COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.7.2022
COM(2022) 349 final
2022/0219(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Già caratterizzato da diversi anni da una situazione instabile nelle regioni vicine all'Europa e da un ambiente complesso e ricco di sfide, il contesto geopolitico dell'Unione è cambiato radicalmente alla luce dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Il ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo impone agli Stati membri di ripensare i propri piani e le proprie capacità in materia di difesa.
I capi di Stato o di governo dell'UE, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022 si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. La dichiarazione di Versailles afferma in particolare che gli Stati membri dovrebbero aumentare le spese a favore della difesa; intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni; colmare le carenze e conseguire obiettivi di capacità; stimolare l'innovazione, anche attraverso sinergie civili/militari; rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE, comprese le PMI. Il Consiglio ha inoltre invitato "la Commissione, in coordinamento con l'Agenzia europea per la difesa, a presentare un'analisi delle carenze di investimenti in materia di difesa entro metà maggio e a proporre qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea".
In risposta a tale invito, il 18 maggio 2022 la Commissione europea e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (la "comunicazione congiunta"), che ha fornito approfondimenti su tre tipi principali di carenze: carenze di natura finanziaria, carenze di natura industriale e carenze in termini di capacità. La comunicazione congiunta rileva che i recenti aumenti di bilancio degli Stati membri derivano da anni di tagli sostanziali e marcato sottoinvestimento. Tale sottoinvestimento nella spesa per la difesa ha determinato carenze a livello industriale e di capacità nell'UE e gli attuali bassi livelli di scorte di materiale di difesa. I trasferimenti di materiale di difesa all'Ucraina, associati a un livello di scorte adeguato al tempo di pace, hanno portato all'emergere di carenze urgenti e critiche in termini di materiale militare.
La comunicazione congiunta ricorda che, alla luce della situazione in materia di sicurezza e dei trasferimenti già effettuati verso l'Ucraina, è necessario che gli Stati membri ripristinino la loro prontezza al combattimento difensivo. In particolare, la ricostituzione delle scorte di materiale consentirebbe loro di fornire ulteriore assistenza all'Ucraina.
La comunicazione congiunta indica che gli Stati membri dovrebbero peraltro sfruttare questa opportunità di ricostituire le scorte e il materiale con un approccio collaborativo. Ciò garantirebbe un miglior rapporto costi-benefici, migliorerebbe l'interoperabilità ed eviterebbe che gli Stati membri dell'UE più esposti si trovino di fronte all'impossibilità di ottenere ciò di cui necessitano in ragione di domande contrastanti all'industria della difesa, la quale non può rispondere a un tale aumento notevole della domanda nel breve termine.
In assenza di coordinamento e cooperazione, i maggiori investimenti degli Stati membri a sostegno della difesa rischiano di accrescere la frammentazione del settore europeo della difesa, di limitare il potenziale di cooperazione durante l'intero ciclo di vita del materiale, di intensificare le dipendenze esterne e di compromettere l'interoperabilità. Le scelte compiute per quanto concerne le acquisizioni a breve termine avranno un impatto a lungo termine sulla forza del mercato della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e sulle opportunità per i prossimi decenni.
Data la necessità di sostenere in modo tempestivo e mirato gli Stati membri per rafforzare le loro capacità di difesa nella presente situazione di emergenza, la Commissione europea ha proposto di incentivare gli appalti comuni tramite il bilancio dell'UE mediante uno strumento apposito a breve termine che stabilisca il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (lo "strumento").
Il sostegno finanziario dell'UE apportato attraverso tale strumento dovrebbe stimolare la procedura di appalto cooperativo nel settore della difesa da parte degli Stati membri e avvantaggiare l'EDTIB, garantendo nel contempo la capacità di azione delle forze armate degli Stati membri dell'UE, la sicurezza dell'approvvigionamento e una maggiore interoperabilità.
Tale strumento dovrebbe essere istituito per incentivare gli Stati membri che sono disposti a fare ricorso ad appalti comuni per colmare tali carenze. Lo strumento in questione dovrebbe essere uno strumento apposito concepito per affrontare gli effetti e le conseguenze negativi nell'Unione della guerra in Ucraina.
Tale strumento seguirà l'istituzione di una task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa a sostegno del coordinamento delle loro esigenze di appalti nel brevissimo termine per far fronte alla nuova situazione in materia di sicurezza. Dopo la creazione dello strumento, la Commissione proporrà un regolamento relativo al programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP). Il regolamento EDIP potrebbe fungere da base per futuri progetti congiunti in materia di sviluppo e acquisizione, contrassegnati da un elevato interesse comune per la sicurezza degli Stati membri e dell'Unione e, applicando la stessa logica di strumento a breve termine, per un eventuale intervento dell'Unione mirato al rafforzamento della base industriale europea della difesa, in particolare per progetti che nessun singolo Stato membro potrebbe sviluppare o acquisire da solo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Lo strumento è coerente con il Fondo europeo per la difesa, lo integra e si fonda sulla stessa base giuridica. Sebbene tale Fondo incentivi la cooperazione di persone giuridiche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, lo strumento sosterrà la cooperazione in materia di appalti comuni nel settore della difesa. Lo strumento riprende altresì l'approccio del Fondo europeo per la difesa per quanto concerne il divieto di sostegno a favore di beni o servizi che sono vietati dal diritto internazionale applicabile, o di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Lo strumento integrerà le iniziative collaborative dell'UE in materia di difesa esistenti quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e genererà sinergie con l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa ("bussola strategica") e altri programmi dell'UE, quali il Fondo europeo per la difesa.
Lo strumento sarà inoltre attuato in piena coerenza con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE che individua le priorità in materia di capacità di difesa a livello UE, nonché con la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'UE, che tra l'altro individua nuove opportunità per la cooperazione in materia di difesa. In tale contesto potranno essere prese in considerazione anche le attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora siano al servizio degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa e non escludano la partecipazione di alcuno Stato membro.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Destinata a promuovere la competitività dell'EDTIB sostenendo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di appalti comuni nel settore della difesa, la presente proposta si basa sull'articolo 173 TFUE (sostegno alla competitività dell'industria dell'Unione).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Sebbene la cooperazione presenti numerosi vantaggi evidenti (maggiore interoperabilità, riduzione dei costi unitari e di manutenzione), gli Stati membri dell'UE continuano ad acquistare sistemi di difesa principalmente a livello nazionale.
Tale circostanza può essere spiegata da diversi fattori:
–aumento della complessità e dell'onere amministrativo della cooperazione;
–requisiti nazionali diversi;
–calendari diversi degli appalti e mancanza di sincronizzazione del bilancio;
–considerazioni in materia di sicurezza delle informazioni;
–considerazioni in materia di politica industriale nel settore della difesa nazionale;
–mancanza di competenze nazionali presso le agenzie preposte agli appalti.
Secondo il portale Defence Data dell'Agenzia europea per la difesa (AED) per il 2020, gli Stati membri dell'UE hanno investito soltanto 4,1 miliardi di EUR negli appalti collaborativi di materiale di difesa (11 % della loro spesa totale), una diminuzione del 13 % rispetto al 2019.
Tale dato risulta essere decisamente inferiore al parametro di riferimento del 35 % rispetto al quale gli Stati membri hanno assunto impegni. La frammentazione del lato della domanda del mercato della difesa si traduce in una serie di problemi e inefficienze, anche sul lato dell'offerta, mentre aumentano i costi di manutenzione di una miriade di sistemi diversi.
Se tale tendenza attuale non viene affrontata, continuerà a compromettere in modo significativo la competitività dell'EDTIB e rischierà di incidere sulle sue prospettive di mercato nel prossimo decennio.
Allo stesso tempo l'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, vede gli Stati membri aumentare rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntare ad acquisti di materiale analogo. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione dell'EDTIB, attualmente adattate a un tempo di pace.
Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero danneggiare la sicurezza dei cittadini dell'UE. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto, i fabbricanti del settore della difesa potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.
Ordini frammentati effettuati individualmente dagli Stati membri determinerebbero prospettive di mercato più limitate per le imprese della difesa e si tradurrebbero necessariamente in una maggiore frammentazione dell'offerta, danneggiando così significativamente l'efficienza economica del settore e peggiorando la competitività dell'EDTIB.
Incentivare gli appalti congiunti è quindi una necessità e presenterebbe il vantaggio di garantire che le forze armate nazionali ottengano condizioni e tempi di consegna migliori cooperando nella fase di acquisizione, consentendo allo stesso tempo all'industria della difesa di adattarsi più rapidamente alle attuali trasformazioni strutturali del mercato. Inoltre la cooperazione nel settore dell'acquisizione comporterebbe una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi (costi stimati al 55 % del costo totale di un materiale).
Di conseguenza la situazione attuale richiede un intervento strategico a livello UE per migliorare il grado di cooperazione incentivando la cooperazione finanziaria tra gli Stati membri nella procedura di appalto nel settore della difesa. Tale intervento è vantaggioso per la sicurezza dei cittadini UE e per l'EDTIB.
•Proporzionalità
L'approccio strategico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali e di promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese all'interno di un sistema di mercati aperti e competitivi, incentivando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale approccio rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati.
L'iniziativa è limitata agli obiettivi che gli Stati membri non possono conseguire in maniera soddisfacente da soli e alle situazioni in cui ci si possa aspettare che l'intervento dell'Unione risulti migliore.
•Scelta dell'atto giuridico
Per l'istituzione dello strumento la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo in quanto solo un regolamento, con le sue disposizioni di legge direttamente applicabili, può fornire il grado di uniformità necessario per l'istituzione e il funzionamento di uno strumento dell'Unione inteso a promuovere e rafforzare un settore industriale in tutta l'Europa.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non esiste alcuna legislazione precedente concernente la presente azione specifica o che sia pertinente in relazione alla stessa. Ad oggi non vi sono state altre iniziative legislative dell'Unione nel settore della difesa aventi l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'EDTIB, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento della sua capacità di fabbricazione. Non vi sono state inoltre altre iniziative legislative dell'Unione nel settore della difesa aventi l'obiettivo di promuovere la cooperazione nella procedura di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti. Pertanto non vi sono precedenti valutazioni ex-post o vagli di adeguatezza della legislazione vigente che hanno avuto luogo per la presente iniziativa legislativa.
•Valutazione d'impatto
Le conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio 2022 hanno invitato il Consiglio a esaminare con urgenza lo strumento a breve termine. Di conseguenza la Commissione presenta la proposta di regolamento che istituisce lo strumento senza includere una valutazione d'impatto, al fine di consentire ai colegislatori di riceverla il prima possibile.
•Efficienza normativa e semplificazione
Lo strumento non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo.
Anche l'approccio proposto basato sulle prestazioni, che si fonda sulla condizionalità tra l'erogazione dei pagamenti e il conseguimento di traguardi e obiettivi da parte del consorzio, costituisce un elemento di semplificazione nell'attuazione dello strumento.
•Diritti fondamentali
Potenziare la sicurezza dei cittadini UE può contribuire a salvaguardarne i diritti fondamentali.
Inoltre le azioni per appalti comuni di beni o servizi nel settore della difesa, vietati dal diritto internazionale applicabile, non possono beneficiare del sostegno dello strumento.
Le azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il XX 2022 e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
L'incidenza sul periodo del quadro finanziario pluriennale in termini di bilancio e risorse umane necessari è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente le sue azioni, esaminare i progressi compiuti nel conseguire i risultati attesi ed analizzare le sinergie con altri programmi complementari dell'Unione. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione dello strumento e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuterà in particolare i progressi compiuti in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati nella proposta.
2022/0219 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE.
(2)L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022 e il conflitto armato in corso in Ucraina hanno reso evidente che è fondamentale agire immediatamente per affrontare le carenze esistenti. Tali eventi hanno portato al ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa, richiedendo un aumento significativo della capacità degli Stati membri di risolvere le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle esacerbate dal trasferimento di prodotti della difesa all'Ucraina.
(3)Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso". La comunicazione ha evidenziato l'esistenza, all'interno dell'UE, di carenze finanziarie, industriali e di capacità in materia di difesa.
(4)Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia.
(5)Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa.
(6)Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e la base industriale di difesa europea rimane altamente frammentata, priva di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti.
(7)Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace.
(8)Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.
(9)Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa.
(10)Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'UE, risulta necessario accelerare l'adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.
(11)Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'UE avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione del settore.
(12)A tal fine dovrebbe essere istituito uno strumento a breve termine destinato a rafforzare la collaborazione degli Stati membri nella fase degli appalti in materia di difesa (lo "strumento"). Tale strumento spronerà gli Stati membri a perseguire azioni collaborative e, in particolare quando ricorrono agli appalti per colmare le carenze in questione, a farlo congiuntamente, aumentando il livello di interoperabilità e rafforzando e riformando le loro capacità industriali nel settore della difesa.
(13)Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi.
(14)Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.
(15)Lo strumento è coerente con le iniziative collaborative dell'UE esistenti in materia di difesa, quali il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), e genera sinergie con altri programmi dell'UE. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica.
(16)Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato.
(17)In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.
(18)Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
(19)Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.
(20)Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; c) l'ordine di grandezza approssimativo previsto dall'appalto comune e d) il contributo massimo disponibile dell'Unione.
(21)Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; b) le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti.
(22)Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement, OCCAR).
(23)A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni.
(25)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020).
(26)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(27)A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(28)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (lo "strumento").
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)"appalto comune": un appalto cooperativo condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;
2)"controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato": la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
3)"struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
4)"soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
5)"ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato designata da almeno tre Stati membri per condurre un appalto comune per loro conto, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali;
6)"paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.
Articolo 3
Obiettivi
1.Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:
a)promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione;
b)promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti contribuendo alla solidarietà, all'interoperabilità, alla prevenzione di effetti di spiazzamento, evitando la frammentazione e aumentando l'efficacia della spesa pubblica.
2.Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.
Articolo 4
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
2.L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
3.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
4.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
Articolo 5
Paesi terzi associati allo strumento
Lo strumento è aperto alla partecipazione degli Stati membri e dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell'UE
1.Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario.
2.Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.
3.Laddove necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono coprire un periodo antecedente la data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che l'azione non sia iniziata prima del 24 febbraio 2022.
4.Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 7
Azioni ammissibili
1.Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)le azioni implicano la cooperazione per appalti comuni dei prodotti della difesa più urgenti e critici tra i soggetti ammissibili che attuano gli obiettivi di cui all'articolo 3;
b)le azioni implicano una nuova cooperazione o un'estensione della cooperazione esistente a nuovi Stati membri o paesi associati;
c)le azioni sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;
d)le azioni soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 8.
2.Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:
a)azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
b)azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
Articolo 8
Ulteriori condizioni di finanziamento
1.Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti.
2.Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11.
3.Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 4 a 10.
4.I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
5.In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune esclusivamente se fornisce garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese terzo associato in cui è stabilito il contraente.
6.Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3.
7.Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che:
a)il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e
b)l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni sensibili sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro.
8.Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese terzo associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.
9.Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
10.Ai fini del presente articolo, per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono tutti i soggetti seguenti:
a)subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un contraente;
b)altri subappaltatori a cui è assegnato almeno il 10 % della quota di lavoro;
c)subappaltatori che possono richiedere accesso a informazioni classificate per eseguire l'appalto comune.
Articolo 9
Soggetti ammissibili
A condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, sono ammissibili a beneficiare del finanziamento i soggetti seguenti:
a)amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori pubblici quali definiti nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
b)autorità pubbliche di paesi terzi associati.
Articolo 10
Criteri di aggiudicazione
La Commissione valuta le proposte presentate sulla base dei criteri di aggiudicazione seguenti:
1.contributo dell'azione al rafforzamento e allo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda la procedura di appalto e i tempi di consegna, la ricostituzione delle scorte, la disponibilità e la fornitura;
2.contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, anche attraverso il previsto potenziamento delle sue capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione, la sua riqualificazione e il miglioramento delle sue competenze, nonché la modernizzazione generale;
3.contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati e all'interoperabilità dei prodotti;
4.numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;
5.dimensione stimata dell'appalto comune e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati;
6.effetto catalizzatore del sostegno finanziario dell'Unione attraverso la dimostrazione di come il contributo dell'Unione possa superare gli ostacoli agli appalti comuni;
7.qualità ed efficienza dei piani per l'esecuzione dell'azione.
Articolo 11
Programma di lavoro
1.Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
3.Il programma di lavoro stabilisce l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto e determina l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), nonché gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati.
4.Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 12
Monitoraggio e relazioni
1.La Commissione elabora una relazione di valutazione dello strumento entro il 31 dicembre 2024 e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento.
2.La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 13
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 14
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
1.2.Settore/settori interessati
La politica industriale dell'Unione in materia di difesa.
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
☑ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:
cfr. proposta allegata di atto giuridico.
1.4.2.Obiettivi specifici
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Risultati previsti:
lo strumento contribuirà a rafforzare e sviluppare la base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di risolvere le carenze industriali relative alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
Il contributo finanziario dell'UE dovrebbe contribuire a sbloccare una serie di azioni di appalto comune che altrimenti non verrebbero avviate considerando i rischi e la complessità connessi agli appalti comuni nel settore della difesa.
Si prevede che la maggiore cooperazione fornisca un maggiore rapporto qualità-prezzo, migliori l'interoperabilità ed eviti che gli Stati membri dell'UE più esposti si trovino di fronte all'impossibilità di ottenere ciò di cui necessitano in ragione di domande contrastanti nei confronti dell'industria della difesa, che non è predisposta per un tale aumento della domanda.
Incidenza prevista
Un contributo dell'Unione di 500 milioni di EUR consentirebbe di fornire agli Stati membri un incentivo adeguato tale da indurli a effettuare appalti comuni. Gli appalti comuni dell'UE dovrebbero diventare la norma piuttosto che l'eccezione. Inoltre lo strumento promuoverà una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) agile e competitiva. A più lungo termine si prevede che ulteriori investimenti nell'EDTIB porteranno vantaggi in termini di creazione di posti di lavoro e competenze e rafforzeranno la sicurezza dell'approvvigionamento.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Tenendo conto del breve periodo di attuazione, i risultati e l'incidenza dello strumento saranno oggetto di una valutazione a posteriori al termine dell'attuazione del programma.
La Commissione provvederà affinché l'organismo cui è affidata l'attuazione del programma impieghi i necessari indicatori utilizzati ai fini del monitoraggio dell'attuazione del programma. Tra questi rientrano:
- numero di azioni di appalto comune attuate;
- valore totale delle azioni di appalto comune attuate;
- numero di Stati membri coinvolti come membri di consorzi;
- il fatto che gli Stati membri abbiano aperto le cooperazioni esistenti a nuovi membri.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il regolamento sarà attuato in regime di gestione diretta. La Commissione dovrà disporre di esperti adeguati al fine di monitorare efficacemente l'attuazione.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Sebbene la cooperazione presenti numerosi vantaggi evidenti (maggiore interoperabilità, riduzione dei costi unitari e di manutenzione), gli Stati membri dell'UE continuano ad acquistare sistemi di difesa principalmente a livello nazionale. Ciò ha portato a un mercato altamente frammentato con compartimenti stagni industriali nazionali e una corrispondente moltitudine di sistemi di difesa dello stesso tipo, spesso non interoperabili tra loro. Allo stesso tempo, l'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, vede gli Stati membri aumentare rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntare ad acquisti di materiale simile. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione dell'EDTIB, attualmente adattate a un tempo di pace.
Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero danneggiare la sicurezza dei cittadini dell'UE. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto, i fabbricanti del settore della difesa potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni. Incentivare gli appalti congiunti è quindi una necessità e presenterebbe il vantaggio di garantire che le forze armate nazionali ottengano condizioni e tempi di consegna migliori cooperando nella fase di acquisizione, consentendo allo stesso tempo all'industria della difesa di adattarsi più rapidamente alle attuali trasformazioni strutturali del mercato. Inoltre la cooperazione nel settore dell'acquisizione comporterebbe una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi (costi stimati al 55 % del costo totale di un materiale).
Di conseguenza la situazione attuale richiede un intervento strategico a livello UE per migliorare lo stato attuale del grado di cooperazione incentivando la cooperazione finanziaria tra gli Stati membri nella procedura di appalto nel settore della difesa. Tale intervento è vantaggioso per la sicurezza dei cittadini UE e per l'EDTIB.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Lo strumento integrerà i programmi dell'UE esistenti quali il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e il Fondo europeo per la difesa, nonché le iniziative dell'UE in materia di difesa quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO). Genererà inoltre sinergie con l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e altri programmi dell'UE.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
☑ durata limitata
–☑
in vigore a decorrere dal 2022 fino al 31 dicembre 2024
–☑
incidenza finanziaria dal 2022 al 2024 per gli stanziamenti di impegno e dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Conformemente all'articolo 13 dello strumento, la Commissione elaborerà una relazione di valutazione dello strumento entro il 31 dicembre 2024 e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuterà l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento.
A tal fine la Commissione applicherà le modalità di monitoraggio necessarie a garantire che i dati pertinenti siano raccolti in modo affidabile e senza intoppi.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Alla Commissione spetterebbe la competenza generale per l'attuazione dello strumento. In particolare la Commissione intende attuare lo strumento in regime di gestione diretta. Il ricorso alla modalità di gestione diretta chiarisce le competenze (attuazione da parte degli ordinatori), abbrevia la catena di esecuzione (riducendo i tempi di concessione e i tempi di pagamento), evita i conflitti di interesse e riduce i costi di attuazione (nessuna spesa di gestione per i soggetti incaricati). La Commissione dovrebbe definire le priorità e le condizioni di finanziamento attraverso un programma di lavoro pluriennale. La definizione delle priorità dovrebbe essere sostenuta dal lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Dovrebbe essere istituito un comitato di programma degli Stati membri, al quale l'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze in qualità di osservatore e al quale il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a fornire assistenza. La Commissione adotterebbe il programma di lavoro pluriennale previo parere del comitato nel contesto della procedura d'esame.
Il finanziamento nel quadro dello strumento assumerà principalmente la forma di sovvenzioni. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo aggiuntivo destinato a incentivare la cooperazione tra gli Stati membri nell'effettuare appalti comuni. La Commissione può utilizzare finanziamenti non collegati ai costi per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari e concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi auspicati, aumentando così l'efficacia e l'efficienza del sostegno dell'Unione.
Le modalità di pagamento rimarranno analoghe a quelle sperimentate nel contesto del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e del Fondo europeo per la difesa, ossia tre pagamenti per ciascuna sovvenzione (compreso almeno un prefinanziamento). La previsione di pagamento sarà preparata sulla base della proposta del beneficiario, al fine di consentire a quest'ultimo di gestire efficacemente l'appalto ed evitare qualsiasi problema di tesoreria. La Commissione mantiene l'autorità nell'approvazione di un pagamento, in particolare avendo il diritto giuridico di ridurlo qualora non siano soddisfatte le condizioni per svincolare il pagamento (traguardi non conseguiti, risultati tangibili non prodotti per tempo).
La strategia di controllo che sarà definita nella convenzione di sovvenzione si fonderà sulla modesta esperienza acquisita nel contesto del Fondo europeo per la difesa e nei suoi programmi precursori, dell'EDIDP e dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), nell'ambito dei quali si è fatto ricorso a sovvenzioni che utilizzano opzioni semplificate in materia di costi (contributi forfettari). In particolare la Commissione intende utilizzare finanziamenti non collegati ai costi, laddove l'importo della sovvenzione sia stabilito ex ante sulla base del rispetto di determinate condizioni (compresa l'ammissibilità dei costi) ed erogato sulla base di risultati (relazioni) che dimostrino il conseguimento dei risultati attesi definiti nella convenzione di sovvenzione (allegati tecnici).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Lo strumento intende sostenere la cooperazione nell'approvvigionamento dei prodotti della difesa più urgenti e critici. Di conseguenza i principali rischi individuati sono: rischi connessi al calendario: problema di rispetto delle scadenze, ritardi di attuazione; rischi in termini di governance: mancanza di cooperazione tra gli Stati membri e/o l'industria nazionale che determina ritardi nell'attuazione inefficiente; rischio finanziario: gestione dei costi, basso assorbimento (ritardi), ecc.; rischi tecnici: difficoltà associate a specifiche tipologie di sviluppo; questioni tecniche; livello di prestazioni inferiore. La Commissione attuerebbe pertanto lo strumento in regime di gestione diretta basandosi sulle competenze acquisite nell'attuazione del Fondo europeo per la difesa, preparerebbe e adotterebbe un solo programma di lavoro pluriennale, ridurrebbe i tempi per concedere e applicare finanziamenti non collegati ai costi.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il bilancio del programma rientrerà nel regime di gestione diretta. Sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione nella gestione delle sovvenzioni, la Commissione stima i costi di controllo generale dello strumento a meno dell'1 % dei fondi gestiti.
In termini di tassi di errore attesi, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. La Commissione ritiene che l'attuazione del programma in regime di gestione diretta, con personale adeguato e formato (personale esperto, possibilmente assunto dai ministeri della Difesa degli Stati membri) operante sotto la direzione di ordinatori delegati, che applica regole chiare e fa un uso adeguato degli strumenti basati sulle realizzazioni (ossia finanziamenti non collegati ai costi), manterrà il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente a svolgere indagini sulle operazioni sostenute a titolo della presente iniziativa. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, eventualmente anche in loco. Anche i funzionari della Commissione in possesso di nulla osta di sicurezza possono condurre visite in loco.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti (cfr. tabella alla sezione 3.2)
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Tipo di
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Tipo di
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
5
|
13.0106
|
Non diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
5
|
13.06
|
Diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Fonti di finanziamento per la proposta
3.2.1.Fonte di finanziamento degli stanziamenti nell'ambito della proposta
Contributo dai margini e degli strumenti speciali del QFP
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Totale
|
Margini della rubrica 5
|
|
83,700
|
44,900
|
32,100
|
1
|
|
|
160,700
|
Strumenti speciali del QFP
|
|
|
111,400
|
227,900
|
|
|
|
339,300
|
Totale
|
|
83,700
|
156,300
|
260,000
|
|
|
|
500,000
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
05
|
Sicurezza e difesa – polo tematico 13 Difesa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
13.0601 Stanziamenti operativi STI prodotti della difesa
|
Impegni
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,000
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,000
|
13.016 – Spese di sostegno
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
TOTALE stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 5
|
Impegni
|
=1+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
|
0,961
|
1,831
|
1,831
|
1,517
|
1,517
|
1,187
|
|
8,844
|
Altre spese amministrative
|
|
0,047
|
0,279
|
0,279
|
0,067
|
0,057
|
0,057
|
|
0,786
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
1,008
|
2,110
|
2,110
|
1,584
|
1,574
|
1,244
|
|
9,630
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
84,708
|
158,410
|
262,110
|
1,584
|
1,574
|
1,244
|
|
509,630
|
|
Pagamenti
|
|
1,008
|
74,110
|
176,110
|
105,584
|
73,574
|
79,244
|
0
|
509,630
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
8,844
|
Altre spese amministrative
|
|
0,047
|
0,279
|
0,279
|
0,067
|
0,057
|
0,057
|
0,786
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
9,630
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
amministrative (ex linee "BA")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–✓
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) per la DG DEFIS
|
Sede e uffici di rappresentanza della Commissione
|
|
5
|
10
|
10
|
8
|
8
|
7
|
Delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC. AL. END. INT e JED per la DG DEFIS
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
7
|
13
|
13
|
11
|
11
|
8
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
Saranno necessari 5 ETP (5 AD) per potenziare lo strumento nel 2022 e avviare le prime attività, 10 ETP (7 AD e 3 AST) per attuare le attività, ridotti poi a 7 (5 AD e 2 AST) nel 2027 per garantire l'adozione del programma di lavoro; la gestione della valutazione e il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico dell'attuazione dei progetti.
|
Personale esterno
|
2 ETP per avviare le attività (2 END). aumentati a 3 (1 AC e 2 END). ridotti poi a 1 nel 2027 (1 AC) per garantire il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico dell'attuazione dei progetti.
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–◻
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–☑
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Margine della rubrica 5. Cfr. dettagli nella sezione 3.2.
–◻
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☑
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)