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Document 52022PC0199

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

COM/2022/199 final

Bruxelles, 10.5.2022

COM(2022) 199 final

2022/0141(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) 1 , approvato dal Consiglio nel 2003 2 , propone una serie di misure per porre fine ai disboscamenti illegali. Tali misure comprendono il sostegno ai paesi produttori di legname, collaborazioni multilaterali finalizzate alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea 3 che consente la verifica della legalità del legname importato nell'UE nell'ambito dei partenariati FLEGT.

Nel 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname 4 .

Nel 2013 la Commissione ha avviato negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana. La Commissione ha regolarmente informato il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati, mediante le relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e il comitato FLEGT/UE sul regolamento sul legno (FLEGT/EU Timber Regulation Committee). La Commissione ha inoltre informato in merito ai negoziati il Parlamento europeo e i portatori di interessi.

L'accordo volontario di partenariato tra l'UE e la Guyana contempla tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, esso istituisce un sistema di licenze volto a verificare e confermare la legalità del legno e dei prodotti derivati esportati nei paesi dell'UE e nei paesi terzi, nonché del legname venduto sul mercato interno. Per quanto riguarda il legname importato, la Guyana si impegna a garantire che tale legname sia stato raccolto conformemente alla legislazione del paese di origine, adottando a tal fine normative specifiche basate sui principi di due diligence. La definizione di legalità si basa su un'ampia gamma di normative nazionali e di leggi internazionali che la Guyana ha ratificato e che prevedono il rispetto dei tre pilastri della gestione sostenibile delle foreste. 

La Guyana si impegna inoltre ad effettuare una revisione delle proprie leggi forestali e, se necessario, a rafforzarle. Essa ha inoltre creato un quadro per il monitoraggio della conformità e per la valutazione indipendente del sistema. Per attuare tali misure, le parti hanno concordato un calendario ambizioso di 6 anni (dall'entrata in vigore). Questi aspetti sono definiti negli allegati dell'accordo, che offrono una descrizione dettagliata delle strutture che sosterranno lo sviluppo del sistema guyanese di verifica della legalità del legname e dei criteri per adottare una futura decisione di avviare il sistema di licenze FLEGT.

L'accordo prevede l'istituzione di un comitato congiunto di controllo e revisione (Joint Monitoring and Review Committee) incaricato di portare avanti il dialogo e la cooperazione tra l'UE e la Guyana relativamente al sistema di licenze. L'accordo stabilisce i principi relativi al coinvolgimento dei portatori di interessi, alle salvaguardie sociali, alla responsabilità e alla trasparenza e descrive come saranno trattati i reclami e come saranno soddisfatti i requisiti di monitoraggio e di informazione.

Oltre ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'accordo contempla anche tutte le categorie di legno e di prodotti derivati attualmente prodotte e importate in Guyana ed esportate dalla Guyana.

L'accordo si basa sul principio di non discriminazione, nel senso che saranno coinvolti i portatori di interessi sia interni che esterni al settore forestale, compresi gli esponenti del settore privato, della società civile e delle comunità locali e indigene, nonché di altre persone che dipendono dalle foreste.

Inoltre, l'accordo prevede il controllo delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione per la sua attuazione. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT della Guyana, che utilizza il formato prescritto nel regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 995/2010 in quanto il legno e i prodotti derivati coperti da licenze FLEGT rilasciate in Guyana in conformità dell'accordo saranno considerati raccolti in maniera legale conformemente all'articolo 3 di tale regolamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La conclusione del presente accordo è pertinente per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE poiché promuove il commercio di legname raccolto legalmente e rafforza la governance del settore forestale della Guyana migliorando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità e la partecipazione dei portatori di interessi. L'accordo rafforzerà inoltre la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà alla lotta contro il cambiamento climatico, grazie alla riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

Poiché l'accordo fornisce un quadro giuridico volto a garantire che tutte le categorie di legno e di prodotti derivati importate nell'Unione europea dalla Guyana siano state prodotte legalmente, l'UE ha competenza esclusiva per concluderlo a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE prevede che tali accordi siano conclusi dal Consiglio. L'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE abilita il Consiglio ad autorizzare il negoziatore ad approvare modifiche dell'accordo a nome dell'Unione europea se l'accordo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

Proporzionalità

La conclusione del presente accordo è in linea con il piano d'azione FLEGT dell'UE e si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente.

2022/0141 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT): proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" 5 , che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003 6 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005 7 .

(2)Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato con i paesi produttori di legname onde attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale.

(3)Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 8 che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione da paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

(4)I negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei prodotti derivati (in appresso, "l'accordo") si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 23 novembre 2018.

(5)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei prodotti derivati, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    COM(2003) 251.
(2)    GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(3)    GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(4)    Documento riservato del Consiglio n. 10229/2/05 (regime di segretezza abolito il 24 settembre 2015).
(5)    COM(2003) 251.
(6)    GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(7)    GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.
(8)    Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
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Bruxelles, 10.5.2022

COM(2022) 199 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea


ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
TRA L'UNIONE EUROPEA E

LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE,

SULLA GOVERNANCE E

SUL COMMERCIO DEL LEGNO E DEI SUOI DERIVATI

IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",

e

LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA, in appresso "la Guyana",

in appresso denominate insieme "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Guyana, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 1 , riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (in appresso "l'accordo di Cotonou");

CONSIDERANDO la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi sviluppata a seguito della decisione del maggio 2010 assunta in seno al vertice del CARIFORUM tenutosi a Madrid ed elaborata congiuntamente dall'Unione e dagli Stati del CARIFORUM;

CONSIDERANDO l'accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale in America Latina e nei Caraibi, adottato a Escazú, Costa Rica, il 4 marzo 2018;


CONSIDERANDO l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra 2 ;

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" come primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RIAFFERMANDO l'impegno delle parti nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e visti i principi sanciti nella dichiarazione universale dei diritti umani e nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

RIAFFERMANDO l'impegno delle parti nei confronti del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

RIAFFERMANDO l'importanza dei principi e degli impegni enunciati nella dichiarazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del 2015, in particolare l'impegno a realizzare uno sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) in maniera equilibrata e integrata;


RICORDANDO, a tale riguardo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i relativi traguardi, in particolare il traguardo 15.2 volto a promuovere, entro il 2020, una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi di gestione sostenibile delle foreste enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e, in particolare, del principio 10 riguardante l'importanza di sensibilizzare, coinvolgere e far partecipare il pubblico alle questioni ambientali, del principio 20 concernente il ruolo delle donne nella gestione e nello sviluppo ambientale e del principio 22 riguardante il ruolo vitale delle popolazioni indigene e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

RICONOSCENDO il ruolo delle foreste come soluzione fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e

RAMMENTANDO in tale contesto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in particolare l'articolo 5, che esorta alla riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, migliorando la conservazione e la gestione sostenibile;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II e III di tale convenzione, nonché nello specifico il fatto che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e della flora;


RIAFFERMANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio multilaterale, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

RICONOSCENDO l'impegno della Guyana a proseguire la promozione di una buona governance, di una gestione sostenibile delle foreste, dell'applicazione delle normative e del commercio del legname legale;

RICONOSCENDO che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato FLEGT rafforzerà ulteriormente la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà alla lotta contro i cambiamenti climatici tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e del potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste dei paesi in via di sviluppo (REDD+);

RICONOSCENDO che il sistema guyanese di verifica della legalità del legname è concepito per garantire la legalità di tutto il legno e i prodotti derivati contemplati dal presente accordo, indipendentemente dalla destinazione;


RICONOSCENDO l'importanza di coinvolgere nell'attuazione del presente accordo tutti i portatori di interessi pertinenti, attraverso le relative istituzioni rappresentative, sia interne che esterne al settore forestale, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione, compresi coloro provenienti dal settore privato, dalla società civile e dalle comunità locali e indigene, nonché qualunque altro soggetto che dipenda dalle foreste;

RIAFFERMANDO i propri impegni ai sensi della Costituzione, della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali, la Guyana istituirà meccanismi efficienti volti a consentire a tutti i portatori di interessi pertinenti di contribuire all'attuazione del presente accordo;

RICONOSCENDO che la divulgazione di informazioni non riservate è essenziale per agevolare la piena ed effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti e coinvolti, sia interni che esterni al settore forestale, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione, e che la comunicazione di informazioni è pertanto fondamentale per l'attuazione del presente accordo;

DECISE a ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo sui portatori di interessi pertinenti, sia interni che esterni al settore forestale, che potrebbe manifestarsi in conseguenza dell'attuazione del presente accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo, coerente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutti i tipi di legno e di prodotti derivati contemplati dal presente accordo e importati dalla Guyana nell'Unione siano stati prodotti legalmente, in modo da promuovere il commercio del legno e dei prodotti derivati.

Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde agevolarne e promuoverne l'attuazione completa e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "autorità competente/competenti": l'autorità o le autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, la verifica e l'accettazione delle licenze FLEGT;


b)    "esportazione": l'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente una qualsiasi zona del territorio geografico della Guyana o sono portati fuori da tale zona, a eccezione del legno e dei prodotti derivati in transito in Guyana;

c)    "licenza FLEGT": un documento di cui all'appendice 1 dell'allegato IV che conferma la provenienza di un carico da fonte legale e verificata conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo;

d)    "codice SA": codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

e)    "importazione nell'Unione": l'immissione in libera pratica nell'Unione, ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, di legno e di prodotti derivati che non possono essere classificati come "merci prive di carattere commerciale" ai sensi dell'articolo 1, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

f)    "controllore indipendente": la persona o l'entità che, in periodi prestabiliti, valuta il funzionamento, la credibilità e l'efficienza del sistema guyanese di verifica della legalità del legname;


g)    "comitato congiunto di monitoraggio e riesame": il comitato istituito dalle parti al fine di agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame del presente accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente, e favorire altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti;

h)    "legname prodotto legalmente" (in appresso anche "legname legale"): legno e prodotti derivati acquisiti, raccolti, prodotti, trasformati, trasportati e commercializzati in conformità della legislazione in vigore in Guyana, come stabilito nell'allegato II e in altre pertinenti disposizioni del presente accordo; nel caso di legname importato: legno e prodotti derivati raccolti, prodotti, trasformati, trasportati ed esportati in conformità della pertinente legislazione del paese di raccolta e delle procedure di cui all'allegato V;

i)    "autorità di rilascio delle licenze": autorità designata dalla Guyana per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;

j)    "immissione in libera pratica": regime doganale dell'Unione che conferisce la posizione doganale di merce dell'Unione ad una merce che non proviene dall'Unione (conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013) e che implica la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, se del caso, di altri oneri; l'applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e di restrizioni e l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione delle merci;


k)    "carico": quantitativo di legno e di prodotti derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito da uno speditore o spedizioniere dalla Guyana e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;

l)    "legno e prodotti derivati in transito": legno e prodotti derivati provenienti da un paese terzo che entrano nel territorio della Guyana sotto controllo doganale e lo lasciano nella stessa forma mantenendo il paese di origine;

m)    "legno e prodotti derivati": i prodotti elencati nell'allegato I.

ARTICOLO 3

Sistema di licenze FLEGT

1.    È istituito tra le parti un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Il sistema di licenze FLEGT stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legno e i prodotti derivati spediti nell'Unione dalla Guyana sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 e al presente accordo, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio i carichi provenienti dalla Guyana soltanto se coperti da licenze FLEGT.


2.    Il sistema di licenze FLEGT si applica al legno e ai prodotti derivati elencati nell'allegato I.

3.    Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.

ARTICOLO 4

Autorità di rilascio delle licenze

1.    La Guyana designa un'autorità quale autorità di rilascio delle licenze FLEGT e comunica per iscritto alla Commissione europea i relativi estremi. Le parti rendono tali informazioni accessibili al pubblico.

2.    L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legno e i prodotti derivati siano stati prodotti legalmente in conformità della normativa di cui all'allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono ogni carico di legno e di prodotti derivati prodotti legalmente in Guyana e destinati all'esportazione nell'Unione.

3.    In relazione al legname importato, l'autorità di rilascio delle licenze non rilascia licenze FLEGT per i prodotti che non sono stati raccolti, prodotti o esportati conformemente alla legislazione del paese di raccolta e del paese di produzione.


4.    L'autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT.

5.    L'autorità di rilascio delle licenze conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT conformi alle varie legislazioni e politiche nazionali in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, e fornisce tali registrazioni ai fini dell'audit indipendente di cui all'articolo 11, nel rispetto della riservatezza delle informazioni di proprietà degli esportatori.

ARTICOLO 5

Autorità competenti dell'Unione

1.    La Commissione europea comunica alla Guyana per iscritto gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell'Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2.    Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. Tale immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT conformemente all'allegato III.


3.    Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4.    In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alla persona o agli organismi designati dalla Guyana come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5.    L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica ai prodotti del legno derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES, dal momento che a tali prodotti si applicano le disposizioni in materia di procedure di esame di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Tuttavia, i prodotti del legno coperti da tali procedure d'esame sono soggetti alla verifica della legalità ai sensi del sistema guyanese di verifica della legalità del legname di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 6

Licenze FLEGT

1.    Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio come mezzo per attestare che il legno e i prodotti derivati sono stati prodotti legalmente.


2.    Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in inglese utilizzando il modulo specificato nell'allegato IV.

3.    Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4.    Le specifiche tecniche e il formato delle licenze FLEGT, nonché la procedura relativa al loro rilascio, figurano nell'allegato IV.

ARTICOLO 7

Definizione di "legname prodotto legalmente"

1.    Ai fini del presente accordo, una definizione di "legname prodotto legalmente" è contenuta nell'articolo 2, lettera h), e specificata nell'allegato II, che descrive il quadro giuridico nazionale della Guyana, nonché i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo a cui devono conformarsi il legno e i prodotti derivati per poter essere coperti da una licenza FLEGT.

2.    La Guyana effettuerà un riesame del quadro giuridico nazionale applicabile al settore forestale, illustrato nell'allegato II, allo scopo di rafforzare, ove necessario, e attuare tutte le politiche, le leggi, i regolamenti, gli statuti, le strategie, gli orientamenti, i provvedimenti volontari e i codici di buona prassi pertinenti.


ARTICOLO 8

Sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS)

1.    La Guyana utilizza e migliora, ove necessario, il sistema esistente per verificare che il legno e i prodotti derivati siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati nell'Unione mediante l'istituzione del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS) di cui all'allegato V.

2.    Il GTLAS comprende controlli di conformità allo scopo di fornire una garanzia che il legno e i prodotti derivati sono stati prodotti legalmente, indipendentemente dal mercato di destinazione, e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legno e di prodotti derivati che non sono stati raccolti legalmente o che provengono da fonti sconosciute.

ARTICOLO 9

Applicazione del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS)
al legno e ai prodotti derivati che rientrano nell'ambito del presente accordo

1.    La Guyana, per mezzo del GTLAS, verifica la legalità del legno e dei prodotti derivati esportati nei mercati diversi dall'Unione e del legno e dei prodotti derivati venduti sul mercato interno e verifica la legalità delle importazioni di legno e di prodotti derivati utilizzando il sistema predisposto per l'attuazione del presente accordo.


2.    A sostegno dell'applicazione del GTLAS, l'Unione incoraggia l'uso del sistema per quanto riguarda gli scambi commerciali in altri mercati internazionali e con paesi terzi.

3.    L'Unione attua misure per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi prodotti derivati, in conformità della sua legislazione applicabile.

ARTICOLO 10

Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT

1.    Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato III.

2.    Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, l'autorità competente può applicare le procedure di cui all'allegato III.

3.    I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere fra l'autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti in riferimento alle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di monitoraggio e riesame di cui all'articolo 20.


ARTICOLO 11

Controllore indipendente

1.    Le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente per valutare il funzionamento, la credibilità e l'efficienza del GTLAS, come indicato nell'allegato V.

2.    In consultazione con l'Unione, la Guyana assume un controllore indipendente incaricato di svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.

3.    Il controllore indipendente è una persona fisica o giuridica, o un raggruppamento di persone fisiche o giuridiche non soggette a conflitti di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i conflitti derivanti da relazioni organizzative o commerciali con l'Unione o con le autorità di regolamentazione del settore forestale della Guyana, con la sua autorità di rilascio di licenze o con chiunque sia responsabile di verificare la legalità della produzione del legname, nonché con qualsiasi operatore che svolge un'attività commerciale nel settore forestale della Guyana.

4.    Il controllore indipendente opera conformemente a una struttura di gestione documentata e secondo politiche, metodi e procedure pubblicati conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.

5.    Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto di monitoraggio e riesame di cui all'articolo 20 gli eventuali reclami derivanti dal suo operato.


6.    Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte conformemente al manuale di procedure descritto nell'allegato VI. Le relazioni del controllore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura di cui all'allegato IX.

7.    Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni e politiche nazionali in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, agevolano il lavoro del controllore indipendente, garantendogli in particolare:

   l'accesso ai documenti, alle informazioni e ad altri materiali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

   la possibilità di registrare e duplicare documenti, informazioni e altri materiali necessari.

ARTICOLO 12

Irregolarità

Conformemente all'articolo 22, le parti si notificano reciprocamente per iscritto qualsiasi sospetta o comprovata elusione del sistema di licenze FLEGT, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

a)    sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dalla Guyana all'Unione attraverso un paese terzo, quando vi siano motivi di ritenere che ciò sia stato fatto nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;


b)    rilascio di licenze FLEGT per il legno e i prodotti derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente;

c)    ottenimento o uso fraudolento delle licenze FLEGT.

ARTICOLO 13

Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

1.    Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto di monitoraggio e riesame di cui all'articolo 20, quando ritengano di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.

2.    Le parti commissionano, tramite il comitato congiunto di monitoraggio e riesame, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT. La valutazione accerta se il GTLAS assolva le sue funzioni sulla base dei criteri definiti nell'allegato VIII e se nell'Unione siano stati predisposti i sistemi per la ricezione, la verifica e l'accettazione delle licenze FLEGT.

3.    Il comitato congiunto di monitoraggio e riesame, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, raccomanda o no l'entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT.


4.    Sulla base della raccomandazione del comitato congiunto di monitoraggio e riesame sull'entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT, le parti si notificano reciprocamente per iscritto una data alla quale il sistema di licenze FLEGT diventa operativo.

5.    Sulla base della raccomandazione del comitato congiunto di monitoraggio e riesame sulla mancata entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT, le parti concordano tramite il comitato congiunto di monitoraggio e riesame le misure necessarie ai fini dell'entrata in vigore.

ARTICOLO 14

Calendario di attuazione dell'accordo

Il comitato congiunto di monitoraggio e riesame di cui all'articolo 20 definisce un calendario di attuazione del presente accordo e valuta lo stato di avanzamento dell'attuazione con riferimento a detto calendario.

ARTICOLO 15

Misure di sostegno

1.    Le parti hanno identificato i settori, elencati all'allegato VII, che richiedono risorse tecniche e finanziarie aggiuntive al fine di attuare il presente accordo.


2.    La fornitura delle risorse di cui al paragrafo 1 è soggetta alle normali procedure dell'Unione e dei suoi Stati membri per la programmazione dell'assistenza alla Guyana e alle procedure di bilancio della Guyana.

3.    La Guyana garantisce che il rafforzamento della sua capacità di attuare il presente accordo è incluso nei suoi strumenti di pianificazione nazionale, quali le strategie di riduzione della povertà e le rispettive dotazioni di bilancio.

4.    Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative di sviluppo pertinenti attuali e future, quali quelle a sostegno dell'azione per ridurre le emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale e del ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e del potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste nei paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 16

Partecipazione dei portatori di interessi all'attuazione del presente accordo

1.    La Guyana garantisce che l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo siano svolti in maniera trasparente e con la partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, attraverso le relative istituzioni, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione, compresi coloro provenienti dal settore privato, dalla società civile e dalle comunità locali e indigene, nonché qualunque altro soggetto che dipenda dalle foreste.


2.    La Guyana garantisce che il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione sia pronto a monitorare l'attuazione del presente accordo e sia composto da rappresentanti delle agenzie governative pertinenti e da rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti.

3.    La Guyana consulta regolarmente i portatori di interessi in merito all'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione, compresi coloro provenienti dal settore privato, dalla società civile e dalle comunità locali e indigene, nonché qualunque altro soggetto che dipenda dalle foreste. In tale contesto, la Guyana elabora e attua strategie, modalità e programmi finalizzati a una consultazione costruttiva dei portatori di interessi.

4.    L'Unione consulta regolarmente i portatori di interessi sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

ARTICOLO 17

Clausole di salvaguardia sociale

1.    Le parti convengono di valutare periodicamente l'incidenza del presente accordo, nell'intento di ridurre al minimo i potenziali effetti negativi sui portatori di interessi interni ed esterni al settore forestale, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione.


2.    Le parti controllano le ripercussioni del presente accordo sui portatori di interessi e adottano misure ragionevoli e adeguate per attenuare eventuali effetti negativi; ove necessario, le parti concordano misure complementari per affrontare tali effetti negativi.

ARTICOLO 18

Sforzi per attuare o ratificare altri accordi

Le parti ribadiscono l'impegno a garantire un'attuazione efficace degli accordi, dei trattati e delle convenzioni a livello internazionale e regionale di cui sono parti contraenti, compresi gli accordi ambientali multilaterali e gli accordi sull'azione per il clima, i trattati relativi ai diritti dell'uomo e delle popolazioni indigene, nonché gli accordi relativi al lavoro e al commercio. Le parti si adopereranno con costanza e assiduità per ratificare e proseguire l'attuazione di accordi, trattati e convenzioni a livello internazionale e regionale.

ARTICOLO 19

Incentivi di mercato

Tenendo conto del presente accordo e di altri obblighi internazionali pertinenti, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al suo mercato del legno e dei prodotti derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:

a)    incoraggia politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscono gli sforzi profusi per garantire la fornitura di legno e di prodotti derivati ottenuti legalmente e


b)    promuove una percezione più favorevole sul mercato dell'Unione dei prodotti corredati di licenze FLEGT.

ARTICOLO 20

Comitato congiunto di monitoraggio e riesame

1.    Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio e riesame (in appresso "JMRC") al fine di agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame del presente accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente. Il JMRC favorisce altresì il dialogo e gli scambi di informazioni fra le parti.

2.    Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il JMRC, che delibera per consenso. Il JMRC è copresieduto da due dei suoi membri, uno designato dalla Guyana e l'altro designato dall'Unione.

3.    Il JMRC stabilisce il proprio regolamento interno.

4.    Il JMRC si riunisce almeno due volte l'anno, nelle date e nei luoghi concordati dalle parti.


5.    Il JMRC provvede affinché i propri lavori siano trasparenti e le pertinenti informazioni in merito al proprio operato e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico.

6.    Il JMRC pubblica una relazione annuale in conformità dei criteri di cui all'allegato X.

7.    Le funzioni specifiche del JMRC sono descritte nell'allegato IX.

ARTICOLO 21

Relazioni e divulgazione di informazioni al pubblico

1.    L'accesso del pubblico alle informazioni è fondamentale per migliorare la governance e pertanto la comunicazione di informazioni pertinenti ai portatori di interessi è essenziale ai fini del presente accordo. Le informazioni sono rese disponibili al pubblico per agevolare l'attuazione e il monitoraggio dei sistemi, e dunque per migliorare la fiducia dei portatori di interessi e dei consumatori e garantire la responsabilizzazione delle parti. I dettagli delle informazioni da pubblicare sono definiti nell'allegato IX.

2.    Ciascuna parte valuta i meccanismi più appropriati, inclusi, tra l'altro, mezzi di comunicazione, documenti, internet, workshop, relazioni annuali, per divulgare al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei vari portatori di interessi del settore forestale informazioni affidabili, pertinenti e aggiornate servendosi dei metodi di attuazione di cui all'allegato IX.


ARTICOLO 22

Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo

1.    I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

   a) per la Guyana: il ministro delle Finanze;

   b) per l'Unione: il capo della delegazione dell'Unione in Guyana.

2.    Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo, comprese le modifiche relative ai rappresentanti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 23

Informazioni riservate

Ciascuna parte si impegna, nei limiti prescritti dalle proprie normative, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti rivela al pubblico segreti commerciali o informazioni commerciali riservate scambiati nell'ambito del presente accordo.


ARTICOLO 24

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, alla Guyana.

ARTICOLO 25

Consultazioni e mediazione

1.    Le parti si adoperano sempre per trovare un accordo sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo e per comporre eventuali controversie, avviando innanzi tutto consultazioni e procedure di mediazione in buona fede allo scopo di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.

2.    La parte che desidera avviare le consultazioni lo comunica per iscritto all'altra parte e al JMRC, indicando l'oggetto e fornendo una sintesi degli argomenti a sostegno della richiesta.


3.    Le consultazioni sono avviate entro 40 giorni e si ritengono concluse entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che entrambe le parti non decidano diversamente. In deroga alle consultazioni di cui sopra, ciascuna parte può avviare consultazioni entro 15 giorni nel caso di questioni urgenti. Tali consultazioni si concluderanno entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che entrambe le parti non decidano diversamente.

4.    Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le due parti possono concordare di chiedere l'intervento di un mediatore. In ogni caso, ciascuna parte può sottoporre la controversia ad arbitrato senza ricorrere alla mediazione.

5.    Le parti scelgono congiuntamente un mediatore entro 15 giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso alla mediazione. Il mediatore riceve le comunicazioni di entrambe le parti e convoca una riunione di mediazione. Se non diversamente concordato da entrambe le parti, il mediatore comunica un parere su come risolvere la controversia conformemente alle disposizioni del presente accordo entro 60 giorni dalla sua selezione.

6.    Il parere del mediatore non è vincolante.


ARTICOLO 26

Arbitrato

1.    Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni e alla mediazione come previsto all'articolo 25, ciascuna parte può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale notificandolo per iscritto all'altra parte e all'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato. La richiesta indica quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

2.    Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri nominati in conformità del regolamento arbitrale 2012 della Corte permanente di arbitrato.

3.    Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per darvi esecuzione in buona fede.

4.    Le parti si informano reciprocamente e informano il JMRC in merito alle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. Il JMRC esamina le misure adottate dalle parti per dare esecuzione al lodo e se del caso raccomanda misure complementari o correttive per garantire la piena esecuzione del lodo del collegio arbitrale. Ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi sull'esecuzione del lodo iniziale.

5.    Il JMRC definisce le procedure operative per l'arbitrato.


ARTICOLO 27

Modifiche

1.    Una parte che desidera modificare il presente accordo presenta una proposta all'altra parte almeno un (1) mese prima della riunione successiva del JMRC. Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione sulla modifica proposta. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, in caso di parere favorevole, la approva secondo le proprie procedure giuridiche.

2.    Le modifiche approvate dalle parti in conformità del paragrafo 1 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.    Il JMRC può adottare modifiche relative agli allegati del presente accordo.

4.    Tutte le notifiche relative a eventuali modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.


ARTICOLO 28

Sospensione

1.    Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo notifica per iscritto la sua intenzione all'altra parte e la questione è discussa successivamente tra le parti entro un (1) mese dal ricevimento di tale notifica.

2.    Ciascuna delle parti può sospendere l'applicazione del presente accordo nel caso in cui l'altra parte compia una grave violazione dello stesso.

3.    La decisione di sospensione e le relative motivazioni sono notificate per iscritto all'altra parte.

4.    Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi trenta (30) giorni di calendario dopo la notifica di cui al paragrafo 3.

5.    L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta (30) giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra che i motivi della sospensione non sussistono più.


ARTICOLO 29

Denuncia

Ciascuna delle parti può notificare per iscritto la propria intenzione all'altra parte e la questione è discussa successivamente dal JMRC.

Il presente accordo cessa di applicarsi dodici (12) mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 30

Durata

1.    Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di dieci (10) anni, a meno che non venga sospeso o denunciato dalle parti in conformità rispettivamente dell'articolo 28 o dell'articolo 29.

2.    L'accordo è prorogato automaticamente per periodi consecutivi di cinque (5) anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all'altra parte almeno dodici (12) mesi prima della scadenza del presente accordo.


ARTICOLO 31

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 32

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

ARTICOLO 33

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.


2.    La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa al ministro delle Finanze della Guyana e al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositari congiunti del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a ...,

Per la Repubblica cooperativistica della Guyana    Per l'Unione europea

ALLEGATI

1.    Allegato I: Prodotti interessati: codici del sistema armonizzato per il legno e i prodotti derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT

2.    Allegato II: definizione di legalità

3.    Allegato III: condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione del legno e dei prodotti derivati esportati dalla Guyana e oggetto di licenza FLEGT

4.    Allegato IV: requisiti e specifiche tecniche delle licenze FLEGT

5.    Allegato V: il sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS)

6.    Allegato VI: quadro di riferimento per l'audit indipendente del GTLAS

7.    Allegato VII: misure di sostegno e meccanismi di finanziamento

8.    Allegato VIII: criteri di valutazione dell'operatività del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS)

9.    Allegato IX: accesso del pubblico alle informazioni relative al sistema di licenze FLEGT

10.    Allegato X: comitato congiunto di monitoraggio e riesame



ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI:
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNO E I PRODOTTI DERIVATI

COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

L'elenco che figura nel presente allegato fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Codici SA

Descrizione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,

non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili.

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno.

_______________



ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

1.    Elenco degli acronimi

2.    Introduzione

3.    Definizione dei termini

4.    Griglie di valutazione della legalità

4.1    Griglia di valutazione della legalità A per verificare che un FSO conduca le attività forestali nel rispetto della legge

4.2    Griglia di valutazione della legalità B per un'autorizzazione relativa a foreste statali (grande concessione)

4.3    Griglia di valutazione della legalità C per un'autorizzazione relativa a foreste statali (piccola concessione)

4.4    Griglia di valutazione della legalità D per un villaggio amerindio


4.5    Griglia di valutazione della legalità E per i terreni privati

4.6    Griglia di valutazione della legalità F per il legno e prodotti derivati recuperati da terreni statali in fase di conversione

4.7    Griglia di valutazione della legalità G per il legno e i prodotti derivati sequestrati

4.8    Griglia di valutazione della legalità H per la trasformazione e la vendita di legno e prodotti derivati

4.9    Griglia di valutazione della legalità I per l'esportazione e l'importazione di legno e prodotti derivati

5.    Glossario

6.    Appendice: riferimenti giuridici applicabili


1.
   Elenco degli acronimi

PAO    Piano operativo annuale

EPA    Agenzia per la protezione dell'ambiente

UE    Unione europea

ACF    Accordo di concessione forestale

FD    Dipartimento finanziario

FLEGT    Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale

PGF    Piano di gestione forestale

FMD    Dipartimento di monitoraggio delle foreste

FRMD    Dipartimento gestione risorse forestali

FSO    Operatore del settore forestale


GFC
   Commissione forestale della Guyana

GGMC    Commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana

GLSC    Commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana

RA    Autorità tributaria

GTLAS    Sistema guyanese di verifica della legalità del legname

LD    Definizione di legalità

MISD    Banca dati dei sistemi informatici di gestione

MOL    Ministero del Lavoro

MAA    Ministero competente per gli Affari degli amerindi

MPW    Ministero dei Lavori pubblici

NAREI    Istituto nazionale di ricerca e divulgazione agricole


NIB
   Comitato previdenza nazionale

NTWG    Gruppo di lavoro tecnico nazionale

DPI    Dispositivo di protezione individuale

SFA    Autorizzazione relativa a foreste statali

VC    Consiglio del villaggio

VPA    Accordo volontario di partenariato

WTS    Sistema di tracciabilità del legno


2.
   Introduzione

Il presente allegato stabilisce la definizione di legalità del "legname legale" applicabile al presente accordo. La definizione di legalità può essere aggiornata come e quando necessario durante l'attuazione del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello stesso.

La definizione di legalità costituisce parte integrante del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS) di cui all'allegato V.

La definizione di legalità si fonda sul pertinente quadro giuridico e normativo nazionale in vigore e stabilisce i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare la conformità a tale quadro.

La definizione di legalità comprende inoltre riferimenti giuridici supplementari pertinenti per l'attuazione del presente accordo e per il funzionamento generale del GTLAS. Tali riferimenti e ulteriori leggi e regolamenti applicabili sono indicati nell'appendice del presente allegato. La definizione di legalità si applica a tutti gli operatori del settore forestale (FSO) a livello nazionale e a tutto il legno e prodotti derivati di cui all'allegato I e copre gli scambi commerciali sia a livello nazionale che internazionale.


La definizione di legalità è stata sviluppata attraverso un processo partecipativo multilaterale, coordinato dal gruppo di lavoro tecnico nazionale (NTWG), in cui erano rappresentati una vasta maggioranza dei principali portatori di interessi del settore forestale della Guyana e altri gruppi d'interesse. Per l'elaborazione della definizione di legalità si sono tenuti numerosi seminari in tutto il territorio nazionale, durante i quali i portatori di interessi hanno ricevuto informazioni sul processo riguardante l'accordo volontario di partenariato (VPA). Anche i portatori di interessi sono stati consultati ed è stata chiesta la loro approvazione sui dettagli di vari elementi della definizione di legalità.

I portatori di interessi coinvolti comprendevano taglialegna, gestori di segherie, produttori, commercianti, esportatori e importatori di legno e prodotti derivati, trasportatori, mediatori doganali, nonché rappresentanti delle associazioni di taglialegna, dei villaggi e delle comunità amerindi, delle organizzazioni non governative, anche indigene, dei ministeri e/o delle agenzie governative.


Struttura e contenuto delle griglie di valutazione della definizione di legalità

La definizione di legalità è suddivisa in nove griglie di valutazione associate ai diversi tipi di attività. Ciascuna griglia di valutazione comprende un insieme di principi che individuano gli obblighi legali fondamentali, con i rispettivi criteri, che descrivono i requisiti giuridici che garantiscono la conformità a ogni principio. Ciascun criterio include gli indicatori relativi alle misure che soddisfano tale criterio. Inoltre, i parametri di controllo forniscono le prove che dimostrano il conseguimento di ogni indicatore sulla base del quadro giuridico nazionale (riferimenti giuridici) che stabilisce i requisiti giuridici e procedurali che devono essere osservati per soddisfare il parametro di controllo.

La conformità di un operatore del settore forestale (FSO) agli indicatori dimostra la sua conformità alla definizione di legalità. L'agenzia responsabile nelle griglie di valutazione seguenti è il ministero e/o l'agenzia governativa che effettuerà la verifica della conformità dell'FSO agli indicatori della definizione di legalità.

A ogni indicatore sono associati parametri di controllo. Esistono due tipi di parametri di controllo:

alcuni sono definiti dai ministeri e/o dalle agenzie governative, che seguono a tal fine le loro procedure interne ed effettuano controlli interni. In questi casi l'FSO è conforme agli indicatori se possiede il parametro di controllo valido richiesto;



anche gli altri parametri di controllo sono definiti dai ministeri e/o dalle agenzie governative nell'ambito del loro mandato, ma attraverso le periodiche ispezioni delle attività degli FSO. Le relazioni di ispezione redatte al termine di tali ispezioni rappresentano i parametri di controllo. In questi casi, gli indicatori definiscono i requisiti che l'FSO deve rispettare. La conformità è valutata mediante l'ispezione e l'esito della valutazione è contenuto nella relazione di ispezione.

Per agevolare ulteriormente l'attuazione del manuale delle procedure di verifica del GTLAS, che sarà elaborato durante la fase di sviluppo del GTLAS, si opera una distinzione fra parametri di controllo statici e dinamici:

i parametri di controllo statici corroborano la dimostrazione della conformità legale dei criteri della definizione di legalità che non sono direttamente collegati alla movimentazione del legno e dei prodotti derivati lungo la catena di approvvigionamento e/o associati ad attività a lungo termine degli FSO. Essi sono definiti una tantum o su base periodica e rimangono validi per tale periodo. I parametri di controllo statici saranno verificati per un intero periodo (durata della concessione o periodo di validità normativa);

i parametri di controllo dinamici comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quei parametri di controllo direttamente collegati alla movimentazione del legno e dei prodotti derivati lungo la catena di approvvigionamento all'interno della Guyana. Essi sono soggetti ai requisiti applicabili a ogni punto critico di controllo della catena di approvvigionamento. I parametri di controllo dinamici sono definiti e sono validi per un solo carico e sottoposti ai normali controlli lungo la catena di approvvigionamento.


Elenco delle griglie di valutazione che descrivono i requisiti applicabili a ciascun FSO associati ai seguenti tipi di attività:

Tipo di attività

Griglia di valutazione n.

Titolo

Tutti gli FSO

A

Griglia di valutazione della legalità per garantire che un FSO conduca le attività forestali nel rispetto della legge

Grande concessione

B

Griglia di valutazione della legalità per un'autorizzazione relativa alle foreste statali (grande concessione)

Piccola concessione

C

Griglia di valutazione della legalità per un'autorizzazione relativa alle foreste statali (piccola concessione)

Villaggio amerindio

D

Griglia di valutazione della legalità per un villaggio amerindio

Terreni privati

E

Griglia di valutazione della legalità per i terreni privati

Legno e prodotti derivati recuperati da terreni statali in fase di conversione

F

Griglia di valutazione della legalità per il legno e i prodotti derivati recuperati da terreni statali in fase di conversione

FSO che hanno violato la legge sulle foreste n. 6 del 2009

G

Griglia di valutazione della legalità per il legno e i prodotti derivati sequestrati

Trasformazione e vendite di legno e prodotti derivati

H

Griglia di valutazione della legalità per trasformazione e la vendita di legno e prodotti derivati

Esportazione e importazione di legno e prodotti derivati

I

Griglia di valutazione della legalità per l'esportazione e l'importazione di legno e prodotti derivati

Tutte le categorie di FSO devono rispettare i requisiti pertinenti delineati nella griglia di valutazione della legalità A affinché le rispettive attività forestali siano considerate legali, e nelle altre griglie di valutazione riguardanti le loro attività. In caso di sequestro a causa di possibili violazioni della legge sulle foreste n. 6 del 2009, l'FSO deve rispettare le prescrizioni pertinenti di cui alla griglia di valutazione della legalità G per il legno e i prodotti derivati sequestrati.


3.    Definizione dei termini

Un FSO è una persona fisica o giuridica registrata presso la commissione forestale della Guyana (GFC) e da essa autorizzata a svolgere una o più attività forestali.

La persona fisica o giuridica può essere definita come impresa individuale e/o registrata ai sensi della legge sulla registrazione delle denominazioni delle imprese, cap. 90:05, della legge sul partenariato, cap. 89:02, della legge sulle società, della legge sulle società, cap. 89:01, della legge sulle società di mutuo soccorso, cap. 36:04 o della legge sulle società cooperative, cap. 88:01.

Gli FSO sono classificati in diverse categorie.

   Grandi concessioni: definite nella sezione 8 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 come zone con una superficie superiore a 8 097 ettari.

Gli FSO delle grandi concessioni devono essere in possesso di un'autorizzazione relativa alle foreste statali rilasciata dalla Commissione forestale della Guyana (GFC). Tali autorizzazioni possono essere concesse sotto forma di un accordo di concessione forestale o di un permesso esplorativo. Gli accordi di concessione forestale possono essere accordi per la vendita di legname o locazioni finalizzate al taglio, che sono aggiudicati per un periodo di massimo 40 anni o soggetti a rinnovo condizionale. Un accordo di concessione forestale è concesso solamente dopo che l'FSO ha ottenuto un permesso esplorativo.


   Piccole concessioni: definite nella sezione 7 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 come zone con una superficie pari o inferiore a 8 097 ettari.

Gli FSO delle piccole concessioni devono essere in possesso di un'autorizzazione relativa alle foreste statali, che può essere concessa sotto forma di un permesso per la gestione delle foreste statali o di un accordo di gestione di una foresta comunitaria. La GFC concede dette autorizzazioni relative a foreste statali per un periodo fino a due anni; esse sono soggette a rinnovo condizionale.

   Villaggio amerindio: la sezione 2 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, definisce un "villaggio" o "villaggio amerindio" come "un gruppo di amerindi che occupano o si servono di terreni di un villaggio", e definisce i terreni di un villaggio come "terreni di proprietà comune di un villaggio in virtù di un titolo di proprietà concesso al consiglio del villaggio, che lo detiene a beneficio del villaggio stesso".

La proprietà del terreno è comprovata da una concessione assoluta o un certificato di proprietà concessi al consiglio del villaggio. Un villaggio amerindio diviene un FSO quando stipula un contratto con la GFC per raccogliere legname per scopi commerciali entro i confini del villaggio stesso.


   Terreni privati: la sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce i terreni privati come "terreni che non sono né pubblici né appartenenti a un villaggio".

I terreni privati sono legalmente detenuti da persone fisiche o giuridiche in virtù di un titolo registrato, un titolo di trasporto o una concessione assoluta. Il proprietario di un terreno privato diviene un FSO quando stipula un contratto con la GFC per raccogliere legname per scopi commerciali entro i confini del terreno stesso.

   Terreni statali in fase di conversione: il legno e i prodotti derivati possono essere recuperati da terreni statali per i quali i ministeri e/o le agenzie governative pertinenti hanno autorizzato la conversione a terreno ad uso non forestale in base alle autorizzazioni elencate di seguito.

a)    Licenza o permesso di estrazione: la commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana rilascia una licenza o un permesso di estrazione per una zona ubicata all'interno di terreni statali su cui fare prospezioni, estrarre e prelevare eventuali minerali e diventarne proprietari. Il titolare di una licenza o di un permesso di estrazione diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.


b)    Locazioni: la commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana rilascia un titolo di locazione per una zona ubicata all'interno di terreni statali affinché vi siano svolte attività agricole o di altro tipo. Il titolare di una locazione diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.

c)    Infrastrutture (strade, centrali idroelettriche, dighe, ecc.): l'Ufficio del Presidente concede l'autorizzazione a costruire centrali idroelettriche, mentre il ministero dei Lavori pubblici concede le autorizzazioni per svolgere tutti i restanti lavori infrastrutturali, quali la realizzazione di strade e ponti. Il titolare di un'autorizzazione infrastrutturale diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.

   Un terzo è una persona fisica o giuridica che ha stipulato un accordo giuridico con l'FSO per lo svolgimento di attività forestali per scopi commerciali entro i confini della zona approvata. L'FSO, registrato presso la GFC, è responsabile di garantire che il terzo agisca conformemente ai requisiti della definizione di legalità.

4.    Griglie di valutazione della legalità

4.1    Griglia di valutazione della legalità A per verificare che un FSO conduca le attività forestali nel rispetto della legge

Principio 1

La persona fisica o giuridica è istituita a norma di legge

Criterio 1.1

La persona fisica o l'ente giuridico ha personalità giuridica

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

A.1.1.1

(obbligatorio) 3

La persona fisica o giuridica possiede un codice di identificazione fiscale.

Certificazione valida del codice di identificazione fiscale (autorità tributaria)

Sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

A.1.1.2

Facoltativo (in aggiunta ad A.1.1.1)

La persona fisica o giuridica ha una denominazione registrata a norma della legge sulla registrazione delle denominazioni delle imprese, cap. 90:05.

Atto di registrazione (autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali)

Sezioni 5 e 13 della legge sulla registrazione delle denominazioni delle imprese, cap. 90:05, sezioni 3 e 6 della legge sul partenariato, cap. 89:02

Statico

A.1.1.3

Facoltativo (in aggiunta ad A.1.1.1)

In caso di società locali: la persona giuridica possiede un atto costitutivo.

In caso di società straniere: la persona giuridica possiede un atto di registrazione.

i)    i) Atto costitutivo (società locali) (autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali)

ii)    ii) Atto di registrazione (società straniere) (autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali)

i)    Sezione 8 della legge sulle società, cap. 89:01

ii)    Sezione 321 della legge sulle società, cap. 89:01

Statico

A.1.1.4

Facoltativo (in aggiunta ad A.1.1.1)

Il consiglio del villaggio è nominato a norma di legge in conformità della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Dichiarazione dei risultati delle elezioni (ministero degli Affari amerindi)

Sezione 72, paragrafo 13, della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

A.1.1.5

Facoltativo (in aggiunta ad A.1.1.1)

La società di mutuo soccorso possiede una conferma della registrazione.

Conferma della registrazione (registro delle società di mutuo soccorso)

Sezione 15 della legge sulle società di mutuo soccorso, cap. 36:04

Statico

A.1.1.6

Facoltativo (in aggiunta ad A.1.1.1)

La società cooperativa possiede un atto di registrazione.

Atto di registrazione (commissario per le società cooperative)

Sezioni 7 e 9 della legge sulle società cooperative, cap. 88:01

Statico



4.2    Griglia di valutazione della legalità B per un'autorizzazione relativa a foreste statali (grande concessione)

Principio 1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Criterio 1.1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

B.1.1.1

L'FSO ha una lettera di approvazione per l'assegnazione della concessione forestale.

Lettera di approvazione (GFC/Dipartimento gestione risorse forestali - FRMD)

Sezioni 6 e 8 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno 4

Statico

B.1.1.2

L'FSO è titolare di uno dei documenti seguenti:

i)    un permesso esplorativo valido

ii)    un accordo di concessione forestale (ACF)

L'FSO ha conseguito uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    permesso esplorativo (GFC/FRMD)

ii)    ACF (GFC/FRMD)

i)    Sezione 9 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 4 e 5 del regolamento forestale del 2018

ii)    Sezioni 6 e 8 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 7, 8, 9 e 11 del regolamento forestale del 2018

Statico

B.1.1.3

Facoltativo

L'FSO ha un contratto di locazione a terzi approvato dalla GFC, che consente di raccogliere legname e/o estrarre minerali all'interno della concessione dell'FSO.

Contratto di locazione a terzi approvato dalla GFC (GFC/dipartimento di monitoraggio delle foreste - FMD)

Sezione 16 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

Criterio 1.2

L'FSO rispetta il diritto di godimento di terzi

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

B.1.2.1

L'FSO raccoglie il legno e i prodotti derivati entro i confini della concessione.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 6, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

B.1.2.2

L'FSO non impedisce l'esercizio dei diritti tradizionali delle popolazioni amerindie.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, sezioni 55 e 57 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, norma 8, primo allegato, modulo B, sezione 4.3, del regolamento forestale del 2018, norma 4, primo allegato, modulo A, sezione 8, dei regolamenti forestali del 2018

Statico

B.1.2.3

L'FSO non impedisce l'esercizio del diritto di godimento di altri singoli gruppi.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norma 8, primo allegato, modulo B, sezione 4.2, del regolamento forestale del 2018

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla gestione forestale, all'ambiente e al sistema di tracciabilità del legno (WTS)

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

B.2.1.1

L'FSO possiede un'autorizzazione ambientale.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    permesso ambientale (agenzia per la protezione dell'ambiente - EPA)

ii)    permesso operativo (EPA)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezioni 11, 12, 13, 15 e 21, paragrafo 1, lettera b), della legge sulla protezione dell'ambiente, cap. 20:05, norme 18 e 19 dei regolamenti sulla protezione dell'ambiente (autorizzazioni)

Statico

B.2.1.2

L'FSO rispetta il taglio consentito annuale approvato e/o il taglio massimo consentito.

Relazione sulla gestione delle etichette (GFC/FMD)

Sezione 6, paragrafo 2, lettera b), e sezione 9, paragrafo 2, lettera b), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, punto 2.2.2 del codice di buona prassi n. 1 del 2018

Dinamico

B.2.1.3

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS 5 (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

B.2.1.4

L'FSO dispone di un piano di gestione forestale (PGF) approvato di almeno cinque anni in aggiunta al piano operativo annuale (PAO) per la zona in concessione.

Entrambi i parametri di controllo seguenti:

i)    PGF (GFC/FRMD)

ii)    PAO (GFC/FRMD)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 8, paragrafo 2, lettera a), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, punti 2.2 e 2.3 del codice di buona prassi n. 1 del 2018, orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni)

Statico

B.2.1.5

L'FSO non raccoglie specie soggette a restrizioni o protette senza il permesso della GFC.

Lettera di approvazione della GFC (GFC/FMD)

Norma 15 del regolamento forestale del 2018, punto 4 (4.4.1 e 4.4.2) del codice di buona prassi n. 1 del 2018

Dinamico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO corrisponde a norma di legge i diritti, gli oneri e i contributi richiesti

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

B.3.1.1

L'FSO rispetta gli obblighi di pagamento dei diritti, degli oneri e dei contributi di gestione.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    ricevute in base ai calendari di pagamento (GFC/dipartimento finanziario - FD)

ii)    ricevute dei saldi completi (GFC/FD)

Per entrambi i parametri di controllo:

norme 38, 40, 41 e 53 del regolamento forestale del 2018

Dinamico

B.3.1.2

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

B.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (comitato previdenza nazionale - NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01,

norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

B.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (ministero del Lavoro) (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

B.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01, punto 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

B.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

B.3.2.5

L'FSO garantisce che a tutti i lavoratori siano forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

B.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

B.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico


4.3    Griglia di valutazione della legalità C per un'autorizzazione relativa a foreste statali (piccola concessione)

Principio 1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Criterio 1.1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

C.1.1.1

L'FSO ha una lettera di approvazione per l'assegnazione della concessione forestale.

Lettera di approvazione della GFC (GFC/FRMD)

Sezioni 6 e 7 della legge sulle foreste n: 6 del 2009, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno 6

Statico

C.1.1.2

L'FSO possiede un ACF.

ACF (GFC/FRMD)

Sezioni 6 e 7 e sezione 11, paragrafo 3, della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 7, 8, 9 e 11 del regolamento forestale del 2018

Statico

C.1.1.3

Facoltativo

L'FSO ha un contratto di locazione a terzi approvato dalla GFC, che gli consente di raccogliere legname e/o estrarre minerali all'interno della concessione dell'FSO.

Contratto di locazione a terzi approvato dalla GFC (GFC/FMD)

Sezione 16 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

Criterio 1.2

L'FSO rispetta il diritto di godimento di terzi

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

C.1.2.1

L'FSO raccoglie il legno e i prodotti derivati entro i confini della concessione.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 6, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

C.1.2.2

L'FSO non impedisce l'esercizio dei diritti tradizionali delle popolazioni amerindie.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, regolamento 8, primo allegato, modulo C, punto 4.3, del regolamento forestale del 2018, sezioni 55 e 57 della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

C.1.2.3

L'FSO non impedisce l'esercizio del diritto di godimento di altri singoli gruppi.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009, regolamento 8, primo allegato, modulo C, punto 4.3, del regolamento forestale del 2018

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla gestione forestale, all'ambiente e al WTS.

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

C.2.1.1

L'FSO possiede un'autorizzazione ambientale.

Permesso operativo (EPA)

Sezione 21, paragrafo 1, lettera b), della legge sulla protezione dell'ambiente, cap. 20:05, norme 18 e 19 del regolamento sulla protezione dell'ambiente (autorizzazioni)

Statico

C.2.1.2

L'FSO rispetta il contingente approvato.

Relazione sulla gestione delle etichette (GFC/FMD)

Sezione 6, paragrafo 2, lettera b), e sezione 9, paragrafo 2, lettera b), della legge sulle foreste n. 6 del 2009,

punto 2.4 del codice di buona prassi n. 1 del 2018

Dinamico

C.2.1.3

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

C.2.1.4

L'FSO non raccoglie specie soggette a restrizioni o protette senza il permesso della GFC.

Lettera di approvazione della GFC (GFC/FMD)

Norma 15 del regolamento forestale del 2018, punto 4 (4.4.1 e 4.4.2) del codice di buona prassi n. 1 del 2018

Dinamico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO corrisponde a norma di legge i diritti, gli oneri e i contributi richiesti

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

C.3.1.1

L'FSO rispetta gli obblighi di pagamento dei diritti, degli oneri e dei contributi di gestione.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    ricevute in base ai calendari di pagamento (GFC/FD)

ii)    ricevute dei saldi completi (GFC/FD)

Per entrambi i parametri di controllo:

norme 38, 40, 41 e 53 del regolamento forestale del 2018

Dinamico

C.3.1.2

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria. 7

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

C.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01,

norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

C.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

C.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01,

sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

C.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

C.3.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

C.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

C.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico



4.4    Griglia di valutazione della legalità D per un villaggio amerindio

Principio 1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Criterio 1.1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

D.1.1.1

L'FSO detiene la titolarità del terreno forestale dove vengono svolte le attività commerciali.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificato di titolarità (registro dei terreni)

ii)    concessione assoluta (GLSC)

i)    Sezione 71 della legge sul registro dei terreni, cap. 5:02

ii)    Sezione 63 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, sezione 3 della legge sui terreni statali, cap. 62:01

Statico

D.1.1.2

Facoltativo

Il residente del villaggio amerindio possiede un permesso scritto dell'FSO che gli consente di partecipare alle attività commerciali inerenti alla raccolta o all'estrazione sui terreni di proprietà del villaggio.

Permesso scritto fra il consiglio del villaggio e l'FSO (residente) (GFC)

Sezione 54 della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

D.1.1.3

Facoltativo

Il non residente possiede un permesso scritto dell'FSO che gli consente di partecipare alle attività commerciali inerenti alla raccolta o all'estrazione sui terreni di proprietà del villaggio.

Permesso scritto fra il consiglio del villaggio e l'FSO (non residente) (GFC)

Sezione 55 della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

Criterio 1.2

L'FSO rispetta il diritto di godimento di terzi

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

D.1.2.1

L'FSO raccoglie il legno e i prodotti derivati entro i confini dei terreni di proprietà del villaggio.

Relazione di ispezione (GFC/FMD)

Sezione 55 della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

D.1.2.2

L'FSO non impedisce l'esercizio dei diritti tradizionali delle popolazioni amerindie.

Relazione di ispezione (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, sezioni 55 e 57 della legge sugli amerindi, cap. 29:01

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla gestione forestale, all'ambiente e al WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

D.2.1.1

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno 8

Dinamico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie applicabili

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

D.3.1.1

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

D.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01, e norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

D.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

D.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01, sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

D.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

D.3.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

D.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

D.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico


4.5
   Griglia di valutazione della legalità E per i terreni privati

Principio 1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Criterio 1.1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

E.1.1.1

L'FSO detiene la titolarità del terreno forestale dove si svolgono le attività commerciali.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    titolarità assoluta (registro dei terreni)

ii)    titolo di trasporto (registro degli atti)

iii)    concessione assoluta (GLSC)

i)    Sezioni 65 e 66 della legge sul registro dei terreni, cap. 5:02

ii)    Sezione 22, paragrafo 1, della legge sul registro degli atti, cap. 5:01

iii)    Sezione 3, paragrafo 1, lettera a), della legge sui terreni statali, cap. 62:01

Statico

E.1.1.2

Facoltativo

L'FSO ha concluso un accordo giuridico con un terzo per svolgere attività di raccolta e/o estrazione entro i confini del terreno privato.

Accordo fra l'FSO e un terzo (GFC/FMD)

Sezione 16 della legge sulle foreste

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno 9

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

E.2.1.1

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

E.2.1.2

L'FSO raccoglie il legno e prodotti derivati entro i confini del terreno privato.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 21 della legge sui terreni statali, cap. 62:01, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Statico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie applicabili

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

E.3.1.1

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

E.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01, e norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

E.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

E.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01,

Sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

E.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

E.3.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

E.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

E.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico



4.6    Griglia di valutazione della legalità F per il legno e prodotti derivati recuperati da terreni statali in fase di conversione

Principio 1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Criterio 1.1

L'FSO ha il diritto legale di raccogliere il legname

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

F.1.1.1

L'FSO è titolare di:

i)    una locazione;

ii)    una licenza o un permesso di estrazione;

iii)    un'autorizzazione ad accedere a qualsiasi terreno e a svolgere lavori finalizzati alla costruzione e alla manutenzione di strade, compresi il taglio e la rimozione di legno e di prodotti derivati, o per altri scopi;

iv)    una licenza di costruzione e manutenzione di una centrale idroelettrica.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    locazione (GLSC)

ii)    licenza o permesso di estrazione (GGMC)

iii)    autorizzazione scritta del ministero dei Lavori pubblici (MPW)

iv)    licenza idroelettrica (Ufficio del Presidente)

i)    Sezione 3, paragrafo 1, lettera b), della legge sui terreni statali, cap. 62:01

ii)    Sezione 7 della legge mineraria, cap. 65:01

iii)    Sezioni 3 e 4 della legge sui terreni pubblici (strade private), cap. 62:03. regolamento 2 del regolamento relativo alle strade private su terreni pubblici (taglio di legname)

iv)    Sezioni 5, 6 e 7 della legge sulle centrali idroelettriche, cap. 56:03

Statico

F.1.1.2 Facoltativo

L'FSO ha concluso un accordo giuridico con un terzo per svolgere attività di raccolta e/o estrazione entro i confini della proprietà dell'FSO.

Accordo fra l'FSO e un terzo (GFC/FMD)

Sezione 16 della legge sulle foreste

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno (WTS) 10

Statico

Criterio 1.2

L'FSO rispetta il diritto di godimento di terzi

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

F.1.2.1

L'FSO raccoglie legname entro i confini di una delle voci seguenti:

i)    una locazione;

ii)    una licenza o un permesso di estrazione;

iii)    una zona in cui il ministero dei Lavori pubblici e/o l'agenzia per l'energia della Guyana sono stati autorizzati a eseguire progetti.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

i)    Sezione 3 della legge sui terreni statali, cap. 62:01

ii)    Sezione 7 e sezione 135, paragrafo 2, lettera zc), della legge mineraria, cap. 65:01

iii)    Sezioni 3 e 4 della legge sui terreni pubblici (strade private), cap. 62:03, sezione 6, paragrafo 2, della legge sulle centrali idroelettriche, cap. 56:03

Statico

F.1.2.2

L'FSO non impedisce l'esercizio dei diritti tradizionali delle popolazioni amerindie.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, lettera e), della legge sulle foreste n. 6 del 2009, sezioni 55 e 57 della legge sugli amerindi. cap. 29:01

Statico

F.1.2.3

L'FSO non impedisce l'esercizio del diritto di godimento di altri singoli gruppi.

Relazione di ispezione dell'FMD (GFC/FMD)

Sezione 5, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla gestione forestale, all'ambiente e al WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

F.2.1.1

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

F.2.1.2 (applicabile a un FSO tenuto a rispettare il punto IV della sezione F.1.1.1)

L'FSO ha un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la manutenzione di una centrale idroelettrica.

Permesso di costruzione (EPA)

Sezione 21, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla protezione dell'ambiente, cap. 20:05, norme 18 e 19 del regolamento sulla protezione dell'ambiente (autorizzazioni)

Statico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO corrisponde a norma di legge i diritti, gli oneri e i contributi richiesti

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

F.3.1.1

L'FSO rispetta gli obblighi di pagamento dei diritti, degli oneri e dei contributi di gestione.

Uno dei due parametri di controllo seguenti:

i)    ricevute in base ai calendari di pagamento (GFC/FD)

ii)    ricevute dei saldi completi (GFC/FD)

Per entrambi i parametri di controllo:

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

F.3.1.2

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

F.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01, e norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

F.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

F.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01, sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

F.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

F.3.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

F.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

F.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico


4.7
   Griglia di valutazione della legalità G per il legno e i prodotti derivati sequestrati 11

Principio 1

Il legno e i prodotti derivati sequestrati sono gestiti nel rispetto degli obblighi di legge

Criterio 1.1

L'FSO rispetta le norme per l'utilizzo del legno e dei prodotti derivati sequestrati.

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

G.1.1.1

L'FSO è titolare, per quanto riguarda il legno e i prodotti derivati sequestrati, di uno dei documenti seguenti:

i)    modulo di sequestro;

ii)    modulo di custodia.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    modulo di sequestro (GFC/FMD)

ii)    modulo di custodia (GFC/FMD)

Sezione 58 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno 12

Dinamico

G.1.1.2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi di legge per la reimmissione del legno e dei prodotti derivati sequestrati nella catena di approvvigionamento.

Autorizzazione allo svincolo della GFC (GFC/FMD)

Sezione 58, paragrafi 5 e 7, sezione 60, sezione 70, paragrafo 5, e sezione 71 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico


4.8    Griglia di valutazione della legalità H per la trasformazione e la vendita di legno e prodotti derivati

Principio 1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla trasformazione e alla vendita di legname

Criterio 1.1

L'FSO rispetta le prescrizioni applicabili in materia di licenze

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

H.1.1.1

L'FSO possiede una licenza operativa annuale.

Licenza operativa annuale (GFC/FMD)

Sezione 39 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 29, 30 e 31 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno (WTS) 13

Statico

H.1.1.2 Facoltativo

L'FSO possiede una licenza valida di commerciante di prodotti forestali.

Licenza di commerciante di prodotti forestali (GFC/FMD)

Sezione 41 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 32, 33 e 34 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Statico

H.1.1.3 Facoltativo

L'FSO possiede una licenza valida di deposito di legname.

Licenza di deposito di legname (GFC/FMD)

Sezione 40 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Statico

Principio 2

L'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Criterio 2.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative alla gestione forestale, all'ambiente e al WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

H.2.1.1

L'FSO possiede un'autorizzazione ambientale.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    permesso ambientale (EPA)

ii)    permesso operativo (EPA)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezioni 11, 12, 13 e 15 e sezione 21, paragrafo 1, lettera b), della legge sulla protezione dell'ambiente, cap. 20:05, norme 18 e 19 del regolamento sulla protezione dell'ambiente (autorizzazioni)

Statico

H.2.1.2

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

Principio 3

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Criterio 3.1

L'FSO corrisponde a norma di legge i diritti, gli oneri e i contributi richiesti

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

H.3.1.1

L'FSO rispetta gli obblighi di pagamento dei diritti di gestione.

Uno dei due parametri di controllo seguenti:

i)    ricevute in base ai calendari di pagamento (GFC/FD)

ii)    ricevute dei saldi completi (GFC/FD)

Per entrambi i parametri di controllo:

norma 53 del regolamento forestale del 2018,

orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

H.3.1.2

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 3.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

H.3.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01,

norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

H.3.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

H.3.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01, sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

H.3.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

H.3.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

H.3.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

H.3.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico


4.9    Griglia di valutazione della legalità I per l'esportazione e l'importazione di legno e prodotti derivati

Principio 1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative all'esportazione e all'importazione di legno e di prodotti derivati

Criterio 1.1

L'FSO rispetta le prescrizioni relative all'esportazione e al WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

I.1.1.1

L'FSO possiede una licenza valida per esportare legno e prodotti derivati.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    licenza di commerciante di prodotti forestali (GFC/FMD)

ii)    licenza operativa annuale (GFC/FMD)

iii)    licenza di deposito di legname (GFC/FMD)

i)    Sezione 41 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norme 32, 33 e 34 del regolamento forestale del 2018

ii)    Norma 31, lettera a), punto iii), del regolamento forestale del 2018, sezione 39 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

iii)    Sezione 40, paragrafo 2, della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

I.1.1.2

L'FSO possiede un'autorizzazione per l'esportazione.

i)    Certificato di esportazione (GFC/FMD)

ii)    Licenza CITES (se applicabile) (commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica, GFC/FMD)

i)    Sezione 44 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno (WTS) 14

ii)    Sezione 29, paragrafo 1, della legge sulla gestione e la conservazione della fauna selvatica (Wildlife Conservation and Management Act) del 2016

Dinamico

I.1.1.3

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

I.1.1.4

L'FSO rispetta gli obblighi di pagamento dei prelievi all'esportazione.

Ricevute (GFC/FD)

Norma 41 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

Criterio 1.2

L'FSO rispetta le prescrizioni relative all'importazione e il WTS

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

I.1.2.1

L'FSO possiede una licenza di importazione.

Licenza di importazione (GFC/FMD)

Sezione 37 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, norma 36 del regolamento forestale del 2018

Statico

I.1.2.2

L'FSO possiede un permesso di importazione.

Permesso di importazione (Organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO))

Sezione 8 della legge sulla protezione delle piante n. 9 del 2011

Dinamico

I.1.2.3

L'FSO applica la dovuta diligenza al fine di ridurre al minimo il rischio di importare legno e prodotti derivati di origine illegale.

i)    Relazione sulla valutazione della dovuta diligenza (NPPO)

ii)    Licenza CITES (se del caso) (commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica)

i)    Norma 36, paragrafo 3, del regolamento forestale del 2018

ii)    Sezione 29, paragrafo 1, della legge sulla gestione e la conservazione della fauna selvatica (Wildlife Conservation and Management Act), cap., n. 22 del 2016

Dinamico

I.1.2.4

L'FSO rispetta i requisiti in materia di WTS.

Relazione di verifica del WTS (GFC/FMD)

Norme 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento forestale del 2018, orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Dinamico

Principio 2

L'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali (si applica solo agli FSO che svolgono attività di esportazione e/o importazione e che non sono coperti da altre griglie di valutazione)

Criterio 2.1

L'FSO soddisfa gli obblighi fiscali richiesti

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

I.2.1.1

L'FSO rispetta le prescrizioni tributarie del calendario fiscale applicabile pubblicato dall'autorità tributaria.

Uno dei parametri di controllo seguenti:

i)    certificazione valida del codice di identificazione fiscale (per FSO con meno di un anno di attività) (autorità tributaria)

ii)    ricevuta di versamento (per FSO con più di un anno di attività) (autorità tributaria)

Per entrambi i parametri di controllo:

sezione 4 della legge sull'imposta sulle società, cap. 81:03, sezione 60A della legge sull'imposta sul reddito, cap. 81:01

Statico

Criterio 2.2

L'FSO adempie tutti i suoi obblighi in relazione al diritto del lavoro e ai requisiti di sicurezza sociale

Numero dell'indicatore

Indicatore

Parametri di controllo
(agenzia responsabile)

Riferimenti legislativi/amministrativi

Tipo di parametro di controllo

I.2.2.1

L'FSO possiede un certificato di conformità.

Certificato di conformità (NIB)

Sezione 16 della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01,

norme 4, 5, 14, 15 e 19 del regolamento sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi)

Statico

I.2.2.2

L'FSO impiega persone al di sopra dell'età legale pertinente in funzione dell'attività svolta.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 41 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezioni 2 e 3 della legge sull'occupazione di giovani e minori, cap. 99:01

Statico

I.2.2.3

L'FSO retribuisce i lavoratori dipendenti con uno stipendio pari o superiore al salario minimo garantito dalla legge.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezioni 8 e 11 della legge sul lavoro, cap. 98:01, sezione 4 e allegato del decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) n. 15 del 2016

Statico

I.2.2.4

L'FSO garantisce che sul posto di lavoro siano disponibili kit di pronto soccorso.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 47, paragrafo 1, lettera n), della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

I.2.2.5

L'FSO garantisce che ai lavoratori siano forniti i DPI applicabili.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 46 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10, sezione 17 della legge sulle foreste n. 6 del 2009

Statico

I.2.2.6

L'FSO segnala e registra tutti gli incidenti e gli infortuni sul posto di lavoro.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 69 della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, cap. 99:10

Statico

I.2.2.7

L'FSO rispetta la legislazione in materia di non discriminazione.

Relazione di ispezione (MOL)

Sezione 4, paragrafo 2, e sezione 5 della legge sulla prevenzione della discriminazione, cap. 99:09

Statico

5.    Glossario

Amerindio    La definizione di "amerindio" è riportata nella sezione 2 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, e indica qualunque cittadino della Guyana che appartiene a qualsiasi popolazione nativa o aborigena della Guyana o che è discendente di dette popolazioni native o aborigene.

Consiglio del villaggio amerindio    La definizione di "consiglio del villaggio" è riportata nella sezione 2 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, e indica un consiglio istituito nel quadro di detta legge, quali il consiglio distrettuale di Annai, il consiglio del villaggio di Konashen, il consiglio del villaggio di Baramita e qualsiasi consiglio del villaggio istituito per ordine del ministero competente per gli Affari degli amerindi.

Licenza operativa annuale    Una licenza operativa annuale, come descritta nella sezione 39 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, concessa dalla commissione forestale della Guyana a una segheria utilizzata per tagliare e convertire ceppi e tronchi in tavole, assi, travi squadrate o prodotti semilavorati in legno.

Piano operativo annuale    Documento che stabilisce le attività principali e dettagliate che il titolare della licenza deve svolgere nell'anno di calendario successivo (da gennaio a dicembre). Contiene una sintesi delle attività svolte nell'anno precedente e dei piani in atto per l'anno di attività corrente.


CITES    La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata dalla Guyana nel 1973, è una convenzione del 1973 che disciplina o vieta il commercio internazionale di specie animali e vegetali che si ritiene siano o possano essere minacciate dal commercio internazionale.

Dovuta diligenza    Nel quadro del presente accordo, con dovuta diligenza si intendono le ragionevoli misure adottate dagli operatori per ridurre al minimo il rischio di importare in Guyana legno e prodotti derivati che sono stati raccolti illegalmente o che in generale sono illegali.

Esportazione        La sezione 2 della legge doganale, cap. 82:01, definisce "esportazione" l'atto di portare o far portare merci al di fuori della Guyana.

Esportatore    La sezione 2 della legge doganale, cap. 82:01, definisce "esportatore" qualsiasi soggetto che esporta dalla Guyana qualsiasi merce (comprese le merci trasferite da un aereo o una nave che trasporta merci importate) o fornisce dette merci affinché siano caricate su aerei o navi, nonché il titolare delle merci, qualsiasi persona che agisca a suo nome e qualsiasi persona che, a fini doganali, sottoscriva qualsiasi documento inerente alle merci esportate o destinate ad essere caricate su aerei o navi, come indicato sopra.


Foresta    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "foresta"

a)    un ecosistema dominato da piante legnose, formato da:

i)    formazioni forestali chiuse dove alberi di varie specie e bassa vegetazione ricoprono un'elevata percentuale del suolo o

ii)    foreste aperte con copertura vegetale continua in cui la copertura arborea supera il 10 percento e

b)    che comprende:

i)    foreste di mangrovie e qualsiasi zona umida o terreno aperto all'interno di una foresta che formi parte integrante dell'ecosistema;

ii)    prodotti forestali nell'ecosistema e

iii)    risorse biologiche, minerali e idriche dell'ecosistema.


Accordo di concessione forestale    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "accordo di concessione forestale" un accordo così designato in virtù del quale la Commissione attribuisce una concessione conformemente alla sezione 6 della legge sulle foreste n. 6 del 2009.

Piano di gestione forestale    Secondo gli orientamenti sul piano di gestione forestale (2018), quest'ultimo si basa su dettagliate valutazioni sociali, economiche e ambientali, che stabiliscono l'ordine e la portata di tutte le attività da svolgere nel quadro di una concessione.

Attività forestali    Secondo la definizione di cui alla sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 tali attività comprendono: il taglio o la raccolta di prodotti forestali; la rimozione o il trasporto di prodotti forestali da qualsiasi area; l'attività di uno stabilimento di conversione primario; la costruzione e la manutenzione di qualsivoglia sentiero, strada, struttura o installazione, e qualsiasi altra attività svolta per agevolare una qualunque delle attività summenzionate.

Licenza di commerciante di prodotti forestali    La sezione 41 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 prevede che qualsiasi soggetto che acquisti legno e prodotti derivati al fine di rivenderli deve essere titolare di questa licenza rilasciata dalla GFC.


Importazione    La sezione 2 della legge doganale, cap. 82:01, definisce "importazione" l'atto di portare o far portare merci all'interno della Guyana.

Importatore        A norma della sezione 2 della legge doganale, cap. 82:01, la definizione di "importatore" comprende il titolare o qualsiasi altro soggetto che detiene temporaneamente il possesso o l'usufrutto di qualsivoglia bene, dal momento dell'importazione fino alla debita consegna, quando il funzionario preposto non ne è più responsabile, nonché qualunque soggetto che sottoscriva qualsiasi documento relativo a qualsivoglia bene importato che, ai sensi della legge doganale, deve essere sottoscritto dall'importatore.

Licenza di deposito di legname    Una licenza, descritta nella sezione 40 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, concessa dalla GFC per consentire a una persona di acquistare, conservare e vendere legno e prodotti derivati all'interno dei propri locali.

Stabilimento di conversione primario    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "stabilimento di conversione primario" qualsiasi segheria o altri impianti, macchinari o attrezzature progettati o utilizzati per tagliare o in altro modo convertire qualsiasi tipo di prodotto forestale da materia prima a prodotti lavorati destinati alla vendita, all'utilizzo o a ulteriore trattamento o trasformazione, comprese segherie mobili e motoseghe.


Permesso di rimozione    La sezione 36 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 prevede che un FSO possieda un valido permesso di rimozione rilasciato dalla GFC per rimuovere e/o trasportare legno e prodotti derivati all'interno della Guyana da qualsiasi foresta statale, terreno pubblico, terreno di proprietà di un villaggio amerindio, terreno privato o qualsiasi punto d'ingresso in Guyana.

Segheria    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "segheria" uno stabilimento designato e utilizzato per tagliare e convertire ceppi o tronchi in tavole, assi, travi squadrate o prodotti semilavorati in legno; comprende una buca per la segagione a mano.

Buca per la segagione a mano    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "buca per la segagione a mano" una zona o una buca creata per agevolare le attività svolte con una sega a mano.

Foresta statale    A norma della sezione 3 della legge sulle foreste n. 6 del 2009, una "foresta statale" è una zona che può essere dichiarata foresta statale mediante ordinanza del ministro. I terreni di proprietà dei villaggi amerindi, la foresta pluviale di Iwokrama e il Kaieteur National Park tuttavia non possono essere dichiarati foreste statali.

Autorizzazione relativa a foreste statali    La sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce "autorizzazione relativa a foreste statali" un permesso esplorativo, una concessione, un permesso di utilizzo, un accordo di riforestazione o un accordo di gestione di una foresta della comunità.


Legname    Secondo la descrizione di cui alla sezione 2 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 il "legname" comprende:

a)    un albero, o qualsiasi parte legnosa di un albero, eretto, caduto o abbattuto e

b)    legname di qualsiasi tipo, anche segato, spaccato, abbattuto o altrimenti tagliato o confezionato, esclusa la legna da ardere.

Diritto tradizionale    La definizione di "diritto tradizionale" è riportata nella sezione 2 della legge sugli amerindi, cap. 29:01, e indica qualsiasi privilegio o diritto di sussistenza, esistente alla data di entrata in vigore di detta legge, di cui è titolare per legge o consuetudine un villaggio amerindio o una comunità amerindia e che è esercitato in modo sostenibile ai sensi del rapporto spirituale che il villaggio o la comunità ha con il terreno, ma non comprende un privilegio estrattivo tradizionale.

6.    Appendice: riferimenti giuridici applicabili

Leggi, regolamenti

Descrizione

Settore forestale

Legge sulle foreste (Forests Act) n. 6 del 2009

Legge che consolida e modifica il diritto in materia di foreste.

Regolamento forestale (Forests Regulations), regolamento n. 2 del 2018

Tale regolamento sostiene l'attuazione della legge sulle foreste n. 6 del 2009.

Legge sui terreni statali (State Lands Act), cap. 62:01

Una legge che disciplina in modo opportuno i terreni statali, i fiumi e i torrenti che appartengono allo Stato.

Codice di buona prassi (Code of Practice) n. 1 del 2018

Il suo obiettivo generale è promuovere pratiche di raccolta che migliorino gli standard di utilizzo, riducano l'impatto ambientale, contribuiscano a garantire il mantenimento delle foreste per le generazioni future e incrementino i contributi economici e sociali della silvicoltura quale componente dello sviluppo sostenibile.

Orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno

Il sistema di tracciabilità del legno (WTS) è un sistema informativo nazionale obbligatorio volto a controllare la catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti derivati a livello nazionale.

Ambiente/destinazione d'uso dei terreni

Legge sulla protezione dell'ambiente (Environmental Protection Act), cap. 20:05

Legge che disciplina la gestione, la conservazione, la protezione e il miglioramento dell'ambiente, la prevenzione o il controllo dell'inquinamento, la valutazione dell'impatto dello sviluppo economico sull'ambiente, l'uso sostenibile delle risorse naturali e altre questioni accessorie o collegate.

Regolamenti sulla protezione dell'ambiente (autorizzazioni)

Tali regolamenti sostengono l'attuazione della legge sulla protezione dell'ambiente, cap. 20:05.

Legge mineraria (Mining Act), cap. 65:01

Legge che stabilisce disposizioni in merito alla prospezione e all'estrazione di metalli, minerali o pietre preziose e disciplina il loro trasporto e altre questioni collegate.

Legge sulla protezione delle piante (Plant Protection Act), legge n. 9 del 2011

Legge che disciplina l'importazione e l'esportazione di piante, piantine e oggetti derivati, prevede misure che impediscano l'introduzione in Guyana di parassiti e malattie esotici e controlla ed elimina detti parassiti e malattie all'interno del paese.

Legge sul registro degli atti (Deeds Registry Act), cap. 5:01

Legge che disciplina l'Ufficio del registro degli atti della Guyana e modifica la legge relativa all'esecuzione e alla registrazione di diritti di trasporto, ipoteche e altri atti.

Legge sul registro dei terreni (Land Registry Act), cap. 5:02

Legge che disciplina la registrazione dei terreni e altre questioni collegate.

Legge sulle centrali idroelettriche (Hydroelectric Power Act), cap. 56:03

Legge che stabilisce disposizioni sulla concessione di licenze che autorizzano l'utilizzo delle acque guyanesi al fine di generare energia elettrica e su questioni collegate.

Legge sui terreni pubblici (strade private) (Public Lands (Private Roads) Act), cap. 62:03

Legge che autorizza le persone a costruire e manutenere strade a fini di estrazione minerale, taglio del legname e altri scopi su terreni pubblici, nonché a imporre e riscuotere, a determinate condizioni, pedaggi per l'uso di dette strade da parte di terzi.

Regolamento relativo alle strade private su terreni pubblici (taglio di legname) (Public Lands Private Roads (Wood Cutting))

Tale regolamento sostiene l'attuazione della legge sui terreni pubblici (strade private), cap. 62:03.

Legge sulla gestione e la conservazione della fauna selvatica (Wildlife Conservation and Management Act), legge n. 14 del 2016

Legge che disciplina la protezione, la conservazione, la gestione, l'uso sostenibile, il commercio interno ed estero della fauna selvatica della Guyana.

Lavoro, sicurezza e non discriminazione

Legge sull'occupazione di giovani e minori (Employment of Young Persons and Children Act), cap. 99:01

Legge di attuazione di determinate convenzioni inerenti all'occupazione di giovani e minori.

Legge sul lavoro (Labour Act), cap. 98:01

Legge che istituisce un dipartimento del lavoro, disciplina il rapporto fra datori di lavoro e lavoratori dipendenti e prevede misure di composizione delle divergenze fra di loro.

Decreto nazionale sul lavoro (salario minimo) (Labour National (Minimum Wage) order) n. 15 del 2016

Tale regolamento sostiene l'attuazione della legge sul lavoro, cap. 98:01.

Legge sulla prevenzione della discriminazione (Prevention of Discrimination Act), cap. 99:09

Legge che prevede l'eliminazione della discriminazione nell'occupazione, nella formazione, nella selezione del personale e dei membri degli organismi professionali nonché la promozione dell'uguaglianza di remunerazione di donne e uomini che svolgono lo stesso lavoro e questioni collegate.

Legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (National Insurance and Social Security Act), cap. 36:01

Legge che istituisce un sistema nazionale di previdenza sociale che corrisponde le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità, nonché indennità di malattia, di maternità e funerarie, e che sostituisce il risarcimento ai sensi del decreto sul risarcimento dei lavoratori, un sistema di assicurazione contro gli infortuni o il decesso causati da incidenti sul posto di lavoro o da malattie legate alla natura dell'occupazione, che istituisce un fondo nazionale di assicurazione e che disciplina questioni collegate o accessorie.

Regolamenti sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale (riscossione dei contributi) (National Insurance and Social Security (Collection of Contributions) Regulations)

Regolamenti di attuazione della legge sulla previdenza nazionale e sulla sicurezza sociale, cap. 36:01

Salute e sicurezza sul lavoro

Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro (Occupational Safety and Health Act), cap. 99:10

Legge che prevede la registrazione e la regolamentazione degli stabilimenti industriali, la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori e che disciplina questioni collegate o rilevanti.

Finanza e commercio

Legge sull'imposta sul reddito (Income Tax Act), cap. 81:01

Legge che istituisce un'imposta sul reddito e che ne regola la riscossione.

Legge sull'imposta sulle società (Corporation Tax Act), cap. 81:03

Legge che istituisce un'imposta sugli utili delle società e che disciplina questioni collegate.

Legge sulle società (Companies Act), cap. 89:01

Legge che rivede e modifica il diritto in materia di società e che disciplina questioni collegate.

Legge sulla registrazione (delle denominazioni) delle imprese (Business (Names) Registration Act), cap. 90:05

Legge che prevede la registrazione di imprese e persone che svolgono attività sotto una denominazione commerciale e che disciplina questioni collegate.

Legge sul partenariato (Partnership Act), cap. 89:02

Legge che stabilisce e modifica le disposizioni in materia di partenariato.

Legge sulle società di mutuo soccorso (Friendly Societies Act), cap. 36:04

Legge che stabilisce disposizioni in merito alla fondazione, alla registrazione, alla costituzione e alla gestione di società di mutuo soccorso e di altro tipo.

Legge sulle società cooperative (Co-operative Societies Act), cap. 88:01

Legge che disciplina la costituzione delle società cooperative e ne regolamenta le attività.

Popolazioni indigene

Legge sugli amerindi (Amerindian Act), cap. 29:01

Legge che disciplina il riconoscimento e la protezione dei diritti collettivi dei villaggi e delle comunità amerindi, che concede terreni ai villaggi e alle comunità amerindi e che promuove la buona governance all'interno dei villaggi e delle comunità amerindi.

Riferimenti giuridici applicabili per l'interpretazione e l'attuazione del presente accordo e per il funzionamento generale del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS):

   costituzione, cap. 1:01

   legge sull'accesso alle informazioni del 2011 (Access to Information Act 2011), legge n. 21 del 2011;

   legge doganale (Customs Act), cap. 82:01

   legge sulla parità dei diritti (Equal Rights Act), cap. 38:01;

   legge sulla commissione forestale della Guyana (Guyana Forestry Commission Act), legge n. 20 del 2007;

   trattati, convenzioni, dichiarazioni internazionali pertinenti e accordi bilaterali di cui la Guyana è parte contraente.

I documenti elencati di seguito saranno aggiornati durante la fase di attuazione del GTLAS:

1.    orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni);

2.    orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni);


3.    manuale di procedure dell'FRMD;

4.    manuale di procedure dell'FMD;

5.    manuale di procedure del dipartimento finanziario;

6.    orientamenti sul WTS.

I documenti elencati di seguito saranno creati durante la fase di sviluppo del GTLAS:

1.    manuale delle procedure di verifica del GTLAS;

2.    manuale delle procedure di controllo del legno e dei prodotti derivati importati.

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ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE
DEL LEGNO E DEI PRODOTTI DERIVATI ESPORTATI DALLA GUYANA

E OGGETTO DI LICENZA FLEGT

I.    Presentazione della licenza

1.    La licenza è presentata alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica 15 . Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci.

2.    Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al punto 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.


II.    Controlli relativi alla validità della documentazione relativa alla licenza

1.    Le licenze cartacee sono conformi al modello di cui all'allegato IV. Qualsiasi licenza che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato IV non è valida.

2.    Una licenza è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

3.    Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

4.    Non sono accettate estensioni della validità della licenza, a meno che non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

5.    Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

III.    Richieste di ulteriori informazioni

1.    In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, l'autorità competente dell'Unione può richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.


2.    Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

3.    Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltrata all'autorità competente.

IV.    Verifica della conformità della licenza con il carico

1.    Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.

2.    Se il volume o il peso del legno e dei prodotti derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza FLEGT corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite in detta licenza in termini di volume e peso.

3.    In caso di dubbi sul fatto che il carico sia conforme alla licenza FLEGT, l'autorità competente interessata può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.


4.    L'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviarle copia della licenza o della licenza sostitutiva in questione.

5.    Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltrata all'autorità competente.

6.    Se l'autorità competente non riceve risposta entro 21 giorni di calendario dalla richiesta di ulteriori chiarimenti, l'autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure applicabili.

7.    Non sono accettate licenze che, in base alle informazioni supplementari eventualmente fornite, ove necessario, a norma della sezione III, o in seguito a indagini svolte a norma della presente sezione, non risultino conformi al carico.

V.    Verifica antecedente l'arrivo del carico

1.    Una licenza può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.

2.    Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni III e IV del presente allegato.


VI.    Altre questioni

1.    I costi sostenuti durante il completamento della verifica in conformità delle sezioni III e IV del presente allegato sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti dello Stato membro dell'Unione interessato dispongano diversamente.

2.    Eventuali disaccordi o difficoltà persistenti risultanti dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC).

VII.    Immissione in libera pratica

1.    Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legno e ai prodotti derivati soggetti a dichiarazione.

2.    Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite strumenti informatici, l'indicazione viene riportata nel riquadro previsto.

3.    Il legno e i prodotti derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletate le procedure descritte nel presente allegato.

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ALLEGATO IV

REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

1.    Requisiti generali per le licenze FLEGT

1.1.    Qualsiasi carico di legno e di prodotti derivati di cui all'allegato I del presente accordo esportato dalla Guyana nell'Unione deve essere coperto da una licenza FLEGT. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 e al presente accordo, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio i carichi provenienti dalla Guyana soltanto se coperti da licenze FLEGT.

1.2.    In conformità dell'articolo 2, lettera c) del presente accordo, una licenza FLEGT è un documento rilasciato dalla autorità di rilascio delle licenze che conferma che un carico di legno e di prodotti derivati destinati all'esportazione nell'Unione è stato prodotto e verificato a norma di legge e conformemente ai criteri di cui al presente accordo.

1.3.    Le licenze FLEGT possono essere rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.

1.4.    Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo titolare della licenza e al primo punto d'ingresso nell'Unione. Una singola licenza FLEGT non deve essere esibita a più di un ufficio doganale dell'Unione.


1.5.    Ciascuno dei due tipi di supporto, cartaceo o elettronico, contiene le informazioni riportate nell'appendice 1 del presente allegato, in conformità delle note esplicative di cui all'appendice 2.

1.6.    Il richiedente presenta la licenza FLEGT e il certificato di esportazione nell'Unione, o solamente il certificato di esportazione per i carichi con altre destinazioni, allegando gli ulteriori documenti richiesti, all'unità dogane, accise e operazioni commerciali (Customs, Excise and Trade Operations, CETO). Le procedure di rilascio della licenza FLEGT e del certificato di esportazione, nonché la rispettiva articolazione con i documenti doganali, sono completate durante la fase di attuazione del GTLAS.

1.7.    Per i carichi complessi, che comprendono diversi tipi di legno e di prodotti derivati, per i quali può risultare impossibile includere tutte le informazioni richieste di cui al modello 1 dell'appendice 1, si aggiunge alla licenza un allegato autorizzato (descrizione aggiuntiva di beni allegata alla licenza FLEGT). L'allegato autorizzato comprende informazioni qualitative e quantitative che servono a descrivere il carico come specificato nel modello 2 dell'appendice 1. In tal caso, i riquadri corrispondenti (riquadri da 9 a 16) della licenza non contengono informazioni sul carico, bensì un riferimento all'allegato autorizzato.

1.8.    Le procedure e i requisiti dettagliati necessari per prorogare la validità e disciplinare l'annullamento e la gestione delle licenze FLEGT sono completati durante la fase di attuazione del GTLAS. Le procedure per richiedere e rilasciare le licenze FLEGT sono rese pubbliche.


1.9.    La Guyana fornisce all'Unione una copia autenticata della licenza FLEGT, esempi dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze, e le firme del personale autorizzato.

1.10.    Per tutte le licenze FLEGT approvate, l'originale e le relative copie sono rilasciate al titolare della licenza in conformità del presente accordo.

1.11.    Il legno e i prodotti derivati tutelati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono soggetti alla verifica della legalità ai sensi del GTLAS e sono oggetto di licenze FLEGT.

1.12.    L'autorità guyanese di gestione della CITES, prima dell'esportazione, assicura che il legno e i prodotti derivati soggetti alle disposizioni della CITES o i prodotti contenenti legname rispettino le prescrizioni del GTLAS. L'autorità guyanese di gestione della CITES rilascia licenze CITES per i carichi destinati all'Unione contenenti solamente legname soggetto alle disposizioni della CITES o prodotti contenenti legname.

2.    Competenza dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT

2.1.    L'autorità di rilascio delle licenze in Guyana è l'unità per la legalità e il commercio del legname (Timber Legality and Trade Unit, TLTU) della commissione forestale della Guyana.


2.2.    I requisiti in materia di competenza del personale, strutture di gestione e controlli interni dell'autorità di rilascio delle licenze sono definiti e stabiliti prima che il regime di licenze FLEGT divenga operativo.

2.3.    L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT informa l'unità del sistema informativo di gestione (Management Information System Unit, MISU) in merito ai moduli di domanda di esportazione ricevuti e respinti e alle licenze FLEGT rilasciate.

2.4.    L'autorità di rilascio delle licenze sviluppa un sistema di numerazione delle licenze FLEGT che consente una differenziazione fra le licenze FLEGT destinate al mercato dell'Unione e tutti gli altri documenti di esportazione richiesti a norma di legge.

2.5.    L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT rilascia, su richiesta del titolare della licenza, un'unica proroga, valida per un periodo non superiore ai tre mesi. L'autorità di rilascio delle licenze stabilisce e convalida la nuova data di scadenza.

2.6.    In ogni caso concernente la proroga della validità, il ritiro o la sostituzione della licenza FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze informa l'autorità competente dello Stato membro State dell'Unione interessato.

2.7.    L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT si impegna a garantire l'autenticità delle licenze FLEGT e a evitare cancellature o alterazioni.


2.8.    Qualora le condizioni lo consentano, il sistema di licenze FLEGT è progressivamente collegato al sistema guyanese dello sportello unico per le esportazioni dalla Guyana, istituito a norma della legge sul sistema dello sportello unico doganale e commerciale, n. 15 del 2019.

2.9.    L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT è competente per lo scambio di informazioni previsto fra la Guyana e le autorità competenti per le licenze FLEGT degli Stati membri dell'Unione, nonché le altre autorità guyanesi competenti per le questioni relative alle licenze FLEGT.

3.    Procedura per il rilascio di licenze FLEGT

Per la gestione delle licenze FLEGT sono previste le fasi indicate in appresso.

3.1.    Per ogni carico, il dipartimento di monitoraggio delle foreste (Forest Monitoring Division, FMD) presenta un modulo di domanda di esportazione all'autorità di rilascio delle licenze FLEGT, notificando alla stessa autorità che l'FSO ha presentato una domanda di esportazione di legno e di prodotti derivati e ha soddisfatto i requisiti dell'FMD.

3.2.    Una volta ricevuto il modulo di domanda di esportazione, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT controlla la banca dati informativa centrale (Central Information Database, CID) per garantire che l'FSO sia conforme al GTLAS.

3.3.    Dopo aver esaminato il modulo di domanda di esportazione e aver controllato la CID, e dopo aver attestato che l'FSO rispetta i requisiti del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS), l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT rilascia la licenza FLEGT per il carico corrispondente.


3.4.    Se l'FSO non rispetta le prescrizioni del GTLAS, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT informa l'FSO dei casi di non conformità individuati, dandogli l'opportunità di rimediare. Se l'FSO non è in grado di porre rimedio a detti casi di non‑conformità, l'autorità di rilascio delle licenze respinge il modulo di domanda di esportazione per il carico corrispondente.

3.5.    La licenza FLEGT è rilasciata prima dello sdoganamento del carico da parte della CETO.

3.6.    Qualsiasi legno e prodotti derivati di cui all'allegato I destinati a fini esemplificativi e dimostrativi sono a loro volta soggetti al sistema di licenze FLEGT se esportati nel mercato dell'Unione.

3.7.    Per tutte le licenze FLEGT approvate, l'autorità preposta al rilascio fornisce copie in formato elettronico alle autorità doganali pertinenti e alle autorità competenti dell'Unione.

3.8.    Tutta la documentazione relativa al rilascio delle licenze FLEGT è conservata nella CID, comprese le domande di rilascio respinte.

3.9.    I moduli e le procedure pertinenti per richiedere una licenza FLEGT sono elaborati e pubblicati prima che il sistema di licenze FLEGT divenga operativo.

Diagramma del flusso di informazioni

Trasmissione dei documenti di esportazione

Verifica consolidata della conformità ai requisiti del GTLAS

Decisione sul rilascio della licenza FLEGT

Legenda

   L'FMD presenta il modulo di domanda di esportazione

   Non conforme (la TLTU respinge il modulo di domanda di esportazione e informa l'FSO dei casi di non conformità)

   Conforme (la TLTU rilascia la licenza FLEGT all'FSO)

   Flusso di informazioni del GTLAS (comprese le procedure di esportazione)

4.    Specifiche tecniche per le licenze FLEGT in formato cartaceo

4.1.    Le licenze cartacee sono conformi al formato di cui all'appendice 1.

4.2.    Il documento è di dimensione standard A4 ed è dotato di filigrane con il logo e il sigillo della commissione forestale della Guyana (GFC).

4.3.    Le licenze sono compilate a macchina o con mezzi informatici e, ove necessario, possono essere compilate a mano.

4.4.    L'autorità di rilascio delle licenze utilizza un timbro metallico in acciaio.

4.5.    L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi ricorrendo a qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.

4.6.    Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall'autorità di rilascio con timbro e firma.

4.7.    Le licenze sono stampate e compilate in inglese.


5.    Specifiche tecniche relative alle licenze FLEGT elettroniche

5.1.    Le licenze FLEGT possono essere rilasciate e trattate utilizzando sistemi elettronici sviluppati nel quadro del GTLAS.

5.2.    Negli Stati membri dell'Unione europea che non sono collegati a un sistema elettronico è disponibile una licenza cartacea.

6.    Copie delle licenze FLEGT

6.1.    Una licenza FLEGT è costituita da una licenza originale e quattro copie, secondo quanto indicato in appresso:

i)    un originale per l'autorità competente;

ii)    una copia per la dogana del luogo di destinazione;

iii)    una copia per l'importatore;

iv)    una copia per l'autorità di rilascio delle licenze;

v)    una copia per il titolare della licenza.


6.2.    Le licenze FLEGT contrassegnate come "originale per l'autorità competente", "copia per l'importatore" e "copia per la dogana del luogo di destinazione" vengono consegnate al titolare della licenza, affinché le trasmetta all'importatore.

6.3.    L'importatore presenta l'originale all'autorità competente ed esibisce la copia pertinente alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica. La copia contrassegnata come "copia per l'importatore" viene conservata nell'archivio dell'importatore.

6.4.    La copia contrassegnata come "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" è conservata nell'archivio dell'autorità di rilascio delle licenze per una possibile verifica futura delle licenze rilasciate.

6.5.    La copia contrassegnata come "copia per il titolare della licenza" è consegnata al titolare della licenza, che la conserva nel suo archivio.

6.6.    Le copie elettroniche della licenza FLEGT sono trasmesse altresì alle autorità doganali e alle autorità competenti pertinenti dell'Unione.

6.7.    L'autorità di rilascio delle licenze archivia una copia della licenza FLEGT, mentre una copia elettronica è conservata nella CID dall'unità del sistema informativo di gestione.


7.    Validità, ritiro e sostituzione delle licenze FLEGT

7.1.    Validità e perdita di validità delle licenze FLEGT

Le licenze FLEGT sono valide a partire dalla data del loro rilascio e rimangono valide per un periodo di sei mesi da tale data. La data di scadenza è indicata sulle licenze stesse.

Le licenze FLEGT cessano di essere valide e vanno restituite all'autorità di rilascio delle licenze qualora il legno e i prodotti derivati oggetto delle stesse vengano smarriti o distrutti prima dell'arrivo nell'Unione o se l'esportazione non ha avuto luogo e il titolare della licenza non ha richiesto una proroga.

7.2.    Ritiro della licenza FLEGT

La licenza FLEGT è ritirata nelle situazioni indicate di seguito:

   in caso di violazione commessa dal titolare della licenza in relazione al carico rilevata in seguito al rilascio della licenza FLEGT e

   in caso di restituzione volontaria della licenza da parte del titolare della licenza che ha deciso di non servirsene.


7.3.    Sostituzione della licenza FLEGT

In caso di smarrimento, furto o distruzione della licenza FLEGT, il titolare della licenza o un suo rappresentante delegato può chiederne la sostituzione all'autorità di rilascio delle licenze, fornendo una giustificazione che attesti lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'originale e/o della copia.

Dopo aver ricevuto la domanda del titolare della licenza, se ritiene che la giustificazione fornita sia soddisfacente, l'autorità di rilascio delle licenze rilascia una licenza sostitutiva.

Le licenze FLEGT sostitutive includono le informazioni e i dettagli contenuti nella licenza FLEGT originale, compreso il numero di licenza, e nella licenza sostitutiva figura l'annotazione "licenza sostitutiva".

Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non può essere riutilizzata e va restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

7.4.    Nuova domanda di rilascio di una licenza FLEGT

L'esportatore chiede una nuova licenza FLEGT ogniqualvolta si verifichi una modifica del legno e dei prodotti derivati, del codice SA, delle specie o del numero di unità oppure qualsivoglia scostamento del peso o del volume del carico di più del 10 % rispetto a quanto indicato nella licenza FLEGT.


8.    Gestione dei casi di non conformità relativi alle licenze FLEGT

In caso di infrazioni o informazioni fraudolente relative al legno e prodotti derivati, di falsificazione, alterazione o modifica delle informazioni presenti sulla licenza FLEGT oppure di infrazioni delle normative relative alle licenze FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze applica le sanzioni previste dal diritto guyanese.

9.    Trattamento dei casi di dubbia validità di una licenza

9.1.    In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, l'autorità competente dell'Unione può richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.

9.2.    Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviarle copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

9.3.    Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia un originale corretto, che viene autenticato con la stampigliatura "duplicato" e inoltrato all'autorità competente.

9.4.    Se la validità della licenza è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite dall'autorità competente vengono autenticate con la stampigliatura "convalidata il".


9.5.    Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l'autorità di rilascio delle licenze avverte prontamente l'autorità competente, preferibilmente per via elettronica, ed entrambe le autorità adottano i provvedimenti adeguati.


APPENDICI

1.    Modulo di licenza (modello 1 e 2).

2.    Note esplicative



Appendice 1

Modello 1: formato della licenza FLEGT

Unione europea    FLEGT

1

1. Autorità di rilascio delle licenze

Nome

Indirizzo

2. Importatore

Nome

Indirizzo

ORIGINALE

3. Numero di licenza FLEGT

4. Data di scadenza (GG/MM/AA)

5. Paese di esportazione

7. Mezzo di trasporto

6. Codice ISO

8. Titolare della licenza (nome e indirizzo)

9. Denominazione commerciale del legno e dei prodotti derivati

10. Voce SA

1

11. Nomi comuni e scientifici

12. Paesi di raccolta

13. Codice ISO dei paesi di raccolta

14. Volume (m3)

15. Peso netto (kg)

16. Numero di unità

17. Segni distintivi (eventuali)

18. Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza

Nome

Luogo e data



Modello 2: informazioni supplementari per carichi complessi

LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO RIGUARDANO LA LICENZA FLEGT.

Licenza n. .........

Data di scadenza:.........

Nome del titolare della licenza: ........

Nome dell'importatore: .........

Voce n.

Denominazione commerciale del legno e dei prodotti derivati

Voce SA

Nomi comuni e scientifici

Paesi di raccolta

Codice ISO del paese di raccolta

Volume (m3)*

Peso netto (kg)*

Numero di unità

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

*Occorre indicare volume o peso

Luogo di rilascio

Data (GG/MM/AAAA):

Firma e timbro dell'autorità di rilascio delle licenze



Appendice 2

Note esplicative

Indicazioni generali:

   compilare in stampatello;

   i codici ISO corrispondono al codice internazionale standard a due lettere del paese.

   la dicitura "ORIGINALE" nel modello 1 dovrà essere sostituita da una delle seguenti diciture, a seconda del destinatario della copia della licenza: "COPIA PER LA DOGANA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE", "COPIA PER L'IMPORTATORE", "COPIA PER L'AUTORITÀ DI RILASCIO DELLE LICENZE", "COPIA PER IL TITOLARE DELLA LICENZA"

Riquadro 1

Autorità di rilascio delle licenze

Indicare il nome completo e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.

Riquadro 2

Importatore

Indicare il nome completo e l'indirizzo dell'importatore.

Riquadro 3

Numero di licenza FLEGT

Indicare chiaramente il numero di licenza nel formato richiesto.

Riquadro 4

Data di scadenza

Indicare chiaramente la data di scadenza della licenza.

Riquadro 5

Paese di esportazione

Si intende il paese partner (Guyana) dal quale il legno e i prodotti derivati sono stati esportati nell'Unione.

Riquadro 6

Codice ISO

Indicare il codice di due lettere della Guyana.

Riquadro 7

Mezzo di trasporto

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato al punto di esportazione.

Riquadro 8

Titolare della licenza

Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.

Riquadro 9

Denominazione commerciale del legno e dei prodotti derivati

Indicare la denominazione commerciale del legno e dei prodotti derivati.

Riquadro 10

Voce SA

Il codice a quattro o sei cifre della merce stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e descritto nell'allegato I del presente accordo.

Riquadro 11

Nomi comuni e scientifici

Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ognuna di esse. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 12

Paesi di raccolta

Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. In caso di prodotti compositi indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 13

Codici ISO

Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 14

Volume (m3)

Indicare il volume totale in m3. Questa informazione è facoltativa a meno che non sia stata omessa l'informazione di cui al riquadro 15.

Riquadro 15

Peso netto (kg)

Indicare il peso complessivo in kg. Con ciò si intende la massa netta del legno e dei prodotti derivati senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc. Questa informazione è facoltativa a meno che non sia stata omessa l'informazione di cui al riquadro 14.

Riquadro 16

Numero di unità

Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto. Questa informazione può essere omessa.

Riquadro 17

Segni distintivi

Se del caso, indicare qualunque segno distintivo (ad esempio numero di lotto o numero della polizza di carico). Questa informazione può essere omessa.

Riquadro 18

Firma e timbro dell'autorità di rilascio delle licenze

Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze.

Indicare inoltre il nome del funzionario, il luogo e la data.

________________



ALLEGATO V

IL SISTEMA GUYANESE DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME (GTLAS)

1    INTRODUZIONE

2    AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GTLAS

2.1    Legno e prodotti derivati contemplati dal GTLAS

2.2    Fonti del legname

2.3    Operatori del settore forestale cui si applica il GTLAS

2.4    Legislazione e procedure vigenti

2.5    Ruoli e competenze degli enti coinvolti nell'attuazione del GTLAS

2.6    Strutture di attuazione per garantire un coordinamento efficace

3    DESCRIZIONE DEL GTLAS

3.1    Assegnazione delle foreste e diritti di raccolta

3.2    Definizione di legalità


3.3    Requisiti in materia di WTS

3.4    Verifica della conformità al processo di assegnazione, alla definizione di legalità e ai requisiti in materia di WTS

3.5    Gestione della non conformità

3.6    Verifica consolidata

3.7    Raccolta e gestione di dati e informazioni

3.8    Sistema di licenze FLEGT

3.9    Audit indipendente

3.10    Meccanismo di reclamo del GTLAS

3.11    Monitoraggio dell'attuazione del GTLAS

4    RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI ATTUAZIONE DEL GTLAS

5    APPENDICE


1    INTRODUZIONE

Nel contesto degli sforzi internazionali volti a contrastare il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato, un crescente numero di paesi ha adottato provvedimenti per prevenire il commercio di legno e di prodotti derivati illegali. Il presente accordo integra la strategia nazionale di sviluppo verde della Guyana. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, la Guyana migliorerà il proprio sistema di verifica della legalità esistente con l'obiettivo di intensificare ulteriormente la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato, mantenendo altresì un basso tasso di deforestazione e di degrado forestale.

Il sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS) si basa sul quadro giuridico nazionale e il suo obiettivo è garantire la legalità del legno e dei prodotti derivati guyanesi. A tal fine, il GTLAS istituirà un sistema di verifica della legalità credibile che garantisca la legalità della raccolta, del trasporto e della trasformazione, nonché dell'esportazione e dell'importazione, del legno e dei prodotti derivati. Ciò comporterà controlli di conformità che garantiscano che il legno e i prodotti derivati sono stati prodotti legalmente, indipendentemente dal mercato di destinazione previsto. Esso garantirà che per i carichi di legno e di prodotti derivati legali destinati al mercato dell'Unione siano rilasciati licenze FLEGT e certificati di esportazione, mentre per i carichi destinati a tutti gli altri mercati saranno rilasciati solamente i certificati di esportazione. Inoltre, il GTLAS verificherà la legalità del legno e dei prodotti derivati importati.

La Guyana rafforzerà e amplierà il suo sistema di tracciabilità del legno (WTS) esistente e altri sistemi di controllo governativi al fine di garantire la legalità del legno e dei prodotti derivati da essa prodotti. Il WTS attuale è un sistema basato su etichette e su documenti in formato cartaceo che consente un monitoraggio efficace del flusso di legno e prodotti derivati destinati al commercio a livello nazionale e internazionale. Il WTS sarà collegato alla definizione di legalità della Guyana, che si basa sul quadro giuridico nazionale, e costituirà una componente fondamentale del GTLAS.


Una valutazione del WTS e delle procedure di verifica attuali ha confermato la praticabilità e la realizzabilità dei requisiti del GTLAS. Inoltre, essa ha individuato provvedimenti da adottare e lacune da colmare durante la fase di attuazione per garantire la legalità del legno e dei prodotti derivati attraverso rigorose procedure di controllo, verifica e convalida.

Tra i provvedimenti da adottare figurano: rafforzare il coordinamento tra le agenzie del settore pubblico, in particolare tra la commissione forestale della Guyana (GFC) e altre agenzie di gestione dei terreni, al fine di migliorare ulteriormente i processi di assegnazione dei terreni e questioni collegate; migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni sul settore forestale; rafforzare il quadro giuridico; aggiornare il sistema di gestione delle informazioni e di trasmissione dei dati della GFC ed elaborare procedure di verifica e di convalida più rigorose. Per colmare le lacune esistenti è necessario tra l'altro: sviluppare sistemi per individuare, registrare e gestire i casi di non conformità; gestire e risolvere i reclami; prevedere audit periodici da parte di terzi per valutare e migliorare il GTLAS e creare un'unità preposta al rilascio delle licenze FLEGT per le esportazioni di legno e prodotti derivati. Per garantire che i settori che risultano averne bisogno siano rafforzati, saranno istituite strutture di attuazione.

Il GTLAS è stato elaborato attraverso un processo partecipativo multilaterale coordinato dal gruppo di lavoro tecnico nazionale. Tale processo ha coinvolto una vasta maggioranza dei principali portatori di interessi del settore forestale della Guyana e altri gruppi d'interesse. Nel corso di numerose riunioni a livello nazionale, i principali portatori di interessi sono stati informati e sono stati consultati in merito al processo riguardante l'accordo volontario di partenariato (VPA). I dettagli dei vari elementi del GTLAS compresi nel presente allegato sono stati convenuti per consenso con i portatori di interessi.


I portatori di interessi coinvolti nell'elaborazione del GTLAS comprendevano: taglialegna, gestori di segherie, produttori, commercianti, esportatori e importatori, trasportatori, mediatori doganali nonché rappresentanti delle associazioni di taglialegna, dei villaggi e delle comunità amerindi, delle organizzazioni non governative indigene, dei ministeri e/o delle agenzie governative.

2    AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GTLAS

2.1    Legno e prodotti derivati contemplati dal GTLAS

Il legno e i prodotti derivati contemplati dal GTLAS e i corrispondenti codici del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci figurano nell'allegato I. Le parti esaminano la possibilità di includere altri prodotti nell'allegato I due anni dopo l'entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT.

2.2    Fonti del legname

Le fonti del legno e dei prodotti derivati sono suddivise in sei (6) categorie principali.

a)    Le piccole concessioni sono zone la cui superficie è pari o inferiore a 8 097 ettari. Gli FSO delle piccole concessioni devono essere in possesso di un'autorizzazione relativa alle foreste statali, che può essere concessa sotto forma di un permesso per la gestione delle foreste statali o di un accordo di gestione di una foresta comunitaria. La GFC concede dette autorizzazioni relative alle foreste statali per un periodo fino a due anni; esse sono soggette a rinnovo condizionale e comprendono un contingente approvato. Le piccole concessioni devono rispettare il codice di buona prassi n. 1 del 2018 e gli orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni). Per le piccole concessioni non è richiesto alcun inventario pre-raccolta.


b)    Le grandi concessioni sono zone la cui superficie è superiore a 8 097 ettari. Gli FSO delle grandi concessioni devono essere in possesso di un'autorizzazione relativa alle foreste statali rilasciata dalla Commissione forestale della Guyana (GFC). Tali autorizzazioni possono essere concesse sotto forma di un accordo di concessione forestale o di un permesso esplorativo. Gli accordi di concessione forestale possono essere accordi per la vendita di legname o locazioni finalizzate al taglio. Le autorizzazioni (SFA) sono rilasciate dopo che l'FSO ha ottenuto un permesso esplorativo con un contratto fino a 40 anni soggetto a rinnovo condizionale. Le grandi concessioni devono rispettare il codice di buona prassi n. 1 del 2018 e gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni). Il codice comprenderà disposizioni sulla stesura di un piano di gestione forestale e di un piano operativo annuale, nonché sull'effettuazione di un inventario pre-raccolta da parte dell'FSO, come specificato negli orientamenti sul piano di gestione forestale.

c)    Villaggi amerindi: la legge sugli amerindi, cap. 29:01, definisce il "villaggio" come "un gruppo di amerindi che occupano o si servono di terreni di un villaggio", e definisce i "terreni appartenenti a un villaggio" come "terreni di proprietà comune di un villaggio ai sensi di un certificato di proprietà concesso al consiglio del villaggio, che lo detiene a beneficio del villaggio stesso". La proprietà del terreno è comprovata da una concessione assoluta o un certificato di proprietà concessi al consiglio del villaggio. Un villaggio amerindio diviene un FSO quando stipula un contratto con la GFC per raccogliere legname per scopi commerciali entro i confini del villaggio stesso.

d)    Terreni privati: la legge sulle foreste n. 6 del 2009 definisce i "terreni privati" come "terreni che non sono né pubblici né appartenenti a un villaggio". I terreni privati sono legalmente detenuti da persone fisiche o giuridiche in virtù di un titolo registrato, un titolo di trasporto o una concessione assoluta. Il proprietario di un terreno privato diviene un FSO quando stipula un contratto con la GFC per raccogliere legname per scopi commerciali entro i confini del terreno stesso.


e)    Terreni statali 16 in fase di conversione: il legno e i prodotti derivati possono essere recuperati da terreni statali per i quali i ministeri e/o le agenzie governative pertinenti hanno autorizzato la conversione a terreno ad uso non forestale in base alle autorizzazioni elencate di seguito:

I.    Licenza o permesso di estrazione: la commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana rilascia una licenza o un permesso di estrazione per una zona, ubicata all'interno di terreni statali, su cui fare prospezioni, estrarre e prelevare eventuali minerali e diventarne proprietari. Il titolare di una licenza o di un permesso di estrazione diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.

II.    Locazioni: la commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana rilascia un titolo di locazione per una zona ubicata all'interno di terreni statali affinché vi siano svolte attività agricole o di altro tipo. Il titolare di una locazione diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.

III.    Infrastrutture (strade, centrali idroelettriche, dighe, ecc.): l'Ufficio del Presidente concede l'autorizzazione a costruire centrali idroelettriche. Il ministero dei Lavori pubblici concede le autorizzazioni per svolgere tutti i restanti lavori infrastrutturali, quali la realizzazione di strade e ponti. Il titolare di un'autorizzazione infrastrutturale diviene un FSO quando la GFC lo autorizza a recuperare legno e prodotti derivati all'interno della zona in questione.


Per recuperare legno e prodotti derivati dall'area in fase di conversione (per scopi commerciali), il titolare di una delle autorizzazioni sopra menzionate deve dapprima registrarsi presso la GFC per divenire un FSO e seguire le disposizioni di cui alla sezione 3.3.3 del GTLAS. Se il titolare di una delle autorizzazioni sopra menzionate non intende utilizzare il legno e i prodotti derivati per scopi commerciali o all'interno della zona approvata, non occorre che egli sia registrato presso la GFC né che diventi un FSO. In tal caso, il legname è considerato abbandonato (cfr. sezione 3.3.10).

f)    Legno e prodotti derivati importati: un importatore diviene un FSO quando la GFC rilascia una licenza di importazione per importare il legno e i prodotti derivati di cui all'allegato I.

g)    Legno e prodotti derivati sequestrati: il legno e i prodotti derivati sono sequestrati quando sussiste il sospetto di un atto che costituisce una violazione della legge sulle foreste n: 6 del 2009. Il legno e i prodotti derivati sequestrati possono essere reimmessi nella catena di approvvigionamento seguendo le procedure di cui alla sezione 3.3.10.

2.3    Operatori del settore forestale cui si applica il GTLAS

Gli FSO sono classificati in base ai tipi di attività seguenti, che comprendono sia la raccolta di legname, sia l'importazione, il trasporto, la trasformazione, il commercio e l'esportazione di legno e di prodotti derivati:

   SFA (piccole e grandi concessioni)

   villaggi amerindi


   terreni privati

   terreni statali in fase di conversione

   trasformazione e/o vendita di legno e di prodotti derivati

   esportazione e/o importazione di legno e di prodotti derivati.

2.4    Legislazione e procedure vigenti

La definizione di legalità stabilisce la legislazione vigente (inclusi i regolamenti) alla base del GTLAS (cfr. appendice dell'allegato II). Tali disposizioni legislative costituiscono il quadro applicabile al settore forestale della Guyana e sostengono gli sforzi del paese a favore di una gestione sostenibile delle foreste. Esse sono intese a contrastare il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato. L'effettiva attuazione del quadro giuridico nazionale citato nel presente accordo si prefigge di promuovere una buona governance delle foreste e di garantire la credibilità del GTLAS.

2.5    Ruoli e competenze degli enti coinvolti nell'attuazione del GTLAS

I ministeri e/o le agenzie governative coinvolti nella verifica della conformità alla definizione di legalità e nel controllo della catena di approvvigionamento sono i seguenti:

   GFC


   autorità tributaria

   ministero degli Affari degli amerindi

   ministero del Lavoro

   comitato previdenza nazionale

   commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana

   commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana

   agenzia per la protezione dell'ambiente

   autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali

   registro delle società di mutuo soccorso

   dipartimento delle società cooperative

   registro degli atti

   registro dei terreni

   organizzazione nazionale per la protezione delle piante


   commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica

   ministero dei Lavori pubblici

   Ufficio del Presidente.

Tutti i ministeri e/o le agenzie governative, nel quadro del proprio mandato, saranno responsabili di verificare la conformità degli FSO alla definizione di legalità e dovranno fornire dati e informazioni all'unità del sistema informativo di gestione (MISU) allo scopo di gestire e conservare i file di dati elettronici degli FSO. Durante la fase di attuazione del GTLAS, i ruoli e le competenze dei ministeri e/o delle agenzie governative nell'esecuzione delle verifiche del GTLAS saranno ulteriormente definiti e saranno inseriti nel manuale delle procedure di verifica del GTLAS.

Brevi descrizioni dei ministeri e/o delle agenzie governative coinvolti nel GTLAS, i quali verificheranno la conformità e forniranno dati e informazioni al MISU, sono riportate in appresso.

1.    La GFC ha il mandato, conferitole per legge, di gestire e regolamentare le foreste statali della Guyana. La GFC sarà competente per l'attuazione dell'accordo a nome della Guyana, nonché per la gestione del GTLAS in coordinamento con altri ministeri e/o agenzie governative. In seno alla GFC, le unità o i dipartimenti seguenti saranno coinvolti nell'attuazione del GTLAS:


   al dipartimento di gestione delle risorse forestali (Forest Resource Management Division, FRMD) spetta il compito di determinare lo status giuridico degli FSO pertinenti per tutte le fonti di legno e di prodotti derivati di cui all'allegato I. L'FRMD realizza, esamina e approva gli inventari pre-raccolta per le grandi concessioni e svolge ispezioni pre-raccolta sui terreni statali in fase di conversione. Se del caso, inoltre, il dipartimento riesamina e approva i piani di attività e di gestione degli FSO pertinenti. In aggiunta, esso fornisce raccomandazioni al dipartimento di monitoraggio delle foreste (FMD) in merito all'approvazione degli FSO, affinché possano cominciare la raccolta. L'FMD rilascia in seguito le etichette di tracciabilità della GFC e i pertinenti documenti di trasporto (cfr. sezione 3.3.4);

   il dipartimento di monitoraggio delle foreste (Forest Monitoring Division, FMD) è responsabile della gestione e del monitoraggio di tutti i punti critici di controllo del WTS. Le etichette di tracciabilità della GFC e i documenti di trasporto sono rilasciati agli FSO anche dall'FMD, che ne sorveglia l'utilizzo (cfr. sezione 3.3.4), servendosi di informazioni su supporto cartaceo e digitale lungo tutta la catena di approvvigionamento. Se l'FSO intende appaltare a un terzo la raccolta e/o l'estrazione entro i confini della sua concessione, che sia piccola o grande, l'FMD approva il contratto di locazione a terzi tra l'FSO e il terzo. L'FSO è altresì responsabile della conformità agli indicatori pertinenti della definizione di legalità;


   il dipartimento finanziario (Finance Division, FD) è responsabile di verificare che gli FSO adempiano gli obblighi finanziari nei confronti della GFC;

   l'unità del sistema informativo di gestione (Management Information Systems Unit, MISU) è un'unità interna al dipartimento finanziario che è responsabile della gestione generale della banca dati informativa centrale (CID). La CID conterrà i dati e le informazioni utilizzati dalla MISU per valutare la conformità legale dell'FSO e delle relative attività. La MISU riceve, verifica e archivia dati e informazioni relativi al funzionamento del GTLAS, forniti dai dipartimenti della GFC, dai ministeri e/o dalle agenzie governative nonché dagli FSO, al fine di includerli nei rispettivi file di dati elettronici all'interno della CID. In caso di non conformità, la MISU informa l'FSO o la persona responsabile della non conformità e aggiorna la sezione della CID riservata alle non conformità in base alle informazioni ricevute dai ministeri e/o dalle agenzie governative pertinenti. La MISU verificherà tali dati e informazioni tramite analisi documentali, comunicazioni regolari con tutti gli FSO interessati e analisi dei dati. La MISU garantirà inoltre l'affidabilità e la disponibilità delle informazioni nella CID, in particolare verificando che i file di dati elettronici degli FSO siano aggiornati. Essa collaborerà inoltre con altri ministeri e/o agenzie governative al fine di migliorare la trasmissione e la condivisione regolare dei dati;


   l'unità per la legalità e il commercio del legname (Timber Legality and Trade Unit, TLTU) è l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT della Guyana. La TLTU e la MISU lavoreranno autonomamente onde evitare conflitti di interessi tra le attività di verifica della MISU e quelle di rilascio delle licenze della TLTU. La TLTU riceverà i moduli di domanda di esportazione dall'FMD e li tratterà. La TLTU esaminerà la CID per verificare che l'FSO soddisfi tutti i requisiti giuridici previsti dal GTLAS. In tal caso la TLTU rilascerà certificati di esportazione per tutti i mercati e, in aggiunta, rilascerà licenze FLEGT per i prodotti di cui all'allegato I destinati all'Unione. La TLTU sarà inoltre responsabile del rilascio delle licenze di importazione per il legno e i prodotti derivati;

   l'unità di audit interno (Internal Audit Unit, UAI), come stabilito dal mandato della GFC, è responsabile dei controlli interni. L'UAI esegue il controllo della qualità dei dati e delle informazioni pertinenti per il GTLAS. Inoltre, su richiesta, trasmetterà al controllore indipendente una relazione sul funzionamento delle operazioni della GFC nel quadro del GTLAS.

2.    L'autorità tributaria è l'autorità competente per le imposte e le dogane in Guyana. L'unità dogane, accise e operazioni commerciali (Customs, Excise and Trade Operations, CETO) dell'autorità tributaria garantisce che tutto il legno e i prodotti derivati esportati e importati in Guyana rispettino i requisiti previsti dal GTLAS in materia di dogane e accise. La CETO garantisce che tutto il legno e i prodotti derivati destinati all'esportazione siano muniti di licenza FLEGT e certificato di esportazione validi per il mercato dell'Unione, oppure di un certificato di esportazione per altri mercati. Essa monitora altresì il flusso del legno e dei prodotti derivati in transito dal punto di ingresso fino all'uscita dalla Guyana.


3.    Il ministero degli Affari degli amerindi è responsabile della verifica delle elezioni dei consigli dei villaggi amerindi attivi nella raccolta di legno per scopi commerciali.

4.    Il ministero del Lavoro è competente per verificare che l'FSO adempia i suoi obblighi sociali e lavorativi a norma della definizione di legalità.

5.    Il comitato previdenza nazionale è competente per supervisionare e controllare la registrazione degli FSO e il pagamento dei relativi contributi previdenziali. Esso ha inoltre la responsabilità di verificare che l'FSO sia conforme all'indicatore pertinente di cui alla definizione di legalità.

6.    La commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana è responsabile del rilascio delle concessioni assolute e delle locazioni relative ai terreni statali. Essa collabora con tutti i ministeri e/o le agenzie governative coinvolti nella registrazione e nell'archiviazione di documenti relativi ai terreni statali.

7.    La commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana è responsabile del rilascio e della gestione delle licenze o dei permessi di estrazione.

8.    L'agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) è responsabile del rilascio e della gestione delle autorizzazioni ambientali.

9.    L'autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali è competente per l'iscrizione delle società costituite o delle persone giuridiche negli appositi registri.


10.    Il registro delle società di mutuo soccorso è responsabile della registrazione degli FSO facenti parte di associazioni di gestione delle foreste della comunità che sono classificati nel registro delle società di mutuo soccorso.

11.    Il dipartimento delle società cooperative è responsabile della registrazione degli FSO facenti parte di associazioni di gestione delle foreste della comunità che sono classificati come società cooperative.

12.    Il registro degli atti è responsabile della registrazione e dell'attribuzione del diritto di proprietà per i terreni la cui proprietà è convertita dal demanio a proprietà privata.

13.    Il registro dei terreni è responsabile della registrazione e dell'attribuzione del diritto di proprietà per i terreni privati.

14.    L'organizzazione nazionale per la protezione delle piante è responsabile della gestione dei permessi di importazione, dei certificati fitosanitari e di questioni relative alla quarantena per quanto concerne il legno e i prodotti derivati.

15.    La commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica è l'autorità di gestione per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed è responsabile del rilascio delle licenze CITES al punto di esportazione e importazione.

16.    Il ministero dei Lavori pubblici è responsabile della progettazione, della costruzione e della manutenzione di grandi infrastrutture pubbliche in Guyana, nonché del rilascio e della gestione dell'approvazione (autorizzazione) dei lavori infrastrutturali.


17.
   L'Ufficio del Presidente è responsabile dell'approvazione (licenza idroelettrica) della costruzione di centrali idroelettriche.

2.6    Strutture di attuazione per garantire un coordinamento efficace

Per consentire un funzionamento e un coordinamento agili tra gli organismi governativi e non governativi coinvolti nell'attuazione del VPA, il Segretariato FLEGT VPA sarà rafforzato e saranno istituiti l'organo di coordinamento governativo e il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione.

2.6.1    Segretariato FLEGT VPA

Il Segretariato FLEGT VPA farà parte della GFC e fungerà da segretariato del gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione. Il Segretariato coordinerà e agevolerà le attività da intraprendere conformemente al piano di lavoro annuale approvato dal gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione, fornendo inoltre sostegno logistico e tecnico per le riunioni dell'organo di coordinamento governativo e del comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC).


2.6.2
   Organo di coordinamento governativo

L'organo di coordinamento governativo sarà istituito e formalizzato attraverso una direttiva governativa. Esso fungerà da organo di coordinamento per i ministeri e/o le agenzie governative coinvolti nella redazione e nell'attuazione dell'accordo. Tutti i ministeri e/o le agenzie governative redigeranno e sottoscriveranno un protocollo d'intesa congiunto che ne illustrerà l'impegno a partecipare all'organo di coordinamento governativo. L'organo di coordinamento governativo garantirà un'attuazione efficace dell'accordo nel rispetto del mandato legislativo e politico di ciascuna agenzia. Se necessario, esso può cooptare qualsiasi altro ente governativo.

Le funzioni dell'organo di coordinamento governativo comprendono:

   esaminare le attuali procedure dei ministeri e/o delle agenzie governative che riguardano il funzionamento del GTLAS, al fine di individuare e risolvere eventuali lacune e sovrapposizioni in dette procedure;

   contribuire allo sviluppo e all'attuazione del GTLAS;

   svolgere il riesame permanente dello sviluppo e dell'attuazione del GTLAS;

   raccomandare miglioramenti e risolvere problematiche che potrebbero sorgere in relazione al funzionamento del GTLAS e


   sviluppare le procedure di verifica del GTLAS, che si baseranno su un'analisi dei rischi di non conformità (cfr. sezione 3.4.1), per garantire le economie di scala e il coordinamento tra i ministeri e/o le agenzie governative.

I ministeri e/o le agenzie governative rappresentati nell'organo di coordinamento governativo terranno riunioni regolari, periodiche e ad hoc per discutere dell'attuazione del GTLAS.

Durante la fase di attuazione, la GFC elaborerà protocolli d'intesa o altri accordi pertinenti con ogni ministero e/o agenzia governativa, allo scopo di definire protocolli e procedure per lo scambio di dati e informazioni. I protocolli d'intesa saranno negoziati e sottoscritti durante la fase di attuazione del GTLAS. Ai sensi di tali protocolli, i ministeri e/o le agenzie governative dovranno nominare un punto di riferimento e un supplente per il VPA.

I protocolli d'intesa o gli altri accordi pertinenti riguarderanno, come minimo, quanto segue:

   accordo sui parametri di controllo e i risultati della valutazione di conformità da trasmettere alla MISU;

   descrizione e formato del tipo di informazioni richieste da trasmettere;

   frequenza e tempistiche della trasmissione di informazioni;


   descrizione del protocollo per riferire alla MISU in merito allo stato di conformità degli FSO;

   protocolli di verifica e controllo per garantire l'integrità dei dati e delle informazioni trasmessi alla GFC;

   procedure per consentire alle parti di consultare un documento/parametro di controllo in caso di necessità;

   procedure per risolvere le violazioni dei termini del protocollo d'intesa da parte della GFC oppure del ministero o dell'agenzia governativa pertinente;

   collaborazione tra i ministeri e/o le agenzie governative in riferimento alle attività di verifica/monitoraggio sul campo;

   qualsiasi altra informazione necessaria per il funzionamento efficace del GTLAS, quali attività di formazione pubblica congiunte, campagne di sensibilizzazione e la predisposizione di meccanismi di condivisione delle informazioni con altre agenzie di gestione dei terreni.


2.6.3
   Gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione

Il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione è una struttura multilaterale che contribuirà all'attuazione del quadro normativo del VPA. Esso comprenderà, da una parte, rappresentanti dei ministeri e/o delle agenzie governative e, dall'altra, rappresentanti di altri portatori di interessi del settore privato, della società civile e delle popolazioni indigene. Il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione fungerà da punto di riferimento per un efficace scambio di comunicazioni e di informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione e coordinerà la formulazione di un programma di attività dettagliato in conformità del calendario di attuazione. Esso supervisionerà l'attuazione di tali attività in coordinamento con i portatori di interessi che partecipano allo sviluppo del GTLAS, che saranno continuamente coinvolti, durante l'attuazione del VPA. Il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione fornirà orientamenti strategici sul JMRC ai rappresentanti guyanesi e sarà altresì in grado di proporre elementi da aggiungere agli ordini del giorno delle riunioni del JMRC. Esso organizzerà riunioni regolari e periodiche e si avvarrà dei contributi dell'organo di coordinamento governativo e del Segretariato FLEGT VPA.

3    DESCRIZIONE DEL GTLAS

Il GTLAS, che è stato concordato dalla vasta maggioranza dei portatori di interessi della Guyana, si compone di otto elementi:

1.    Assegnazione delle foreste e diritti di raccolta


2.    Definizione di legalità

3.    Requisiti in materia di WTS

4.    Verifica della conformità al processo di assegnazione delle concessioni, alla definizione di legalità e ai requisiti in materia di WTS

5.    Sistema di licenze FLEGT

6.    Audit indipendente

7.    Meccanismo di reclamo del GTLAS

8.    Monitoraggio dell'attuazione del GTLAS

L'assegnazione delle foreste e i diritti di raccolta definiscono le procedure che la GFC deve seguire per assegnare le concessioni forestali entro i confini dei terreni statali e per concedere i diritti di raccolta sulle zone forestali statali, sui terreni statali in fase di conversione, presso i villaggi amerindi e sui terreni privati.

La definizione di legalità è una sintesi del quadro giuridico e normativo nazionale della Guyana applicabile al presente accordo. Gli FSO sono tenuti a rispettare tale quadro affinché il legno e i prodotti derivati possano ottenere una licenza FLEGT.

I requisiti in materia di WTS sono i requisiti che gli FSO devono rispettare per consentire la tracciabilità sistematica del legno e dei prodotti derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento.


Il quarto elemento riguarda il processo di verifica effettuato dalla Guyana, basato sulle funzioni esistenti dei ministeri e/o delle agenzie governative coinvolti nel GTLAS, e che sarà rafforzato nei settori pertinenti raccomandati dai portatori di interessi. I ruoli e le competenze dei ministeri e/o delle agenzie governative nell'esecuzione delle verifiche del GTLAS saranno ulteriormente definiti nel manuale delle procedure di verifica del GTLAS durante la fase di attuazione di tale sistema.

Il quinto elemento è il sistema di licenze FLEGT. I carichi saranno ritenuti legali se gli FSO e il loro legno e prodotti derivati rispettano i requisiti del sistema di verifica. Su questa base, l'Unione e la Guyana convengono di affidare alla TLTU l'incarico di rilasciare le licenze FLEGT relative a tale legno e a tali prodotti derivati esportati nell'Unione. Le procedure del sistema di licenze FLEGT sono ulteriormente approfondite nell'allegato IV.

In linea con i suoi obiettivi di cui all'allegato VI, l'audit indipendente valuta regolarmente la credibilità e l'efficacia del GTLAS. Il settimo elemento è il meccanismo di reclamo. Esso consente a tutti i portatori di interessi, senza discriminazioni, di presentare reclami riguardo al funzionamento del GTLAS, o qualora ritengano di essere stati penalizzati dal GTLAS. I reclami saranno indirizzati ai ministeri e/o alle agenzie governative, al controllore indipendente o al JMRC.

La Guyana e l'Unione monitoreranno congiuntamente l'attuazione del GTLAS tramite il JMRC, come descritto nell'allegato X.


3.1
   Assegnazione delle foreste e diritti di raccolta

La legge sulle foreste n. 6 del 2009 e il regolamento forestale del 2018 stabiliscono i parametri che regolano la facoltà della GFC di concedere:

   SFA per piccole concessioni (compresi gli accordi di gestione di una foresta della comunità);

   SFA per grandi concessioni;

   permessi di utilizzo e

   accordi di riforestazione.

La legge sulle foreste n. 6 del 2009 e il regolamento forestale del 2018 stabiliscono altresì le condizioni relative ai contratti tra la GFC e i seguenti portatori di interessi:

   il proprietario di un terreno privato;

   il consiglio di un villaggio amerindio proprietario di un terreno e

   il titolare di un'autorizzazione a recuperare legno e prodotti derivati da terreni statali designati come foreste in fase di conversione.


La GFC, in collaborazione con la commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana, la commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana, il ministero degli Affari degli amerindi, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e altre agenzie competenti, rafforzerà i meccanismi del sistema nazionale di informazioni geografiche (GIS) per condividere tra dette agenzie informazioni su questioni inerenti alla gestione dei terreni. Ciò comporterà lo sviluppo di una digitalizzazione del GIS per le locazioni di terreni privati e agricoli, le concessioni di estrazione e i piccoli operatori, nonché l'aggiornamento delle attuali informazioni del GIS contenute nella piattaforma GIS del ministero delle Risorse naturali.

Per tutti i casi di cui alle sezioni da 3.1.1 a 3.1.3, il richiedente (FSO) aggiudicatario deve poi adempiere tutti gli obblighi contrattuali.

Le procedure di assegnazione delle concessioni forestali saranno aggiornate nel manuale di procedure dell'FRMD durante lo sviluppo del GTLAS. Tali procedure riguarderanno l'assegnazione forestale di grandi e piccole concessioni (stesura di un elenco dei posti vacanti; procedura di presentazione della domanda; procedura di valutazione; rilascio dell'SFA) e la redazione di un contratto di raccolta su terreni privati o di un'autorizzazione relativa a terreni statali in fase di conversione. Il manuale descriverà inoltre i requisiti che occorre soddisfare per rispettare il quadro giuridico nazionale. Le sezioni pertinenti del manuale saranno rese di dominio pubblico.


3.1.1
   Assegnazione delle foreste e diritti di raccolta per piccole e grandi concessioni

Le SFA sono concesse solamente quando è appurato che non sussiste alcun diritto di proprietà a norma di legge sulle aree forestali statali individuate per l'assegnazione. A tal fine, prima del processo di assegnazione, la GFC si riunisce con altre agenzie competenti per la destinazione d'uso dei terreni allo scopo di verificare che le zone disponibili per una SFA siano libere da vincoli. Nel limite del possibile, la GFC, in collaborazione con altre agenzie competenti per la destinazione d'uso dei terreni, si impegna a evitare di concedere le SFA ove sussistano altri utilizzi del terreno.

Nell'assegnazione delle zone forestali statali in cui possano sussistere altri legittimi utilizzi del terreno, ad esempio attività minerarie o agricole, la GFC garantirà che le agenzie competenti per la destinazione d'uso dei terreni non abbiano obiezioni sulla concessione delle SFA. Ai sensi della definizione di legalità, la GFC garantirà che gli FSO rispettino i diritti di godimento di terzi, in particolare ove le SFA coesistano con diverse attività di utilizzo dei terreni.


Il processo di assegnazione delle foreste statali per la raccolta commerciale inizia con la stesura di un elenco delle zone forestali che la GFC può assegnare come SFA. Dopo essere stato approvato dal consiglio direttivo della GFC, l'elenco viene pubblicato su mezzi di comunicazione elettronici e cartacei affinché i portatori di interessi possano presentare domanda. I portatori di interessi possono presentare domanda per tali zone utilizzando il modulo opportuno entro la scadenza fissata. Le domande sono esaminate dai dipartimenti della GFC e dal comitato per l'assegnazione delle risorse forestali, che verificano l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate. Le domande sono poi ulteriormente esaminate e valutate dal sottocomitato tecnico del consiglio direttivo della GFC, utilizzando i criteri da esso approvati e tenendo conto dei requisiti di cui alla legge sulle foreste n. 6 del 2009 e al regolamento forestale del 2018. Il sottocomitato tecnico presenta raccomandazioni al consiglio direttivo della GFC, che adotta la decisione definitiva sull'assegnazione.

La valutazione della domanda comprenderà almeno i criteri seguenti: completezza del modulo di domanda; completezza informativa circa la sostenibilità finanziaria del richiedente; esperienza nello svolgimento di attività forestali; creazione di occupazione e valore aggiunto delle attività proposte. Se la decisione definitiva di assegnazione è positiva, la GFC redige e rilascia una SFA originale e inserisce le informazioni necessarie nella CID. Nessun accordo di concessione forestale viene concluso finché alla GFC non sarà corrisposto o garantito il pagamento dei diritti previsti e di eventuali altri diritti ancora dovuti.


3.1.2
   Assegnazione dei diritti di raccolta in terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati

Per la raccolta nei villaggi amerindi, nei terreni privati e nei terreni statali in fase di conversione, il richiedente presenta la documentazione richiesta alla GFC. Quest'ultima in seguito verifica l'autenticità dei documenti originali in collaborazione con i ministeri e/o le agenzie governative pertinenti. I documenti richiesti per la raccolta nei villaggi amerindi e nei terreni privati comprendono: titolarità assoluta, titolo di trasporto, concessione assoluta o certificato di proprietà. I documenti richiesti per la raccolta nei terreni statali in fase di conversione comprendono: locazione agricola; licenza o permesso di estrazione o lettera di approvazione di un'infrastruttura o licenza idroelettrica. Una volta verificata l'autenticità di detti documenti, la GFC elabora le informazioni, redige il contratto di rimozione di legno e di prodotti derivati e inserisce le informazioni richieste nella CID.

La GFC informa che è in corso un processo di rilascio e proroga dei diritti di proprietà per i terreni amerindi nel quadro del progetto per la proprietà dei terreni amerindi (Amerindian Land Titling Project, ALTP).

Qualora le raccomandazioni dell'ALTP relative alla concessione o alla proroga dei diritti di proprietà dei terreni amerindi siano approvate e sostenute dal governo della Guyana, la GFC è informata tempestivamente dal ministro competente. La GFC deve attenersi a tali raccomandazioni per riesaminare la zona per cui sono state assegnate le concessioni forestali e rettificarne i confini secondo necessità.


3.1.3
   Assegnazione di altri diritti

3.1.3.1    Permessi di utilizzo

A richiesta, la GFC può concedere un permesso di utilizzo in conformità della legge sulle foreste n. 6 del 2009. La finalità dei permessi di utilizzo è di condurre ricerche e svolgere attività di istruzione, formazione o simili. Un permesso di utilizzo non consente la raccolta commerciale.

3.1.3.2    Accordi di riforestazione

A richiesta, la GFC può concedere un permesso di riforestazione in conformità della legge sulle foreste n. 6 del 2009. Tale accordo non esiste al momento della stipula del presente accordo.

Nel caso in cui si creino piantagioni di legname commerciale, l'allegato II del presente accordo sarà modificato al fine di includere le necessarie griglie di valutazione della legalità. Tali griglie di valutazione saranno elaborate in consultazione con i portatori di interessi e l'Unione.

3.2    Definizione di legalità

IL GTLAS si basa sull'allegato II, che stabilisce i requisiti applicabili alle diverse categorie di FSO citati nella sezione 2.3 del presente allegato e fa riferimento ai principi di cui alla tabella 1.


La vasta gamma di griglie di valutazione della legalità è stata dedotta dalla legislazione della Guyana, che individua numerose fonti di legno e di prodotti derivati e tipi di FSO cui si applicano diversi requisiti di legalità.

La verifica della conformità degli FSO a un principio tiene conto di tutti i criteri applicabili e i rispettivi indicatori, come esposto nelle sezioni 3.4 e 3.6. La conformità a ciascun indicatore si basa sulla disponibilità e sulla validità dei corrispondenti documenti ufficiali (parametri di controllo) rilasciati dalla GFC e da vari ministeri e/o agenzie governative.

Ognuna delle nove griglie di valutazione stabilite nella definizione di legalità è riassunta nella tabella 1. La colonna di sinistra elenca l'area tematica di ogni principio, la colonna di destra elenca i ministeri e/o le agenzie governative competenti per ogni area tematica.


Tabella 1: principi applicabili a tutti i tipi di FSO elencati nell'allegato II

A.    Griglia di valutazione della legalità per garantire che un FSO conduca le attività forestali nel rispetto della legge

Principio 1: la persona fisica o giuridica è istituita a norma di legge

Diritto legale di condurre attività

Autorità responsabile degli atti e dei registri commerciali, commissario delle società cooperative, registro delle società di mutuo soccorso, ministero degli Affari degli amerindi, autorità tributaria

B.    Griglia di valutazione della legalità per le autorizzazioni relative alle foreste statali (grandi concessioni)

Principio 1: l'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Diritto legale di raccogliere legname

GFC

Diritto di godimento di terzi

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Ambiente

Agenzia per la protezione dell'ambiente

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

GFC, autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

C.    Griglia di valutazione della legalità per le autorizzazioni relative alle foreste statali (piccole concessioni)

Principio 1: l'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Diritto legale di raccogliere legname

GFC

Diritto di godimento di terzi

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Ambiente

Agenzia per la protezione dell'ambiente

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

GFC, autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

D.    Griglia di valutazione della legalità per i villaggi amerindi

Principio 1: l'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Diritto legale di raccogliere legname

Registro dei terreni, commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana

Diritto di godimento di terzi

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

Autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

E.    Griglia di valutazione della legalità per i terreni privati

Principio 1: l'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Diritto legale di raccogliere legname

Registro dei terreni, registro dei titoli, commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana, GFC

Diritto di godimento di terzi

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

Autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

F.    Griglia di valutazione della legalità per il legno e i prodotti derivati recuperati da terreni statali in fase di conversione

Principio 1: l'FSO ha il diritto legale di raccogliere legname e rispetta il diritto di godimento di terzi

Diritto legale di raccogliere legname

GFC, commissione per i terreni e i rilievi topografici della Guyana, commissione per le miniere e il settore geologico della Guyana, ministero dei Lavori pubblici, Ufficio del Presidente

Diritto di godimento di terzi

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Ambiente

Agenzia per la protezione dell'ambiente

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

GFC, autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

G.    Griglia di valutazione della legalità per il legno e i prodotti derivati sequestrati

Principio 1: Il legno e i prodotti derivati sequestrati sono gestiti nel rispetto degli obblighi di legge

Violazione e gestione del sequestro di legname

GFC

H.    Griglia di valutazione della legalità per trasformazione e la vendita di legno e prodotti derivati

Principio 1: l'FSO rispetta le prescrizioni relative alla trasformazione e alla vendita di legname

Diritto legale di condurre attività

GFC

Principio 2: l'FSO rispetta tutti gli obblighi inerenti alle attività forestali

Ambiente

Agenzia per la protezione dell'ambiente

Settore forestale

GFC

Principio 3: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali

Ambito fiscale

GFC, autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

I.    Griglia di valutazione della legalità per l'esportazione e l'importazione di legno e prodotti derivati

Principio 1: l'FSO rispetta le prescrizioni relative all'esportazione e all'importazione di legno e di prodotti derivati

Esportazione

GFC, commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica

Importazione

GFC, commissione per la gestione e la conservazione della fauna selvatica, organizzazione nazionale per la protezione delle piante

Ambito fiscale

GFC

Settore forestale

GFC

Principio 2: l'FSO adempie i suoi obblighi fiscali e sociali (si applica solo agli FSO che svolgono attività di esportazione e/o importazione e che non sono coperti dalle altre griglie di valutazione)

Ambito fiscale

Autorità tributaria

Ambito sociale

Ministero del Lavoro, comitato previdenza nazionale

3.3    Requisiti in materia di WTS

La gestione e il controllo della catena di approvvigionamento dalla raccolta al trasporto, alla trasformazione, alle vendite interne, alle esportazioni e alle importazioni sono elementi chiave del GTLAS. Tali controlli sono effettuati tramite le procedure di cui agli orientamenti sul WTS. Tutti gli FSO devono rispettare i requisiti della definizione di legalità. Inoltre, gli FSO di grandi e piccole concessioni devono rispettare i requisiti di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni) e gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni).


La sezione 3.3 definisce i requisiti in materia di WTS che l'FSO deve rispettare, mentre la sezione 3.4.4 illustra le procedure seguite dai ministeri e/o dalle agenzie governative per verificare che tali requisiti siano rispettati.

L'appendice del presente allegato presenta una sintesi dei punti critici di controllo lungo la catena di approvvigionamento, nonché i documenti e/o gli elementi probanti richiesti laddove siano svolte verifiche specifiche per effettuare controlli della catena di approvvigionamento e valutare la legalità dei flussi di legname ai sensi del GTLAS.

3.3.1    Inventario pre-raccolta

Grandi concessioni: gli FSO delle grandi concessioni devono rispettare i requisiti in materia di pre-raccolta di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Gli FSO di piccole concessioni, terreni statali in fase di conversione, 17 villaggi amerindi o terreni privati non sono soggetti ai requisiti in materia di pre-raccolta.


Le norme in materia di pre-raccolta per le grandi concessioni sono le seguenti:

1.    obbligo di redigere un inventario pre-raccolta per tutti i lotti proposti per la raccolta nell'anno di attività, al fine di stabilire il taglio massimo consentito in un determinato ciclo 18 ;

2.    obbligo di redigere una relazione relativa all'inventario pre-raccolta che comprenda una mappa;

3.    obbligo di apporre un'etichetta con un numero di inventario unico su ciascun albero da raccogliere;

4.    obbligo di redigere un piano di gestione forestale;

5.    obbligo di redigere un piano operativo annuale che includa informazioni sull'inventario pre-raccolta.


3.3.2    Raccolta

I compiti di controllo amministrativo e di monitoraggio della GFC relativi alla produzione di legno e prodotti derivati per scopi commerciali è agevolato dal WTS mediante l'utilizzo di una sequenza numerica unica per le etichette di tracciabilità della GFC assegnate a tutti gli FSO. Tali etichette di tracciabilità della GFC sono utilizzate per individuare e verificare l'origine del legno e dei prodotti derivati e per controllare il livello di raccolta nelle zone forestali statali. L'etichettatura deve avvenire come segue: metà etichetta è apposta sul ceppo al momento dell'abbattimento e l'altra metà, che riporta la stessa sequenza numerica dell'etichetta apposta sul ceppo, è apposta sul legno e sui prodotti derivati (tronchi, legname da costruzione, pioli, pali e paletti) che vengono trasportati da zone forestali statali, terreni statali in fase di conversione, terreni privati e villaggi amerindi. Il numero unico riportato sulle etichette assegnate indica chi è l'FSO e l'origine geografica del legno e dei prodotti derivati.

Grandi concessioni: gli FSO delle grandi concessioni devono rispettare i requisiti in materia di raccolta di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS. Agli FSO delle grandi concessioni sono rilasciate etichette per gli alberi destinati alla raccolta nei lotti approvati dalla GFC in quell'anno di attività. Il contingente annuo dell'FSO (volume di legno e di prodotti derivati) è calcolato dalla GFC in base al ciclo di taglio selezionato e ai risultati dell'inventario pre-raccolta. Il contingente è utilizzato per determinare il numero di etichette da rilasciare.


Piccole concessioni: gli FSO delle piccole concessioni devono rispettare le i requisiti in materia di raccolta di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS. Agli FSO delle piccole concessioni sono rilasciate etichette di tracciabilità previa approvazione della raccolta commerciale da parte della GFC. La GFC calcola il contingente approvato per l'FSO (volume di legno e di prodotti derivati) per la zona in concessione. Il contingente è utilizzato per determinare il numero di etichette da rilasciare.

Terreni statali in fase di conversione: gli FSO dei terreni statali in fase di conversione devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS. Agli FSO dei terreni statali in fase di conversione sono rilasciate etichette per quegli alberi individuati per scopi commerciali durante l'ispezione pre-raccolta dell'FRMD.

Villaggi amerindi e terreni privati: gli FSO dei terreni appartenenti a villaggi amerindi o privati devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS. Agli FSO dei terreni appartenenti a villaggi amerindi o privati sono rilasciate etichette su richiesta, dal momento che non sussiste l'obbligo di redigere l'inventario pre-raccolta né alcun contingente fisso.



Norme per la raccolta

Categorie di FSO

Grandi concessioni

Piccole concessioni

Terreni statali in fase di conversione

Villaggi amerindi e terreni privati

1.

Obbligo di raccogliere solo gli alberi autorizzati di cui all'inventario pre-raccolta approvato e alla relativa mappa (cfr. sezione 3.3.1), in conformità del piano operativo annuale 19

X

2.

Divieto di abbattere alberi al di fuori dei confini della zona approvata

X

X

X

X

3.

Obbligo di raccogliere per scopi commerciali solo quegli alberi che sono stati approvati nella relazione sull'ispezione pre-raccolta dell'FRMD

X

4.

Obbligo di raccogliere alberi sulla base del rendimento sostenibile 20

X

X

5.

Obbligo di apporre etichette di tracciabilità della GFC sui tronchi raccolti

X

X

X

X

6.

Obbligo di apporre etichette di tracciabilità della GFC sui relativi ceppi

X

X

X

X

7.

Obbligo di compilare un permesso di rimozione o una dichiarazione di rimozione di proprietà privata con tutte le dovute informazioni (cfr. l'appendice del presente allegato) ed esibire tali documenti alla GFC presso la stazione forestale

X

X

X

X

8.

Obbligo di rispettare i limiti di abbattimento (compresi il diametro minimo per l'abbattimento e l'altezza massima per l'abbattimento)

X

X

9.

Divieto di raccogliere specie protette senza l'autorizzazione della GFC

X

X

10.

Obbligo di rispettare le disposizioni relative alla costruzione di strade e ferrovie

X

X

11.

Obbligo di rispettare le disposizioni relative all'abbattimento controllato e direzionale

X

X

3.3.3    Post-raccolta

Grandi concessioni: gli FSO delle grandi concessioni devono rispettare i requisiti post-raccolta di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.


Piccole concessioni: gli FSO delle piccole concessioni devono rispettare i requisiti post-raccolta di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati: gli FSO di terreni statali in fase di conversione, appartenenti a villaggi amerindi o privati devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Norme post-raccolta

Categorie di FSO

Grandi concessioni

Piccole concessioni

Terreni statali in fase di conversione

Villaggi amerindi e terreni privati

1.    Obbligo di versare diritti, oneri e contributi di gestione

X

X

X

2.    Obbligo di chiudere i lotti raccolti

X

3.    Obbligo di restituire le etichette inutilizzate

X

X

X

X

4.    Obbligo di rispettare i requisiti ambientali

X

X

3.3.4    Trasporto

Grandi concessioni: gli FSO delle grandi concessioni devono rispettare i requisiti in materia di trasporto di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (grandi concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.


Piccole concessioni: gli FSO delle piccole concessioni devono rispettare i requisiti in materia di trasporto di cui al codice di buona prassi n. 1 del 2018, gli orientamenti per le attività forestali (piccole concessioni) e i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati, trasformazione e vendita: gli FSO che svolgono tali attività devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Gli FSO devono compilare la documentazione specificando il legno e i prodotti derivati presenti su ogni sito o che saranno rimossi. Tali documenti servono per controllare l'origine del legno e dei prodotti derivati durante il trasporto. La tabella sottostante specifica quali documenti sono richiesti in base al punto di partenza del legno e dei prodotti derivati: per legno e prodotti derivati provenienti da zone forestali; per trasporto intermedio; per legname sequestrato e per legname destinato all'esportazione.

1.    Legno e prodotti derivati provenienti da zone forestali.

Per il legno e i prodotti derivati provenienti da zone forestali statali vengono utilizzati quattro documenti per controllare il trasporto:

i)    il permesso di rimozione 21 serve per trasportare il legno e i prodotti derivati fuori dalle zone forestali statali. Il permesso di rimozione è il titolo giuridico utilizzato dalla GFC per raccogliere dati sul legno e prodotti derivati verificati ed etichettati dalla GFC stessa. Tale legno e tali prodotti derivati, accompagnati da un permesso di rimozione, possono dunque superare il primo punto di dichiarazione alla GFC o giungere alla destinazione finale;


ii)    la scheda di tragitto è utilizzata unitamente al permesso di rimozione e deve essere usata prima della scadenza del permesso di rimozione. Solitamente, una o più schede di tragitto sono rilasciate ad accompagnamento del permesso di rimozione. Le schede di tragitto sono utilizzate prima che il volume totale del legno e dei prodotti derivati sia dichiarato sul permesso di rimozione presso la stazione forestale. Le schede di tragitto sono utilizzate per trasportare un "sottoinsieme" di legno e di prodotti derivati dalla foresta fino a una località centrale, in modo da consentire la dichiarazione del volume totale su un permesso di rimozione. Successivamente, per l'ulteriore trasporto del legno e dei prodotti derivati fino alla destinazione finale si utilizza il permesso di rimozione;

iii)    il permesso di trasbordo è utilizzato per trasportare legno e prodotti derivati dalle foreste statali il cui permesso di rimozione è stato restituito alla GFC. Tale legno e tali prodotti derivati, accompagnati dal permesso di trasbordo, possono dunque superare il punto in cui il permesso di rimozione è stato restituito e da lì giungere alla destinazione finale;

iv)    un atto di vendita 22 è utilizzato per trasportare dalle zone forestali statali il legno e i prodotti derivati (il cui permesso di rimozione è stato restituito alla GFC) venduti.


Per il legno e i prodotti derivati provenienti da terreni privati e villaggi amerindi, l'FSO utilizza una dichiarazione di rimozione di proprietà privata 23 per trasportare il legno e i prodotti derivati. Tale legno e tali prodotti derivati, accompagnati dalla dichiarazione di rimozione di proprietà privata, possono dunque superare il primo punto di dichiarazione alla GFC o giungere alla destinazione finale. L'atto di vendita viene utilizzato anche per trasportare da terreni privati e villaggi amerindi legno e prodotti derivati (per cui la dichiarazione di rimozione di proprietà privata è stata restituita alla GFC) venduti.

2.    Per controllare il trasporto del legno e dei prodotti derivati sequestrati si utilizzano i documenti indicati di seguito.

a)    I moduli di custodia o di sequestro sono utilizzati per trasportare il legno e i prodotti derivati qualora sussista il sospetto che tali prodotti violino la legge sulle foreste n. 6 del 2009. Entrambi i moduli sono rilasciati dalla GFC.

i)    Il modulo di custodia è rilasciato quando il legno e i prodotti derivati restano sotto la custodia dell'FSO o della parte accusata. Il modulo facilita il trasporto del legno e dei prodotti derivati a una località approvata dalla GFC.

ii)    Il modulo di sequestro è rilasciato quando il legno e i prodotti derivati sono messi al sicuro dalla GFC.


b)    La GFC rilascia l'autorizzazione allo svincolo per coprire il successivo trasporto del legno e dei prodotti derivati per cui è stata consentita la reimmissione nella catena di approvvigionamento secondo le procedure descritte nel presente allegato, sezione 3.3.10.

3.    Un certificato per la commercializzazione di legname (cfr. sezione 3.3.7 per le modalità di richiesta e rilascio di un certificato per la commercializzazione di legname) è rilasciato dalla GFC per il legno e i prodotti derivati destinati solamente all'esportazione, indipendentemente dalla loro origine. Il certificato per la commercializzazione di legname è utilizzato per trasportare il legname dal luogo dell'ispezione della GFC fino al punto di esportazione se la quantità di legno e di prodotti derivati destinati all'esportazione è pari a un container. Se il legno e i prodotti derivati superano il volume di un container, per trasportarli dal luogo dell'ispezione della GFC fino al punto di esportazione si utilizza il permesso di trasbordo o l'atto di vendita accompagnato da una copia del certificato per la commercializzazione di legname approvato. Tutto il legno e i prodotti derivati trasportati ai fini dell'esportazione devono essere verificati dalla GFC prima della partenza.



Norme per il trasporto

Categorie di FSO

Grandi concessioni

Piccole concessioni

Terreni statali in fase di conversione

Villaggi amerindi e terreni privati

Trasforma-zione e vendita

1.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati provenienti da zone forestali statali nel permesso di rimozione prima del trasporto e di esibire tale documento alla stazione forestale della GFC durante il transito o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

X

2.

Obbligo di registrare qualsiasi "sottoinsieme" di legno e di prodotti derivati proveniente da zone forestali statali nella scheda di tragitto, in modo da consentire la dichiarazione sul permesso di rimozione.

X

X

X

3.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati provenienti da zone forestali statali o private nell'atto di vendita 24 prima del trasporto e di esibire tale documento alla stazione forestale della GFC durante il transito o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

X

X

4.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati provenienti da zone forestali private nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata prima del trasporto e di esibire tale documento alla stazione forestale della GFC durante il transito o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

5.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati trasportati lungo la catena di approvvigionamento su un atto di vendita, se del caso, e di esibire tale documento, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

6.

Obbligo di utilizzare un modulo di custodia o di sequestro per trasportare legno e prodotti derivati sequestrati e di esibire tale documento alla stazione forestale della GFC durante il transito o su, richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

X

X

X

7.

Obbligo di utilizzare un'autorizzazione allo svincolo per il successivo trasporto del legno e dei prodotti derivati per i quali la GFC ha consentito la reimmissione nella catena di approvvigionamento 25 e di esibire detto documento alla stazione forestale della GFC o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

X

X

X

8.

Obbligo di compilare tutte le sezioni pertinenti dei documenti di trasporto.

X

X

X

X

X

9.

Obbligo di utilizzare un certificato per la commercializzazione di legname per il legno e i prodotti derivati destinati all'esportazione solamente dal luogo in cui la GFC effettua un'ispezione a fini di classificazione fino al punto di esportazione.

X

X

X

X

X

10.

Obbligo di utilizzare un permesso di trasbordo per tutto il legno e i prodotti derivati provenienti da zone forestali statali e di restituire il permesso di rimozione alla GFC.

X

X

X


3.3.5    Trasformazione del legno e dei prodotti derivati

Per trasformazione primaria si intende la conversione iniziale di tronchi rotondi in vari prodotti derivati. Essa può essere svolta presso una segheria stabile, una segheria mobile o per mezzo di una motosega. La trasformazione secondaria è l'ulteriore conversione del legname sottoposto a trasformazione primaria in altri prodotti derivati. Uno stabilimento di trasformazione secondaria può essere o una segheria o un deposito di legname che si serve solamente di legname sottoposto a trasformazione primaria per lavorarlo ulteriormente e creare prodotti derivati con un valore aggiunto. In tale attività non si utilizza il tronco rotondo come risorsa di partenza.

Segheria o deposito di legname: gli FSO di segherie o depositi di legname devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.



Norme per la trasformazione

Categorie di FSO

Segherie

Depositi di legname

1.

Obbligo di possedere una licenza annuale per la conduzione dell'attività di segheria o di deposito di legname.

X

X

2.

Obbligo di specificare le informazioni pertinenti circa tutto il legno e i prodotti derivati che entrano nella segheria o nel deposito di legname in un registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname.

X

X

3.

Obbligo di specificare le informazioni pertinenti su tutto il legno e i prodotti derivati lavorato nel modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto nel modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto.

X

4.

Obbligo di specificare le informazioni pertinenti su tutto il legno e i prodotti derivati sottoposti a trasformazione in una dichiarazione mensile del deposito di legname.

X

5.

Obbligo di trasmettere a cadenza mensile tutti i documenti sopra citati alla stazione forestale della GFC o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

3.3.6    Vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno

La vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno avviene presso il deposito di legname, la segheria o la concessione. In aggiunta, una persona fisica o giuridica che non gestisce una segheria o un deposito di legname può ottenere la licenza di acquistare e vendere unicamente legno e prodotti derivati.


Tutti gli FSO devono rispettare i requisiti in materia di tracciabilità di cui agli orientamenti sul WTS.

Norme per la vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno

Categorie di FSO

Grandi concessioni

Piccole concessioni

Terreni statali in fase di conversione

Villaggi amerindi e terreni privati

Trasforma-zione e vendita 26

1.

Obbligo di possedere una licenza per la vendita di legno e di prodotti derivati a livello locale 27 .

X

2.

Obbligo di specificare le informazioni pertinenti su tutte le vendite di legno e di prodotti derivati registrate in un modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati.

X

X

X

X

X

3.

Obbligo di trasmettere a cadenza mensile il modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati falla stazione forestale della GFC o, su richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

X

X

X

X

4.

Obbligo di rilasciare un atto di vendita a un acquirente e di registrarne il numero di fattura nel modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati.

X

X

X

X

X


3.3.7
   Esportazione di legno e di prodotti derivati

Attualmente, a norma della legge sulle foreste n. 6 del 2009, qualsiasi esportazione di legno e di prodotti derivati deve essere accompagnata da un certificato di esportazione rilasciato all'esportatore dalla GFC.

Il certificato di esportazione, inoltre, non può essere rilasciato per il legno e i prodotti derivati che siano stati prelevati, rimossi, trasportati o altrimenti trattati in violazione della legge sulle foreste n. 6 del 2009.

Per garantire che gli FSO esportino legno e prodotti derivati legali verificati, l'FSO deve anzitutto sottoporre i documenti seguenti all'approvazione della GFC:

   domanda di certificato per la commercializzazione di legname;

   domanda di certificato di esportazione;

   domanda di esportazione di prodotti forestali;

   documento amministrativo unico elettronico (ESAD) nel sistema automatico di gestione dei dati doganali (ASYCUDA);

   fattura commerciale;

   licenza CITES (se del caso);


   certificato di origine CARICOM (necessario unicamente per l'esportazione in paesi della Comunità dei Caraibi - CARICOM);

   certificato di origine (per i paesi non appartenenti alla CARICOM).

Dopo che l'FSO è stato ritenuto conforme e i documenti di cui sopra sono stati approvati, tali documenti vengono restituiti all'FSO e la TLTU gli rilascerà un certificato di esportazione per tutti i mercati e, inoltre, una licenza FLEGT per i prodotti di cui all'allegato I destinati all'Unione. In seguito l'FSO presenta la licenza FLEGT e il certificato di esportazione per il mercato dell'Unione, oppure solamente il certificato di esportazione per i mercati diversi dall'Unione, unitamente agli altri documenti di cui sopra.



Norme per l'esportazione di legno e di prodotti derivati

Tutti gli FSO

1.

Obbligo di possedere una licenza per l'esportazione di legno e di prodotti derivati.

X

2.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati destinati all'esportazione negli appositi documenti di esportazione 28 prima dell'esportazione e di sottoporre tali documenti all'approvazione della sede centrale della GFC.

X

3.

Obbligo di compilare tutte le sezioni pertinenti dei documenti di esportazione di cui sopra.

X

4.

Obbligo di presentare alla CETO il certificato di esportazione e i documenti di esportazione approvati dalla GFC.

X

5.

Divieto di esportare legno e prodotti derivati non dichiarati in un certificato di esportazione.

X

6.

Obbligo di includere la licenza CITES (se del caso), il certificato di origine CARICOM (se del caso) e la fattura commerciale quando si trasmettono i documenti di esportazione alla sede centrale della GFC.

X

7.

Obbligo di corrispondere il prelievo all'esportazione.

X

3.3.8    Importazione di legno e di prodotti derivati

A norma della legge sulle foreste n. 6 del 2009, gli FSO che importano legno e prodotti derivati devono essere titolari di una licenza di importazione. La legge sulle foreste n. 6 del 2009 stabilisce inoltre che nessuno può importare o trasportare all'interno della Guyana alcun tipo di legno o di prodotto derivato illegalmente ottenuto in un paese o da esso illegalmente importato.


Conformemente alla legge sulle foreste n. 6 del 2009, spetta all'importatore dimostrare che il legno e i prodotti derivati importati sono stati legalmente ottenuti e legalmente esportati dal rispettivo paese di origine.

Ai fini dell'attuazione dell'accordo, la Guyana promulga una legislazione per richiedere agli importatori di svolgere la dovuta diligenza ed elabora orientamenti specifici in materia di attuazione riguardanti i requisiti di documentazione supplementare per le importazioni.

La Guyana riconoscerà la legalità del legno e dei prodotti derivati importati purché siano accompagnati da uno dei documenti seguenti:

1.    una licenza FLEGT valida che copra l'intero carico proveniente da un paese esportatore che ha concluso un VPA con l'Unione e dispone di un sistema di licenze FLEGT operativo o

2.    una licenza CITES valida che copra l'intero carico o

3.    un'autodichiarazione che attesti la dovuta diligenza mediante una relazione sulla valutazione della dovuta diligenza redatta in base a quanto segue:

   informazioni sull'origine legale nel paese di raccolta del legno e dei prodotti derivati destinati all'importazione;

   informazioni sulla valutazione del rischio di illegalità del legno e dei prodotti derivati destinati all'importazione;


   una procedura atta a mitigare e/o gestire qualunque rischio di illegalità rilevato.

Norme per l'importazione di legno e di prodotti derivati

Tutti gli FSO

1.

Obbligo di possedere una licenza per l'importazione di legno e di prodotti derivati.

X

2.

Divieto di importare legno e prodotti derivati non dichiarati in un permesso di importazione.

X

3.

Obbligo di registrare tutto il legno e i prodotti derivati destinati all'importazione nella domanda di permesso di importazione e di sottoporre tale documento all'approvazione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) prima dell'importazione.

X

4.

Obbligo di compilare tutte le sezioni pertinenti della domanda di permesso di importazione.

X

5.

Obbligo di trasmettere una licenza FLEGT, una licenza CITES o una relazione sulla valutazione della dovuta diligenza (se del caso) unitamente alla domanda di permesso di importazione.

X

3.3.9    Legno e prodotti derivati in transito

Per legno e prodotti derivati in transito si intendono i prodotti trasportati in Guyana le cui origine e destinazione si trovano al di fuori della frontiera doganale della Guyana. Il legno e i prodotti derivati in transito non possono entrare nella catena di approvvigionamento della Guyana. Di conseguenza non saranno venduti sul mercato interno, né saranno rilasciati certificati di esportazione o licenze FLEGT a essi relativi.


Le procedure della CETO attualmente in vigore per gestire e controllare le merci in transito saranno utilizzate anche per gestire e controllare il legno e i prodotti derivati in transito.

Il legno e i prodotti derivati in transito devono essere approvati dalla CETO. Tali prodotti possono essere sottoposti a controllo da parte dell'autorità doganale della Guyana in ogni momento, dal punto di ingresso a quello di uscita, nel quale il legno e i prodotti derivati sono trasferiti al paese di destinazione mediante lo scambio di documenti doganali ufficiali.

3.3.10    Legno e prodotti derivati sequestrati e abbandonati

Legno e prodotti derivati sequestrati

Il legno e i prodotti derivati sospettati di essere in violazione della legge sulle foreste n. 6 del 2009 sono sequestrati e rimossi dalla catena di approvvigionamento. In alcuni casi descritti in appresso, e conformemente alle procedure di gestione del legname sequestrato, tale legname può essere reinserito nella catena di approvvigionamento della Guyana.

Dopo la reimmissione nella catena di approvvigionamento, sono rilasciate licenze FLEGT per il legname sequestrato solo se entro tre mesi non sono avviati procedimenti giudiziari per i reati all'origine del sequestro del legname (legge sulle foreste, sezione 60.1.a), o se tutti i soggetti perseguiti sono stati assolti (legge sulle foreste, sezione 60.1.b).

Due anni dopo la ratifica del presente accordo, questo approccio sarà valutato nuovamente da entrambe le parti tramite il JMRC.


Le procedure per gestire il legname sequestrato sono descritte di seguito.

1.    Sequestro e indagine della GFC: qualora l'FMD nutra ragionevoli dubbi in merito alla legalità del legno e dei prodotti derivati, la GFC sequestra tali prodotti prendendone possesso o emettendo un provvedimento di custodia che impone all'FSO di mantenere il possesso dei prodotti e ne vieta il trasporto senza autorizzazione della GFC. Il modulo di sequestro è rilasciato all'FSO o a un soggetto diverso dall'FSO quando il legno e i prodotti derivati sequestrati sono messi al sicuro dalla GFC.

Successivamente, l'FMD conduce un'indagine per confermare se sia stata commessa una violazione. Per le violazioni presunte o accertate della legge sulle foreste (entro i confini dei villaggi amerindi), l'indagine è svolta dal consiglio del villaggio e/o dalla GFC (se invitata dal consiglio del villaggio) 29 e il consiglio del villaggio può chiamare a comparire dinanzi a sé l'FSO o un soggetto diverso da un FSO.

In tutti i casi di non conformità di un FSO o di un soggetto diverso da un FSO, l'FMD prepara un modulo di sequestro o custodia e redige una relazione di divieto di rimozione. Tale relazione, unitamente a una copia del provvedimento o del modulo di cui sopra, è trasmessa alla sede centrale della GFC affinché sia adottata una decisione definitiva in merito alle risultanze e alle raccomandazioni. In seguito la relazione viene inoltrata alla MISU affinché sia archiviata nella sezione della CID riservata alle non conformità.


2.    Sanzioni: se si tratta di un primo reato che è di scarsa gravità o anodino, l'FSO e la GFC possono convenire di non procedere in giudizio. Tutti gli altri reati sono soggetti alle sezioni 68, 69 e 70 della legge sulle foreste n. 6 del 2009 e alle sanzioni stabilite all'allegato 1 di tale legge.

3.    Vendita, restituzione ed eliminazione del legname sequestrato

Vendita del legname sequestrato soggetto a deterioramento: quando il legname è soggetto a un rapido deterioramento naturale, la GFC può venderlo e trattenere a titolo fiduciario i proventi della vendita fino alla chiusura di eventuali procedimenti per una violazione della legge sulle foreste n. 6 del 2009.

Restituzione all'FSO del legname sequestrato: La decisione di sottoporre il legname a sequestro può essere revocata, il legno e i prodotti derivati sequestrati possono essere restituiti all'FSO e la loro reimmissione nella catena di approvvigionamento può essere permessa quando:

   entro tre mesi dal sequestro non sono stati avviati procedimenti per una violazione della legge sulle foreste n. 6 del 2009 che ha comportato il sequestro. Questo comprende i casi in cui l'eventuale risarcimento è stato pagato e i pagamenti in sospeso sono stati contabilizzati nel sistema finanziario della GFC, e la conseguente autorizzazione è stata concessa dalla GFC;


   sono stati avviati e conclusi procedimenti giudiziari nei quali

1.    tutti gli imputati sono stati assolti o

2.    l'autorità giudiziaria non ha emesso un ordine di confisca del legname sequestrato a norma della legge sulle foreste n. 6 del 2009 o di qualsivoglia altra legge scritta.

Confisca del legname sequestrato ed eliminazione da parte della GFC: se l'autorità giudiziaria ha ordinato che il legname sequestrato sia confiscato dallo Stato, la GFC può conservarlo o eliminarlo secondo le modalità che ritiene opportune. La GFC ha anche la possibilità di mettere pubblicamente all'asta tale legname confiscato.

In tutti i casi di cui sopra, per tutto il legno e i prodotti derivati sequestrati viene rilasciata un'autorizzazione allo svincolo, che consente a tali prodotti di essere reimmessi nella catena di approvvigionamento e trasportati. Le licenze FLEGT tuttavia sono rilasciate esclusivamente per il legname sequestrato che è stato restituito all'FSO perché non sono stati avviati procedimenti giudiziari entro tre mesi o perché tutti i soggetti perseguiti sono stati assolti.

Qualora sia accertato che la violazione è stata commessa da un soggetto diverso da un FSO, il legno e i prodotti derivati sequestrati possono essere impiegati unicamente dal governo in progetti approvati dal governo 30 .


4.    Documentazione della risoluzione del caso: in seguito al rilascio dell'autorizzazione allo svincolo, la decisione definitiva in merito alla sanzione e l'autorizzazione concessa per svincolare il legno e i prodotti derivati sono trasmessi alla MISU. In seguito la MISU aggiorna la sezione della CID riservata alle non conformità e, se l'autore del reato è un FSO, archivia i documenti nel file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID. Nella fase di attuazione del GTLAS la sezione della CID riservata alle non conformità sarà potenziata.

5.    Sviluppo futuro dei requisiti applicabili al legno e ai prodotti derivati sequestrati. Durante la fase di attuazione del GTLAS saranno colmate le eventuali lacune del processo descritto nella presente sezione, tra cui: le procedure riguardanti la reimmissione nella catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti derivati per cui sono stati commessi reati senza procedere poi in giudizio, le procedure per documentare e separare il legname reimmesso che è idoneo ad ottenere la licenza FLEGT, lo status e le restrizioni applicate al legname sospettato di essere illegale prima che sia accertata una violazione; le norme e la procedura per stabilire il valore di mercato del legno e dei prodotti derivati soggetti a risarcimento; le procedure in caso di mancato versamento del risarcimento conformemente a quanto richiesto; la procedura e la documentazione relative al pagamento del risarcimento; la procedura, le norme e la documentazione relative al riconoscimento del soddisfacimento delle sanzioni e al rilascio di un'autorizzazione allo svincolo; la sorte del legno e dei prodotti derivati qualora l'FSO sia giudicato colpevole nell'ambito di un procedimento giudiziario; i requisiti e le procedure per la messa all'asta del legno e dei prodotti derivati sequestrati e l'individuazione dei soggetti interni alla GFC responsabili di ciascuna fase o operazione e la definizione dei loro incarichi e delle loro responsabilità nella procedura d'asta.


Qualunque soggetto diverso da un FSO sospettato dalla GFC di aver violato la legge sulle foreste n. 6 del 2009 sarà a sua volta assoggettato alle norme sul legno e sui prodotti derivati sequestrati.

Due anni dopo la ratifica del presente accordo, la limitazione del rilascio della licenza FLEGT al legname sequestrato e restituito all'FSO perché non sono stati avviati procedimenti giudiziari entro tre mesi o perché tutti i soggetti perseguiti sono stati assolti, sarà valutata nuovamente da entrambe le parti tramite il JMRC.

Norme per il legno e i prodotti derivati sequestrati

Tutti gli FSO

1.

Obbligo di utilizzare un modulo di custodia o di sequestro per trasportare legno e prodotti derivati sequestrati (in un luogo indicato dalla GFC) e di esibire tale documento alla stazione forestale della GFC durante il transito o su, richiesta, durante la verifica sul campo della GFC.

X

2.

Divieto di impiegare il legno e i prodotti derivati sequestrati che non sono stati autorizzati a essere reimmessi nella catena di approvvigionamento mediante un'autorizzazione allo svincolo.

X


Legno e prodotti derivati abbandonati

La legge sulle foreste n. 6 del 2009 stabilisce che il legno e i prodotti derivati abbandonati, per i quali sia impossibile risalire alla proprietà legale e/o accertarla, non entreranno nella catena di approvvigionamento, bensì saranno considerati proprietà dello Stato e impiegati in progetti approvati dal governo. La GFC redigerà relazioni sui ritrovamenti di legno e di prodotti derivati abbandonati e sul loro impiego, mentre la MISU archivierà nella CID copie elettroniche di tali relazioni e le renderà pubbliche. La definizione di legno e di prodotti derivati abbandonati, le procedure da seguire per garantirne l'esclusione dalla catena di approvvigionamento e gli obblighi di riferire regolarmente sui ritrovamenti di legname abbandonato saranno illustrati nelle procedure definite durante la fase di attuazione del VPA.

3.4    Verifica della conformità al processo di assegnazione, alla definizione di legalità e ai requisiti in materia di WTS.

3.4.1    Principi generali applicabili alle verifiche

La presente sezione illustra come avviene la verifica della conformità al processo di assegnazione, alla definizione di legalità e ai requisiti in materia di WTS. Essa si basa sui manuali di procedure e sulla normativa vigenti in Guyana.

Alla luce delle lacune individuate durante lo sviluppo del GTLAS, il manuale di procedure dell'FMD, il manuale di procedure del dipartimento finanziario e il manuale di procedure dell'FRMD saranno aggiornati prima che il sistema di licenze FLEGT divenga operativo.


Durante la fase di attuazione del GTLAS, la metodologia per le funzioni e le ispezioni ordinarie, per le verifiche consolidate e la gestione dei casi di non conformità da parte dei ministeri e/o delle agenzie governative nell'esecuzione delle verifiche del GTLAS sarà ulteriormente definita e sarà inserita nel manuale delle procedure di verifica del GTLAS. Il manuale sarà redatto sotto la supervisione della GFC e in coordinamento con tutti gli altri ministeri e/o agenzie governative coinvolti nel GTLAS. Anche il JMRC avrà l'opportunità di esaminare il manuale e presentare le proprie osservazioni al riguardo prima che il GTLAS divenga operativo.

Il manuale di procedure del GTLAS definirà una metodologia di verifica allo scopo di valutare i rischi di non conformità degli FSO agli indicatori e ai controlli della catena di approvvigionamento, in base a quanto riportato di seguito.

   I ruoli e le competenze dei ministeri e/o delle agenzie governative: nell'ambito della sezione 2.5 del presente allegato, il manuale illustrerà in maggiore dettaglio le responsabilità di ciascun soggetto nella verifica di ogni indicatore e dei controlli della catena di approvvigionamento.

   Il modo in cui saranno stabilite la frequenza e l'intensità delle verifiche in relazione alla valutazione del rischio.

   I fattori di rischio, quali i tipi di FSO o di legno e di prodotti derivati, le specie, la regione geografica.


   Il tipo di verifica: fisica o documentale, programmata o estemporanea.

   I protocolli per l'archiviazione dei parametri di controllo e delle informazioni sulla conformità, sia per le copie elettroniche che per quelle cartacee.

In questo modo si garantirà che la verifica sia effettuata in modo credibile, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.

La verifica della conformità legale al processo di assegnazione, alla definizione di legalità e ai requisiti della catena di approvvigionamento mira a garantire che:

   le foreste statali siano assegnate nel rispetto delle procedure di cui alla sezione 3.1 del presente allegato;

   la raccolta nei villaggi amerindi e nei terreni privati obbedisca alle procedure di cui alla sezione 3.1.2 del presente allegato;

   le attività forestali in Guyana siano legali;

   gli FSO rispettino gli obblighi a loro incombenti in virtù della definizione di legalità e dei controlli della catena di approvvigionamento e

   i casi di non conformità siano individuati, registrati e risolti.


3.4.2
   Verifica della conformità al processo di assegnazione delle foreste

La verifica della conformità al processo di assegnazione delle foreste valuta il livello di conformità ai requisiti per l'aggiudicazione degli accordi di concessione forestale, secondo quanto stabilito nella legge sulle foreste n. 6 del 2009 e nella sezione relativa alla procedura di assegnazione di cui al manuale di procedure dell'FRMD.

Una volta completate (compreso il pagamento delle somme dovute), le domande sono esaminate in primo luogo dall'FMD della GFC e dall'FRMD, che ne verificano la completezza, e successivamente dal comitato per l'assegnazione delle risorse forestali della GFC. L'unità di audit interno della GFC verifica che il processo di assegnazione della GFC abbia rispettato le procedure stabilite per l'aggiudicazione degli accordi di concessione forestale, compresa la conformità delle domande ai pertinenti orientamenti ai fini dell'esame delle stesse da parte del comitato di assegnazione delle risorse forestali. Successivamente il commissario per le foreste trasmette una relazione sull'intero processo illustrato sopra al sottocomitato tecnico del consiglio direttivo della GFC, che esamina e valuta le domande. Il sottocomitato tecnico del consiglio direttivo presenta una relazione, basata sull'esame e sulla valutazione di cui sopra, al consiglio direttivo della GFC, che adotta la decisione definitiva sull'assegnazione. Al fine di garantire la trasparenza saranno rese pubbliche le informazioni relative al processo di assegnazione e all'esito dello stesso.

Una volta adottata la decisione definitiva sull'assegnazione, la GFC appronta e trasmette i contratti originali e le informazioni richieste sono inserite nella CID.


La procedura per l'aggiudicazione degli accordi di concessione forestale (stesura dell'elenco dei posti vacanti, la procedura di esame e valutazione della GFC e la procedura di esame, valutazione e assegnazione del consiglio direttivo della GFC), compresa la registrazione dei relativi elementi probanti e della valutazione della conformità nella CID, sarà descritta nel manuale di procedure dell'FRMD.

3.4.3    Verifica della conformità alla definizione di legalità

La verifica della conformità alla definizione di legalità si applicherà a tutti gli FSO della Guyana. La verifica della conformità degli FSO è affidata alla GFC, ai ministeri e/o alle agenzie governative che partecipano all'attuazione del GTLAS. Per verificare la conformità legale agli indicatori corrispondenti vengono utilizzati i parametri di controllo elencati nella definizione di legalità. I controlli che i ministeri e/o le agenzie governative effettueranno sugli FSO sono elencati in appresso.

   Responsabilità dei ministeri e/o delle agenzie governative

I ministeri e/o le agenzie governative coinvolti nel GTLAS svolgeranno attività di carattere documentale e sul campo, secondo quanto previsto dal loro mandato. Nel contesto del GTLAS, i ministeri e/o le agenzie governative avranno tre tipi di responsabilità.


   Funzioni ordinarie

I ministeri e/o le agenzie governative saranno tenuti a osservare le proprie procedure interne e ad effettuare controlli interni, in base ai quali vengono definiti i parametri di controllo. In questi casi l'FSO è conforme agli indicatori se possiede il parametro di controllo valido richiesto.

   Ispezioni ordinarie

Le ispezioni ordinarie sono le verifiche delle attività degli FSO periodicamente effettuate dai ministeri e/o dalle agenzie governative nell'ambito del loro mandato. Tali ispezioni si concludono con la stesura di relazioni di ispezione, che a loro volta si configurano come parametri di controllo della definizione di legalità. In questi casi, gli indicatori definiscono i requisiti che l'FSO deve rispettare. La conformità è valutata mediante l'ispezione e l'esito della valutazione è indicato nella relazione di ispezione.

   Ispezioni a campione con o senza preavviso

I ministeri e/o le agenzie governative effettueranno inoltre verifiche a campione della conformità agli indicatori, con o senza preavviso, basandosi su controlli documentali e fisici, allo scopo di garantire che gli FSO osservino costantemente gli obblighi di legge previsti dal GTLAS.


I ministeri e/o le agenzie governative responsabili di valutare la conformità all'indicatore informeranno la MISU circa l'esito della valutazione della conformità, indicando chiaramente se l'FSO abbia rispettato o meno gli indicatori di loro competenza.

La MISU aggiornerà il file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID sulla base delle relazioni prodotte in seguito alle attività di verifica di cui alla sezione 3.4 e delle relazioni trasmesse da altri ministeri e/o agenzie governative durante la verifica consolidata.

Durante la fase di attuazione del GTLAS, nel manuale delle procedure di verifica del GTLAS saranno ulteriormente definite le procedure specifiche per la verifica della conformità a ogni indicatore figurante nella definizione di legalità. Tali procedure di verifica garantiranno l'attendibilità della verifica della conformità agli indicatori nell'ambito del GTLAS.

Le procedure di cui sopra indicheranno come svolgere le funzioni e le ispezioni, sia ordinarie che a campione, e illustreranno il modo in cui queste portano alla creazione di un parametro di controllo e alla valutazione della conformità. I parametri di controllo statici e dinamici saranno considerati in maniera diversa:

   i parametri di controllo statici saranno verificati per un periodo specifico che sarà stabilito durante la fase di attuazione del GTLAS;


   i parametri di controllo dinamici sono utilizzati per verificare la conformità legale della fonte del legname e dei requisiti in materia di WTS in ogni fase della catena di approvvigionamento.

3.4.4    Verifica dei requisiti in materia di WTS

Il WTS è un sistema nazionale obbligatorio, utilizzato dalla GFC per valutare e verificare la conformità degli FSO e del loro legno e prodotti derivati ai requisiti in materia di WTS lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla raccolta al trasporto, alla trasformazione e fino alla vendita sul mercato interno. Il WTS copre tutte le fonti dei flussi di legno e di prodotti derivati della Guyana, comprese le importazioni, e permette alla GFC di raccogliere statistiche su tali flussi, tra cui statistiche relative alla produzione, alla trasformazione e al commercio del legname. Il WTS permette alla GFC di verificare che l'FSO abbia rispettato i requisiti di controllo della catena di approvvigionamento, di cui agli orientamenti sul WTS, e consente di gestire i casi di non conformità. La sezione 3.3 stabilisce le norme del WTS che gli FSO sono tenuti a rispettare, mentre le sezioni da 3.4.4.1 a 3.4.4.8 descrivono la pertinente verifica da parte dei ministeri e/o delle agenzie governative. Il WTS permette alla GFC di effettuare verifiche documentali e sul campo, sistematiche e a campione, delle attività e delle operazioni degli FSO per i diversi punti di controllo del WTS. Durante le verifiche sul campo l'FMD esegue controlli ordinari sul legno e sui prodotti derivati per valutare e accertare la conformità degli FSO alle informazioni da questi fornite alla GFC in tutti i punti critici di controllo della catena di approvvigionamento.


L'appendice del presente allegato descrive in maggiore dettaglio i dati dichiarati e verificati. Durante le verifiche documentali, effettuate presso la sede centrale della GFC, l'FMD esegue raffronti periodici analizzando i dati e le informazioni dichiarati dagli FSO e quelli raccolti dalla GFC durante le verifiche sul campo per i diversi punti critici di controllo lungo l'intera catena di approvvigionamento. Le analisi effettuate per ogni punto di controllo sono descritte in maggiore dettaglio nelle sezioni da 3.4.4.1 a 3.4.4.8 e nell'appendice del presente allegato. Se la prescrizione del WTS riguarda la trasmissione di un documento, la verifica della conformità a tale requisito comporterà la valutazione dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute in tale documento.

I casi di non conformità rilevati durante le ispezioni e le verifiche sul campo, nonché durante i controlli documentali, sono gestiti conformemente al processo amministrativo per la gestione delle non conformità di cui alla sezione 3.5.

Tutte le relazioni presentate dal personale dell'FMD e le informazioni fornite dagli FSO sono trasmesse alla MISU, che le archivia nei file di dati elettronici degli FSO contenuti nella CID. Un riepilogo annuale delle relazioni di verifica sarà reso pubblico.

La MISU riceve, inserisce e archivia nella CID i dati e le informazioni pertinenti riguardo ai controlli della catena di approvvigionamento trasmessi da altri ministeri e/o agenzie governative (cfr. sezione 3.4.3).


Le procedure per effettuare l'analisi, il controllo incrociato e la verifica dei dati saranno aggiornate nel manuale di procedure dell'FMD durante la fase di attuazione del GTLAS. Tale manuale di procedure indicherà la sede, i responsabili e le modalità per la verifica di tali dati attraverso la convalida e il controllo incrociato 31 . La GFC ha predisposto una tabella (illustrata nell'appendice del presente allegato) che copre i punti critici di controllo della catena di approvvigionamento e i documenti e/o gli elementi probanti che dimostrano la legalità per quanto concerne le fasi seguenti:

   inventario pre-raccolta;

   raccolta;

   post-raccolta;

   trasporto di legno e di prodotti derivati;

   trasformazione del legno e dei prodotti derivati;

   vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno;

   esportazione di legno e di prodotti derivati;

   sequestro di legno e di prodotti derivati;


   legno e prodotti derivati in transito;

   importazione di legno e di prodotti derivati.

Nel complesso il WTS accresce la trasparenza e la credibilità del settore forestale della Guyana, contribuendo pertanto al miglioramento della sua immagine sul mercato nazionale e su quelli internazionali.

3.4.4.1    Verifica della conformità dello status giuridico, prima dello svolgimento di attività forestali

L'FRMD verifica che l'FSO disponga dei documenti necessari che dimostrano che può legalmente operare in Guyana, come indicato nella definizione di legalità. L'FRMD sanziona, sulla base sia di valutazioni documentali effettuate presso la sede centrale della GFC, sia di ispezioni sul campo, il diritto dell'FSO alla raccolta. L'FRMD trasmette tali dati e informazioni alla MISU affinché siano archiviati nel file di dati elettronici dell'FSO.

3.4.4.2    Verifica della conformità dell'inventario pre-raccolta

   Grandi concessioni

L'FMD verifica la conformità ai requisiti in materia di pre-raccolta di cui alla sezione 3.3.1 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.


A.    Ispezioni sul campo

A.1    Monitoraggio delle attività pre-raccolta

Il personale dell'FRMD impegnato sul campo valuta la conformità dell'FSO alle norme in materia di pre-raccolta 1, 2 e 3 di cui alla sezione 3.3.1 mediante ispezioni ordinarie sul campo e redige una relazione di verifica della GFC nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.

Il personale dell'FRMD trasmette tale relazione di verifica della GFC alla sede centrale dell'FRMD affinché sia sottoposta a ulteriori verifiche mediante un raffronto dei dati.

B.    Verifica documentale

B.1    Convalida dei documenti di gestione forestale

La sede centrale dell'FRMD valuta la conformità dell'FSO alle norme in materia di pre-raccolta 2, 4 e 5 di cui alla sezione 3.3.1 mediante un controllo documentale del piano di gestione forestale e del piano operativo annuale dell'FSO, redigendo una relazione di controllo documentale nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


B.2    Verifica delle informazioni dichiarate nell'inventario

La sede centrale dell'FRMD raffronta i dati contenuti nella relazione di inventariazione pre-raccolta dell'FSO con quelle della relazione di verifica della GFC, allo scopo accertare la conformità alle norme in materia di pre-raccolta 1, 2 e 3 di cui alla sezione 3.3.1.

La sede centrale dell'FRMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, trasmette alla MISU la relazione di verifica della GFC e la relazione di controllo documentale, che contengono le informazioni sulla conformità, affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.

L'FRMD informa l'FMD circa la conformità dell'FSO, che è un requisito necessario per poter avviare la raccolta.

Una volta approvato l'inventario pre-raccolta, l'FMD rilascia all'FSO etichette di tracciabilità della GFC per gli alberi che saranno abbattuti nei lotti di raccolta nel corso dell'anno operativo. La GFC calcola il contingente annuo dell'FSO (volume di legno e di prodotti derivati) in base al ciclo di taglio selezionato e ai risultati dell'inventario pre-raccolta. Il contingente è utilizzato per determinare il numero di etichette da rilasciare.


   Piccole concessioni

La GFC non effettua ispezioni pre-raccolta in quanto gli FSO delle piccole concessioni non sono tenuti a svolgere attività pre-raccolta.

L'FMD calcola e approva il contingente dell'FSO (volume di legno e di prodotti derivati) per la zona in concessione. Il contingente è utilizzato per determinare il numero di etichette da rilasciare.

L'FMD approva la raccolta commerciale e rilascia all'FSO le etichette di tracciabilità della GFC.

   Terreni statali in fase di conversione

Benché gli FSO dei terreni statali in fase di conversione non siano tenuti a svolgere attività pre-raccolta, l'FRMD effettua un'ispezione pre-raccolta allo scopo di determinare l'ubicazione e la specie degli alberi designati per la raccolta commerciale. Il personale dell'FRMD trasmette alla sede centrale dell'FMD una relazione di ispezione pre-raccolta affinché sia caricata nella CID e sottoposta a ulteriori verifiche, mediante raffronto dei dati, durante le verifiche di raccolta.

L'FMD rilascia agli FSO etichette di tracciabilità della GFC per gli alberi individuati per scopi commerciali durante l'ispezione pre-raccolta dell'FRMD.


   Villaggi amerindi e terreni privati

La GFC non effettua controlli pre-raccolta in quanto gli FSO che operano nei villaggi amerindi e nei terreni privati non sono tenuti a svolgere attività pre-raccolta. L'FMD rilascia agli FSO, su richiesta, etichette di tracciabilità della GFC.

3.4.4.3    Verifica della conformità durante e dopo la raccolta

   Grandi concessioni

L'FMD valuta e verifica la conformità ai requisiti in materia di raccolta di cui alla sezione 3.3.2 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

A.    Ispezioni e verifiche sul campo

A.1    Monitoraggio delle attività di raccolta

Il personale dell'FMD impegnato sul campo valuta la conformità dell'FSO alle norme 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 di cui alla sezione 3.3.2 mediante ispezioni ordinarie sul campo e redige una relazione di ispezione nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


A.2    Ispezioni per la misurazione dei tronchi

Il personale dell'FRMD impegnato sul campo misura i tronchi raccolti mediante ispezioni ordinarie sul campo e redige una relazione di ispezione per la misurazione dei tronchi nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità alle norme 5, 8 e 9 di cui alla sezione 3.3.2.

A.3    Ispezioni post-raccolta

Il personale dell'FRMD impegnato sul campo ispeziona il luogo in cui si trovano i ceppi, controlla i relativi dati e compila una scheda di dati raccolti sul campo nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità alle norme 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui alla sezione 3.3.2 e alle norme 2 e 4 di cui alla sezione 3.3.3.

A.4    Verifica sul campo delle informazioni dichiarate sui tronchi raccolti

Il personale dell'FMD impegnato sul campo ispeziona il legno e i prodotti derivati per valutare la conformità alle norme 5, 7, 8 e 9 di cui alla sezione 3.3.2 e convalidare i dati del permesso di rimozione. Il personale dell'FMD impegnato sul campo redige una relazione di monitoraggio giornaliero nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


Durante le ispezioni e le verifiche sul campo, il personale dell'FMD impegnato sul campo appone, con l'ausilio di un martello, un marchio di divieto di rimozione (detention mark) sul legname non conforme e un marchio di approvazione sul legname conforme. In seguito all'ispezione sul campo dell'FMD, il legname riconosciuto conforme viene convalidato per il trasporto lungo la catena di approvvigionamento, ove saranno effettuate ulteriori ispezioni e verifiche sul campo a norma delle sezioni da 3.4.4.4 a 3.4.4.7.

Il personale dell'FMD impegnato sul campo trasmette alla sede centrale dell'FMD tutte le relazioni e la scheda di cui alla sezione 3.4.4.3 affinché siano sottoposte a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.

B.    Verifica dei dati

La verifica dell'origine del legname e dei limiti di raccolta è effettuata attraverso un confronto incrociato delle informazioni relative al ceppo e al tronco.

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nel permesso di rimozione con quelli dell'ispezione, dell'ispezione per la misurazione del tronco e delle relazioni di monitoraggio giornaliero, nonché della scheda di dati raccolti sul campo, allo scopo di verificare l'origine del legname e la conformità alle norme 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di cui alla sezione 3.3.2.


   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nella relazione di inventariazione pre-raccolta dell'FSO con quelli dell'ispezione, dell'ispezione per la misurazione del tronco e delle relazioni di monitoraggio giornaliero, allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2 e 7 di cui alla sezione 3.3.2.

   La sede centrale della GFC verifica la conformità agli obblighi fiscali e di uso delle etichette:

   il dipartimento finanziario della GFC raffronta i dati contenuti nell'accordo di concessione forestale e/o nel permesso di rimozione con quelli delle ricevute e dei calendari di pagamento, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 1 di cui alla sezione 3.3.3;

   l'unità di audit interno della GFC raffronta i dati contenuti nel registro delle etichette rilasciate dell'FMD e nel permesso di rimozione con quelli del registro delle etichette restituite dell'FMD e nel registro di produzione, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 3 della sezione 3.3.3.


La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente alle relazioni indicate nella sezione 3.4.4.3 affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.

   Piccole concessioni

L'FMD valuta e verifica la conformità ai requisiti in materia di raccolta di cui alla sezione 3.3.2 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

A.    Ispezioni e verifiche sul campo

A.1    Monitoraggio delle attività di raccolta

Il personale dell'FMD impegnato sul campo valuta la conformità dell'FSO alle norme 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 di cui alla sezione 3.3.2 mediante ispezioni ordinarie sul campo e redige una relazione di ispezione nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


A.2    Verifica sul campo delle informazioni dichiarate sui tronchi raccolti

Il personale dell'FMD impegnato sul campo ispeziona il legno e i prodotti derivati per valutare la conformità alle norme 5, 7, 8 e 9 di cui alla sezione 3.3.2 e convalida i dati del permesso di rimozione. Il personale dell'FMD impegnato sul campo redige una relazione di monitoraggio giornaliero nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.

A.3    Ispezioni post-raccolta

Il personale dell'FMD impegnato sul campo ispeziona il luogo in cui si trovano i ceppi, controlla i relativi dati e compila una scheda di dati raccolti sul campo nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità alle norme 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui alla sezione 3.3.2 e alla norma 4 di cui alla sezione 3.3.3.

Il personale dell'FMD impegnato sul campo trasmette alla sede centrale dell'FMD tutte le relazioni e la scheda di cui alla sezione 3.4.4.3 affinché siano sottoposte a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.


B.    Verifica dei dati

B.1    La verifica dell'origine del legname e delle restrizioni alla raccolta è effettuata attraverso un confronto incrociato delle informazioni relative al ceppo e al tronco.

La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nel permesso di abbattimento con quelli dell'ispezione, delle relazioni di monitoraggio giornaliero e della scheda di dati raccolti sul campo, allo scopo di verificare l'origine del legname e la conformità alle norme 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di cui alla sezione 3.3.2.

B.2    La sede centrale della GFC verifica la conformità agli obblighi fiscali e di uso delle etichette:

   il dipartimento finanziario della GFC raffronta i dati contenuti nell'accordo di concessione forestale e/o nel permesso di rimozione con quelli delle ricevute e dei calendari di pagamento, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 1 di cui alla sezione 3.3.3;


   l'unità di audit interno della GFC raffronta i dati contenuti nel registro delle etichette rilasciate dell'FMD e nel permesso di rimozione con quelli del registro delle etichette restituite dell'FMD, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 3 della sezione 3.3.3.

La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente a tutte le relazioni e alla scheda indicate nella sezione 3.4.4.3 affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.

   Terreni statali in fase di conversione

L'FMD valuta e verifica la conformità ai requisiti in materia di raccolta di cui alla sezione 3.3.2 attraverso verifiche documentali.


Verifica dei dati

Verifica dell'origine del legname e dell'esattezza delle informazioni dichiarate attraverso un controllo incrociato delle informazioni relative al ceppo e al tronco.

La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nel permesso di rimozione con quelli della relazione di ispezione pre-raccolta allo scopo di verificare l'origine del legname e la conformità alle norme 2, 3, 5, 6 e 7 di cui alla sezione 3.3.2.

La sede centrale della GFC verifica la conformità agli obblighi fiscali e di uso delle etichette:

   il dipartimento finanziario della GFC raffronta i dati contenuti nella locazione agricola o nel permesso o licenza di estrazione, nella licenza idroelettrica e/o nel permesso di rimozione con quelli delle ricevute e/o dei calendari di pagamento, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 1 di cui alla sezione 3.3.3;

   l'unità di audit interno della GFC raffronta i dati contenuti nel registro delle etichette rilasciate dell'FMD e nel permesso di rimozione con quelli del registro delle etichette restituite dell'FMD, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 3 della sezione 3.3.3.


La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale, che include informazioni sulla conformità, e la trasmette alla MISU affinché sia archiviata nel file di dati elettronici dell'FSO.

   Villaggi amerindi e terreni privati

L'FMD valuta e verifica la conformità ai requisiti in materia di raccolta di cui alla sezione 3.3.2 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

A.    Ispezioni sul campo

A.1    Monitoraggio delle attività di raccolta

Il personale dell'FMD impegnato sul campo valuta la conformità dell'FSO alle norme 2 e 5 di cui alla sezione 3.3.2 mediante ispezioni ordinarie sul campo e redige una relazione di ispezione nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


A.2    Verifica sul campo delle informazioni dichiarate sui tronchi raccolti

Il personale dell'FMD impegnato sul campo ispeziona il legno e i prodotti derivati per valutare la conformità alle norme 5 e 7 di cui alla sezione 3.3.2 e convalida i dati della dichiarazione di rimozione di proprietà privata. Il personale dell'FMD impegnato sul campo redige una relazione di monitoraggio giornaliero nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.

A.3    Ispezioni post-raccolta

Il personale dell'FMD impegnato sul campo ispeziona il luogo in cui si trovano i ceppi, controlla i relativi dati e compila una scheda di dati raccolti sul campo nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità alle norme 2, 5, 6 e 7 di cui alla sezione 3.3.2.

Il personale dell'FMD impegnato sul campo trasmette alla sede centrale dell'FMD le relazioni di ispezione e di monitoraggio giornaliero nonché la scheda di dati raccolti sul campo affinché siano sottoposte a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.


B.    Verifica dei dati

B.1    Verifica dell'origine del legname e dell'esattezza delle informazioni dichiarate attraverso un controllo incrociato delle informazioni relative al ceppo e al tronco.

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata con quelli della relazione di ispezione, della relazione di monitoraggio giornaliero e della scheda di dati raccolti sul campo, allo scopo di verificare l'origine del legname e la conformità alle norme 2, 5 e 7 di cui alla sezione 3.3.2.

B.2    La sede centrale della GFC verifica la conformità agli obblighi fiscali e di uso delle etichette

   L'unità di audit interno della GFC raffronta i dati contenuti nel registro delle etichette rilasciate dell'FMD e nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata con quelli del registro delle etichette restituite dell'FMD, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 3 della sezione 3.3.3.


La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente alle relazioni e alla scheda indicate nella sezione 3.4.4.3 affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.

3.4.4.4    Verifica della conformità del trasporto

L'FMD verifica la conformità ai requisiti in materia di trasporto di cui alla sezione 3.3.4 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo. L'FMD valuta l'origine del legname mediante la verifica del documento rilasciato all'origine.

A.    Ispezioni sul campo

A.1    Monitoraggio delle attività di trasporto

L'FMD controlla il legname trasportato mediante ispezioni ordinarie, allo scopo di valutarne l'origine e la conformità alle norme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 o 10 e 8 (in funzione della situazione) di cui alla sezione 3.3.4, e redige una relazione mensile nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


Il personale dell'FMD trasmette la relazione mensile alla sede centrale dell'FMD affinché sia sottoposta a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.

B.    Verifica dei dati

B.1    Verifica delle informazioni dichiarate sul legname e sui prodotti derivati trasportati

La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nei documenti di trasporto di cui alla sezione 3.3.4 con quelli della relazione mensile, allo scopo di valutare la conformità alle norme 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 o 10 (in funzione della situazione) di cui alla sezione 3.3.4.

La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente alla relazione mensile affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.


3.4.4.5    Verifica della conformità degli stabilimenti di trasformazione

L'FMD ha l'incarico di verificare e sottoporre a controlli incrociati i dati e le informazioni sulle scorte di legname e sui depositi di tronchi, nonché sulla lavorazione da fattori in entrata (tronchi) a fattori in uscita (trasformati) negli stabilimenti di trasformazione (segherie o depositi di legname). Ogni mese l'FMD effettuerà una verifica e un controllo incrociato dei fattori in entrata e in uscita di legno e di prodotti derivati, raffrontando i volumi di legno e di prodotti derivati che entrano nella segheria o nel deposito di legname con quelli trasformati dallo stabilimento (fattori in uscita). L'FMD esaminerà gli effettivi fattori in entrata e in uscita della trasformazione sulla base dei tipi e del volume di legno e di prodotti derivati che entrano e vengono trasformati nello stabilimento, nonché del tasso di recupero della trasformazione, per accertare che nello stabilimento non entrino legno o prodotti derivati non dichiarati. In questo modo si garantisce che l'FSO trasformi unicamente legno e prodotti derivati dichiarati che sono stati ispezionati prima di entrare nello stabilimento.

L'FMD verifica la conformità ai requisiti in materia di trasformazione di cui alla sezione 3.3.5 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

A.    Ispezioni e verifiche sul campo

A.1    Monitoraggio e verifica dell'origine e dell'esattezza delle dichiarazioni relative al legno e ai prodotti derivati che entrano nella segheria o nel deposito di legname


Il personale dell'FMD impegnato sul campo valuta la conformità dell'FSO alle norme 1 e 2 (cfr. sezione 3.3.5) raffrontando i dati contenuti nel registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname con quelli dell'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati che entrano nella segheria o nel deposito di legname e redige una relazione giornaliera nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.

Il personale dell'FMD impegnato sul campo trasmette la relazione di monitoraggio giornaliero alla sede centrale dell'FMD affinché sia sottoposta a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.

B.    Verifica dei dati

B.1    Verifica dell'esattezza delle informazioni dichiarate mediante controllo incrociato

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nel registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname con quelli della relazione di monitoraggio giornaliero, allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2 e 5 di cui alla sezione 3.3.5.


La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nei moduli di dichiarazione 32 con quelli della relazione di monitoraggio giornaliero allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 3 o 4 e 5 di cui alla sezione 3.3.5 e di monitorare il tasso di recupero della trasformazione, per accertare che nella segheria o nel deposito di legname non siano trasformati legno o prodotti derivati non dichiarati. La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente a tutte le relazioni indicate nella sezione 3.4.4.5 affinché siano archiviate nel file di dati elettronici dell'FSO.

3.4.4.6    Verifica della conformità per la vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno 33

L'FMD verifica la conformità di tutto il legno e i prodotti derivati venduti dopo essere stati trasformati mediante verifiche delle attività di trasformazione di cui alla sezione 3.4.4.5.


Inoltre, per appurare l'origine del legname, la sede centrale dell'FMD effettua la verifica dei dati seguente.

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nei moduli per la vendita di legno e di prodotti derivati con quelli dei pertinenti moduli di dichiarazione 34 e quelli del registro dei prodotti ricevuti/acquistati o del registro delle forniture della segheria/del deposito di legname, allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2, 3 e 4 di cui alla sezione 3.3.6 e per accertare che non vengano venduti legno e prodotti derivati non dichiarati.

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nei moduli per la vendita di legno e di prodotti derivati con quelli dell'atto di vendita allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2, 3 e 4 di cui alla sezione 3.3.6 e per accertare che non siano venduti legno e prodotti derivati non dichiarati (applicabile all'FSO qualora si tratti di una persona fisica, una persona giuridica o un'entità autorizzata ad acquistare e vendere unicamente legno e prodotti derivati).

La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente a tutti i moduli e al registro di cui sopra affinché siano archiviati nel file di dati elettronici dell'FSO.


   Grandi o piccole concessioni, terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati

L'FMD verifica la conformità di tutto il legno e i prodotti derivati venduti dopo essere stati trasformati mediante verifiche delle attività svolte prima e durante la raccolta di cui alle sezioni 3.4.4.1 e 3.4.4.2.

Inoltre, per appurare l'origine del legname, la sede centrale dell'FMD effettua la verifica dei dati seguente.

   La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nel modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati con quelli dei documenti di trasporto, allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2, 3 e 4 di cui alla sezione 3.3.6 e per accertare che non siano venduti legno e prodotti derivati non dichiarati.

La sede centrale dell'FMD, sulla base della verifica di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente al modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati affinché siano archiviati nel file di dati elettronici dell'FSO.


3.4.4.7    Verifica della conformità ali requisiti in materia di esportazione

Prima che una licenza FLEGT e un certificato di esportazione siano rilasciati occorre completare due diverse procedure di verifica consecutive: l'ispezione della GFC a fini di classificazione e i controlli finali della TLTU. L'allegato IV elenca le disposizioni da osservare per il rilascio della licenza FLEGT, che saranno basate su queste procedure di verifica.

L'FMD verifica la conformità ai requisiti di cui alla sezione 3.3.7 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

A.    Ispezioni sul campo


A.1    Ispezione della GFC

Dopo che l'FSO ha presentato una domanda di esportazione di prodotti forestali con tutti i moduli e i documenti pertinenti, il personale dell'FMD impegnato sul campo sottopone il legno e i prodotti derivati a ispezioni di misurazione e classificazione, allo scopo di verificare la conformità alle norme 1, 2 e 3 di cui alla sezione 3.3.7. In seguito alla classificazione, se constata che non sussistono casi di non conformità, l'ispettore/ispettrice responsabile della classificazione della GFC appone un "marchio di approvazione" sul prodotto e compila la domanda di certificato per la commercializzazione di legname prima di restituirlo all'FSO. L'FSO trasmette nuovamente la domanda di certificato per la commercializzazione di legname alla sede centrale dell'FMD affinché sia sottoposta a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati (cfr. sezione B.1).


B.    Verifica dei dati

B.1    Verifica delle informazioni dichiarate e dell'origine del legno e dei prodotti derivati

B.1.a    La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nella domanda di certificato per la commercializzazione di legname con la domanda di esportazione di prodotti forestali, la domanda di certificato di esportazione e l'ESAD nel sistema ASYCUDA, allo scopo di verificare l'origine del legname e la conformità alle norme 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui alla sezione 3.3.7.

Successivamente, l'FMD trasmette alla MISU una relazione di verifica affinché sia archiviata nella CID. Dopo che l'FSO è stato ritenuto conforme, l'FMD trasmette altresì una domanda di esportazione alla TLTU.


B.1.b    Verifica della conformità al GTLAS per informare il rilascio di licenze FLEGT

Utilizzando le informazioni sulla conformità archiviate dalla MISU nella CID durante la sua verifica consolidata (cfr. sezione 3.6), la TLTU verifica le informazioni sulla conformità dell'FSO allo scopo di garantire che l'operatore rispetti tutti gli indicatori pertinenti e, in tal caso, rilascia un certificato di esportazione (e una licenza FLEGT per i mercati dell'Unione) a tale FSO. Successivamente, l'FSO trasmette il certificato di esportazione e tutti i documenti necessari alla CETO.

B.2    La sede centrale della GFC verifica la conformità agli obblighi fiscali

   L'unità di audit interno della GFC raffronta i dati contenuti nella fattura relativa al carico con quelli della ricevuta, allo scopo di verificare la conformità dell'FSO alla norma 7 di cui alla sezione 3.3.7.

La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, trasmette alla MISU tutti i moduli indicati nella sezione 3.4.4.7 affinché siano archiviati nel file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID.


C.    Ispezioni sul campo

C.1    Ispezioni pre-spedizione della CETO

La CETO effettua ulteriori controlli per garantire che il carico di legno e di prodotti derivati corrisponda alle informazioni riportate sul certificato di esportazione; dopodiché la CETO autorizza lo svincolo del legno e dei prodotti derivati a fini di esportazione.

In caso di discordanza tra il contenuto dell'ESAD nel sistema ASYCUDA e la licenza FLEGT, la CETO informerà la TLTU, la quale adotterà le misure opportune che saranno elaborate durante la fase di attuazione del GTLAS.

3.4.4.8    Verifica del legno e dei prodotti derivati importati

L'NPPO, in collaborazione con la GFC e la CETO, effettuerà controlli sistematici sul legno e sui prodotti derivati importati sulla base dei documenti seguenti:

   relazione sulla valutazione della dovuta diligenza dell'FSO o

   licenza FLEGT valida o

   licenza CITES valida.


L'FMD, in collaborazione con l'NPPO e la CETO, verifica la conformità ai requisiti di cui alla sezione 3.3.8 attraverso vari livelli di verifiche sia documentali che sul campo.

Durante la verifica e il controllo delle importazioni di legname, la CETO e la GFC lavoreranno in stretto coordinamento allo scopo di garantire la legalità di tutto il legno e i prodotti derivati importati. Durante la fase di attuazione del GTLAS, la GFC redigerà un manuale delle procedure di controllo del legno e dei prodotti derivati importati. Tale manuale includerà i principi della dovuta diligenza, in linea con il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno).

A.    Verifica dei dati della domanda di importazione

A.1    Controlli documentali coordinati dell'NPPO, della GFC e della CETO

   L'NPPO, la GFC (FMD) e la CETO valutano la conformità dell'FSO alle norme 1, 3, 4 e 5 di cui alla sezione 3.3.8, il rischio di illegalità e confermano l'origine legale del legno e dei prodotti derivati destinati all'importazione mediante controlli documentali. L'NPPO redige una relazione di verifica nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


Dopo che l'FSO è stato ritenuto conforme, l'NPPO rilascia un permesso di importazione. Su tale base, in seguito alla verifica della CETO e dell'FMD (B), la CETO svincola il legno e i prodotti derivati elencati nel permesso di importazione.

L'NPPO, sulla base delle verifiche di cui sopra, trasmette alla MISU la relazione di verifica di cui alla sezione 3.4.4.8 affinché sia sottoposta a ulteriori verifiche mediante raffronto dei dati.

B.    Ispezioni e verifiche sul campo

B.1    Ispezione del carico da parte della CETO e della GFC (FMD)

Il personale della CETO e dell'FMD impegnato sul campo può effettuare ulteriori ispezioni fisiche, sulla base dell'esito delle verifiche di cui sopra e di una valutazione del rischio, allo scopo di valutare la conformità dell'FSO alla norma 2 di cui alla sezione 3.3.8. L'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati ne valuta la conformità alla domanda di permesso di importazione. Successivamente, la CETO redige una relazione di verifica nella quale sono elencati tutti i possibili casi di non conformità.


C.    Verifica dei dati

C.1    Verifica dell'origine del legno e dei prodotti derivati mediante controllo incrociato

La sede centrale dell'FMD raffronta i dati contenuti nella relazione di verifica con quelli dei documenti di importazione dell'FSO, allo scopo di accertare la conformità alle norme 1 e 2 di cui alla sezione 3.3.8.

La sede centrale dell'FMD, sulla base delle verifiche di cui sopra, redige una relazione di controllo documentale e la trasmette alla MISU unitamente ai moduli e alle relazioni indicati nella sezione 3.4.4.8 affinché siano archiviati nel file di dati elettronici dell'FSO.


3.5
   Gestione della non conformità

Una delle funzioni centrali del GTLAS è individuare e risolvere i casi di non conformità; spesso tale funzione è denominata "gestione della non conformità". Il GTLAS svolge questo ruolo in relazione a tutte le attività disciplinate mediante la definizione di legalità, basandosi su tutte le disposizioni giuridiche e normative sottostanti. Inoltre l'audit indipendente valuta la conformità del GTLAS ai propri obiettivi e alle proprie procedure. Il GTLAS garantisce che, qualora sia individuata una non conformità, compresa l'inosservanza dei termini del contratto, i conseguenti provvedimenti siano adottati ai sensi degli obblighi di legge. Nel caso in cui non siano stabiliti dal quadro giuridico nazionale, tali provvedimenti complementari, che possono includere sanzioni amministrative e operative, sono definiti dal GTLAS. Durante la fase di attuazione, i meccanismi per individuare e risolvere i rischi di non conformità saranno integrati in tutti gli elementi del GTLAS, anche attraverso la redazione del manuale delle procedure di verifica del GTLAS, ove si renda necessaria un'integrazione delle disposizioni esistenti. Il GTLAS prevederà anche procedure sistematiche per la gestione della non conformità.

La gestione della non conformità attraverso il GTLAS sarà sistematica e conforme alle disposizioni giuridiche e normative. Essa sosterrà i principi di trasparenza e responsabilità, garantendo tra l'altro che la MISU registri elettronicamente nella CID tutti i casi di non conformità rilevati durante l'attuazione del GTLAS.


I dati saranno compilati, analizzati e condivisi con le autorità di contrasto. Ogni sei mesi sarà resa disponibile al pubblico una relazione di sintesi, allo scopo di consolidare la responsabilizzazione e rafforzare l'applicazione. Nei casi in cui la non conformità rilevata nel GTLAS determina il sequestro del legname, si avvia il processo di sequestro del legname di cui alla sezione 3.3.10.

3.6    Verifica consolidata

La verifica consolidata è effettuata dalla MISU per garantire che l'FSO rispetti tutti gli indicatori della definizione di legalità. La MISU archivia tutte le informazioni sulla conformità ricevute dall'FRMD e dal dipartimento finanziario della GFC, nonché dalla FMD e da altri ministeri e/o agenzie governative, nel file di dati elettronici dell'FSO. Le procedure e la frequenza con cui viene svolta la verifica consolidata di ogni indicatore, nonché i protocolli relativi allo scambio di informazioni tra la MISU e gli altri ministeri e/o agenzie governative saranno stabiliti nel manuale delle procedure di verifica del GTLAS durante la fase di attuazione del GTLAS.

La MISU, sulla base delle informazioni fornitele dai ministeri e/o dalle agenzie governative coinvolti nella verifica del GTLAS, aggiornerà la sezione della CID riservata alle non conformità nel file di dati elettronici dell'FSO. La MISU dà anche seguito a tutti i casi di non conformità relativa agli indicatori che vengono individuati e registrati nella sezione della CID riservata alle non conformità da parte dei ministeri e/o delle agenzie governative, allo scopo di garantire che siano risolti in maniera tempestiva. Attraverso la CID, la TLTU avrà accesso a tutti i registri contenenti le informazioni sulla conformità degli FSO ai requisiti del GTLAS, che informeranno le sue decisioni in merito al rilascio di licenze FLEGT.


3.7
   Raccolta e gestione di dati e informazioni

La figura 1 riportata di seguito mostra il flusso delle procedure di gestione e di verifica di dati e informazioni all'interno del GTLAS per quanto concerne il commercio nazionale e internazionale di legno e prodotti derivati.

Essa illustra in che modo dati e informazioni vengono raccolti, mediante le procedure del WTS, per regolamentare le attività e le operazioni degli FSO e garantire la conformità al quadro giuridico nazionale.

Trasmissione di informazioni

LEGENDA

Figura 1: flusso di dati e informazioni all'interno del GTLAS

LEGENDA

   L'operatore del settore forestale (FSO) trasmette ai ministeri e/o alle agenzie governative i documenti pertinenti che dimostrano il rispetto degli opportuni indicatori della definizione di legalità.

   La commissione forestale della Guyana (GFC) e gli altri ministeri e agenzie governative verificano la conformità dell'FSO agli indicatori utilizzando i dati e le informazioni trasmessi dall'operatore e raccolti durante le ispezioni. Questi dati e informazioni sono poi trasmessi all'unità del sistema informativo di gestione (MISU) affinché siano inseriti nel file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella banca dati informativa centrale (CID).

   La GFC gestisce il sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS), che comprende il sistema di tracciabilità del legno (WTS), e verifica la conformità dell'FSO mediante l'operato dei dipartimenti/delle unità indicati in appresso.

   Il dipartimento gestione risorse forestali (FRMD) raccoglie dall'FSO e dai ministeri e/o dalle agenzie governative competenti informazioni circa lo status giuridico dell'FSO per tutte le fonti del legno e dei prodotti derivati di cui all'allegato I. Successivamente l'FRMD trasmette tali informazioni alla MISU affinché siano inserite nel file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID. Inoltre, l'FRMD fornisce consulenza al dipartimento di monitoraggio delle foreste (FMD) per quanto riguarda il rilascio all'FSO dell'autorizzazione ad avviare la raccolta, delle etichette di tracciabilità e dei documenti di trasporto. In aggiunta l'FRMD inoltra al dipartimento finanziario le informazioni relative al pagamento di diritti, oneri e contributi di gestione.


   L'FMD raccoglie informazioni riguardo a tutti i punti critici di controllo del WTS mediante ispezioni sul campo e verifiche documentali. L'FMD riceve inoltre informazioni pertinenti dagli FSO coinvolti nel GTLAS e le inoltra alla MISU. In aggiunta l'FMD inoltra al dipartimento finanziario le informazioni relative al pagamento di diritti, oneri e contributi di gestione. L'FMD ha anche la responsabilità di approvare il legno e i prodotti derivati venduti sul mercato interno in base alla conformità dell'FSO ai requisiti del GTLAS.

   Il dipartimento finanziario riceve dati e informazioni riguardanti gli obblighi finanziari dell'FSO da tutti gli altri dipartimenti della GFC. Tutte le informazioni ricevute dal dipartimento finanziario sono trasmesse alla MISU affinché siano inserite nel fascicolo di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID.

   La MISU è responsabile della gestione generale della CID. Essa riceve e verifica dati e informazioni riguardanti la conformità dell'FSO ai requisiti del GTLAS da tutti gli altri dipartimenti della GFC, dai ministeri e/o dalle agenzie governative. La MISU archivia tali informazioni nel file di dati elettronici dell'FSO contenuto nella CID.

   L'unità di audit interno (UAI) effettua il controllo di qualità dei dati e delle informazioni riguardanti il GTLAS raccolti dagli altri dipartimenti della GFC. L'unità, su richiesta, trasmette anche al controllore indipendente una relazione sul funzionamento del GTLAS ai fini delle operazioni della GFC. Anche le informazioni raccolte durante l'audit saranno inoltrate alla MISU affinché siano archiviate nella CID.


   L'unità per la legalità e il commercio del legname (TLTU) è l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT della Guyana. Prima di rilasciare il certificato di esportazione e la licenza FLEGT, la TLTU esamina la CID per verificare la conformità dell'FSO a tutte le prescrizioni giuridiche del GTLAS. La TLTU trasmette alla MISU le informazioni relative allo stato di avanzamento del rilascio di una licenza FLEGT e del certificato di esportazione affinché siano archiviate nella CID. Dopo che l'FSO è stato ritenuto conforme al GTLAS, e in base alle informazioni contenute nella CID, il legno e i prodotti derivati sono autorizzati a essere immessi nel mercato delle esportazioni.

   Il meccanismo di reclamo riceve, archivia e gestisce i reclami degli FSO e del pubblico in generale attraverso tre canali: ministeri e/o agenzie governative, controllore indipendente o JMRC. Successivamente, tali informazioni sono trasmesse alla MISU affinché siano registrate nel registro dei reclami.

   Il controllore indipendente valuta il funzionamento, l'efficienza e la credibilità del GTLAS in base al quadro normativo vigente. Il controllore indipendente raccoglie le informazioni mediante esami della documentazione, controlli sul campo, indagini e colloqui con i portatori di interessi pertinenti. Il controllore indipendente ha inoltre accesso alle informazioni prodotte dalla GFC, nonché a quelle in possesso dei ministeri e/o delle agenzie governative coinvolti nel GTLAS. Il controllore indipendente inoltra la relazione di audit al comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC) affinché sia sottoposta a riesame.


   Il JMRC è un meccanismo bilaterale (Guyana-Unione) che sovrintende alla fase di attuazione del GTLAS e alla fase di approvazione del presente accordo. Il comitato esamina la relazione di sintesi ricevuta dal controllore indipendente e ne autorizza la pubblicazione. Il JMRC riceve le informazioni anche attraverso il meccanismo di reclamo. Esso promuove altresì il dialogo e lo scambio di informazioni fra le parti.

3.8    Sistema di licenze FLEGT

Le licenze FLEGT sono concesse per ogni carico di legno e di prodotti derivati di cui all'allegato I del presente accordo destinato all'esportazione verso il mercato dell'Unione, a condizione che tale carico e l'esportatore abbiano rispettato tutte i requisiti previsti dal GTLAS.

Le licenze FLEGT sono rilasciate all'FSO prima dell'autorizzazione finale della CETO.

Durante la fase di attuazione del GTLAS sarà elaborata una procedura dettagliata per la gestione e il rilascio delle licenze FLEGT, che sarà inclusa nel manuale di procedure dell'FMD, nella sezione dedicata alle procedure per l'esportazione, e si baserà sugli elementi indicati di seguito.

Documenti

   Se il carico contiene specie che figurano nella CITES è necessaria una licenza CITES.


   I documenti necessari per l'esportazione di legname e le operazioni, registrate su supporto elettronico o cartaceo, da seguire per chiedere il rilascio di un certificato di esportazione e di una licenza FLEGT saranno indicati con chiarezza e resi pubblici prima che il sistema di licenze FLEGT divenga operativo.

   Saranno definite le procedure utili per verificare la coerenza tra l'ESAD nel sistema ASYCUDA e la licenza FLEGT.

Verifica

   Lo scopo, la frequenza e l'intensità delle verifiche saranno chiaramente definiti.

Classificazione

   Saranno stabiliti i requisiti in materia di classificazione del legname prima dell'esportazione.

TLTU e FSO

   Sarà indicato con precisione il periodo entro il quale la TLTU dovrà fornire una risposta in merito allo stato di avanzamento e all'esito di una domanda.

   Le varie fasi della gestione dei reclami relativi alle attività della TLTU saranno chiaramente definite.


   Le procedure che la TLTU dovrà seguire per trattare le domande di esportazione di legname saranno chiaramente indicate. Faranno parte di tali procedure la registrazione delle domande, la verifica della completezza e dell'esattezza delle informazioni, l'interazione con l'esportatore e la MISU, la comunicazione con le autorità competenti e l'archiviazione delle informazioni.

   Saranno descritte le relazioni sulle licenze FLEGT rilasciate che la TLTU dovrà periodicamente predisporre e sottoporre all'esame del JMRC.

CETO

   Il ruolo e la funzione della CETO nel processo di esportazione saranno chiaramente definiti.

   Saranno chiaramente indicate le procedure da seguire in caso di discordanza tra l'ESAD nel sistema ASYCUDA e la licenza FLEGT, compresa l'interazione tra la CETO, la TLTU e la MISU, nonché la gestione delle informazioni nella CID.

I dettagli del sistema di licenze FLEGT figurano nell'allegato IV del presente accordo, unitamente al formato e alle informazioni obbligatorie contenute nella licenza FLEGT.


3.9
   Audit indipendente

L'audit indipendente ha l'obiettivo di valutare se il GTLAS funzioni in modo efficace, adeguato e credibile. L'audit mira inoltre a individuare i rischi e le carenze potenziali nelle strutture e nell'attuazione del sistema. Il quadro di riferimento per l'audit indipendente, comprese le mansioni, le qualifiche richieste e le metodologie da seguire, è presentato nell'allegato VI del presente accordo.

3.10    Meccanismo di reclamo del GTLAS

Il meccanismo di reclamo gestisce i reclami e le controversie relativi al funzionamento del GTLAS. Nell'ambito del GTLAS, il funzionamento del meccanismo di reclamo si basa sull'utilizzo di tre canali: ministeri e/o agenzie governative, controllore indipendente o JMRC. Durante la fase di attuazione del GTLAS saranno elaborate e rese pubbliche le procedure dettagliate relative al meccanismo di reclamo e gestione delle controversie.

3.10.1    Ministeri e/o agenzie governative

Il meccanismo di reclamo per ogni ministero e agenzia governativa coinvolti nel GTLAS si baserà su sistemi esistenti che, durante lo sviluppo di detto sistema, saranno sottoposti alle necessarie valutazioni e modifiche. Il meccanismo di reclamo interno a ogni ministero e agenzia governativa si fonderà sui principi seguenti:

   chiarezza, trasparenza e semplicità d'uso;


   ampia divulgazione, con istruzioni su come e dove presentare i reclami;

   ammissione di reclami elettronici o cartacei;

   reattività sufficiente per garantire che i reclami siano esaminati e gestiti in modo adeguato;

   garanzia della gestione adeguata e tempestiva dei reclami attraverso i controlli interni di ogni ministero e agenzia governativa;

   possibilità per chi presenta un reclamo di impugnare le decisioni;

   ammissibilità dei reclami presentati da persone sia fisiche che giuridiche;

   garanzia della semplicità d'uso dei moduli di reclamo e considerazione del fatto che tra coloro che presentano reclami possono esservi degli analfabeti.

Ogni ministero e agenzia governativa trasmetterà periodicamente alla GFC una sintesi dei reclami ricevuti in relazione all'attuazione e al funzionamento del GTLAS. Tale sintesi indicherà il numero, i tipi e lo stato di avanzamento dei reclami ricevuti. La GFC conserverà tali informazioni in un registro dei reclami elettronico all'interno della CID. Il controllore indipendente avrà accesso alle informazioni contenute nel registro dei reclami elettronico.


3.10.2
   Audit indipendente

L'audit indipendente istituirà un meccanismo apposito per gestire in maniera trasparente i reclami e le lamentele dei portatori di interessi. Le procedure da definire prevedono che il controllore indipendente condivida tutti i reclami con la GFC, affinché siano inseriti nel registro dei reclami, e con il JMRC.

Le procedure definite per il meccanismo di reclamo nell'ambito dell'audit indipendente (allegato VI) si atterrano ai principi di indipendenza, credibilità, accessibilità, trasparenza e tempestività.

3.10.3    Comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC)

Il JMRC è responsabile della gestione dei reclami relativi al funzionamento e all'attuazione del sistema di licenze FLEGT nel territorio di entrambe le parti. Sarà inoltre responsabile della gestione dei reclami relativi all'operato del controllore indipendente e concorderà le azioni appropriate da intraprendere. Le procedure definite per questo meccanismo di reclamo nell'ambito del JMRC si atterrano ai principi di indipendenza, credibilità, accessibilità, trasparenza e tempestività.


3.11
   Monitoraggio dell'attuazione del GTLAS

Le parti istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC) al fine di agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame del presente accordo in conformità dell'articolo 20. Il ruolo generale del JMRC nella gestione, nel monitoraggio e nel riesame di detto accordo nonché le sue funzioni specifiche in relazione al GTLAS sono descritti nell'allegato X.

Se del caso, la Guyana e l'Unione istituiranno opportuni sottocomitati del JMRC al fine di affrontare questioni specifiche riguardanti l'attuazione dell'accordo. I sottocomitati redigeranno relazioni sui propri ambiti di competenza, comprese raccomandazioni al JMRC in materia di riesame e di adozione di misure opportune.

Prima di avviare il sistema di rilascio delle licenze FLEGT sarà condotta una valutazione tecnica congiunta e indipendente del GTLAS. Tale valutazione tecnica congiunta esaminerà la descrizione del sistema concentrandosi in particolare sulle eventuali modifiche apportate all'accordo in seguito alla ratifica. La valutazione analizzerà altresì l'intero sistema per determinare se siano stati predisposti meccanismi per garantire che il GTLAS svolga le funzioni previste. I criteri di questa valutazione sono definiti nell'allegato VIII.


4
   RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI ATTUAZIONE DEL GTLAS

Il GTLAS sarà sviluppato sulla base degli elementi del sistema già esistenti, che durante la fase di attuazione saranno potenziati come indicato di seguito.

a)    Processo di allocazione dell'uso delle foreste

   individuare e risolvere le lacune e i potenziali punti di conflitto nell'ambito dell'assegnazione dei terreni;

   rafforzare i meccanismi di condivisione delle informazioni per migliorare la collaborazione con le agenzie governative responsabili dell'assegnazione dei terreni.

b)    Definizione di legalità

   individuare e colmare le lacune del quadro giuridico vigente.

c)    Requisiti in materia di WTS

   potenziare la CID allo scopo di archiviare e analizzare i dati e le informazioni prodotti dal GTLAS, compresi file di dati elettronici individuali per ogni FSO per archiviare nella CID dati sulla conformità e informazioni relative a ciascun operatore;

   potenziare il WTS per consentire ai portatori di interessi di accedere attraverso un sistema a sportello unico, migliorando nel contempo le tecnologie di comunicazione per garantire una trasmissione e una condivisione di dati e informazioni affidabile e sicura all'interno della GFC.


d)    Verifica della conformità ai requisiti in materia di assegnazione delle concessioni, alla definizione di legalità e ai requisiti in materia di WTS

   migliorare le procedure di controllo, verifica e convalida, anche prevedendo rigorose ispezioni ordinarie e a campione da parte della GFC e degli altri ministeri e/o agenzie governative;

   coordinare le attività tra le diverse agenzie atte a verificare la legalità per aggiornare e consultare i file di dati elettronici dell'FSO e per svolgere attività di verifica;

   migliorare e sviluppare sistemi per individuare, registrare e gestire i casi di non conformità da parte degli FSO;

   elaborare procedure per controllare la conformità del legname importato;

   redigere un manuale delle procedure di verifica del GTLAS per descrivere nel dettaglio le funzioni di verifica (verifica ordinaria e consolidata lungo la catena di approvvigionamento) dei dipartimenti della GFC e di tutti gli altri ministeri e/o agenzie governative coinvolti nel GTLAS;

   definire criteri e procedure durante la fase di attuazione del GTLAS per verificare che i diritti tradizionali delle popolazioni amerindie non siano lesi.


e)    Sistema di licenze FLEGT

   mettere a punto un sistema di licenze FLEGT per tutte le esportazioni di legname dirette verso l'Unione;

   istituire una nuova entità, la TLTU, all'interno della GFC, che sia responsabile del rilascio delle licenze FLEGT e dei certificati di esportazione.

f)    Audit indipendente

   controlli periodici svolti da un terzo indipendente scelto di comune accordo, allo scopo di valutare e migliorare la credibilità, l'efficienza e l'efficacia del GTLAS.

g)    Meccanismo di reclamo

   elaborare procedure per la registrazione e la gestione dei reclami e la risoluzione delle controversie relative all'attuazione e al funzionamento del GTLAS.

h)    Monitoraggio dell'attuazione del GTLAS

   creare strutture di attuazione interne per coordinare e monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo;

   istituire un comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC) che permetta alle parti di attuare l'accordo.


i)    Altri importanti miglioramenti

   potenziare l'accesso del pubblico alle informazioni sul settore forestale e la loro condivisione, in particolare per quanto riguarda il GTLAS, come disposto dall'allegato IX;

   sviluppare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire una condivisione quasi in tempo reale di dati e informazioni tra FSO, ministeri e/o agenzie governative;

   elaborare programmi di sviluppo delle capacità in relazione al GTLAS per il personale dei ministeri e/o delle agenzie governative;

   prevedere un'attuazione graduale della nuova struttura delle entrate della GFC, compresa l'introduzione del valore del legname;

   passare gradualmente da un sistema di registrazione cartaceo a uno elettronico.

5    APPENDICE

Sintesi dei punti critici di controllo all'interno della catena di approvvigionamento e dei documenti e degli elementi probanti che attestano la legalità

La tabella seguente si basa sulle procedure esistenti delineate negli orientamenti sul WTS e nel manuale di procedure dell'FMD, che saranno entrambi aggiornati durante la fase di attuazione del GTLAS (cfr. allegato II per l'elenco degli orientamenti).

Identificazione del prodotto

Dichiarazione dei dati

Verifica dei dati

Attività e responsabilità

Dati da dichiarare

Convalida

Controllo incrociato

Metodo

Chi dichiara cosa? E in che modo?

Quali dati?

Quali insiemi di dati sono raffrontati?

Quali insiemi di dati sono raffrontati?

Pre-raccolta (punto di identificazione degli alberi che possono entrare nella catena di approvvigionamento); cfr. sezioni 3.3.1, 3.3.2 e 3.4.4.2

Ogni albero è identificato da un numero di inventario unico mediante le etichette di inventariazione degli alberi dell'FSO.

L'FSO redige la relazione di inventariazione pre-raccolta e la trasmette alla sede centrale della GFC unitamente al piano di gestione forestale e al piano operativo annuale.

Prima della raccolta, le pertinenti informazioni riguardo al legno e ai prodotti derivati sono indicate in una relazione di inventariazione pre-raccolta, che comprende una mappa.

Tra le informazioni specificate figurano:

   numero di identificazione;

   specie;

   diametro;

   ubicazione (rete/GPS);

   numero di lotto.

Verifica dell'esattezza dei dati dell'inventario dichiarati nella relazione di inventariazione pre-raccolta dell'FSO mediante raffronto con la relazione di verifica della GFC (ispezione fisica).

Per i terreni statali in fase di conversione, l'ubicazione e la specie degli alberi sono specificati dall'FMRD in una relazione di ispezione pre-raccolta.

Non si applica in quanto l'inventario pre-raccolta identifica le scorte di alberi per scopi commerciali che possono entrare nella catena di approvvigionamento.

Non viene effettuato alcun controllo incrociato in quanto i dati sono raccolti direttamente dalla GFC.

Osservazioni: punto di ingresso nella catena di approvvigionamento solo per le grandi concessioni e per i terreni statali in fase di conversione.

Si può derogare se almeno il 25 % del lotto è interessato da attività di estrazione mineraria.

Per le piccole concessioni, i villaggi amerindi e i terreni privati non è richiesta alcuna inventariazione pre-raccolta.

Raccolta - cfr. sezioni 3.3.2 e 3.4.4.3

Ogni tronco è contraddistinto da un numero di identificazione

unico mediante un'etichetta di tracciabilità della GFC.

L'FSO compila il permesso di rimozione o la dichiarazione di rimozione di proprietà privata. L'FSO trasmette tale documento alla stazione forestale della GFC.

In seguito alla raccolta, quando l'FSO è pronto al trasporto del legno e dei prodotti derivati, nel permesso di rimozione o nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata sono indicate alcune informazioni pertinenti, tra cui:

   data e ora del rilascio;

   nome dell'FSO;

   destinazione;

   numero di registrazione della modalità di trasporto;

   numero di etichetta di tracciabilità della GFC;

   specie e tipo di prodotto;

   volume;

   lettura GPS del ceppo;

   numero di pezzi;

   diametri (x4);

   lunghezza.

Solo per grandi concessioni, piccole concessioni, villaggi amerindi e terreni privati: verifica dell'esattezza delle misurazioni e delle specie dichiarate nel permesso di rimozione o nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata dell'FSO mediante raffronto con i dati raccolti durante l'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati.

Solo per grandi e piccole concessioni: verifica dei requisiti ambientali durante l'ispezione fisica del ceppo per le specie dichiarate nel permesso di rimozione o nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata.

Verifica dell'origine del tronco effettuata mediante quanto segue.

1.    Solo per grandi concessioni, piccole concessioni, villaggi amerindi e terreni privati: verifica della lettura GPS, della specie e del diametro dichiarati nel permesso di rimozione o nella dichiarazione di rimozione di proprietà privata mediante raffronto con la relazione di ispezione, la relazione di monitoraggio giornaliero o la scheda di dati raccolti sul campo della GFC (ispezione fisica).

2.    Solo per le grandi concessioni: verifica del numero, dei volumi per specie e della classe di diametro dei tronchi mediante raffronto tra il permesso di rimozione e la relazione di verifica della GFC (sezione pre-raccolta).

3.    Solo per terreni statali in fase di conversione: verifica della lettura GPS e dell'esattezza delle informazioni dichiarate mediante raffronto tra il permesso di rimozione e la relazione di ispezione pre-raccolta (ispezione pre-raccolta).

Osservazioni: per le piccole concessioni, i villaggi amerindi e i terreni privati il punto di ingresso nella catena di approvvigionamento consiste nella raccolta a fronte di un permesso di rimozione o di una dichiarazione di rimozione di proprietà privata. Se durante l'inventariazione sono stati trascurati alcuni alberi e all'FSO sono state rilasciate ulteriori etichette della GFC, le informazioni relative agli alberi supplementari saranno prese in considerazione ai fini del raffronto di documenti.

Post-raccolta - cfr. sezioni 3.3.3 e 3.4.4.3

Nessuna identificazione standard.

Solo per le grandi concessioni: l'FSO ottiene una lettera di chiusura delle operazioni relative al lotto dalla GFC (FRMD).

Per tutti gli FSO: l'FSO appone la propria firma nel registro delle etichette restituite dell'FMD al momento di restituire le etichette inutilizzate.

Solo per grandi concessioni, piccole concessioni e terreni statali in fase di conversione: l'FSO paga diritti, oneri o contributi di gestione e ottiene una ricevuta dalla GFC al momento di effettuare pagamenti relativi ai dati dichiarati nel permesso di rimozione o nell'accordo di concessione forestale (solo per le autorizzazioni relative a foreste statali) o nel permesso di rimozione, nel permesso o nella licenza di locazione o estrazione, nel permesso scritto o sulla licenza idroelettrica (solo per i terreni statali in fase di conversione).

Solo per le grandi concessioni: durante la chiusura delle operazioni relative al lotto, le pertinenti informazioni relative al lotto sono comunicate per iscritto all'FSO nella lettera di chiusura. Tra queste figurano:

   numero di lotto;

   data di apertura e di chiusura delle operazioni;

   MAC/AAC;

   volume totale estratto;

   ubicazione geografica del lotto.

Al momento di restituire le etichette inutilizzate, nel registro delle etichette restituite dell'FMD sono indicate le informazioni seguenti:

   data;

   nome della concessione;

   numero di foglio;

   numero di etichette restituite;

   sequenza/e di inizio e di fine;

   soggetto restituente.

Solo per le grandi concessioni: verifica della chiusura delle operazioni relative al lotto dichiarata nella lettera di chiusura mediante raffronto con i dati raccolti durante l'ispezione fisica del lotto.

Verifica delle etichette restituite mediante raffronto tra il registro delle etichette rilasciate dell'FMD e l'ispezione fisica delle etichette.

Solo per grandi concessioni, piccole concessioni e terreni statali in fase di conversione: verifica dei pagamenti effettuati mediante raffronto tra le ricevute e gli importi effettivamente versati.

Non è richiesto alcun controllo incrociato.

Verifica delle etichette dichiarate nel registro delle etichette rilasciate dell'FMD mediante raffronto con il registro delle etichette restituite dell'FMD e i dati sulla produzione.

Solo per grandi concessioni, piccole concessioni e terreni statali in fase di conversione: verifica dei pagamenti effettuati mediante raffronto tra le ricevute e/o il calendario dei pagamenti e il permesso di rimozione o l'accordo di concessione forestale (solo per le autorizzazioni relative a foreste statali) o il permesso di rimozione, il permesso o la licenza di locazione o estrazione, il permesso scritto o la licenza idroelettrica (solo per i terreni statali in fase di conversione).

Solo per grandi concessioni, piccole concessioni e terreni statali in fase di conversione. Al momento di effettuare i pagamenti vengono specificate le informazioni seguenti:

   data;

   nome della concessione;

   numero di foglio;

   - importo pagato;

   tipo di pagamento 35 .

Trasporto - cfr. sezioni 3.3.4 e 3.4.4.4

Il legno e i prodotti derivati sono identificati dalla documentazione fornita dal sito di origine.

L'FSO presenta i documenti di trasporto pertinenti alla stazione forestale della GFC.

Durante il trasporto del legno e dei prodotti derivati, le pertinenti informazioni sul prodotto sono dichiarate per iscritto alla GFC nel documento di trasporto 36 (tali informazioni possono variare in funzione del tipo di documento di trasporto) e nel registro di produzione (se del caso), che indicano:

   data e ora del rilascio;

   nome dell'FSO;

   destinazione;

   numero di registrazione della modalità di trasporto.

Verifica dell'esattezza delle misurazioni e delle specie dichiarate nel documento di trasporto dell'FSO mediante raffronto con i dati raccolti durante l'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati.

Verifica del volume e delle specie dichiarati nel documento di trasporto mediante raffronto con la relazione mensile.

   numero di etichetta di tracciabilità della GFC;

   specie e tipo di prodotto;

   volume;

   numero di pezzi;

   lettura GPS del ceppo;

   diametri (x4);

   lunghezza.

Osservazioni: si utilizzano gli stessi documenti sia per il trasporto su strada che per quello via fiume. Si applica la medesima verifica.

Trasformazione: ingresso - cfr. sezioni 3.3.5 e 3.4.4.5

Il legno e i prodotti derivati sono identificati dalla documentazione fornita dal sito di origine.

L'FSO compila il registro dei prodotti ricevuti/acquistati o il registro delle forniture della segheria/del deposito di legname per tutto il legno e i prodotti derivati che entrano nella segheria/nel deposito di legname. L'FSO trasmette tale documento alla stazione forestale della GFC.

Al momento dell'ingresso del legno e dei prodotti derivati nella segheria/nel deposito di legname, le pertinenti informazioni sul prodotto sono indicate nel registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname. Tra queste informazioni figurano:

   mese;

   nome e indirizzo dello stabilimento;

   numero di licenza;

   data di ricezione;

   data e numero del documento di trasporto;

   specie;

   quantitativo di legno e di prodotti derivati;

   origine del legno e dei prodotti derivati;

   numero di targa del veicolo utilizzato per la consegna;

   nome del fornitore.

Verifica dell'esattezza delle misurazioni e delle specie dichiarate nel registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname dell'FSO mediante raffronto con i dati raccolti durante l'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati.

Verifica dell'origine del legno e dei prodotti derivati in entrata:

verifica delle specie e del volume dichiarati nel registro dei prodotti ricevuti/acquistati o nel registro delle forniture della segheria/del deposito di legname mediante raffronto con i dati della relazione di monitoraggio giornaliero (ispezione fisica).

Attività di trasformazione - cfr. sezioni 3.3.5 e 3.4.4.5

Nessuna identificazione standard.

Segheria: l'FSO compila il modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o il modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto per tutto il legno e i prodotti derivati sottoposti a trasformazione nella segheria. L'FSO trasmette tale documento alla stazione forestale della GFC.

Deposito di legname: l'FSO compila la dichiarazione mensile del deposito di legname per tutto il legno e i prodotti derivati sottoposti a trasformazione nel deposito di legname. L'FSO trasmette tale documento alla stazione forestale della GFC.

Quando il legno e i prodotti derivati vengono trasformati, nel modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o nel modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto sono specificate le pertinenti informazioni sul prodotto, che comprendono:

   mese;

   nome e indirizzo dello stabilimento;

   specie;

   bilancio dei tronchi nel mese precedente;

   tronchi ricevuti (pezzi e volume);

   scorte totali di tronchi;

   tronchi in entrata trasformati (pezzi e volume);

   legno e prodotti derivati in uscita (pezzi e volume);

   bilancio dei tronchi rimanenti.

Non è necessaria alcuna convalida in quanto il legno e i prodotti derivati (ora trasformati) sono stati convalidati nella fase precedente, al momento dell'ingresso nella segheria/nel deposito di legname.

Verifica del recupero di legno e di prodotti derivati

Verifica delle specie e del volume recuperato dichiarati nel modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o nel modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto, oppure nella dichiarazione mensile del deposito di legname mediante raffronto con la relazione di monitoraggio giornaliero della GFC (ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati che entrano nella segheria/nel deposito di legname).

Quando il legno e i prodotti derivati vengono trasformati, le pertinenti informazioni sul prodotto sono specificate nella dichiarazione mensile del deposito di legname. Tra queste informazioni figurano:

   nome e indirizzo del deposito di legname;

   specie;

   bilancio (volume) riportato;

   volumi in entrata;

   volume totale delle scorte;

   volumi in uscita;

   bilancio del volume delle scorte.

Vendita sul mercato interno - cfr. sezioni 3.3.6 e 3.4.4.6

Il legno e i prodotti derivati sono identificati dalla documentazione fornita dal sito di origine.

L'FSO 37 compila il modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati per tutti i prodotti venduti. L'FSO trasmette tale documento alla stazione forestale della GFC.

Quando il legno e i prodotti derivati vengono trasformati, nel modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati sono specificate le pertinenti informazioni sul prodotto, che comprendono:

   mese;

   nome e indirizzo dello stabilimento;

   numero di licenza;

   data di vendita;

   prodotto;

   specie;

   quantitativo (se legno e prodotti derivati);

   numero della fattura;

   numero di tracciabilità della GFC (se del caso).

Per le segherie o i depositi di legname: il legno e i prodotti derivati venduti da tali stabilimenti sono convalidati prima di entrare nella segheria o nel deposito di legname. Cfr. sezione dedicata alla trasformazione (in entrata).

Per grandi o piccole concessioni, terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati: il legno e i prodotti derivati venduti da queste zone sono dapprima convalidati al punto di raccolta. Cfr. sezione dedicata alla raccolta.

Segheria o deposito di legname: verifica del legno e dei prodotti derivati in uscita.

Verifica del volume e delle specie dichiarati nel modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati mediante raffronto con il modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o il modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto, oppure con la dichiarazione mensile del deposito di legname e il registro dei prodotti ricevuti/acquistati o il registro delle forniture della segheria/del deposito di legname.

Grandi o piccole concessioni, terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati o persona fisica, persona giuridica o entità autorizzata a vendere unicamente legno e prodotti derivati: verifica della vendita del legno e dei prodotti derivati tramite la verifica del volume, delle specie e dell'origine dichiarati nel modulo per la vendita di legno e di prodotti derivati, mediante confronto con il documento di trasporto.

Osservazioni

Esportazione di legno e di prodotti derivati - cfr. sezioni 3.3.7 e 3.4.4.7

Il legno e i prodotti derivati sono identificati dalla documentazione fornita dal sito di origine e dalla marcatura a fini di esportazione della GFC (marcatura con martello o stampigliatura, in funzione del prodotto).

L'FSO compila e trasmette alla GFC (FMD) tutti i documenti pertinenti per l'esportazione affinché siano approvati. Una volta approvati, tali documenti sono restituiti all'FSO, che ottiene quindi un certificato di esportazione (e una licenza FLEGT per i mercati dell'Unione). Successivamente, l'FSO trasmette alla CETO il certificato in questione e la licenza, se del caso, unitamente ai documenti approvati.

CETO

Prima di autorizzare la spedizione del carico, l'FSO trasmette alla CETO il certificato di esportazione (e una licenza FLEGT per i mercati dell'Unione) e altri documenti pertinenti affinché siano approvati.

In caso di legno e di prodotti derivati destinati all'esportazione, le pertinenti informazioni sul prodotto sono specificate nei documenti elencati di seguito.

Domanda di esportazione di prodotti forestali:

   nome e indirizzo del richiedente;

   numero del documento di trasporto;

   numero di ricevuta/fattura del fornitore;

   luogo di ispezione e numero di licenza;

   proposta di luogo di carico per l'esportazione;

   licenza di esportazione.

Verifica dell'esattezza delle misurazioni del volume e delle specie del legno e dei prodotti derivati destinati all'esportazione dichiarate nella domanda di certificato per la commercializzazione di legname dell'FSO mediante raffronto con il prodotto fisico (ispezione della GFC a fini di classificazione).

Verifica dell'esattezza delle misurazioni del volume e delle specie del legno e dei prodotti derivati destinati all'esportazione dichiarate nel certificato di esportazione mediante raffronto con il prodotto fisico (ispezione della CETO).

Verifica dell'origine del legno e dei prodotti derivati dichiarata nella domanda di certificato di esportazione mediante raffronto con la domanda di esportazione di prodotti forestali o il documento di trasporto.

Non è richiesto alcun controllo incrociato.

Domanda di certificato per la commercializzazione di legname:

   ubicazione del legno e dei prodotti derivati;

   esportatore;

   specie;

   descrizione;

   numero di pezzi;

    misurazioni del volume.

Domanda di certificato di esportazione:

   numero di riferimento del certificato per la commercializzazione di legname;

   destinazione;

   numero di pezzi;

   dimensioni;

   specie;

   descrizione del legno e dei prodotti derivati;

   volume;

   destinatario.

ESAD nel sistema ASYCUDA;

   esportatore;

   destinatario;

   quantitativo (peso).

In aggiunta ai documenti di cui sopra, tra le informazioni dichiarate nel certificato di esportazione figurano:

   esportatore;

   numero di riferimento del certificato per la commercializzazione di legname;

   destinazione;

   numero di pezzi;

   dimensioni;

   specie;

   descrizione del legno e dei prodotti derivati;

   volume;

   destinatario;

   timbro e firma della GFC.

Osservazioni: punto di uscita.

Sequestro di legno e di prodotti derivati - cfr. sezione 3.3.10

Il legno e i prodotti derivati sono identificati dalla documentazione fornita dal sito di origine e da un marchio di divieto di rimozione apposto con l'ausilio di un martello.

La GFC rilascia un'autorizzazione allo svincolo che permette al legno e ai prodotti derivati di essere reimmessi nella catena di approvvigionamento quando:

   il legname è restituito all'FSO dopo la revoca del sequestro o

   il legname è venduto dalla GFC perché soggetto a rapido deterioramento o dopo la confisca.

Dopo che il legno e i prodotti derivati sequestrati sono stati autorizzati a essere reimmessi nella catena di approvvigionamento, nell'autorizzazione allo svincolo sono specificate le pertinenti informazioni sul prodotto, che comprendono:

   data di svincolo;

   nome dell'FSO;

   specie;

   volume;

   numero di pezzi e/o dimensioni;

   numero del documento di trasporto (se del caso).

Verifica dell'esattezza delle misurazioni del volume, del numero di pezzi e/o delle dimensioni e delle specie del legno e dei prodotti derivati dichiarati nell'autorizzazione allo svincolo mediante raffronto con il prodotto fisico.

Verifica del volume, del numero di pezzi e/o delle dimensioni e delle specie dichiarati nell'autorizzazione allo svincolo mediante raffronto con il modulo di sequestro e la relazione di divieto di rimozione.

Osservazioni: il legno e i prodotti derivati sequestrati entrano nella catena di approvvigionamento solo dopo il rilascio di un'autorizzazione allo svincolo da parte della GFC.

Legno e prodotti derivati in transito - cfr. sezione 3.3.9

Ogni carico di legno e di prodotti derivati è contraddistinto da un numero di identificazione che utilizza un codice SA corrispondente al prodotto importato e da un numero di dichiarazione unico.

Il comandante/conducente del veicolo utilizzato per il trasporto dichiara le merci in transito alla CETO. L'agente è tenuto a dichiarare le merci in arrivo in Guyana entro sette giorni.

Informazioni fornite dal comandante/conducente del veicolo utilizzato per il trasporto.

Il legno e i prodotti derivati in transito sono sotto il controllo delle autorità doganali.

Non pertinente.

Non pertinente.

Osservazioni: il legno e i prodotti derivati in transito seguono le procedure stabilite dalla CETO per la gestione e il controllo delle merci in transito. Se trasportati via nave, a questi prodotti non è concesso di lasciare la nave mentre sono in transito. Inoltre, il legno e i prodotti derivati in transito/trasbordati trasportati via terra sono sempre accompagnati da funzionari della CETO, fino a quando il veicolo non oltrepassa la frontiera doganale della Guyana e la responsabilità ufficiale delle merci è trasferita al paese di destinazione mediante lo scambio di documenti doganali ufficiali. Se durante il transito via terra è necessario immagazzinare i prodotti in questione, in primo luogo è necessario ottenere l'autorizzazione della CETO e immagazzinare il carico in una zona igienizzata destinata esclusivamente alle merci in transito. Lo stesso vale per il legno e i prodotti derivati trasportati via nave qualora si verifichino guasti alla nave.

In tal modo i funzionari della CETO garantiscono che i carichi di legno e di prodotti derivati in transito non subiscano modifiche tra il punto di ingresso e quello di uscita dal territorio della Guyana e che non entrino mai nella catena di approvvigionamento.

Importazione di legno e di prodotti derivati cfr. sezioni 3.3.8 e 3.4.4.8

Ogni carico di legno e di prodotti derivati è contraddistinto da un numero di identificazione che utilizza un codice SA corrispondente al prodotto importato e da un numero di dichiarazione unico.

L'FSO compila e trasmette all'NPPO per approvazione una domanda di permesso di importazione.

In caso di legno e di prodotti derivati destinati all'importazione, le pertinenti informazioni sul prodotto sono specificate nella domanda di permesso di importazione:

   informazioni sull'origine del legno e dei prodotti derivati;

   descrizione del prodotto (tipo/quantitativo/peso/volume);

   informazioni sull'importatore (se del caso);

   licenza FLEGT o CITES o relazione sulla valutazione della dovuta diligenza.

Verifica dell'esattezza delle misurazioni del volume, delle specie e dell'origine del legno e dei prodotti derivati destinati all'esportazione dichiarati nel permesso di importazione dell'FSO mediante raffronto con il prodotto fisico (ispezione della GFC).

Verifica dell'origine del legno e dei prodotti derivati e dell'esattezza delle misurazioni dichiarate nei documenti di importazione degli FSO mediante raffronto con la relazione di verifica della GFC (durante l'ispezione fisica del legno e dei prodotti derivati importati).

Nessun controllo incrociato.

Osservazioni: il primo passo nella catena di approvvigionamento sarebbe l'ottenimento di un'autorizzazione della CETO presso il porto d'ingresso approvato.

Prima che il legname sia importato non vi sono punti critici di controllo della catena di approvvigionamento verificati a titolo del GTLAS.

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ALLEGATO VI

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'AUDIT INDIPENDENTE DEL GTLAS

1.    Introduzione

L'audit indipendente è svolto a norma dell'articolo 11 del presente accordo. Esso riguarda gli operatori e le operazioni di cui all'allegato II e si applica a tutto il legno e i prodotti derivati elencati nell'allegato I. Inoltre, l'audit copre tutte le fasi della catena di approvvigionamento descritte nell'allegato V, vale a dire status giuridico, accesso legale alla foresta, raccolta, trasporto, non conformità e legname confiscato, trasformazione, vendita, importazione ed esportazione.

Il quadro di riferimento di cui al presente allegato descrivono le attività e le funzioni dell'audit indipendente intese a valutare il sistema di verifica della legalità istituito nel presente accordo. L'audit indipendente garantisce che il legname raccolto, trasportato, trasformato, esportato, importato o venduto sul mercato interno rispetti quando disposto nell'allegato II. Esso verifica inoltre che tale legname sia conforme ai requisiti della catena di approvvigionamento e che l'autorità di rilascio delle licenze abbia concesso licenze FLEGT solo per i carichi che rispettano i requisiti previsti dal GTLAS. Le istruzioni definiscono i compiti da svolgere e i protocolli da seguire per la raccolta di informazioni e la presentazione di relazioni. Esse indicano inoltre le fonti primarie di informazione e descrivono le qualifiche e l'esperienza di cui deve disporre il controllore indipendente. Le presenti istruzioni possono essere utilizzate come base per l'elaborazione di documenti di gara maggiormente dettagliati.


2.    Obiettivi

Lo scopo dell'audit indipendente è valutare e migliorare il funzionamento, la credibilità e l'efficienza del GTLAS.

3.    Mansioni

Le mansioni del controllore indipendente comprendono quanto segue:

1.    elaborare il manuale di procedure per quanto concerne le attività del controllore indipendente, compresi i metodi per la raccolta delle informazioni, la valutazione degli elementi di prova e la presentazione delle relazioni;

2.    valutare se il GTLAS funziona in modo credibile ed efficiente e se il legname raccolto, trasformato, trasportato e commercializzato (sia a livello nazionale che internazionale) rispetta gli obblighi di legge del sistema;

3.    valutare se le componenti del GTLAS, tra cui l'assegnazione delle foreste e i diritti di raccolta, la definizione di legalità, il meccanismo di reclamo, i requisiti in materia di WTS, la verifica della conformità al GTLAS, le licenze FLEGT, siano in essere e funzionino in modo efficiente e credibile;

4.    valutare l'efficienza e l'efficacia di tutti i dipartimenti della commissione forestale della Guyana (GFC) coinvolti nel funzionamento del GTLAS;



5.    valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività di ricerca dei ministeri e/o delle agenzie governative coinvolti nel funzionamento del GTLAS;

6.    valutare il procedimento per il rilascio delle licenze FLEGT, allo scopo di garantire che il sistema di rilascio e verifica delle licenze funzioni in modo credibile ed efficiente;

7.    valutare in che modo i casi di non conformità segnalati dai ministeri e/o dalle agenzie governative coinvolti nella verifica del GTLAS vengono registrati, gestiti e archiviati dalle autorità competenti;

8.    individuare lacune e carenze nella progettazione e nell'attuazione del GTLAS e presentare raccomandazioni al JMRC;

9.    valutare l'attuazione di misure correttive decise dal JMRC allo scopo di far fronte alle lacune e alle carenze individuate nelle relazioni di audit;

10.    redigere relazioni sui risultati dei controlli e formulare raccomandazioni al JMRC, che periodicamente pubblicherà le sintesi di tali relazioni di audit;

11.    condurre eventuali altre indagini e analisi o altri studi richiesti dal JMRC per corroborare ulteriormente l'audit indipendente.


4.    Metodologia: metodi per la raccolta e la valutazione di informazioni e per la presentazione di relazioni

Il controllore indipendente è tenuto a dimostrare professionalità e integrità in ogni momento. Il controllore indipendente si attiene alle migliori pratiche internazionali in conformità delle norme ISO 19011, ISO 17021 o equivalenti. Il lavoro del controllore indipendente deve basarsi su fatti ed elementi probanti e prevedere anche indagini sul campo e controlli documentali. Il manuale di procedure di cui alla sezione 3.1 sarà riesaminato e concordato dal JMRC prima che il controllore indipendente avvii le attività di audit in conformità del manuale approvato.

Calendario di lavoro - nel primo anno di operatività del sistema di licenze FLEGT, il controllore indipendente redige e presenta un manuale di procedure per l'audit indipendente ed effettua un audit. Negli anni successivi, il controllore indipendente effettua audit annuali del GTLAS almeno per un periodo di due anni, dopodiché tale frequenza sarà rivista dal JMRC. Il controllore indipendente può svolgere audit estemporanei e controlli a campione, secondo quanto autorizzato dal JMRC.

Portata delle attività - le attività dell'audit indipendente riguardano almeno tutti i compiti di cui alla sezione 3. Il controllore indipendente sottopone ad audit le pertinenti attività dei ministeri e/o delle agenzie governative interessati che sono competenti per i vari aspetti del GTLAS, in conformità del manuale approvato.

Raccolta di prove - Il manuale di procedure per l'audit indipendente descrive le procedure e le pratiche da seguire per la raccolta delle prove, che comprendono controlli sul campo, indagini, colloqui ed esami della documentazione. Esso descrive inoltre le modalità con cui il controllore indipendente risponderà ai reclami relativi al suo operato e al funzionamento del GTLAS.



Sistemi di audit - nel documentare gli elementi probatori utilizzati per l'audit, nel diagnosticare le carenze e le non conformità rispetto alle varie parti del GTLAS e nel dare seguito alle azioni correttive intraprese, il controllore indipendente:

   garantisce che tutte le osservazioni formulate durante gli audit siano adeguatamente documentate e che i registri degli elementi probatori utilizzati nell'audit, nei quali è indicato in dettaglio il livello di efficienza, conformità e non conformità, siano archiviati; 

   registra le carenze, le lacune e le opportunità di miglioramento osservate in relazione al GTLAS, garantendo la formulazione di raccomandazioni adeguate e la valutazione dell'impatto di tali raccomandazioni, e

   registra e valuta l'efficacia di tutte le misure correttive attuate dalla GFC e da altri ministeri e/o agenzie governative coinvolti nel GTLAS per far fronte ai casi di non conformità.

Adeguatezza delle risorse - il controllore indipendente disporrà di risorse adeguate per svolgere le verifiche rispetto alla definizione di legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname.

Sistema gestionale - il controllore indipendente adotterà un adeguato sistema gestionale documentato per garantire che il suo personale disponga delle competenze e dell'esperienza necessarie per effettuare verifiche efficaci, nonché a fini di controllo e sorveglianza interni.


5.    Relazioni e diffusione

Il controllore indipendente si attiene alla struttura e al protocollo previsti per la redazione delle sue relazioni, secondo quanto concordato con il JMRC e:

   riferisce sulle attività conformemente al calendario di lavoro approvato dal JMRC;

   redige le sue relazioni conformemente ai principi di audit accettati a livello internazionale, secondo quanto specificato nel manuale dal JMRC;

   presenta una relazione preliminare al JMRC, che formula osservazioni al riguardo;

   presenta al JMRC una relazione finale e completa (sulla base delle osservazioni ricevute riguardo alla relazione preliminare e delle prove raccolte) che contiene tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e sul funzionamento del GTLAS e

   redige una relazione di sintesi la cui diffusione al pubblico in generale sarà convalidata dal JMRC. La relazione di sintesi si baserà sulla relazione completa e ne riepilogherà le raccomandazioni e le conclusioni principali, anche per quanto riguarda le carenze individuate nel sistema.


6.    Fonti di informazione

Le fonti primarie di informazione comprendono revisioni di documenti, visite sul campo e consultazioni o riunioni con i portatori di interessi pertinenti. Quanto alle visite sul campo, il controllore indipendente ha accesso alle zone in cui le risorse forestali vengono estratte, trasportate, trasformate e vendute, nonché ai punti di importazione ed esportazione.

La Guyana garantirà che il controllore indipendente abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, compresi i documenti e le banche dati ritenuti importanti o rilevanti dalla Guyana e dall'Unione, e segnatamente a quelle necessarie per valutare la credibilità e l'efficienza del GTLAS. Le informazioni accessibili comprendono quelle prodotte dalla GFC e quelle conservate dai ministeri e/o dalle agenzie governative coinvolti nel GTLAS. In particolare, il controllore indipendente ha accesso alle informazioni del GTLAS e delle sue componenti e ad altre fonti, quali gli audit pubblicati da altri paesi che hanno messo a punto un sistema di licenze FLEGT o le relazioni sul sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica REDD+ della Guyana.

Tra i portatori di interessi che possono fornire informazioni al riguardo figurano quelli indicati in appresso.

a)    La GFC, i ministeri e altre agenzie governative

Tutti i dipartimenti della GFC sono considerati fonti primarie di informazione per la trasmissione di informazioni al controllore indipendente.



Qualora abbia bisogno di informazioni da altri ministeri e/o agenzie governative coinvolti nel GTLAS, il controllore indipendente ha accesso a tali entità attraverso la GFC.

b)    Soggetti non statali

   Portatori di interessi indigeni;

   commissione delle popolazioni indigene;

   consiglio nazionale dei Toshaos;

   associazione dei fabbricanti e dei prestatori di servizio della Guyana;

   associazione delle piccole imprese forestali;

   associazione dei prodotti forestali;

   organizzazioni della società civile;

   qualunque altra persona od organizzazione privata che possa fornire informazioni sul funzionamento del GTLAS.


Tra le altre fonti di informazione possono figurare:

   persone giuridiche coinvolte in attività forestali per scopi commerciali;

   istituzioni accademiche quali l'Università della Guyana, la Scuola di agricoltura della Guyana e l'Istituto nazionale di ricerca ed espansione agricole;

   enti locali;

   autorità competenti degli Stati membri dell'Unione;

   imprese e associazioni della comunità locale coinvolte in attività forestali per scopi commerciali;

   qualunque altro portatore di interessi che il controllore indipendente ritenga pertinente.

7.    Qualifiche richieste 

a)    Il controllore indipendente dovrebbe:

   essere competente con almeno un titolo di studio post-laurea in silvicoltura/gestione forestale/politiche forestali, diritto forestale/ambientale, gestione delle risorse naturali o in un ambito correlato;

   avere un'ampia esperienza nel monitoraggio e nella valutazione della conformità legale;



   disporre di comprovate capacità nel sottoporre ad audit la gestione forestale, la trasformazione del legname, la tracciabilità del legname, i sistemi doganali e della catena di custodia;

   avere una buona conoscenza del commercio regionale e internazionale di legno e di prodotti derivati e del settore forestale commerciale;

   possedere eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in inglese;

   disporre di comprovate capacità nel collaborare con una serie di portatori di interessi e nel rapportare le attività di monitoraggio all'adeguatezza dei diversi contesti nazionali.

La dimestichezza con tematiche relative o pertinenti alla silvicoltura in Guyana e al GTLAS rappresenterebbe un ulteriore vantaggio.

b)    Il controllore indipendente soddisfa i requisiti seguenti:

   non ha conflitti di interessi derivanti da un rapporto organizzativo o commerciale, come richiesto dalle norme ISO 17021, ISO 17065 o equivalenti;

   non è direttamente coinvolto nella gestione forestale, nella trasformazione del legname, nel commercio del legname o nella regolamentazione del settore forestale in Guyana;

   dispone del proprio sistema di controllo della qualità, come previsto dalle norme ISO 17021, ISO 17065 o equivalenti.


c)    Inoltre, il controllore indipendente:

   dispone di un sistema di gestione della qualità interno documentato;

   dispone di un meccanismo per gestire in maniera trasparente i reclami o le lamentele.

8.    Processo di selezione e accordi istituzionali

La procedura di gara è aperta a tutte le istituzioni che dispongono delle capacità pertinenti, compresi organizzazioni senza scopo di lucro, istituzioni accademiche e istituti di ricerca.

La valutazione dell'offerta sarà trasparente e i criteri da applicare saranno resi pubblici. Il processo di selezione del controllore indipendente prevederà un'analisi di dovuta diligenza sui soggetti partecipanti alla procedura di gara, in conformità delle norme stabilite dal JMRC. La relazione di valutazione delle offerte sarà pubblicata.

La Guyana nomina il controllore indipendente se il JMRC non solleva obiezioni.


9.    Altri requisiti

Tra le ulteriori responsabilità del controllore indipendente figurano:

   dialogare con la società civile, i portatori di interessi indigeni, il settore privato, i ministeri e/o le agenzie governative in maniera tale da consentire ai portatori di interessi della Guyana di comprendere adeguatamente il lavoro svolto dal controllore indipendente e

   assumere, mediante un processo trasparente, una persona di contatto stabilita in Guyana.

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ALLEGATO VII

MISURE DI SOSTEGNO E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Il settore forestale in Guyana continua ad apportare un importante contributo all'economia nazionale, generando occupazione e favorendo la riduzione della povertà. Il settore forestale è altresì fondamentale, ai fini degli interventi previsti dall'agenda per lo sviluppo verde della Guyana, per attrarre risorse dalla comunità internazionale allo scopo di garantire la conservazione e l'utilizzo sostenibili delle sue risorse forestali. La Guyana, a complemento delle risorse della comunità internazionale, si impegna a includere finanziamenti provenienti da stanziamenti di bilancio nazionali al fine di sostenere lo sviluppo del comparto a valore aggiunto del settore.

Allo scopo di attuare il presente accordo in maniera efficace, la Guyana adotterà una serie di misure di sostegno, come indicato all'articolo 15 del presente accordo, in cooperazione con l'Unione e i suoi Stati membri e altri partner per lo sviluppo. Tali misure comprendono provvedimenti volti a:

1.    rafforzare le strutture di attuazione per garantire un coordinamento efficace;

2.    consolidare il quadro normativo e giuridico;

3.    sostenere lo sviluppo e l'operatività del GTLAS;

4.    sviluppare le capacità pertinenti;


5.    comunicare;

6.    monitorare l'applicazione dell'accordo;

7.    monitorare gli effetti dell'accordo;

8.    creare uno spazio dedicato al dialogo sui diritti fondiari, l'utilizzazione dei terreni e i conflitti;

9.    realizzare miglioramenti del mercato e lo sviluppo del settore e

10.    istituire un meccanismo di finanziamento per l'attuazione dell'accordo.

Le possibili misure di sostegno sono illustrate in appresso. Nelle prime fasi dell'attuazione del presente accordo, tali misure saranno ulteriormente definite nell'ambito di piani d'azione dettagliati.

1.    Rafforzare le strutture di attuazione per garantire un coordinamento efficace

Le strutture istituzionali saranno rafforzate per consentire un funzionamento e un coordinamento agili tra gli organismi governativi e non governativi coinvolti nell'attuazione del presente accordo, vale a dire il Segretariato FLEGT VPA, l'ente di coordinamento governativo e il gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione. In vista dell'attuazione, il sostegno allo sviluppo delle capacità all'interno di queste strutture sarà una priorità.


2.
   Consolidare il quadro normativo e giuridico

Parallelamente all'attuazione del GTLAS, la Guyana esaminerà il quadro normativo e giuridico applicabile al settore forestale, allo scopo di rafforzare e attuare tutte le politiche, le leggi, i regolamenti, gli statuti, le strategie, gli orientamenti, i provvedimenti volontari e i codici di buona prassi e condotta pertinenti. Le misure principali possono comprendere:

a)    riesaminare e migliorare l'efficienza del quadro normativo;

b)    riesaminare e migliorare la coerenza del quadro normativo;

c)    definire e attuare norme in materia di dovuta diligenza;

d)    definire e attuare norme in relazione al sistema di tracciabilità del legno (WTS);

e)    definire e attuare codici di buona prassi relativi al settore forestale e

f)    definire e incoraggiare l'attuazione di codici di buona prassi per i villaggi amerindi.


3.    Sostenere lo sviluppo e l'operatività del GTLAS

Il GTLAS si baserà su sistemi e strutture esistenti e già operativi in Guyana. È necessario un sostegno per potenziare i sistemi, al fine di garantire la verifica della conformità alla definizione di legalità di cui all'allegato II e ai controlli e alle procedure della catena di approvvigionamento di cui all'allegato V. Le misure di sostegno si concentreranno sulle azioni necessarie per realizzare la capacità funzionale di diversi ministeri e/o agenzie governative e sull'introduzione di un audit indipendente. Esse prevedono l'ampliamento e l'aggiornamento del WTS nonché l'istituzione della funzione di verifica della legalità, del sistema di licenze FLEGT, della funzione di audit indipendente e del meccanismo di reclamo.

3.1.    Catena di approvvigionamento (WTS)

La Guyana amplierà e aggiornerà il sistema di tracciabilità e verifica per garantire la disponibilità quasi in tempo reale delle informazioni lungo l'intera catena di approvvigionamento, allo scopo di assicurare la conformità ai requisiti del GTLAS di cui agli allegati II, IV e V. Tra i principali miglioramenti raccomandati del sistema esistente figurano:

a)    potenziare le banche dati interne della GFC;

b)    sviluppare e rendere operativa la banca dati informativa centrale (CID) per archiviare in modo sicuro i dati sulla conformità e le informazioni relative a ciascun FSO; 


c)    migliorare i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una trasmissione e uno scambio di dati e informazioni affidabili e sicuri (in particolare dalle zone periferiche) tra tutti i ministeri e le agenzie governative coinvolti nelle attività di verifica del GTLAS, nonché tra i diversi dipartimenti e unità della GFC coinvolti nell'attuazione dell'accordo;

d)    potenziare il WTS per consentire la trasmissione online di informazioni relative alla catena di approvvigionamento da parte degli FSO e

e)    potenziare il WTS per consentire la convalida e il controllo incrociato di dati riguardanti la catena di approvvigionamento da parte della GFC.

3.2.    Controllo e verifica

La Guyana mette a punto sistemi per la verifica della conformità a tutti gli indicatori di cui alla definizione di legalità e per i controlli della catena di approvvigionamento. Le misure principali possono comprendere:

a)    ampliare i ruoli e le competenze, anche mediante la definizione di procedure dettagliate, dell'attuale unità di audit interno della GFC, al fine di includervi l'audit degli elementi del GTLAS di competenza della GFC;

b)    contribuire al monitoraggio attivo del GTLAS mediante audit condotti dall'unità di audit interno e


c)    definire e attuare procedure per il controllo e la verifica della conformità alla definizione di legalità e ai controlli della catena di approvvigionamento.

3.3.    Rilascio di licenze

La Guyana istituisce un'unità e attua procedure dettagliate per il rilascio di licenze FLEGT e di certificati di esportazione, nonché per il necessario coordinamento tra le diverse agenzie. Tra i principali miglioramenti raccomandati del sistema esistente figurano:

a)    creare e definire l'assetto dell'unità del sistema informativo di gestione (MISU) affinché inserisca, verifichi, aggiorni e conservi i dati sulla conformità legale degli FSO' ai requisiti del GTLAS;

b)    creare e definire l'assetto dell'unità per la legalità e il commercio del legname (TLTU), responsabile del rilascio delle licenze FLEGT e dei certificati di esportazione;

c)    sviluppare il sistema di licenze FLEGT e

d)    creare e definire procedure con le altre agenzie coinvolte nel GTLAS, in particolare le autorità doganali, per garantire il buon funzionamento e l'efficienza della procedura di rilascio delle licenze per l'esportazione.


3.4.    Audit indipendente

Se il JMRC decide di non sollevare obiezioni, la Guyana stipulerà un contratto con un controllore indipendente affinché valuti il funzionamento del sistema, individui le possibili lacune e determini le azioni correttive necessarie per migliorare il funzionamento, la credibilità e l'efficienza del GTLAS.

3.5.    Meccanismo di reclamo

Il meccanismo di reclamo identificherà, registrerà e gestirà i casi di non conformità degli FSO agli obblighi di legge previsti nell'ambito del GTLAS fino a quando non saranno risolti. Le principali misure di sostegno necessarie per attuare il meccanismo di reclamo sono:

a)    definire e attuare procedure per la ricezione, la gestione e la risoluzione dei reclami relativi a tutti i ministeri e le agenzie governative coinvolti nel GTLAS. Il meccanismo dovrebbe consentire di ricevere, gestire e risolvere i reclami presentati dagli FSO e dal pubblico in generale, sia durante la fase di attuazione del GTLAS che durante la fase di rilascio delle licenze del VPA;

b)    mettere a punto un sistema efficace per la gestione dei reclami dei portatori di interessi, che garantisca che le preoccupazioni delle comunità e degli FSO possano essere espresse e comunicate all'organismo competente.


3.6.    Valutazione congiunta del GTLAS

Il GTLAS sarà sottoposto a una valutazione indipendente sulla base dei criteri definiti nell'allegato VIII, allo scopo di determinare se svolga correttamente la sua funzione e, di conseguenza, se il sistema di licenze FLEGT possa essere reso operativo.

4.    Sviluppare le capacità pertinenti

Tutte le parti coinvolte nell'attuazione del presente accordo in Guyana avranno bisogno di sviluppare alcune capacità, tra cui: formazione tecnica per i ministeri, le agenzie governative e il rispettivo personale, compreso il centro di formazione forestale (FTCI), il Segretariato FLEGT VPA, la GFC, l'autorità tributaria e il ministero del Lavoro; formazione e sviluppo di capacità amministrative per le associazioni di imprese forestali e villaggi amerindi; formazione per la società civile; formazione per gli FSO diversi da associazioni di imprese forestali e villaggi amerindi.


5.    Comunicare

La comunicazione è un aspetto importante dell'attuazione dell'accordo in quanto incoraggia il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, garantendo l'accesso del pubblico alle informazioni, promuovendo l'immagine del legname e del settore forestale della Guyana e pubblicizzando i vantaggi dell'accordo tra i portatori di interessi e il pubblico in generale. A tal fine, le principali misure per garantire una comunicazione efficace dei risultati e degli effetti del presente accordo possono comprendere: l'attuazione di una strategia di comunicazione; l'organizzazione di sessioni annuali di consultazione/sensibilizzazione a livello nazionale; la fornitura di aggiornamenti annuali sui progressi compiuti verso il raggiungimento delle tappe fondamentali dell'attuazione dell'accordo tramite il sito web della GFC, i forum dei social media, la stampa locale e sessioni radiofoniche a livello locale; la tenuta e l'aggiornamento regolare di un registro digitale dei riscontri forniti da tutti i portatori di interessi e lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio di informazioni che consenta di garantire coerenza nella divulgazione delle informazioni.

6.    Monitorare l'applicazione dell'accordo

Il comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC) ha la responsabilità generale di monitorare l'attuazione dell'accordo. Inoltre, altri portatori di interessi, anche in rappresentanza del settore privato, della società civile e delle popolazioni indigene, monitoreranno l'attuazione dell'accordo, contribuendo all'attuazione efficace del GTLAS. A tal fine, le misure principali possono comprendere il sostegno al gruppo di lavoro nazionale per l'attuazione e ai portatori di interessi, in rappresentanza anche del settore privato, della società civile e delle popolazioni indigene, affinché monitorino l'accordo e l'attuazione del GTLAS.


7.    Monitorare gli effetti dell'accordo

Monitorare gli impatti sociali, ambientali ed economici è necessario per garantire che l'accordo consegua gli obiettivi previsti. A tal fine, le principali misure di sostegno possono comprendere:

   la messa a punto di un sistema di monitoraggio o il miglioramento, se necessario, dei sistemi esistenti, compresi i valori di riferimento e gli indicatori concordati in relazione a elementi quali la gestione e la condizione delle foreste, i mezzi di sussistenza, la governance, la generazione di reddito, lo sviluppo economico e l'andamento del mercato, e

   la creazione e l'attuazione di sinergie tra l'accordo e il meccanismo REDD+.

Il JMRC istituisce un monitoraggio efficace secondo quanto indicato nell'allegato X.


8.    Creare uno spazio dedicato al dialogo sui diritti fondiari, l'utilizzazione dei terreni e i conflitti

Nonostante lo scopo del presente accordo non sia quello di affrontare questioni di natura fondiaria, un meccanismo di coordinamento che offra uno spazio dedicato al dialogo sul possesso fondiario, l'utilizzazione dei terreni e i conflitti ad essa relativi tra tutti i portatori di interessi contribuisce a rafforzare la governance e l'applicazione della legge. In tale contesto, i reclami vertenti su questioni che riguardano i terreni amerindi e che vengono sottoposte all'attenzione dei ministeri e/o delle agenzie governative nel quadro dell'attuazione del presente accordo saranno convogliati verso il meccanismo di reclamo e ricorso del progetto per la proprietà dei terreni amerindi attualmente in corso o la struttura che lo sostituirà alla fine del progetto. A tal fine sarà fornito sostegno al meccanismo di reclamo e ricorso e alla struttura che lo sostituirà.

9.    Realizzare miglioramenti del mercato e lo sviluppo del settore

9.1    Mercato internazionale

Per garantire che il settore forestale della Guyana continui a contribuire in modo determinante all'economia locale, generando opportunità di lavoro nelle zone urbane e rurali e favorendo la riduzione della povertà, durante lo sviluppo e la fase di rilascio delle licenze del GTLAS la Guyana elaborerà una strategia di marketing finalizzata a promuovere l'accesso dei prodotti forestali della Guyana al mercato dell'Unione.


9.2    Mercato interno

L'offerta di legno e di prodotti derivati legali e di qualità sul mercato interno è indispensabile per tutelarsi da eventuali attività illegali che possano pregiudicare l'attuazione dell'accordo. A tal fine, le principali misure possono comprendere: la valutazione degli ostacoli alla conformità legale presenti nel mercato interno; il miglioramento del quadro giuridico relativo al mercato interno; la definizione di politiche in materia di appalti pubblici e il consolidamento delle capacità e degli incentivi per garantire la conformità, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese.

10.    Istituire un meccanismo di finanziamento per l'attuazione dell'accordo

Per attuare l'accordo sarà necessario mobilitare risorse finanziarie. Per gli ambiti descritti nel presente allegato saranno definiti provvedimenti e bilanci dettagliati. Con il sostegno dell'Unione, la Guyana si adopererà congiuntamente e assieme ad altri donatori per ottenere l'accesso ai finanziamenti necessari. Le misure principali possono comprendere: l'elaborazione di una strategia di mobilitazione dei fondi per assicurare lo sviluppo del GTLAS e la collaborazione con il ministero delle Finanze per garantire che il bilancio operativo annuale dei singoli ministeri e agenzie governative coinvolti nell'attuazione del GTLAS permetta loro di adempiere gli obblighi che incombono loro in virtù del GTLAS, non appena tale sistema diverrà operativo.

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ALLEGATO VIII

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OPERATIVITÀ
DEL SISTEMA GUYANESE DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME (GTLAS)

CONTESTO

Prima che abbia inizio la concessione di licenze FLEGT per le esportazioni di legname verso l'Unione europea, verrà svolta una valutazione tecnica congiunta e indipendente del GTLAS. Tale valutazione tecnica congiunta esaminerà l'intero sistema per determinare se siano stati predisposti meccanismi per garantire che, nella pratica, il GTLAS funzioni e operi come previsto. La valutazione esaminerà la descrizione del sistema concentrandosi in particolare sulle eventuali revisioni dell'accordo in seguito alla ratifica. Le istruzioni relative alla valutazione tecnica indipendente saranno concordate tra le parti, in seno al comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC).

La valutazione tecnica riguarderà:

   la definizione di legalità, che elenca le normative della Guyana che occorre rispettare ai fini del rilascio di una licenza;

   il controllo della catena di approvvigionamento, allo scopo di garantire la tracciabilità del legno e dei prodotti derivati dalla foresta al punto di esportazione o di vendita sul mercato interno, nonché dal punto di importazione al punto di esportazione o di vendita sul mercato interno;



   le procedure di verifica, allo scopo di determinare la conformità a tutti gli elementi della definizione di legalità e il controllo della catena di approvvigionamento;

   le procedure di rilascio dei certificati di esportazione e delle licenze FLEGT e

   l'audit indipendente, allo scopo di garantire che il sistema funzioni come previsto.

Sulla base dell'esperienza maturata con altri accordi, la valutazione del GTLAS può essere effettuata seguendo un approccio graduale e iterativo, in modo tale da garantire che eventuali carenze e casi di non conformità al suddetto sistema rilevati durante la valutazione possano essere progressivamente affrontati mediante l'attuazione pianificata di misure correttive.

1.    DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale è definito sulla base del quadro giuridico vigente in Guyana, che disciplina:

   diritti di raccolta: l'assegnazione delle concessioni forestali e dei diritti legali per la raccolta di legname entro confini stabiliti sul piano giuridico;



   operazioni forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione e alle attività forestali, compreso il rispetto della legislazione pertinente in materia ambientale e sociale;

   diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri (o qualunque altro sistema tributario) direttamente connessi con la raccolta del legname e con i diritti di raccolta;

   altri utenti: eventualmente, il rispetto dei diritti fondiari o dei diritti di sfruttamento dei terreni e delle risorse detenuti da terzi, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;

   commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge relativi alle procedure commerciali e doganali.

Domande fondamentali

1.1.1.    Gli obblighi di legge sono ben definiti nel quadro della definizione di legalità?

1.1.2.    I principi, i criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione di legalità sono specificati?


1.1.3.
   I parametri di controllo utilizzati per accertare la conformità a ciascun principio e criterio di cui alla definizione di legalità sono basati specificamente su riferimenti giuridici documentati, nell'ambito del ministero o dell'agenzia governativa incaricati, che descrivono in che modo il parametro di controllo garantisce la conformità all'indicatore?

1.1.4    I parametri di controllo sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo? È possibile che si crei confusione in merito alla natura del parametro di controllo? Il parametro di controllo copre tutte le iterazioni o le pratiche concretamente attuate in termini delle entità e attività cui si applicano? Il parametro di controllo poggia su una base giuridica? Il parametro di controllo è adeguato e opportuno per appurare la conformità alla finalità dell'indicatore? Il parametro di controllo è attualmente utilizzato da operatori e autorità competenti?

1.1.5.    I ruoli e le competenze di tutti i portatori di interessi e delle agenzie di regolamentazione pertinenti sono chiaramente identificati per ogni criterio e indicatore?

1.1.6.    La definizione di legalità comprende le sezioni pertinenti del relativo quadro giuridico nazionale vigente? In caso negativo, perché alcune di queste sezioni pertinenti non sono incluse nella definizione?


1.1.7.    I portatori di interessi sono stati coinvolti nell'elaborazione della definizione di legalità?

1.1.8.    Gli obblighi di legge identificati durante le discussioni con i portatori di interessi sono stati inclusi nel GTLAS?

1.1.9.    La definizione di legalità è stata modificata in seguito alla ratifica dell'accordo? I parametri di controllo utilizzati per verificare la conformità a ciascun principio e criterio di cui alla definizione di legalità sono basati su riferimenti giuridici documentati, all'interno del ministero o dell'agenzia governativa incaricati, che descrivono in che modo il parametro di controllo garantisce specificamente la conformità all'indicatore?

1.2.0.    In caso di modifiche alla definizione di legalità, le domande principali comprenderanno quanto segue.

a)    Sono stati consultati tutti i portatori di interessi pertinenti in merito a queste modifiche, e gli eventuali cambiamenti successivamente apportati al sistema di verifica della legalità sono stati effettuati attraverso un processo che ha tenuto sufficientemente conto dei loro punti di vista?

b)    In caso di modifiche della definizione di legalità, tutte le revisioni soddisfano i requisiti di cui alle domande 1.1.1 e 1.2.0, lettera a)?


2.    CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del legno e dei prodotti derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento:

   dal punto di raccolta nella foresta al punto di esportazione;

   dal punto di raccolta nella foresta al punto di vendita sul mercato interno;

   dal punto di importazione al punto di vendita sul mercato interno e

   dal punto di importazione al punto di esportazione.

2.1.    Diritti di utilizzo

Le zone in cui sono stati concessi i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.


Domande fondamentali

2.1.1.    Il sistema di controllo della catena di approvvigionamento è sufficientemente solido da prevenire la commistione con materiali per i quali non sono assicurati diritti di sfruttamento validi?

2.1.2.    Il sistema di controllo assicura che gli FSO che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento dell'area forestale specifica?

2.1.3.    Le procedure per l'assegnazione dei diritti di raccolta e le informazioni su tali diritti e sui loro titolari sono disponibili al pubblico?

2.2.    Metodi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per tracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di vendita sul mercato interno o di esportazione che riguardano quanto segue:

   status giuridico degli FSO;

   accesso legale alla foresta;



   diritti legali per la raccolta;

   gestione della foresta e raccolta di legname (compreso il legname recuperato);

   attività post-raccolta (etichettatura dei tronchi e documentazione);

   trasporto di legno e di prodotti derivati;

   trasformazione del legno e dei prodotti derivati;

   vendita di legno e di prodotti derivati sul mercato interno;

   legno e prodotti derivati sequestrati, confiscati e abbandonati;

   esportazione di legno e di prodotti derivati;

   importazione di legno e di prodotti derivati;

   legno e prodotti derivati in transito a fini di esportazione;



   aspetti sociali, occupazionali e fiscali legati alle attività degli FSO;

   costituzione dell'FSO a norma di legge e adempimento degli obblighi fiscali e

   aspetti ambientali legati alle operazioni degli FSO.

La metodologia per identificare il legname può variare, spaziando dall'impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di commistione con legname sconosciuto o illegale.

Domande fondamentali

2.2.1.    Nel sistema di controllo sono identificati e descritti tutti i possibili tipi di operazioni relative alla catena di approvvigionamento e di fonti del legname?

2.2.2.    Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?

2.2.3.    La metodologia di verifica prevede un approccio credibile basato sul rischio per garantire che le sezioni della catena di approvvigionamento che presentano il più elevato rischio di commistione con legname sconosciuto o illegale siano oggetto di un'attenzione specifica? Nella pratica gli approcci basati sul rischio inclusi nelle metodologie di verifica sono attuati e funzionano come previsto?


2.2.4.    Nelle fasi della catena di approvvigionamento indicate di seguito i metodi di individuazione dell'origine del prodotto e di prevenzione del rischio di commistione con legname proveniente da fonti sconosciute sono stati definiti, documentati e attuati e funzionano in modo credibile?

   Legname eretto (inventario per le grandi concessioni);

   tronchi nella foresta;

   trasporto e immagazzinamento provvisorio (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori);

   arrivo allo stabilimento di trasformazione e immagazzinamento dei materiali;

   ingresso e uscita dallo stabilimento di trasformazione;

   immagazzinamento dei prodotti trasformati presso lo stabilimento di trasformazione;

   uscita dallo stabilimento di trasformazione e trasporto;

   arrivo al punto di esportazione.

2.2.5.    Quali organismi sono incaricati del controllo dei flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?


2.2.6.    Le procedure di controllo della catena di approvvigionamento sono chiaramente definite e comunicate ai pertinenti portatori di interessi? Nella pratica le procedure di controllo della catena di approvvigionamento sono attuate e funzionano come previsto?

2.3.    Gestione dei dati quantitativi

Esistono meccanismi affidabili ed efficaci per la misurazione e la registrazione dei quantitativi di legno e di prodotti derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta precise e affidabili del volume del legname eretto (se del caso) in ogni luogo di raccolta.

Domande fondamentali

2.3.1.    Nelle fasi della catena di approvvigionamento indicate di seguito, il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita, compresi, se del caso, i rapporti di conversione?

   Legname eretto (inventario per le grandi concessioni);

   tronchi nella foresta (presso aree di deposito);



   legname trasportato e immagazzinato (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori);

   arrivo allo stabilimento di trasformazione e immagazzinamento dei materiali;

   ingresso e uscita dalle linee di produzione;

   immagazzinamento dei prodotti trasformati presso lo stabilimento di trasformazione;

   uscita dallo stabilimento di trasformazione e trasporto;

   arrivo al punto di esportazione.

2.3.2.    Le funzioni dei sistemi informatici per la verifica della catena di approvvigionamento sono chiaramente definite?

2.3.3.    Se viene riammesso nella catena di approvvigionamento, il legname sequestrato e/o confiscato è gestito dal sistema al fine di garantire la previa adozione di tutte le misure necessarie per la regolarizzazione?

2.3.4.    L'assenza di un inventario pre-raccolta del legname eretto proveniente da piccole concessioni, foreste statali in fase di conversione e terreni amerindi e privati rappresenta un rischio concreto a fronte della possibilità di infiltrazioni di legname non verificato nella catena di approvvigionamento? In caso affermativo, in che modo viene affrontato tale rischio? È affrontato in maniera efficace?


2.3.5.    Quali organismi sono incaricati di registrare i dati quantitativi? Dispongono di risorse adeguate in termini di personale e apparecchiature? Gli organismi incaricati di registrare i dati quantitativi adempiono il loro mandato e le loro responsabilità?

2.3.6.    Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo tale da consentire la verifica tempestiva con le fasi precedenti e successive della catena di approvvigionamento? I dati registrati sono utilizzati per verificare i quantitativi rispetto alle fasi precedenti e successive?

2.3.7.    Quali informazioni sul controllo della catena di approvvigionamento sono rese disponibili al pubblico? In che modo i portatori di interessi possono accedere a tali informazioni?

2.4.    Separazione del legname di cui è stata verificata la legalità dal legname proveniente da fonti sconosciute

Domande fondamentali

2.4.1.    Quali misure di controllo si applicano per garantire che i materiali verificati e non verificati siano separati nella catena di approvvigionamento? Le misure di controllo sono applicate in maniera efficace?


2.5.    Legno e prodotti derivati importati

Esistono controlli adeguati per assicurare che il legno e i prodotti derivati di importazione provengano da fonti legali.

Domande fondamentali

2.5.1.    Quali elementi consentono di dimostrare che il legno e i prodotti derivati importati provengono da alberi abbattuti legalmente nel paese di origine? Tali elementi sono indicati in modo coerente e corretto?

2.5.2.    Qualora si utilizzi legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine? Le informazioni sul paese di origine sono sistematicamente incluse nella licenza FLEGT?

2.6.    Legname in transito

Esistono procedure e controlli adeguati per la gestione del legno e dei prodotti derivati in transito. Il sistema messo a punto impedisce che il legname in transito si mescoli con altre fonti di legname destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati o alla vendita.


Domande fondamentali

2.6.1.    Le procedure e i controlli messi a punto per gestire il legno e i prodotti derivati in transito sono chiari e adeguati?

2.6.2.    Vi sono procedure consolidate che garantiscono che il legname in transito non si mescoli con altre fonti di legname destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati o alla vendita in Guyana?

2.6.3.    Le procedure e i controlli sono attuati e funzionano in modo efficace come previsto? Vi sono procedure e controlli efficaci per garantire che il legname in transito non si mescoli con altre fonti di legname destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati o alla vendita in Guyana?

2.6.4.    Quali dati vengono registrati al fine di consentire una verifica successiva?

2.6.5.    Quali informazioni sul legno e sui prodotti derivati in transito sono messe a disposizione del pubblico? In che modo i portatori di interessi possono accedere a tali informazioni?


2.7.    Legno e prodotti derivati sequestrati e confiscati

Esistono procedure e controlli adeguati per garantire che il legno e i prodotti derivati sequestrati sospettati di violare le norme della legislazione forestale della Guyana siano gestiti in modo adeguato prima di entrare nella catena di approvvigionamento dopo la restituzione, la confisca e/o la vendita.

Domande fondamentali

2.7.1.    Esiste una definizione chiara di cosa si intende per legname sequestrato e confiscato?

2.7.2.    Le procedure e i controlli messi in atto per autorizzare la reimmissione nella catena di approvvigionamento del legname sequestrato e/o confiscato e l'esclusione dal sistema di licenze FLEGT sono efficaci?

3.    PROCEDURE DI VERIFICA

La verifica fornisce controlli sufficienti per garantire la legalità del legname. Essa deve essere abbastanza attendibile ed efficace per garantire che vengano individuate eventuali non conformità ai requisiti nella foresta o all'interno della catena di approvvigionamento e che vengano adottati provvedimenti rapidi.


3.1.    Organizzazione

La verifica viene svolta da un governo o un'organizzazione terza che dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed esperto e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi.

Domande fondamentali

3.1.1.    Il governo ha incaricato uno o più organismi di verifica dello svolgimento dei compiti di verifica? Il mandato (con le relative competenze) è chiaro e di pubblico dominio?

3.1.2.    L'organismo di verifica dispone di risorse adeguate per effettuare la verifica della legalità? Le risorse comprendono risorse umane e finanziarie, logistica, tecnologie dell'informazione, approvvigionamento energetico e connettività.

3.1.3.    L'organismo di verifica è operativo e in grado di svolgere i compiti di verifica richiesti?

3.1.4.    I ruoli e le competenze istituzionali sono chiaramente definiti e funzionali?


3.1.5.    L'organismo di verifica dispone di un sistema di gestione pienamente documentato che:

   garantisca che il suo personale sia in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie a tal fine?

   si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?

   comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interessi?

   assicuri la trasparenza del sistema?

   definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2.    Verifica rispetto alla definizione di legalità

Esiste una definizione chiara di ciò che deve essere verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli predefiniti e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.


Domande fondamentali

3.2.1.    La metodologia di verifica utilizzata dagli organismi di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e descrive chiaramente in che modo gli indicatori sono rispettati?

3.2.2.    L'approccio basato sul rischio è documentato mediante procedure pratiche ed esaustive?

3.2.3.    L'approccio basato sul rischio contribuisce in modo efficace alle verifiche basate sulla definizione di legalità?

3.2.4.    L'organismo incaricato delle verifiche:

   controlla documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche mediante controlli a campione)?

   raccoglie informazioni da portatori di interessi esterni?

   registra le sue attività di verifica?

3.2.5.    I risultati della verifica sono resi pubblici? In che modo i portatori di interessi possono accedere a tali informazioni?


3.2.6.    I risultati della verifica forniscono informazioni chiare e univoche circa il livello di conformità dell'indicatore (sì/no)?

3.3.    Verifica dei sistemi di controllo dell'intera catena di approvvigionamento

Esiste un chiaro ambito di criteri e indicatori da verificare che copre l'intera catena di approvvigionamento. La metodologia di verifica è documentata, assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e che copra tutti i criteri e gli indicatori compresi nell'ambito di applicazione, con controlli incrociati dei dati svolti periodicamente e tempestivamente in ciascuna fase della catena.

Domande fondamentali

3.3.1.    La metodologia di verifica copre pienamente ciascuna fase dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?

3.3.2.    Quali prove sono disponibili a dimostrazione del fatto che la verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento è stata applicata?

3.3.3.    Quale organismo è responsabile del controllo incrociato e della verifica dei dati? È dotato di risorse adeguate per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati? Le risorse comprendono risorse umane e finanziarie, logistica, tecnologie dell'informazione, approvvigionamento energetico e connettività.


3.3.4.    Esistono metodi per valutare il controllo incrociato tra legname eretto, legname raccolto e legname immesso nello stabilimento di trasformazione o nel punto di esportazione? In caso affermativo, i metodi sono efficaci nell'individuare i casi in cui i dati non corrispondono e consentono di darvi seguito e/o condurre ulteriori indagini?

3.3.5.    Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle segherie e in altri impianti? Questi metodi comprendono la specificazione e l'aggiornamento periodico dei rapporti di conversione? In caso affermativo, i metodi sono efficaci nell'individuare le discrepanze tra i flussi di dati e consentono di darvi seguito e/o condurre ulteriori indagini?

3.3.6.    Le tecnologie e i sistemi informatici utilizzati per conservare, verificare e registrare i dati sono sufficienti per garantire una verifica adeguata?

3.3.7.    Esistono sistemi di backup per garantire un rapido ed efficace recupero dei dati qualora si verifichi un evento catastrofico di grande impatto, quale un incendio o un difetto di funzionamento del sistema?

3.4    Meccanismi per la gestione dei reclami

Esistono meccanismi adeguati per la gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal processo di verifica.


Domande fondamentali

3.4.1.    Gli organismi di verifica dispongono di un meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati?

3.4.2.    Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere le obiezioni dei portatori di interessi e di rispondervi?

3.4.3.    Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi?

3.4.4.    Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) al successivo livello e come sono trattati?

3.5.    Meccanismi di gestione dei casi di non conformità

Esistono meccanismi adeguati per gestire i casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente.


Domande fondamentali

3.5.1.    Il sistema di verifica definisce un meccanismo per gestire i casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente? Tale meccanismo è efficace?

3.5.2.    I casi di non conformità e di correzione dei risultati delle verifiche o le altre azioni adottate sono adeguatamente registrati? Esiste anche una valutazione dell'efficacia di tali azioni?

3.5.3.    Sono stati messi a punto meccanismi per gestire i casi di non conformità e le relative conseguenze sul rilascio di licenze FLEGT e di certificati di esportazione? Tali meccanismi sono applicati nella pratica?

3.5.4.    Quali informazioni sui casi di non conformità riscontrati diventano di dominio pubblico?


4.    RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E VENDITA SUL MERCATO INTERNO

È stata nominata un'autorità di rilascio delle licenze che ha la responsabilità generale di rilasciare le licenze FLEGT e i certificati di esportazione. Le licenze FLEGT e i certificati di esportazione sono rilasciati per singoli carichi destinati all'Unione. I certificati di esportazione sono rilasciati solo per le esportazioni destinate a mercati diversi dall'Unione e sono stati messi a punto sistemi per verificare la legalità del legno e dei prodotti derivati immessi sul mercato interno.

4.1.    Assetto organizzativo

Domande fondamentali

4.1.1.    A quale organismo è affidato l'incarico di rilasciare le licenze FLEGT e i certificati di esportazione?

4.1.2.    Esistono procedure per garantire che solo il legname legale sia immesso nel mercato interno?

4.1.3.    Esistono controlli per garantire l'adeguatezza e l'efficacia di tali procedure?


4.1.4.    I ruoli dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT e certificati di esportazione sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?

4.1.5.    Sono definiti i requisiti di competenza e sono stabiliti controlli interni per il personale dell'autorità di rilascio delle licenze?

4.1.6.    L'autorità di rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere la sua attività? Le risorse comprendono risorse umane e finanziarie, logistica, tecnologie dell'informazione, approvvigionamento energetico e connettività.

4.2.    Rilascio di licenze FLEGT e di certificati di esportazione

Sono stati presi accordi adeguati per il rilascio di licenze FLEGT e di certificati di esportazione.

Domande fondamentali

4.2.1.    Le licenze FLEGT soddisfano le specifiche tecniche contenute nell'allegato IV?

4.2.2.    I ruoli e le competenze del personale dell'autorità di rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?


4.2.3.    Nella pratica le procedure dell'autorità di rilascio delle licenze sono applicate in modo efficace? Quali elementi probanti suffragano tale conclusione?

4.2.4.    Esistono registri adeguati delle licenze FLEGT e dei certificati di esportazione rilasciati? Esistono registri adeguati dei casi in cui le licenze FLEGT e i certificati di esportazione non sono stati rilasciati a causa della mancanza di conformità? I registri indicano chiaramente gli elementi probanti sulla cui base le licenze FLEGT e i certificati di esportazione sono rilasciati?

4.2.5.    È stato messo a punto un sistema per individuare e identificare i documenti legali contraffatti?

4.2.6.    Il sistema è efficace nell'individuare i documenti legali contraffatti?

4.2.7.    L'autorità di rilascio delle licenze dispone di procedure adeguate per garantire che, in base alle informazioni fornite da tutti i pertinenti ministeri e agenzie governative coinvolti nell'attuazione del GTLAS, ogni carico di legname rispetti le prescrizioni della definizione di legalità e i controlli della catena di approvvigionamento?

4.2.8.    I requisiti per il rilascio delle licenze sono stati chiaramente definiti e comunicati agli esportatori e agli altri portatori di interessi?


4.2.9.    Quale tipo di informazioni sulle licenze rilasciate diventa di dominio pubblico? In che modo i portatori di interessi possono accedere a tali informazioni?

4.2.10.    La Guyana ha messo a punto un sistema di numerazione delle licenze FLEGT che consente di distinguere le licenze FLEGT dai certificati di esportazione? L'autorità di rilascio delle licenze ha adottato tale sistema di numerazione?

4.2.11.    Il sistema di rilascio delle licenze consente la sostituzione di una licenza FLEGT in caso di smarrimento del documento?

4.2.12.    Il sistema di rilascio delle licenze consente la modifica della licenza FLEGT in uno o più dei casi seguenti:

   la destinazione o il destinatario del carico viene modificata o

   la discrepanza tra il volume/quantitativo effettivo del carico di legno e di prodotti derivati da esportare supera il 10 %?


4.3.    Domande sulle licenze FLEGT rilasciate

Esiste un meccanismo adeguato per gestire le richieste delle autorità competenti dell'Unione in relazione alle licenze FLEGT, come disposto nell'allegato III.

Domande fondamentali

4.3.1.    È stata prevista e assegnata una funzione di informazione sulle licenze presso l'autorità di rilascio delle licenze al fine, tra l'altro, di ricevere richieste dalle autorità competenti dell'Unione e di altre parti e di rispondervi?

4.3.2.    Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l'autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti dell'Unione?

4.3.3.    Esistono canali di comunicazione attraverso i quali i portatori di interessi guyanesi o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?


4.4.    Meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie

Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie riguardanti il rilascio di licenze. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Domande fondamentali

4.4.1.    Esistono un meccanismo e procedure documentate per gestire i reclami che sono messi a disposizione di tutti i portatori di interessi? Sono efficaci?

4.4.2.    Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) al successivo livello e come sono trattati?

5.    RESPONSABILITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

La GFC, cui è affidato il mandato ufficiale di gestire le risorse forestali nazionali della Guyana, è l'agenzia di coordinamento per l'attuazione del presente accordo. Tale compito è svolto in collaborazione con i ministeri e le agenzie governative coinvolti nell'attuazione del GTLAS e i cui mandati legali incidono sulla gestione sostenibile delle risorse forestali nazionali.


Domande fondamentali

5.1.1.    Esiste un meccanismo, ad esempio un protocollo d'intesa o altro, che disciplini i ruoli e le competenze degli altri ministeri e delle agenzie governative in relazione all'attuazione del presente accordo?

5.1.2.    I ministeri e le agenzie governative conoscono e comprendono le loro responsabilità legali?

5.1.3.    I ministeri e le agenzie governative dispongono di risorse adeguate per svolgere i compiti descritti nel presente accordo? Le risorse comprendono risorse umane e finanziarie, logistica, tecnologie dell'informazione, approvvigionamento energetico e connettività.

5.1.4.    È stato messo a punto un sistema per verificare che i ministeri e le agenzie governative assumano le responsabilità loro affidate ai sensi del presente accordo in modo adeguato ed efficace?

5.1.5.    È chiara la frequenza con la quale vengono svolte tali verifiche? A seguito di queste verifiche vengono redatte relazioni? Sono di dominio pubblico?

5.1.6.    Esiste un sistema che consente di utilizzare i risultati di queste verifiche per migliorare costantemente il GTLAS? Il sistema messo a punto funziona in modo efficace?


6.    I SISTEMI INFORMATICI DI ATTUAZIONE DEL GTLAS

Nel contesto dell'attuazione del GTLAS, la Guyana, prima di cominciare a rilasciare licenze FLEGT e certificati di esportazione, effettuerà in partenariato con l'Unione un aggiornamento completo dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) utilizzati nel quadro del GTLAS.

In particolare saranno sviluppati e implementati sistemi TIC per consentire una trasmissione e una condivisione quasi in tempo reale dei dati e delle informazioni sugli FSO tra la GFC e i ministeri e le agenzie governative coinvolti nell'attuazione del presente accordo.

Domande fondamentali

6.1.1.    Il sistema TIC consente una connettività (con funzionalità di cifratura efficaci) per la trasmissione di informazioni tra i dipartimenti e le unità della GFC, comprese le trasmissioni tra la sede centrale della GFC e le stazioni sul campo nonché tra una stazione sul campo e l'altra?

6.1.2.    Il sistema TIC utilizzato nell'attuazione del GTLAS consente l'accesso e lo scambio di dati e informazioni quasi in tempo reale tra la GFC e i ministeri e le agenzie governative coinvolti nell'attuazione del presente accordo?


6.1.3.    I ministeri e le agenzie governative sono in grado di facilitare, attraverso la formazione del personale e il potenziamento delle apparecchiature, la libera circolazione delle comunicazioni (compreso lo scambio di dati e informazioni) con la GFC?

7.    CONTROLLORE INDIPENDENTE

L'audit indipendente sarà messo a punto prima che il sistema di licenze FLEGT divenga operativo. Il suo obiettivo sarà di individuare eventuali carenze nel GTLAS, formulare costantemente raccomandazioni per migliorarlo e, di conseguenza, contribuire al funzionamento, alla credibilità e all'efficienza del GTLAS e del presente accordo in generale.

Domande fondamentali

7.1.1.    L'attuazione dell'audit indipendente è in linea con il quadro di riferimento di cui all'allegato VI?

7.1.2.    Il governo ha formulato orientamenti per l'audit indipendente, in linea con il quadro di riferimento di cui all'allegato VI, e li ha resi pubblici?


7.1.3.    Gli orientamenti indicano chiari requisiti sull'idoneità (cfr. allegato VI) delle organizzazioni a svolgere funzioni di audit indipendente per garantire l'imparzialità ed evitare conflitti di interessi?

7.1.4.    Gli orientamenti indicano procedure per accedere alle informazioni?

7.1.5.    Nella pratica i portatori di interessi possono accedere alle informazioni contenute nell'allegato IX?

7.1.6.    Gli orientamenti indicano procedure per la presentazione e la pubblicazione di reclami relativi al GTLAS e ad altri elementi dell'accordo?

7.1.7.    Sono state chiarite e stabilite le disposizioni sulla presentazione di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano all'audit indipendente?

7.1.8.    La metodologia impiegata per gli audit indipendenti si attiene alle migliori pratiche internazionali in conformità delle norme ISO 19011, ISO 17021 o equivalenti?


7.1.9.    La Guyana si è avvalsa dei servizi di un controllore indipendente in seguito alla decisione del JMRC di non sollevare obiezioni? Il JMRC non ha sollevato obiezioni in merito alla selezione del controllore indipendente e la Guyana ha stipulato un contratto con il controllore indipendente affinché svolga i compiti di verifica? Il mandato (con le relative competenze) è chiaro e di pubblico dominio?

7.1.10.    I ruoli e le competenze istituzionali dei ministeri e delle agenzie governative individuati nel GTLAS sono chiaramente definiti e applicati?

7.1.11.    Il controllore indipendente dispone di risorse adeguate per svolgere le verifiche rispetto alla definizione di legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?

7.1.12.    Il controllore indipendente dispone di un sistema di gestione pienamente documentato che:

   garantisca che il suo personale sia in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie a tal fine?

   si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?

   comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interessi?

   assicuri la trasparenza del sistema?

   definisca e applichi una metodologia di verifica?

________________



ALLEGATO IX

ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE
AL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

1.    INTRODUZIONE

Conformemente alle politiche della Guyana e dell'Unione in materia di gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali, le parti convengono che la disponibilità delle informazioni è essenziale ai fini dell'efficace attuazione del presente accordo. Le parti si impegnano pertanto a garantire un accesso costante alle informazioni, in modo da facilitare l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo. Le parti si impegnano altresì a garantire che le informazioni acquisite nell'ambito del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS) istituito ai sensi dell'accordo siano rese di dominio pubblico.

2.    INFORMAZIONI DA PUBBLICARSI A CURA DEL COMITATO CONGIUNTO DI MONITORAGGIO E RIESAME

2.1    Struttura e procedure alla base del funzionamento del comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC).


2.2    Verbali delle riunioni del JMRC e sintesi delle decisioni.

2.3    Informazioni sull'audit indipendente:

a)    quadro di riferimento per il controllore indipendente;

b)    manuale di procedure per l'audit indipendente;

c)    criteri di selezione del controllore indipendente;

d)    relazioni di sintesi del controllore indipendente.

2.4    Relazioni annuali prodotte dal JMRC, con informazioni riguardanti in particolare:

a)    i progressi compiuti dalla Guyana nell'attuazione di ciascuno degli elementi del GTLAS e in tutte le altre questioni afferenti l'attuazione dell'accordo;


b)    i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell'accordo, nonché le azioni da intraprendere entro un termine indicato nell'accordo e le relative misure complementari, da adottarsi prima che il sistema di licenze FLEGT divenga operativo;

c)    il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Guyana;

d)    le eventuali azioni da intraprendere per impedire l'esportazione verso mercati diversi dall'Unione o l'immissione sul mercato nazionale di legno e di prodotti derivati di origine illegale;

e)    i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati o che hanno transitato e sono stati trasbordati in Guyana;

f)    le eventuali misure adottate per impedire l'importazione di legno e di prodotti derivati di origine illegale, al fine di preservare l'integrità del sistema di licenze FLEGT;

g)    i casi di non conformità al GTLAS e le azioni intraprese in tali casi;


h)    i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nell'Unione ai sensi del sistema di licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione (da fornirsi a cura dell'Unione);

i)    i quantitativi di legno e di prodotti derivati esportati nell'Unione ai sensi del sistema di licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro di destinazione nell'Unione (da fornirsi a cura della Guyana);

j)    i casi e i quantitativi di legno e di prodotti derivati per cui sono stati necessari chiarimenti tra l'autorità di rilascio delle licenze della Guyana e le autorità competenti dell'Unione.

3.    INFORMAZIONI DA PUBBLICARSI A CURA DELLA GUYANA

La GFC pubblicherà e/o renderà periodicamente disponibili le informazioni e le relazioni pertinenti attraverso canali diversi. Le informazioni comprenderanno quanto indicato in appresso.


3.1.    Informazioni di carattere giuridico:

a)    testo dell'accordo con i rispettivi allegati e successive modifiche;

b)    quadro giuridico nazionale di cui all'allegato II;

c)    convenzioni e trattati internazionali ratificati;

d)    codice di buona prassi della GFC, orientamenti sul WTS e orientamenti per grandi e piccole concessioni;

e)    sezioni pertinenti del manuale di procedure afferenti le procedure di verifica di cui all'allegato V;

f)    qualunque testo giuridico o normativo riguardante l'allegato II o V adottato durante la fase di attuazione del GTLAS.


3.2.    Informazioni sulla produzione:

a)    produzione totale annua di legname in Guyana per tipo di prodotto;

b)    volumi annui trasformati per tipo di prodotto;

c)    volumi annui di tronchi esportati (in totale e verso l'Unione);

d)    volumi annui di legname esportato per tipo di prodotto (in totale e verso l'Unione);

e)    volumi annui di legname scambiato sul mercato interno per tipo di prodotto;

f)    volumi annuali di legname sequestrato e confiscato.

3.3.    Informazioni sull'assegnazione:

a)    elenco dei nomi degli FSO cui sono stati assegnati accordi di concessione forestale, locazioni agricole, permessi o licenze di estrazione e titoli per gli accordi di concessione forestale;


b)    informazioni supplementari sullo status di ogni grande e piccola concessione: contatti, descrizione della zona della concessione (mappa), status giuridico della concessione, durata;

c)    procedure della GFC per l'assegnazione delle concessioni forestali;

d)    orientamenti per l'assegnazione di permessi/locazioni/licenze/titoli da parte di altre agenzie, ove assegnati per terreni forestali statali;

e)    criteri per l'assegnazione delle concessioni forestali;

f)    mappa che riporta la localizzazione delle concessioni forestali con indicate le zone assegnate;

g)    carta di localizzazione delle aree disponibili per lo sfruttamento e termini per la presentazione delle domande;

h)    se del caso, informazioni sui titolari effettivi o sulle persone che esercitano un controllo effettivo sul titolare della concessione;

i)    elenco degli FSO autorizzati a commercializzare il legname recuperato o proveniente da foreste in fase di conversione;

j)    volumi annui del legname recuperato o proveniente da foreste in fase di conversione che viene raccolto.


3.4.    Informazioni sulla gestione:

a)    mandato, ruoli e competenze delle agenzie incaricate di gestire e controllare le concessioni;

b)    area delle concessioni forestali certificate;

c)    se del caso, valutazioni d'impatto ambientale e sociale;

d)    elenco dei ministeri e delle agenzie governative incaricati di svolgere verifiche ai sensi dell'allegato II;

e)    elenco delle grandi concessioni con piani di gestione approvati;

f)    elenco dei villaggi amerindi e delle zone forestali private;

g)    protocollo d'intesa che specifica i ruoli e le competenze dei ministeri e delle agenzie governative incaricati di svolgere verifiche sul GTLAS ai sensi dell'accordo.


3.5.    Informazioni sulla trasformazione:

a)    elenco degli FSO autorizzati a svolgere la trasformazione con i rispettivi contatti;

b)    volume annuo di tronchi trasformati per specie e tipo di prodotto.

3.6.    Informazioni sull'esportazione:

a)    dati sul legno e sui prodotti derivati importati in Guyana;

b)    dati sulle esportazioni verso l'Unione per specie, paese e volume per FSO;

c)    dati sui certificati di esportazione per i quali è stata presentata domanda, che sono stati rilasciati e che sono stati respinti.

3.7.    Informazioni sul GTLAS e sul monitoraggio:

a)    descrizione del GTLAS, compresi anche il quadro giuridico nazionale che ne disciplina l'attuazione e altre metodologie pertinenti;


b)    procedure per il rilascio di certificati di esportazione e di licenze FLEGT;

c)    elenco delle licenze FLEGT rilasciate;

d)    elenco delle domande per il rilascio di licenze FLEGT che sono state respinte;

e)    relazioni di verifica, che saranno disponibili su richiesta.

3.8.    Informazioni sulle autorità di rilascio delle licenze e sulle rispettive competenze specifiche nella divulgazione dei documenti di altri ministeri e agenzie governative.

4.    INFORMAZIONI DA PUBBLICARSI A CURA DELL'UNIONE

a)    Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche.

b)    Il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Guyana ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione.

c)    Quantitativi e valori annui di legno e di prodotti derivati importati nell'Unione dalla Guyana.


d)    Quantitativi totali e valore del legno e dei prodotti derivati, suddivisi per paese, importati nell'Unione con e senza licenze FLEGT.

e)    Tutte le relazioni disponibili elaborate nel quadro del progetto di monitoraggio indipendente del mercato (MIM).

f)    Informazioni aggiornate sulle norme dell'Unione relative al commercio di legname e al sostegno finanziario e tecnico connesso all'attuazione del VPA in Guyana.

g)    Elenco e contatti delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione responsabili delle licenze FLEGT e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno).

5.    INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

La GFC renderà disponibili le informazioni finanziarie riguardanti il settore forestale attraverso relazioni annuali che conterranno

   le entrate del settore forestale derivanti da pagamenti annuali, quali i diritti forestali e i diritti per ettaro; e

   in caso di controversie, le liquidazioni e il pagamento o meno di sanzioni.


6.    ALTRE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE

In aggiunta all'elenco di cui sopra, la GFC aggiorna e pubblica periodicamente tutte le informazioni pertinenti, comprese le relazioni sul settore forestale della Guyana, segnatamente in termini di governance e di conformità legale.

Inoltre il JMRC può raccomandare la pubblicazione di informazioni supplementari su proposta di una delle parti.

7.    METODI DI ATTUAZIONE

Il presente allegato è conforme alla legislazione della Guyana in materia di accesso del pubblico alle informazioni, in particolare la legge sull'accesso alle informazioni n. 21 del 2011 e la legge sulle foreste n. 6 del 2009.

Le informazioni di cui al presente allegato saranno rese disponibili con i seguenti mezzi:

a)    relazioni ufficiali;

b)    siti web della GFC e del consiglio per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti forestali, nonché sui siti web del ministero delle Risorse naturali, dell'agenzia governativa per l'informazione e di altre agenzie governative;


c)    piattaforma multilaterale dei portatori di interessi per l'attuazione;

d)    riunioni pubbliche;

e)    conferenze stampa;

f)    film e

g)    radio e televisione.

Saranno inoltre elaborate procedure per la gestione futura e l'aggiornamento delle informazioni di cui al presente allegato.

8.    STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Sarà messa in atto una strategia di comunicazione definita in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, la quale si baserà sui principi seguenti:

a)    le informazioni saranno accessibili gratuitamente o a prezzi ragionevoli;


b)    sarà reso disponibile un elenco dei documenti pubblici e accessibili;

c)    le informazioni saranno esatte e aggiornate;

d)    le informazioni saranno rese disponibili con tempestività;

e)    le informazioni saranno fornite nel formato idoneo alla pubblicazione;

f)    saranno elencati i metodi di comunicazione;

g)    il GTLAS sarà una delle principali fonti di informazione.

________________



ALLEGATO X

COMITATO CONGIUNTO DI MONITORAGGIO E RIESAME

1.    In conformità dell'articolo 20 del presente accordo è istituito il comitato congiunto di monitoraggio e riesame (JMRC).

2.    Le parti nominano i propri rappresentanti presso il JMRC.

3.    Il JMRC svolge le proprie attività conformemente al regolamento di procedura che il comitato stesso elabora e adotta.

4.    Le funzioni e i compiti del JMRC riguardano

a)    la gestione, il monitoraggio e il riesame dell'attuazione del presente accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente;

b)    la promozione del dialogo e lo scambio di informazioni fra le parti.


5.    Gestione del presente accordo

Il JMRC:

a)    effettua una valutazione indipendente della prontezza operativa del sistema guyanese di verifica della legalità del legname (GTLAS) secondo i criteri di cui all'allegato VIII. Tale valutazione determina se il GTLAS, che è alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato V, adempie adeguatamente le sue funzioni;

b)    propone la data in cui il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo a tutti gli effetti;

c)    riceve una notifica da una qualunque delle parti in caso di sospetta o comprovata elusione o irregolarità nell'attuazione del sistema di licenze FLEGT, individuando le eventuali azioni di seguito necessarie in conformità dell'articolo 12 del presente accordo;

d)    fissa e adotta un calendario per l'attuazione dell'accordo, nonché un quadro di monitoraggio e valutazione per seguire lo stato di avanzamento di tale calendario;

e)    riesamina e commenta il manuale delle procedure di controllo del legno e dei prodotti derivati importati e il manuale delle procedure di verifica del GTLAS, che include la metodologia e i criteri riguardanti gli approcci basati sul rischio di cui al GTLAS;


f)    esamina i reclami relativi al sistema di licenze FLEGT nel territorio di una o di entrambe le parti;

g)    tiene registri specifici al fine di monitorare tutte le modifiche apportate agli allegati del presente accordo e i verbali delle pertinenti riunioni con i gruppi di portatori di interessi. Tali registri sono tenuti dal momento della ratifica e per tutta la durata dell'accordo;

h)    formula raccomandazioni, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, anche in relazione allo sviluppo delle capacità e alla partecipazione del settore privato, della società civile e dei portatori di interessi indigeni;

i)    istituisce gruppi di lavoro, secondo necessità, per trattare eventuali aspetti dell'attuazione del presente accordo;

j)    redige e pubblica relazioni annuali sull'attuazione del presente accordo ai sensi dell'allegato IX, sulla base delle informazioni fornite dalle parti;

k)    riceve e discute le proposte di ambedue le parti intese a modificare il presente accordo o i relativi allegati, presenta raccomandazioni a ciascuna delle parti in merito a qualunque proposta di modifica del presente accordo e adotta eventuali modifiche degli allegati del presente accordo, in conformità dell'articolo 27 dello stesso;


l)    affronta qualunque altra questione afferente l'attuazione del presente accordo, a seguito della proposta di una o di entrambe le parti;

m)    in conformità dell'articolo 25 dell'accordo, persegue una soluzione accettabile, nel caso di una divergenza di opinioni tra le parti, in relazione all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

6.    Monitoraggio e riesame del presente accordo

Il JMRC:

a)    monitora i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato VII;

b)    garantisce che la valutazione degli impatti sociali, ambientali ed economici del presente accordo sia conforme alle buone pratiche e ai criteri da concordarsi tra le parti, e propone soluzioni adeguate a qualsiasi problema individuato da tale valutazione;

c)    garantisce il regolare svolgimento di valutazioni dell'attuazione del presente accordo, se del caso anche mediante controlli a campione;


d)    garantisce il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulla situazione dei mercati nazionale e internazionale a intervalli regolari, propone gli studi eventualmente necessari e raccomanda le azioni da intraprendere sulla base delle relazioni sull'analisi di mercato.

7.    Gestione dell'audit indipendente

Il JMRC:

a)    non solleva obiezioni alla nomina del controllore indipendente selezionato dalle parti e incaricato mediante contratto dalla Guyana, conformemente al quadro di riferimento per il controllore indipendente di cui all'allegato VI del presente accordo;

b)    se del caso, non solleva obiezioni al rinnovo del contratto del controllore indipendente;

c)    esamina le relazioni del controllore indipendente;

d)    propone le azioni da intraprendere per risolvere le questioni e dare seguito alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di audit indipendente;


e)    esamina i reclami presentati da terzi in relazione alle operazioni del controllore indipendente;

f)    approva il manuale di procedure elaborato e presentato dal controllore indipendente e approva la relazione di audit proposta dal controllore indipendente nel contesto delle procedure documentate;

g)    conviene sul calendario di lavoro del controllore indipendente e, se del caso, raccomanda ulteriori audit;

h)    esamina, commenta e approva i) le relazioni provvisorie del controllore indipendente e ii) la relazione di sintesi del controllore indipendente. Le relazioni annuali saranno rese pubbliche;

i)    se del caso, richiede al controllore indipendente un'ulteriore relazione specifica;

j)    monitora, secondo necessità, le misure correttive adottate dalle parti allo scopo di risolvere i problemi individuati dal controllore indipendente.

________________

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.
(3)    L'indicatore A.1.1.1 si applica a tutti gli operatori, indipendentemente dal loro status. Inoltre gli FSO dovranno rispettare almeno uno degli altri indicatori che corrispondono al loro status.
(4)    Gli orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno saranno aggiornati durante la fase di sviluppo del GTLAS. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul sistema di tracciabilità del legno in questa griglia di valutazione.
(5)    Nel presente allegato, la dicitura "relazione di verifica del WTS" è utilizzata come riferimento generico alle varie relazioni di cui alla sezione 3.4.4 dell'allegato V.
(6)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(7)    Le CMFA registrate con società di mutuo soccorso sono esentate dal soddisfare l'indicatore C.3.1.2.
(8)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo.
(9)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(10)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(11)    Il rispetto degli indicatori della presente griglia di valutazione dimostra la legalità della reimmissione del legno e dei prodotti derivati sequestrati nella catena di approvvigionamento.
(12)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(13)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(14)    Gli orientamenti sul WTS saranno aggiornati durante la fase di attuazione dell'accordo. La presente nota si applica ovunque siano menzionati gli orientamenti sul WTS in questa griglia di valutazione.
(15)    L'immissione in libera pratica è una procedura doganale dell'UE. Ai sensi dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), l'immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (in tal caso, la verifica dell'esistenza di una licenza FLEGT rientra fra dette misure); d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.
(16)    I terreni statali comprendono le zone forestali statali.
(17)    Sui terreni statali in fase di conversione, la GFC conduce un'ispezione pre-raccolta allo scopo di determinare l'ubicazione e la specie degli alberi designati per la raccolta commerciale.
(18)    La GFC può prevedere una deroga dall'obbligo relativo all'inventario pre-raccolta per gli FSO delle grandi concessioni in cui almeno il 25 % di un lotto (100 ha) sia interessato da attività di estrazione mineraria.
(19)    La GFC consentirà agli FSO di raccogliere alberi non inventariati (con il diametro di abbattimento richiesto) fino a un massimo del 10 % del piano operativo annuale per ogni lotto approvato dalla GFC. Di conseguenza, l'FSO deve approntare una nuova mappa che indichi chiaramente gli alberi non inventariati e trasmetterla alla GFC.
(20)    Taglio annuale consentito/taglio massimo consentito per le grandi concessioni o contingente approvato per le piccole concessioni.
(21)    Un registro di produzione è utilizzato come documento di accompagnamento allegato al permesso di rimozione o alla dichiarazione di rimozione di proprietà privata per registrare ulteriori informazioni relative alla produzione del legname e dei prodotti derivati dichiarati in tali documenti.
(22)    L'atto di vendita è rilasciato dall'FSO all'acquirente e contiene le informazioni seguenti: specie, fornitore, destinazione, timbro ufficiale (in caso di segheria/deposito di legname) e quantità (volume o lunghezza).
(23)    Un registro di produzione è utilizzato come documento di accompagnamento allegato al permesso di rimozione o alla dichiarazione di rimozione di proprietà privata per registrare ulteriori informazioni relative alla produzione del legname e dei prodotti derivati dichiarati in tali documenti.
(24)    Utilizzo dell'atto di vendita: si utilizza solamente se il legno e i prodotti derivati (per cui è stato corrisposto un diritto e il permesso di rimozione è stato restituito alla GFC) è stato venduto al livello delle zone forestali statali o di zone forestali private.
(25)    Una volta risolto il problema della non conformità relativo al legno e ai prodotti derivati sequestrati, la GFC rilascia un'autorizzazione allo svincolo. Se il legno e i prodotti derivati sono venduti all'asta e autorizzati a essere reimmessi nella catena di approvvigionamento, la GFC rilascia un'autorizzazione allo svincolo.
(26)    Si riferisce a segherie, depositi di legname o a una persona fisica, giuridica o entità che non lavora presso una segheria o un deposito di legname ma è autorizzato ad acquistare e vendere unicamente legno e prodotti derivati.
(27)    Gli FSO di grandi concessioni, piccole concessioni, terreni statali in fase di conversione, villaggi amerindi e terreni privati sono già registrati presso la GFC per condurre o consentire attività commerciali nel settore forestale.
(28)    Comprendono la domanda di esportazione di prodotti forestali, la domanda di certificato per la commercializzazione di legname, la domanda di certificato di esportazione e l'ESAD nel sistema ASYCUDA.
(29)    Il consiglio del villaggio può scegliere di accettare un risarcimento o lasciare che il caso sia sottoposto a un procedimento giudiziario. In ambedue i casi l'FMD riceverà una copia della relazione del consiglio del villaggio.
(30)    Qualora al momento del sequestro del legname non siano in corso progetti governativi, tale legno e prodotti derivati saranno immagazzinati in un luogo sicuro approvato dalla GFC per essere impiegati successivamente.
(31)    Convalida: il governo verifica le informazioni dichiarate dall'FSO per accertare l'esattezza della dichiarazione. Controllo incrociato: il governo raffronta le informazioni tra una fase e l'altra per verificare la tracciabilità.
(32)    Modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto, oppure dichiarazione mensile del deposito di legname.
(33)    Cfr. sezione 3 dell'allegato II per la definizione di FSO.
(34)    Modulo di dichiarazione del legname segato e del legname prodotto o modulo di dichiarazione dei tronchi segati e del legname prodotto, oppure dichiarazione mensile del deposito di legname.
(35)    Il tipo di pagamento include diritti, oneri e contributi.
(36)    Il tipo di pagamento include diritti, oneri e contributi.
(37)    Cfr. sezione 3 dell'allegato II per una definizione di FSO.
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