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Document 52022XC1027(02)

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.)) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2022/C 412/07

C/2022/7405

GU C 412 del 27.10.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/10


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 412/07)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 7405

20 ottobre 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Wallac Oy, Mustionkatu 6, 20750 Turku, Finlandia

REACH/22/39/0

Formulazione di 4-tert-OPnEO in soluzioni di potenziamento e soluzioni DELFIA standard e di mantenimento utilizzate in test diagnostici in vitro e in prodotti per uso esclusivo di ricerca (RUO), nonché come ingrediente critico nella manutenzione di strumenti per il processo di rilevamento durante la misurazione del contenuto di europio (o di un altro lantanide) nella soluzione di saggio

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/22/39/1

In soluzioni di potenziamento e soluzioni DELFIA standard e di mantenimento come ingrediente critico per il processo di rilevamento durante la misurazione del contenuto di europio (o di un altro lantanide) in test diagnostici in vitro e in prodotti RUO o durante la manutenzione di strumenti


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


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