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Document 52022IP0044

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))

    GU C 342 del 6.9.2022, p. 225–264 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 342 del 6.9.2022, p. 214–253 (GA)

    6.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 342/225


    P9_TA(2022)0044

    Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))

    (2022/C 342/17)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»),

    visti gli articoli 114 e 352 TFUE,

    visto l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

    vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 12,

    visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

    visto il suo parere (1) sulla proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, presentata dalla Commissione europea (2),

    vista la sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza scopo di lucro nelle Comunità europee (3),

    vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (4),

    vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (5),

    visto il parere del CESE su «La filantropia europea: un potenziale inutilizzato (parere esplorativo richiesto dalla presidenza rumena)»,

    viste le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE,

    visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

    visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

    vista la relazione della commissione giuridica (A9-0007/2022),

    A.

    considerando che l'articolo 63 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), sancisce la libertà di associazione a tutti i livelli e tutela le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al finanziamento delle loro attività;

    B.

    considerando che, ai fini della presente risoluzione, il termine «organizzazione senza scopo di lucro» dovrebbe essere inteso come espressione delle molteplici forme di organizzazioni senza scopo di lucro presenti nell'Unione, basate o non basate sui membri, per esempio associazioni, organizzazioni filantropiche, organizzazioni i cui beni siano destinati al perseguimento di un obiettivo specifico, come fondazioni e altre organizzazioni analoghe;

    C.

    considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che lo Stato ha l'obbligo positivo di garantire il godimento del diritto alla libertà di associazione e ha stabilito nella sua sentenza del 21 ottobre 2005, Ouranio Toxo e a./Grecia (6), che «il rispetto reale ed effettivo della libertà di associazione non può essere ridotto a un semplice obbligo da parte dello Stato di non interferire»; che, nella sua sentenza nella causa C-78/18 (7), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la libertà di associazione comprende non solo la facoltà di creare o di sciogliere un'associazione, ma anche la possibilità che essa operi nel frattempo;

    D.

    considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono fondamentali per rappresentare gli interessi dei cittadini e della società civile, anche fornendo servizi in segmenti spesso non redditizi del settore sociale, incoraggiano la partecipazione a molte attività sociali e difendono i diritti delle minoranze; che inoltre svolgono un ruolo essenziale nel prevenire e nell'affrontare le sfide socioeconomiche, così come nel colmare le lacune nei servizi e nelle attività economiche, in collaborazione con i governi nazionali, regionali e locali;

    E.

    considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro spesso si avvalgono della libertà di espressione, oltre a sostenerla, in particolare in relazione alla promozione dell'interesse pubblico, sostengono la partecipazione attiva alla vita democratica e agiscono in funzione di scuole di democrazia;

    F.

    considerando che la crisi di COVID-19 ha messo in luce il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni senza scopo di lucro nell'assistere le persone ad affrontare le numerose difficoltà, garantendo così la coesione sociale; che la crisi della COVID-19 ha stravolto il mondo associativo, interrompendo in particolare le loro attività, e facendo emergere altresì nuove esigenze e missioni;

    G.

    considerando che la democrazia europea dipende dalla capacità della società civile e delle organizzazioni rappresentative di funzionare liberamente e oltre i confini; che il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea («TUE») che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare;

    H.

    considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono parte integrante della società civile dell'Unione e comprendono organizzazioni filantropiche, come le fondazioni che sostengono e agevolano il lavoro delle persone, e organizzazioni senza scopo di lucro che si adoperano per l'interesse pubblico;

    I.

    considerando la scarsità e la difficile reperibilità di informazioni statistiche affidabili sulle organizzazioni senza scopo di lucro;

    J.

    considerando che gli statuti europei delle società europee, delle società cooperative europee o dei partiti europei non sono idonei a consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di cooperare a livello transfrontaliero;

    K.

    considerando che le imprese, le imprese commerciali e i gruppi di interesse economico hanno la possibilità di costituire un gruppo europeo di interesse economico;

    L.

    considerando che gli organismi pubblici possono creare gruppi europei di cooperazione territoriale;

    M.

    considerando che uno statuto europeo delle associazioni dovrebbe essere aperto alle organizzazioni e alle persone che intendono impegnarsi in scambi e apprendimento reciproco transfrontalieri;

    N.

    considerando che la richiesta del Parlamento relativa all'istituzione di registri statistici nazionali per gli attori dell'economia sociale non comprende le organizzazioni estranee all'economia sociale;

    O.

    considerando che molte organizzazioni senza scopo di lucro partecipano a pieno titolo all'economia e allo sviluppo del mercato interno, svolgendo regolarmente alcune attività economiche; che il volume dei flussi finanziari transfrontalieri tra associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio;

    P.

    considerando che oggigiorno è migliorata la consapevolezza tra i politici e la società civile del potenziale delle organizzazioni senza scopo di lucro in termini di fornitura di servizi, impegno dei cittadini e innovazione sociale; che il loro potenziale è presumibilmente inutilizzato in molti settori quali l'istruzione, la cultura, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, la ricerca, l'aiuto allo sviluppo, l'assistenza umanitaria e la preparazione alle calamità;

    Q.

    considerando il potenziale socioeconomico in continua crescita delle organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione europea che offrono opportunità d'impiego in numerosi settori;

    R.

    considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere le persone a partecipare attivamente alla vita democratica;

    S.

    considerando che la grande maggioranza delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro è condotta a livello nazionale, ma che un numero sempre più significativo di organizzazioni senza scopo di lucro opera oltre i confini, rafforzando in questo modo la coesione sociale tra gli Stati membri a livello di società, in particolare nelle regioni frontaliere che rappresentano pressoché il 40 % del territorio dell'Unione;

    T.

    considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere, in particolare, contribuiscono notevolmente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e promuovono svariate attività di interesse generale e di rilevanza transnazionale, che sono di beneficio per l'interesse generale in diversi settori, tra cui, ma non solo, la protezione e la promozione dei diritti e dei valori fondamentali, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la cultura, il lavoro sociale e l'aiuto allo sviluppo;

    U.

    considerando che, nonostante il numero crescente di organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione europea, non esiste alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero;

    V.

    considerando che attualmente, in assenza di un regolamento dell'Unione che disciplini le organizzazioni senza scopo di lucro, le loro attività transfrontaliere sono caratterizzate da disparità culturali, giuridiche e politiche derivanti dalle leggi nazionali;

    W.

    considerando che il Parlamento ha sottolineato già nel 1987 la necessità di introdurre un'adeguata regolamentazione europea per le organizzazioni europee senza scopo di lucro nella sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza fine di lucro della Comunità europea;

    X.

    considerando che qualsiasi organizzazione che beneficia di uno statuto europeo o di norme minime comuni europee dovrebbe agire a favore della promozione e dell'applicazione dei valori e obiettivi comuni dell'Unione sanciti dai trattati e dalla Carta;

    Situazione attuale

    1.

    osserva che le organizzazioni senza scopo di lucro mancano di una forma giuridica a livello di Unione che ponga la rappresentanza degli interessi della società civile su un piano di parità rispetto a quella delle imprese commerciali e dei gruppi di interesse economico per i quali è stata da tempo definita una forma giuridica a livello di Unione;

    2.

    osserva che le differenze sul piano giuridico, culturale, politico ed economico tra gli Stati membri continuano a rendere molto complesse le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, e che l'attuale trattamento amministrativo e fiscale delle attività transfrontaliere di suddette organizzazioni comporta costi di transazione più elevati che a livello nazionale;

    3.

    sottolinea che l'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione e nazionale è insufficiente per istituire e sostenere una società civile paneuropea forte, la cui esistenza è necessaria ai fini della democrazia; individua quindi la necessità di introdurre una nuova forma giuridica, ovvero quella di associazione europea, nonché norme sulla costituzione, trasparenza, responsabilità e governance di un'associazione europea;

    4.

    sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento a livello dell'Unione, evitando la frammentazione e sostenendo un approccio armonizzato in tutta l'Unione per quanto riguarda l'associazione europea, attraverso un Comitato delle associazioni europee designato; invita a tal fine la Commissione a valutare le diverse opzioni e a presentare una proposta recante la forma e lo status più consoni a suddetto Comitato delle associazioni europee, in cui siano rappresentati tutti gli Stati membri e che sia dotato di poteri decisionali ben definiti;

    5.

    ritiene che anche ai fini del completamento del mercato interno sia necessaria una normativa dell'Unione a sostegno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

    6.

    sottolinea che, nonostante la libertà di circolazione e di stabilimento sia sancita nei trattati, il diritto fondamentale di associazione non gode ancora di pieno sostegno né viene promosso in varie giurisdizioni degli Stati membri a causa della mancanza di forme organizzative adeguate e della disparità di trattamento delle forme esistenti in tutta l'Unione, il che, da un lato, ostacola le attività e i progetti transnazionali, le missioni transfrontaliere e la mobilità della società civile e, dall'altro, è fonte di incertezza giuridica;

    7.

    deplora la mancanza di uno strumento inteso ad agevolare ulteriormente la libertà di circolazione per le organizzazioni senza scopo di lucro, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento o dallo Stato membro di residenza dei loro membri, in particolare eliminando gli ostacoli legali e amministrativi;

    8.

    sottolinea che a causa della mancanza di ravvicinamento delle pratiche, le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutta l'Unione devono spesso affrontare restrizioni ingiustificate, quali commissioni, formalità e ostacoli amministrativi e di altro tipo, che indeboliscono le loro attività quotidiane e dissuade tali organizzazioni dall'espandere le loro missioni oltre i confini; sottolinea che questi ostacoli aumentano inoltre notevolmente il carico di lavoro considerata la necessità di seguire molte procedure amministrative diverse in più di uno Stato membro;

    9.

    deplora il fatto che in alcuni Stati membri le organizzazioni senza scopo di lucro siano state escluse dai sistemi di sostegno per la risposta alle pandemie;

    10.

    sottolinea che la mancanza di ravvicinamento delle pratiche crea anche situazioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e di altri ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro incontrano nei diversi Stati membri, ad esempio quando aprono conti bancari, raccolgono o gestiscono fondi esteri, accedono a misure e regimi di pubblica utilità, beneficiano di determinati trattamenti finanziari o fiscali o assumono personale, in particolare laddove l'assunzione sia transfrontaliera, cosa che, in linea con il principio della libera circolazione dei lavoratori, dovrebbe essere agevolata;

    11.

    invita la Commissione a esaminare le varie forme nelle quali si esplicano le organizzazioni senza scopo di lucro negli Stati membri e a elaborare un'analisi comparativa;

    12.

    sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro, in particolare, nei settori sociale, imprenditoriale, tecnologico e culturale;

    13.

    riconosce i contributi delle organizzazioni senza scopo di lucro a taluni obiettivi strategici dell'Unione, quali la lotta contro la crisi climatica, la gestione della trasformazione digitale e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che la realizzazione di tali obiettivi non sarà possibile senza il contributo della società civile che promuove tali tematiche in tutta Europa, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle necessarie politiche a livello locale, regionale, nazionale e di Unione, nel rispetto degli interessi e dei diritti delle persone coinvolte;

    14.

    si rammarica che i dati siano scarsi o obsoleti; chiede agli Stati membri di fornire regolarmente dati disaggregati e alla Commissione di creare risorse statistiche affidabili e aggiornate di frequente, sulla base di una metodologia consolidata che garantisca la trasparenza e la comparabilità, e di consentire l'inclusione di tali dati in Eurostat sulle attività e sui contributi transfrontalieri; sottolinea che, secondo lo studio del 2017 commissionato dal CESE, «Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea», su un totale di 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti in cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e soggetti analoghi nell'Unione europea, 9 milioni provenivano da impieghi in associazioni e fondazioni, ponendoli al primo posto in termini di occupazione in tale settore; sottolinea inoltre l'importanza della disponibilità di un maggior numero di dati aventi un obiettivo più ampio rispetto a quello dell'economia sociale;

    15.

    si rammarica che la Commissione e gli Stati membri non abbiano presentato una normativa al fine di garantire un ambiente favorevole in cui le organizzazioni senza scopo di lucro possano contribuire al funzionamento del mercato interno, e di garantire la libera circolazione transfrontaliera dei capitali, né abbiano istituito uno statuto dell'associazione europea nonostante i diversi tentativi e i numerosi appelli della società civile;

    16.

    accoglie con favore il prossimo piano d'azione per l'economia sociale e ritiene che, poiché solo determinate organizzazioni senza scopo di lucro operano nell'economia sociale, il piano d'azione debba includere raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli transfrontalieri, e debba essere integrato da iniziative legislative distinte volte a sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro;

    17.

    ritiene che, a causa del loro carattere particolare, gli strumenti giuridici proposti non debbano avere un impatto sulla regolamentazione dei partiti politici; ricorda inoltre che l'Unione rispetta lo status delle chiese, delle organizzazioni o comunità religiose, nonché delle organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi del diritto nazionale; sottolinea che ciò non preclude alle organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa, di beneficiare dell'ambito di applicazione di tali strumenti proposti; sottolinea che i sindacati di diversi Stati membri godono di uno status vantaggioso speciale e dovrebbero pertanto essere esclusi dagli strumenti proposti; rammenta che le persone che desiderano creare un'associazione sono libere di avvalersi delle disposizioni del regolamento proposto, assumendo la forma di un'associazione europea, osserva che la proposta di direttiva sulle norme minime si applica a tutte le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione;

    Salvaguardare la società civile e la libertà di associazione

    18.

    esprime la sua preoccupazione per gli ostacoli incontrati dalle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e per le disparità derivanti da leggi, regolamenti e prassi o politiche amministrative a livello nazionale; sottolinea che ciò può incidere negativamente sulla società civile, limitare indebitamente i diritti fondamentali, specialmente il diritto alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e dissuadere le organizzazioni senza scopo di lucro dall'espandere le loro attività oltre i confini;

    19.

    tiene pienamente conto delle possibilità offerte dalla digitalizzazione e da Internet per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di associazione, per esempio agevolando e rendendo facilmente accessibili online la registrazione e la costituzione di organizzazioni senza scopo di lucro;

    20.

    sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro sono essenziali per la democrazia e l'elaborazione delle politiche a tutti i livelli: promuovono e agiscono per il bene pubblico, sono una componente del sistema di bilanciamento dei poteri per lo Stato di diritto, nonché una motivazione all'impegno civico; accoglie con favore l'impegno della società civile nella difesa dell'interesse pubblico, nell'attivismo e in quanto parte della vita sociale attiva;

    21.

    ribadisce che le organizzazioni senza scopo di lucro hanno la libertà di partecipare a questioni di dibattito politico o pubblico attraverso i loro obiettivi o attività; condanna i tentativi di limitare lo spazio civico per motivi politici, negando, rifiutando o contestando il loro status di organizzazione di pubblica utilità sulla base dell'attività politica percepita o reale, laddove le loro attività non siano finalizzate a beneficio di una parte in particolare o in sostituzione della politica di una parte; ritiene che questi casi mettano a rischio la democrazia europea;

    22.

    sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle organizzazioni senza scopo di lucro e la necessità di garantire un ambiente loro favorevole, rispettandone la pluralità e intendendo le organizzazioni di pubblica utilità come organizzazioni che contribuiscono a fornire servizi in loco, ma anche a difendere il bene pubblico e a monitorare le politiche pubbliche;

    23.

    ricorda l'importanza di un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile nel fornire informazioni sulle attività delle organizzazioni senza fini di lucro nei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati, nonché l'importanza dell'accesso a informazioni pluralistiche quali pilastri fondamentali della democrazia; esprime preoccupazione per le campagne diffamatorie e i contenziosi abusivi utilizzati nei confronti di soggetti impegnati nella partecipazione pubblica, comprese le organizzazioni senza fini di lucro, in diversi Stati membri da funzionari eletti, organismi pubblici o enti a controllo pubblico, nonché da privati cittadini ed entità; sottolinea che il Parlamento ha adottato una risoluzione sulle SLAPP l'11 novembre 2021 (8);

    24.

    sostiene che il quadro giuridico di regolamentazione andrà a vantaggio della società civile europea solo se le organizzazioni senza scopo di lucro potranno avvalersi di finanziamenti adeguati e facilmente accessibili sia a livello nazionale che europeo; sottolinea che il finanziamento pubblico, come anche quello privato, delle organizzazioni senza scopo di lucro è importante dal momento che tali organizzazioni hanno meno accesso al reddito derivante da attività lucrative; sottolinea, in tale contesto, l'esistenza del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori rivolto, tra l'altro, alle organizzazioni senza scopo di lucro; ricorda che, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le sovvenzioni dell'Unione comportano un cofinanziamento che può essere fornito sotto forma di fondi propri, di entrate generate dall'azione o dal programma di lavoro o di contributi finanziari o in natura da terze parti; è del parere che, specialmente nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro con risorse finanziarie molto limitate, sia necessario valutare di porre un limite al requisito relativo ai fondi propri e i contributi non monetari dovrebbero essere conteggiati come tali, a condizione che tale trattamento non ostacoli la concorrenza nell'accesso ai finanziamenti; osserva che spesso i fondi dell'Unione disponibili per le organizzazioni senza scopo di lucro richiedono un cofinanziamento, il che significa che il beneficiario deve raccogliere una quota dei fondi necessari da altre fonti; sottolinea che richiedere una quota troppo elevata di risorse proprie sarebbe controproducente per le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto potrebbero non essere in grado di reperire tali fondi, determinando quindi l'esclusione di alcune di esse; ritiene pertanto che occorre valutare di porre un limite alla quota di cofinanziamento e che sia necessario prendere in considerazione altre risorse che potrebbero essere monetizzate, ad esempio il volontariato o i contributi in natura;

    25.

    sottolinea che è importante per le organizzazioni senza scopo di lucro fornire informazioni pertinenti al pubblico; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la trasparenza dei finanziamenti debba essere considerata un interesse pubblico laddove le organizzazioni della società civile abbiano un'influenza significativa sulla vita e sul dibattito pubblici;

    26.

    ritiene che l'introduzione di uno status per le associazioni europee costituirà per le organizzazioni nazionali e locali un'opportunità per essere coinvolte più da vicino nelle questioni europee, per prendere parte all'apprendimento reciproco e agli scambi transfrontalieri, e che sosterrà l'accesso ai fondi dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere disponibili fondi adeguati per gli attori della società civile, ad aumentare l'accessibilità dei fondi e semplificare ulteriormente le procedure volte a facilitare l'accesso ai fondi per gli attori della società civile, comprese le organizzazioni piccole e locali;

    27.

    ritiene inoltre che la legislazione proposta debba essere integrata da misure volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, in linea con l'articolo 11 TUE; invita a questo proposito la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare uno statuto partecipativo per le organizzazioni di pubblica utilità a livello dell'Unione;

    28.

    sottolinea che la discriminazione arbitraria e politicamente motivata basata sugli obiettivi e sulle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, così come sulle fonti di finanziamento, ostacola la libertà di associazione e rappresenta pertanto una minaccia alla libertà di espressione;

    Riconoscere le associazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e la pubblica utilità in tutta l'Unione

    29.

    riconosce che nella legislazione a livello nazionale e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri esistono approcci diversi per definire o riconoscere le organizzazioni senza scopo di lucro basate o non basate sui membri, nonché per definire, riconoscere e concedere uno status di pubblica utilità; sottolinea che, nonostante tali differenze, vi è un'intesa comune in merito alla necessità di stabilire norme minime europee e fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro la possibilità di acquisire personalità giuridica;

    30.

    invita la Commissione a riconoscere e promuovere le attività di pubblica utilità delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l'armonizzazione dello status di pubblica utilità in tutta l'Unione; sottolinea che le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, il trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale, e attività transfrontaliere, non dovrebbero comportare alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione o nei confronti di qualsiasi gruppo o persona per qualunque motivo;

    31.

    invita la Commissione a valutare l'adozione di una proposta che agevoli il riconoscimento reciproco delle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte, comprese le organizzazioni filantropiche, in ogni Stato membro se esse sono riconosciute come organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte in uno degli Stati membri;

    32.

    sottolinea il fatto che la regolamentazione a livello di Unione per lo statuto e le norme minime delle organizzazioni senza scopo di lucro può contribuire a creare condizioni di parità, agevolando quindi il completamento del mercato interno;

    33.

    esorta la Commissione a sviluppare una specifica strategia generale per rafforzare la società civile nell'Unione, anche attraverso l'introduzione di misure atte ad agevolare le operazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro a tutti i livelli;

    34.

    chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 352 TFUE, una proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte I del relativo allegato;

    35.

    chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di direttiva relativa a norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione, intesa a creare condizioni di parità per le organizzazioni senza scopo di lucro, affinché la società civile possa beneficiare delle libertà, dei diritti fondamentali e contribuire al rafforzamento della democrazia europea, attraverso la fissazione di norme minime, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte II del relativo allegato;

    36.

    chiede alla Commissione di ricorrere ai risultati dell'analisi comparativa elaborata a norma del paragrafo 11 per accompagnare adeguatamente la proposta di regolamento contenuta nella parte I dell'allegato e la proposta di direttiva contenuta nella parte II dell'allegato, con un elenco di forme di organizzazioni nazionali che si dovrebbero considerare disciplinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta contenuta nella parte I dell'allegato e dell'articolo 1 della proposta contenuta nella parte II dell'allegato;

    o

    o o

    37.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

    (1)  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (GU C 42 del 15.2.1993, pag. 89).

    (2)  Proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (COM(1991)0273 — SYN 386).

    (3)  GU C 99 del 13.4.1987, pag. 205.

    (4)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

    (5)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.

    (6)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 ottobre 2005, Ouranio Toxo e a./Grecia, n. 74989/01, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.

    (7)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, punto 113.

    (8)  Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (2021/2036(INI)).

    (9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

    RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

    PARTE I

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante statuto dell'associazione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I progetti transfrontalieri e altre forme di cooperazione che coinvolgono in particolare la società civile contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, ivi compresa la promozione dei suoi valori, e allo sviluppo di svariate attività di rilevanza transnazionale che recano beneficio all'interesse generale in numerosi settori.

    (2)

    La cooperazione europea transfrontaliera tra cittadini e associazioni rappresentative è essenziale per creare una società civile europea globale, che costituisce un elemento fondamentale per la democrazia e l'integrazione europee in linea con gli articoli 11 e 15 del trattato sull'Unione europea.

    (3)

    Molte associazioni, nel perseguire i propri obiettivi, svolgono un ruolo significativo nell'economia e nello sviluppo del mercato interno attraverso l'esercizio regolare di attività economiche.

    (4)

    La direttiva …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulle norme minime») mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di fornire norme minime e creare un ambiente favorevole che agevoli le organizzazioni senza scopo di lucro nello svolgimento delle loro attività.

    (5)

    Le associazioni sono il collante della nostra società. Svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare e incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla vita democratica e sociale dell'Unione e nel fornire loro gli strumenti per farlo, in particolare a coloro che affrontano esclusione e discriminazione, e possono rivestire un ruolo decisivo nel processo di definizione delle politiche dell'Unione.

    (6)

    L'Unione dovrebbe dotare le associazioni, che sono una forma di organizzazione generalmente riconosciuta in tutti gli Stati membri, di uno strumento giuridico adeguato in grado di favorire le loro attività transnazionali e transfrontaliere, oltre a contribuire al dialogo civile a livello dell'Unione.

    (7)

    L'introduzione di una forma di organizzazione a livello dell'Unione agevolerebbe tutte le associazioni nel perseguimento delle loro attività e dei loro obiettivi transfrontalieri nel mercato interno.

    (8)

    L'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie o ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione/Ungheria (1), le restrizioni dovrebbero essere imposte solo per scopi legittimi, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non possono applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni.

    (9)

    Le persone fisiche e giuridiche possono creare società europee sulla base del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (2), società cooperative europee sulla base del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (3) e partiti europei sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, nessuno di questi strumenti prevede che le associazioni possano cooperare a livello transfrontaliero.

    (10)

    Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Tali gruppi sono formati principalmente da autorità statali o locali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, gli attori non governativi della società civile e i cittadini non sono contemplati.

    (11)

    Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 (6) consente lo svolgimento comune di determinate attività, pur preservando l'indipendenza dei suoi membri. Tuttavia, il GEIE non soddisfa le esigenze specifiche delle associazioni della società civile.

    (12)

    È pertanto necessario stabilire un adeguato quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione nonché norme che permettano la creazione di associazioni europee aventi personalità giuridica propria, e che disciplinino la costituzione e il funzionamento transfrontaliero di tali associazioni.

    (13)

    I partiti politici e i sindacati, nonché le chiese e le altre comunità religiose e le organizzazioni filosofiche o non confessionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione della mancanza di competenze dell'Unione per disciplinare il loro status e della natura particolare di quest'ultimo nell'ambito del diritto nazionale. Per tali ragioni, dovrebbero essere trattati diversamente da altre associazioni prive di tale status, come le organizzazioni caritatevoli senza scopo di lucro basate sulla fede o le organizzazioni che combattono la discriminazione anche all'interno del mercato del lavoro.

    (14)

    Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti dei lavoratori e dei sindacati, compresi i diritti e le protezioni esistenti nel contesto delle procedure di ristrutturazione e insolvenza, delle fusioni, dei trasferimenti di imprese e in materia di informazione e salari. I datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei propri obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.

    (15)

    È importante garantire il coordinamento a livello dell'Unione, per evitare la frammentazione e sostenere un approccio armonizzato in tutta l'Unione ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento dovrebbe prevedere la nomina di un Comitato delle associazioni europee, all'interno della Commissione e/o delle istituzioni, organi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, o collegato ad essi.

    (16)

    Il Comitato delle associazioni europee dovrebbe invitare un rappresentante dell'Agenzia per i diritti fondamentali alle sue riunioni nel caso esse riguardino la libertà di associazione o la libertà di espressione, in linea con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (7).

    (17)

    Il presente regolamento dovrebbe introdurre termini specifici per le procedure amministrative, anche per quanto riguarda la registrazione e il processo di concessione dello status di pubblica utilità. Nel valutare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe in particolare esaminare come tali termini sono applicati nella pratica.

    (18)

    Al fine di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, gli organismi nazionali delle associazioni potrebbe chiedere i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori. L'identità dei fondatori e dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche può costituire un'informazione sensibile, pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9.

    (19)

    Un'associazione europea potrebbe voler operare una distinzione tra diverse categorie di membri al fine di concedere il diritto di voto solo ai membri a pieno titolo, riconoscendo al contempo membri associati che sostengono la causa, senza diritto di voto, e/o membri onorari esenti dall'obbligo di pagamento di una quota associativa, ma con diritto di voto. La categorizzazione dei membri non dovrebbe portare a discriminazioni ingiustificate, in particolare sulla base della cittadinanza.

    (20)

    Poiché l'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alle associazioni senza scopo di lucro, il TFUE non prevede altra base giuridica oltre a quella di cui all'articolo 352.

    (21)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'associazione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per i motivi sopra esposti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I

    Oggetto e disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure che disciplinano la costituzione, la governance, la registrazione e la regolamentazione delle persone giuridiche in forma di associazione europea.

    2.   Un'associazione europea è un'entità transfrontaliera indipendente e autogovernata, stabilita su base permanente nel territorio dell'Unione mediante accordo volontario tra persone fisiche o giuridiche per una finalità comune senza scopo di lucro.

    3.   Un'associazione europea è libera di determinare i propri obiettivi e le attività necessarie per perseguirli.

    4.   Gli obiettivi di un'associazione europea rispettano e sostengono la promozione degli obiettivi e dei valori su cui si fonda l'Unione ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.

    5.   Un'associazione europea è basata sui membri ed è libera di determinare la sua composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi e nel rispetto del principio di non discriminazione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «senza scopo di lucro»: l'associazione non persegue quale scopo primario la generazione di un profitto, sebbene possa svolgere attività economiche. Laddove è generato un profitto da un'organizzazione senza scopo di lucro, questo è investito nell'organizzazione per il perseguimento dei suoi obiettivi e non distribuito tra membri, fondatori o altri soggetti privati. La concessione dello status di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 non è una condizione necessaria per stabilire la natura senza scopo di lucro di un'associazione. Tuttavia, in caso di concessione dello status di pubblica utilità, l'organizzazione è considerata senza scopo di lucro;

    b)

    «indipendente»: l'associazione è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato e non fa parte di una struttura governativa o amministrativa. A tale proposito, né ricevere finanziamenti governativi né partecipare a un organo consultivo del governo preclude a un'associazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'associazione non sia influenzata da tale finanziamento o partecipazione;

    c)

    «autogovernata»: l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente;

    d)

    «pubblica utilità»: un miglioramento del benessere della società o di parte di essa, a vantaggio quindi dell'interesse generale della società;

    e)

    «transfrontaliera»: l'associazione persegue l'obiettivo della cooperazione transnazionale o della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, o i membri fondatori di un'associazione provengono da almeno due Stati membri, il che implica che siano cittadini o residenti di uno Stato membro se sono persone fisiche, o che abbiano la loro sede legale in uno Stato membro se sono persone giuridiche;

    f)

    «membro»: una persona fisica o giuridica che volontariamente e intenzionalmente ha presentato domanda per aderire a un'associazione allo scopo di sostenerne gli obiettivi e le attività e che è stata ammessa nell'associazione in base al suo statuto. Qualora un'associazione si costituisca a seguito di trasformazione o fusione, la volontà di adesione può ritenersi definitiva.

    Articolo 3

    Norme applicabili alle associazioni europee

    1.   Le associazioni europee sono regolamentate dal presente regolamento e dai relativi statuti. Per le materie non contemplate dal presente regolamento, un'associazione europea è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

    2.   Gli Stati membri individuano l'ente giuridico o la categoria di enti giuridici ai quali un'associazione europea è considerata comparabile ai fini dell'individuazione del diritto applicabile ai sensi del paragrafo 1, in modo coerente con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

    Articolo 4

    Organismo nazionale delle associazioni

    1.   Gli Stati membri designano un'autorità pubblica indipendente («organismo nazionale delle associazioni») e informano il Comitato delle associazioni europee di cui all'articolo 5 nonché la Commissione. L'organismo nazionale delle associazioni è responsabile della registrazione delle associazioni europee, conformemente all'articolo 10, e del controllo dell'applicazione del presente regolamento nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle associazioni europee previsti dai trattati e dalla Carta.

    2.   Ogni organismo nazionale delle associazioni contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, gli organismi nazionali delle associazioni cooperano tra loro anche nell'ambito del Comitato delle associazioni europee a norma degli articoli 5 e 22.

    Articolo 5

    Comitato delle associazioni europee

    1.   È istituito il Comitato delle associazioni europee.

    2.   Il Comitato delle associazioni europee è coadiuvato da una segreteria.

    3.   Il Comitato delle associazioni europee è composto da un rappresentante di ogni organismo nazionale delle associazioni e da tre rappresentanti della Commissione.

    4.   Il Comitato delle associazioni europee agisce in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri.

    5.   Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il Comitato delle associazioni europee provvede a:

    a)

    elaborare, in collaborazione con la Commissione e gli organismi nazionali delle associazioni, moduli comuni o altri strumenti per sostenere la registrazione elettronica delle associazioni europee conformemente all'articolo 10;

    b)

    istituire e gestire la banca dati digitale delle associazioni europee a livello dell'Unione come strumento di informazione e statistica e di sostegno al dialogo civile strutturato sulle questioni dell'Unione;

    c)

    trattare le notifiche di registrazione, scioglimento e altre decisioni pertinenti concernenti le associazioni europee ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del presente regolamento;

    d)

    valutare l'adeguatezza dell'individuazione degli enti giuridici comparabili da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

    e)

    ricevere, esaminare e dare seguito ai reclami relativi all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i compiti degli organismi nazionali delle associazioni;

    f)

    decidere in merito ai ricorsi, se del caso attraverso il proprio comitato per i ricorsi in conformità degli articoli 10 e 11;

    g)

    esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e consultare le parti coinvolte e le parti interessate e gli esperti pertinenti, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione;

    h)

    presentare orientamenti e raccomandazioni, e individuare buone prassi per gli organismi nazionali delle associazioni e le associazioni europee al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento;

    i)

    fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, e dopo aver consultato le parti pertinenti, le parti interessate e gli esperti, su qualsiasi questione relativa alle associazioni europee o alle misure derivanti dalla direttiva sulle norme minime;

    j)

    fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione in merito ai fondi strutturali e operativi volti a finanziare la società civile e l'organizzazione del dialogo civile nonché a tutelare e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dal TUE, dal TFUE e dalla Carta, nell'ottica di sostenere e favorire lo sviluppo di società inclusive, eque, democratiche, fondate sui diritti e aperte, basate sullo Stato di diritto;

    k)

    promuovere la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi con e tra gli organismi nazionali delle associazioni a livello bilaterale e multilaterale;

    l)

    promuovere programmi di formazione comuni e facilitare gli scambi di personale tra gli organismi nazionali delle associazioni;

    6.   Il Comitato delle associazioni europee è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle proprie attività.

    7.   Le discussioni del Comitato delle associazioni europee e dei suoi membri sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    8.   Il Comitato delle associazioni europee adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

    9.   Il Comitato delle associazioni europee può invitare i rappresentanti delle pertinenti agenzie europee ed esperti indipendenti, in particolare del mondo accademico e della società civile, alle sue riunioni e si consulta con essi su base regolare.

    Capo II

    Costituzione e registrazione

    Articolo 6

    Costituzione

    1.   Un'associazione europea è costituita:

    a)

    previo accordo di almeno tre membri fondatori; i membri fondatori provengono da almeno due Stati membri, ovvero sono cittadini o residenti di uno Stato membro qualora si tratti di persone fisiche, o hanno la loro sede legale in uno Stato membro qualora si tratti di persone giuridiche; o

    b)

    a seguito della trasformazione in associazione europea di un ente esistente costituito a norma del diritto di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e avente la propria sede legale all'interno dell'Unione; o

    c)

    a seguito della fusione tra almeno due associazioni europee esistenti; o

    d)

    a seguito della fusione tra almeno una associazione europea esistente e almeno un ente appartenente alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; o

    e)

    a seguito della fusione tra almeno due enti individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, costituiti a norma del diritto degli Stati membri e aventi la propria sede legale all'interno dell'Unione, purché insieme suddetti enti abbiano almeno tre membri e provengano da due diversi Stati membri.

    2.   Uno Stato membro può prevedere che un ente individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, la cui sede legale non si trovi all'interno dell'Unione, possa partecipare alla costituzione di un'associazione europea, a condizione che tale ente sia costituito a norma del diritto di uno Stato membro, abbia una sede legale in questo stesso Stato membro e presenti un legame economico, sociale o culturale continuato e dimostrabile con lo Stato membro in questione.

    3.   La costituzione di un'associazione europea è formalizzata da un accordo scritto tra tutti i membri fondatori o da un verbale scritto che documenti la riunione costitutiva recante la firma di tutti i membri fondatori e debitamente verificato, laddove tale verifica sia prevista dalla legge nazionale ai fini della costituzione di associazioni.

    4.   L'uscita di un membro fondatore da un'associazione europea non comporta automaticamente la cessazione o lo scioglimento dell'associazione europea, purché essa continui a svolgere la propria attività sulla base dell'accordo di almeno il numero di soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a).

    5.   La costituzione di un'associazione europea o i processi di ristrutturazione non sono utilizzati per compromettere i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. In linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi relativi ai dipendenti e ai creditori continuano a essere rispettati e i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

    Articolo 7

    Composizione

    Le associazioni europee sono libere di operare una distinzione tra membri a pieno titolo e altre categorie di membri. Lo statuto di un'associazione europea determina i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria di membri, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di voto.

    Articolo 8

    Statuto

    1.   I membri fondatori redigono e firmano lo statuto dell'associazione europea al momento della sua costituzione o della sua riunione costitutiva.

    2.   Lo statuto contiene come minimo le informazioni seguenti in merito all'associazione europea:

    a)

    il nome dell'associazione, preceduto o seguito dalla sigla «AE»;

    b)

    una dichiarazione dettagliata degli obiettivi dell'associazione, la sua natura senza scopo di lucro e, se del caso, una descrizione dei suoi scopi di pubblica utilità;

    c)

    l'indirizzo della sede legale;

    d)

    il patrimonio al momento della costituzione;

    e)

    il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori, qualora si tratti di persone giuridiche;

    f)

    le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;

    g)

    i diritti e gli obblighi dei membri e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria;

    h)

    disposizioni concernenti il numero dei membri del consiglio di amministrazione, la composizione, la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione, le condizioni per l'avvio, per conto dell'associazione, di procedimenti nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione nonché disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità del consiglio di amministrazione, compresi i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;

    i)

    le disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'assemblea generale, di cui all'articolo 16, compresi i requisiti di maggioranza e quorum;

    j)

    le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi dei membri, ivi compresi i diritti di voto e i diritti a presentare una mozione;

    k)

    i motivi e le procedure per lo scioglimento volontario;

    l)

    l'impegno esplicito a rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

    m)

    se dispone o meno del capitale di costituzione e, in caso affermativo, l'ammontare di tale capitale;

    n)

    la frequenza con cui è convocata un'assemblea generale; nonché

    o)

    la data di adozione dello statuto e le relative procedure di modifica.

    Articolo 9

    Sede legale

    1.   La sede legale di un'associazione europea è situata nel territorio dell'Unione, nel luogo specificato nel suo statuto. La sede legale è situata nel luogo in cui l'associazione europea ha la sua amministrazione centrale o la sede principale delle attività nell'Unione.

    2.   In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a trasformazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i suoi membri decidono se la sede legale dell'associazione europea deve rimanere nello Stato membro in cui l'ente originario era registrato, o se deve essere trasferita in un altro Stato membro.

    3.   In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a fusione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), i suoi membri decidono in quale degli Stati membri in cui sono registrati gli enti partecipanti alla fusione deve essere situata la sede legale dell'associazione europea.

    Articolo 10

    Registrazione

    1.   I membri fondatori di un'associazione europea entro 30 giorni dalla data di costituzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 presentano domanda di registrazione all'organismo nazionale delle associazioni.

    2.   L'organismo nazionale delle associazioni, previa verifica della conformità dei richiedenti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, adotta una decisione sulla registrazione dell'associazione europea, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

    3.   Lo Stato membro non impone ulteriori requisiti ai fini della registrazione rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.

    4.   Se la domanda è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, quest'ultimo registra l'associazione europea nell'apposito registro nazionale e comunica la sua decisione entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede all'inserimento dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.   Se, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione, la domanda è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto o dalla scadenza del termine di 30 giorni per l'adozione di una decisione, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

    Il comitato per i ricorsi adotta una decisione sulla domanda di registrazione entro 30 giorni dal ricorso.

    Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di registrazione o non si pronuncia entro 30 giorni, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla registrazione entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

    Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

    6.   A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 4, la registrazione di un'associazione europea produce effetti nel territorio dell'Unione.

    7.   La registrazione avviene tramite i moduli di registrazione comuni o altri strumenti di cui all'articolo 5. La procedura di registrazione è elettronica e accessibile e consente ai richiedenti di utilizzare la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. Le commissioni di registrazione non sono superiori a quelle applicabili agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e non superano i costi amministrativi né costituiscono un onere finanziario eccessivo, fatto salvo il principio di proporzionalità. Gli organismi nazionali delle associazioni devono rendere possibile la registrazione tramite strumenti non elettronici.

    8.   L'organismo nazionale delle associazioni, al ricevimento di una domanda di concessione dello status di pubblica utilità da parte di un'associazione europea, valuta la domanda in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. L'organismo nazionale delle associazioni non impone requisiti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

    9.   L'organismo nazionale delle associazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di concessione dello status di pubblica utilità, adotta una decisione vincolante sulla domanda. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame o laddove sia richiesto il parere del Comitato delle associazioni europee. L'organismo nazionale delle associazioni informa immediatamente l'associazione europea della durata e dei motivi di un'eventuale proroga del periodo iniziale di 15 giorni.

    10.   Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, esso procede alla registrazione di tale decisione nell'apposito registro nazionale e la comunica entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede a inserire lo status di pubblica utilità dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    11.   A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 10, la decisione adottata in merito allo status di pubblica utilità produce effetti in tutto il territorio dell'Unione.

    12.   Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo entro il termine di cui al paragrafo 9, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi, o, alla scadenza del termine per l'adozione di una decisione, rinviare la domanda al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

    Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni dal ricorso o dal rinvio della domanda, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati.

    Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di concessione dello status di pubblica utilità o non si pronuncia entro il termine di cui al primo comma, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla concessione dello status di pubblica utilità entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

    Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

    13.   I membri fondatori di un'associazione europea possono decidere di presentare simultaneamente una domanda di registrazione e di concessione dello status di pubblica utilità, nel qual caso la decisione per entrambe sarà trattata come una sola e saranno applicabili i termini più lunghi.

    Articolo 11

    Comitato per i ricorsi

    1.   Entro … [… mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il Comitato delle associazioni europee istituisce un comitato per i ricorsi, composto da un rappresentante per Stato membro, più un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione svolge le funzioni di presidente.

    2.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del Comitato delle associazioni europee.

    3.   Il comitato per i ricorsi è convocato dal suo presidente e le sue decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

    Articolo 12

    Trasferimento della sede legale

    1.   La sede legale di un'associazione europea può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri garantiscono il trasferimento senza restrizioni dei beni e dei documenti appartenenti all'associazione europea che trasferisce la propria sede. Il trasferimento non dà luogo ad alcuna modifica dello statuto dell'associazione europea oltre a quelle previste dal presente articolo, né allo scioglimento dell'associazione europea né alla costituzione di una nuova persona giuridica, né incide sui diritti e sugli obblighi esistenti prima del trasferimento, a parte quelli strettamente collegati al trasferimento stesso.

    2.   La proposta di trasferimento è redatta dal consiglio di amministrazione dell'associazione europea ed è pubblicata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede legale.

    3.   Una proposta di trasferimento definita ai sensi del paragrafo 2 comprende i dettagli seguenti:

    a)

    la sede legale prevista e il nome proposto nello Stato membro di destinazione;

    b)

    il nome e l'indirizzo nello Stato membro di origine;

    c)

    lo statuto proposto modificato, compreso il nuovo nome dell'associazione europea, se del caso;

    d)

    il calendario proposto per il trasferimento; nonché

    e)

    le conseguenze giuridiche ed economiche previste a seguito del trasferimento.

    4.   La decisione di trasferimento è adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione della proposta. Le decisioni di trasferimento sono disciplinate dalle condizioni previste per la modifica dello statuto dell'associazione europea.

    5.   I creditori e i titolari di altri diritti nei confronti dell'associazione europea antecedenti alla pubblicazione della proposta di trasferimento hanno il diritto di richiedere all'associazione europea di fornire loro adeguate garanzie. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la propria sede legale prima del trasferimento. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tale prestazione ai debiti contratti dall'associazione europea con enti pubblici prima della data del trasferimento.

    6.   L'autorità competente nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale rilascia un certificato attestante che gli atti e le formalità richiesti prima del trasferimento sono stati correttamente espletati.

    7.   La nuova registrazione non può essere effettuata fino a quando non sia stato prodotto il certificato di cui al paragrafo 8. Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea e la conseguente modifica del proprio statuto hanno effetto a decorrere dalla data di registrazione del trasferimento ai sensi dell'articolo 10.

    8.   Uno Stato membro, nei confronti delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel suo territorio, può rifiutare il trasferimento della sede legale, nel caso di obiezione formale presentata da un'autorità competente designata entro il termine di due mesi di cui al paragrafo 6. Tale obiezione può essere presentata solo per motivi di interesse pubblico ed è trasmessa all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione e al Comitato delle associazioni europee.

    9.   Se il trasferimento della sede legale è stato respinto a norma del paragrafo 8, l'associazione europea può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11. Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame.

    10.   Se il comitato per i ricorsi approva il trasferimento o non si pronuncia entro il termine previsto al paragrafo 11, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro competente approva il trasferimento entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

    Qualsiasi decisione di rigetto del trasferimento deve essere comunicata ai richiedenti ed essere accompagnata da motivazioni debitamente motivate.

    11.   Se il trasferimento della sede legale è divenuto definitivo, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sua sede legale prima del trasferimento comunica questa informazione entro 15 giorni all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea intende trasferire la sua sede legale e al Comitato delle associazioni europee. Non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto suddetta informazione, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione inserisce l'associazione europea nell'apposito registro nazionale. Il Comitato delle associazioni europee garantisce che i dettagli del trasferimento siano pubblicati nella banca dati digitale delle associazioni europee e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sede legale prima del trasferimento Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea produce effetti ed è opponibile ai terzi a decorrere dalla data in cui l'associazione europea è stata iscritta nel registro nazionale dello Stato membro della sua nuova sede legale.

    12.   Un'associazione europea oggetto di cessazione, scioglimento, liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti o altre procedure simili non può trasferire la propria sede legale.

    Articolo 13

    Personalità giuridica

    1.   Un'associazione europea acquisisce personalità giuridica in tutti gli Stati membri nel momento in cui è registrata come associazione europea nell'apposito registro nazionale.

    2.   A seguito della notifica della registrazione ma prima dell'inserimento nell'apposito registro nazionale, l'associazione europea può esercitare i propri diritti di persona giuridica utilizzando nella propria denominazione la formula «associazione europea in fase di costituzione» e in conformità delle norme nazionali in materia di controllo preventivo applicabili alle associazioni nazionali nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione. Se, prima dell'acquisizione della personalità giuridica, sono state intraprese azioni in nome dell'associazione europea e questa non assume gli obblighi derivanti da tali azioni, le persone fisiche o giuridiche che hanno compiuto tali azioni ne sono responsabili in solido, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione.

    3.   Dalla … [data di entrata in vigore del presente regolamento], solo le associazioni europee costituite e registrate a norma del presente regolamento potranno utilizzare nella propria denominazione l'espressione «associazione europea», nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale, e previa registrazione nell'apposito registro nazionale a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.

    4.   In quanto persone giuridiche, le associazioni europee hanno la capacità di esercitare, in nome proprio, i poteri, i diritti e gli obblighi necessari per il perseguimento dei loro obiettivi, alle stesse condizioni di un ente giuridico individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e costituito in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

    5.   Come conseguenza dell'acquisizione della personalità giuridica, un'associazione europea acquisisce il diritto e la capacità di:

    a)

    concludere contratti e compiere altri atti giuridici, compreso l'acquisto di beni mobili e immobili;

    b)

    raccogliere fondi per supportare le proprie attività senza scopo di lucro;

    c)

    ricevere donazioni e lasciti;

    d)

    assumere personale;

    e)

    convenire in giudizio; nonché

    f)

    accedere ad altri servizi finanziari.

    Articolo 14

    Governance e organismi

    1.   Un'associazione europea è libera di determinare le proprie strutture interne di gestione e la propria governance nel suo statuto, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, che in ogni caso sono conformi ai principi democratici e ai valori fondamentali dell'UE.

    2.   Un'associazione europea è retta da almeno due organismi, il consiglio di amministrazione e l'assemblea generale.

    3.   Altri organismi di governance possono essere istituiti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea generale, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea.

    Articolo 15

    Consiglio di amministrazione

    1.   Il consiglio di amministrazione gestisce l'associazione europea nell'interesse dell'associazione stessa e ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dallo statuto dell'associazione europea.

    2.   Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea generale conformemente allo statuto. Le informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione sono rese disponibili all'organismo nazionale delle associazioni entro 6 mesi dalla data dell'elezione. L'organismo nazionale delle associazioni informa il Comitato delle associazioni europee. Eventuali modifiche alla composizione sono rese disponibili secondo le stesse modalità. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea.

    3.   Una persona non può diventare membro del consiglio di amministrazione, o essere investita di poteri, o ricevere responsabilità di gestione o rappresentanza ai sensi del paragrafo 6, se è interdetta dal far parte di un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione o di controllo analogo di un ente giuridico in ragione:

    a)

    del diritto nazionale o dell'Unione applicabile a tale persona;

    b)

    del diritto nazionale o dell'Unione applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale; o

    c)

    di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata o riconosciuta in uno Stato membro.

    4.   Nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea, tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno gli stessi diritti e doveri.

    5.   Il consiglio di amministrazione può delegare responsabilità o poteri di gestione a comitati composti da uno o più membri dell'associazione europea. Lo statuto o l'assemblea generale stabiliscono le condizioni per l'esercizio di tale delega.

    6.   Il consiglio di amministrazione può svolgere riunioni ordinarie e straordinarie. Nel quadro delle sue riunioni ordinarie, il consiglio di amministrazione si riunisce secondo una periodicità stabilita dallo statuto dell'associazione europea, e almeno due volte l'anno, per discutere i conti, le attività e le prospettive prevedibili dei progetti dell'associazione europea.

    7.   Il consiglio di amministrazione redige, una volta all'anno, una relazione sui conti e sulle attività dell'associazione europea, che trasmette all'organismo nazionale delle associazioni e al Comitato delle associazioni europee. Tale relazione annuale è resa pubblica anche dall'associazione europea.

    8.   Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, e nella misura in cui si applica agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione redige una volta all'anno una relazione finanziaria sui conti dell'associazione europea, comprendente l'indicazione delle entrate generate dalle attività economiche, e dei fondi quali crediti e prestiti bancari, e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contati o in proprietà durante l'anno solare precedente, nonché una previsione di bilancio per l'esercizio successivo. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono richiedere che il consiglio di amministrazione trasmetta la relazione finanziaria all'autorità competente e ai membri dell'associazione. In tal caso, i membri possono chiedere al consiglio di amministrazione di fornire ulteriori informazioni, anche sulle fonti di finanziamento, solo nel caso in cui, previo esame della relazione finanziaria annuale, risulti necessario ai fini della trasparenza e della responsabilità, e a condizione che sia proporzionale. A tal fine, l'associazione europea è tenuta a tenere registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

    9.   I membri del consiglio di amministrazione hanno il potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi e in giudizio, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal suo statuto. Qualora l'esercizio del potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi sia attribuito a due o più membri, questi agiscono collegialmente.

    10.   Gli atti compiuti dai membri del consiglio di amministrazione per conto dell'associazione europea vincolano l'associazione nei confronti di terzi, purché non eccedano i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione dal diritto applicabile, o legittimamente conferiti al consiglio di amministrazione dallo statuto dell'associazione europea.

    Articolo 16

    Assemblea generale

    1.   La riunione generale dell'associazione europea, che ne riunisce tutti i membri, è denominata assemblea generale.

    2.   Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale conformemente allo statuto dell'associazione europea.

    3.   I membri sono informati in merito alla convocazione dell'assemblea generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale.

    4.   L'assemblea generale può essere convocata dal consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri. Lo statuto può fissare una soglia inferiore.

    5.   L'assemblea generale può svolgersi con i membri in presenza, online o in una combinazione dei due formati senza che ciò influisca sulla validità dell'assemblea generale, o sulla validità delle decisioni adottate. Il consiglio di amministrazione deciderà quale delle tre forme utilizzare per ciascuna assemblea generale, a meno che la maggioranza dei membri dell'associazione non proponga un'altra forma.

    6.   La richiesta di assemblea generale indica i motivi della convocazione e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

    7.   Ogni membro ha diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, conformemente alle norme stabilite dallo statuto, prima di ogni assemblea generale.

    8.   Ogni membro ha il diritto di partecipare all'assemblea generale, di intervenire e di presentare mozioni.

    9.   Il diritto dei membri di votare e presentare mozioni in seno all'assemblea generale è esercitato conformemente allo statuto dell'associazione europea, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera j).

    10.   I membri possono nominare un altro membro che li rappresenti in un'assemblea generale prima della assemblea stessa, conformemente a una procedura da stabilire nello statuto dell'associazione europea. Un membro non può rappresentare più di altri due membri.

    11.   Le decisioni dell'assemblea generale in merito a questioni ordinarie sono adottate, salvo diversamente disposto, a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. La distribuzione dei voti avviene nel rispetto delle regole stabilite nello statuto delle associazioni europee.

    Articolo 17

    Sezioni dell'associazione e membri principali

    1.   Un'associazione europea può disporre di sezioni regionali. Le sezioni non si considerano dotate di personalità giuridica distinta, ma possono organizzare e gestire attività per conto dell'associazione, fatte salve le prescrizioni del loro statuto.

    2.   Il consiglio di amministrazione di un'associazione europea può nominare sezioni o membri che sono persone giuridiche quali attori principali nell'esecuzione e nell'attuazione di progetti dell'associazione europea. Gli Stati membri consentono alle sezioni o ai membri di attuare progetti nell'ambito della loro giurisdizione in qualità di attori principali dell'associazione europea.

    Articolo 18

    Modifica dello statuto

    1.   Eventuali modifiche allo statuto dell'associazione europea sono discusse in un'assemblea generale convocata a tal fine.

    2.   I membri sono informati in merito alle assemblee generali indette per discutere e decidere sulle proposte di modifica allo statuto dell'associazione europea almeno 30 giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea. Tale informazione include le proposte in questione.

    3.   L'assemblea generale ha il potere di apportare modifiche allo statuto se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri dell'associazione europea.

    4.   Le modifiche allo statuto dell'associazione europea sono adottate se almeno due terzi dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

    5.   Le modifiche allo scopo dichiarato dell'associazione europea sono adottate se almeno tre quarti dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

    6.   Entro 6 mesi dalla data di adozione il testo dello statuto adottato è messo a disposizione dell'organismo nazionale delle associazioni, che informa il Comitato delle associazioni europee. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea e comunicate al Comitato delle associazioni europee per l'inserimento nella banca dati europea di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

    Capo III

    Disposizioni relative al trattamento delle associazioni europee negli Stati membri

    Articolo 19

    Principio di non discriminazione

    1.   È vietato qualsiasi trattamento discriminatorio delle associazioni europee.

    2.   Le associazione europee ricevono lo stesso trattamento degli enti nazionali equivalenti individuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 20

    Status di pubblica utilità

    1.   Le associazioni europee possono ottenere lo status di pubblica utilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    lo scopo e le attività dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando suddetto scopo e suddette attività siano sistematicamente e direttamente finalizzate ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:

    i)

    arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

    ii)

    protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;

    iii)

    promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;

    iv)

    giustizia sociale, inclusione sociale e prevenzione della povertà o soccorso ai poveri;

    v)

    assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;

    vi)

    aiuti e cooperazione allo sviluppo;

    vii)

    protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;

    viii)

    tutela degli animali;

    ix)

    scienza, ricerca e innovazione;

    x)

    istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;

    xi)

    promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

    xii)

    protezione dei consumatori; nonché

    xiii)

    attività sportive amatoriali e relativa promozione;

    b)

    l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;

    c)

    in caso di scioglimento dell'organizzazione, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità; e

    d)

    i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.

    2.   Le associazioni europee possono presentare domanda all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale per essere riconosciute come associazioni che contribuiscono alla pubblica utilità, a norma dei requisiti di cui al paragrafo 1.

    3.   L'organismo nazionale delle associazioni adotta una decisione sulla domanda di concessione di status di pubblica utilità seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9.

    4.   Gli Stati membri trattano un'associazione europea cui è stato concesso lo status di pubblica utilità allo stesso modo degli enti giuridici cui è stato concesso uno status corrispondente nell'ambito della loro giurisdizione.

    Articolo 21

    Principio del trattamento nazionale

    Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto nazionale applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

    Articolo 22

    Principio del trattamento non arbitrario

    Le associazioni europee non sono soggette a un trattamento differenziato da parte degli Stati membri basato esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'associazione.

    Capo IV

    Finanziamento e rendicontazione

    Articolo 23

    Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

    1.   Le associazioni europee possono sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, e sollecitare e ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti pubblici, soggetti privati o enti privati, in qualsiasi Stato membro e in paesi terzi.

    2.   Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia fiscale, doganale, valutaria, di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, nonché alle norme che disciplinano il finanziamento delle elezioni e dei partiti politici, nella misura applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

    3.   Le associazioni europee sono soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica in conformità del diritto nazionale, anche per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, le disposizioni dello statuto, i finanziamenti e le relazioni finanziarie, nella misura in cui tali obblighi perseguano l'obiettivo di interesse generale di garantire che le associazioni europee operino in modo trasparente e purché tali obblighi siano responsabili, necessarie e proporzionali.

    La conformità agli obblighi di cui al primo comma non comporta il rispetto, da parte delle associazioni europee, di norme più rigorose rispetto a quelle applicabili agli enti nazionali equivalenti individuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e ai soggetti con scopo di lucro. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non comportano disparità di trattamento o limitazioni dei diritti e degli obblighi delle associazioni europee, indipendentemente dall'opportunità dello scopo o delle fonti di finanziamento.

    Articolo 24

    Contabilità e revisione contabile

    1.   Le associazioni europee tengono registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie.

    2.   Le associazioni europee redigono almeno una volta all'anno:

    a)

    i loro conti annuali;

    b)

    i loro conti consolidati, ove presenti;

    c)

    una previsione di bilancio per l'esercizio successivo; nonché

    d)

    una relazione annuale di attività.

    Il consiglio di amministrazione trasmette la relazione annuale di attività e la relazione finanziaria all'organismo nazionale delle associazioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 7 e 8.

    3.   La relazione annuale di attività contiene come minimo:

    a)

    le informazioni sulle attività dell'associazione europea nell'esercizio di riferimento;

    b)

    le informazioni sulle prospettive prevedibili, se disponibili; e

    c)

    una descrizione di come lo scopo di pubblica utilità è stato promosso durante l'esercizio precedente, nel caso in cui lo status corrispondente sia stato concesso all'associazione europea.

    4.   I conti annuali delle associazioni europee e, se del caso, i loro conti consolidati, sono sottoposti a revisione contabile a norma delle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. La revisione contabile è effettuata almeno ogni quattro anni e non più di una volta ogni due anni.

    5.   La relazione risultante dalla revisione contabile di cui al paragrafo 4 è resa pubblica conformemente alle modalità previste dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

    6.   Le autorità degli Stati membri non impongono alle associazioni europee di fornire l'accesso alle informazioni sui loro membri che sono persone fisiche, a meno che ciò non sia necessario ai fini di un'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale indipendente.

    7.   L'organismo nazionale delle associazioni fornisce un resoconto biennale con informazioni pertinenti su tutti gli audit di cui al paragrafo 4 al Comitato delle associazioni europee, che provvede alla pubblicazione della relazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito Internet.

    8.   Le norme in materia di contabilità e revisione contabile applicabili alle associazioni europee non sono meno favorevoli di quelle applicabili alle imprese in applicazione della direttiva 2006/43/CE (10) o della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    9.   Il presente articolo si applica fatte salve le corrispondenti disposizioni nazionali più favorevoli nello Stato membro della sede legale.

    Capo V

    Cooperazione con gli Stati membri e responsabilità

    Articolo 25

    Cooperazione con gli Stati membri

    1.   L'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di registrazione consulta tempestivamente gli organismi nazionali delle associazioni degli altri Stati membri in merito a qualsiasi questione sostanziale relativa alla liceità e alla responsabilità di una data associazione europea, e ne informa il Comitato delle associazioni europee.

    2.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, gli organismi nazionali delle associazioni comunicano annualmente un resoconto di tutte le informazioni pertinenti relative alle decisioni riguardanti le associazioni europee sul territorio del loro Stato membro. Ciò comprende un elenco dei casi in cui sono state avviate indagini ai danni di associazioni europee, anche laddove la divulgazione di informazioni sui membri sia richiesta a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

    3.   Se il Comitato delle associazioni europee ritiene che un organismo nazionale delle associazioni non abbia rispettato il presente regolamento, fornisce alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta suddette informazioni e adotta misure adeguate al riguardo.

    4.   Le associazioni europee dispongono di mezzi di ricorso effettivi per impugnare le decisioni adottate dagli organismi nazionali delle associazioni che le riguardano, compresa la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale su tali decisioni.

    Articolo 26

    Responsabilità delle associazioni europee e dei membri del consiglio di amministrazione

    1.   La responsabilità delle associazioni europee è disciplinata dalle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

    2.   I membri del consiglio di amministrazione di un'associazione europea sono responsabili in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito della violazione degli obblighi connessi alle proprie funzioni. La responsabilità, tuttavia, non è in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito di violazioni di specifici obblighi dimostratisi attinenti alle sole funzioni di un determinato membro.

    3.   Lo statuto stabilisce le condizioni per l'avvio di procedimenti per conto dell'associazione europea nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione.

    Capo VI

    Scioglimento, insolvenza, liquidazione

    Articolo 27

    Scioglimento volontario

    1.   Un'associazione europea può sciogliersi volontariamente:

    a)

    mediante decisione del consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni dello statuto dell'associazione europea, di intesa con l'assemblea generale; o

    b)

    mediante decisione dell'assemblea generale, con la possibilità di annullare tale decisione prima di qualsiasi scioglimento o liquidazione di un'associazione europea.

    2.   L'associazione europea informa l'organismo nazionale delle associazioni di eventuali decisioni di scioglimento volontario prese a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dall'adozione della decisione in tal senso.

    3.   L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento dell'associazione europea a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dello scioglimento. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    4.   Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

    Articolo 28

    Scioglimento involontario

    1.   Un'associazione europea può sciogliersi mediante decisione definitiva di un organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui l'associazione europea ha o ha avuto l'ultima sede legale, se:

    a)

    la sede legale dell'associazione europea deve essere o è stata trasferita al di fuori del territorio dell'Unione;

    b)

    le condizioni per la costituzione dell'associazione europea di cui al presente regolamento non sono più soddisfatte; o

    c)

    le attività dell'associazione europea cessano di essere compatibili con gli obiettivi e i valori dell'Unione o costituiscono una grave minaccia per la pubblica sicurezza.

    2.   Qualora sia adottata una decisione sullo scioglimento a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il Comitato delle associazioni europee concede all'associazione europea un periodo di tempo ragionevole per regolarizzare la propria posizione prima che la decisione abbia effetto.

    3.   I richiedenti hanno accesso a mezzi di ricorso effettivi per impugnare una decisione di scioglimento davanti agli organi giurisdizionali competenti.

    4.   L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento involontario dell'associazione europea entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.   Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

    Articolo 29

    Liquidazione e insolvenza

    1.   Lo scioglimento dell'associazione europea comporta la sua liquidazione. Tale liquidazione è disciplinata dal diritto applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

    2.   Un'associazione europea conserva la sua capacità, ai sensi dell'articolo 13, fino alla conclusione della sua liquidazione.

    Articolo 30

    Riesame e valutazione

    Entro … [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se del caso, proposte di modifiche.

    Capo VII

    Articolo 31

    Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    PARTE II

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulle norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione (direttiva sulle norme minime)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La libertà di associazione è un diritto fondamentale, riconosciuto dal trattato sull'Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalle costituzioni degli Stati membri ed è cruciale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte delle persone, compreso il diritto alla libertà di espressione.

    (2)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro godono della tutela di taluni diritti, compresi i diritti fondamentali, a titolo proprio, basati sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

    (3)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, anche promuovendo la partecipazione attiva alle attività economiche, democratiche e sociali delle nostre società.

    (4)

    Attualmente le organizzazioni senza scopo di lucro, nel perseguire i propri scopi, partecipano a pieno titolo alle nostre economie e allo sviluppo del mercato interno, anche impegnandosi in diverse attività di rilevanza nazionale e transnazionale e svolgendo regolarmente attività economiche.

    (5)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro sono, in particolare, fattori essenziali dello sviluppo del terzo settore che si stima rappresenti circa il 13 % della forza lavoro in tutta Europa, come evidenziato dai risultati del progetto 2014-2017 sul tema «Il contributo del terzo settore allo sviluppo socioeconomico dell'Europa», coordinato dall'Istituto di ricerca sociale (ISF) di Oslo (12).

    (6)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro sono attori importanti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche dell'Unione a sostegno del mercato interno, come dimostrato dal loro coinvolgimento in vari gruppi di esperti come il forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare.

    (7)

    Varie relazioni, anche dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, evidenziano la presenza di numerosi ostacoli derivanti da leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro incidendo sulla capacità delle persone fisiche e giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.

    (8)

    Il Comitato economico e sociale europeo ha invitato gli Stati membri a creare un contesto propizio alla filantropia, in linea con le libertà e i diritti fondamentali dell'Unione, che incoraggi l'azione filantropica e civica, le donazioni private per scopi di utilità pubblica e la costituzione di organizzazioni filantropiche (13). Rafforzare la complementarità tra il lavoro delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni filantropiche e garantire che la legislazione nazionale e la politica dell'Unione facilitino la donazione di risorse private per il bene comune attraverso la libera circolazione dei capitali, unita al principio di non discriminazione e alla parità di trattamento fiscale delle organizzazioni filantropiche europee è pertanto importante per sfruttare il potenziale delle donazioni e degli investimenti transfrontalieri per il bene comune.

    (9)

    Nonostante il numero crescente di associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione, non esiste attualmente alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero.

    (10)

    Considerata l'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro, è fondamentale che la loro costituzione e il loro funzionamento siano efficacemente agevolati e tutelati dalle normative degli Stati membri.

    (11)

    Nella raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, gli Stati membri hanno già riconosciuto il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro, e in particolare delle organizzazioni non governative, quale elemento essenziale del contributo della società civile alla trasparenza e alla responsabilità del governo democratico definendo le norme minime da rispettare per quanto concerne la creazione, la gestione e le attività generali di tali organizzazioni.

    (12)

    Le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE forniscono orientamenti ai legislatori per il recepimento delle norme internazionali in materia di diritti umani concernenti il diritto alla libertà di associazione nelle normative nazionali.

    (13)

    A livello dell'Unione è necessario basarsi sulle norme esistenti, in linea con la libertà di associazione e la libera circolazione dei capitali, per le organizzazioni senza scopo di lucro, volte a garantire un livello uniforme di protezione e condizioni di parità per tutte le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, al fine di creare un ambiente favorevole in cui queste organizzazioni possano contribuire senza ostacoli al funzionamento del mercato interno.

    (14)

    La presente direttiva dovrebbe ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.

    (15)

    La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri concernenti la tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto tributario che incidano sulla registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

    (16)

    La presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto penale che disciplinino o pregiudichino nello specifico la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

    (17)

    La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, intese come associazioni volontarie di persone fisiche o giuridiche, nonché alle organizzazioni non basate sui membri e i cui beni siano destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, istituite per una durata indeterminata, che perseguono un obiettivo primario diverso da quello di generare un profitto e che sono indipendenti e autogovernate. Il fatto che un'organizzazione non sia dotata di personalità giuridica non dovrebbe escluderla dalla protezione prevista dalla presente direttiva.

    (18)

    Nella determinazione del carattere senza scopo di lucro di un'organizzazione a norma della presente direttiva, i beneficiari diretti delle organizzazioni volte a fornire servizi di cura per gli individui con specifici bisogni sociali o necessità sanitarie non dovrebbero essere considerati soggetti privati.

    (19)

    I partiti politici dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui le loro attività non riguardano solo il perseguimento di interessi, attività o scopi comuni, ma sono finalizzate al raggiungimento e all'utilizzo collettivo del potere politico.

    (20)

    I sindacati e le associazioni dei sindacati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale esclusione non dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare una limitazione delle prerogative e dei diritti sindacali riconosciuti nel diritto nazionale, dell'Unione o internazionale o negli strumenti in materia di diritti umani, in particolare la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la relativa giurisprudenza;

    (21)

    La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto concerne lo status delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE. A tale riguardo, le organizzazioni con finalità principalmente religiose, filosofiche e non confessionali, quali chiese o comunità religiose o non religiose, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero in alcun modo avvalersi di tali considerazioni per escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva altre organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa.

    (22)

    Dovrebbe esservi una presunzione a favore dell'esistenza di un interesse legittimo nell'accedere a un meccanismo di reclamo e a un rimedio amministrativo e giudiziario per le persone che sono o erano direttamente coinvolte in un'organizzazione senza scopo di lucro, quali i fondatori, direttori, membri del personale, ma anche tutte le persone legittimate ad agire in relazione a procedimenti riguardanti le attività dell'organizzazione senza scopo di lucro. Suddetta presunzione dovrebbe valere altresì per i beneficiari delle attività dell'organizzazione senza scopo di lucro, laddove tali beneficiari potrebbero non essere membri, ma ricevono o hanno ricevuto servizi, o sono o sono stati soggetti a decisioni dell'organizzazione che hanno influenzato la loro vita quotidiana, come pazienti o residenti di strutture o ricoveri, gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro, o destinatari di donazioni caritatevoli come alimenti o vestiti.

    (23)

    Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono istituzioni indipendenti istituite dalla legge e in conformità con i principi di Parigi adottati nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e hanno il mandato di proteggere e promuovere i diritti umani a livello nazionale in conformità delle norme e degli standard internazionali in materia di diritti umani.

    (24)

    La libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro di determinare obiettivi e attività deriva dalle norme internazionali e regionali in materia di diritti umani. Ciò implica altresì la libertà per tali organizzazioni di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale, e di diventare membri di altre organizzazioni, federazioni e confederazioni di organizzazioni.

    (25)

    Le informazioni sull'identità dei fondatori e dei membri di organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche possono costituire informazioni sensibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9;

    (26)

    Ogni persona dovrebbe essere libera di decidere se aderire o meno a un'organizzazione senza scopo di lucro, o se rimanerne membro o no, e le organizzazioni dovrebbero essere libere di determinare le proprie regole di adesione, fermo restando solo il principio di non discriminazione. L'appartenenza a un'organizzazione senza scopo di lucro non dovrebbe costituire motivo per l'applicazione di sanzioni o misure restrittive, a meno che ciò non derivi dall'applicazione di norme penali.

    (27)

    Le norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere conformi al principio di non discriminazione. Ne consegue l'obbligo per gli Stati membri di garantire che qualsiasi persona o gruppo di persone che desideri formare un'associazione non sia indebitamente avvantaggiato o svantaggiato rispetto a un'altra persona o gruppo di persone.

    (28)

    L'attuazione delle norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe essere garantita da autorità di regolamentazione che agiscono in modo imparziale, indipendente e tempestivo in linea con il diritto a una buona amministrazione. Le decisioni e gli atti che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, dei loro diritti e obblighi dovrebbero essere soggetti a un controllo indipendente, anche da parte di un organo giurisdizionale.

    (29)

    È necessario semplificare e snellire i requisiti normativi e burocratici, nel rispetto del carattere autonomo delle organizzazioni senza scopo di lucro, garantire che tali requisiti non siano indebitamente gravosi, razionalizzare le norme in materia di costituzione, registrazione e cancellazione dai registri, e modernizzare le procedure e i sistemi correlati al fine di creare un ambiente favorevole al funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e rafforzare la trasparenza e la fiducia nel settore. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe stabilire obblighi generali per quanto riguarda la semplificazione delle norme amministrative nonché obblighi specifici in merito a taluni aspetti del quadro normativo.

    (30)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro che contribuiscono alla pubblica utilità svolgono un ruolo particolarmente importante e dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento favorevole in tutti gli Stati membri in condizioni uniformi.

    (31)

    In linea con il principio di necessità e proporzionalità delle restrizioni al diritto di associazione, il divieto e lo scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero sempre essere misure di ultima istanza e non dovrebbero mai essere la conseguenza di infrazioni minori che possono essere rettificate o corrette.

    (32)

    Sarebbe opportuno stabilire una serie di norme sulla parità di trattamento e sulle trasformazioni e fusioni transfrontaliere riguardanti le organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di facilitare la mobilità delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.

    (33)

    La libertà di associazione è un diritto fondamentale, e anche se le normative degli Stati membri potrebbero non riconoscere le associazioni che non sono formalmente costituite, ciò non dovrebbe influire sul diritto di tali associazioni di esistere e operare nel loro territorio.

    (34)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro godono del diritto di esistere e di essere attive secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta, anche allorquando la loro registrazione è stata rifiutata arbitrariamente dalle autorità del loro Stato membro di stabilimento.

    (35)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere libere di ricercare, ricevere e utilizzare risorse finanziarie, materiali e umane, nazionali, estere o internazionali, ai fini del perseguimento delle loro attività. Le organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione hanno segnalato un accesso sempre più difficile alle risorse, compresi i finanziamenti pubblici, e in un numero crescente di Stati membri si rilevano preoccupazioni in merito alla proporzionalità delle rigorose norme adottate in relazione all'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai finanziamenti esteri. Inoltre, le organizzazioni filantropiche hanno riportato difficoltà nel fornire donazioni o sovvenzioni in taluni casi. È pertanto necessario stabilire principi e norme sul finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, anche per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di risorse private e finanziamenti pubblici, l'esercizio di attività economiche e l'obbligo di non limitare indebitamente il finanziamento transfrontaliero in linea con le norme concernenti la libera circolazione dei capitali contenute nei trattati.

    (36)

    L'articolo 63 TFUE e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. A norma della sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea/Ungheria (15), le restrizioni possono essere imposte esclusivamente nell'interesse della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni. Allo scopo di rispondere all'interesse pubblico garantendo la trasparenza, soprattutto in riferimento alle organizzazioni che influenzano la vita e il dibattito pubblici, le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica per quanto riguarda i propri rappresentanti e i membri dei propri organi di governo, le disposizioni dei propri statuti e i propri finanziamenti. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non dovrebbero comportare limitazioni dei diritti e degli obblighi delle organizzazioni senza scopo di lucro.

    (37)

    Nella sua giurisprudenza, la CGUE riconosce l'applicazione del principio della libera circolazione dei capitali agli obiettivi di interesse pubblico e ha interpretato le libertà fondamentali sancite dal TUE e dal TFUE nel senso che il principio di non discriminazione sia applicato ai donatori e alle organizzazioni di pubblica utilità dell'Unione, anche per quanto concerne il trattamento fiscale delle entità di pubblica utilità e dei relativi donatori (16). Pertanto, laddove le leggi nazionali continuino a discriminare o ad applicare procedure costose e gravose alle organizzazioni non nazionali, ciò è in conflitto con il diritto dell'Unione.

    (38)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro e i loro membri dovrebbero godere pienamente del diritto alla vita privata e alla riservatezza. Sebbene la protezione prevista dalle norme dell'Unione e nazionali in materia di trattamento dei dati personali si applichi già alle organizzazioni senza scopo di lucro, sarebbe opportuno stabilire garanzie minime, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro e la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili. Gli Stati membri dovrebbero vietare qualsiasi forma di sorveglianza delle organizzazioni senza scopo di lucro al di fuori dell'ambito del diritto penale.

    (39)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere consultate in modo tempestivo e significativo in merito all'introduzione, al riesame e all'attuazione di qualsiasi legislazione, politica e pratica che influisca sul loro funzionamento, anche in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, dovrebbe essere stabilito a tutti i livelli governativi un dialogo civile regolare e trasparente.

    (40)

    La presente direttiva non pregiudica i diritti dei lavoratori, compresi i diritti esistenti nel contesto delle insolvenze e riguardanti i salari. I datori di lavoro sono tenuti a rispettare i loro obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.

    (41)

    La presente direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle organizzazioni senza scopo di lucro dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.

    (42)

    A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono sempre più allo sviluppo del mercato interno, anche attraverso il loro impegno in attività transfrontaliere e transnazionali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

    (43)

    La presente direttiva rispetta, promuove e tutela i diritti e i principi fondamentali che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi dell'articolo 6 TUE, come riconosciuto in particolare dalla Carta. La presente direttiva è intesa ad attuare in particolare l'articolo 12 della Carta, concernente il diritto alla libertà di associazione, e l'articolo 11 della Carta, riguardante il diritto alla libertà di espressione e di informazione, da leggersi alla luce delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, è essenziale che le disposizioni della presente direttiva siano attuate e applicate conformemente all'obbligo di non limitare indebitamente e di agevolare l'esercizio dei diritti alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e di assicurare il pieno rispetto degli altri diritti e principi fondamentali tra cui, tra l'altro, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto alla non discriminazione, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.

    (44)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme minime per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    La presente direttiva mira a fornire un insieme di misure comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione al fine di creare un ambiente favorevole in cui tali organizzazioni possano contribuire al funzionamento del mercato interno. Essa mira al ravvicinamento delle legislazioni, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti gli obiettivi e le attività, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione.

    2.   Ai sensi della presente direttiva, per organizzazione senza scopo di lucro si intende qualsiasi associazione costituita su base volontaria e permanente da persone fisiche o giuridiche aventi un interesse, un'attività o uno scopo comuni, così come qualsiasi organizzazione non basata sui membri i cui beni sono destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, che, indipendentemente dalla forma in cui è istituita:

    a)

    persegue uno scopo primario diverso da quello di generare un profitto, nel senso che eventuali utili derivanti dall'attività dell'organizzazione non possono essere distribuiti come tali tra i suoi membri, i suoi fondatori o altri soggetti privati, ma devono essere investiti per il perseguimento dei suoi obiettivi;

    b)

    è indipendente, nel senso che l'organizzazione non fa parte di una struttura governativa o amministrativa ed è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato o da interessi commerciali. Il finanziamento da parte del governo non preclude a un'organizzazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'organizzazione non sia pregiudicata;

    c)

    è autogovernata, nel senso che l'organizzazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare pienamente le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere decisioni essenziali in modo autonomo e senza indebite interferenze da parte dello Stato o di altri attori esterni.

    3.   La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano basate o meno sui membri e che siano registrate o dotate o meno di personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui hanno sede.

    4.   I partiti politici sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

    5.   I sindacati e le associazioni dei sindacati sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

    6.   Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le organizzazioni che hanno principalmente finalità religiose, filosofiche e non confessionali. Tuttavia, tale esclusione non si applica ad altre organizzazioni prive di tali specifiche finalità, ma i cui valori e obiettivi siano ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali.

    Articolo 3

    Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

    1.   Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme contenute nei trattati concernenti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, nonché dei pertinenti atti dell'Unione che disciplinano l'esercizio di tali diritti, tra cui la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) relativa ai servizi nel mercato interno.

    2.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

    Capo II

    Obblighi generali

    Articolo 4

    Norme minime

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione beneficino delle garanzie minime previste dalla presente direttiva.

    2.   Possono essere apportate limitazioni alle garanzie minime previste dalla presente direttiva solo laddove siano necessarie e proporzionate al conseguimento degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o riguardo all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

    3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Non discriminazione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale e attività transfrontaliere, non comportino alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere, non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali età, nascita, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizione di salute, stato di immigrazione o residenza, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

    Articolo 6

    Semplificazione delle norme amministrative

    1.   Gli Stati membri provvedono alla semplificazione, per quanto possibile, delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di garantire che la libertà di associazione sia tutelata a tutti i livelli e di eliminare gli ostacoli e la discriminazione ingiustificata che incidono sulla capacità delle persone fisiche o giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire nel territorio dello Stato membro un'organizzazione senza scopo di lucro, ad esempio consentendo l'accesso a servizi bancari e finanziari e garantendo canali sicuri per le donazioni transfrontaliere e l'allocazione di capitali, all'interno e all'esterno dell'Unione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a sistemi di identificazione elettronica ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (regolamento eIDAS).

    Articolo 7

    Diritto a una buona amministrazione

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio sia garantita da un'autorità di regolamentazione designata i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto concerne il diritto a che le questioni che riguardano una persona siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro riscontrate in violazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, siano adeguatamente informate della presunta violazione e abbiano ampia possibilità di porre rimedio alle infrazioni di natura amministrativa.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i regolamenti e le prassi in materia di vigilanza e controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro siano previsti dalla legge e proporzionati agli obiettivi legittimi perseguiti. Ciò include la garanzia che tali regolamenti e prassi non siano, di norma, più rigorosi di quelli applicabili alle imprese private e che la loro attuazione non interferisca con la gestione interna delle organizzazioni senza scopo di lucro e non comporti un onere amministrativo o finanziario indebito per le organizzazioni in questione.

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la vigilanza e la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro siano attuate da autorità di controllo designate i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati in maniera indipendente conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto riguarda i motivi di eventuali ispezioni e verifiche, le procedure, la durata e la portata delle ispezioni e delle verifiche e i poteri degli agenti incaricati di tali ispezioni e verifiche.

    5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili al pubblico informazioni complete e facilmente accessibili e comprensibili in merito alle leggi, ai regolamenti o alle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio, nonché riguardo alla competenza, alle procedure e al funzionamento delle autorità competenti di regolamentazione e di controllo.

    Articolo 8

    Diritto a un ricorso effettivo

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone aventi un interesse legittimo in relazione alla costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, obblighi di rendicontazione e attività transfrontaliere di organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a meccanismi di reclamo efficaci dinanzi a un'autorità competente indipendente quale un difensore civico o l'istituzione nazionale per i diritti umani al fine di chiedere assistenza per far valere i propri diritti, e abbiano accesso a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace per chiedere il riesame degli atti o decisioni che incidono sull'esercizio dei loro diritti e obblighi. Tali persone includono le organizzazioni senza scopo di lucro, i loro fondatori, direttori, membri del personale e i beneficiari delle attività delle organizzazioni stesse.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi ricorso o impugnazione contro una decisione di divieto o scioglimento di un'organizzazione senza scopo di lucro, di sospensione delle sue attività o di congelamento dei suoi beni abbia, di norma, effetto sospensivo ai fini di tale decisione, a meno che tale effetto sospensivo abbia l'effetto di impedire l'applicazione di disposizioni di diritto penale.

    3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché alle organizzazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica sia riconosciuta la legittimazione ad agire dinanzi ai tribunali nazionali, nonché, se del caso, a presentare testimonianze di terzi nei procedimenti giudiziari.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro prive di personalità giuridica possano essere rappresentate da persone designate dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali competenti al fine di accedere ai mezzi di ricorso di cui al presente articolo.

    Capo III

    Quadro normativo

    Articolo 9

    Obiettivi e attività

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché la libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel proprio territorio di determinare i loro obiettivi e di svolgere le attività necessarie al perseguimento di tali obiettivi possa essere limitata solo per motivi eccezionali legati alla pubblica sicurezza. Essi rimuovono ogni ostacolo o restrizione che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro di perseguire tali obiettivi e di svolgere tali attività.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio siano libere di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le formalità che disciplinano la costituzione e il funzionamento di un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio, a norma delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale, non impongano un onere finanziario e amministrativo indebito. Ciò include, nel caso di organizzazioni non basate sui membri, la possibilità di istituire legalmente tali organizzazioni tramite donazioni o lasciti.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio possano diventare membri di un'altra organizzazione senza scopo di lucro, federazione o confederazione stabilita o registrata nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono che tale adesione non comporti alcun svantaggio per l'organizzazione in questione.

    Articolo 10

    Composizione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica possa presentare domanda di adesione, ove possibile in virtù della propria forma giuridica, a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio conformemente allo statuto e alla costituzione di tale organizzazione e possa esercitare liberamente i diritti di membro nel rispetto dello statuto e delle limitazioni regolamentari dell'organizzazione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate sanzioni o misure restrittive a motivo dell'adesione a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale, salvo quando tale motivazione derivi dall'applicazione delle disposizioni penali.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di decidere la propria composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi.

    Articolo 11

    Statuto

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di adottare il proprio statuto, la propria costituzione e le proprie norme, comprese le norme che determinano la struttura di gestione interna e la nomina dei consigli e dei rappresentanti dell'organizzazione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale concernenti gli statuti delle organizzazioni senza scopo di lucro non impongano alle organizzazioni in questione di fornire nei loro statuti informazioni diverse da:

    a)

    il nome e l'indirizzo (sede legale) dell'organizzazione;

    b)

    gli obiettivi e le attività dell'organizzazione;

    c)

    le norme di governance dell'organizzazione, i poteri dei suoi organi di governo e, ove possibile, la designazione delle persone legittimate ad agire in suo nome;

    d)

    i diritti e gli obblighi dei membri dell'organizzazione;

    e)

    la data di adozione dello statuto e il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori qualora si tratti di persone giuridiche;

    f)

    la procedura applicabile per la modifica dello statuto; nonché

    g)

    le procedure applicabili per lo scioglimento dell'organizzazione o la sua fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro.

    3.   Alle organizzazioni senza scopo di lucro può essere richiesto di divulgare e rendere pubbliche, nei loro statuti o mediante le loro relazioni annuali, ulteriori informazioni sulle loro iniziative, sul loro funzionamento, sui membri dei loro organi di governo, sui loro rappresentanti e sul loro finanziamento, nella misura in cui ciò persegua l'obiettivo di interesse generale relativamente alle attività e agli scopi dell'organizzazione.

    Articolo 12

    Personalità giuridica

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio sia libera di decidere se acquisire o meno personalità giuridica, ferma restando la possibilità degli Stati membri di stabilire le forme di organizzazione dotate di personalità giuridica.

    2.   Qualora un'organizzazione senza scopo di lucro abbia acquisito personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché la personalità giuridica dell'organizzazione possa essere chiaramente distinguibile da quella dei suoi membri, dei suoi fondatori o di altre persone giuridiche ad essa collegate.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la registrazione, ove richiesta, o l'ultimazione dell'atto di stabilimento sia sufficiente ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione preventiva non sia mai una condizione preliminare per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'organizzazione senza scopo di lucro e per l'esercizio della corrispondente capacità giuridica.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché i gruppi di persone fisiche o giuridiche che cooperano e non hanno cercato di acquisire personalità giuridica non siano considerati costitutivi di un'organizzazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica al solo scopo di assoggettare tali persone a leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale e disciplinare così o pregiudicare il loro funzionamento, finanziamento e le loro attività transfrontaliere, a meno che non vi siano motivi per ritenere che l'organizzazione senza scopo di lucro sia un'organizzazione criminale ai sensi del diritto nazionale.

    Articolo 13

    Registrazione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione formale non sia una condizione preliminare o un ostacolo per la costituzione o il funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o operanti nel loro territorio.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro sul loro territorio siano accessibili, agevoli e trasparenti.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le formalità applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale non impongano un onere amministrativo indebito. Ciò include l'adozione di un meccanismo di approvazione tacita applicabile entro 30 giorni dalla domanda di registrazione e l'astensione dall'introduzione di requisiti di reiscrizione e rinnovo.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le commissioni applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non superino i costi amministrativi delle stesse e non impongano in ogni caso un onere finanziario indebito, fermo restando il principio di proporzionalità.

    5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio possano essere registrate con mezzi elettronici, garantendo nel contempo che la registrazione sia possibile anche con mezzi non elettronici.

    6.   Gli Stati membri provvedono affinché la comparizione personale dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro sia richiesta solo laddove necessario per determinare l'identità di un richiedente.

    7.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che risiedono o hanno la propria sede legale in un altro Stato membro e che sono tenuti a comparire dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro possano farlo dinanzi al tribunale o altra autorità competente nello Stato membro di residenza e tale comparizione sia ritenuta sufficiente ai fini della registrazione nello Stato membro di registrazione.

    8.   Gli Stati membri mantengono una banca dati accessibile al pubblico delle organizzazioni senza scopo di lucro registrate, contenente anche informazioni statistiche sul numero di domande accettate e respinte, tenendo debitamente conto dei principi di protezione dei dati e del diritto alla riservatezza.

    Articolo 14

    Status di pubblica utilità

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in uno Stato membro dell'Unione possa presentare domanda per essere riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e possa ottenere uno status corrispondente come previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale, esclusivamente in virtù della sua finalità, struttura e attività dichiarata o effettiva in relazione al territorio dello Stato membro che concede lo status.

    2.   Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale necessari per consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di essere riconosciute come organizzazioni che contribuiscono alla pubblica utilità e di ottenere uno status corrispondente se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    lo scopo e le attività effettive dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando tale obiettivo è sistematicamente e direttamente finalizzato ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:

    i)

    arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

    ii)

    protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;

    iii)

    promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;

    iv)

    giustizia sociale, inclusione sociale e povertà, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;

    v)

    assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;

    vi)

    aiuti e cooperazione allo sviluppo;

    vii)

    protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;

    viii)

    tutela degli animali;

    ix)

    scienza, ricerca e innovazione;

    x)

    istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;

    xi)

    promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

    xii)

    protezione dei consumatori;

    xiii)

    attività sportive amatoriali e relativa promozione;

    b)

    l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione senza scopo di lucro è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;

    c)

    in caso di scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni dell'organizzazione continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità;

    d)

    i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e che ha ottenuto uno status corrispondente ai sensi delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale possa veder revocato tale status solo nel caso in cui l'autorità di regolamentazione competente abbia fornito prove sufficienti del fatto che l'organizzazione senza scopo di lucro non soddisfa più le condizioni stabilite nel paragrafo 2.

    Articolo 15

    Cessazione, divieto e scioglimento

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un'organizzazione senza scopo di lucro possa cessare solo per decisione dei suoi membri o per decisione di un organo giurisdizionale.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di violazioni del diritto nazionale che non possono essere rettificate o corrette.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di fallimento, inattività prolungata o colpa grave contraria alla pubblica sicurezza come riconosciuto dal diritto dell'Unione.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti individuali di fondatori, direttori, membri del personale o membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, laddove non agiscano per conto dell'organizzazione, non comportino, di norma, la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari dell'organizzazione.

    5.   La protezione prevista dal presente articolo si applica anche alla sospensione dell'attività dell'organizzazione senza scopo di lucro qualora tale sospensione possa comportare un congelamento dell'attività dell'organizzazione equivalente allo scioglimento.

    Capo IV

    Parità di trattamento e mobilità

    Articolo 16

    Parità di trattamento

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella loro giurisdizione e che sono stabilite o registrate in un altro Stato membro siano trattate allo stesso modo delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate nella loro giurisdizione, anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi, come i servizi bancari, la concessione di autorizzazioni e, se del caso, il trattamento finanziario e fiscale soggetto alle leggi, ai regolamenti e alle prassi amministrative applicabili a livello nazionale, nonché l'accesso ai finanziamenti per attività che hanno luogo nella giurisdizione dello Stato membro o che recano vantaggio al bene pubblico dello Stato membro.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non richiedono alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, ma che operano nella loro giurisdizione, di fornire prove diverse dall'attestato di stabilimento o di registrazione come organizzazione senza scopo di lucro in un altro Stato membro.

    Articolo 17

    Principio del trattamento non arbitrario

    Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non determinino una discriminazione ingiustificata basata esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'organizzazione.

    Articolo 18

    Mobilità e continuità transfrontaliera

    1.   Gli Stati membri eliminano gli ostacoli che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, del diritto alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali nel loro territorio. Ciò non pregiudica la prerogativa degli Stati membri di richiedere, affinché a un'organizzazione senza scopo di lucro sia concesso uno status formale, che l'organizzazione abbia acquisito la personalità giuridica o sia inclusa in un registro nazionale, in linea con la legge dello Stato membro in cui è stata stabilita e/o in cui intende operare.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un'organizzazione senza scopo di lucro registrata in un altro Stato membro abbia il diritto di:

    a)

    trasferire la propria sede legale nel loro territorio senza necessità di fondazione o costituzione come nuova persona giuridica;

    b)

    avere accesso a una procedura di registrazione semplificata che riconosca le informazioni e la documentazione già fornite dall'organizzazione senza scopo di lucro allo Stato membro in cui era precedentemente registrata.

    Articolo 19

    Trasformazioni e fusioni transfrontaliere

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata nella loro giurisdizione possa procedere a una trasformazione o fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in un altro Stato membro, senza che tale fusione o trasformazione comporti la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari dell'organizzazione, o la sospensione delle sue attività.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1, l'organizzazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione o alla fusione sia libera di stabilire la propria sede o svolgere le proprie attività nello Stato membro di destinazione.

    3.   Gli Stati membri stabiliscono la forma giuridica che l'organizzazione oggetto di trasformazione o fusione assumerà in base al principio di equivalenza.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione senza scopo di lucro risultante da una trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1 non rispetti le condizioni e i requisiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale dello Stato membro ospitante, a tale organizzazione sia concesso un termine ragionevole per adottare le misure necessarie al fine di regolarizzare la propria posizione.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché né le trasformazioni né le fusioni transfrontaliere pregiudichino i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. Essi garantiscono che, in linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e dei creditori continuino ad essere rispettati e che i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori siano debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

    Capo V

    Finanziamento

    Articolo 20

    Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

    1.   Gli Stati membri rimuovono qualsiasi ostacolo che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio di sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, o di sollecitare o ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti nazionali, esteri o internazionali, siano essi enti pubblici, soggetti privati o enti privati.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sulle loro fonti o destinazioni di finanziamento.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro abbiano il diritto di possedere e alienare liberamente beni e proprietà, ferme restando le leggi nazionali applicabili a enti analoghi nell'ambito della loro giurisdizione.

    4.   Gli Stati membri riducono al minimo gli oneri amministrativi per quanto riguarda l'allocazione transfrontaliera di capitali e permettono alle organizzazioni senza scopo di lucro di generare profitti destinati agli investimenti in progetti caritatevoli.

    Articolo 21

    Finanziamenti pubblici

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i finanziamenti pubblici siano messi a disposizione e assegnati alle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie.

    2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai finanziamenti dell'Unione erogati dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    Articolo 22

    Finanziamenti transfrontalieri

    1.   Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza della richiesta o dell'ottenimento di finanziamenti da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione o nello Spazio economico europeo, ma al di fuori del loro territorio.

    2.   Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza dell'erogazione di finanziamenti a organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti al di fuori del loro territorio.

    Articolo 23

    Attività economiche

    Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di esercitare qualsiasi attività economica, imprenditoriale o commerciale lecita, a condizione che tali attività sostengano in maniera diretta o indiretta i loro obiettivi senza scopo di lucro, nel rispetto dei requisiti normativi o in materia di licenze generalmente applicabili alle attività in questione ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale.

    Articolo 24

    Rendicontazione e trasparenza dei finanziamenti

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non siano inutilmente gravosi e siano proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione e alla portata delle sue attività, tenendo conto del valore dei suoi beni e del suo reddito.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi quelli che attuano obblighi dell'Unione e internazionali, si fondino su una valutazione basata sul rischio mirata e aggiornata del settore e delle organizzazioni in questione e non comportino requisiti sproporzionati o l'indebita limitazione dell'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai servizi finanziari.

    3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le organizzazioni senza scopo di lucro riferiscono annualmente in merito ai conti delle organizzazioni senza scopo di lucro e rendono pubbliche tali relazioni. Queste includono le informazioni sui fondi ricevuti durante l'anno solare precedente e le informazioni sull'origine e sul valore di finanziamenti, crediti, prestiti bancari e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contati o in proprietà.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento di suddette organizzazioni o qualsiasi limitazione dei loro diritti o dei loro obblighi basata sulle fonti di finanziamento dell'organizzazione, sui suoi obiettivi o sulle sue attività.

    Capo VI

    Riservatezza

    Articolo 25

    Riservatezza dei membri

    1.   Se un'organizzazione senza scopo di lucro è basata sui membri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le informazioni relative ai membri possano rimanere riservate.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti i membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, qualora questi siano persone fisiche, siano accessibili a un'autorità competente solo se tale accesso è necessario ai fini dell'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito della decisione di un organo giurisdizionale indipendente.

    Articolo 26

    Informazioni riservate e sensibili

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non abbiano l'effetto di imporre alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili, quali dati personali relativi al personale, ai volontari, ai membri, ai fondatori o ai donatori dell'organizzazione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a mezzi di ricorso effettivi al fine di prevenire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti delle loro informazioni riservate o sensibili, o ottenere un risarcimento per tali atti illeciti.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione contro l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti di informazioni riservate o sensibili di organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del presente articolo si applichi in relazione alle ispezioni, alle verifiche e a qualsiasi altra attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

    Articolo 27

    Sorveglianza

    Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro non siano sottoposte a sorveglianza ingiustificata e sproporzionata, in particolare per quanto riguarda le loro attività e le loro comunicazioni, o quelle dei fondatori dell'organizzazione, dei membri delle sue strutture di governo, di altri membri, del personale, dei volontari, dei donatori o di altri soggetti privati ad essa collegati, salvo laddove giustificato ai fini di pubblica sicurezza.

    Capo VII

    Disposizioni finali

    Articolo 28

    Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

    1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni che offrano un trattamento più favorevole alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio rispetto a quello previsto dalla presente direttiva.

    2.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dal diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

    Articolo 29

    Recepimento

    1.   Entro … [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2.   Gli Stati membri consultano le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 30

    Relazioni, valutazione e revisione

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento.

    2.   La Commissione, tenendo conto della sua relazione presentata a norma del paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di armonizzare ulteriormente il diritto nazionale applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.

    3.   La Commissione rende pubblicamente disponibili e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 31

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione europea/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

    (6)  Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (10)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

    (11)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (12)  https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting/it

    (13)  Parere del Comitato economico e sociale europeo, La filantropia europea: un potenziale inutilizzato, SOC/611.

    (14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (15)  Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione europea/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

    (16)  Stauffer:C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften [2006] Racc. pag. I-8203; Hein-Persche: C-318/07 Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid [2009] Racc, pag. I-359 e Missionswerk: C-25/10 Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga [2011] 2 C.M.L.R. 35.

    (17)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

    (18)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    (19)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


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