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Document 52022PC0070

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

COM/2022/70 final

Bruxelles, 1.3.2022

COM(2022) 70 final

2022/0050(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC 1 sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica le appendici della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 2 .

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("l'accordo") mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa estende il regime di transito doganale dell'Unione 3 alle parti contraenti della convenzione diverse dall'Unione europea e stabilisce gli obblighi che incombono agli operatori commerciali e alle autorità doganali per le merci trasportate nel quadro di tale regime da una parte contraente a un'altra. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte dell'accordo 4 . Le altre parti contraenti sono la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera, il Regno Unito e la Repubblica di Turchia. I paesi in questione sono indicati nella convenzione come paesi di transito comune.

2.2.Il comitato congiunto

Il compito del comitato congiunto è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo 5 dalle parti contraenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione.

2.3.L'atto previsto del comitato congiunto

All'inizio del 2022 il comitato congiunto dovrà adottare, mediante procedura scritta, una decisione relativa alla modifica delle appendici I, III bis e IV della convenzione ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è integrare nella convenzione le modifiche apportate all'atto delegato e all'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione ("CDU") 6 relative al regime di transito e alla posizione doganale di merci unionali. Si tratta, in particolare, dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 7 ("l'atto delegato") e dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 8 ("atto di esecuzione"), che stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito.

Le modifiche, adottate rispettivamente nel dicembre 2020 9 e nel febbraio 2021 10 , erano necessarie per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis della convenzione, che riprende l'allegato B dell'atto delegato e l'allegato B dell'atto di esecuzione.

A seguito delle modifiche apportate alla struttura dell'appendice III bis della convenzione, nell'appendice I è necessario rettificare i riferimenti alle sezioni dell'appendice III bis.

È inoltre necessario rivedere l'appendice IV della convenzione, che stabilisce le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, al fine di allinearle alle rispettive norme modernizzate dell'Unione modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione 11 . Esse introducono una serie di miglioramenti e l'uso di un modulo standard per la comunicazione della richiesta di recupero. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti in conformità all'articolo 2 dell'atto stesso, il quale stabilisce che una decisione entri in vigore il giorno dell'adozione.

3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La posizione proposta consiste nel modificare le appendici I, III bis e IV della convenzione al fine di allinearle con:

·il diritto doganale dell'Unione che disciplina il regime di transito unionale e, in particolare, l'allegato B modificato dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito;

·le norme modernizzate dell'Unione relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

Le modifiche proposte alla convenzione produrranno vantaggi tangibili sia per gli operatori commerciali che per le amministrazioni doganali, allineando la convenzione alla vigente legislazione dell'Unione e creando quindi condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata delle disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime comune di transito.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 12 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito. L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC può adottare mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'obiettivo di garantire procedure efficienti di attraversamento delle frontiere. Esso riguarda pertanto la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato congiunto è inteso a modificare la convenzione e le relative appendici, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

2022/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione del Consiglio del 15 giugno 1987 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito 13 ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, il comitato congiunto adotta, mediante decisione, le modifiche alle appendici dell'accordo.

3)All'inizio del 2022 il comitato congiunto deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis e IV dell'accordo.

4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

5)L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 14 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 15 sono stati modificati rispettivamente nel dicembre 2020 16 e nel febbraio 2021 17 . Tali allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito, al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Le modifiche erano necessarie per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis dell'accordo, che riprende l'allegato B dell'atto delegato e l'allegato B dell'atto di esecuzione.

6)Le modifiche dell'appendice III bis dell'accordo hanno comportato la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I riferimenti all'appendice III bis nell'appendice I devono pertanto essere allineati alla nuova numerazione.

7)L'appendice IV dell'accordo stabilisce le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell'Unione modernizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nella prossima riunione del comitato congiunto o mediante procedura scritta si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Paesi di transito comune.
(2)    GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(3)    Articoli 226 e 227 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4)    GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(5)    Nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni.
(6)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(8)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ).
(9)    Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1 ).
(10)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386 ).
(11)    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la comunicazione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste ( GU L 279 del 28.10.2017, pag. 38 ).
(12)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(13)     GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1 .
(14)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ).
(15)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ).
(16)    Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1 ).
(17)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386 ).
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Bruxelles, 1.3.2022

COM(2022) 70 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione


PROGETTO
DECISIONE n. 
[1/2022] del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
del
[data] 
che modifica i
requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito e le norme relative all'assistenza amministrativa nelle appendici I, III bis e IV di tale convenzione

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 1 (di seguito "la convenzione"), il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(2)L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 2 ("AD") è stato modificato 3 . Esso stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale era necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. L'allegato B6 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AD e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 4 ("AE") è stato modificato 5 . Esso stabilisce i formati e i codici dei dati comuni per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I formati e i codici dei dati comuni dovevano essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni e notifiche siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati. L'allegato A1 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AE e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)Al fine di migliorare la leggibilità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito e i rispettivi formati e codici, l'allegato A1 bis e l'allegato B6 bis dell'appendice III bis sono fusi in un unico allegato A1 bis.

(5)Nell'appendice I i riferimenti all'appendice III dovrebbero essere rettificati e sostituiti dall'appendice III bis nel caso delle disposizioni applicabili a decorrere dalla data di aggiornamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

(6)Le norme relative all'assistenza reciproca per il recupero dei crediti di cui all'appendice IV della convenzione sono in vigore da relativamente molto tempo e non sono state modificate. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea. Le norme sono state rivedute al fine di allinearle alle rispettive norme dell'Unione modernizzate.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)L'appendice I della convenzione è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione.

(2)L'appendice III bis della convenzione è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione.

(3)L'appendice IV della convenzione è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [luogo], [data]

   Per il comitato congiunto

   Il presidente



Allegato A

L'appendice I della convenzione è così modificata:

(1)All'articolo 25, secondo comma, il testo "negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III" è sostituito dal seguente:

" nell'allegato A1 bis dell'appendice III bis";

(2)all'articolo 27, secondo comma, il testo "all'allegato B6 bis dell'appendice III" è sostituito dal seguente:

" all'allegato A1 bis dell'appendice III bis";

(3)all'articolo 41, paragrafo 3, il testo "appendice III" è sostituito dal seguente:

"appendice III bis".



Allegato B

L'appendice III bis della convenzione è così modificata:

(1)l'articolo 2 è così modificato:

(a)"nell'allegato B6 bis" è sostituito dal seguente:

"nell'allegato A1 bis";

(b) "all'allegato A1 bis" è sostituito dal seguente:

"a tale allegato";

(2)l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

(a)dopo il testo "all'allegato B4" è inserito il testo seguente:

"dell'appendice III";

(b)il testo "all'allegato B5" è sostituito dal seguente:

"all'allegato B5 dell'appendice III bis";

(3)all'articolo 8, il testo "della presente appendice" è sostituito dal seguente:

"dell'appendice III.";

(4)all'articolo 9, dopo il testo "all'allegato B10" è inserito il testo seguente:

"dell'appendice III.";

(5)all'articolo 10, paragrafo 1, dopo il testo "nell'allegato C3" è inserito il testo seguente:

"dell'appendice III.";

(6)l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:

(a)dopo il testo "all'allegato C6" è inserito il testo seguente:

"dell'appendice III";

(b)dopo il testo "all'allegato C7" è inserito il testo seguente:

"di tale appendice.";

(7)l'allegato A1 bis è sostituito dal seguente: 

"ALLEGATO A1 bis

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

REQUISITI IN MATERIA DI DATI

CAPO I

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

(1)I dati, i formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

(2)I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito e i formati dei dati sono stabiliti nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo II. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

I dati sono elencati nell'ordine del numero del dato.

(3)I simboli "A", "B" o "C" nella tabella del titolo II non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Ad esempio il dato 18 09 057 000 codice della nomenclatura combinata (status "A") sarà raccolto se richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

Possono essere integrati da condizioni o chiarimenti elencati nelle note numerate relative ai requisiti in materia di dati di cui al capo II, titolo II, e nelle note del titolo III.

(4)Lasciando del tutto impregiudicato l'obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l'articolo 29 dell'appendice I, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito sarà basato sulle informazioni in possesso dell'operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.

(5)Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui al presente allegato assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo III o i codici nazionali, ove previsti.

(6)I codici nazionali possono essere utilizzati dai paesi per i dati 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodato 12 03 002 000 Tipo), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), certificati e autorizzazioni.

Gli Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

(7)Cardinalità massime per ciascun regime di transito:

D    1x

MC    1x (per intestazione della dichiarazione)

HC    999x (per MC per il transito)

HI    9,999x (per HC)

(8)Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici definiti nelle norme internazionali o negli atti giuridici delle parti contraenti:

Nome abbreviato

Fonte

Definizione

1.

Codice del tipo di imballaggio

Raccomandazione 21 dell'UN/ECE

Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE

2.

Codice valuta

ISO 4217

Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217

3.

Codice paese

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice "XI".

4.

UN/LOCODE

Raccomandazione 16 dell'UNECE

UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE

6.

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto

Raccomandazione 28 dell'UNECE

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE

9.

Codici CUS

ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)

Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

(9)I codici specificati nel titolo III che si possono trovare nella banca dati TARIC sono definiti di comune accordo con le parti contraenti.

CAPO II

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Colonne

Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale

di merci unionali

Base giuridica

Numero del dato No.

Numero d'ordine assegnato al dato in questione

Vecchio numero della casella

Numero della casella nell'ALLEGATO B6 dell'appendice III quale stabilito dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 16 giugno 2008.

Denominazione del dato/

della categoria

Denominazione del dato/della categoria in questione

Denominazione

del sottodato/della sottocategoria

Denominazione del sottodato/della sottocategoria in questione

Denominazione del sottodato

Denominazione del sottodato in questione

D1

Dichiarazione di transito

Articoli 25 e 26 dell'appendice I

D2

Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera i), dell'appendice I

D3

Transito – Uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (trasporto aereo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I

D4

Notifica di presentazione in relazione alla dichiarazione di transito presentata prima della presentazione delle merci

Articolo 29 bis dell'appendice I

D

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione di transito

MC

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione master

HC

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione house

HI

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di articolo della spedizione house

Formato

Tipo e lunghezza del dato

Codici nel titolo III

Indica se nel titolo III sono presenti note complementari sul formato e sui codici.

Sezione 2

Titoli delle colonne

Gruppo

Titolo del gruppo

Gruppo 11

Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Gruppo 12

Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Gruppo 13

Parti

Gruppo 16

Luoghi/Paesi/Regioni

Gruppo 17

Uffici doganali

Gruppo 18

Identificazione delle merci

Gruppo 19

Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Gruppo 99

Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3

Simboli nelle colonne Dichiarazione

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatori: dati richiesti da tutti i paesi, fatta salva la nota introduttiva 3.

B

A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione degli operatori economici: dati che gli operatori economici possono fornire ma che i paesi non possono esigere. Se un operatore economico decide di fornire le informazioni, devono essere dichiarati tutti i sottodati richiesti.

Se il simbolo "C" è utilizzato per un dato/una categoria di dati, tutti i sottodati/tutte le sottocategorie di dati appartenenti a tale dato/categoria di dati sono obbligatori qualora il dichiarante decida di fornire le informazioni, salvo diversa indicazione del titolo II, capo I.

D

Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito.

I dati del livello della dichiarazione contengono informazioni che si applicano all'intera dichiarazione.

MC

Dato richiesto al livello di spedizione master.

I dati del livello della spedizione master contengono informazioni che si applicano a un contratto di trasporto emesso da un vettore e da un contraente diretto. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni master nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HC

Dato richiesto al livello di spedizione house.

I dati del livello di spedizione house contengono informazioni applicabili al contratto di trasporto di livello più basso rilasciato da uno spedizioniere, da un vettore comune che non utilizza navi o aeromobili o da un suo agente o da un operatore postale. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni house nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HI

Dato richiesto a livello di articolo della spedizione house.

Il livello di articolo della spedizione house è un sottolivello rispetto al livello della spedizione house. I dati del livello di articolo della spedizione house contengono informazioni provenienti da diverse voci del documento di trasporto indicato nella spedizione house. Queste informazioni a livello di articolo sono applicabili nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

Sezione 4

Simboli nella colonna Formato

Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a    alfabetico

n    numerico

an    alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1    1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2    2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3    3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4    fino a 4 caratteri alfabetici

n..5    fino a 5 caratteri numerici

an..6    fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2    fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

TITOLO II

TABELLA DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

CAPO I

Tabella

Numero del dato

Vecchio numero della casella

Box No

Denominazione del dato/della categoria

Denominazione del sottodato/della sottocategoria

Denominazione del sottodato

Dichiarazione

Cardinalità

Formato

Codici nel titolo III

D1

D2

D3

D4

D

MC

HC

HI

Gruppo 11 - Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

11 01 000 000

1

Tipo di dichiarazione

 

 

A

A

A

 

1x

1x

an..5

Y

D 
HI

D 
HI

D 
HI

 

11 02 000 000

Nuovo

Tipo di dichiarazione supplementare

 

 

A

A

A

 

1x

a1

Y

D

D

D

 

11 03 000 000

32

Numero di articolo

 

 

A

A

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

 

 

11 07 000 000

Nuovo

Garanzia

 

 

A

A

 

 

1x

n1

Y

D

D

 

 

11 08 000 000

Nuovo

Indicatore di serie di dati ridotta

 

 

A

A

 

 

1x

n1

Y

D

D

 

 

Gruppo 12 - Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

12 01 000 000

40

Documento precedente

 

 

A

A

A

 

9 999x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..70

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 002 000

 

Tipo

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an4

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 003 000

 

Tipo di colli

 

A

A

A

 

1x

an..2

Y

HI

HI

HI

 

12 01 004 000

 

Numero di colli

 

A

A

A

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

12 01 005 000

 

Unità di misura e qualificatore

 

A

A

A

 

1x

an..4

Y

HI

HI

HI

 

12 01 006 000

 

Quantità

 

A

A

A

 

1x

n..16,6

N

HI

HI

HI

 

12 01 007 000

 

Identificatore dell'articolo

 

A

A

A

 

1x

n..5

N

HI

HI

HI

 

12 01 079 000

 

Menzioni speciali

 

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

 

12 02 000 000

44

Informazioni supplementari

 

 

C

C

C

 

99x

99x

 

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 02 008 000

 

Codice

 

A

A

A

 

1x

1x

an5

Y

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 02 009 000

 

Testo

 

A

A

A

 

1x

1x

an..512

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 000 000

44

Documento giustificativo

 

 

A

A

A

 

99x

99x

 

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 002 000

 

Tipo

 

A

A

A

 

1x

1x

an4

Y

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 013 000

 

Numero di riga dell'articolo nel documento

 

C

C

C

 

1x

1x

n..5

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 079 000

 

Menzioni speciali

 

C

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HI

 

 

 

12 04 000 000

44

Nuovo

Riferimento aggiuntivo

 

 

A

A

A

 

99x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 04 001 000

 

Numero di riferimento

 

C

C

C

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 04 002 000

 

Tipo

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an4

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 05 000 000

44

Nuovo

Documenti di trasporto

 

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

99x

99x

 

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 05 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 05 002 000

 

Tipo

 

A

A

A

 

1x

1x

an4

Y

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 08 000 000

Numero di riferimento/UCR

 

 

C

C

C

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 09 000 000

Nuovo

LRN (Numero di riferimento locale)

 

 

A

A

A

A

1x

an..22

N

D

D

D

D

12 12 000 000

44

Nuovo

Autorizzazione

 

 

A 
[60]

A 
[60]

A 
[60]

 

9x

 

N

 

 

 

D

D

D

 

12 12 001 000

 

Numero di riferimento

 

A 
[60]

A 
[60]

A 
[60]

 

1x

an..35

N

 

 

 

D

D

D

 

12 12 002 000

Tipo

A

A

A

1x

an..4

Y

D

D

D

Gruppo 13 – Parti

13 02 000 000

2

Speditore

 

 

C

 

 

 

1x

1x

 

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 016 000

 

Nome

 

A 
[6]

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 017 000

2 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

 

 

 

1x

1x

an..17

Y

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 000

 

Indirizzo

 

A 
[6]

 

 

 

1x

1x

 

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 019

 

 

Via e numero civico

A

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 020

 

 

Paese

A

 

 

 

1x

1x

a2

Y

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 021

 

 

Codice postale

A

 

 

 

1x

1x

an..17

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 022

 

 

Città

A

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 000

 

Persona di contatto

 

C

 

 

 

9x

9x

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 016

 

 

Nome

A

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 075

 

 

Numero di telefono

A

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

 

 

 

1x

1x

an..256

N

MC 
HC

 

 

 

13 03 000 000

8

Destinatario

 

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 016 000

 

Nome

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 017 000

8 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

1x

1x

1x

an..17

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 000

 

Indirizzo

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

1x

1x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 019

 

 

Via e numero civico

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 020

 

 

Paese

A

A

A

 

1x

1x

1x

a2

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 021

 

 

Codice postale

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..17

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 022

 

 

Città

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 06 000 000

14

Rappresentante

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

13 06 017 000

4 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

A

1x

an..17

Y

D

D

D

D

13 06 030 000

14

 

Status

 

A

A

A

A

1x

n1

Y

D

D

D

D

13 06 074 000

 

Persona di contatto

 

C

C

C

C

9x

 

N

D

D

D

D

13 06 074 016

 

 

Nome

A

A

A

A

1x

an..70

N

D

D

D

D

13 06 074 075

 

 

Numero di telefono

A

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

D

13 06 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

A

1x

an..256

N

D

D

D

D

13 07 000 000

50

Titolare del regime di transito

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

13 07 016 000

 

Nome

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 017 000

50 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

A

1x

an..17

Y

D

D

D

D

13 07 018 000

 

Indirizzo

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

 

N

D

D

D

 

13 07 018 019

 

 

Via e numero civico

A

A

A

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 018 020

 

 

Paese

A

A

A

 

1x

a2

Y

D

D

D

 

13 07 018 021

 

 

Codice postale

A

A

A

 

1x

an..17

N

D

D

D

 

13 07 018 022

 

 

Città

A

A

A

 

1x

an..35

N

D

D

D

 

13 07 074 000

 

Persona di contatto

 

C

C

C

 

1x

 

N

D

D

D

 

13 07 074 016

 

 

Nome

A

A

A

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 074 075

 

 

Numero di telefono

A

A

A

 

1x

an..35

N

D

D

D

 

13 07 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

 

1x

an..256

N

D

D

D

 

13 14 000 000

44

Attore supplementare della catena di approvvigionamento

 

 

C

C

C

 

99x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 14 017 000

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..17

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 14 031 000

 

Ruolo

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

a..3

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

Gruppo 16 - Luoghi/Paesi/Regioni

16 03 000 000

17 a

Paese di destinazione

 

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

a2

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

16 06 000 000

15

Paese di spedizione

A

C

1x

1x

1x

a2

Y

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

16 12 000 000

Nuovo

Paese di transito della spedizione

 

 

A

A

 

 

99x

 

N

MC

MC

 

 

16 12 020 000

 

Paese

 

A

A

 

 

1x

a2

Y

MC

MC

 

 

16 13 000 000

27

Luogo di carico

 

 

B 
[61]

B 

B 

B 

1x

 

N

MC

MC

MC

MC 

16 13 020 000

 

Paese

 

A

A

A

A

1x

a2

Y

MC

MC

MC

MC 

16 13 036 000

 

UN/LOCODE

 

A

A

A

A

1x

an..17

Y

MC

MC

MC

MC 

16 13 037 000

 

Luogo

 

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC 

16 15 000 000

30

Ubicazione delle merci

 

 

A 
[75]

A 
[75]

A 
[75]

A 
[75]

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 036 000

 

UN/LOCODE

 

A

A

A

A

1x

an..17

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 045 000

 

Tipo di ubicazione

 

A

A

A

A

1x

a1

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 046 000

 

Qualificatore dell'identificazione

 

A

A

A

A

1x

a1

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 047 000

 

Ufficio doganale

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 047 001

 

 

Numero di riferimento

A

A

A

A

1x

an8

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 048 000

 

GNSS

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 049

 

 

Latitudine

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 050

 

 

Longitudine

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 000

 

Operatore economico

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 017

 

 

Numero di identificazione

A

A

A

A

1x

an..17

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 052 000

 

Numero di autorizzazione

 

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 053 000

 

Identificativo supplementare

 

A

A

A

A

1x

an..4

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 000

 

Indirizzo

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 019

 

 

Via e numero civico

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 020

 

 

Paese

A

A

A

A

1x

a2

Y

MC

MC

MC

MC

16 15 018 021

 

 

Codice postale

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 022

 

 

Città

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 000

 

Indirizzo codice postale

 

A

A

A

A

1x

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 020

 

 

Paese

A

A

A

A

1x

a2

Y

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 021

 

 

Codice postale

A

A

A

A

1x

an..17

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 025

 

 

Numero civico

A

A

A

A

1x

an..35

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 074 000

 

Persona di contatto

 

C

C

C

C

9x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 016

 

 

Nome

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 075

 

 

Numero di telefono

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

A

1x

an..256

N

MC

MC

MC

MC

16 17 000 000

Nuovo

Itinerario vincolante

 

 

A

A

 

 

1x

n1

Y

D

D

 

 

Gruppo 17 - Uffici doganali

17 03 000 000

NUOVO

Ufficio doganale di partenza

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

17 03 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

A

1x

an8

Y

D

D

D

D

17 04 000 000

51

Ufficio doganale di transito

 

 

A

A

 

 

9x

 

N

D

D

 

 

17 04 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

 

 

1x

an8

Y

D

D

 

 

17 05 000 000

53

Ufficio doganale di destinazione

 

 

A

A

A

 

1x

 

N

D

D

D

 

17 05 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

1x

an8

Y

D

D

D

 

17 06 000 000

Nuovo

Ufficio doganale di uscita per il transito

 

A

A

 

 

9x

 

N

D

D

 

 

17 06 001 000

 

Numero di riferimento

 

A

A

 

1x

an8

Y

D

D

 

 

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

18 01 000 000

38

Massa netta

 

 

A

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

 

 

 

18 04 000 000

35

Massa lorda

 

 

A

A

A

 

1x

1x

n..16,6

N

HC 
HI

HC 
HI

HC 
HI

 

18 05 000 000

31

Descrizione delle merci

 

 

A

A

A

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

18 06 000 000

Nuovo

Imballaggio

 

 

A

A

A

 

99x

 

N

HI

HI

HI

 

18 06 003 000

31

 

Tipo di colli

 

A

A

A

 

1x

an2

Y

HI

HI

HI

 

18 06 004 000

31

 

Numero di colli

 

A

A

A

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

18 06 054 000

31

 

Marchi di spedizione

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

18 08 000 000

31

Codice CUS

 

 

C

C

C

 

1x

an9

Y

HI

HI

HI

 

18 09 000 000

Codice delle merci

 

 

A

A

C

 

1x

 

N

HI

HI

HI

 

18 09 056 000

Nuovo

 

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

 

A

A

C

 

1x

an6

Y

HI

HI

HI

 

18 09 057 000

33

 

Codice della nomenclatura combinata

 

B

B

C

 

1x

an2

Y

HI

HI

HI

 

Gruppo 19 - Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

19 01 000 000

19

Indicatore del container

 

 

A

[61]

A

A

A

1x

n1

Y

MC

MC

MC

 

19 03 000 000

25

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

A 
[30]

[61]

A 
[30]

 

A

1x

n1

Y

MC

MC

 

 

19 04 000 000

26

Modo di trasporto interno

 

 

B 

 

 

 

1x

n1

Y

MC

 

 

 

19 05 000 000

18(1)

Mezzo di trasporto alla partenza

 

 

A 
[34] 
[35] 
[36]

A 
[34] 
[35] 
[36]

A 
[34] 
[35] 
[36]

 

999x

999x

 

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 017 000

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 061 000

 

Tipo di identificazione

 

A

A

A

 

1x

1x

n2

Y

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 062 000

18(2)

 

Nazionalità

 

A

A

A

 

1x

1x

a2

Y

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 07 000 000

Nuovo

Materiale di trasporto

 

 

A

A

A

 

9 999x

 

N

MC

MC

MC

 

19 07 044 000

Riferimento delle merci

A

A

A

9 999x

n..5

N

MC

MC

MC

19 07 063 000

31

 

Numero di identificazione del container

 

A

A

A

 

1x

an..17

N

MC

MC

MC

 

19 08 000 000

Nuovo

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

 

 

A 
[34] 
[35] 
[36] 
[61] 
[70] 
[71]

A 
[34] 
[35] 
[36] [61] 
[70] 
[71]

 

A 
[34] 
[35] [36] 
[70] 
[71]

9x

 

N

MC

MC 

 

 MC

19 08 000 047

Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera

A

A

A

1x

an8

Y

MC

MC

MC

19 08 017 000

21(1)

 

Numero di identificazione

 

A

 

 A

1x

an..35

N

MC

MC 

MC 

19 08 061 000

 

Tipo di identificazione

 

A

 A

 

 A

1x

n2

Y

MC

MC 

 

 MC

19 08 062 000

21(2)

 

Nazionalità

 

A

 A

 

 A

1x

a2

Y

MC

MC 

 

MC 

19 02 000 000

Numero di riferimento del trasporto

B

B

B

1x

an..17

N

MC

MC

MC

19 10 000 000

D

Sigilli

 

 

A

A

A 
[65]

 

99x

 

N

MC

MC

MC

 

19 10 068 000

 

Numero di sigilli

 

A

A

A

 

1x *)

n..4

N

MC

MC

MC

 

19 10 015 000

 

Identificativo

 

A

A

A

 

1x

an..20

N

MC

MC

MC

 

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

99 02 000 000

52

Tipo di garanzia

 

 

A

A

 

 

9x

an1

Y

D

D

 

 

99 03 000 000

52

Riferimento della garanzia

 

 

A

A

 

 

99x

 

N

D

D

 

 

99 03 069 000

 

NRG (Numero di riferimento della garanzia)

 

A

A

 

 

1x

an..24

N

D

D

 

 

99 03 070 000

 

Codice di accesso

 

A

A

 

 

1x

an..4

N

D

D

 

 

99 03 012 000

 

Valuta

 

A

A

 

 

1x

a3

Y

D

D

 

 

99 03 071 000

 

Importo da coprire

 

A

A

 

 

1x

n..16,2

N

D

D

 

 

99 03 073 000

Altro riferimento della garanzia

 

A

A

 

 

9x

an..35

N

D

D

 

 

*) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

CAPO II

Note

Numero della nota    

Descrizione della nota

[6]    

Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese di transito comune o di un paese terzo riconosciuto dall'ufficio doganale di partenza non è necessario fornire nome e indirizzo.

[8]    

Questa informazione è comunicata solo se disponibile.

[30]    

I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia nel caso in cui il movimento di transito non attraversi la frontiera esterna delle parti contraenti.

[34]    

Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.

[35]    

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 19 07 063 000 Numero di identificazione del container

[36]    

Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente:

-quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e

-quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

[60]    

Questo dato deve essere fornito quando esiste un'autorizzazione a norma dell'articolo 55 dell'appendice I.

[61]    

Questo dato è facoltativo se la dichiarazione è presentata prima della presentazione delle merci.

[65]    

Tali informazioni sono fornite soltanto se l'autorità doganale ha deciso di sigillare le merci.

[70]    

Da non utilizzare nel caso in cui non sia dichiarato nessun ufficio doganale di transito (dato 17 04 000 000).

[71]    

Tali informazioni non sono fornite se sono uguali a quelle indicate per il mezzo di trasporto alla partenza (dato 19 05 000 000).

[75]    

Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

TITOLO III

NOTE E CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

Gruppo 11 - Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

11 01 000 000    Tipo di dichiarazione

Inserire il codice pertinente

I codici da utilizzare sono:

Codice

Descrizione

Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati nel titolo II del presente allegato

C

Merci unionali non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

T

Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime T1 e merci che devono essere vincolate al regime T2, disciplinate dall'articolo 28 dell'appendice I.

D1, D2

T1

Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2F

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.

D1, D2, D3

TD

Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

X

Merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

11 02 000 000    Tipo di dichiarazione supplementare

Inserire il codice pertinente

I codici da utilizzare sono:

A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'appendice I)

D

per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 29 bis dell'appendice I

11 03 000 000    Numero di articolo

Numero dell'articolo contenuto nella dichiarazione, qualora vi sia più di un articolo.

11 07 000 000    Garanzia

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) o una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) in conformità della normativa sulle misure di sicurezza delle rispettive parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

Codice

Descrizione

Spiegazione

0

No

La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata.

1

ENS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata

2

EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita.

3

ENS e EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata.

11 08 000 000    Indicatore di serie di dati ridotta

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione contiene la serie di dati ridotta.

I codici da utilizzare sono:

0

No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

1

Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

Gruppo 12 - Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

12 01 000 000    Documento precedente

Indicare le informazioni relative al documento precedente.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea. Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

12 01 001 000    Numero di riferimento

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o dei corrispondenti documenti doganali.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Se l'esportazione è seguita dal transito, indicare l'MRN della dichiarazione di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

21

2

Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/notifica (codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

an 12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice

Regime

A

Solo esportazione

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

D

Notifica di riesportazione

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

J

Solo dichiarazione di transito

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

M

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata

P

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

R

Solo dichiarazione di importazione

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

U

Dichiarazione di custodia temporanea

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

Z

Notifica di arrivo

12 01 002 000    Tipo

Indicare il tipo di documento utilizzando il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 01 003 000    Tipo di colli

Indicare il codice che specifica il tipo di colli pertinente per la cancellazione del numero di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

12 01 004 000    Numero di colli

Inserire il pertinente numero di cancellazione dei colli.

12 01 005 000    Unità di misura e qualificatore

Indicare il qualificatore e l'unità di misura di cancellazione pertinenti.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n. 4.

12 01 006 000    Quantità

Indicare i quantitativi cancellati pertinenti.

12 01 007 000    Identificatore dell'articolo

Inserire il numero dell'articolo di merci come dichiarato nel documento precedente.

12 01 079 000    Menzioni speciali

Inserire informazioni complementari concernenti il documento precedente.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento precedente.

12 02 000 000    Informazioni supplementari: 

Utilizzare questo dato per informazioni per le quali la legislazione delle parti contraenti non specifica il campo di inserimento.

12 02 008 000    Codice

Indicare il codice pertinente e, se del caso, il codice fornito dal paese interessato.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Le informazioni supplementari che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx - categoria generale

Codice 2xxxx - transito

I codici "00200", "20100", "20200" e "20300" sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Codice

Base giuridica

Oggetto

Informazioni supplementari

00200

Allegato A1 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

"Vari"

20100

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.

20200

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.

20300

Articolo 18 della convenzione

Esportazione

"Esportazione"

I paesi possono definire codici nazionali.

I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

12 02 009 000    Testo

Se necessario, può essere fornito un testo esplicativo relativo al codice dichiarato.

12 03 000 000    Documento giustificativo

12 03 001 000    Numero di riferimento

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati unionali o internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione.

Utilizzando i codici pertinenti, inserire le informazioni previste dalle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione.

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati nazionali prodotti a supporto della dichiarazione.

12 03 002 000    Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione ai titoli e certificati di importazione ed esportazione.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Documenti, certificati e autorizzazioni internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

Documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato n1an3 (es. 2123, 34d5). I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

12 03 013 000    Numero di riga dell'articolo nel documento:

Indicare il numero progressivo dell'articolo nel documento giustificativo (ad esempio certificato, titolo, permesso, documento di entrata, ecc.) corrispondente all'articolo in questione.

12 03 079 000    Menzioni speciali

Inserire informazioni complementari concernenti il documento giustificativo.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento giustificativo.

12 04 000 000    Riferimento aggiuntivo

12 04 001 000    Numero di riferimento

Numero di riferimento per eventuali dichiarazioni supplementari effettuate non coperte dal documento giustificativo, dal documento di trasporto o da informazioni aggiuntive.

12 04 002 000    Tipo

Utilizzando i codici pertinenti, inserire i dati richiesti da eventuali norme specifiche applicabili.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici delle parti contraenti per i riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

I paesi possono definire codici nazionali. I codici nazionali dei riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato n1an3, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

12 05 000 000    Documenti di trasporto

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto.

12 05 001 000    Numero di riferimento

Per la colonna D3:

Questo dato comprende il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

12 05 002 000    Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 08 000 000    Numero di riferimento/UCR 

Questa indicazione concerne il numero di riferimento unico della spedizione attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa.

Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

12 09 000 000    LRN (Numero di riferimento locale)

Deve essere utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

12 12 000 000    Autorizzazione

12 12 001 000    Numero di riferimento

Inserire il numero di riferimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione e la notifica.

12 12 002 000    Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 13 – Parti

13 02 000 000    Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che ha ordinato il trasporto.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

13 02 016 000    Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 02 017 000    Numero di identificazione

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

La struttura del numero di identificazione unico del paese terzo comunicato alla parte contraente interessata è la seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Codice paese

a2

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

an..15

Codice paese: il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 000    Indirizzo:

13 02 018 019    Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 02 018 020    Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 021    Codice postale:

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 02 018 022    Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 02 074 000    Persona di contatto

13 02 074 016    Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 02 074 075    Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 02 074 076    Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 03 000 000    Destinatario

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Questo dato e i relativi sottodati possono essere dichiarati a livello di HI fino all'aggiornamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 da tutte le parti contraenti.

13 03 016 000    Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 03 017 000    Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 03 018 000    Indirizzo:

13 03 018 019    Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 03 018 020    Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

13 03 018 021    Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 03 018 022    Città:

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 06 000 000    Rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 13 05 000 000 Dichiarante o, se del caso, dal dato 13 07 000 000 Titolare del regime di transito.

13 06 017 000    Numero di identificazione

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 06 030 000    Status

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

I codici da utilizzare sono:

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome completo:

2

Rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)

3

Rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Il codice 3 non è pertinente per i regimi doganali di transito.

13 06 074 000    Persona di contatto

13 06 074 016    Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 06 074 075    Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 06 074 076    Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 07 000 000    Titolare del regime di transito

13 07 016 000    Nome

Indicare il nome completo (persona o società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

13 07 017 000    Numero di identificazione

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 07 018 000    Indirizzo:

13 07 018 019    Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 07 018 020    Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 07 018 021    Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 07 018 022    Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 07 074 000    Persona di contatto

13 07 074 016    Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 07 074 075    Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 07 074 076    Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 14 000 000    Attore supplementare della catena di approvvigionamento

È possibile indicare qui altri attori della catena di approvvigionamento al fine di dimostrare che l'intera catena di approvvigionamento è stata coperta da operatori economici titolari dello status di AEO.

Se è utilizzata questa categoria di dati, occorre indicare il ruolo e il numero di identificazione, altrimenti questo dato è facoltativo.

13 14 017 000    Numero di identificazione

Il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo deve essere dichiarato quando tale numero è stato assegnato alla parte.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 14 031 000    Ruolo

Indicare il pertinente codice ruolo che specifica il ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento.

I codici da utilizzare sono:

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

Gruppo 16 - Luoghi/Paesi/Regioni

16 03 000 000    Paese di destinazione

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

16 06 000 000    Paese di spedizione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 12 000 000    Paese di transito della spedizione

Questo dato è richiesto quando un itinerario vincolante è definito dall'ufficio doganale di partenza (si veda 16 17 000 000 Itinerario vincolante).

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci transitano dal paese di partenza a quello di destinazione. Sono compresi anche il paese di partenza e quello di destinazione delle merci.

16 12 020 000    Paese

Inserire il o i codici paese pertinenti nella corretta sequenza del transito della spedizione.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 000 000    Luogo di carico

Nome del porto marittimo, aeroporto, terminale merci, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibili, devono essere fornite informazioni codificate che permettano l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

16 13 020 000    Paese

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il codice paese del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 036 000    UN/LOCODE

Indicare il codice UN/LOCODE del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 13 037 000    Luogo

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il nome del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

16 15 000 000    Ubicazione delle merci

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

In un dato momento deve essere utilizzato un solo tipo di ubicazione.

16 15 036 000    UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 15 045 000    Tipo di ubicazione

Indicare il codice pertinente specifico per il tipo di ubicazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di ubicazione, utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

16 15 046 000    Qualificatore dell'identificazione

Indicare il codice pertinente relativo all'identificazione dell'ubicazione. Sulla base dell'apposito qualificatore, deve essere fornito solo l'identificativo pertinente.

I codici da utilizzare sono:

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Indirizzo codice postale

Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

U

UN/LOCODE

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

V

Identificativo dell'ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

W

Coordinate GNSS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44,424896°/8,774792° o 50,838068°/ 4,381508°

X

Numero EORI

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Y

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Z

Indirizzo

Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice "X" (codice EORI) o "Y" (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

16 15 047 000    Ufficio doganale

Indicare il codice dell'ufficio doganale pertinente in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

16 15 047 001    Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

16 15 048 000    GNSS

Inserire le coordinate pertinenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 049    Latitudine

Indicare la latitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 050    Longitudine

Indicare la longitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 051 000    Operatore economico

Utilizzare il numero di identificazione dell'operatore economico nella cui sede le merci possono essere controllate.

16 15 051 017    Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune del titolare dell'autorizzazione.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

16 15 052 000    Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione della persona interessata.

16 15 053 000    Identificativo supplementare

Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più precisamente l'ubicazione in relazione a un EORI, all'identificazione di un operatore in un paese di transito comune o a un'autorizzazione, inserire il codice pertinente, se disponibile.

16 15 018 000    Indirizzo:

16 15 018 019    Via e numero civico

Indicare la via e il numero pertinenti.

16 15 018 020    Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 018 021    Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

16 15 018 022    Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

16 15 081 000    Indirizzo codice postale

Questa sottocategoria può essere utilizzata quando è possibile determinare l'ubicazione delle merci con il codice postale integrato dal numero civico, se necessario.

16 15 081 020    Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 081 021    Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per l'ubicazione delle merci.

16 15 081 025    Numero civico

Inserire il numero civico relativo all'ubicazione delle merci.

16 15 074 000    Persona di contatto

16 15 074 016    Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

16 15 074 075    Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

16 15 074 076    Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

16 17 000 000    Itinerario vincolante

Utilizzando i codici pertinenti, indicare se l'itinerario vincolante è applicato.

L'itinerario vincolante definisce il tragitto lungo il quale le merci devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

0

Le merci non devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

1

Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

Gruppo 17 - Uffici doganali

17 03 000 000    Ufficio doganale di partenza

17 03 001 000    Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha inizio l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 04 000 000    Ufficio doganale di transito

17 04 001 000    Numero di riferimento

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale interessato.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 05 000 000    Ufficio doganale di destinazione 

17 05 001 000    Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha termine l'operazione di transito.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3;

i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

Esempio: BEBRU000: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

17 06 000 000    Ufficio doganale di uscita per il transito

17 06 001 000    Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio interessato.

Questo dato è richiesto quando la dichiarazione di transito è combinata con la dichiarazione sommaria di uscita. Indicare il codice dell'ufficio doganale previsto in cui il movimento di transito lascia la zona di sicurezza.

Per gli Stati membri dell'Unione europea: questo dato non è richiesto quando il movimento di transito segue il regime di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

18 01 000 000    Massa netta 

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a 1 kg deve essere indicata come "0," seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

18 04 000 000    Massa lorda

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a 1 kg deve essere indicata come "0," seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

18 05 000 000    Descrizione delle merci

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, i paesi possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

18 06 000 000    Imballaggio

Questo dato si riferisce alle caratteristiche dell'imballaggio delle merci oggetto della dichiarazione o della notifica.

18 06 003 000    Tipo di colli

Codice che specifica il tipo di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

18 06 004 000    Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o il numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

18 06 054 000    Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

18 08 000 000    Codice CUS 

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se per le merci di cui trattasi non esiste una misura stabilita nella legislazione delle parti contraenti, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

I codici da utilizzare sono:

Codice CUS di cui alla nota introduttiva 8 numero 9.

18 09 000 000    Codice delle merci

Deve essere utilizzato almeno il codice della sottovoce del sistema armonizzato.

18 09 056 000    Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Indicare il codice della sottovoce del sistema armonizzato (codice SA a sei cifre).

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

18 09 057 000    Codice della nomenclatura combinata

Inserire le due cifre supplementari del codice della nomenclatura combinata ove richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 19 - Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

19 01 000 000    Indicatore del container

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

0

Merci non trasportate in container

1

Merci trasportate in container

19 03 000 000    Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Trasporto marittimo

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per vie navigabili interne

9

Altro modo di trasporto (propulsione propria)

19 04 000 000    Modo di trasporto interno

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto alla partenza.

I codici da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

19 05 000 000    Mezzo di trasporto alla partenza

19 05 017 000    Numero di identificazione

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne.

Per gli altri modi di trasporto il metodo di identificazione è il seguente:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto per vie navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto per ferrovia

Numero del vagone

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

19 05 061 000    Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

11

Nome della nave

20

Numero del vagone

21

Numero del treno

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

31

Numero di immatricolazione del rimorchio stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di immatricolazione dell'aeromobile

80

Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

81

Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

19 05 062 000    Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 07 000 000    Materiale di trasporto

19 07 044 000    Riferimento delle merci

Per ogni container indicare il numero o i numeri di articolo per le merci trasportate nel container.

19 07 063 000    Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

19 08 000 000    Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

19 08 000 047    Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio presso il quale il mezzo di trasporto attivo attraversa la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

19 08 017 000    Numero di identificazione

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare e

per vie navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto per ferrovia

Numero del vagone

19 08 061 000    Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 05 061 000 Mezzo di trasporto alla partenza/Tipo di identificazione.

19 08 062 000    Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 02 000 000    Numero di riferimento del trasporto

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

19 10 000 000    Sigilli

19 10 068 000    Numero di sigilli

Indicare il numero di sigilli apposti sul materiale di trasporto, ove applicabile.

19 10 015 000    Identificativo

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o al titolare del regime di transito sia stato concesso di utilizzare sigilli di tipo speciale.

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

99 02 000 000    Tipo di garanzia

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

0

Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)

1

Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)

2

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)

3

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta del paese in cui viene richiesta la garanzia (articolo 19 dell'appendice I)

4

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)

8

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici*

9

Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I

A

Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)

R

Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I)

C

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)

H

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I

J

Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)

* Per gli Stati membri dell'Unione europea.

99 03 000 000    Riferimento della garanzia 

99 03 069 000    NRG (Numero di riferimento della garanzia)

Inserire il numero di riferimento della garanzia.

99 03 070 000    Codice di accesso

Inserire il codice di accesso.

99 03 012 000    Valuta

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è espresso l'importo da coprire.

I codici da utilizzare sono:

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 8 numero 2.

99 03 071 000    Importo da coprire

Indicare l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere o è sorta in relazione a una determinata dichiarazione e che dovrà essere coperta dalla garanzia.

99 03 073 000    Altro riferimento della garanzia 

Indicare il numero di riferimento dell'altra garanzia utilizzata per l'operazione.

TITOLO IV

VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI

Versione linguistica

Descrizione

BG

Ограничена валидност

Validità limitata — 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

EN

Limited validity

ES

Validez limitada

FI

Voimassa rajoitetusti

FR

Validité limitée

GA

Bailíocht theoranta

HR

Ograničena valjanost

HU

Korlátozott érvényű

IS

Takmarkað gildissvið

IT

Validità limitata

LT

Galiojimas apribotas

LV

Ierobežots derīgums

MK

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

NO

Begrenset gyldighet

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SK

Obmedzená platnosť

SL

Omejena veljavnost

SV

Begränsad giltighet

TR

Sınırlı Geçerli

BG

Освободено

Dispensa — 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobutud

EL

Απαλλαγή

EN

Waiver

ES

Dispensa

FI

Vapautettu

FR

Dispense

GA

Tarscaoileadh

HR

Oslobođeno

HU

Mentesség

IS

Undanþegið

IT

Dispensa

LT

Leista neplombuoti

LV

Derīgs bez zīmoga

MK

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

NO

Fritak

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Derogarea

RS

Ослобођење

SK

Upustenie

SL

Opustitev

SV

Befrielse

TR

Vazgeçme

BG

Алтернативно доказателство

Prova alternativa – 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

EN

Alternative proof

ES

Prueba alternativa

FI

Vaihtoehtoinen todiste

FR

Preuve alternative

GA

Cruthúnas malartach

HR

Alternativni dokaz

HU

Alternatív igazolás

IS

Önnur sönnun

IT

Prova alternativa

LT

Alternatyvusis įrodymas

LV

Alternatīvs pierādījums

MK

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

NO

Alternativt bevis

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SK

Alternatívny dôkaz

SL

Alternativno dokazilo

SV

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени .................. (наименование и страна)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci .......... (nome e paese) – 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo .................. (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt .......................... (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ....... (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ............................................. (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ........ (Όνομα και χώρα)

EN

Differences: office where goods were presented ................. (name and country)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ..................... (nombre y país)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ................................... (nimi ja maa)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau ........................... (nom et pays)

GA

Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair ... (ainm agus tír)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ............................. (naziv i zemlja)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént .............. (név és ország)

IS

Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ......... (nafn og land)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ........ (nome e paese)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės .................. (pavadinimas ir valstybė)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas .................. (nosaukums un valsts)

MK

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид .......... (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ........... (naam en land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ........................... (navn og land)

PL

Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar .................. (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ........................ (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal .............................. (nume și țara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба .................. (назив и земља)

SK

Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ........................ (názov a krajina)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ............... (naziv in država)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes .............................. (namn och land)

TR

Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ...................................... (adı ve ülkesi).

BG

Излизането от ........................ подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Uscita dal ..................... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204

CS

Výstup ze ............................................. podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA

Udpassage fra ........................ undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus ........................ — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

....................... territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

EL

Η έξοδος από ......................... υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

EN

Exit from ............................................... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

ES

Salida de ............ sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FI

......... ........ vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

FR

Sortie de ...... soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …

GA

Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …

HR

Izlaz iz ................................... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

HU

A kilépés ................ területéről a ................. rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

IS

Útflutningur frá ............................... háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ….

IT

Uscita dal ..................... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LT

Išvežimui iš ................................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

LV

Izvešana no ................... , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

MK

Излез од ............................. предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….

MT

Ħruġ mill-...................................... suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de ................................... zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

NO

Utførsel fra ............................ underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

PL

Wyprowadzenie z ...................... podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da .......................................... sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.° …

RO

Ieșire din ..................................... supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из ......................... подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

SK

Výstup z ....................................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

SL

Iznos iz .......................... zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SV

Utförsel från ................... underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

TR

Eşyanın .............. 'dan çıkışı............... . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG

Одобрен изпращач

Speditore autorizzato – 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

EN

Authorised consignor

ES

Expedidor autorizado

FI

Valtuutettu lähettäjä

FR

Expéditeur agréé

GA

Coinsíneoir údaraithe

HR

Ovlašteni pošiljatelj

HU

Engedélyezett feladó

IS

Viðurkenndur sendandi

IT

Speditore autorizzato

LT

Įgaliotas siuntėjas

LV

Atzītais nosūtītājs

MK

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

NO

Autorisert avsender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SK

Schválený odosielateľ

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SV

Godkänd avsändare

TR

İzinli Gönderici

BG

Освободен от подпис

Dispensa dalla firma – 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

EN

Signature waived

ES

Dispensa de firma

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

FR

Dispense de signature

GA

Tharscaoileadh an síniú

HR

Oslobođeno potpisa

HU

Aláírás alól mentesítve

IS

Undanþegið undirskrift

IT

Dispensa dalla firma

LT

Leista nepasirašyti

LV

Derīgs bez paraksta

MK

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

NO

Fritatt for underskrift

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SK

Upustenie od podpisu

SL

Opustitev podpisa

SV

Befrielse från underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

GA

RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

MK

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

SL

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

TR

KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR.



BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

EN

UNRESTRICTED USE

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

GA

ÚSÁID NEAMHSHRIANTA

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

MK

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

NO

UBEGRENSET BRUK

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

SL

NEOMEJENA UPORABA

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

BG

Издаден впоследствие

Rilasciato a posteriori – 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

EN

Issued retrospectively

ES

Expedido a posteriori

FI

Annettu jälkikäteen

FR

Délivré a posteriori

GA

Eisithe go haisghníomhach

HR

Izdano naknadno

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

IS

Útgefið eftir á

IT

Rilasciato a posteriori

LT

Retrospektyvusis išdavimas

LV

Izsniegts retrospektīvi

MK

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

NO

Utstedt i etterhånd

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SK

Vyhotovené dodatočne

SL

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Diverse

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Razno

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Flera

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Çeșitli

BG

Насипно

Alla rinfusa – 99212

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Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

Χύμα

EN

Bulk

ES

A granel

FI

Irtotavaraa

FR

Vrac

GA

Bulc

HR

Rasuto

HU

Ömlesztett

IS

Vara í lausu

IT

Alla rinfusa

LT

Nesupakuota

LV

Berams

MK

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

NO

Bulk

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SK

Voľne ložené

SL

Razsuto

SV

Bulk

TR

Dökme

BG

Изпращач

Speditore – 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

Αποστολέας

EN

Consignor

ES

Expedidor

FI

Lähettäjä

FR

Expéditeur

GA

Coinsíneoir

HR

Pošiljatelj

HU

Feladó

IS

Sendandi

IT

Speditore

LT

Siuntėjas

LV

Nosūtītājs

MK

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

NO

Avsender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SK

Odosielateľ

SL

Pošiljatelj

SV

Avsändare

TR

Gönderici

"



(8)L'allegato B6 bis è soppresso.



Allegato C

L'appendice IV della convenzione è sostituita dalla seguente:

"APPENDICE IV 
ASSISTENZA RECIPROCA PER IL RECUPERO DEI CREDITI

Oggetto

Articolo 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all'articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell'allegato I della presente appendice.

Definizioni

Articolo 2

Ai sensi della presente appendice s'intende per:

   "autorità richiedente", l'autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 3;

   "autorità adita", l'autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.

Ambito di applicazione

Articolo 3

La presente appendice si applica a:

a)    tutti i crediti relativi a un debito di cui all'articolo 3, lettera l), dell'appendice I che sono esigibili in relazione a un'operazione di transito comune iniziata dopo l'entrata in vigore della presente appendice;

b)    interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

Richiesta di informazioni

Articolo 4

1.    L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2.    La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

a)    nome, indirizzo e altri dati utili all'identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;

b)    informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;

   c)    altre informazioni, se necessarie.

3.    L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a)    che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;

b)    che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero

c)    la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

4.    L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.

5.    Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.

6.    La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato II della presente appendice. 

Richiesta di notifica

Articolo 5

1.    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.

2.    La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:

a)    nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;

   b)    natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare;

c)    informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;

   d)    altre informazioni, se necessarie.

2 bis.    L'autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

3.    L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

4.    La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato III della presente appendice.

Richiesta di recupero

Articolo 6

1.    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.

2.    A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l'autorità adita, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 7

1.    La richiesta di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2.    L'autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

a)    se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;

b)    quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;

c)    se l'importo del credito è superiore a 1 500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 dell'appendice II.

3.    La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

a)    nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione della persona interessata;

b)    natura esatta del credito o dei crediti;

c)    importo del credito o dei crediti;

d)    altre informazioni, se necessarie;

e)    una dichiarazione dell'autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.    L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

Articolo 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l'esecuzione nel suo territorio.

All'omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall'autorità richiedente si applica l'articolo 12.

Articolo 9

1.    Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.

2.    L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all'autorità richiedente.

È altresì trasferito all'autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 11

L'autorità adita informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.

Richieste contestate

Articolo 12

1.    Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, questi deve adire l'organo competente del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita.

2.    Non appena l'autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall'autorità richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia.

2 bis    Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 13, l'autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

3.    Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l'autorità adita, l'azione è avviata davanti all'organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

4.    Qualora l'organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il "titolo esecutivo" ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 13

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, purché l'adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.

1 bis    La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.

2.    Per l'attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

3.    La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato IV della presente appendice. 

Deroghe

Articolo 14

L'autorità adita non è tenuta:

a)    ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;

b)    ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all'ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l'autorità;

c)    a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;

d)    ad accordare assistenza se l'importo totale dei crediti per i quali è chiesta l'assistenza è inferiore a 1 500 EUR.

L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

Articolo 15

1.    I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.

2.    Gli atti di recupero compiuti dall'autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo paese.

3.    L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.

Riservatezza

Articolo 16

I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

a)    alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;

b)    alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

c)    alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Articolo 17

1.    Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.

2.    Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell'autorità adita o in un'altra lingua concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

Spese di assistenza

Articolo 18

1.    I paesi interessati rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l'autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.

Autorità abilitate

Articolo 19

I paesi comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.

Articoli da 20 a 22

(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)

Disposizioni finali

Articolo 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all'applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Articoli da 24 a 26

(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26).



ALLEGATI I DELL'APPENDICE IV

ALLEGATO I 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE

TITOLO I 
Ambito di applicazione

Articolo 1

1.    Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dell'appendice IV.

2.    Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

TITOLO II 
Disposizioni generali

Articolo 1 bis

1.    L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.

2.    Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

a)    il debitore o i debitori

b)    oppure un'altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.

Qualora l'autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all'una o all'altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest'ultima.

3.    Qualora l'autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all'autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.

4.    Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un'altra autorità.

TITOLO III 
Richiesta di informazioni

Articolo 2

La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 dell'appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 3).

Articolo 4

L'autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 5

1.    L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.

2.    Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone le ragioni.

3.    In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

4.    Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall'autorità adita, l'autorità richiedente può chiedere a quest'ultima di proseguire le sue ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 6).

Articolo 7

L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all'autorità adita.

TITOLO IV 
Richiesta di notifica

Articolo 8

La richiesta di notifica di cui all'articolo 5 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

L'atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta prevista dal comma precedente, in duplice copia.

Articolo 9

La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, ai sensi delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Articolo 10

1.    Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l'autorità adita invita l'autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

2.    L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest'ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell'attestato che figura a tergo.

TITOLO V 
Richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 11

1.    La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli 6 e 13 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato IV. La richiesta contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall'appendice IV per l'avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

2.    Il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità adita e che accompagna la richiesta è completato dall'autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base del titolo iniziale che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede detta autorità.

2 bis.    Il titolo che consente l'esecuzione può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona.

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 12).

Articolo 13

1.    L'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.

2.    Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è l'ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l'autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.

Articolo 14

1    L'autorità adita assicura senza indugio ricezione per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, comunque, entro sette giorni dalla richiesta stessa.

2.    L'autorità adita può, se necessario, chiedere all'autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo che consente l'esecuzione nel paese adito. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 15

1    Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone i motivi.

L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

2    Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.

3.    L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, dell'appendice IV.

Articolo 16

Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) dall'autorità richiedente all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è stata informata.

Articolo 17

1.    Se la richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

2.    Se l'importo del credito oggetto della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita.

Se la modifica consiste in una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa per il recupero e/o l'adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, il recupero dell'importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all'articolo 18 sia stata iniziata, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso.

Se la modifica consiste in un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette al più presto all'autorità adita una richiesta complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Qualora, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 7 dell'appendice IV.

3.    Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

Articolo 18

Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'appendice IV, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, l'autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

(a)l'autorità adita ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e

(b)l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

Articolo 19

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

TITOLO VI 
Disposizioni generali e finali

Articolo 20

1.    L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per uno solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.

2.    Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti redatti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari che figurano negli allegati.

Articolo 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita.



ALLEGATO II 
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO 
(articolo 4 dell'appendice IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

………………………………………………………………. 
(Luogo e data d'invio della richiesta)

………………………………………………………………..

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

……………………………………………………………………….. 
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

…………………………………………….........................................

……………………………………………………………………….

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il(la) sottoscritto(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente informazioni a norma dell'articolo 4 dell'appendice IV della convenzione.

Informazioni relative alla persona interessata (1)

Informazioni relative al credito o ai crediti

Informazioni richieste

a)    Nome e indirizzo

{

noto (*)

presunto (*)

   Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

   Natura esatta del credito o dei crediti

   Altre indicazioni

b)    Altre informazioni utili riguardanti la persona di cui sopra:

- debitore principale

- co-debitore

- terzo detentore

Altre autorità adite

……………………………………………… 
(Firma)

(Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.

(¹) Persona fisica o giuridica.



ALLEGATO III 
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO 
(articolo 5 dell'appendice IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

…………………………………………………... 
(Luogo e data d'invio della richiesta)

……………………………………………………

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

………………………………………………………… 
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

……………………………………………..................

………………………………………………………..

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI NOTIFICA

Il(la) sottoscritto(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente notifica, a norma dell'articolo 5 dell'appendice IV della convenzione, dell'atto/della decisione (*) seguente:

Informazioni relative alla persona interessata (1)

Natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare

Informazioni relative al credito o ai crediti

Altre indicazioni

a)    Nome e indirizzo

{

noto (*)

presunto (*)

   Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

   Natura esatta del credito o dei crediti

   Altre indicazioni

b)    Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario

c)    Altre indicazioni

…………………………. 
(Firma)

(Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.

(¹) Persona fisica o giuridica.



CERTIFICATO

Il sottoscritto funzionario attesta

   che l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta in data …  La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità (¹) (*):

   che l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto non doveva essere notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta per i seguenti motivi (*)…

………………………………………………………. 
(Data)

………………………………………………………… 
(Firma)

(Timbro ufficiale)

__________________

__________________

Cancellare la dicitura inutile.

(¹) Indicare con precisione se la notifica è stata effettuata personalmente al destinatario o secondo un'altra procedura.



ALLEGATO IV 
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO 
(articoli da 6 a 13 dell'appendice IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

………………………………………………. 
(Luogo e data d'invio della richiesta)

………………………………………………. 
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

…………………………………………………………. 
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

………………………………………………………...

…………………………………………………………

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI RECUPERO/ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (*)

Il(la) sottoscritto(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente:

   il recupero del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato a norma dell'articolo 7 dell'appendice IV della convenzione; le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte (*);

   l'adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 13 dell'appendice IV della convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata (*)

Informazioni relative alla persona interessata (1)

Informazioni relative al credito o ai crediti

Natura esatta 
del credito

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità richiedente

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita

Tasso di cambio utilizzato

Altre informazioni

a)    Nome e indirizzo

{

noto (*)

presunto (*)

Importo somma capitale dovuto (²)

Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione

Termine di prescrizione

Beni del debitore detenuti da una terza persona

……………………….

……………………….

b) Altre informazioni utili:

- debitore principale

- co-debitore

- terzo detentore

Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente (²).

……………………….

……………………….

Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente (²).

…………………………. 
(Firma)

(Timbro ufficiale)

……………………….

……………………….

Totale

……………………….

……………………….

Distinta dei documenti allegati

(*) Cancellare la dicitura inutile.

(¹) Persona fisica o giuridica.

(²) In caso di titolo esecutivo globale, indicare l'importo dei crediti di natura differente.

(1)     GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 .
(2)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ).
(3)    Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1 ).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ).
(5)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ( GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386 ).
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