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Document 52022PC0037

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

COM/2022/37 final

Bruxelles, 1.2.2022

COM(2022) 37 final

2022/0026(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

{SWD(2022) 25 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dal 2014 l'Ucraina intrattiene un solido partenariato con l'Unione europea che va oltre la semplice cooperazione bilaterale ed è finalizzato a conseguire in modo graduale l'associazione politica e l'integrazione economica. L'accordo di associazione UE-Ucraina, entrato in vigore il 1º settembre 2017 e comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è il principale strumento per avvicinare maggiormente l'Ucraina e l'UE. Oltre a promuovere legami politici ed economici più forti, nonché il rispetto dei valori comuni, l'accordo ha garantito un solido quadro per realizzare un ambizioso programma di riforme incentrato sulla lotta alla corruzione, un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e un migliore clima imprenditoriale. L'UE ha dimostrato di sostenere in maniera costante queste riforme, che sono fondamentali per attrarre investimenti, stimolare la produttività e innalzare il tenore di vita a medio termine. Tra gli altri strumenti di sostegno, l'UE ha finanziato l'Ucraina con cinque operazioni consecutive di assistenza macrofinanziaria (AMF), per un totale di 5 miliardi di EUR di prestiti nel periodo 2014-2021.

Tuttavia, nonostante l'orientamento politico-strategico a lungo termine e l'impegno ad attuare le riforme, l'Ucraina continua a fronteggiare problemi significativi. Dall'inizio della pandemia di COVID-19 si sono registrati più di 3,8 milioni di contagi e quasi 100 000 decessi. Il lento ritorno alla crescita economica nel 2021 è stato trainato principalmente dai settori del commercio al dettaglio e delle costruzioni, ma sulle prospettive economiche gravano notevoli rischi. L'inflazione ha registrato un'accelerazione raggiungendo il 10 % alla fine del 2021. Le crescenti tensioni geopolitiche al confine con la Russia hanno avuto notevoli ripercussioni sulla fiducia, in particolare quella degli investitori esteri. Dalla metà di novembre 2021 la valuta nazionale ha perso il 9 % del suo valore rispetto al dollaro USA, nonostante gli interventi della Banca nazionale dell'Ucraina per circa 1,6 miliardi di USD nello stesso periodo che hanno comportato una riduzione del 5,5 % dello stock delle riserve ufficiali.

In tale contesto a metà gennaio 2022 i rendimenti delle eurobbligazioni ucraine sono saliti a livelli proibitivi. Il finanziamento privato del soggiacente disavanzo della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina non è pertanto più disponibile a condizioni sostenibili. Secondo le più recenti proiezioni formulate dal Fondo monetario internazionale nella sua prima revisione del programma, conclusa l'8 novembre e approvata il 22 novembre 2021, la mancanza di accesso ai mercati dei capitali comporterebbe un aumento del deficit di finanziamento del paese pari ad almeno 2,5 miliardi di USD nel 2022. Inoltre le crescenti tensioni geopolitiche stanno avendo effetti negativi sulla già precaria stabilità economica e finanziaria dell'Ucraina. Le persistenti minacce per la sicurezza hanno già determinato un sostanziale deflusso di capitali. L'impatto negativo sugli investimenti futuri, ambito nel quale l'Ucraina già evidenziava un ritardo rispetto ad altri paesi della regione, riduce ulteriormente la resilienza del paese agli shock economici e politici. Inoltre le molteplici minacce cui è attualmente soggetta l'Ucraina esercitano una notevole pressione sulle istituzioni statali per quanto riguarda la protezione dei cittadini, generando ulteriori significativi rischi per la stabilità globale del paese e della società in generale.

In un contesto caratterizzato dall'impossibilità di accedere ai mercati internazionali dei capitali, dovuta all'accresciuta incertezza geopolitica e al suo impatto sulla situazione economica in Ucraina, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta relativa a una nuova operazione di assistenza macrofinanziaria dell'importo di 1,2 miliardi di EUR sotto forma di prestiti per sostenere la stabilità in Ucraina.

La prevista operazione di AMF di emergenza, presentata al fine di garantire un rapido sostegno in una situazione di grave crisi e rafforzare la resilienza del paese, avrà una durata di 12 mesi e sarà erogata in due rate. Il versamento della prima rata, subordinato alla condizione preliminare politica e a un'attuazione soddisfacente del programma dell'FMI, avverrà in tempi rapidi non appena approvata la presente proposta, all'entrata in vigore del protocollo d'intesa su misure specifiche di politica strutturale concordato tra la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, e l'Ucraina. L'erogazione della seconda rata sarà subordinata all'attuazione soddisfacente e costante di un programma dell'FMI e delle misure di politica concordate nel protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa alla base di questa operazione di assistenza macrofinanziaria di emergenza verterà probabilmente su un numero limitato di azioni politiche praticabili e a breve termine nei settori prioritari più urgenti, quali il rafforzamento della resilienza economica e della stabilità, la governance e lo Stato di diritto e l'energia. Una successiva AMF a più lungo termine potrà eventualmente andare oltre le esigenze immediate della crisi per affrontare una più ampia serie di priorità attinenti alle riforme. Si prevede che l'attuazione dell'operazione proposta vada di pari passo con il sostegno nell'ambito delle operazioni di bilancio finanziato dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). L'annunciata dotazione aggiuntiva di 120 milioni di EUR di sovvenzioni a titolo dell'NDICI sarà importante per rafforzare ulteriormente gli interventi dell'Ucraina in materia di consolidamento dello Stato e resilienza. L'UE, inoltre, collaborerà strettamente con l'Ucraina per dar seguito alla richiesta del paese di successiva e regolare operazione di AMF una volta che la situazione si sarà stabilizzata.

Come illustrato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta, e sulla base della valutazione della situazione politica eseguita dal servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni politiche ed economiche preliminari a cui è subordinata l'operazione di AMF proposta.

Contesto generale

I rischi derivanti dalle attuali tensioni geopolitiche e le preoccupazioni in materia di sicurezza al confine con la Russia, che sono in costante aumento da metà novembre, hanno inciso pesantemente sulla fiducia degli investitori, come evidenziato dal costante deflusso di capitali e dal drenaggio delle riserve ufficiali in valuta estera. L'indebolimento della hryvna, nonostante i continui interventi della Banca nazionale dell'Ucraina a sostegno della valuta nazionale e la perdita, di fatto, dell'accesso ai mercati dei capitali per il governo, aumentano in modo significativo i rischi per le prospettive macroeconomiche dell'Ucraina. Dopo una recessione comunque meno grave del previsto (pari solo al 4 % nel 2020), il prodotto interno lordo ha subito una contrazione del 2,2 % su base annua nel primo trimestre del 2021. La ripresa del 5,7 % su base annua registrata nel secondo trimestre, di per sé deludente data l'entità della precedente contrazione, è stata seguita dalla decelerazione della crescita scesa al 2,7 % nel terzo trimestre. La debolezza della crescita è dovuta sia alla difficile situazione determinata dalla pandemia in corso (che vede un aumento dei casi di COVID-19 a fronte di un tasso di vaccinazione relativamente basso, pari al 33 % alla fine di gennaio 2022), sia alle ricadute negative sulla fiducia derivanti dall'aumento delle tensioni, come pure all'impatto di fattori strutturali, tra cui un tasso di investimento cronicamente basso. Tra i significativi ostacoli strutturali che frenano gli investimenti, la corruzione, tuttora diffusa, e l'incompiuta riforma della governance della fitta rete di imprese statali rimangono temi prioritari delle politiche future.

Alla luce della crescente massa monetaria e dell'accelerazione dell'inflazione, la Banca nazionale dell'Ucraina ha aumentato il suo tasso di riferimento di 400 punti base, portandolo al 10 % tra giugno 2021 e gennaio 2022. Dopo una significativa disinflazione nella prima metà del 2020, l'inflazione ha ricominciato a crescere nel novembre 2020. L'aumento medio dei prezzi dei beni di consumo ha raggiunto l'11 % nel settembre 2021, per poi scendere al 10 % in dicembre. L'accelerazione dell'inflazione dei prezzi dei beni di produzione, che è ancora in corso, ha segnato nel dicembre 2021 l'incredibile tasso del 62,2 %. Benché la Banca nazionale dell'Ucraina ritenga che il picco dell'inflazione sia stato raggiunto, nel corso del 2022 si prevede un ulteriore inasprimento della politica monetaria, soprattutto per riportare l'inflazione all'obiettivo del 4 %-6 %. Nell'attuale contesto di graduale inasprimento delle condizioni di finanziamento a livello mondiale, l'Ucraina, anche in quanto mercato emergente, presenta ulteriori fragilità alla luce di una nuova valutazione dei rischi globali.

Grazie al ritorno alla crescita e all'aumento del gettito fiscale, il disavanzo pubblico del 2021 è stimato al 3,1 % del prodotto interno lordo, ovvero 200 punti base al di sotto del disavanzo inizialmente previsto. Nel 2021 le entrate pubbliche sono aumentate del 24 %, ossia 2,8 punti percentuali in più rispetto al previsto, mentre la spesa è aumentata dell'11 %, risultando di 1,5 punti percentuali inferiore all'obiettivo. Questi risultati evidenziano il buon andamento delle finanze pubbliche lo scorso anno. Le previsioni per il 2022 indicano attualmente un disavanzo pari al 3,5 % del prodotto interno lordo, ma i risultati effettivi sono molto incerti e potrebbero essere notevolmente peggiori, in funzione in particolare dell'evoluzione del contesto geopolitico internazionale.

A seguito della ripresa della crescita economica, il significativo avanzo delle partite correnti del 2020, conseguenza della compressione della domanda, si è trasformato in disavanzo nel 2021. Dopo un avanzo di 5,3 miliardi di USD nel 2020, nel periodo gennaio-agosto 2021 il saldo delle partite correnti ha registrato un disavanzo di 830 milioni di USD, pari allo 0,5 % del prodotto interno lordo. Nello stesso periodo le esportazioni e le importazioni di beni sono aumentate rispettivamente del 36 % e del 30 % su base annua, traducendosi in un disavanzo commerciale nel settore delle merci pari a 3 miliardi di USD. Il saldo dei servizi, che ha visto un aumento delle esportazioni e delle importazioni rispettivamente del 12 % e del 21 %, ha registrato un avanzo di 2,3 miliardi di USD. Il reddito primario ha registrato un significativo disavanzo di 3 miliardi di USD, a fronte di un avanzo di 3,2 miliardi di USD nel periodo gennaio-agosto 2020, nonostante l'aumento del 18 % delle rimesse, attestatesi a 8,9 miliardi di USD. Anche lo stock di investimenti esteri diretti ha segnato un significativo recupero nella prima metà del 2021, in particolare grazie al reinvestimento degli utili.

Lo stock di riserve ufficiali in valuta estera è rimasto stabile durante la pandemia nel 2020 e ha addirittura raggiunto un massimo storico di 31,6 miliardi di USD nell'agosto 2021, importo che comprende l'assegnazione supplementare di diritti speciali di prelievo da parte dell'FMI per l'equivalente di 2,73 miliardi di USD. Nonostante un lieve calo nel settembre 2021, le riserve hanno continuato a crescere, attestandosi a circa 31 miliardi di USD nel dicembre dello scorso anno, un livello pari comunque al 6 % in più rispetto a un anno prima. Tuttavia, dopo il recente mutamento della fiducia degli investitori e i successivi interventi della Banca centrale sui mercati valutari per oltre 700 milioni di USD all'inizio del 2022, è prevedibile una diminuzione delle riserve ufficiali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La decisione (UE) 2020/701 sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (nell'ambito del pacchetto di AMF a favore dei paesi dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di COVID-19) sotto forma di prestiti per un importo di 1,2 miliardi di EUR è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 maggio 2020. L'assistenza è stata integralmente erogata nel periodo 2020-2021.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'AMF proposta, che è coerente con gli obiettivi della politica europea di vicinato, contribuisce a sostenere gli obiettivi dell'Unione europea in termini di stabilità e sviluppo economici in Ucraina e, più in generale, in termini di resilienza nel vicinato dell'Europa orientale. Sostenendo gli sforzi delle autorità volti a creare un quadro macroeconomico stabile e ad attuare un ambizioso programma di riforme strutturali, l'operazione proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027. L'AMF di emergenza proposta, che rientra in un pacchetto dell'UE contenente anche un elemento di sovvenzione, attraverso la mobilitazione di un importo supplementare di 120 milioni di EUR a titolo dello "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale" (NDICI-Europa globale), è parte integrante del sostegno internazionale globale all'Ucraina. L'AMF continuerà a integrare l'assistenza erogata da altri donatori multilaterali e bilaterali.

Questi interventi vanno inquadrati nel contesto dei significativi legami economici che l'Ucraina ha instaurato con l'UE. Il 1° settembre 2017 è entrato in vigore l'accordo di associazione UE-Ucraina. Le disposizioni relative alla zona di libero scambio globale e approfondita sono state applicate provvisoriamente dal 1° gennaio 2016, quando l'UE e l'Ucraina hanno avviato l'apertura reciproca dei mercati dei beni e dei servizi. L'UE è il primo partner commerciale dell'Ucraina, con il 38,1 % (in termini di valore) degli scambi commerciali totali dell'Ucraina nel 2020. I paesi dell'UE continuano a rappresentare un terzo delle esportazioni ucraine di beni e servizi. Le importazioni dai paesi dell'UE hanno registrato una crescita ancora maggiore, raggiungendo il 43,3 % di tutte le importazioni nel 2020.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 212 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macrofinanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea. Le ragioni principali sono da ricondurre ai vincoli di bilancio a livello nazionale e alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa si limita al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di rafforzare la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

Come indicato dalla Commissione sulla base delle stime dell'FMI nel contesto dell'attuale accordo di stand-by, l'importo della nuova AMF proposta corrisponde a quasi la metà del fabbisogno di finanziamento residuo stimato per il 2022, anche se va sottolineato che tale fabbisogno è stato calcolato prima del recente deterioramento della crisi. Si tratta di una percentuale coerente con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF (per un paese con un accordo di associazione il massimale sarebbe del 60 % secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 ottobre 2002), tenuto conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si sono impegnati a fornire all'Ucraina.

Scelta dell'atto giuridico

Il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati o sufficienti per conseguire gli obiettivi macroeconomici. Il principale valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire la pressione finanziaria esterna e di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una situazione di bilancio sostenibili, nonché un quadro propizio alle riforme strutturali. Contribuendo a mettere in atto un opportuno quadro strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Ucraina nell'ambito di altri strumenti finanziari più mirati dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

L'AMF è concessa come parte integrante del sostegno internazionale alla stabilizzazione economica dell'Ucraina. Nel definire la presente proposta di assistenza macrofinanziaria, i servizi della Commissione si sono consultati con l'FMI e con la Banca mondiale, che hanno già attuato consistenti programmi di finanziamento. La Commissione si è inoltre tenuta regolarmente in contatto con le autorità ucraine.

Assunzione e uso di perizie

Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nel contesto del pacchetto di AMF per la COVID-19, i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure vigenti per la gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate. La valutazione operativa si è basata sui risultati dell'analogo esercizio del 2018, che si possono considerare sostanzialmente aggiornati, e sull'analisi approfondita della relazione di valutazione della spesa pubblica e della responsabilità finanziaria del 2019. La valutazione ha concluso che i circuiti e le procedure finanziarie in Ucraina si fondano e operano sulla base di principi solidi e sono pertanto ritenuti adeguati ai fini dell'assistenza macrofinanziaria. Gli sviluppi in questo ambito continueranno ad essere monitorati con attenzione, anche attraverso le relazioni periodiche sull'avanzamento delle riforme della gestione delle finanze pubbliche elaborate dalla delegazione dell'UE a Kiev.

Valutazione d'impatto

L'assistenza macrofinanziaria dell'UE è uno strumento finanziario di emergenza da utilizzare in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in paesi terzi. La presente proposta di AMF non è pertanto soggetta all'obbligo della valutazione d'impatto conformemente agli orientamenti per legiferare meglio (SWD(2015) 111 final) della Commissione, poiché in una situazione che richiede una risposta tempestiva vi è l'imperativo politico di agire rapidamente.

Più in generale, le proposte della Commissione relative all'AMF tengono conto degli insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post sulle operazioni già attuate nel vicinato dell'UE. La nuova AMF e il programma di aggiustamento economico e di riforme che l'accompagna contribuiranno ad alleviare il fabbisogno di finanziamenti a breve termine dell'Ucraina. Le connesse misure di politica volte a rafforzare la bilancia dei pagamenti e la sostenibilità di bilancio a medio termine e a promuovere la crescita sostenibile rafforzeranno la resilienza e contribuiranno a un modello di crescita più sostenibile, integrando in tal modo l'attuale programma dell'FMI. Le condizioni politiche dovrebbero basarsi sui risultati conseguiti dai cinque programmi di AMF attuati dal 2015, compresa l'ultima assistenza di emergenza per la COVID-19. Le condizioni potrebbero riguardare, in linea di massima, le riforme volte a rafforzare la lotta alla corruzione, l'indipendenza del sistema giudiziario, la governance delle imprese statali e il settore dell'energia.

Diritti fondamentali

I paesi interessati dalla politica europea di vicinato sono ammissibili all'AMF. È opportuno subordinare la concessione dell'AMF al rispetto, da parte del paese ammissibile, di meccanismi democratici effettivi, compreso il sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Il rinnovato impegno riformatore e la forte volontà politica dimostrati dalle autorità ucraine, evidenziati in particolare dal positivo completamento delle condizioni di politica strutturale collegate al quinto e ultimo programma di AMF per la COVID-19 in Ucraina in settori fondamentali quali il sistema giudiziario, il buon governo, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, costituiscono un chiaro segno positivo. Le autorità sono impegnate a portare avanti tali riforme in modo trasparente e in linea con le norme dell'UE. Al riguardo la condizione politica preliminare per un'operazione di AMF è considerata soddisfatta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

È previsto che l'operazione di AMF proposta per l'Ucraina, di importo pari a 1,2 miliardi di EUR, sia erogata in due rate uguali versate nell'arco di 12 mesi. I fondi proverranno da prestiti contratti sui mercati dei capitali e saranno a loro volta prestati all'Ucraina. Il prestito sarà sostenuto dalla garanzia per le azioni esterne. La necessaria copertura (al tasso del 9 % dell'importo del prestito) è garantita nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per un importo totale di 108 milioni di EUR (linea di bilancio 14 02 01 70 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura").

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'Unione europea mette a disposizione dell'Ucraina un'AMF per un importo complessivo di 1,2 miliardi di EUR, sotto forma di prestiti a medio-lungo termine. L'assistenza contribuirà a coprire il fabbisogno di finanziamento residuo dell'Ucraina nel 2022. L'erogazione dell'assistenza si articolerà in due rate dello stesso importo. Il versamento della prima rata avverrà in tempi rapidi subito dopo l'approvazione della presente proposta ed entrato in vigore il relativo protocollo d'intesa. L'erogazione della seconda rata è subordinata all'attuazione efficace e tempestiva delle misure di politica strutturale, che le autorità ucraine si saranno impegnate ad adottare.

L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

La Commissione e le autorità ucraine stipuleranno un protocollo d'intesa sulle riforme strutturali associate all'operazione di AMF proposta, comprese la tempistica e la sequenza delle misure. Com'è inoltre consuetudine per l'AMF, gli esborsi saranno subordinati, fra l'altro, all'attuazione soddisfacente e costante di un programma dell'FMI nonché ai progressi nell'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina e della zona di libero scambio globale e approfondita. La Commissione lavorerà a stretto contatto con le autorità per monitorare i progressi compiuti in materia di azioni politiche e condizioni preliminari, come sopra specificato.

2022/0026 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le relazioni tra l'Unione europea ("Unione") e l'Ucraina continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. Il 1° settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA).

(2)Dalla primavera del 2014 l'Ucraina è impegnata in un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare la sua economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità assolute del programma figurano la lotta alla corruzione e le riforme costituzionale, elettorale e giudiziaria. L'attuazione di tali riforme è stata sostenuta da cinque programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell'ambito dei quali l'Ucraina ha ricevuto prestiti di assistenza per un totale di 5 miliardi di EUR. L'ultima AMF 1 , legata all'emergenza COVID-19, ha erogato 1,2 miliardi di EUR in prestiti ed è stata completata nel settembre 2021.

(3)L'economia dell'Ucraina è stata colpita dalla recessione del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle prolungate minacce per la sicurezza alla frontiera con la Russia. L'incertezza in costante crescita si è tradotta recentemente in una perdita di fiducia che ha inciso negativamente sulle prospettive economiche e ha precluso al paese l'accesso ai mercati internazionali dei capitali a partire dalla metà di gennaio 2022. Il forte peggioramento delle condizioni di finanziamento, che ha contribuito a determinare un ingente e crescente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, incide pesantemente sugli investimenti, riducendo in tal modo la resilienza ai futuri shock economici e politici. 

(4)Il governo ucraino ha dimostrato un deciso impegno a proseguire le riforme, con particolare attenzione, nel breve termine, alla situazione critica in settori strategici fondamentali quali la resilienza e la stabilità economiche, la governance e lo Stato di diritto e l'energia.

(5)Con un rinnovato impegno riformatore e una forte volontà politica, dall'estate del 2021 le autorità hanno accelerato l'attuazione delle riforme consentendo all'Ucraina anche di completare con successo l'operazione di AMF COVID-19, avendo realizzato tutte le azioni di riforma concordate con l'Unione nel protocollo d'intesa.

(6)Per consentire una maggiore flessibilità strategica nel contesto della crisi relativa alla COVID-19, nel giugno 2020 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un accordo di stand-by con l'Ucraina per una durata di 18 mesi e l'equivalente di 5 miliardi di USD. Le politiche concordate riguardano quattro priorità: i) attenuare l'impatto economico della crisi, anche mediante un sostegno alle famiglie e alle imprese; ii) garantire la costante indipendenza della Banca centrale e un tasso di cambio flessibile; iii) salvaguardare la stabilità finanziaria recuperando allo stesso tempo i costi derivanti dalle risoluzioni bancarie; e iv) procedere con l'attuazione delle principali misure di governance e di lotta alla corruzione per preservare e consolidare i recenti progressi. A causa dell'attuazione disomogenea, la prima revisione del programma, nel cui ambito è stata concordata una proroga del programma stesso fino alla fine di giugno 2022, si è concluso solo nel novembre 2021. Ne è conseguito un esborso totale nell'ambito dell'attuale programma dell'FMI equivalente, ad oggi, a 2,8 miliardi di USD. Altre due revisioni sono previste entro la fine del secondo trimestre 2022.

(7)In considerazione degli elevati rischi di finanziamento del bilancio, nel contesto di una lenta ripresa dalla recessione causata dalla COVID-19 e di una rapida accelerazione dell'inflazione, il 16 novembre 2021 l'Ucraina ha chiesto all'Unione un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria a lungo termine per un importo massimo di 2,5 miliardi di EUR. Tuttavia, questa operazione di emergenza fa seguito in particolare al forte e inatteso aumento del fabbisogno di finanziamento esterno del paese, innescato dalla perdita di fatto dell'accesso ai mercati finanziari, e ai problemi soggiacenti immediati.

(8)In quanto paese interessato dalla politica europea di vicinato, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(9)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti e a medio termine la resilienza economica.

(10)Poiché la perdita di accesso al mercato e il deflusso di capitali hanno determinato un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni nella bilancia dei pagamenti ucraina, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria di emergenza che l'Unione fornirebbe rapidamente all'Ucraina è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata per far fronte nel breve termine ai notevoli rischi cui è esposto il paese. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica, mirando a rafforzare la resilienza immediata del paese e, ove sia attualmente praticabile, a rafforzare il programma di riforme strutturali dell'Ucraina, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario dell'FMI.

(11)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell'Ucraina, favorendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe andare di pari passo con le erogazioni delle operazioni di sostegno al bilancio nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(13)La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. 

(14)La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(15)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(16)È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi – compreso un sistema parlamentare multipartitico – e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.

(18)Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da essa erogata, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(19)L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(20)Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(22)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

(23)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza.

(24)Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'erogazione di assistenza di emergenza all'Ucraina al fine di sostenerne la resilienza e la stabilità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)Considerata l'urgenza dovuta alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di COVID‐19 e alle relative conseguenze economiche, è stato considerato opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(26)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR (di seguito "l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione") al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L'assistenza è erogata sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma dell'FMI.

2.Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Ucraina, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione UE-Ucraina, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), concordato nell'ambito della politica europea di vicinato.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

4.L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di un anno a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1.La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi – compreso un sistema parlamentare multipartitico – e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio 4 .

Articolo 3

1.La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall'Ucraina con il sostegno dell'FMI.

2.Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3.Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l'Ucraina.

4.La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate di uguale importo, entrambe consistenti in un prestito. I termini temporali per l'erogazione di ciascuna rata sono fissati nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 3.

2.Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

3.La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

(a)la condizione preliminare di cui all'articolo 2;

(b)un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

(c)l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.

5.L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze dell'Ucraina come beneficiario finale.

Articolo 5

1.Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.Se le circostanze lo consentono, e qualora l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione.

4.Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

2.L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata in gestione diretta.

3.L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità ucraine contengono disposizioni:

(a)che assicurano che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

(b)che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 7 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 8 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 10 ; in particolare, a tal fine l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è espressamente autorizzato a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui; che autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

(c)che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

(d)che assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e

(e)che assicurano che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione all'assistenza finanziaria sono a carico dell'Ucraina.

4.Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. La relazione:

(a)esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

(b)valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(c)indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                Per il Consiglio

La presidente                Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Ucraina

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 11  

Settore:    Affari economici e finanziari

Attività:    Affari economici e finanziari internazionali

1.3.Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 12  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda il riorientamento di un'azione verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

"Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti: promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

"Promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

Attività ABM/ABB interessate

Le attività concernenti la DG ECFIN riguardano:

a)    il sostegno alla stabilità macroeconomica e la promozione delle riforme a favore della crescita al di fuori dell'UE, anche attraverso dialoghi economici regolari con i partner principali e l'erogazione di assistenza macrofinanziaria, e

b)    il sostegno al processo di allargamento e all'attuazione delle politiche di allargamento e di vicinato dell'UE nonché delle altre priorità dell'UE nei paesi partner, mediante analisi economiche, consulenze e valutazioni delle politiche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

·Contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina nel contesto di un deterioramento significativo dei suoi conti con l'estero determinato dall'attuale pandemia di COVID-19 e dall'impatto negativo sulla fiducia provocato dalle tensioni geopolitiche alle frontiere del paese.

·Alleggerire il fabbisogno di finanziamenti del bilancio del paese partner.

·Sostenere lo sforzo di risanamento di bilancio e di stabilizzazione esterna nell'ambito di un programma dell'FMI.

·Sostenere le riforme strutturali mirate a migliorare la gestione macroeconomica complessiva, a rafforzare la governance economica e la trasparenza nonché a migliorare le condizioni per una crescita sostenibile.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Le autorità dell'Ucraina dovranno riferire periodicamente ai servizi della Commissione in merito a una serie di indicatori economici e presentare una relazione completa sul rispetto delle condizioni concordate prima dell'erogazione delle rate dell'assistenza.

Dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative dell'Ucraina, presentata nel giugno 2020, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche. Anche le delegazioni dell'UE nei paesi partner riferiranno regolarmente sulle questioni legate al monitoraggio dell'assistenza. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale per usufruire delle conoscenze derivanti dalle loro attività in corso nel paese partner in questione.

La proposta di decisione prevede la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale sull'AMF comprensiva di una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata al rispetto delle condizioni politiche preliminari e all'attuazione continua e soddisfacente di un programma dell'FMI. L'attuale programma dell'FMI, approvato dal consiglio di amministrazione il 9 giugno 2020, a seguito dell'attuazione da parte delle autorità ucraine di una serie di azioni preliminari, è stato prorogato il 21 novembre 2021 fino alla fine di giugno 2022, in seguito alla conclusione positiva della prima revisione del programma. Inoltre la Commissione concorderà con le autorità ucraine le condizioni specifiche, elencate in un protocollo d'intesa.

L'erogazione dell'assistenza avverrà in due rate. È previsto che la prima rata venga versata all'entrata in vigore del protocollo d'intesa, forse ancora nel primo trimestre del 2022. La seconda rata potrebbe essere versata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Lo strumento di assistenza macrofinanziaria è uno strumento politico volto a ridurre il fabbisogno di finanziamenti esterni a breve e medio termine. Data l'impossibilità di accedere ai mercati internazionali dei capitali, lo strumento fornisce finanziamenti essenziali per il crescente fabbisogno di finanziamento residuo del paese. L'AMF integrerà le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dai donatori bilaterali e da altre istituzioni finanziarie dell'UE. In questo modo contribuirà all'efficacia complessiva del sostegno finanziario della comunità internazionale, nonché di altre forme di assistenza finanziaria dell'UE, comprese le operazioni di sostegno al bilancio.

Inoltre, fornendo finanziamenti a lungo termine a condizioni estremamente agevolate, in generale più vantaggiose rispetto agli altri donatori internazionali o bilaterali, il programma di AMF dovrebbe aiutare il governo a dare esecuzione al bilancio senza scostamenti e contribuire alla sostenibilità del debito.

Oltre all'impatto finanziario, la proposta di programma di AMF rafforzerà l'impegno di riforma e l'aspirazione del governo a relazioni più strette con l'UE, come risulta dall'accordo di associazione che è entrato in vigore nel 2017. Questo risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie alle appropriate condizioni alle quali è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio il programma indicherà che l'UE è pronta a sostenere i paesi partner del vicinato orientale, inclusa l'Ucraina, nei momenti di difficoltà economica.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi partner sono soggette alla valutazione ex post. Dalle valutazioni finora eseguite (su programmi di AMF portati a termine) risulta che queste operazioni contribuiscono effettivamente, sebbene a volte indirettamente e in maniera modesta, al miglioramento della sostenibilità esterna, alla stabilità macroeconomica e all'attuazione di riforme strutturali nel paese partner. Nella maggior parte dei casi le operazioni di assistenza macrofinanziaria hanno avuto un effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti del paese partner e hanno contribuito ad allentare i vincoli di bilancio, portando inoltre ad una crescita economica leggermente più sostenuta.

L'ultima valutazione effettuata per un'operazione di AMF a favore dell'Ucraina si riferisce all'intervento attuato tra il 2015 e il 2018 (AMF III). La valutazione ha indicato che l'AMF III era molto pertinente in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e condizioni politiche. L'operazione ha efficacemente sostenuto il risanamento di bilancio del paese e ha aiutato l'Ucraina a migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti. Le condizioni alle quali era subordinata l'AMF III ha creato un effetto di rafforzamento sul piano politico che ha contribuito alla mobilitazione delle autorità ucraine attorno a riforme essenziali (in particolare: gestione delle finanze pubbliche; settore dell'energia; governance e trasparenza; settore finanziario). Il programma ha inoltre creato valore aggiunto, stimolando la fiducia del settore privato.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale

Nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la dotazione dei prestiti di AMF sarà coperta dall'importo totale previsto per l'erogazione della garanzia per le azioni esterne nell'ambito dello strumento NDICI - Europa globale. La capacità (indicativa) di prestito prevista per l'AMF è sufficiente per coprire questa operazione e altre operazioni di AMF in corso di attuazione.

Eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'UE è uno dei principali donatori per l'Ucraina, di cui sostiene le riforme economiche, strutturali e istituzionali, come pure la società civile. Il sostegno finanziario erogato dall'UE all'Ucraina nel periodo 2015-2021 attraverso i programmi di assistenza macrofinanziaria è ammontato a 5 miliardi di EUR. Il presente programma di AMF integra altre azioni o strumenti esterni dell'UE utilizzati per sostenere l'Ucraina. Esso è inoltre in linea con il nuovo strumento Europa globale (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) e con lo strumento di assistenza preadesione (IPA-III) per il periodo 2021-2027. 

Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio maggiormente sostenibili nonché un quadro propizio all'avanzamento delle riforme strutturali. L'AMF non fornisce un sostegno finanziario sistematico e cessa non appena la situazione finanziaria esterna del paese partner sia ricondotta su un percorso sostenibile.

L'AMF è inoltre complementare agli interventi previsti dalla comunità internazionale, in particolare i programmi di aggiustamento e di riforma sostenuti dall'FMI e dalla Banca mondiale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Utilizzando i prestiti, questa operazione di AMF aumenta l'efficacia del bilancio dell'UE mediante l'effetto leva e costituisce l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.

La Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom, utilizzando il bilancio dell'UE come garanzia. Lo scopo è di ottenere finanziamenti sul mercato ai migliori tassi disponibili grazie all'ottimo merito di credito dell'UE/Euratom (AAA per Fitch, Moody's e DBRS, AA per S&P, in tutti i casi con prospettive stabili) e di accordare poi finanziamenti a mutuatari ammissibili nel contesto di prestiti concessi nell'ambito del MESF, della BDP, dell'AFM e dei progetti dell'Euratom. Le attività di assunzione ed erogazione di prestiti sono condotte come un'operazione back-to-back, il che garantisce che il bilancio UE non assume alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse. L'obiettivo di ottenere fondi ai migliori tassi disponibili per l'assunzione e l'erogazione di prestiti è stato raggiunto, perché tali tassi sono in linea con quelli di istituzioni analoghe (BEI, MESF e MES).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X durata limitata

   in vigore per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 2022

   incidenza finanziaria dal 2022 al 2023 per gli stanziamenti di impegno e dal 2022 al 2023 per gli stanziamenti di pagamento

1.7.Modalità di gestione previste 13  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che verranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in sede e con il sostegno delle delegazioni dell'Unione.

L'assistenza in oggetto ha carattere macroeconomico ed è concepita in linea con un programma economico sostenuto dall'FMI. I servizi della Commissione monitoreranno l'intervento basandosi sulla continua e soddisfacente attuazione di un programma dell'FMI e delle misure di riforma specifiche che saranno concordate con le autorità ucraine in un protocollo d'intesa (cfr. anche punto 1.4.4) a una frequenza consona al numero di rate.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le azioni che verranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in sede e con il sostegno delle delegazioni dell'Unione.

I versamenti dell'AMF dipendono dall'esito positivo delle valutazioni e dal rispetto delle condizioni di ciascuna operazione. L'attuazione delle condizioni è attentamente monitorata dalla Commissione, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi individuati

Le operazioni di AMF proposte presentano rischi fiduciari, nonché rischi legati alle politiche attuate e alla situazione politica generale.

Vi è il rischio che l'AMF possa essere usata in modo fraudolento. Poiché l'AMF non è destinata a spese specifiche (contrariamente, ad esempio, al finanziamento di progetti), tale rischio dipende da fattori quali la qualità generale dei sistemi di gestione presso la Banca nazionale dell'Ucraina e il ministero delle Finanze, le procedure amministrative e le funzioni di controllo e vigilanza, la sicurezza dei sistemi informatici e l'adeguatezza delle capacità di audit interno ed esterno.

Un secondo rischio deriva dalla possibilità che l'Ucraina non riesca a rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti dell'UE relative ai prestiti di AMF proposti (rischio di default o rischio di credito); ciò potrebbe essere causato, per esempio, da un ulteriore notevole deterioramento della bilancia dei pagamenti e della situazione di bilancio del paese partner.

Un altro rischio fondamentale per l'operazione deriva dall'inasprimento delle tensioni tra l'Ucraina e la Russia, che potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla stabilità macroeconomica del paese, influenzando i risultati del programma dell'FMI e l'erogazione e/o il rimborso dell'AMF proposta.

Sistemi di controllo interno

L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

Ex ante: valutazione da parte della Commissione del sistema di gestione e di controllo nel paese beneficiario. Per ciascun paese beneficiario, la Commissione, con l'eventuale supporto tecnico di consulenti, effettua una valutazione operativa ex ante dei circuiti finanziari e dell'ambiente di controllo. Per assicurare un livello ragionevole di garanzia di una sana gestione finanziaria, è condotta un'analisi delle procedure contabili, della separazione delle funzioni e dell'audit interno/esterno della Banca centrale e del ministero delle Finanze. Qualora siano individuate carenze, esse saranno oggetto di condizioni da attuare prima dell'erogazione dell'assistenza. Inoltre, ove necessario, sono introdotte modalità specifiche di pagamento (ad esempio conti separati).

Durante l'attuazione: controlli da parte della Commissione delle dichiarazioni periodiche del paese partner. Il pagamento è soggetto 1) al monitoraggio, da parte dei servizi della DG ECFIN, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'UE e con i portatori di interessi esterni come l'FMI, dell'attuazione delle condizioni concordate e 2) alla procedura ordinaria di controllo stabilita dal circuito finanziario (modello 2) utilizzato dalla DG ECFIN, compresa la verifica da parte dell'unità finanziaria del rispetto delle condizioni cui è subordinata l'erogazione della succitata assistenza. Le erogazioni relative alle operazioni di AMF possono essere soggette a verifiche ex post (documentali e/o in loco) supplementari e indipendenti da parte dei funzionari del gruppo di controllo ex post della DG. Tali verifiche possono essere anche avviate su richiesta dell'ordinatore sottodelegato competente. Se necessario (tale eventualità non si è finora mai materializzata) si può procedere all'interruzione e alla sospensione dei pagamenti, a rettifiche finanziarie (attuate dalla Commissione) e a recuperi, come esplicitamente previsto negli accordi di finanziamento con i paesi partner.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I sistemi di controllo in essere, quali le valutazioni ex ante o ex post, hanno assicurato un tasso di errore effettivo per i pagamenti relativi all'AMF dello 0 %. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni di AMF hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli consentono la conferma dell'affidabilità e del conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Per ridurre il rischio di uso fraudolento, sono state e saranno adottate diverse misure.

In primo luogo, l'accordo di prestito prevede una serie di disposizioni in materia di accertamenti, prevenzione delle frodi, audit e recupero dei fondi in caso di frodi o corruzione. Si prevede altresì di subordinare l'assistenza, anche nel settore della gestione delle finanze pubbliche, a specifiche condizioni miranti a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità. Inoltre l'assistenza è versata su un conto ad hoc presso la Banca nazionale dell'Ucraina.

Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, i servizi della Commissione hanno altresì effettuato una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure vigenti per la gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate. La valutazione è stata effettuata nel giugno 2020 e riguarda in particolare i seguenti aspetti: preparazione ed esecuzione del bilancio, controllo finanziario interno nel settore pubblico, audit interno ed esterno, appalti pubblici, gestione della liquidità e del debito pubblico e indipendenza della banca centrale. Gli sviluppi in questo campo saranno attentamente controllati dalle delegazioni dell'UE in ciascun paese partner. La Commissione ricorre altresì all'assistenza di sostegno al bilancio per aiutare le autorità ucraine a migliorare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche, impegno che è fortemente sostenuto da altri donatori.

Infine l'assistenza sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss 14 .

di paesi EFTA 15

di paesi candidati 16

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

14.02.01.70.06 [prestiti AMF – Garanzia per le azioni esterne]

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione - Non pertinente

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

6

Rubrica 6 - "Vicinato e resto del mondo" 

DG: ECFIN

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 17  

14.02.01.70.06 [prestiti AMF – Garanzia per le azioni esterne]

Impegni

(1a)

108,0 18

108,0

Pagamenti

(2a)

108,0

108,0

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 19  

Linea di bilancio

14.20.03.01 [sovvenzioni AMF]

(3)

0,15

0,15

TOTALE stanziamenti 
per la DG ECFIN

Impegni

=1a+1b +3

108,0

Pagamenti

=2a+2b

+3

108,0

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

108,0

0,15

108,15

Pagamenti

(5)

108,15

108,15

•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 6
 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

108,0

0,15

108,15

Pagamenti

=5+ 6

108,15

108,15



Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto: (Mio EUR (al terzo decimale))

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

Rubrica 7 – "Pubblica amministrazione europea"

DG: ECFIN

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 

TOTALE

Risorse umane

0,283

0,141

-

0,024

0,448

Altre spese amministrative

-

0,020

-

-

0,020

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7
 
del quadro finanziario pluriennale

Stanziamenti

0,283

0,161

-

0,024

0,468

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,283

0,161

-

0,024

0,468

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 

TOTALE

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

108,283

0,161

-

0,174

108,618

Pagamenti

=5+ 6

0,283

0,161

-

108,174

108,618

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,283

0,141

-

0,024

0,448

Altre spese amministrative

-

0,020

-

-

0,020

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,283

0,161

-

0,024

0,468

Esclusa la RUBRICA 7 22   del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,283

0,161

-

0,024

0,468

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 2024

Anno 2025

TOTALE

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1,8

0,9

-

0,15

2,85

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 23

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  24

·- in sede

·- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1,8

0,9

-

0,15

2,85

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Direttore Dir. D: controllare e gestire l'operazione, tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, negoziare il protocollo d'intesa con le autorità ucraine, esaminare le relazioni, dirigere missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

Capounità/capounità aggiunto Dir. D: assistere il direttore nel gestire l'operazione, nel tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, nel negoziare con le autorità ucraine il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito (insieme alla DG BUDGET), nell'esaminare le relazioni e nel valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

Economisti, settore AMF (Dir. D): preparare la decisione e il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le IFI, condurre missioni di verifica, preparare le relazioni dei servizi della Commissione e le procedure della Commissione connesse alla gestione dell'assistenza, tenere i contatti con gli esperti esterni per la valutazione operativa e la valutazione ex post.

DG BUDGET (Unità E1, E3 sotto la supervisione del direttore): preparare l'accordo di prestito, negoziarlo con le autorità ucraine, farlo approvare dai servizi competenti della Commissione e farlo firmare da entrambe le parti. Dare seguito all'entrata in vigore dell'accordo di prestito. Preparare la o le decisioni della Commissione sull'operazione o le operazioni di assunzione del prestito, dare seguito alla presentazione della o delle richieste di fondi, selezionare le banche, preparare ed eseguire la o le operazioni di finanziamento ed erogare i fondi all'Ucraina. Svolgere le attività di back-office a seguito del rimborso del prestito/dei prestiti. Preparare le relazioni su queste attività.

Personale esterno

-

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1)    Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).
(2)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(5)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(7)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(8)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(9)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(11)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(12)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(13)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(14)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(15)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(16)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(17)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(18)    Importo della dotazione per i prestiti AMF (9 %) da versare al fondo comune di copertura.
(19)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(20)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.). 
(21)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(22)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(24)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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