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Document 52022PC0472

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

    COM/2022/472 final

    Bruxelles, 20.9.2022

    COM(2022) 472 final

    2022/0287(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato per il commercio.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

    Obiettivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo") è liberalizzare e facilitare gli scambi commerciali e gli investimenti tra le parti. L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

    2.2.Il comitato per il commercio

    Il comitato per il commercio assicura il corretto funzionamento dell'accordo, sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione dell'accordo e ne promuove gli obiettivi generali, sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo, esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le parti, si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nei settori oggetto dell'accordo ed esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto dell'accordo. Il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e o dai rispettivi delegati. Le decisioni sono adottate all'unanimità. L'Unione e i suoi Stati membri sono tenuti costantemente informati sul funzionamento dell'accordo attraverso il Comitato della politica commerciale e le decisioni del comitato per il commercio sono soggette alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2.3.L'atto previsto del comitato per il commercio

    A norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f) dell'accordo, il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

    Il progetto di regolamento interno è stato oggetto di consultazioni prolungate per il raggiungimento di un consenso, non ancora finalizzate alla data della prima riunione del comitato per il commercio, svoltasi il 7 dicembre 2021.

    La finalità dell'atto previsto è formalizzare le modalità di funzionamento del comitato per il commercio.

    L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo, il quale dispone che le parti possono adottare decisioni in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, ove previsto dall'accordo. Le decisioni adottate in tali comitati sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, come previsto dall'accordo.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

    L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Dopo l'adozione è prevista la pubblicazione della decisione del comitato per il commercio.

    2022/0287 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio 2 l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

    (2)A norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo, il comitato per il commercio istituito dall'accordo ("comitato per il commercio") può adottare il proprio regolamento interno.

    (3)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

    (4)La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (2)    GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3.
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    Bruxelles, 20.9.2022

    COM(2022) 472 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio


    ALLEGATO

    Progetto di
    DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

    del ...

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f),

    considerato che a norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno,

    DECIDE:

    1.È adottato il regolamento interno del comitato per il commercio, che figura nell'allegato.

    2.La presente decisione entra in vigore il [data da concordare].

    Fatto a ..., ...

    Per il comitato per il commercio

    I copresidenti


    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

    istituito dall'articolo 16.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

    ARTICOLO 1

    Ruolo e nome del comitato per il commercio

    1.Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, (di seguito "l'accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 16.1 dell'accordo.

    2.Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, detto comitato è definito "comitato per il commercio".

    ARTICOLO 2

    Composizione e copresidenti

    1.A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio comprende rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica di Singapore ed è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore o dai rispettivi delegati.

    2.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario delegato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario delegato abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

    ARTICOLO 3

    Segretariato

    1.I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.

    2.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo membro.

    ARTICOLO 4

    Riunioni

    1.A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti.

    2.Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Singapore, salvo diversa decisione dei copresidenti.

    3.Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

    4.Le riunioni possono essere svolte in presenza o tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

    ARTICOLO 5

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione il membro del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte informa il membro del segretariato dell'altra parte in merito alla prevista composizione delle delegazioni della propria parte. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

    ARTICOLO 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.Almeno 15 giorni prima di una riunione il segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per la riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni.

    2.Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.

    ARTICOLO 7

    Invito di esperti

    I copresidenti del comitato per il commercio possono di comune accordo invitare esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti di ogni riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

    ARTICOLO 8

    Verbali

    1.Entro 21 giorni dalla fine della riunione il membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.

    2.Quando il presente regolamento si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni del comitato specializzato sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.

    3.Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:

    a)tutti i documenti presentati al comitato per il commercio;

    b)qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e

    c)le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

    4.Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.

    5.Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato per il commercio.

    6.Il segretariato adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

    ARTICOLO 9

    Decisioni e raccomandazioni

    1.Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo, come previsto all'articolo 16.4 dell'accordo.

    2.Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

    3.A tal fine il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio assenso in merito al progetto di decisione o di raccomandazione. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio assenso entro il termine specificato dalla parte proponente e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. Se l'altra parte non esprime il proprio assenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella riunione successiva del comitato per il commercio.

    4.Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore o dell'inizio di applicazione a seconda dei casi.

    5.Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e trasmesse a ciascuna delle parti.

    ARTICOLO 10

    Trasparenza

    1.Salvo disposizione contraria nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.

    2.Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

    3.Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

    4.Ciascuna parte può rendere pubblico con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato per il commercio e i verbali approvati dalle parti, redatti a norma dell'articolo 8.

    5.La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

    ARTICOLO 11

    Lingue

    1.La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.

    2.Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo. L'articolo 16.21 dell'accordo si applica mutatis mutandis alle decisioni di modifica o interpretazione dell'accordo adottate dal comitato per il commercio. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio, compresa quella con cui viene adottato il presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

    3.Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

    ARTICOLO 12

    Spese

    1.Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

    2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    ARTICOLO 13

    Comitati specializzati e altri organismi

    1.A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo possono essere istituiti comitati specializzati per trattare tutte le questioni loro delegate dal comitato per il commercio.

    2.A norma degli articoli 16.1 e 16.2 dell'accordo, il comitato per il commercio sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

    3.Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.

    4.A norma dell'articolo 16.2 dell'accordo, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.

    5.Salvo diversa decisione adottata da ciascun comitato specializzato, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

    ARTICOLO 14

    Modifiche del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.

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