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Document 52022M10262(02)

Sintesi della decisione della Commissione del 27 gennaio 2022 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER) (Notificata con il numero C(2022) 409) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2022/C 417/06

C/2022/409

GU C 417 del 31.10.2022, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 gennaio 2022

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.10262 – META (FORMERLY FACEBOOK) / KUSTOMER) (Notificata con il numero C(2022) 409)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 417/06)

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   INTRODUZIONE

(1)

In data 25 giugno 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione Meta Platforms, Inc., già Facebook, Inc. («Meta» o «Facebook» o la «parte notificante», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Kustomer, Inc. («Kustomer», Stati Uniti) (congiuntamente le «parti») (l’«operazione»).

(2)

Con decisione del 2 agosto 2021, la Commissione ha constatato che l’operazione proposta sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

(3)

Il 18 ottobre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni in cui ha espresso in via preliminare che è probabile, o addirittura molto probabile, che l’operazione possa ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno (la «comunicazione delle obiezioni»).

(4)

Il 24 novembre 2021 la parte notificante ha presentato alcuni impegni per risolvere le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione (gli «impegni iniziali»). Sulla base del test di mercato la parte notificante ha presentato una serie di impegni definitivi il 20 dicembre 2021 (gli «impegni definitivi»).

(5)

Il 14 gennaio 2022 la decisione è stata sottoposta a consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere positivo. La consigliera-auditrice ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 17 gennaio 2022.

2.   SOMMARIO

(6)

L’indagine di mercato della fase II ha rivelato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda il mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela (o un suo potenziale segmento) nel SEE, se non a livello mondiale.

(7)

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza nel mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela, la parte notificante ha presentato alcuni impegni. Gli impegni definitivi rispondono alle preoccupazioni della Commissione.

(8)

Fatto salvo il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi stabiliti negli impegni definitivi, l’operazione è stata dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE e pertanto il 27 gennaio 2022 è stata adottata una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

3.   I MERCATI RILEVANTI

(9)

La decisione individua i seguenti mercati rilevanti:

(a)

software di gestione dei rapporti con la clientela e il potenziale segmento dei software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l'assistenza ai clienti, entrambi potenzialmente segmentabili ulteriormente in base a i) modalità di distribuzione, ii) dimensioni dei clienti aziendali e iii) settore industriale in cui operano i clienti aziendali. La Commissione ha ritenuto che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in questo mercato, indipendentemente da tale potenziale segmentazione. La portata geografica è estesa almeno al SEE se non a tutto il mondo;

(b)

servizi di comunicazione da impresa a consumatore («B2C»), potenzialmente ulteriormente segmentati nel mercato dei servizi di comunicazione B2C asincroni e nel mercato ancora più ristretto dei servizi di messaggistica B2C over-the-top («OTT»). La portata geografica è estesa almeno al SEE se non a tutto il mondo;

(c)

pubblicità tabellare online, potenzialmente segmentata ulteriormente in i) annunci nei social network e fuori dai social network, ii) annunci video/non video e iii) annunci su dispositivi mobili o desktop (o possibili combinazioni di questi segmenti). La portata geografica è nazionale o segue le frontiere linguistiche all'interno del SEE.

4.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(10)

La Commissione ha valutato gli effetti verticali dell’operazione per quanto riguarda l’eventuale preclusione dell’accesso alle API dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) a monte, a scapito dei fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela a valle.

(11)

Inoltre la Commissione ha valutato gli effetti orizzontali dell’operazione sulle banche dati (e sulle funzioni di raccolta dei dati), ovvero Meta (già Facebook) come fonte di dati degli utenti da utilizzare eventualmente nei servizi di pubblicità tabellare online (online display advertising). Non vi sono altri mercati che subiscono gli effetti orizzontali dell’operazione.

(12)

Infine la Commissione ha valutato gli effetti di conglomerato dell’operazione per quanto riguarda lo sfruttamento della posizione di Meta (già Facebook) nel mercato della pubblicità tabellare online ai fini dell’accesso al mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela.

4.1.   Effetti verticali

4.1.1.   Preclusione dell’accesso alle API dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) a scapito dei fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela (preclusione dell’accesso ai fattori di produzione)

(13)

Sulla base dei risultati dell’indagine di mercato la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) sarebbe probabilmente in grado di precludere l’accesso ai fattori di produzione dei suoi canali di messaggistica B2C ai fornitori concorrenti di software di gestione dei rapporti con la clientela. In primo luogo l’accesso alle API dei canali di messaggistica OTT B2C è un importante fattore di produzione per i fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela (e per i loro clienti aziendali). In secondo luogo Meta (già Facebook) detiene un potere di mercato all’interno del mercato delle comunicazioni B2C (e dei suoi potenziali segmenti). In terzo luogo Meta (già Facebook) ha la capacità, sia dal punto di vista tecnico che contrattuale, di limitare o degradare l’accesso API ai suoi canali di messaggistica, compresa la possibilità di rivolgere tale strategia di preclusione ai concorrenti più stretti di Kustomer.

(14)

Inoltre, sulla base dei risultati dell’indagine di mercato, la Commissione ritiene che l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente incentivata a precludere l’accesso ai fattori di produzione in modo mirato, limitando o degradando l’accesso API ai suoi canali di messaggistica B2C per determinati fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela. In primo luogo i vantaggi per la nuova entità risultante dalla concentrazione derivanti da una strategia di preclusione appaiono numerosi, diversi e significativi. In secondo luogo le perdite per la nuova entità risultante dalla concentrazione derivanti da una strategia di preclusione possono essere limitate in misura sufficiente dalla stessa entità risultante dalla concentrazione, adottando azioni nei confronti dei concorrenti stretti di Kustomer e grazie a ulteriori fattori aggravanti.

(15)

Infine la Commissione ritiene probabile che una strategia mirata di preclusione dell’accesso ai fattori di produzione che limiti o degradi l’accesso API abbia effetti negativi significativi sulla concorrenza nel mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela (o in segmenti potenziali dello stesso), in particolare data l’importanza dei canali di messaggistica di Meta (già Facebook) come fattore di produzione dei software di gestione dei rapporti con la clientela. L’impatto potrebbe essere particolarmente forte in quanto le aziende potenzialmente escluse hanno un ruolo sufficientemente importante nel processo competitivo (soprattutto come motori di innovazione). Un tale calo della concorrenza potrebbe comportare prezzi più alti, qualità inferiore e minore innovazione per i clienti aziendali, elementi negativi che a loro volta potrebbero essere trasferiti ai consumatori.

(16)

Pertanto, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e di tutti gli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione è giunta alla conclusione che è probabile, o addirittura molto probabile, che l’operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati derivanti da legami verticali tra il mercato a monte dei servizi di comunicazione B2C (e potenziali segmenti dello stesso) e il mercato a valle dei software di gestione dei rapporti con la clientela (e potenziali segmenti dello stesso).

4.2.   Effetti orizzontali

4.2.1.   Aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione a seguito dell’accumulo di dati

(17)

Sebbene l’operazione non dia origine a effetti orizzontali sui mercati in senso tradizionale, la Commissione ritiene che, in seguito all’operazione, la disponibilità di Meta (già Facebook) di dati sfruttabili commercialmente, che possono essere ottenuti dalle attività di Kustomer, aumenterebbe.

(18)

La Commissione ha esaminato se tale accumulo di dati possa comportare un aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato della pubblicità tabellare online o in qualsiasi segmento di esso.

(19)

Sulla base dell’approccio adottato nei casi Apple/Shazam (2) e Google/Fitbit (3), la Commissione osserva che esistono alcune limitazioni normative per impedire la combinazione illegale di serie di dati, quali le norme applicabili dell’UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «GDPR») e le norme dell’Unione in materia di vita privata e tutela della riservatezza delle comunicazioni, in particolare la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva e-privacy»).

(20)

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, la Commissione ribadisce la sua conclusione, come indicato nella decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo cui Meta (già Facebook) detiene almeno un significativo potere di mercato e ritiene che Meta (già Facebook) disponga, già prima dell’operazione, di capacità di raccolta dei dati che conferiscono un vantaggio significativo in termini di dati.

(21)

La Commissione osserva che l’acquisizione di Kustomer non comporta direttamente un aumento della quota di mercato di Meta (già Facebook) nel mercato dei servizi di pubblicità tabellare online o in qualsiasi suo segmento, in quanto Kustomer stessa non opera in questo mercato o in nessuno dei suoi segmenti. Inoltre Kustomer in genere non possiede/controlla i dati archiviati nei suoi sistemi. Qualsiasi fornitore di software di gestione dei rapporti con la clientela dovrebbe quindi ottenere il consenso/istruzioni dai propri clienti aziendali prima di poter utilizzare i loro dati.

(22)

Per quanto riguarda il potenziale accumulo di dati, la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) avrà la possibilità di incoraggiare i clienti aziendali ad accettare di condividere i dati. Per quanto riguarda il volume, il valore, la varietà e la velocità, tali dati sono notevolmente rilevanti ai fini del miglioramento delle capacità di targeting di Meta (già Facebook) per i servizi di pubblicità tabellare online che fornisce. Sebbene Meta (già Facebook) potrebbe già avere accesso a molti, se non alla maggior parte, dei tipi di dati che potrebbe ottenere mediante l’acquisizione di Kustomer, la Commissione ritiene che potrebbe comunque avere accesso ad alcuni nuovi tipi di dati.

(23)

La Commissione ritiene improbabile che l’operazione comporti un aumento significativo delle barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, o in qualsiasi suo segmento, poiché le dimensioni di Kustomer renderebbero improbabile un aumento significativo dei dati, anche tenendo conto degli obiettivi di crescita di Meta (già Facebook). Inoltre la Commissione conclude che i concorrenti sul mercato dei servizi di pubblicità tabellare online, o su qualsiasi segmento di esso, avrebbero comunque accesso ai dati dei clienti aziendali di Kustomer o, in alternativa, potrebbero avere accesso a serie di dati simili tramite, ad esempio, società costituite con altri fornitori di software di gestione dei rapporti con la clientela.

(24)

La Commissione ritiene pertanto che l’operazione non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la fornitura di servizi di pubblicità tabellare online o di qualsiasi segmento di essi.

4.3.   Effetti di conglomerato

4.3.1.   Sfruttamento della posizione di Meta (già Facebook) nel mercato della pubblicità tabellare online ai fini dell’accesso al mercato dei software di gestione dei rapporti con la clientela

(25)

La Commissione ritiene che l’entità risultante dalla concentrazione non avrebbe la capacità di attuare una strategia di vendita aggregata di servizi di pubblicità tabellare online e software di gestione dei rapporti con la clientela. Nonostante il significativo potere di mercato di Meta (già Facebook) nel settore della pubblicità tabellare online, questi prodotti hanno modelli di acquisto diversi. A tale proposito l’indagine di mercato ha indicato che i servizi di software di gestione dei rapporti con la clientela e i servizi di pubblicità tabellare online tendono ad essere acquistati separatamente e probabilmente a intervalli molto diversi, soprattutto perché il loro acquisto comporta procedure separate e differenti che solitamente sono gestite da reparti diversi dello stesso cliente aziendale.

(26)

Poiché la Commissione ritiene che Meta (già Facebook) non sarebbe in grado di raggruppare la pubblicità tabellare online con il software di gestione dei rapporti con la clientela, si può lasciare in sospeso la questione se Meta (già Facebook) sarebbe incentivata ad adottare una tale strategia di vendita aggregata e se questa avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza.

(27)

Pertanto la Commissione ritiene che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa della vendita aggregata di pubblicità tabellare online e software di gestione dei rapporti con la clientela, considerando che Meta (già Facebook) non avrebbe la possibilità di adottare tale strategia.

5.   IMPEGNI PRESENTATI DALLE PARTI

(28)

Al fine di eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza derivanti dall’operazione, la parte notificante ha presentato impegni nella fase II.

5.1.   Impegni iniziali

(29)

Gli impegni iniziali, offerti per una durata di cinque anni a partire dal termine dell’operazione, comprendevano due elementi principali: A) un impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API e B) un impegno sulla parità delle principali funzionalità API.

5.1.1.   Impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API

(30)

Con l’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API, Meta (già Facebook) si è impegnata a mantenere l’accesso dei fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti con vendite nel SEE alle sue API del canale di messaggistica B2C disponibili pubblicamente (sia quelle esistenti che quelle future), su base non discriminatoria, in particolare per quanto riguarda i) i criteri di ammissibilità, ii) i prezzi di accesso alle API, iii) le funzionalità o iv) le prestazioni rispetto ad altri utenti comparabili di tali API.

5.1.2.   Impegno sulla parità delle principali funzionalità API

(31)

Con l’impegno relativo alla parità delle principali funzionalità API, Meta (già Facebook) si è impegnata a garantire che tutte le principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C (e qualsiasi miglioramento futuro di tali funzionalità) messe a disposizione di Kustomer siano rese disponibili in modo equivalente anche ai fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti, anche laddove tali funzionalità non siano garantite dall’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API. Gli impegni iniziali hanno definito le seguenti funzionalità delle piattaforme Messenger, Instagram Messaging e WhatsApp Business come principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C: invio/ricezione di i) messaggi di testo, ii) allegati sotto forma di immagini e iii) link URL.

5.2.   Impegni definitivi

(32)

A seguito del test di mercato la parte notificante ha proposto alcuni impegni definitivi, in particolare quelli indicati di seguito, che contenevano diversi miglioramenti significativi rispetto agli impegni iniziali.

(33)

Innanzitutto la durata è stata aumentata da cinque a dieci anni.

(34)

In secondo luogo, in relazione all’impegno che prevede di rendere pubblico l’accesso alle API, gli impegni definitivi includevano il chiaro impegno che Meta (già Facebook) non avrebbe addebitato ai fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti l’accesso alle sue API del canale di messaggistica B2C disponibili pubblicamente, che erano accessibili gratuitamente prima dell’operazione, pur riservandosi il diritto di addebitare diritti d’uso o basati sul volume commercialmente ragionevoli.

(35)

In terzo luogo, in relazione all’impegno sulla parità delle principali funzionalità API, gli impegni definitivi hanno ampliato in modo significativo l’elenco delle principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C, ossia tutte le funzionalità API del canale di messaggistica B2C integrate nel software di gestione dei rapporti con la clientela di Kustomer prima dell’operazione. Gli impegni definitivi hanno inoltre introdotto un meccanismo per aggiungere in futuro nuove funzionalità alla definizione delle principali funzionalità API del canale di messaggistica B2C sulla base dell’utilizzo (anche per i test) da parte di una massa critica di utenti commerciali dello strumento di gestione dei rapporti con la clientela di Kustomer.

(36)

In quarto luogo sugli impegni definitivi potrebbero fare affidamento non solo di fornitori terzi di software di gestione dei rapporti con la clientela per i servizi e l’assistenza ai clienti che vendono già nel SEE, ma anche gli operatori nuovi, a condizione che la loro attività sia attivamente rivolta a clienti del SEE.

5.3.   Valutazione degli impegni presentati

(37)

La Commissione ritiene che, per essere accettabili, gli impegni proposti debbano essere tali da rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno, impedendo un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in tutti i mercati rilevanti in cui sono state individuate preoccupazioni in materia di concorrenza. In questo caso gli impegni dovevano eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda il mercato a valle dei software di gestione dei rapporti con la clientela nel SEE, se non a livello mondiale (o potenziali segmenti di esso).

(38)

La Commissione conclude che gli impegni definitivi risolvono tutte le questioni in materia di concorrenza sollevate dall’operazione. La Commissione conclude altresì che gli impegni definitivi possono essere attuati efficacemente entro un breve lasso di tempo.

6.   CONCLUSIONI

Per i motivi citati sopra, nella decisione la Commissione ha concluso che, a condizione che gli impegni presentati dalla parte notificante siano rispettati, l'operazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale. Di conseguenza la decisione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione del 6 settembre 2018 nel caso M.8788 – Apple/Shazam, punti 225-235.

(3)  Decisione della Commissione del 17 dicembre 2020 nel caso M.9660 – Google/Fitbit, punti 403-413.


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