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Document 52022PC0255

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche

    COM/2022/255 final

    Bruxelles, 8.6.2022

    COM(2022) 255 final

    2022/0173(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia

    L'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia (in seguito: "l'accordo") mira a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra l'UE e l'Armenia sulla base dei valori comuni e degli stretti legami tra le parti, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d'Armenia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'Unione europea. Esso crea un quadro solido, favorevole all'intensificazione del dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti.

    L'accordo stabilisce i principi generali e gli obiettivi delle relazioni tra l'UE e l'Armenia e crea una struttura istituzionale per l'attuazione delle sue disposizioni.

    L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2021.

    2.2.Il sottocomitato per le indicazioni geografiche

    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è istituito a norma dell'articolo 240 dell'accordo. Monitora l'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche originarie dell'UE e della Repubblica d'Armenia e intensifica la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche.

    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia. Si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche adotta le proprie decisioni per consenso e adotta il proprio regolamento interno.

    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è responsabile delle modifiche dell'allegato IX (parti A e B) e dell'allegato X dell'accordo per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile sui territori delle parti, gli elementi per la registrazione e il controllo e l'elenco delle indicazioni geografiche. È inoltre responsabile dello scambio di informazioni su questioni di reciproco interesse nel settore delle indicazioni geografiche.

    2.3.L'atto previsto del sottocomitato per le indicazioni geografiche

    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve adottare una decisione relativa al proprio regolamento interno.

    La finalità dell'atto previsto è adottare, a norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno che disciplina il funzionamento del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso di specie

    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è un organo istituito dall'accordo.

    L'atto di cui all'allegato della presente decisione costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto l'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo autorizza il sottocomitato per le indicazioni geografiche ad adottare decisioni vincolanti per le parti.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso di specie

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2022/0173 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/104 del Consiglio 2 , applicato in via provvisoria dal 1º giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1º marzo 2021.

    (2)A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche adotta il proprio regolamento interno.

    (3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche, in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.

    (4)Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

    (5)La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche dovrebbe basarsi sul progetto di regolamento interno accluso alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di atto del sottocomitato per le indicazioni geografiche accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (2)    GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1.
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    Bruxelles, 8.6.2022

    COM(2022) 255 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche


    ALLEGATO

    DECISIONE N. …
    DEL
    SOTTOCOMITATO UE-ARMENIA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-ARMENIA,

    visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 240,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 240 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve monitorare l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da strumento per rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

    (2)A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche può adottare decisioni.

    (3)A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve adottare il proprio regolamento interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del sottocomitato "Indicazioni geografiche" che figura nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

       Il presidente

    ANNEX

    Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Armenia

    Articolo 1
    Disposizioni generali

    1.Il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("il sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 240 dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra ("l'accordo"), assiste il comitato di partenariato riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.

    2.Il sottocomitato svolge le sue funzioni a norma dell'articolo 240 dell'accordo.

    3.Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Armenia competenti in materia di indicazioni geografiche.

    4.Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.

    5.I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato a norma dell'articolo 2.

    6.Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato. Il capo delegazione informa il segretariato del sottocomitato della nomina in questione.

    7.Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 382 dell'accordo.

    Articolo 2
    Presidenza

    Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del consiglio di partenariato e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    Articolo 3
    Riunioni

    1.Il sottocomitato per le indicazioni geografiche si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione del presidente, o su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

    2.Tutte le riunioni del sottocomitato sono convocate dal presidente. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del sottocomitato entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

    3.Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di partenariato nella formazione "Commercio".

    Articolo 4 
    Delegazioni

    Prima di ogni riunione le parti sono informate, dal segretariato del sottocomitato, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipano alla riunione.

    Articolo 5
    Segretariato

    1.Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato in base alla nomina dei capi delegazione ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

    2.Il segretariato del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" è informato di tutte le decisioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato.

    Articolo 6
    Corrispondenza

    1.La corrispondenza indirizzata al sottocomitato è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

    2.Il segretariato del sottocomitato provvede affinché la corrispondenza indirizzata a tale sottocomitato sia trasmessa al presidente dello stesso e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

    3.La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

    Articolo 7
    Documenti

    1.I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato.

    2.Una parte trasmette i propri documenti al proprio segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

    3.Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Armenia nonché i segretari del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" nell'ambito di tale corrispondenza.

    4.Il segretario della Repubblica di Armenia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Repubblica di Armenia e mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" nell'ambito di tale corrispondenza.

    Articolo 8
    Riservatezza

    Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

    Articolo 9
    Ordine del giorno

    1.Il segretariato del sottocomitato stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

    2.L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

    3.Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento interno, gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici, se possibile 10 giorni di calendario prima dello svolgimento della riunione.

    4.L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.

    5.Il presidente del sottocomitato può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o, previo consenso dell'altra parte, esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

    6.Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 10
    Verbale e conclusioni operative

    1.Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato.

    2.Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

    (a)un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano e di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

    (b)documentazione presentata al sottocomitato;

    (c)dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato; e

    (d)le conclusioni operative della riunione, se necessario, come previsto al paragrafo 4.

    3.Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento interno, le parti pubblicano quanto prima il verbale approvato, che comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun punto dell'ordine del giorno.

    4.Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato della parte che detiene la presidenza del sottocomitato e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato. A tal fine il sottocomitato adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

    Articolo 11
    Decisioni

    1.Il sottocomitato ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo. Il sottocomitato adotta le proprie decisioni all'unanimità, come previsto all'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

    2.Ogni decisione è autenticata dal presidente del sottocomitato.

    3.Il sottocomitato può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti, per tener conto di circostanze speciali. I progetti di decisione si considerano adottati una volta che l'altra parte abbia espresso il suo accordo e sono iscritti nel verbale della riunione del sottocomitato.

    4.Gli atti del sottocomitato recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "relazione". Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

    5.Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

    6.Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

    Articolo 12
    Relazioni

    Il sottocomitato riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione nella formazione "Commercio" a ogni riunione ordinaria di tale comitato.

    Articolo 13
    Lingue

    1.Le lingue di lavoro del sottocomitato sono l'inglese e l'armeno. Le parti possono tuttavia decidere di tenere riunioni solo in inglese.

    2.Salvo decisione contraria, il sottocomitato delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

    3.Il sottocomitato adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue del testo facente fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del sottocomitato sono adottate nelle lingue di lavoro di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14
    Spese

    1.Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3.Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e armeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

    Articolo 15
    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato a norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo.

    (1)    GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.
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