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Document 52022XC0504(01)

Comunicazione della Commissione Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 2022/C 182/01

C/2022/2026

GU C 182 del 4.5.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024

(2022/C 182/01)

1.   Introduzione

Le tensioni sul mercato dell’energia cui si è trovata esposta l’UE negli ultimi mesi ricordano con amara evidenza i rischi e i costi che una forte dipendenza dai combustibili fossili di importazione tende a comportare, con l’ulteriore aggravamento causato dall’aggressione russa all’Ucraina. I prezzi dell’energia sono ancora una volta al centro dell’attenzione politica per gli effetti molto concreti che hanno sui cittadini e sulle imprese europei. Tuttavia questa non è la prima crisi energetica che affronta l’Europa, e probabilmente non sarà l’ultima se non si provvede a rafforzare la resilienza aumentando gli investimenti nella transizione verde in modo da porre l’efficienza energetica al primo posto (1). Le attuali capacità energetiche decarbonizzate sono lungi dall’essere in grado di soddisfare l’intero fabbisogno energetico e in queste circostanze, un minore consumo di energia può dare un contributo immediato. Guardando in prospettiva, il risparmio energetico costituisce un elemento intrinseco dello sviluppo di un sistema energetico resiliente e ottimale sotto il profilo dei costi, in grado di fornire servizi energetici a prezzi accessibili a tutti e di combattere la povertà energetica (2). L’efficienza energetica sarà inoltre un aspetto centrale del piano RePowerEU che i leader dell’UE hanno incaricato la Commissione di presentare entro maggio.

Le politiche dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica costituiscono una componente fondamentale di questa agenda. Si tratta di norme del mercato unico grazie alle quali diventa più agevole e meno costoso per imprese, cittadini e governi contribuire alla transizione verso l’energia pulita e realizzare i propositi di efficienza energetica dell’UE ed i più ampi obiettivi del «Green Deal europeo», compresa l’agenda per l’economia circolare. Esse creano opportunità commerciali e rafforzano la resilienza attraverso la definizione di norme armonizzate per i «prodotti connessi all’energia» volte a disciplinare aspetti quali il consumo energetico, il consumo di acqua, i livelli di emissione e l’efficienza dei materiali; stimolano sia la domanda che l’offerta di prodotti più sostenibili, riducendo nel contempo in modo significativo la spesa energetica degli utenti: le stime indicano che il risparmio ottenuto nel 2021 ha superato i 120 miliardi di EUR e che nel 2022 potrebbe raddoppiare (3).

Nel quadro delle possibilità offerte dalle attuali norme dell’UE sulla progettazione ecocompatibile e in sinergia con l’attenzione rivolta all’efficienza energetica, il presente piano di lavoro rafforza l’accento sugli aspetti di circolarità della progettazione ecocompatibile, seguendo l’esempio del precedente piano di lavoro9 e ponendosi in linea con il piano d’azione per l’economia circolare 2020 (4). Grazie a questa impostazione, prima ancora che il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili entri in vigore e sostituisca l’attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potranno essere e saranno esaminati nuovi requisiti specifici per prodotto riguardanti gli aspetti di efficienza dei materiali. Ciò dovrebbe comportare un ulteriore miglioramento della circolarità e una generale riduzione dell’impronta ambientale e climatica dei prodotti connessi all’energia, nonché una maggiore resilienza dell’UE.

Sia la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (5) che il regolamento quadro sull’etichettatura energetica (6) stabiliscono i criteri per l’adozione di misure per specifici gruppi di prodotti. Essi richiedono inoltre che vengano stabilite priorità mediante piani di lavoro continuativi regolarmente aggiornati che facciano il punto sui progressi compiuti e diano un’indicazione delle priorità relative a nuovi gruppi di prodotti connessi all’energia da considerare.

Il presente piano si basa sul lavoro svolto dall’adozione della prima direttiva sulla progettazione ecocompatibile in poi, nonché sui precedenti piani di lavoro (relativi ai periodi 2009-2011 (7), 2012-2014 (8) e 2016-2019 (9)), ma riguarda anche le attività richieste dal regolamento quadro sull’etichettatura energetica, che stabilisce le scadenze per il riscalaggio delle etichette esistenti, e fa il punto sui progressi relativi al registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). È infine previsto un lavoro analogo riguardante l’etichettatura dei pneumatici, che poggia tuttavia su di una base giuridica specifica (10).

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, adottato contemporaneamente al presente piano di lavoro, sostituirà la direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un regolamento applicabile ad un ventaglio più ampio di prodotti e consentirà di estendere ulteriormente i requisiti di sostenibilità per i prodotti regolamentati. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, l’attuazione proseguirà nell’ambito della direttiva attuale. Il presente documento si concentra sui prodotti connessi all’energia e ne definisce le priorità e la pianificazione. Illustra il lavoro orizzontale e specifico per prodotto connesso all’attuazione, al consolidamento e all’ulteriore sviluppo di questo importante corpus legislativo dell’UE direttamente applicabile. In futuro, quando sarà stato adottato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR), il lavoro sui prodotti connessi all’energia sarà integrato in piani di lavoro ESPR più ampi e rimarrà un elemento centrale.

Attualmente circa 30 gruppi di prodotti connessi all’energia sono disciplinati da una cinquantina di misure. Queste misure si applicano a miliardi di prodotti (11) immessi sul mercato ogni anno, e ogni giorno hanno implicazioni dirette per fornitori, dettaglianti, imprese e consumatori. Circa la metà del consumo energetico finale complessivo dell’UE è riconducibile a prodotti soggetti a tale legislazione.

Dalle attività propedeutiche al piano di lavoro è emerso che allargando l’ambito di applicazione a nuovi prodotti connessi all’energia si possono ancora realizzare risparmi sostanziali ed efficaci sotto il profilo dei costi. Allo stesso tempo, l’attuazione dell’ultimo piano di lavoro ha insegnato che per raccogliere tutti i benefici di questo settore strategico sarà necessaria una migliore corrispondenza tra ambizione e risorse, sia sul fronte dell’attuazione delle politiche a livello dell’UE sia per quanto riguarda gli sforzi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato.

2.   Impatto stimato delle politiche

L’ultima relazione sull’impatto della progettazione ecocompatibile (12) stima che nel 2020 l’effetto cumulativo delle norme dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica abbia ridotto la domanda di energia primaria dell’UE del 7 % ossia di 1 037 TWh/anno (con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalente), compresi circa 16 miliardi di m3 di gas. Il risparmio energetico derivante dalle misure attualmente in vigore aumenterà notevolmente nei prossimi anni, in particolare grazie al ricambio delle scorte, con una media di oltre 1 500 TWh/anno nel periodo 2021-2030. Nel 2020 oltre il 60 % del risparmio energetico proveniva dal settore residenziale, il 24 % dal settore terziario e il 10 % da quello industriale. Nel 2020 le norme dell’UE hanno prodotto benefici per i consumatori di energia pari a 60 miliardi di EUR/anno (circa lo 0,4 % del PIL dell’UE) – 210 EUR/anno per famiglia. Parimenti, rispetto a uno scenario di politiche invariate, nel 2020 sono state generate entrate commerciali supplementari pari a circa 21 miliardi di EUR/anno, che secondo le stime saliranno a 29 miliardi di EUR/anno entro il 2030. Il dato corrisponde a un aumento di oltre 320 000 nuovi posti di lavoro diretti nel 2020 (430 000 nel 2030). Tali stime si basano sui livelli dei prezzi dell’energia precedenti all’impennata del 2021 (cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione per maggiori dettagli).

Più in generale, un recente studio dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (13) ha dimostrato che nei paesi con politiche di lungo corso oggi gli elettrodomestici consumano in genere il 30 % in meno di energia rispetto a quanto avrebbero consumato altrimenti. Si stima che i programmi operativi in atto da più tempo, come quelli degli Stati Uniti e dell’UE, registrino riduzioni annuali pari a circa il 15 % del consumo totale di energia elettrica (che nel caso del programma dell’UE è grossomodo pari all’attuale produzione totale di energia eolica dell’UE, o a 2-3 volte quella dei pannelli solari).

Da un sondaggio Eurobarometro è emerso che la stragrande maggioranza dei consumatori dell’UE (93 %) sa riconoscere l’etichetta energetica e che il 79 % ne è influenzato al momento dell’acquisto di un elettrodomestico (14). Un recente studio scientifico (15) conferma che le etichette di classificazione energetica, come l’etichetta energetica dell’UE, influenzano maggiormente il comportamento dei consumatori rispetto a sistemi alternativi.

3.   Situazione attuale e insegnamenti tratti dai precedenti piani di lavoro

Una panoramica delle misure in vigore è disponibile online (16). Al 1o marzo 2022 i regolamenti in vigore in materia di progettazione ecocompatibile riguardano 29 gruppi di prodotti, mentre i regolamenti in materia di etichettatura energetica si applicano a 15 gruppi di prodotti. Sono stati riconosciuti gli accordi volontari conclusi dall’industria per quanto riguarda le console di gioco e le apparecchiature per il trattamento di immagini. Un precedente accordo sui decoder complessi è stato sciolto dalle parti nel 2020 a causa del restringimento della quota di mercato dei prodotti in questione (che restano soggetti alle norme orizzontali sul consumo di energia nei modi stand-by e spento (17)).

Il presente piano di lavoro è accompagnato da un resoconto dettagliato dei progressi compiuti riguardo alle priorità e alle attività individuate nell’ultimo piano di lavoro del 2016 (18). Molto è stato fatto: tra i conseguimenti figurano la modernizzazione delle etichette energetiche per i principali beni di consumo, come frigoriferi, lavatrici, televisori e sorgenti luminose, e l’adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di diversi prodotti, dai server ai motori elettrici. Tuttavia circa il 40 % delle attività è ancora in corso e si aggiungerà al lavoro previsto per l’attuale periodo di programmazione. Tra i flussi di lavoro conclusi, molti non hanno portato all’adozione di nuove norme ma sono terminati perché la Commissione ha deciso di interrompere le attività o, quantomeno, di non portare avanti per il momento la legislazione, oppure perché è emerso da indagini approfondite che le potenzialità erano minori o più difficili da sfruttare rispetto a quanto inizialmente previsto o perché sono prevalse altre priorità nel contesto delle limitate risorse umane – o per una combinazione di questi ultimi due fattori. Finestre, asciugamani elettrici, compressori e bollitori elettrici sono tutti esempi di flussi di lavoro interrotti che rappresentano potenzialità limitate o complesse da sfruttare e che non è stato possibile portare avanti con le risorse amministrative disponibili.

La necessità di rivedere e adeguare periodicamente le norme esistenti onde mantenerne la pertinenza, l’efficacia e l’idoneità allo scopo alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, costituisce un principio fondamentale del programma «Legiferare meglio». In considerazione di ciò, tutti i regolamenti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica, come pure la legislazione quadro, contengono clausole di revisione specifiche con un termine legale entro il quale la Commissione è tenuta a presentare le revisioni o ad adottare i regolamenti riveduti. Per evitare inutili ritardi, la Commissione adotterà d’ora in poi misure individuali per specifici gruppi di prodotti man mano che saranno pronte, salvo laddove circostanze eccezionali non impongano diversamente (19).

Uno dei maggiori insegnamenti tratti è che nel corso del tempo, man mano che si allarga l’ambito di applicazione della legislazione (in termini di prodotti e tipi di specifiche), lo sforzo complessivo che comportano tali esercizi essenziali di «manutenzione» diventa significativo e che è opportuno tenere maggiormente conto di questa attività in sede di definizione delle priorità, pena l’insorgere di ritardi con conseguenze rilevanti in termini di perdite di benefici. È questa una delle constatazioni principali cui è giunta la Corte dei conti europea nell’audit svolto nel 2019 (20). Per tre prodotti selezionati, l’audit ha rilevato che il processo preliminare ha richiesto rispettivamente 8, 7 e 6 anni, anziché i 3,5 anni previsti. L’attività di «manutenzione» rappresenta pertanto una parte molto cospicua del piano di lavoro. Allo stesso tempo, la Commissione mirerà a razionalizzare il processo, integrando gli studi di riesame nelle valutazioni «back-to-back»/d’impatto e a garantire un migliore allineamento tra le discussioni in seno al forum consultivo ed il processo generale «Legiferare meglio».

Un altro insegnamento fondamentale dell’ultimo periodo riguarda il ruolo cruciale dell’attività di normazione tecnica ai fini della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica. La sentenza del Tribunale del 2018 (21) che ha annullato il regolamento sull’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere ha dimostrato che i regolamenti sono esposti al rischio di controversie qualora sorgano dubbi sul fatto che le condizioni di prova siano rappresentative delle reali condizioni d’uso. Al tempo stesso, una sentenza correlata di epoca più recente (22) ha chiaramente ribadito la necessità che le prove siano anche accurate e riproducibili. Data la varietà delle tecnologie e dei comportamenti degli utenti, l’elaborazione tempestiva di norme armonizzate con metodi che rappresentino un buon compromesso tra questi criteri rappresenta una sfida intrinseca e spesso ardua, cui occorre dedicare notevoli risorse. La nuova strategia dell’UE in materia di normazione (23) propone una serie di azioni volte a rendere il sistema europeo di normazione più funzionale e agile, a rimettere le norme al centro di un mercato unico dell’UE resiliente, verde e digitale e a rafforzare il ruolo del sistema europeo di normazione a livello mondiale.

4.   Priorità specifiche per prodotto negli anni a venire

4.1.   Revisione delle misure esistenti

La Commissione dovrebbe presentare o adottare 38 revisioni entro la fine del 2024 ed altre otto nel 2025, per cui sarà necessario avviarle in anticipo (cfr. l’elenco nel documento di lavoro dei servizi della Commissione). Complessivamente, questi esercizi di revisione offrono notevoli opportunità per realizzare ulteriori risparmi connessi all’efficienza energetica e all’efficienza dei materiali: una prima stima approssimativa indica un potenziale di risparmio aggiuntivo in fase di utilizzo pari ad almeno 170 TWh (circa 600 petajoule (PJ), ossia il fabbisogno termico di circa 15 milioni di abitazioni), arricchito da benefici supplementari connessi all’efficienza dei materiali/all’economia circolare, che comunque rappresenteranno anche uno sforzo notevole e domineranno le attività che saranno svolte nell’ambito dell’attuale piano di lavoro.

La Commissione intende assegnare priorità alle attività di revisione in tre gruppi principali, per i motivi indicati di seguito:

apparecchi di riscaldamento e raffreddamento: nel contesto dell’ondata di ristrutturazioni il Consiglio ha invitato la Commissione ad «accelerare i lavori in corso sugli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento riscalando al più presto le etichette energetiche» (24). Questo lavoro darà infatti un contributo fondamentale alla decarbonizzazione degli edifici e al piano d’azione per l’inquinamento zero (25) nell’ambito degli obiettivi generali del Green Deal, e tra tutti i prodotti regolamentati, gli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento sono quelli che consumano più energia;

altri gruppi di prodotti con etichette energetiche destinate al riscalaggio (26): i consumatori devono poter continuare a considerare l’etichetta energetica dell’UE uno strumento affidabile, pertinente e aggiornato di aiuto alla scelta. Il riscalaggio e l’aggiornamento tempestivi delle restanti «vecchie» etichette energetiche sono quindi importanti, ma anche necessari per sfruttare appieno le nuove caratteristiche offerte dal registro EPREL;

portare a termine alcuni altre revisioni che rappresentano un notevole potenziale di risparmio aggiuntivo in termini di energia o di materiali, che sono attese da tempo o che a causa di circostanze particolari diventano chiaramente necessarie e urgenti (ad esempio nel caso delle pompe ad acqua, dei ventilatori, degli alimentatori esterni).

4.2.   Nuove misure da completare avviate nell’ambito dei piani di lavoro precedenti

Partendo da studi esplorativi e stime preliminari, i piani di lavoro precedenti hanno individuato i prodotti per i quali la definizione di misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica sembrava offrire maggiori prospettive. Alcuni di questi flussi di lavoro sono ancora in corso e sono stati riportati nell’attuale piano di lavoro a causa dei benefici aggiuntivi attesi.

Sono stati compiuti progressi significativi nella valutazione della fattibilità di specifiche di progettazione ecocompatibile e di un sistema di etichettatura energetica per telefoni cellulari e tablet. Le specifiche inciderebbero sia sull’efficienza energetica che sull’efficienza dei materiali (durata, riparabilità, possibilità di upgrading e riciclaggio). I regolamenti dovrebbero essere adottati entro la fine del 2022.

Sono parimenti a buon punto i lavori per valutare la fattibilità di specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica di moduli, invertitori e sistemi fotovoltaici, comprese eventuali specifiche riguardanti l’impronta di carbonio.

Per quanto riguarda le apparecchiature per il trattamento di immagini, la Commissione ha valutato la revisione dell’accordo volontario proposta dai rappresentanti del settore e conclude che la sua accettazione non permetterebbe di conseguire gli obiettivi contemplati nel piano d’azione per l’economia circolare (CEAP); peraltro tale revisione non può considerarsi conforme agli orientamenti sugli strumenti di autoregolamentazione (27), in particolare per quanto riguarda il possibile riutilizzo dei materiali di consumo. Come annunciato nel CEAP, la Commissione avvierà la predisposizione di misure di regolamentazione per questo gruppo di prodotti.

La Commissione prosegue le attività orizzontali sui prodotti TIC, come annunciato nel piano di lavoro 2016-2019, attraverso uno studio specifico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (28). La prima parte ha fornito elementi di prova in merito alle prestazioni e ai potenziali risparmi di diversi gruppi di prodotti TIC (29), elementi che sono serviti per lo studio preliminare completato prima del presente piano di lavoro. La seconda parte analizzerà il consumo energetico complessivo dei prodotti TIC (anche riconducibile alla loro connettività e alla trasmissione dei dati), l’efficienza dei materiali e gli aspetti comportamentali, al fine di individuare i modi più efficienti per regolamentarli, se necessario. La valutazione dovrebbe tenere conto del ritmo degli sviluppi tecnologici in ciascuna categoria di prodotti.

Parallelamente la Commissione prosegue i lavori sugli apparecchi intelligenti sotto il profilo energetico al fine di sviluppare il potenziale di flessibilità dal lato della domanda nei settori residenziale o dei servizi. Poiché il nodo principale individuato negli studi precedenti era l’interoperabilità, la Commissione intende promuovere uno sviluppo coerente sul mercato nonché il rispetto di standard aperti da parte dell’industria attraverso un approccio volontario (30). Questo lavoro è collegato a diversi altri filoni d’intervento, alcuni dei quali saranno trattati in modo più dettagliato nel prossimo piano d’azione per la digitalizzazione dell’energia (31).

4.3.   Compiti specifici richiesti nel quadro del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici

A norma del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici la Commissione è tenuta a svolgere una serie di compiti specifici, tra cui:

adottare entro giugno 2022 un atto delegato che introduca nuovi requisiti d’informazione per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo di prova adeguato. Il metodo non è ancora disponibile ma si sta lavorando per definirne uno. La ricostruzione rappresenta un importante potenziale di risparmio in termini di petrolio e di altri materiali;

adottare un atto delegato sull’etichettatura relativa all’abrasione/al chilometraggio, purché sia disponibile un metodo di prova adeguato, contribuendo ad un’azione più ampia del CEAP in materia di microplastiche. Il metodo non è ancora disponibile ma si sta lavorando per definirne uno;

coordinare i lavori relativi all’allineamento interlaboratorio delle prove di cui al regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, aspetto che ha importanti implicazioni anche per la legislazione dell’UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti. L’ultima relazione è stata pubblicata nel dicembre 2021 (32);

sebbene la revisione del regolamento sia prevista entro il 2025, gli operatori di settore hanno segnalato l’esigenza di anticiparla, in quanto il riscalaggio, inizialmente proposto dalla Commissione, ma non mantenuto dal Parlamento e dal Consiglio nell’ultima revisione, è ora divenuto una chiara necessità.

4.4.   Elenco indicativo di nuovi gruppi di prodotti connessi all’energia da studiare

Il presente piano di lavoro è stato elaborato a seguito di uno studio preliminare dettagliato che ha vagliato una serie di settori d’intervento potenziali e dopo ampie consultazioni che hanno coinvolto cittadini e portatori di interessi. Maggiori informazioni sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

Nello studio preliminare sono stati individuati i 31 candidati più promettenti da approfondire (compresi prodotti già studiati in passato ma finora non regolamentati). Sulla base delle stime preliminari, essi rappresentano complessivamente, per il 2030, nuovi risparmi potenziali in fase di utilizzo dell’ordine di 1 000 PJ, pari a 278 TWh, vale a dire circa il 2 % del consumo di energia primaria dell’UE nel 2020 (33). Secondo le stime il potenziale di risparmio energetico incorporato dei materiali è dello stesso ordine di grandezza (e dipende in larga misura dalle ipotesi relative alla portata e al rigore delle misure orizzontali in materia di durata, ma è anche associato ad altri benefici). È importante sottolineare che l’impatto aumenterà nel tempo man mano che le scorte di prodotti saranno sostituite con unità che soddisfano le nuove specifiche. A partire dal gruppo dei 31 prodotti è stato individuato un elenco più limitato di articoli (cfr. tabella seguente) sui quali la Commissione prevede di avviare studi esplorativi. È stata attribuita priorità ai prodotti che presentano il maggiore potenziale in termini di efficienza energetica e/o dei materiali e che allo stesso tempo hanno conseguito buone valutazioni in base ad altri criteri e per i quali nei riscontri dei portatori di interessi non sono stati sollevati dubbi significativi sulle prospettive di successo, come indicato di seguito.

Gruppo di prodotti

Potenziale di risparmio energetico 2030 (connesso alla fase di utilizzo o all’efficienza dei materiali)

Considerazioni (34)

Emettitori a bassa temperatura (radiatori, convettori ecc.)

170 petajoule (PJ) (fase di utilizzo)

Il massimo potenziale di risparmio energetico, importante per l’ondata di ristrutturazioni/la decarbonizzazione degli edifici

Lavatrici professionali

33 PJ (fase di utilizzo)

Studiato in passato (35) e considerato più maturo alla luce dei progressi compiuti nella normazione tecnica

Lavastoviglie professionali

20 PJ (fase di utilizzo)

Studiato in passato (36) e considerato più maturo alla luce dei progressi compiuti nella normazione tecnica

Alimentatori esterni universali

12-27 PJ (incorporati)

Collegamento con l’iniziativa sui caricabatterie standardizzati, sarà gestito nell’ambito del riesame dell’attuale regolamento sugli alimentatori esterni (37)

Caricabatterie per veicoli elettrici

11 PJ (fase di utilizzo)

Dopo il 2030 il risparmio potenziale aumenta fino a sfiorare i 76 PJ all’anno nel 2050. È pertanto ragionevole valutare la possibilità di fissare le specifiche prima che siano installati notevoli volumi di caricabatterie potenzialmente inefficienti.

5.   Aspetti orizzontali

5.1.   Contributo all’economia circolare

Se l’efficienza energetica è stata il naturale centro di interesse delle attività sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, col tempo sono stati studiati ed integrati progressivamente anche altri aspetti, in particolare in seguito al primo piano d’azione per l’economia circolare (38). Oltre ad alcune specifiche esistenti in materia di durata, diverse misure adottate nel 2019 (39) includono nuovi aspetti connessi all’economia circolare, con specifiche in materia di riparabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e riutilizzo a fine vita (cfr. gli esempi nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione).

Parallelamente, a seguito della richiesta di normazione M/543 della Commissione (40), il Comitato europeo di normazione e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CEN-CENELEC) hanno messo a punto norme orizzontali per quanto riguarda gli aspetti relativi all’efficienza dei materiali dei prodotti connessi all’energia, tra cui norme orizzontali (41) in materia di durata, riciclabilità, possibilità di riparazione, riutilizzo e upgrading, contenuto riciclato ecc. Queste possono essere il punto di partenza per l’elaborazione di norme specifiche per prodotto in materia di efficienza dei materiali dei prodotti connessi all’energia.

Partendo dalla norma sulla capacità di riparazione, riutilizzo e upgrading (EN 45554), il JRC ha sviluppato un sistema di punteggio relativo alla riparabilità. La Commissione sta valutando la possibilità di introdurlo per alcuni prodotti pertinenti, eventualmente sotto forma di informazioni da indicare sull’etichetta energetica di prodotti specifici quali smartphone e tablet. Si tratta di un lavoro innovativo che probabilmente influenzerà le pratiche del settore a livello mondiale in senso migliorativo.

Inoltre è attualmente in fase di revisione la metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP, Methodology of Ecodesign for Energy-related Products – cfr. allegato). L’idea è di favorire una maggiore sistematicità nel trattare gli aspetti dell’economia circolare in sede di realizzazione degli studi preliminari o di riesame relativi a specifici gruppi di prodotti.

Nei prossimi lavori sarà confermata la tendenza a rivolgere una maggiore attenzione all’economia circolare integrando le specifiche pertinenti sulla base delle esperienze acquisite finora, in particolare con l’attuazione delle misure del 2019. Tali specifiche verrebbero sostenute grazie a miglioramenti a livello della metodologia e delle possibilità di normazione e dovrebbero contribuire alla transizione verso il nuovo quadro legislativo sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili.

Per quanto riguarda il futuro, la Commissione inoltre valuterà ulteriormente la possibilità e l’opportunità di definire un maggior numero di specifiche per singolo prodotto sugli aspetti seguenti:

Tipologia di specifica

Potenziale di risparmio energetico 2030 (connesso all’utilizzo o all’efficienza dei materiali)

Contenuto riciclato

160 PJ (contenuto di materiale)

Durata, firmware e software

Almeno 175-1 052 PJ (contenuto di materiale)

Materie prime rare, rilevanti per l’ambiente e critiche

Elevato potenziale in termini di risorse

Le specifiche sono teoricamente applicabili a tutti i prodotti connessi all’energia; saranno necessari studi preliminari specifici per contribuire a individuare le categorie di prodotti più pertinenti per i potenziali approcci normativi.

5.2.   Attività di normazione

L’applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile o delle regole per l’etichettatura dei prodotti in base alle caratteristiche dei medesimi presuppongono l’esistenza di indicazioni chiare sul modo in cui si definiscono e si testano le prestazioni di un determinato prodotto. A tal fine, le norme tecniche armonizzate che definiscono i metodi di prova adeguati possono aiutare i fabbricanti che li applichino a beneficiare della «presunzione di conformità» per dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge. Il lavoro di normazione tecnica è una componente fondamentale ma spesso trascurata dell’attuazione, e l’esperienza recente dimostra l’importanza di avviare tale attività il prima possibile, parallelamente alla predisposizione di regolamenti nuovi o riveduti. Le richieste di normazione possono essere completate e adottate solo dopo l’adozione dei corrispondenti regolamenti in materia di progettazione ecocompatibile o etichettatura. Idealmente, la loro elaborazione inizia prima di tale data, in modo da consentire il tempestivo completamento delle richieste al momento dell’adozione dei regolamenti, visto che per elaborare una norma servono generalmente intorno ai 27 mesi. Il processo completo tende a richiedere tempi molto più lunghi, giacché comprende anche la previa adozione della richiesta di normazione e la successiva valutazione e approvazione delle norme per l’inserimento dei rinvii nella Gazzetta ufficiale. Qualora al momento dell’adozione non siano disponibili norme europee armonizzate che coprano tutti gli aspetti pertinenti, le misure di esecuzione potrebbero dover includere metodi transitori.

Per la maggior parte, se non per la totalità dei regolamenti nuovi o riveduti, in fase di elaborazione è necessario redigere nuove richieste di normazione. Recentemente sono state presentate, o sono attualmente in fase di elaborazione, richieste relative a illuminazione, display elettronici, refrigerazione commerciale e refrigerazione domestica. Sono stati elaborati progetti di norme per diversi altri gruppi di prodotti sulla base di richieste precedenti.

5.3.   Registro europeo delle etichette energetiche (EPREL)

Il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) è una banca dati creata e gestita dalla Commissione. Dal 1o gennaio 2019 i fornitori (fabbricanti, importatori o mandatari) sono tenuti per legge a registrare nell’EPREL tutti i prodotti soggetti alle norme in materia di etichettatura energetica, prima di immetterli sul mercato europeo.

Ai sensi della normativa, il registro EPREL serve per i seguenti scopi:

fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma della legislazione in materia di etichettatura energetica (e dei pneumatici), inclusa la loro applicazione;

fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull’efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

Dopo il recente lancio, nel marzo 2022, della «versione beta» dell’interfaccia pubblica (42), le informazioni del registro EPREL forniranno inoltre un sempre maggiore supporto all’attuazione di altre politiche del Green Deal. Infatti, i dati EPREL saranno d’ora in poi il naturale punto di partenza delle valutazioni volte a individuare quali sono «le classi di etichettatura energetica più elevate in cui si concentra la maggior parte dei prodotti», o quali sono le classi superiori, per un dato prodotto. Questo è un criterio attualmente utilizzato per rendere operative diverse politiche dell’UE, anche in relazione agli incentivi pubblici (43), agli investimenti sostenibili del settore privato (44), agli appalti pubblici (45) verdi e alle aliquote IVA ridotte per alcuni prodotti con etichetta energetica che soddisfano specifici criteri di etichettatura energetica e, se del caso, di ridotte emissioni di particolato (46).

Il registro EPREL offre inoltre caratteristiche che facilitano il rispetto delle norme da parte di fornitori e dettaglianti. I fornitori possono scegliere di servirsi del generatore di etichette incorporato per ottenere immagini grafiche in formati conformi partendo dai valori dichiarati relativi alle prestazioni e alle caratteristiche del prodotto. Per esporre online le etichette o le schede informative dei prodotti, i dettaglianti possono fare riferimento a EPREL, anche attraverso interfacce per programmi applicativi (API), riducendo così al minimo lo sforzo necessario per presentare informazioni aggiornate, coerenti e multilingue.

Sebbene EPREL sia operativo, vi sono alcune funzionalità ed aspetti importanti di cui sarà opportuno occuparsi nel 2022 al fine di poter conseguire gli obiettivi di cui sopra, tra cui:

un portale web dedicato che costituirà il punto di accesso unico e fornirà informazioni mirate a cittadini, autorità nazionali, fornitori, distributori e responsabili politici (2o/3o trimestre);

migliorare l’interfaccia utente e gli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per razionalizzare maggiormente le loro attività (3o trimestre);

trasformare la struttura della documentazione tecnica in modo da razionalizzare l’attività di registrazione da parte dei fornitori e facilitarne l’analisi da parte delle autorità di controllo (dal 1o al 3o trimestre);

avviare l’attuazione dei regolamenti riveduti per alcuni gruppi di prodotti ed eventualmente aggiungerne di nuovi (pannelli fotovoltaici (FV), smartphone/tablet) (4o trimestre).

Inoltre sarà necessario valutare a quali condizioni e con quali modalità concedere l’accesso a EPREL o ad alcune sue caratteristiche agli operatori ed, eventualmente, alle autorità di determinati paesi terzi, in particolare quelli che fanno parte dell’unione doganale o della Comunità dell’energia. Occorrerà tuttavia analizzarne le implicazioni, prepararsi agli sviluppi e predisporne le modalità concrete e ciò non potrà compiersi a brevissimo termine.

5.4.   Vigilanza del mercato e assistenza agli operatori economici

Un’efficace vigilanza del mercato è fondamentale per garantire che le norme siano correttamente applicate, che i benefici attesi si concretizzino, che siano assicurate condizioni di parità per le imprese, che siano fornite ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti e che sia riposta fiducia nel quadro, da parte dei cittadini, delle autorità di regolamentazione e delle imprese.

La vigilanza del mercato è di competenza nazionale e i dati relativi all’applicazione e alla conformità scarseggiano perché attualmente non esiste alcun obbligo di comunicazione. Sulla base degli elementi disponibili e come confermato dall’audit della Corte dei conti europea sulla progettazione ecocompatibile del 2020, la non conformità costituisce un problema significativo. Nei progetti di vigilanza del mercato finanziati dall’UE è comune osservare un’elevata percentuale a due cifre di prodotti che presentano problemi di conformità (sia per quanto riguarda gli aspetti formali che quelli sostanziali) (47), anche se si tratta in parte di non conformità formali relativamente minori, correggibili mediante un’azione volontaria (ad esempio un valore errato nella scheda informativa del prodotto), e quindi non solo di criticità gravi come il mancato rispetto delle specifiche minime per la progettazione ecocompatibile. Nel complesso, si stima che la non conformità faccia perdere almeno il 10 % dei potenziali risparmi energetici ottenibili dalla progettazione ecocompatibile e dall’etichettatura energetica; si tratta di 15,3 Mtep all’anno di energia primaria nel 2020 (o 178 TWh) e di un mancato risparmio di 6,4 miliardi di EUR sulla spesa annua sostenuta dai consumatori per le bollette energetiche (sulla base dei livelli dei prezzi dell’energia del 2020). Ciò comporta 31 milioni di tonnellate di CO2eq di emissioni supplementari l’anno oltre a notevoli perdite di entrate e di posti di lavoro per l’industria. Questi dati suggeriscono che ogni eventuale aggiunta alle modeste risorse spese dagli Stati membri per la vigilanza del mercato a livello nazionale nel settore della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica sarebbe estremamente efficace sotto il profilo dei costi in termini di rendimenti generati.

Nel prossimo periodo la Commissione fornirà maggiore assistenza agli Stati membri per contribuire a un’applicazione più efficace e uniforme della vigilanza del mercato nel settore della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica. Tra le azioni contemplate figurano:

il continuo miglioramento degli strumenti informatici, come il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (48) (ICSMS) ed EPREL e il sostegno ad altri strumenti, ad esempio quelli che contribuiscono ad affrontare le sfide connesse alla vigilanza del mercato nel settore del commercio elettronico e delle nuove catene di approvvigionamento;

il supporto tecnico e logistico ai gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO);

il finanziamento di azioni e campagne congiunte o concertate;

un dialogo a livello politico con gli Stati membri per valutare come migliorare la vigilanza del mercato, discutendo anche del livello di risorse che essi mettono a disposizione;

la proposta di nuove disposizioni giuridiche che migliorino la vigilanza del mercato nel quadro della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile (cfr. l’iniziativa sui prodotti sostenibili);

altre attività pertinenti previste nel programma di lavoro della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti (EUPCN) per il periodo 2021-2022, compreso il coinvolgimento delle autorità doganali.

La Commissione continuerà inoltre a sostenere gli sforzi di conformità degli operatori economici in vari modi, ad esempio attraverso la gestione di caselle di posta elettronica funzionali a cui è possibile inviare quesiti, con documenti di orientamento specifici, domande frequenti, informazioni sul sito web della Commissione ecc. Essa valuterà altresì la possibilità di fornire finanziamenti dell’UE per istituire uno strumento di sostegno alla conformità guidato dagli operatori di settore che promuova azioni proattive di sensibilizzazione e fornisca un’assistenza tempestiva e mirata per aiutare fornitori e dettaglianti a comprendere e a rispettare più facilmente i loro obblighi.

5.5.   Aspetti internazionali e cooperazione

Le misure politiche dell’UE nel settore della progettazione ecocompatibile e, in particolare, dell’etichettatura energetica e le relative norme tecniche e procedure di prova per i prodotti regolamentati hanno avuto una influenza positiva considerevole in paesi terzi anche molto lontani dai confini dell’UE (49).

Da un lato, le norme dell’Unione in materia di progettazione ecocompatibile e/o etichettatura sono applicate sistematicamente da diversi grandi partner commerciali dell’UE nel contesto delle varie relazioni che intrattengono con l’Unione europea. Ciò accade in particolare nel quadro dello Spazio economico europeo, dell’unione doganale UE-Turchia e della Comunità dell’energia. Dall’altro, i produttori di altri grandi paesi esportatori sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti dell’UE per poter immettere merci sul mercato dell’Unione, e questo a sua volta può incentivare e favorire la definizione di requisiti nazionali totalmente o parzialmente allineati a quelli dell’UE. Al tempo stesso, è importante che l’UE continui a rispettare le norme applicabili in questo ambito a livello dell’OMC.

La cooperazione internazionale sul tema dell’efficienza dei prodotti è altresì un fattore determinante per orientare e accelerare gli sviluppi dei programmi a livello globale. Alcune giurisdizioni di paesi terzi ritengono utile applicare requisiti simili o identici per trarre vantaggio dal notevole lavoro già svolto nell’elaborazione delle norme dell’UE. Allo stesso tempo l’UE è ben lungi dal primeggiare su tutti i fronti o prodotti, e quindi a sua volta può trarre vantaggio ed insegnamenti dagli sforzi compiuti altrove. La convergenza normativa può anche alleggerire i costi di conformità e di valutazione della conformità sostenuti dalle imprese dell’UE che operano sia su importanti mercati di esportazione che sul mercato dell’UE. Al fine di promuovere questi scambi reciprocamente vantaggiosi, la Commissione continuerà a garantire il suo sostegno e la sua partecipazione ai consessi internazionali di tipo multilaterale ormai consolidati che si occupano di politiche dei prodotti, come il programma di collaborazione tecnologica 4E (Energy Efficient End-use Equipment) dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (50) e l’iniziativa per la realizzazione di apparecchi e impianti superefficienti (SEAD, Super-efficient Equipment and Appliances Deployment(51). Sarà inoltre portata avanti la cooperazione bilaterale, al fine di accelerare l’adozione delle migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica nei paesi partner e rafforzare ulteriormente la convergenza normativa a livello mondiale.

6.   Conclusioni

Il programma dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica è uno dei programmi più vasti e più longevi al mondo nel settore degli elettrodomestici e altri apparecchi, che sfrutta il potere del mercato unico nell’UE e all’estero a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell’ambiente.

La progettazione ecocompatibile/l’etichettatura energetica apporta un contributo fondamentale e crescente agli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto «Pronti per il 55 %», nonché ai consumatori alle prese con gli elevati prezzi dell’energia, che senza queste misure avrebbero bollette molto più care: ai livelli attuali dei prezzi, si stima che le politiche esistenti permettano agli utenti dell’UE di risparmiare sulla spesa energetica oltre 250 miliardi di EUR l’anno.

Investire nella realizzazione e nel potenziamento di questo programma per trovare una più giusta corrispondenza tra ambizioni e risorse significa anche investire in una maggiore resilienza dell’UE affinché l’Unione possa resistere meglio alle future crisi dei prezzi dell’energia e alle sfide alla sicurezza dell’approvvigionamento connesse alla sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Analogamente, la crescente attenzione all’efficienza dei materiali, ad esempio alla riciclabilità, contribuisce ad aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento nell’UE.

Il rafforzamento della cooperazione internazionale, sia a livello multilaterale che bilaterale, è necessario per accelerare la diffusione dei programmi per l’efficienza energetica dei prodotti in tutto il mondo e può anche contribuire a migliorare la convergenza normativa a vantaggio dell’UE e dei paesi partner.

Il registro europeo delle etichette energetiche EPREL offre una trasparenza del mercato senza precedenti e schiude nuove opportunità di rafforzamento della posizione dei consumatori dell’UE e di dialogo con gli stessi. Inoltre costituirà sempre più uno strumento pratico per rendere operative le condizionalità riguardanti le prestazioni dei prodotti che di recente sono state introdotte in altre politiche dell’UE (tassonomia verde, appalti pubblici verdi a norma della direttiva sull’efficienza energetica, incentivi pubblici, direttiva IVA).

Questo settore di intervento presenta ancora un notevole potenziale in termini di benefici aggiuntivi ed altamente efficaci sotto il profilo dei costi per i consumatori dell’UE, di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di risparmi di energia/CO2, che altrimenti potrebbero dover essere conseguiti attraverso altre politiche nazionali o dell’UE. Tuttavia sono necessari notevoli sforzi per rivedere tempestivamente le norme esistenti, sostenerne la corretta attuazione/applicazione, sviluppare il registro EPREL e studiare la regolamentazione di nuovi prodotti connessi all’energia.

La Commissione, pertanto, nel contesto del pacchetto relativo a una politica per i prodotti sostenibili, ha chiaramente indicato la necessità di aumentare in modo significativo le risorse assegnate per poter attuare la politica sulla progettazione ecocompatibile nell’ambito di una strategia più ambiziosa per i prodotti sostenibili e invita gli Stati membri a fare altrettanto per quanto riguarda gli sforzi nazionali di vigilanza del mercato.


(1)  Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021 sull’efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l’attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9).

(2)  Cfr. anche COM(2021) 801 - Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.

(3)  Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione.

(4)  https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_it.

(5)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(7)  COM(2008) 0660 final.

(8)  SWD(2012) 434 final.

(9)  COM(2016) 773 final.

(10)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

(11)  Si stima che nell’UE-27 siano stati venduti nel 2020 circa 3 miliardi di prodotti soggetti a misure (1,5 miliardi di sorgenti luminose, 880 milioni di prodotti elettronici, 350 milioni di pneumatici e 240 milioni di altri prodotti).

(12)  Ecodesign impact accounting annual report 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2833/72143.

La relazione si avvale di dati Eurostat, compresi i bilanci energetici (nrg_bal_c) e il consumo disaggregato di energia finale nelle famiglie – quantità (nrg_d_hhq).

(13)  «Achievements of Energy Efficiency Appliance and Equipment Standards and Labelling Programs: 2021 update»: https://www.iea-4e.org/projects/eesl-achievements-reports/.

(14)  Eurobarometro n. 492, maggio 2019: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2238.

(15)  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127006.

(16)  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_it.

(17)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).

(18)  (SWD (2022) 101).

(19)  Cfr. altresì l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(20)  Relazione speciale n. 01/2020: L’azione dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica: significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l’importante contributo a una maggiore efficienza energetica (GU L 18 del 20.1.2020, pag. 2).

(21)  Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 nella causa T-544/13 RENV.

(22)  Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 nella causa T-127/19.

(23)  COM(2022) 31 final del 2 febbraio 2022.

(24)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf

(25)  COM(2021) 400 final del 12 maggio 2021.

(26)  Asciugabiancheria, unità di ventilazione, apparecchi di cottura per uso domestico.

(27)  Raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall’industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 109).

(28)  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/522/home.

(29)  Ad esempio su apparecchiature di rete aziendali, piccole apparecchiature di rete per uso domestico e per ufficio, sistemi audio e video per la casa interconnessi.

(30)  https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances.

(31)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_it.

(32)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/standards_tools_and_labels/documents/egla_report_2021_final.pdf.

(33)  Si noti che tali risparmi non devono essere cumulati con le cifre indicate nel piano di lavoro 2016-19 per lo stesso anno.

(34)  Per maggiori dettagli si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione.

(35)  Menzionato per la prima volta nel piano di lavoro 2012.

(36)  Ibidem.

(37)  Nonostante gli alimentatori esterni siano già regolamentati, quelli «universali» sono indicati come nuovo gruppo di prodotti in considerazione della pertinenza e della specificità delle analisi che occorre eseguire per individuare i criteri/le caratteristiche necessari. Cfr. le informazioni sul riesame in corso al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13351-External-power-supplies-ecodesign-&-information-requirements-review-_it.

(38)  COM (2015) 614.

(39)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5895.

(40)  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=564.

(41)  https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2240017,25&cs=10B7B067CC7107748A52C1C034BB4CFD3.

(42)  https://eprel.ec.europa.eu.

(43)  Cfr. articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369.

(44)  Cfr. la tassonomia dell’UE per le attività sostenibili e l’iniziativa pilota del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) Garanzia per la sostenibilità nell’ambito della sezione per le PMI del programma InvestEU.

(45)  Cfr. l’allegato IV della proposta di revisione della direttiva sull’efficienza energetica.

(46)  Cfr. il nuovo punto (22) aggiunto all’allegato III della direttiva 2006/112/CE https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14754-2021-INIT/it/pdf.

(47)  Ciò è avvenuto, ad esempio, per i frigoriferi ispezionati nell’ambito del progetto EEPLIANT2 nel periodo 2018-2019. I risultati preliminari del progetto EEPLIANT3 di novembre 2021 confermano ampiamente questa situazione, dato che il 75 % dei prodotti ispezionati presenta problemi a livello di documentazione tecnica o dei requisiti per l’etichettatura online; si osserva tuttavia che le cifre potrebbero non essere pienamente rappresentative a causa dell’approccio basato sul rischio generalmente utilizzato nel campionamento dei prodotti.

(48)  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/information-and-communication-system-market-surveillance_it.

(49)  Studio dal titolo «Impacts of the EU’s Ecodesign and Energy/Tyre Labelling Legislation on Third Jurisdictions», Waide e al, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf.

(50)  https://www.iea-4e.org/.

(51)  https://www.superefficient.org/.


ALLEGATI

Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP)

La metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP, Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products) è stata elaborata per fornire orientamenti operativi alla Commissione e ai contraenti che le prestano assistenza tecnica nell’esecuzione dello studio preliminare sulla progettazione ecocompatibile di un prodotto. Le relazioni complete sulla metodologia e il modello di calcolo sono disponibili online (1). La MEErP si è evoluta nel tempo con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Le fasi amministrative e giuridiche successive allo studio preliminare non sono oggetto della MEErP, tuttavia essa è concepita in modo che i suoi risultati possano essere integrati in una valutazione d’impatto della Commissione.

La MEErP prevede sette compiti. I primi quattro consistono nella raccolta di dati e nell’esecuzione di un’analisi iniziale. I compiti riguardano:

compito 1 – ambito di applicazione (definizioni dei prodotti, norme e legislazione);

compito 2 – mercati (analisi economica e di mercato, compresi volumi e prezzi);

compito 3 – utenti (versante della domanda di prodotti, comportamento dei consumatori e infrastrutture locali);

compito 4 – tecnologie (versante dell’offerta di prodotti, comprese la migliore tecnologia disponibile (BAT, Best Available Technology) e la migliore tecnologia non ancora disponibile (BNAT, Best Not-yet Available Technology));

Oltre a fornire gli elementi per i compiti da 5 a 7, i compiti da 1 a 4 hanno un ulteriore obiettivo di sviluppo delle capacità. Le relazioni sui compiti da 1 a 4 forniscono ai responsabili politici e ai portatori di interessi il contesto per comprendere i rispettivi problemi e partecipare a un dialogo.

compito 5 – ambiente ed economia (valutazione del ciclo di vita e costo del ciclo di vita del caso-base (2));

compito 6 – opzioni di progettazione (potenziale di miglioramento);

compito 7 – scenari (analisi politiche, di scenario, d’impatto e di sensibilità).

I compiti da 5 a 7 sono intesi ad analizzare se e, in caso affermativo, quali specifiche per la progettazione ecocompatibile debbano essere definite per il prodotto connesso all’energia in questione. Nel compito 5 è individuato il «caso-base» mediante una sintesi dei risultati dei compiti da 1 a 4. Il caso-base è un’astrazione consapevole della realtà nonché il punto di riferimento per valutare il potenziale di miglioramento e le analisi politiche, di scenario, d’impatto e di sensibilità.

Nel compito 6 sono individuate le opzioni di progettazione, le relative conseguenze in termini di costi del ciclo di vita per i consumatori, i relativi costi e benefici ambientali, la soluzione che evidenzia i costi del ciclo di vita più contenuti (LLCC, Least Life Cycle Costs) e la BAT. La BAT indica un obiettivo a medio termine, che potrebbe essere più appropriato per misure promozionali che non per i requisiti minimi obbligatori. La BNAT indica le possibilità a lungo termine e aiuta a stabilire con esattezza l’ambito di applicazione e la definizione delle possibili misure.

Nell’ambito del compito 7 sono raccolti i risultati dei compiti precedenti per valutare quali possano essere i mezzi politici adeguati per realizzare il potenziale di miglioramento. Vengono tracciati scenari con proiezioni fino al 2050 che quantificano i miglioramenti realizzabili rispetto allo status quo. I risultati sono confrontati con gli obiettivi dell’UE e con il costo sociale che deriverebbe dal conseguire un dato beneficio in altro modo. Sono stimati gli effetti sui consumatori (potere d’acquisto, costi sociali) e sull’industria (occupazione, redditività, competitività, livello di investimento), descrivendo esplicitamente e prendendo in considerazione il ciclo di progettazione tipico nel settore del prodotto. Infine è esaminata la solidità dei risultati attraverso un’analisi di sensibilità dei principali parametri.

Ai fini della validità delle valutazioni e del valore aggiunto della proposta legislativa che ne deriva, è importante che la metodologia sia tenuta aggiornata. L’attuale metodologia si è gradualmente evoluta nel corso del tempo attraverso revisioni periodiche, alimentate dal contribuito dei portatori di interessi, ed i conseguenti adeguamenti periodici.

La versione attuale della MEErP è in uso dal 2013 (3), l’attuale versione 3.06 dello strumento Ecoreport è in uso dal 2014 (4). Sono attualmente in corso i lavori di revisione che, se necessario, aggiornerà i dati utilizzati nelle analisi e ne garantirà la continua idoneità allo scopo, in linea con i recenti sviluppi politici. Il processo di revisione è gestito dal Centro comune di ricerca (JRC); i dettagli del processo in corso e del coinvolgimento dei portatori di interessi saranno pubblicati (5).


(1)  Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia – MEErP 2011 – Relazione sulla metodologia – Parte 1: Metodi, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26525, Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia – MEErP 2011 – Relazione sulla metodologia – Parte 2: Politiche e dati ambientali, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26526, modello per i calcoli EcoReport: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5308/attachments/1/translations?locale=it.

(2)  Devono essere scelti come «caso-base» per l’intera UE-27 uno o più prodotti medi dell’UE o una categoria di prodotti rappresentativa.

(3)  SWD(2012) 434 final:https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9952/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.

(4)  Studio sull’efficienza dei materiali per la MEErP (pubblicato nel dicembre 2013) all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_it, strumento Ecoreport, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5308/attachments/1/translations?locale=it.

(5)  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/521/home.


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