Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0222(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 61/08

PUB/2020/942

GU C 61 del 22.2.2021, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 61/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 61/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«GRECO DI TUFO»

PDO-IT-A0236-AM02

Data della comunicazione: 13.11.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riformulazione della indicazione delle tipologie — Inserimento delle versioni riserva

Vengono inserite le versioni Greco di Tufo Riserva e Greco di Tufo Spumante Riserva e, di conseguenza, viene adeguata l'indicazione delle tipologie di vino previste.

Tale modifica risponde alla esigenza di valorizzare la DOP Greco di Tufo, mettendo in risalto le doti di longevità dei vini prodotti ed in considerazione delle abitudini locali di commercializzare il vino ottenuto anche dopo diversi anni di invecchiamento.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa, viene eliminato l’aggettivo «bianco» dopo il nome Greco di Tufo.

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli 1, 6 ed il documento unico alla sezione 4.

2.   Inserimento della possibilità dell'irrigazione di soccorso

In considerazione dei cambiamenti climatici in atto, e delle sempre maggiori condizioni di stress idrico e termico per le piante, tale possibilità è consentita al fine di assicurarne il regolare svolgimento delle attività fisiologiche.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 e non riguarda il documento unico.

3.   Inserimento delle versioni riserva e dei relativi periodi di invecchiamento

Al fine di distinguere la tipologia Greco di Tufo con menzione Riserva, e Greco di Tufo Spumante con menzione Riserva, si ritiene opportuno specificare i tempi minimi di invecchiamento e la data da cui tale periodo decorre.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 5 e il documento unico alla sezione 5.a.

4.   Descrizione dei vini dop greco di tufo anche riserva — Adeguamento caratteristiche analitiche e organolettiche

Viene eliminato l’aggettivo «bianco» dopo il nome della denominazione Greco di Tufo.

Si tratta di una modifica redazionale in coerenza al nome del prodotto.

In coerenza con l'introduzione delle tipologie Greco di Tufo Riserva e Greco di Tufo Spumante Riserva, vengono indicate le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che le caratterizzano al consumo; i dati e le descrizioni fanno riferimento ad un prodotto di elevata qualità, con medio-lungo affinamento in cantina.

Nella descrizione del sapore del Greco di Tufo Spumante, viene ampliato il limite massimo del tenore degli zuccheri residui da brut a extradry.

Tale modifica si ritiene necessaria per rispondere alla crescente richiesta di tali prodotti da parte dei consumatori.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 6 ed il documento unico alla sezione 4.

5.   Legame con la zona geografica — Adeguamento formale al disciplinare

È stata adeguata la stesura, ed armonizzato il contenuto del disciplinare e del documento unico.

Si tratta di un adeguamento formale che non invalida il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 9 ed il documento unico alla sezione 8.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Greco di Tufo

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

4.   Descrizione dei vini

Greco di Tufo

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico.

Sapore: fresco, secco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Greco di Tufo Riserva

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico.

Sapore: secco, fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Greco di Tufo Spumante

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati.

Odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito.

Sapore: sapido, fine e armonico, del tipo da extrabrut a extradry.

Titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12% vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

6 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Greco di Tufo Spumante Riserva

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito.

Sapore: sapido, fine e armonico, del tipo da extrabrut a extradry.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

6 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Greco di Tufo Riserva — Periodo minimo di invecchiamento

Pratica enologica specifica

Per la tipologia Greco di Tufo Riserva il periodo minimo di invecchiamento non deve essere inferiore a 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Greco di Tufo Spumante anche Riserva — Elaborazione

Pratica enologica specifica

I vini Greco di Tufo Spumante anche con menzione Riserva, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico.

La tipologia Greco di Tufo Spumante, deve essere elaborata con un periodo minimo di affinamento in bottiglia sui lieviti di almeno 18 mesi a decorrere dalla data del tiraggio; per la tipologia Greco di Tufo Spumante Riserva, il tempo minimo di affinamento in bottiglia sui lieviti non deve essere inferiore a 36 mesi a decorrere dalla data del tiraggio.

b.   Rese massime

Greco di Tufo — Tutte le tipologie

100 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Greco B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Greco di Tufo DOP — Vino e Vino Spumante»

Fattori naturali

L'areale del Greco di Tufo DOP, rappresenta un’area collinare attraversata dal fiume Sabato, segnata dalla presenza di pendii ripidi, da terreni argilloso-calcarei di origine vulcanica , nonché dalla ricchezza minerale del sottosuolo.

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sudest/sudovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Le zone collinari dell’area di produzione interessata, sono caratterizzate da microclimi segnati da forti escursioni termiche tra giorno e notte che contribuiscono a conservare il patrimonio acidico degli acini di uva in fase di maturazione.

Fattori storici ed umani:

La coltivazione della vite nell’area ha origini antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente all’arrivo di colonizzatori greco-micenei; inoltre è connessa alla presenza del fiume Sabato, che attraversa le formazioni collinari, il cui nome deriva dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus. Storicamente quest’area si rafforza, come nucleo d’insediamento e progresso per la viticultura nell’800, grazie alla scoperta di enormi giacimenti di zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilità dello zolfo ha giovato alla coltivazione della vite in tutta l’Irpinia, dando origine alla tecnica della «zolfatura» che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni. Tale attività ha dato un importante contributo allo sviluppo dell’indotto di tutta la zona fino al 1983, anno in cui cessarono le attività estrattive nella cave sulfifere.

Contribuisce a far diventare l’area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani, l’istituzione della Regia Scuola di Viticoltura e Enologia ad Avellino che diffonderà la coltivazione del vitigno Greco nel comprensorio e in tutta l’area della media valle del Sabato.

La presenza della Scuola di viticoltura, quale propulsore del progresso socio-economico, porterà la filiera vitivinicola avellinese a diventare una delle prime province italiane per la produzione e l'esportazione di vino.

A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni del Greco di Tufo viene riconosciuta in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.

I fattori naturali ed antropici sopra descritti, combinati con le peculiarità genetiche della varietà di uve Greco, danno vita a vini pregiati anche nella tipologia Spumante; tutti i vini Greco di Tufo DOP sono infatti caratterizzati da freschezza, corpo e complessità e, poiché si adattano ad invecchiamento, sono prodotti anche nelle versioni con la menzione Riserva.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Greco di Tufo e Greco di Tufo Spumante DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini Greco di Tufo devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e chiusi ad eccezione dei vini della tipologia Spumante, con tappo raso bocca di materiale previsto dalla normativa vigente. Per i recipienti di capacità non superiore a 0,187 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16173


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


Top