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Document 52022JC0011

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    JOIN/2022/11 final/2

    Bruxelles, 3.5.2022

    JOIN(2022) 11 final/2 DOWNGRADED on 5.7.2022

    2022/0149(NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina


    RELAZIONE

    2022/0149 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2022/XXX 1 del Consiglio, del XX maggio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 2 .

    (2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio 3 .

    (3)Il XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.

    (4)La decisione (PESC) 2022/XXX estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

    (5)La decisione (PESC) 2022/XXX amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

    (6)È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.

    (7)La decisione (PESC) 2022/XXX proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.

    (8)Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

    (9)Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

    (10)Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

    (11)Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

    (12)Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, dette misure non impediscono a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

    (13)La decisione (PESC) 2022/XXX impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione.

    (14)La decisione (PESC) 2022/XXX impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi nell'Unione, e relativi al trasporto di tali merci verso paesi terzi con navi dell'Unione. Sono previsti periodi transitori adeguati.

    (15)Date la specifica situazione geografica dell'Ungheria e della Slovacchia, che sono paesi privi di sbocco al mare, e la loro considerevole dipendenza dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, la rispettiva autorità nazionale competente può concedere a determinate condizioni una deroga al divieto per un periodo di tempo più lungo.

    (16)La decisione (PESC) 2022/XXX vieta la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili siti nel territorio dell'Unione a cittadini russi e a residenti in Russia nonché a persone giuridiche, entità od organismi ivi stabiliti.

    (17)La decisione (PESC) 2022/XXX impone divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.

    (18)Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il pubblico in generale.

    (19)Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento.

    (20)Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (21)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

    (1)all'articolo 2 septies, è aggiunto il paragrafo seguente:

    "3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite i mezzi di cui al paragrafo 1.";

    (2)all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o";

    (3)sono inseriti gli articoli seguenti:

    "Articolo 3 quaterdecies

    1.È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

    2.È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altro servizio pertinente al divieto di cui al paragrafo 1.

    3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

    (a)fino al [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data e all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,

    (b)fino al [GU: inserire la data corrispondente a 8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data e all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,

    a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione il contratto di cui al presente paragrafo entro il [GU: inserire la data corrispondente a 10 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e l'operazione una tantum per consegna a breve termine entro [10] giorni dal completamento.

    4.A decorrere dal [GU: [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2023 di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di merci del codice NC 2709 00 originarie della Russia o esportate dalla Russia.

    5.Le merci di cui al paragrafo 4 non sono vendute ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

    6.Le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro [10] giorni dalla concessione della deroga. La notifica indica espressamente il contratto e ne espone le condizioni, riportando informazioni sulla controparte, sui quantitativi da trasferire e sulle date di consegna previste.

    Articolo 3 quindecies

    1.È vietato trasportare verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia, con qualsiasi nave immatricolata sotto bandiera di uno Stato membro o posseduta, noleggiata, esercitata o altrimenti controllata da un cittadino di uno Stato membro o da una persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

    2.È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altro servizio pertinente al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

    3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al [GU: inserire la data corrispondente a 1 mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 3 sexdecies

    1.È vietato vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà su beni immobili siti nel territorio dell'Unione o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali beni immobili a:

    (a)cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; o

    (b)persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

    2.Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

    3.Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione fino al [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] degli accordi giuridicamente vincolanti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

    (4)all'articolo 5 bis bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

    "2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.";

    (5)all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

    "d) operazioni strettamente necessarie per il ritiro, entro il [GU: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], da imprese in partecipazione o analoghi dispositivi giuridici cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1.";

    (6)l'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:

    "1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

    (a)necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    (b)destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    (c)destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    (d)necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

    (e)necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale.

    2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) ed e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.";

    (7)all'articolo 5 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

    (8)all'articolo 5 quaterdecies, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

    "c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.";

    (9)è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 5 quindecies

    1.È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

    (a)governo russo; o

    (b)persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

    2.Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,

    3.In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

    (a)la cessazione di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del [GU: inserire la data corrispondente a 1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, se il servizio è prestato a esclusivo beneficio di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro ai fini della liquidazione di una filiazione stabilita in Russia;

    (b)l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;

    (c)scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

    (d)le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.";

    (10)all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.";

    (11)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

    (12)l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

    (13)l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

    (14)l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

    (15)l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

    (16)l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

    (17)l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

    (18)è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

         Per il Conisglio

       Il presidente

    (1)    GU L  del , pag. .
    (2)    Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1 ).
    (3)    Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13 ).
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    Bruxelles, 3.5.2022

    JOIN(2022) 11 final/2 DOWNGRADED on 5.7.2022

    Proposta congiunta di

    ALLEGATI

    della

    Regolamento del Consiglio

    che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina


    ALLEGATO I

    All'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le seguenti persone fisiche e giuridiche, entità o organismi:

    46º Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)

    Alagir Resistor Factory

    Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements)

    Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)

    Almaz, JSC

    Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

    Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC)

    Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

    Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC)

    Electrosignal, JSC

    Engineering Center Moselectronproekt

    Etalon Scientific and Production Association

    Evgeny Krayushin

    Far-East Factory Zvezda

    Foreign Trade Association Mashpriborintorg

    Ineko LLC

    Informakustika JSC

    Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)

    Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)

    Inteltech PJSC

    ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

    Joint Stock Company NPO Elektromechaniki

    JSC Energiya

    Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

    Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (Kulon Scientific-Research Institute JSC)

    Lutch Design Office JSC

    Meteor Plant JSC

    Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)

    Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

    OJSC Pella Shipyard

    Omsk Production Union Irtysh JSC

    Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC)

    Optron, JSC

    Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

    Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment Plant)

    Radiozavod, JSC

    Razryad, JSC

    Research Production Association Mars

    Ryazan Radio-Plant

    Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)

    Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz')

    Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)

    Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication Management Systems)

    Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)

    Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise 'Kant')

    Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise 'Svyaz')

    Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)

    Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)

    Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)

    Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)

    Istituto di ricerca scientifica "Argon" (Scientific-Research Institute 'Argon')

    Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)

    Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)

    Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

    Special Design Bureau Salute JSC

    Società di missili tattici "Salute" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute')

    Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov')

    Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT')

    Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel')

    Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering')

    Società di missili tattici PA Streal JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela)

    Società di missili tattici JST, Stabilimento di Kulakov (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov)

    Società di missili tattici di Ravenstvo JST (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo)

    Società di missili tattici JST Ravenstvo-service (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service)

    Società di missili tattici JST, Saratov Radio Instrument Plant (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant)

    Società di missili tattici JST Severny Press (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press)

    Società di missili tattici JST "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (Tactical Missile Company, Joint-Stock Company 'Research Center for Automated Design')

    Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya)

    Società di missili tattici NPO Electromeccanics (Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics)

    Società di missili tattici, NPO Lightning (Tactical Missile Company, NPO Lightning)

    Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant 'Molot')

    Società di missili tattici PJSC "MBDB "ISKRA" (Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA')

    Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia)

    Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau)

    Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (Tactical Missile Corporation, 'Central Design Bureau of Automation')

    Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant)

    Società di missili tattici AO GNPP "Region" (Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region')

    Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz')

    Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant)

    Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor')

    Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY GIDROPRESS')

    Società di missili tattici JSC Avangard (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard)

    Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron)

    Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga)

    Società di missili tattici JSC GosNIIMash (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash)

    Società di missili tattici RKB Globus (Tactical Missile Corporation, RKB Globus)

    Società di missili tattici, Stabilimemto aeronautico di Smolensk (Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant)

    Società di missili tattici TRV Engineering (Tactical Missile Corporation, TRV Engineering)

    Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal')

    Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company)

    Tambov Plant (TZ) 'October'

    Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise")

    "Quinto Cantiere" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard')

    ALLEGATO II

    L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

    i) nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.003, la lettera a. è sostituita dalla seguente:

    "variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;"

    ii) sono aggiunte le seguenti categorie:

    "Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

    X.C.IX.001Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

    a.in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:

    1.dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);

    2.nitrometano (CAS RN 75-52-5);

    3.acido picrico (CAS 88-89-1);

    4.cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);

    5.arsenico (CAS 7440-38-2);

    6.triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);

    7.cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);

    8.cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);

    9.cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);

    10.tributil fosfato (CAS 102-85-2);

    11.isocianato di metile (CAS 624-83-9);

    12.chinaldina (CAS 91-63-4);

    13.1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);

    14.benzile (CAS 134-81-6);

    15.etere dietilico (CAS 60-29-7);

    16.etere dimetilico (CAS 115-10-6);

    17.dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);

    18.2-metossietanolo (CAS 109-86-4);

    19.butiril-colinesterasi (BCHE);

    20.dietilentriammina (CAS 111-40-0);

    21.diclorometano (CAS 75-09-2);

    22.dimetilanilina (CAS 121-69-7);

    23.bromuro di etile (CAS 74-96-4);

    24.cloruro di etile (CAS 75-00-3);

    25.etilammina (CAS 75-04-7);

    26.esammina (CAS 100-97-0);

    27.isopropanolo (CAS 67-63-0);

    28.2-bromopropano (CAS 75-26-3);

    29.etere diisopropilico (CAS 108-20-3);

    30.metilammina (CAS 74-89-5);

    31.bromuro di metile (CAS 74-83-9);

    32.monoisopropilammina (CAS 75-31-0);

    33.cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);

    34.bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);

    35.piridina (CAS 110-86-1);

    36.bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);

    37.bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);

    38.sodio metallico (CAS 7440-23-5);

    39.tributilammina (CAS 102-82-9);

    40.trietilammina (CAS 121-44-8) o

    41.trimetilammina (CAS 75-50-3);

    b.in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:

    1.acetone (CAS 67-64-1);

    2.acetilene (CAS 74-86-2);

    3.ammoniaca (CAS 7664-41-7);

    4.antimonio (CAS 7440-36-0);

    5.benzaldeide (CAS 100-52-7);

    6.benzoina (CAS 119-53-9);

    7.1-butanolo (CAS 71-36-3);

    8.2-butanolo (CAS 78-92-2);

    9.iso-butanolo (CAS 78-83-1);

    10.T-butanolo (CAS 75-65-0);

    11.carburo di calcio (CAS 75-20-7);

    12.monossido di carbonio (CAS 630-08-0);

    13.cloro (CAS 7782-50-5);

    14.cicloesanolo (CAS 108-93-0);

    15.dicicloesilammina (CAS 101-83-7);

    16.etanolo (CAS 64-17-5);

    17.etilene (CAS 74-85-1);

    18.ossido di etilene (CAS 75-21-8);

    19.fluoroapatite (CAS 1306-05-4);

    20.cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);

    21.solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);

    22.acido mandelico (CAS 90-64-2);

    23.metanolo (CAS 67-56-1);

    24.cloruro di metile (CAS 74-87-3);

    25.ioduro di metile (CAS 74-88-4);

    26.metilmercaptano (CAS 74-93-1);

    27.monoetilenglicole (CAS 107-21-1);

    28.cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);

    29.solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);

    30.tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);

    31.ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);

    32.zolfo (CAS 7704-34-9);

    33.diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);

    34.triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);

    35.cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);

    36.fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);

    37.fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o

    38.fosforo giallo (CAS 7723-14-0).

    X.C.IX.002Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

    Nota:X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

    X.C.IX.003Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

    a.4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o

    b.N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

    Note:

    1.X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.

    2.X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

    Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali

    X.B.X.001"Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".

    Note tecniche:

    1.Ai fini di X.B.X.001, i "reattori a flusso continuo" sono costituiti da sistemi "plug and play" (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.

    2.Ai fini di X.B.X.001, per "componenti modulari" si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.

    X.B.X.002Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.

    X.B.X.003Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata."

    ALLEGATO III

    All'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunti i seguenti paesi partner:

    "Regno Unito

    Corea del Sud".


    ALLEGATO IV

    All'allegato XII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

    "Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)".



    ALLEGATO V

    All'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le seguenti entità:

    "Sberbank

    Credit Bank of Moscow

    Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank".

    ALLEGATO VI

    All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le seguenti entità:

    "Rossiya RTR / RTR Planeta

    Rossiya 24 / Russia 24

    TV Centre International".



    ALLEGATO VII

    L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dall'allegato seguente:

    "ALLEGATO XXI

    ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DECIES

    Codice NC

    Nome del prodotto

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

    1604 31 00

    Caviale

    1604 32 00

    Succedanei del caviale

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

    2303

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

    ex 2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00

    ex 2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

    2902

    Idrocarburi ciclici

    ex 2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00

    2907

    Fenoli; fenoli-alcoli

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    3104 20

    Cloruro di potassio

    3105 20

    Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

    3105 60

    Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

    ex 3105 90 20

    Altri concimi contenenti cloruro di potassio

    ex 3105 90 80

    Altri concimi contenenti cloruro di potassio

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma

    44

    Legno e lavori di legno; carbone di legna

    4705

    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 a foglio spiegato (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

    7005

    Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

    7801

    Piombo greggio

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

    8904

    Rimorchiatori e spintori

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    9403

    Altri mobili e loro parti

    "



    ALLEGATO VIII

    È inserito l'allegato seguente:

    "Allegato XXV

    Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies

    Codice NC

    Descrizione

    2709 00

    Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli"

    ."

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