

    (5)

    Il Green Deal europeo consiste in una serie completa di misure e iniziative complementari che, insieme, sono intese a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La comunicazione sul Green Deal europeo (14) indica che sarà facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano («la strategia sul metano») che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'UE, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale. Nel regolamento (UE) 2021/1119 (15) («Normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050 e ha altresì stabilito il proprio impegno vincolante di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento, la Commissione indica che il 77 % delle emissioni totali di metano previste al di sopra dello scenario di riferimento può essere ridotto nel 2030 a un valore inferiore alla somma dei benefici sociali e ambientali  (15 bis) . Ciò contribuirà positivamente a limitare il riscaldamento globale a 1,5  oC e consentirebbe all'Unione di assumere effettivamente un ruolo guida nella lotta contro le emissioni di metano e nel rafforzamento della sicurezza energetica .

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 stabiliti nella Normativa europea sul clima e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (16). Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico a livello di Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia . Inoltre la direttiva 2010/75 (17) sulle emissioni industriali, sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre altre attività nel settore dell'energia.

    (6)

    Le emissioni di metano provengono da un'ampia gamma di settori, tra cui l'agricoltura, i rifiuti, le acque reflue e l'energia. Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 stabiliti nella Normativa europea sul clima e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (16). Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico a livello di Unione che stabilisca misure e obiettivi specifici riguardanti tutti i settori per ridurre le emissioni antropogeniche di metano che conduca a una significativa riduzione delle emissioni di metano nell'Unione entro il 2030, in linea con l'accordo di Parigi . Inoltre la direttiva 2010/75 (17) sulle emissioni industriali, sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre altre attività nel settore dell'energia.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione di petrolio e gas fossile a monte, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e nei terminali per il gas fossile liquefatto (gas naturale liquefatto, GNL), così come nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio e nelle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.

    (7)

    In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione di petrolio e gas fossile a monte, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e nei terminali per il gas fossile liquefatto (gas naturale liquefatto, GNL), così come nei prodotti petrolchimici, nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio e nelle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 7 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (7 bis)

    Poiché la ricerca e la coltivazione a monte e la raccolta e il trattamento del petrolio e del gas fossile producono anche nafta e liquidi di gas naturale destinati al settore petrolchimico e generano emissioni di metano, il settore petrolchimico dovrebbe essere soggetto a misure di monitoraggio e comunicazione, rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, nonché a limiti relativi al rilascio e alla combustione in torcia simili a quelli in vigore nel settore dell'energia.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    La misurazione, comunicazione e verifica accurate delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché la loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere regolate da norme adeguatamente inquadrate nel diritto dell'Unione . Tale quadro dovrebbe contenere norme destinate a rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione , migliorando così gli incentivi a diffondere le soluzioni di mitigazione del metano in tutto il mondo.

    (8)

    La misurazione, comunicazione e verifica accurate delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché la loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere regolate da norme adeguatamente inquadrate nel diritto dell'Unione , garantendo nel contempo la protezione dei lavoratori dalle emissioni di metano. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione e portare alla diffusione di soluzioni di mitigazione delle emissioni del metano in tutto il mondo.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (9)

    È probabile che il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento richieda investimenti da parte dei gestori regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza.

    (9)

    È probabile che il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento richieda investimenti da parte dei gestori regolamentati e i costi aggiuntivi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), le misure di riduzione del metano sono molto efficaci sotto il profilo dei costi nei settori del petrolio e del gas fossile, soprattutto visto l'aumento dei prezzi di mercato del gas, e gli investimenti necessari per tali misure sarebbero limitati, con un periodo di ammortamento breve  (1 bis) . I costi necessari non dovrebbero comportare oneri finanziari sproporzionati per gli utenti finali e i consumatori. I costi associati agli investimenti in misure di riduzione delle emissioni di metano a un costo netto superiore a zero dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe. Le famiglie vulnerabili dovrebbero essere protette dagli oneri finanziari sproporzionati del presente regolamento. Le misure appropriate adottate dai gestori per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano dovrebbero garantire che l'impatto sociale risultante dalle emissioni sia superiore all'impatto sociale della misura di mitigazione.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare almeno un'autorità competente affinché vigili che i gestori rispettino effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e dovrebbe notificare alla Commissione tale nomina e qualsiasi relativo cambiamento. Le autorità competenti nominate dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Tenendo conto della natura transfrontaliera delle operazioni del settore dell'energia e delle emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. In tale contesto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero costituirsi in una rete di autorità pubbliche che applicano il presente regolamento al fine di promuovere una stretta cooperazione, adottando i provvedimenti necessari per scambiarsi informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.

    (10)

    Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare almeno un'autorità competente affinché vigili che i gestori rispettino effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e dovrebbe notificare alla Commissione tale nomina e qualsiasi relativo cambiamento. Le autorità competenti nominate dovrebbero essere dotate di risorse finanziarie e umane sufficienti da parte degli Stati membri e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento . Le autorità competenti dovrebbero istituire un punto di contatto . Tenendo conto della natura transfrontaliera delle operazioni del settore dell'energia e delle emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. In tale contesto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero costituirsi in una rete di autorità pubbliche che applicano il presente regolamento al fine di promuovere una stretta cooperazione, adottando i provvedimenti necessari per scambiarsi informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    I gestori dovrebbero fornire alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti. I gestori dovrebbero inoltre intraprendere tutte le azioni necessarie individuate dalle autorità competenti entro il termine da esse stabilito o qualsiasi altro termine con esse concordato.

    (12)

    I gestori dovrebbero fornire alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti. I gestori dovrebbero inoltre intraprendere tutte le azioni necessarie individuate dalle autorità competenti entro il termine da esse stabilito o qualsiasi altro termine con esse concordato. Gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente la situazione del settore per individuare eventuali ritardi nell'applicazione del presente regolamento dovuti alla carenza di lavoratori qualificati e di tecnologie.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 bis)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) , le emissioni nell'ambiente costituiscono informazioni ambientali. Pertanto, qualsiasi motivo di rifiuto di informazioni da parte delle autorità degli Stati membri o delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione in relazione all'accesso alle informazioni deve essere interpretato in maniera restrittiva, tenendo conto dell'interesse pubblico della divulgazione e del fatto che le informazioni richieste si riferiscano o meno a emissioni nell'ambiente.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Il meccanismo principale a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere costituito dalle ispezioni, che comprendono l'esame della documentazione e delle registrazioni, le misurazioni delle emissioni e i controlli in loco. Le ispezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, sulla base di una valutazione dei rischi ambientali condotta dalle autorità competenti. È inoltre opportuno svolgere ispezioni per indagare sui reclami fondati e sui casi di non conformità, nonché per garantire che le riparazioni o le sostituzioni di componenti siano effettuate in conformità al presente regolamento. Se rilevano una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero notificare al gestore le azioni correttive che è tenuto ad adottare. È opportuno che le autorità competenti tengano un registro delle ispezioni e che siano messe a disposizione le relative informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    (13)

    Il meccanismo principale a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere costituito dalle ispezioni, che comprendono l'esame della documentazione e delle registrazioni, le misurazioni delle emissioni e i controlli in loco. Le ispezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, sulla base di una valutazione dei rischi ambientali condotta dalle autorità competenti. Si dovrebbe tenere conto dei meccanismi di controllo già istituiti a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero identificare esempi di buone pratiche. È inoltre opportuno svolgere ispezioni per indagare sui reclami fondati e sui casi di non conformità, nonché per garantire che le riparazioni o le sostituzioni di componenti siano effettuate in conformità al presente regolamento. Se rilevano una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero notificare al gestore le azioni correttive che è tenuto ad adottare. È opportuno che le autorità competenti tengano un registro delle ispezioni e che siano messe a disposizione le relative informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    Tenuto conto della vicinanza di alcune fonti di emissione di metano ad aree urbane o residenziali, le persone fisiche o giuridiche lese da violazioni del presente regolamento dovrebbero poter presentare alle autorità competenti reclami debitamente motivati . I reclamanti dovrebbero essere tenuti informati in merito alla procedura e alle decisioni prese e dovrebbero ricevere una decisione definitiva entro un termine ragionevole dalla presentazione del reclamo.

    (14)

    Tenuto conto della vicinanza di alcune fonti di emissione di metano ad aree urbane o residenziali e del loro impatto sulla salute, l'ambiente e il clima , le persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter presentare alle autorità competenti reclami debitamente motivati in merito a possibili violazioni del presente regolamento . In tale contesto, il portale europeo della giustizia dovrebbe permettere la presentazione dei reclami e dare accesso alle autorità competenti e alle informazioni . I reclamanti dovrebbero essere tenuti informati in merito alla procedura e alle decisioni prese e dovrebbero ricevere una decisione definitiva entro un termine ragionevole dalla presentazione del reclamo.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    Un solido quadro di verifica può migliorare la credibilità dei dati comunicati. Il livello di dettaglio e la complessità tecnica delle misurazioni delle emissioni di metano richiedono una verifica adeguata dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori e dai gestori di miniere. Sebbene sia possibile l'autoverifica, la verifica da parte di terzi garantisce una maggiore indipendenza e trasparenza. Essa consente anche di disporre di un insieme armonizzato di competenze e un livello di competenza che potrebbe non essere disponibile per tutti i soggetti pubblici. I verificatori dovrebbero essere accreditati da organismi di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). I verificatori indipendenti accreditati dovrebbero quindi garantire che le relazioni sulle emissioni preparate dai gestori e dai gestori di miniere siano corrette e conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbero esaminare i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni per valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza rispetto a norme europee o internazionali gratuite e pubbliche elaborate da organismi indipendenti e rese applicabili dalla Commissione. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e definire l'applicabilità di tali norme europee o internazionali. È opportuno che i verificatori, soggetti distinti dalle autorità competenti, siano indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere, i quali dovrebbero fornire loro tutta l'assistenza necessaria a consentire o agevolare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    (15)

    Un solido quadro di verifica può migliorare la credibilità dei dati comunicati. Il livello di dettaglio e la complessità tecnica delle misurazioni delle emissioni di metano richiedono una verifica adeguata dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori e dai gestori di miniere. Sebbene sia possibile l'autoverifica, la verifica da parte di terzi garantisce una maggiore indipendenza e trasparenza. Essa consente anche di disporre di un insieme armonizzato di competenze e un livello di competenza che potrebbe non essere disponibile per tutti i soggetti pubblici. I verificatori dovrebbero essere accreditati da organismi di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). I verificatori indipendenti accreditati dovrebbero quindi garantire che le relazioni sulle emissioni preparate dai gestori e dai gestori di miniere siano corrette e conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Le attività di verifica dovrebbero essere effettuate in linea con le norme e le metodologie europee o internazionali in vigore e tenendo debitamente conto della natura delle attività del gestore. I verificatori dovrebbero esaminare i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni per valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza rispetto a norme europee o internazionali gratuite e pubbliche elaborate da organismi indipendenti e rese applicabili dalla Commissione . Per garantire l'accuratezza dei dati, i verificatori dovrebbero effettuare controlli in loco con e senza preavviso . Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e definire l'applicabilità di tali norme europee o internazionali. È opportuno che i verificatori, soggetti distinti dalle autorità competenti, siano indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere, i quali dovrebbero fornire loro tutta l'assistenza necessaria a consentire o agevolare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    Le informazioni contenute nelle relazioni sulle emissioni presentate alle autorità competenti dovrebbero essere fornite alla Commissione in vista di un ruolo di verifica da attribuire all'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO), in particolare per quanto concerne le metodologie di aggregazione e analisi dei dati e la verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dalle imprese per quantificare i dati comunicati sulle emissioni. Tra i criteri di riferimento al riguardo possono figurare le norme tecniche e i documenti di orientamento dell'Oil and Gas Methane Partnership (OGMP). Le informazioni prodotte dall'IMEO dovrebbero essere pubbliche e la Commissione dovrebbe utilizzarle per porre rimedio alle eventuali carenze individuate nella misurazione, comunicazione e verifica dei dati sulle emissioni di metano.

    (16)

    Nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, i verificatori, le autorità competenti e la Commissione dovrebbero tenere conto delle informazioni messe a disposizione a livello internazionale, ad esempio dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO), in particolare per quanto concerne le metodologie di aggregazione e analisi dei dati e la verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dai gestori o dai gestori di miniere per quantificare i dati comunicati sulle emissioni. Tra i criteri di riferimento al riguardo possono figurare il quadro in materia di informazione, i modelli e i documenti di orientamento dell'Oil and Gas Methane Partnership (OGMP).

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    L'IMEO è stato istituito nell'ottobre del 2020 dall'Unione in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia ed è stato avviato in occasione del vertice del G20 nell'ottobre del 2021. L'IMEO è stato incaricato di raccogliere, riconciliare, verificare e pubblicare i dati sulle emissioni antropogeniche di metano a livello mondiale. L'IMEO fa parte del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che ha concluso un protocollo d'intesa con l'Unione Europea. Il suo ruolo è fondamentale per la verifica dei dati sulle emissioni di metano nel settore dell'energia ed è opportuno instaurare relazioni adeguate per dare effetto ai compiti di verifica affidatigli. Dato che l'IMEO non è un organismo dell'Unione né è soggetto al diritto unionale, è essenziale prevedere che adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri .

    (17)

    L'IMEO è stato istituito nell'ottobre del 2020 dall'Unione in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia ed è stato avviato in occasione del vertice del G20 nell'ottobre del 2021. L'IMEO è stato incaricato di raccogliere, riconciliare, verificare e pubblicare i dati sulle emissioni antropogeniche di metano a livello mondiale. L'IMEO dovrebbe contribuire all'identificazione dei super emettitori mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme .

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 25

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (25)

    Affinché la misurazione e la comunicazione siano efficaci, le imprese petrolifere e del gas dovrebbero essere tenute a misurare e comunicare le emissioni di metano per ciascuna fonte e mettere a disposizione degli Stati membri i dati aggregati in modo che essi possano comunicare i loro inventari con maggiore accuratezza. È inoltre necessaria una verifica efficace dei dati comunicati dalle imprese e, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i gestori, la comunicazione dovrebbe essere organizzata su base annua.

    (25)

    Affinché la quantificazione e la comunicazione siano efficaci, le imprese petrolifere e del gas dovrebbero essere tenute a quantificare e comunicare le emissioni di metano per ciascuna fonte e mettere a disposizione degli Stati membri i dati aggregati in modo che essi possano comunicare i loro inventari con maggiore accuratezza. È inoltre necessaria una verifica efficace dei dati comunicati dalle imprese e, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i gestori, la comunicazione dovrebbe essere organizzata su base annua.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 27

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (27)

    Il quadro OGMP 2.0 prevede cinque livelli di comunicazione. La comunicazione a livello di fonte inizia dal livello 3, che è considerato paragonabile al livello 3 dell'UNFCCC. Consente di utilizzare fattori di emissione generici. Una comunicazione di livello 4 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte. Consente l'uso di fattori di emissione specifici. Una comunicazione di livello 5 del quadro OGMP 2.0 richiede l'aggiunta di misurazioni complementari a livello di sito. Inoltre il quadro OGMP 2.0 impone alle imprese di comunicare le misurazioni dirette delle emissioni di metano entro tre anni dall'adesione all'OGMP 2.0 per gli attivi gestiti ed entro cinque anni per gli attivi non gestiti. In base all'approccio adottato nel quadro OGMP 2.0 per la comunicazione delle emissioni a livello di fonte e tenuto conto del fatto che un gran numero di imprese dell'Unione aveva già aderito al quadro OGMP 2.0 nel 2021, i gestori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a fornire misurazioni dirette a livello della fonte delle loro emissioni entro 24 mesi per gli attivi gestiti ed entro 36 mesi per gli attivi non gestiti. Oltre alla quantificazione a livello di fonte, la quantificazione a livello di sito consente di valutare, verificare e riconciliare le stime a livello di fonte aggregate per sito, rafforzando così la fiducia nelle emissioni comunicate. Alla stregua dell'OGMP 2.0, il presente regolamento impone misurazioni a livello di sito per riconciliare le misurazioni a livello di fonte.

    (27)

    L'ultimo quadro OGMP 2.0 prevede cinque livelli di comunicazione. La comunicazione a livello di fonte inizia dal livello 3, che è considerato paragonabile al livello 3 dell'UNFCCC. Consente di utilizzare fattori di emissione generici. Una comunicazione di livello 4 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte. Consente l'uso di fattori di emissione specifici. Una comunicazione di livello 5 del quadro OGMP 2.0 richiede l'aggiunta di misurazioni complementari a livello di sito. Inoltre il quadro OGMP 2.0 impone alle imprese di comunicare le misurazioni dirette delle emissioni di metano entro tre anni dall'adesione all'OGMP 2.0 per gli attivi gestiti ed entro cinque anni per gli attivi non gestiti. In base all'approccio adottato nel quadro OGMP 2.0 per la comunicazione delle emissioni a livello di fonte e tenuto conto del fatto che un gran numero di imprese dell'Unione aveva già aderito al quadro OGMP 2.0 nel 2021, i gestori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a fornire misurazioni dirette a livello della fonte delle loro emissioni entro 12 mesi per gli attivi gestiti ed entro 24 mesi per gli attivi non gestiti. Oltre alla quantificazione a livello di fonte, la quantificazione a livello di sito consente di valutare, verificare e riconciliare le stime a livello di fonte aggregate per sito, rafforzando così la fiducia nelle emissioni comunicate. Alla stregua dell'OGMP 2.0, il presente regolamento impone misurazioni a livello di sito per riconciliare le quantificazioni a livello di fonte.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 30

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (30)

    Sebbene sia in genere intenzionale, risultante da processi o attività e dispositivi progettati a tale fine , il rilascio di metano può anche essere accidentale, come nel caso di un malfunzionamento .

    (30)

    La combustione in torcia e il rilascio di metano sono intenzionali e risultano da processi o attività e dispositivi progettati a tale fine.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 31 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (31 bis)

    Le società aderenti all'iniziativa per il clima nei settori del petrolio e del gas (Oil and Gas Climate Initiative — OGCI), tra cui molte con sede in Europa, si sono impegnate a ridurre l'intensità di metano allo 0,2  % entro il 2025 e hanno iniziato a compiere sforzi di mitigazione. Le imprese aderenti all'OGCI hanno raggiunto già nel 2020 il livello iniziale di intensità di metano a monte per il 2025 e hanno raggiunto lo 0,17  % nel 2021. Diversi importanti produttori europei riferiscono di aver raggiunto un'intensità di metano a monte e a livello intermedio ben al di sotto di tale livello. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare la possibilità di introdurre una norma di prestazione ambiziosa in materia di intensità delle emissioni di metano a monte pari o inferiore allo 0,2  % e proporre un sistema di misurazione e disposizioni per attuare la norma di prestazione adeguata.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 32

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (32)

    Più specificamente le emissioni di metano da fuoriuscite sono in genere ridotte grazie alle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR, leak detection and repair) di metano, condotte per individuare le fuoriuscite e seguite da relativa riparazione . È pertanto opportuno che i gestori conducano quantomeno indagini LDAR periodiche che dovrebbero contemplare anche la verifica dei componenti che rilasciano il metano, in modo da ricercare i rilasci accidentali di questo gas .

    (32)

    Più specificamente le emissioni di metano da fuoriuscite sono in genere ridotte grazie alle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR, leak detection and repair) di metano, condotte per individuare e quindi riparare le fuoriuscite o per sostituire i componenti in cui è stata constatata la fuoriuscita . È pertanto opportuno che i gestori conducano quantomeno indagini LDAR periodiche che dovrebbero contemplare anche la verifica dei componenti che rilasciano il metano, in modo da verificare la presenza di apparecchiature malfunzionanti .

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 33

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (33)

    A tal fine dovrebbe essere adottato un approccio armonizzato per garantire parità di condizioni per tutti i gestori nell'Unione. L'approccio dovrebbe prevedere requisiti minimi per le indagini LDAR, pur lasciando un congruo grado di flessibilità agli Stati membri e ai gestori. Tale flessibilità è essenziale per consentire l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie e metodi LDAR nuovi, evitando così la dipendenza da una determinata tecnologia, a scapito della protezione ambientale. Continuano ad emergere nuove tecnologie e nuovi metodi di rilevamento e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'innovazione in questo settore, in modo che possano essere adottati i metodi più accurati ed efficaci in termini di costi.

    (33)

    A tal fine dovrebbe essere adottato un approccio armonizzato per garantire parità di condizioni per tutti i gestori nell'Unione. L'approccio dovrebbe prevedere requisiti minimi per le indagini LDAR, pur lasciando un congruo grado di flessibilità agli Stati membri e ai gestori. Tale flessibilità è essenziale per consentire l'innovazione e lo sviluppo di componenti, tecnologie e metodi LDAR nuovi, evitando così la dipendenza da una determinata tecnologia, a scapito della protezione ambientale. Continuano ad emergere nuove tecnologie e nuovi metodi di rilevamento e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'innovazione in questo settore, in modo che possano essere adottati i componenti, le tecnologie e i metodi LDAR più accurati ed efficaci in termini di costi e che non causino fuoriuscite .

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 33 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (33 bis)

    Un approccio armonizzato beneficia di specifiche standardizzate per individuare o rilevare emissioni di metano per mezzo di strumenti e tecnologie differenti e che possono essere stabilite in virtù di norme europee o, in mancanza di tali norme, di norme internazionali ovvero basarsi su tali norme. In mancanza di norme europee adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare tali norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire dette specifiche.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 34

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (34)

    Gli obblighi relativi alle indagini LDAR dovrebbero rispecchiare una serie di buone pratiche. Le indagini LDAR dovrebbero mirare principalmente a individuare e riparare le fuoriuscite , piuttosto che a quantificarle, e le aree soggette a rischio maggiore di fuoriuscite dovrebbero essere controllate più frequentemente ; la frequenza delle indagini dovrebbe essere determinata non soltanto dalla necessità di riparare i componenti da cui fuoriesce metano oltre la soglia di emissione prestabilita, ma anche da considerazioni operative, tenendo conto dei rischi per la sicurezza. Di conseguenza, se è individuato un rischio più alto per la sicurezza o un rischio più alto di perdita di metano, le autorità competenti dovrebbero poter raccomandare di ispezionare con più frequenza i componenti in causa ; tutte le fuoriuscite, indipendentemente dalle loro dimensioni, dovrebbero essere registrate e monitorate , dato che quelle piccole possono trasformarsi in fuoriuscite più grandi; le riparazioni delle fuoriuscite dovrebbero essere seguite dalla conferma della loro efficacia; al fine di consentire l'uso in futuro di tecnologie più avanzate di rilevamento delle emissioni di metano, è opportuno specificare l'entità della perdita di metano in coincidenza o al di sopra della quale si giustifica una riparazione, consentendo nel contempo ai gestori di scegliere il dispositivo di rilevamento . Se del caso, si può ricorrere a un monitoraggio continuo nel contesto del presente regolamento.

    (34)

    Gli obblighi relativi alle indagini LDAR dovrebbero rispecchiare una serie di buone pratiche. Le indagini LDAR dovrebbero mirare principalmente a individuare ed eliminare le fuoriuscite il più rapidamente possibile mediante la riparazione o la sostituzione del componente in cui è stata riscontrata la fuoriuscita, piuttosto che a quantificarle ; la frequenza delle indagini dovrebbe essere determinata dalla necessità di riparare o sostituire componenti con una tecnologia più resistente alle fuoriuscite ; tutte le fuoriuscite, indipendentemente dalle loro dimensioni, dovrebbero essere riparate , dato che quelle piccole possono trasformarsi in fuoriuscite più grandi; le riparazioni delle fuoriuscite dovrebbero essere seguite dalla conferma della loro efficacia; al fine di consentire l'uso in futuro di componenti o tecnologie più avanzati di rilevamento delle emissioni di metano, è opportuno specificare i requisiti minimi applicabili al dispositivo e alla metodologia utilizzati per il rilevamento delle fuoriuscite , sulla base della loro comprovata efficacia .

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 34 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (34 bis)

    Molte fuoriuscite oggi sono dovute a tecnologie obsolete e a una scarsa manutenzione. Tali tecnologie dovrebbero essere rapidamente sostituite da nuove soluzioni innovative. Il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite dovrebbe pertanto indicare in che modo il gestore intende mappare i componenti ad alto rischio di fuoriuscite di metano e come intende sostituire tali componenti con nuove tecnologie innovative che garantiscano una protezione a lungo termine contro fuoriuscite future.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 35

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (35)

    Il rilascio consiste nello sprigionamento in atmosfera di metano incombusto, sia intenzionalmente a partire da processi, attività o dispositivi concepiti allo scopo , sia accidentalmente in caso di malfunzionamento . Alla luce del potente effetto serra delle emissioni di metano, il loro rilascio dovrebbe essere vietato fatta eccezione in caso di emergenze, malfunzionamento o durante determinati eventi specifici in cui un qualche rilascio è inevitabile.

    (35)

    Il rilascio consiste nello sprigionamento intenzionale in atmosfera di metano incombusto, a partire da processi, attività o dispositivi concepiti allo scopo. Alla luce del potente effetto serra delle emissioni di metano, il loro rilascio dovrebbe essere vietato fatta eccezione in caso di emergenze, malfunzionamento o durante determinati eventi specifici in cui un qualche rilascio è inevitabile. Per garantire che i gestori non utilizzino apparecchiature progettate per il rilascio, è opportuno adottare norme tecnologiche che consentano l'utilizzo di alternative a zero emissioni.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 36

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (36)

    La combustione in torcia è la combustione controllata di metano a fini di smaltimento in un dispositivo concepito allo scopo. Se è effettuata durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e come conseguenza dell'insufficienza di impianti o dell'assenza di una struttura geologica adatta per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato, si parla di «combustione in torcia di routine». La combustione in torcia di routine dovrebbe essere vietata. La combustione in torcia dovrebbe essere consentita solo se costituisce l'unica alternativa al rilascio e se il rilascio non è vietato. Il rilascio è più dannoso per l'ambiente rispetto alla combustione in torcia, perché il gas rilasciato contiene in genere alti livelli di metano, mentre la combustione in torcia ossida il metano in anidride carbonica.

    (36)

    La combustione in torcia è la combustione controllata di metano a fini di smaltimento in un dispositivo concepito allo scopo. Se è effettuata durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e come conseguenza dell'insufficienza di impianti o dell'assenza di una struttura geologica adatta per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato, si parla di «combustione in torcia di routine». La combustione in torcia di routine dovrebbe essere vietata. La combustione in torcia dovrebbe essere consentita solo se costituisce l'unica alternativa al rilascio e se il rilascio non è vietato ; pertanto, se non c'è altra scelta, la combustione in torcia dovrebbe essere sempre preferita al rilascio in atmosfera. Tuttavia, secondo l'AIE  (1 bis) , 143 miliardi di metri cubi di gas fossile sono stati bruciati in torcia nel 2021 a livello mondiale, il che equivale all'incirca al volume totale di gas naturale importato in Germania, Francia e Paesi Bassi. Ciò ha comportato il rilascio diretto di 270 Mt di CO2 e quasi 8 Mt di metano (240 Mt di CO2 equivalente) . Il rilascio è più dannoso per l'ambiente rispetto alla combustione in torcia, perché il gas rilasciato contiene in genere alti livelli di metano, mentre la combustione in torcia ossida il metano in anidride carbonica. Secondo l'AIE, ridurre la combustione in torcia, il rilascio in atmosfera e le fuoriuscite di metano offrirebbe un sollievo più immediato ai mercati del gas rispetto a investire in nuovi approvvigionamenti. L'AIE  (1 ter) ha stimato che circa 210 miliardi di metri cubi di gas naturale potrebbero essere messi a disposizione dei mercati del gas mediante uno sforzo globale volto a eliminare la combustione in torcia non dovuta a un'emergenza e a ridurre le emissioni di metano derivanti dalle operazioni nel settore degli idrocarburi.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 37

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (37)

    Il ricorso alla combustione in torcia come alternativa al rilascio esige che i dispositivi utilizzati per tale operazione siamo efficienti nel realizzare la combustione del metano. Per tale motivo dovrebbe essere incluso anche un requisito di efficienza della combustione per i casi in cui è ammessa la combustione in torcia. Dovrebbe essere altresì imposto l'uso di bruciatori pilota, che forniscono un'accensione più affidabile in quanto non sono influenzati dal vento.

    (37)

    Il ricorso alla combustione in torcia come alternativa al rilascio esige che i dispositivi utilizzati per tale operazione siamo efficienti nel realizzare la combustione del metano. Per tale motivo dovrebbe essere incluso anche un requisito di efficienza della combustione per i casi in cui è ammessa la combustione in torcia. Dovrebbe essere altresì imposto l'uso di un dispositivo di autoaccensione o di bruciatori pilota continui , che forniscono un'accensione più affidabile in quanto non sono influenzati dal vento.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 40

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (40)

    Le emissioni di metano da pozzi di petrolio e gas inattivi pongono rischi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Di conseguenza gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dovrebbero continuare ad applicarsi e tali pozzi e i relativi siti dovrebbero essere risanati e bonificati. In tali casi gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo predominante, in particolare per stabilire inventari e piani di mitigazione.

    (40)

    Le emissioni di metano da pozzi di petrolio e gas inattivi pongono rischi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Di conseguenza gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dovrebbero continuare ad applicarsi e tali pozzi e i relativi siti dovrebbero essere risanati e bonificati. In tali casi gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo predominante, in particolare per stabilire inventari e piani di mitigazione entro termini chiari .

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Considerando 44

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (44)

    Una volta che la produzione è interrotta, la miniera chiusa o abbandonata continua a rilasciare metano, denominato metano da miniera abbandonata. In genere le emissioni provengono da fonti localizzate ben definite, quali pozzi di ventilazione o valvole di decompressione. Con gli obiettivi climatici ora più ambiziosi e la transizione della produzione di energia verso fonti a minore intensità di carbonio, è probabile che le emissioni di metano da miniera abbandonata aumentino nell'Unione. Si stima che anche 10 anni dopo la cessazione dell'attività mineraria del metano continui a essere emesso nelle miniere non allagate a livelli dell'ordine del 40 % delle emissioni registrate al momento della chiusura25. Inoltre il trattamento del metano da miniera abbandonata rimane frammentato in ragione dei diritti differenti di proprietà e sfruttamento esistenti nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire inventari delle miniere chiuse e abbandonate e, gli stessi o il responsabile identificato, dovrebbero essere tenuti a installare dispositivi per la misurazione delle emissioni di metano.

    (44)

    Una volta che la produzione è interrotta, la miniera chiusa o abbandonata continua a rilasciare metano, denominato metano da miniera abbandonata. In genere le emissioni provengono da fonti localizzate ben definite, quali pozzi di ventilazione o valvole di decompressione. Con gli obiettivi climatici ora più ambiziosi e la transizione della produzione di energia verso fonti a minore intensità di carbonio, è probabile che le emissioni di metano da miniera abbandonata aumentino nell'Unione. Si stima che anche 10 anni dopo la cessazione dell'attività mineraria del metano continui a essere emesso nelle miniere non allagate a livelli dell'ordine del 40 % delle emissioni registrate al momento della chiusura25. Inoltre il trattamento del metano da miniera abbandonata rimane frammentato in ragione dei diritti differenti di proprietà e sfruttamento esistenti nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire inventari delle miniere chiuse e abbandonate e, gli stessi o il responsabile identificato, dovrebbero essere tenuti a installare dispositivi per la misurazione delle emissioni di metano. Esempi di migliori pratiche dovrebbero essere individuati e integrati in possibili orientamenti per il trattamento del metano da miniera abbandonata.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 48

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (48)

    Le miniere sotterranee sono miniere di carbone termico o da coke. Il carbone termico è usato principalmente come fonte di energia mentre il carbone da coke come combustibile e come reagente nella produzione di acciaio. Tanto le miniere di carbone da coke quanto quelle di carbone termico dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano.

    (48)

    Le miniere sotterranee sono miniere di carbone termico o da coke. Il carbone termico è usato principalmente come fonte di energia mentre il carbone da coke come combustibile e come reagente nella produzione di acciaio. Tanto le miniere di carbone da coke quanto quelle di carbone termico dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica , nonché a misure di mitigazione delle emissioni di metano.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 49

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (49)

    Per le miniere di carbone sotterranee in esercizio, la mitigazione delle emissioni di metano dovrebbe essere attuata attraverso un abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia. Per le miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate, sebbene l'allagamento possa prevenire le emissioni di metano, non è una soluzione applicata sistematicamente e presenta rischi per l'ambiente. Anche il rilascio e la combustione in torcia in queste miniere dovrebbero essere gradualmente abbandonati. Dato che a causa di vincoli geologici e considerazioni ambientali non è possibile adottare un approccio unico di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate (31), gli Stati membri dovrebbero stabilire propri piani di mitigazione, tenendo conto di tali vincoli e della fattibilità tecnica della mitigazione del metano da miniera abbandonata.

    (49)

    Per le miniere di carbone sotterranee in esercizio, la mitigazione delle emissioni di metano dovrebbe essere attuata attraverso un abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia con un'efficacia inferiore al 99 % . Per le miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate, sebbene l'allagamento possa prevenire le emissioni di metano, non è una soluzione applicata sistematicamente e presenta rischi per l'ambiente. Anche il rilascio e la combustione in torcia con un'efficacia inferiore al 99 % in queste miniere dovrebbero essere gradualmente abbandonati. Dato che a causa di vincoli geologici e considerazioni ambientali non è possibile adottare un approccio unico di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate (31), gli Stati membri dovrebbero stabilire propri piani di mitigazione, tenendo conto di tali vincoli e della fattibilità tecnica della mitigazione del metano da miniera abbandonata.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Considerando 49 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (49 bis)

    Al fine di ridurre le emissioni di metano provenienti dalle miniere di carbone in esercizio, l'Unione dovrebbe sostenere sistemi di incentivi per la riduzione delle emissioni di metano. Tali sistemi possono in particolare incentivare gli investimenti nella cattura e nell'iniezione di metano nella rete e la riduzione delle emissioni di metano derivanti dai pozzi di ventilazione e dalla combustione in torcia. L'Unione dovrebbe adottare misure decisive per mobilitare risorse finanziarie destinate a investimenti in tecnologie per la riduzione del metano in tutte le miniere in esercizio e abbandonate. Qualora il sostegno dell'Unione non sia sufficiente per supportare tale obiettivo, è opportuno incoraggiare sistemi specifici di tariffe e oneri chiaramente strutturati per facilitare gli investimenti nella riduzione del metano, tra l'altro nell'ambito di programmi di aiuto statali volti allo smantellamento delle capacità di produzione di carbone.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Considerando 51

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (51)

    L'Unione dipende dalle importazioni per il 70 % del suo consumo di carbon fossile, il 97 % del suo consumo di petrolio e il 90 % del suo consumo di gas fossile. Non esistono conoscenze precise in merito all'entità, all'origine o alla natura delle emissioni di metano che sono legate all'energia fossile consumata nell'Unione ma che hanno luogo in paesi terzi .

    (51)

    L'Unione dipende dalle importazioni per il 70 % del suo consumo di carbon fossile, il 97 % del suo consumo di petrolio e il 90 % del suo consumo di gas fossile. Secondo le stime dell'AIE, nel 2020 le emissioni di metano correlate al petrolio e al gas importati nell'Unione ammontavano a circa 9 000 chilotonnellate di metano  (1 bis) . Tale dato va raffrontato con le 1 033 chilotonnellate di emissioni di metano associate al petrolio e al gas che si stima siano state registrate nell'Unione nel 2019  (1 ter) . Benché che la quota delle emissioni mondiali totali di metano di origine antropica emesse in Europa sia stimata intorno al 6 %  (1 quater) , il consumo di combustibili fossili prodotti al di fuori dell'Unione e la dipendenza dalla loro importazione comportano quindi significativi livelli aggiuntivi di emissioni di metano dovute al consumo nell'Unione .

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Considerando 52

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (52)

    Gli effetti del riscaldamento globale causati dalle emissioni di metano sono transfrontalieri. Sebbene alcuni paesi produttori di energia fossile stiano iniziando a prendere provvedimenti al loro interno per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, molti esportatori non sono soggetti ad alcuna regolamentazione nei rispettivi mercati nazionali. Tali operatori necessitano di incentivi chiari a ridurre le loro emissioni, pertanto è opportuno mettere a disposizione dei mercati informazioni trasparenti sulle emissioni di metano .

    (52)

    Gli effetti del riscaldamento globale causati dalle emissioni di metano sono transfrontalieri. Sebbene alcuni paesi produttori di energia fossile stiano iniziando a prendere provvedimenti al loro interno per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, molti esportatori non sono soggetti ad alcuna regolamentazione nei rispettivi mercati nazionali. Tali operatori necessitano di incentivi chiari a ridurre le loro emissioni, pertanto è opportuno che il regolamento disciplini l'intera catena di approvvigionamento .

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Considerando 54

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (54)

    Come annunciato nella comunicazione sulla strategia dell'UE sul metano (34), l'Unione s'impegna a collaborare con i suoi partner nel settore energetico e gli altri importanti paesi importatori di energia fossile al fine di contrastare le emissioni di metano a livello mondiale. La diplomazia energetica in materia di emissioni di metano ha già prodotto risultati importanti. Nel settembre del 2021 l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato l'impegno globale per la riduzione delle emissioni di metano (Global Methane Pledge), che, assunto alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre del 2021 a Glasgow, è un impegno politico a ridurre del 30 % (rispetto ai livelli del 2020) entro il 2030 le emissioni mondiali di metano. Oltre cento paesi, che rappresentano quasi la metà delle emissioni antropogeniche di metano nel mondo, si sono impegnati a sostenerlo. Esso include l'impegno a passare a utilizzare le migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare le emissioni di metano , con un'attenzione particolare alle grandi fonti di emissioni .

    (54)

    Come annunciato nella comunicazione sulla strategia dell'UE sul metano (34), l'Unione s'impegna a collaborare con i suoi partner nel settore energetico e gli altri importanti paesi importatori di energia fossile al fine di contrastare le emissioni di metano a livello mondiale. La diplomazia energetica in materia di emissioni di metano ha già prodotto risultati importanti. Nel settembre del 2021 l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato l'impegno globale per la riduzione delle emissioni di metano (Global Methane Pledge), che, assunto alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre del 2021 a Glasgow, è un impegno politico ad agire volontariamente per contribuire allo sforzo collettivo di ridurre del 30 % (rispetto ai livelli del 2020) entro il 2030 le emissioni mondiali di metano. Oltre cento paesi, che rappresentano quasi la metà delle emissioni antropogeniche di metano nel mondo, si sono impegnati a sostenerlo. Esso include l'impegno a passare a utilizzare le migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare le emissioni di metano.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Considerando 57

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (57)

    In parallelo al proseguimento del fruttuoso lavoro diplomatico inteso a realizzare tali impegni mondiali, l'Unione continua a caldeggiare una riduzione significativa delle emissioni di metano in tutto il pianeta, in particolare nei paesi che le forniscono energia fossile.

    (57)

    In parallelo al proseguimento del lavoro diplomatico inteso a realizzare impegni mondiali per ridurre significativamente il metano , l'Unione dovrebbe portare avanti tutti gli sforzi per una riduzione significativa delle emissioni di metano in tutto il pianeta, in particolare nei paesi che le forniscono energia fossile , mediante una regolamentazione delle importazioni .

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Considerando 58

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (58)

    Gli importatori di energia fossile nell'Unione dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire agli Stati membri informazioni sulle misure adottate dagli esportatori per misurare, comunicare e mitigare le emissioni di metano , in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie destinate a controllare le loro emissioni di metano , comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure di controllo e restrizione del rilascio e della combustione in torcia del metano. I livelli di misurazione e comunicazione stabiliti negli obblighi di informativa imposti agli importatori corrispondono a quelli cui saranno tenuti i gestori dell'Unione ai sensi del presente regolamento, indicati nei considerando da 24 a 26 e 46. L'informativa sulle misure di controllo delle emissioni di metano non è più onerosa di quella imposta ai gestori dell'Unione.

    (58)

    Gli importatori di energia fossile nell'Unione dovrebbero pertanto essere soggetti a norme analoghe a quelle applicabili ai produttori nell'Unione per quanto riguarda il monitoraggio , la comunicazione e la verifica , il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite e i limiti relativi al rilascio e alla combustione in torcia.

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Considerando 58 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (58 bis)

    Se un importatore dimostra che l'attuazione di misure lungo tutta la catena di approvvigionamento è comparabile in termini di efficacia ai requisiti previsti dal presente regolamento, o se fornisce garanzie di origine e di trasporto in paesi in cui si ritiene vi sia un'equivalenza normativa, dovrebbe essere ammissibile a una deroga. La Commissione dovrebbe valutare e concedere la deroga al fine di garantire la sua compatibilità con il diritto commerciale.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Considerando 59

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (59)

    È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni l'Unione dovrebbe istituire e gestire una banca dati per la trasparenza delle importazioni di energia fossile nell'Unione, specificando se le imprese esportatrici hanno aderito all'OGMP per le imprese petrolifere e del gas e a una norma tecnica equivalente per le imprese carboniere, nella misura in cui è istituita, riconosciuta a livello internazionale o dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero dimostrare il grado di impegno delle imprese nei paesi esportatori a misurare, comunicare e far verificare le proprie emissioni di metano secondo metodi di comunicazione di livello 3 dell'UNFCCC. La banca dati per la trasparenza servirebbe da fonte di informazioni per gli importatori di energia fossile nell'Unione al momento delle decisioni di acquisto, così come per gli altri portatori di interessi e il pubblico. La banca dati per la trasparenza dovrebbe rispecchiare gli sforzi compiuti dalle imprese nell'Unione e da quelle che esportano energia fossile nell'Unione per misurare, comunicare e ridurre le rispettive emissioni di metano. È anche opportuno che contenga informazioni sugli interventi regolamentari in materia di misurazione, comunicazione e mitigazione messi in campo dai paesi produttori di energia fossile.

    (59)

    È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni l'Unione dovrebbe istituire e gestire una banca dati per la trasparenza delle importazioni di energia fossile nell'Unione, specificando se le imprese esportatrici hanno aderito all'OGMP per le imprese petrolifere e del gas e a una norma tecnica equivalente per le imprese carboniere, nella misura in cui è istituita, riconosciuta a livello internazionale o dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero dimostrare il grado di impegno delle imprese nei paesi esportatori a misurare, comunicare e far verificare le proprie emissioni di metano secondo metodi di comunicazione di livello 3 dell'UNFCCC. La banca dati per la trasparenza servirebbe da fonte di informazioni per gli importatori di energia fossile nell'Unione al momento delle decisioni di acquisto, così come per gli altri portatori di interessi e il pubblico. La banca dati per la trasparenza dovrebbe rispecchiare le misure adottate dalle imprese nell'Unione e da quelle che esportano energia fossile nell'Unione per misurare, comunicare e ridurre le rispettive emissioni di metano. È anche opportuno che contenga informazioni sugli interventi regolamentari in materia di misurazione, comunicazione e mitigazione messi in campo dai paesi produttori di energia fossile.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Considerando 61

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (61)

    Le misure di cui ai considerando da 58 a 60 dovrebbero, insieme, rafforzare la trasparenza per gli acquirenti , consentendo loro di prendere decisioni informate in materia di approvvigionamento, e migliorare la possibilità di diffondere più ampiamente nel mondo le soluzioni di mitigazione delle emissioni di metano . Esse dovrebbero incentivare ulteriormente le imprese internazionali ad aderire a norme tecniche internazionali in materia di misurazione e comunicazione del metano, come l'OGMP, o ad adottare misure efficaci di misurazione, comunicazione e mitigazione. Tali misure sono concepite come base per un approccio graduale destinato ad aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni. Alla Commissione dovrebbe essere quindi conferito il potere di modificare gli obblighi di comunicazione degli importatori o di aggiungerne di nuovi. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'attuazione di tali misure e, se lo ritiene opportuno, presentare proposte di riesame per imporre misure più rigorose agli importatori e garantire un livello comparabile di efficacia delle misure applicabili in paesi terzi per monitorare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano . La valutazione dovrebbe tenere conto del lavoro svolto dall'IMEO, compreso l'indice di metanizzazione, la banca dati per la trasparenza e lo strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano. Qualora ritenga opportuno aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, compresa la consultazione dei paesi terzi interessati.

    (61)

    Le misure di cui ai considerando da 58 a 60 dovrebbero, insieme, rafforzare la trasparenza per gli acquirenti e agevolare la valutazione della piena conformità al regolamento dell'Unione sulle importazioni . Esse dovrebbero incentivare ulteriormente le imprese internazionali ad aderire a norme tecniche internazionali in materia di misurazione e comunicazione del metano, come l'OGMP, o ad adottare misure efficaci di misurazione, comunicazione e mitigazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli obblighi di comunicazione degli importatori o di aggiungerne di nuovi. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'attuazione di tali misure e, se lo ritiene opportuno, presentare proposte di riesame per imporre misure più rigorose agli importatori. La valutazione dovrebbe tenere conto del lavoro svolto dall'IMEO, compreso l'indice di metanizzazione, la banca dati per la trasparenza e lo strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano. Qualora ritenga opportuno aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, compresa la consultazione dei paesi terzi interessati.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione.

    1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite , obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio sotterraneo del gas e ai terminali di gas liquefatto (GNL) che funzionano con metano fossile e/o rinnovabile (biometano o metano sintetico);

    b)

    al trasporto, alla distribuzione (esclusi i sistemi di misurazione nei punti di consumo finale), allo stoccaggio sotterraneo del gas e ai terminali di gas liquefatto che funzionano con metano fossile e/o rinnovabile (biometano o metano sintetico);

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera bis a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c bis)

    ai prodotti petrolchimici.

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informativa in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano.

    3.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano.

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 1 bis

     

    Obiettivo di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione

     

    1.     Conformemente all'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, all'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e all'obiettivo dell'impegno mondiale sul metano di ridurre le emissioni globali di metano di origine antropica di almeno il 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, la Commissione propone, entro il 31 dicembre 2025 e sulla base di una valutazione d'impatto, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione entro il 2030 che riguardi tutti i pertinenti settori responsabili delle emissioni.

     

    2.     A norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono collettivamente affinché le emissioni di metano provenienti dal settore dell'energia nell'Unione siano ridotte, entro il 2030, a un livello che permetta di garantire i benefici sociali della mitigazione del metano a un costo inferiore.

     

    3.     Ciascuno Stato membro stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di nel quadro dei propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Se, sulla base della valutazione del primo aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che i contributi nazionali degli Stati membri sono insufficienti per il conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione, essa propone misure ed esercita i propri poteri al livello dell'Unione al fine di garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo di cui al paragrafo 2.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    «emissioni di metano»: tutte le emissioni dirette provenienti da tutti i componenti che sono potenziali fonti di emissioni di metano, a seguito di rilascio intenzionale o accidentale , combustione incompleta in torcia, o da altri componenti e fuoriuscite accidentali ;

    (1)

    «emissioni di metano»: tutte le emissioni dirette provenienti da tutti i componenti che sono potenziali fonti di emissioni di metano, a seguito di rilascio, combustione incompleta in torcia, o da altri componenti e fuoriuscite;

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 bis)

    «componente»: qualsiasi attrezzatura tecnica che può sprigionare emissioni fuggitive di metano o di composti organici volatili;

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 ter)

    «fuoriuscita»: qualsiasi emissione accidentale di metano da un componente;

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    «verificatore»: la persona giuridica diversa dalle autorità competenti nominate a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che svolge attività di verifica e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure la persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione di una dichiarazione di verifica;

    (7)

    «verificatore»: la persona giuridica che svolge attività di verifica e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure la persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione di una dichiarazione di verifica;

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    «impianto»: una o più installazioni sullo stesso sito gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 9 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 ter)

    «sito»: l'ubicazione geografica dell'impianto;

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    «fattore di emissione»: il coefficiente che quantifica le emissioni o gli assorbimenti di un gas per unità di attività, spesso basato su un campione di dati di misurazione ed espresso come media per stabilire un tasso di emissione rappresentativo di un dato livello di attività in una determinata serie di condizioni d'esercizio;

    (10)

    «fattore di emissione»: il coefficiente che quantifica le emissioni di un gas per unità di attività, spesso basato su un campione di dati di misurazione ed espresso come media per stabilire un tasso di emissione rappresentativo di un dato livello di attività in una determinata serie di condizioni d'esercizio;

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    «fattore di emissione specifico»: il fattore di emissione ottenuto da misurazioni dirette;

    (12)

    «fattore di emissione specifico»: il fattore di emissione per un tipo di fonte di emissione che è ottenuto da misurazioni dirette;

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    «misurazione diretta»: la quantificazione diretta delle emissioni di metano a livello di fonte con un dispositivo di misurazione del metano;

    (13)

    «misurazione diretta»: la misurazione delle emissioni di metano a livello di fonte con un dispositivo di misurazione del metano che permette tale misurazione ;

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 13 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (13 bis)

    «quantificazione»: operazioni volte a determinare la quantità di emissioni di metano, sulla base di misurazioni dirette o, qualora non sia possibile effettuare misurazioni dirette, sulla base di calcoli tecnici dettagliati o di strumenti di simulazione, e sulla base di apparecchiature e metodi di monitoraggio avanzati;

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    «emissioni di metano a livello di sito»: tutte le fonti di emissione all'interno di un attivo ;

    (14)

    «emissioni di metano a livello di sito»: tutte le fonti di emissione all'interno di un intero sito ;

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    «misurazione a livello di sito»: la misurazione dall'alto verso il basso che comporta di norma l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, quali veicoli, droni, aeromobili, imbarcazioni e satelliti o altri mezzi per tracciare un quadro completo delle emissioni in un intero sito;

    (15)

    «misurazione a livello di sito»: la misurazione dall'alto verso il basso che comporta di norma l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, quali veicoli, droni, aeromobili, imbarcazioni, satelliti , l'uso di sensori fissi, come ad esempio reti continue di sensori a punto, o altri mezzi per tracciare un quadro completo delle emissioni in un intero sito;

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    «indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite»: l'indagine volta a individuare le fonti di emissioni di metano, comprese fuoriuscite e rilasci accidentali;

    (17)

    «indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite»: l'indagine con uno strumento o altra tecnologia avanzata con un limite di rilevamento minimo e un limite di confidenza, volta a individuare e rilevare le fonti di emissioni di metano, le fuoriuscite e altre emissioni accidentali di metano, nonché a riparare o sostituire i componenti che presentano una perdita ;

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    «rilascio»: lo sprigionamento in atmosfera di metano incombusto, sia intenzionalmente da processi, attività o dispositivi concepiti a tale scopo , sia accidentalmente in caso di malfunzionamento o vincoli geologici ;

    (18)

    «rilascio»: lo sprigionamento in atmosfera di metano incombusto, intenzionalmente da processi, attività o dispositivi concepiti a tale scopo;

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (22)

    «combustione in torcia di routine»: la combustione in torcia durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e in assenza di impianti sufficienti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato;

    (22)

    «combustione in torcia di routine»: la combustione in torcia durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e in assenza di impianti sufficienti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco , trattarlo o inviarlo a un mercato , e ad esclusione della combustione in torcia causata da un'emergenza ;

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    «pozzo inattivo»: il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo in cui le operazioni di ricerca o coltivazione sono cessate da almeno un anno;

    (24)

    «pozzo inattivo»: il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo , onshore o offshore, in cui le operazioni di ricerca o coltivazione sono cessate da almeno un anno; non include i pozzi tappati permanentemente e abbandonati;

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 24 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (24 bis)

    «pozzo tappato permanentemente e abbandonato»: il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo, onshore o offshore, che è stato tappato e al quale non si avrà più accesso, in cui tutte le installazioni associate al pozzo sono state rimosse e le operazioni sono state interrotte e per cui può essere fornita una documentazione atta a dimostrare, conformemente all'allegato IV, che non ci sono emissioni di metano provenienti da tale pozzo o sito del pozzo;

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 39 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (39 bis)

    «apparecchiatura per l'estrazione di carbone in una miniera di carbone chiusa o abbandonata»: qualsiasi apparecchiatura che rimane collegata agli strati contenenti metano, compresi, ma non solo, gli sfiatatoi e i tubi di drenaggio;

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 41

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (41)

    «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione energia fossile proveniente da un paese terzo.

    (41)

    «importatore»: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione gas, petrolio o carbone provenienti da un paese terzo , comprese le persone fisiche stabilite nell'Unione nominate per l'espletamento degli atti previsti dall'articolo 27 .

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Nel fissare o approvare le tariffe di trasporto o distribuzione o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.

    1.   Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile. I costi unitari di investimento di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzati dalle autorità di regolamentazione per confrontare i costi sostenuti dai gestori.

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili.

    2.   Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, al monitoraggio, alla comunicazione , alla verifica e alla riduzione delle emissioni di metano , comprese quelle derivanti dal rilascio in atmosfera e dalla combustione in torcia, in progetti comparabili.

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti.

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente.

    2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente ogniqualvolta riceve da uno Stato membro una notifica di eventuali modifiche .

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri e risorse adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

    3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano un punto di contatto e dispongano di poteri e risorse , anche umane, adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

    1.   Le autorità competenti adottano , nello svolgimento dei loro compiti, tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento.

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I gestori e i gestori di miniere forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    2.   I gestori, i gestori di miniere e gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione può istituire una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.

    3.   Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione istituisce una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni. I punti di contatto istituiti in seno alle autorità competenti sostengono tali attività.

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Le autorità competenti effettuano controlli periodici per verificare che gli importatori rispettino l'articolo 27, paragrafo 2 bis, nella misura in cui tali importatori sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, mediante controlli documentali e verifiche ad opera di terzi indipendenti, in combinazione con altri metodi e tecnologie a loro disposizione per verificare l'esistenza di emissioni di metano.

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     Le autorità competenti riesaminano e approvano il piano di mitigazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, presentato dai gestori per far fronte alle emissioni di metano.

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e modificabile.

    Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e modificabile. I dati raccolti garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili delle imprese.

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. La prima ispezione è completata entro il … [18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

    1.   Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. La prima ispezione è completata entro il … [18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento]. Si tiene conto dei meccanismi di controllo già istituiti a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti identificano le migliori pratiche.

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica dei provvedimenti correttivi che devono essere intrapresi dal gestore o dal gestore della miniera.

    Se un'ispezione ha individuato una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica dei provvedimenti correttivi che devono essere intrapresi dal gestore o dal gestore della miniera , insieme a termini chiari per la loro attuazione .

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa sulla valutazione del rischio ambientale e non supera i due anni . Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un anno .

    3.   Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa sulla valutazione del rischio ambientale , compresa la valutazione degli impatti cumulativi di tutte le emissioni di metano in quanto agente inquinante, e non supera i sedici mesi . Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un termine massimo di nove mesi .

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 4 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    per indagare in merito a reclami fondati di cui all'articolo 7 e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità;

    a)

    per indagare in merito a reclami fondati di cui all'articolo 7 e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità ed entro sei mesi a decorrere da tale data ;

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 5 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni delle misure da prendere da parte del gestore o del gestore della miniera.

    Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni delle misure da prendere da parte del gestore o del gestore della miniera , compresi i termini per la loro attuazione .

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   I gestori e i gestori di miniere intraprendono tutte le azioni necessarie stabilite nella relazione di cui al paragrafo 5 entro il termine fissato dalle autorità competenti o qualsiasi altro termine con esse concordato.

    6.   I gestori e i gestori di miniere intraprendono senza ritardi tutte le azioni necessarie stabilite nella relazione di cui al paragrafo 5 entro il termine fissato dalle autorità competenti o qualsiasi altro termine con esse concordato.

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga di aver subito un pregiudizio a causa della violazione da parte di gestori o gestori di miniere delle prescrizioni di cui al presente regolamento, può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti.

    1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti in merito a una possibile violazione da parte di gestori o gestori di miniere delle prescrizioni di cui al presente regolamento . Inoltre , il portale europeo della giustizia funge da punto di contatto per la presentazione di reclami alle autorità competenti interessate .

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta e del pregiudizio che ne deriva .

    2.   I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta.

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine.

    3.   Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante , entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a un mese, dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine.

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori o dai gestori di miniere ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

    1.   I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori, dai gestori di miniere o dagli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori o dai gestori di miniere.

    d)

    qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori, dai gestori di miniere o dagli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27 .

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso a norme tecniche europee o internazionali gratuite e pubbliche per la quantificazione delle emissioni di metano, come rese applicabili dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Fino alla data in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita dalla Commissione, i verificatori utilizzano le norme europee o internazionali vigenti per la quantificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra.

    Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso a norme tecniche europee o internazionali pubbliche per la quantificazione delle emissioni di metano, come rese applicabili dalla Commissione in conformità del presente regolamento, in particolare del paragrafo 5 del presente articolo . Fino alla data in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita dalla Commissione, i verificatori utilizzano le norme europee o internazionali vigenti per la quantificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra.

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Qualora non siano disponibili norme europee o internazionali, i gestori o i gestori di miniere forniscono ai verificatori informazioni riguardo alle norme o alle metodologie da essi utilizzate o utilizzate dagli importatori per svolgere le attività di verifica.

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I verificatori possono condurre controlli in loco per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.

    I verificatori conducono controlli in loco , con o senza preavviso, per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Le attività di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo sono effettuate in linea con le attuali norme e metodologie europee o internazionali al fine di limitare l'onere per i gestori, i gestori di miniere o gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono interessati a norma dell'articolo 27, e per le autorità competenti e tengono debitamente conto della natura delle attività del gestore.

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore o il gestore della miniera che è tenuto a presentare loro senza indugio una relazione sulle emissioni riveduta.

    Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore, il gestore della miniera o l'importatore, nella misura in cui quest'ultimo è interessato a norma dell'articolo 27, i quali — per quanto riguarda l'importatore, nella misura in cui ciò è previsto a norma dell'articolo 27 — sono tenuti a presentare loro senza indugio e comunque entro tre settimane una relazione sulle emissioni riveduta.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   I gestori e i gestori di miniere forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    4.   I gestori, i gestori di miniere e gli importatori, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     I costi sostenuti per le attività di cui al presente articolo sono tenuti in considerazione ai fini dell'articolo 3.

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    A condizione che sia tutelato l'interesse dell'Unione, all' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano è conferito un ruolo di verifica dei dati sulle emissioni di metano , in particolare in relazione ai compiti seguenti :

    1.    Nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, i verificatori, le autorità competenti e la Commissione prendono in considerazione le informazioni messe a disposizione del pubblico dall' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) , in particolare in relazione agli aspetti seguenti :

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati.

    e)

    comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati , in modo da contribuire allo sviluppo di metodologie scientifiche più solide .

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e bis)

    segnalazione di super emettitori identificati mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme rapido.

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La Commissione può presentare i dati sulle emissioni di metano all' Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, così come sono messi a sua disposizione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento .

    2.   La Commissione presenta i dati pertinenti sulle emissioni di metano all' IMEO .

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.     Le informazioni prodotte dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano sono messe a disposizione del pubblico e della Commissione.

    soppresso

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il … [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando fattori di emissione generici ma specifici per fonte .

    1.   Entro il … [ 10 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici. I gestori possono scegliere di presentare contestualmente una relazione conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.    Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti anche una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni.

    2.    I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte:

     

    a)

    per gli attivi gestiti entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e

     

    b)

    per gli attivi non gestiti entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a condizione che tali attivi non siano stati segnalati da un gestore in ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera a).

     

    Per la comunicazione a questo livello è necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento diretti a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la quantificazione delle emissioni.

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti di cui al paragrafo 2 , integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

    I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    per gli attivi gestiti entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, e

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    per gli attivi non gestiti entro il … [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, a condizione che tali attivi non siano stati segnalati da un gestore conformemente alla lettera a).

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

    Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori e le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.     Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni.

    soppresso

    Emendamento 110

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 5 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti di cui al paragrafo 4, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

    soppresso

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 5 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Prima di presentarle alle autorità competenti, le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

    soppresso

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione utilizzate per misurare le emissioni di metano ;

    c)

    informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione;

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui ai paragrafi 2 , 3, 4 e 5 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui al presente articolo , tenendo conto delle relazioni sugli inventari nazionali già esistenti . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Fintanto che non saranno adottati i suddetti atti di esecuzione, i gestori e le imprese utilizzano i documenti di orientamento tecnico e i modelli per le relazioni dell'OGMP 2.0 per le operazioni a monte, durante e a valle, a seconda dei casi.

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Per le misurazioni a livello di sito di cui ai paragrafi 3 e 5 , si usano tecnologie di quantificazione adeguate in grado di fornire tali misurazioni .

    7.   Per le misurazioni a livello di sito di cui al paragrafo 3, si usano tecnologie di quantificazione delle emissioni approvate, elaborate dagli organismi di normazione europei o internazionali competenti . Fintanto che non saranno elaborate le norme in questione, i gestori e le imprese, a seconda dei casi, utilizzano i documenti di orientamento tecnico e i modelli per le relazioni dell'OGMP 2.0 e seguono le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili per la misurazione delle emissioni di metano.

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   In caso di discrepanze significative tra le emissioni quantificate utilizzando i metodi a livello di fonte e quelle risultanti dalla misurazione a livello di sito, sono effettuate misurazioni aggiuntive entro lo stesso periodo di riferimento.

    8.   In caso di discrepanze significative tra le emissioni a livello di fonte e quelle della misurazione a livello di sito, le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono i motivi delle discrepanze. Se le discrepanze non sono dovute all'incertezza della tecnologia di quantificazione utilizzata, sono adottate le seguenti misure aggiuntive entro lo stesso periodo di riferimento:

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 8 — lettera a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    nel caso in cui la misurazione a livello di sito sia superiore all'inventario a livello di fonte in maniera statisticamente significativa, il gestore include nella relazione la documentazione per riconciliare l'inventario a livello di fonte e le misurazioni a livello di sito e aggiorna l'inventario a livello di fonte in modo da tenere conto delle misurazioni superiori a livello di sito;

    Emendamento 117

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 8 — lettera b (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    nel caso in cui la misurazione a livello di sito sia inferiore all'inventario a livello di fonte in maniera statisticamente significativa, il gestore rivede il limite minimo di rilevamento (LMR) dei dispositivi di misurazione a livello di sito per confermare che è sufficientemente basso per rilevare i livelli previsti di emissioni dai singoli componenti; se l'LMR non è sufficientemente basso, il gestore ripete la misurazione usando dispositivi che abbiano un LMR sufficientemente basso entro lo stesso anno civile e confronta il risultato con l'inventario a livello di fonte; se l'LMR è considerato adeguato, il gestore include nella relazione la documentazione che illustra i motivi della discrepanza.

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   Le misurazioni delle emissioni di metano per le infrastrutture del gas sono condotte secondo norme europee (CEN) o internazionali (ISO) adeguate per la quantificazione delle emissioni di metano.

    9.    Entro il … [9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento stabilendo le specifiche applicabili alle misurazioni dirette e alla quantificazione delle emissioni di metano. Tali specifiche si applicano alle richieste di normazione presentate dalla Commissione ai fini del presente articolo.

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    11 bis.     Il monitoraggio e la comunicazione fanno riferimento al potenziale di riscaldamento globale, che su un periodo di 100 anni è 29,8 volte superiore a quello del biossido di carbonio ed è 82,5 volte più potente su un periodo di 20 anni  (1 bis) .

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I gestori adottano tutte le misure a loro disposizione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

    1.    I gestori adottano tutte le misure di mitigazione appropriate a loro disposizione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Entro… [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'introduzione di una norma di prestazione ambiziosa per il settore a monte in materia di intensità delle emissioni di metano per quanto riguarda il petrolio e il gas importati o estratti nell'Unione. La Commissione valuta, nello specifico, l'introduzione di una norma in materia di intensità del metano di valore pari o inferiore allo 0,2  %.

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 ter.     Prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1 quater, la Commissione effettua una valutazione d'impatto al fine di esaminare, in particolare, le implicazioni per il clima e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2021/1119.

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 quater.     Entro… [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una norma di prestazione di cui al paragrafo 1 bis che attua un livello di intensità delle emissioni di metano per il settore a monte da raggiungere entro … [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e la metodologia per definire chiaramente un solido sistema di misurazione dell'intensità delle emissioni di metano.

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 quinquies.     Alla Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il livello di intensità delle emissioni per i settori durante e a valle.

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il … [ tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio il contenuto delle indagini da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo.

    Entro il … [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio il contenuto delle indagini e delle attività da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo.

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1025/2012, l'Unione persegue l'elaborazione tempestiva, da parte delle organizzazioni di normazione competenti, di norme europee contenenti le specifiche tecniche relative alle indagini e alle attività di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite ai fini del presente articolo.

     

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di imporre la conformità alle specifiche tecniche di cui al primo comma, aggiornare i riferimenti a tali norme europee e stabilire specifiche tecniche per quanto riguarda le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, se del caso. Fintanto che non saranno stabilite tali specifiche, gli operatori utilizzano le pratiche, le tecnologie, i processi e il livello di competenza che è ragionevole aspettarsi da un grosso prestatore di servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e, ove richiesto, forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme o sulle metodologie utilizzate.

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il … [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori effettuano un'indagine di tutti i componenti di loro competenza in conformità con il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1.

    Entro il … [ nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori effettuano un'indagine di tutti i componenti di loro competenza in conformità con il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1.

    Emendamenti 128 e 270cp1

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In seguito le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite sono ripetute ogni tre mesi.

    In seguito le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite sono svolte con le seguenti frequenze:

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    una volta ogni due mesi per tutti i componenti fuori terra che utilizzano dispositivi di rilevamento con il limite minimo di rilevamento di cui al paragrafo 3, lettera a);

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera b (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    una volta ogni quattro mesi per tutti i componenti fuori terra che utilizzano dispositivi di rilevamento con il limite minimo di rilevamento di cui al paragrafo 3, lettera b);

    Emendamento 131

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c)

    una volta ogni cinque mesi, o ai livelli di frequenza di cui all'allegato I, parte 1, per tutti i componenti fuori terra che utilizzano dispositivi di rilevamento con il limite minimo di rilevamento di cui al paragrafo 3, lettera c).

    Emendamento 132

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Nello svolgere tali indagini i gestori usano dispositivi che consentono di rilevare perdite di metano dai componenti pari o superiori a 500 parti per milione.

    3.   Nello svolgere tali indagini i gestori usano dispositivi di rilevamento con i seguenti limiti di rilevamento minimi:

    Emendamento 133

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    17 grammi di metano all'ora alla temperatura e alla pressione standard; l'indagine è effettuata al livello di ogni singola fonte potenziale di emissione;

    Emendamento 134

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera b (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    50 parti per milione di volume di metano o 1 grammo all'ora; l'indagine è effettuata a contatto di ogni singola fonte potenziale di emissione per i componenti fuori terra;

    Emendamento 135

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera c (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c)

    500 parti per milione o 5 grammi all'ora di metano per i componenti fuori terra.

    Emendamento 136

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione .

    I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata una fuoriuscita di metano.

    Emendamento 137

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al primo comma è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile, ma non oltre cinque giorni dal rilevamento, a condizione che i gestori possano dimostrare che considerazioni tecniche o di sicurezza non consentono un intervento immediato e che stabiliscano un calendario di riparazione e monitoraggio .

    La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al primo comma è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile per un primo tentativo , ma non oltre cinque giorni dopo il rilevamento. Le riparazioni o sostituzioni di cui al presente paragrafo utilizzano tecnologie e materiali all'avanguardia che forniscono una protezione a lungo termine da fuoriuscite future.

     

    Qualora possano dimostrare che la riparazione di cui al presente paragrafo non ha esito positivo o non è possibile entro cinque giorni a causa di considerazioni tecniche o di sicurezza, i gestori forniscono le prove del ritardo alle autorità competenti e stabiliscono un calendario di riparazione e monitoraggio entro cinque giorni dal rilevamento. Il calendario di riparazione e monitoraggio di cui al presente comma deve essere impostato in modo che le fuoriuscite rilevate siano riparate entro 30 giorni dal rilevamento.

    Emendamento 138

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le considerazioni tecniche e di sicurezza che non consentono un intervento immediato, di cui al secondo comma, si limitano a tenere conto della sicurezza del personale e delle persone nelle vicinanze, degli effetti ambientali, della concentrazione della perdita di metano, dell'accessibilità al componente e della disponibilità del pezzo di ricambio del componente. Tra le considerazioni ambientali può figurare il caso in cui la riparazione potrebbe portare a un livello di emissioni di metano più alto rispetto all'assenza della riparazione.

    Le considerazioni tecniche e di sicurezza di cui al secondo e terzo comma si limitano a tenere conto dei seguenti aspetti:

    Emendamento 139

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera a (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    sicurezza del personale e delle altre persone nelle vicinanze della fuoriuscita rilevata;

    Emendamento 140

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera b (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'adozione di misure qualora si possa dimostrare che tali impatti sarebbero superiori ai benefici ambientali di tali misure, ad esempio quando una riparazione potrebbe portare a un livello complessivo di emissioni di metano superiore a quello che si verificherebbe in assenza della riparazione;

    Emendamento 141

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera c (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c)

    accessibilità di un componente, compresi eventuali permessi di accesso; nonché

    Emendamento 142

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera d (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d)

    indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione del componente o dei componenti necessari per la sostituzione.

    Emendamento 143

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario arrestare il sistema, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato del sistema o, se più vicino, entro un anno.

    Se , a causa di una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario arrestare il sistema, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato del sistema o, se più vicino, entro un anno.

    Emendamento 144

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 4 — comma 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    I gestori istituiscono, conservano e mettono pienamente a disposizione delle autorità competenti un registro di tutte le decisioni di ritardare la riparazione a norma del presente articolo, comprese tutte le prove necessarie a giustificare ciascuna decisione e i relativi calendari di riparazione e monitoraggio. I gestori inseriscono senza indugio tali informazioni nel registro. Le autorità competenti possono imporre ai gestori di modificare il calendario di riparazione tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

    Emendamento 145

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Fatto salvo il paragrafo 2, il prima possibile dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre 15 giorni dopo, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione nel corso di una qualsiasi delle precedenti indagini , per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine.

    Fatto salvo il paragrafo 2, immediatamente dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre 30 giorni dopo, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata una fuoriuscita di metano , per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine.

    Emendamento 146

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Fatto salvo il paragrafo 2, entro tre mesi dal rilevamento delle emissioni i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata.

    soppresso

    Emendamento 147

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 5 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se è individuato un rischio più elevato per la sicurezza o un rischio più elevato di perdite di metano, le autorità competenti possono raccomandare di intensificare la frequenza delle indagini dei componenti in causa.

    soppresso

    Emendamento 148

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 6 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo continuo per assicurarsi che siano riparate conformemente al paragrafo 4.

    Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo regolare e si assicurano che siano riparate conformemente al paragrafo 4.

    Emendamento 149

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 7 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro un mese da ciascuna indagine i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati gli attivi una relazione con i risultati dell'indagine e un calendario di riparazione e monitoraggio. Nella relazione figurano almeno gli elementi di cui all'allegato I.

    Entro un anno, i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati gli attivi una relazione che sintetizza i risultati di tutte le indagini completate e di tutte le corrispondenti riparazioni, nonché i calendari di riparazione e monitoraggio , riferiti all'anno precedente . Nella relazione figurano almeno gli elementi di cui all'allegato I.

    Emendamento 150

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 7 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare la relazione o il calendario di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

    soppresso

    Emendamento 151

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 — paragrafo 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini.

    9.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi e i gestori abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini.

    Emendamento 152

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il rilascio è consentito soltanto nelle seguenti situazioni:

    2.   Il rilascio e la combustione in torcia sono consentiti soltanto nelle seguenti situazioni:

    Emendamento 153

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    in caso di emergenza o malfunzionamento ; e

    a)

    in caso di emergenza o malfunzionamento.

    Emendamento 154

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    se inevitabile e strettamente necessario per l'esercizio, la riparazione, la manutenzione o il collaudo di componenti o apparecchiature e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16.

    soppresso

    Emendamento 155

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.    Il rilascio di cui al paragrafo 2, lettera b ), include le seguenti situazioni specifiche nelle quali non è possibile eliminarlo completamente:

    3.    In aggiunta al paragrafo 2, lettera a ), il rilascio e la combustione in torcia sono consentiti soltanto nelle seguenti situazioni specifiche nelle quali il rilascio o la combustione in torcia, a seconda dei casi, non possono essere completamente eliminati o sono necessari per motivi di sicurezza :

    Emendamento 156

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    durante il normale esercizio di determinati componenti, a condizione che l'apparecchiatura soddisfi tutte le norme tecniche specificate per le apparecchiature e sia sottoposta a manutenzione adeguata e a ispezione regolare al fine di ridurre al minimo le perdite di metano;

    a)

    durante il normale esercizio di dispositivi pneumatici, pompe, tenute a gas secco, compressori, serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferica o altri componenti progettati per il rilascio , a condizione che l'apparecchiatura soddisfi tutte le norme tecniche specificate per le apparecchiature di cui al paragrafo 5 ter del presente articolo e sia sottoposta a manutenzione adeguata e a ispezione regolare al fine di ridurre al minimo le perdite di metano;

    Emendamento 157

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    durante la misurazione o il campionamento di un serbatoio di stoccaggio o altro recipiente a bassa pressione;

    c)

    durante la misurazione o il campionamento di un serbatoio di stoccaggio o altro recipiente a bassa pressione , a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme stabilite in conformità del paragrafo 5 ter ;

    Emendamento 158

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    durante il trasferimento di liquidi da un serbatoio di stoccaggio o da altro recipiente a bassa pressione a un veicolo di trasporto in conformità con le norme applicabili;

    d)

    durante il trasferimento di liquidi da un serbatoio di stoccaggio o da altro recipiente a bassa pressione a un veicolo di trasporto in conformità con le norme applicabili , a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme stabilite in conformità del paragrafo 5 ter ;

    Emendamento 159

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    durante interventi di riparazione e manutenzione, compreso lo sfiato (blowing down) e la depressurizzazione delle apparecchiature per eseguire tali interventi;

    e)

    durante interventi di riparazione, manutenzione, procedure di collaudo e smantellamento , compreso lo sfiato (blowing down) e la depressurizzazione delle apparecchiature per eseguire tali interventi;

    Emendamento 160

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Se il rilascio è consentito ai sensi dei paragrafi 2 e 3 , i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

    4.   Se il rilascio è consentito ai sensi del paragrafo 2, i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile a causa dell'assenza di infiammabilità, dell'incapacità di mantenere la fiamma o di problemi di sicurezza, nei casi in cui l'impatto negativo sull'ambiente o sul clima delle misure di mitigazione è superiore al beneficio o se rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

    Emendamento 161

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Qualora sia disponibile, per quanto riguarda l'apparecchiatura che effettua il rilascio, un dispositivo alternativo a zero emissioni, esso sostituisce tale apparecchiatura entro il 31 dicembre 2026, purché soddisfi le norme stabilite conformemente al paragrafo 5 ter.

    Emendamento 162

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   La combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato.

    5.    In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco , il trattamento del gas o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano al mercato.

    Emendamento 163

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     In sede di costruzione, sostituzione o ristrutturazione totale o parziale di un sito, i gestori utilizzano in tale sito solo pompe e regolatori pneumatici a zero emissioni.

    Emendamento 164

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 5 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 ter.     Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento integrando e stabilendo l'applicabilità delle norme in materia di tecnologia per l'apparecchiatura per il rilascio e la combustione in torcia e a zero emissioni. Alla Commissione è conferito il potere di rivedere tali atti delegati in linea con gli sviluppi tecnologici.

    Emendamento 165

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 5 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 quater.     Qualora ai fini dell'attuazione del presente articolo sia necessaria un'autorizzazione o qualsiasi altro tipo di approvazione amministrativa da parte delle autorità competenti, o qualora l'indisponibilità di apparecchiature per il rilascio o la combustione in torcia generi un ritardo eccezionale delle azioni necessarie per tale attuazione, i gestori forniscono alle autorità competenti un calendario dettagliato dell'attuazione. I gestori procedono all'attuazione senza indugio. Le autorità competenti possono richiedere modifiche del calendario.

    Emendamento 166

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    causati da un'emergenza o da un malfunzionamento;

    a)

    causati da un'emergenza, da un malfunzionamento , o

    Emendamento 167

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    In sede di costruzione, sostituzione o ristrutturazione di un impianto, oppure in sede d'installazione di torce o altri dispositivi di combustione, i gestori installano soltanto dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo e la cui efficacia di distruzione e eliminazione degli idrocarburi è totale .

    1.   I gestori installano tutte le torce con dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo e la cui efficacia di distruzione e eliminazione degli idrocarburi è almeno pari al 99 % entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] .

    Emendamento 168

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     I gestori garantiscono che entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutte le torce o altri dispositivi di combustione siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

    soppresso

    Emendamento 169

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   I gestori effettuano ispezioni settimanali delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III.

    3.   I gestori effettuano ispezioni settimanali delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III. In alternativa alle ispezioni settimanali di una torcia, i gestori possono utilizzare dispositivi di monitoraggio continuo a distanza o automatici, se approvati dalle autorità competenti, per raccogliere le osservazioni della torcia di cui all'allegato III, terzo comma, punti i) e ii). Qualora siano rilevate irregolarità, i gestori indagano sulla causa dell'irregolarità e vi pongono rimedio entro 6 ore o, in caso di maltempo o di altre condizioni estreme, entro 24 ore.

    Emendamento 170

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il … [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

    1.   Entro [ sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi e i pozzi abbandonati e tappati permanentemente nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

    Emendamento 171

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     Entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] presso tutti i pozzi inattivi sono installate apparecchiature per la misurazione delle emissioni di metano.

    soppresso

    Emendamento 172

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le relazioni contenenti le misurazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alle autorità competenti entro il … [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile. Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

    3.   Le relazioni contenenti le informazioni sulla quantificazione delle emissioni di metano nell'aria e nell'acqua, a seconda dei casi, da tutti i pozzi di cui al paragrafo 1 sono presentate alle autorità competenti entro il … [ 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile.

     

    Se alle autorità competenti sono fornite prove affidabili che dimostrano l'assenza di emissioni di metano da pozzi abbandonati e tappati permanentemente negli ultimi cinque anni, l'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo non si applica a tali pozzi.

     

    Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

    Emendamento 173

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

    4.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

    Emendamento 174

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Gli Stati membri sono competenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 , salvo se è possibile individuare un responsabile, nel qual caso tale competenza spetterà a detto responsabile.

    5.   Gli Stati membri sono competenti per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2, salvo se è possibile individuare un responsabile, nel qual caso tale competenza spetterà a detto responsabile.

    Emendamento 175

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 6 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi situati nel loro territorio.

    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri o la parte responsabile elaborano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi situati nel loro territorio e lo attuano entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] .

    Emendamento 176

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     In sede di identificazione dei pozzi inattivi, abbandonati e tappati permanentemente, gli Stati membri effettuano una valutazione attendibile e oggettiva sulla base delle risultanze scientifiche più aggiornate, ivi compresi i dati dell'IMEO.

    Emendamento 177

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive.

    c)

    emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive e all'interno dell'area della miniera .

    Emendamento 178

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere misurano e quantificano in continuo le emissioni di metano dell'aria di ventilazione presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico utilizzati dal gestore della miniera, con l'ausilio di apparecchi aventi una soglia di sensibilità alla concentrazione di metano pari ad almeno 100 parti per milione . Essi effettuano anche misurazioni mensili per campionamento.

    1.   Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere misurano e quantificano in continuo le emissioni dirette di metano a livello della fonte presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico . I gestori di miniere segnalano alle autorità competenti le emissioni di metano per pozzo di aspirazione all'anno in chilotonnellata (kt) di metano, utilizzando apparecchiature e metodologie che consentono un'accuratezza della misurazione con una tolleranza di 0,5 kt/anno di metano o del 5 % dell'importo segnalato . Essi effettuano anche misurazioni mensili per campionamento.

    Emendamento 179

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I gestori delle stazioni di drenaggio misurano in continuo i volumi di metano rilasciati e combusti in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia.

    2.   I gestori delle stazioni di drenaggio effettuano in continuo misurazioni dirette a livello di fonte e la quantificazione delle emissioni totali di metano rilasciato e combusto in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia.

    Emendamento 180

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per quanto concerne le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misura non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava.

    Per quanto concerne le misurazioni o la quantificazione dirette continue a livello della fonte di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misura non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava.

    Emendamento 181

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura.

    L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni o la quantificazione dirette continue a livello della fonte di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura.

    Emendamento 182

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   I gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate.

    5.    Se del caso, i gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate.

    Emendamento 183

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Dal [1o gennaio 2025] sono vietati il rilascio e la combustione in torcia del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza , malfunzionamento o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

    1.   Dal 1o gennaio 2025 sono vietati la combustione in torcia con un'efficacia progettata di distruzione e eliminazione inferiore al 99 % e il rilascio del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

    Emendamento 184

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Dal 1o gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di 0,5 tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke.

    2.   Dal 1o gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di cinque tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke , tranne nei casi in cui rappresenterebbe una minaccia diretta per la salute e la vita dei minatori in attività e aumenterebbe il rischio per la sicurezza sul lavoro negli impianti minerari .

     

    Dal 1o gennaio 2031 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di tre tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke.

     

    Tali soglie si applicano per anno per miniera e per gestore, se un'entità gestisce varie miniere.

    Emendamento 185

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Qualora intendano attuare un apposito sistema di incentivi per ridurre le emissioni di metano, gli Stati membri possono utilizzare tariffe, oneri o sanzioni di cui all'articolo 30 come strumento per garantire il rispetto, da parte dei gestori delle miniere esistenti, degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Emendamento 186

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Dal [1o gennaio 2025], i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e combustione in torcia:

    Dal 1o gennaio 2025, i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e gli eventi di combustione in torcia con un'efficacia progettata di distruzione e eliminazione inferiore al 99 %.

    Emendamento 187

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    causati da un'emergenza o da malfunzionamento ;

    a)

    causati da un'emergenza;

    Emendamento 188

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La presente sezione si applica alle seguenti emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate nelle quali la produzione di carbone è stata interrotta:

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 189

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone chiuse e le miniere di carbone abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1.

    1.   Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone sotterranee e abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1.

    Emendamento 190

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     In sede di identificazione delle miniere chiuse e delle miniere di carbone abbandonate, gli Stati membri effettuano una valutazione attendibile e obiettiva sulla base delle risultanze scientifiche più aggiornate, ivi compresi i dati dell'IMEO se disponibili.

    Emendamento 191

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le misurazioni della concentrazione di metano sono effettuate in conformità di norme scientifiche adeguate e almeno con cadenza oraria presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto vi), che sono risultati emettere metano.

    soppresso

    Emendamento 192

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono installate apparecchiature di misurazione in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1, punto v), delle miniere di carbone chiuse e delle miniere di carbone abbandonate in cui le operazioni sono cessate dal … [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento] .

    A decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono installate apparecchiature di misurazione in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1, punto v), che sono risultati emettere più di 0,5 tonnellate di metano all'anno sulla base dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delle miniere di carbone chiuse e delle miniere di carbone abbandonate .

    Emendamento 193

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Le apparecchiature effettuano misurazioni o quantificazioni dirette continue a livello della fonte, in conformità di norme scientifiche adeguate e, se possibile, con cadenza oraria e di qualità sufficiente da consentire una stima rappresentativa delle emissioni annue di metano presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v), che sono risultati emettere metano.

    Emendamento 194

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 2 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La soglia di sensibilità dell'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni di cui al paragrafo 2 è almeno pari a 10 000 parti per milione.

    soppresso

    Emendamento 195

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Se il rilascio annuo osservato di metano di uno degli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v), è inferiore a 1 tonnellata di metano per sei anni consecutivi nel caso di miniere allagate o per 12 anni consecutivi nel caso di miniere asciutte, per tale elemento specifico non sono effettuati ulteriori monitoraggi e comunicazioni.

    Emendamento 196

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   I gestori di miniere sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate.

    4.   I gestori di miniere , i gestori di attivi o gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate.

    Emendamento 197

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone abbandonate.

    Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.

    Emendamento 198

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il … [ 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 4.

    Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il … [ 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 4. Gli Stati membri lo attuano entro il … [2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

    Emendamento 199

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1 o  gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale o quella delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione.

    2.   Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1 o  gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale o la sicurezza umana, compresa quella del personale , o la salute pubblica . In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione.

    Emendamento 200

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Per le miniere di carbone chiuse:

     

    a)

    è possibile la cattura del metano mediante degasaggio;

     

    b)

    è possibile continuare a utilizzare dispositivi di degasaggio attinenti alla sicurezza, ad esempio cappe di ventilazione (Protegohaube);

     

    c)

    l'utilizzo del gas da miniera come risorsa energetica non è influenzato dall'ambito di applicazione del regolamento;

     

    d)

    l'arginamento delle acque di miniera per ridurre le emissioni di metano è consentito dal regolamento.

    Emendamento 201

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone.

    La Commissione adotta un atto delegato entro il 31 dicembre 2025 conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone.

    Emendamento 202

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     A decorrere dal 1o gennaio 2026, gli importatori di carbone, petrolio e gas dimostrano che gli esportatori di carbone, petrolio e gas nell'Unione rispettano i requisiti per la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, il rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite e il rilascio e la combustione in torcia di cui ai capi 3 e 4 del presente regolamento o altrimenti soddisfano i requisiti per le deroghe di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo.

    Emendamento 203

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 ter.     Gli importatori che dimostrano l'attuazione di misure ritenute comparabili in termini di efficacia o che forniscono garanzie di origine da paesi per i quali si ritiene vi sia un'equivalenza normativa sono soggetti a una deroga al paragrafo 2 bis, conformemente al paragrafo 2 quater.

    Emendamento 204

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 quater.     Laddove facciano valere una deroga prevista al paragrafo 2 ter, gli importatori informano la Commissione e forniscono tutte le informazioni obbligatorie. La Commissione valuta l'applicabilità di una deroga tenendo conto:

     

    a)

    dell'efficacia delle misure o dei requisiti normativi rispetto a quelli applicabili all'interno dell'Unione;

     

    b)

    dell'accuratezza dei dati forniti dagli importatori; e

     

    c)

    delle sanzioni per il mancato rispetto e dell'efficacia dell'applicazione nelle giurisdizioni competenti in cui è richiesta l'equivalenza normativa.

    Emendamento 205

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 quinquies.     La Commissione adotta un atto delegato entro il 31 dicembre 2025 in conformità dell'articolo 31 per integrare il presente regolamento specificando le modalità e le procedure con cui gli importatori chiedono una deroga a norma del paragrafo 2 quater e i requisiti specifici per dimostrare un'efficacia e un'equivalenza normativa comparabili, anche stabilendo il ruolo necessario dell'IMEO per garantire il controllo della qualità di cui al paragrafo 2 ter.

    Emendamento 206

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 sexies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 sexies.     Gli Stati membri garantiscono che gli importatori che immettono sul mercato carbone, petrolio e gas rispettino il presente articolo sul loro territorio. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni progressive per le violazioni, compresa la sospensione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di petrolio, gas e carbone di cui all'articolo 30, tenendo conto della necessità di un'efficace dissuasione delle violazioni.

    Emendamento 207

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 septies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 septies.     Qualora gli importatori non forniscano le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 bis e 2 ter, ma siano in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri importatori che sono stati compiuti tutti i ragionevoli sforzi per acquisire tali informazioni, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di ridurre o non imporre sanzioni agli importatori di cui al paragrafo 2 sexies.

    Emendamento 208

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 31 dicembre 2025, o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione esamina l'applicazione del presente articolo, considerando in particolare:

    Entro il 31 dicembre 2025, o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione propone modifiche al presente regolamento per rafforzare i requisiti applicabili agli importatori al fine di introdurre norme di prestazione a monte per le emissioni di metano su tutte le importazioni di gas fossile e petrolio equivalenti all'intensità delle emissioni di metano di cui all'articolo 13 e una norma commisurata per le importazioni di carbone.

    Emendamento 209

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    la comunicazione dei dati disponibili sulle emissioni di metano raccolti nel contesto dello strumento di monitoraggio mondiale del metano di cui all'articolo 29;

    soppresso

    Emendamento 210

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    l'analisi dei dati sulle emissioni di metano a cura dell'IMEO;

    soppresso

    Emendamento 211

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    le informazioni sulle misure di monitoraggio, comunicazione, verifica e mitigazione dei gestori situati fuori dell'Unione e dai quali è importata energia nell'Unione; e

    soppresso

    Emendamento 212

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    la sicurezza dell'approvvigionamento e la parità di condizioni in caso di possibili obblighi aggiuntivi, comprese misure obbligatorie quali norme tecniche od obiettivi in materia di emissioni di metano , tenendo conto separatamente dei settori del petrolio, del gas e del carbone.

    d)

    Nel proporre modifiche di cui al primo comma al presente regolamento, la Commissione valuta in particolare le implicazioni per il clima, la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e la parità di condizioni in caso di possibili obblighi aggiuntivi, comprese misure obbligatorie quali norme tecniche od obiettivi in materia di emissioni di metano . La Commissione può anche tenere conto separatamente dei settori del petrolio, del gas e del carbone.

    Emendamento 213

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, la Commissione propone modifiche del presente regolamento per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori al fine di garantire un livello comparabile di efficacia per quanto riguarda la misurazione, la comunicazione, la verifica e la mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia .

    Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, compreso il suo obiettivo a lungo termine di contenimento della temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, la Commissione propone modifiche del presente articolo in conformità dell'articolo 33 per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori.

    Emendamento 214

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 25, paragrafo 5.

    1.   Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano , organizzata per paesi, imprese e quantità di gas, carbone e petrolio importati, contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 25, paragrafo 5.

    Emendamento 215

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera b — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    se vi vigono misure di regolamentazione obbligatorie sulle emissioni di metano del settore dell'energia, riguardanti gli elementi contemplati dal presente regolamento in materia di misurazione, comunicazione, verifica e mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia;

    i)

    se vi vigono misure di regolamentazione obbligatorie sulle emissioni di metano del settore dell'energia, riguardanti gli elementi contemplati dal presente regolamento in materia di misurazione, comunicazione, verifica e mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia e se tali misure sono sufficienti ;

    Emendamento 216

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    ii bis)

    se ha firmato l'impegno globale per la riduzione delle emissioni di metano (Global Methane Pledge);

    Emendamento 217

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Lo strumento informa i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e azioni correttive.

    2.   Lo strumento informa i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e , se necessario, offre sostegno tecnico per garantire rapide azioni correttive.

    Emendamento 218

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione , ivi compreso il principio «chi inquina paga» .

    Emendamento 219

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere :

    Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e includono :

    Emendamento 220

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    ammende proporzionate al danno ambientale, il cui livello è calcolato in modo da assicurare che i responsabili siano effettivamente privati dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni e aumentato gradualmente per le violazioni gravi ripetute;

    a)

    ammende proporzionate al danno ambientale e all'impatto sulla sicurezza e sulla salute , il cui livello è calcolato in modo da assicurare che i responsabili siano effettivamente privati dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni e aumentato gradualmente per le violazioni gravi ripetute o molteplici ;

    Emendamento 221

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Oltre alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli Stati membri valutano la possibilità di sospendere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di petrolio, gas o carbone in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

    Emendamento 222

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    mancata presentazione da parte del gestore o dell'impresa di una relazione sulle emissioni di metano in conformità dell'articolo 12;

    Emendamento 223

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera l bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    l bis)

    mancata dimostrazione da parte degli importatori, nella misura in cui sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, che gli esportatori di carbone, petrolio e gas si sono conformati ai requisiti in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica, rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, nonché di rilascio e combustione in torcia di routine a norma dell'articolo 27;

    Emendamento 224

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 — lettera l ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    l ter)

    mancata comunicazione da parte degli importatori, nella misura in cui sono tenuti a farlo a norma dell'articolo 27, delle informazioni obbligatorie a norma della valutazione indipendente della conformità effettuata da un organismo di verifica.

    Emendamento 225

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5 quinquies, gli Stati membri valutano la possibilità di ridurre o non irrogare sanzioni ai gestori per il periodo di attuazione ritenuto necessario dalle autorità competenti.

    Emendamento 226

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     Il paragrafo 3, lettere l), l bis) e l ter) non si applica agli importatori che non forniscono le informazioni di cui all'allegato VIII, se questi sono in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri importatori di aver compiuto tutti gli forzi ragionevoli per acquisire tali informazioni.

    Emendamento 227

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento, sulle violazioni e sui gestori ai quali le sanzioni sono state irrogate.

    5.   Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento e in linea con le sanzioni di cui alla [modifica della protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale] , sulle violazioni e sui gestori ai quali le sanzioni sono state irrogate.

    Emendamento 228

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [ data di entrata in vigore del presente regolamento].

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, […] è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Emendamento 229

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, […] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Emendamento 230

    Proposta di regolamento

    Articolo 32 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

    1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici e dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

    Emendamento 231

    Proposta di regolamento

    Articolo 33 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento e, se del caso, presenta proposte legislative per modificarlo. Tale relazione è resa pubblica.

    1.    Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento . La relazione della Commissione può essere corredata di proposte legislative , se del caso . Tale relazione è resa pubblica.

    Emendamento 232

    Proposta di regolamento

    Articolo 34

    Regolamento (UE) 2019/942

    Articolo 15 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Ogni tre anni l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [presente regolamento] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo.

    5.   Ogni tre anni l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, al monitoraggio, alla comunicazione , alla verifica e alla riduzione , anche attraverso il rilascio e la combustione in torcia, delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [presente regolamento] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo.

    Emendamento 233

    Proposta di regolamento

    Allegato I — titolo

    Testo della Commissione

    Calendari di rilevamento, riparazione e monitoraggio delle fuoriuscite

    Emendamento

    Parte 1: Indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite

    Indipendentemente dalle indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), per tutti i componenti sotterranei elencati nel presente allegato devono essere effettuate indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite secondo le seguenti frequenze minime:

    Attivo

    Materiale

    Frequenza

    […]

    […]

    […]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emendamento 234

    Proposta di regolamento

    Allegato I — sottotitolo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Parte 2 Calendari di riparazione e monitoraggio

    Emendamento 235

    Proposta di regolamento

    Allegato I — comma 2 — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iii)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione , indicazione se la riparazione è stata effettuata durante l'indagine LDAR e, in caso negativo, il motivo, alla luce degli elementi di cui si può tenere conto per un ritardo nella riparazione secondo l'articolo 14, paragrafo 4;

    iii)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione, indicazione se la riparazione è stata effettuata durante l'indagine LDAR e, in caso negativo, il motivo, alla luce degli elementi di cui si può tenere conto per un ritardo nella riparazione secondo l'articolo 14, paragrafo 4;

    Emendamento 236

    Proposta di regolamento

    Allegato I — comma 2 — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione , il calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione;

    iv)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione, il calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione;

    Emendamento 237

    Proposta di regolamento

    Allegato I — comma 2 — punto v

    Testo della Commissione

    Emendamento

    v)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione nella precedente indagine LDAR ma pari o superiore a 500 parti per milione nel monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita è cambiata, indicazione dell'immediatezza o meno della riparazione e, in caso di intervento non immediato, del motivo (come in punto iii), e calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione.

    soppresso

    Emendamento 238

    Proposta di regolamento

    Allegato I — comma 5 — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iii)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione , i risultati del monitoraggio svolto dopo la riparazione per controllare l'esito dell'intervento;

    iii)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione, i risultati del monitoraggio svolto dopo la riparazione per controllare l'esito dell'intervento;

    Emendamento 239

    Proposta di regolamento

    Articolo I — comma 5 — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione, i risultati del monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata e una raccomandazione basata sulle risultanze.

    soppresso

    Emendamento 240

    Proposta di regolamento

    Allegato II — comma 1 — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    nome e tipo di attivo;

    ii)

    ubicazione, nome e tipo di attivo;

    Emendamento 241

    Proposta di regolamento

    Allegato II — comma 1 — punto v

    Testo della Commissione

    Emendamento

    v)

    volume misurato o stimato di gas naturale rilasciato o bruciato in torcia;

    v)

    volume misurato di metano rilasciato o bruciato in torcia;

    Emendamento 242

    Proposta di regolamento

    Allegato II — comma 1 — punto v bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    v bis)

    efficienza della combustione in torcia e tipo di torcia utilizzata;

    Emendamento 243

    Proposta di regolamento

    Allegato II — comma 1 — punto ix

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ix)

    risultati delle ispezioni settimanali delle torce effettuate ai sensi dell'articolo 17.

    ix)

    risultati delle ispezioni settimanali e del monitoraggio continuo delle torce effettuati ai sensi dell'articolo 17.

    Emendamento 244

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi devono contenere almeno le informazioni seguenti:

    In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi e dei pozzi abbandonati e tappati permanentemente devono contenere almeno le informazioni seguenti:

    Emendamento 245

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — comma 1 — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    nome, tipo e indirizzo del pozzo o del sito del pozzo;

    ii)

    nome, tipo e indirizzo del pozzo o del sito del pozzo , specificando se si tratti di un pozzo inattivo o di un pozzo abbandonato o tappato permanentemente ;

    Emendamento 246

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — comma 1 — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    risultati di qualsiasi misurazione delle concentrazioni di metano.

    iv)

    risultati delle misurazioni delle emissioni di metano nell'aria e nell'acqua .

    Emendamento 247

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    In applicazione dell'articolo 18, in relazione ai pozzi abbandonati e tappati permanentemente, gli inventari contengono anche:

     

    i)

    le ultime misurazioni note delle emissioni di metano nell'aria e nell'acqua, se presenti;

     

    ii)

    informazioni indicanti che l'autorità competente interessata ha attestato che il pozzo o il sito del pozzo in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, punto 24 bis;

     

    iii)

    la documentazione adeguata per dimostrare che non vi sono state emissioni di metano da tale pozzo o sito del pozzo per almeno gli ultimi cinque anni.

    Emendamento 248

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — paragrafo 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    In applicazione dell'articolo 18, i piani di mitigazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:

     

    i)

    calendario di intervento di ciascun pozzo inattivo, comprese le azioni da effettuare;

     

    ii)

    nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario del pozzo inattivo, ove applicabile;

     

    iii)

    data finale prevista di qualsiasi bonifica, risanamento o posa di tappi di pozzi inattivi.

    Emendamento 249

    Proposta di regolamento

    Allegato VI — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iii)

    causa dell'evento di rilascio e/o combustione in torcia;

    iii)

    causa dell'evento di rilascio e/o combustione in torcia; motivazione per l'utilizzo del rilascio anziché della combustione in torcia, ove applicabile;

    Emendamento 250

    Proposta di regolamento

    Allegato VI — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    tonnellaggio di metano rilasciato o bruciato in torcia (o una stima se la quantificazione non è possibile).

    iv)

    tonnellaggio di metano rilasciato o bruciato in torcia (o una stima se la quantificazione o la misurazione non è possibile).

    Emendamento 251

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 1 — punto v — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    v)

    risultati della misurazione della concentrazione di metano presso i seguenti elementi :

    v)

    risultati della misurazione diretta a livello di fonte o della quantificazione presso le seguenti fonti localizzate di emissione :

    Emendamento 252

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2)

    tubi di ventilazione non utilizzati;

    2)

    tubi di ventilazione non utilizzati , se non rientrano nelle infrastrutture di sicurezza

    Emendamento 253

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4)

    affioramenti;

    soppresso

    Emendamento 254

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 1 — punto v — punto 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5)

    fratture individuabili degli strati nel territorio della miniera o legate al suo antico giacimento di carbone;

    soppresso

    Emendamento 255

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 2 — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un apparecchio con una soglia di sensibilità di almeno 10 000 ppm, alla distanza più vicina possibile alla fonte di emissione misurata ;

    ii)

    le misurazioni devono essere effettuate utilizzando apparecchiature che determinino un'accuratezza della misurazione delle emissioni di metano di almeno 0,5 tonnellate all'anno ;

    Emendamento 256

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 3 — punto iii — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iii)

    emissioni di metano provenienti da tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3 , specificando anche:

    iii)

    emissioni di metano provenienti da tutte le fonti localizzate di cui alla parte 1 , specificando anche:

    Emendamento 257

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 3 — punto iii — punto 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1)

    tipo di elemento ;

    1)

    tipo di fonte localizzata di emissione ;

    Emendamento 258

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 3 — punto iii — punto 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5)

    stime delle emissioni di metano provenienti dall'elemento .

    5)

    stime delle emissioni di metano provenienti dalla fonte localizzata di emissione .

    Emendamento 259

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 4 — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    elenco di tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ;

    i)

    elenco di tutte le fonti localizzate di emissione di cui alla parte 1 ;

    Emendamento 260

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — Parte 4 — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    fattibilità tecnica della mitigazione delle emissioni di metano provenienti dagli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ;

    ii)

    fattibilità tecnica della mitigazione delle emissioni di metano; ciascuna fonte localizzata di emissione;

    Emendamento 261

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire le informazioni seguenti:

    In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire una relazione contenente le seguenti informazioni per ciascun sito da cui ha avuto luogo l'importazione nell'Unione, compresi la produzione a monte di petrolio e gas fossile, la raccolta, il trattamento e il trasporto del gas fossile e i terminali di gas naturale liquefatto :

    Emendamento 262

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    ii)

    paese e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 nei quali è stata prodotta l'energia, nonché paesi e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 attraverso i quali è stata trasportata l'energia fino alla sua immissione sul mercato dell'Unione;

    ii)

    paese e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 nei quali è stata prodotta l'energia, paesi e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 attraverso i quali è stata trasportata l'energia fino alla sua immissione sul mercato dell'Unione;

    Emendamento 263

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iii)

    per quanto concerne il petrolio e il gas fossile, indicazione del fatto che l'esportatore misura e comunica o meno le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o alle norme tecniche dell'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

    iii)

    per quanto concerne il petrolio e il gas fossile, informazioni che specifichino le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di sito dell'esportatore o, se del caso, del produttore, effettuate da un prestatore di servizi indipendente nell'ultimo anno civile disponibile, compresi i dati per ciascun tipo dettagliato di fonte di emissioni e le informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione utilizzate per misurare le emissioni di metano; misurazione e comunicazione delle proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e indicazione della conformità alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o alle norme tecniche dell'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6 , se fornite in tale relazione . Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

    Emendamento 264

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto iv

    Testo della Commissione

    Emendamento

    iv)

    per quanto concerne il petrolio e il gas, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

    iv)

    per quanto concerne il petrolio e il gas, informazioni che specifichino le misure di regolamentazione o volontarie dell'esportatore o, se del caso, del produttore per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano ; indagini e programmi di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite condotti negli ultimi due anni civili nonché informazioni su tutti gli eventi di rilascio e combustione in torcia negli ultimi due anni civili . Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

    Emendamento 265

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto v

    Testo della Commissione

    Emendamento

    v)

    per quanto concerne il carbone, se l'esportatore misura e comunica le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o a una norma tecnica internazionale o europea in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

    v)

    per quanto concerne il carbone, informazioni che specifichino i dati sulle emissioni di metano a livello di fonte misurati per le emissioni di metano dell'aria di ventilazione, calcolati e quantificati secondo la metodologia descritta nell'allegato V, parte 1; misurazione e comunicazione delle proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e indicazione della conformità alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o a una norma tecnica internazionale o europea in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

    Emendamento 266

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto vi

    Testo della Commissione

    Emendamento

    vi)

    per quanto concerne il carbone, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

    vi)

    per quanto concerne il carbone, informazioni che specifichino le misure di regolamentazione o volontarie dell'esportatore per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano ; volumi di metano rilasciati e combusti in torcia calcolati in ciascun sito di produzione nel corso degli ultimi due anni civili; e piani di mitigazione del rilascio e della combustione in torcia in vigore nel sito di produzione . Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

    Emendamento 267

    Proposta di regolamento

    Allegato VIII — comma 2 — punto vi bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    vi bis)

    un riferimento al proprio piano d'azione di riduzione del metano a norma dell'articolo 15 del [dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità];


    (*1)  I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

    (1)  La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2023).

    (1 bis)   Secondo l'IPCC, su un periodo di 100 anni, il metano ha un potenziale di riscaldamento globale 29,8 volte superiore a quello del biossido di carbonio ed è 82,5 volte più potente su un periodo di 20 anni. Sesta relazione di valutazione dell'IPCC (AR6, tabella 7.15) disponibile all'indirizzo https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf).

    (1 bis)   Agenzia europea dell'ambiente, «La qualità dell'aria in Europa — Relazione 2020», pag. 7.

    (1 bis)   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_IT.html — Relazione Spyraki

    (14)  COM(2019) 640 final.

    (15)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (14)  COM(2019) 640 final.

    (15)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (15 bis)   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF (pag. 67)

    (16)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

    (17)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

    (16)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

    (17)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

    (1 bis)   https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023 — febbraio 2023

    (1 bis)   Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

    (1 ter)   Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (19)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (19)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (20)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

    (20)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

    (1 bis)   https://www.iea.org/reports/flaring-emissions — settembre 2022.

    (1 ter)   https://iea.blob.core.windows.net/assets/9414ec9a-bbba-4592-b005-4af05c894bdc/Theenergysecuritycasefortacklinggasflaringandmethaneleaks.pdf — giugno 2022.

    (31)  UNECE, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines, 2019.

    (31)  UNECE, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines, 2019.

    (1 bis)   Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

    (1 ter)   Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

    (1 quater)   Relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

    (34)  COM(2020) 663 final

    (34)  COM(2020) 663 final

    (1 bis)   Sesta relazione di valutazione del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC — https://www.ercevolution.energy/ipcc-sixth-assessment-report/


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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