COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.9.2022
COM(2022) 423 final
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
ALLEGATO I
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MAURIZIO
(2022–2026)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 dell'accordo. Si intende inoltre per:
(1)"accordo": l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea ("l'Unione") e la Repubblica di Maurizio, firmato il 21 dicembre 2013;
(2)"surplus di catture ammissibili": la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
(3)"catture": le specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;
(4)"catture accessorie": lo stesso significato che nel contesto della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e nei regolamenti di Maurizio sulla commercializzazione dei prodotti agricoli (prodotti controllati) del 2013;
(5)"delegazione": la delegazione dell'Unione europea a Maurizio;
(6)"rigetti": le catture non conservate a bordo;
(7)"dispositivi di concentrazione del pesce" o "DCP": un oggetto artificiale o naturale in superficie al di sotto del quale si raggruppano varie specie di pesci che esso attira, aumentando in tal modo le possibilità di catturare tali specie;
(8)"attività di pesca": la ricerca del pesce, la cala, la posa, il traino e il salpamento di un attrezzo da pesca, il recupero a bordo delle catture, il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, la messa in gabbia, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
(9)"autorizzazione di pesca": l'autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità di Maurizio a un operatore, che gli conferisce il diritto di pescare nelle acque di Maurizio per un periodo stabilito ed è equivalente all'autorizzazione di pesca definita dalla normativa dell'Unione;
(10)"possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in catture ammissibili di determinate specie o sforzo di pesca;
(11)"peschereccio": qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di tonnidi e specie affini;
(12)"società mista": una società commerciale costituita a Maurizio da armatori o da imprese nazionali stabilite nelle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;
(13)"sbarco": lo stesso significato che nel contesto della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC);
(14)"osservatore": qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente all'allegato, a osservare l'attuazione delle norme applicabili all'attività di pesca o a osservare l'attività stessa a fini scientifici;
(15)"operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
(16)"protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, con l'allegato e le appendici;
(17)"nave di appoggio": qualsiasi nave dell'Unione che fornisca assistenza a pescherecci, che non è attrezzata per la cattura del pesce e non è utilizzata per operazioni di trasbordo;
(18)"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi sanciti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995; e
(19)"trasbordo": lo stesso significato che nel contesto della IOTC.
Articolo 2
Obiettivo
1.Obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e Maurizio. L'allegato e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.
2.Le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato sono interpretate e applicate nel quadro dell'accordo e conformemente ad esso.
Articolo 3
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria.
Articolo 4
Principi
1.Come disposto dall'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione ("navi dell'Unione") possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio a condizione di essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al capo II dell'allegato.
2.Al fine di proseguire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le parti convengono di cooperare per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
3.Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nelle acque di Maurizio. In linea con il principio di non discriminazione tra le diverse flotte operanti nelle acque di Maurizio, la legislazione di tale paese relativa alle misure tecniche e di conservazione si applica a tutte le flotte industriali che hanno le stesse caratteristiche e che pescano le stesse specie.
4.A fini di trasparenza e tenendo debitamente conto delle disposizioni in materia di riservatezza contenute in qualsiasi altro accordo, Maurizio e l'Unione condividono le informazioni relative agli accordi che autorizzano navi straniere nelle loro acque, indicanti il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate, lo sforzo di pesca e le catture dichiarate, e rendono pubbliche tali informazioni.
5.L'attività di pesca delle navi dell'Unione riguarda il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, stabilito in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nelle acque di Maurizio.
6.Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e in particolare dall'IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.
7.Le parti si impegnano ad attuare il presente protocollo conformemente agli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di Cotonou"), o inclusi nell'articolo equivalente dell'accordo che lo dovesse sostituire.
8.Le parti cooperano per contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio mediante l'apposito sostegno previsto dall'articolo 7 dell'accordo e dalle pertinenti disposizioni del presente protocollo e intrattengono a tal fine un dialogo regolare tra di loro.
9.Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base delle disposizioni del presente protocollo.
10.L'ingaggio di marittimi a bordo delle navi dell'Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e da ogni altra convenzione pertinente, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro.
11.Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sull'attuazione del presente protocollo.
Articolo 5
Possibilità di pesca
1.Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo per le specie altamente migratorie, quali elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, sono le seguenti:
(a)40 pescherecci con reti a circuizione e
(b)45 pescherecci con palangari di superficie.
Maurizio autorizza le navi di appoggio dell'UE incaricate di coadiuvare le operazioni delle navi autorizzate dell'Unione nelle acque mauriziane, entro i limiti e i termini delle risoluzioni della IOTC applicabili alle navi d'appoggio.
2.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente protocollo.
Articolo 6
Contropartita finanziaria
1.Per il periodo di cui all'articolo 3, la contropartita finanziaria totale prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 2 900 000 EUR. Una contropartita finanziaria viene versata inoltre dagli armatori conformemente alle disposizioni dell'allegato.
2.Tale contropartita finanziaria totale comprende:
(a)un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all'anno;
(b)un importo specifico annuo di 275 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio; e
(c)un importo aggiuntivo annuo di 175 000 EUR per sostenere lo sviluppo della politica e dell'economia marittima in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo.
3.Il paragrafo 2 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 11, 12 e 13 del presente protocollo.
4.L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 90 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per ogni anno successivo, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo nell'anno interessato.
5.Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo, i pagamenti sono effettuati, per il primo anno, dopo l'approvazione del programma pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, da parte della commissione mista. A partire dal secondo anno, i pagamenti sono effettuati sulla base delle raccomandazioni della commissione mista in funzione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma dell'anno precedente, come indicato all'articolo 7, paragrafo 4.
6.Se il livello annuo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio supera il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è pari a 50 EUR per tonnellata supplementare catturata.
7.L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
8.L'impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è di competenza esclusiva di Maurizio.
9.Il contributo finanziario è versato su un conto dello Stato detenuto presso la contabilità generale. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), è messa a disposizione dell'autorità mauriziana responsabile dell'attuazione della politica marittima e della pesca. Le autorità mauriziane comunicano e confermano ogni anno all'Unione il numero di conto.
10.Le norme di attuazione dettagliate per l'utilizzo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c), sono concordate nel corso della prima riunione della commissione mista tenuta a norma del presente protocollo. Tali norme comprendono la definizione delle azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, i servizi responsabili, le stime di bilancio corrispondenti, le modalità di erogazione e i meccanismi di rendicontazione.
Articolo 7
Sostegno settoriale
1.Entro tre mesi dalla data in cui ha inizio l'applicazione provvisoria del protocollo, la commissione mista prevista dall'accordo (la "commissione mista") concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione riguardanti, in particolare:
(a)gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per sviluppare col tempo una pesca sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale marittima e della pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca sostenibile in relazione, tra l'altro, ai seguenti settori:
–misure di sostegno e di gestione della pesca, compresa la pesca su piccola scala e l'acquacoltura;
–gestione igienico-sanitaria e gestione della qualità nel settore della pesca nonché sostegno alle capacità nazionali e di esportazione;
–monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);
–promozione delle capacità scientifiche e della cooperazione nel settore della pesca, compresi la raccolta, il trattamento, l'analisi e la comunicazione dei dati relativi alle catture;
–sostegno ad azioni riguardanti le infrastrutture e ad altre azioni pertinenti per lo sviluppo del settore nazionale della pesca;
inoltre il programma settoriale pluriennale comprende, tra gli altri, gli elementi seguenti:
–meccanismi di pianificazione, gestione, attuazione e rendicontazione delle componenti e delle attività finanziarie;
–criteri e procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti;
–meccanismi e azioni per promuovere e dare visibilità alle misure attuate mediante il sostegno settoriale;
(b)il programma annuale e pluriennale in base al quale sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c);
(c)per quanto riguarda la cooperazione nel settore dell'economia oceanica, le parti:
–si impegnano a sviluppare un quadro per rafforzare la cooperazione nel settore dell'economia oceanica, comprendente, tra l'altro, l'acquacoltura, lo sviluppo sostenibile degli oceani, la pianificazione dello spazio marittimo, l'energia marina e l'ambiente marino;
–cooperano all'elaborazione di azioni comuni per il conseguimento di tali obiettivi, anche avvalendosi di programmi e strumenti di cooperazione esistenti; e
–convengono di avviare azioni attraverso la creazione di punti di contatto e lo scambio di informazioni e competenze in tale settore.
2.L'uso della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c), dipende dalla convalida del programma annuale e pluriennale da parte della commissione mista e dalla valutazione dei risultati ottenuti per ciascun programma annuale.
3.Qualsiasi modifica del programma settoriale annuale o pluriennale è approvata dalla commissione mista. Eventuali modifiche urgenti del programma settoriale annuale possono essere approvate dalla commissione mista mediante scambio di lettere.
4.La commissione mista può adottare raccomandazioni volte ad agevolare l'attuazione del programma di sostegno settoriale che contribuisce alla politica della pesca di Maurizio e la presentazione di relazioni a tale riguardo.
5.Ogni anno Maurizio presenta una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. La relazione annuale è costituita da una relazione sull'esecuzione finanziaria e da una relazione descrittiva indicante le azioni attuate e il loro impatto, nonché le difficoltà incontrate e le misure correttive adottate. Maurizio riferisce in merito all'attuazione generale del sostegno settoriale per la durata del presente protocollo alla scadenza dello stesso.
6.L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c), è corrisposto in rate. Nel primo anno di applicazione del presente protocollo la rata è corrisposta sulla base della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione il pagamento delle rate è effettuato sulla base di un'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione del sostegno settoriale e del programma annuale concordato.
7.Sulla base della valutazione della commissione mista, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c), può essere differito o riveduto se i risultati ottenuti o l'esecuzione finanziaria non sono conformi al programma. I pagamenti della contropartita finanziaria continuano, previa consultazione tra le parti tramite la commissione mista, quando le condizioni sono soddisfatte.
8.La contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo. Se necessario, e una volta versata la contropartita finanziaria prevista, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo. In circostanze eccezionali, le parti possono concordare di comune accordo un nuovo calendario.
9.Le parti si impegnano ad assicurare la promozione e la visibilità delle attività realizzate mediante il sostegno settoriale.
10.Le istituzioni dell'UE, compresa la Corte dei conti dell'UE, possono effettuare audit periodici sull'utilizzo del contributo del sostegno settoriale da parte di Maurizio, conformemente all'accordo e al protocollo in vigore.
Articolo 8
Cooperazione scientifica in materia di pesca sostenibile
1.Durante il periodo di applicazione del presente protocollo, Maurizio si adopera per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle sue acque e incoraggia la cooperazione scientifica per valutare regolarmente lo stato degli stock ittici nelle sue acque in collaborazione con organismi scientifici regionali e subregionali.
2.Le parti si impegnano a cooperare attraverso un gruppo di lavoro scientifico congiunto che sarà istituito dalla commissione mista, che ne definirà anche gli obiettivi e il mandato. Il gruppo di lavoro, tra i cui compiti figureranno l'acquisizione, la convalida, l'analisi e la trasmissione di dati scientifici, riferirà, se del caso, alla commissione mista. Le parti si scambieranno inoltre informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e attinenti alla conservazione che possono essere necessarie per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine.
3.Sulla base dell'operato del gruppo di lavoro scientifico congiunto, le parti possono concordare misure supplementari, tenendo conto, tra l'altro, delle raccomandazioni e delle risoluzioni della IOTC e di altri organismi competenti, al fine di contribuire alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche di Maurizio contemplate dal presente protocollo, nella misura in cui esse riguardino le attività delle navi dell'Unione.
Articolo 9
Cooperazione regionale
1.Le parti si impegnano a cooperare regolarmente nell'ambito della IOTC e di altre organizzazioni regionali di cui sono membri, al fine di consultarsi e, laddove possibile, coordinare le rispettive posizioni, anche per quanto riguarda la possibilità di presentare proposte congiunte a tali organizzazioni.
2.Tali proposte devono essere conformi al diritto internazionale, comprese le risoluzioni delle Nazioni Unite.
Articolo 10
Cooperazione economica e valorizzazione
1.A norma dell'articolo 8 dell'accordo le parti cooperano in ambito economico, commerciale, scientifico e tecnico nel settore della pesca e nei settori correlati. A tal fine possono accordarsi sulla creazione di un meccanismo di consultazione, che coinvolga gli operatori, destinato a migliorare il contesto imprenditoriale e a individuare le opportunità di cooperazione e di investimento nel settore della pesca nel quadro della strategia nazionale di Maurizio per lo sviluppo del settore. Tale meccanismo consultivo potrebbe assumere la forma di riunioni periodiche e tradursi in proposte e raccomandazioni da sottoporre alla commissione mista.
2.Le parti riconoscono l'importanza dell'approvvigionamento regolare dell'industria di trasformazione ittica di Maurizio e convengono che le catture e le catture accessorie da parte delle navi dell'Unione dovrebbero contribuire all'approvvigionamento sostenibile e regolare di tale industria.
3.Le parti incoraggiano gli operatori o i gruppi di operatori a trasbordare, sbarcare e trasformare a livello locale la totalità o una parte delle risorse alieutiche catturate nelle acque di Maurizio. A tal fine Maurizio:
(a)fornisce all'Unione una stima dei quantitativi auspicabili di prodotti della pesca da trasbordare o sbarcare per le esigenze delle industrie di trasformazione locali; e
(b)istituisce sistemi di incentivazione in conformità della legislazione di Maurizio per incoraggiare gli operatori in tal senso.
Inoltre gli operatori offrono all'industria di trasformazione di Maurizio ragionevoli possibilità di ricevere un adeguato approvvigionamento di tonno, comprese le catture accessorie di tonno provenienti da pescherecci dell'Unione.
4.Ciascuna nave dell'Unione che sbarca pesce a Maurizio si impegna a sbarcare il 100 % delle catture accessorie effettuate nelle acque mauriziane e detenute a bordo al momento dello sbarco, in conformità della legislazione sanitaria vigente e di altre normative pertinenti.
5.Il presente protocollo contribuisce allo sviluppo delle relazioni commerciali tra le parti e tiene conto degli sviluppi nel contesto dell'accordo di partenariato economico. A tal fine le parti discutono regolarmente le modalità per agevolare l'accesso al mercato europeo dei prodotti della pesca originari di Maurizio.
Articolo 11
Pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca
1.Qualora cerchi di valutare nuove possibilità di pesca per specie diverse da quelle di cui all'articolo 5, l'Unione può cercare di convocare la commissione mista per discutere e individuare le condizioni eventualmente applicabili a tali nuove attività di pesca, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne di pesca esplorativa.
2.La commissione mista può discutere e approvare la possibilità di condurre campagne di pesca esplorativa nelle acque di Maurizio al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine la commissione mista stabilisce caso per caso le specie e le condizioni, compresa la partecipazione di ricercatori mauriziani a tali campagne, nonché eventuali altri parametri pertinenti. Le autorizzazioni per la pesca esplorativa sono concesse per un periodo di sei mesi, rinnovabile previo accordo delle parti.
3.Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, Maurizio può concedere alla flotta dell'Unione nuove possibilità di pesca, anche per specie non contemplate dall'articolo 5, secondo termini e condizioni da concordare. La commissione mista adegua di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza.
Articolo 12
Adeguamento delle possibilità di pesca e revisione del presente protocollo
1.La commissione mista può rivedere e adeguare le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 del presente protocollo, a condizione che le risoluzioni e le raccomandazioni adottate nell'ambito dell'IOTC confermino che tale adeguamento garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.
2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, mediante decisione della commissione mista. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). L'adeguamento delle possibilità di pesca di cui al presente articolo può anche essere basato sui risultati della pesca esplorativa condotta in conformità dell'articolo 11.
3.Tre mesi prima della fine del secondo anno successivo all'avvio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, e a condizione che il livello effettivo dichiarato delle catture praticate dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio superi il quantitativo di riferimento, le parti possono rivedere e adeguare il quantitativo di riferimento. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere adeguata per il restante periodo di attuazione.
4.Se necessario, la commissione mista può esaminare e modificare le disposizioni del protocollo, comprese le norme relative alle condizioni di esercizio della pesca, all'attuazione del sostegno settoriale e altre norme relative all'attuazione del presente protocollo e del relativo allegato. In caso di urgenza, tali modifiche possono essere apportate dalla commissione mista mediante scambio di lettere.
Articolo 13
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria
1.L'attuazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di:
(a)circostanze, fenomeni naturali o di altro tipo, sui cui le parti non possono ragionevolmente avere il controllo, che impediscono l'esercizio delle attività di pesca nelle acque di Maurizio;
(b)una controversia tra le parti - riguardo all'interpretazione o all'attuazione del presente protocollo e del relativo allegato - che non può essere composta;
(c)mancato rispetto delle disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato imputabile a una delle parti, in particolare in caso di violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso, o inclusi nell'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione europea e i paesi ACP che lo dovesse sostituire;
(d)mancata erogazione in tempo utile, da parte dell'Unione, del pagamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente paragrafo.
2.Prima di decidere in merito a un'eventuale sospensione, le parti si consultano in modo fattivo per giungere a una soluzione amichevole.
3.Ai fini della sospensione dell'attuazione del presente protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione e, successivamente, a inviare una notifica scritta all'altra parte. Al ricevimento di tale notifica le parti avviano consultazioni in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro un termine ragionevole.
4.All'entrata in vigore della sospensione:
(a)tutte le navi dell'Unione lasciano le acque mauriziane entro 24 ore; e
(b)nessuna nave dell'Unione effettua catture nelle acque mauriziane.
5.L'importo dell'indennità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è ridotto proporzionalmente al periodo in cui la sospensione prende effetto.
6.In caso di sospensione dell'attuazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 14
Diritto applicabile
1.Le attività delle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio sono disciplinate dal diritto applicabile di tale paese, salvo se altrimenti disposto nell'accordo o nel presente protocollo, nonché dalle risoluzioni applicabili della IOTC e dai principi del diritto internazionale. Le autorità di Maurizio notificano alle autorità dell'Unione, almeno tre mesi prima della loro applicazione, qualsiasi modifica pertinente delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che incida sulle attività delle navi dell'UE.
2.L'Unione si impegna affinché siano adottate tutte le misure possibili e necessarie per assicurare che le proprie navi rispettino il presente protocollo e le leggi di Maurizio che disciplinano le attività di pesca nelle acque di tale paese.
3.Le autorità dell'Unione notificano senza indugio alle autorità di Maurizio qualsiasi modifica della legislazione dell'Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente protocollo.
Articolo 15
Protezione dei dati
1.Entrambe le parti garantiscono che i dati scambiati nell'ambito del protocollo siano utilizzati esclusivamente per l'attuazione dello stesso e, in particolare, a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
2.Le parti si impegnano a provvedere affinché:
–tutti i dati commercialmente sensibili e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro del protocollo e
–tutti i dati commercialmente sensibili relativi ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione siano trattati come riservati.
Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Maurizio.
3.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. In tale contesto, i dati personali scambiati a norma del presente protocollo non sono resi pubblici e si limitano all'attuazione dello stesso. I dati personali non sono conservati oltre il tempo necessario per lo scambio.
4.La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso per quanto riguarda i dati personali e i diritti dell'interessato.
Articolo 16
Scambi elettronici di dati
1.Maurizio e l'Unione si impegnano a rendere operativi i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
2.Le modalità di attuazione e di uso per lo scambio dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di comunicazione – ERS), alle posizioni delle navi (tramite il VMS) e al rilascio delle licenze sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.
3.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca tali scambi. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con mezzi di comunicazione alternativi quali definiti nell'allegato del presente protocollo.
Articolo 17
Denuncia
1.Una parte può denunciare il presente protocollo conformemente all'articolo 12 dell'accordo.
2.Una parte che si ritenga lesa da una presunta violazione di una disposizione del presente protocollo ne dà notifica per iscritto all'altra parte entro tre mesi dal verificarsi della presunta violazione. Le parti si adoperano per consultarsi in buona fede al fine di pervenire a una composizione amichevole.
3.Qualora non si raggiunga una composizione amichevole entro tre mesi dalla notifica scritta della presunta violazione all'altra parte, quest'ultima può decidere di denunciare il presente protocollo e darne comunicazione alla controparte.
4.In caso di denuncia del presente protocollo, il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 per l'anno in cui la denuncia prende effetto è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
5.In caso di scadenza o di denuncia del presente protocollo ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo, gli armatori dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni delle disposizioni dell'accordo o del presente protocollo, o di leggi vigenti di Maurizio, intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente protocollo, come pure di eventuali pagamenti in sospeso al momento della scadenza o della denuncia.
Articolo 18
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente protocollo, unitamente al suo allegato, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea ("Unione") o a Maurizio in relazione a un'autorità competente designa:
(a)per l'Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea a Maurizio;
(b)per Maurizio: il ministero responsabile per le questioni della pesca.
2.Applicazione del presente protocollo e del relativo allegato
Tutte le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente al di là delle 15 miglia nautiche dalla linea di base di Maurizio.
All'Unione sono comunicate informazioni relative ad altre zone vietate alla navigazione e alla pesca, e ogni successiva modifica deve essere comunicata almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.
3.Conto bancario per i pagamenti effettuati dagli armatori
Prima della data di applicazione provvisoria del presente protocollo, Maurizio comunica all'Unione gli estremi del conto o dei conti bancari del Tesoro pubblico di Maurizio su cui devono essere versati i canoni e i pagamenti a carico delle navi dell'Unione ai sensi dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
CAPO II
PERIODO DI VALIDITÀ, DOMANDA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA
Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
1.Le autorizzazioni di pesca, che hanno durata di validità di un anno civile completo, sono rinnovabili. Al fine di determinare l'inizio e la fine del periodo di validità, per "periodo annuale" si intende:
(a)per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
(b)per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.
Per il primo e per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il pagamento anticipato del canone è calcolato pro rata temporis.
Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca - navi ammissibili
2.Solo le navi unionali ritenute ammissibili dall'Unione possono ottenere un'autorizzazione di pesca nelle acque mauriziane nell'ambito del presente protocollo.
3.Per essere ammissibili, le navi dell'Unione devono soddisfare le condizioni seguenti:
(a)all'armatore, al comandante e alla nave stessa non deve essere stato vietato l'esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;
(b)l'armatore, il comandante e la nave stessa devono rispettare la normativa di Maurizio e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Maurizio nell'ambito dell'accordo;
(c)la nave è iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC e non figura negli elenchi INN della IOTC o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); e
(d)le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia conforme al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Domanda di autorizzazione di pesca
4.L'Unione presenta alle autorità competenti di Maurizio una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave dell'Unione a norma dell'accordo almeno 21 giorni civili prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione di pesca e il loro rilascio possono essere effettuati tramite il sistema elettronico di gestione delle autorizzazioni di pesca ("sistema LICENCE") messo a disposizione dalla Commissione europea.
5.Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene le informazioni elencate nell'appendice 1 e i documenti seguenti:
(a)prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, non rimborsabile;
(b)una fotografia digitale a colori recente e di risoluzione adeguata della nave, in cui figuri chiaramente la fiancata della stessa, compresi il nome e il numero di identificazione chiaramente visibili sullo scafo;
(c)il certificato di registrazione della bandiera.
6.Gli anticipi dei canoni sono versati su un conto statale specifico presso la contabilità generale di Maurizio, i cui dettagli saranno forniti da tale paese. Il pagamento anticipato del canone comprende tutte le spese non operative.
7.Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non hanno subito modifiche la domanda di rinnovo è corredata soltanto delle informazioni di cui all'appendice 1 e della prova di pagamento del canone.
Rilascio dell'autorizzazione di pesca
8.Le autorità mauriziane rilasciano le autorizzazioni di pesca per tutte le navi autorizzate e trasmettono agli armatori o ai loro raccomandatari le autorizzazioni originali firmate entro 21 giorni civili dal ricevimento della domanda completa di cui al punto 5 da parte dell'autorità competente. Dopo il rilascio dell'autorizzazione di pesca, le autorità di Maurizio caricano tempestivamente una copia dell'originale firmato nel sistema LICENCE non appena il sistema sia pienamente operativo.
9.Le navi dell'Unione autorizzate tengono a bordo l'autorizzazione di pesca originale. Tuttavia una versione elettronica di tale autorizzazione di pesca può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni civili dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa. Durante tale periodo, la copia è considerata equivalente all'originale. Dopo tale periodo di 60 giorni deve essere sempre tenuto a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca.
Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
10.L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile, tranne in caso di forza maggiore.
11.Qualora un caso di forza maggiore sia riconosciuto da entrambe le parti, su richiesta dell'Unione l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile o di una nave sostitutiva appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, senza pagamento di un nuovo anticipo del canone. In questo caso il computo dei canoni per le navi dell'UE di cui al capo III, punto 21, tiene conto delle catture complessive effettuate dalle due navi nelle acque mauriziane.
12.In caso di trasferimento l'armatore, o il suo raccomandatario a Maurizio, restituisce l'autorizzazione di pesca da sostituire e Maurizio prepara immediatamente l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all'armatore o al suo raccomandatario al momento della restituzione dell'autorizzazione da sostituire.
13.L'autorizzazione sostitutiva prende effetto alla data in cui l'autorizzazione annullata è restituita alle autorità competenti di Maurizio. In questo caso Maurizio aggiorna sollecitamente l'elenco delle navi autorizzate e lo trasmette all'UE. Le autorità competenti di Maurizio comunicano senza indugio alla delegazione dell'UE nel paese il trasferimento dell'autorizzazione di pesca.
Malfunzionamento del sistema LICENCE
14.In caso di difficoltà nella trasmissione di informazioni a mezzo del sistema LICENCE tra la Commissione europea e Maurizio, gli scambi elettronici delle autorizzazioni di pesca sono effettuati per posta elettronica fino a quando il sistema non sia nuovamente operativo.
Navi di appoggio
15.Le autorità di Maurizio autorizzano le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi di appoggio autorizzate. Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce o utilizzate per i trasbordi.
16.L'assistenza fornita non può comprendere né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.
17.Il numero di navi di appoggio autorizzate dell'Unione, in funzione del numero di navi dell'Unione con reti a circuizione autorizzate e in attività, è conforme alle risoluzioni pertinenti della IOTC. Inoltre gli obblighi di comunicazione sono conformi agli obblighi corrispondenti della IOTC e ad altre disposizioni legislative nazionali pertinenti.
18.Le navi di appoggio battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione sono soggette, per quanto di ragione, alle stesse procedure che disciplinano la trasmissione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni di pesca, descritte nel presente capo.
Elenco provvisorio delle navi autorizzate
19.Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, le autorità competenti di Maurizio possono stabilire l'elenco provvisorio delle navi richiedenti per ogni categoria di navi, comprese le navi di appoggio, e inviarlo sollecitamente all'Unione e alla delegazione dell'UE a Maurizio.
20.L'Unione trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, Maurizio può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell'UE a Maurizio.
Documenti che devono essere tenuti a bordo
21.Durante la permanenza nelle acque o in un porto mauriziano, i pescherecci devono sempre tenere a bordo i documenti seguenti:
(a)l'autorizzazione di pesca;
(b)i documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:
–il certificato di immatricolazione con indicazione del numero di registrazione del peschereccio;
–disegni o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità di stoccaggio espressa in metri cubi;
(c)ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o la capacità della stiva, un certificato, autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, che descriva la natura delle modifiche; e
(d)il certificato di navigabilità della nave.
Pagamento anticipato del canone
22.L'importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo indicato di seguito. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi, che sono riscosse come e quando opportuno.
23.I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base di un tasso di 80 EUR per tonnellata di pesce catturato:
24.al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione di pesca alle autorità di Maurizio, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi del canone annuo indicati di seguito:
(a)tonniere con reti a circuizione
9 360 EUR, ossia l'equivalente di 117 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nelle acque mauriziane;
(b)pescherecci con palangari (al di sopra di 100 GT)
4 560 EUR, ossia l'equivalente di 57 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nelle acque mauriziane;
(c)pescherecci con palangari (al di sotto di 100 GT)
2 400 EUR, ossia l'equivalente di 30 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nelle acque mauriziane.
Navi di appoggio
25.Il canone annuo applicabile alle navi di appoggio autorizzate è di 5 000 EUR per nave.
CAPO III
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Giornale di pesca elettronico - Registrazione e comunicazione tramite il sistema elettronico di comunicazione (ERS)
Disposizioni generali
1.Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque di Maurizio.
2.Una volta operativo l'ERS, i comandanti delle navi dell'Unione che esercitano attività di pesca nel quadro del presente protocollo tengono un giornale di pesca elettronico integrato a un ERS.
3.Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate a entrare nelle acque di Maurizio per svolgervi attività di pesca. In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e adottare nei confronti dell'armatore le misure a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza indugio l'Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.
4.Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e raccomandazioni dell'IOTC applicabili ed è trasmesso conformemente alla norma UN/FLUX di cui all'appendice 3.
5.Lo Stato di bandiera e Maurizio si accertano di disporre dell'hardware e dei software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. In caso contrario, la trasmissione avviene per posta elettronica.
6.Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati ERS in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi a decorrere dall'inizio della bordata.
7.Nel periodo di presenza della nave nelle acque di Maurizio, anche in assenza di catture, il centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP di Maurizio tramite ERS.
Dati dei giornali di pesca elettronici
8.Una volta operativo l'ERS, il comandante registra immediatamente la data e l'ora del punto di entrata e di uscita dalle acque mauriziane.
9.Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare è effettuata indipendentemente dal peso. Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno (UTC).
10.I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al CCP dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:
(d)i numeri d'identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization - IMO) o del registro della flotta dell'Unione (common fleet register - CFR) e il nome della nave;
(e)un identificativo unico della bordata di pesca;
(f)il codice FAO alfa-3 di ogni specie;
(g)la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
(h)la data e l'ora delle catture;
(i)la data e l'ora di partenza e di arrivo nel porto o nel punto di entrata e di uscita dalle acque mauriziane;
(j)il tipo di attrezzo e le specifiche tecniche;
(k)le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari; e
(l)le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
Guasto tecnico o avaria che incide sulla registrazione a bordo e sulla trasmissione delle relazioni in formato elettronico da parte della nave dell'Unione
11.Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Maurizio si informano reciprocamente, senza ritardo, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi dell'Unione.
12.Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave dell'Unione, il CCP di Maurizio ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest'ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP di Maurizio dell'esito di tali ricerche.
13.In caso di guasto nella trasmissione tra la nave dell'Unione e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave dell'Unione o, in loro assenza, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno ed entro le ore 23.59 in tempo universale coordinato (UTC).
14.In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante o l'operatore della nave provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave dell'Unione non è più autorizzata a pescare nelle acque di Maurizio e deve uscirne o fare scalo in un porto di Maurizio entro 24 ore. La nave dell'Unione è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nelle acque di Maurizio solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che l'ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
15.Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte di Maurizio è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o da Maurizio, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
16.Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP di Maurizio ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti quotidianamente dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura si applica su richiesta di Maurizio nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione. Maurizio informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce l'introduzione dei dati mancanti nella banca dati informatizzata di cui al punto 6 del presente capo.
17.Lo Stato di bandiera e Maurizio designano ciascuno un corrispondente ERS che funga da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione delle presenti disposizioni, si comunicano reciprocamente i recapiti dei rispettivi corrispondenti ERS e, se del caso, aggiornano senza indugio tali informazioni.
Monitoraggio periodico delle catture
18.Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette a Maurizio, per ogni nave dell'Unione autorizzata, i dati relativi alle catture e qualsiasi altra informazione pertinente, per il trimestre o i trimestri precedenti.
19.Maurizio trasmette ogni trimestre i dati relativi alle catture delle navi autorizzate dell'Unione, ricavati dai giornali di bordo, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.
20.La coerenza delle serie di dati è analizzata congiuntamente dalle parti, periodicamente e su richiesta di una di esse. In particolare, Maurizio analizza tali dati aggregati e segnala eventuali incongruenze di rilievo con le catture effettuate nelle sue acque, dichiarate nel giornale di pesca ricevuto. Gli Stati di bandiera indagano sulle incongruenze segnalate e aggiornano i dati ove necessario. I casi di incongruenze persistenti tra le fonti di dati sono deferiti alla commissione mista ai fini della loro risoluzione. Tali dati aggregati sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'Unione, del computo annuo definitivo di cui al punto 21.
Computo finale dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie
21.Entro il 30 aprile di ogni anno l'Unione trasmette i dati aggregati indicanti i quantitativi per nave dell'Unione, per mese e per specie delle catture effettuate nelle acque di Maurizio durante l'anno civile precedente, unitamente al calcolo dei canoni dovuti per ciascuna nave dell'Unione.
22.Maurizio comunica all'UE il ricevimento del riepilogo dei canoni e dispone di 45 giorni per contestare i dati ricevuti, sulla base di elementi di prova. In seguito alla contestazione le parti hanno un mese di tempo per trovare un accordo sui dati. In mancanza di accordo le parti si consultano quanto prima per posta o videoconferenza o, se del caso, in sede di commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di 45 giorni civili, il computo finale si considera adottato.
23.L'Unione comunica immediatamente agli armatori i conti convalidati da entrambe le parti affinché possano procedere ai pagamenti necessari. Se l'ammontare del computo finale è superiore all'anticipo di cui al capo II, punto 24, versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo sul conto bancario opportuno entro il 31 luglio dell'anno in corso (o entro 30 giorni dal ricevimento del computo finale). Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere rimborsato all'armatore. Maurizio monitora i pagamenti e comunica all'Unione eventuali ritardi e pagamenti incompleti. Nel contempo l'Unione si prodiga affinché i pagamenti siano effettuati nei termini stabiliti.
24.I computi convalidati fungono da base per il calcolo del pagamento, da parte dell'Unione, dei quantitativi di catture supplementari in caso di superamento del quantitativo di riferimento per un anno intero, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo.
CAPO IV
SBARCHI E TRASBORDI
1.È vietato il trasbordo in mare. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.
2.Il comandante di una nave dell'Unione che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i dati seguenti:
(a)i numeri d'identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o del registro della flotta dell'Unione (CFR) e il nome del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo;
(b)il porto di sbarco o di trasbordo;
(c)la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;
(d)il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3); e
(e)in caso di trasbordo, il nome e l'IRCS della nave ricevente.
3.Con riguardo alle navi riceventi, almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo i comandanti delle navi da trasporto riceventi informano l'autorità di Maurizio in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla loro nave ed entro 24 ore compilano e trasmettono a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.
4.L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante della nave o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla notifica di cui al secondo paragrafo. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto mauriziano autorizzato a tal fine.
5.Il porto di pesca designato in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis.
6.Il mancato rispetto delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle sanzioni pertinenti previste dalla legislazione di Maurizio.
CAPO V
CONTROLLO E ISPEZIONE
Entrata e uscita dalle acque di Maurizio
1.Ogni entrata o uscita dalle acque di Maurizio di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle 12 ore che precedono l'entrata o l'uscita. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:
(a)la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
(b)il quantitativo totale (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata dal proprio codice FAO alfa-3; e
(c)la presentazione dei prodotti.
2.La notifica è effettuata tramite ERS o, qualora non sia disponibile, per posta elettronica a un indirizzo di posta elettronica comunicato da Maurizio. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica.
3.Maurizio notifica senza indugio alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o della frequenza di trasmissione.
4.Una nave dell'Unione sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.
5.Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi dell'Unione comunicano anche la loro posizione (latitudine e longitudine) al momento della comunicazione, indicando il quantitativo e le specie delle catture detenute a bordo. Dette comunicazioni sono effettuate per posta elettronica o tramite ERS ai recapiti indicati dalle autorità competenti di Maurizio.
Ispezione in porto o in mare
6.L'ispezione in porto o in mare, nelle acque mauriziane, di pescherecci dell'Unione è effettuata da ispettori e navi di Maurizio autorizzati e chiaramente identificabili come incaricati dei controlli e delle ispezioni sulle attività di pesca.
7.Prima di salire a bordo gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da un numero ragionevole di ispettori di pesca autorizzati che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e posizione ufficiale che li qualifica come tali.
8.Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo degli ispettori di Maurizio e coopera con gli stessi nel corso della procedura di ispezione.
9.Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico o le attività di sbarco e trasbordo.
10.Le immagini (foto o video) riprese durante le ispezioni sono destinate esclusivamente alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Tali immagini non possono essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale.
11.Al termine dell'ispezione, gli ispettori autorizzati di Maurizio redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dagli ispettori e dal comandante della nave dell'Unione.
12.La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore dell'Unione nel corso di un'eventuale procedura di infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante della nave dell'Unione ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. Le autorità di Maurizio informano le autorità dell'Unione, entro 24 ore dal completamento dell'ispezione, in merito alle ispezioni effettuate e alle eventuali infrazioni constatate, e trasmettono il rapporto di ispezione entro un massimo di sette giorni. Se del caso, la notifica dell'infrazione è trasmessa in copia all'Unione entro un massimo di sette giorni dal rientro in porto del funzionario autorizzato.
13.Le autorità di Maurizio possono autorizzare le autorità dell'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatori.
14.Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle navi dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, per garantire la conformità alla legislazione sia dell'Unione che di Maurizio. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dal quadro legislativo dell'Unione e di Maurizio. Le parti, nell'ambito delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di follow-up in conformità della loro legislazione in materia. Inoltre, su richiesta dell'Unione, le autorità di Maurizio possono autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell'Unione a effettuare ispezioni sulle navi dell'Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle rispettive competenze a norma della legislazione nazionale.
Cooperazione e sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN
15.Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle acque mauriziane, di qualsiasi nave impegnata in attività sospette di pesca INN, presentando tutte le informazioni possibili riguardo all'avvistamento. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio alle autorità di Maurizio e all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dell'Unione della nave avvistata, che li trasmette all'Unione o all'organismo da essa designato.
16.Maurizio trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dell'Unione impegnati in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle acque mauriziane.
CAPO VI
SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)
Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio
1.Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera, della Commissione europea e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza ritardo eventuali modifiche di detti indirizzi.
Messaggi di posizione delle navi
2.Le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo operanti nelle acque mauriziane devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro Stato di bandiera.
Ciascun messaggio di posizione deve includere:
(a)l'identificazione della nave;
(`)l'ultima posizione geografica della nave dell'Unione (espressa in longitudine e latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
(a)la data e l'ora, espressa in tempo universale coordinato (UTC), in cui è stata rilevata tale posizione; e
(b)la velocità e la rotta della nave.
3.Il CCP dello Stato membro di bandiera dell'Unione assicura il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati e conservati in condizioni di sicurezza in una banca dati informatizzata per un periodo di almeno tre anni dal CCP dello Stato membro di bandiera dell'Unione.
4.Il comandante di una nave dell'Unione provvede affinché il VMS installato a bordo sia sempre perfettamente operativo e garantisce l'effettiva trasmissione dei dati di cui al punto 1 al CCP del proprio Stato di bandiera.
5.Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del VMS volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione.
6.Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di VMS è considerato un'infrazione e soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione di Maurizio.
7.Il CCP dello Stato di bandiera inoltra automaticamente e immediatamente al CCP di Maurizio i messaggi di posizione ricevuti. Tuttavia, qualsiasi nave dell'Unione operante nelle acque di Maurizio deve essere visibile sul sistema VMS dal momento in cui entra e fino all'uscita effettiva da tale zona o fino al suo arrivo in un porto di Maurizio.
8.I dati VMS sono trasmessi utilizzando i mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.
9.La prima posizione registrata successivamente all'entrata nelle acque mauriziane è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalle acque mauriziane, che è identificata con il codice "EXI".
10.Ogni messaggio di posizione è trasmesso nel formato di cui all'appendice 2 o sulla base della norma di P 1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (CEFACT).
Trasmissione da parte della nave dell'Unione in caso di guasto del sistema VMS
11.Le navi dell'Unione con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti nelle acque mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro 15 giorni civili. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque di Maurizio.
12.Le navi operanti nelle acque mauriziane con un sistema VMS difettoso devono comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, e devono fornire tutte le informazioni obbligatorie. Tali messaggi manuali sono immediatamente registrati dal CCP dello Stato di bandiera nella banca dati informatizzata di cui al punto 3 del presente capo e inoltrati al CCP di Maurizio conformemente alle stesse disposizioni applicabili alle posizioni automatiche. Questa comunicazione ha inizio nel momento in cui il comandante della nave dell'Unione rileva il malfunzionamento del VMS o ne viene informato. In questo caso si applicano le disposizioni relative alle procedure di entrata e uscita.
Malfunzionamento del sistema di comunicazione
13.Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni interruzione o malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. I CCP dello Stato di bandiera interessato e di Maurizio indagano sui motivi di tale interruzione o malfunzionamento. In caso di controversie viene adita la commissione mista.
14.Se la mancata ricezione dei dati VMS da parte di Maurizio è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici soggetti al controllo dell'Unione o di Maurizio, la parte in questione ne informa sollecitamente la controparte e adotta immediatamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte. I dati non ricevuti dal CCP di Maurizio sono inoltrati non appena risolto il problema. Nel caso in cui il malfunzionamento riguardi i sistemi elettronici controllati dall'Unione, il CCP dello Stato di bandiera comunica al CCP di Maurizio, ogni 24 ore e tramite posta elettronica, tutti i messaggi di posizione ricevuti.
15.Le autorità di Maurizio informano i servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS.
Revisione della frequenza di invio dei messaggi di posizione
16.Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato membro di bandiera dell'Unione, con copia all'Unione, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave in relazione a un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP di Maurizio al CCP dello Stato di bandiera dell'Unione e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
17.Al termine del periodo di indagine, il CCP di Maurizio notifica immediatamente al CCP dello Stato membro di bandiera dell'Unione e all'Unione la conclusione della procedura di ispezione e le eventuali misure di follow-up necessarie.
CAPO VII
INFRAZIONI
1.Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del presente protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione mauriziana in materia di pesca può essere sanzionato mediante sanzioni pecuniarie, la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave, conformemente a quanto previsto dalla legislazione di Maurizio.
Trattamento delle infrazioni
2.Qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità dell'accordo deve essere indicata in un rapporto di ispezione.
3.La notifica dell'infrazione e le relative sanzioni di cui è passibile il comandante o la società di pesca sono inviate direttamente all'armatore secondo la procedura stabilita nella legislazione mauriziana applicabile. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave dell'Unione e all'Unione.
Fermo di una nave dell'Unione
4.Conformemente alla legislazione applicabile di Maurizio in materia di pesca e ai termini e alle condizioni dell'autorizzazione, le autorità mauriziane possono chiedere a qualsiasi nave dell'Unione ragionevolmente sospettata di aver commesso un'infrazione di cessare l'attività di pesca e, se la nave è in mare, di rientrare in un porto di Maurizio.
5.Maurizio notifica all'Unione e alle autorità dello Stato di bandiera, entro un termine di 24 ore, ogni interruzione delle attività e fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica precisa i motivi e reca prove documentali a sostegno del fermo della nave, fatti salvi eventuali obblighi giuridici di riservatezza.
6.Le autorità di Maurizio designano un funzionario incaricato delle indagini e organizzano, su richiesta dell'Unione, entro un giorno civile dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell'armatore può assistere a tale riunione di informazione.
Sanzioni in caso di infrazione - procedimento transattivo
7.In caso di infrazione di natura penale, la sanzione è fissata a norma della legislazione applicabile in caso di condanna dinanzi a un organo giurisdizionale a Maurizio o secondo le disposizioni legislative in vigore a Maurizio.
8.Prima di adire le vie legali, tra le autorità di Maurizio e la nave dell'Unione è avviato un procedimento transattivo al fine di dirimere la questione in via amichevole, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo è concluso al più tardi entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave. L'accordo raggiunto è definitivo e vincolante per tutte le parti interessate. Se il procedimento transattivo, che può includere una procedura di conciliazione, non consente di giungere a una soluzione, la questione può essere sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale a Maurizio.
Procedimento giudiziario - cauzione bancaria
9.L'armatore di una nave dell'Unione che sia ragionevolmente sospettata di aver violato una clausola del protocollo o la legislazione applicabile di Maurizio può depositare presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copra i costi connessi al fermo della nave, alla sanzione pecuniaria stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
10.Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:
(a)3.
integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
(b)4.
a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
11.Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione entro due giorni civili dalla pronuncia della sentenza.
Rilascio della nave e dell'equipaggio
12.Se una nave dell'Unione o il suo equipaggio sono stati trattenuti - fino al completamento della procedura di conciliazione o del procedimento penale - in relazione alla presunta violazione di una clausola del protocollo o di una disposizione della legislazione applicabile, la nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto una volta conclusi la procedura di conciliazione o il procedimento penale.
CAPO VIII
IMBARCO DI MARITTIMI
Numero di marittimi da imbarcare
1.Nel corso delle loro attività nelle acque mauriziane, i pescherecci con reti a circuizione dell'Unione si adoperano per imbarcare 14 marittimi mauriziani qualificati. I marittimi dovrebbero essere designati dal raccomandatario della nave, d'intesa con l'armatore, sulla base dei nomi figuranti in un elenco da stilare in funzione degli orientamenti per l'ingaggio di marittimi mauriziani sulle navi dell'Unione di cui all'appendice 4, e trasmessi all'UE dalle autorità mauriziane competenti.
2.Le autorità competenti di Maurizio forniscono annualmente agli armatori o ai loro raccomandatari l'elenco dei marittimi qualificati.
3.In caso di mancato imbarco di marittimi mauriziani, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l'intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di salario dei marittimi.
Contratti dei marittimi
4.Gli armatori agiscono in conformità dei principi della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e di altre convenzioni pertinenti dell'ILO, tra cui quelle relative alla libertà di associazione e al riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione e alle condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo dei pescherecci.
5.In caso di imbarco di marittimi mauriziani, i contratti di lavoro sono conclusi tra l'armatore o il suo raccomandatario e i marittimi o i loro rappresentanti, di concerto con le autorità competenti di Maurizio. I contratti stipulano in particolare la data e il porto d'imbarco. Detti contratti garantiscono ai marittimi di Maurizio l'iscrizione al regime di previdenza sociale a essi applicabile, ivi compresi assicurazione malattia e infortuni, prestazioni pensionistiche, ferie retribuite e indennità di fine contratto, nonché la retribuzione di base da versare secondo il disposto del presente capo. Copia del contratto è consegnata ai firmatari e alle autorità competenti di Maurizio.
Salario dei marittimi
6.In caso di imbarco di marittimi di Maurizio, la relativa retribuzione è versata dagli armatori. Le condizioni della retribuzione di base concesse ai marittimi di Maurizio sono stabilite sulla base della legislazione di Maurizio o degli standard minimi fissati dall'ILO per i marittimi, se superiori.
7.L'armatore garantisce che le prestazioni di protezione sanitaria e di sicurezza sociale concesse ai marittimi di Maurizio siano analoghe a quelle garantite ai marittimi di altri paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
8.Qualora, alla scadenza del contratto, un marittimo mauriziano non sia sbarcato in un porto di Maurizio o in qualsiasi altro porto concordato, l'armatore provvede quanto prima all'alloggio temporaneo e al rimpatrio del marittimo nel territorio di Maurizio a proprie spese.
Obblighi dei marittimi
9.I marittimi si presentano al comandante della nave dell'Unione alla quale sono stati assegnati il giorno precedente la data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In questo caso l'armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di indennità compensativa.
CAPO IX
OSSERVATORI
Osservazione delle attività di pesca
1.Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi previsti dalle risoluzioni pertinenti della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici e le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di Maurizio, compresi i programmi di osservazione elettronica.
2.Le navi dell'Unione con reti a circuizione, titolari di un'autorizzazione di pesca, sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo e possono, su richiesta delle autorità di Maurizio, imbarcare un osservatore nel quadro di un programma nazionale o regionale di osservazione secondo le modalità indicate nel presente capo.
3.Tale programma di osservazione è conforme alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dall'IOTC.
4.Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle navi dell'Unione di stazza pari o inferiore a 100 GT.
Navi e osservatori designati
5.Le autorità mauriziane redigono l'elenco delle navi dell'Unione designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all'Unione al momento della loro elaborazione e in occasione di ulteriori aggiornamenti. Le navi dell'Unione designate per ricevere a bordo un osservatore ne devono consentire l'imbarco. Nel redigere tale elenco Maurizio tiene conto della presenza di un osservatore imbarcato, o da imbarcare, nell'ambito di un programma regionale di osservazione. I rapporti degli osservatori relativi alle osservazioni effettuate nelle acque mauriziane sono inviati all'Albion Fisheries Research Centre.
6.Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati i nomi degli osservatori designati per l'imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno 15 giorni civili rispetto alla data prevista per l'imbarco dell'osservatore.
Retribuzione dell'osservatore
7.La retribuzione dell'osservatore designato da Maurizio e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.
Condizioni di imbarco
8.Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Nell'ambito di un programma di osservazione regionale, l'osservatore può rimanere a bordo per un periodo più lungo stabilito di comune accordo. Quando notificano il nome dell'osservatore designato, le autorità di Maurizio ne informano il raccomandatario della nave dell'Unione.
9.Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono concordate tra gli armatori e le autorità di Maurizio dopo la notifica degli osservatori designati.
10.All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
11.Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.
Compiti dell'osservatore
12.L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
(a)raccoglie tutte le informazioni concernenti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo agli aspetti seguenti:
–gli attrezzi da pesca utilizzati;
–la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
–i quantitativi o, se del caso, il numero e la taglia degli esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali;
–la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti; e
–se del caso, la trasformazione, il trasbordo, lo stoccaggio o lo smaltimento del pesce;
(b)effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici;
(c)monitora l'impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull'ambiente; e
(d)durante l'attività della nave nelle acque mauriziane, comunica giornalmente via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, compreso il quantitativo di catture e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP di Maurizio.
13.Il comandante prende tutte le misure di sua competenza per garantire l'incolumità fisica e il benessere dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo.
14.A bordo gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Essi hanno accesso al ponte e alle apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave, a qualsiasi documento presente a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il giornale di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei loro compiti.
15.Il comandante autorizza in qualsiasi momento l'osservatore a:
(a)ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;
(b)prelevare, misurare, portare via dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;
(c)conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelazione della nave;
(d)fotografare o registrare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e i registri, e asportare dalla nave le immagini o le registrazioni eventualmente realizzate o utilizzate a bordo della nave. Tali dati sono utilizzati unicamente a fini scientifici, tranne qualora siano espressamente richiesti da Maurizio nei casi in cui potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso.
Contributo finanziario al programma di osservazione
16.Ogni peschereccio dell'Unione con reti a circuizione contribuisce a un fondo speciale detenuto presso la contabilità generale e destinato a finanziare il programma di osservazione, con l'obiettivo di rafforzare le risorse umane per garantire una migliore copertura e un uso ottimale degli osservatori.
17.A tal fine, ciascun peschereccio con reti a circuizione contribuisce con un importo di 20 EUR per giorno di pesca nelle acque mauriziane.
Rapporto dell'osservatore
18.Prima di lasciare la nave, gli osservatori presentano al comandante i rapporti di attività con le proprie osservazioni. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.
19.Gli osservatori inviano i loro rapporti a Maurizio, che ne trasmette copia all'Unione, unitamente alle informazioni indicate al punto 12 del presente capo, entro 15 giorni civili dallo sbarco dell'osservatore.
Obblighi dell'osservatore
20.Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
(a)adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave dell'Unione non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
(b)presta la necessaria attenzione ai materiali e alle attrezzature presenti a bordo; e
(c)rispetta la legislazione applicabile e le norme di riservatezza e assicura la riservatezza di tutti i dati e i documenti riguardanti la nave dell'Unione e le sue attività, nonché delle informazioni raccolte.
Appendici del presente allegato
Appendice 1 – Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione di pesca
Appendice 2 – Formato del messaggio di posizione
Appendice 3 – Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX
Appendice – 4 Orientamenti per l'ingaggio di marittimi di Maurizio su navi dell'Unione
Appendice 1 – Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione di pesca
Ogni domanda di autorizzazione di pesca deve contenere le informazioni seguenti:
(1)Nome del richiedente
(2)Indirizzo del richiedente
(3)Nome del raccomandatario a Maurizio
(4)Indirizzo del raccomandatario a Maurizio
(5)Nome della nave
(6)Tipo di nave
(7)Stato di bandiera
(8)Porto di immatricolazione
(9)Numero di immatricolazione
(10)Marcatura esterna del peschereccio
(11)Indicativo internazionale di chiamata radio
(12)Radiofrequenza
(13)Numero di telefono satellitare della nave
(14)E-mail della nave
(15)Numero IMO (se del caso)
(16)Lunghezza fuori tutto della nave
(17)Larghezza della nave
(18)Modello del motore
(19)Potenza del motore (kW)
(20)Stazza lorda (GT)
(21)Composizione minima dell'equipaggio
(22)Nome del comandante
(23)Categoria di pesca
(24)Specie bersaglio
(25)Data di inizio del periodo richiesto
(26)Data di fine del periodo richiesto
Appendice 2
Formato del messaggio di posizione
COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO RAPPORTO DI POSIZIONE
Elemento di dati
|
Codice
|
Obbligatorio/Facoltativo
|
Contenuto
|
Inizio della registrazione
|
SR
|
O
|
Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
|
Destinatario
|
AD
|
O
|
Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese
|
Da
|
FR
|
O
|
Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese
|
Stato di bandiera
|
FS
|
O
|
Dato relativo al messaggio — Stato di bandiera
|
Tipo di messaggio
|
TM
|
O
|
Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]
|
Indicativo di chiamata
|
RC
|
O
|
Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
|
Numero di riferimento interno della parte contraente
|
IR
|
O
|
Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
|
Numero di immatricolazione esterno
|
XR
|
O
|
Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
|
Latitudine
|
LT
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)
|
Longitudine
|
LG
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)
|
Rotta
|
CO
|
O
|
Rotta della nave su scala di 360o
|
Velocità
|
SP
|
O
|
Velocità della nave in decimi di nodi
|
Data
|
DA
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
|
Durata
|
TI
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
|
Fine della registrazione
|
ER
|
O
|
Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione
|
O = Elemento obbligatorio
F = Elemento facoltativo
|
Appendice 3
Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX
1.La norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange – Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio UE/FLUX possono essere utilizzate per scambiare le posizioni delle navi e i giornali di pesca elettronici, una volta pienamente operative.
2.Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.
3.Le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici sono definite, ove necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea.
4.Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. Le autorità di Maurizio stabiliscono il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima e di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.
Appendice 4
Orientamenti per l'ingaggio di marittimi di Maurizio su navi dell'Unione
Le autorità di Maurizio provvedono affinché i marittimi di tale paese ingaggiati per prestare servizio su navi dell'Unione soddisfino i requisiti seguenti:
(a)abbiano un'età minima di 18 anni;
(b)siano in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni da svolgere in mare;
(c)si siano sottoposti alle vaccinazioni necessarie, tuttora valide, a scopo di profilassi nella regione;
(d)siano qualificati conformemente alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW) e dispongano di una certificazione attestante una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:
–le tecniche di sopravvivenza e sicurezza personale;
–la lotta e la prevenzione antincendio;
–pronto soccorso di base, ecc.;
(a)siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie, certificate dall'autorità competente di Maurizio, per lavorare su pescherecci con reti a circuizione, e in particolare siano consci dei pericoli connessi alle operazioni di pesca e sappiano utilizzare le attrezzature da pesca.
ALLEGATO II
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'UE, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1.La Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
(a)sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
(b)sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
(c)tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.
2.Prima di approvare, a nome dell'UE, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione corrispondente della commissione mista.
3.La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Consiglio.
4.A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'UE. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'UE, le modifiche proposte.
5.Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell'UE tenga conto dei nuovi elementi.
6.La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.