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Document 52021XC0310(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 81/14

    PUB/2020/941

    GU C 81 del 10.3.2021, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 81/29


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2021/C 81/14)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «MOSCADELLO DI MONTALCINO»

    PDO-IT-A1440-AM02

    Data della comunicazione: 10 novembre 2020

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Indicazione delle tipologie di prodotti — Riformulazione del testo

    È stata unificata l'indicazione delle tipologie di prodotti al fine di rendere più chiara ed immediata la lettura delle diverse versioni dei vini previsti dalla DOP Moscadello di Montalcino. La base ampelografica resta invariata.

    La modifica, di carattere formale riguarda il disciplinare agli articoli 1,2 e non riguarda il documento unico.

    2.   Descrizione della zona di produzione — Riformulazione del testo

    La zona di produzione viene descritta dettagliatamente, seguendone i confini.

    Si tratta di una riformulazione che non modifica la zona di produzione ma che si è resa necessaria a seguito della fusione del Comune di Montalcino con il Comune di San Giovanni d’Asso, con il conseguente riconoscimento di un unico comune denominato Montalcino.

    Infatti, la zona di produzione ora riporta dettagliatamente il confine originario della DOP che, evidentemente non è esteso anche al territorio dell'ex comune di San Giovanni d'Asso, attualmente ricompreso nel comune di Montalcino a causa della fusione dei due Comuni.

    La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 3 e, il documento unico è modificato di conseguenza alla sezione 6.

    3.   Requisiti dei terreni — Aggiornamenti

    Sono stati esclusi i terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi allo scopo di escludere le aree che non garantiscono il raggiungimento degli standard qualitativi della denominazione.

    Sono stati eliminati i riferimenti al limite altimetrico, alla conformazione e alla origine geologica dei terreni atti alla produzione del vino Moscadello di Montalcino, in quanto i cambiamenti climatici e l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il sistema cartografico, hanno reso superata la descrizione dei requisiti geomorfologici e di altitudine attribuiti ai terreni atti alla produzione del vino in questione.

    Infine è stato eliminato il riferimento alla accurata e preventiva cernita delle uve, in quanto si tratta di una pratica non più riconosciuta a livello nazionale.

    La modifica concernente tali aggiornamenti e altre modifiche redazionali, all'articolo 4 del disciplinare, non riguardano il documento unico.

    4.   Vendemmia tardiva — Modifica redazionale

    Le disposizioni del disciplinare relative alla vinificazione di tale prodotto, sono spostate, per coerenza, dall'articolo 6 all'articolo 5.

    La modifica non riguarda il documento unico.

    5.   Descrizione dei vini della DOP Moscadello di Montalcino — Tipologia frizzante adeguamento

    È stato aumentato il titolo alcolometrico volumico svolto minimo per la tipologia Frizzante da 4,50 a 7 % vol. al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'allegato VII, parte B, del regolamento (UE) 1308/2013.

    Sono state indicate le tipologie di prodotti della denominazione al fine di una migliore individuazione delle caratteristiche analitiche e organolettiche.

    La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 6 ed il documento unico alla sezione 4.

    6.   Eliminazione dell'obbligo di utilizzo del tappo di sughero e precisazione dell'utilizzo esclusivo delle bottiglie di vetro

    La modifica permette di utilizzare, ad esclusione del tappo a corona, le tipologie di chiusura previste dalla normativa vigente; tale modifica è introdotta in quanto l’avanzamento tecnologico, che riguarda le tipologie dei sistemi di chiusura delle bottiglie, permette di mantenere alti gli standard qualitativi richiesti dalla denominazione Moscadello di Montalcino; inoltre l'utilizzo esclusivo delle bottiglie di vetro è preferito a garanzia di una ottima conservazione del prodotto.

    La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 7 ed il documento unico alla sezione 9.

    7.   Designazione — Riferimenti alle indicazioni aggiuntive

    Viene specificato il divieto di utilizzo dei termini «Collezione» al fine di evitare ulteriori termini aggiuntivi.

    Viene specificato in divieto di utilizzo del termine «Cascina» perché non usuale nella tradizione toscana.

    Viene consentito l'utilizzo alternativo del termine «Vigneto» in alternativa al termine «Vigna» in conformità alla vigente normativa.

    Si tratta di modifiche formali che riguardano il disciplinare all'articolo 7 e non riguardano il documento unico.

    8.   Legame con la zona geografica — Adeguamento formale al disciplinare

    È stata adeguata la stesura, ed armonizzato il contenuto del disciplinare e del documento unico.

    Si tratta di un adeguamento formale che non invalida il legame di cui all'art. 93 , par.1, lettera a), punto i, del Reg. n. 1308/2013.

    La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 8 ed il documento unico alla sezione 8.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Moscadello di Montalcino

    2.   Tipo di indicazione geografica:

    DOP — Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    8.

    Vino frizzante

    4.   Descrizione dei vini:

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo»

    Colore: giallo paglierino.

    Odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente.

    Sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell’uva moscato.

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere.

    Titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5 % vol.

    Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

     

    Acidità totale minima:

    4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

     

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Frizzante»

    Spuma: fine e vivace.

    Colore: giallo paglierino tenue.

    Odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente.

    Sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell’uva moscato.

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere.

    titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7 % vol.

    Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

     

    Acidità totale minima:

    4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

     

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»

    Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato.

    Odore: caratteristico, delicato e persistente.

    Sapore: aromatico, dolce ed armonico.

    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol., di cui almeno 11,5 % svolti e un minimo da svolgere di 3,50 % vol. in alcol potenziale.

    Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

     

    Acidità totale minima:

    4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche specifiche

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva» — Vinificazione

    Pratica enologica specifica

    Il vino Moscadello di Montalcino tipologia «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia; è vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

    Durante l’affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

    b.   Rese massime:

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante»

    10 000 chilogrammi di uve per ettaro

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante»

    65 ettolitri per ettaro

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»

    5 000 chilogrammi di uve per ettaro

    Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»

    22,5 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC Moscadello di Montalcino, comprende parte del Comune di Montalcino ed è così delimitata:

    Partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest dal corso del torrente, in quest’ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di Strada Statale Cassia.

    A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157, il confine lasica il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilità che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N.

    Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239,4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest’ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl.

    Seguendo a questo punto l’andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d’acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate.

    Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166,6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da metà versante in poi, il confine tra la zona boscata e l’area coltivabile.

    Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre parallelo alla viabilità, con traslazione di 40 m verso SE rispetto alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE.

    Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada Comunale Vergelle che va da quest’ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322,6 e 319,5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319,5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la Strada Provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl.

    Il confine coincide con questa strada per circa 50m in direzione NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241,5 msl.

    Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest’ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356,1 slm intersecando la strada che conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio.

    Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258,7.

    Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Moscato bianco B. — Moscato

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    «Moscadello di Montalcino DOP»

    Il territorio di produzione del vino Moscadello di Montalcino, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena è un territorio collinare delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone. L’area così definita si sviluppa in altezza da circa 120 metri s.l.m. livello del mare, fino a circa 650 metri slm; dista 40 km in linea d'aria dal mare, ubicato ad Ovest, e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est.

    Il clima è mediterraneo, tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, e la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

    La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. La ventilazione e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

    Montalcino è conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso, delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su’ le labbra».

    Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprietà dell’Abbazia di Sant’Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per sé e per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell’Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del Moscadello di Montalcino «fra i più rari e rinomati vini di Toscana».

    Molto nota è la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualità e scienziato insigne, che compose nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del Moscadello di Montalcino decantava: «Del leggiadretto/del sì divino/Moscadelletto/di Montalcino».

    Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l’apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo più drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attività antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di Moscadello di Montalcino, che offriva con orgoglio ai suoi amici.

    Il vino DOP Moscadello di Montalcino, alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire più cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l’olfatto con aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento. Il palato è piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante ha una gradevole spuma vivace, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva ha una piacevole avvolgenza. Il Moscadello di Montalcino Tranquillo e Frizzante è da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva può essere conservato anche negli anni.

    Molto apprezzato il consumo a fine pasto, servito in calici di media capacità e a una temperatura di 10-12 °C, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. Molto gradevole è anche l’accompagnamento con formaggi erborinati. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Moscadello di Montalcino

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    Decreto 8/6/2010

    DM. 30/11/2011

    Vinificazione ed imbottigliamento nella zona delimitata

    Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere effettuate nella zona di produzione come previsto dal Disciplinare di Produzione.

    Moscadello di Montalcino

    Quadro di riferimento giuridico:

    Nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 30, litri 50.

    La chiusura delle bottiglie può essere di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16136


    (1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


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