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Document 52022AE4098

    Parere del Comitato economico e sociale europeo su: a) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio [COM(2022) 459 final — 2022/0278 (COD)]; b) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato unico [COM(2022) 461 final — 2022/0279 (COD)]; c) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato unico [COM(2022) 462 final — 2022/0280 (COD)]

    EESC 2022/04098

    GU C 100 del 16.3.2023, p. 95–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 100/95


    Parere del Comitato economico e sociale europeo su:

    a) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio

    [COM(2022) 459 final — 2022/0278 (COD)]

    b) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato unico

    [COM(2022) 461 final — 2022/0279 (COD)]

    c) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato unico

    [COM(2022) 462 final — 2022/0280 (COD)]

    (2023/C 100/14)

    Relatore:

    Andrej ZORKO

    Correlatrice:

    Janica YLIKARJULA

    Consultazione

    a)

    Parlamento europeo, 9.11.2022

    a)

    Consiglio dell’Unione europea, 11.11.2022

    b)

    Parlamento europeo, 21.11.2022

    b)

    Consiglio dell’Unione europea, 24.11.2022

    c)

    Parlamento europeo, 21.11.2022

    c)

    Consiglio dell’Unione europea, 30.11.2022

    Base giuridica

    a)

    Articoli 114, 21, 45 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    b)

    Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    c)

    Articoli 91, 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    10.11.2022

    Adozione in sessione plenaria

    14.12.2022

    Sessione plenaria n.

    574

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    208/0/1

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE sostiene l’obiettivo della Commissione di istituire uno strumento per le emergenze nel mercato unico (Single Market Emergency Instrument — SMEI) inteso a contrastare le crisi future che potrebbero pregiudicare il funzionamento del mercato unico e delle sue imprese, nonché il benessere dei cittadini dell’Unione. Il Comitato è favorevole alle misure volte a garantire la libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone e a prevenire le restrizioni all’interno dell’UE anche nei periodi di crisi. Lo strumento per le emergenze nel mercato unico dovrebbe essere incentrato in via prioritaria sulla condivisione delle informazioni, sulla cooperazione, sulla comunicazione e sulla solidarietà tra gli Stati membri. Pur riconoscendo la fondamentale importanza di una migliore cooperazione amministrativa e di misure di trasparenza più efficaci per gli Stati membri, il CESE deplora che non siano previste conseguenze qualora gli Stati membri non soddisfino i requisiti stabiliti.

    1.2.

    Le risposte alle crisi devono essere rapide, temporanee, adeguatamente mirate e coordinate a livello dell’UE per garantire un approccio comune. Esse dovrebbero tenere conto degli effetti di una crisi sulle imprese e sul benessere dei cittadini dell’Unione europea e creare le condizioni per una società e un’economia più resilienti in futuro. È necessario porre chiaramente l’accento sulla libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone in tempi di crisi e sull’attenuazione degli effetti della crisi sul benessere delle persone, piuttosto che su interventi nella produzione e nella fornitura di beni e servizi e nelle relative catene di approvvigionamento.

    1.3.

    La mitigazione delle crisi richiede un quadro giuridico chiaro per evitare interpretazioni divergenti, misure frammentarie e contenziosi inutili. Il CESE ritiene che le definizioni dei termini «crisi», «settori di importanza strategica», «beni e servizi di importanza strategica» e «beni e servizi di rilevanza per le crisi» siano troppo vaghe per rispondere a tali preoccupazioni e raccomanda alla Commissione di fornire una definizione più precisa.

    1.4.

    Le misure di emergenza non dovrebbero violare i diritti fondamentali dei cittadini europei, e l’esercizio di tali diritti, compreso il diritto di sciopero, in qualsiasi settore, non può giustificare il ricorso a misure di risposta alle crisi. La Commissione dovrebbe chiarire che, se si intraprende uno sciopero o un’altra azione sindacale in virtù della legislazione nazionale, tale iniziativa non può costituire una crisi ai sensi dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Analogamente, nel caso delle imprese, tutte le misure di mitigazione delle crisi devono rispettare i principi fondamentali di necessità e proporzionalità, diversamente da quanto previsto dalla proposta in esame. Deve essere inoltre rispettata l’autonomia delle parti sociali. Le misure rischiano di creare ulteriori ostacoli, restrizioni e oneri superflui, che devono essere evitati, soprattutto in tempi di crisi. Il mercato unico dovrebbe rimanere accessibile e prevedere tutele efficaci contro il dumping sociale e il dumping fiscale.

    1.5.

    Il CESE ritiene che un’emergenza richieda una risposta rapida ed efficiente. Pertanto raccomanda alla Commissione di riesaminare la proposta al fine di adottare un approccio sufficientemente rapido ed efficace per affrontare una crisi. Il Comitato teme che l’approccio proposto, articolato in più stadi, possa comportare oneri amministrativi eccessivi per essere efficace.

    1.6.

    Il CESE raccomanda di instaurare una stretta cooperazione tra il gruppo consultivo sullo strumento per le emergenze nel mercato unico e gli attuali strumenti di previsione strategica dell’UE, al fine di prevedere gli eventi di crisi mediante un’attività costante di monitoraggio e valutazione dei rischi degli eventi a livello mondiale e regionale. I rappresentanti della società civile dovrebbero essere strettamente coinvolti in questo processo, allo scopo di integrare le loro conoscenze e i risultati del loro lavoro nelle attività di previsione dell’UE.

    1.7.

    Il CESE propone che i rappresentanti delle parti sociali e un’organizzazione della società civile competente siano inclusi in qualità di osservatori nel gruppo consultivo sullo strumento per le emergenze nel mercato unico. Chiede inoltre che sia chiarito il ruolo del gruppo consultivo proposto, in particolare in relazione ad altri organi di natura analoga.

    1.8.

    Sarebbe opportuno riesaminare la delega di poteri alla Commissione prevista dalla proposta, al fine di trovare un equilibrio tra una risposta efficace alle crisi e l’inclusione degli Stati membri nel processo decisionale.

    1.9.

    Vi è il rischio che i poteri interventisti conferiti alla Commissione in virtù della proposta, quali la definizione del grado di priorità da assegnare agli ordini e la clausola di prevalenza contrattuale che possono applicarsi a specifiche imprese, possano rivelarsi pregiudizievoli al funzionamento del mercato unico. Per la loro stessa esistenza, tali poteri introducono un elemento di imprevedibilità. Il CESE raccomanda pertanto alla Commissione di riesaminare con attenzione la proposta, tenendo conto anche della necessità di stabilire quali imprese sarebbero coinvolte e chi sosterrebbe i costi di un’eventuale riorganizzazione delle catene di produzione.

    1.10.

    È essenziale limitare la raccolta di dati presso le imprese da parte della Commissione o degli Stati membri, nel rispetto dei principi di estrema necessità e proporzionalità. Alcune delle proposte presentate rischiano di pregiudicare la parità di condizioni, come, ad esempio, la proposta di stilare elenchi degli «operatori economici di maggiore rilevanza» prima dell’annuncio di un’emergenza. Il CESE esprime preoccupazione per i segnali che una tale iniziativa potrebbe lanciare al mercato e per il suo impatto globale sulla concorrenza.

    1.11.

    Una comunicazione rapida, aperta e di facile comprensione nei confronti del pubblico, delle imprese e di altri attori è essenziale per la gestione delle crisi nel mercato unico. Un’interfaccia d’informazione online specifica dovrebbe essere immediatamente operativa in caso di crisi.

    2.   Motivo alla base dell’elaborazione del parere

    2.1.

    Un mercato unico ben funzionante costituisce una delle principali risorse dell’UE ed è essenziale per la sua economia e per determinare «un aumento del benessere tramite una convergenza sociale ed economica volta a ridurre le disuguaglianze e ad evitare che l’aggravarsi degli squilibri sociali finisca per ostacolare seriamente l’integrazione europea» (1).

    2.2.

    Le crisi che si sono verificate di recente, come la pandemia di COVID-19 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, hanno dimostrato un certo grado di vulnerabilità del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento in caso di perturbazioni inattese. Il confinamento imposto durante la pandemia ha provocato l’interruzione dell’attività di molte imprese, la chiusura delle frontiere, l’interruzione delle catene di approvvigionamento, perturbazioni della domanda e l’impossibilità per i lavoratori e i prestatori di servizi di spostarsi in Europa, ricordando ai cittadini che la libera circolazione delle persone è strettamente connessa alla libera circolazione delle merci e dei servizi. Spesso le crisi colpiscono in particolar modo le MPMI e le famiglie a basso reddito.

    2.3.

    La mancanza di trasparenza nelle misure adottate da diversi Stati membri per contrastare le crisi ha provocato incertezza circa la giustificazione e la proporzionalità di dette misure, indebolendo la fiducia e la solidarietà reciproche e creando ostacoli al funzionamento del mercato unico. D’altro canto, in questo periodo è emersa chiaramente l’importanza della cooperazione, dell’apertura e del dialogo tra gli Stati membri nonché l’utilità di diversificare le catene del valore. Una risposta coordinata per garantire che le frontiere interne dell’UE rimanessero aperte grazie ai valichi di frontiera di tipo «corsia verde» si è rivelata fondamentale per evitare perturbazioni dei viaggi e delle catene di approvvigionamento essenziali.

    2.4.

    Lo strumento per le emergenze nel mercato unico integra altre disposizioni legislative o proposte dell’UE relative alla gestione delle crisi che riguardano, ad esempio, la salute, i semiconduttori, la sicurezza alimentare e il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a introdurre lo strumento per le emergenze nel mercato unico al fine di contrastare gli effetti negativi delle crisi esistenti e potenziali sul mercato unico, sui suoi cittadini e sulle sue imprese, e si compiace della conferma che detto strumento si applicherà fatti salvi gli strumenti esistenti di gestione delle crisi, che saranno trattati come lex specialis.

    3.2.

    Il CESE sottolinea che lo strumento per le emergenze nel mercato unico dovrebbe garantire un migliore coordinamento delle misure adottate dagli Stati membri, rafforzare la solidarietà, sostenere l’efficacia delle quattro libertà e sfruttare il potenziale del mercato unico per far fronte alle crisi urgenti e impreviste. Sottolinea che un mercato unico ben funzionante costituisce uno strumento efficace e una risorsa per la preparazione e la risposta alle crisi.

    3.3.

    Una crisi che incide sul funzionamento del mercato unico può danneggiare le imprese, ma anche avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini in tutta l’Unione. Le misure proposte per combattere le crisi dovrebbero pertanto tenere conto di entrambe le prospettive e del percorso da seguire per realizzare la transizione digitale ed ecologica in maniera equa, al fine di preparare più efficacemente il mercato unico a eventuali crisi e shock futuri. Il mercato unico del futuro potrà trovare fondamento unicamente nel binomio tra una solida base economica e una forte dimensione sociale (2).

    3.4.

    Il CESE sottolinea che la risposta alle crisi deve essere rapida, temporanea, proporzionata e adeguatamente mirata, e gettare le basi per una società e un’economia più resilienti in futuro. Essa deve inoltre essere coordinata a livello dell’UE, al fine di evitare misure nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato unico.

    3.5.

    L’Unione europea si troverà ad affrontare nuove sfide nelle crisi future. Le misure di mitigazione delle crisi dovrebbero essere trasparenti e prontamente disponibili, in un ambito limitato e seguendo criteri rigorosi, e dovrebbero essere applicate tempestivamente, il che richiede un quadro giuridico chiaro a livello dell’UE. Lo strumento dovrebbe proteggere le imprese e i residenti dell’UE e tutelare le libertà del mercato unico in caso di crisi grave e generalizzata; esso dovrebbe inoltre permettere di controllare le misure anticrisi adottate a livello nazionale e dell’UE per garantire che rispettino i principi fondamentali di necessità, proporzionalità e non discriminazione, e assicurare alle imprese e ai cittadini una cooperazione amministrativa in tempo reale nonché l’accesso alle informazioni.

    3.6.

    Il CESE esprime preoccupazione per il fatto che una procedura di risposta alle crisi articolata in più stadi, come previsto dallo strumento per le emergenze nel mercato unico, richiederà troppo tempo e rallenterà il processo decisionale, anziché garantire una reazione rapida alla crisi.

    3.7.

    È impossibile prevedere la portata e il tipo di crisi che si potrebbero verificare in futuro. Allo stesso tempo, una reazione è più efficace e meno invasiva se viene attivata nelle fasi iniziali della crisi. Il CESE sottolinea l’importanza della previsione strategica nell’UE e continua ad accogliere con grande favore l’integrazione della metodologia di previsione nel processo di elaborazione delle politiche dell’Unione europea. I dispositivi proposti nel quadro dello strumento per le emergenze nel mercato unico dovrebbero essere integrati dalla stretta cooperazione tra il gruppo consultivo su tale strumento e gli attuali strumenti di previsione strategica dell’UE, al fine di prevedere gli eventi di crisi futuri sulla base degli eventi in corso a livello mondiale e regionale in grado di perturbare in maniera significativa il funzionamento del mercato unico in misura tale che non possa più essere considerato un funzionamento normale. Il gruppo consultivo non dovrebbe soltanto essere incaricato di valutare gli incidenti che gli Stati membri segnalano alla Commissione, bensì dovrebbe anche cooperare costantemente con gli operatori della previsione strategica dell’UE nello svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione dei rischi degli incidenti a livello mondiale e regionale. Poiché la previsione strategica è un processo partecipativo, il CESE si attende che essa rafforzi le sinergie e aumenti il coinvolgimento strutturale di tutte le istituzioni dell’UE, incluso il CESE (3).

    3.8.

    La proposta intende coprire tutte le crisi significative che hanno un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, con alcune eccezioni, per le quali l’UE ha elaborato o sta elaborando delle misure specifiche. L’ampiezza dell’ambito di applicazione pone delle sfide significative. Il CESE sottolinea che lo strumento per le emergenze nel mercato unico richiede una definizione di crisi più chiara, che non deve essere oggetto di interpretazioni divergenti. Inoltre, le definizioni di concetti quali «settori di importanza strategica», «beni e servizi di importanza strategica» e «beni e servizi di rilevanza per le crisi» sono molto ampie. Il CESE ritiene che esse debbano essere inequivocabili, al fine di garantire la proporzionalità e un adeguato indirizzamento delle misure di emergenza. L’assenza di definizioni chiare e precise rischia di creare incertezza giuridica e contenziosi all’interno del mercato unico.

    3.9.

    Qualsiasi definizione e risposta alle crisi nell’ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico deve essere proporzionata e non deve comportare oneri amministrativi superflui. In particolare, lo strumento dovrebbe essere attivato solo qualora all’interno del mercato unico si verifichi una crisi urgente e temporanea, e questo vale anche per le crisi regionali che compromettono le quattro libertà. Di conseguenza, è necessario limitare l’uso dello strumento nel tempo ed evitare che diventi permanente. La proposta conferisce alla Commissione poteri delegati in materia di protocolli di crisi, che andrebbero riesaminati con attenzione ricercando un equilibrio tra una risposta efficace alle crisi e un pieno impegno degli Stati membri a favore di misure comuni.

    3.10.

    È essenziale essere in grado di riconoscere che una situazione richiede una risposta alla crisi e affrontare in maniera mirata i problemi derivanti dalle emergenze. Le misure di emergenza adottate non dovrebbero pregiudicare i diritti fondamentali dei cittadini europei, in particolare quelli riconosciuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali. Anche in tempi di crisi, l’Unione europea deve mantenere il suo impegno a difendere i diritti umani fondamentali. Analogamente, nel caso delle imprese, tutte le misure di mitigazione delle crisi devono rispettare i principi fondamentali di necessità e proporzionalità, diversamente da quanto previsto dalla proposta in esame.

    3.11.

    Il riconoscimento e la regolamentazione delle merci di rilevanza per la crisi possono di per sé creare incertezze nel mercato unico che ne limitano il funzionamento, poiché è impossibile sapere quali merci rientreranno in tale definizione nel contesto di una crisi futura. Il CESE comprende la volontà di delegare determinati poteri alla Commissione nel quadro della proposta, ma al tempo stesso esprime preoccupazione per i poteri interventisti che le vengono conferiti, tra cui la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili e la definizione del grado di priorità da assegnare agli ordini, compresa la clausola di prevalenza contrattuale. La produzione e la fornitura di beni e servizi e le relative catene di approvvigionamento riguardano principalmente gli operatori del mercato e rientrano tra le misure abituali di pianificazione e preparazione alle emergenze messe in atto dalle imprese e dai governi.

    3.12.

    Il CESE è convinto che in tempi di crisi sia necessario evitare di introdurre ostacoli e restrizioni all’interno dell’UE. A tal fine, lo strumento dovrebbe garantire un grado maggiore di condivisione delle informazioni, di coordinamento e di solidarietà tra gli Stati membri nell’adozione di misure connesse alla crisi, nel rispetto delle competenze nazionali. Il CESE è pienamente favorevole alla definizione di un elenco delle restrizioni vietate delle libertà del mercato unico. Tuttavia, si rammarica del fatto che non siano previste conseguenze chiare qualora gli Stati membri non soddisfino i requisiti stabiliti.

    3.13.

    I mezzi di produzione e di fornitura di beni specifici che potrebbero essere essenziali per contrastare una crisi sono ripartiti in modo non uniforme all’interno del mercato unico. In funzione della natura della crisi, le ripercussioni sulle imprese e sui cittadini dell’Unione potrebbero presentare diversi gradi di gravità, anche nel caso di una crisi a livello di UE. La solidarietà tra gli Stati membri è fondamentale per affrontare situazioni di questo genere. Gli strumenti di risposta alle crisi dovrebbero pertanto avere lo scopo di disincentivare il protezionismo, che frammenterebbe il mercato unico e ostacolerebbe il flusso di beni e servizi critici verso le imprese e i residenti dell’UE.

    3.14.

    Il CESE raccomanda alla Commissione di valutare gli insegnamenti tratti dalle crisi recenti per utilizzarli come modello per le misure future. Durante la pandemia, l’introduzione di «corsie verdi» ha permesso di ridurre un gran numero di strozzature, economicamente costose, legate in particolare al flusso di merci all’interno dell’UE, ma anche di servizi. Inoltre, l’adozione relativamente rapida del certificato COVID digitale comune dell’UE ha contribuito a ripristinare la mobilità all’interno del mercato unico per i prestatori di servizi transfrontalieri, i lavoratori frontalieri e i viaggiatori d’affari. L’assistenza tecnica fornita dall’Unione ha inoltre contribuito a garantire un’attuazione più uniforme delle misure.

    3.15.

    Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che le misure adottate a livello dell’UE dovrebbero essere coordinate con gli Stati membri e che, ove possibile, si debba applicare un approccio comune in tutti gli Stati membri. Un approccio frammentato creerebbe ulteriori ostacoli al mercato unico, pregiudicando l’innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, nonché la coesione sociale e la qualità della vita. Anche in tempi di crisi è importante mantenere il mercato unico accessibile a tutti, prevedendo tutele efficaci contro il dumping sociale e il dumping fiscale (4).

    3.16.

    Le imprese e i cittadini dovrebbero inoltre essere incentivati ad adattare il più possibile il loro modo di operare alla realtà post-crisi, vale a dire all’aumento dei costi dell’energia e agli effetti dei cambiamenti climatici. Tutte le misure di emergenza dovrebbero essere in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione e seguire la strada della neutralità climatica e, se applicate, dovrebbero permettere di conseguirli e di rendere il mercato unico più resiliente. Una risposta di emergenza deve inoltre tenere conto del fatto che una crisi rischia sempre di determinare delle differenze tra i paesi dell’UE in termini di sviluppo economico, garanzie sociali e livelli di prosperità (5), e deve essere concepita in modo da evitare tali effetti.

    3.17.

    Una comunicazione rapida, di facile comprensione e aperta nei confronti dei cittadini, delle imprese e di altri attori è essenziale per la gestione delle crisi nel mercato unico. Per aiutare gli operatori sul campo, il CESE raccomanda che, in caso di crisi, sia immediatamente operativa un’apposita interfaccia comune di informazione online, che sia aggiornata regolarmente e corredata di informazioni affidabili sulla crisi e sulle misure adottate. Lo strumento dovrebbe garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri per sostenere la continuità della libera circolazione dei cittadini e delle imprese. Le misure di emergenza dovrebbero essere comunicate in modo chiaro per evitare di creare confusione o ulteriori ostacoli al funzionamento del mercato unico. Secondo il CESE, le parti sociali e la società civile potrebbero svolgere un ruolo importante in tal senso.

    3.18.

    L’attuazione dello strumento richiede inoltre una stretta cooperazione con le parti interessate, dato che, nella pratica, le misure vengono attuate dagli attori della società civile che, inoltre, conoscono meglio di chiunque altro le misure e le procedure più efficaci. È necessario rafforzare l’infrastruttura di governance del mercato unico con l’inserimento proattivo di soggetti organizzati che rappresentino cittadini, consumatori e imprese (6). Il CESE invita la Commissione a coinvolgere le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli esperti nei processi di valutazione e monitoraggio dei rischi, nonché nell’elaborazione e nel coordinamento delle misure di crisi.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.

    Le misure dovrebbero basarsi il più possibile sugli strumenti esistenti in materia di notifiche, norme ecc. Esse dovrebbero puntare a chiarire e ad agevolare un utilizzo rapido ed efficiente di tali strumenti al fine di preservare il funzionamento del mercato unico ogniqualvolta si verifichi una crisi.

    4.2.

    Lo strumento per le emergenze nel mercato unico dovrebbe prevedere una valutazione accelerata della conformità, il coordinamento degli appalti pubblici e la vigilanza del mercato per i beni e i servizi essenziali per tale crisi. Tuttavia, esso dovrebbe anche tenere conto del fatto che le direttive esistenti dell’UE offrono già diverse opzioni che consentono di stipulare molto rapidamente dei contratti di appalti pubblici in caso di emergenza.

    4.3.

    Non si dovrebbe permettere che le misure di emergenza limitino i diritti fondamentali dei cittadini dell’UE, e l’esercizio di tali diritti, compreso il diritto di sciopero, in qualsiasi settore, non dovrebbe costituire una circostanza che giustifichi una risposta alla crisi nell’ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Il CESE è convinto che la regolamentazione giuridica degli scioperi sia di competenza degli Stati membri e che se uno sciopero o un’altra azione collettiva sono intrapresi in virtù della legislazione nazionale, essi non possano costituire una crisi ai sensi dello strumento per le emergenze nel mercato unico.

    4.4.

    È essenziale limitare la raccolta di dati presso le imprese da parte della Commissione o degli Stati membri, nel rispetto dei principi di estrema necessità e proporzionalità. Il CESE è contrario all’introduzione dell’obbligo per le imprese di divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, della definizione del grado di priorità da assegnare agli ordini e della clausola di prevalenza contrattuale, in quanto si tratta di misure controproducenti nel quadro di un’azione proattiva volta a trovare soluzioni per affrontare le crisi. Alcune delle proposte presentate rischiano di pregiudicare la parità di condizioni, come, ad esempio, la proposta di stilare elenchi degli «operatori economici di maggiore rilevanza» prima dell’annuncio di un’emergenza. Il CESE esprime preoccupazione per i segnali che una tale iniziativa potrebbe lanciare al mercato e per il suo impatto globale sulla concorrenza.

    4.5.

    Il CESE ritiene che il gruppo consultivo, definito all’articolo 3 della proposta, dovrebbe avvalersi pienamente delle conoscenze e dell’esperienza delle parti sociali e di un’organizzazione della società civile competente, che sono maggiormente in contatto con le realtà quotidiane sul campo all’interno del mercato unico. Sebbene sia importante che tutti i responsabili politici, le autorità e le agenzie competenti a livello dell’UE e degli Stati membri siano inclusi nel gruppo consultivo, il CESE ritiene che le parti sociali siano indissolubilmente legate al mercato unico e che debbano essere automaticamente incluse nel gruppo consultivo in qualità di osservatori, congiuntamente a un’organizzazione della società civile competente come, ad esempio, un’organizzazione di consumatori, al fine di fornire consulenza in merito alle misure concrete adottate nell’ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico, e di assicurarne l’attuazione e il monitoraggio.

    4.6.

    Conformemente all’articolo 13 della proposta, il CESE ritiene che sia necessario instaurare una solidarietà tra gli Stati membri, ad esempio al momento della costituzione di riserve strategiche. Sostiene pertanto la raccomandazione della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero ripartire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile.

    4.7.

    Il CESE invita la Commissione a riesaminare la possibilità, proposta all’articolo 17, di limitare la libera circolazione dei lavoratori per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, dato che tale limitazione può avere effetti negativi sul mercato unico, come sottolineato in precedenza.

    4.8.

    Il CESE ritiene che la proposta all’esame non definisca chiaramente l’interazione tra il gruppo consultivo che essa raccomanda di istituire e i gruppi di gestione delle crisi già stabiliti, come la task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico, lo strumento di informazione per il mercato unico e le piattaforme per le crisi alimentari. La Commissione dovrebbe evitare duplicazioni delle competenze dei diversi organi di gestione delle crisi, poiché creerebbero oneri amministrativi inutili e rallenterebbero la risposta alle crisi.

    Bruxelles, 14 dicembre 2022

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia industriale per l’Europa» [COM(2020) 102 final] (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 108).

    (2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un mercato unico per tutti» (parere esplorativo) (GU C 311 del 18.9.2020, pag. 19).

    (3)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione di previsione strategica 2021: capacità e libertà di azione dell’UE [COM(2021) 750 final] (GU C 290 del 29.7.2022, pag. 35).

    (4)  Cfr. la nota 2.

    (5)  Parere del Comitato economico e sociale europeo su: a) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» [COM(2020) 94 final]; b) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» [COM(2020) 93 final] (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 116).

    (6)  Cfr. la nota 2.


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