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Document 52022DC0523

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, NONCHÉ AGLI STATI MEMBRI relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia

COM/2022/523 final

Bruxelles, 5.10.2022

COM(2022) 523 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, NONCHÉ AGLI STATI MEMBRI

relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia


Introduzione

L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica ("EURATOM") e 26 Stati membri sono Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia ("ECT") 1 . Numerosi tribunali arbitrali hanno interpretato l'articolo 26 dell'ECT come applicabile alle controversie tra un investitore di uno Stato membro dell'UE e un altro Stato membro. Così facendo, hanno respinto la posizione contraria adottata dalla Commissione nella prima causa di questo genere 2 e in tutte le cause analoghe sino ad oggi.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") ha ora confermato in modo vincolante e autorevole che l'arbitrato intra-UE ai sensi dell'articolo 26 dell'ECT è incompatibile con i trattati dell'UE 3 . Eppure, nella loro prassi decisionale coerente e quasi unanime, i tribunali arbitrali continuano a ritenere che l'articolo 26 dell'ECT si applichi internamente all'Unione 4 . Secondo la Corte, qualsiasi lodo arbitrale di questo tipo deve essere considerato incompatibile con il diritto dell'UE, in particolare con gli articoli 267 e 344 TFUE. Pertanto un siffatto lodo non può produrre alcun effetto e non può quindi essere eseguito al fine di pagare il risarcimento da esso riconosciuto 5 .

L'articolo 26 dell'ECT prevede la possibilità di un arbitrato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti ("ICSID"). Ciò comporta il rischio che paesi terzi riconoscano ed eseguano tali lodi arbitrali senza la possibilità per un organo giurisdizionale dell'UE di dichiararli nulli. L'articolo 54 della convenzione ICSID istituisce infatti un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione 6 . Ad oggi gli organi giurisdizionali australiani ritengono che tale meccanismo non consenta a uno Stato membro di invocare dinanzi ad essi la mancanza di una convenzione di arbitrato valida, una volta che il tribunale arbitrale abbia respinto tale argomentazione 7 . Una richiesta di pronunciarsi in tal senso è pendente anche dinanzi agli organi giurisdizionali statunitensi e a quelli del Regno Unito 8 . Anche in base alle norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale ("UNCITRAL") o a quelle dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, gli arbitri spesso decidono di ubicare la sede del tribunale arbitrale al di fuori dell'Unione europea 9 , evitando così il controllo degli organi giurisdizionali degli Stati membri e, per estensione, della CGUE 10 .

Esiste pertanto il rischio di un conflitto tra i trattati e l'ECT come interpretato da alcuni tribunali arbitrali che, se confermato dagli organi giurisdizionali di un paese terzo, si trasformerebbe di fatto in un conflitto giuridico in quanto lodi arbitrali che violano il diritto dell'UE circolerebbero negli ordinamenti giuridici di paesi terzi.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di conflitto giuridico è tale da rendere un accordo internazionale incompatibile con il diritto dell'UE 11 . Ad avviso della Commissione, affinché l'ECT sia compatibile con i trattati, è necessario eliminare tutti i rischi di conflitto. È inoltre importante che il rischio sia affrontato dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, al fine di ottenere l'effetto desiderato sulla prassi decisionale dei tribunali arbitrali. La Commissione ritiene pertanto che la risposta appropriata sia quella di adottare uno strumento che sia un "accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute" ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ("la Convenzione di Vienna").

Contesto fattuale

L'ECT è un accordo commerciale e di investimento per il settore dell'energia che riunisce 53 Parti contraenti, tra cui l'UE, l'EURATOM e 26 Stati membri dell'UE 12 , firmato nel 1994 e in vigore dal 1998. Esso stabilisce norme per il commercio e il transito di prodotti energetici, nonché per la tutela degli investimenti nel settore dell'energia.

In assenza di aggiornamenti sostanziali a partire dagli anni novanta, l'ECT è diventato sempre più obsoleto; nel frattempo l'UE ha invece notevolmente perfezionato il suo approccio per quanto riguarda le norme sostanziali in materia di tutela degli investimenti, che negli accordi più recenti sono definite in modo da garantire che la tutela degli investimenti non pregiudichi il suo diritto di legiferare. L'ECT è diventato inoltre uno dei trattati di investimento oggetto di maggiori controversie al mondo, e gli Stati membri dell'UE sono il principale bersaglio delle pretese avanzate dagli investitori, la maggior parte dei quali ha sede in altri paesi dell'UE.

Di fronte alla crescente insoddisfazione delle Parti contraenti e della società civile, nel novembre 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione, guidato dall'UE e dai suoi Stati membri, incentrato principalmente sulle norme in materia di tutela degli investimenti, nonché sulla limitazione della protezione concessa ai combustibili fossili e sulla promozione dello sviluppo sostenibile.

I negoziati si sono svolti tra il 2019 e il 2022. Il 24 giugno 2022 è stato raggiunto un "accordo di principio" sul progetto di ECT modernizzato. In tale occasione gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM hanno informato le altre Parti contraenti dell'ECT della loro intenzione di concludere un accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT. Il 22 novembre 2022 la Conferenza della Carta dell'energia ("la Conferenza") sarà chiamata ad approvare formalmente le modifiche negoziate dell'ECT e dei relativi allegati.

L'ECT modernizzato faciliterà gli investimenti sostenibili nel settore dell'energia creando un quadro coerente e aggiornato. Esso garantirà la certezza del diritto assicurando un livello elevato di tutela degli investimenti, rispecchiando nel contempo gli obiettivi della transizione verso l'energia pulita e contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

L'ECT offrirà una tutela degli investimenti che rispecchi le norme riformate e modernizzate elaborate dall'UE nei suoi recenti accordi commerciali e di investimento, preservando il diritto dei governi di perseguire i loro obiettivi di politica pubblica, anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi. Esso rafforzerà il perseguimento delle politiche dell'UE in materia di clima. L'ECT modernizzato consentirà inoltre alle Parti contraenti, tra cui l'UE e l'EURATOM, di escludere nuovi investimenti connessi ai combustibili fossili dalla tutela degli investimenti e di eliminare gradualmente la tutela degli investimenti esistenti.

Infine l'ECT modernizzato includerà, per maggiore certezza, una clausola di conferma che un investitore di una Parte contraente che è membro di un'organizzazione di integrazione economica regionale, come l'UE, non può presentare un ricorso per la risoluzione di una controversia tra investitore e Stato nei confronti di un'altra Parte contraente membro della stessa organizzazione.

Contesto giuridico

Nella causa Achmea 13 la Corte ha statuito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute negli accordi internazionali conclusi tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un trattato bilaterale di investimento intra-UE è diventata Stato membro dell'Unione europea. Applicando gli stessi principi, la Corte ha statuito nella causa Komstroy 14 che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro. È pacifico che le sentenze della Corte si applicano ex tunc 15 . Nella causa PL Holdings 16 , la Corte ha respinto una richiesta volta a ottenere che gli effetti della sentenza Achmea fossero limitati nel tempo. Nella causa Romatsa 17 , la Corte ha stabilito che qualsiasi lodo arbitrale intra-UE, compreso un lodo ICSID, pronunciato in violazione di tali conclusioni, deve essere annullato e pertanto non può in alcun caso essere eseguito al fine di consentire ai suoi beneficiari di ottenere il pagamento dei danni loro riconosciuti.

Processo di adozione

Il 22 novembre 2022, durante la sua 33a riunione, la Conferenza della Carta dell'energia è chiamata a adottare quattro decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT. Tali decisioni saranno adottate contestualmente e la loro finalità è quella di: 1) adottare le proposte di modifica del testo dell'ECT (CC 760); 2) approvare le modifiche e i cambiamenti proposti in relazione agli allegati dell'ECT (CC 761); 3) approvare i cambiamenti proposti in relazione a intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762); nonché 4) approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria delle modifiche del testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche degli allegati (CC 763). Per tali decisioni è previsto un voto all'unanimità. Se la votazione avrà esito positivo, ossia se nessuna Parte contraente solleverà obiezioni, le decisioni per la modernizzazione dell'ECT saranno considerate "adottate" da parte della Conferenza della Carta dell'energia. Tale adozione darà il via ai successivi processi di ratifica, applicazione provvisoria ed eventuale entrata in vigore dei vari elementi del pacchetto di riforme.

In tale contesto la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza della Carta dell'energia, al fine di sostenere e approvare le quattro decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT. La Commissione presenta inoltre una proposta parallela di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per stabilire la stessa posizione a nome dell'EURATOM.

L'UE e i suoi Stati membri hanno sempre ritenuto che l'ECT nella sua interezza non si applichi internamente all'Unione. Alla luce del parere contrario dei tribunali arbitrali, è necessario, per affrontare qualsiasi rischio di conflitto tra l'ECT e i trattati dell'UE, chiarire questo punto in un accordo internazionale formale. La presente comunicazione, pubblicata contemporaneamente alle due proposte al Consiglio di cui sopra, mira ad avviare un processo negoziale sull'accordo successivo tra gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM sull'interpretazione dell'ECT; un progetto preliminare di tale accordo da negoziare è allegato alla presente comunicazione come parte integrante della stessa. Una volta conclusi i negoziati, la Commissione presenterà una proposta per la conclusione dell'accordo successivo a nome dell'Unione e dell'EURATOM. Tale accordo codificherà l'interpretazione dell'UE e dei suoi Stati membri in un trattato separato (il che è possibile grazie alla natura bilaterale degli obblighi), mentre la modernizzazione dell'ECT integrerà nel testo stesso e tramite una clausola volta a garantire "maggiore certezza" l'intesa tra tutte le Parti contraenti secondo cui l'articolo 26 non si applica internamente all'Unione. Entrambi gli elementi contribuiranno a eliminare qualsiasi ambiguità e i rischi presenti o futuri di arbitrati intra-UE basati sull'ECT con il necessario grado di certezza del diritto.

Conclusioni

La Commissione ritiene pertanto che un accordo successivo tra gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia costituisca lo strumento più appropriato offerto dal diritto internazionale per porre fine al rischio di conflitto tra l'ECT e i trattati. Tale accordo dovrebbe comprendere, in particolare, la conferma che l'ECT non è applicabile internamente all'Unione, non lo è mai stato e non lo sarà in futuro, che l'ECT non può fungere da base per i procedimenti arbitrali intra-UE e che la clausola di caducità non si applica internamente all'UE. Dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi degli Stati membri nel caso in cui siano coinvolti in procedimenti arbitrali a seguito di una richiesta basata sull'articolo 26 dell'ECT. Visto l'effetto retroattivo attribuito a tale accordo successivo, esso si applicherebbe anche alle controversie pendenti.

Un progetto di tale accordo è allegato alla presente comunicazione come base per la discussione.

(1)

   GU L 69 del 9.3.1998, pag. 26. L'Italia si è ritirata dall'ECT a decorrere dal 1º gennaio 2016.

(2)

   Electrabel S.A. v Hungary, causa ICSID n. ARB/07/19.

(3)

   Sentenza della Corte del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova/Komstroy, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.

(4)

   Ad oggi vi sono almeno 31 lodi arbitrali che stabiliscono, in un modo o nell'altro, che l'articolo 26 dell'ECT si applica internamente all'Unione. L'unica eccezione è Green Power K/S and Obton A/S v Kingdom of Spain (causa SCC n. 2016/135).

(5)

   Sentenza nella causa C-333/19, Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), non ancora pubblicata, punti 42 e 43 e dispositivo.

(6)

   La Commissione, a nome dell'Unione, e gli Stati membri che si trovano di fronte a tali situazioni insistono sul fatto che l'organo giurisdizionale, in virtù del principio generale di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale di cui gode uno Stato, deve in primo luogo accertare l'esistenza di una convenzione di arbitrato valida. Tale interpretazione dell'articolo 54 della convenzione ICSID è tuttavia controversa.

(7)

   Cfr. la sentenza interlocutoria della Corte d'appello della Corte federale australiana, del 1º febbraio 2021, nella causa Kingdom of Spain v Infrastructure Services Luxembourg S.à r.l. [2021] FCAFC 3. È pendente un ricorso dinanzi all'Alta Corte australiana.

(8)

   Gli organi giurisdizionali statunitensi avevano sospeso tutte le cause pendenti dinanzi ad essi sulla base del principio della comitas gentium in attesa di una sentenza della Corte sulla questione dell'applicabilità intra-UE dell'articolo 26 dell'ECT. Dopo la sentenza nella causa Komstroy, le sospensioni vengono progressivamente revocate e si attendono le sentenze.

(9)

   Il Tribunale federale svizzero ha finora rifiutato di dichiarare nulli tre lodi arbitrali intra-UE in materia di investimenti (cfr. le sentenze del Tribunale federale svizzero del 23 febbraio 2021 sul lodo arbitrale nella causa AES Solar et al. (PV Investors) v Kingdom of Spain, causa CPA n. 2012-14, riferimento 4A 187/2020; del 7 febbraio 2020 sul lodo arbitrale G.I.H.G. Limited, Natland Group Limited, Natland Investment Group NV, and Radiance Energy Holding S.A.R.L. v Czech Republic, causa CPA n. 2013-35, riferimento 4A_80/2018; e dell'11 luglio 2015 sul lodo arbitrale EDF International S.A. v Hungary, UNCITRAL ad hoc, riferimento 4A_34/2015. Tuttavia, per motivi procedurali e poiché la Repubblica ceca e l'Ungheria non hanno invocato la sentenza Achmea, nessuna di queste sentenze affronta la questione degli effetti giuridici della sentenza Achmea nel merito.

(10)

   In alcuni procedimenti arbitrali, gli arbitri hanno persino deciso di spostare la sede al di fuori dell'UE dopo che la Commissione aveva presentato un'istanza di intervento in qualità di amicus curiae: Antaris Solar GmbH and Dr Michael Göde v Czech Republic, causa CPA n. 2014-01, lodo arbitrale del 2 maggio 2018, punto 38 (il tribunale arbitrale aveva inizialmente stabilito la propria sede a Parigi, dopo che la Repubblica ceca aveva confermato di non avere obiezioni sulla base della sentenza Achmea, ma nell'ordinanza che autorizzava la Commissione a essere sentita in qualità di amicus curiae aveva poi trasferito la propria sede a Ginevra).

(11)

   Sentenza della Corte del 3 marzo 2009, Commissione/Svezia, C-249/06, ECLI:EU:C:2009:119, punto 42; sentenza della Corte del 3 marzo 2009, Commissione/Austria, C-205/06, ECLI:EU:C:2009:118, punto 42; e, analogamente, sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Commissione/Finlandia, C-118/07, ECLI:EU:C:2009:715, punto 33. Cfr. la sentenza della Corte del 5 novembre 2022, Commissione/Belgio ("open sky"), C-471/98, ECLI:EU:C:2002:628, punti da 137 a 142.

(12)

   L'Italia si è ritirata nel 2015.

(13)

   Sentenza della Corte del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158.

(14)

Citata alla nota 3.

(15)

   Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Vent de Colère, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punto 39 e giurisprudenza ivi citata. Questo principio è consolidato anche in relazione alle decisioni degli organi giurisdizionali internazionali in generale: Access to German Minority Schools in Upper Silesia, 1931 P.C.I.J Serie A/B, n. 40, pag. 19.

(16)

   Sentenza della Corte del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C-109/20, ECLI:EU:C:2021:875.

(17)

   Sentenza nella causa C-333/19, Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), non ancora pubblicata, punto 44 e dispositivo.

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Bruxelles, 5.10.2022

COM(2022) 523 final

ALLEGATO

della

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché agli Stati membri

relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia


ACCORDO SUCCESSIVO

SULL'INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

 

LE PARTI CONTRAENTI,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

L'UNIONE EUROPEA e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,



TENENDO presenti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato EURATOM) e i principi generali del diritto dell'Unione europea e dell'EURATOM,

TENENDO presente il trattato sulla Carta dell'energia (ECT),

TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in particolare le norme codificate all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 41 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

RAMMENTANDO che, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) nella sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova/Komstroy LLC, C-741/19 (ECLI:EU:C:2021:655, punto 64, la "sentenza Komstroy"), l'ECT, nonostante il suo carattere multilaterale, è inteso a disciplinare, in realtà, relazioni bilaterali tra due Parti contraenti, in modo analogo alla disposizione di un trattato bilaterale di investimento, e che pertanto, come spiegato dall'avvocato generale della Corte nelle conclusioni del 3 marzo 2021 nella causa Komstroy (ECLI:EU:C:2021:164, punto 41), i diritti e gli obblighi derivanti dall'ECT operano solo in maniera bilaterale, tra le due Parti contraenti interessate, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 ("Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited" (Belgio/Spagna), ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35),

RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 344 TFUE e dell'articolo 193 del trattato EURATOM, gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del TUE, del TFUE e del trattato EURATOM a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai trattati stessi,

RAMMENTANDO che la Corte, nella sentenza del 30 maggio 2006, Commissione/Irlanda (Mox Plant), C-459/03 (ECLI:EU:C:2006:345, punti da 129 a 137), ha dichiarato che tale competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell'Unione e dell'EURATOM si estende all'interpretazione e all'applicazione degli accordi internazionali di cui l'Unione europea, l'EURATOM e gli Stati membri sono parti, nella misura in cui riguarda l'applicazione dell'accordo internazionale nei rapporti tra due Stati membri o tra l'Unione europea o l'EURATOM e uno Stato membro,

RAMMENTANDO che nella causa Achmea (C-284/16) la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare,

RAMMENTANDO che la Corte, nella sentenza Komstroy (punto 66), ha dichiarato che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,

RAMMENTANDO che la sentenza Komstroy dà applicazione alla sentenza della Corte del 6 marzo 2016, Achmea, C-284/16 (ECLI:EU:C:2018:158, la "sentenza Achmea"), e che nella sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C-109/20 (ECLI:EU:C:2021:875) la Corte ha respinto una richiesta volta a ottenere che gli effetti della sentenza Achmea fossero limitati nel tempo e che, di conseguenza, l'interpretazione dell'ECT nella sentenza Komstroy si applica ex tunc a partire dall'approvazione dell'ECT da parte degli Stati membri, dell'Unione europea e dell'EURATOM,

RAMMENTANDO che tale norma sull'applicazione nel tempo dell'interpretazione del diritto internazionale data dal giudice internazionale competente riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, come confermato dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel suo parere consultivo n. 40 del 15.5.1931, "Rights of minorities in Upper Silesia" (Germania/Polonia), serie A/B, n. 40, pag. 19, in cui tale Corte ha dichiarato, in relazione a una convenzione del 15 maggio 1922 tra la Germania e la Polonia relativa all'Alta Slesia, che, conformemente alle norme di diritto, l'interpretazione data dalla Corte ai termini della convenzione ha effetto retroattivo, ossia si deve ritenere che i termini della convenzione abbiano sempre avuto il significato attribuito loro da tale interpretazione,

CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti del TUE, del TFUE, del trattato EURATOM e dell'ECT secondo cui l'ECT è ed è sempre stato interamente inapplicabile nelle relazioni intra-UE,

PRESO ATTO che, a fini di maggiore chiarezza, ciò è stato specificamente confermato in relazione a una serie di disposizioni di cui all'articolo 24 dell'ECT modernizzato sulla base del progetto di testo trasmesso alle Parti contraenti per l'adozione da parte della Conferenza della Carta dell'energia del 22 novembre 2022,

CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti del TUE, del TFUE, del trattato EURATOM e dell'ECT, secondo cui una clausola come quella di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT non ha dunque potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali in passato, né può esserlo ora o in futuro,

RAMMENTANDO la posizione dell'Unione europea, dell'EURATOM e degli Stati membri durante i negoziati relativi all'ECT, nel corso dei quali l'Unione europea, l'EURATOM e gli Stati membri hanno agito come un unico soggetto di diritto internazionale pubblico, secondo cui l'ECT è interamente inapplicabile nelle relazioni intra-UE,

RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale ("Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier)", parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37) e della Corte internazionale di giustizia ("Reservations to the Convention on Genocide", parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20), il diritto di rendere un'interpretazione autentica di una norma giuridica spetta unicamente alla persona o all'organismo che ha il potere di modificarla o abrogarla, il che implica che il diritto intrinseco di interpretare un accordo internazionale spetta agli Stati che ne sono firmatari,

RAMMENTANDO che il presente accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT riguarda un accordo multilaterale che crea un insieme di relazioni bilaterali, e che il presente accordo riguarda solo le relazioni bilaterali tra gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM, e, per estensione, gli investitori di tali Parti contraenti, e che di conseguenza il presente accordo non pregiudica per le altri Parti dell'ECT il godimento dei loro diritti né l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'ECT,

RAMMENTANDO che gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM hanno comunicato alle altre Parti contraenti dell'ECT la loro intenzione di concludere il presente accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT in conformità alle norme di diritto internazionale consuetudinario codificate all'articolo 41, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e

CONSIDERANDO che l'articolo 41, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si applica a fortiori a qualsiasi accordo successivo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), relativo all'interpretazione dell'ECT,

CONSIDERANDO che i tribunali arbitrali istituiti sulla base dell'articolo 26 dell'ECT hanno dichiarato in passato e continuano per la maggiore parte a dichiarare di non essere vincolati dalle sentenze della Corte, e che hanno sostenuto, anche dopo la sentenza Komstroy, che l'articolo 26 dell'ECT si applica alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,

DEPLORANDO che tali tribunali arbitrali abbiano in tal modo violato le norme di diritto internazionale pubblico applicabili e ignorato l'intenzione chiaramente espressa dalle Parti contraenti dell'ECT interessate,

CONSIDERANDO che, per garantire che ai lodi arbitrali già pronunciati dai tribunali arbitrali in contrasto con l'intenzione delle Parti contraenti non sia data esecuzione nell'Unione europea o in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali pendenti basati sull'articolo 26 dell'ECT i tribunali arbitrali declinino la propria giurisdizione e competenza e che gli organismi di arbitrato non registrino più altri procedimenti arbitrali, ma li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a un accordo di arbitrato, è necessario ribadire, in modo esplicito e inequivocabile, l'interpretazione autentica dell'ECT mediante un accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT,

CONSIDERANDO che in tal modo gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM danno attuazione alla sentenza Komstroy, in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'UE e dell'EURATOM, e creano certezza del diritto per quanto riguarda l'inopponibilità dei lodi esistenti, l'obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale pendente e l'obbligo per le istituzioni di arbitrato di non registrare più alcuna causa futura, nonché l'obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale è privo di base giuridica,

INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono l'Unione europea, l'EURATOM o i suoi Stati membri in qualità di parti di controversie intra-UE basate sull'articolo 26 dell'ECT nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o altri regolamenti arbitrali, compresi la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (SCC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc,

INVITANDO il segretariato dell'ICSID e il segretariato dell'SCC a non registrare alcun nuovo procedimento arbitrale intra-UE basato sull'ECT, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione ICSID e dall'articolo 12 del regolamento arbitrale dell'SCC,

RAMMENTANDO che, nel momento in cui esercitano una delle libertà fondamentali, quali la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali libertà e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare i principi di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte del 30 aprile 2014, Pfleger, C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una libertà fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano altresì i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte del 14 giugno 2017, Online Games Handels, C-685/15, ECLI:EU:C:2017:452, punti 55 e 56),

RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire nei rispettivi territori i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare gli Stati membri devono garantire che i propri organi giurisdizionali, nel senso definito dal diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti da 31 a 37),

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1)    "trattato sulla Carta dell'energia": il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24), "ECT"), approvato a nome delle Comunità europee dalla decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1), nella sua forma originale e come successivamente modificato;

2)    "relazioni intra-UE": le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'EURATOM o tra uno Stato membro, da un lato, e l'Unione europea o l'EURATOM, dall'altro;

3)    "Procedimento Arbitrale": qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale a norma dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia volto a risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea, da un lato, e un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unione europea o l'EURATOM, dall'altro;

4)    "Clausola Compromissoria": la clausola compromissoria investitore-Stato di cui all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI CHE CONFERMANO L'INAPPLICABILITÀ DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA ALL'INTERNO DELL'UNIONE

ARTICOLO 2

Costante inapplicabilità del trattato sulla Carta dell'energia

1.    A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano che l'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE.

2.    A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano in particolare che, conformemente al paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 3, dell'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE. Di conseguenza tale disposizione non può aver prodotto alcun effetto giuridico intra-UE nei casi di recesso di uno Stato membro dall'ECT in data anteriore al presente accordo, né produrrà alcun effetto giuridico intra-UE nel caso in cui uno Stato membro receda dall'ECT in data posteriore al presente accordo.

ARTICOLO 3

Disposizioni comuni

A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano in particolare che, conformemente all'articolo 2, l'articolo 26 dell'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE. Di conseguenza l'articolo 26 dell'ECT non ha mai potuto né può fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali riguardanti le relazioni intra-UE.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIONI AVVIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELL'ECT

ARTICOLO 4

Procedimento Arbitrale Concluso

1.Fatto salvo l'articolo 2, il presente accordo lascia impregiudicati i Procedimenti Arbitrali conclusisi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purché:

a)    al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non fosse pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure

b)    il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Tali procedimenti ("Procedimenti Arbitrali Conclusi") non possono essere riaperti.

2.    Il presente accordo non pregiudica la composizione amichevole di una controversia soggetta a Procedimento Arbitrale promosso prima del 6 marzo 2018.

ARTICOLO 5

Obblighi delle Parti contraenti in relazione ai Procedimenti Arbitrali pendenti 

Le Parti contraenti che siano parti di un Procedimento Arbitrale diverso da un Procedimento Arbitrale Concluso a norma dell'articolo [6]:

a)    informano i tribunali arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato, delle conseguenze giuridiche derivanti dalle sentenze Achmea e Komstroy; e

b)    qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza dell'articolo 26 dell'ECT, chiedono all'organo giurisdizionale nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 6

Depositario

1.    Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.    Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle Parti contraenti:

a)    l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 11;

b)    il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 9;

c)    la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

d)    la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna Parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

3.    Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne notifica al Segretariato della Carta dell'energia l'adozione e l'entrata in vigore.

[Ove applicabile] ARTICOLO 7

Allegati

L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 8

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

ARTICOLO 9

Ratifica, approvazione o accettazione

Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

Le Parti contraenti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

2.    Per ciascuna Parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui tale Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 11

Applicazione provvisoria

1.    Le Parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le Parti contraenti notificano la decisione al depositario.

2.    Qualora due Parti contraenti abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, le disposizioni del presente accordo si applicano nelle relazioni tra tali Parti 30 giorni di calendario dopo la data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

ARTICOLO 12

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.

Fatto a Bruxelles, il ……………………..

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