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Document 52023AE3253

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso [COM(2023) 324 final — 2023/0187 (CNS)]

    EESC 2023/03253

    GU C, C/2024/1580, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1580/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1580/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/1580

    5.3.2024

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

    [COM(2023) 324 final — 2023/0187 (CNS)]

    (C/2024/1580)

    Relatore:

    Benjamin RIZZO

    Consultazione

    Consiglio dell’Unione europea, 28.7.2023

    Base giuridica

    Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sezione

    15.11.2023

    Adozione in sessione plenaria

    13.12.2023

    Sessione plenaria n.

    583

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    198/0/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l’obiettivo della Commissione europea di evitare sia la doppia imposizione sia le procedure complicate per usufruire di aliquote ridotte, procedure che danneggiano gli investitori detentori di titoli in un contesto transnazionale. Una maggiore rapidità ed efficienza delle procedure è destinata a favorire gli investimenti transfrontalieri, nell’interesse del mercato interno.

    1.2.

    Il CESE apprezza il valore aggiunto che la proposta della Commissione potrebbe apportare a sostegno degli investimenti transfrontalieri in tutta l’UE, nel caso in particolare degli investitori al dettaglio, introducendo una semplificazione procedurale notevole. La proposta è pertanto in linea con l’obiettivo di istituire un’unione dei mercati dei capitali e di rafforzare la competitività globale del mercato interno.

    1.3.

    Il CESE apprezza gli sforzi della Commissione volti a contrastare le frodi e gli abusi fiscali per quanto riguarda i sistemi di recupero della ritenuta alla fonte (le cosiddette frodi Cum/Ex e Cum/Cum), allo scopo non solo di pervenire a un sistema fiscale più equo in tutti gli Stati membri e a una migliore riscossione del gettito fiscale, ma anche di incoraggiare una cooperazione migliore tra le autorità fiscali.

    1.4.

    Il CESE osserva che la proposta della Commissione è in linea con le raccomandazioni formulate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella sua relazione finale sui sistemi Cum/Ex, Cum/Cum e di recupero delle ritenute alla fonte, in cui si raccomandava un’azione specifica a livello dell’UE volta a combattere le frodi e gli abusi.

    1.5.

    Il CESE accoglie con favore l’introduzione del certificato digitale di residenza fiscale (eTRC), un documento uniforme valido in tutta l’UE che migliorerà la tempistica dei rimborsi, andando quindi a vantaggio degli investitori transnazionali. Il CESE propone che l’eTRC possa essere utilizzato per semplificare altre questioni oltre a quelle già considerate nella proposta in esame.

    1.6.

    Il CESE sottolinea che la Commissione si attende che la proposta permetta di realizzare risparmi significativi in termini di costi rispetto alla situazione attuale, ed esorta pertanto la Commissione stessa a verificare periodicamente se tali risparmi saranno effettivamente realizzati.

    1.7.

    Poiché gli istituti finanziari devono registrarsi presso ciascuno Stato membro, la Commissione prevede un aumento dei costi di conformità nel breve termine, costi che dovrebbero però scendere con il passare del tempo, generando quindi vantaggi sostanziali nel lungo termine. A tale riguardo, il CESE raccomanda sforzi mirati per mantenere i costi di conformità al livello più basso possibile durante la fase iniziale di attuazione delle nuove norme.

    1.8.

    Il CESE concorda con la scelta della Commissione di stabilire una soglia «de minimis», in base alla quale gli investitori con pagamenti di dividendi inferiori a 1 000 EUR non sono tenuti a fornire informazioni sugli accordi finanziari o sui periodi minimi di detenzione. Questa scelta sembra una via di mezzo equilibrata tra — da un lato — l’efficacia delle nuove norme a vantaggio del mercato interno e degli investitori e — dall’altro — la necessità di semplificare evitando obblighi eccessivamente onerosi per piccole quantità di titoli detenuti.

    1.9.

    Il CESE incoraggia gli Stati membri a fornire tempestivamente alla Commissione, durante il periodo di applicazione, relazioni annuali, corredate di statistiche, sul numero di richieste di recupero della ritenuta alla fonte in eccesso per cui è stato effettuato il rimborso — o è stata concessa l’esenzione — entro oppure dopo la scadenza dei termini, al fine di garantire che gradualmente le richieste di recupero della ritenuta alla fonte siano rimborsate o sia concessa l’esenzione dalla ritenuta entro l’ambizioso termine non superiore a 25 giorni stabilito dalla proposta della Commissione.

    1.10.

    Il CESE osserva che le eventuali sanzioni nei confronti degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 17 della proposta, sono di competenza degli Stati membri. Le sanzioni dovrebbero essere effettive e dissuasive, oltre che proporzionate e ragionevoli, al fine di combinare la rapida attuazione delle nuove norme con la necessità per gli intermediari finanziari di adeguarsi al nuovo approccio normativo proposto dalla Commissione.

    2.   Proposta della Commissione

    2.1.

    Detenere titoli in un contesto transfrontaliero porta attualmente a una doppia imposizione per gli investitori in rapporto ai dividendi e agli interessi derivanti, rispettivamente, da azioni e obbligazioni. Le imposte possono infatti essere prelevate prima nel paese dell’emittente dei titoli (paese della fonte) mediante ritenuta sul reddito lordo derivante da titoli (ritenuta alla fonte) e poi nel paese di residenza dell’investitore (paese della residenza), dove tale reddito sarà soggetto a tassazione.

    2.2.

    Per evitare situazioni di questo tipo, sono state firmate convenzioni contro la doppia imposizione per consentire la ripartizione dei diritti di tassazione tra il paese della fonte e il paese della residenza. Gli investitori non residenti possono quindi avere diritto a un’aliquota inferiore della ritenuta alla fonte o a un’esenzione nel paese della fonte. Inoltre, la legislazione nazionale di alcuni paesi della fonte potrebbe prevedere un’aliquota ridotta o un’esenzione fiscale, che potrebbero essere applicate direttamente quando vengono pagati i dividendi e/o gli interessi (esenzione alla fonte), oppure tramite un rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso sulla base di un’apposita richiesta presentata dall’investitore (procedura di rimborso).

    2.3.

    Tuttavia, le procedure di ritenuta alla fonte basate su trattati fiscali o vantaggi nazionali applicabili agli investitori non residenti sono spesso onerose e lunghe, in quanto variano notevolmente tra gli Stati membri, il cui livello di digitalizzazione è diverso e la cui documentazione obbligatoria varia in funzione di ciascuna giurisdizione. Le procedure di ritenuta alla fonte, inoltre, rischiano di rendere possibili frodi e abusi fiscali, provocando perdite di gettito fiscale per gli Stati membri, come dimostrato dai recenti scandali (i casi Cum/Cum e Cum/Ex). Tali casi riguardavano rimborsi eccessivi ottenuti senza averne diritto.

    2.4.

    La situazione descritta scoraggia attualmente gli investimenti transfrontalieri in tutta l’UE, in particolare per gli investitori al dettaglio, a causa di procedure lunghe e onerose che sono in contrasto con gli obiettivi insiti nella creazione di un’unione dei mercati dei capitali e che pregiudicano la competitività del mercato interno nel suo complesso. A tali svantaggi bisogna aggiungere il rischio di frode e abuso di cui sopra, che ha ripercussioni negative sul gettito fiscale degli Stati membri.

    2.5.

    La valutazione d’impatto condotta dalla Commissione per valutare le soluzioni legislative possibili ha individuato tre alternative strategiche praticabili: i) l’istituzione di un eTRC comune e procedure comuni di comunicazione; ii) l’attuazione di un sistema di esenzione alla fonte; iii) l’attuazione di un sistema di rimborso rapido entro un termine prestabilito e/o di un sistema di esenzione alla fonte. La terza alternativa è considerata la migliore in termini di efficacia (rapidità, semplicità e digitalizzazione delle procedure) e di fattibilità politica.

    2.6.

    La proposta legislativa della Commissione mira a migliorare il contesto procedurale perseguendo il duplice obiettivo di favorire il buon funzionamento dell’unione dei mercati dei capitali, tramite l’agevolazione degli investimenti transfrontalieri, e di garantire una tassazione equa, mediante la riduzione delle frodi e degli abusi fiscali. Secondo le stime della Commissione, i risparmi per gli investitori che saranno generati dall’attuazione della nuova proposta ammonteranno a circa 5,17 miliardi di EUR l’anno.

    2.7.

    La proposta si articola in due parti principali (capo 2 e capo 3). Il capo 2 prevede l’istituzione di un certificato digitale di residenza fiscale a livello dell’UE, mentre il capo 3 è dedicato alle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte. Esso comprende anche la procedura per istituire registri nazionali per specifici intermediari finanziari (l’intermediario finanziario certificato), l’obbligo di comunicazione standardizzato per tali intermediari certificati e l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di esenzione alla fonte o un sistema di rimborso rapido, oppure una combinazione di entrambi.

    2.8.

    L’eTRC comune, che deve essere introdotto da tutti gli Stati membri, fornirà un iter amministrativo rapido e sicuro per confermare la residenza fiscale dei contribuenti dell’UE. Come indicato all’articolo 4, sarà stabilito un contenuto comune per l’eTRC, indipendentemente dallo Stato membro del suo rilascio, vale a dire lo Stato membro di residenza. Inoltre, per ridurre gli oneri amministrativi, viene proposto di fornire un eTRC che copra un anno civile nel caso in cui la richiesta di rilascio sia presentata nell’anno in corso per tale esercizio fiscale.

    2.9.

    Gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare un eTRC entro un giorno, a condizione che abbiano ricevuto una serie di informazioni specifiche e purché non si verifichino circostanze eccezionali che portino a un ritardo. Nei casi in cui non sia possibile rilasciare il certificato entro un giorno, la parte richiedente dovrebbe essere informata dallo Stato membro interessato. Per soddisfare il requisito del rilascio entro un giorno, gli Stati membri dovrebbero sviluppare un sistema completamente automatizzato per il rilascio dell’eTRC.

    2.10.

    Per beneficiare delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte che costituiscono il fulcro della proposta di direttiva, gli investitori dovranno essere in grado di interagire con intermediari finanziari certificati per prestare tali servizi. È possibile essere certificati come intermediari finanziari e quindi accedere alle procedure stabilite dalla proposta in esame nei due modi seguenti: i) d’ufficio, per gli enti di grandi dimensioni; ii) su base volontaria, per tutti gli altri enti.

    2.11.

    Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla comunicazione, tali obblighi sono determinati dall’iscrizione in uno dei registri nazionali. Tutti gli intermediari finanziari certificati iscritti in uno o più registri nazionali sono tenuti a comunicare le informazioni richieste all’autorità che tiene il registro e, se del caso, all’agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, indipendentemente dal loro paese di residenza (UE o paese terzo, oppure in uno Stato membro che possieda, o meno, un proprio registro nazionale).

    2.12.

    Per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni, la proposta di direttiva stabilisce un insieme comune di elementi da comunicare (cfr. l’allegato II della proposta). Ciascun intermediario finanziario certificato comunica solo le informazioni relative alla parte dell’operazione che gli è visibile, vale a dire da chi riceve i dividendi e/o gli interessi e a chi paga i dividendi e/o gli interessi. Pertanto il destinatario della comunicazione completa, vale a dire l’amministrazione fiscale della fonte o un agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte designato per suo conto, disporrà di tutte le informazioni necessarie per ricostruire la catena finanziaria dell’operazione dall’investitore all’emittente dei titoli.

    2.13.

    Le informazioni comunicate all’amministrazione fiscale consentiranno di stabilire l’identità degli investitori finali e il loro eventuale diritto all’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte. Il rischio di doppi rimborsi è quindi attenuato e la capacità delle amministrazioni fiscali di individuare e combattere altre pratiche abusive e fraudolente viene rafforzata.

    2.14.

    Per quanto riguarda le modalità con cui le informazioni verranno concretamente trasmesse, la comunicazione avverrà tramite uno schema standard in formato XML che sarà definito in un atto di esecuzione della Commissione. Il canale automatizzato per trasmettere le informazioni dagli operatori economici all’amministrazione fiscale corrispondente, o all’agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte che agisce per suo conto, sarà standardizzato e stabilito in tale atto di esecuzione.

    2.15.

    Il termine per la comunicazione delle informazioni è di 25 giorni al più tardi dalla data di registrazione. La comunicazione dovrebbe avvenire non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un’istruzione di regolamento riguardante una qualsiasi parte di un’operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all’operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento.

    2.16.

    La proposta prevede inoltre quanto segue: i) un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, e ii) un sistema di rimborso rapido. Nell’ambito di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, l’agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte applica l’importo corretto delle imposte al momento del pagamento dei dividendi e/o degli interessi (articolo 12). Nell’ambito di un sistema di rimborso rapido, l’imposta è trattenuta secondo l’aliquota più alta applicata nel paese della fonte, ma l’imposta in eccesso viene restituita entro un termine prestabilito massimo di 25 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data in cui gli obblighi di comunicazione sono stati adempiuti.

    2.17.

    A fini di semplificazione, per gli obblighi di comunicazione e le procedure di dovuta diligenza è stata introdotta una norma de «minimis», secondo cui gli investitori con pagamenti di dividendi inferiori alla soglia di 1 000 EUR non sono tenuti a fornire informazioni sugli accordi finanziari o sui periodi minimi di detenzione dei titoli.

    2.18.

    Onde garantire che i rimborsi relativi alle richieste di recupero della ritenuta alla fonte siano effettuati — o che l’esenzione sia concessa — entro il termine specificato (non oltre 25 giorni), gli Stati membri saranno tenuti a fornire alla Commissione relazioni annuali, corredate di statistiche, sul numero di richieste di recupero della ritenuta alla fonte in eccesso per cui è stato effettuato il rimborso o è stata concessa l’esenzione entro oppure dopo la scadenza dei termini.

    2.19.

    Infine, come recita l’articolo 17 della proposta in esame, «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione».

    3.   Osservazioni generali e particolari

    3.1.

    Il CESE accoglie con favore l’obiettivo che la Commissione si è prefissa nella proposta in esame, cioè evitare sia la doppia imposizione che procedure eccessivamente complicate per usufruire di aliquote ridotte, procedure che danneggiano gli investitori detentori di titoli in un contesto transnazionale. Una maggiore rapidità ed efficienza delle procedure favorirà gli investimenti transfrontalieri, evitando gli attuali svantaggi, e sarà nel pieno interesse dell’unione dei mercati dei capitali quale componente essenziale del mercato unico dell’UE.

    3.2.

    Il CESE apprezza inoltre gli sforzi che la Commissione ha compiuto per prevenire, o almeno ridurre, le frodi e gli abusi fiscali e che porteranno a un sistema fiscale più equo in tutti gli Stati membri e alla riscossione di un gettito fiscale maggiore da parte degli Stati membri. Il gettito supplementare potrebbe infatti essere utilizzato per promuovere la crescita e i servizi pubblici all’interno degli Stati membri e per contribuire alla duplice transizione verde e digitale, in linea con gli obiettivi dell’UE.

    3.3.

    Il CESE accoglie con favore l’introduzione dell’eTRC, un certificato digitale di residenza fiscale valido in tutta l’UE che migliorerà la tempistica dei rimborsi, andando quindi a vantaggio degli investitori che detengono i relativi titoli d’investimento. Il CESE propone che l’eTRC possa essere utilizzato per semplificare altre questioni oltre a quelle già considerate nella proposta in esame. Se necessario, le informazioni contenute nell’eTRC dovrebbero essere disponibili in più lingue, migliorando così l’efficienza dei rimborsi.

    3.4.

    Il CESE concorda con la Commissione che il rischio persistente di frode o abuso sta assorbendo risorse significative alle autorità fiscali, risorse potrebbero, invece, essere impiegate per affrontare altre priorità, dopo che sarà stato attuato un sistema efficace debitamente digitalizzato che consenta rimborsi rapidi entro un arco di tempo prestabilito, oppure quando sarà stato introdotto, fin dal principio, un sistema di esenzione alla fonte.

    3.5.

    Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui un’iniziativa legislativa europea è più adatta delle singole azioni degli Stati membri per affrontare le questioni relative alla tassazione dei titoli detenuti in un contesto transnazionale. Una direttiva dell’UE sarebbe la soluzione migliore per garantire condizioni di parità tra gli investitori nazionali e quelli stranieri, così come tra gli intermediari nazionali e quelli non residenti. Iniziative nazionali potrebbero infatti causare discrepanze e generare costi di conformità, mentre una direttiva basata sull’articolo 115 del TFUE (relativo al ravvicinamento delle normative nazionali che incidono sul funzionamento del mercato unico) sembra più appropriata per conseguire gli obiettivi della Commissione.

    3.6.

    Il CESE apprezza il sostegno generale degli Stati membri alla proposta della Commissione. Al tempo stesso, è opportuno osservare che in alcuni Stati membri, in cui l’aliquota nazionale per gli investitori non residenti è inferiore o uguale all’aliquota fissata nella convezione fiscale pertinente, le procedure di rimborso potrebbero non esistere o non essere necessarie. D’altro canto, gli Stati membri la cui aliquota nazionale per la ritenuta alla fonte è superiore a quella fissata nella convenzione fiscale applicabile, sono certamente più interessati a migliorare la trasparenza e a standardizzare le procedure.

    3.7.

    A tale riguardo, il CESE osserva che la proposta della Commissione andrà a beneficio degli investitori — sia dell’UE che di paesi terzi — che detengono portafogli diversificati con titoli di tutta l’UE, in quanto permetterà loro di usufruire delle aliquote ridotte a cui hanno diritto quando investono a livello transfrontaliero, con l’effetto quindi di incoraggiare gli investimenti transfrontalieri. Il Comitato raccomanda pertanto di approvare rapidamente la proposta in esame, nell’interesse del mercato unico.

    3.8.

    Il CESE osserva che la proposta della Commissione è in linea con la legislazione precedente e — in particolare — con la direttiva anti-elusione, la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e la direttiva per combattere l’uso improprio di entità di comodo, in merito alle quali il CESE ha pubblicato pareri ampiamente favorevoli. L’iniziativa in esame, che riguarda le pratiche fiscali abusive concernenti le procedure in materia di ritenuta alla fonte, non solo è coerente con il quadro giuridico vigente, ma anzi lo completa.

    3.9.

    Il CESE esprime apprezzamento per il fatto che la proposta della Commissione mira a rispondere alle raccomandazioni formulate dall’ESMA nella relazione finale sui sistemi Cum/Ex, Cum/Cum e di recupero delle ritenute alla fonte, in cui si chiede un’azione specifica in materia di tassazione a livello dell’UE per combattere efficacemente le frodi e gli abusi.

    3.10.

    Il CESE ritiene che la consultazione condotta dalla Commissione, alla quale hanno partecipato numerose parti interessate (sono state ricevute 1 682 risposte), abbia reso il processo più trasparente e democratico, malgrado la natura altamente tecnica della questione. Gli Stati membri, gli investitori, gli istituti finanziari e le autorità fiscali sono stati debitamente coinvolti. L’intero processo ha evidenziato un’ampia convergenza di opinioni sui problemi derivanti dalle differenti procedure di ritenuta alla fonte applicate negli Stati membri e sulla necessità di un’azione dell’UE per affrontare la situazione caratterizzata da frammentazione e inefficienza.

    3.11.

    Il CESE sottolinea che la Commissione si attende notevoli risparmi in termini di costi dall’attuazione della proposta rispetto alla situazione attuale, e incoraggia la Commissione a verificare periodicamente se tali risparmi saranno stati effettivamente realizzati dopo l’entrata in vigore della proposta. Per quanto riguarda gli istituti finanziari, la Commissione prevede un aumento dei costi di conformità nel breve termine, costi che dovrebbero però ridursi con il passare del tempo, quindi con vantaggi sostanziali nel lungo termine. Il CESE raccomanda sforzi mirati per mantenere i costi di conformità al livello più basso possibile durante la fase iniziale di attuazione delle nuove norme.

    3.12.

    Il CESE concorda con la scelta della Commissione di fissare una soglia «de minimis», cioè di non chiedere informazioni sugli accordi finanziari o sui periodi minimi di detenzione agli investitori con pagamenti di dividendi inferiori a 1 000 EUR. Questa scelta sembra un compromesso equilibrato tra — da un lato — l’efficacia delle nuove norme (a vantaggio del mercato interno e degli investitori) e — dall’altro — la necessità di semplificare obblighi eccessivamente onerosi nel caso di piccole quantità di titoli detenuti.

    3.13.

    Il CESE osserva che le eventuali sanzioni nei confronti degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 17 della proposta, sono di competenza degli Stati membri. Le sanzioni dovrebbero essere effettive e dissuasive, oltre che proporzionate e ragionevoli, al fine di raggiungere un compromesso equilibrato tra la rapida attuazione del nuovo sistema e la necessità per gli intermediari finanziari di adeguarsi al nuovo approccio normativo proposto dalla Commissione.

    3.14.

    Il CESE raccomanda un livello adeguato di cooperazione non solo tra le autorità fiscali nazionali, ma anche tra queste e la Commissione europea, specialmente nel periodo iniziale di applicazione, al fine di istituire il nuovo sistema su solide basi e in tempi ragionevoli, garantendo il recupero della ritenuta alla fonte o l’esenzione da tale ritenuta entro il periodo di 25 giorni specificato.

    3.15.

    Il CESE sottolinea che i dati personali saranno trattati al fine di verificare che al contribuente sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte; mette inoltre l’accento sulla necessità di limitare la quantità di dati personali da trattare e trasmettere allo stretto necessario per individuare casi di sottosegnalazione, mancata comunicazione, oppure frode o abuso fiscale, nel rispetto dei requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati e del principio di minimizzazione dei dati, secondo cui i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati».

    Bruxelles, 13 dicembre 2023

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Oliver RÖPKE


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1580/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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