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Document 52021XC1122(01)
Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2021/C 470/08
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 470/08
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 470/08
PUB/2021/732
GU C 470 del 22.11.2021, p. 8–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 470/8 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 470/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Gavi/Cortese di Gavi»
PDO-IT-A1310-AM04
Data della comunicazione: 24 agosto 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Cancellazione di prescrizioni ridondanti
Descrizione:
All’articolo 4 del disciplinare di produzione: eliminata la dicitura: «Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia; la riclassificazione da “Gavi Riserva” a “Gavi Riserva Spumante” potrà avvenire successivamente alla denuncia, in caso di spumantizzazione. Le partite di uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi”“spumante” che non raggiungono 9,50 % vol dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.»
All’articolo 5, comma 1 del disciplinare di produzione: eliminata la dicitura: «Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.»
All’art. 5 comma 7 del disciplinare di produzione: la seguente dicitura: «L’aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all’art. 3, iscritti all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.» è cancellata e sostituita con :«E’ ammessa la pratica dell’arricchimento».
Motivi: le prescrizioni stabilite all’interno delle norme nazionali sono state cancellate ritenendo ridondante mantenerle anche all’interno del disciplinare.
2. Correzione di errori o aggiornamento dati
Descrizione: il confine della D.O. passa attraverso la Via Edilio - e non Egidio – Raggio (errore ripetuto 3 volte nel corso dell’articolo).
Motivi: si tratta di errore ortografico.
Modifica riguardante l’art. 3 del disciplinare e la sezione «Zona geografica delimitata» del documento unico.
Descrizione: eliminata la seguente descrizione «L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 e i 450 m s.l.m.».
Motivi: riportava semplicemente il posizionamento dei vigneti a quell’epoca, indicativamente 8 anni fa. Dal momento che più di un comune della D.O. ha terreni al di sopra dei 450 mt. e che tale indicazione, pur non vincolante, può generare fraintendimenti negli utilizzatori della D.O., si ritiene utile cancellarla.
Modifica riguardante l’art. 8 lettera A del disciplinare e la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.
Descrizione: errore nel nome della località riportata nel disciplinare: non è «Meirana» bensì «Mariana».
Motivi: il recupero del documento storico inerente la viticoltura a Gavi risalente al 972 d.C. ha evidenziato questo errore errore nel nome della località riportata nel disciplinare. Dopo oltre mille anni non vi è traccia di questa località nella toponomastica contemporanea: si ritiene quindi opportuno non indicare tale località sul disciplinare.
Modifica riguardante l’art. 8 lett. B del disciplinare e la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.
Descrizione: è stato aggiornato l’indirizzo della sede legale di Valoritalia
Motivi: correzione formale in seguito all’aggiornamento dell’indirizzo dell’Organismo di controllo
Modifica riguardante l’art. 9 del disciplinare e la sezione «Dettagli Organismi di controllo» del documento unico.
3. Inserimento specifiche sulla frizzantatura e spumantizzazione
Descrizione: aggiunto il comma: “Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e «Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.
Motivi: è necessario inserire le norme per la produzione di Gavi docg Frizzante e Gavi docg Spumante fuori dalla zona di vinificazione. Si tratta quindi non di una modifica di pratiche enologiche quanto di un aggiornamento del testo del disciplinare. Per consentire l’elaborazione degli spumanti e dei frizzanti anche al di fuori della zona di produzione delle uve, essendo tipologie che richiedono attrezzature di cantina spesso non presenti nelle piccole aziende, si inserisce questo articolato per agevolare le aziende.
Modifica riguardante l’art. 5 del disciplinare e la sezione «Ulteriori condizioni» del documento unico.
4. Durata sulle fecce
Descrizione: viene aggiunto il comma: «La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a Gavi spumante è minimo di 6 mesi per la fermentazione in recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat) e minimo di 9 mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo classico)»
Motivi: al fine di tutelare la pratica enologica in essere, si ritiene necessario precisare la permanenza minima sulle fecce.
Modifica riguardante l’art. 5 del disciplinare.
5. Eliminazione obbligo della menzione vigna per le tipologie Riserva e Riserva Spumante Metodo Classico
Descrizione: si elimina l’obbligo della menzione vigna per le due tipologie del Riserva.
Motivi: Vista la mancanza di toponimi e la scarsità di menzioni tradizionali nella D.O., al fine di consentire alle aziende di poter produrre il Gavi docg Riserva, si elimina l’obbligo della menzione vigna per le due tipologie del Riserva.
Modifica riguardante l’art. 7 del disciplinare.
6. Link per particelle
Descrizione: il disciplinare già prevede l’elenco, all’allegato 1, delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni; con questa modifica si introduce anche un link dove sono riportate tutte le singole particelle.
Motivi: Per rendere puntuale l’utilizzo dei nomi delle frazioni utilizzabili in etichettatura si è provveduto a definire la mappatura particellare che può essere scaricata dai siti della Regione Piemonte e del Consorzio tutela del Gavi il relativo pdf.
Modifica riguardante l’art. 7 del disciplinare.
7. Specifica in etichettature
Descrizione: viene aggiunto i comma: «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve dovrà essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50 % del carattere usato per la d.o.c.g. Gavi.
Motivi: si precisano le norme della etichettatura della menzione geografica relativa ai comuni per chiarezza e al fine di regolamentare la materia ed evitare di trarre in inganno il consumatore.
Modifica riguardante l’art. 7 del disciplinare.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
|
Gavi |
|
Cortese di Gavi |
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino spumante |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione dei vini
GAVI D.O.C.G. Tranquillo
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
GAVI D.O.C.G. Frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
GAVI D.O.C.G. Spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
GAVI D.O.C.G. Riserva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
GAVI D.O.C.G. Riserva Spumante Metodo Classico
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
—
5.2. Rese massime:
|
GAVI D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante |
|
9 500 chilogrammi di uve per ettaro |
|
GAVI D.O.C.G. Vigna |
|
8 500 chilogrammi di uve per ettaro |
|
GAVI D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C. |
|
6 500 chilogrammi di uve per ettaro |
|
GAVI D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante |
|
66,50 ettolitri per ettaro |
|
GAVI D.O.C.G. Vigna |
|
59,50 ettolitri per ettaro |
|
GAVI D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C. |
|
45,50 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte a Gavi docg ricade nella Regione Piemonte e comprende in tutto o in parte il territorio di 11 comuni della provincia di Alessandria: parte del comune di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, l’intero territorio del comune di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, parte del comune di Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cortese B. - Bianca Fernanda
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. «Gavi» D.O.C.G. tranquillo
II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L’orografia collinare, l’esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l’ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L’alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti.
8.2. «Gavi» D.O.C.G. frizzante
II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L’orografia collinare, l’esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l’ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L’alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti.
8.3. «Gavi» D.O.C.G. spumante
II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L’orografia collinare, l’esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l’ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L’alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti.
8.4. «Gavi» D.O.C.G. Riserva
II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L’orografia collinare, l’esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l’ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L’alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti.
8.5. «Gavi» D.O.C.G. Riserva Spumante metodo classico
II Cortese è un vitigno autoctono di millenario stanziamento nella zona di produzione della docg Gavi. L’orografia collinare, l’esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa denominazione costituiscono l’ambiente ideale per il Cortese. Da tale area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità. L’alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese. Sono terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
GAVI DOCG
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Quadro di riferimento giuridico: |
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Nella legislazione unionale |
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Tipo di condizione supplementare: |
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Imbottigliamento nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione:
Le operazioni di di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi»«Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art.3.
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e «Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17126