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Document 52022SC0655

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)

SWD/2022/655 final

Bruxelles, 27.4.2022

SWD(2022) 655 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)

{COM(2022) 655 final} - {SEC(2022) 201 final} - {SWD(2022) 656 final}


Scheda di sintesi

Iniziativa legislativa sulla revisione della direttiva relativa al permesso unico
(elemento del programma di lavoro della Commissione 2021)

A. Necessità di intervenire

Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?

La direttiva relativa al permesso unico si propone gli obiettivi principali di istituire una procedura unica di domanda che combina il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno, e di garantire un insieme comune di diritti per i cittadini di paesi terzi ammissibili, sulla base della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che rilascia il permesso unico. Tuttavia, come già rilevato nel vaglio di adeguatezza 2019 sulla migrazione legale e nella relazione sull'attuazione , permangono ancora alcuni problemi che continuano a compromettere il completo conseguimento degli obiettivi. I principali problemi individuati si possono raggruppare in tre categorie:

1)complessità e inefficienza della procedura di domanda e scarsa chiarezza in materia di diritti che in alcuni casi prolungano le procedure e compromettono l'attrattiva dell'UE agli occhi dei cittadini di paesi terzi;

2)alcune categorie di migranti non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva né di alcun altro strumento giuridico dell'UE; le norme sulle condizioni di ammissione per i lavoratori scarsamente e mediamente qualificati sono divergenti;

3)i lavoratori non sono sufficientemente protetti dallo sfruttamento.

I datori di lavoro dell'UE e i migranti subiscono gli effetti negativi delle carenze della direttiva, che comportano oneri amministrativi, lunghi tempi d'attesa e incertezza in merito alle norme applicabili.

Il principale fattore causale di questi problemi è una lacuna normativa, che coincide con i punti deboli del vigente quadro normativo generale dell'UE. Molte disposizioni della direttiva concedono agli Stati membri un ampio margine discrezionale, il che consente l'adozione di norme divergenti compromettendo in tal modo l'armonizzazione delle norme a livello di Unione europea.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

Gli obiettivi strategici generali dell'iniziativa sono:

(1)garantire una gestione efficiente della migrazione;

(2)favorire la competitività e la crescita nell'UE;

(3)garantire equo trattamento e protezione a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE.

Gli obiettivi strategici specifici che corrispondono ai problemi individuati sono:

1)    semplificare le procedure di ammissione;

2)    rendere più efficienti le procedure di domanda;

3)    far fronte alle carenze di manodopera nell'UE;

4)    promuovere la parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dell'UE;

5)    proteggere i lavoratori di paesi terzi dallo sfruttamento lavorativo.

Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?

Un ulteriore miglioramento della procedura comune stabilita dalla direttiva esige un'azione dell'UE. I problemi appena descritti difficilmente scompariranno nel prossimo futuro poiché sono direttamente connessi alle attuali disposizioni giuridiche che sono complesse, talvolta poco chiare o incomplete, e in fase di attuazione concedono agli Stati membri un ampio margine discrezionale, che consente norme divergenti.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo?

La valutazione d'impatto esamina tre opzioni strategiche con differenti livelli di intervento dell'UE:

·l'opzione 1 prevede il potenziamento dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri con lo scambio di migliori pratiche, l'elaborazione di un manuale sulla direttiva relativa al permesso unico oppure di raccomandazioni, ecc.;

·l'opzione 2 prevede un intervento legislativo volto a razionalizzare la procedura di domanda e a migliorare il diritto alla parità di trattamento tramite raccomandazioni;

·l'opzione 3 prevede le modifiche legislative descritte nell'opzione 2, il miglioramento del diritto alla parità di trattamento e il chiarimento dell'ambito di applicazione personale della direttiva, nonché il rafforzamento della protezione dallo sfruttamento lavorativo.

L'opzione prescelta è l'opzione 3, che affronta le attuali carenze della direttiva, razionalizza ulteriormente le procedure, migliora il diritto alla parità di trattamento, chiarisce l'ambito di applicazione e rafforza la protezione dallo sfruttamento.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Il Parlamento europeo sarebbe favorevole a tutti gli elementi delle opzioni 2 e 3, ma auspicherebbe un'ambizione più decisa per quanto riguarda l'introduzione di norme UE per i lavoratori scarsamente e mediamente qualificati. La grande maggioranza dei portatori di interessi consultati (società civile, parti sociali ed economiche, esperti di migrazione legale) è favorevole alle misure delle opzioni 2 e 3. Gli Stati membri preferiscono in generale l'opzione 1 poiché molti di essi considerano con riluttanza una revisione della direttiva o nuovi interventi legislativi in materia di migrazione legale. L'opzione prescelta potrebbe ottenere l'accordo politico poiché prevede una revisione mirata volta ad accrescere l'efficienza complessiva della direttiva e la protezione dei cittadini di paesi terzi.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi principali dell'opzione prescelta?

L'opzione prescelta sarà estremamente efficace nel conseguimento degli obiettivi e godrà di una vasta fattibilità politica. Essa inoltre chiarirà e amplierà leggermente l'ambito di applicazione del vigente permesso unico (estendendolo cioè ai beneficiari di protezione ai sensi del diritto nazionale), oltre a rafforzare i diritti dei cittadini di paesi terzi. Inoltre l'inclusione dei beneficiari di protezione nazionale nell'ambito di applicazione della direttiva accrescerebbe la certezza giuridica e l'insieme dei diritti di coloro che attualmente non godono di parità di trattamento o ne godono solo in parte. Grazie alle disposizioni comuni in materia di ispezioni, sanzioni e monitoraggio dei datori di lavoro, contribuirebbe inoltre a rafforzare la protezione dallo sfruttamento lavorativo di tutti i lavoratori di paesi terzi interessati dalla direttiva.

Quali sono i costi principali delle opzioni prescelte?

I costi stimati dell'opzione prescelta comprendono:

costi una tantum per gli Stati membri, compresi tra 2,0 milioni di EUR e 7,0 milioni di EUR nell'anno 1,

costi ricorrenti compresi tra 100 000 EUR e 12,0 milioni di EUR all'anno.

L'opzione prevede anche risparmi:

tra 200 000 EUR e 4,0 milioni di EUR all'anno per gli Stati membri,

tra 89,0 milioni di EUR e 546,0 milioni di EUR all'anno per i cittadini di paesi terzi,

tra 22,0 milioni di EUR e 101,0 milioni di EUR all'anno per i datori di lavoro.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Imprese e datori di lavoro dovrebbero prevedibilmente trarre vantaggio da un accesso più rapido e potenzialmente più ampio alle risorse di manodopera di paesi terzi. La razionalizzazione della procedura incoraggerebbe inoltre un maggior numero di datori di lavoro ad assumere lavoratori di paesi terzi ove non sia possibile ricoprire i posti di lavoro vacanti con risorse locali.

Allo stesso tempo è possibile che imprese e datori di lavoro debbano rispettare nuove norme in materia di prevenzione, ispezioni e sanzioni contro lo sfruttamento lavorativo.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?

Le autorità nazionali dovrebbero prevedibilmente guadagnare in efficienza nelle procedure di domanda grazie all'ulteriore razionalizzazione dei propri processi, benché l'introduzione delle nuove disposizioni possa comportare alcuni costi iniziali. Procedure più efficienti, una migliore parità di trattamento e la prevenzione dello sfruttamento potrebbero recare vantaggi agli Stati membri in termini di incontro tra domanda e offerta di competenze, oltre a soddisfare le carenze di manodopera tramite la migrazione.

Sono previsti altri impatti significativi?

I cittadini di paesi terzi dovrebbero prevedibilmente trarre vantaggio dalla razionalizzazione della procedura, che si tradurrà in potenziali riduzioni di costi a loro favore. Inoltre, grazie al chiarimento delle disposizioni in materia di parità di trattamento, all'eliminazione del legame con un solo datore di lavoro e al rafforzamento della protezione, l'opzione prescelta dovrebbe prevedibilmente ridurre il rischio di sfruttamento da parte dei datori di lavoro.

Secondo le attese, l'opzione dovrebbe contribuire a potenziare alcuni specifici diritti fondamentali, come: la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto di proprietà; la non discriminazione; condizioni di lavoro giuste ed eque; la vita familiare e la vita professionale, nonché la sicurezza sociale e l'assistenza sociale.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

L'articolo 15 della direttiva relativa al permesso unico prevede già che la Commissione presenti periodicamente una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri e proponga le modifiche che ritiene necessarie. Tale principio si applicherà anche alle modifiche derivanti dalla revisione della direttiva.

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