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Document 52022PC0653

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16

COM/2022/653 final

Bruxelles, 28.11.2022

COM(2022) 653 final

2022/0389(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, in riferimento alla prevista adozione

a)dell'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo di partenariato economico ("APE") UE-Giappone,

b)del regolamento interno del gruppo di esperti.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("accordo") è liberalizzare e agevolare gli scambi e gli investimenti, promuovere un vincolo economico più stretto tra le parti nonché promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca allo sviluppo sostenibile.

L'accordo è stato concluso dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 2018 a seguito della ratifica del Parlamento europeo, avvenuta il 12 dicembre 2018. L'accordo è entrato in vigore il 1º febbraio 2019.

2.2.Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è uno dei comitati specializzati istituiti dall'articolo 22.3, paragrafo 1, dell'accordo e composti da rappresentanti di entrambe le parti. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato specializzato sono prese per consenso e possono essere adottate con riunioni di persona o per iscritto (articolo 22.3, paragrafo 3, lettera f)).

2.3.Gli atti previsti del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

A norma dell'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce un elenco di almeno dieci persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'APE UE-Giappone.

Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini di alcuna delle parti e che possano esercitare la funzione di presidente del gruppo.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di elenco di dodici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto.

L'elenco soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, in base al quale ogni sottoelenco deve comprendere almeno tre persone. Il sottoelenco per l'UE comprende quattro persone, il sottoelenco per il Giappone quattro persone e il sottoelenco dei presidenti scelti congiuntamente quattro persone.

Inoltre, a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 2, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il regolamento interno del gruppo di esperti.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di regolamento interno.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

L'atto che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 16.8 e 22.3 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2022/0389 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018 2 , l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("accordo"), che è entrato in vigore il 1º febbraio 2019.

(2)L'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisca un elenco di almeno dieci persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16.

(3)L'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il regolamento interno del gruppo di esperti.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.

(5)A norma dell'articolo 22.3, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono essere adottate anche per iscritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1.
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Bruxelles, 28.11.2022

COM(2022) 653 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16


ALLEGATO

Progetto di DECISIONE N. …/2022
DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del [data]

riguardante l'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e del regolamento interno del gruppo di esperti

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("APE UE-Giappone"), in particolare l'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

L'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("il comitato") stabilisca un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma di tale articolo.

L'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato adotti il regolamento interno del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto è stabilito come indicato nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento interno del gruppo di esperti è stabilito come indicato nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

L'elenco di persone e il regolamento interno del gruppo di esperti, di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 della presente decisione, stabiliti in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d), dell'accordo sono validi dalla data di adozione della presente decisione.


ELENCO DI ESPERTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 16.18, PARAGRAFO 4, LETTERA d), DELL'APE UE-GIAPPONE

Sottoelenco per l'Unione europea 

1.Jorge CARDONA

2.Karin LUKAS

3.Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

4.Geert VAN CALSTER

Sottoelenco per il Giappone 

1.Shin-ichi AGO

2.Yukari TAKAMURA

3.Dai TAMADA

4.Nobuyuki YAGI

Sottoelenco di persone che non sono cittadini di alcuna delle parti e che possono esercitare la funzione di presidente del gruppo

1.Armand DE MESTRAL (Canada)

2.Jennifer A. HILLMAN (Stati Uniti)

3.Arthur Edmond APPLETON (Stati Uniti)

4.Nathalie BERNASCONI (Svizzera)


REGOLAMENTO INTERNO DI UN GRUPPO DI ESPERTI

Nelle procedure del gruppo di esperti di cui al capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, si applicano le seguenti norme:

I. Definizioni

1.Nel presente regolamento interno si intende per:

a)"personale amministrativo": rispetto a un esperto, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti;

b)"consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza ai fini della procedura del gruppo di esperti, ad eccezione dei rappresentanti di quella parte;

c)"accordo": l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;

d)"assistente": una persona che, su mandato di un esperto, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)"codice di condotta": il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo, adottato con decisione n. 1/2019 del comitato misto dell'accordo il 10 aprile 2019;

f)"comitato": il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo;

g)"giorni": i giorni di calendario;

h)"esperto": un membro di un gruppo di esperti;

i)"gruppo di esperti": un gruppo di esperti convocato a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo;

j)"procedimento": il procedimento del gruppo di esperti;

k)"rappresentante": rispetto a una parte, un funzionario o qualsiasi altra persona di un ministero, un'agenzia o un altro ente pubblico di una parte e altro personale, che la parte nomini come suo rappresentante ai fini del procedimento del gruppo di esperti;

l)"parte richiedente": la parte che chiede la convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo; e

m)"parte chiamata a rispondere": la parte che riceve dalla parte richiedente la richiesta di convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo.

II. Nomina degli esperti

2.Il copresidente della parte richiedente del comitato istituito a norma dell'articolo 16.13 dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo e informa con il dovuto anticipo il copresidente della parte chiamata a rispondere della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte chiamata a rispondere può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

3.Le parti informano per iscritto ciascuna delle persone nominate per esercitare la funzione di esperto a norma dell'articolo 16.18 dell'accordo dell'avvenuta nomina. Ciascuna di esse conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata dell'avvenuta nomina.

III. Codice di condotta

4.Il codice di condotta si applica, mutatis mutandis, agli esperti che esercitano la propria funzione nel gruppo di esperti.

IV. Riunione organizzativa

5.Salvo diversa decisione delle parti, le parti si riuniscono con il gruppo di esperti entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni che le parti o il gruppo di esperti ritengano opportuno affrontare, tra cui:

a)i compensi e il rimborso delle spese degli esperti, che sono stabiliti in conformità alle norme e ai criteri dell'OMC;

b)le spese per eventuali assistenti o personale amministrativo che gli esperti decidono di ingaggiare. Salvo diversa decisione delle parti, l'importo totale dei compensi per l'assistente o il personale amministrativo di ciascun esperto non supera il 50 % del compenso di tale esperto; e

c)il calendario del procedimento, che è stabilito in base al fuso orario della parte chiamata a rispondere.

Possono partecipare alla riunione, di persona, in teleconferenza o in videoconferenza, solo gli esperti e i rappresentanti delle parti che siano funzionari o altre persone di un ministero, agenzia o altro ente pubblico.

V. Notifiche

6.Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:

a)trasmesso dal gruppo di esperti è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;

b)trasmesso da una parte al gruppo di esperti è inviato in copia all'altra parte allo stesso momento; e

c)trasmesso da una parte all'altra parte è inviato in copia al gruppo di esperti allo stesso momento, ove opportuno.

7.Le notifiche di cui al paragrafo 6 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata.

8.Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del gruppo di esperti possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

9.Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo del Giappone o dell'Unione europea o con un qualsiasi altro giorno di chiusura ufficiale o per forza maggiore degli uffici del governo di una parte, il documento si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Nella riunione organizzativa di cui al paragrafo 5 ciascuna parte presenta un elenco dei propri giorni festivi e di ogni altro giorno di chiusura ufficiale dei propri uffici. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del gruppo di esperti.

VI. Comunicazioni scritte

10.La parte richiedente trasmette le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere trasmette la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte richiedente.

VII. Richieste di informazioni e pareri

11.In conformità all'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo, per le questioni attinenti agli strumenti dell'OIL o agli accordi multilaterali in materia di ambiente, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi internazionali pertinenti che ritenga appropriati.

12.Prima di chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi di cui al paragrafo 11, il gruppo di esperti concede alle parti la possibilità di esprimere osservazioni sull'elenco di organizzazioni o organismi e sulle richieste da rivolgere loro.

13.Il gruppo di esperti presenta le informazioni ottenute a norma del paragrafo 11 alle parti, le quali hanno la possibilità di esprimere le proprie osservazioni in merito.

VIII. Funzionamento del gruppo di esperti

14.Il presidente del gruppo di esperti presiede tutte le riunioni. Il gruppo di esperti può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

15.Salvo altrimenti disposto nell'articolo 16.18 dell'accordo o nel presente regolamento interno, il gruppo di esperti può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

16.Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dall'articolo 16.18 dell'accordo, dal presente regolamento interno o dal codice di condotta, previa consultazione delle parti il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.

17.Il gruppo di esperti, previa consultazione delle parti, può modificare qualsiasi termine, eccetto quello stabilito all'articolo 16.18 dell'accordo, e può introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo. Nel consultare le parti, il gruppo di esperti le informa per iscritto in merito alla modifica o all'adeguamento proposti e alla relativa motivazione.

IX. Udienze

18.In base al calendario stabilito a norma del paragrafo 5 e previa consultazione delle parti e degli altri esperti, il presidente del gruppo di esperti fissa la data e l'ora dell'udienza.

19.Salvo diversa decisione delle parti, le udienze si svolgono alternativamente in una parte e nell'altra parte e la prima udienza si tiene nella parte chiamata a rispondere. Salvo diversa decisione delle parti, la parte in cui si svolge l'udienza:

a)stabilisce il luogo dell'udienza e ne informa il presidente del gruppo di esperti; ed

b)è responsabile dell'organizzazione logistica dell'udienza.

20.Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 49, le spese sostenute per l'organizzazione logistica dell'udienza sono ripartite tra le parti.

21.Il presidente del gruppo di esperti notifica per iscritto e a tempo debito alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

22.In linea di principio dovrebbe essere prevista soltanto un'udienza. Previa consultazione delle parti e su richiesta di una di esse o di propria iniziativa, il gruppo di esperti può convocare altre udienze nel caso in cui la controversia riguardi questioni di eccezionale complessità. I paragrafi da 18 a 21 si applicano mutatis mutandis a ciascuna delle udienze aggiuntive.

23.Le udienze del gruppo di esperti sono aperte al pubblico, tranne qualora le parti decidano diversamente o le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. È opportuno che non siano effettuate registrazioni audio o video dell'udienza da parte del pubblico. Le udienze che si svolgono a porte chiuse sono riservate conformemente al paragrafo 39.

24.Tutti gli esperti sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

25.Salvo diversa decisione delle parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a)i rappresentanti delle parti;

b)i consulenti;

c)gli assistenti e il personale amministrativo;

d)gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del gruppo di esperti; e

e)i rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi internazionali pertinenti, secondo quanto deciso dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo.

26.Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al gruppo di esperti l'elenco dei nominativi delle persone che, nel corso dell'udienza, interverranno con presentazioni o argomentazioni orali per conto di quella parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

27.Il gruppo di esperti conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte richiedente e alla parte chiamata a rispondere sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

Argomentazione

a)argomentazione della parte richiedente; e

b)argomentazione della parte chiamata a rispondere;

Argomentazione di contestazione

a)replica della parte richiedente; e

b)replica della parte chiamata a rispondere.

28.Il gruppo di esperti può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

29.Il gruppo di esperti predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal gruppo di esperti.

30.Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

X. Deliberazioni

31.Solo gli esperti possono partecipare alle deliberazioni del gruppo di esperti.

XI. Domande scritte

32.Il gruppo di esperti può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

33.Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal gruppo di esperti. A ciascuna parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia.

XII. Sostituzione degli esperti

34.L'articolo 16.18, paragrafo 4, dell'accordo si applica mutatis mutandis qualora uno degli esperti del gruppo di esperti originario non sia in grado di partecipare, si ritiri o debba essere sostituito nel procedimento del gruppo ai sensi dell'articolo 16.18 dell'accordo.

35.Se una parte ritiene che un esperto non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha raccolto prove sufficienti del fatto che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta.

36.Se una parte ritiene che un esperto diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo esperto in conformità al paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un esperto, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del gruppo di esperti, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il nuovo esperto è selezionato in conformità al paragrafo 34.

37.Se una parte ritiene che il presidente del gruppo di esperti non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo presidente in conformità al paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta ai due esperti rimanenti. Gli esperti decidono, entro 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta, se sussiste la necessità di sostituire il presidente del gruppo di esperti. La decisione degli esperti riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli esperti concludono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità al paragrafo 34.

38.I procedimenti sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai paragrafi da 34 a 37.

XIII. Riservatezza

39.Il gruppo di esperti e le parti considerano riservate le informazioni che una parte abbia comunicato in via riservata al gruppo di esperti. Qualora una parte presenti al gruppo di esperti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte ed entro 20 giorni dalla data della richiesta, una versione non riservata delle comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno impedisce a una parte di rendere pubbliche le proprie comunicazioni nella misura in cui non divulghi informazioni indicate come riservate dall'altra parte. Il gruppo di esperti si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Il gruppo di esperti e le parti rispettano la riservatezza dell'udienza del gruppo di esperti che si svolge a porte chiuse.

XIV. Contatti unilaterali

40.Il gruppo di esperti non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

41.Un esperto non discute di un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe le parti in assenza degli altri esperti.

XV. Comunicazioni a titolo di amicus curiae

42.Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite in una parte che sono indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni siano ricevute entro 10 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti.

43.Le comunicazioni sono concise e comunque non più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia e sono direttamente attinenti a una questione di fatto o di diritto esaminata dal gruppo di esperti. Le comunicazioni contengono una descrizione della persona che le presenta, compresi:

a)per una persona fisica, la sua cittadinanza; e

b)per una persona giuridica, il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento.

Ogni persona precisa nelle sue comunicazioni gli interessi che essa ha nel quadro del procedimento. Le comunicazioni sono redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai paragrafi 45 e 46 del presente regolamento interno.

44.Nella propria relazione il gruppo di esperti elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dei paragrafi 42 e 43. Il gruppo di esperti non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Il gruppo di esperti prende in considerazione le osservazioni delle parti che gli siano state presentate entro 30 giorni.

XVI. Lingua e traduzione

45.Nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 16.17 dell'accordo e non successivamente alla riunione organizzativa di cui al paragrafo 5, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune del procedimento dinanzi al gruppo di esperti. Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento interno da parte del comitato in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'accordo, ciascuna parte notifica all'altra un elenco delle lingue di sua preferenza. L'elenco comprende almeno una lingua di lavoro dell'OMC.

46.Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta e, ove opportuno, fornisce al contempo una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'OMC notificate dall'altra parte in conformità al paragrafo 45. La parte responsabile dell'organizzazione dell'udienza orale predispone, ove opportuno, l'interpretazione delle comunicazioni orali nella stessa lingua di lavoro dell'OMC.

47.La relazione interinale e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nella lingua di lavoro comune. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nelle lingue di lavoro dell'OMC di cui al paragrafo 46.

48.Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto in conformità al presente regolamento interno.

49.Laddove risulti necessaria la traduzione o l'interpretazione delle comunicazioni scritte e orali di una parte nella lingua di lavoro pertinente dell'OMC, tale parte sostiene i relativi costi.

XVII. Relazione del gruppo di esperti

50.Il gruppo di esperti presenta alle parti una relazione interinale e una relazione finale in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 5, dell'accordo. La relazione finale è resa pubblica. Il gruppo di esperti non deve divulgare la propria relazione prima della pubblicazione ad opera delle parti.

XVIII Revisione

51.Il presente regolamento interno può essere rivisto mediante accordo tra le Parti.

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