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Document 52022IP0229

    Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE))

    GU C 493 del 27.12.2022, p. 152–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 493 del 27.12.2022, p. 127–132 (GA)

    27.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 493/152


    P9_TA(2022)0229

    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione (risoluzione)

    Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE))

    (2022/C 493/20)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione del Consiglio (12208/2021),

    vista la decisione (UE) 2021/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2021 (1),

    vista la decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (2),

    vista la sua risoluzione legislativa dell'8 giugno 2022 (3) sul progetto di decisione,

    visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, entrato in vigore l'8 agosto 2008 (4),

    visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (5),

    vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sul tema «Verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (6)»,

    vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0419/2021),

    visto l'accordo di partenariato del 23 giugno 2000 tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (7) (accordo di Cotonou),

    vista la pubblicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2015 dal titolo «Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Ereradication» (Orientamenti volontari per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà),

    vista la relazione di sintesi 2020 del gruppo di lavoro della FAO sulla valutazione dei piccoli pesci pelagici al largo dell'Africa nordoccidentale nel 2019,

    vista la politica comune della pesca, in particolare la sua dimensione esterna,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

    visto l'impegno dell'UE a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo, come sancito nell'articolo 208 TFUE,

    viste le valutazioni ex-ante ed ex-post della Commissione dell'accordo e del protocollo precedenti,

    vista la relazione della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto sull'accordo di pesca siglato tra la Repubblica islamica di Mauritania e l'Unione europea, che ha avuto luogo tra il 10 e il 12 febbraio 2021,

    vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (8),

    visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

    visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0154/2022),

    A.

    considerando che l'attuazione degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) deve essere in linea con i migliori pareri scientifici disponibili per garantire operazioni di pesca sostenibili che utilizzino solo il surplus di catture ammissibili nel paese partner; che il sostegno settoriale dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca, in particolare attraverso il sostegno alla pesca su piccola scala, rafforzando nel contempo la sicurezza alimentare locale e le comunità locali;

    B.

    considerando che il primo accordo di pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania risale al 1987 e che l'ultimo protocollo di attuazione, con una durata iniziale di quattro anni dal 2015 al 2019, è stato prorogato due volte per un anno ed è scaduto il 15 novembre 2021;

    C.

    considerando che l'Unione e la Mauritania hanno raggiunto un accordo su un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo il 28 luglio 2021;

    D.

    considerando che sono stati firmati diversi APPS dall'Unione europea e dai paesi africani;

    E.

    considerando che il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni e prevede possibilità di pesca analoghe a quelle del protocollo precedente, con una contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso alla pesca pari a 57,5 milioni di EUR all'anno e una quota destinata al sostegno settoriale per un totale di 16,5 milioni di EUR;

    F.

    considerando che l'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania è il più grande accordo misto dell'UE; che esso prevede possibilità di pesca, per le navi di 10 Stati membri, di specie demersali e pelagiche che, come il tonno, sono altamente migratorie, entro i limiti dell'eccedenza disponibile quale definita all'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tenuto conto della capacità di pesca delle flotte mauritane;

    G.

    considerando che la pesca eccessiva di piccoli stock pelagici, soprattutto di alacce, e la loro trasformazione in farina di pesce e olio di pesce, provoca enormi danni non solo alle acque locali, ad esempio attraverso l'inquinamento da acque di rifiuto, ma anche alla sicurezza alimentare delle popolazioni locali in tutta la regione dell'Africa occidentale; che nel 2017 la Mauritania si è impegnata a ridurre ed eliminare gradualmente la produzione di farina di pesce e di olio di pesce entro il 2020; che dal 2010 la loro produzione è triplicata e che vi è stata un'espansione delle fabbriche di farine di pesce in Mauritania e nei paesi vicini;

    H.

    considerando che sono necessari dati scientifici affidabili, sistemi di monitoraggio e di controllo efficienti nonché trasparenza sulle catture e sulle licenze di pesca affinché gli Stati costieri possano determinare l'eccedenza disponibile di stock condivisi di piccoli pelagici e garantire che le decisioni in materia di gestione per gli stock possano essere prese in modo da non sfruttarli oltre i limiti scientifici; che, per quanto riguarda la gestione dei piccoli pelagici in Mauritania, la relazione del 2021 della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto ha sostenuto misure supplementari per ridurre gli sforzi di pesca nella zona di pesca delle 15 miglia nautiche del paese, come l'introduzione di contingenti per gli stock per i quali è stato scientificamente confermato lo sfruttamento eccessivo;

    I.

    considerando che il sostegno settoriale nell'ambito del nuovo protocollo è orientato verso otto settori di intervento; che tali misure comprendono, tra l'altro, il sostegno alla pesca artigianale e alle comunità costiere, il rafforzamento della ricerca scientifica, delle attività di controllo e sorveglianza e il sostegno tecnico alle autorità mauritane; che la commissione mista approverà un programma settoriale pluriennale per far uso di tale sostegno; che le autorità mauritane hanno l'obbligo di presentare una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale;

    J.

    considerando che il nuovo protocollo stabilisce un nuovo organismo di coordinamento (cellule de coordination) che sarà incaricato di monitorare le decisioni della commissione mista, al fine di sostenere l'attuazione dei progetti definiti nel programma;

    K.

    considerando che l'articolo 7 del nuovo protocollo consente all'Unione e alla Mauritania di rivedere le possibilità di pesca nel terzo anno di attuazione, rispettando la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca e prevedendo un adeguamento della contropartita finanziaria dell'UE;

    L.

    considerando che il nuovo protocollo introduce canoni differenziati a carico degli armatori per la categoria 6 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), che sono maggiormente commisurati al valore di mercato di ciascuna specie pelagica specifica pescata;

    M.

    considerando che l'articolo 3 del nuovo accordo stabilisce che la flotta dell'UE deve beneficiare delle stesse condizioni tecniche di pesca e di accesso alle risorse di tutte le altre flotte; che lo stesso articolo prevede il rafforzamento dello scambio di informazioni e obbliga la Mauritania a rendere pubblici tutti gli accordi che consentono alle navi straniere di entrare nella sua zona di pesca;

    N.

    considerando che il nuovo protocollo modifica e amplia la zona di pesca per i piccoli pelagici per le navi dell'UE; che l'articolo 9 del protocollo impone alla Mauritania di redigere, entro 6 mesi dall'attuazione di tale protocollo, un piano di gestione sostenibile per la pesca di piccoli pelagici, applicabile a tutte le flotte che operano nelle acque della Mauritania, quale condizione per l'istituzione di una nuova zona di pesca; che la contropartita finanziaria dell'Unione di 7,5 milioni di EUR è subordinata all'approvazione di tale piano di gestione da parte della commissione mista;

    O.

    considerando che il nuovo protocollo consente alle navi dell'UE di sbarcare le loro catture al di fuori dei porti mauritani in circostanze eccezionali, come è stato a lungo richiesto dai pescherecci dell'UE attivi in Mauritania;

    P.

    considerando che la valutazione della Commissione del protocollo precedente invitava a istituire un quadro regionale di gestione per lo sfruttamento degli stock condivisi di piccoli pelagici e di nasello, come stabilito dall'articolo 63 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    1.

    accoglie con favore la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione e la Mauritania, volto a migliorare e modernizzare l'accordo esistente; ritiene positivo che d'ora in avanti non saranno richieste ulteriori proroghe del precedente protocollo o che queste saranno concesse solo se strettamente necessarie, senza danneggiare la flotta europea;

    2.

    accoglie altresì con favore l'aggiornamento dell'accordo di partenariato in un APPS completo e sottolinea che questi tipi di accordi costituiscono una buona base per la cooperazione in materia di governance degli oceani e di gestione sostenibile degli stock ittici; sottolinea l'importanza di garantire che i principi di gestione sostenibile come enunciati nella politica comune della pesca vengano rispecchiati negli accordi di pesca dell'Unione, anche nella loro attuazione;

    3.

    sottolinea che tale accordo rafforza la cooperazione ambientale, economica, sociale, amministrativa e scientifica al fine di migliorare la pesca sostenibile, contribuire a una migliore governance degli oceani, combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, monitorare e controllare le attività di pesca e contribuire sia all'attuazione trasparente dell'accordo che alla creazione di posti di lavoro in conformità con la convenzione n. 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nella pesca del 2007; sottolinea che il partenariato deve offrire garanzie e protezione a tutti i lavoratori delle navi dell'UE; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale per tutti i pescatori che operano nelle acque mauritane;

    4.

    riconosce l'importanza del nuovo accordo e del nuovo protocollo in termini di notevoli possibilità di pesca preservate per la flotta dell'UE e come piattaforma per una cooperazione strutturata costante tra l'Unione e la Mauritania, in particolare nel settore della gestione sostenibile della pesca e nel mantenimento della flotta europea;

    5.

    invita la Mauritania a garantire che non si verifichi una pesca eccessiva dei piccoli pelagici e ad arrestare ed eliminare gradualmente gli impatti negativi causati dall'industria delle farine di pesce e dell'olio di pesce in Mauritania; invita l'UE, nel quadro dell'APPS, a contribuire a tali obiettivi; osserva che i prodotti ittici dovrebbero essere utilizzati principalmente per il consumo umano e non come materia prima per l'industria di trasformazione alimentare, e che il coinvolgimento e la cooperazione delle autorità locali sono fondamentali a tal proposito;

    6.

    accoglie con favore l'obbligo di pubblicare un piano per la gestione sostenibile dei piccoli pelagici previsto dal nuovo protocollo per la Mauritania, che si applicherà a tutte le navi che pescano nelle acque mauritane; esorta la Mauritania a basarsi sulle conclusioni della relazione 2021 della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto e ad applicare, ove necessario, un approccio precauzionale basato sulla scienza in sede di elaborazione di tale piano;

    7.

    sottolinea l'impegno delle parti a promuovere la gestione della pesca sulla base della non discriminazione tra le diverse flotte presenti nella zona ed evidenzia che le navi dell'Unione dovrebbero avere accesso a una quota adeguata delle risorse alieutiche eccedentarie, conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili;

    8.

    accoglie con favore le clausole di trasparenza e non discriminazione contenute nel nuovo accordo e nel nuovo protocollo ed esorta la Commissione a garantire che tali clausole siano pienamente attuate e rispettate; osserva che le norme in materia di trasparenza esistevano già nell'accordo precedente ma non erano pienamente rispettate;

    9.

    chiede che la Mauritania informi la Commissione in merito a tutti gli accordi pubblici o privati con navi straniere operanti nella sua zona di pesca, comprese le navi di paesi terzi, e che tali informazioni siano inserite nella relazione annuale che la Commissione trasmette al Parlamento europeo; esprime preoccupazione per il fatto che, finora, alcuni accordi di pesca con paesi terzi non sono stati pubblicati dalla Mauritania;

    10.

    prende atto dello scambio di informazioni previsto dal protocollo per quanto riguarda le relazioni sulle attività delle flotte straniere e delle flotte nazionali di proprietà straniera che operano nelle acque mauritane; invita la Mauritania a fornire alla Commissione informazioni complete su tutte le navi che pescano nelle sue acque, in un formato chiaro e di facile utilizzo che consenta di tracciare un quadro complessivo chiaro dello sforzo di pesca totale, delle catture per specie e dello stato degli stock; invita la Mauritania a rendere tali informazioni disponibili al pubblico; osserva che si tratta di una condizione per il calcolo dell'«eccedenza» nello spirito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    11.

    valuta positivamente la pubblicazione, da parte della Mauritania, della prima relazione per l'iniziativa per la trasparenza nel settore della pesca; osserva che la relazione si basa su informazioni relative all'anno civile 2018; invita la Mauritania a pubblicare dati più recenti;

    12.

    esprime preoccupazioni circa la pratica del cambiamento di bandiera nelle acque della Mauritania in particolare e nella regione in generale;

    13.

    ritiene che l'Unione, data la sua rete di accordi di partenariato nel settore della pesca o di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) in vigore nell'Africa nord-occidentale, abbia un ruolo importante da svolgere nell'incoraggiare la Mauritania e i paesi vicini a intensificare la cooperazione nella gestione degli stock condivisi, in particolare nell'individuare gli stock e le possibilità di pesca, quali gli stock importanti per la sicurezza alimentare locale; sottolinea nello specifico quanto sia importante che l'Unione si impegni attivamente con i propri partner del territorio al fine di garantire decisioni di gestione sostenibile nell'organizzazione regionale di gestione della pesca competente; invita l'UE, la Mauritania e i paesi vicini a sostenere l'attuazione di un quadro complessivo di gestione regionale degli stock condivisi istituendo un'organizzazione regionale di gestione della pesca per tali stock nonché avviando un dialogo internazionale con i paesi interessati;

    14.

    accoglie con favore l'impegno di tutte le parti ad attuare l'accordo in maniera trasparente e in conformità all'accordo di Cotonou per quanto riguarda i diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo; chiede che si presti particolare attenzione ai diritti umani in Mauritania, anche nel settore della pesca, con un accento particolare sulle condizioni di lavoro; osserva che la mancata attuazione dell'accordo di Cotonou in relazione al rispetto dei diritti umani può comportare la sospensione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 14 del nuovo protocollo di attuazione;

    15.

    rileva che, secondo la valutazione ex-post del protocollo precedente, la Mauritania e l'UE hanno complessivamente ottenuto una quota simile di valore aggiunto, pari a circa il 40-45 % ciascuna; afferma tuttavia che, stando alla valutazione, il valore aggiunto prodotto per la Mauritania grazie alle attività delle navi dell'UE è relativamente basso in assenza di interazioni economiche sulla terraferma; invita l'Unione europea, a tale proposito, a valutare modalità per migliorare tale situazione ai sensi del nuovo protocollo;

    16.

    osserva che la Mauritania ha avuto difficoltà ad assorbire il sostegno settoriale; invita pertanto la Commissione a fornire assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione del programma settoriale pluriennale e a rafforzare le capacità amministrative in Mauritania, in particolare per il nuovo organismo di coordinamento;

    17.

    ritiene che il sostegno settoriale sia un elemento importante per lo sviluppo del settore della pesca mauritana e per la creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere;

    18.

    accoglie con favore il sostegno settoriale nell'ambito degli assi 6 e 7; invita la commissione mista a promuovere progetti infrastrutturali che favoriscano un aumento del consumo locale di prodotti ittici e a finanziare progetti che vadano direttamente a beneficio dell'intera catena del valore della pesca artigianale mauritana;

    19.

    chiede un maggior numero di progetti di sostegno settoriale a favore delle donne nel settore della pesca mauritana, in particolare quelle che operano nel campo della trasformazione alimentare; riconosce l'importanza di tali progetti per la sicurezza alimentare locale e chiede che le donne siano invitate a partecipare a seminari per la presentazione e la programmazione delle azioni di sostegno;

    20.

    evidenzia che uno dei problemi generali del sostegno settoriale negli accordi di partenariato dell'Unione per una pesca sostenibile è la mancanza di visibilità, accessibilità e trasparenza; si compiace pertanto delle misure di visibilità e pubblicità adottate per quanto riguarda le attività connesse all'attuazione del protocollo, che ne consentono la piena visibilità e accessibilità per tutti i soggetti interessati; osserva che è necessario migliorare l'attuazione e l'utilizzo al fine di aumentare il sostegno settoriale, compresa la sua efficacia;

    21.

    invita la Commissione e la Mauritania a migliorare e accelerare l'attuazione del sostegno settoriale e ad aumentare la trasparenza, soprattutto nel settore delle licenze di pesca; accoglie pertanto con favore la pubblicazione di relazioni annuali sulle modalità di utilizzo del sostegno settoriale e chiede che tali relazioni vengano messe a disposizione del pubblico; suggerisce di presentare al Parlamento le azioni o le misure di maggiore rilevanza o impatto sulle parti del territorio o della società mauritana che sono ammissibili a questo aiuto settoriale;

    22.

    sottolinea che occorre procedere a una migliore raccolta di dati sugli stock nelle acque mauritane e che l'attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile si deve basare sui migliori pareri scientifici disponibili; reputa che il sostegno settoriale dovrebbe essere impiegato per supportare la pesca artigianale e, in via prioritaria, migliorare i dati scientifici sugli stock ittici, in particolare sugli stock condivisi di piccoli pelagici quali le alacce e i sugarelli, e sulle attività di controllo e sorveglianza di tutte le flotte che pescano nelle rispettive zone di pesca;

    23.

    sottolinea l'importanza di dati scientifici sugli stock, di un'adeguata raccolta dei dati e di un migliore monitoraggio, affinché il nuovo protocollo possa incrementare e migliorare la copertura da parte degli osservatori scientifici, il che dovrebbe essere soprattutto l'obiettivo per i pescherecci dei paesi terzi;

    24.

    incoraggia la Commissione ad agevolare la partecipazione e lo scambio tra esperti e scienziati nel quadro di tale accordo e durante la sua attuazione, se necessario per la valutazione delle diverse specie e il funzionamento dell'accordo;

    25.

    plaude al fatto che il nuovo protocollo consenta un adeguamento della contropartita finanziaria dell'UE e delle possibilità di pesca nel suo terzo anno di applicazione; invita la Commissione ad avvalersi di tale flessibilità, se necessario;

    26.

    accoglie con favore le nuove norme sui canoni a carico degli armatori e auspica che questo e altri miglioramenti del protocollo, compresa la possibilità per le navi dell'UE di sbarcare le loro catture in porti non mauritani in circostanze eccezionali, portino a un migliore utilizzo delle possibilità di pesca disponibili in futuro;

    27.

    riconosce, compiacendosene, il fatto che gli armatori dell'Unione di pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica e di pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti che operano nell'ambito del protocollo, dovrebbero continuare a contribuire, come aiuto in natura, alla politica di distribuzione del pesce alle persone in condizioni di bisogno, riservando il 2 % delle loro catture pelagiche trasbordate o sbarcate alla fine di un viaggio per la Société nationale de distribution de poisson (Società nazionale di distribuzione del pesce); osserva che il consumo locale di pesce in Mauritania sta aumentando; invita la Commissione e le autorità mauritane a garantire che il predetto contributo raggiunga effettivamente la popolazione e non finisca negli stabilimenti per la produzione di farina di pesce;

    28.

    sottolinea l'impegno ad attuare i principi e i diritti dell'OIL per tutti i pescatori sulle navi dell'UE, al fine di eliminare la discriminazione in materia di occupazione e impiego; ritiene opportuno monitorare tale attuazione;

    29.

    accoglie con favore l'impiego di marittimi mauritani qualificati sulle navi dell'UE con contratti conformi alle norme dell'OIL e provvisti di copertura previdenziale; chiede maggiori sforzi per l'assunzione di tirocinanti al fine di aumentare il numero di persone qualificate nel programma settoriale;

    30.

    invita la Commissione a includere gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile quale elemento chiave del partenariato UE-Africa;

    31.

    accoglie con favore i progetti finanziati dagli aiuti allo sviluppo dell'UE in Mauritania, ad esempio «Promopeche», che mira a creare posti di lavoro e a formare i giovani nel settore della pesca artigianale; invita la Commissione a migliorare l'allineamento e la coerenza tra l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;

    32.

    sottolinea che la pesca, compresa quella artigianale, rappresenta un settore importante per l'economia della Mauritania ed è essenziale per lo sviluppo economico, la sicurezza alimentare, la nutrizione e le possibilità di occupazione del paese, in particolare per le donne e i giovani, nonché per garantire uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile per tutti; sostiene pertanto misure volte ad aumentare in modo significativo la resilienza degli attori locali, comprese le piccole imprese a conduzione familiare e le comunità costiere, alle conseguenze dei cambiamenti climatici e dell'erosione costiera; insiste sul fatto che gli investimenti nella pesca devono essere chiaramente allineati con gli OSS e non devono compromettere i fabbisogni delle comunità costiere; insiste sul fatto che la contropartita finanziaria prevista dal nuovo accordo dovrebbe essere distribuita in modo da tenere conto del ruolo fondamentale delle comunità costiere;

    33.

    chiede che sia promosso lo sviluppo economico locale e regionale e che siano rafforzate le comunità costiere che dipendono dalle risorse marine, le quali devono pertanto essere pienamente coinvolte nella gestione delle zone marine e costiere; ricorda che il ripristino della biodiversità marina e costiera sostiene le comunità costiere e contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; sottolinea la necessità di consultare periodicamente le comunità costiere durante l'intero processo di attuazione;

    34.

    riconosce che i mercati e i produttori dell'UE dipendono dalle importazioni di pesce dalla Mauritania, tra gli altri paesi, per garantire la disponibilità di alimenti ai consumatori dell'UE;

    35.

    chiede che l'UE si adoperi maggiormente nel quadro dell'APPS in parola per porre fine alle sovvenzioni dannose e non sostenibili nel settore della pesca in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altri organismi internazionali, prestando particolare attenzione alla pesca illegale;

    36.

    chiede che l'acquis giuridico dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia rispettato e debitamente applicato alla pesca in Mauritania e nelle zone limitrofe;

    37.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica di Mauritania.

    (1)  GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 1.

    (2)  GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 1.

    (3)  Testi approvati, P9_TA(2022)0228.

    (4)  GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

    (5)  GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 3.

    (6)  Testi approvati, P9_TA(2022)0135.

    (7)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (8)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.


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