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Document 52022XC0315(02)

    Comunicazione della Commissione Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo 2022/C 120/02

    C/2022/1161

    GU C 120 del 15.3.2022, p. 9–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 120/9


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

    (2022/C 120/02)

    Il 1 marzo 2022 la Commissione ha approvato il contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo.

    Il progetto di regolamento della Commissione figura come allegato della presente comunicazione.

    Il progetto di regolamento della Commissione è sottoposto a consultazione pubblica:

    http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


    ALLEGATO

    PROGETTO REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

    del …

    relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato»),

    visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento

    sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (*) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto i) la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale, nonché ii) lo sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

    (2)

    L’articolo 179, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea esorta l’Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (2) definisce talune categorie di tali tipi accordi che la Commissione ha considerato, in linea di principio, rispondenti alle condizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento, che scade il 31 dicembre 2022, e dei risultati della procedura di riesame, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

    (4)

    Il presente regolamento è destinato a facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza. Esso dovrebbe inoltre soddisfare l’obbligo di garantire alle imprese un’adeguata certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi bisognerebbe tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

    (5)

    Al di sotto di un certo livello di potere di mercato, si può in linea di massima presumere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

    (6)

    Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

    (7)

    Gli accordi stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell’applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato settore, rinunciando così alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti.

    (8)

    Il beneficio dell’esenzione stabilito mediante il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

    (9)

    I consumatori traggono in genere vantaggi dall’aumento del volume e dell’efficienza delle attività di ricerca e sviluppo, beneficiando i) dell’introduzione di prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati, ii) di un più rapido lancio di tali prodotti, tecnologie o procedimenti, oppure iii) di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.

    (10)

    La cooperazione in materia di attività di ricerca e sviluppo comuni e a pagamento e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari.

    (11)

    Lo sfruttamento comune dei risultati può assumere forme diverse, quali la produzione, la distribuzione di prodotti o l’applicazione di tecnologie, l’assegnazione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per tale produzione o applicazione che contribuiscono in modo sostanziale al progresso tecnico o economico.

    (12)

    Perché l’esenzione prevista dal presente regolamento sia giustificata, le modalità dello sfruttamento comune dovrebbero riguardare soltanto prodotti, tecnologie o procedimenti nei quali l’utilizzo dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo risulti indispensabile.

    (13)

    Nell’accordo di ricerca e sviluppo tutte le parti dovrebbero inoltre convenire di garantirsi reciprocamente, ai fini i) dello svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo e ii) dello sfruttamento, il pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e sviluppo comuni, anche per quanto riguarda gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e il know-how, non appena tali risultati finali siano disponibili. In linea di massima l’accesso ai risultati non dovrebbe essere limitato nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Per contro, l’accesso ai risultati ai fini delle attività di sfruttamento può essere limitato qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare qualora si specializzino nel quadro di tali attività. Inoltre, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino i) organismi accademici, istituti di ricerca o ii) imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche.

    (14)

    A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla cooperazione in materia di ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo esentati ai sensi del presente regolamento possono prevedere la compensazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento. Tale compensazione non dovrebbe tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.

    (15)

    Qualora l’accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti dovrebbero convenire, nel quadro dell’accordo di ricerca e sviluppo, di concedersi l’accesso reciproco al loro know-how preesistente, sempreché tale know-how risulti indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. La compensazione (ad esempio, il costo dell’eventuale licenza) non dovrebbe essere tale da ostacolare l’accesso delle altre parti a detto know-how.

    (16)

    L’esenzione prevista dal presente regolamento dovrebbe limitarsi agli accordi di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti o delle tecnologie in questione. È opportuno escludere dall’esenzione per categoria gli accordi conclusi fra imprese concorrenti la cui quota di mercato detenuta congiuntamente nei mercati dei prodotti o delle tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati delle attività di ricerca e sviluppo, supera un determinato livello al momento della conclusione dell’accordo.

    (17)

    L’esenzione prevista dal presente regolamento dovrebbe inoltre limitarsi agli accordi di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza in termini di innovazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti o nuove tecnologie. È necessario escludere dall’esenzione per categoria gli accordi di ricerca e sviluppo in virtù dei quali rimarrebbero meno di tre iniziative comparabili di ricerca e sviluppo concorrenti, oltre a quelle delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo.

    (18)

    Tuttavia, nemmeno in caso di inosservanza delle soglie o delle altre condizioni previste dal presente regolamento si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In tali casi, bisogna svolgere una valutazione individuale dell’accordo di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 101 del trattato.

    (19)

    Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati è necessario prevedere che l’esenzione per categoria cessi qualora la quota di mercato combinata delle parti nei mercati dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento superi un determinato livello. L’esenzione dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo dopo l’inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell’attesa della stabilizzazione delle quote di mercato, in particolare dopo l’introduzione di un prodotto completamente nuovo, e garantendo un periodo minimo di ritorno sui capitali investiti.

    (20)

    Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli accordi che contengono restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi che prevedono determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza, come la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello dell’accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite in generale e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in aree o a clienti riservati ad altre parti, dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai settori di utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né limitazioni del territorio o della clientela.

    (21)

    La limitazione relativa alla quota di mercato, l’esclusione di taluni accordi dall’esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi all’esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o delle tecnologie di cui trattasi.

    (22)

    Non è impossibile che si verifichino effetti anticoncorrenziali di preclusione qualora una parte finanzi diversi progetti di ricerca e sviluppo svolti da concorrenti relativamente ai medesimi prodotti o alle medesime tecnologie contrattuali, segnatamente nei casi in cui essi ottengano il diritto esclusivo di sfruttamento dei risultati rispetto a terzi. Pertanto il beneficio del presente regolamento dovrebbe essere conferito a tali accordi di ricerca e sviluppo a pagamento soltanto se la quota di mercato detenuta congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti, ovverosia dalla parte finanziatrice e da tutte le parti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, non supera il 25 %.

    (23)

    Il beneficio del presente regolamento può essere revocato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) del Consiglio.

    (24)

    Poiché gli accordi di ricerca e sviluppo sono spesso caratterizzati da una durata prolungata, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di validità del presente regolamento dovrebbe essere fissato in dodici anni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Definizioni

    Articolo 1

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)

    per «accordo di ricerca e sviluppo» si intende un accordo concluso da due o più parti che riguarda le condizioni alle quali tali parti svolgono:

    (a)

    attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali che:

    i)

    escludono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo, o

    ii)

    comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o

    (b)

    attività di ricerca e sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali che:

    i)

    escludono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo, o

    ii)

    comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o

    (c)

    lo sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui al paragrafo 1, lettera a) concluso anteriormente dalle stesse parti; o

    (d)

    lo sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b) concluso anteriormente dalle stesse parti;

    (2)

    per «accordo» si intende qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o pratica concordata;

    (3)

    per «ricerca e sviluppo» si intendono attività volte all’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti o nuovi, la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale per i risultati di tali attività;

    (4)

    per «prodotto» s’intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;

    (5)

    per «tecnologia contrattuale» s’intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo o dalle attività di ricerca e sviluppo a pagamento, tra cui le tecnologie e i procedimenti messi a punto in un polo di ricerca e sviluppo e le tecnologie e i procedimenti nuovi;

    (6)

    per «prodotto contrattuale» s’intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo o dalle attività di ricerca e sviluppo a pagamento o fabbricato o fornito grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali, compresi i prodotti messi a punto in un polo di ricerca e i prodotti nuovi;

    (7)

    per «prodotti nuovi o tecnologie nuove» s’intendono prodotti, tecnologie o procedimenti che non esistono ancora al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), e che, se si affermano, creano un proprio nuovo mercato, non limitandosi a migliorare, sostituire o rimpiazzare prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti;

    (8)

    per «polo di ricerca e sviluppo» s’intendono le iniziative di ricerca e sviluppo orientate principalmente verso scopi o obiettivi specifici. Gli obiettivi e gli scopi specifici di un polo di ricerca e sviluppo non possono ancora essere definiti in termini di prodotti o tecnologie o implicano finalità sostanzialmente più ampie rispetto a prodotti o tecnologie da immettere su specifici mercati;

    (9)

    per «sfruttamento dei risultati» s’intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per la suddetta produzione o applicazione;

    (10)

    per «diritti di proprietà intellettuale» s’intendono i diritti di proprietà industriale, in particolare i brevetti e i marchi commerciali, i diritti d’autore e i diritti connessi;

    (11)

    per «know-how» s’intende il patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

    a)

    «segreto», vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

    b)

    «sostanziale», vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali; e

    c)

    «individuato», vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

    (12)

    l’aggettivo «comune», se riferito ad attività svolte nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che tali attività sono:

    a)

    eseguite da gruppi, organismi o imprese comuni;

    b)

    affidate congiuntamente dalle parti ad un terzo; o

    c)

    ripartite tra le parti in base alle rispettive specializzazioni nel quadro delle attività di ricerca e sviluppo o alle rispettive specializzazioni nel quadro delle attività di sfruttamento;

    (13)

    per «specializzazione nel quadro delle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, sulla base della ripartizione dei lavori di ricerca e sviluppo considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;

    (14)

    per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o restrizioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, ad esempio restrizioni relative a determinati territori, clienti o settori di utilizzo; la voce include anche la produzione e la distribuzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte, sulla base di una licenza esclusiva concessa dalle altre parti;

    (15)

    per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» si intende l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;

    (16)

    per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;

    (17)

    per «impresa concorrente per un prodotto e/o una tecnologia esistente» si intende un concorrente effettivo o potenziale:

    (a)

    per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

    (b)

    per «concorrente potenziale» si intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, sarebbe disposta, in assenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari, o a sostenere le spese necessarie, per fornire prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

    (18)

    per «impresa concorrente in termini di innovazione» si intende un’impresa che non è in concorrenza per un prodotto e/o una tecnologia esistenti e che svolge in modo indipendente o che, in assenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, sarebbe in grado di, e verosimilmente incline a, svolgere in modo indipendente iniziative di ricerca e sviluppo che riguardano:

    (a)

    la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuove tecnologie identici a quelli oggetto dell’accordo di ricerca e sviluppo o che potrebbero sostituirsi a questi ultimi; o

    (b)

    poli di ricerca e sviluppo che perseguono sostanzialmente gli stessi scopi od obiettivi di quelli previsti dall’accordo di ricerca e sviluppo;

    (19)

    per «iniziativa di ricerca e sviluppo concorrente» si intende un’iniziativa di ricerca e sviluppo che un terzo svolge, da solo o in cooperazione con altri terzi, o è in grado di, ed è verosimilmente incline a, svolgere in modo indipendente, che riguarda:

    (a)

    la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuove tecnologie identici a quelli oggetto dell’accordo di ricerca e sviluppo o che potrebbero sostituirsi a questi ultimi; o

    (b)

    poli di ricerca e sviluppo che perseguono sostanzialmente gli stessi scopi od obiettivi di quelli previsti dall’accordo di ricerca e sviluppo;

    questi terzi devono essere indipendenti dalle parti che concludono l’accordo di ricerca e sviluppo;

    (20)

    per «impresa non concorrente» si intende un’impresa che non è né un’impresa concorrente per un prodotto e/o una tecnologia esistente, né un’impresa concorrente in termini di innovazione;

    (21)

    per «mercato del prodotto rilevante» s’intende il mercato rilevante dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;

    (22)

    per «mercato tecnologico rilevante» si intende il mercato rilevante delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali;

    (23)

    per «vendite attive» si intendono tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive;

    (24)

    per «vendite passive» si intendono vendite in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, inclusa la consegna di prodotti ai clienti, senza che la procedura di vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori; le vendite passive comprendono le vendite derivanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o privati.

    2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.

    Per «imprese collegate» si intendono:

    a)

    le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:

    i)

    il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

    ii)

    il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o

    iii)

    il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

    b)

    le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    c)

    le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    d)

    le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo e una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    e)

    le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

    i)

    dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

    ii)

    da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.

    TITOLO II

    Esenzione

    Articolo 2

    Esenzione

    1.   A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo.

    2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di ricerca e sviluppo contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

    3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni:

    (a)

    non costituiscano l’oggetto principale degli accordi e

    (b)

    siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione di tali accordi.

    TITOLO III

    Condizioni d’esenzione

    Articolo 3

    Accesso ai risultati finali

    1.   L’accordo di ricerca e sviluppo deve prevedere che tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e dello sviluppo in comune o a pagamento ai fini di ulteriori attività di ricerca e sviluppo e ai fini del loro sfruttamento.

    (a)

    L’accesso di cui al paragrafo 1 comprende tutti i diritti di proprietà intellettuale e il know-how che ne derivano.

    (b)

    L’accesso di cui al paragrafo 1 è concesso non appena sono disponibili i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.

    2.   L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la compensazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo o a ulteriori attività di sfruttamento, ma tale compensazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, tale accesso.

    3.   Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici e le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre concordare di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo soltanto per ulteriori ricerche.

    4.   Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano nel quadro delle attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato di conseguenza.

    Articolo 4

    Accesso al know-how preesistente

    1.   Gli accordi di ricerca e sviluppo che escludono lo sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento devono stabilire che ognuna delle parti garantisca alle altre parti l’accesso all’eventuale know-how preesistente, se tale know-how è indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati.

    2.   Gli accordi di ricerca e sviluppo che escludono lo sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento possono prevedere la compensazione reciproca delle parti per l’accesso al rispettivo know-how preesistente. Tale compensazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, tale accesso.

    Articolo 5

    Sfruttamento comune

    1.   Lo sfruttamento comune può riguardare soltanto risultati che siano:

    (a)

    indispensabili per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali; e

    (b)

    protetti da diritti di proprietà intellettuale o che si configurino come know-how.

    2.   Le parti incaricate della produzione dei prodotti contrattuali nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento devono essere tenute a soddisfare gli ordini di fornitura dei prodotti contrattuali delle altre parti, tranne nei casi in cui:

    (a)

    l’accordo di ricerca e sviluppo preveda anche la distribuzione comune da parte di gruppi, organizzazioni o imprese comuni o di terzi incaricati congiuntamente dalle parti; o

    (b)

    le parti abbiano convenuto che solo la parte che produce i prodotti contrattuali può distribuire questi ultimi.

    Articolo 6

    Soglie, quote di mercato e durata dell’esenzione

    1.   Qualora le parti dell’accordo di ricerca e sviluppo non siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per l’intera durata delle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle quote di mercato.

    2.   Se due o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo sono imprese concorrenti per prodotti e/o tecnologie esistenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per tutta la durata delle attività di ricerca e sviluppo se, al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo:

    (a)

    la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti di un accordo di ricerca e sviluppo che prevede attività comuni di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o c), non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie; o

    (b)

    nel caso di accordi di ricerca e sviluppo che prevedano attività di ricerca e sviluppo a pagamento, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera b) o d), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali la parte finanziatrice ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per gli stessi prodotti o per le stesse tecnologie contrattuali non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie.

    3.   Se due o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo sono imprese concorrenti in termini di innovazione, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per tutta la durata dell’attività di ricerca e dello sviluppo se, al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo, vi sono tre o più iniziative di ricerca e sviluppo concorrenti, oltre a quelle delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo, comparabili a quelle delle parti dell’accordo.

    4.   Per gli accordi di ricerca e sviluppo i cui risultati sono sfruttati congiuntamente, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi per sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono immessi per la prima volta sul mercato interno, se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 risultano soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b). Affinché un accordo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera c) o d), possa beneficiare di tale esenzione continuata, le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, devono risultare soddisfatte nel momento in cui è stato concluso l’accordo preliminare di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b).

    5.   Dopo la fine del periodo di sette anni di cui al paragrafo 4, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo non superi il 25 % sui mercati cui appartengono i prodotti o le tecnologie contrattuali. Se, al termine del periodo di sette anni, la quota di mercato supera il 25 % su uno dei suddetti mercati, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall’anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.

    Articolo 7

    Applicazione delle soglie

    1.   Ai fini dell’applicazione delle soglie relative alle quote di mercato di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 5, si applicano le seguenti norme:

    (a)

    la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, tra cui i volumi delle vendite sul mercato, le spese per le attività di ricerca e sviluppo o le capacità di ricerca e sviluppo;

    (b)

    la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; o, in alternativa, se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato viene calcolata come media delle quote di mercato detenute dalle parti negli ultimi tre anni civili precedenti;

    (c)

    la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri di cui all’articolo 1, punto 2, lettera a).

    2.   Ai fini dell’applicazione della soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 3, la valutazione della comparabilità delle iniziative di ricerca e sviluppo concorrenti viene effettuata sulla base di informazioni affidabili riguardanti elementi quali i) le dimensioni, la fase e i tempi delle iniziative di ricerca e sviluppo, ii) le risorse finanziarie e umane dei terzi o il loro accesso a tali risorse, le loro proprietà intellettuali, il loro know-how o altri attivi specializzati, le loro precedenti iniziative di ricerca e sviluppo e iii) la capacità e la probabilità dei terzi di sfruttare direttamente o indirettamente sul mercato interno i possibili risultati delle loro iniziative di ricerca e sviluppo.

    TITOLO IV

    Restrizioni fondamentali e restrizioni escluse

    Articolo 8

    Restrizioni fondamentali

    L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto una o più delle restrizioni seguenti:

    1.

    la restrizione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo:

    (a)

    in un settore non connesso a quello cui si riferisce l’accordo di ricerca e sviluppo; o

    (b)

    nel settore di pertinenza dell’accordo di ricerca e sviluppo o in un settore correlato, dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo comuni o delle attività di ricerca e sviluppo a pagamento;

    2.

    la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:

    (a)

    della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;

    (b)

    della fissazione di obiettivi di vendita, nei casi in cui lo sfruttamento comune dei risultati:

    i)

    comprenda la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e

    ii)

    sia svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente dalle parti a un terzo;

    (c)

    di prassi configuranti specializzazioni nel quadro delle attività di sfruttamento; e

    (d)

    della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune;

    3.

    la fissazione dei prezzi al momento della vendita a terzi dei prodotti contrattuali o della concessione in licenza delle tecnologie contrattuali, ad eccezione della fissazione dei prezzi applicati ai clienti diretti o della fissazione dei costi delle licenze applicati ai licenziatari diretti, se lo sfruttamento comune dei risultati:

    (a)

    comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e

    (b)

    è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente dalle parti a un terzo;

    4.

    la restrizione del territorio in cui, o dei clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati a un’altra parte;

    5.

    l’obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento;

    6.

    l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei rispettivi territori delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

    7.

    l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di ottenere i prodotti contrattuali presso altri rivenditori del mercato interno.

    Articolo 9

    Restrizioni escluse

    1.   L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:

    (a)

    l’obbligo di non contestare:

    i)

    dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:

    (1)

    le parti detengono nel mercato interno, e

    (2)

    sono pertinenti per svolgere le attività di ricerca e sviluppo; o

    ii)

    dopo la scadenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:

    (1)

    le parti detengono nel mercato interno, e

    (2)

    proteggono i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.

    Resta impregiudicata la possibilità di prevedere la risoluzione dell’accordo di ricerca e sviluppo qualora una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale di cui ai punti i) e ii);

    (b)

    l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento ad opera di almeno una delle parti dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno rispetto a terzi.

    2.   Se l’accordo di ricerca e sviluppo prevede una delle restrizioni escluse elencate nel presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi se le restrizioni escluse sono separabili dalla parte restante dell’accordo di ricerca e sviluppo e purché risultino soddisfatte le altre condizioni di cui al presente regolamento.

    TITOLO V

    Procedura di revoca

    Articolo 10

    Revoca in casi specifici da parte della Commissione europea

    1.   La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora constati che, in un caso specifico, un accordo di ricerca e sviluppo esentato a norma del presente regolamento produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

    2.   Il beneficio del presente regolamento potrebbe essere revocato a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se:

    (a)

    l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale la possibilità per i terzi di svolgere attività di ricerca e sviluppo nel settore o nei settori connessi ai prodotti o alle tecnologie contrattuali;

    (b)

    l’esistenza dell’accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale l’accesso dei terzi al mercato dei prodotti o delle tecnologie contrattuali;

    (c)

    le parti non sfruttano i risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento rispetto ai terzi senza ragioni obiettivamente valide;

    (d)

    i prodotti o le tecnologie contrattuali non sono soggetti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di questo, alla concorrenza effettiva di prodotti, tecnologie o procedimenti che, per caratteristiche, prezzi e usi ai quali sono destinati, gli utilizzatori ritengono equivalenti.

    Articolo 11

    Revoca in casi individuali da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro

    1.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento sul territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso, qualora ritenga, in un caso specifico, che un accordo di ricerca e sviluppo esentato ai sensi del presente regolamento produca comunque effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul territorio dello Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

    2.   Il beneficio del presente regolamento può essere revocato da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se si verifica una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente regolamento.

    TITOLO VI

    Disposizioni finali

    Articolo 12

    Periodo transitorio

    1.   Fatta salva la disposizione transitoria specifica relativa agli accordi di ricerca e sviluppo tra imprese concorrenti in termini di innovazione di cui al paragrafo 2, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2022 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano quelle di cui al regolamento (UE) n. 1217/2010.

    2.   Per gli accordi di ricerca e sviluppo tra imprese concorrenti in termini di innovazione, l’articolo 1, paragrafo 1, punto 18, e l’articolo 6, paragrafo 3, si applicano soltanto agli accordi che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2022.

    Articolo 13

    Periodo di validità

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

    2.   Esso scade il 31 dicembre 2034.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

    (*)  Dal 1o dicembre 2009 l’articolo 101 del trattato sostituisce l’articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 85 del trattato CEE o all’articolo 81 del trattato CE si intendono fatti se del caso all’articolo 101 del trattato.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


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