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Document 52022PC0329

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali

    COM/2022/329 final

    Bruxelles, 11.7.2022

    COM(2022) 329 final

    2022/0210(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei 1 istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ed è stato modificato dal regolamento (UE) n. 538/2014 2 . Il regolamento comprende sei moduli: conti delle emissioni atmosferiche, imposte ambientali ripartite per attività economica, conti dei flussi di materia a livello di intera economia, conti delle spese per la protezione dell'ambiente, conti del settore dei beni e dei servizi ambientali e conti dei flussi fisici di energia.

    L'articolo 10 del regolamento elenca potenziali nuovi moduli da introdurre successivamente sulla base di proposte della Commissione. La presente proposta introduce tre nuovi moduli di contabilità ambientale già indicati nell'articolo 10: conti delle risorse forestali, conti degli ecosistemi e conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi.

    L'obiettivo principale della proposta è quello di ampliare la portata dei conti economici ambientali europei nell'intento di migliorare le informazioni fornite per il Green Deal europeo, una strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva 3 .

    I conti economici ambientali sono un quadro statistico polivalente che riunisce informazioni economiche e ambientali. Essi misurano il contributo dato dall'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente in un modo coerente e compatibile con le statistiche macroeconomiche (conti nazionali).

    Gli utenti analizzano e utilizzano i conti economici ambientali nella modellizzazione e nelle previsioni, nonché per la preparazione di proposte politiche e di relazioni sull'attuazione e sull'impatto delle politiche. I nuovi moduli renderanno disponibili serie di dati più integrate per questi scopi.

    I conti degli ecosistemi integrano considerazioni in materia di biodiversità e capitale naturale con questioni economiche generali concernenti l'assegnazione delle risorse e la sostenibilità. I conti delle risorse forestali misurano nello specifico la superficie forestale e la relativa quota disponibile per l'estrazione di legname, tenendo traccia delle rispettive variazioni nel corso del tempo. I conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi individuano e quantificano misure nazionali di politica di bilancio e risorse non UE che sostengono il Green Deal mediante attività economiche e prodotti, proteggendo l'ambiente e tutelando le risorse naturali.

    I tre moduli proposti si basano su norme statistiche internazionali, alle quali fanno riferimento: il quadro centrale del sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA) e i conti degli ecosistemi del SEEA 4 . La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del SEEA come norma statistica internazionale in occasione della sua 43a sessione nel febbraio 2012 e i conti degli ecosistemi del SEEA in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli sono pienamente conformi al SEEA.

    Per diversi anni molti Stati membri hanno acquisito esperienza nella compilazione e nella trasmissione di dati relativi ai conti delle risorse forestali e a sussidi ambientali e trasferimenti analoghi. Questo è avvenuto tramite regolari raccolte di dati della Commissione (Eurostat) su base volontaria e studi pilota che hanno contribuito a verificare la fattibilità dell'introduzione dei conti degli ecosistemi nell'UE. Questa esperienza è stata condivisa con tutti gli altri Stati membri.

    Per i conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi, alcuni requisiti sono già stati soddisfatti tramite la trasmissione obbligatoria dei conti delle spese per la protezione dell'ambiente. Una trasmissione più completa e semplificata dei dati relativi a sussidi ambientali e trasferimenti analoghi attingerà a questa esperienza e, una volta in vigore, fornirà i dati sui trasferimenti richiesti per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente.

    La presente proposta integra le modifiche contenute nel regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione 5 . Le modifiche della portata e dei termini per la trasmissione dei dati per i moduli attuali dei conti economici ambientali europei garantiscono che i dati rispondano meglio alle esigenze degli utenti.

    La proposta inoltre aggiorna i riferimenti all'edizione 1995 del sistema europeo dei conti (SEC 95). Questi ultimi sono sostituiti con i riferimenti all'edizione 2010 del sistema europeo dei conti (SEC 2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

    La presente iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali nell'UE per creare conti satellite che integrano il sistema europeo dei conti (SEC 2010).

    Il considerando 16 del regolamento afferma che le diverse tipologie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e si trovano in stadi di maturità differenti, e sottolinea la necessità di una struttura modulare che assicuri sufficiente flessibilità, ad esempio, per l'introduzione di moduli aggiuntivi.

    L'articolo 3 del regolamento contiene un elenco di moduli dei conti economici ambientali da compilare nell'ambito del quadro comune. Per ciascun modulo un allegato distinto del regolamento descrive gli obiettivi, la copertura, le caratteristiche per la compilazione e la trasmissione dei dati, il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione e le tabelle per la trasmissione dei dati. Il regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione ha aggiornato gli allegati per i sei moduli esistenti dei conti economici ambientali europei nell'intento di ridurre i tempi di trasmissione di alcuni dati, aggiungere caratteristiche all'elenco e semplificare le tabelle per la trasmissione 7 .

    L'articolo 10 del regolamento elenca nuovi moduli di contabilità economica ambientale che potrebbero essere introdotti sulla base di proposte della Commissione, compresi i tre nuovi moduli della presente proposta. I tre moduli sono elencati anche come aree di sviluppo nella strategia europea per i conti economici ambientali 2019-2023, approvata dal comitato del sistema statistico europeo 8 .

    A norma dell'articolo 4 del regolamento la Commissione verifica la fattibilità dell'introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale mediante studi pilota effettuati su base volontaria dagli Stati membri. Per questo motivo sono stati effettuati diversi studi pilota per i tre moduli proposti, intesi a verificare la fattibilità della compilazione dei dati. Per i conti delle risorse forestali e i sussidi ambientali e trasferimenti analoghi, alcuni Stati membri provvedono già alla compilazione e trasmissione di dati annuali alla Commissione (Eurostat) su base volontaria.

    La contabilità ambientale si serve dei dati esistenti per la compilazione dei conti. Le informazioni ricavate dalle raccolte di dati esistenti saranno utilizzate meglio.

    Coerenza con altre politiche dell'UE

    I conti economici ambientali riuniscono informazioni economiche e ambientali, valutando il contributo dell'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente. La presente proposta fornisce informazioni per il Green Deal europeo integrando considerazioni di sostenibilità ambientale per scopi di politica economica. I dati prodotti a norma del presente regolamento contribuiranno anche alle iniziative del Semestre europeo in materia di inverdimento, introducendo la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE e monitorando l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU.

    La proposta per il modulo dei conti delle risorse forestali è in linea con le politiche in materia di clima e risorse forestali. Nel quadro del Green Deal europeo, la Commissione ha presentato la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 9 come una delle sue iniziative faro. La strategia riconosce il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e il contributo della silvicoltura (e dell'intera catena del valore di questo settore) per dar vita, entro il 2050, a un'economia sostenibile e climaticamente neutra e preservare il dinamismo e la prosperità delle comunità rurali. Ha inoltre annunciato, per il 2023, un'iniziativa legislativa sul monitoraggio delle foreste e i piani strategici. Il modulo dei conti delle risorse forestali sostiene la strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e la futura iniziativa sul monitoraggio delle foreste, e connette le politiche forestali con le politiche in materia di clima, energia e bioeconomia.

    Il modulo dei conti degli ecosistemi fornisce dati per descrivere i progressi compiuti in uno dei sei obiettivi prioritari del programma di azione per l'ambiente fino al 2030 10 : proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale. Questo modulo contribuisce anche al monitoraggio dell'attuazione del piano di ripristino della natura dell'UE, rientrante nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

    Le misure economiche per il controllo dell'inquinamento e la gestione delle risorse naturali, quali i sussidi ambientali, sono sempre più importanti in quanto strumenti di politica ambientale dell'UE e la possibilità di ottenere maggiori informazioni in merito al loro utilizzo e alla loro efficacia desta un interesse notevole. Il modulo dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi contribuisce a monitorare l'attuazione del Green Deal europeo. Questo comprende la promozione di bilanci nazionali più verdi, l'informazione sul prezzo effettivo per l'ambiente, il sostegno alla transizione energetica dell'UE e agli obiettivi climatici per il 2030, e l'attuazione di politiche in materia di energia rinnovabile, biodiversità, gestione dei rifiuti ed economia circolare.

    Il regolamento (UE) n. 549/2013 contiene la versione attuale del sistema europeo dei conti (SEC 2010), alla quale dovrebbero riferirsi i conti economici ambientali europei.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In linea con la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento e il Consiglio adottano misure per garantire la produzione di statistiche al fine di consentire all'UE di svolgere il suo ruolo. Le statistiche devono rispettare determinati standard di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica, senza esercitare un onere eccessivo su imprese, autorità e cittadini.

    L'obiettivo della presente proposta è assicurare la comparabilità internazionale dei conti economici ambientali ampliando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 691/2011 ai moduli aggiuntivi elencati nell'articolo 10. Tale articolo prevede esplicitamente l'aggiunta di nuovi moduli e fornisce un elenco di candidati. I primi tre moduli dell'elenco sono già stati aggiunti con il regolamento (UE) n. 538/2014.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE.

    L'intervento a livello dell'UE è giustificato. In primo luogo, le statistiche europee devono essere comparabili tra Stati membri e consentire di ricavare i totali UE dai totali degli Stati membri. In secondo luogo, i temi ambientali hanno una portata e un carattere transnazionali. In terzo luogo, alcuni impieghi dei conti economici ambientali vanno al di là dell'UE, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, per cui l'UE deve applicare norme globali.

    L'atto proposto riguarda una questione d'interesse per lo Spazio economico europeo e andrebbe quindi esteso a quest'ultimo.

    Proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

    Gli Stati membri devono produrre i nuovi conti economici ambientali utilizzando specifiche comuni, basate sulle norme internazionali del SEEA, per poi trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) per la convalida e la diffusione.

    In ottemperanza al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.

    Scelta dell'atto giuridico

    Un regolamento è lo strumento più appropriato, in considerazione dell'obiettivo e del contenuto della proposta e del fatto che modifica un regolamento vigente.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    In linea con le norme della Commissione, è stato seguito il sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente, compresa la valutazione del programma statistico europeo 11 , che ha rappresentato un elemento essenziale dell'intero processo. Ogni anno inoltre sono condotte indagini per ottenere maggiori informazioni sugli utenti, sulle loro esigenze e sul loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di Eurostat. Avvalendosi dei risultati della valutazione, Eurostat migliora i processi per la produzione di informazioni e prodotti statistici. I risultati confluiscono in vari piani strategici, come il programma di lavoro e il piano di gestione di Eurostat.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La proposta è stata discussa con il sistema statistico europeo, e i dettagli tecnici con i produttori e gli utenti dei dati, mediante consultazioni scritte. La proposta è stata discussa anche nell'ambito di task force e gruppi di lavoro "conti economici ambientali" e "contabilità e statistiche ambientali monetarie" a maggio del 2020 e 2021. Le questioni di base sono state inoltre discusse nell'ambito di riunioni dei direttori per le statistiche e i conti settoriali e ambientali a luglio e ottobre del 2021. Lo stesso gruppo è stato consultato anche per iscritto a dicembre del 2021. Tutte queste consultazioni hanno portato a miglioramenti tecnici e semplificazioni.

    Assunzione e uso di perizie

    La Commissione (Eurostat) ha consultato il comitato del sistema statistico europeo poiché gli istituti nazionali di statistica sono competenti per il coordinamento di tutte le attività nazionali in materia di statistiche europee.

    Valutazione d'impatto

    Non è stata ritenuta necessaria una valutazione d'impatto per i motivi seguenti. In primo luogo, il regolamento (UE) n. 691/2011 esiste già come strumento politico per l'iniziativa. In particolare l'articolo 10 prevede esplicitamente la possibilità di aggiungere nuovi conti tematici ed elenca potenziali moduli. In secondo luogo, gli Stati membri hanno realizzato circa 30 studi pilota sui nuovi argomenti con il sostegno finanziario della Commissione (Eurostat) (in linea con l'articolo 4). Negli ultimi cinque anni infine è stata acquisita esperienza nella raccolta volontaria di dati relativi ai conti delle risorse forestali e dei sussidi ambientali. In conclusione esiste una solida base di dati concreti e nel corso degli anni è stata accumulata una comprovata esperienza.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La Commissione è fortemente impegnata a semplificare o ridurre l'onere ogniqualvolta procede alla modifica di un atto legislativo. La contabilità ambientale produce statistiche di elevata qualità riutilizzando i dati disponibili e limitando l'onere amministrativo per le imprese e il pubblico. Questo risultato si ottiene integrando i dati da fonti esistenti e combinandoli in stime e indicatori solidi sulla base di norme internazionali.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non modifica l'incidenza sul bilancio dell'UE del regolamento (UE) n. 691/2011, in particolare dell'articolo 4.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 691/2011 gli Stati membri producono relazioni sulla qualità e le trasmettono alla Commissione (Eurostat). Eurostat si avvale delle relazioni sulla qualità, oltre ad altre informazioni, per convalidare la qualità dei dati trasmessi. Le norme concernenti le relazioni sulla qualità si applicano anche ai tre nuovi moduli.

    A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011, ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La presente proposta contiene tre articoli e un allegato.

    L'articolo 1 specifica le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 691/2011. Le modifiche sono descritte di seguito.

    Articolo 2 – Definizioni

    L'articolo 2, punti da 7 a 9, definisce i conti delle risorse forestali, i sussidi ambientali e trasferimenti analoghi e i conti degli ecosistemi.

    Articolo 3, paragrafo 1 – Moduli

    Tre nuovi moduli sono aggiunti all'elenco di moduli dei conti economici ambientali europei alle lettere da g) a i), con i riferimenti agli allegati che ne specificano gli obiettivi, la copertura e gli obblighi di trasmissione.

    Articolo 3, paragrafo 4 bis – Poteri delegati

    All'articolo 3, un nuovo paragrafo 4 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per decidere per quali servizi ecosistemici, già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui all'allegato IX, sezione 5, saranno indicati valori monetari. Le disposizioni dell'allegato IX indicano i servizi forniti dagli ecosistemi in unità fisiche e monetarie. I servizi ecosistemici in unità monetarie saranno un sottoinsieme dei servizi ecosistemici espressi in unità fisiche.

    Articolo 5, paragrafo 2 – Raccolta dei dati

    Gli Stati membri possono adottare approcci innovativi diversi da quelli già indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 8 – Deroghe

    Comprende la possibilità di chiedere una deroga alla trasmissione di dati per i tre nuovi moduli.

    Articolo 9 – Procedura di delega

    Estende i poteri delegati mediante l'aggiunta di un riferimento al nuovo articolo 3, paragrafo 4 bis.

    Articolo 10 – Relazione e riesame

    Aggiorna i temi da includere nella relazione sull'applicazione del regolamento trasmessa al Parlamento e al Consiglio.

    Allegato IV – Conti delle spese per la protezione dell'ambiente

    La caratteristica "trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati)" è eliminata dall'allegato IV perché rientrerà nel nuovo allegato VIII.

    Nuovi allegati

    Tre nuovi allegati sono aggiunti al regolamento: l'allegato VII per i conti delle risorse forestali, l'allegato VIII per i conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi e l'allegato IX per i conti degli ecosistemi.

    Riferimenti all'UE a 27 e al SEC 2010

    Sostituisce tutti i riferimenti all'"UE a 28" con "UE a 27" e al "SEC 95" con "SEC 2010".

    L'articolo 2 della proposta revoca l'obbligo degli Stati membri di trasmettere dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (indicati nell'attuale allegato IV sui conti delle spese per la protezione dell'ambiente) non appena sarà fornita la serie di dati più completa e semplificata relativa ai sussidi ambientali e trasferimenti analoghi a norma dell'allegato VIII. In questo modo si evita la doppia trasmissione.

    L'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore e l'applicabilità diretta del presente regolamento. L'articolo 1, paragrafo 7, si applica eccezionalmente dal 2025, poiché la raccolta relativa alla caratteristica "trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati)" di cui all'allegato VIII comincia solo nel 2025 (cfr. allegato VIII, sezione 4).

    2022/0210 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che istituisce un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 12 ha confermato che informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica. Tra questi strumenti figurano i conti economici ambientali.

    (2)L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 prevede che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regolamento e, se del caso e tenuto conto dei risultati degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011, proponga l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali trasferimenti ambientali (sussidi), conti delle risorse forestali e conti dei servizi forniti dagli ecosistemi.

    (3)I nuovi moduli devono contribuire direttamente alle priorità politiche dell'Unione in termini di crescita verde ed efficienza delle risorse.

    (4)La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43a sessione nel febbraio 2012 e la contabilità degli ecosistemi del SEEA (capitoli da 1 a 7 che descrivono il quadro contabile e i conti fisici) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli definiti dal presente regolamento sono pienamente conformi al SEEA.

    (5)Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , conformemente ai loro obiettivi. 

    (6)Al fine di monitorare meglio i progressi verso un'economia circolare verde, competitiva e resiliente e di monitorare quelli verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto dell'Unione sono necessari ulteriori dati.

    (7)Le conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" sulle statistiche europee, tenutosi il 6 novembre 2020, incoraggiano il sistema statistico europeo a rispondere alle crescenti richieste di informazioni derivanti dal Green Deal europeo, anche per quanto riguarda il riesame e l'ampliamento del programma di conti economici ambientali europei.

    (8)Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 2019/16 dal titolo "Conti economici ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare". 15 La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle risorse forestali.

    (9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 elenca le fonti che gli Stati membri possono utilizzare per le stime dei conti economici ambientali. Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di adottare approcci innovativi. Gli Stati membri dovrebbero sempre informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci affinché la Commissione possa valutare la qualità dei dati.

    (10)Poiché attualmente l'Unione è costituita da 27 Stati membri è opportuno fare riferimento all'"UE a 27".

    (11)L'elenco dei possibili futuri conti economici ambientali europei di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 deve essere aggiornato per allinearli alle attuali priorità politiche dell'Unione.

    (12)Il sistema europeo dei conti 1995 ("SEC 95") è stato sostituito dal sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010") istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

    (13)Il "SEC 2010" contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.

    (14)Per tenere conto dell'attuale stato di sviluppo dei metodi di valutazione dei servizi ecosistemici, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il regolamento stabilendo per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui alla sezione 5 dell'allegato IX dovrebbero essere indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 17 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (15)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale nell'attuale quadro giuridico per le statistiche europee sull'EEEA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (16)Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:

    1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

    "7) "conti delle risorse forestali", conti delle attività per le risorse forestali, che comprendono superfici boschive e il legname ivi presente, e conti delle attività economiche per le attività di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;

    8) "sussidi ambientali e trasferimenti analoghi", trasferimenti correnti e in conto capitale, come definiti nel SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse nazionali e relativi prodotti;

    9) "conti degli ecosistemi", una serie di conti studiati per fornire informazioni coerenti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi e sui flussi di servizi da tali ecosistemi alla società.";

    2) l'articolo 3 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

    "g) un modulo per i conti delle risorse forestali, come specificato nell'allegato VII;

    h) un modulo per i conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi, come specificato nell'allegato VIII;

    i) un modulo per i conti degli ecosistemi, come specificato nell'allegato IX.";

    (b)è inserito il nuovo paragrafo 4 bis seguente:

    "4 bis. La Commissione (Eurostat) effettua uno studio metodologico e di fattibilità sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione può integrare il presente regolamento per definire, mediante un atto delegato, per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui all'allegato IX, sezione 5, sono indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari.";

    3) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

    "d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di statistiche comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

    Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.";

    4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.   Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [OPOCE, inserire la data esatta, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

    5) l'articolo 9 è così modificato:

    (a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    "2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 

     3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

    (b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     "5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

    6) all'articolo 10, il primo trattino è sostituito dal seguente:

    " - introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti,";

    7) nell'allegato IV, sezione 3, le parole "i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati)" sono soppresse;

    8) nel testo e negli allegati, tutti i riferimenti all'"UE a 28" e il termine "SEC 95" sono sostituiti rispettivamente da "UE a 27" e "SEC 2010";

    9) come stabilito nell'allegato del presente regolamento, gli allegati VII, VIII e IX sono aggiunti al regolamento (UE) n. 691/2011.

    Articolo 2

    I dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati) precedentemente trasmessi a titolo dell'allegato IV sono trasmessi a titolo dell'allegato VIII. Gli Stati membri non forniscono più i dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati) a norma dell'allegato IV.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.
    (2)    Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).
    (3)    COM(2019) 640 final.
    (4)    https://seea.un.org/.
    (5)    Regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione, del 19 novembre 2021, recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 20 del 21.1.2022, pag. 40).
    (6)    GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
    (7)    GU L 20 del 31.1.2022, pag. 40.
    (8)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6191525/European+Strategy+for+Environmental+Accounts/ (disponibile solo in inglese).
    (9)    COM(2021) 572 final del 16 luglio 2021.
    (10)    Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
    (11)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Valutazione finale del programma statistico europeo 2013-2020" (SWD(2021) 383 del 15 dicembre 2021), che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale dell'attuazione del programma statistico europeo 2013-2020 (COM(2021) 794 del 15 dicembre 2021). 
    (12)    GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.
    (13)    GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.
    (14)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
    (15)    https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=51214.
    (16)    GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
    (17)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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    Bruxelles, 11.7.2022

    COM(2022) 329 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali


    ALLEGATO

    "ALLEGATO VII

    CONTI DELLE RISORSE FORESTALI

    Sezione 1

    OBIETTIVI

    I conti delle risorse forestali registrano e presentano dati sulle risorse forestali e sull'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del sistema europeo dei conti (SEC). I conti delle risorse forestali forniscono informazioni complementari e usano concetti adattati alla natura specifica delle foreste e del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali.

    Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle risorse forestali.

    Sezione 2

    COPERTURA

    I conti delle risorse forestali registrano gli stock e i flussi delle risorse forestali (superfici boschive e legname) e l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, comprese la produzione di legname tondo e l'estrazione e la raccolta di prodotti forestali non legnosi selvatici.

    Sezione 3

    ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

    Gli Stati membri elaborano conti delle risorse forestali secondo le caratteristiche descritte nella presente sezione.

    (1)Conti delle attività delle superfici boschive e del legname. Le superfici boschive sono definite come la somma dei tre punti che seguono.

    (a)Foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname: foreste non soggette a restrizioni ambientali, sociali o economiche che esercitano un impatto significativo sull'attuale o potenziale approvvigionamento di legname. Tali restrizioni possono essere stabilite per legge, mediante decisioni manageriali/del proprietario o per altri motivi.

    (b)Foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname: tutte le foreste che non sono considerate disponibili per l'approvvigionamento di legname secondo la lettera a). Si tratta di foreste soggette a restrizioni ambientali, sociali, economiche o legali che impediscono un approvvigionamento significativo di legname. Comprendono a) le foreste soggette a restrizioni legali o a restrizioni derivanti da altre decisioni politiche che escludono completamente o limitano fortemente l'approvvigionamento di legname per motivi quali la conservazione dell'ambiente o della biodiversità (foreste di protezione, parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale); b) le foreste nelle quali la produttività fisica o la qualità del legno è troppo bassa o i costi di raccolta e trasporto sono troppo elevati per giustificare la raccolta del legno, a parte tagli occasionali a fini di autoconsumo.

    (c)Altre superfici boschive.

    Per "foresta" si intende un'area avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzata dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.

    Per "altre superfici boschive" si intendono aree non classificate come foreste, aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzate dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta del 5-10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, oppure da una copertura combinata di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.

    Per "accrescimento annuo netto del legname" si intende la crescita media annua in termini di volume di alberi vivi. È calcolato dallo stock di alberi vivi (legno in piedi) disponibile all'inizio dell'anno meno la mortalità media annua.

    Per "rimozioni" si intende il volume di tutti gli alberi, vivi o morti, che sono abbattuti e rimossi dalla foresta, da altre superfici boschive o altri luoghi di abbattimento. È compreso il legname tondo invenduto e accatastato sul ciglio della strada forestale. Sono comprese anche le perdite naturali recuperate, le rimozioni nel corso dell'anno di alberi abbattuti in un periodo precedente, le rimozioni di legno non da fusto (come ceppi e rami) e le rimozioni di alberi morti o danneggiati per cause naturali (noti come perdite naturali), ad esempio incendi, vento, insetti e malattie. Non sono compresi la biomassa non legnosa, né il legno lasciato nella foresta e non rimosso nel corso dell'anno, ad esempio ceppi, rami, chiome di alberi e residui dell'abbattimento (scarti di raccolta).

    Per "perdite irrecuperabili" si intendono i residui dell'abbattimento e tutti gli alberi sradicati dal vento che non possono essere rimossi dalla foresta, nonché il legname perso a causa di incendi forestali.

    (2)Conti economici concernenti l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali. Il settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali comprende tutte le unità di attività economica a livello locale (UAE locale) che svolgono attività classificate secondo la NACE Rev. 2, divisione A02.

    Sono trasmessi dati relativi alle caratteristiche seguenti, secondo le definizioni del SEC:

    produzione;

    di cui: produzione di beni e servizi per proprio uso finale;

    consumi intermedi;

    valore aggiunto lordo;

    ammortamenti (consumo di capitale fisso);

    altre imposte sulla produzione;

    altri contributi alla produzione;

    redditi da lavoro dipendente;

    investimenti lordi e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte;

    variazioni delle scorte;

    trasferimenti in conto capitale.

    Gli Stati membri indicano l'occupazione nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in migliaia di unità di lavoro annuo (ULA) come definite nel regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

    Sezione 4

    PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

    (1)Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

    (2)Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    (3)Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

    (4)Il primo anno di riferimento è il 2023.

    (5)Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.

    (6)In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.

    Sezione 5

    TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

    Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmesse le seguenti informazioni:

    (1)superfici boschive, ripartite in:

    foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    altre superfici boschive.

    Ciascuna di queste categorie è ulteriormente ripartita in:

    superficie di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;

    imboschimento e altri incrementi;

    deforestazione e altre riduzioni;

    riclassificazione statistica;

    superficie di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.

    I dati sono espressi in migliaia di ettari.

    (2)Volume del legname, ripartito in:

    foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    altre superfici boschive.

    Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:

    stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;

    accrescimento netto;

    rimozioni;

    perdite irrecuperabili;

    riclassificazione statistica;

    saldo contabile;

    stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.

    Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre superfici boschive sono ulteriormente ripartite in:

    stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;

    rimozioni;

    altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);

    stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.

    I dati sono espressi in migliaia di m3, misurati sopra corteccia.

    (3)Valore del legname, ripartito in:

    foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;

    altre superfici boschive.

    Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:

    stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;

    accrescimento netto;

    rimozioni;

    perdite irrecuperabili;

    rivalutazione;

    riclassificazione statistica;

    saldo contabile;

    stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.

    Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre superfici boschive sono ulteriormente ripartite in:

    stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;

    rimozioni;

    altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);

    stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.

    I dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

    (4)Per i conti economici, la produzione di cui alla sezione 3 è indicata secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:

    piante forestali vive (prodotto 02.10.11) e semi di piante forestali (prodotto 02.10.12);

    alberi forestali, definiti come la somma dell'accrescimento netto di legname nelle foreste coltivate (prodotto 02.10.30) e delle vendite di legname da foreste non coltivate;

    legno grezzo (prodotto 02.20.1), che comprende le voci seguenti da indicare in due righe separate:

    (a)legna da ardere (prodotti 02.20.14 e 02.20.15);

    (b)tronchi, ossia la somma di tronchi di conifere (prodotto 02.20.11), tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale (prodotto 02.20.12), e tronchi di legni tropicali (prodotto 02.20.13);

    prodotti vegetali di bosco diversi dal legno (prodotto 02.30);

    caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali definiti come servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da un'unità di attività economica a livello locale (UAE) del settore della silvicoltura;

    altri prodotti derivati da attività secondarie correlate nella UAE locale, quali funghi e tartufi (01.13.8), altre bacche e frutti del genere vaccinium n.c.a. (01.25.19), gomma naturale (01.29.10), altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti (16.10.39), carbone di legna (20.14.72), servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette (91.04.12) e qualsiasi altro prodotto realizzato da una UAE locale.

    I consumi intermedi del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicati secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:

    (a)la somma di piante forestali vive (prodotto 02.10.11), semi di piante forestali (prodotto 02.10.12) e alberi forestali (prodotto 02.10.3) utilizzati per produrre legname;

    (b)la somma di energia e oli lubrificanti, compresi energia elettrica (prodotto 35.11.10), benzine per motori (prodotto 19.20.21), gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso (prodotto 06.20.10), oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a. (prodotto 19.20.29), e altri prodotti analoghi;

    (c)la somma delle caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, compresi servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da una UAE del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali;

    (d)altri beni e servizi non considerati nelle variabili dei consumi intermedi di cui sopra.

    Le variazioni delle scorte del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicate secondo la ripartizione seguente:

    variazioni di prodotti in corso di lavorazione relativi a risorse biologiche coltivate;

    altre variazioni delle scorte.

    Tutte le caratteristiche sono trasmesse in milioni di unità monetaria nazionale.

    Sezione 6

    DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

    ALLEGATO VIII

    CONTI DEI SUSSIDI AMBIENTALI E TRASFERIMENTI ANALOGHI

    Sezione 1

    OBIETTIVI

    I conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi raccolgono e presentano i dati su trasferimenti correnti e in conto capitale intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, tra cui la produzione e l'uso di prodotti ambientali, in forma coerente con i concetti e le definizioni del sistema europeo dei conti (SEC 2010).

    Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi. Questi dati sono utilizzati anche per compilare i conti delle spese nazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato IV.

    Sezione 2

    COPERTURA

    I conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi registrano i pagamenti senza contropartita dalle amministrazioni pubbliche ad altri settori istituzionali (nell'ambito dell'economia nazionale e al resto del mondo) e da soggetti non residenti (resto del mondo) allo scopo di proteggere l'ambiente o ridurre lo sfruttamento e l'estrazione di risorse naturali.

    Sezione 3

    ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

    Gli Stati membri elaborano conti dei sussidi ambientali e trasferimenti analoghi secondo le seguenti caratteristiche:

    contributi (codice SEC D.3);

    altri trasferimenti correnti (codici SEC D.6 e D.7);

    trasferimenti in conto capitale (codice SEC D.9).

    Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

    Sezione 4

    PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

    (1)Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

    (2)Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    (3)Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

    (4)Il primo anno di riferimento è il 2023.

    (5)Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.

    (6)In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.

    Sezione 5

    TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

    (1)Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati per:

    settore istituzionale pagante, come segue:

    amministrazioni pubbliche;

    resto del mondo;

    settore istituzionale ricevente, come segue:

    amministrazioni pubbliche;

    società;

    famiglie;

    istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

    resto del mondo.

    (2)Per ciascuna delle categorie di trasmissione di cui sopra, i dati sono riportati secondo le classi della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:

    CEPA 1;

    CEPA 2;

    CEPA 3;

    CEPA 4;

    CEPA 5;

    CEPA 6;

    somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9;

    CReMA 10;

    CReMA 11;

    CReMA 13;

    CReMA 13A;

    CReMA 13B;

    CReMA 13C;

    CReMA 14;

    somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16.

    (3)I trasferimenti che le società ricevono dalle amministrazioni pubbliche raggruppati sommando tutte le classi CEPA (CEPA 1-9) e tutte le classi CReMA (CReMA 10-16) dovrebbero essere ulteriormente raggruppati in base alla classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 come segue:

    NACE A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;

    NACE B – Attività estrattiva;

    NACE C – Attività manifatturiere;

    NACE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

    NACE E – Fornitura di acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti e risanamento;

    NACE F – Costruzioni;

    NACE G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

    NACE H – Trasporto e magazzinaggio;

    NACE I-U – altre sezioni NACE.

    (4)Le classi della CEPA di cui ai punti 2 e 3 sono elencate nell'allegato IV; le classi della CReMA sono elencate nell'allegato V. 

    Sezione 6

    DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

    ALLEGATO IX

    CONTI DEGLI ECOSISTEMI

    Sezione 1

    OBIETTIVI

    I conti degli ecosistemi presentano i dati relativi all'estensione e alla condizione delle risorse ecosistemiche e ai servizi che le stesse forniscono alla società e all'economia. I dati sono in linea con la contabilità degli ecosistemi del SEEA e compatibili con i dati indicati nel sistema europeo dei conti.

    I conti degli ecosistemi utilizzano, ove possibile, le informazioni esistenti, anche derivanti dall'osservazione della Terra, da relazioni ambientali e da altre fonti di dati.

    Sezione 2

    COPERTURA

    I conti degli ecosistemi registrano l'estensione degli ecosistemi, la loro condizione e i flussi di servizi ecosistemici.

    L'estensione degli ecosistemi è la dimensione degli ecosistemi in termini di superficie. I conti relativi all'estensione degli ecosistemi riguardano gli ecosistemi terrestri (comprese le acque dolci) e marini nel territorio nazionale.

    La condizione degli ecosistemi è la qualità di un ecosistema misurata in termini di caratteristiche abiotiche, biotiche e paesaggistiche, per tipo di ecosistema.

    I servizi ecosistemici sono i vantaggi che gli ecosistemi apportano alle attività umane, economiche e di altro tipo e comprendono i) approvvigionamento, ii) regolazione e mantenimento, e iii) servizi culturali. I conti dei servizi ecosistemici registrano le risorse e gli impieghi effettivi in termini di servizi forniti dagli ecosistemi nel territorio nazionale.

    I conti tematici sono conti che organizzano i dati in base a specifici temi politici, quali biodiversità, cambiamenti climatici, oceani e zone urbane.

    Sezione 3

    ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

    Gli Stati membri elaborano i conti degli ecosistemi secondo le seguenti caratteristiche.

    (1)Conti relativi all'estensione degli ecosistemi che registrano la superficie e le relative variazioni per ciascun tipo di ecosistema all'interno del territorio nazionale. Gli Stati membri trasmettono i conti relativi all'estensione degli ecosistemi in migliaia di ettari.

    (2)Quale componente dei conti relativi all'estensione degli ecosistemi, una matrice di conversione che registra le conversioni tra tipi di ecosistemi tra due momenti diversi, in ettari.

    (3)Conti relativi alla condizione degli ecosistemi che registrano le caratteristiche degli ecosistemi come segue:

    (a)per insediamenti e altre aree artificiali:

    le aree verdi in città e città medie e cinture urbane contigue sono indicate in percentuale (%) sulla superficie totale, calcolata per l'intera area delle città e delle città medie e cinture urbane contigue, compresi tutti i tipi di ecosistemi ivi presenti;

    la concentrazione di particolato, con un diametro fino a 2,5 μm nelle città, è indicata in μg/m3 come media nazionale per il periodo di riferimento;

    (b)per le terre coltivate:

    lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;

    (c)per le formazioni erbose:

    lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;

    (d)per l'insieme di terre coltivate e formazioni erbose:

    l'indice dell'avifauna agricola comune è indicato come indice aggregato nazionale per il periodo di riferimento;

    (e)per boschi e foreste:

    il legno morto è indicato in m3/ettaro come media nazionale per il periodo di riferimento;

    la densità della copertura arborea è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento;

    (f)per spiagge, dune e zone umide costiere:

    la copertura di aree impermeabili artificiali, presenti in zone costiere che comprendono il tipo di ecosistema spiagge, dune e zone umide costiere, è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento.

    Città, città medie e cinture urbane sono unità amministrative locali, classificate secondo il grado di urbanizzazione di cui al regolamento (UE) 2017/2391.

    (4)Conti dei servizi ecosistemici che registrano le risorse e gli impieghi dei servizi ecosistemici in tavole delle risorse e degli impieghi. La tavola delle risorse registra l'offerta di servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi alla società. La tavola degli impieghi registra l'uso dei servizi ecosistemici per tipologia, come indicato nella sezione 5.

    Le tavole delle risorse e degli impieghi sono riportate nelle unità fisiche seguenti.

    (a)Servizi di approvvigionamento

    Fornitura di colture, definita come il contributo dell'ecosistema alla crescita delle piante approssimata in base alla quantità di raccolti per diversi impieghi. Comprende la produzione di alimenti e fibre, foraggio ed energia e biomassa dei pascoli, come indicato nell'allegato III, tabella A, sezioni 1.1. e 1.2.

    Impollinazione, definita come il contributo dell'ecosistema alla produzione delle colture di cui sopra mediante impollinatori selvatici. I contributi sono indicati in tonnellate di colture dipendenti da impollinazione che possono essere attribuite a impollinatori selvatici, per tipo di coltura per i principali tipi di coltura dipendenti da impollinazione, tra cui alberi da frutto, bacche, pomodori, semi oleosi e "altro".

    Fornitura di legno, definita come il contributo dell'ecosistema alla crescita di alberi e altra biomassa legnosa, indicata in termini di accrescimento netto come definito nell'allegato VII, misurato sopra corteccia in migliaia di m3.

    (b)Servizi di regolazione e mantenimento

    La filtrazione dell'aria è definita come il contributo dell'ecosistema alla filtrazione degli inquinanti atmosferici attraverso la deposizione, l'assorbimento, la fissazione e lo stoccaggio di inquinanti da parte di componenti degli ecosistemi (in particolare gli alberi), il che mitiga gli effetti dannosi dell'inquinamento. I contributi sono indicati in tonnellate di particolato assorbito.

    La regolazione del clima a livello mondiale è definita come il contributo degli ecosistemi alla riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera grazie alla rimozione (sequestro netto) del carbonio dall'atmosfera e alla ritenzione (stoccaggio) del carbonio negli ecosistemi. I contributi sono indicati in termini di tonnellate di sequestro netto del carbonio e tonnellate di carbonio organico immagazzinato negli ecosistemi terrestri, al di sopra e al di sotto della superficie nei primi 0,3 metri di suolo (anche in torbiere).

    La regolazione del clima a livello locale è definita come il contributo dell'ecosistema alla regolazione delle condizioni atmosferiche ambientali nelle aree urbane attraverso la vegetazione, che migliora le condizioni di vita delle persone e sostiene la produzione economica. È espressa e indicata come la riduzione della temperatura nelle città dovuta all'effetto della vegetazione urbana, in gradi Celsius nei giorni che superano i 25 gradi Celsius.

    (c)Servizi culturali

    I servizi connessi al turismo ecologico sono definiti come i contributi dell'ecosistema, in particolare attraverso le caratteristiche biofisiche e qualitative degli ecosistemi, che consentono alle persone di servirsi e godere dell'ambiente grazie a interazioni dirette, in loco, fisiche ed esperienziali. Questi contributi sono indicati in numero di pernottamenti in alberghi, ostelli, campeggi, ecc. che possono essere attribuiti a visite negli ecosistemi.

    (5)I conti degli ecosistemi utilizzano la seguente tabella dei tipi di ecosistema:

    Categoria

    Tipo di ecosistema

    1

    Insediamenti e altre aree artificiali

    2

    Terre coltivate

    3

    Formazioni erbose (pascoli, formazioni erbose seminaturali e naturali)

    4

    Boschi e foreste

    5

    Brughiere e sottobosco

    6

    Ecosistemi scarsamente vegetati

    7

    Zone umide interne

    8

    Fiumi e canali

    9

    Laghi e bacini

    10

    Insenature marine e acque di transizione

    11

    Spiagge, dune e zone umide costiere

    12

    Ecosistemi marini (acque costiere, piattaforma e mare aperto)

    Sezione 4

    PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

    (1)Le statistiche sono compilate e trasmesse:

    ogni tre anni per i conti relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi. I dati si riferiscono a una media rappresentativa per l'anno di riferimento e alla matrice di conversione per le variazioni nei tre anni tra due anni di riferimento;

    su base annua per i conti dei servizi ecosistemici.

    (2)Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    (3)Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

    (4)Il primo anno di riferimento è il 2024. Per la matrice di conversione, il primo anno di riferimento è il 2027.

    (5)Nella prima trasmissione di dati, gli Stati membri includono i dati dal 2024 per i conti relativi all'estensione e alla condizione e le tavole delle risorse e degli impieghi in unità fisiche per i servizi ecosistemici. Per la matrice di conversione, i dati mostrano le variazioni tra il 2024 e il 2027.

    (6)In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali sui servizi ecosistemici per gli anni n-1 e n; e dati per i conti relativi all'estensione e alla condizione per gli anni n-3 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati a partire dal 2024 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2024.

    Sezione 5

    TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

    (1)Conti relativi all'estensione degli ecosistemi: per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, i dati della prima trasmissione sono indicati per il primo anno di riferimento. Per tutte le successive trasmissioni, i dati sono indicati come segue:

    estensione nell'anno di riferimento precedente;

    incrementi;

    riduzioni;

    estensione nell'anno di riferimento corrente.

    La matrice di conversione indica le conversioni tra tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3 tra l'anno di riferimento precedente e corrente.

    (2)Conti dei servizi ecosistemici: per i servizi ecosistemici di cui alla sezione 3, i dati sono indicati in tavole delle risorse e degli impieghi come segue:

    la tavola delle risorse registra l'offerta annuale dei servizi di cui alla sezione 3 per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, tranne le categorie 10 e 12;

    la tavola degli impieghi registra l'impiego di servizi ecosistemici in base alla ripartizione seguente:

    consumi intermedi per branca di attività economica;

    consumo finale dell'amministrazione pubblica;

    consumo finale delle famiglie;

    investimenti lordi;

    esportazioni.

    (3)Uno Stato membro non è tenuto a trasmettere dati se la superficie totale del suo territorio non supera lo 0,1 % della superficie totale dell'UE.

    Sezione 6

    DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione."

    (1)     Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).
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