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Document 52022PC0189

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kuwait, Qatar)

COM/2022/189 final

Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 189 final

2022/0135(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Kuwait, Qatar)

{SWD(2022) 129 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nell'ambito del rafforzamento delle relazioni generali tra l'UE e il Golfo, l'UE dovrebbe ambire a un orientamento maggiormente strategico con questa regione, sviluppando un partenariato più solido, globale e multisettoriale. Lo status di esenzione dall'obbligo del visto svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il partenariato tra le due regioni, facilitando i contatti interpersonali e rafforzando gli scambi già ricchi sul piano politico, economico, della ricerca, dell'istruzione, della cultura e della società. In considerazione di ciò, l'UE continuerà a dialogare con i paesi del Golfo interessati all'esenzione dall'obbligo del visto per i viaggi verso l'UE per raggiungere in futuro la piena coerenza regionale sulla base dei criteri e della procedura stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1806 1 . Alla luce delle misure procedurali adottate finora e di una prima valutazione effettuata, le esenzioni dall'obbligo del visto proposte al momento per i cittadini del Kuwait e del Qatar rappresentano un passo avanti verso una coerenza regionale più solida nella regione del Golfo, a seguito dell'esenzione dall'obbligo del visto concessa agli Emirati arabi uniti nel 2014, che ha facilitato i contatti con tale paese.

Sia il Kuwait che il Qatar si sono dimostrati partner fondamentali per l'UE nella gestione delle crisi recenti. Esempi significativi di cooperazione recente sono il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli sforzi di vaccinazione nel contesto della pandemia di COVID-19, l'evacuazione dei cittadini dell'UE via Doha a seguito dell'ascesa al governo dei talebani in Afghanistan, il sostegno finanziario e i "buoni uffici" forniti dal Kuwait per agevolare l'assistenza umanitaria durante la guerra in Siria, nonché gli sforzi per affrontare le recenti minacce ibride contro l'Europa. Il Kuwait e il Qatar sono inoltre partner economici importanti per l'Unione, in particolare nel settore dell'energia e nel contesto degli obiettivi dell'UE per la diversificazione del proprio approvvigionamento energetico 2 .

I paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto vanno stabiliti procedendo a una valutazione caso per caso di vari criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. I criteri summenzionati attengono, in particolare, "all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità".

Il Kuwait e il Qatar sono a basso rischio di migrazione irregolare, stanno intensificando la cooperazione con l'UE in materia di sicurezza e rilasciano passaporti biometrici, necessari per i viaggi verso l'UE in esenzione dall'obbligo del visto. Il Kuwait e il Qatar sono importanti partner economici e commerciali per l'UE e partner vitali per l'Europa in un periodo caratterizzato dalle ripercussioni della COVID-19, dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, dalle conseguenze nell'ambito dell'approvvigionamento energetico e dalla mobilitazione globale a sostegno della Carta delle Nazioni Unite. Un'esenzione dal visto per i cittadini del Kuwait e del Qatar che si recano nell'UE andrebbe a vantaggio dell'economia dell'Unione, in particolare dell'industria del turismo. Sebbene permangano sfide nel settore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il Kuwait e il Qatar stanno attraversando processi di trasformazione sociale nell'ambito dei diritti delle donne e dei lavoratori, della libertà di religione e del dialogo interreligioso. Si ritiene che la prospettiva di un viaggio sostenibile in esenzione dall'obbligo del visto possa rafforzare le tendenze positive in questi paesi per quanto riguarda i progressi e le riforme nei settori citati.

Per quanto riguarda la coerenza regionale, l'impegno costante con gli altri paesi del Golfo soggetti all'obbligo del visto nei prossimi mesi, con l'obiettivo finale di ottenere l'esenzione dall'obbligo del visto con l'UE per tutti i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, potrebbe inoltre incoraggiare riforme positive simili. In tal senso, la Commissione avvierà a breve discussioni tecniche con questi partner sul rispetto dei criteri per l'esenzione dal visto ai sensi del regolamento sui visti. Inoltre, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, verrà perseguita l'adozione di norme più favorevoli per il rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità (fino a cinque anni) con questi partner, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, modificato dal regolamento (CE) 2019/1155. La proposta di digitalizzare la procedura di rilascio dei visti Schengen renderà tale procedura prevalentemente dematerializzata e svolta da remoto, quindi più efficiente sotto il profilo dei tempi e dei costi per i richiedenti.

La Commissione propone pertanto di modificare il regolamento (CE) 2018/1806 inserendo il Kuwait e il Qatar tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) 2018/1806 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il regolamento (UE) 2018/1806 si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Il Kuwait e il Qatar figurano attualmente tra i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806. Alle frontiere esterne tutti i viaggiatori dovrebbero essere sottoposti a controlli approfonditi nelle banche dati pertinenti 3 .

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806 4 , che attengono, in particolare, "all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità".

In seguito all'applicazione della proposta esenzione dall'obbligo del visto, nel caso in cui non sia garantita la piena reciprocità in materia di visti, qualora il regime di esenzione dall'obbligo del visto sia oggetto di abusi o in caso di abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto, possono essere applicati i meccanismi di reciprocità e sospensione di cui al regolamento (UE) 2018/1806 5 . Per rendere effettiva l'esenzione dall'obbligo del visto occorrerà che ciascuno dei due paesi concluda con l'UE un accordo di esenzione dal visto che preveda garanzie in relazione ai criteri di cui al regolamento (UE) 2018/1806.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta esenzione dall'obbligo del visto per il Kuwait e il Qatar è coerente con gli sforzi dell'UE volti a perseguire un partenariato più solido, strategico, globale e multisettoriale con la regione del Golfo. A tal fine deve essere adottata una comunicazione congiunta su un partenariato strategico con la regione del Golfo.

Il sistema di ingressi/uscite dell'UE (EES), che dovrebbe entrare in funzione nel settembre 2022, contribuirà a garantire un uso legittimo dell'esenzione dal visto da parte dei cittadini di paesi terzi. Inoltre, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che dovrebbe entrare in funzione nel maggio 2023, consentirà di sottoporre a un esame prima della partenza i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, contribuendo efficacemente a mantenere e a rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto costituirà uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Sussidiarietà, proporzionalità e scelta dello strumento

La necessaria modifica del regolamento (UE) 2018/1806 deve essere effettuata mediante un regolamento. Gli Stati membri non possono agire singolarmente per raggiungere l'obiettivo desiderato. Non sono disponibili altre opzioni (non legislative) per raggiungere tale obiettivo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

In sede del gruppo "Visti" si sono svolte discussioni con gli Stati membri sulla possibile revisione degli elenchi dell'UE dei paesi esenti dall'obbligo del visto e dei paesi soggetti all'obbligo del visto, nonché sulla metodologia e sull'ambito di applicazione di tale revisione. I requisiti per l'esenzione dall'obbligo del visto dell'UE sono stati discussi con i paesi interessati; entrambi, in varie occasioni, hanno espresso il loro interesse a ottenere tale esenzione per recarsi nell'UE.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

4.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto sarà direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore. Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Kuwait e il Qatar. La Commissione continuerà a monitorare attentamente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806 dopo l'entrata in vigore degli accordi di esenzione dall'obbligo del visto.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Si propone di modificare il regolamento (UE) 2018/1806 spostando il Kuwait e il Qatar dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni).    

2022/0135 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Kuwait, Qatar)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(2)I paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto sono stabiliti procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. Tali criteri attengono, in particolare, "all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità".

(3)Il Kuwait e il Qatar presentano un basso rischio di migrazione irregolare verso l'Unione e rilasciano passaporti biometrici conformi alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Negli ultimi anni la cooperazione in materia di sicurezza con tali paesi si è intensificata. Per quanto riguarda gli interessi economici, il Kuwait e il Qatar sono partner economici importanti per l'Unione, in particolare nel settore dell'energia. Sebbene permangano sfide nel settore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il Kuwait e il Qatar hanno subito trasformazioni e miglioramenti sociali nell'ambito dei diritti delle donne e dei lavoratori, della libertà di religione e del dialogo interreligioso, e si prevede che continuino a compiere progressi e riforme. I vantaggi a lungo termine dell'esenzione dall'obbligo del visto per l'UE possono rafforzare le tendenze positive nei settori citati.

(4)Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali paesi nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.

(5)L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del Kuwait e del Qatar non pregiudica l'applicazione delle misure restrittive dell'UE adottate sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE.

(6)L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del Kuwait e del Qatar non dovrebbe applicarsi prima della conclusione di accordi bilaterali di esenzione dall'obbligo del visto tra l'Unione e, rispettivamente, il Kuwait e il Qatar, in particolare al fine di garantire la piena reciprocità.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1806.

(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 7 . l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 8 .

(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 9 .

(11)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 10 .

(12)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:

a) al punto 1 dell'allegato I ("STATI"), sono eliminati i riferimenti al Kuwait e al Qatar;

b) nell'allegato II, il punto 1 ("STATI") è così modificato:

i) tra il riferimento a... e a.... è inserito il seguente riferimento:

"Kuwait (*)(**)"

(*) Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(**) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

ii)    tra il riferimento a... e a.... è inserito il seguente riferimento:

"Qatar (*)(**)"

(*) Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(**) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

La presidente    Il presidente

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno", 23.3.2022 (COM/2022/138 final),    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1649253932345&uri=CELEX%3A52022DC0138.
(3)    Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) 2017/458, del 15 marzo 2017, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1).
(4)    Considerando 4 del regolamento (UE) 2018/1806.
(5)    Rispettivamente articolo 7 e articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806.
(6)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(7)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(9)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
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