COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.10.2022
COM(2022) 523 final
ALLEGATO
della
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché agli Stati membri
relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia
ACCORDO SUCCESSIVO
SULL'INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA
LE PARTI CONTRAENTI,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
L'UNIONE EUROPEA e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
TENENDO presenti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato EURATOM) e i principi generali del diritto dell'Unione europea e dell'EURATOM,
TENENDO presente il trattato sulla Carta dell'energia (ECT),
TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in particolare le norme codificate all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 41 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,
RAMMENTANDO che, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) nella sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova/Komstroy LLC, C-741/19 (ECLI:EU:C:2021:655, punto 64, la "sentenza Komstroy"), l'ECT, nonostante il suo carattere multilaterale, è inteso a disciplinare, in realtà, relazioni bilaterali tra due Parti contraenti, in modo analogo alla disposizione di un trattato bilaterale di investimento, e che pertanto, come spiegato dall'avvocato generale della Corte nelle conclusioni del 3 marzo 2021 nella causa Komstroy (ECLI:EU:C:2021:164, punto 41), i diritti e gli obblighi derivanti dall'ECT operano solo in maniera bilaterale, tra le due Parti contraenti interessate, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 ("Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited" (Belgio/Spagna), ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35),
RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 344 TFUE e dell'articolo 193 del trattato EURATOM, gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del TUE, del TFUE e del trattato EURATOM a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai trattati stessi,
RAMMENTANDO che la Corte, nella sentenza del 30 maggio 2006, Commissione/Irlanda (Mox Plant), C-459/03 (ECLI:EU:C:2006:345, punti da 129 a 137), ha dichiarato che tale competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell'Unione e dell'EURATOM si estende all'interpretazione e all'applicazione degli accordi internazionali di cui l'Unione europea, l'EURATOM e gli Stati membri sono parti, nella misura in cui riguarda l'applicazione dell'accordo internazionale nei rapporti tra due Stati membri o tra l'Unione europea o l'EURATOM e uno Stato membro,
RAMMENTANDO che nella causa Achmea (C-284/16) la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare,
RAMMENTANDO che la Corte, nella sentenza Komstroy (punto 66), ha dichiarato che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,
RAMMENTANDO che la sentenza Komstroy dà applicazione alla sentenza della Corte del 6 marzo 2016, Achmea, C-284/16 (ECLI:EU:C:2018:158, la "sentenza Achmea"), e che nella sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C-109/20 (ECLI:EU:C:2021:875) la Corte ha respinto una richiesta volta a ottenere che gli effetti della sentenza Achmea fossero limitati nel tempo e che, di conseguenza, l'interpretazione dell'ECT nella sentenza Komstroy si applica ex tunc a partire dall'approvazione dell'ECT da parte degli Stati membri, dell'Unione europea e dell'EURATOM,
RAMMENTANDO che tale norma sull'applicazione nel tempo dell'interpretazione del diritto internazionale data dal giudice internazionale competente riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, come confermato dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel suo parere consultivo n. 40 del 15.5.1931, "Rights of minorities in Upper Silesia" (Germania/Polonia), serie A/B, n. 40, pag. 19, in cui tale Corte ha dichiarato, in relazione a una convenzione del 15 maggio 1922 tra la Germania e la Polonia relativa all'Alta Slesia, che, conformemente alle norme di diritto, l'interpretazione data dalla Corte ai termini della convenzione ha effetto retroattivo, ossia si deve ritenere che i termini della convenzione abbiano sempre avuto il significato attribuito loro da tale interpretazione,
CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti del TUE, del TFUE, del trattato EURATOM e dell'ECT secondo cui l'ECT è ed è sempre stato interamente inapplicabile nelle relazioni intra-UE,
PRESO ATTO che, a fini di maggiore chiarezza, ciò è stato specificamente confermato in relazione a una serie di disposizioni di cui all'articolo 24 dell'ECT modernizzato sulla base del progetto di testo trasmesso alle Parti contraenti per l'adozione da parte della Conferenza della Carta dell'energia del 22 novembre 2022,
CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti del TUE, del TFUE, del trattato EURATOM e dell'ECT, secondo cui una clausola come quella di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT non ha dunque potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali in passato, né può esserlo ora o in futuro,
RAMMENTANDO la posizione dell'Unione europea, dell'EURATOM e degli Stati membri durante i negoziati relativi all'ECT, nel corso dei quali l'Unione europea, l'EURATOM e gli Stati membri hanno agito come un unico soggetto di diritto internazionale pubblico, secondo cui l'ECT è interamente inapplicabile nelle relazioni intra-UE,
RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale ("Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier)", parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37) e della Corte internazionale di giustizia ("Reservations to the Convention on Genocide", parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20), il diritto di rendere un'interpretazione autentica di una norma giuridica spetta unicamente alla persona o all'organismo che ha il potere di modificarla o abrogarla, il che implica che il diritto intrinseco di interpretare un accordo internazionale spetta agli Stati che ne sono firmatari,
RAMMENTANDO che il presente accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT riguarda un accordo multilaterale che crea un insieme di relazioni bilaterali, e che il presente accordo riguarda solo le relazioni bilaterali tra gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM, e, per estensione, gli investitori di tali Parti contraenti, e che di conseguenza il presente accordo non pregiudica per le altri Parti dell'ECT il godimento dei loro diritti né l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'ECT,
RAMMENTANDO che gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM hanno comunicato alle altre Parti contraenti dell'ECT la loro intenzione di concludere il presente accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT in conformità alle norme di diritto internazionale consuetudinario codificate all'articolo 41, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e
CONSIDERANDO che l'articolo 41, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si applica a fortiori a qualsiasi accordo successivo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), relativo all'interpretazione dell'ECT,
CONSIDERANDO che i tribunali arbitrali istituiti sulla base dell'articolo 26 dell'ECT hanno dichiarato in passato e continuano per la maggiore parte a dichiarare di non essere vincolati dalle sentenze della Corte, e che hanno sostenuto, anche dopo la sentenza Komstroy, che l'articolo 26 dell'ECT si applica alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,
DEPLORANDO che tali tribunali arbitrali abbiano in tal modo violato le norme di diritto internazionale pubblico applicabili e ignorato l'intenzione chiaramente espressa dalle Parti contraenti dell'ECT interessate,
CONSIDERANDO che, per garantire che ai lodi arbitrali già pronunciati dai tribunali arbitrali in contrasto con l'intenzione delle Parti contraenti non sia data esecuzione nell'Unione europea o in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali pendenti basati sull'articolo 26 dell'ECT i tribunali arbitrali declinino la propria giurisdizione e competenza e che gli organismi di arbitrato non registrino più altri procedimenti arbitrali, ma li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a un accordo di arbitrato, è necessario ribadire, in modo esplicito e inequivocabile, l'interpretazione autentica dell'ECT mediante un accordo successivo sull'interpretazione dell'ECT,
CONSIDERANDO che in tal modo gli Stati membri, l'Unione europea e l'EURATOM danno attuazione alla sentenza Komstroy, in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'UE e dell'EURATOM, e creano certezza del diritto per quanto riguarda l'inopponibilità dei lodi esistenti, l'obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale pendente e l'obbligo per le istituzioni di arbitrato di non registrare più alcuna causa futura, nonché l'obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale è privo di base giuridica,
INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono l'Unione europea, l'EURATOM o i suoi Stati membri in qualità di parti di controversie intra-UE basate sull'articolo 26 dell'ECT nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o altri regolamenti arbitrali, compresi la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (SCC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc,
INVITANDO il segretariato dell'ICSID e il segretariato dell'SCC a non registrare alcun nuovo procedimento arbitrale intra-UE basato sull'ECT, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione ICSID e dall'articolo 12 del regolamento arbitrale dell'SCC,
RAMMENTANDO che, nel momento in cui esercitano una delle libertà fondamentali, quali la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali libertà e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare i principi di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte del 30 aprile 2014, Pfleger, C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una libertà fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano altresì i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte del 14 giugno 2017, Online Games Handels, C-685/15, ECLI:EU:C:2017:452, punti 55 e 56),
RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire nei rispettivi territori i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare gli Stati membri devono garantire che i propri organi giurisdizionali, nel senso definito dal diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti da 31 a 37),
TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,
CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1)
"trattato sulla Carta dell'energia": il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24), "ECT"), approvato a nome delle Comunità europee dalla decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1), nella sua forma originale e come successivamente modificato;
2)
"relazioni intra-UE": le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'EURATOM o tra uno Stato membro, da un lato, e l'Unione europea o l'EURATOM, dall'altro;
3)
"Procedimento Arbitrale": qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale a norma dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia volto a risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea, da un lato, e un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unione europea o l'EURATOM, dall'altro;
4)
"Clausola Compromissoria": la clausola compromissoria investitore-Stato di cui all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI CHE CONFERMANO L'INAPPLICABILITÀ DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA ALL'INTERNO DELL'UNIONE
ARTICOLO 2
Costante inapplicabilità del trattato sulla Carta dell'energia
1.
A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano che l'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE.
2.
A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano in particolare che, conformemente al paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 3, dell'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE. Di conseguenza tale disposizione non può aver prodotto alcun effetto giuridico intra-UE nei casi di recesso di uno Stato membro dall'ECT in data anteriore al presente accordo, né produrrà alcun effetto giuridico intra-UE nel caso in cui uno Stato membro receda dall'ECT in data posteriore al presente accordo.
ARTICOLO 3
Disposizioni comuni
A fini di maggiore chiarezza, le Parti contraenti confermano in particolare che, conformemente all'articolo 2, l'articolo 26 dell'ECT non si è mai applicato né si applica alle relazioni intra-UE. Di conseguenza l'articolo 26 dell'ECT non ha mai potuto né può fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali riguardanti le relazioni intra-UE.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIONI AVVIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELL'ECT
ARTICOLO 4
Procedimento Arbitrale Concluso
1.Fatto salvo l'articolo 2, il presente accordo lascia impregiudicati i Procedimenti Arbitrali conclusisi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purché:
a)
al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non fosse pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure
b)
il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
Tali procedimenti ("Procedimenti Arbitrali Conclusi") non possono essere riaperti.
2.
Il presente accordo non pregiudica la composizione amichevole di una controversia soggetta a Procedimento Arbitrale promosso prima del 6 marzo 2018.
ARTICOLO 5
Obblighi delle Parti contraenti in relazione ai Procedimenti Arbitrali pendenti
Le Parti contraenti che siano parti di un Procedimento Arbitrale diverso da un Procedimento Arbitrale Concluso a norma dell'articolo [6]:
a)
informano i tribunali arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato, delle conseguenze giuridiche derivanti dalle sentenze Achmea e Komstroy; e
b)
qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza dell'articolo 26 dell'ECT, chiedono all'organo giurisdizionale nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 6
Depositario
1.
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
2.
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle Parti contraenti:
a)
l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 11;
b)
il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 9;
c)
la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
d)
la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna Parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.
3.
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne notifica al Segretariato della Carta dell'energia l'adozione e l'entrata in vigore.
[Ove applicabile] ARTICOLO 7
Allegati
L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 8
Riserve
Non sono ammesse riserve al presente accordo.
ARTICOLO 9
Ratifica, approvazione o accettazione
Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.
Le Parti contraenti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1.
Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
2.
Per ciascuna Parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui tale Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
ARTICOLO 11
Applicazione provvisoria
1.
Le Parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le Parti contraenti notificano la decisione al depositario.
2.
Qualora due Parti contraenti abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, le disposizioni del presente accordo si applicano nelle relazioni tra tali Parti 30 giorni di calendario dopo la data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.
ARTICOLO 12
Testi autentici
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.
Fatto a Bruxelles, il ……………………..