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Document 52022PC0187

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

    COM/2022/187 final

    Bruxelles, 25.4.2022

    COM(2022) 187 final

    2022/0130(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. In quanto centro dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione alle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727 ("regolamento Eurojust"). Tra le forme di criminalità di competenza di Eurojust figurano, tra l'altro, il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra (denominati collettivamente anche "crimini internazionali fondamentali").

    Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi sono motivi ragionevoli per ritenere che in Ucraina siano stati e siano tuttora commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il 2 marzo 2022 il Procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato l'avvio di un'indagine sulla situazione in Ucraina 1 . Anche le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito a crimini internazionali fondamentali, che sono sostenute e coordinate da Eurojust. Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per sostenere le indagini e le azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali, anche agevolando le attività delle squadre investigative comuni, come quella istituita da alcuni Stati membri e dall'Ucraina nel contesto delle attuali ostilità. Eurojust coopera inoltre con il Procuratore della Corte penale internazionale.

    Le autorità nazionali stanno raccogliendo prove dei crimini internazionali che potrebbero essere stati commessi in Ucraina. A causa delle ostilità in corso, le prove non possono essere conservate in condizioni di sicurezza in Ucraina, il che impone all'Unione di garantire con urgenza un luogo di back-up/conservazione. Pertanto, al fine di coordinare gli sforzi attualmente profusi dagli Stati membri per raccogliere prove, è necessario predisporre rapidamente un luogo di conservazione a livello centrale per le prove raccolte da agenzie e organi dell'Unione, nonché da autorità nazionali e internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile. Tuttavia il regolamento Eurojust, pur prevedendo che Eurojust sostenga l'azione degli Stati membri nelle indagini e nelle azioni penali relative a forme gravi di criminalità, non consente esplicitamente a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare dette prove in relazione a tale finalità.

    Per svolgere i suoi compiti Eurojust ha istituito un sistema automatico di gestione dei fascicoli che contiene dati non personali e i dati personali di cui all'allegato II del regolamento Eurojust. Tale sistema mira principalmente a prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza. Il regolamento Eurojust limita l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli agli archivi di lavoro temporanei, con l'obiettivo di sostenere il seguito ai casi in corso, e a un indice 2 . È vietato il trattamento dei dati personali al di fuori del sistema automatico di gestione dei fascicoli 3 . Nel coordinare e sostenere indagini e azioni penali, Eurojust può conservare temporaneamente e scambiare prove conformemente alle norme stabilite nel regolamento.

    La Commissione ha già proposto di rafforzare l'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust per quanto riguarda le attività di Eurojust in materia di indagini e azioni penali relative ai reati terroristici. Il 1° dicembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta volta a migliorare il funzionamento del registro giudiziario europeo antiterrorismo presso Eurojust 4 . Nell'ambito di tale proposta sono previsti la modernizzazione del sistema automatico di gestione dei fascicoli e la digitalizzazione dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust.

    I recenti avvenimenti connessi all'aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno ulteriormente dimostrato l'impellente necessità di andare oltre l'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. A causa della portata degli eventi e della grande quantità di prove che devono essere conservate in caso di commissione di crimini internazionali fondamentali, compresi quelli probabilmente commessi in Ucraina, l'attuale architettura per il trattamento dei dati presso Eurojust non è adeguata a raccogliere, preservare e analizzare prove relative a siffatti crimini.

    In tale contesto la presente proposta mira a consentire a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare le prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi nonché, ove necessario e opportuno, consentirne lo scambio o metterle in altro modo a disposizione delle autorità giudiziarie competenti, nazionali o internazionali. La raccolta di prove non equivale a conferire a Eurojust un ruolo esecutivo in quanto autorità inquirente, che non rientrerebbe nel suo mandato, bensì mira a garantire che Eurojust possa ricevere e conservare a livello centrale le prove provenienti da fonti diverse. Eurojust può così sostenere in modo più efficace il lavoro di costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle procure competenti. A tal fine la presente proposta prevede l'istituzione di un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli. In considerazione della natura sensibile dei dati personali in questione, il loro trattamento, compresi la raccolta, la preservazione, l'analisi e lo scambio, deve rispettare le norme più elevate in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

    Le prove decisive di crimini internazionali fondamentali sono solitamente disponibili sotto forma, tra l'altro, di registrazioni audio, video e fotografie. Anche le immagini satellitari possono rivelarsi utili per dimostrare la commissione di tali crimini. Per questo motivo la presente proposta intende anche estendere le categorie di dati che Eurojust può trattare legalmente, includendovi i video e le registrazioni audio nonché le immagini satellitari e tutte le fotografie pertinenti. Al fine di consentire alle autorità giudiziarie nazionali e internazionali di beneficiare del pieno sostegno che Eurojust può fornire nelle indagini in corso sui crimini internazionali fondamentali nel contesto dell'aggressione contro l'Ucraina, è necessario adottare con urgenza le modifiche del regolamento Eurojust previste nella presente proposta.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui siano adottate misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità.

    La proposta è stata adottata all'indomani dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, in quanto è apparso subito chiaro che l'attuale quadro giuridico di Eurojust necessita di modifiche mirate per consentire a Eurojust di conseguire al meglio gli obiettivi di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione ai crimini internazionali fondamentali commessi dalle parti coinvolte nel conflitto.

    La proposta fa seguito alla proposta di modifica del regolamento Eurojust e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, adottata il 1° dicembre 2021. Le due proposte condividono lo stesso obiettivo di consentire a Eurojust di svolgere il suo ruolo più forte previsto dal regolamento Eurojust nel sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale contro forme gravi di criminalità.

    Le due proposte sono complementari in quanto riguardano forme di criminalità diverse (crimini internazionali fondamentali e reati terroristici) e prevedono modifiche diverse dell'architettura di Eurojust per il trattamento dei dati. La proposta relativa al registro antiterrorismo mira a integrare meglio tale registro nel quadro giuridico e tecnico di Eurojust, in modo che Eurojust sia in grado di individuare i collegamenti tra indagini e azioni penali parallele contro i reati terroristici. La presente proposta intende consentire a Eurojust di raccogliere, preservare, analizzare e, ove necessario e opportuno, scambiare prove dei crimini internazionali fondamentali, prevedendo l'istituzione di un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli. I negoziati e il testo della proposta relativa al registro antiterrorismo dovranno essere allineati alla presente proposta.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La reazione dell'Unione all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha riguardato diverse politiche dell'Unione, ad esempio la rapida adozione da parte di quest'ultima di un ampio e solido pacchetto di misure restrittive. L'Unione ha smesso di trattare la Russia come nazione più favorita nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e ha annunciato un pacchetto di emergenza di quasi 550 milioni di EUR per far fronte alle conseguenze umanitarie dell'invasione. Tutte queste azioni, nonché la presente proposta, mirano a garantire che l'Unione sia dotata di strumenti adeguati per affrontare, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, le conseguenze dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina (compresa la responsabilità penale per i crimini internazionali fondamentali commessi nel contesto del conflitto). Lo scopo ultimo di tutte queste azioni è ripristinare la pace, la cui promozione è il primo degli obiettivi dell'Unione.

    La proposta è coerente con i ruoli complementari di Europol ed Eurojust. Europol sostiene e rafforza l'azione delle autorità di contrasto competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, mentre Eurojust svolge un ruolo analogo nei confronti delle autorità giudiziarie. Europol ha inoltre istituito il progetto di analisi sui crimini internazionali fondamentali. Attraverso l'istituzione di tale progetto di analisi, Europol mira a sostenere le autorità competenti degli Stati membri, i terzi e le organizzazioni nella prevenzione di crimini internazionali quali genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e nella lotta contro di essi, ad esempio mediante l'analisi di informazioni e intelligence relative a tali crimini. Eurojust ed Europol si coordineranno e coopereranno nell'ambito dei rispettivi mandati, anche aggiornando l'accordo operativo firmato nel 2010 al fine di aumentare la loro efficacia nella lotta contro le forme gravi di criminalità, che rientra nelle rispettive competenze, ed evitare duplicazioni delle attività e delle risorse.

    La proposta tiene inoltre conto dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati e lo rispetta pienamente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 85 TFUE costituisce la base giuridica del regolamento Eurojust, che la presente proposta intende modificare. L'articolo 85 TFUE prevede che Eurojust sia disciplinata mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Il regolamento Eurojust stabilisce le norme relative all'istituzione e al funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel cui ambito è adottata la presente proposta, è un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    I crimini internazionali fondamentali, anche se commessi in un solo paese e al di fuori dell'Unione, hanno vaste implicazioni per la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Conformemente al principio di complementarità, qualora uno Stato non intenda o non possa realmente intraprendere indagini o azioni penali contro tali crimini nonostante sia competente a farlo, la Corte penale internazionale può indagare e perseguire tali crimini, purché siano di sua competenza.

    La sola azione a livello nazionale non può quindi garantire l'efficace perseguimento dei crimini internazionali fondamentali. Gli Stati membri devono collaborare per indagare e perseguire tali crimini e affrontare le sfide comuni. Tra queste rivestono particolare rilevanza le sfide connesse alla raccolta, preservazione e analisi delle prove relative ai crimini internazionali fondamentali, così come quelle relative all'accesso a tali prove e al loro scambio da parte delle autorità nazionali e internazionali che possono indagare e perseguire i crimini in questione. In quanto agenzia dell'Unione per la cooperazione giudiziaria penale, Eurojust è una forte espressione dell'impegno degli Stati membri di assicurare alla giustizia, attraverso la collaborazione, gli autori di questi crimini efferati. Eurojust è nella posizione ideale per raccogliere, preservare e analizzare tali prove e, ove necessario e opportuno, consentirne lo scambio o metterle in altro modo a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali o internazionali competenti, compresa la Corte penale internazionale. In linea con il regolamento Eurojust, tali autorità giudiziarie comprendono le procure.

    Vi è pertanto una specifica necessità di azione a livello dell'Unione. La presente proposta prevede misure che hanno un'intrinseca dimensione europea. Esse intendono migliorare la capacità di azione di Eurojust e consentire a quest'ultima di conseguire il suo obiettivo fondamentale di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'Unione, in linea con il principio di sussidiarietà.

    Proporzionalità

    Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. I problemi trattati nella presente proposta richiedono un sostegno a livello dell'Unione affinché gli Stati membri possano affrontarli efficacemente. La proposta mira a garantire che Eurojust, oltre ai suoi attuali compiti e poteri e fatti salvi gli stessi, possa anche raccogliere, preservare e analizzare prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra e, ove necessario e opportuno, scambiarle o metterle in altro modo a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali e internazionali competenti, compresa la Corte penale internazionale; pertanto essa non riguarda tutte le altre forme gravi di criminalità che Eurojust è competente a trattare conformemente al regolamento Eurojust. Senza le modifiche suggerite dalla presente proposta, Eurojust potrebbe non essere in grado di svolgere il suo ruolo chiave nel sostenere e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri nelle indagini e nell'azione penale contro i crimini internazionali fondamentali.

    La presente proposta introduce modifiche minime al regolamento Eurojust che non ne mutano la struttura né alterano il funzionamento di Eurojust. Gli attuali poteri e compiti di Eurojust restano invariati. Le modifiche proposte rafforzano il ruolo di Eurojust come già previsto dal regolamento e tengono conto della sensibilità dei dati da trattare e della necessità di garantirne la protezione. Pertanto, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questo obiettivo.

    Scelta dell'atto giuridico

    La proposta modifica il regolamento Eurojust. L'articolo 85 TFUE costituisce la base giuridica del regolamento Eurojust e prevede che Eurojust sia disciplinata mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Assunzione e uso di perizie

    La Commissione ha adottato con urgenza la presente proposta a seguito di vari scambi, su base bilaterale o nel contesto di riunioni collettive, con Eurojust e le autorità nazionali coinvolte nelle indagini sui crimini internazionali fondamentali, nonché con le organizzazioni della società civile e altre entità dell'Unione. Tutte le parti hanno sottolineato la necessità di conservare le prove a livello centrale, nonché le attuali limitazioni del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust e il loro impatto sulla capacità di Eurojust di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione ai crimini internazionali fondamentali, compresi quelli che possono essere commessi nel contesto delle attuali ostilità in Ucraina.

    Inoltre nel 2021, nel contesto della preparazione della proposta sullo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo 5 , è stata condotta un'ampia consultazione che ha confermato la necessità di migliorare il sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust.

    Entro la data di pubblicazione della presente proposta, Eurojust ha partecipato a tutte le sei riunioni della task force "Freeze and Seize" della Commissione, istituita all'inizio di marzo 2022 per garantire il coordinamento tra gli Stati membri nell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione nei confronti di persone e società russe e bielorusse alle quali si applicano sanzioni dell'UE e per esaminare la possibile interazione tra misure restrittive e misure di diritto penale.

    La Commissione ha partecipato alle due riunioni straordinarie della rete sul genocidio, il cui segretariato è ospitato presso Eurojust, dedicate alla situazione in Ucraina (11 marzo 2022 e 5 aprile 2022), in cui è stata espressa tra l'altro la necessità di una conservazione delle prove a livello centrale, anche da parte del Procuratore della Corte penale internazionale. Le stesse questioni sono state sollevate anche in varie riunioni del collegio e del comitato esecutivo di Eurojust.

    Valutazione d'impatto

    Data l'eccezionale urgenza non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto e l'obbligo pertinente è stato revocato. Ciò detto, la proposta è diretta unicamente a migliorare ulteriormente la capacità di Eurojust di conseguire gli obiettivi stabiliti nel regolamento Eurojust, istituendo una soluzione tecnica aggiornata all'interno di Eurojust per sostenere le autorità degli Stati membri nell'affrontare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La proposta non modifica i principi fondamentali che sono alla base del funzionamento di Eurojust e il quadro giuridico esistente sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, né limita in alcun modo i poteri e i compiti attuali di Eurojust. Gli effetti previsti delle modifiche proposte sono molto limitati, in quanto la proposta introduce solo un compito supplementare specifico per Eurojust. Essa consente una funzionalità limitata nell'attuale architettura complessiva di Eurojust e riguarda solo una delle trenta forme gravi di criminalità che Eurojust è competente a trattare. Una valutazione della coerenza dei ruoli complementari di Eurojust ed Europol sarà effettuata nell'ambito del regolamento Eurojust in vigore. Entro il 13 dicembre 2024 la Commissione effettuerà una valutazione indipendente dell'attuazione del regolamento Eurojust e delle attività di Eurojust, in linea con l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento Eurojust.

    Diritti fondamentali

    Data l'importanza del trattamento dei dati personali a fini di contrasto e per le attività di sostegno di Eurojust, la proposta sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 6 e il diritto al rispetto della vita privata 7 . Ciò riveste particolare importanza in quanto la proposta comporta il trattamento di dati personali operativi relativi a indagini e azioni penali.

    La proposta chiarisce che le disposizioni vigenti del regolamento Eurojust che stabiliscono il solido regime di protezione dei dati di Eurojust si applicano al sistema automatico di gestione e conservazione dei dati in cui saranno analizzate e preservate le prove relative a crimini internazionali fondamentali, ad eccezione delle norme direttamente connesse alla progettazione tecnica del sistema automatico di gestione dei fascicoli, vale a dire gli archivi di lavoro temporanei e l'indice. A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento Eurojust, tali disposizioni comprendono anche le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725.

    La proposta prevede inoltre che Eurojust consulti innanzitutto il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) previo ricevimento di una notificazione del responsabile della protezione dei dati contenente almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità al regolamento Eurojust, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone coinvolte. Il GEPD sarà consultato.

    La proposta prevede che il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetti le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta avrebbe un impatto sul bilancio di Eurojust e sul suo fabbisogno di personale. Secondo la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta, si stima che per il periodo 2022-2027 sarebbero necessari ulteriori 15,705 milioni di EUR per consentire a Eurojust di svolgere i compiti previsti dalla presente proposta. Sono compresi i costi per l'istituzione e la gestione del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati (circa 500 000 EUR all'anno) e per le risorse umane necessarie per gestirlo.

    Si stima che sarebbero necessari 16 posti supplementari, tra cui esperti in materia di cooperazione giudiziaria, giuristi linguisti, analisti, esperti giuridici, funzionari per la sicurezza delle TIC, funzionari di collegamento con la Corte penale internazionale e le organizzazioni della società civile e funzionari amministrativi. Data l'urgenza della situazione tali posti dovrebbero essere occupati quanto prima.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La raccolta, la preservazione e l'analisi delle prove dei crimini internazionali fondamentali sono solitamente effettuate da un'ampia gamma di portatori di interessi diversi, come avviene attualmente nel contesto delle ostilità in corso in Ucraina: autorità nazionali, organi dell'Unione, comprese le agenzie GAI, missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, organizzazioni internazionali ed entità private, comprese le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile.

    In tale contesto Eurojust dovrebbe essere in grado di centralizzare le prove a disposizione delle autorità pubbliche, applicando nel contempo le norme più elevate in materia di sicurezza e tracciabilità. Tali informazioni e prove (fisiche ed elettroniche) potrebbero essere utilizzate sia per procedimenti penali dinanzi ai tribunali nazionali sia per azioni penali da parte della Corte penale internazionale o di qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine. La proposta non intende tuttavia introdurre alcun obbligo per le autorità nazionali di condividere tali informazioni e prove.

    L'articolo 1, punto 1, estende espressamente le funzioni operative di Eurojust per quanto riguarda la raccolta, l'analisi, la preservazione e la condivisione di prove a sostegno di indagini e azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali, in particolare genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento Eurojust. Il sostegno analitico fornito da Eurojust è uno dei principali compiti operativi che Eurojust già esercita ed è ulteriormente rafforzato dalla presente proposta. Eurojust può sostenere le autorità competenti degli Stati membri nell'analisi delle prove, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'autenticità e dell'affidabilità delle prove relative a fatti oggetto di indagini e azioni penali in corso, comprese quelle sostenute da Eurojust, al fine di garantire la successiva ammissibilità di tali prove presso i tribunali nazionali o internazionali o meccanismi equivalenti. Ai sensi del regolamento Eurojust, Eurojust può già trasmettere prove alle autorità nazionali competenti e alle organizzazioni internazionali, conformemente alle disposizioni che stabiliscono il suo quadro di protezione dei dati, e conservare temporaneamente tali prove a sostegno delle indagini e delle azioni penali nazionali. L'articolo 1, punto 1, chiarisce che il quadro vigente si applica anche alle prove raccolte, conservate e analizzate nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

    Poiché l'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust non ha la capacità tecnica di centralizzare in modo efficiente e sicuro le prove dei crimini internazionali fondamentali, l'articolo 1, punto 2, mira a fornire a Eurojust i mezzi operativi per svolgere i suoi compiti di sostegno e coordinamento in relazione a tali reati in attesa dell'istituzione e del pieno funzionamento del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ciò consentirebbe a Eurojust di svolgere anche in anticipo i compiti di cui sopra, anche per quanto riguarda i crimini internazionali fondamentali probabilmente commessi in Ucraina. Questa disposizione tiene conto della sensibilità dei dati da trattare e della necessità di garantirne la protezione.

    Le prove decisive dei crimini internazionali fondamentali sono solitamente disponibili sotto forma di registrazioni audio e video. Anche le immagini satellitari possono rivelarsi utili per dimostrare la commissione di tali crimini. Per questo motivo appare necessario estendere le categorie di dati che Eurojust può trattare legalmente e modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento Eurojust (articolo 1, punto 3).

    2022/0130 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

    vista la proposta della Commissione europea,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni.

    (2)Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1727, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati nell'allegato I di tale regolamento.

    (3)Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi è una base ragionevole per ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano tuttora commessi in Ucraina crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

    (4)Tenuto conto della gravità della situazione, l'Unione dovrebbe adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire che coloro che hanno commesso tali crimini in Ucraina siano ritenuti responsabili.

    (5)Le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito agli eventi in Ucraina, avvalendosi se del caso del sostegno di Eurojust. Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione con l'Ucraina il 27 giugno 2016. Conformemente a tale accordo, un magistrato di collegamento ucraino è distaccato presso Eurojust per facilitare la cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina. 

    (6)In base allo Statuto di Roma 9 , la Corte penale internazionale può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone responsabili dei più gravi crimini di portata internazionale, indicati nello Statuto stesso. La giurisdizione della Corte penale internazionale è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato l'avvio un'indagine sulla situazione in Ucraina.

    (7)A motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della Corte penale internazionale, il coordinamento e lo scambio delle prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la Corte penale internazionale o con altri organi giurisdizionali o meccanismi istituiti a tal fine, è importante per garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra e ai reati connessi, compresi quelli che possono essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità.

    (8)Per garantire che le prove e le migliori pratiche relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra siano condivise con le autorità giudiziarie nazionali e internazionali, Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. A tal fine Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la Corte penale internazionale e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe anche agevolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della Corte penale internazionale o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi.

    (9)Le prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra non possono essere conservate in condizioni di sicurezza nel territorio in cui sono in atto le ostilità, come nel caso delle prove connesse alle ostilità in corso in Ucraina. È pertanto necessario conservarle a livello centrale. Anche le prove raccolte da agenzie e organi dell'Unione e da autorità internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile, possono richiedere una conservazione a livello centrale in modo da essere accessibili alle autorità giudiziarie competenti.

    (10)Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale sostegno comprende la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove per quanto riguarda la loro ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali e la loro attendibilità.

    (11)Raccogliendo, preservando e analizzando le prove relative a crimini internazionali fondamentali, nonché, ove necessario e opportuno, consentendone lo scambio, Eurojust può sostenere la costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle autorità nazionali e internazionali competenti. Tali prove possono essere particolarmente utili per accertare l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni.

    (12)È opportuno istituire un nuovo sistema temporaneo di conservazione che permetta tale conservazione, analisi e preservazione. Data l'impellenza di conservare questo tipo di prove, è necessario che finché il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non sarà pienamente operativo Eurojust conservi dette prove in un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Le norme generali contenute nel capo specifico del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali operativi dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche sulla protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) 2018/1727. Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati dovrebbe essere integrato nel nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, che dovrebbe essere istituito nel quadro della proposta di regolamento relativo allo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo 10 .

    (13)La conservazione, l'analisi e la preservazione delle prove in relazione al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati, nonché la loro accessibilità da parte delle autorità giudiziarie competenti ove necessario e opportuno, dovrebbero rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, conformemente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (14)Immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio possono essere utili per dimostrare la commissione di un genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trattare e conservare detti dati in relazione a tale finalità.

    (15)Eurojust ed Europol dovrebbero cooperare strettamente nell'ambito dei rispettivi mandati, in particolare per quanto riguarda il trattamento e l'analisi delle informazioni nel contesto dell'apposito sistema di Europol esistente (denominato "progetto di analisi") sui crimini internazionali, al fine di sostenere le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi. Eurojust può pertanto fare riferimento alle informazioni di Europol che ha ricevuto nell'esercizio della sua funzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2018/1727. La cooperazione dovrebbe includere una valutazione periodica congiunta delle questioni operative e tecniche.

    (16)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

    (17)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (18)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX/XX/20XX,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

    Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato:

    (1)all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera j):

    "j) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche raccogliendo, preservando e analizzando le prove relative a tali reati nonché, ove necessario e opportuno, consentendone lo scambio o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità giudiziarie nazionali e internazionali competenti, in particolare la Corte penale internazionale.";

    (2)all'articolo 80 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

    "8. In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può trattare dati personali operativi per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), in un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica. Il funzionamento del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati è soggetto alla consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula il suo parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.

    La notifica del responsabile della protezione dei dati contiene almeno i seguenti elementi:

    a) una descrizione generale dei trattamenti previsti;

    b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

    c) le misure previste per affrontare tali rischi;

    d) le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

    Le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento. Il diritto di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono collegati all'accesso agli archivi di lavoro temporanei, a sostegno dei quali i dati sono conservati.

    La deroga di cui al presente paragrafo cessa nel momento in cui il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli è disponibile. La Commissione stabilisce la data in cui il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli è disponibile mediante una decisione che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";

    (3)l'allegato II è così modificato:

    (a)al punto 1, la lettera n), è sostituita dalla seguente:

    "n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali e, in relazione ai reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), video e registrazioni audio;";

    (b)al punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f) descrizione e natura dei reati che riguardano la persona interessata, data e luogo in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e, in relazione ai reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), informazioni relative alla condotta criminosa, comprese registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie, e al livello di sviluppo delle indagini;".

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

    INDICE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 16

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa16

    1.2.Settore/settori interessati16

    1.3.La proposta riguarda 16

    1.4.Obiettivi16

    1.4.1.Obiettivi generali 16

    1.4.2.Obiettivi specifici 17

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti17

    1.4.4.Indicatori di prestazione 17

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 17

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa17

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.18

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe18

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti19

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione19

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa20

    1.7.Modalità di gestione previste20

    2.MISURE DI GESTIONE 21

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 21

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 21

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti21

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli22

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 22

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 22

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 23

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 23

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 24

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 24

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 26

    3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo] 27

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 32

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 32

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 33

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

    1.2.Settore/settori interessati

    Settore: Giustizia e diritti fondamentali

    Attività: Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

    071007: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

    1.3.La proposta riguarda

     una nuova azione

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 11  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali 

    Eurojust è stata istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio quale organo intergovernativo incaricato di coordinare le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. Il trattato di Lisbona ha soppresso la struttura a pilastri dell'Unione europea e ha allineato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'acquis comunitario. Con regolamento (UE) 2018/1727 ("regolamento Eurojust"), adottato a norma dell'articolo 85 TFUE, è stato istituito un nuovo quadro giuridico per una nuova Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

    In quanto centro dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione alle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma del regolamento Eurojust. Tra le forme di criminalità di competenza di Eurojust figurano, tra l'altro, il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra (denominati collettivamente anche "crimini internazionali fondamentali").

    I recenti avvenimenti connessi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno messo in luce l'impellente necessità di consentire a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare le prove relative al genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ai reati connessi e di metterle a disposizione delle autorità competenti, nazionali o internazionali.

    In tale contesto l'obiettivo generale della presente proposta è consentire a Eurojust di svolgere questo compito supplementare istituendo un sistema automatico temporaneo di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

    1.4.2.Obiettivi specifici

    L'obiettivo specifico deriva dall'obiettivo generale sopra delineato:

    Obiettivo specifico 1: consentire a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare le prove relative al genocidio, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ai reati connessi nonché, ove necessario e opportuno, consentirne lo scambio o metterle in altro modo a disposizione delle autorità nazionali e internazionali competenti.

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    L'iniziativa dovrebbe consentire a Eurojust, dal punto di vista giuridico e tecnico, di raccogliere, preservare, analizzare e, ove necessario e opportuno, trasmettere prove dei crimini internazionali fondamentali, istituendo un sistema automatico temporaneo di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

    1.4.4.Indicatori di prestazione

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

    Quantità di informazioni trasmesse da singoli individui, Stati membri, paesi terzi, ONG e altri attori pertinenti;

    numero di azioni penali basate su prove conservate nel sistema;

    numero di informazioni trasmesse da Eurojust agli Stati membri;

    numero di casi operativi sostenuti.

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    Le varie fasi d'attuazione dell'iniziativa legislativa richiedono misure tecniche e procedurali, a livello dell'UE, che dovrebbero cominciare una volta entrata in vigore la normativa riveduta.

    I requisiti principali in seguito all'entrata in vigore della proposta sono i seguenti:

    Eurojust attuerà il nuovo sistema che consente la conservazione e la gestione delle prove raccolte;

    Eurojust riceverà le prove dai portatori di interessi pertinenti (ad esempio Stati membri, singoli individui, paesi terzi, ONG ecc.);

    Eurojust consentirà agli Stati membri di utilizzare tali prove nelle indagini e nelle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

    Data l'impellente necessità di garantire che Eurojust possa già svolgere tali compiti per quanto riguarda i crimini internazionali fondamentali che potrebbero essere commessi nel contesto delle attuali ostilità in Ucraina, Eurojust realizzerà la banca dati nel 2022 e avvierà la raccolta e la gestione delle prove già nel 2022.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione militare dell'Ucraina. Vi sono motivi ragionevoli per ritenere che in Ucraina siano stati e siano tuttora commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il 2 marzo 2022 il Procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato l'avvio di un'indagine sulla situazione in Ucraina. Anche le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito a crimini internazionali fondamentali, alcune delle quali sono sostenute e coordinate da Eurojust. Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per sostenere le indagini e le azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali, anche agevolando le attività delle squadre investigative comuni, come quella istituita da alcuni Stati membri e dall'Ucraina nel contesto delle attuali ostilità in Ucraina.

    Le autorità nazionali stanno raccogliendo prove dei crimini internazionali fondamentali che potrebbero essere stati commessi in Ucraina da tutte le parti coinvolte nel conflitto. A causa delle ostilità in corso, le prove non possono essere conservate in condizioni di sicurezza in Ucraina. È necessario predisporre un luogo di conservazione a livello centrale dove poter conservare anche le prove raccolte da agenzie e organi dell'Unione, nonché da autorità nazionali e internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile. Il regolamento Eurojust, pur prevedendo che Eurojust sostenga l'azione degli Stati membri nelle indagini e nelle azioni penali relative a forme gravi di criminalità, non consente esplicitamente a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare prove in relazione a tale finalità.

    La Commissione ha adottato la presente proposta a seguito di vari scambi, su base bilaterale o nel contesto di riunioni collettive, con Eurojust e le autorità nazionali coinvolte nelle indagini sui crimini internazionali fondamentali, nonché con le organizzazioni della società civile e altre entità dell'Unione come la missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina. Tutte le parti hanno sottolineato la necessità di conservare le prove a livello centrale, nonché le attuali limitazioni del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust e il loro impatto sul ruolo di Eurojust nel sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione ai crimini internazionali fondamentali, compresi quelli che possono essere commessi nel contesto delle attuali ostilità in Ucraina.

    La presente proposta è necessaria per istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati all'interno dell'UE per la raccolta, la preservazione e l'analisi delle prove in modo adeguato e legale, che consenta alle autorità nazionali di perseguire il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    La proposta si basa sulla necessità di coordinare la risposta giudiziaria ai crimini internazionali fondamentali e di evitare qualsiasi tipo di impunità per gli autori di tali crimini. L'Europa si trova ad affrontare un panorama della sicurezza in continua evoluzione. Le crisi internazionali hanno sempre avuto un impatto sullo stile di vita europeo e sui diritti fondamentali delle persone. Crimini quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra fanno parte di una categoria di forme molto gravi di criminalità e gli autori di tali crimini non dovrebbero rimanere impuniti.

    Il potere giudiziario si basa sullo Stato di diritto e non sono pochi i casi in cui l'autore di un reato sia sfuggito alla giustizia a causa di irregolarità nella procedura di raccolta o gestione delle prove.

    La presente proposta mira a istituire un quadro chiaro per contrastare tale impunità.

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale è un aspetto cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    Questa soluzione urgente è necessaria per consentire a Eurojust di svolgere i nuovi compiti summenzionati già nel contesto delle attuali circostanze straordinarie connesse alle ostilità in corso in Ucraina. Una volta approvata la proposta di modifica del regolamento Eurojust per quanto riguarda lo scambio di dati sui casi di terrorismo, il nuovo sistema automatico di gestione e conservazione dei dati potrà essere integrato nel nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli.

    La comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, pubblicata nel luglio 2020, ha sottolineato il legame tra sicurezza interna ed esterna e l'importanza della cooperazione per tutelare efficacemente i diritti dei cittadini. La presente proposta è un chiaro esempio di come sia necessario un sistema di gestione e conservazione per tutelare uno dei più importanti diritti dei cittadini, il diritto alla vita.

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    Dall'entrata in vigore del regolamento Eurojust si è registrata una tendenza verso una crescita dei flussi di dati dell'agenzia e della richiesta dei suoi servizi.

    La Commissione è consapevole dei vincoli finanziari di Eurojust e delle implicazioni in termini di risorse di questa richiesta urgente dovuta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

    La presente proposta introdurrà nuovi compiti limitati nel regolamento Eurojust, al fine di adeguare Eurojust all'era digitale e consentirle di svolgere il suo ruolo più forte previsto dal regolamento Eurojust nel sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali che indagano e perseguono le forme gravi di criminalità, compresi i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità. La presente proposta non potrà essere attuata senza i necessari rafforzamenti in termini finanziari e di risorse umane. 

    Il costo stimato è di 15,705 milioni di EUR che saranno finanziati mediante il margine di cui alla rubrica 2b del QFP.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.Modalità di gestione previste 12  

     Gestione diretta a opera della Commissione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    ◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    ☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

    ◻ a organismi di diritto pubblico;

    ◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

    Le cifre relative alle risorse finanziarie e umane comprendono l'importo totale previsto per l'attuazione tecnica del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i costi operativi associati ad alcuni dei casi ad esso collegati.

    2.MISURE DI GESTIONE 

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della digitalizzazione dello scambio di dati dell'agenzia saranno importanti per garantire l'efficacia di Eurojust. Il monitoraggio della proposta e le relazioni pertinenti seguiranno i principi delineati nel regolamento Eurojust 13 e saranno in linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate 14 .

    Oltre alle norme orizzontali in materia di governance applicabili alle agenzie, Eurojust deve in particolare trasmettere ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione (DOCUP) contenente i programmi di lavoro pluriennali e annuali e la programmazione delle risorse. Il DOCUP illustra gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione per monitorare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

    Eurojust riferisce inoltre sui suoi lavori in una relazione annuale dettagliata. Eurojust trasmette tale relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. Eurojust informa inoltre il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in merito agli accordi di lavoro conclusi con terzi.

    Entro il 13 dicembre 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del regolamento e delle attività di Eurojust al fine di valutare l'attuazione e l'impatto del regolamento nonché l'efficacia e l'efficienza di Eurojust (articolo 69, paragrafo 1, del regolamento Eurojust).

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Dato che la proposta incide sul contributo annuale dell'UE per Eurojust, il bilancio dell'UE sarà eseguito mediante gestione indiretta.

    Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio di Eurojust è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

    Per quanto riguarda i controlli ex post, Eurojust, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetta a:

    un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

    relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle relative operazioni;

    discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

    eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente;

    il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per Eurojust.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    In questa fase non sono stati individuati particolari rischi nei sistemi di gestione e di controllo. Eurojust è soggetta a controlli amministrativi, inclusi il controllo di bilancio, l'audit interno, le relazioni annuali della Corte dei conti europea e il discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'UE, come sopra riportato.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    Sul rapporto "costi del controllo/pagamento dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La RAA 2021 della DG JUST indica lo 0,53 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa Eurojust.

    La Corte dei conti europea ha confermato la legittimità e la regolarità dei conti annuali di Eurojust per il 2020, il che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Le misure relative alla lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita sono delineate, tra l'altro, all'articolo 75 del regolamento Eurojust. Eurojust è tenuta in particolare a partecipare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e a informare senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e altre irregolarità finanziarie.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della spesa

    Partecipazione

    Numero 

    Diss./
    Non diss. 15

    di paesi EFTA 16

    di paesi candidati 17

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    2b

    071007

    Diss./Non diss.

    NO

    NO

    NO

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della spesa

    Partecipazione

    Numero 

    Diss./
    Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    [XX.YY.YY.YY]

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario 
    pluriennale

    Numero

    Rubrica 2b – Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

    Eurojust

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Titolo 1: Spese di personale

    Impegni

    (1)

    1,081

    2,204

    2,248

    2,293

    2,339

    2,386

    12,551

    Pagamenti

    (2)

    1,081

    2,204

    2,248

    2,293

    2,339

    2,386

    12,551

    Titolo 2: Spese per infrastrutture e funzionamento

    Impegni

    (1a)

    Pagamenti

    (2a)

    Titolo 3: Spese operative

    Impegni

    (3a)

    0,500

    0,510

    0,520

    0,530

    0,541

    0,552

    3,154

    Pagamenti

    (3b)

    0,500

    0,510

    0,520

    0,530

    0,541

    0,552

    3,154

    TOTALE stanziamenti 
    per Eurojust

    Impegni

    =1+1a +3a

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

    Pagamenti

    =2+2a

    +3b

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

     




     







    Rubrica del quadro finanziario 
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    DG: <…….>

    • Risorse umane

    • Altre spese amministrative

    TOTALE DG <…….>

    Stanziamenti

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    TOTALE stanziamenti 
    per le RUBRICHE da 1 a 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

    Pagamenti

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Tipo 18

    Costo medio

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 19

    Consentire a Eurojust di conservare, analizzare e preservare le prove relative a genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e reati connessi

    - Risultato

    Conservazione, analisi e preservazione delle prove

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

    Totale parziale obiettivo specifico 1

    TOTALE

    1,581

    2,714

    2,769

    2,824

    2,880

    2,938

    15,705

    3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo] 

    3.2.3.1.Tabella riassuntiva

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD)

    0,785

    1,601

    1,633

    1,666

    1,699

    1,733

    9,119

    Agenti temporanei (gradi AST)

    0,079

    0,160

    0,163

    0,167

    0,170

    0,173

    0,912

    Agenti contrattuali

    0,085

    0,173

    0,177

    0,180

    0,184

    0,188

    0,987

    Esperti nazionali distaccati

    0,132

    0,269

    0,275

    0,280

    0,286

    0,291

    1,533

    TOTALE

    1,081

    2,204

    2,248

    2,293

    2,339

    2,386

    12,551

    Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

    Anno 
    2022

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD)

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    Agenti temporanei (gradi AST)

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Agenti contrattuali

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Esperti nazionali distaccati

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    TOTALE

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    Le date di assunzione sono previste per il 2022 a metà anno. Non sono state formulate ipotesi per il coefficiente correttore applicabile ai Paesi Bassi ed è stato ipotizzato solo un potenziale aumento del 2 % per l'indicizzazione delle retribuzioni.

    Dettagli sull'aumento del personale:

    Obiettivo specifico

    Personale aggiuntivo

    Obiettivo specifico 1: Consentire a Eurojust di conservare, analizzare e preservare le prove relative a genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e reati connessi

    3* esperti in materia di cooperazione giudiziaria sono necessari per garantire il contesto dell'azione penale e la conoscenza diretta del sistema o dei sistemi giudiziari pertinenti e delle norme di ammissibilità delle prove.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +3

    3* giuristi linguisti sono necessari per garantire le competenze linguistiche pertinenti a sostegno delle traduzioni e dell'analisi dei dati.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +3

    3* analisti sono necessari per gestire l'elevato volume di dati previsto, per sostenere l'estrazione di dati e la strutturazione delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni di testimoni e di vittime.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +3

    2* esperti giuridici sono necessari per garantire la competenza in materia di crimini internazionali fondamentali e di recupero dei beni.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +2

    2* funzionari per la sicurezza delle TIC sono necessari per gestire e mitigare il rischio di attacchi informatici.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +2

    1* funzionario di collegamento con la CPI è necessario per coordinare le relazioni e le operazioni con quest'ultima.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +1

    1* funzionario di collegamento con le organizzazioni della società civile è necessario per coordinare le relazioni e le operazioni con queste ultime.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +1

    1* funzionario di supporto amministrativo è necessario per gestire tutti i compiti di supporto amministrativo.

    ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

    2022: +1

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    ·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

    20 01 02 03 (delegazioni)

    01 01 01 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 20

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    Linee di bilancio (specificare)  21

    - in sede 22  

    - nelle delegazioni

    01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Personale esterno

    La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

       La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

       La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    La proposta prevede l'utilizzo del margine non assegnato di cui alla rubrica 2b del QFP come segue: Linea di bilancio 07.1007 — Eurojust — nel 2022: 1,581 milioni di EUR nel 2023; 2,714 milioni di EUR nel 2024; 2,769 milioni di EUR nel 2025; 2,824 milioni di EUR nel 2026; 2,880 milioni di EUR nel 2027; 2,938 milioni di EUR.

       La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 23 .

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

    La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    TOTALE stanziamenti cofinanziati

     

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    sulle risorse proprie

    su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 24

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    (1)    Dichiarazione del Procuratore della CPI, Karim A.A. Khan QC, sulla situazione in Ucraina: Receipt of Referrals from 39 States Parties and the Opening of an Investigation (ricevimento di rinvii di 39 Stati parti e avvio di un'indagine), 2 marzo 2022.
    (2)    Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Eurojust.
    (3)    Articolo 23, paragrafo 6, del regolamento Eurojust.
    (4)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021757 final dell'1.12.2021).
    (5)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021757 final dell'1.12.2021).
    (6)    Articolo 8 della Carta.
    (7)    Articolo 7 della Carta.
    (8)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
    (9)    Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
    (10)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, COM(2021) 757 final dell'1.12.2021.
    (11)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (12)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
    (13)    Regolamento (UE) 2018/1727.
    (14)     https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf .
    (15)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (16)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (17)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (18)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
    (19)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
    (20)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (21)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (22)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
    (23)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
    (24)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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