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Document 52022IP0037

    Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (2021/2040(INI))

    GU C 342 del 6.9.2022, p. 99–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 342 del 6.9.2022, p. 88–97 (GA)

    6.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 342/99


    P9_TA(2022)0037

    Attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli

    Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (2021/2040(INI))

    (2022/C 342/11)

    Il Parlamento europeo,

    vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1) (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli),

    vista la valutazione della Commissione, del 19 novembre 2020, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (SWD(2020)0287),

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2) (DSGP),

    visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (3),

    vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (4),

    visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

    visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (6),

    visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (7),

    visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (8),

    visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (9),

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (10),

    visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (11),

    vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (12),

    visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (13),

    vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (14) (direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi),

    vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (15) (direttiva RoHS),

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (16) (regolamento sui cosmetici),

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (17) (regolamento sui materiali a contatto con gli alimenti),

    vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (18) (direttiva sulle pile),

    visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (19) (regolamento CLP),

    visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (20) (regolamento POP),

    vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico» (21),

    vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» (22),

    vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (23),

    vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico (24),

    vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI secolo (25),

    vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (26),

    vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (27),

    vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (28),

    vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (29),

    vista la sua risoluzione del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (30),

    vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (31),

    vista la sintesi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dell'aprile 2021 intitolata «La direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli»,

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206),

    vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),

    vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667),

    vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2021 dal titolo «Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale» (COM(2021)0205),

    vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM(2020)0696),

    vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, su una strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

    viste le conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2021 dal titolo «Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire»,

    visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

    vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0349/2021),

    A.

    considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stata adottata nel 2009 per assicurare un livello elevato di salute e di sicurezza per i bambini e migliorare il funzionamento del mercato interno per i giocattoli eliminando gli ostacoli agli scambi di giocattoli tra gli Stati membri;

    B.

    considerando che il rigoroso quadro dell'UE in materia di sicurezza dei giocattoli è concepito per garantire che i bambini godano dell'esperienza di gioco più sicura possibile ed è ampiamente considerato un punto di riferimento a livello globale;

    C.

    considerando che il gioco è riconosciuto come un diritto di ogni bambino dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari; che il gioco contribuisce allo sviluppo, alla salute e al benessere dei bambini ed è una componente essenziale della crescita; che studi dimostrano che i giocattoli possono arricchire il gioco e far giocare i bambini più a lungo;

    D.

    considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è una direttiva di armonizzazione massima, il che significa che gli Stati membri non hanno la facoltà di adottare prescrizioni diverse da quelle in essa contenute; che le norme e i requisiti per i giocattoli sono, in molti casi, più rigorosi di quelli previsti per altri prodotti, in considerazione della vulnerabilità dei consumatori ai quali sono destinati;

    E.

    considerando che l'efficacia della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli dell'UE è troppo spesso compromessa dalle azioni di commercianti disonesti e dalle vendite online di prodotti non conformi;

    F.

    considerando che, nonostante la mancanza di dati esaustivi sul suo pieno impatto, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli si dimostra tuttora ampiamente efficace nel garantire la libera circolazione dei giocattoli nel mercato unico e che il numero di aziende attive sul mercato dopo la completa applicazione della direttiva è aumentato del 10 % dal 2013 al 2017, mentre il fatturato dell'industria dei giocattoli dell'UE è costantemente aumentato dalla sua entrata in vigore; che il 99 % delle imprese del settore è costituito da PMI e la maggior parte di queste imprese sono microimprese;

    G.

    considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli prevede che i giocattoli messi a disposizione sul mercato dell'UE siano sicuri e garantisce un elevato livello di protezione dei bambini contro i pericoli derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei giocattoli; che potrebbe rendersi necessario un rapido adeguamento di norme e requisiti specifici se gli sviluppi scientifici e tecnologici dimostrano l'emergere di rischi e sfide precedentemente sconosciuti relativi ai giocattoli;

    H.

    considerando che con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione ha sottolineato la necessità di introdurre disposizioni o rafforzare quelle esistenti per tenere conto degli effetti combinati delle sostanze chimiche, anche nei giocattoli, e di estendere l'approccio generico per la gestione del rischio al fine di garantire che i prodotti di consumo, tra cui i giocattoli, non contengano sostanze chimiche che causano tumori o mutazioni genetiche, incidono sul sistema riproduttivo o endocrino, o sono persistenti e bioaccumulabili; che con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione si impegna inoltre a valutare le modalità e il calendario di un'estensione di tale approccio generico in materia di prodotti di consumo per includervi altre sostanze chimiche nocive, comprese quelle che incidono sui sistemi immunitario, neurologico o respiratorio e le sostanze con effetti tossici su un organo specifico;

    I.

    considerando che anche se una maggiore sostenibilità è importante, la sicurezza dei giocattoli dovrebbe sempre avere la precedenza; che i requisiti per migliorare la sostenibilità non dovrebbero compromettere la sicurezza;

    1.   

    accoglie con favore la relazione di valutazione della Commissione sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, mirata a valutarne il funzionamento a partire dalla sua entrata in vigore;

    2.   

    riconosce il valore aggiunto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli nel migliorare la sicurezza dei bambini e nel garantire un livello di protezione altrettanto elevato in tutto il mercato unico, rispetto alla direttiva precedente, e il suo ruolo nel fornire certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese; si rammarica che alcuni dei fabbricanti dei paesi terzi che vendono i propri prodotti nel mercato unico, in particolare attraverso i mercati online, non rispettino la legislazione dell'UE e che molti giocattoli venduti nell'UE rappresentino ancora una minaccia significativa per i bambini;

    3.   

    riconosce il ruolo chiave delle norme nel consentire un'applicazione efficiente e agile della direttiva da parte dei fabbricanti, così come il ruolo degli organismi notificati nel garantire la conformità quando le norme non sono disponibili o non sono applicate; sottolinea la necessità di aumentare il numero di organismi notificati in alcune regioni; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero disporre di norme aperte, inclusive, sostenibili, trasparenti e di elevata qualità; mette in evidenza che le norme dovrebbero inoltre essere neutre sotto il profilo tecnologico e basate sulle prestazioni, assicurando pari condizioni di concorrenza tra gli operatori economici, in particolare le PMI;

    4.   

    sottolinea la necessità di elaborare norme ambiziose per i giocattoli adattati, che consentono ai bambini con disabilità di divertirsi e interagire con giocattoli che altrimenti non potrebbero utilizzare;

    5.   

    osserva che alcune autorità di vigilanza del mercato incontrano difficoltà nel far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, che impone ai produttori di apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, comprensibile e accurato sui giocattoli; sottolinea che tali problemi sono causati dalla mancanza di requisiti dettagliati e norme in materia; invita pertanto la Commissione a introdurre requisiti specifici sulla visibilità e leggibilità delle avvertenze apposte sui giocattoli, al fine di consentire agli Stati membri di applicare tali requisiti in modo uniforme;

    6.   

    riconosce che il processo di attuazione e preparazione ai fini della corretta applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stato laborioso e si è protratto per molti anni, richiedendo notevoli investimenti finanziari da parte dei fabbricanti europei di giocattoli; sottolinea l'importanza della stabilità giuridica per lo sviluppo stabile delle imprese nazionali, in particolare delle piccole e medie imprese a conduzione familiare;

    7.   

    rileva, tuttavia, che rimangono incongruenze che richiedono una revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli; chiede pertanto alla Commissione di proseguire il suo processo di valutazione e di effettuare una valutazione d'impatto esaustiva al fine di verificare se e come affrontarle; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi, in particolare da parte delle autorità di contrasto, per garantire l'applicazione di rigorosi requisiti di sicurezza da parte di tutti gli operatori economici che immettono giocattoli sul mercato dell'UE; sottolinea la necessità di tenere conto delle sfide, dei rischi specifici e dell'impatto negativo che la vendita di giocattoli non conformi, non sicuri e contraffatti, provenienti per lo più da paesi terzi, ha sulle imprese che producono giocattoli conformi e di affrontare i rischi derivanti dall'uso delle nuove tecnologie;

    Sostanze chimiche

    8.

    riconosce la flessibilità e la natura relativamente orientata al futuro dell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, considerato che nel periodo 2012-2019 la direttiva è stata modificata 14 volte per adattarla alle nuove prove scientifiche che hanno evidenziato rischi precedentemente sconosciuti per i bambini, specialmente nell'ambito delle sostanze chimiche; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che permangono problemi suscettibili di compromettere la sicurezza dei bambini e che possono essere risolti solo parzialmente mediante atti di esecuzione;

    9.

    sottolinea la necessità che i giocattoli immessi sul mercato dell'UE siano conformi alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, così come alla pertinente normativa dell'UE sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento REACH, la direttiva RoHS nonché il regolamento sui prodotti cosmetici, il regolamento sui materiali a contatto con i prodotti alimentari, la direttiva sulle pile, il regolamento CLP e il regolamento POP, indipendentemente dal luogo di fabbricazione;

    10.

    sottolinea che il fatto che le prescrizioni siano disperse in diversi atti legislativi e che siano previsti valori limite diversi può costituire un onere, in particolare per le PMI, e in alcuni casi determinare una doppia misurazione delle sostanze, come nel caso dei valori limite di migrazione e di contenuto; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione il consolidamento, giustificato da un'ulteriore valutazione, di tutti i limiti applicabili ai giocattoli in valori uniformi in un unico atto legislativo al fine di semplificare la valutazione della conformità e rendere più agevole e meno oneroso il rispetto dei requisiti; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di semplificare l'accesso alle informazioni, anche attraverso un portale online, al fine di chiarire gli interventi necessari in funzione delle circostanze e di agevolare la navigazione di questi diversi atti legislativi per la vigilanza del mercato, gli operatori economici e i consumatori;

    11.

    esprime preoccupazione per il fatto che la deroga al divieto di sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) prevista dalla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli consenta, in casi specifici, la presenza di tali sostanze in concentrazioni apparentemente troppo elevate per garantire la protezione dei bambini; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto al fine di analizzare se i limiti generici per le sostanze CMR oggetto di deroga nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli debbano essere ridotti, seguendo le raccomandazioni formulate dal comitato scientifico competente, e a valutare se, in linea con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, debba essere soppressa la possibilità di derogare alle norme sulla presenza di sostanze CMR inaccessibili al bambino nei giocattoli e se debbano essere adottate disposizioni adeguate per evitare l'esposizione dei bambini a sostanze pericolose, tossiche, nocive, corrosive e irritanti; invita la Commissione a tenere conto dell'esposizione combinata dei bambini alle sostanze chimiche nonché dei potenziali effetti a basse dosi;

    12.

    sottolinea che, per quanto riguarda i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere inseriti in bocca, valori limite più bassi a livello nazionale rispetto a quelli stabiliti nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per sostanze chimiche come le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono fonte di incoerenze, anche quando è ritenuta giustificata dalla Commissione; osserva, tuttavia, che tutti i bambini dell'UE dovrebbero godere dello stesso elevato livello di protezione; riconosce che la modifica di tale valore limite non può avvenire mediante un atto di esecuzione, ma richiederebbe una procedura legislativa; invita pertanto la Commissione a valutare la necessità di adeguare il valore limite al valore più rigoroso in vigore a livello nazionale in una revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, a seguito di una valutazione d'impatto esaustiva, e di prevedere un meccanismo flessibile che consenta un rapido adeguamento dei valori limite per le sostanze chimiche pericolose ed eviti una situazione in cui siano fissati valori diversi a livello nazionale, garantendo in tal modo condizioni di parità nel mercato interno a vantaggio dei consumatori e degli operatori economici; sottolinea la necessità di mantenere l'esame approfondito da parte del Parlamento degli atti di esecuzione da adottare a tal fine;

    13.

    plaude all'impegno della Commissione di estendere agli interferenti endocrini l'approccio generico per la gestione del rischio legato alle sostanze CMR, sulla base della definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e di stimare nella valutazione d'impatto se applicarlo in una futura revisione della DSG per garantire che gli interferenti endocrini siano vietati nei giocattoli non appena siano identificati, nonché a considerare la possibilità di introdurre una legislazione orizzontale con tale obiettivo, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e dal Consiglio, nel rispetto del principio «una sostanza, una valutazione» di cui alla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità; accoglie con favore a tale riguardo l'impegno a valutare l'estensione di tale approccio alle sostanze chimiche che incidono sul sistema immunitario, neurologico o respiratorio e alle sostanze con effetti tossici su un organo specifico, al fine di garantire un elevato livello di protezione contro tali sostanze chimiche nonché una risposta normativa al loro utilizzo nei giocattoli che sia valida anche per il futuro, coerentemente con l'intenzione della Commissione di dare priorità alle restrizioni previste dal regolamento REACH per tutti gli usi di queste sostanze chimiche;

    14.

    teme che le disposizioni più severe per le sostanze chimiche nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi non tengano conto del fatto che i bambini più grandi continuano a essere esposti a sostanze pericolose; osserva che questa distinzione può indurre i fabbricanti ad aggirare le disposizioni indicando che il giocattolo è destinato ai bambini di età superiore ai 36 mesi anche quando è evidente che non è così; sottolinea che numerosi portatori di interessi, la Commissione e gli Stati membri hanno indicato che tale distinzione è chiaramente inadeguata, in quanto può creare scappatoie e limitare l'efficacia della DSG, e ne hanno chiesto l'eliminazione; invita pertanto la Commissione ad analizzare la questione nell'ambito della valutazione d'impatto per la revisione della DSG e in piena conformità con i più recenti dati scientifici, a decidere se tale distinzione debba essere abolita e a fissare valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli; è dell'avviso che, quando emergono dati scientifici comprovanti la pericolosità di una sostanza chimica per i bambini, il suo uso dovrebbe essere limitato nei giocattoli così come in tutti i prodotti per bambini;

    Vigilanza del mercato e nuove tecnologie

    15.

    rileva che la DSG contiene l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di effettuare la vigilanza del mercato tenendo debitamente conto del principio di precauzione, di eseguire prove sui giocattoli commercializzati e verificare la documentazione dei fabbricanti allo scopo di ritirare i giocattoli non sicuri dal mercato e di adottare provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della loro immissione sul mercato; teme che l'efficacia della vigilanza del mercato ai sensi della DSG sia limitata, mentre rimane fondamentale per proteggere la salute e la sicurezza dei bambini a rischio, e che comprometta la parità di condizioni e la competitività degli operatori economici che rispettano la legislazione, a vantaggio dei commercianti disonesti, che non applicano le norme UE; rileva che vengono ancora segnalate difficoltà nell'ottenere informazioni e documentazione da alcuni operatori economici;

    16.

    accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) 2019/1020, che mira a migliorare la vigilanza del mercato rafforzando e armonizzando i controlli da parte delle autorità nazionali per garantire che i prodotti che entrano nel mercato unico, compresi i giocattoli, siano sicuri e conformi alle regole, e invita gli Stati membri a darvi tempestivamente attuazione e a dotare le autorità doganali e di vigilanza del mercato di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate al fine di aumentare il numero e l'efficacia dei controlli, in modo da garantire l'effettiva applicazione della DSG e impedire la proliferazione di giocattoli non sicuri e non conformi nell'UE;

    17.

    invita la Commissione a valutare l'attuazione e l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 da parte degli Stati membri e a fornire un sostegno attivo agli Stati membri nell'applicazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato; sollecita la Commissione ad adottare atti di esecuzione che definiscano parametri di riferimento e tecniche per i controlli sulla base di un'analisi comune del rischio a livello di UE, onde garantire un'applicazione coerente del diritto dell'UE, rafforzare i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE, evitare divergenze e garantire un livello efficace e uniforme di tali controlli; invita la Commissione ad adottare atti di esecuzione che specifichino le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'UE, in linea con l'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

    18.

    invita la Commissione a esplorare in modo continuativo le possibilità di utilizzare nuove tecnologie come l'etichettatura elettronica, la blockchain e l'intelligenza artificiale al fine di individuare i prodotti non sicuri, attenuare i rischi e migliorare la conformità con la DSG, nonché facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato fornendo informazioni facilmente accessibili, aggiornate, strutturate e, ove possibile, digitali sui prodotti e sulla loro tracciabilità nella catena di approvvigionamento;

    19.

    richiama nuovamente l'attenzione sull'esiguità dei finanziamenti e delle risorse umane che negli ultimi anni ha ridotto l'efficacia e il margine d'azione di molte autorità di vigilanza del mercato; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione del programma per il mercato unico e l'introduzione di un obiettivo specifico dotato di una linea di bilancio specifica e di risorse dedicate per la vigilanza del mercato, che contribuiranno a sostenere le azioni degli Stati membri nel garantire che vengano immessi sul mercato dell'UE solo giocattoli sicuri e conformi;

    20.

    sottolinea che un'efficace vigilanza del mercato è essenziale per individuare i giocattoli non sicuri e garantire la corretta applicazione della DSG; invita pertanto gli Stati membri a intensificare il coordinamento delle loro attività di vigilanza del mercato, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche e la digitalizzazione dei loro sistemi, e a rafforzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità come le autorità doganali, di telecomunicazione e di protezione dei dati; invita pertanto le autorità preposte alla vigilanza del mercato e le autorità doganali a condividere attivamente le esperienze e a intensificare il coordinamento e la cooperazione tra di esse, anche a livello transfrontaliero, in modo da consentire il rapido trasferimento di informazioni sui giocattoli non sicuri e bloccare efficacemente le importazioni di giocattoli non sicuri; sottolinea che il mantenimento di controlli costanti ed efficaci in tutta l'Unione sui giocattoli immessi nel mercato interno resta essenziale per garantire che questi ultimi ottemperino ai requisiti dell'UE; invita la Commissione a organizzare e finanziare azioni congiunte di vigilanza del mercato, comprese attività di formazione, per rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di giocattoli e a cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi per lo scambio di informazioni sui giocattoli non sicuri; invita inoltre gli Stati membri a fissare tassi minimi di campionamento o controllo per migliorare l'applicazione;

    21.

    sottolinea che per individuare più efficacemente i giocattoli non sicuri, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare attività di acquisto in incognito su base regolare e almeno una volta all'anno, anche sui mercati online, in particolare perché i giocattoli sono i prodotti che vengono notificati più spesso sul sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate);

    22.

    esprime preoccupazione per le nuove vulnerabilità e i rischi posti dai giocattoli connessi in termini di sicurezza, protezione, vita privata e salute mentale dei bambini; sottolinea l'importanza di tutelare la vita privata dei bambini quando utilizzano giocattoli connessi; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni di questi giocattoli già immessi sul mercato dell'UE hanno mostrato una sicurezza inadeguata e salvaguardie limitate o nulle contro le minacce informatiche; incoraggia i produttori di giocattoli connessi a integrare meccanismi di sicurezza e protezione nei loro giocattoli fin dalla progettazione; invita la Commissione a esaminare diverse opzioni d'azione per quanto riguarda il livello di rischio e il principio di proporzionalità, quali l'estensione dell'ambito di applicazione della DSG per includervi disposizioni in materia di tutela della vita privata e sicurezza delle informazioni, l'adozione di una legislazione orizzontale sui requisiti di cibersicurezza per i prodotti connessi e i servizi associati, come la legge europea sulla ciberresilienza, o il rafforzamento della pertinente legislazione orizzontale, come la direttiva sulle apparecchiature radio, nonché il regolamento generale sulla protezione dei dati, coinvolgendo nel contempo il Parlamento nelle sue scelte;

    23.

    esprime preoccupazione per il fatto che i consumatori non rispondono adeguatamente ai richiami e che giocattoli non sicuri continuano a essere utilizzati dai bambini anche se sono stati richiamati; chiede alla Commissione, pertanto, di pubblicare orientamenti sulle procedure di richiamo comprendenti una lista di controllo con requisiti concreti e chiede ai mercati online di istituire meccanismi efficaci per assicurarsi di poter raggiungere i propri utenti, acquirenti e venditori al fine di informarli il più rapidamente possibile in caso di richiami e provvedere a che i richiami raggiungano un numero maggiore di consumatori;

    Commercio elettronico

    24.

    riconosce il ruolo positivo del commercio elettronico, ivi compreso il ruolo dei mercati online, che hanno consentito lo sviluppo dei fabbricanti di giocattoli dell'UE; sottolinea, in tale contesto, la crescita delle attività di tali imprese sia all'interno che all'esterno dell'UE; sottolinea che lo sviluppo del commercio elettronico reca vantaggi ai consumatori ma pone anche sfide alle autorità di vigilanza del mercato nel garantire la conformità dei prodotti venduti online; rileva che molti prodotti acquistati online non sono conformi ai requisiti di sicurezza dell'UE ed esprime preoccupazione per l'elevato numero di giocattoli pericolosi venduti online da fabbricanti disonesti; ritiene necessario eliminare la vendita online di giocattoli non conformi e pericolosi;

    25.

    accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che chiariscono i compiti degli operatori economici con particolare riguardo ai prodotti venduti online e immessi sul mercato dell'UE in provenienza da paesi terzi; sottolinea la necessità di affrontare la questione dei prodotti non conformi venduti direttamente ai consumatori di paesi terzi attraverso i mercati online; ricorda che gli operatori economici possono immettere nel mercato dell'UE solo prodotti sicuri; sottolinea che il rispetto delle norme dell'UE da parte di tutti gli operatori economici è fondamentale per garantire la sicurezza dei minori e fornire condizioni di parità per le imprese; invita le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali a intensificare la loro cooperazione, compreso lo scambio di informazioni sui casi di non conformità rilevati, e a intraprendere solide azioni di contrasto per impedire agli operatori commerciali disonesti di sfruttare il mercato dell'UE;

    26.

    sottolinea il valore aggiunto del principio «conosci il tuo cliente» (Know Your Business Customer) per migliorare la conformità e la tracciabilità dei giocattoli venduti online; pone l'accento sul carattere volontario dell'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product safety pledge) e sul fatto che vi aderiscano pochi operatori di mercato; si rammarica che l'impegno per la sicurezza dei prodotti abbia mostrato finora effetti limitati;

    27.

    sottolinea che i mercati online possono svolgere un ruolo enorme nel limitare la circolazione di giocattoli non sicuri; ritiene pertanto che i mercati online dovrebbero essere tenuti ad assumersi maggiori responsabilità nel garantire la sicurezza e la conformità dei giocattoli venduti sulle loro piattaforme, in particolare nell'individuare e rimuovere i giocattoli non conformi, anche consultando il sistema Safety Gate, e nel collaborare efficacemente con le autorità di vigilanza del mercato per rimuovere i giocattoli non conformi e impedire la ricomparsa di giocattoli non sicuri; insiste con la massima fermezza, in questo senso, sul fatto che è fondamentale garantire un'applicazione efficace e prevedibile nonché la piena coerenza tra la DSG e diversi strumenti quali la legge sui servizi digitali, la legge sull'intelligenza artificiale, il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e il futuro atto legislativo di revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e diritti fondamentali; chiede soluzioni che consentano alle organizzazioni dei consumatori e a segnalatori attendibili di notificare i giocattoli non conformi;

    28.

    sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di evitare che giocattoli non sicuri e non conformi entrino nel mercato dell'UE, garantendo al contempo condizioni di parità per le imprese; invita la Commissione a pubblicare informazioni sulle sue attività di monitoraggio;

    Strumento giuridico e prospettive per il futuro

    29.

    invita la Commissione a valutare se la revisione della DSG, dal momento che tale direttiva funge da regolamento de facto, possa rappresentare l'opportunità di convertirla in regolamento onde aumentarne l'efficacia e l'efficienza ed evitare incongruenze attuative tra Stati membri e la frammentazione del mercato;

    30.

    invita la Commissione a valutare la necessità di modifiche di portata più ampia nella futura revisione, con il supporto di una valutazione d'impatto approfondita per analizzare se e in che modo i requisiti meccanici e fisici, le sostanze CMR, i valori limite per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, nonché le disposizioni in materia di etichettatura per le fragranze allergizzanti e le sostanze chimiche pericolose, possano essere inseriti nella futura revisione della DSG, al fine di consentire modifiche facili e flessibili;

    31.

    esprime preoccupazione per il fatto che alcuni produttori evitano di conformarsi alla DSG affermando che i loro prodotti non sono giocattoli, mentre sono chiaramente utilizzati come tali; sottolinea che i documenti di orientamento della Commissione sono utili per chiarire se il prodotto è un giocattolo o meno e per garantire l'attuazione armonizzata della DSG a vantaggio sia delle autorità di vigilanza del mercato che degli operatori economici; sottolinea, tuttavia, che vi sono ancora prodotti in «zona grigia» e pertanto invita la Commissione a risolvere questo problema nell'ambito della definizione di giocattolo nella futura revisione della DSG; sottolinea la necessità di un dialogo aperto e costruttivo a tal fine con i pertinenti portatori di interessi;

    32.

    sottolinea l'importante ruolo dei giocattoli nello sviluppo e nella formazione delle competenze dei bambini e il sostegno pedagogico che forniscono per lo svolgimento di nuovi compiti e per il miglioramento e l'apprendimento delle competenze fin dalla più tenera età; invita la Commissione a rivedere la direttiva nell'intento di migliorare la sicurezza dei giocattoli riducendo al contempo gli oneri e i costi amministrativi e giuridici per i fabbricanti, al fine di garantire un percorso chiaro verso giocattoli sicuri e a prezzi accessibili per tutti i bambini nell'Unione europea;

    33.

    ritiene che i consumatori e gli attori delle catene del valore necessitino di informazioni per promuovere comportamenti più sostenibili; invita pertanto la Commissione ad analizzare, nella valutazione d'impatto, se la durabilità e la riparabilità dei giocattoli possano influire sulla loro sicurezza e, qualora tale influenza venga dimostrata, ad analizzare se sia possibile aggiungere nelle disposizioni in materia di etichettatura, in modo proporzionato e non restrittivo, una migliore informazione sulla durata e la riparabilità dei giocattoli; ritiene in proposito che si potrebbero utilizzare soluzioni innovative e digitali per mettere tali informazioni a disposizione dei consumatori, garantendo che le informazioni sulla sicurezza siano chiaramente identificabili, evitando nel contempo oneri eccessivi per le imprese e riducendo al minimo i materiali di imballaggio;

    34.

    ritiene che le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza rivestano importanza per i consumatori; osserva che è opportuno limitare al minimo ulteriori requisiti di etichettatura per evitare che l'attenzione venga distolta da tali aspetti; invita la Commissione a valutare la possibilità di riportare in formato elettronico le informazioni sulla conformità non destinate al consumatore finale;

    Informazioni

    35.

    sottolinea che la mancanza di dati statistici coerenti a livello dell'UE sugli incidenti causati dai giocattoli ha reso difficile valutare quantitativamente il livello di protezione garantito dalla DSG e fornire informazioni in relazione al lavoro di normalizzazione sui giocattoli; ritiene che l'insufficienza di coordinamento e finanziamenti a livello dell'UE sia una delle cause principali dell'assenza di dati coerenti e invita la Commissione ad affrontare questo problema in una futura revisione della direttiva; invita la Commissione a valutare la possibilità di creare una banca dati paneuropea degli incidenti e degli infortuni contenente una sezione speciale per i giocattoli, che sia pubblica, di facile utilizzo e accessibile alla consultazione delle autorità pubbliche, dei consumatori e dei fabbricanti, e che consenta l'introduzione e la raccolta di informazioni sugli incidenti e gli infortuni che si verificano a causa di giocattoli pericolosi, compresi quelli venduti online; ritiene inoltre che un'opzione supplementare consisterebbe nell'utilizzare indicatori e dati, come quelli raccolti dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, da Safety Gate e da azioni congiunte, per valutare l'efficacia della DSG, e invita la Commissione a valutare la possibilità di creare soluzioni digitali che potrebbero migliorare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento e contribuire a un più elevato livello di sicurezza per i giocattoli;

    36.

    invita gli Stati membri a migliorare la propria raccolta di dati sulla DSG, che attualmente risulta disomogenea, non rappresentativa e incompleta, e a scambiarsi reciprocamente informazioni circa i rischi e le vulnerabilità in relazione alla sicurezza dei giocattoli; invita le imprese a intensificare la cooperazione con gli Stati membri, condividendo più dati sugli incidenti correlati ai giocattoli, al fine di migliorare la sicurezza dei bambini e aumentare la fiducia nei giocattoli immessi sul mercato interno;

    37.

    invita la Commissione a sfruttare l'opportunità offerta dalla revisione della DSG per sviluppare indicatori che consentano di monitorare la sua corretta attuazione da parte degli Stati membri e la sua efficacia complessiva; invita la Commissione a migliorare la raccolta dei dati che gli Stati membri, le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi notificati sono tenuti a fornire regolarmente; raccomanda che la Commissione rediga sulla base delle relazioni nazionali una relazione globale a livello dell'UE e renda tali relazioni pubbliche e facilmente accessibili a tutte le parti interessate;

    o

    o o

    38.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    (4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    (5)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (6)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

    (7)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

    (8)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1.

    (9)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (10)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (11)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (12)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

    (13)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

    (14)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

    (15)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

    (16)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (17)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (18)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

    (19)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (20)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

    (21)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 19.

    (22)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 10.

    (23)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 14.

    (24)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

    (25)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 2.

    (26)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

    (27)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

    (28)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 2.

    (29)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 63.

    (30)  GU C 158 del 30.4.2021, pag. 18.

    (31)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 75.


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