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Document 52022AE3220

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115» [COM(2022) 305 final — 2022/0196 (COD)]

    EESC 2022/03220

    GU C 100 del 16.3.2023, p. 137–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 100/137


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115»

    [COM(2022) 305 final — 2022/0196 (COD)]

    (2023/C 100/21)

    Relatore:

    José Manuel ROCHE RAMO

    Correlatore:

    Arnold PUECH D’ALISSAC

    Consultazione

    Parlamento europeo, 14/7/2022

    Consiglio, 6.7.2022

    Base giuridica

    Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Decisione dell’Assemblea plenaria

    22.2.2022

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

    Adozione in sezione

    24.11.2022

    Adozione in sessione plenaria

    14.12.2022

    Sessione plenaria n.

    574

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    157/01/04

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    La proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari introduce una serie di novità e misure volte ad attenuare alcune carenze individuate nell’applicazione e nel rispetto della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (1).

    1.2.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) non solo riconosce che tale revisione è necessaria, ma osserva altresì con piacere che molte delle limitazioni individuate nella direttiva vigente, così come le iniziative ora presentate nel quadro della proposta in esame, erano già state segnalate nelle osservazioni e raccomandazioni avanzate nel quadro della propria relazione di valutazione (2). Per citare alcune questioni per le quali la proposta di regolamento intende trovare una soluzione, si ricordano la necessità di una maggiore armonizzazione nell’attuazione dei piani d’azione nazionali, le differenze tra i vari Stati membri in rapporto alla realtà sul campo, l’esigenza di una formazione adeguata degli utenti, nonché l’importanza di promuovere nuove tecnologie, come l’agricoltura di precisione.

    1.3.

    Conformemente agli obiettivi stabiliti nella strategia «Dal produttore al consumatore» e nella strategia sulla biodiversità per il 2030, la proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi è tesa a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi alimentari. In quest’ottica, il CESE accoglie favorevolmente l’inserimento di questi obiettivi, riconoscendo al tempo stesso i benefici che la proposta apporta al fine di migliorare lo stato di salute dei cittadini e dei consumatori, oltre che dell’ambiente.

    1.4.

    La nuova strategia europea introduce obiettivi quantitativi, da conseguire entro il 2030, ai fini di un minor ricorso ai pesticidi e di una riduzione dei rischi associati. Questi obiettivi sono indubbiamente ambiziosi ed è pertanto necessario stabilire periodi transitori ragionevoli, che tengano conto (3) sia della riduzione del loro utilizzo nel corso degli anni precedenti che delle condizioni geografiche, agronomiche e socioeconomiche dei vari Stati membri; in tali periodi transitori bisognerà permettere agli agricoltori di utilizzare nuovi prodotti alternativi. Tenuto conto che gli attuali strumenti a basso rischio impiegano circa 10 anni ad arrivare sul mercato, i legislatori devono prestare particolare attenzione al calendario fissato per il conseguimento degli obiettivi prefissati, introducendo a tal fine la flessibilità necessaria per rispettare il principio «non lasciare indietro nessuno». Inoltre, la proposta della Commissione prevede che nelle cosiddette «aree sensibili» si applichino ampie restrizioni all’uso di prodotti fitosanitari. Il CESE sottolinea che, nell’Unione, vaste zone di produzione agricola rientrano nella definizione proposta e nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle «aree sensibili». Un tale requisito ha conseguenze di ampia portata e dovrebbe pertanto essere applicato solo sulla base di una solida valutazione dell’impatto scientifico e agronomico.

    1.5.

    In rapporto agli indicatori di rischio armonizzati (IRA), sono necessari orientamenti chiari e indicatori adeguati. A causa dei limitati dati attualmente disponibili, specialmente per quanto riguarda l’uso di pesticidi chimici, il metodo utilizzato dev’essere improntato alla massima prudenza. Nella fattispecie, questo si rende particolarmente necessario quando si utilizzano le vendite tramite canali commerciali come parametro di riferimento (IRA1). Analogamente, occorre prestare un’attenzione speciale all’arco di tempo considerato ai fini del calcolo. A tale riguardo, le stime relative all’immissione sul mercato dei pesticidi potrebbero essere migliorate, ad esempio introducendo una distinzione tra le autorizzazioni a scopo professionale e quelle «per la casa e il giardino» (ossia, quelle per finalità legate all’agricoltura e quelle per altre finalità).

    1.6.

    Le conseguenze negative generate dalle crisi più recenti — dalla pandemia fino all’invasione dell’Ucraina e alla guerra in quel paese, senza dimenticare il netto intensificarsi degli effetti dei cambiamenti climatici (siccità, incendi, inondazioni, nuove specie nocive, ondate di calore ecc.) — impongono di considerare la produzione di alimenti e la sicurezza alimentare come una delle massime priorità dell’agenda politica dell’UE.

    1.7.

    L’UE deve comunque continuare a sviluppare la tabella di marcia segnata al fine di rispettare gli impegni assunti in materia di azione per il clima e sostenibilità. Nella consapevolezza che l’Europa deve continuare a realizzare le azioni stabilite nell’Agenda 2030 e per il conseguimento degli OSS, bisognerà tenere conto anche degli impatti e degli effetti che l’attuale contesto genera sui sistemi agroalimentari. A tale riguardo, nell’attuale scenario di crisi va contemplata la possibilità di applicare determinate deroghe, sempre in modo contenuto e per un periodo limitato (4).

    1.8.

    Questa crisi deve inoltre essere considerata come un’opportunità per affrontare le cause strutturali dell’instabilità a livello mondiale e per rimodellare le dinamiche delle catene di approvvigionamento, apportando miglioramenti duraturi sia per le persone che per il pianeta. In particolare, occorre avviare con urgenza un dibattito e una riflessione approfonditi sul sistema agroalimentare che l’UE deve delineare per i prossimi decenni.

    1.9.

    Allo stesso tempo, l’UE ha l’obbligo e la responsabilità di considerare la produzione di alimenti e la sicurezza alimentare come un obiettivo strategico primario. In quest’ottica, gli obiettivi del Green Deal e della strategia «Dal produttore al consumatore», nel cui quadro rientra la proposta in esame, devono essere sempre basati su prove scientifiche che siano accompagnate da pertinenti valutazioni d’impatto, al fine di vigilare sull’adeguatezza degli obiettivi nel rispetto del principio di proporzionalità.

    1.10.

    A tale riguardo, diversi studi (5) hanno messo in guardia contro i possibili effetti negativi che verrebbero generati a livello mondiale da un drastico aumento dei prezzi dei prodotti alimentari dovuto a raccolti più modesti e a rese agricole inferiori. Una riduzione della produzione agricola potrebbe mettere l’Unione europea in una posizione di maggiore dipendenza dalle importazioni di alimenti provenienti da paesi terzi, con conseguenti danni sul piano ambientale, sociale ed economico.

    1.11.

    L’obiettivo finale della proposta in esame dovrebbe pertanto essere quello di puntare su soluzioni alternative (un pacchetto di strumenti) che diano la priorità a migliorare l’attuazione e il rispetto della difesa fitosanitaria integrata (integrated pest management o IPM), che deve rimanere la pietra angolare della proposta tramite una maggiore diffusione e la promozione delle soluzioni alternative per il controllo delle specie nocive, come i prodotti fitosanitari a basso rischio o a base biologica. Per ora, tuttavia, tali soluzioni non possono sostituire l’uso dei pesticidi chimici. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare quanto prima l’utilizzo di questo pacchetto di strumenti, badando nel contempo a offrire sistemi di incentivi adeguati.

    1.12.

    Questo pacchetto di strumenti dev’essere imperniato sul ricorso a varie soluzioni e misure basate sulla scienza e sull’innovazione: la semina di varietà più resistenti, l’utilizzo di sementi certificate, l’agricoltura di conservazione, la produzione integrata, le nuove tecniche di selezione vegetale (new breeding techniques o NBT), l’agricoltura biologica, la rotazione delle colture, nonché le tecniche digitali o l’impegno a rilanciare le colture minori, devono servire da guida per passare con successo a un modello basato su un uso ridotto di prodotti fitosanitari.

    1.13.

    A tal fine, è fondamentale poter disporre di sistemi fitosanitari sostenibili scientificamente fondati, efficaci, sicuri e a prezzi accessibili, in grado di fornire agli agricoltori gli strumenti per rimanere competitivi. In quest’ottica, la Commissione deve esigere la reciprocità delle norme, in modo che le importazioni di alimenti provenienti da paesi terzi che sono trattati con prodotti non ammessi sul mercato unico siano soggette a norme almeno equivalenti a quelle applicate nell’UE.

    1.14.

    Al tempo stesso, è fondamentale evitare un aumento sproporzionato degli oneri burocratici a carico degli agricoltori, che si ripercuoterebbe in modo anche più marcato sulle piccole e medie aziende agricole, che resistono meno a questo tipo di congiunture per effetto delle minori economie di scala.

    1.15.

    D’altro canto, gli organismi di gestione cui spetta la divulgazione dei dati statistici devono essere molto scrupolosi nel trattamento di tali dati e devono in particolare rispettare appieno i diritti delle persone in materia di riservatezza e titolarità del trattamento dei dati, che in molti casi fanno riferimento a informazioni riservate.

    1.16.

    Il CESE accoglie positivamente l’impegno a favore di un modello di consulenza imparziale, professionale e indipendente che consenta agli agricoltori di continuare ad utilizzare pratiche sostenibili nei loro terreni. La funzione che a questo riguardo può essere svolta dalle organizzazioni agricole e dalle cooperative sarà cruciale al fine di garantire che gli agricoltori possano trarre il massimo beneficio, sia a livello di produzione che in termini di possibile commercializzazione collettiva (ad esempio, aziende cooperative).

    1.17.

    Il CESE rileva inoltre con piacere che è stata introdotta una misura specifica volta a compensare i costi sostenuti dagli agricoltori mediante la concessione di un sostegno finanziario. Ciononostante, ritiene che sia ancora necessario precisare in modo più particolareggiato alcuni aspetti della sua articolazione all’interno della PAC, in particolare chiarendo le questioni relative ai tempi e alle modalità di realizzazione concreta, dato che la nuova PAC e i corrispondenti piani strategici di ciascuno Stato membro dovrebbero essere approvati ed entrare in vigore entro il 1o gennaio 2023.

    2.   Contesto del parere

    2.1.

    Inizialmente prevista per il 23 marzo 2022 e rinviata a causa delle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina, il 22 giugno 2022 la Commissione europea ha infine pubblicato la proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell’ambito della revisione della direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi. Questa proposta di regolamento rientra nel pacchetto di misure sulla protezione della natura ed è stata pubblicata contemporaneamente alla proposta di regolamento sul ripristino della natura. Il pacchetto di misure rappresenta un passo decisivo nell’attuazione del Green Deal europeo, della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità.

    2.2.

    In sintonia con la strategia «Dal produttore al consumatore», gli obiettivi principali della proposta di regolamento presentata dalla Commissione sono i seguenti:

    ridurre entro il 2030 l’uso generale dei pesticidi chimici e i rischi associati del 50 % (primo obiettivo di riduzione) e ridurre entro il 2030 l’utilizzo dei pesticidi più pericolosi del 50 % rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017 (secondo obiettivo di riduzione);

    aumentare l’attuazione e il rispetto della difesa fitosanitaria integrata;

    aumentare il ricorso a soluzioni alternative ai pesticidi chimici ai fini del controllo delle specie nocive, alternative che devono essere meno pericolose e non chimiche;

    migliorare la disponibilità dei dati di monitoraggio sull’applicazione e sull’uso dei pesticidi, nonché sui i rischi che comportano per la salute e l’ambiente;

    migliorare l’attuazione, l’applicazione e il rispetto delle disposizioni giuridiche in tutti gli Stati membri per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle politiche;

    promuovere l’adozione di nuove tecnologie, come l’agricoltura di precisione, al fine di ridurre l’uso generale dei pesticidi e i rischi associati.

    2.3.

    Gli Stati membri potranno ridurre il proprio obiettivo nazionale relativo all’uso e al rischio dei prodotti fitosanitari chimici mediante un sistema di ponderazione che tenga conto dell’intensità d’uso nonché di una cifra relativa all’uso e al rischio. In nessun caso la percentuale di riduzione per il 2030 potrà essere inferiore al 35 % o superiore al 70 %.

    2.4.

    Per conseguire questi risultati, la proposta presentata dalla Commissione fissa obiettivi di riduzione giuridicamente vincolanti nell’UE. Le nuove norme stabiliscono inoltre che gli Stati membri devono fissare obiettivi vincolanti secondo il diritto interno al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale dell’UE. La proposta di regolamento stabilisce che gli Stati membri godranno di una certa flessibilità al fine di poter tenere conto della propria situazione nazionale. In particolare, bisognerà prestare attenzione ai progressi nel corso degli anni precedenti e all’intensità d’uso dei pesticidi in ogni Stato membro.

    2.5.

    La Commissione misurerà annualmente il livello di utilizzo e di rischio dei pesticidi chimici utilizzando come parametro di riferimento i dati sulle vendite dei prodotti fitosanitari che gli Stati membri le comunicheranno. La base di riferimento per il calcolo della riduzione al 50 % sarà costituita dalle vendite negli anni 2015, 2016 e 2017.

    2.6.

    Tutte le sostanze attive immesse sul mercato sotto forma di prodotti fitosanitari saranno ripartite in quattro gruppi, a ciascuno dei quali sarà applicata una ponderazione, tanto più elevata quanto più alto sarà il rischio.

    2.7.

    In sintesi, le novità principali introdotte dalla revisione legislativa sono le seguenti:

    l’adozione di un regolamento, direttamente vincolante e uniformemente applicabile in tutti gli Stati membri;

    la fissazione di obiettivi giuridicamente vincolanti: ridurre entro il 2030 l’uso di pesticidi chimici e i rischi associati, compresi i pesticidi più pericolosi, del 50 %;

    l’attuazione di piani d’azione nazionali razionalizzati e la pubblicazione di relazioni annuali sul conseguimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti;

    un controllo delle specie nocive rispettoso dell’ambiente che assicuri che tutti gli agricoltori pratichino la difesa fitosanitaria integrata, nel cui quadro i pesticidi chimici siano utilizzati solo come ultima risorsa;

    un nuovo registro per aiutare l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi;

    l’impegno a rivedere gli indicatori di rischio armonizzati alla luce delle statistiche sugli input e gli output agricoli;

    la previsione di incentivi, nel quadro della nuova politica agricola comune (PAC), affinché gli agricoltori facciano meno ricorso ai pesticidi: si tratta di un finanziamento eccezionale per favorire la conformità che può essere concesso per cinque anni;

    in rapporto alla formazione, nuovi periodi di validità per i certificati di formazione e prova della formazione necessaria per realizzare determinate attività;

    il divieto di qualsiasi uso di pesticidi nelle aree sensibili e a meno di tre metri da tali aree;

    criteri più rigorosi per le deroghe alla nebulizzazione.

    2.8.

    Un pacchetto di misure strategiche aiuterà gli agricoltori e gli altri utilizzatori di pesticidi nella transizione verso sistemi di produzione alimentare più sostenibili, cioè in particolare: i) un aumento della gamma di alternative biologiche e a basso rischio immesse sul mercato; ii) la previsione di incentivi, nel quadro della nuova PAC, affinché gli agricoltori facciano meno ricorso ai pesticidi; iii) le attività di ricerca e sviluppo nel quadro di Orizzonte 2030; iv) il piano d’azione per l’agricoltura biologica.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    L’attuale scenario di crisi — dalla pandemia all’invasione dell’Ucraina e alla guerra in quel paese, senza dimenticare il forte intensificarsi degli effetti dei cambiamenti climatici (siccità, incendi, inondazioni, nuove specie nocive, ondate di calore ecc.) — sta esercitando una forte pressione sui sistemi agroalimentari europei e mondiali. Ciononostante, tali ostacoli non devono rappresentare un fattore che allontani l’UE dal fermo impegno assunto per portare avanti le azioni che sono tese a realizzare una transizione giusta, come stabilito nell’Agenda 2030 (6).

    3.2.

    In molti dei propri pareri il CESE ha chiesto una politica alimentare globale dell’UE che assicuri: i) la sostenibilità economica, ambientale e socioculturale; ii) l’integrazione tra settori, ambiti di intervento e livelli di governo; iii) processi decisionali inclusivi; iv) una combinazione di misure obbligatorie (regolamenti e imposte) e di incentivi (aumenti dei prezzi, accesso al credito, risorse e assicurazione) che accelerino la transizione verso sistemi alimentari sostenibili (7).

    3.3.

    Per conseguire questi obiettivi è necessario armonizzare e garantire una maggiore coerenza tra le diverse politiche e normative dell’UE, come il Green Deal europeo, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia sulla biodiversità, il piano d’azione per l’inquinamento zero, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ecc.

    3.4.

    Inoltre, il bilancio della PAC non dovrebbe essere ridotto o mantenuto sui livelli attuali, ma andrebbe invece aumentato e dovrebbe sostenere la transizione. L’approvazione dei piani strategici della PAC dovrebbe anche essere subordinata all’adozione, da parte degli Stati membri, di piani globali tesi a rimodellare l’ambiente alimentare e a collegare gli incentivi per una produzione alimentare sana e sostenibile alla formazione di nuovi mercati per tali prodotti (8).

    3.5.

    A tale riguardo, il Comitato accoglie con favore la decisione di dare la priorità, nel quadro della nuova PAC, ai finanziamenti a favore di pratiche ad adesione volontaria che sono tese a promuovere la conformità con un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, senza che tali aiuti finanziari siano in alcun modo indirizzati a penalizzare o compromettere i redditi ricavati con l’uso di altre pratiche alternative che sono anch’esse legali e autorizzate dalla legislazione europea. In generale, i finanziamenti sotto forma di regimi ecologici e di iniziative per lo sviluppo rurale sono stati accessibili solo per iniziative che vanno al di là degli obblighi di legge. Il nuovo quadro normativo consentirà a tutti gli Stati membri di concedere, per cinque anni, dei finanziamenti agli agricoltori ai fini della conformità a tutti gli obblighi connessi all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

    3.6.

    Analogamente, il Comitato apprezza gli sforzi compiuti per aumentare l’efficienza dei piani d’azione nazionali (PAN) per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questi PAN — anche se potrebbero essere assai diversi, prevedere obiettivi a raggiungimento volontario e riguardare settori d’interesse differenti — presentano comunque un contenuto più agile e comprendono un elenco dettagliato di iniziative collegate agli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore». Verrà chiesto a tutti gli Stati membri di elencare le misure finanziarie e di altro tipo attuate per promuovere la difesa fitosanitaria integrata e le alternative non chimiche. Gli Stati membri dovranno inoltre trasmettere relazioni annuali sui progressi e sull’attuazione in cui andranno segnalate le tendenze in rapporto al conseguimento di tutti gli obiettivi, razionalizzando i dati quantitativi sulla conformità a un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La Commissione elaborerà ogni due anni un’analisi delle relazioni annuali sui progressi e sull’attuazione.

    3.7.

    È tuttavia essenziale che questo nuovo modello di governance sia improntato al principio «non lasciare indietro nessuno», il che significa garantire che ogni Stato membro possa realizzare in modo ottimale l’obiettivo di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche se il punto di partenza non è lo stesso per tutti.

    3.8.

    Per conseguire tale obiettivo, la società civile organizzata — e, in particolare, le organizzazioni che hanno maturato esperienze nel settore dei pesticidi — dovrebbe essere strettamente associata all’elaborazione, al monitoraggio e alla futura valutazione del nuovo regolamento. È necessario migliorare non solo la qualità delle informazioni sui pesticidi che sono destinate al pubblico in generale, e ai consumatori in particolare, ma anche la formazione e le informazioni rivolte agli utilizzatori professionali di pesticidi (9).

    3.9.

    Prezzi equi per i prodotti alimentari (tali da rispecchiare il reale costo di produzione per l’ambiente e la società) sono fondamentali per realizzare sistemi alimentari sostenibili nel lungo periodo. È essenziale che, anche durante l’attuale crisi, l’UE garantisca una reale reciprocità delle norme incluse negli accordi commerciali preferenziali (10).

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.

    Per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è fondamentale migliorare l’accesso, la disponibilità e la redditività delle soluzioni alternative e delle nuove tecnologie. La difesa fitosanitaria integrata è stata, al pari di altre pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi che sono tipiche della produzione integrata e dell’agricoltura biologica, uno dei cardini della direttiva, ed è ora al centro del nuovo regolamento (11).

    4.2.

    La proposta di regolamento in esame prevede come regola generale che gli utilizzatori professionali, compresi gli agricoltori, impieghino alternative non chimiche prima di ricorrere all’applicazione di prodotti fitosanitari chimici. Tra le alternative figurano azioni quali la rotazione delle colture, il monitoraggio degli organismi nocivi, la difesa integrata e l’applicazione di metodi non chimici di controllo fitosanitario o di altri pesticidi a basso rischio (12).

    4.3.

    Ciò non significa che l’uso di pesticidi sarà impossibile, oppure che non sia necessario in determinate circostanze. Al contrario, in alcuni casi — connessi alla produzione di alimenti a fini commerciali — è possibile controllare in modo soddisfacente gli organismi nocivi soltanto ricorrendo a pesticidi, che sono ammessi come ultima risorsa conformemente al principio fondamentale della difesa fitosanitaria integrata. A titolo di esempio, occorre sottolinearne l’importanza quando sono applicati per usi minori.

    4.4.

    I cambiamenti climatici stanno accelerando la diffusione di organismi nocivi, una situazione che richiede che siano disponibili dei pesticidi quando sono stati esauriti tutti gli altri strumenti di controllo. Tale necessità diventa ancora più palese se si considera che tutte le stime indicano che la popolazione mondiale aumenterà di oltre 2 miliardi di persone nei prossimi 30 anni. È uno scenario che va tenuto in considerazione nella maniera opportuna, al fine di garantire un sistema di produzione alimentare stabile in grado di fornire alimenti a una popolazione mondiale in costante crescita.

    4.5.

    D’altro canto, l’insorgere sempre più frequente di siccità, inondazioni e ondate di calore — comprese le repentine variazioni di temperatura verificatesi in questi ultimi anni — sta riducendo le capacità di produzione alimentare e i raccolti degli agricoltori. A tale riguardo, nell’attuale contesto di crisi causata prima dalla pandemia e poi dall’invasione dell’Ucraina, oltre che dai suddetti effetti dei cambiamenti climatici, è necessario assicurare il mantenimento di rese stabili nella produzione agricola, al fine di fornire alla popolazione mondiale prodotti di alta qualità in quantità sufficienti a salvaguardare la sicurezza alimentare.

    4.6.

    La proposta di regolamento sottolinea inoltre il ruolo fondamentale svolto dai consulenti indipendenti, che forniranno una consulenza professionale in linea con le norme specifiche applicabili alle colture e con la difesa fitosanitaria integrata. In quest’ottica, è essenziale rafforzare e promuovere il ruolo consultivo delle organizzazioni di categoria e delle cooperative nel settore agricolo, che da tempo realizzano attività di sostegno diretto in qualità di addetti ai lavori che operano sul campo. In Spagna, ad esempio, è obbligatorio ottenere il parere di un consulente per la stragrande maggioranza delle colture, il che ha spinto più di 20 000 consulenti a conseguire una certificazione ufficiale.

    4.7.

    Nella propria valutazione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, il CESE ha sottolineato l’importanza di migliorare il sistema di controllo e di garantire la rispondenza tra la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi e i piani d’azione nazionali. Nel quadro di un uso sostenibile dei pesticidi, gli utilizzatori professionali dovranno registrare i motivi di qualsiasi intervento (chimico, biologico, fisico o culturale).

    4.8.

    In quest’ottica, va prestata particolare attenzione al concetto di area protetta, o sensibile dal punto di vista ecologico, di cui alla proposta di regolamento in esame. L’uso di prodotti fitosanitari non sarà più possibile in determinate aree protette o sensibili (come le aree verdi urbane — tra cui i parchi e i giardini pubblici –, gli spazi ludici a fini ricreativi o sportivi, i sentieri con diritto di passaggio pubblico, le zone protette comprese nella rete Natura 2000, nonché qualsiasi zona critica sotto il profilo ecologico che possa essere preservata per gli insetti impollinatori che costituiscono una specie a rischio), a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni e solo dopo che il professionista che applica i prodotti avrà motivato in modo particolareggiato quali prodotti intende utilizzare, in che modo, quando e per quanto tempo. A tal fine, è essenziale che le autorità competenti per la concessione dell’autorizzazione dispongano di personale qualificato sufficiente per evitare ritardi che potrebbero comportare un’applicazione tardiva del trattamento, impedendo pertanto di intervenire in modo tempestivo contro la comparsa di organismi nocivi.

    4.9.

    D’altro canto, è opportuno tenere conto delle condizioni geografiche e climatiche specifiche degli Stati membri, al fine di garantire che non vi siano restrizioni eccessive all’uso di prodotti fitosanitari imposte sui terreni agricoli in zone sensibili sotto il profilo ecologico che, altrimenti, non sarebbero in grado di fronteggiare la comparsa di nuovi organismi nocivi. In Spagna, ad esempio, la rete Natura comprende il 27 % del territorio nazionale, ossia migliaia di ettari di terreno che sono destinati alle coltivazioni agricole o all’allevamento di bestiame. Una buona strategia può comportare la suddivisione in zone diverse, delimitando e distinguendo quelle che costituiscono una riserva naturale integrale dalle altre. In ultima analisi, la decisione di limitarne l’uso nelle aree sensibili andrebbe presa sulla base di prove scientifiche e agronomiche solide a sostegno della classificazione di una determinata zona come area protetta.

    4.10.

    La soglia da raggiungere prima che sia possibile un intervento chimico sarà stabilita in dettaglio nelle norme specifiche per coltura, e spetterà alle autorità competenti degli Stati membri non solo istituire un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all’uso di prodotti fitosanitari, ma anche assicurarsi che gli utilizzatori professionali inseriscano i dati pertinenti.

    4.11.

    Inoltre, poiché la mancanza di conoscenze sull’uso ottimale dei pesticidi ha rappresentato uno degli ostacoli principali nell’attuazione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (13), il CESE si rallegra che la Commissione abbia accolto molte delle proprie raccomandazioni in materia di formazione e sviluppo di capacità.

    4.12.

    Verrà creato un nuovo registro elettronico centrale per la certificazione della formazione che conterrà informazioni dettagliate sul periodo di validità dei certificati di formazione (cinque anni per il consulente e dieci anni per il distributore o l’utilizzatore professionale). Sarà necessario esibire una prova della formazione seguita prima che un utilizzatore possa acquistare o impiegare prodotti fitosanitari che sono autorizzati per le attrezzature ad uso professionale, o prima che un consulente possa fornire consulenza. I distributori dovranno disporre di un numero sufficiente di addetti con la debita formazione.

    4.13.

    Occorre garantire la riservatezza nell’utilizzo dei dati da parte dell’amministrazione e, soprattutto, bisogna diffondere molto di più le competenze digitali e l’utilizzo della banda larga tra gli agricoltori, al fine di evitare loro oneri e sforzi maggiori, in quanto spesso non dispongono delle risorse tecniche e umane per conformarsi al registro elettronico.

    4.14.

    L’applicazione del regolamento trarrebbe vantaggio da una maggiore sensibilizzazione dei cittadini — e in particolare dei consumatori — in merito al ruolo e all’uso dei pesticidi conformemente alla legislazione nazionale ed europea. Sarebbero essenziali campagne di sensibilizzazione e divulgazione volte a informare meglio il pubblico in generale e i responsabili politici. Andrebbero diffuse informazioni riguardanti — ad esempio — i fattori che concorrono alla formazione del prezzo dei prodotti alimentari, nonché gli aspetti più strettamente legati all’etichettatura o alla certificazione dei prodotti (14).

    4.15.

    Analogamente, in materia di commercio internazionale va mantenuta la parità di condizioni. La coerenza tra le varie politiche dell’UE impone di mantenere la massima attenzione per assicurare che sia proibita l’importazione di generi alimentari trattati con prodotti vietati nell’UE.

    Bruxelles, 14 dicembre 2022

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

    (2)  Relazione informativa del CESE in merito alla Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    (3)  Eurostat, Vendite di pesticidi nell'UE.

    (4)  Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo sulla guerra in Ucraina e il suo impatto economico, sociale e ambientale (GU C 290 del 29.7.2022, pag. 1).

    (5)  FAO, Hunger Hotspots — FAO-WFP early warnings on acute food insecurity [Zone colpite dalla carestia — La FAO e il PAM sono in preallerta per una grave insicurezza alimentare].

    (6)  Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo sulla guerra in Ucraina e il suo impatto economico, sociale e ambientale (GU C 290 del 29.7.2022, pag. 1).

    (7)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» [COM(2020) 381] (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 268).

    (8)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» [COM(2020) 381] (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 268).

    (9)  Relazione informativa del CESE in merito alla Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    (10)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» [COM(2020) 381] (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 268).

    (11)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La produzione integrata nell'Unione europea» (GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 8).

    (12)  Relazione informativa del CESE in merito alla Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    (13)  Relazione informativa del CESE in merito alla Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    (14)  Relazione informativa del CESE in merito alla Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.


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