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Document 52022PC0051

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

    COM/2022/51 final

    Bruxelles, 16.2.2022

    COM(2022) 51 final

    2022/0035(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Scopo principale della proposta è recepire nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord‑occidentale (NAFO) nel corso della sua riunione annuale nel settembre 2021. La proposta riprende anche i miglioramenti redazionali della NAFO e adatta il testo al contesto giuridico dell'UE. La NAFO è l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale rientranti nel suo ambito di competenza. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano unicamente alla sua zona di regolamentazione, in alto mare, definita come la zona situata oltre quella in cui gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca. L'UE è parte contraente della NAFO dal 1979.

    La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione NAFO sono vincolanti (articoli XIV, VI.8 e VI.9) e che le parti contraenti sono tenute ad attuarle.

    Il regolamento (UE) 2019/833 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. La presente proposta riguarda le modifiche adottate dalla NAFO nella sua riunione annuale del settembre 2021, che sono entrate in vigore il 2 dicembre 2021 e si applicano a decorrere da tale data.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2019/833.

    È inoltre in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che prevede che l'Unione europea conduca le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le attività alieutiche sulla cooperazione regionale in materia di pesca.

    La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione delle flotte da pesca esterne, che prevede che i pescherecci dell'Unione siano soggetti alle autorizzazioni di pesca delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio riguardante la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che prevede l'inclusione dell'elenco NAFO delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nell'elenco dell'Unione delle navi INN.

    La proposta infine non riguarda le possibilità di pesca dell'UE stabilite dalla NAFO. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è coerente con le altre politiche dell'Unione.

     

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce le disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta garantirà il rispetto da parte dell'UE degli obblighi stabiliti dalla NAFO, senza andare al di là di quanto necessario per conseguire questo obiettivo.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'atto giuridico prescelto è una modifica del regolamento (UE) 2019/833.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Scopo della proposta è modificare il regolamento (UE) 2019/833 recependo nel diritto dell'Unione le modifiche apportate alle misure di conservazione e di esecuzione adottate in occasione della riunione annuale della NAFO del settembre 2021. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia durante la fase preparatoria della riunione annuale della NAFO che ha portato all'adozione di tali raccomandazioni sia nel corso dei negoziati NAFO.

    Assunzione e uso di perizie

    La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione NAFO che sono state adottate conformemente al parere scientifico e di controllo delle commissioni permanenti NAFO.

    Valutazione d'impatto

    Non pertinente. La proposta recepisce nel diritto dell'Unione modifiche delle misure di conservazione NAFO che sono vincolanti per le parti contraenti e direttamente applicabili agli Stati membri.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione (REFIT).

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha alcun impatto sulla tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta recepisce le modifiche adottate nel corso della riunione annuale della NAFO del settembre 2021 per il calcolo del contingente "altri", introducendo misure di accompagnamento per il merluzzo bianco nella divisione 3M riguardanti l'ispezione degli sbarchi e per l'ippoglosso nero. Le modifiche comprendono anche disposizioni rivedute riguardanti ulteriori procedure e infrazioni gravi relative all'uso delle dimensioni di maglia e delle griglie di selezione, misure rafforzate sul seguito da dare alle infrazioni e disposizioni riguardanti la trasmissione di documenti alla NAFO e all'Agenzia europea di controllo della pesca.

    Qualora la NAFO modifichi in futuro le proprie misure, la proposta delega inoltre alla Commissione il potere di modificare il regolamento (UE) 2019/833 per quanto riguarda le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all'ippoglosso nero di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all'articolo 9 bis. Occorre procedere ad una sollecita modifica delle suddette disposizioni se si vuol consentire ai pescherecci dell'Unione di operare alla pari con i pescherecci di altre parti contraenti della NAFO per ogni campagna di pesca futura.

    2022/0035 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 è stato adottato al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Il regolamento è stato successivamente modificato con le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020 di detta organizzazione 3 .

    (2)Successivamente, in occasione della sua 43a riunione annuale del settembre 2021, la NAFO ha adottato una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza riguardanti la detenzione a bordo delle catture del contingente "altri", l'ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, il monitoraggio e il rafforzamento delle disposizioni relative alle infrazioni e alla loro applicazione.

    (3)Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO e contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2021, le misure di conservazione e di esecuzione (di seguito, "CEM") della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

    (4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare tali nuove misure NAFO ai pescherecci dell'Unione.

    (5)Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle riunioni annuali della NAFO conseguentemente all'introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche delle CEM prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le misure relative allo sbarco e alle ispezioni per l'ippoglosso nero e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M.

    (6)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 4 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

    Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

    (1)all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "d) quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria), o quando il contingente "altri" aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l'utilizzo del contingente "altri" in conformità all'articolo 6 del presente regolamento;";

    (2)all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "gli Stati membri procedono, nei loro porti, all'ispezione di almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi delle catture di merluzzo bianco nella divisione 3M e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.";

    (3)all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "e) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti se la quantità di tale stock a bordo rappresenta alternativamente più del 5 % del totale delle catture o più di 2 500 kg e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all'EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.";

    (4)all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all'EFCA (con la Commissione in copia), che le trasmette al segretario esecutivo della NAFO:

    a) i recapiti dell'autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell'immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;

    b) i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l'indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.";

    (5)all'articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    "g) la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l'uso alcuno di griglie di selezione in violazione dell'articolo 13 o dell'articolo 14;";

    (6)all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni e, nella misura del possibile, nel quadro della legislazione nazionale per le infrazioni gravi reiterate, in particolare quelle individuate ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), punti iii) e iv), siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dei benefici da esse derivanti.";

    (7)all'articolo 36, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

    "e) rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di dichiarazioni, tra cui maggior frequenza delle dichiarazioni o aggiunta di dati da segnalare; e

    f) rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di monitoraggio, tra cui l'invio di un osservatore o di un ispettore a bordo o il controllo elettronico a distanza attuato conformemente alle specifiche tecniche applicabili ai pescherecci operanti in ambito NAFO.";

    (8)all'articolo 40, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    "La Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.";

    (9)l'articolo 50, paragrafo 2, è così modificato:

    a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d); nonché le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all'ippoglosso nero di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);";

    b) è aggiunta la seguente lettera l):

    "l) le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all'articolo 9 bis.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    GU C  del , pag. .
    (2)    Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
    (3)    Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).
    (4)

       GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

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