COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.12.2022
COM(2022) 695 final
2022/0402(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione
{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} - {SWD(2022) 392 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'Unione mira a istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone, l'accesso alla giustizia e il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Per promuovere tale obiettivo, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020 la presidente della Commissione von der Leyen ha affermato che "chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi". La sua dichiarazione faceva riferimento alla necessità di garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta a tutti gli effetti in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata individuata come azione chiave nella strategia dell'UE sui diritti dei minori e nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ.
La proposta si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore. In linea con questo obiettivo, le conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sui diritti dei minori sottolineano che i diritti dei minori sono universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private.
Ulteriori obiettivi della proposta sono la garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità delle norme in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e in materia di riconoscimento della filiazione nonché la riduzione dei costi e degli oneri legali per le famiglie e i sistemi giudiziari degli Stati membri in relazione ai procedimenti giudiziari per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro.
La necessità di garantire il riconoscimento della filiazione tra Stati membri nasce dal fatto che i cittadini si trovano sempre più spesso in situazioni transfrontaliere, ad esempio quando hanno familiari in un altro Stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro Stato membro per trovare lavoro o creare una famiglia, oppure acquistano immobili in un altro Stato membro. Tuttavia si stima che attualmente due milioni di minori si trovino di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.
Il diritto dell'Unione impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferitegli dal diritto dell'UE, in particolare quelli ai sensi della normativa dell'UE in materia di libera circolazione, compresa la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il che implica il diritto alla parità di trattamento e il divieto di imporre ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome.
Tuttavia il diritto dell'Unione non impone ancora agli Stati membri di riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro per altre finalità. Il mancato riconoscimento può avere notevoli conseguenze negative per i minori. Impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere e può comportare la negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale. I minori possono quindi perdere i loro diritti di successione o agli alimenti in un altro Stato membro oppure il loro diritto a far sì che uno dei genitori agisca in qualità di rappresentante legale in un altro Stato membro per questioni quali le cure mediche o la scuola. Tali difficoltà possono costringere le famiglie ad avviare azioni legali per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, ma tali azioni legali comportano tempi, costi e oneri sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati membri e hanno risultati incerti. In ultima analisi, sebbene gli Stati membri siano obbligati a riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione dei loro figli non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.
I motivi delle attuali difficoltà di riconoscimento della filiazione risiedono nella diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione nel contesto nazionale, che sono e resteranno di loro competenza, ma anche nella diversità delle norme in materia di competenza internazionale, di conflitto di leggi per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e di riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, su cui l'Unione è competente ad agire. Oggi, tuttavia, nell'ambito di applicazione degli strumenti dell'Unione sul diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, tra cui la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari, la successione e la presentazione di documenti pubblici in un altro Stato membro, non rientrano norme in materia di competenza internazionale o di conflitto di leggi per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere o di riconoscimento della filiazione tra Stati membri.
Le denunce dei cittadini, le petizioni al Parlamento europeo e i procedimenti giudiziari mostrano i problemi incontrati dalle famiglie nel far riconoscere la filiazione dei loro figli in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, anche quando si trasferiscono in un altro Stato membro o rientrano nel loro Stato membro di origine e chiedono il riconoscimento della filiazione a tutti gli effetti.
Per affrontare i problemi relativi al riconoscimento della filiazione a tutti gli effetti e colmare la lacuna esistente nel diritto dell'Unione, la Commissione propone l'adozione di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale sulla filiazione (che determinino quali autorità giurisdizionali degli Stati membri siano competenti a trattare questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere) e di legge applicabile (che designino il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere) in modo quindi da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro.
La Commissione propone inoltre l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori (o i loro rappresentanti legali) possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.
Dato che nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione e in quello degli Stati membri tutti i minori godono degli stessi diritti senza discriminazioni, la proposta riguarda il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene. La proposta comprende pertanto il riconoscimento della filiazione di un figlio avente genitori dello stesso sesso e anche di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro.
Tuttavia la proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale. La proposta lascia impregiudicate anche le norme degli Stati membri in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero.
La proposta si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei figli e dei loro genitori. Tuttavia, in linea con gli strumenti esistenti dell'Unione in materia civile (compreso il diritto di famiglia) e commerciale, la proposta prevede soltanto il riconoscimento o l'accettazione dei documenti che accertano o comprovano la filiazione rilasciati in uno Stato membro, mentre il riconoscimento o l'accettazione di tali documenti rilasciati in uno Stato terzo continueranno a essere disciplinati dal diritto nazionale.
•Coerenza con le disposizioni nel settore normativo interessato
Oggi gli Stati membri sono già obbligati, in virtù del diritto dell'Unione vigente, a riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione, in particolare in materia di libera circolazione. La proposta non pregiudica tale obbligo degli Stati membri. Tuttavia, in assenza di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e in materia di riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro ai fini dei diritti che il figlio trae dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale, attualmente tali materie sono disciplinate dal diritto di ciascuno Stato membro.
Gli strumenti dell'Unione vigenti disciplinano il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in diversi settori direttamente pertinenti per i minori in situazioni transfrontaliere, quali la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari e la successione. Tuttavia le questioni relative alla filiazione sono escluse dal loro ambito di applicazione. Il regolamento sui documenti pubblici, da parte sua, tratta l'autenticità dei documenti pubblici in determinati settori, tra cui la nascita, la filiazione e l'adozione, ma non riguarda il riconoscimento del loro contenuto. L'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale, di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e di riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro integrerebbe l'attuale legislazione dell'Unione in materia di diritto di successione e di famiglia e ne agevolerebbe l'applicazione poiché la filiazione è una questione preliminare che deve essere risolta prima di applicare le vigenti norme dell'Unione in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e successione.
Poiché la proposta mira a tutelare i diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, è coerente con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la quale stabilisce che gli Stati parte devono garantire la tutela del minore da ogni forma di discriminazione o sanzione motivate dalla condizione sociale o dalle attività dei suoi genitori (articolo 2); che, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza dei giudici o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (articolo 3); e che il minore ha il diritto a preservare la propria identità e a essere allevato dai suoi genitori (articoli 7 e 8).
La proposta è inoltre coerente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, e con la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche per quanto riguarda il riconoscimento dei figli nati da maternità surrogata. Infine è coerente con l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti del minore sancito nel trattato sull'Unione europea (articolo 3, paragrafi 3 e 5, TUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). La Carta garantisce, nell'applicazione e nell'attuazione del diritto dell'Unione, la tutela dei diritti fondamentali dei minori e delle loro famiglie. Essi comprendono il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla non discriminazione (articolo 21) e il diritto dei minori a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori se ciò è conforme al loro interesse superiore (articolo 24). Sulla base della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabilisce anche che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta si fonda su diverse iniziative politiche, tra cui il Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo nel 2010, il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del Programma di Stoccolma e il Libro verde del 2010 intitolato "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile". Inoltre, nel 2017 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione.
Nel 2020 la Commissione ha annunciato misure volte a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata inserita nella strategia dell'UE sui diritti dei minori del 2021 come azione chiave a sostegno dell'uguaglianza e dei diritti dei minori e anche nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ del 2020. Nella risoluzione del 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione.
Le conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sui diritti dei minori sottolineano che i diritti dei minori sono universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private. Ciò implica necessariamente l'istituzione di un quadro giuridico recante norme uniformi in materia di competenza internazionale e di legge applicabile al riconoscimento della filiazione tra Stati membri e che consenta ai figli di godere dei loro diritti nell'Unione senza alcuna discriminazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Ai sensi dei trattati dell'Unione, il diritto sostanziale in materia di famiglia, compreso lo status giuridico delle persone, rientra nella competenza degli Stati membri, il che significa che le norme sostanziali per l'accertamento della filiazione sono stabilite dal diritto nazionale. Tuttavia l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, per esempio misure volte a facilitare che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione sia riconosciuta in altri Stati membri. Tali misure possono comprendere l'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale, di legge applicabile e di procedure per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. Esse non porteranno all'armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale.
Come altri strumenti dell'Unione sul diritto di famiglia, la proposta mira a facilitare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione attraverso l'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale e di legge applicabile.
La proposta mira a imporre il riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, in particolare ai fini dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale. L'articolo 81, paragrafo 3, TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.
In base al protocollo n. 22 del TFUE, le misure giuridiche adottate nel settore della giustizia non sono vincolanti o applicabili in Danimarca. In base al protocollo n. 21 del TFUE, neanche l'Irlanda è vincolata da tali misure. Tuttavia, una volta che sia stata presentata una proposta in questo settore, l'Irlanda può notificare la sua intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della misura e, una volta che la misura sia adottata, può notificare la sua intenzione di accettarla.
•Sussidiarietà
Mentre spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, la competenza ad adottare misure relative al diritto di famiglia e ai diritti dei minori con implicazioni trasfrontaliere è ripartita tra l'Unione e gli Stati membri. I problemi relativi al riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti derivanti dal diritto nazionale o dell'Unione sono rilevanti a livello di Unione, poiché il riconoscimento richiede il coinvolgimento di due Stati membri. Sono rilevanti a livello di Unione anche le conseguenze del mancato riconoscimento della filiazione, poiché le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.
I problemi relativi al riconoscimento della filiazione derivano in particolare dalla diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione e dalla diversità delle norme degli Stati membri in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Gli Stati membri, agendo singolarmente, non potrebbero risolvere in modo soddisfacente i problemi relativi al riconoscimento della filiazione, poiché le loro norme e procedure dovrebbero essere uguali o almeno compatibili ai fini del riconoscimento. È necessaria un'azione a livello dell'Unione per garantire che uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali o altre autorità competenti accertino la filiazione in situazioni transfrontaliere sia considerato competente a tal fine e che le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti di tutti gli Stati membri applichino la stessa legislazione per accertare la filiazione in situazioni transfrontaliere. All'interno dell'Unione si eviteranno così conflitti di filiazione riguardanti la stessa persona e ciascuno Stato membro riconoscerà la filiazione accertata in un altro Stato membro.
Pertanto gli obiettivi della presente proposta, a motivo del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti, sarebbero conseguiti meglio a livello dell'Unione in base al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
L'obiettivo della presente proposta è facilitare il riconoscimento della filiazione tra Stati membri stabilendo il riconoscimento i) delle decisioni giudiziarie e ii) degli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti, e l'accettazione di atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro. A tal fine la proposta armonizza le norme degli Stati membri sulla competenza internazionale per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e quelle in materia di conflitto di leggi che designano la legge applicabile all'accertamento della filiazione nelle medesime situazioni.
La proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; inoltre il certificato europeo di filiazione è facoltativo per i minori (o i loro rappresentanti legali) e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione.
La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
L'adozione di norme uniformi in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere può essere conseguita solo attraverso un regolamento poiché solo quest'ultimo garantisce un'interpretazione e un'applicazione pienamente coerenti delle norme. In linea con i precedenti strumenti dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, lo strumento giuridico prescelto è pertanto il regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel preparare la proposta, nel 2021 e nel 2022 la Commissione ha condotto ampie consultazioni con tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca). Le consultazioni erano rivolte a un'ampia varietà di portatori di interessi in rappresentanza dei cittadini, delle autorità pubbliche, del mondo accademico, dei professionisti del diritto, delle ONG e di altri gruppi di interesse pertinenti. Le consultazioni comprendevano: i) i riscontri del pubblico in merito alla valutazione d'impatto iniziale; ii) una consultazione pubblica aperta; iii) un incontro con i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile; e iv) un incontro con gli esperti delle autorità degli Stati membri.
Oltre alle attività di consultazione della Commissione, le consultazioni sono state condotte da un contraente esterno. Esse comprendevano i) sondaggi online rivolti agli ufficiali di stato civile degli Stati membri; ii) questionari scritti rivolti ai ministeri e alla magistratura degli Stati membri; e iii) interviste alla magistratura e alle ONG degli Stati membri.
Nel complesso, i portatori di interessi che rappresentano i diritti dei figli, le famiglie arcobaleno, gli operatori della giustizia e gli ufficiali di stato civile guardavano con favore al fatto che l'Unione affrontasse gli attuali problemi di riconoscimento della filiazione adottando una legislazione vincolante. Per contro, le organizzazioni che rappresentano le famiglie tradizionali e quelle che si oppongono alla maternità surrogata erano generalmente critiche nei confronti della proposta legislativa. Le opinioni del pubblico erano varie.
I riscontri ricevuti hanno contribuito alla preparazione della proposta e della valutazione d'impatto che la accompagna. Una sintesi dettagliata dei risultati delle consultazioni condotte dalla Commissione è inclusa nella valutazione d'impatto.
•Assunzione e uso di perizie
Oltre alle suddette consultazioni con i portatori di interessi, la Commissione ha assunto e utilizzato anche perizie provenienti da altre fonti.
In fase di preparazione della proposta, la Commissione si è avvalsa della perizia del gruppo di esperti sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, istituito nel 2021.
La Commissione ha inoltre partecipato a riunioni di esperti sul progetto "Filiazione/maternità surrogata" nell'ambito della Conferenza dell'Aja sul diritto privato internazionale e ha consultato la letteratura, le relazioni e gli studi accademici.
Per la preparazione della valutazione d'impatto, la Commissione si è basata su uno studio condotto da un contraente esterno, il quale ha inoltre elaborato relazioni per paese riguardanti, tra l'altro, il diritto sostanziale degli Stati membri e il diritto privato internazionale in materia di filiazione. Lo studio del contraente si è avvalso di diversi strumenti per analizzare i problemi esistenti relativi al riconoscimento della filiazione, l'impatto della presente proposta e le opzioni strategiche considerate. Tali strumenti comprendevano l'uso di dati empirici raccolti in modi diversi (interviste, questionari, relazioni nazionali), nonché di statistiche e ricerca a tavolino. Laddove non erano disponibili dati quantitativi, sono state utilizzate stime qualitative. Lo studio condotto dal contraente esterno ha concluso che l'opzione più adatta perché l'Unione consegua i suoi obiettivi strategici sarebbe l'adozione di uno strumento legislativo sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, compresa l'istituzione di un certificato europeo di filiazione.
•Valutazione d'impatto
Sulla base degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e delle conclusioni della valutazione d'impatto iniziale, la Commissione ha preparato una valutazione d'impatto della proposta, che ha preso in considerazione le opzioni descritte di seguito: i) lo scenario di base; ii) una raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri; iii) misure legislative consistenti in un regolamento sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri; e iv) misure legislative consistenti in un regolamento sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, tra cui l'istituzione di un certificato europeo di filiazione facoltativo. Tutte queste opzioni strategiche, compreso lo scenario di base, sarebbero accompagnate da talune misure non legislative volte a sensibilizzare, promuovere buone prassi e migliorare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri che trattano questioni relative alla filiazione.
La valutazione d'impatto ha preso in esame ciascuna di queste opzioni per quanto riguarda l'impatto previsto e la loro efficacia, efficienza e coerenza con il quadro giuridico e politico dell'Unione. Sulla base di tale valutazione, l'opzione prescelta è quella che consiste in una proposta di regolamento sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, compresa l'istituzione di un certificato europeo di filiazione facoltativo.
La valutazione d'impatto conclude che l'opzione prescelta faciliterebbe notevolmente il riconoscimento della filiazione per tutti i circa due milioni di figli stimati in famiglie transfrontaliere e non solo per quelli che attualmente si trovano a dover affrontare i maggiori problemi di riconoscimento della filiazione. In particolare il certificato europeo di filiazione, appositamente concepito per essere utilizzato in un altro Stato membro, ridurrebbe l'onere amministrativo delle procedure di riconoscimento e dei costi di traduzione per tutte le famiglie.
L'opzione prescelta sarebbe inoltre la più efficace per affrontare i problemi di riconoscimento della filiazione poiché l'impatto positivo a livello legale, sociale e psicologico sarebbe molto rilevante. Avrebbe altresì chiari effetti positivi sulla tutela dei diritti fondamentali dei figli, quali il diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare. Sarebbe anche quella più efficace per tutelare i diritti conferiti ai figli dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale, come le obbligazioni alimentari e il diritto di successione in un altro Stato membro. Avrebbe infine un impatto sociale e psicologico positivo in quanto porterebbe a trattare i minori in situazioni transfrontaliere allo stesso modo dei figli del posto.
Grazie all'adozione di norme uniformi dell'Unione in materia di competenza internazionale e di legge applicabile e al riconoscimento della filiazione senza la necessità di una procedura specifica, l'opzione prescelta eliminerebbe i costi e gli oneri legati alle procedure amministrative e ai procedimenti giudiziari che attualmente i minori e le loro famiglie devono sostenere per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. Si è stimato che i costi medi di ciascuna procedura di riconoscimento diminuirebbero del 71 % con l'opzione prescelta e del 90 % per le famiglie che attualmente si trovano ad affrontare i problemi più gravi per quanto riguarda il riconoscimento della filiazione.
L'opzione prescelta comporterebbe a sua volta notevoli risparmi in termini di costi, tempi e oneri per le autorità pubbliche degli Stati membri. Si stima che, con l'opzione prescelta, i costi delle procedure di riconoscimento sostenuti dalle autorità pubbliche diminuirebbero del 54 %.
•Diritti fondamentali
Come sopra illustrato, gli attuali problemi di riconoscimento della filiazione portano a situazioni che violano i diritti fondamentali e gli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere. Privare i figli del loro status giuridico e negare il riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro è in contrasto con i diritti fondamentali del figlio all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della vita privata e della vita familiare, nonché con l'interesse superiore del minore. Facilitando il riconoscimento della filiazione tra Stati membri, la proposta mira a tutelare i diritti fondamentali dei figli in situazioni transfrontaliere e ad assicurare la continuità dello status di filiazione all'interno dell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli Stati membri possono sostenere costi una tantum per adeguarsi alle nuove disposizioni del regolamento, in particolare i costi derivanti dalla necessità di formare sulle nuove norme i giudici, gli ufficiali di stato civile e le altre autorità competenti. Per la formazione continua di tali autorità si possono prevedere costi ricorrenti di lieve entità. I costi non dovrebbero essere significativi e in ogni caso sarebbero compensati dagli incrementi di efficienza e dai risparmi derivanti dal regolamento.
Le disposizioni contenute nella proposta sulla comunicazione digitale attraverso il punto di accesso elettronico europeo nell'ambito del sistema informatico decentrato istituito dal regolamento (UE) XX/YYYY [regolamento sulla digitalizzazione] avrebbero un impatto sul bilancio dell'Unione che può essere coperto mediante riassegnazione nell'ambito del programma Giustizia. Tale impatto sarebbe limitato poiché il sistema informatico decentrato non dovrebbe essere istituito specificamente per l'applicazione della proposta, ma sarebbe sviluppato per molti strumenti dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ai sensi del [regolamento sulla digitalizzazione].
Gli Stati membri sosterrebbero inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso del sistema informatico decentrato situati sul loro territorio e per l'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso. Tuttavia, come osservato, la maggior parte di questi investimenti finanziari sarebbe già stata effettuata nell'ambito della digitalizzazione di altri strumenti dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Inoltre gli Stati membri potrebbero chiedere sovvenzioni per finanziare tali costi nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione, in particolare i fondi stanziati nell'ambito della politica di coesione e il programma Giustizia.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e pertanto non deve essere recepito nel diritto nazionale.
La proposta prevede adeguati obblighi di monitoraggio, valutazione e informazione. Innanzitutto l'applicazione pratica del regolamento sarebbe monitorata attraverso riunioni periodiche della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale che riunisce esperti degli Stati membri. Inoltre cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione effettuerebbe una valutazione completa dell'applicazione del regolamento.
La valutazione sarebbe effettuata anche sulla base dei contributi ricevuti dalle autorità degli Stati membri, da esperti esterni e dai portatori di interessi.
•Illustrazione delle disposizioni della proposta
La proposta si articola in nove capi: i) oggetto, ambito di applicazione e definizioni; ii) competenza su questioni relative alla filiazione in situazioni transnazionali; iii) legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; iv) riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti emessi in un altro Stato membro; v) accettazione degli atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti emessi in un altro Stato membro; vi) certificato europeo di filiazione; vii) comunicazione digitale; viii) atti delegati; e ix) disposizioni generali e finali.
Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta. La proposta intende conseguire l'obiettivo di facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro attraverso l'adozione di norme uniformi in materia di i) competenza internazionale per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere; ii) legge applicabile all'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere; iii) riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti; iv) accettazione di atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro; e v) istituzione di un certificato europeo di filiazione facoltativo che consenta al figlio o al suo rappresentante legale di comprovare la filiazione in un altro Stato membro.
La filiazione è di norma accertata in virtù della legge o di un atto di un'autorità competente, come una decisione giudiziaria, una decisione di un'autorità amministrativa o un atto notarile, e in seguito è generalmente iscritta nel registro civile o anagrafico dello Stato membro. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i cittadini chiedono il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro sulla base di un atto pubblico che non accerta la filiazione con effetti giuridici vincolanti ma che ha efficacia probatoria in relazione alla filiazione precedentemente accertata in quello Stato membro con altri mezzi (in virtù della legge o di un atto di un'autorità competente). Tali atti pubblici possono essere, ad esempio, un estratto del registro civile, un atto di nascita o un certificato di filiazione. Le norme uniformi presentate nella proposta sulla legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere sono intese a facilitare l'accettazione di atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti ma aventi efficacia probatoria nello Stato membro di origine in relazione alla filiazione precedentemente accertata in quello Stato membro (per esempio un atto di nascita) o a fatti diversi dall'accertamento della filiazione (per esempio un riconoscimento di paternità o la dichiarazione di consenso all'accertamento della filiazione).
L'articolo 2 riguardante la relazione tra la proposta e altre disposizioni del diritto dell'Unione chiarisce che la proposta non dovrebbe pregiudicare i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'UE, in particolare dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione, compresa la direttiva 2004/38/CE. La proposta non intende stabilire ulteriori condizioni o requisiti per il riconoscimento della filiazione ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione né incidere sull'attuazione di tali norme. La normativa dell'UE in materia di libera circolazione continuerà pertanto ad applicarsi inalterata. In particolare il riconoscimento della filiazione ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione può essere negato solo per i motivi consentiti dalla normativa dell'UE in materia di libera circolazione, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre sulla base del vigente diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione.
Ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. Uno Stato membro non ha quindi il diritto di chiedere a una persona di presentare l'attestato previsto nella proposta che accompagna una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione oppure il certificato europeo di filiazione istituito dalla proposta, qualora la persona chieda il riconoscimento della filiazione ai fini dei diritti conferiti al figlio dalla normativa dell'UE in materia di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione.
L'articolo 2 chiarisce che la proposta non inciderà sull'applicazione del regolamento sui documenti pubblici, che già semplifica la circolazione dei documenti pubblici (quali sentenze, atti notarili e certificati amministrativi) in determinati settori, tra cui nascita, filiazione e adozione, per quanto riguarda la loro autenticità.
L'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione della proposta. Le norme in materia di competenza e di legge applicabile si applicano laddove la filiazione debba essere accertata in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere. Le norme in materia di riconoscimento della filiazione si applicano laddove la filiazione da riconoscere sia stata accertata in uno Stato membro, per cui la proposta non riguarda il riconoscimento o, a seconda dei casi, l'accettazione di decisioni giudiziarie e atti pubblici che accertano o comprovano la filiazione redatti o registrati in uno Stato terzo. In questi casi il riconoscimento o l'accettazione restano soggetti al diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Tuttavia la proposta si applica al riconoscimento della filiazione di tutti i figli, indipendentemente dalla loro cittadinanza e da quella dei genitori, a condizione che la filiazione sia stata accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo.
Dall'ambito di applicazione della proposta sono escluse le materie che possono avere un nesso con la filiazione ma che sono disciplinate da altri strumenti internazionali o dell'Unione oppure dal diritto nazionale, come la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, la successione, l'adozione internazionale, l'esistenza, la validità o il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata dei genitori e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione della filiazione nel registro pertinente di uno Stato membro. Tuttavia, risolvendo la questione preliminare della filiazione, la proposta faciliterebbe l'applicazione dei vigenti strumenti dell'Unione in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e successione per quanto riguarda il figlio. La proposta non riguarda neppure i diritti e gli obblighi derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale, ad esempio la cittadinanza e il cognome del minore.
L'articolo 4 definisce, ai fini della proposta, i termini "filiazione", "figlio", "accertamento della filiazione", "autorità giurisdizionale" e "decisione giudiziaria", "atto pubblico", "Stato membro di origine", "sistema informatico decentrato" e "punto di accesso elettronico europeo".
–La definizione di figlio è ampia e comprende una persona di qualunque età di cui deve essere accertata, riconosciuta o provata la filiazione. Poiché lo status di filiazione è pertinente per tutta la vita di una persona, la proposta si applica ai figli di qualsiasi età, ossia minori e adulti. Tuttavia, l'interesse superiore del minore e il diritto di essere ascoltato devono essere intesi come riferiti al minore quale definito nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ossia una persona di età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile.
–Per filiazione si intende il rapporto che intercorre per legge tra i genitori e i figli; rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici.
Ai fini della proposta, la filiazione può essere biologica, genetica, per adozione o ope legis. Come osservato, la proposta riguarda la filiazione accertata in uno Stato membro sia di minori che di adulti, compresi i figli deceduti e quelli non ancora nati, siano essi di un genitore unico, una coppia di fatto, una coppia sposata o una coppia che ha contratto un'unione registrata. Essa riguarda il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è nato o è stato concepito - compreso quindi il figlio concepito con tecniche di riproduzione assistita - e indipendentemente dal tipo di famiglia da cui proviene, compreso quindi il figlio con due genitori dello stesso sesso, con un genitore unico o adottato a livello nazionale in uno Stato membro da uno o due genitori.
–Per accertamento della filiazione si intende la determinazione per legge del rapporto tra il figlio e ciascun genitore, compreso l'accertamento della filiazione a seguito di azione di contestazione di una filiazione già accertata. Se del caso, tale termine può comprendere anche la revoca totale o parziale della filiazione. La proposta non si applica all'accertamento della filiazione in un contesto nazionale privo di elementi transfrontalieri, come l'adozione nazionale in uno Stato membro, sebbene si applichi al riconoscimento della filiazione accertata in tale contesto nazionale in uno Stato membro.
–Gli atti pubblici sono definiti in senso ampio, come in altri regolamenti dell'Unione in materia di giustizia civile. Comprendono quindi i) documenti di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti, come atti notarili (ad esempio in caso di adozione o quando il figlio non è ancora nato) o decisioni amministrative (ad esempio a seguito di un riconoscimento di paternità), nonché ii) documenti di accertamento della filiazione privi di effetti giuridici vincolanti ma che comprovano la filiazione accertata con altri mezzi (ad esempio un estratto di un registro della popolazione o di stato civile, un atto di nascita o un certificato di filiazione) o comprovano altri fatti (ad esempio un atto notarile o un documento amministrativo attestante il riconoscimento della paternità o la dichiarazione di consenso all'uso della tecnica di riproduzione assistita).
L'articolo 5 chiarisce che la proposta non inciderà sulla questione di quali autorità all'interno di ciascuno Stato membro siano competenti a trattare le questioni relative alla filiazione (ad esempio autorità giurisdizionali, autorità amministrative, notai, ufficiali di stato civile o altre autorità).
Capo II - Competenza
Per facilitare il riconoscimento o, a seconda dei casi, l'accettazione di decisioni giudiziarie e atti pubblici di filiazione, la proposta stabilisce norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente carattere transfrontaliero. Le norme sulla competenza evitano procedimenti paralleli in diversi Stati membri con possibili decisioni confliggenti. Dato che, nella maggior parte degli Stati membri, i diritti di filiazione non possono essere liquidati ne è possibile rinunciarvi, la proposta non prevede l'autonomia delle parti per quanto riguarda la competenza (come la scelta del foro o il trasferimento di competenza).
La proposta prevede criteri di competenza alternativi per facilitare l'accesso alla giustizia in uno Stato membro. Al fine di garantire che i figli possano adire un'autorità giurisdizionale situata nelle loro vicinanze, i criteri di competenza si basano sulla vicinanza al figlio.
La competenza può quindi spettare in alternativa allo Stato membro di residenza abituale del figlio, di cittadinanza del figlio, di residenza abituale del convenuto (ad esempio la persona nei cui confronti il figlio rivendica la filiazione), di residenza abituale di uno dei genitori, di cittadinanza di uno dei genitori o di nascita del figlio. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia vigente in materia, la residenza abituale è stabilita sulla base di tutte le circostanze specifiche di ogni singolo caso.
Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di uno dei criteri di competenza alternativi generali, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale criterio di competenza può applicarsi in particolare ai figli rifugiati o sfollati a livello internazionale. Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi della proposta, la competenza residua, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla legge di tale Stato membro. Per rimediare a situazioni di diniego di giustizia, la presente proposta prevede infine anche un forum necessitatis che consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, con cui una causa presenta un collegamento sufficiente, di decidere su una questione di filiazione che ha uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Ciò può avvenire in casi eccezionali, per esempio qualora un procedimento si riveli impossibile in quello Stato terzo, ad esempio a causa di una guerra civile, o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il figlio o un'altra parte interessata intenti un procedimento in tale Stato terzo.
La proposta ricorda inoltre il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni capaci di discernimento di essere messi in condizione di esprimere la propria opinione nei procedimenti relativi alla filiazione cui sono soggetti.
Capo III - Legge applicabile
La proposta dovrebbe garantire la certezza del diritto e la prevedibilità introducendo norme comuni in materia di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Tali norme comuni mirano a evitare decisioni confliggenti in materia di filiazione a seconda di quale autorità giudiziaria o altra autorità competente dello Stato membro accerti la filiazione. Esse mirano inoltre a facilitare, in particolare, l'accettazione degli atti pubblici di accertamento della filiazione privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro.
La legge designata come applicabile dalla proposta ha carattere universale, vale a dire che si applica tanto se è quella di uno Stato membro, quanto se è quella di uno Stato terzo. Di norma la legge applicabile all'accertamento della filiazione dovrebbe essere quella dello Stato di residenza abituale, al momento della nascita, di colei che partorisce. Tuttavia, per garantire che la legge applicabile possa essere determinata in qualsiasi circostanza, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale, al momento della nascita, di colei che partorisce (ad esempio nel caso di una madre rifugiata o sfollata a livello internazionale), si dovrebbe applicare la legge dello Stato di nascita del figlio.
Al fine di affrontare i problemi più frequenti che oggi si presentano nell'ambito del riconoscimento della filiazione, in deroga alla norma summenzionata, laddove tale norma comporti l'accertamento della filiazione nei confronti di un solo genitore (generalmente il genitore genetico in una coppia dello stesso sesso) le autorità di uno Stato membro competente in materia di filiazione ai sensi della proposta possono applicare, ai fini dell'accertamento della filiazione nei confronti del secondo genitore (generalmente il genitore non genetico in una coppia dello stesso sesso), una delle due norme alternative sussidiarie, ossia la legge dello Stato di nascita di uno dei genitori o la legge dello Stato di nascita del figlio. Tale opportunità può essere sfruttata dalle autorità competenti che per prime si occupano dell'accertamento della filiazione, ma anche dalle autorità competenti nel caso in cui le autorità di un altro Stato membro abbiano già accertato la filiazione nei confronti di un solo genitore. Qualora una decisione giudiziaria o un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nei confronti di ciascuno dei genitori conformemente a una delle leggi applicabili designate dalla proposta, sia stato reso, redatto o registrato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente di uno Stato membro competente ai sensi della proposta, ciascuno di tali documenti che accertano la filiazione nei confronti di ciascuno dei genitori dovrebbe essere riconosciuto in tutti gli altri Stati membri secondo le norme sul riconoscimento stabilite nella proposta. Inoltre il figlio (o un rappresentante legale) può chiedere e utilizzare un certificato europeo di filiazione che comprovi la filiazione nei confronti dei due genitori in un altro Stato membro.
In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti in materia di filiazione in situazioni transfrontaliere dovrebbero poter disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia a tali autorità non dovrebbe essere consentito di avvalersi di questa eccezione per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione. Tale eccezione non dovrebbe pertanto essere applicata per negare l'applicazione di una disposizione di un altro Stato che prevede la possibilità di filiazione nei confronti dei due genitori di una coppia dello stesso sesso per il solo motivo che i genitori sono dello stesso sesso.
Capo IV - Riconoscimento
Il capo stabilisce norme sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti emessi in un altro Stato membro.
Il riconoscimento in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie rese in un altro Stato membro e di atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine dovrebbe fondarsi sul principio della fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. Tale fiducia dovrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso l'adozione di norme uniformi sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti emessi in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciuti in un altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna procedura speciale, compreso l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile del figlio. Ciò non pregiudica la possibilità che una parte interessata possa intentare un procedimento giudiziario per ottenere una decisione di assenza di motivi di diniego del riconoscimento della filiazione o un procedimento di non riconoscimento.
La parte che intenda invocare una decisione giudiziaria o un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti in un altro Stato membro dovrebbe esibire una copia della decisione giudiziaria o dell'atto pubblico e l'attestato pertinente. Gli attestati mirano a facilitare la leggibilità dei documenti che accompagnano e quindi il loro riconoscimento. Per quanto riguarda gli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti, l'attestato serve anche a dimostrare che lo Stato membro la cui autorità ha rilasciato l'atto pubblico era competente ad accertare la filiazione ai sensi della proposta.
Le autorità dello Stato membro in cui è invocata la filiazione non hanno quindi il diritto di richiedere la presentazione di un attestato che accompagna una decisione giudiziaria o un atto pubblico di accertamento della filiazione con effetti giuridici vincolanti oppure un certificato europeo di filiazione, qualora la filiazione sia invocata ai fini dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, compreso il diritto alla libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione.
Nella proposta l'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento della filiazione è tassativo, in linea con l'obiettivo di facilitare il riconoscimento della stessa. Nel valutare un eventuale diniego del riconoscimento della filiazione per motivi di ordine pubblico, le autorità degli Stati membri devono tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti, compresa la salvaguardia di legami familiari autentici tra il figlio e i genitori. Il motivo dell'ordine pubblico quale fondamento del diniego del riconoscimento deve essere utilizzato in via eccezionale e alla luce delle circostanze di ciascun caso, ossia non in modo astratto per escludere il riconoscimento della filiazione quando, ad esempio, i genitori sono dello stesso sesso. Per essere negato, il riconoscimento dovrebbe essere manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto perché, ad esempio, i diritti fondamentali di una persona sono stati violati in fase di concepimento, nascita o adozione del figlio oppure di accertamento della filiazione. Alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito negare il riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico rilasciati in un altro Stato membro qualora ciò fosse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione, anche dei minori. Le autorità degli Stati membri non potrebbero quindi negare, per motivi di ordine pubblico, il riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico che accertino la filiazione mediante adozione da parte di un uomo solo, o che accertino la filiazione nei confronti dei due genitori in una coppia dello stesso sesso per il solo motivo che i genitori sono dello stesso sesso.
La proposta non inciderà sulle limitazioni imposte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al ricorso all'ordine pubblico per negare il riconoscimento della filiazione qualora, secondo la normativa dell'UE in materia di libera circolazione, gli Stati membri siano obbligati a riconoscere un documento che accerta la filiazione rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione. In particolare il riconoscimento della filiazione ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al minore dal diritto dell'Unione non può essere negato invocando l'ordine pubblico per il fatto che i genitori sono dello stesso sesso.
Capo V - Atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti
La proposta prevede inoltre l'accettazione degli atti pubblici di accertamento della filiazione privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro. L'efficacia probatoria può riferirsi all'accertamento preliminare della filiazione con altri mezzi o ad altri fatti. In base al diritto nazionale, tale atto pubblico può essere, per esempio, un atto di nascita, un certificato di filiazione, un estratto dell'atto di nascita, o un atto notarile o amministrativo che attesti un riconoscimento di paternità o il consenso della madre o del figlio all'accertamento della filiazione.
Tali atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine, o gli effetti più comparabili. La persona che intende utilizzare tale atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che lo ha formalmente redatto o registrato nello Stato membro di origine di rilasciare un attestato che precisi gli effetti probatori dell'atto.
L'accettazione di atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti ma aventi efficacia probatoria può essere negata solo per motivi di ordine pubblico, con gli stessi limiti applicabili a tale motivo di diniego nel caso di decisioni giudiziarie e atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti, anche per quanto riguarda il rispetto della Carta.
Capo VI - Certificato europeo di filiazione
La proposta prevede l'istituzione di un certificato europeo di filiazione facoltativo ("certificato"). Tale certificato uniforme mira specificamente a facilitare il riconoscimento della filiazione all'interno dell'Unione poiché sarebbe rilasciato "per essere utilizzato in un altro Stato membro". Il certificato deve essere rilasciato nello Stato membro in cui è stata accertata la filiazione ai sensi della legge applicabile e le cui autorità giurisdizionali sono competenti in base alla proposta. Dopo il rilascio il certificato può essere utilizzato anche nello Stato membro in cui è stato rilasciato.
Il certificato è facoltativo poiché le autorità degli Stati membri sarebbero tenute a rilasciarlo solo su richiesta del figlio o di un rappresentante legale. Pertanto le persone aventi diritto a richiedere il certificato non sarebbero obbligate a farlo e sarebbero libere di presentare altri documenti, come una decisione giudiziaria o un atto pubblico corredati dall'attestato pertinente, in sede di richiesta di riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. Tuttavia nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stata presentata una copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico al posto del certificato.
I certificati nazionali di nascita o di filiazione sono di norma atti pubblici con efficacia probatoria sulla filiazione. I certificati nazionali sono rilasciati secondo una procedura diversa, in un formato diverso e in una lingua diversa in ciascuno Stato membro, e hanno contenuti ed effetti diversi a seconda dello Stato membro di rilascio. In base alla proposta, possono essere corredati da un attestato facoltativo che ne precisi gli effetti probatori e questi ultimi devono essere accettati salvo siano contrari all'ordine pubblico dello Stato membro in cui vengono presentati.
Per contro, un certificato è rilasciato sempre secondo la stessa procedura prevista nella proposta, secondo un modello uniforme (che figura nell'allegato V) e con i medesimi contenuti ed effetti in tutta l'Unione come stabilito nella proposta. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile designata dalla proposta e che non necessiti di essere recepito in un documento nazionale prima di essere iscritto nel pertinente registro in uno Stato membro. Poiché il modello del certificato sarebbe disponibile in tutte le lingue dell'Unione, la necessità di traduzione sarebbe notevolmente ridotta.
Data la stabilità dello status di filiazione nella maggior parte dei casi, la validità del certificato e delle sue copie non sarebbe limitata nel tempo, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario.
Capo VII - Atti delegati
Qualora sia necessario modificare i modelli standard degli attestati che accompagnano una decisione giudiziaria o un atto pubblico o il certificato europeo di filiazione allegati alla proposta, la Commissione avrebbe il potere di adottare atti delegati dopo aver tenuto le necessarie consultazioni con gli esperti degli Stati membri.
Capo VIII - Digitalizzazione
Il capo contiene disposizioni relative alla comunicazione elettronica tra le persone fisiche (o i loro rappresentanti legali) e le autorità giurisdizionali degli Stati membri o altre autorità competenti attraverso un sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri o le altre autorità competenti sarebbero autorizzate a comunicare con una persona fisica attraverso il punto di accesso elettronico europeo se la persona fisica ha dato il previo consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.
Capo IX - Disposizioni generali e finali
Il capo contiene in particolare disposizioni sul rapporto della proposta con le convenzioni internazionali esistenti, disposizioni sulla protezione dei dati e disposizioni transitorie sull'uso delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici rilasciati prima della data di applicazione del regolamento.
2022/0402 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per istituire gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione in materia civile.
(2)Il presente regolamento riguarda il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. Il suo obiettivo è tutelare i diritti fondamentali e altri diritti dei figli in materia di filiazione in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e alla vita privata e familiare, considerando in modo preminente l'interesse superiore del minore.
Il presente regolamento mira inoltre a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e a ridurre le spese e gli oneri dei contenziosi a carico di famiglie, autorità giurisdizionali e altre autorità competenti a livello nazionale connessi ai procedimenti per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe fare obbligo agli Stati membri di riconoscere a tutti gli effetti la filiazione così come accertata in un altro Stato membro.
(3)Gli articoli 21, 45, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nel quale rientrano il diritto di non incontrare ostacoli e il diritto a un trattamento pari a quello dei cittadini nazionali nell'esercizio della libera circolazione, anche per quanto riguarda taluni vantaggi sociali, definiti come qualsiasi vantaggio atto a facilitare la mobilità. Tale diritto si applica anche ai familiari dei cittadini dell'Unione, quali definiti dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in termini di borse di studio, accesso all'istruzione, riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici per le famiglie numerose e per gli studenti e riduzione dei biglietti di ingresso ai musei. La protezione accordata dalle disposizioni del trattato sulla libera circolazione comprende anche il diritto di ottenere il riconoscimento in altri Stati membri di un cognome legalmente attribuito in uno Stato membro.
(4)La Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") ha stabilito che uno Stato membro è tenuto a riconoscere un rapporto di filiazione al fine di consentire a un minore di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascun genitore, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e di esercitare tutti i diritti che al minore derivano dal diritto dell'Unione. La giurisprudenza della Corte di giustizia non impone tuttavia agli Stati membri di riconoscere, a fini diversi dall'esercizio dei diritti che al minore derivano dal diritto dell'Unione, il rapporto di filiazione tra il minore e le persone indicate come genitori nell'atto di nascita emesso dalle autorità di un altro Stato membro.
(5)Ai sensi dei trattati, spetta agli Stati membri la competenza ad adottare norme sostanziali in materia di diritto di famiglia, quali le norme sulla definizione di famiglia e sull'accertamento della filiazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, in particolare norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione.
(6)Conformemente alla competenza dell'Unione ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, il "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" del Consiglio europeo del 2010 invitava la Commissione a esaminare i problemi che si pongono in relazione agli atti di stato civile e all'accesso ai relativi registri e, alla luce delle sue conclusioni, a presentare proposte adeguate e a valutare se il riconoscimento reciproco degli effetti connessi agli atti di stato civile sia appropriato, quanto meno in alcuni settori. Il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma prevedeva una proposta legislativa volta a sopprimere gli adempimenti per la legalizzazione degli atti tra gli Stati membri e una proposta legislativa relativa al riconoscimento reciproco degli effetti connessi a determinati atti di stato civile, concernenti ad esempio la nascita, la filiazione e l'adozione.
(7)Nel 2010 la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile", con cui ha avviato un'ampia consultazione sulle due tematiche ivi trattate, prendendo fra l'altro in considerazione la possibilità di introdurre un certificato europeo di stato civile che agevoli il riconoscimento transfrontaliero dello stato civile nell'Unione.
La consultazione era diretta a raccogliere i contributi delle parti interessate e del pubblico in generale, al fine di sviluppare la politica dell'Unione in queste materie ed elaborare le opportune proposte legislative. Nel 2016 il legislatore dell'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, compresi quelli relativi alla nascita, alla filiazione e all'adozione.
(8)Pur essendo competente ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, quali norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, l'Unione non ha adottato finora disposizioni in tali settori per quanto riguarda la filiazione.
Le disposizioni degli Stati membri attualmente applicabili in materia divergono tra loro.
(9)L'Unione dispone di una serie di strumenti che riguardano determinati diritti dei minori in situazioni transfrontaliere, in particolare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, nessuno dei quali contiene però disposizioni sull'accertamento né sul riconoscimento della filiazione.
Il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio include nel suo ambito di applicazione i documenti pubblici sulla nascita, sulla filiazione e sull'adozione, ma riguarda l'autenticità e la lingua di tali documenti, non già il riconoscimento del loro contenuto o dei loro effetti in un altro Stato membro.
(10)L'assenza di norme dell'Unione sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e il riconoscimento della filiazione tra Stati membri può rendere difficile per le famiglie ottenere il riconoscimento a tutti gli effetti della filiazione all'interno dell'Unione, anche quando si trasferiscono in un altro Stato membro o ritornano nello Stato membro di origine.
(11)I figli traggono dalla filiazione una serie di diritti, tra cui il diritto all'identità, al cognome, alla cittadinanza (ove disciplinata dallo ius sanguinis), il diritto di affidamento ai genitori e il diritto di visita dei genitori, gli obblighi alimentari, i diritti successori e il diritto di essere legalmente rappresentati dai genitori. Il mancato riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro può incidere gravemente sui diritti fondamentali dei figli e sui diritti di cui godono ai sensi del diritto nazionale. Ciò può indurre le famiglie ad avviare procedimenti giudiziari per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, benché tali procedimenti abbiano esiti incerti e comportino tempi e costi significativi sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati membri.
In definitiva, le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il diritto di libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferiti dal diritto nazionale.
(12)Nel 2020 la Commissione ha annunciato misure volte a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata inserita nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ del 2020 e nella strategia dell'UE del 2021 sui diritti dei minori quale azione cruciale a sostegno dell'uguaglianza e dei diritti dei minori. Il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione nella risoluzione del 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE e nella risoluzione del 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia.
(13)Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE. Ad esempio, gli Stati membri sono già tenuti a riconoscere il rapporto di filiazione al fine di consentire ai figli di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascun genitore, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di esercitare tutti i diritti ad essi conferiti dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento non stabilisce condizioni o requisiti aggiuntivi per l'esercizio di tali diritti.
(14)Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
(15)Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i documenti pubblici relativi alla nascita, alla filiazione e all'adozione, in particolare la presentazione da parte dei cittadini di copie autentiche e l'uso da parte delle autorità degli Stati membri del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") qualora abbiano ragionevoli dubbi circa l'autenticità di un documento pubblico relativo alla nascita, alla filiazione o all'adozione o della copia autentica di tale documento, loro presentati.
(16)L'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 ("Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza") impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori. Ai sensi dell'articolo 3 di detta Convenzione, in tutte le decisioni di competenza, fra l'altro, delle autorità giurisdizionali e amministrative, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente.
(17)Ogni riferimento alla nozione di "interesse superiore del minore" nel presente regolamento dovrebbe intendersi fatto ai minori ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vale a dire ai figli di età inferiore ai 18 anni, salvo se abbiano raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile. L'espressione "interesse superiore del minore" nel presente regolamento dovrebbe essere interpretata alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli articoli 3 e 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come recepiti negli ordinamenti nazionali. Ogni riferimento alla nozione di "interesse del figlio" nel presente regolamento dovrebbe intendersi fatto all'interesse superiore del minore e all'interesse del figlio a prescindere dall'età.
(18)L'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ("CEDU") sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, mentre l'articolo 1 del protocollo n. 12 della CEDU stabilisce che il godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, compresa quella fondata sulla nascita. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'articolo 8 CEDU nel senso che impone a tutti gli Stati nell'ambito della sua giurisdizione di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione accertato all'estero tra un figlio nato mediante ricorso alla maternità surrogata e il genitore biologico intenzionale, e di prevedere un meccanismo di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore intenzionale non biologico (ad es. tramite adozione).
(19)La Corte di giustizia ha confermato che le caratteristiche essenziali del diritto dell'Unione hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l'Unione, nonché gli Stati membri tra di loro. Tale struttura giuridica poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 TUE.
Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori.
(20)Ai sensi dell'articolo 2 TUE, l'uguaglianza e la non discriminazione sono tra i valori su cui si fonda l'Unione e che sono comuni agli Stati membri. L'articolo 21 della Carta vieta la discriminazione fondata, tra l'altro, sulla nascita. L'articolo 3 TUE e l'articolo 24 della Carta prevedono la tutela dei diritti del minore, mentre l'articolo 7 della Carta sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare.
(21)Conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali e del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, senza discriminazioni. A tale scopo e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in materia di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e della CEDU, il presente regolamento dovrebbe contemplare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia del figlio, compresa l'adozione nazionale. Pertanto, fatta salva l'applicazione delle norme sulla legge applicabile previste dal presente regolamento, esso dovrebbe prevedere che sia riconosciuta in uno Stato membro la filiazione accertata in un altro Stato membro di un figlio con genitori dello stesso sesso. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere che la filiazione di un figlio adottato a livello nazionale in base alle norme che disciplinano l'adozione nazionale in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro.
(22)È necessario e opportuno che, per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento riunisca norme comuni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento o, a seconda dei casi, accettazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, e norme sull'istituzione di un certificato europeo di filiazione in uno strumento giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile.
(23)Il presente regolamento riguarda le "materie civili", che comprendono i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano in materia di filiazione, e gli atti pubblici di filiazione. La nozione di "materie civili" dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. Dovrebbe essere considerata una nozione autonoma da interpretare facendo riferimento, in primo luogo, agli obiettivi e al regime del presente regolamento e, in secondo luogo, ai principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. La nozione di "materie civili" dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero rientrare nel diritto pubblico.
(24)Ai fini del presente regolamento la filiazione (comunemente nota anche come genitorialità) può essere biologica, genetica, per adozione o ope legis. Inoltre, ai fini del presente regolamento, per filiazione si dovrebbe intendere il rapporto che intercorre per legge tra i genitori e i figli e in tale nozione dovrebbe rientrare lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici. Il presente regolamento dovrebbe riguardare il rapporto di filiazione accertato in uno Stato membro tra, da un lato, figli sia minori che adulti, compresi figli deceduti o non ancora nati, e, dall'altro, un genitore singolo, una coppia di fatto, una coppia sposata o una coppia il cui rapporto ha effetti comparabili in base alla legge applicabile, come l'unione registrata.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla cittadinanza del figlio per cui va accertata la filiazione e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Il termine "genitore" nel presente regolamento dovrebbe intendersi riferito, a seconda dei casi, al genitore legale, al genitore intenzionale, alla persona che chiede il riconoscimento della genitorialità o alla persona nei cui confronti il figlio reclama la filiazione.
(25)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'accertamento della filiazione in uno Stato membro in una situazione nazionale priva di elementi transfrontalieri. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto includere disposizioni sulla competenza o sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione nei casi nazionali, come la filiazione a seguito di un'adozione nazionale in uno Stato membro. Tuttavia, al fine di tutelare i diritti dei figli evitando discriminazioni nelle situazioni transfrontaliere come stabilito dalla Carta, in applicazione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri confermato dalla Corte di giustizia, le disposizioni del presente regolamento sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione dovrebbero applicarsi anche al riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro in situazioni nazionali, ad esempio a seguito di un'adozione nazionale. È quindi opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative all'attestato e al certificato europeo di filiazione si applichino anche per quanto riguarda la filiazione accertata in uno Stato membro in situazioni nazionali, ad esempio a seguito di un'adozione nazionale.
(26)Ai fini del presente regolamento, per adozione nazionale in uno Stato membro dovrebbe intendersi l'adozione in cui il figlio e il genitore o i genitori adottivi hanno la residenza abituale nello stesso Stato membro e che crea un rapporto di filiazione permanente. Per tenere conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe contemplare l'adozione nazionale in uno Stato membro in cui comporta la cessazione del rapporto giuridico tra il figlio e la famiglia di origine (adozione legittimante) e l'adozione nazionale in uno Stato membro in cui non comporta tale cessazione (adozione semplice).
(27)L'adozione internazionale, in cui il figlio e il genitore o i genitori adottivi hanno la residenza abituale in Stati diversi, è disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, di cui tutti gli Stati membri sono parte. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'adozione internazionale, indipendentemente dal fatto che essa coinvolga due Stati membri o uno Stato membro e uno Stato terzo, e dal fatto che sia disciplinata o meno dalla Convenzione dell'Aja.
(28)Anche se l'accertamento e il riconoscimento della filiazione ai sensi del presente regolamento sono pertinenti per altri settori del diritto civile, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici di filiazione. A fini di chiarezza è opportuno escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione del presente regolamento altri settori del diritto civile che si potrebbero ritenere legati alla filiazione.
(29)In particolare le norme relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli obblighi alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, ai diritti successori disciplinati dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, né alla responsabilità genitoriale disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio. Tuttavia, poiché la questione della filiazione deve essere risolta in via preliminare rispetto alla responsabilità genitoriale, agli obblighi alimentari e ai diritti successori del figlio, il presente regolamento dovrebbe agevolare l'applicazione dei suddetti strumenti dell'Unione in materia di diritto di famiglia e successione.
(30)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, le quali dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato e, se del caso, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera circolazione.
(31)I requisiti relativi all'iscrizione della filiazione in un registro dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto spettare alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate di verificare che siano rispettati tutti i requisiti e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità nazionali preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare il certificato europeo di filiazione rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro. Poiché è opportuno che la procedura per il rilascio del certificato europeo di filiazione, il suo contenuto e i suoi effetti siano uniformi in tutti gli Stati membri come stabilito nel presente regolamento, e che il certificato europeo di filiazione sia rilasciato secondo le norme sulla competenza e sulla legge applicabile stabilite nel presente regolamento, le autorità preposte alla registrazione non dovrebbero esigere che il certificato europeo di filiazione sia dapprima recepito in un documento nazionale di filiazione. Ciò non dovrebbe precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di confermare le condizioni necessarie per stabilire l'autenticità del certificato europeo di filiazione o di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire le informazioni supplementari richieste in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, a condizione che tali informazioni non siano già incluse nel certificato europeo di filiazione. L'autorità competente può indicare alla persona che sollecita la registrazione le modalità per fornire le informazioni mancanti. Gli effetti dell'iscrizione della filiazione in un registro (ad es., in funzione del diritto nazionale, il fatto che la registrazione accerti la filiazione o costituisca solo la prova della filiazione già accertata) dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere determinati dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro.
(32)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al riconoscimento delle decisioni giudiziarie di filiazione rese in uno Stato terzo né al riconoscimento o, a seconda dei casi, all'accettazione degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in uno Stato terzo. Il riconoscimento o l'accettazione di tali documenti dovrebbe rimanere soggetto al diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
(33)Per accertamento della filiazione dovrebbe intendersi la determinazione per legge del rapporto giuridico tra il figlio e ciascun genitore, compreso l'accertamento della filiazione a seguito di azione di contestazione di una filiazione già accertata.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, ove opportuno, anche alla revoca totale o parziale della filiazione.
(34)Nonostante le differenze tra i diritti nazionali, la filiazione è generalmente accertata in virtù della legge o di un atto di un'autorità competente. Tra gli esempi di accertamento della filiazione in virtù della legge figurano la filiazione per nascita per quanto riguarda colei che partorisce, e la filiazione per presunzione legale per quanto riguarda il coniuge o il partner registrato di colei che partorisce. Tra gli esempi di accertamento della filiazione in virtù di un atto di un'autorità competente figurano l'accertamento per decisione giudiziaria (ad es. in caso di adozione, di azione di contestazione della filiazione o di azione di reclamo della filiazione, fra l'altro mediante prova del possesso di stato), per atto notarile (ad es. di adozione o relativo a un nascituro), per decisione amministrativa (ad es. dopo il riconoscimento della paternità) o per registrazione. La filiazione è generalmente iscritta nel registro di stato civile, nel registro delle persone o nel registro anagrafico. La prova della filiazione può essere fornita mediante il documento accertante la filiazione (decisione giudiziaria, atto notarile o decisione amministrativa che accerta la filiazione). Tuttavia nella maggior parte dei casi la prova della filiazione consiste nell'iscrizione della filiazione nel registro, in un estratto del registro o in un certificato contenente le informazioni iscritte nel registro del caso (ad es. un certificato di nascita o di filiazione).
(35)Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di fondamentale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari.
(36)Al fine di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente un elemento transfrontaliero.
Il presente regolamento dovrebbe inoltre chiarire il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui sono coinvolti.
(37)Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla determinazione di quali siano le autorità competenti nella materia della filiazione all'interno di ciascuno Stato membro (ad es. autorità giurisdizionali, autorità amministrative, notai, cancellieri o altre autorità).
(38)Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di filiazione negli Stati membri. Per quanto riguarda gli "atti pubblici", spesso gli Stati membri autorizzano autorità quali notai, autorità amministrative o cancellieri a redigere atti pubblici che accertano la filiazione con effetti giuridici vincolanti nello Stato membro in cui sono stati redatti o registrati ("atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti") o atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro in cui sono stati redatti o registrati ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro ("atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti"). Nel presente regolamento il termine "autorizzazione" va interpretato in maniera autonoma conformemente alla definizione di "atto pubblico" utilizzata orizzontalmente in altri strumenti dell'Unione e alla luce degli obiettivi del presente regolamento.
(39)La competenza per la tutela degli interessi del figlio dovrebbe essere determinata in base al criterio della vicinanza. Di conseguenza, ove possibile tale competenza dovrebbe spettare allo Stato membro di residenza abituale del figlio. Tuttavia, al fine di agevolare l'accesso del figlio alla giustizia in uno Stato membro, è opportuno che sia riconosciuta la competenza alternativa allo Stato membro di cittadinanza del figlio, allo Stato membro di residenza abituale del convenuto (ad es. la persona nei cui confronti il figlio reclama la filiazione), allo Stato membro di residenza abituale di uno dei genitori, allo Stato membro di cittadinanza di uno dei genitori o allo Stato membro di nascita del figlio.
(40)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la residenza abituale del figlio dev'essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del figlio nel territorio di uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del figlio in un ambiente sociale e familiare, che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Tra questi fattori figurano la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno del figlio nel territorio dello Stato membro interessato nonché la sua cittadinanza, e i fattori rilevanti variano in funzione dell'età del minore interessato. Sono parimenti rilevanti il luogo e le condizioni della frequenza scolastica del figlio nonché le relazioni familiari e sociali che quest'ultimo intrattiene nello Stato membro interessato. Anche l'intenzione dei genitori di stabilirsi con il figlio in un determinato Stato membro può essere presa in considerazione qualora sia manifestata attraverso misure concrete, quali l'acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro interessato. Non è invece pertinente la cittadinanza di colei che partorisce o la sua precedente residenza nello Stato membro in cui è adita l'autorità giurisdizionale, mentre il fatto che il figlio sia nato in tale Stato membro e ne possieda la cittadinanza è insufficiente.
(41)Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento ai fini della competenza o della legge applicabile, la questione di come considerare un figlio o un genitore avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, un figlio o un genitore avente cittadinanza plurima può scegliere l'autorità giurisdizionale o la legge di uno qualsiasi degli Stati membri di cui ha la cittadinanza nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o nel momento in cui è accertata la filiazione.
(42)Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base dei criteri generali di competenza alternativa, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe, in particolare, permettere alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esercitare la competenza nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari della protezione internazionale o i richiedenti protezione internazionale, ad esempio i figli rifugiati e sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale.
(43)Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi del presente regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla legge di tale Stato membro, compresi gli strumenti internazionali ivi vigenti.
(44)Al fine di rimediare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una questione di filiazione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il figlio o un'altra parte interessata intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
(45)Per rendere le procedure più spedite ed efficienti, se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che non sia impedito alle autorità giurisdizionali di quello Stato membro di pronunciarsi su tale questione. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione per cui occorre accertare il rapporto di filiazione tra il defunto e il figlio ai fini del procedimento, lo Stato membro competente a decidere della controversia relativa alla successione dovrebbe potersi pronunciare su tale questione ai fini del procedimento pendente, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di filiazione ai sensi del presente regolamento. Una pronuncia in tal senso dovrebbe essere conforme alla legge applicabile ai sensi del presente regolamento e produrre effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
(46)Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni giudiziarie tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
(47)Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che dovrebbe intervenire qualora per la stessa causa di filiazione siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma dovrebbe determinare quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa di filiazione.
(48)Il presente regolamento dovrebbe stabilire il momento in cui un'autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli Stati membri, che prevedono, rispettivamente, che la domanda giudiziale sia prima notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata presso l'autorità giurisdizionale, il compimento del primo passo previsto dal diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse compiuto il secondo passo.
(49)I procedimenti di accertamento della filiazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero, quale principio di base, dare al figlio di età inferiore a 18 anni oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
(50)Il presente regolamento dovrebbe garantire la certezza del diritto e la prevedibilità stabilendo norme comuni sulla legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Le norme comuni mirano a evitare che le diverse autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti di uno Stato membro adottino decisioni confliggenti nell'accertare la filiazione e a facilitare, in particolare, l'accettazione di atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro.
(51)Di norma la legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere dovrebbe essere quella dello Stato in cui colei che partorisce ha la residenza abituale al momento della nascita. Questo criterio di collegamento dovrebbe garantire che la legge applicabile possa essere determinata nella stragrande maggioranza dei casi - anche per un neonato, la cui residenza abituale può essere difficile da stabilire. L'ora di nascita dovrebbe essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla situazione più frequente in cui la filiazione è accertata alla nascita in virtù della legge e iscritta nel registro pertinente nei giorni immediatamente successivi. Tale legge dovrebbe applicarsi sia quando colei che partorisce ha la residenza abituale nello Stato di nascita (ossia nelle situazioni tipiche), sia quando ha la residenza abituale in uno Stato diverso da quello di nascita (ad es. se partorisce durante un viaggio). La legge dello Stato di residenza abituale, al momento della nascita, di colei che partorisce dovrebbe applicarsi per analogia nel caso in cui la filiazione debba essere accertata prima della nascita. Per garantire che la legge applicabile possa essere determinata in tutte le circostanze, nei rari casi in cui non è possibile stabilire la residenza abituale, al momento della nascita, di colei che partorisce (ad es. nel caso di una madre rifugiata o sfollata a livello internazionale) dovrebbe applicarsi la legge dello Stato di nascita del figlio.
(52)In via eccezionale, qualora la legge di norma applicabile comporti l'accertamento della filiazione per un solo genitore (ad es. solo il genitore genetico in una coppia dello stesso sesso), per accertare la filiazione riguardo al secondo genitore potrebbe essere applicata una delle due leggi sussidiarie, vale a dire la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori o quella dello Stato di nascita del figlio (ad es. il genitore non genetico in una coppia dello stesso sesso). Poiché in simili casi sia la filiazione per un genitore sia quella per l'altro genitore sarebbero accertate secondo una delle leggi designate come applicabili dal presente regolamento, è opportuno che la filiazione per ciascun genitore, anche se accertata dalle autorità di Stati membri diversi, sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri in base alle norme del presente regolamento qualora sia stata accertata dalle autorità di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento.
(53)Qualsiasi legge designata come applicabile dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
(54)Per garantire la certezza del diritto e la continuità della filiazione, il cambiamento della legge applicabile a seguito del cambiamento della residenza abituale di colei che partorisce o della cittadinanza di uno dei genitori non dovrebbe incidere sulla filiazione già accertata in uno Stato membro secondo una delle leggi designate come applicabili dal presente regolamento.
(55)Una parte interessata può compiere un atto giuridico unilaterale relativo a una filiazione accertata o da accertare, ad esempio un riconoscimento di paternità o il consenso del coniuge all'uso di tecniche di riproduzione assistita. Tale atto dovrebbe essere valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti formali della legge designata come applicabile dal presente regolamento o della legge dello Stato di residenza abituale della persona che ha compiuto l'atto o di quella dello Stato in cui l'atto è stato compiuto.
(56)In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione.
(57)Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno che una disposizione preveda in quale misura il presente regolamento si applica nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
(58)Il presente regolamento dovrebbe prevedere il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti emessi in un altro Stato membro.
(59)A seconda del diritto nazionale, un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine può essere, ad esempio, un atto notarile di adozione o una decisione amministrativa che accerta la filiazione a seguito del riconoscimento della paternità. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere l'accettazione degli atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro. A seconda del diritto nazionale, tale atto pubblico può essere, ad esempio, un certificato di nascita o un certificato di filiazione che comprovi la filiazione accertata nello Stato membro di origine (che la filiazione sia stata accertata in virtù della legge o tramite un atto di un'autorità competente, come una decisione giudiziaria, un atto notarile, una decisione amministrativa o una registrazione).
(60)La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni giudiziarie di accertamento della filiazione rese in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In particolare, quando ricevono una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro che accerta la filiazione e che non può più essere impugnata nello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero riconoscere la decisione giudiziaria ope legis, senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni relative alla filiazione nel registro pertinente.
(61)Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego possano essere invocati da una parte o d'ufficio. Ciò non dovrebbe precludere a una parte interessata che intenda chiedere il riconoscimento in via principale di una decisione giudiziaria di filiazione resa in un altro Stato membro di chiedere a un'autorità giurisdizionale di statuire sull'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di tale decisione giudiziaria. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è effettuata tale richiesta stabilire chi può essere considerato parte interessata avente il diritto di effettuarla.
(62)Il riconoscimento in uno Stato membro di decisioni giudiziarie di filiazione rese in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell'obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento della filiazione e proteggere efficacemente i diritti del figlio e l'interesse superiore del minore in situazioni transfrontaliere.
(63)Il riconoscimento di una decisione giudiziaria dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. L'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento nel presente regolamento è tassativo. Non dovrebbe essere possibile invocare motivi di diniego che non sono elencati nel presente regolamento quali, per esempio, una violazione della regola della litispendenza. Una decisione giudiziaria successiva dovrebbe sostituire sempre una decisione giudiziaria anteriore nella misura in cui esse siano incompatibili.
(64)Per quanto riguarda la possibilità data a un figlio di età inferiore a 18 anni di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all'autorità giurisdizionale di origine stabilire le modalità appropriate per l'audizione del minore. Pertanto non dovrebbe essere possibile negare il riconoscimento di una decisione giudiziaria per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall'autorità giurisdizionale di origine sono diverse da quelle che utilizzerebbe l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento.
(65)Gli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine dovrebbero essere equiparati a "decisioni giudiziarie" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento previste dal presente regolamento.
(66)Anche se l'obbligo di dare al figlio di età inferiore a 18 anni la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti, il diritto del figlio di esprimere la propria opinione dovrebbe essere comunque preso in considerazione a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al figlio non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento di atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti.
(67)Il riconoscimento in uno Stato membro, ai sensi del presente regolamento, di una decisione giudiziaria di accertamento della filiazione resa in un altro Stato membro, o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti redatto o registrato in un altro Stato membro, non dovrebbe comportare il riconoscimento dell'eventuale matrimonio o unione registrata dei genitori del figlio di cui è stata o deve essere accertata la filiazione.
(68)Per tenere conto dei diversi sistemi in materia di filiazione negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri che in tutti gli Stati membri siano accettati gli atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine, ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro. Tali atti pubblici possono avere efficacia probatoria per quanto riguarda la filiazione già accertata o altri fatti. A seconda del diritto nazionale, gli atti pubblici che comprovano la filiazione già accertata possono essere, ad esempio, un certificato di nascita, un certificato di filiazione o un estratto dell'atto di nascita del registro civile.
Gli atti pubblici che comprovano altri fatti possono essere, ad esempio, un atto notarile o amministrativo che attesta il riconoscimento della paternità, un atto notarile o amministrativo che attesta il consenso della madre o del figlio all'accertamento della filiazione, un atto notarile o amministrativo che attesta il consenso del coniuge all'uso di tecniche di riproduzione assistita, o un atto notarile o amministrativo attestante il possesso di stato.
(69)Gli atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di tale atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro di origine. L'efficacia probatoria di tale atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro di origine.
(70)L'"autenticità" dell'atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare l'autenticità di tale atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
(71)I termini "atto giuridico" (ad es. il riconoscimento della paternità o il consenso) o "rapporto giuridico" (ad es. la filiazione) registrati in un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro dovrebbero intendersi riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare un atto giuridico o un rapporto giuridico registrato in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile all'accertamento della filiazione designata dal presente regolamento.
(72)Se una questione relativa all'atto giuridico o al rapporto giuridico registrato in un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quest'ultima dovrebbe essere competente a decidere tale questione.
(73)Se contestato, un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine, ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro, non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso da quello di origine fintanto che la contestazione è pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa all'atto giuridico o al rapporto giuridico registrato nell'atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine per quanto concerne i punti contestati fintanto che la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
(74)L'autorità alla quale, in applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili che non accertano la filiazione con effetti giuridici vincolanti, ma che hanno efficacia probatoria nel rispettivo Stato membro di origine, dovrebbe valutare a quale atto pubblico, se del caso, attribuire priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da queste circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico, se del caso, debba essere attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento.
(75)In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione.
(76)Affinché il riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro sia rapido, agevole ed efficace, i figli o i genitori dovrebbero essere in grado di dimostrare con facilità lo status proprio o dei figli rispettivamente, in un altro Stato membro. A tal fine è opportuno che il presente regolamento preveda l'istituzione di un certificato uniforme, il certificato europeo di filiazione, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato europeo di filiazione non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.
(77)L'autorità che rilascia il certificato europeo di filiazione dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione della filiazione nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.
(78)L'uso del certificato europeo di filiazione non dovrebbe essere obbligatorio.
Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato europeo di filiazione, vale a dire il figlio o un rappresentante legale, non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisione giudiziaria o atto pubblico) per chiedere il riconoscimento in un altro Stato membro. Tuttavia nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato europeo di filiazione rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione giudiziaria o un atto pubblico al posto del certificato.
(79)Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro in cui è stata accertata la filiazione e le cui autorità giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato europeo di filiazione, che si tratti di autorità giurisdizionali o altre autorità competenti in materia di filiazione, ad esempio autorità amministrative, notai o cancellieri. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità autorizzate dal diritto nazionale a rilasciare il certificato europeo di filiazione affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
(80)A differenza dell'atto pubblico nazionale comprovante la filiazione (come il certificato di nascita o il certificato di filiazione), i cui effetti e contenuto variano a seconda dello Stato membro di origine, il certificato europeo di filiazione dovrebbe avere lo stesso contenuto e produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Esso dovrebbe avere efficacia probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile all'accertamento della filiazione designata dal presente regolamento. L'efficacia probatoria del certificato europeo di filiazione non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, come lo stato civile dei genitori del figlio di cui si tratta. Mentre l'atto pubblico nazionale comprovante la filiazione è rilasciato nella lingua dello Stato membro di origine, il modello di certificato europeo di filiazione allegato al presente regolamento è disponibile in tutte le lingue dell'Unione.
(81)Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale o altra autorità competente su richiesta. L'originale del certificato europeo di filiazione dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio, che dovrebbe rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente o al suo rappresentante legale. Data la stabilità dello status di filiazione nella stragrande maggioranza dei casi, non è opportuno limitare nel tempo la validità delle copie del certificato europeo di filiazione, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di rilascio, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato europeo di filiazione. Ove il certificato europeo di filiazione sia rettificato, modificato, sospeso o revocato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.
(82)Il presente regolamento dovrebbe porre in essere uno strumento moderno di accesso alla giustizia che consenta alle persone fisiche o ai loro rappresentanti legali, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti degli Stati membri di comunicare per via elettronica attraverso il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione]. È opportuno garantire la coerenza con il [regolamento sulla digitalizzazione]. È altresì opportuno che il presente regolamento faccia riferimento al [regolamento sulla digitalizzazione] ove necessario, anche per le definizioni di "sistema informatico decentrato" e "punto di accesso elettronico europeo". Il punto di accesso elettronico europeo fa parte di un sistema informatico decentrato. Il sistema informatico decentrato dovrebbe essere costituito dai sistemi back-end degli Stati membri e da punti di accesso interoperabili, compreso il punto di accesso elettronico europeo, attraverso i quali dovrebbero essere interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati sul sistema e‑CODEX istituito dal regolamento (UE) 2022/850. Il quadro europeo di interoperabilità funge da riferimento per un'attuazione interoperabile delle politiche.
(83)Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere alle persone fisiche o ai loro rappresentanti legali di presentare una richiesta di certificato europeo di filiazione e di ricevere e inviare il certificato per via elettronica. Dovrebbe inoltre consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a un procedimento volto ad accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione, o a un procedimento per il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione. Le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare con i cittadini attraverso il punto di accesso elettronico europeo a condizione che il cittadino abbia preventivamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.
(84)Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle convenzioni nn. 16, 33 e 34 della Commissione internazionale dello stato civile ("CIEC") per quanto riguarda gli estratti e i certificati di nascita plurilingue tra Stati membri o tra uno Stato membro e uno Stato terzo.
(85)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento.
È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(86)Al fine di assicurare che siano tenuti aggiornati gli attestati di cui ai capi IV e V e il certificato europeo di filiazione di cui al capo VI del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a V del presente regolamento.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(87)Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicata l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento della sua adozione. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nel portale europeo della giustizia elettronica. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui dette convenzioni riguardano materie da quello disciplinate.
(88)Alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all'Unione si applica l'articolo 351 TFUE.
(89)La Commissione dovrebbe rendere pubbliche, nel portale europeo della giustizia elettronica, e aggiornare le informazioni comunicate dagli Stati membri.
(90)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare il presente regolamento promuove l'applicazione dell'articolo 7 sul diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, dell'articolo 21 sul divieto di discriminazione e dell'articolo 24 sulla tutela dei diritti del minore.
(91)Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e del diritto alla tutela della vita privata, sancito dalla Carta. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR), al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla protezione dei dati nell'ambito delle istituzioni UE, EUDPR) e alla direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(92)Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è possibile che le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri debbano trattare dati personali ai fini dell'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e del riconoscimento della filiazione tra Stati membri. Potrebbero cioè dover trattare dati personali per l'accertamento della filiazione in una situazione transfrontaliera, il rilascio degli attestati che accompagnano le decisioni giudiziarie o gli atti pubblici, il rilascio del certificato europeo di filiazione, la presentazione di documenti per il riconoscimento della filiazione, l'ottenimento di una decisione di assenza di motivi di diniego del riconoscimento della filiazione o la domanda di diniego del riconoscimento della filiazione. I dati personali trattati dalle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono contenuti nei documenti evasi dalle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri ai fini di cui sopra. I dati personali trattati riguarderanno in particolare i figli, i genitori e i loro rappresentanti legali. I dati personali trattati dalle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere trattati conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare il GDPR. Sempre ai fini dell'applicazione del presente regolamento è possibile che la Commissione debba trattare dati personali in relazione alla comunicazione elettronica tra le persone fisiche o i loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri per richiedere, ricevere e inviare un certificato europeo di filiazione, o in relazione a procedimenti per il riconoscimento o il diniego del riconoscimento della filiazione, attraverso il punto di accesso elettronico europeo nel sistema informatico decentrato. I dati personali trattati dalla Commissione dovrebbero essere trattati in conformità dell'EUDPR.
(93)Il presente regolamento dovrebbe fungere da base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, GDPR e da parte della Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, EUDPR. Il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi del presente regolamento rispetta le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, GDPR, in quanto i dati saranno trattati da autorità giurisdizionali che esercitano le loro funzioni giurisdizionali conformemente alla lettera f), o in quanto il trattamento sarà necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del presente regolamento, il cui obiettivo è agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione in un altro Stato membro per garantire ai figli in situazioni transfrontaliere nell'Unione la tutela dei diritti fondamentali e di altri diritti, conformemente alla lettera g). Analogamente il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi del presente regolamento rispetta le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, EUDPR, in quanto sarà necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria conformemente alla lettera f), o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del presente regolamento, conformemente alla lettera g).
(94)I dati personali dovrebbero essere trattati ai sensi del presente regolamento solamente per le finalità specifiche ivi stabilite, fatto salvo il trattamento ulteriore per finalità di archiviazione nel pubblico interesse conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 89 GDPR, dato che, una volta che la filiazione sia stata accertata in una situazione transfrontaliera oppure riconosciuta, è possibile che le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri debbano trattare dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse. In quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri della filiazione, materia di stato civile che può continuare ad essere pertinente per un periodo di tempo indeterminato, il presente regolamento non dovrebbe limitare il periodo di conservazione delle informazioni e dei dati personali trattati.
(95)Ai fini dell'accertamento della filiazione in una situazione transfrontaliera, del rilascio degli attestati che accompagnano le decisioni giudiziarie o gli atti pubblici, del rilascio di un certificato europeo di filiazione, della presentazione di documenti per il riconoscimento della filiazione, dell'ottenimento di una decisione di assenza di motivi di diniego del riconoscimento della filiazione o della domanda di diniego del riconoscimento della filiazione, dovrebbero essere considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, GDPR le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri da questi autorizzate ad applicare il presente regolamento. Ai fini della gestione tecnica, dello sviluppo, della manutenzione, della sicurezza e del supporto del punto di accesso elettronico europeo, e della comunicazione tra le persone fisiche o i loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri attraverso il punto di accesso elettronico europeo e il sistema informatico decentrato, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, EUDPR. I titolari del trattamento dovrebbero garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati trattati per le finalità di cui sopra.
(96)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data [XX].
(97)[A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE
(97 bis)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del ...,] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
(98)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(99)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di competenza, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici, ma, a motivo dell'applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.
Articolo 2
Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione
1.Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE. In particolare esso non pregiudica il limite alla possibilità di far valere la clausola dell'ordine pubblico a giustificazione del rifiuto di riconoscere la filiazione se, ai sensi del diritto dell'Unione sulla libera circolazione, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere un documento che accerta il rapporto di filiazione rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro ai fini dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
2.Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/1191, specie per quanto riguarda i documenti pubblici, come definiti da quel regolamento, che accertano la nascita, la filiazione e l'adozione.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica nella materia civile della filiazione in situazioni transfrontaliere.
2.Il presente regolamento non si applica:
(a)all'esistenza, alla validità o al riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, come l'unione registrata;
(b)in materia di responsabilità genitoriale;
(c)alla capacità giuridica delle persone fisiche;
(d)all'emancipazione;
(e)all'adozione internazionale;
(f)alle obbligazioni alimentari;
(g)ai trust e alle successioni;
(h)alla cittadinanza;
(i)ai requisiti legali relativi all'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro e agli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro.
3.Il presente regolamento non si applica al riconoscimento delle decisioni giudiziarie di accertamento della filiazione rese in uno Stato terzo né al riconoscimento o, a seconda dei casi, all'accettazione degli atti pubblici di accertamento o prova della filiazione redatti o registrati in uno Stato terzo.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1."filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i genitori e i figli. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;
2."figlio": persona di qualunque età di cui deve essere accertata o riconosciuta o provata la filiazione;
3."accertamento della filiazione": la determinazione per legge del rapporto tra il figlio e ciascun genitore, compreso l'accertamento della filiazione a seguito di azione di contestazione di una filiazione già accertata;
4."autorità giurisdizionale": l'autorità che in uno Stato membro esercita funzioni giudiziarie in materia di filiazione;
5."decisione giudiziaria": la decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un'ordinanza o una sentenza, che riguardi questioni relative alla filiazione;
6."atto pubblico": un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro nella materia della filiazione e la cui autenticità:
(a)riguardi la firma e il contenuto dell'atto; e
(b)sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;
7."Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria di filiazione, è stato formalmente redatto o registrato l'atto pubblico di filiazione, oppure è stato rilasciato il certificato europeo di filiazione;
8."sistema informatico decentrato": sistema informatico come definito all'articolo 2, punto 4, del [regolamento sulla digitalizzazione];
9."punto di accesso elettronico europeo": punto di accesso interoperabile come definito all'articolo 2, punto 5, del [regolamento sulla digitalizzazione].
Articolo 5
Competenza in materia di filiazione negli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione.
CAPO II
COMPETENZA
Articolo 6
Competenza generale
Sono competenti a decidere delle questioni inerenti alla filiazione le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
(a)di residenza abituale del figlio alla data in cui sono adite, oppure
(b)di cittadinanza del figlio alla data in cui sono adite, oppure
(c)di residenza abituale del convenuto alla data in cui sono adite, oppure
(d)di residenza abituale dell'uno o dell'altro genitore alla data in cui sono adite, oppure
(e)di cittadinanza dell'uno o dell'altro genitore alla data in cui sono adite, oppure
(f)di nascita del figlio.
Articolo 7
Competenza fondata sulla presenza del figlio
Qualora non sia possibile determinare la competenza ai sensi dell'articolo 6, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio.
Articolo 8
Competenza residua
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 6 o 7, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.
Articolo 9
Forum necessitatis
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in materia di filiazione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
Articolo 10
Questioni incidentali
1.Se l'esito di un procedimento pendente dinanzi l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la filiazione, l'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se detto Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.
2.La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
Articolo 11
Adizione di un'autorità giurisdizionale
L'autorità giurisdizionale si considera adita:
(a)alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;
(b)se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l'autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
(c)se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale decide di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.
Articolo 12
Verifica della competenza
Dichiara d'ufficio la propria incompetenza l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.
Articolo 13
Esame della procedibilità
1.Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2.In luogo del paragrafo 1, si applica l'articolo 22 del regolamento (UE) 2020/1784 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3.Ove non sia applicabile il regolamento (UE) 2020/1784, si applica l’articolo 15 della convenzione dell'Aja, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.
Articolo 14
Litispendenza
1.Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ogni autorità giurisdizionale adita dopo la prima sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2.Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale adita, ogni altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale richiedente la data in cui è stata adita.
3.Quando è stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, ogni autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
Articolo 15
Diritto dei figli ad esprimere la propria opinione
1.Nell'esercitare la competenza ai sensi del presente regolamento, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, al figlio minore di anni 18 di cui deve essere accertata la filiazione e capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2.Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al figlio minore di anni 18 la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e grado di maturità.
CAPO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 16
Applicazione universale
La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
Articolo 17
Legge applicabile
1.La legge applicabile all'accertamento della filiazione è quella dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita oppure, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale di detta persona al momento della nascita, la legge dello Stato di nascita del figlio.
2.In deroga al paragrafo 1, se la legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 permette di accertare la filiazione per un solo genitore, all'accertamento della filiazione per il secondo genitore può applicarsi la legge dello Stato di cittadinanza del primo o del secondo genitore oppure la legge dello Stato di nascita del figlio.
Articolo 18
Ambito della legge applicabile
La legge designata come applicabile all'accertamento della filiazione dal presente regolamento disciplina, in particolare:
(a)le procedure di accertamento o contestazione della filiazione;
(b)gli effetti giuridici vincolanti e/o l'efficacia probatoria degli atti pubblici;
(c)la legittimazione ad agire in giudizio per accertare o contestare la filiazione;
(d)i termini per accertare o contestare la filiazione.
Articolo 19
Modifica della legge applicabile
Una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la filiazione già accertata in uno Stato membro in conformità del presente regolamento.
Articolo 20
Validità formale
1.Un atto giuridico unilaterale di accertamento della filiazione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di una delle leggi seguenti:
(a)la legge applicabile all'accertamento della filiazione a norma dell'articolo 17;
(b)la legge dello Stato in cui l'autore dell'atto risiede abitualmente; o
(c)la legge del paese in cui detto atto è stato compiuto.
2.Un atto giuridico di accertamento della filiazione può essere provato con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui al paragrafo 1 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Articolo 21
Esclusione del rinvio
Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 22
Ordine pubblico del foro
1.L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato determinata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
2.Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Articolo 23
Ordinamenti plurilegislativi
1.Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di filiazione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2.In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
(a)ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi fatto alla legge dell'unità territoriale in cui detta persona ha la residenza abituale;
(b)ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono allo Stato di nascita del figlio, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi fatto alla legge dell'unità territoriale in cui è nato il figlio.
(c)Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di filiazione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.
CAPO IV
RICONOSCIMENTO
SEZIONE 1
Disposizioni generali sul riconoscimento
Articolo 24
Riconoscimento delle decisioni giudiziarie
1.Le decisioni giudiziarie di filiazione pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
2.In particolare non è necessario alcun procedimento particolare per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione giudiziaria di filiazione pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3.Se il riconoscimento di una decisione giudiziaria è richiesto in via incidentale dinanzi l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
Articolo 25
Decisione di assenza di motivi di diniego del riconoscimento
1.Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui agli articoli da 32 a 34, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 31.
2.La competenza territoriale dell'autorità giurisdizionale comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 è determinata dalla legge dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 26
Documenti da presentare per il riconoscimento
1.La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
(a)copia della decisione giudiziaria, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
(b)l'apposito attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 29.
2.L'autorità giurisdizionale o altra autorità competente dinanzi la quale è invocata una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).
3.L'autorità giurisdizionale o altra autorità competente dinanzi la quale è invocata una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro può richiedere alla parte di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione giudiziaria oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente dell'attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
Articolo 27
Mancata produzione di documenti
1.Qualora i documenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, non siano prodotti, l'autorità giurisdizionale o altra autorità competente dinanzi la quale è invocata una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2.Qualora l'autorità giurisdizionale o altra autorità competente dinanzi la quale è invocata una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione di detti documenti equivalenti.
Articolo 28
Sospensione del procedimento
L'autorità giurisdizionale dinanzi la quale è invocata una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
(a)la decisione giudiziaria è stata impugnata nello Stato membro di origine con un mezzo ordinario; o
(b)è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 25 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.
Articolo 29
Rilascio dell'attestato
1.L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 procede, su istanza di parte, al rilascio di un attestato per una decisione giudiziaria di filiazione utilizzando il modello di cui all'allegato I.
2.L'attestato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione giudiziaria. L'attestato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3.L'attestato deve contenere un'informativa a uso dei cittadini dell'Unione e relativi familiari che dichiari che l'attestato lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione e che, ai fini dell'esercizio di detti diritti, la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
4.Il rilascio dell'attestato non è soggetto a contestazione.
Articolo 30
Rettifica dell'attestato
1.L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica dell'attestato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione giudiziaria da riconoscere e l'attestato.
2.Alla procedura di rettifica dell'attestato si applica il diritto dello Stato membro di origine.
Articolo 31
Motivi di diniego del riconoscimento
1.Il riconoscimento di una decisione giudiziaria è negato:
(a)se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
(b)quando la decisione giudiziaria è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati ai convenuti contumaci in tempo utile e in modo tale che possano presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che detti convenuti hanno accettato inequivocabilmente la decisione giudiziaria;
(c)su domanda della persona che ritiene che la decisione giudiziaria sia lesiva della propria paternità o maternità del figlio, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;
(d)se e nella misura in cui la decisione giudiziaria è incompatibile con una decisione giudiziaria di filiazione successivamente resa nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento;
(e)se e nella misura in cui la decisione giudiziaria è incompatibile con una decisione giudiziaria di filiazione successivamente resa in un altro Stato membro, purché questa soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento.
2.Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
3.Il riconoscimento di una decisione giudiziaria in materia di filiazione può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato ai figli una possibilità di esprimere la propria opinione, salvo se ciò è contrario all'interesse dei figli. Nel caso di figli minori di anni 18, la presente disposizione si applica se detti figli erano capaci di discernimento conformemente all'articolo 15.
SEZIONE 2
Procedura per il diniego del riconoscimento
Articolo 32
Domanda di diniego del riconoscimento
1.Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per la presentazione di una domanda di diniego del riconoscimento è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.
2.Il riconoscimento di una decisione giudiziaria in materia di filiazione è negato qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 31.
3.La competenza territoriale dell'autorità giurisdizionale comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 è determinata dalla legge dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.
4.Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale copia della decisione giudiziaria e, ove applicabile e possibile, l'apposito attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 29.
5.L'autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell'apposito attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 29.
6.L'autorità giurisdizionale può esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione della decisione giudiziaria, se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
7.L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora:
(a)ne sia già in possesso; o
(b)ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.
8.La parte che richiede il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto di quello Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.
Articolo 33
Contestazione o impugnazione
1.Ciascuna parte può contestare o impugnare una decisione giudiziaria relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.
2.La contestazione o impugnazione è proposta dinanzi l'autorità giurisdizionale comunicata dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 71 come l'autorità giurisdizionale dinanzi la quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.
Articolo 34
Ulteriore contestazione o impugnazione
Una decisione giudiziaria resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l'autorità giurisdizionale dinanzi la quale si deve presentare l'ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 71.
SEZIONE 3
Atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti
Articolo 35
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica agli atti pubblici di accertamento della filiazione:
(a)formalmente redatti o registrati in uno Stato membro che assume la competenza ai sensi del capo II; e
(b)aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro in cui sono stati formalmente redatti o registrati.
Articolo 36
Riconoscimento degli atti pubblici
Gli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari. Le sezioni 1 e 2 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.
Articolo 37
Attestato
1.L'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 procede, su istanza di parte, al rilascio di un attestato per un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti utilizzando il modello di cui all'allegato II.
2.L'attestato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:
(a)lo Stato membro che ha autorizzato l'autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l'atto pubblico di accertamento della filiazione è competente ai sensi del capo II; e
(b)l'atto pubblico ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.
3.L'attestato è compilato nella lingua dell'atto pubblico. Può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte.
Ciò non crea l'obbligo per l'autorità competente che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
4.L'attestato deve contenere un'informativa a uso dei cittadini dell'Unione e relativi familiari che dichiari che l'attestato lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione e che, ai fini dell'esercizio di detti diritti, la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
5.Qualora l'attestato non sia prodotto, l'atto pubblico non è riconosciuto in un altro Stato membro.
Articolo 38
Rettifica e revoca dell'attestato
1.L'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica dell'attestato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra l'atto pubblico e l'attestato.
2.L'autorità competente di cui al paragrafo 1, su richiesta o d'ufficio, revoca l'attestato se questo risulta rilasciato per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 37.
3.La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca dell'attestato è disciplinata dal diritto dello Stato membro di origine.
Articolo 39
Motivi di diniego del riconoscimento
1.Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti è negato:
(a)se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
(b)su domanda della persona che ritiene che l'atto pubblico sia lesivo della propria paternità o maternità del figlio, se è stato formalmente redatto o registrato senza darle la possibilità di essere ascoltata;
(c)se e nella misura in cui l'atto pubblico è incompatibile con una decisione giudiziaria di filiazione successivamente resa, o con un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti successivamente redatto o registrato nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento;
(d)se e nella misura in cui l'atto pubblico è incompatibile con una decisione giudiziaria di filiazione successivamente resa, o con un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti successivamente redatto o registrato in un altro Stato membro, purché detta decisione giudiziaria o detto atto pubblico successivo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento.
2.Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
3.Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti può essere negato qualora l'atto sia stato formalmente redatto o registrato senza aver dato ai figli una possibilità di esprimere la propria opinione. Nel caso di figli minori di anni 18, la presente disposizione si applica se detti figli erano capaci di discernimento.
SEZIONE 4
Altre disposizioni
Articolo 40
Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale di origine
Non si può procedere al riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine che accerta la filiazione. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 6 a 9.
Articolo 41
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro o l'atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 42
Spese
Il presente capo si applica altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento.
Articolo 43
Patrocinio a spese dello Stato
1.L'istante che nello Stato membro di origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 32, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento.
2.L'istante che nello Stato membro di origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi un'autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 beneficia, nei procedimenti previsti all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 32, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1.
A tal fine tale parte presenta una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dalle spese.
CAPO V
ATTI PUBBLICI PRIVI DI EFFETTI GIURIDICI VINCOLANTI
Articolo 44
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma aventi efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro.
Articolo 45
Accettazione degli atti pubblici
1.Un atto pubblico privo di effetti giuridici nello Stato membro di origine ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro di origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è presentato.
2.Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
3.La persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che lo ha formalmente redatto o registrato nello Stato membro di origine di compilare il modello di cui all'allegato III precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro di origine.
4.L'attestato deve contenere un'informativa a uso dei cittadini dell'Unione e relativi familiari che dichiari che l'attestato lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione e che, ai fini dell'esercizio di detti diritti, la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
5.Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato membro. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fintanto che la contestazione è pendente dinanzi l'autorità giurisdizionale competente.
6.Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in detto atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine per quanto concerne i punti contestati fintanto che la contestazione è pendente dinanzi l'autorità giurisdizionale competente.
7.Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in detto atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere tale questione.
CAPO VI
CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE
Articolo 46
Istituzione di un certificato europeo di filiazione
1.Il presente regolamento istituisce un certificato europeo di filiazione ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 53.
2.L'uso del certificato non è obbligatorio.
3.Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 53 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.
Articolo 47
Scopo del certificato
Il certificato è destinato a essere utilizzato da un figlio o da un rappresentante legale che in un altro Stato membro ha necessità di far valere lo status di filiazione proprio o di detto figlio, rispettivamente.
Articolo 48
Competenza a rilasciare il certificato
1.Il certificato è rilasciato nello Stato membro in cui è stata accertata la filiazione e le cui autorità giurisdizionali, come definite all'articolo 4, punto 4, sono competenti a norma dell'articolo 6, dell'articolo 7 o dell'articolo 9.
2.L'autorità di rilascio dello Stato membro di cui al paragrafo 1, comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71, è:
(a)un'autorità giurisdizionale quale definita all'articolo 4, punto 4; o
(b)un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di filiazione.
Articolo 49
Domanda di certificato
1.Il certificato è rilasciato su richiesta del figlio ("richiedente") o del rappresentante legale, se applicabile.
2.Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modello di cui all'allegato IV.
3.La domanda deve contenere le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed essere corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 2:
(a)le generalità del richiedente: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza (se nota), numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;
(b)le generalità dell'eventuale rappresentante legale del richiedente: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
(c)le generalità di ciascun genitore: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;
(d)il luogo e lo Stato membro in cui è registrata la filiazione;
(e)gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere la filiazione, allegando l'originale o copia del o dei documenti di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti o la prova della filiazione;
(f)gli estremi dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha accertato la filiazione, dell'autorità competente che ha emesso un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti, o dell'autorità competente che ha emesso un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro;
(g)una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;
(h)qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.
Articolo 50
Esame della domanda
1.Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
2.Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.
3.Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4.Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri dello stato civile, delle persone fisiche o anagrafici e in altri registri in cui sono riportati fatti rilevanti ai fini della filiazione del richiedente, ove detta autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.
Articolo 51
Rilascio del certificato
1.L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile all'accertamento della filiazione. A tal fine utilizza il modello di cui all'allegato V.
L'autorità di rilascio non emette il certificato in particolare quando:
(a)gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
(b)il certificato non è conforme a una decisione giudiziaria riguardante gli stessi elementi.
2.I diritti riscossi per il rilascio del certificato non devono essere superiori a quelli previsti per il rilascio, ai sensi del diritto nazionale, di un certificato comprovante la filiazione del richiedente.
Articolo 52
Contenuto del certificato
Il certificato contiene le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
(a)il nome, l'indirizzo e gli estremi dell'autorità di rilascio dello Stato membro;
(b)se diversi, il nome, l'indirizzo e gli estremi dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha accertato la filiazione, dell'autorità competente che ha emesso un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti, o dell'autorità competente che ha emesso un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro;
(c)il numero di riferimento del fascicolo;
(d)la data e il luogo di rilascio;
(e)il luogo e lo Stato membro in cui è registrata la filiazione;
(f)le generalità del richiedente: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza (se nota), numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;
(g)le generalità dell'eventuale rappresentante legale del richiedente: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
(h)le generalità di ciascun genitore: cognome/cognomi (se del caso, cognome/cognomi alla nascita), nome/nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo;
(i)gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
(j)la legge applicabile all'accertamento della filiazione e gli elementi sulla cui base è stata determinata;
(k)un'informativa a uso dei cittadini dell'Unione e relativi familiari che dichiari che il certificato lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo;
(l)firma e/o timbro dell'autorità di rilascio.
Articolo 53
Effetti del certificato
1.Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
2.Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile all'accertamento della filiazione. Si presume che la persona indicata nel certificato come figlio di uno o più genitori specifici possiede lo status indicato nel certificato.
3.Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).
Articolo 54
Copie autentiche del certificato
1.L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o al rappresentante legale.
2.Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 55
Rettifica, modifica o revoca del certificato
1.Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
2.Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o suoi singoli elementi non corrispondano al vero.
3.L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
Articolo 56
Procedure di ricorso
1.Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 51 possono essere contestate dal richiedente il certificato o da un rappresentante legale.
Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 55 e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), possono essere contestate da chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse.
Il ricorso è proposto dinanzi un'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.
2.Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giurisdizionale competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di rilasciare il certificato non era motivato, l'autorità giurisdizionale competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.
Articolo 57
Sospensione degli effetti del certificato
1.Gli effetti del certificato possono essere sospesi:
(a)dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 55; o
(b)dall'autorità giurisdizionale, su richiesta di chiunque abbia diritto di contestare una decisione adottata dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 56, in pendenza di tale contestazione.
2.L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giurisdizionale informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.
Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.
CAPO VII
COMUNICAZIONE DIGITALE
Articolo 58
Comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo
1.Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a quanto segue:
(a)procedimenti volti ad accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione, o procedimenti per il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione;
(b)la domanda, il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca del certificato europeo di filiazione, la sospensione dei suoi effetti o le procedure di ricorso.
2.Alle comunicazioni elettroniche di cui al paragrafo 1 si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, l'articolo 9, paragrafi 1e 3, e l'articolo 10 del [regolamento sulla digitalizzazione].
Articolo 59
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1.Ai fini delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 58, paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire quanto segue:
(a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica;
(b)le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
(c)gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse;
(d)gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per le comunicazioni elettroniche tramite il sistema informatico decentrato.
2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
3.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 60
Software di implementazione di riferimento
1.La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2.La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
Articolo 61
Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei portali informatici nazionali
1.Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato situati sul proprio territorio.
2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3.Nulla osta a che gli Stati membri chiedano sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.
4.La Commissione sostiene tutti i costi di introduzione del sostegno alle comunicazioni elettroniche tramite il punto di accesso elettronico europeo di cui all'articolo 58, paragrafo 1.
Articolo 62
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VIII
ATTI DELEGATI
Articolo 63
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle modifiche degli allegati da I a V allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.
Articolo 64
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.La delega di potere di cui all'articolo 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 63 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7.Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 65
Legalizzazione o altra formalità analoga
Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 66
Relazioni con convenzioni internazionali in vigore
1.Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che stabiliscono disposizioni nelle materie da esso disciplinate.
2.Ciò nondimeno il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui dette convenzioni riguardano materie da esso disciplinate.
3.Il presente regolamento lascia impregiudicata la convenzione dell'Aja, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
4.Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni nn. 16, 33 e 34 della Commissione internazionale dello stato civile.
Articolo 67
Elenco delle convenzioni
1.Entro [sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1. Dopo tale data gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2.La Commissione pubblica nel portale europeo della giustizia elettronica, entro sei mesi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 1:
(a)l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
(b)le denunce di cui al paragrafo 1.
Articolo 68
Protezione dei dati
1.Le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri trattano i dati personali richiesti per l'applicazione del presente regolamento ai fini dell'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e del riconoscimento della filiazione in relazione all'accertamento della filiazione a norma del capo II, al rilascio di attestati a norma degli articoli 29, 37 e 45, al rilascio del certificato europeo di filiazione a norma dell'articolo 51, alla presentazione dei documenti per il riconoscimento della filiazione a norma dell'articolo 26, all'ottenimento di una decisione di assenza di motivi di diniego del riconoscimento a norma dell'articolo 25 o alla domanda di diniego del riconoscimento a norma dell'articolo 32.
2.Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento deve essere limitato a quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 89 GDPR.
3.Ai fini del presente regolamento sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, GDPR le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti dello Stato membro.
4.La Commissione tratta i dati personali richiesti per l'applicazione del presente regolamento nel quadro delle comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri tramite il punto di accesso elettronico europeo nel sistema informatico decentrato.
5.Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento deve essere limitato a quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 4.
6.Ai fini del presente regolamento la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, EUDRP.
Articolo 69
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento si applica alle azioni proposte e agli atti pubblici formalmente redatti o registrati il, o posteriormente al [data di applicazione del presente regolamento].
2.In deroga al paragrafo 1, se la filiazione è accertata in conformità di una delle leggi designate come applicabili a norma del capo III in uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a norma del capo II, gli Stati membri riconoscono:
(a)la decisione giudiziaria di accertamento della filiazione resa in un altro Stato membro nelle azioni proposte prima del [data di applicazione del presente regolamento], e
(b)l'atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine formalmente redatto o registrato prima del [data di applicazione del presente regolamento].
Alle decisioni giudiziarie e agli atti pubblici di cui al presente paragrafo si applica il capo IV.
3.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri accettano un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato membro, purché non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è chiesta l'accettazione.
Agli atti pubblici di cui al presente paragrafo si applica il capo V.
Articolo 70
Riesame
1.Entro [5 anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti in particolare:
(a)il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a norma dell'articolo 32 e il numero di casi in cui è stato accordato detto diniego;
(b)il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 33 e 34, rispettivamente;
(c)il numero di contestazioni dei contenuti di un atto pubblico privo di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine ma avente efficacia probatoria in quel medesimo Stato, e il numero di casi in cui la contestazione ha avuto successo;
(d)il numero di certificati europei di filiazione rilasciati; e
(e)i costi sostenuti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.
Articolo 71
Informazioni da comunicare alla Commissione
1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
(a)le autorità abilitate a redigere o registrare gli atti pubblici in materia di filiazione di cui all'articolo 4, punto 6;
(b)le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare gli attestati di cui agli articoli 29, 37 e 45, e le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rettificare gli attestati di cui all'articolo 38;
(c)le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande di decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento a norma dell'articolo 25 e le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande di diniego del riconoscimento a norma dell'articolo 32 e i ricorsi avverso le decisioni giudiziarie su dette domande di diniego a norma degli articoli 33 e 34 rispettivamente; e
(d)le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare il certificato europeo di filiazione a norma dell'articolo 51 e le autorità giurisdizionali competenti per le procedure di ricorso di cui all'articolo 56.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4.La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.
Articolo 72
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da [primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
L'articolo 71 si applica tuttavia da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente