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Document 52022XC0927(03)
Publication of an application for approval of a Union amendment to a product specification for a name in the wine sector pursuant to Article 97(4) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council 2022/C 369/06
Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/C 369/06
Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/C 369/06
C/2022/6718
GU C 369 del 27.9.2022, p. 7–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 369/7 |
Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2022/C 369/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione
DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"Almansa"
PDO-ES-A0044-AM05
Data della domanda: 11.5.2022
1. Richiedente e interesse legittimo
Agrupación de Productores de Vino con D.O. Almansa [Organizzazione dei produttori di vino a denominazione di origine "Almansa"]
Essa comprende tutti gli operatori che producono vino tutelato dalla DOP e le uve ad esso destinate.
2. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ |
Denominazione del prodotto |
☐ |
Categoria di prodotto vitivinicolo |
☐ |
Legame |
☒ |
Restrizioni in materia di commercializzazione |
3. Descrizione e motivi della modifica
È stato aggiunto un nuovo paragrafo relativo al condizionamento, in cui si precisa che l'imbottigliamento deve avvenire nella zona delimitata.
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Si ritiene pertanto che detta modifica rientri tra i tipi di modifica dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, l'inclusione di tale requisito è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini della DOP "Almansa", di garantirne l'origine, le caratteristiche e le qualità particolari legate alla zona di origine.
La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive.
Tale obbligo evita i possibili rischi connessi al trasporto dei vini al di fuori della zona di produzione, tra cui: ossidazione e stress termico dovuti a temperature elevate o basse e il deterioramento del prodotto, che ne pregiudicherebbero le caratteristiche fisico-chimiche (acidità, polifenoli e agenti coloranti) e organolettiche (colore, odore, sapore) e la stabilità. Riduce inoltre il rischio di contaminazione microbiologica (da batteri, virus, funghi, muffe o lieviti).
L'obbligo previsto è a vantaggio degli stessi operatori, che sono consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della DOP, e offre al consumatore garanzie sull'origine e la qualità del prodotto e sulla sua conformità al disciplinare di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Almansa
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini secchi bianchi e rosati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini bianchi sono leggeri, con un titolo alcolometrico medio e di colore dal giallo pallido al giallo dorato. Le note fruttate sono dominanti ma possono essere accompagnate da aromi di legno e tostati. Buona acidità, freschi e fruttati in bocca. Possibili note leggere e tostate e di legno.
I vini rosati presentano un colore che va dal rosa fragola al lampone o salmone. Sono freschi, leggeri e di acidità media. In bocca sono allegri e fruttati.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
2. Vini semisecchi, semidolci e dolci, bianchi, rosati e rossi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Per quanto riguarda l'aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi della stessa varietà.
Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati relativamente al titolo alcolometrico, all'acidità e al tenore di zuccheri residui.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE. |
* |
Anidride solforosa totale massima: 180 mg/l se il tenore totale di zuccheri è superiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio e limite di legge se il tenore è inferiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
3 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,7 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. Vino rosso secco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino, con eventuali riflessi rosso mattone.
Intensità medio-alta con aromi puliti; sono ammessi anche aromi di legno e tostati.
Sono vini dall'intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati, con possibili note caratteristiche del legno e cenni tostati.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,7 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
4. Vino spumante di qualità
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Bollicine fini e persistenti, con tonalità da pallide a dorate e brillanti per i vini bianchi e da rosate ad aranciate per i rosati. Presenta aromi puliti e fruttati; nei vini di riserva, gli aromi sono intensi. In bocca sono equilibrati e beverini.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Per l'ottenimento del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia in alcun caso superiore a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve rosse e a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve bianche.
Per la produzione di vini rossi, il periodo minimo di macerazione deve essere di 48 ore.
Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.
I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l'uso di talune menzioni tradizionali.
Invecchiamento in botti.
5.2. Rese massime
Varietà bianche allevate ad alberello
7 860 chilogrammi di uve per ettaro
55 ettolitri per ettaro
Varietà rosse allevate ad alberello
6 430 chilogrammi di uve per ettaro
47,58 ettolitri per ettaro
Varietà bianche allevate a spalliera
11 430 chilogrammi di uve per ettaro
80 ettolitri per ettaro
Varietà rosse allevate a spalliera
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
74 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Comprende le parcelle e le sottoparcelle ubicate nei seguenti comuni:
— |
Almansa |
— |
Alpera |
— |
Bonete |
— |
Corral Rubio; |
— |
Higueruela |
— |
Hoya Gonzalo; |
— |
Pétrola |
— |
Chinchilla: zona delimitata dalla strada di servizio AB-402 (fra Horna e Venta de Alhama), confinante da una parte con i comuni di Pétrola e di Corral Rubio e dall'altra con i comuni di Bonete, Higueruela e Hoya Gonzalo. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
GARNACHA TINTORERA
MONASTRELL
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
La zona di produzione della denominazione di origine "Almansa" si trova in una regione di transizione, i vigneti sono ubicati su terre pianeggianti caratterizzate da suoli permeabili, ricchi di calcare e poveri di nutrienti, con inoltre una pluviometria scarsa che non supera i 250 mm l'anno. La scarsa pluviometria, unita alla permeabilità del suolo e alla resa scarsa, consente di ottenere vini dall'aroma e dall'intensità di colore molto elevati.
8.2. Vino spumante di qualità
Le temperature estreme e il suolo ricco di calcare permettono di coltivare le varietà autorizzate che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che consente di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nel paragrafo precedente. Di conseguenza, quanto indicato in relazione al loro legame si applica anche ai vini spumanti.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
|
nella legislazione nazionale |
Tipo di condizione supplementare:
|
disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione:
|
per usufruire dell'indicazione di una varietà di vitigno determinata e unica, è necessario che almeno l'85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini. |
Quadro giuridico:
|
nella legislazione nazionale |
Tipo di condizione supplementare:
|
condizionamento nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione:
|
per garantire un uso appropriato della DOP, tutti i vini protetti devono essere spediti nei contenitori. La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. |
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_AM04%20_ALMANSA_cc_20210423.pdf