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Document 52021XC0429(01)
Communication from the Commission Guidelines on regional State aid 2021/C 153/01
Comunicazione della Commissione Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021/C 153/01
Comunicazione della Commissione Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021/C 153/01
C/2021/2594
GU C 153 del 29.4.2021, p. 1–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 153/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(2021/C 153/01)
INDICE
1. |
INTRODUZIONE | 3 |
2. |
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI | 4 |
2.1. |
Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale | 4 |
2.2. |
Definizioni | 6 |
3. |
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA | 9 |
4. |
COSTI AMMISSIBILI | 9 |
4.1. |
Aiuti agli investimenti | 9 |
4.1.1. |
Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento | 10 |
4.1.2. |
Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali | 10 |
4.2. |
Aiuti al funzionamento | 11 |
5. |
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE | 11 |
5.1. |
Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale | 11 |
5.1.1. |
Regimi di aiuti agli investimenti | 12 |
5.1.2. |
Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica | 12 |
5.1.3. |
Regimi di aiuti al funzionamento | 13 |
5.2. |
Effetto di incentivazione | 14 |
5.2.1. |
Aiuti agli investimenti | 14 |
5.2.2. |
Regimi di aiuti al funzionamento | 15 |
5.3. |
Necessità dell'intervento statale | 15 |
5.4. |
Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale | 16 |
5.4.1. |
Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi | 16 |
5.4.2. |
Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto | 16 |
5.5. |
Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo) | 17 |
5.5.1. |
Aiuti agli investimenti | 17 |
5.5.2. |
Regimi di aiuti al funzionamento | 18 |
5.6. |
Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi | 18 |
5.6.1. |
Osservazioni generali | 18 |
5.6.2. |
Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi | 20 |
5.6.3. |
Regimi di aiuti agli investimenti | 20 |
5.6.4. |
Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica | 21 |
5.6.5. |
Regimi di aiuti al funzionamento | 22 |
5.7. |
Trasparenza | 23 |
6. |
VALUTAZIONE | 23 |
7. |
CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE | 24 |
7.1. |
Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale | 25 |
7.2. |
La deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) | 25 |
7.3. |
La deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) | 26 |
7.3.1. |
«Zone c predefinite» | 26 |
7.3.2. |
«Zone c non predefinite» | 27 |
7.4. |
Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti | 28 |
7.4.1. |
Intensità massime di aiuto nelle «zone a» | 28 |
7.4.2. |
Intensità massime di aiuto nelle «zone c» | 29 |
7.4.3. |
Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI | 29 |
7.4.4. |
Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta | 29 |
7.4.5. |
Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione | 29 |
7.5. |
Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione | 29 |
7.6. |
Modifiche | 30 |
7.6.1. |
Riserva di copertura in termini di popolazione | 30 |
7.6.2. |
Revisione di medio termine | 30 |
8. |
MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020 | 30 |
9. |
APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE | 30 |
10. |
RELAZIONI E MONITORAGGIO | 31 |
11. |
REVISIONE | 31 |
1. INTRODUZIONE
1. |
La Commissione può considerare le seguenti tipologie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale. |
2. |
I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Essi stabiliscono inoltre i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. |
3. |
L'obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale è garantire che gli aiuti destinati allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale (2) non alterino in misura indebita le condizioni degli scambi tra Stati membri (3). In particolare, tale controllo mira a evitare corse alle sovvenzioni che possono verificarsi quando gli Stati membri cercano di attirare o mantenere le imprese nelle zone assistite dell'UE e si prefigge di ridurre al minimo necessario gli effetti degli aiuti a finalità regionale sugli scambi e sulla concorrenza. |
4. |
L'obiettivo dello sviluppo regionale e della coesione territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuto, tra cui gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione, all'energia o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. In alcuni casi possono essere autorizzate maggiori intensità per queste altre forme di aiuto, se a beneficiarne sono imprese stabilite in zone assistite, per compensare le difficoltà specifiche che devono affrontare in tali zone (4). |
5. |
Gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle zone assistite dell'UE (5). In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere l'entità dei problemi di sviluppo nelle zone interessate. I vantaggi prodotti dagli aiuti in termini di sviluppo di una zona assistita devono superare la distorsione della concorrenza e degli scambi che potrebbe derivarne (6). Il peso attribuito agli effetti positivi degli aiuti può variare in funzione della deroga applicata in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c) (7). |
6. |
Inoltre gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci nel promuovere o facilitare lo sviluppo economico delle zone assistite solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone. In alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata. In questo caso gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento. |
7. |
Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della disciplina degli aiuti a finalità regionale per valutare se gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale fossero ancora idonei allo scopo. I risultati (8) hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma sono necessari alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti. Inoltre, nel valutare l'impatto degli aiuti a finalità regionale, la Commissione può tenere conto del «Green Deal europeo» (9), della «Nuova strategia industriale per l'Europa» (10) e di «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (11), per cui potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche alle norme. In tale contesto, anche altre norme in materia di aiuti di Stato sono oggetto di un processo di revisione e la Commissione presta particolare attenzione al campo di applicazione di ciascuno degli orientamenti tematici e all'eventuale possibilità di combinare diversi tipi di aiuti per lo stesso investimento. In quanto tale, il sostegno agli investimenti iniziali per tecnologie nuove e rispettose dell'ambiente che contribuiscono alla decarbonizzazione dei processi produttivi nell'industria, comprese le industrie ad alta intensità energetica come l'acciaio, può essere valutato, a seconda delle sue caratteristiche specifiche, soprattutto in base alle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione o alle norme sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Gli aiuti a finalità regionale possono anche essere combinati con altri tipi di aiuti: per lo stesso progetto di investimento è possibile, ad esempio, combinare aiuti a finalità regionale con aiuti previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'energia se tale progetto di investimento facilita lo sviluppo di una zona assistita e, al tempo stesso, aumenta il livello di tutela ambientale in misura tale che l'investimento o parte di esso può beneficiare di un sostegno in base ad entrambe le normative tematiche e le disposizioni di entrambe le normative sono soddisfatte. In questo modo gli Stati membri possono incentivare il raggiungimento di entrambi gli obiettivi in maniera ottimale, evitando una sovracompensazione. La Commissione ha inoltre incluso nei presenti orientamenti disposizioni specifiche per agevolare il sostegno nel contesto del Fondo per una transizione giusta (JTF) in linea con i principi di coesione. Il Fondo è uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta che sarà attuato nell'ambito della politica di coesione (12) per contribuire ad affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali che potrebbero risultare dall'ambizioso obiettivo di realizzare la transizione verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Gli obiettivi del Fondo sono attenuare gli effetti negativi della transizione climatica sostenendo i territori e i lavoratori più colpiti e promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. |
8. |
In risposta alla perturbazione economica causata dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha messo a punto strumenti mirati, quali il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (13). La pandemia può avere effetti più duraturi in determinate zone rispetto ad altre: è ancora troppo presto per prevedere l'impatto che avrà nel medio e lungo periodo e per individuare quali zone saranno particolarmente colpite. La Commissione prevede pertanto, per il 2023, una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, che terrà conto delle ultime statistiche disponibili. |
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
2.1. Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale
9. |
Le condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti sono applicabili sia ai regimi di aiuti a finalità regionale che agli aiuti individuali soggetti a obbligo di notifica. |
10. |
I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti di Stato concessi ai settori dell'acciaio (14), della lignite (15) e del carbone (16). |
11. |
La Commissione applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti gli altri settori di attività economica, ad eccezione dei settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato, in particolare nei settori della pesca e dell'acquacoltura (17), dell'agricoltura (18), dei trasporti (19), della banda larga (20) e dell'energia (21), tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tali settori nell'ambito di un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento. |
12. |
La Commissione applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti alla lavorazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli e alle misure di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato ma sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (22) o sono concesse a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente. |
13. |
Rispetto alle piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese tendono ad essere meno esposte ai vincoli regionali quando si tratta di investire o di mantenere un'attività economica in una zona assistita. Innanzitutto le grandi imprese possono reperire capitali e crediti sui mercati mondiali più facilmente e sono meno condizionate dall'offerta più limitata di servizi finanziari in una zona assistita. In secondo luogo gli investimenti realizzati dalle grandi imprese possono produrre economie di scala che riducono i costi iniziali legati all'ubicazione e che, per molti versi, non sono legate alla zona in cui viene fatto l'investimento. In terzo luogo le grandi imprese che pianificano investimenti hanno solitamente un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità, il che può comportare una concessione di aiuti non necessaria o non debitamente giustificata. Infine le grandi imprese hanno generalmente un peso significativo sul mercato interessato e, di conseguenza, l'investimento per cui è concesso l'aiuto può causare distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. |
14. |
Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, di norma essi non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche in queste «zone c», conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti. Tuttavia, nei territori più colpiti dalla transizione climatica, i vantaggi strutturali a disposizione delle grandi imprese potrebbero non essere sufficienti per raggiungere il livello di investimenti essenziale per garantire una transizione socioeconomica equilibrata e offrire sufficienti opportunità occupazionali per compensare le perdite di posti di lavoro dovute alla chiusura delle attività economiche provocata dalla transizione. Pertanto, in deroga (23) alla prima frase del presente paragrafo, anche gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese possono essere considerati compatibili con il mercato interno conformemente ai criteri di cui nei presenti orientamenti se sono concessi per la diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti non precedentemente ottenuti nello stabilimento o per un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento, a condizione che 1) riguardino un investimento iniziale in un territorio selezionato per beneficiare del sostegno cofinanziato del Fondo per una transizione giusta in una «zona c» con un PIL pro capite inferiore al 100 % della media UE-27, 2) l'investimento e il beneficiario figurino nel piano territoriale per una transizione giusta (24) di uno Stato membro approvato dalla Commissione, e 3) l'aiuto di Stato all'investimento sia coperto dal Fondo per una transizione giusta fino all'importo massimo consentito. |
15. |
Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa costituiscono aiuti al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili solo se si può dimostrare che sono necessari per lo sviluppo della zona, per esempio se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle regioni più svantaggiate (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato) o a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per svolgere un'attività economica in una regione ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica. |
16. |
Non sono disciplinati dai presenti orientamenti gli aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (25) o alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Revisione 2. |
17. |
Gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi alle imprese in difficoltà definite ai fini dei presenti orientamenti dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (26). |
18. |
Nel valutare un aiuto a finalità regionale concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto di tutti gli aiuti che rimangono da recuperare (27). |
2.2. Definizioni
19. |
Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
|
3. AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA
20. |
In linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a notificare gli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (32). |
21. |
La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali a finalità regionale soggetti a notifica. |
22. |
Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC») (33) per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. |
23. |
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime notificato restano anch'essi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a meno che il beneficiario:
|
4. COSTI AMMISSIBILI
4.1. Aiuti agli investimenti
24. |
Sono ammissibili i seguenti costi:
|
25. |
Se i costi ammissibili sono stabiliti sulla base dei costi per gli investimenti materiali e immateriali, sono ammissibili soltanto i costi degli attivi che fanno parte dell'investimento iniziale nello stabilimento del beneficiario degli aiuti situato nella zona assistita in questione. |
26. |
In deroga alla condizione di cui al punto 25, le attrezzature concesse in prestito d'uso (34) possono essere incluse nei costi ammissibili dell'impresa che le ha acquistate (o prodotte) se sono utilizzate per l'intero periodo minimo di manutenzione (cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI) per un'operazione di lavorazione o di assemblaggio compiuta dal beneficiario dell'aiuto e direttamente collegata a un processo di produzione basato sull'investimento iniziale sovvenzionato del beneficiario stesso. Questa deroga si applica a condizione che lo stabilimento del fornitore sia situato in una zona assistita, che il fornitore stesso non riceva aiuti a finalità regionale agli investimenti o aiuti agli investimenti a favore delle PMI a norma dell'articolo 17 del RGEC in relazione alle attrezzature in questione e che l'intensità di aiuto non superi l'intensità massima di aiuto pertinente applicabile alla zona in cui è ubicato lo stabilimento del fornitore. Eventuali adeguamenti dell'intensità di aiuto per i grandi progetti di investimento si applicano anche all'aiuto calcolato per i costi delle attrezzature concesse in prestito d'uso ai fornitori, che sono considerati parte del costo complessivo dell'investimento iniziale. |
4.1.1. Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento
27. |
Tranne che per le PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (35). |
28. |
Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento. |
29. |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. |
30. |
Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. |
31. |
I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
|
32. |
Nel caso di un investimento iniziale di cui al punto 19, sottopunto (13), lettera b) o al punto 19, sottopunto (14), lettera b), in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un'ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento. |
33. |
Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali. |
34. |
Gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
4.1.2. Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali
35. |
Gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali stimati per i posti di lavoro creati mediante un investimento iniziale. Gli aiuti possono compensare solo i costi salariali connessi alla creazione di posti di lavoro, calcolati su un periodo di due anni, e l'intensità di aiuto risultante non deve superare l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata. |
36. |
Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al punto 35, si applicano le seguenti condizioni:
|
4.2. Aiuti al funzionamento
37. |
Per i regimi di aiuti al funzionamento i costi ammissibili devono essere predefiniti e interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere, come lo Stato membro avrà cura di dimostrare. |
38. |
Nelle regioni ultraperiferiche, i regimi di aiuti al funzionamento possono compensare i costi di esercizio aggiuntivi sostenuti in tali regioni come conseguenza diretta di uno o più dei vincoli permanenti di cui all'articolo 349 del trattato. Tali costi aggiuntivi devono essere quantificati e confrontati con i costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato. |
5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
39. |
La Commissione riterrà che una misura di aiuto a finalità regionale sia compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato solo se l'aiuto contribuisce allo sviluppo regionale e alla coesione. L'obiettivo deve essere promuovere lo sviluppo economico delle «zone a» o agevolare lo sviluppo delle «zone c» (sezione 5.1) e, in aggiunta, soddisfare ciascuno dei seguenti criteri:
|
40. |
L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 6. In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito. |
41. |
Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) o l'attività che essa finanzia comportino una violazione di una disposizione pertinente del diritto dell'UE, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (36). |
5.1. Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale
42. |
L'obiettivo principale degli aiuti a finalità regionale è lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell'UE. Promuovendo e agevolando lo sviluppo sostenibile delle zone assistite, gli aiuti contribuiscono alla politica di coesione territoriale dell'UE, che intende migliorare la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le regioni. |
5.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti
43. |
I regimi di aiuti a finalità regionale dovrebbero costituire parte integrante di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente definiti. |
44. |
Gli Stati membri devono dimostrare che il regime è coerente con la strategia di sviluppo della zona interessata e che vi apporta un contributo. A tal fine gli Stati membri possono far riferimento a valutazioni di regimi di aiuti di Stato precedenti, a valutazioni di impatto realizzate dalle autorità che concedono gli aiuti o a pareri di esperti. Per garantire tale contributo alla strategia di sviluppo, il regime di aiuti deve prevedere un metodo che consenta alle autorità che concedono gli aiuti di stabilire le priorità e di selezionare progetti di investimento che soddisfino gli obiettivi del regime (ad esempio mediante un metodo ufficiale di attribuzione di punteggi). |
45. |
Nelle «zone a» i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI o da grandi imprese, mentre nelle «zone c» possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI e gli investimenti iniziali per la creazione di una nuova attività economica effettuati da grandi imprese. |
46. |
Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda di aiuto in cui sono descritti gli effetti positivi dell'investimento sullo sviluppo della zona interessata (37). |
47. |
Per garantire che dia un contributo reale e sostenibile allo sviluppo della zona interessata, l'investimento deve essere mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (38). |
48. |
Per fare in modo che l'investimento sia economicamente redditizio, lo Stato membro deve garantire che il beneficiario dell'aiuto apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % (39) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (40). |
49. |
Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati membri devono inoltre assicurare il rispetto della legislazione ambientale dell'UE, tra cui, in particolare, la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale ove richiesto dalla legge e di ottenere tutti i permessi necessari. |
5.1.2. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica
50. |
Per dimostrare il contributo che gli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica danno allo sviluppo regionale, gli Stati membri possono utilizzare una serie di indicatori come quelli menzionati di seguito, che possono essere sia diretti (ad esempio posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):
|
51. |
Gli Stati membri possono fare riferimento al piano aziendale del beneficiario dell'aiuto, che potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume degli acquisti realizzati da parte dei produttori locali e il fatturato generato dall'investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale. |
52. |
Agli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica si applicano le disposizioni di cui ai punti da 47 a 49. |
53. |
Per gli aiuti ad hoc (41), oltre a soddisfare gli obblighi di cui ai punti da 50 a 52, gli Stati membri devono dimostrare che il progetto è in linea con la strategia di sviluppo della zona interessata e che contribuisce alla sua realizzazione. |
5.1.3. Regimi di aiuti al funzionamento
54. |
I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone assistite solo se gli svantaggi di tali zone sono chiaramente identificati a priori. Gli ostacoli alla capacità di attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo di queste zone. |
55. |
Per quanto riguarda gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle «zone a», gli Stati membri devono dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento. |
56. |
Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a compensare specifici costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche, i tipi di vincoli permanenti che limitano fortemente lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche sono elencati all'articolo 349 del trattato e includono la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti. Gli Stati membri devono individuare i costi aggiuntivi specifici connessi ai vincoli permanenti che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare. |
57. |
Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica, gli Stati membri devono dimostrare il rischio di spopolamento nel caso in cui non siano concessi aiuti al funzionamento. |
5.2. Effetto di incentivazione
5.2.1. Aiuti agli investimenti
58. |
Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ritiene che un aiuto di Stato abbia un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento dell'impresa incentivandola a intraprendere un'attività supplementare per lo sviluppo di una zona che non realizzerebbe o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo se l'aiuto non fosse concesso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa effettuerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. |
59. |
L'effetto di incentivazione può essere dimostrato in due modi:
|
60. |
Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell'aiuto promuovendo investimenti iniziali (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento verrebbe realizzato nella zona anche in assenza dell'aiuto. Pertanto l'aiuto non produce l'effetto di incentivazione per conseguire l'obiettivo di sviluppo regionale e di coesione territoriale e non può essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dei presenti orientamenti. |
61. |
Ciononostante, quando gli aiuti a finalità regionale sono concessi mediante fondi della politica di coesione o del FEASR nelle «zone a» onde realizzare investimenti necessari per il raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell'UE, si può considerare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se, in sua assenza, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella zona interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente. |
5.2.1.1.
62. |
I lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo che è stato presentato il modulo di domanda di aiuto. |
63. |
Se i lavori iniziano prima della presentazione del modulo di domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale sarà considerato compatibile con il mercato interno. |
64. |
Gli Stati membri devono presentare un modulo standard di domanda di aiuto contenente almeno tutte le informazioni elencate nell'allegato VII. Nel modulo, le PMI e le grandi imprese devono spiegare in un'ipotesi controfattuale cosa succederebbe se non beneficiassero dell'aiuto, indicando quale degli scenari descritti al punto 59 si applica al loro caso. |
65. |
Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dell'ipotesi controfattuale descritto nel modulo di domanda. Le PMI non devono conformarsi a tale obbligo per quanto riguarda gli aiuti non soggetti a notifica concessi nell'ambito di un regime. |
66. |
L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e si accerta che l'aiuto a finalità regionale produca l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente a uno degli scenari di cui al punto 59. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario dell'aiuto. |
5.2.1.2.
67. |
Oltre agli obblighi di cui ai punti da 62 a 66, per gli aiuti individuali soggetti a notifica gli Stati membri devono fornire prove evidenti che l'aiuto ha un'incidenza sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo (43), indicando quale degli scenari descritti al punto 59 è di applicazione. Per permettere una valutazione globale, gli Stati membri devono fornire non soltanto informazioni sul progetto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui il richiedente non riceve alcun aiuto da nessuna autorità pubblica nel SEE. |
68. |
Nello scenario 1 gli Stati membri possono dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che l'investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza dell'aiuto. |
69. |
Nello scenario 2 gli Stati membri possono dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella zona interessata e quelli dell'ubicazione in un'altra o in altre zone. La Commissione verifica che tali confronti siano realistici. |
70. |
Gli Stati membri sono invitati a consultare autentici documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (compresa la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Questi documenti devono essere contemporanei al processo decisionale relativo all'investimento o alla sua ubicazione. Per aiutare gli Stati membri a dimostrare l'effetto di incentivazione sono potenzialmente utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari. |
71. |
In tale contesto, e in particolare nello scenario 1, il livello di redditività può essere valutato con metodi che costituiscono prassi usuali in un dato settore industriale, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) (44) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) (45) o l'utile sul capitale investito (return on capital employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale del beneficiario nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato. |
72. |
Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell'aiuto promuovendo investimenti (supplementari) nella zona, non vi sono effetti positivi per la zona. L'aiuto non sarà pertanto ritenuto compatibile con il mercato interno se risulta che lo stesso investimento sarebbe realizzato nella zona anche in assenza dell'aiuto. |
5.2.2. Regimi di aiuti al funzionamento
73. |
Per quanto riguarda i regimi di aiuti al funzionamento, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza di aiuto, il livello di attività economica nella zona interessata risulti notevolmente ridotto a causa dei problemi che l'aiuto è destinato risolvere. |
74. |
Pertanto, ove lo Stato membro abbia dimostrato l'esistenza e il carattere sostanziale di questi problemi nella zona in questione (cfr. punti da 54 a 57), la Commissione riterrà che l'aiuto al funzionamento stimoli attività economiche supplementari nella zona. |
5.3. Necessità dell'intervento statale
75. |
Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di sviluppo regionale e di coesione territoriale, è innanzitutto necessario analizzare il problema. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, il che è particolarmente importante in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche. |
76. |
A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un suo funzionamento efficiente e rafforzandone la competitività. Se il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell'equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi. |
77. |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che senza l'intervento statale in queste zone il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di un livello sufficiente di sviluppo economico della regione e di coesione territoriale. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone sono considerati necessari. |
5.4. Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale
78. |
La misura di aiuto deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale. |
5.4.1. Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi
5.4.1.1.
79. |
Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non sono l'unico strumento di cui dispongono gli Stati membri per rilanciare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle zone assistite: essi possono ricorrere ad altre misure come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell'istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto in cui operano le imprese. |
80. |
Al momento di notificare un regime di aiuti agli investimenti, gli Stati membri devono indicare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per contribuire a sviluppare la zona. |
81. |
Se decide di mettere in atto un regime di aiuto settoriale, lo Stato membro deve dimostrare i vantaggi di questa scelta rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni strategiche. |
82. |
La Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto fornite dagli Stati membri. Allo stesso modo, per valutare l'adeguatezza del regime proposto può prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto nella sezione 6. |
83. |
Nel caso degli aiuti agli investimenti ad hoc gli Stati membri devono dimostrare come l'aiuto sia in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto nel quadro di un regime o ad altri tipi di misure. |
5.4.1.2.
84. |
Gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto è appropriato per conseguire l'obiettivo del regime in relazione ai problemi che l'aiuto si prefigge di risolvere. Per dimostrare che l'aiuto è appropriato, gli Stati membri possono calcolare ex ante l'importo dell'aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo (46). |
5.4.2. Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto
85. |
Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sotto diverse forme, ma gli Stati membri devono garantire che l'aiuto sia concesso in modo da generare le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza possibili. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi), gli Stati membri sono tenuti a dimostrare perché altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli) non siano appropriate. |
86. |
Per valutare l'adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 6. |
5.5. Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo)
5.5.1. Aiuti agli investimenti
87. |
L'importo dell'aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata. |
88. |
Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, la Commissione applica per gli aiuti agli investimenti intensità massime di aiuto (47). |
89. |
Per un progetto di investimento iniziale, l'autorità che concede l'aiuto deve calcolare l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto (48) (importo di aiuto corretto (49) e corrispondente intensità di aiuto ridotta per i grandi progetti di investimento) al momento della concessione dell'aiuto o, se precedente, al momento della notifica dell'aiuto alla Commissione. |
90. |
Poiché è probabile che i grandi progetti di investimento comportino maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi, l'importo dell'aiuto per tali progetti non deve superare l'importo di aiuto corretto. |
91. |
Se l'investimento iniziale fa parte di un unico progetto di investimento e se quest'ultimo è un grande progetto di investimento, l'importo dell'aiuto per il singolo progetto di investimento non deve superare l'importo dell'aiuto corretto. Il tasso di cambio e il tasso di attualizzazione da applicare per rispettare tale disposizione sono quelli applicabili alla data di concessione dell'aiuto per il primo progetto del progetto unico di investimento. |
92. |
Le intensità massime di aiuto hanno un duplice scopo. |
93. |
Innanzitutto, per i regimi soggetti a notifica, tali intensità massime di aiuto rappresentano una sorta di «zona di sicurezza» per le PMI: se l'intensità di aiuto non supera il massimo consentito, si ritiene che l'aiuto sia proporzionato. |
94. |
In secondo luogo, per tutti gli altri casi le intensità massime di aiuto servono da limite all'approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da 95 a 97. |
95. |
Di regola, la Commissione considera gli aiuti individuali soggetti a notifica limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti dell'investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale di assenza di aiuto (50), utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime soggetto a notifica, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto», utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. |
96. |
Per le situazioni riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), l'importo dell'aiuto non dovrebbe pertanto superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio per portare il TRI al di sopra del normale tasso applicato dall'impresa ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, per aumentare il TRI al di sopra del costo del capitale del beneficiario nel suo insieme oppure al di sopra dei tassi di rendimento abitualmente registrati in quel settore industriale. |
97. |
Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (incentivi alla scelta del luogo), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il VAN dell'investimento nella zona interessata e il VAN nell'ubicazione alternativa. Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione e le differenze salariali. Tuttavia, se il sito alternativo si trova all'interno del SEE, le sovvenzioni concesse per tale luogo non possono essere prese in considerazione. |
98. |
Anche i calcoli utilizzati per analizzare l'effetto di incentivazione possono essere utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Gli Stati membri devono dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto 70. |
99. |
Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti a finalità regionale ad hoc, a condizione che l'importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l'intensità massima per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Qualsiasi altro aiuto di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti può essere cumulato unicamente se non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base a norme specifiche applicabili. Le verifiche relative al cumulo devono essere effettuate sia al momento della concessione dell'aiuto che al momento dell'erogazione dell'aiuto (51). Se prevede la possibilità di cumulo di aiuti di Stato concessi a titolo di un regime con aiuti di Stato concessi a titolo di altri regimi, lo Stato membro deve specificare, per ciascun regime, il metodo per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto. |
100. |
Per un investimento iniziale connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) che soddisfano i criteri del regolamento recante disposizioni specifiche relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) (52), l'intensità di aiuto che si applica alla zona dell'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto per l'investimento iniziale è quella applicabile nella zona assistita in cui si sostiene la maggior parte dei costi ammissibili. Gli investimenti iniziali realizzati da grandi imprese nelle «zone c» possono ricevere solo aiuti a finalità regionale nel contesto dei progetti CTE se sono investimenti iniziali finalizzati alla creazione di una nuova attività economica. |
5.5.2. Regimi di aiuti al funzionamento
101. |
Gli Stati membri devono dimostrare che il livello di aiuto è proporzionato ai problemi che l'aiuto si prefigge di risolvere. |
102. |
In particolare gli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
103. |
Per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI delle «zone a» devono affrontare, il livello dell'aiuto deve essere progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (53). Ciò non si applica ai regimi volti a prevenire lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica né ai regimi che compensano i costi di esercizio supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più vincoli permanenti di cui all'articolo 349 del trattato. |
5.6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
104. |
Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e non devono superare gli effetti positivi dell'aiuto in misura contraria all'interesse comune. |
5.6.1. Osservazioni generali
105. |
Nell'analisi complessiva degli effetti positivi dell'aiuto (sezione 5.1) e dei suoi effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, se del caso, del fatto che, oltre a contribuire allo sviluppo regionale e alla coesione, l'aiuto produce altri effetti positivi. Questi effetti si producono ad esempio qualora si accerti che l'investimento iniziale, oltre a creare posti di lavoro a livello locale, introdurre nuove attività e/o generare entrate locali, contribuisce in modo sostanziale in particolare alla transizione digitale o alla transizione verso attività ecosostenibili, comprese quelle a basse emissioni di carbonio, a impatto climatico zero o resilienti ai cambiamenti climatici. La Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tassonomia (54), compreso il principio «non arrecare un danno significativo», o ad altre metodologie comparabili. Inoltre, nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, se del caso, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, qualora tali esternalità incidano negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, creando o aggravando inefficienze del mercato (55). |
106. |
In termini di effetti negativi, gli aiuti a finalità regionale possono dar luogo a due tipi principali di potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sull'ubicazione. Entrambi i tipi di distorsioni danno vita a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (distribuzione delle attività economiche tra le regioni). |
107. |
Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato è il fatto che essi impediscono al mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Gli aiuti di Stato che danno luogo a un'espansione sostanziale della capacità in un mercato poco efficiente possono falsare indebitamente la concorrenza, in quanto la creazione o il mantenimento di un eccesso di capacità può comprimere i margini di profitto, ridurre gli investimenti dei concorrenti o addirittura inducendo i concorrenti a uscire dal mercato. Potrebbe risultarne una situazione in cui imprese concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di competere sul mercato vengano costrette a uscire dal mercato. Si rischierebbe inoltre di impedire alle imprese di accedere al mercato o di espandersi e di scoraggiare i concorrenti ad innovare. Da quanto sopra descritto potrebbero derivare strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, sarebbero dannose anche per i consumatori. La disponibilità di aiuti può anche indurre i potenziali beneficiari ad adagiarsi o ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi, con possibili effetti negativi a lungo termine sulle prestazioni globali del settore. |
108. |
Gli aiuti possono inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole per il beneficiario dell'aiuto. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti. |
109. |
Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti a finalità regionale incidono anche, per loro natura, sull'ubicazione dell'attività economica: se una zona attrae investimenti grazie all'aiuto, altre non potranno avvalersi di questa opportunità. Le zone che subiscono gli effetti negativi dell'aiuto possono registrare una perdita di attività economica e di posti di lavoro, ivi compresi posti di lavoro per i subappaltatori, nonché un calo delle esternalità positive (per esempio in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di istruzione e formazione). |
110. |
Ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Una caratteristica specifica degli aiuti a finalità regionale è che mirano a influenzare la scelta degli investitori riguardo al luogo in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite senza sottrarli ad altre zone assistite ugualmente o meno sviluppate, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della zona, ma anche alla coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio di tutta l'UE. I potenziali effetti negativi degli aiuti a finalità regionale sull'ubicazione sono già limitati, in certa misura, dalle carte degli aiuti a finalità regionale, le quali definiscono le zone in cui gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi conformemente agli obiettivi di sviluppo economico regionale e di coesione e alle intensità massime di aiuto ammissibili. Per valutare l'impatto dell'aiuto sullo sviluppo della zona e sulla coesione territoriale, rimane tuttavia importante avere un'idea di cosa avverrebbe in assenza di aiuto. |
5.6.2. Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi
111. |
La Commissione ha individuato una serie di situazioni in cui gli effetti negativi degli aiuti agli investimenti a finalità regionale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, per cui l'aiuto potrebbe non essere dichiarato compatibile con il mercato interno. |
5.6.2.1.
112. |
Come indicato al punto 107, per valutare gli effetti negativi dell'aiuto, la Commissione prende in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto se il mercato è poco efficiente. |
113. |
Se gli aiuti di Stato rendono possibile la realizzazione di investimenti che creano capacità produttiva supplementare in un mercato, vi è il rischio di potenziali effetti negativi sulla produzione o sugli investimenti in altre zone del SEE, soprattutto se l'aumento di capacità è superiore alla crescita del mercato o si verifica in un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. |
114. |
Pertanto se l'investimento porta alla creazione o al rafforzamento di un eccesso di capacità in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto (ad esempio, un mercato in contrazione) (56), la Commissione ritiene che l'aiuto abbia un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi. Si tratta in particolare dei casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento). |
115. |
Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione) in cui l'investimento avverrebbe in ogni caso nello stesso mercato geografico o, eccezionalmente, in un mercato geografico diverso ma le cui vendite riguardano lo stesso mercato geografico, l'aiuto influisce soltanto sulla decisione relativa all'ubicazione, a condizione che si limiti al minimo necessario per compensare lo svantaggio derivante dal luogo e non conferisca liquidità aggiuntiva al beneficiario dell'aiuto. In tale situazione il progetto di investimento apporterebbe al mercato geografico interessato capacità supplementari, indipendentemente dall'aiuto. Pertanto, i possibili esiti in termini di eccesso di capacità sarebbero, in linea teorica, gli stessi, indipendentemente dall'aiuto. Tuttavia, se l'ubicazione alternativa degli investimenti si trova in un mercato geografico diverso e l'aiuto conduce alla creazione di un eccesso di capacità su un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, valgono ugualmente le conclusioni di cui al paragrafo 114. |
5.6.2.2.
116. |
Come indicato ai punti 109 e 110, per valutare gli effetti negativi dell'aiuto, la Commissione deve tener conto dei suoi effetti sull'ubicazione dell'attività economica. |
117. |
Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione), il fatto che, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una zona con un'intensità di aiuto a finalità regionale (57) superiore o identica a quella della zona interessata, costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi, poiché viene meno la ragion d'essere degli aiuti a finalità regionale. |
5.6.2.3.
118. |
Nel valutare le misure soggette a notifica la Commissione chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE. In una situazione di questo tipo, qualora l'investimento serva a permettere al beneficiario dell'aiuto di spostare un'attività verso la zona interessata, se vi è un nesso causale tra l'aiuto e la delocalizzazione, ciò comporta un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da eventuali elementi positivi. |
5.6.3. Regimi di aiuti agli investimenti
119. |
I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti negativi sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell'ambito di regimi potrebbero portare anche a una significativa perdita di attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato se il regime è incentrato su determinati settori. |
120. |
Gli Stati membri devono quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti e delle caratteristiche dei settori interessati. Per permettere alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, gli Stati membri possono sottoporle le eventuali valutazioni d'impatto disponibili nonché valutazioni ex post svolte per precedenti regimi simili. |
121. |
Quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e a confermare che l'aiuto non produca gli effetti negativi evidenti di cui ai punti da 111 a 118. La verifica può basarsi sulle informazioni ricevute dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di aiuto e sulla dichiarazione resa nel modulo di domanda di aiuto, la quale dovrebbe indicare un sito alternativo nell'ipotesi in cui non venga concesso alcun aiuto. |
5.6.4. Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica
122. |
Per valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali, la Commissione fa una distinzione tra i due scenari controfattuali descritti ai punti 96 e 97. |
5.6.4.1.
123. |
Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 1, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e al concetto di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da 124 a 133 e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto. Tuttavia, qualora fosse assodato che l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui al punto 114, è improbabile che tali effetti negativi siano controbilanciati da eventuali effetti positivi e che l'aiuto sia ritenuto compatibile con il mercato interno. |
124. |
Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (prodotti che risentono del cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento (58). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (in virtù delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione). |
125. |
Per valutare le potenziali distorsioni, la Commissione utilizzerà più criteri, tra cui la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario dell'aiuto, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto. |
126. |
Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti. |
127. |
La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:
|
128. |
Per decidere se l'aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no. |
129. |
Nel caso di un mercato in crescita, vi sono di solito meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato. |
130. |
I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. La Commissione distingue tra i casi in cui, in una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (ossia è in contrazione) e quelli in cui il mercato è in fase di declino relativo (ossia cresce ma senza superare il tasso di crescita di riferimento). |
131. |
La scarsa efficienza del mercato è misurata, di norma, in relazione al prodotto interno lordo (PIL) registrato nel SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), ma può essere anche misurata sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato, gli indici di utilizzo della capacità che dovrebbero derivarne e la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e di margini di profitto. |
132. |
In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell'aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, la Commissione valuterà l'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE. |
133. |
Per valutare l'esistenza di un considerevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario dell'aiuto in un dato periodo di tempo prima di aver ricevuto l'aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver completato l'investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, così come le quote di mercato dei suoi concorrenti e altri fattori pertinenti. Ad esempio valuterà la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso (59), il potere contrattuale dell'acquirente (60) e le barriere all'espansione o all'uscita. |
5.6.4.2.
134. |
Se l'analisi controfattuale suggerisce che, anche in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in un altro luogo (scenario 2) dello stesso mercato geografico del prodotto in esame, e se l'aiuto è proporzionale, in linea di principio è probabile che l'esito in termini di eccesso di capacità o di considerevole potere di mercato sia lo stesso, a prescindere dalla presenza dell'aiuto. In tali casi, gli effetti positivi dell'aiuto sono probabilmente tali da compensare i limitati effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, se l'ubicazione alternativa si trova all'interno del SEE, la Commissione si concentra in particolare sugli effetti negativi che questa potrebbe produrre. Di conseguenza, se l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui ai punti 117 e 118, è improbabile che questi siano compensati da eventuali effetti positivi ed è pertanto improbabile che l'aiuto sia ritenuto compatibile con il mercato interno. |
5.6.5. Regimi di aiuti al funzionamento
135. |
Se l'aiuto è necessario e proporzionale per conseguire il contributo allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale di cui alla sottosezione 5.1.3, è probabile che gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l'aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un'industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all'ingresso o all'uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambi. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi possano essere compensati da eventuali effetti positivi. |
5.7. Trasparenza
136. |
Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module (61) della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:
|
137. |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai progetti CTE, le informazioni di cui al punto 136 devono essere pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione (62) interessata. In alternativa, tutti gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web. |
138. |
Gli Stati membri sono tenuti a organizzare i siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto 136 in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni o obbligo di registrazione dell'utente. |
139. |
Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al punto 136, paragrafo 2), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
|
140. |
Le informazioni menzionate al punto 136, paragrafo 2, devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (63). Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare tali informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili. Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso. |
141. |
La Commissione pubblicherà sul suo sito web il link al sito Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 136. |
6. VALUTAZIONE
142. |
A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto di cui al punto 143 siano soggetti a una valutazione ex post. Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che rischiano di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non ne è valutata per tempo l'attuazione. |
143. |
Una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi caratterizzati da ingenti importi di aiuto o che presentano caratteristiche innovative o quando sono previste significative modifiche a livello di mercato, tecnologia o normative. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati membri un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
144. |
L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non abbiano prodotto esiti negativi. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato. |
145. |
L'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Essa dovrebbe inoltre valutare l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi. |
146. |
Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione di cui al punto 143, gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:
|
147. |
Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (64). Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione. |
148. |
La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale. che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri. |
149. |
La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione. |
7. CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
150. |
Nella presente sezione, la Commissione stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati membri intendono designare come «a» o «c» (65) devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. |
151. |
Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata. |
152. |
Per mantenere l'effetto di incentivazione dell'aiuto, se le domande di aiuto per misure di aiuto discrezionali sono state presentate già prima dell'inizio del periodo di validità della carta, l'«importo di aiuto ritenuto necessario» indicato nella domanda di aiuto originaria non deve essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata che potrebbe essere disponibile ai sensi dei presenti orientamenti. |
153. |
Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazione fiscale, le intensità massime di aiuto previste dai presenti orientamenti possono essere applicate soltanto ai progetti avviati a partire dalla data in cui la maggiorazione della pertinente intensità massima di aiuto è diventata applicabile in virtù delle pertinenti norme nazionali. Per i progetti avviati prima di tale data, continuerà ad applicarsi l'intensità massima di aiuto approvata nell'ambito della precedente carta degli aiuti a finalità regionale. |
7.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale
154. |
Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga dal divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che la popolazione complessiva delle «zone a» e delle «zone c» dell'UE-27 debba essere inferiore a quella delle zone non designate. La copertura totale delle zone designate dovrebbe quindi essere inferiore al 50 % della popolazione dell'UE-27. |
155. |
Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (66), la copertura complessiva delle «zone a» e delle «zone c» era stata fissata al 47 % della popolazione dell'UE-28. Alla luce del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, la Commissione ritiene opportuno aumentare al 48 % la copertura complessiva dell'UE-27 in termini di popolazione. |
156. |
Di conseguenza, il massimale complessivo di copertura delle «zone a» e delle «zone c» dovrebbe essere fissato al 48 % della popolazione UE-27 (67). |
7.2. La deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
157. |
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale». Secondo la Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (68). |
158. |
La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato siano soddisfatte nelle regioni NUTS 2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell'UE-27 (69). |
159. |
Gli Stati membri possono quindi designare le seguenti zone come «zone a»:
|
160. |
L'allegato I indica le «zone a» ammissibili per Stato membro. Alcune di queste «zone a» di livello NUTS 3 rientrano anche nella definizione di zone scarsamente popolate ai sensi del punto 166, paragrafo 2). |
7.3. La deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
161. |
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la Corte di giustizia, «la deroga di cui alla lettera c) [dell'articolo 107, paragrafo 3] […] consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati »non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse«. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale» (72). |
162. |
Il massimale di copertura per le «zone c» nell'UE-27 («copertura c») si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili dell'UE-27 dal massimale di copertura complessivo di cui al punto 156. |
163. |
Vi sono due categorie di «zone c»:
|
7.3.1. «Zone c predefinite»
7.3.1.1.
164. |
La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «zone c» le zone che erano considerate «zone a» nella carta degli aiuti a finalità regionale nel periodo 2017-2020 (73), ma che non possono più esserlo. |
165. |
La Commissione ritiene inoltre che gli Stati membri debbano avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «zone c» le zone con bassa densità di popolazione. |
166. |
Le seguenti zone saranno quindi considerate come «zone c predefinite»:
|
167. |
L'allegato I indica la ripartizione specifica della copertura per le «zone c predefinite» per Stato membro. Questa ripartizione della popolazione può essere utilizzata soltanto per designare «zone c predefinite». |
7.3.1.2.
168. |
Uno Stato membro può designare come «zone c» le «zone c predefinite» di cui al punto 166. |
169. |
Per le zone scarsamente popolate, in linea di principio gli Stati membri dovrebbero designare le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2. Tuttavia, gli Stati membri possono designare parti di regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone contigue limitrofe a queste regioni NUTS 3, a condizione che tali zone abbiano meno di 12,5 abitanti per km2. Per le zone a bassissima densità demografica, gli Stati membri possono designare regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o altre zone contigue più piccole limitrofe a tali regioni NUTS 2, a condizione che tali zone abbiano meno di 8 abitanti per km2 e che la popolazione complessiva delle zone a bassissima densità demografica e scarsamente popolate non superi la ripartizione specifica della «copertura c» di cui al punto 167. |
7.3.2. «Zone c non predefinite»
7.3.2.1.
170. |
Il massimale di copertura totale per le «zone c non predefinite» nell'UE-27 si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili e delle «zone c predefinite» dal massimale di copertura complessivo fissato al punto 156. La copertura delle «zone c non predefinite» è ripartita nell'UE-27 applicando il metodo di cui all'allegato III. |
7.3.2.2.
171. |
Per garantire continuità nelle carte degli aiuti a finalità regionale e un margine minimo di manovra per tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 30 % della sua copertura totale rispetto al periodo 2017-2020 e che tutti gli Stati membri debbano avere una copertura minima in termini di popolazione. |
172. |
Pertanto, in deroga al massimale di copertura complessiva di cui al punto 156, la «copertura c» per ciascuno Stato membro è aumentata secondo necessità in modo che:
|
173. |
Gli allegati I e II riportano la copertura per le «zone c non predefinite», comprese la rete di sicurezza e la copertura minima in termini di popolazione, per ciascun Stato membro. |
7.3.2.3.
174. |
La Commissione ritiene che i criteri utilizzati dagli Stati membri per designare le «zone c» debbano rispecchiare la varietà di situazioni in cui la concessione di aiuti a finalità regionale possa essere giustificata. I criteri dovrebbero quindi tener conto dei problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili nelle «zone c» e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non inciderà sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
175. |
Pertanto, gli Stati membri possono designare come «c» le «zone c non predefinite» che soddisfano i seguenti criteri:
|
176. |
Per quanto riguarda i criteri di cui al punto 175, il concetto di aree contigue fa riferimento a unità amministrative locali (LAU) (82) intere o a un gruppo di LAU (83). Si riterrà che un gruppo di LAU formi una zona contigua se ciascuna zona del gruppo ha un confine amministrativo in comune con un'altra zona del gruppo (84). |
177. |
Il rispetto della copertura in termini di popolazione consentita per ciascuno Stato membro sarà accertato sulla base dei dati più recenti sulla popolazione totale residente nelle zone interessate, pubblicati dall'ufficio statistico nazionale. |
7.4. Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti
178. |
La Commissione ritiene che le intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti debbano tener conto della natura e del grado di disparità tra i livelli di sviluppo nelle diverse zone dell'UE. Pertanto, le intensità massime di aiuto dovrebbero essere superiori nelle «zone a» rispetto alle «zone c». |
7.4.1. Intensità massime di aiuto nelle «zone a»
179. |
L'intensità di aiuto per le grandi imprese situate nelle «zone a» non deve superare:
|
180. |
Le intensità di aiuto di cui al punto 179 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media UE-27 o di un massimo di 10 punti percentuali nelle altre regioni ultraperiferiche. |
181. |
Le intensità di aiuto di cui al punto 179 possono essere maggiorate anche nelle zone di cui alle sezioni 7.4.4 e 7.4.5, se l'intensità di aiuto per le grandi imprese della zona interessata non supera il 70 %. |
7.4.2. Intensità massime di aiuto nelle «zone c»
182. |
L'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare:
|
183. |
Nelle «ex zone a» l'intensità di aiuto pari al 15 % di cui al punto 182, paragrafo 2), può essere aumentata di un massimo di 5 punti percentuali nel periodo fino al 31 dicembre 2024. |
184. |
Nel caso di una «zona c» contigua ad una «zona a», le intensità di aiuto di cui al punto 182 nelle regioni NUTS 3 o in parti di queste regioni all'interno di detta «zona c» che sono contigue alla «zona a» possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali. |
185. |
Le intensità di aiuto di cui al punto 182 possono essere maggiorate anche nelle zone di cui alla sezione 7.4.5. |
7.4.3. Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI
186. |
Le intensità di aiuto descritte nelle sottosezioni 7.4.1 e 7.4.2 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (85). |
7.4.4. Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (86)
187. |
Le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.1 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta in un piano territoriale per una transizione giusta di uno Stato membro approvato dalla Commissione, a condizione che tali territori siano situati in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (87). |
7.4.5. Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione
188. |
Le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.1 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali e le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.2 possono essere maggiorate di 5 punti percentuali per le regioni NUTS 3 che hanno registrato una perdita di popolazione superiore al 10 % nel periodo 2009-2018 (88). |
7.5. Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione
189. |
Successivamente alla pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un'unica carta degli aiuti a finalità che sarà valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Ogni notifica deve includere le informazioni di cui all'allegato V. |
190. |
La Commissione esaminerà, per ciascuno Stato membro, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite nei presenti orientamenti, adotterà una decisione che la approva. Tutte le carte degli aiuti a finalità regionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e formano parte integrante dei presenti orientamenti. |
7.6. Modifiche
7.6.1. Riserva di copertura in termini di popolazione
191. |
Uno Stato membro può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato membro in questione, assegnato dalla Commissione (89), e la copertura per le zone «a» e «c» designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato membro. |
192. |
Lo Stato membro che decide di costituire una tale riserva può, in qualsiasi momento, utilizzarla per aggiungere nella sua carta nuove «zone c» fino a raggiungimento del massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato membro può utilizzare gli ultimi dati socioeconomici forniti da Eurostat o dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale. |
193. |
Lo Stato membro deve informare la Commissione ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove «zone c», prima di introdurre tali modifiche. |
7.6.2. Revisione di medio termine
194. |
Nel 2023 verrà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, basata su dati statistici aggiornati. Entro giugno 2023 la Commissione comunicherà i dettagli relativi a tale revisione intermedia. |
8. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020
195. |
Nella notifica di cui al punto 189, uno Stato membro può anche includere una modifica della propria carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 (90) per sostituire le zone ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 con le zone ammissibili agli aiuti nella carta che deve essere approvata dalla Commissione ai sensi del punto 190 dei presenti orientamenti. La carta degli aiuti a finalità regionale riveduta sarà valida dalla data di adozione della decisione della Commissione relativa alla modifica notificata della carta 2014-2021 fino al 31 dicembre 2021. In tale decisione verranno inoltre indicate le intensità massime di aiuto applicabili nelle zone ammissibili agli aiuti ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 modificata, che corrisponderanno alle intensità massime di aiuto stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. La carta modificata costituirà parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in linea con il punto 179 di tali orientamenti. |
196. |
Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono modificati come segue:
|
9. APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE
197. |
La Commissione applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale soggette a obbligo di notifica che sono state concesse o che si prevede di concedere dopo il 31 dicembre 2021. |
198. |
Le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o delle misure di aiuto che saranno concessi dopo il 31 dicembre 2021 non possono essere considerate complete fintanto che la Commissione non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato, a norma delle disposizioni della sottosezione 7.5. |
199. |
L'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale nell'UE. Risulta pertanto necessario valutare se tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti (91) — tra cui i regimi di aiuti agli investimenti e i regimi di aiuti al funzionamento — la cui validità sarà prorogata oltre il 2021 continuino ad essere giustificati ed efficaci. |
200. |
Per questi motivi, la Commissione propone agli Stati membri le seguenti opportune misure conformemente all'articolo 108, paragrafo 1, del trattato:
|
10. RELAZIONI E MONITORAGGIO
201. |
Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (92) e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (93), gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali. |
202. |
Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto. Gli Stati membri devono conservare tale documentazione per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e devono metterla a disposizione della Commissione, su richiesta. |
11. REVISIONE
203. |
La Commissione può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'UE e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo. |
(1) Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, comunemente note come «zone a», tendono ad essere le più svantaggiate all'interno dell'UE in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ovvero le «zone c», sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore.
(2) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafi 1 e 2, del trattato: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite».
(3) Ai fini dei presenti orientamenti, nei riferimenti agli «Stati membri» la Commissione include il territorio dell'Irlanda del Nord, come convenuto nel «Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord» allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
(4) I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.
(5) Gli Stati membri possono identificare queste zone in una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.
(6) Cfr. sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 17, e sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 20.
(7) Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T-380/94, ECLI:EU:T:1996:195, punto 54.
(8) Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del controllo dell'adeguatezza del 30 ottobre 2020, SWD(2020) 257 final.
(9) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final.
(10) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 marzo 2020, COM(2020) 102 final.
(11) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020, COM(2020) 67 final.
(12) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, COM(2020) 22 final.
(13) GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1.
(14) Come definito nell'allegato VI.
(15) «Lignite»: lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
(16) «Carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).
(17) Di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(18) Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).
(19) Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti (cfr. la comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(20) Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).
(21) La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).
(22) Di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(23) Questa deroga si applicherà solo se verrà adottato un regolamento in base alla proposta della Commissione di cui alla nota 12 e avrà una validità limitata alla durata del Fondo per una transizione giusta.
(24) Nel piano territoriale per una transizione giusta si dovrebbe dimostrare che gli investimenti di cui queste imprese beneficiano sono necessari per compensare una perdita occupazionale provocata dalla transizione che non può essere compensata dalla creazione di posti di lavoro nelle PMI.
(25) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(26) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Come precisato al punto 23 dei suddetti orientamenti, l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.
(27) Cfr. sentenza del 13 settembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56.
(28) Ai fini dei presenti orientamenti la nozione di prodotto comprende anche i servizi.
(29) Attualmente: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Mayotte, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 195). Saint-Martin non è inclusa nella nomenclatura NUTS 2021.
(30) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1) modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1). I dati utilizzati nei presenti orientamenti si basano sulla nomenclatura NUTS 2021.
(31) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(32) Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).
(33) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(34) La concessione di attrezzature in prestito d'uso ai fornitori consiste nell'acquisto (o autoproduzione) di macchine, strumenti o attrezzature e relativi software da parte di un'impresa (a livello di gruppo), che sono acquistate (o prodotte) non per essere utilizzate in uno dei locali dell'impresa (a livello di gruppo), ma per essere messe a disposizione di fornitori selezionati per la produzione di prodotti da fabbricare nei loro locali, che fungeranno da prodotti intermedi per il processo produttivo dell'impresa. Le attrezzature concesse in prestito d'uso restano di proprietà dell'impresa acquirente, ma sono messe a disposizione del fornitore per le attività assegnate e alle condizioni definite in un contratto di fornitura o in un accordo analogo. Queste attrezzature sono legate a operazioni ben definite di lavorazione o assemblaggio in uno o più locali dell'impresa (a livello di gruppo) e spesso devono essere restituite al proprietario al completamento dell'ordine o alla scadenza o risoluzione di un contratto quadro.
(35) Secondo la definizione di cui al punto 19, paragrafi 13 e 14.
(36) Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, punti da 94 a 116.
(37) Cfr. allegato VII.
(38) L'obbligo di mantenere l'investimento nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI) non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella zona interessata per il periodo minimo previsto. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi per sostituire detti impianti o macchinari.
(39) Il requisito del contributo proprio pari al 25 % di cui al punto 48 non si applica agli aiuti agli investimenti concessi per investimenti nelle regioni ultraperiferiche se per tenere pienamente conto dell'intensità massima di aiuto è necessario un contributo inferiore.
(40) Ciò non accade ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, delle garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché del sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis».
(41) Gli aiuti ad hoc sono soggetti alle stesse condizioni degli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime, salvo ove diversamente indicato.
(42) Questi investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti che sono sostenibili senza aiuti supplementari.
(43) Gli scenari controfattuali sono descritti al punto 64.
(44) Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).
(45) Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento, ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.
(46) Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull'andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l'autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione di calcoli ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione di entrate impreviste).
(47) Cfr. sezione 7.4 sulle carte degli aiuti a finalità regionale.
(48) Espresso come equivalente sovvenzione lordo.
(49) Idem.
(50) Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.
(51) Il requisito secondo cui l'intensità massima di aiuto ammissibile per progetto deve essere calcolata in anticipo dalla prima autorità che concede l'aiuto non si applica quando l'aiuto è concesso nel quadro di regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali. In tali casi, le verifiche relative al cumulo non sono di norma possibili al momento della concessione dell'aiuto e dovrebbero essere effettuate al momento dell'erogazione dell'aiuto.
(52) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259) o un regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) applicabile al periodo di programmazione 2021-2027.
(53) Anche quando sono notificati regimi di aiuti al funzionamento che prorogano le misure di aiuto esistenti.
(54) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(55) Ciò potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l'aiuto falsi il funzionamento degli strumenti economici messi in atto per internalizzare tali esternalità negative (ad esempio incidendo sui segnali di prezzo forniti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o da uno strumento analogo).
(56) La Commissione valuterà questo aspetto in termini di volume e di valore, tenendo conto della congiuntura.
(57) Per verificare tale aspetto, si dovrebbe utilizzare il massimale standard di aiuto applicabile nelle «zone c» che confinano con «zone a», indipendentemente dalle intensità di aiuto maggiorate, conformemente al punto 184.
(58) Per i progetti di investimento che comportano la produzione di vari prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.
(59) Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione e le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Se l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificarne il potenziale considerevole potere di mercato e quindi aggravare i possibili effetti negativi.
(60) In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.
(61) «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.
(62) Secondo la definizione di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1299/2013.
(63) Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.
(64) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Common methodology for State aid evaluation», Bruxelles, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final o eventuali documenti che lo sostituiscono.
(65) Anche le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale.
(66) GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.
(67) Questo massimale è fissato sulla base dei dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2018. Il massimale corrisponderà al 48,00 % dell'UE-27 2020 — (Unione europea — 27 paesi (dal 2020)).
(68) Sentenza del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, causa 248/84, ECLI:ECLI:EU:C:1987:437, punto 19, sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, causa C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 15, e sentenza del 7 marzo 2002Italia/Commissione, causa C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, punto 77.
(69) Il riferimento alle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 figura nella comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2).
(70) In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in SPA.
(71) I dati si riferiscono al periodo 2016-2018. In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite in relazione alla media UE-27, i dati si basano sulla media dei dati regionali Eurostat per il 2016-2018 (aggiornati il 23.3.2020).
(72) Germania/Commissione, causa 248/84, op. cit., punto 19.
(73) L'elenco delle «zone a» è stato modificato nel 2016. Cfr. la Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 (revisione di medio termine delle carte degli aiuti a finalità regionale) (GU C 231 del 25.6.2016, pag. 1).
(74) Questo aspetto della rete di sicurezza si applica alla Germania, all'Irlanda, a Malta e alla Slovenia.
(75) Tale copertura minima in termini di popolazione si applica alla Danimarca e al Lussemburgo.
(76) Questa soglia si riduce a 50 000 abitanti per gli Stati membri che hanno una copertura per le «zone c non predefinite» inferiore a 1 milione di abitanti o a 10 000 abitanti per gli Stati membri la cui popolazione è inferiore a 1 milione di abitanti.
(77) I calcoli relativi alla disoccupazione dovrebbero basarsi sui dati regionali pubblicati dall'ufficio statistico nazionale, utilizzando la media degli ultimi tre anni per i quali tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale). Salvo ove diversamente indicato nei presenti orientamenti, il tasso di disoccupazione rispetto alla media nazionale è calcolato su tale base.
(78) Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, gli Stati membri possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.
(79) Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale, gli Stati membri possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.
(80) Questa soglia si riduce a 25 000 abitanti per gli Stati membri che hanno una «copertura c» non predefinita inferiore a 1 milione di abitanti, a 10 000 abitanti per gli Stati membri la cui popolazione complessiva è inferiore a 1 milione di abitanti o a 5 000 abitanti per le isole o zone contigue caratterizzate da un isolamento geografico simile.
(81) Ai fini dell'applicazione del criterio 5, gli Stati membri devono dimostrare che la zona sta attraversando importanti cambiamenti strutturali o che si trova in una fase di grave declino relativo, sulla base di un raffronto tra la situazione delle zone interessate con quella di altre zone nello stesso Stato membro o in altri Stati membri, prendendo in considerazione indicatori socioeconomici riguardanti le statistiche strutturali sulle imprese, i mercati del lavoro, i conti delle famiglie, la formazione o altri indicatori analoghi. A tal fine, gli Stati membri possono fare riferimento ai dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute. Per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta in un piano territoriale per una transizione giusta di uno Stato membro approvato dalla Commissione, tale dimostrazione non è necessaria in quanto si ritiene che il cambiamento strutturale sia già stato dimostrato nell'ambito del piano per una transizione giusta.
(82) Le unità amministrative locali (LAU) sono definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione.
(83) Lo Stato membro può tuttavia designare parti di una LAU, a condizione che la popolazione della LAU interessata superi la soglia minima richiesta per le zone contigue ai sensi dei criteri 1 o 5 (comprese le soglie di popolazione ridotte) e che la popolazione delle parti dei tale LAU sia pari almeno al 50 % della popolazione minima prevista dal criterio pertinente.
(84) Per le isole, le frontiere amministrative comprendono i confini marittimi con altre unità amministrative dello Stato membro interessato.
(85) Le intensità di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento.
(86) La presente sezione si applica soltanto se un regolamento viene adottato a seguito della proposta della Commissione di cui alla nota 12.
(87) Le carte degli aiuti a finalità regionale possono essere aggiornate su tale base se le zone non sono ancora note al momento dell'adozione della carta.
(88) Cfr. allegato IV.
(89) Cfr. allegato I.
(90) La carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 applicabile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2021.
(91) Le misure di aiuto attuate a norma del regolamento generale di esenzione per categoria non sono considerate regimi di aiuto esistenti. I regimi di aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato non sono considerati regimi di aiuti esistenti, tranne quando sono ritenuti tali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(92) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
(93) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
Copertura degli aiuti a finalità regionale per Stato membro, 2022-2027
Belgio |
Regioni NUTS |
PIL pro capite (1) |
Percentuale di popolazione nazionale (2) |
«Zone a» |
BE34 Prov. Luxembourg (BE) |
73,00 |
2,50 % |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
23,33 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
25,83 % |
Bulgaria |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
BG31 Северозападен / Severozapaden |
31,67 |
10,66 % |
|
BG32 Северен централен / Severen tsentralen |
34,33 |
11,24 % |
|
BG33 Североизточен / Severoiztochen |
40,33 |
13,26 % |
|
BG34 Югоизточен / Yugoiztochen |
43,00 |
14,74 % |
|
BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen |
35,00 |
20,13 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
BG41 Югозападен / Yugozapaden |
81,33 |
29,97 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
Repubblica ceca |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
CZ04 Severozápad |
63,67 |
10,50 % |
|
CZ05 Severovýchod |
75,00 |
14,22 % |
|
CZ07 Střední Morava |
73,33 |
11,43 % |
|
CZ08 Moravskoslezsko |
74,33 |
11,33 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
CZ02 Střední Čechy |
82,67 |
12,81 % |
|
CZ03 Jihozápad |
78,00 |
11,52 % |
|
CZ06 Jihovýchod |
82,67 |
15,94 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
87,76 % |
Danimarca |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
7,50 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
7,50 % |
Germania |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
18,10 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
18,10 % |
Estonia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
EE00 Eesti |
79,33 |
100,00 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
Irlanda |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
35,90 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
35,90 % |
Grecia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio |
49,00 |
2,01 % |
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio |
73,67 |
3,19 % |
|
EL43 Κρήτη / Kriti |
58,33 |
5,91 % |
|
EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / Anatoliki Makedonia, Thraki |
47,67 |
5,59 % |
|
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia |
53,67 |
17,47 % |
|
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia |
59,67 |
2,50 % |
|
EL54 Ήπειρος / Ipeiros |
48,67 |
3,11 % |
|
EL61 Θεσσαλία / Thessalia |
52,67 |
6,71 % |
|
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia |
63,33 |
1,90 % |
|
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda [EL643 Ευρυτανία/Evrytania zona scarsamente popolata] |
50,33 |
6,12 % |
|
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda |
62,33 |
5,18 % |
|
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos |
56,67 |
5,36 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
17,28 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
|
|
82,34 % |
Spagna |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
ES42 Castilla-La Mancha [ES423 Cuenca zona scarsamente popolata] |
72,33 |
4,35 % |
|
ES43 Extremadura |
66,67 |
2,28 % |
|
ES61 Andalucía |
68,33 |
17,99 % |
|
ES63 Ciudad de Ceuta |
72,67 |
0,18 % |
|
ES64 Ciudad de Melilla |
67,00 |
0,18 % |
|
ES70 Canarias |
75,00 |
4,68 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
ES62 Región de Murcia |
76,67 |
3,17 % |
«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate) |
ES242 Teruel |
— |
0,29 % |
ES417 Soria |
— |
0,19 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
32,99 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
66,29 % |
Francia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
FRY1 Guadeloupe |
73,00 |
0,63 % |
FRY2 Martinique |
77,00 |
0,55 % |
|
FRY3 Guyane |
50,33 |
0,42 % |
|
FRY4 La Réunion |
70,00 |
1,28 % |
|
FRY5 Mayotte |
32,67: |
0,40 %: |
|
Saint-Martin (*) |
: |
: |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
28,68 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
31,95 % |
Croazia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
HR02 Panonska Hrvatska |
41,58 |
27,02 % |
|
HR03 Jadranska Hrvatska [HR032 Ličko-senjska županija zona scarsamente popolata] |
60,33 |
33,48 % |
|
HR06 Sjeverna Hrvatska |
48,43 |
20,04 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
HR05 Grad Zagreb |
109,24 |
19,46 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
Italia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
ITF2 Molise |
69,33 |
0,51 % |
|
ITF3 Campania |
62,67 |
9,62 % |
|
ITF4 Puglia |
63,33 |
6,68 % |
|
ITF5 Basilicata |
74,67 |
0,94 % |
|
ITF6 Calabria |
57,33 |
3,23 % |
|
ITG1 Sicilia |
59,67 |
8,30 % |
|
ITG2 Sardegna |
70,33 |
2,72 % |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
9,99 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
41,99 % |
Cipro |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
49,46 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
49,46 % |
Lettonia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
LV00 Latvija [LV008 Vidzeme zona scarsamente popolata] |
67,00 |
100,00 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
Lituania |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
LT02 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas |
65,00 |
71,16 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
LT01 Sostinės regionas |
113,67 |
28,84 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
Lussemburgo |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
7,50 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
7,50 % |
Ungheria |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
HU12 Pest |
55,00 |
13,00 % |
|
HU21 Közép-Dunántúl |
65,33 |
10,81 % |
|
HU22 Nyugat-Dunántúl |
72,67 |
10,10 % |
|
HU23 Dél-Dunántúl |
47,33 |
9,03 % |
|
HU31 Észak-Magyarország |
47,67 |
11,57 % |
|
HU32 Észak-Alföld |
44,33 |
14,89 % |
|
HU33 Dél-Alföld |
50,00 |
12,69 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
82,09 % |
Malta |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
70,00 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
70,00 % |
Paesi Bassi |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
8,98 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
8,98 % |
Austria |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
22,42 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
22,42 % |
Polonia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
PL21 Małopolskie |
63,67 |
8,84 % |
|
PL22 Śląskie |
72,33 |
11,82 % |
|
PL42 Zachodniopomorskie |
58,33 |
4,43 % |
|
PL43 Lubuskie |
58,00 |
2,64 % |
|
PL52 Opolskie |
55,33 |
2,57 % |
|
PL61 Kujawsko-Pomorskie |
56,33 |
5,41 % |
|
PL62 Warmińsko-Mazurskie |
49,00 |
3,73 % |
|
PL63 Pomorskie |
67,67 |
6,06 % |
|
PL71 Łódzkie |
65,00 |
6,43 % |
|
PL72 Świętokrzyskie |
50,00 |
3,24 % |
|
PL81 Lubelski |
47,67 |
5,52 % |
|
PL82 Podkarpackie |
49,33 |
5,54 % |
|
PL84 Podlaskie |
49,67 |
3,08 % |
|
PL92 Mazowiecki regionalny |
59,33 |
6,12 % |
«Zone c predefinite» («ex zone a») |
PL41 Wielkopolskie |
75,67 |
9,09 % |
|
PL51 Dolnośląskie |
77,00 |
7,55 % |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
0,82 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
92,90 % |
Portogallo |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
PT11 Norte |
65,67 |
34,76 % |
PT16 Centro (PT) |
67,33 |
21,63 % |
|
PT18 Alentejo |
72,67 |
6,89 % |
|
PT20 Região Autónoma dos Açores |
69,00 |
2,37 % |
|
PT30 Região Autónoma da Madeira |
76,00 |
2,47 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
2,11 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
70,23 % |
Romania |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
RO11 Nord-Vest |
58,33 |
13,13 % |
RO12 Centru |
60,00 |
11,93 % |
|
RO21 Nord-Est |
39,67 |
16,48 % |
|
RO22 Sud-Est |
52,67 |
12,37 % |
|
RO31 Sud – Muntenia |
49,33 |
15,14 % |
|
RO41 Sud-Vest Oltenia |
46,67 |
9,96 % |
|
RO42 Vest |
66,00 |
9,15 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
1,19 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
89,34 % |
Slovenia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
SI03 Vzhodna Slovenija |
70,67 |
52,71 % |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
17,29 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
70,00 % |
Slovacchia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone a» |
SK02 Západné Slovensko |
66,67 |
33,55 % |
SK03 Stredné Slovensko |
58,00 |
24,60 % |
|
SK04 Východné Slovensko |
52,00 |
29,82 % |
|
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
87,97 % |
Finlandia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate) |
FI1D1 Etelä-Savo |
— |
2,67 % |
FI1D2 Pohjois-Savo |
— |
4,46 % |
|
FI1D3 Pohjois-Karjala |
— |
2,95 % |
|
FI1D5 Keski-Pohjanmaa |
— |
1,24 % |
|
FI1D7 Lappi |
— |
3,24 % |
|
FI1D8 Kainuu |
— |
1,34 % |
|
FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa |
— |
7,43 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
3,52 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
26,86 % |
Svezia |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione nazionale |
«Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate) |
SE312 Dalarnas län |
— |
2,81 % |
SE321 Västernorrlands län |
— |
2,42 % |
|
SE322 Jämtlands län |
— |
1,27 % |
|
SE331 Västerbottens län |
— |
2,63 % |
|
SE332 Norrbottens län |
— |
2,48 % |
|
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
9,98 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
21,60 % |
(1) Misurato in SPA, media triennale per il periodo 2016-2018 (UE-27 = 100) (aggiornamento del 23.3.2020)
(2) In base ai dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2018.
(*) Saint-Martin è una regione ultraperiferica ma non è inclusa nella nomenclatura NUTS 2021. Per calcolare l'intensità massima di aiuto applicabile, la Francia può utilizzare i dati forniti dal suo istituto nazionale di statistica o da altre fonti riconosciute.
ALLEGATO II
Copertura degli aiuti a finalità regionale per l'Irlanda del Nord
Irlanda del Nord (*) |
Regioni NUTS |
PIL pro capite |
Percentuale di popolazione (1) |
«Zone c non predefinite» |
— |
— |
100,00 % |
Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027 |
— |
— |
100,00 % |
(*) I presenti orientamenti si applicano anche all'Irlanda del Nord, come convenuto nel Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag.7).
(1) Per garantire la continuità della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Irlanda del Nord alla luce dell'impatto strutturale del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è opportuno che l'Irlanda del Nord mantenga eccezionalmente la sua copertura attuale (100 %).
ALLEGATO III
Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati membri della copertura per le «zone c non predefinite»
La Commissione calcola la copertura per le «zone c non predefinite» per ciascuno Stato membro applicando il seguente metodo:
(1) |
la Commissione identifica le regioni NUTS 3 degli Stati membri che non rientrano in nessuna delle seguenti zone:
|
(2) |
Tra le regioni NUTS 3 individuate nella fase 1, la Commissione identifica quelle con:
|
(3) |
La ripartizione della «copertura c» per le «zone c non predefinite» per uno Stato membro i (A i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa come percentuale della popolazione UE-27): A i = p i / P × 100 dove: p i è la popolazione (5) delle regioni NUTS 3 nello Stato membro i identificato nella fase 2, P è la somma della popolazione delle regioni NUTS 3 nell'UE-27 identificate nella fase 2. |
(1) I valori relativi al PIL pro capite contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2016-2018.
(2) La soglia di disparità del PIL nazionale pro capite di uno Stato membro i (TG i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del PIL nazionale pro capite):
(TG) i = 85 × ((1 + 100 / g i ) / 2)
dove: g i è il PIL pro capite dello Stato membro i, espresso come percentuale della media UE-27.
(3) I valori relativi al tasso di disoccupazione contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2017-2019. Tuttavia questi dati non contengono informazioni a livello delle regioni NUTS 3 e sono quindi utilizzati i dati relativi alla disoccupazione della regione NUTS 2 in cui si trovano le regioni NUTS 3 in questione.
(4) La soglia di disparità del tasso di disoccupazione di uno Stato membro i (TU i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del tasso nazionale di disoccupazione):
(TU) i = 115 × ((1 + 100 / u i ) / 2)
dove: u i è il livello di disoccupazione nazionale dello Stato membro i, espresso come percentuale della media UE-27.
(5) I dati relativi alla popolazione delle regioni NUTS 3 sono calcolati in base ai dati sulla popolazione usati da Eurostat per calcolare il PIL regionale pro capite per il 2018.
ALLEGATO IV
Metodo per definire le zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 7.4.5
Conformemente al punto 188, gli Stati membri possono individuare le zone che registrano una perdita di popolazione come segue:
— |
gli Stati membri devono individuare le zone assistite a livello NUTS 3 ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato; |
— |
devono essere utilizzati i dati Eurostat sulla densità di popolazione relativi alla popolazione per il periodo 2009-2018, sulla base dell'ultima classificazione NUTS disponibile; |
— |
gli Stati membri devono dimostrare che nel periodo 2009-2018 si è verificata una perdita di popolazione superiore al 10 %; |
— |
se la classificazione NUTS è stata modificata nel corso dei dieci anni precedenti, gli Stati membri devono utilizzare i dati sulla densità di popolazione registrati nel periodo di tempo più lungo disponibile. |
Gli Stati membri devono includere le zone così individuate al momento della notifica di cui al punto 189.
ALLEGATO V
Informazioni da fornire al momento della notifica di una carta degli aiuti a finalità regionale
(1) |
Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile:
|
(2) |
Per ciascuna categoria, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni relative ad ogni zona proposta:
|
(3) |
Per la designazione delle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica, gli Stati membri devono fornire sufficienti elementi di prova del rispetto delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 169. |
(4) |
Per le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato membro deve fornire sufficienti elementi di prova del rispetto di tutte le condizioni applicabili di cui ai punti 175, 176 e 177. |
ALLEGATO VI
Definizione dell'industria siderurgica
Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria siderurgica» si intende la produzione di uno o più dei seguenti prodotti:
(a) |
ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; |
(b) |
prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; |
(c) |
prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; |
(d) |
prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli; |
(e) |
tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. |
ALLEGATO VII
Informazioni che devono figurare nel modulo di domanda di aiuto agli investimenti a finalità regionale
1.
Informazioni sul beneficiario dell'aiuto:
— |
Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE). |
— |
Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
— |
Dichiarazione che descrive in dettaglio gli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri investimenti nella stessa regione NUTS 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento. Dichiarazione relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità. |
— |
Dichiarazione indicante se il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data della presente domanda. |
— |
Dichiarazione indicante se il beneficiario ha intenzione di chiudere detta attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato. |
— |
Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti: dichiarazione e impegno di non delocalizzazione. |
2.
Informazioni sull'investimento da finanziare:
— |
Breve descrizione dell'investimento. |
— |
Breve descrizione dei previsti effetti positivi sull'area di intervento (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde (1) e digitale dell'economia della regione). |
— |
Base giuridica (nazionale, dell'UE o entrambe) applicabile. |
— |
Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento. |
— |
Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento. |
3.
Informazioni sul finanziamento dell'investimento:
— |
Costi di investimento e altri costi associati, analisi costi-benefici della misura di aiuto notificata. |
— |
Totale dei costi ammissibili. |
— |
Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento. |
— |
Intensità di aiuto. |
4.
Informazioni sulla necessità dell'aiuto e sull'impatto previsto:
— |
Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti. |
— |
Dichiarazione attestante l'assenza di un accordo irreversibile tra il beneficiario e i contraenti in vista della realizzazione dell'investimento. |
(1) Comprese, se pertinenti, informazioni che indichino se l'investimento è ecosostenibile ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13) o di altre metodologie comparabili.
ALLEGATO VIII
Informazioni di cui al punto 136
Le informazioni sulle singole aggiudicazioni di cui al punto 136, paragrafo 2), degli orientamenti devono comprendere quanto segue:
— |
Nome del singolo beneficiario degli aiuti (1)
|
— |
Categoria del beneficiario degli aiuti al momento della domanda:
|
— |
Regione in cui è ubicato il beneficiario degli aiuti, a livello NUTS II o inferiore |
— |
I settori o le attività principali del beneficiario degli aiuti per l'aiuto in questione, identificati dal gruppo NACE (codice numerico a tre cifre) (2) |
— |
Elemento di aiuto espresso come importo intero in valuta nazionale |
— |
Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (3) |
— |
Strumento di aiuto (4):
|
— |
Data di concessione e data di pubblicazione |
— |
Obiettivo dell'aiuto |
— |
Nome delle autorità che concedono gli aiuti |
— |
Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati |
— |
Numero di riferimento della misura di aiuto (5). |
(1) Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo della Commissione - Comunicazione della Commissione dell'1.12.2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).
(2) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario degli aiuti. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 139. L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).
(4) Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va indicato per ciascun strumento.
(5) Fornito dalla Commissione nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 3.