EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0249

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell’Unione

COM/2022/249 final

Bruxelles, 25.5.2022

COM(2022) 249 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO





















Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell’Unione


1.INTRODUZIONE

1.1.Diritto dell'Unione in materia di misure restrittive

Le misure restrittive costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quale previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tali obiettivi includono la salvaguardia dei valori dell'Unione, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

Al fine di preservare tali valori, l'Unione può imporre misure restrittive nei confronti di paesi terzi, entità o individui. Tali misure includono provvedimenti individuali mirati, ossia il congelamento dei beni e le restrizioni alle ammissioni (divieti di viaggio), e misure settoriali, ossia embarghi sulle armi o misure economiche e finanziarie (ad esempio, restrizioni all'importazione e all'esportazione, o restrizioni alla prestazione di determinati servizi, come i servizi bancari) 1 . Nell'Unione sono attualmente in vigore oltre 40 diversi regimi di misure restrittive e il loro uso si è recentemente intensificato. Alcuni di questi regimi attuano misure restrittive stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in alcuni casi impongono restrizioni aggiuntive; altri sono adottati autonomamente dall'Unione. Oltre ai regimi riguardanti situazioni specifiche per paese, l'Unione ha adottato anche regimi orizzontali, diretti a contrastare la proliferazione e l'uso di armi chimiche, gli attacchi informatici, le violazioni dei diritti umani e il terrorismo 2 .

Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali è fondamentale nell'attuale contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'Unione ha messo in atto una serie di misure restrittive nei confronti di persone e società russe e bielorusse, come pure misure settoriali, alcune delle quali risalgono al 2014. In questo contesto, al fine di migliorare il coordinamento a livello dell'Unione nell'applicazione di tali misure restrittive, la Commissione ha istituito la task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro) alla quale partecipano i servizi della Commissione, rappresentanti degli Stati membri e agenzie dell'Unione quali Eurojust ed Europol 3 . Oltre a garantire il coordinamento tra gli Stati membri, la task force esamina l'interazione tra misure restrittive e misure di diritto penale.

1.2.Necessità di rafforzare l'applicazione delle misure restrittive mediante il diritto penale

L'attuazione e l'applicazione delle misure restrittive sono principalmente di competenza degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri devono valutare se si sia verificata una violazione del regolamento del Consiglio pertinente e devono adottare misure adeguate. A tale riguardo, i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contengono sistematicamente una disposizione che impone agli Stati membri di adottare norme nazionali che prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento pertinente 4 . Tali regolamenti contengono, generalmente:

·le misure restrittive;

·la clausola antielusione, che vieta la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività dirette ad eludere le misure restrittive di cui trattasi 5 ; e

·altri obblighi, in particolare quello di riferire in merito alle misure adottate per attuare le misure restrittive (ad esempio, comunicare alle autorità l'importo dei beni oggetto di congelamento).

In assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, i sistemi nazionali differiscono in modo significativo per quanto concerne la configurazione come reato della violazione del diritto dell'Unione in materia di misure restrittive ("misure restrittive dell'Unione"). In 12 Stati membri, la violazione delle misure restrittive dell'Unione costituisce sempre un reato. In 13 Stati membri, la violazione delle misure restrittive dell'Unione può costituire un illecito amministrativo o penale 6 . I criteri in base ai quali la condotta rientra nell'una o nell'altra fattispecie dipendono, di regola, dalla gravità determinata in termini qualitativi (dolo, negligenza grave) o quantitativi (danno) 7 , ma sono diversi in ogni Stato membro. In due Stati membri, l'illecito specifico di violazione delle misure restrittive dell'Unione può attualmente condurre soltanto a sanzioni amministrative 8 .

Anche i sistemi sanzionatori differiscono in modo sostanziale nei vari Stati membri. Per quanto riguarda le pene detentive, in 14 Stati membri la durata massima della reclusione è compresa tra i due e i cinque anni. In otto Stati membri sono previste pene massime tra gli otto e i 12 anni 9 . La sanzione massima irrogabile per la violazione di misure restrittive dell'Unione (tanto in forma di reato quanto di illecito amministrativo) varia notevolmente nei vari Stati membri, collocandosi tra 1 200 EUR e 500 000 EUR 10 .

14 Stati membri prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche per la violazione di misure restrittive dell'Unione 11 . Inoltre, 12 Stati membri prevedono sanzioni amministrative, segnatamente di carattere pecuniario, che possono essere irrogate nei confronti di persone giuridiche quando i loro dipendenti o dirigenti violano misure restrittive. Le sanzioni pecuniarie massime per le persone giuridiche vanno da 133 000 EUR a 37,5 milioni di EUR 12 .

La Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno proposto di rafforzare le disposizioni sulle sanzioni contenute nei regolamenti 833/2014 e 269/2014 del Consiglio nel quadro del sesto pacchetto di misure restrittive in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Le disposizioni modificate dovrebbero obbligare gli Stati membri a prevedere norme sanzionatorie, ivi comprese, se del caso, sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni di tali regolamenti. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano attuate e applicate correttamente. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono inoltre prevedere misure adeguate per la confisca dei proventi di tali violazioni. Le misure restrittive sono adottate sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE. Sebbene le disposizioni dei due articoli costituiscano la base giuridica per obbligare gli Stati membri a prevedere sanzioni, anche penali, esse non possono essere utilizzate per definire i tipi e i livelli esatti delle sanzioni penali. Gli effetti limitati dell'imposizione agli Stati membri dell'obbligo di prevedere sanzioni penali, senza ravvicinare le definizioni e le sanzioni penali mediante una direttiva basata sull'articolo 83 TFUE, fanno sì che gli Stati membri non dispongano ancora di un approccio armonizzato alle misure di confisca connesse alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, e che le misure di congelamento, gestione e confisca previste dall'attuale e futuro acquis dell'Unione in materia di recupero e confisca dei beni non si applichino alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Anche se in diversi Stati membri la violazione delle misure restrittive dell'Unione è già punita penalmente, le differenze tra Stati membri possono condurre a un approccio frammentario in casi transfrontalieri.

In questo contesto, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sull'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE 13 . L'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE consentirebbe alla Commissione, in una seconda fase, di proporre immediatamente una direttiva, secondo la procedura legislativa ordinaria, per ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni penali. Siffatto ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione completerebbe la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, anch'essa adottata dalla Commissione in data odierna, sul recupero e la confisca dei beni 14 . Questa proposta rafforza in modo significativo l'attuale quadro dell'UE in materia di recupero dei beni, composto dalla direttiva sulla confisca e dalla decisione del Consiglio sugli uffici per il recupero dei beni 15 .

La proposta di direttiva sul recupero e la confisca dei beni contribuisce all'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione in due modi. In primo luogo, essa impone agli Stati membri di avviare indagini per il reperimento e l'identificazione di beni, ove necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine su reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, e di estendere il mandato degli uffici per il recupero dei beni al fine di reperire e identificare rapidamente i beni di persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dell'UE e di congelarli con urgenza, ogniqualvolta ciò sia necessario per impedire che escano dalla giurisdizione. In secondo luogo, rendendo applicabili le norme rafforzate sul recupero e la confisca dei beni applicabili al reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione, la proposta permetterebbe di reperire, congelare, gestire e confiscare i proventi di tale reato in modo efficace, in attesa di ravvicinare le definizioni e le sanzioni penali relative al reato stesso.

Come spiegato più dettagliatamente nella proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE 16 , sono soddisfatti i criteri previsti all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE per l'aggiunta di una nuova sfera di criminalità, che concernono la dimensione transnazionale di tale sfera di criminalità (carattere, implicazioni, particolare necessità di combattere i reati su basi comuni).

Infatti la violazione delle misure restrittive dell'Unione dovrebbe essere qualificata come sfera di criminalità ed è già classificata come tale dalla maggioranza degli Stati membri 17 , ma non è ancora inclusa nell'attuale elenco di reati dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, si tratta di una sfera di criminalità particolarmente grave, poiché può perpetuare minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, minare il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo e provocare notevoli danni economici, sociali e ambientali.

Inoltre, la violazione delle misure restrittive dell'Unione ha una chiara e talora intrinseca dimensione transfrontaliera, che esige una risposta transfrontaliera uniforme a livello dell'UE e globale. Non soltanto questi reati sono commessi, di regola, da persone fisiche e giuridiche che operano su scala mondiale, ma in alcuni casi le misure restrittive dell'Unione vietano persino le operazioni transfrontaliere (ad esempio, le restrizioni ai servizi bancari).

Inoltre, il fatto che gli Stati membri prevedano definizioni e sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive dell'Unione nell'ambito del loro diritto amministrativo e/o penale suggerisce che la stessa condotta potrebbe essere punita con sanzioni e livelli di applicazione diversi. Ciò crea un rischio di scelta opportunistica del foro da parte di individui e imprese e, in generale, mina la credibilità degli obiettivi dell'Unione concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e il sostegno dei valori comuni dell'Unione. Pertanto è particolarmente necessaria un'azione comune a livello dell'Unione per affrontare la violazione delle misure restrittive dell'Unione attraverso il diritto penale. L'Unione potrebbe anche promuovere una parità di condizioni a livello mondiale a tale riguardo.

Infine, le differenti definizioni e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione nel diritto amministrativo e/o penale degli Stati membri rappresentano un ostacolo all'applicazione coerente della politica dell'Unione in materia di misure restrittive.

In considerazione della necessità urgente di chiamare a rendere conto delle loro azioni le persone fisiche e giuridiche responsabili della violazione delle misure restrittive dell'Unione, l'allegato della presente comunicazione delinea già i principali elementi che potrebbe contenere una futura direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Ciò faciliterà un rapido impegno con il Parlamento europeo e il Consiglio su tale questione.

(1)

   Le misure restrittive sono adottate dal Consiglio. Innanzitutto il Consiglio adotta una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE. Le misure previste nella decisione del Consiglio sono attuate a livello dell'Unione o nazionale. Secondo la prassi corrente, misure quali embarghi sulle armi o restrizioni all'ammissione sono attuate direttamente dagli Stati membri, i quali sono giuridicamente vincolati ad agire in conformità delle decisioni PESC del Consiglio. Altre misure che prevedono l'interruzione o la riduzione totale o parziale delle relazioni economiche con un paese terzo o misure individuali che dispongono il congelamento di fondi e risorse economiche e ne vietano la messa a disposizione sono attuate mediante un regolamento proposto congiuntamente dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione e adottato dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entrambi i tipi di atti possono contenere disposizioni antielusione.

(2)

   Per una panoramica, cfr. la mappa delle sanzioni dell'UE, disponibile all'indirizzo https://www.sanctionsmap.eu/#/main .

(3)

   "Esecuzione delle sanzioni contro oligarchi ed entità russi e bielorussi iscritti nella lista nera: la task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro) della Commissione intensifica la collaborazione con i partner internazionali", comunicato stampa della Commissione europea del 17 marzo 2022, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1828 (in DE, EN, FR, RU); "'Task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro): quasi 30 miliardi di euro di beni patrimoniali di oligarchi ed entità russi e bielorussi congelati finora dall'UE", comunicato stampa della Commissione europea dell'8 aprile 2022, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2373 (in DE, EN, FR, RU).

(4)

   Si veda ad esempio l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, testo consolidato disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0833-20220413 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .

(5)

     Si veda ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. Si osservi che questa clausola è applicabile anche nel caso in cui le misure restrittive non siano state violate: è sufficiente la partecipazione a programmi concepiti a tal fine.

(6)

   Rete sul genocidio, L'azione penale nel caso di violazioni delle sanzioni (misure restrittive) nei sistemi giudiziari nazionali: un'analisi comparativa, 2021, allegato, disponibile all'indirizzo      https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide_network_report_on_prosecution_of_sanctions_restrictive_measures_violations_23_11_2021.pdf (solo EN). In vista di una presentazione al gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale (COPEN), la relazione è stata pubblicata anche nel documento del Consiglio 7274/22 del 16 marzo 2022.

(7)

   Rete sul genocidio, L'azione penale nel caso di violazioni delle sanzioni (misure restrittive) nei sistemi giudiziari nazionali: un'analisi comparativa, 2021, sezione 5.1., pag. 22 (solo EN).

(8)

   Idem.

(9)

   Idem, sezione 5.2., pag. 23.

(10)

       Idem, sezione 5.3., pag. 24.

(11)

   Idem, sulla base della relazione della Rete sul genocidio e di ulteriori indagini della Commissione.

(12)

       Idem.

(13)

   Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, COM (2022) 247 del 25.5.2022.

(14)

     Commissione europea, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni, COM (2002) 245 del 25.5.2022.

(15)

   Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39; decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(16)

     Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(17)

     Cfr. la panoramica fornita dalla Rete sul genocidio, L'azione penale nel caso di violazioni delle sanzioni (misure restrittive) nei sistemi giudiziari nazionali: un'analisi comparativa, 2021.

Top

Bruxelles, 25.5.2022

COM(2022) 249 final

ALLEGATO

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione


1.1. INTRODUZIONE

L'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consentirebbe alla Commissione di proporre una direttiva, secondo la procedura legislativa ordinaria, per ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni penali.

Tale proposta della Commissione dovrebbe rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplinano tutte le azioni dell'UE 1 . Essa dovrebbe inoltre conformarsi a principi del "Legiferare meglio" 2 . La proposta dovrebbe altresì tenere conto delle specificità del diritto penale 3 . In particolare, il ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni penali dovrebbe tenere in considerazione le differenze tra i sistemi di giustizia penale degli Stati membri, anche per quanto concerne le sanzioni.

Inoltre la futura direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e i principi stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) 4 . In particolare, sarebbe necessario garantire la conformità delle disposizioni della direttiva ai diritti di libertà e sicurezza, alla protezione dei dati di carattere personale, al diritto di proprietà, al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa, ai principi di legalità, ivi compresi il principio di irretroattività delle sanzioni penali e di proporzionalità dei reati e delle pene, nonché il principio ne bis in idem.

La futura direttiva dovrebbe disciplinare una serie di questioni di diritto penale che sono consuete nelle direttive dell'Unione basate sull'articolo 83 TFUE. Di seguito è riportato un elenco illustrativo delle disposizioni che potrebbero essere incluse nella futura proposta legislativa.

1.2. Ambito di applicazione

La prima disposizione dovrebbe definire lo scopo e l'ambito di applicazione della direttiva e in particolare chiarire che essa si applica alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tali misure restrittive sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215 TFUE e comprendono misure individuali mirate, ossia il congelamento dei beni, il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche e restrizioni alle ammissioni (divieti di viaggio), come pure misure restrittive settoriali, ossia embarghi sulle armi o misure economiche e finanziarie (ad esempio restrizioni all'importazione e all'esportazione, restrizioni alla prestazione di determinati servizi, come i servizi bancari).

1.3. Definizioni

Questo articolo della direttiva dovrebbe contenere tutte le definizioni pertinenti, compresi, se del caso, riferimenti incrociati alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio sulle misure restrittive. Tali definizioni dovrebbero includere, tra l'altro, i termini "misure restrittive", "entità designata" e "persona designata". Un esempio pertinente di misura di diritto penale che contempla l'uso di simili riferimenti incrociati nella disposizione sulle definizioni è la direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) 5 .

1.4. Reati, compresi istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Gli articoli sui reati che la direttiva dovrebbe ravvicinare dovrebbero includere definizioni precise di vari reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, quali:

·messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse economiche a una persona/entità designata o a suo vantaggio;

·omesso congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti a una persona/entità designata o da essa posseduti, detenuti o controllati;

·esercizio di attività finanziarie vietate, quale la concessione di prestiti o crediti vietati;

·esercizio di attività commerciali o di altro tipo vietate, quali l'importazione o l'esportazione di beni e tecnologie oggetto di divieti di commercio o la fornitura di servizi vietati;

·violazione delle condizioni applicabili alle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti;

·mancato rispetto di qualsiasi obbligo di fornire informazioni alle autorità, quale l'obbligo di dichiarare qualsiasi bene appartenente a una persona/entità designata; o da essa posseduto, detenuto o controllato;

·azioni o attività dirette a eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive, consapevolmente e intenzionalmente, anche mediante la partecipazione a programmi intesi a occultare i beni o il coinvolgimento di persone/entità designate, aiutando i soggetti sottoposti a misure restrittive ad eluderne gli effetti o fornendo informazioni fuorvianti alle autorità;

·mancata segnalazione di una violazione delle misure restrittive o di attività dirette ad eluderle, in violazione di uno specifico obbligo di segnalazione.

I reati da ravvicinare, salvo diversamente previsto, dovrebbero prevedere l'intenzionalità o almeno la negligenza grave, basata sulla consapevolezza che la condotta riguarda persone, entità, attività o beni soggetti a misure restrittive o sull'ignoranza delle misure restrittive o dei relativi divieti giuridici (cecità volontaria).

La direttiva dovrebbe includere anche reati connessi, come il riciclaggio. Per quanto riguarda quest'ultimo, una disposizione dovrebbe obbligare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che il reato di riciclaggio, quale descritto nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673 6 , si applichi ai proventi dei reati contemplati dalla direttiva.

La direttiva dovrebbe inoltre contenere una disposizione che obblighi gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui alla direttiva, come pure il tentativo di commetterli, siano punibili come reato 7 .

1.5. Sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche

I regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE contengono sistematicamente una disposizione che impone agli Stati membri di adottare norme nazionali che prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento pertinente 8 . Poiché quest'obbligo lascia lacune significative tra i livelli e i tipi di sanzioni, la futura direttiva dovrebbe contenere un articolo sulle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Tali sanzioni dovrebbero essere applicabili a tutti i reati menzionati nella precedente sezione 1.4 e gli Stati membri dovrebbero essere parimenti tenuti ad applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e a stabilire l'entità minima delle sanzioni penali massime, comprese le sanzioni pecuniarie per le persone fisiche. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla notevole gravità dei reati 9 .

Inoltre, la direttiva dovrebbe includere una disposizione sulla responsabilità delle persone giuridiche. Tale disposizione dovrebbe applicarsi a tutti i reati menzionati nella precedente sezione 1.4. Conformemente a tale disposizione, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni e responsabilità delle persone giuridiche:

(I)per tutti i reati indicati nella sezione 1.4. commessi a loro vantaggio da soggetti che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica; o

(II)per l'omessa sorveglianza o controllo da parte di soggetti che detengano una posizione preminente che abbia reso possibile la commissione di uno dei reati sopra menzionati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla loro autorità 10 .

La direttiva dovrebbe ravvicinare anche le sanzioni applicabili alle persone giuridiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che una persona giuridica ritenuta responsabile a norma delle disposizioni pertinenti di cui alla sezione 1.4. sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tra le quali:

·sanzioni pecuniarie penali e non penali;

·l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

·l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

·il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

·l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

·provvedimenti giudiziari di liquidazione; e

·la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato 11 .

Inoltre, la direttiva potrebbe stabilire che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche che traggono vantaggio dalla commissione, da parte di altri, di reati in violazione delle misure restrittive dell'Unione siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore a una certa percentuale del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

La responsabilità delle persone giuridiche non dovrebbe escludere la possibilità di avviare procedimenti penali a carico delle persone fisiche autrici dei reati di cui alla sezione 1.4. 

1.6. Circostanze aggravanti e attenuanti

La direttiva dovrebbe contenere anche un articolo che stabilisca le circostanze aggravanti di cui tenere conto nell'applicazione delle sanzioni per i reati di cui alla precedente sezione 1.4. Tali circostanze aggravanti potrebbero includere:

·le gravi conseguenze della violazione in considerazione delle finalità delle misure restrittive;

·l'elevato valore dei fondi, delle risorse economiche, dei beni o della tecnologia in questione;

·il fatto che il reato sia stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

·il fatto che il reato sia stato commesso nell'ambito di un'attività professionale privata, anche in violazione dei propri doveri professionali;

·il fatto che il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI 12 ;

·il fatto che il reato abbia comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

·il fatto che l'autore del reato abbia commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto dell'Unione in materia di misure restrittive;

·il fatto che l'autore del reato abbia ostacolato attivamente le attività di indagine o abbia minacciato o influenzato testimoni; e

·il fatto che il reato abbia generato o si prevedeva generasse benefici finanziari sostanziali (il concetto di benefici finanziari sostanziali dovrebbe essere ulteriormente precisato in un considerando).

La direttiva dovrebbe parimenti contenere un articolo che preveda le circostanze attenuanti di cui tenere conto nell'applicazione delle sanzioni per i reati di cui alla precedente sezione 1.4. In particolare, conformemente a tale articolo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che, in relazione ai reati summenzionati, taluni fatti siano considerati una circostanza attenuante. Sarebbero da considerare circostanze attenuanti, ad esempio, il fatto che l'autore del reato abbia fornito alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o a consegnare alla giustizia gli altri autori del reato o a reperire prove.

1.7. Norme sulla giurisdizione

La direttiva dovrebbe includere anche una disposizione concernente le norme sulla giurisdizione. In particolare, secondo l'esempio dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF), uno Stato membro dovrebbe stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui alla sezione 1.4. qualora il reato sia stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio o qualora l'autore del reato sia un proprio cittadino. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione qualora decidano di estendere la loro giurisdizione ai reati commessi:

(I)da un soggetto che risieda abitualmente nel loro territorio;

(II)a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel loro territorio; o

(III)da un loro funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali.

Nei casi in cui l'autore del reato sia un loro cittadino, gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di subordinare l'esercizio della propria giurisdizione alla condizione che l'azione penale sia avviata solo a seguito di una delle seguenti situazioni:

(I)vi sia querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato; o

(II)la denuncia provenga dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

I regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE includono sistematicamente la seguente clausola sulla giurisdizione:

"Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità registrata o costituita od organismo registrato o costituito conformemente al diritto di uno Stato membro e si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione".

Anche la direttiva dovrebbe contenere tale clausola. In particolare, in applicazione della lettera e) di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero estendere la loro giurisdizione penale a persone di paesi terzi al di fuori del territorio dell'UE, nella misura in cui la loro attività abbia un legame con l'UE (che potrebbe, per estensione, riguardare anche il loro patrimonio).

1.8. Termini di prescrizione

La direttiva dovrebbe includere una disposizione applicabile a tutti i reati menzionati nella precedente sezione 1.4, che imponga di stabilire un termine minimo di prescrizione e una disposizione sul termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni a seguito di una condanna definitiva. Un esempio pertinente è rinvenibile nell'articolo 12 della direttiva PIF. A norma di tale articolo, gli Stati membri sono tenuti a:

(I)stabilire termini di prescrizione che prevedano un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione dei reati di cui alla direttiva al fine di contrastare tali reati efficacemente, con termini di prescrizione minimi applicabili a reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

(II)adottare le misure necessarie affinché le pene siano eseguite.

1.9. Cooperazione tra Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione e Stati terzi

Per rafforzare le indagini sui casi che presentano un elemento transfrontaliero, la direttiva dovrebbe includere una disposizione che esiga la cooperazione reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, comprese Eurojust ed Europol 13 . Questa disposizione della direttiva dovrebbe facilitare anche la condivisione di informazioni su questioni pratiche (in particolare, modelli di elusione, ad esempio strutture per occultare il soggetto che detiene la proprietà/il controllo del patrimonio) con le autorità di altri Stati membri e con la Commissione.

1.10. Informatori (whistleblower)

Per migliorare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, la Commissione ha recentemente varato uno strumento per la segnalazione di violazioni delle sanzioni, detto EU Sanctions Whistle-blower Tool 14 . In considerazione dell'importanza del contributo degli informatori alla corretta applicazione delle misure restrittive dell'Unione, la proposta della Commissione impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per garantire che la protezione concessa dalla direttiva (UE) 2019/1937 15 sia applicabile alle persone che denunciano reati previsti dalla direttiva. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le persone che segnalano i reati di cui alla direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale 16 .

2. PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Una volta che il Consiglio abbia raggiunto un accordo e il Parlamento europeo abbia dato il suo consenso ad aggiungere la violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, la Commissione potrebbe proporre immediatamente una direttiva, secondo la procedura legislativa ordinaria, che potrebbe ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni.

La proposta della Commissione dovrebbe rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplinano tutte le azioni dell'UE 17 . Essa dovrebbe inoltre conformarsi a principi del "Legiferare meglio" 18 .

(1)

   Articolo 5, paragrafi 1 e 4, del trattato sull'Unione europea; Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(2)

   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.

(3)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale", COM (2011) 573 final del 20.9.2011; conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per un futuro diritto penale nella legislazione dell'UE, documento del Consiglio 14162/09 del 9.10.2009; risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale, GU C 264E del 13.9.2013, pag. 7.

(4)

   Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(5)

   Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179, articolo 2.

(6)

   Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

(7)

   Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF), GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, articolo 5; direttiva abusi di mercato, articolo 6.

(8)

   Per un esempio, cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, testo consolidato disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0833-20220413 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .

(9)

   Cfr. anche direttiva PIF, articolo 7; direttiva abusi di mercato, articolo 7.

(10)

   Cfr. anche direttiva PIF, articolo 6; direttiva abusi di mercato, articolo 8.

(11)

   Cfr. anche direttiva PIF, articolo 10; direttiva abusi di mercato, articolo 9.

(12)

   Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

(13)

   Cfr. anche direttiva PIF, articolo 15;

(14)

   Commissione europea, Panoramica delle sanzioni e degli strumenti connessi, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en#whistleblower (solo EN).

(15)

   Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(16)

   Cfr. anche l'articolo 13 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE, COM (2021) 851 final del 15.12.2021.

(17)

   Articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE; Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(18)

   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.

Top