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Document 52023AE4143

    Parere del Comitato economico e sociale europeo — Proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) [COM(2023) 532 final – 2023/0321 (CNS)] — Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento [COM(2023) 529 final – 2023/0322 (CNS)]

    EESC 2023/04143

    GU C, C/2024/4059, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4059/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4059/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4059

    12.7.2024

    Parere del Comitato economico e sociale europeo

    Proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa:

    quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

    [COM(2023) 532 final – 2023/0321 (CNS)]

    Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento

    [COM(2023) 529 final – 2023/0322 (CNS)]

    (C/2024/4059)

    Relatore:

    Petru Sorin DANDEA

    Consultazione

    Consiglio dell’Unione europea, 14.11.2023 e 30.11.2023

    Base giuridica

    Articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sezione

    10.4.2024

    Adozione in sessione plenaria

    24.4.2024

    Sessione plenaria n.

    587

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    179/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) plaude ai continui sforzi profusi dalla Commissione per sviluppare un quadro comune per l’imposta sulle società a sostegno del consolidamento del mercato interno.

    1.2.

    Il CESE osserva che per le proposte della Commissione relative alla base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB - 2011) e alla base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB - 2016), entrambe volte a sviluppare una base imponibile comune in tutta l’UE, non è stata raggiunta una convergenza politica in seno al Consiglio. Se ne è quindi tenuto conto per formulare la proposta legislativa sul quadro BEFIT secondo una prospettiva sia politica che tecnica.

    1.3.

    Il CESE appoggia la decisione della Commissione di proporre il quadro BEFIT attraverso una direttiva dell’UE, in quanto l’attuale variegato ventaglio delle normative nazionali ha come risultato frammentazione e discrepanze, e ostacola le attività transfrontaliere sul mercato interno a causa dei costi elevati che le imprese sostengono per conformarsi a una pluralità di quadri giuridici.

    1.4.

    Il CESE osserva che – a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, della proposta BEFIT – gli Stati membri avranno il diritto di applicare aumenti della base imponibile, deduzioni o incentivi fiscali alle loro parti assegnate. Il CESE, pur riconoscendo il pregio di lasciare agli Stati membri un margine di manovra, ritiene tuttavia che tale flessibilità possa essere in contrasto con l’obiettivo della Commissione di ridurre i costi di conformità che gravano sulle imprese.

    1.5.

    Il CESE condivide il giudizio della Commissione secondo cui l’accordo sul secondo pilastro potrebbe contribuire alla realizzazione di un quadro giuridico comune dell’UE in materia di tassazione delle imprese. Secondo il CESE, ai fini di una vera semplificazione e di un’autentica riduzione dei costi, il quadro BEFIT andrebbe allineato alle norme del secondo pilastro dell’OCSE.

    1.6.

    Il CESE osserva che, sebbene il quadro BEFIT comporti rettifiche della contabilità finanziaria minori rispetto al secondo pilastro, non esistono norme o incentivi speciali per le attività di innovazione o per settori specifici. Ad esempio, non è chiaro se saranno mantenuti i regimi di aiuti a favore dell’innovazione e gli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) offerti da alcuni Stati membri.

    1.7.

    Il CESE ritiene che la possibilità di compensare le perdite transfrontaliere in un gruppo BEFIT richiederà chiarimenti in merito sia alle restrizioni temporali per i riporti a un esercizio successivo o precedente, sia alla coesistenza con il secondo pilastro. Grazie all’aggregazione, il quadro BEFIT consentirà di compensare le perdite transfrontaliere in uno Stato membro con gli utili realizzati in un altro Stato membro, ma ciò potrebbe essere in contrasto con un’imposta integrativa nell’ambito del secondo pilastro volta a garantire un’aliquota d’imposta minima effettiva del 15 %.

    1.8.

    Il CESE raccomanda che qualsiasi trattamento dei dati relativo al quadro BEFIT sia effettuato conformemente al principio di «minimizzazione dei dati» di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (1), limitando quindi la raccolta di informazioni personali a quanto direttamente pertinente e necessario per conseguire le finalità specifiche della proposta BEFIT e conservando i dati solo per il periodo minimo necessario per conseguire tali finalità.

    1.9.

    Il CESE concorda con la Commissione in merito alla necessità di chiarire diversi concetti e questioni riguardanti la legislazione sui prezzi di trasferimento, nell’intento di accrescere la certezza e la prevedibilità del quadro giuridico. Ne potrebbe derivare una riduzione non solo dei costi di conformità che le PMI devono sostenere nelle loro operazioni quotidiane, ma potenzialmente anche delle spese procedurali e dei costi legali.

    1.10.

    È opportuno osservare che alcuni degli obiettivi della proposta della Commissione avrebbero forse potuto essere perseguiti anche migliorando la direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, e che resta da vedere come altri paesi terzi di primo piano reagiranno al nuovo approccio seguito dall’UE in materia di prezzi di trasferimento. Inoltre, secondo il CESE sarebbe utile riattivare il Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, al fine di discutere i modi per gestire meglio le controversie in materia di prezzi di trasferimento all’interno dell’UE.

    1.11.

    Il CESE sottolinea l’importanza di effettuare un’attenta valutazione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi a carico delle imprese interessate dalla proposta BEFIT, affinché esse comprendano i vantaggi reali del nuovo quadro fiscale per le imprese in tutta Europa. Sotto questo profilo appaiono ben mirate anche le attività previste dalla Commissione per monitorare l’efficacia e l’efficienza del quadro BEFIT (costi di attuazione e costi di iniziali di funzionamento del quadro BEFIT, numero di gruppi societari che rientrano nel regime obbligatorio della proposta, numero di imprese che vi aderiscono volontariamente, andamento dei costi di conformità e numero di controversie legate alla doppia imposizione).

    1.12.

    Il CESE osserva che la Commissione considera il quadro BEFIT un elemento «pertinente anche dal punto di vista delle risorse proprie, come indicato nella comunicazione del 2021 sulla prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell’UE». Tuttavia, l’iter legislativo lungo e incerto che si prospetta per la proposta BEFIT rende difficile stimare non solo l’ammontare delle risorse disponibili per i capitoli del bilancio relativi alle risorse proprie, ma anche quando tali risorse aggiuntive saranno disponibili.

    1.13.

    Per assicurare un coordinamento adeguato tra il quadro BEFIT e le specifiche norme fiscali nazionali applicabili in alcuni Stati membri ai soggetti dell’economia sociale, come le cooperative e le imprese sociali, il CESE chiede che nel quadro BEFIT si tenga conto dell’esistenza di queste norme fiscali ad hoc.

    2.   Proposta della Commissione europea e contesto di riferimento

    2.1.

    La proposta della Commissione sul tema Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi (BEFIT, dall’inglese Business in Europe: Framework for Income Taxation) ha per oggetto un nuovo corpus unico di norme volto a determinare la base imponibile dei gruppi societari, e mira a ridurre i costi degli adempimenti fiscali che gravano sulle grandi imprese operanti a livello transfrontaliero agevolando così le autorità nazionali nella determinazione delle imposte dovute.

    2.2.

    La proposta della Commissione sostituisce due proposte precedenti, quella relativa alla base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB, dall’inglese common corporate tax base) e quella riguardante la base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB, dall’inglese common consolidated corporate tax base), che sono state rispettivamente presentate nel 2011 e nel 2016 e poi ritirate per mancanza di convergenza politica. Il nuovo quadro si basa sulle esperienze maturate in precedenza con la CCCTB, con l’accordo fiscale internazionale (elaborato dall’OCSE su richiesta del G20) sull’aliquota minima d’imposta a livello mondiale e con la direttiva sul secondo pilastro adottata alla fine del 2022.

    2.3.

    Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, le nuove norme saranno obbligatorie per i gruppi operanti nell’UE i cui ricavi complessivi annuali siano pari ad almeno 750 milioni di EUR, se l’entità controllante capogruppo detiene almeno il 75 % dei diritti di proprietà o dei diritti ai profitti. Per essere soggetto al quadro BEFIT, un gruppo societario deve raggiungere tali soglie senza interruzione durante tutto l’esercizio fiscale considerato. I gruppi societari più piccoli – ad esempio, raggruppamenti di PMI che operano in più paesi – possono optare per l’inclusione nel quadro BEFIT, a condizione che presentino bilanci consolidati.

    2.4.

    Più precisamente, la proposta della Commissione comprenderà norme comuni per calcolare la base imponibile a livello di singolo ente. Tutte le società appartenenti allo stesso gruppo calcoleranno la loro base imponibile applicando un insieme comune di adeguamenti fiscali ai loro rendiconti finanziari.

    2.5.

    Per il funzionamento del nuovo quadro, è essenziale aggregare la base imponibile a livello di gruppo nell’UE. Le basi imponibili di tutti le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario saranno aggregate in un’unica base imponibile. Questa operazione permetterà la compensazione transfrontaliera delle perdite, in quanto le perdite subite in un paese saranno automaticamente compensate con i profitti ricavati in altri paesi. Al momento, tale compensazione è possibile solo di rado e potrebbe comportare una tassazione eccessiva degli utili di un gruppo societario, scoraggiando quindi le imprese dall’operare a livello transfrontaliero nel mercato interno.

    2.6.

    La base imponibile aggregata sarà quindi ripartita in funzione di una regola transitoria di ripartizione, che utilizza la percentuale della base imponibile aggregata che è riconducibile a ciascuna società appartenente a un gruppo soggetto al quadro BEFIT. Tale percentuale è calcolata come media dei risultati imponibili degli ultimi tre esercizi fiscali. La regola transitoria di ripartizione faciliterà l’introduzione di un metodo permanente di ripartizione che può essere basato su una formula di riparto che si avvale di elementi sostanziali.

    2.7.

    Più in dettaglio, il capo II contiene le norme per determinare il risultato fiscale preliminare di ciascuna società appartenente a un gruppo soggetto al quadro BEFIT; tale risultato è calcolato applicando le norme di cui alla sezione 2 («Rettifiche del reddito o della perdita contabili netti»), alla sezione 3 («Ammortamento») e alla sezione 4 («Tempi e norme di quantificazione»).

    2.8.

    Da un punto di vista organizzativo, conformemente alle disposizioni stabilite al capo V, le dichiarazioni informative di un gruppo societario (da trasmettere all’amministrazione fiscale di un dato Stato membro) potranno essere inviate da una sola società di tale gruppo tramite uno sportello unico ibrido. In altre parole, l’ente che presenta la dichiarazione, che in linea di principio è l’entità controllante capogruppo, invierà alla propria amministrazione fiscale (l’autorità della dichiarazione) una sola dichiarazione informativa per l’intero gruppo soggetto al quadro BEFIT (la dichiarazione informativa BEFIT). L’autorità della dichiarazione trasmetterà poi tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri in cui il gruppo societario considerato opera.

    2.9.

    Gli accertamenti fiscali e la risoluzione delle controversie rimarranno a livello nazionale. In alcuni casi, potrebbe essere necessario effettuare congiuntamente degli accertamenti fiscali da condurre secondo il quadro legislativo vigente. Per ciascun gruppo societario soggetto al quadro BEFIT sarà creata una cosiddetta «squadra BEFIT», di cui faranno parte i rappresentanti di ogni amministrazione fiscale pertinente – cioè, quelle degli Stati membri in cui il gruppo opera – allo scopo di scambiare le informazioni e coordinare gli interventi.

    2.10.

    Secondo la proposta della Commissione, «per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».

    2.11.

    La proposta della Commissione contiene inoltre norme mirate volte ad armonizzare le regole sui prezzi di trasferimento all’interno dell’UE, in modo da garantire un approccio comune nell’affrontare le questioni spinose più ricorrenti in questa materia.

    2.12.

    Le nuove norme in materia di prezzi di trasferimento sono dirette a introdurre un quadro comune nell’UE per l’applicazione del principio di libera concorrenza. Tale obiettivo viene perseguito: i) includendo il principio di libera concorrenza nel diritto dell’Unione; ii) armonizzando importanti norme in materia di prezzi di trasferimento; iii) chiarendo la funzione e lo stato giuridico delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento; e iv) creando la possibilità di introdurre, nell’UE, norme comuni vincolanti su aspetti specifici dei prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.

    2.13.

    La proposta di direttiva sui prezzi di trasferimento riafferma gli elementi chiave dell’analisi condotta in base alle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (definizione delle operazioni effettive realizzate, analisi di comparabilità, metodi riconosciuti dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento) e chiarisce in che modo i meccanismi per le rettifiche dovrebbero essere applicati nell’UE per prevenire la doppia imposizione.

    3.   Osservazioni generali e particolari

    3.1.

    Il CESE esprime grande apprezzamento per i continui sforzi della Commissione volti a sviluppare un quadro comune per l’imposta sulle società nell’interesse del mercato interno, un’idea che fa parte della storia dell’UE sin dagli anni ’60 del secolo scorso, cioè da quando è stata menzionata per la prima volta nei documenti politici della Comunità economica europea. La proposta sul quadro BEFIT rappresenta un nuovo tentativo per conseguire questo obiettivo ambizioso.

    3.2.

    Il CESE osserva che gli ultimi tentativi della Commissione volti a sviluppare una base imponibile comune in tutta l’UE (cfr. le proposte del 2011 e del 2016 relative alla CCCTB e alla CCTB) non hanno raggiunto una convergenza politica in seno al Consiglio. Si è quindi tenuto conto dell’esperienza maturata precedentemente per formulare la proposta legislativa in esame secondo una prospettiva sia politica che tecnica. Il testo così elaborato prende in considerazione gli sviluppi fiscali più recenti sul piano della globalizzazione e della digitalizzazione.

    3.3.

    Il CESE apprezza il fatto che la Commissione abbia realizzato una consultazione pubblica prima di pubblicare il testo definitivo della proposta sul quadro BEFIT. In risposta alle consultazioni, i contributi inviati da associazioni imprenditoriali, consulenti fiscali e avvocati sono stati complessivamente 123. Sono pervenuti anche contributi inviati da privati cittadini, da imprese (di dimensioni sia piccole che grandi), da accademici e istituti di ricerca, da organizzazioni non governative e da sindacati.

    3.4.

    Il CESE conviene con la Commissione che la proposta BEFIT è coerente con altre recenti iniziative legislative presentate nel settore fiscale, ad esempio il quadro relativo alla DAC. Il sistema di gestione del quadro BEFIT che la Commissione propone potrebbe effettivamente beneficiare in modo sostanziale della cooperazione esistente e crescente tra le autorità fiscali nazionali.

    3.5.

    Il CESE appoggia la decisione della Commissione di proporre una direttiva dell’UE sul quadro BEFIT, in quanto l’attuale variegato ventaglio delle normative nazionali ha come risultato frammentazione e discrepanze, e ostacola le attività transfrontaliere a causa dei costi elevati che le imprese sostengono per conformarsi a quadri giuridici differenti. Le differenze tra gli Stati membri possono anche determinare asimmetrie fiscali, che potrebbero portare a una mancata tassazione oppure a una plurima tassazione dello stesso cespite. Un’iniziativa legislativa dell’UE è quindi più adatta e più efficiente di una pluralità di interventi nazionali (principio di sussidiarietà).

    3.6.

    Il CESE condivide il giudizio della Commissione secondo cui l’accordo sul secondo pilastro del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 approvato dagli Stati membri (2) potrebbe contribuire alla realizzazione di un quadro giuridico comune in materia di tassazione delle imprese nel mercato interno. Ai fini di una vera semplificazione e di un’autentica riduzione dei costi, il quadro BEFIT andrebbe allineato alle norme del secondo pilastro dell’OCSE. Tuttavia, il quadro BEFIT impone ai contribuenti di redigere la contabilità finanziaria in base a un principio contabile in linea con il diritto dell’UE (3), ad esempio i principi contabili generalmente accettati (GAAP) a livello nazionale o i principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS).

    3.7.

    Il CESE osserva che, con l’introduzione del quadro BEFIT, saranno contestualmente applicati tre corpus di norme, ossia il quadro normativo vigente a livello nazionale per determinare il reddito interno imponibile, la direttiva sul secondo pilastro e il quadro BEFIT. Un sistema così disarticolato potrebbe rivelarsi oneroso per i piccoli Stati membri con una capacità amministrativa molto limitata, in particolare quando la sede centrale di un grande gruppo societario è situata in un piccolo Stato membro.

    3.8.

    Il CESE osserva che, sebbene il quadro BEFIT comporti rettifiche della contabilità finanziaria minori rispetto al secondo pilastro, non esistono norme o incentivi speciali per le attività di innovazione o per settori specifici. A titolo di esempio, rimane da chiarire se i regimi di aiuti a favore dell’innovazione e i patent box offerti da alcuni Stati membri saranno mantenuti, cosa che riduce potenzialmente il vantaggio competitivo dell’UE.

    3.9.

    Il CESE osserva che – a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, della proposta BEFIT (4) – gli Stati membri avranno il diritto di applicare aumenti della base imponibile, deduzioni o incentivi fiscali alle loro parti assegnate, il che potrebbe portare a una tassazione differenziata degli utili d’impresa tra uno Stato membro e l’altro. Il CESE, pur riconoscendo il pregio di lasciare agli Stati membri un certo margine di manovra, ritiene tuttavia che una flessibilità così ampia possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla proposta BEFIT.

    3.10.

    Il CESE ritiene che la possibilità di compensare le perdite transfrontaliere in un gruppo BEFIT richiederà chiarimenti in merito a i) le restrizioni temporali per i riporti a un esercizio successivo o precedente; e ii) la coesistenza con il secondo pilastro. Grazie all’aggregazione, il quadro BEFIT consentirà di compensare le perdite transfrontaliere in uno Stato membro con gli utili realizzati in un altro Stato membro, ma ciò potrebbe essere in contrasto con un’imposta integrativa nell’ambito del secondo pilastro volta a garantire un’aliquota d’imposta minima effettiva del 15 %.

    3.11.

    Il CESE osserva che le amministrazioni fiscali potrebbero trattare dati personali, come le informazioni sulle interessenze partecipative in un gruppo societario soggetto al quadro BEFIT, ai fini dell’applicazione del capo IV della proposta, oltre che per condurre analisi e raggiungere un accordo sia sul contenuto della dichiarazione informativa BEFIT che sul trattamento e la valutazione delle singole dichiarazioni fiscali presentate conformemente al capo V. Il CESE raccomanda che il trattamento di qualsiasi dato connesso al quadro BEFIT sia effettuato conformemente al principio della «minimizzazione dei dati» di cui al RGPD, cioè limitando la raccolta di informazioni personali a quanto direttamente pertinente e necessario per realizzare le finalità specifiche della proposta BEFIT, e conservando i dati solo per il periodo minimo necessario per conseguire tali finalità.

    3.12.

    Il CESE concorda con la Commissione in merito alla necessità di chiarire diversi concetti e questioni riguardanti la legislazione sui prezzi di trasferimento, in modo da accrescere la certezza e la prevedibilità del quadro giuridico. Ne potrebbe derivare una riduzione non solo dei costi di conformità che le PMI devono sostenere nelle loro operazioni quotidiane, ma potenzialmente anche delle spese procedurali e dei costi legali che un numero significativo di imprese deve sostenere ogni anno. A tale riguardo, è opportuno osservare che alcuni degli obiettivi della proposta della Commissione avrebbero forse potuto essere perseguiti anche migliorando la direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale e che resta da vedere come altre principali giurisdizioni di paesi terzi si rapporteranno al nuovo approccio seguito dall’UE per le norme in materia di prezzi di trasferimento.

    3.13.

    In ogni caso, secondo il CESE sarebbe utile riattivare il Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, al fine di agevolare una discussione franca sulla necessità di gestire meglio le controversie in materia di prezzi di trasferimento che sorgono nell’UE.

    3.14.

    Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui potrebbe essere utile valutare l’attuazione della direttiva a cinque anni dalla sua entrata in vigore, dando così agli Stati membri il tempo e l’assistenza necessari per attuare correttamente il nuovo quadro e, se necessario, modificare il quadro legislativo. A tale riguardo, è essenziale che gli Stati membri cooperino e scambino tra loro le informazioni sul funzionamento del sistema quando diventerà operativo.

    3.15.

    Sembra utile anche l’attività di monitoraggio prevista dalla Commissione in merito all’efficacia e all’efficienza del quadro BEFIT, un monitoraggio che riguarderà l’attuazione e i costi di gestione iniziali del BEFIT, il numero di gruppi societari che rientrano nel regime fiscale obbligatorio della proposta e il numero di imprese che vi aderiscono volontariamente, nonché l’andamento dei costi di conformità e il numero di controversie legate alla doppia imposizione.

    3.16.

    Il CESE sottolinea l’importanza di valutare attentamente i costi di conformità e gli oneri amministrativi a carico di tutte le imprese interessate, allo scopo di comprendere i vantaggi reali del nuovo quadro fiscale per le imprese in tutta Europa.

    3.17.

    Il CESE osserva che la Commissione considera il quadro BEFIT un elemento rilevante anche dal punto di vista delle risorse proprie, come indicato nella comunicazione del 2021 sulla prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell’Unione. Tuttavia, l’iter legislativo lungo e incerto che si prospetta attualmente per la proposta BEFIT rende difficile stimare non solo l’ammontare delle risorse disponibili da destinare ai capitoli del bilancio relativi alle risorse proprie, ma anche quando tali risorse aggiuntive saranno disponibili.

    3.18.

    Per assicurare un coordinamento adeguato tra il quadro BEFIT e le norme fiscali nazionali specifiche che sono applicabili ai soggetti dell’economia sociale (ad esempio, le cooperative e le imprese sociali) in alcuni Stati membri, il CESE chiede che nel quadro BEFIT si tenga conto di queste norme fiscali ad hoc. Un esempio al riguardo è la deducibilità degli utili che le cooperative e i gruppi cooperativi accantonano come riserva indivisibile ai soci finché l’impresa è in attività (talvolta, l’indivisibilità degli utili permane anche dopo lo scioglimento dell’impresa). Un altro esempio pertinente riguarda la deducibilità degli utili o dei dividendi distribuiti dalle cooperative ai loro soci in proporzione all’ammontare delle quote loro conferite sulla base del rapporto mutualistico. Un approccio di questo tipo sarebbe coerente con la comunicazione che la Commissione ha pubblicato in data 9 dicembre 2021 (Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale) e con la raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale (C/2023/1344).

    Bruxelles, 24 aprile 2024

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Oliver RÖPKE


    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (2)  Nel dicembre 2021 gli Stati membri hanno adottato all'unanimità la direttiva intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione («direttiva sul secondo pilastro»).

    (3)  La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione agli effetti del quadro BEFIT sulle società che presentano bilanci consolidati utilizzando i GAAP applicabili in un paese terzo.

    (4)  L'articolo 48, paragrafo 2, della proposta così recita: «Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4059/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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