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Document 52022DC0723

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

    COM/2022/723 final

    Bruxelles, 8.12.2022

    COM(2022) 723 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga
    la direttiva 2010/30/UE

    1.INTRODUZIONE

    Il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, è stato adottato il 4 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2017. Abroga la direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

    L'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia consente ai consumatori di compiere scelte informate grazie a indicazioni chiare sull'efficienza energetica e ad altre importanti informazioni supplementari sui prodotti. Contribuisce in modo significativo al risparmio energetico e alla riduzione delle bollette, promuovendo al contempo l'innovazione e gli investimenti nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Attraverso l'armonizzazione dei requisiti pertinenti a livello dell'Unione, l'etichettatura energetica dell'UE apporta vantaggi anche ai fabbricanti, all'industria e all'economia dell'Unione in generale. Si stima che nel solo 2022 queste norme, insieme alle specifiche minime per la progettazione ecocompatibile, abbiano consentito ai consumatori di energia dell'UE di risparmiare oltre 250 miliardi di EUR 2 .

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per riscalare le etichette a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1369 e, a norma dell'articolo 16, per fissare requisiti dettagliati relativi alle etichette energetiche per specifici gruppi di prodotti. L'articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo iniziale di sei anni a decorrere dal 1° agosto 2017 e ne prevede le condizioni per la proroga.

    2.BASE GIURIDICA

    L'elaborazione della presente relazione è prescritta dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369. A norma della suddetta disposizione il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° agosto 2017 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del suddetto periodo. La presente relazione mira a soddisfare tale requisito.

    L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce altresì che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre il paragrafo 3 stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

    3.1. Consultazione precedente l'adozione

    In uno spirito di apertura e trasparenza, nell'elaborare gli atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione ha consultato gli esperti nominati dagli Stati membri e dalle parti interessate, attraverso riunioni ad hoc periodiche e consultazioni scritte. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti per partecipare alle consultazioni; anche il Parlamento europeo è stato invitato. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato. Inoltre la Commissione ha regolarmente informato gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria sullo stato di avanzamento dei progetti di atti delegati, in linea con l'articolo 14 del regolamento.

    3.2. Adozione degli atti delegati

    Durante il periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati adottando gli atti delegati riportati di seguito. La tabella seguente indica gli atti che contengono le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2017/1369.

    Atto delegato

    Conferimento di poteri di cui al regolamento (UE) 2017/1369

    1.Regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.

    Articolo 16

    2.Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione.

    Articolo 11, paragrafo 5, e articolo 16

    3.Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione.

    Articolo 16

    4.Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione.

    Articolo 11, paragrafo 5, e articolo 16, paragrafo 1

    5.Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione.

    Articolo 11, paragrafo 5, e articolo 16, paragrafo 1

    6.Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione.

    Articolo 11, paragrafo 5, e articolo 16

    7.Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

    Articoli 11 e 16

    8.Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali.

    Articolo 16

    9.Regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione, del 27 aprile 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012 e (UE) n. 874/2012 per quanto attiene all'etichettatura di alcuni prodotti connessi all'energia.

    Articolo 16

    10.Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

    Articolo 11, paragrafo 5, e articolo 16

    3.3. Obiezione agli atti delegati

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri tre mesi. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di cui sopra, l'atto delegato non entra in vigore. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito agli atti delegati summenzionati.

    3.4. Necessità di prorogare il potere di adottare atti delegati

    Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 20222024, adottato il 30 marzo 2022 3 , conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369, fissa le priorità di lavoro per i prossimi anni in materia di etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, tra cui il riesame di diversi atti delegati vigenti e un elenco indicativo di nuovi gruppi di prodotti connessi all'energia da studiare. Il piano conclude che l'etichettatura energetica apporta un contributo fondamentale e crescente agli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto "Pronti per il 55 %", nonché ai consumatori alle prese con gli elevati prezzi dell'energia, che senza queste misure avrebbero bollette molto più care.

    La grande maggioranza degli atti delegati annunciati nel piano di lavoro non sarà pronta per l'adozione entro la fine dell'attuale periodo di sei anni il 1° agosto 2023. Inoltre, anche una volta trascorso il periodo contemplato dal piano di lavoro, il potere di adottare o modificare atti delegati resta necessario per garantire la flessibilità richiesta nell'applicare le norme e per adeguarle agli sviluppi tecnologici e del mercato. Inoltre il conferimento di poteri consente alla Commissione di agire in altri settori nei quali non è ancora intervenuta ma potrebbe farlo in futuro.

    3.CONCLUSIONI

    La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati nei limiti delle competenze conferitele dal regolamento (UE) 2017/1369.

    Considerando l'importanza dell'etichettatura energetica nell'aiutare i consumatori a ridurre il consumo di energia, il requisito di riesami periodici degli atti vigenti in materia di etichettatura energetica, nonché l'elenco dei prodotti connessi all'energia di cui al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 2022-2024, che potrebbero richiedere l'etichettatura energetica, la Commissione ritiene evidente la necessità di prorogare tacitamente la delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 per un periodo di sei anni.

    La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

    (1)

         Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

    (2)

         DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE che accompagna il documento COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 2022-2024  EUR-Lex - 52022SC0101 - EN - EUR-Lex (europa.eu) . 

    (3)

       Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 2022-2024, 2022/C 182/01 C/2022/2026, (GU C 182 del 4.5.2022, pag. 1) EUR-Lex - 52022XC0504(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu) .

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