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Document 52021PC0851

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

COM/2021/851 final

Bruxelles, 15.12.2021

COM(2021) 851 final

2021/0422(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

{SEC(2021) 428 final} - {SWD(2021) 465 final} - {SWD(2021) 466 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'attuale legislazione dell'UE che prevede norme minime comuni per configurare come reato la criminalità ambientale è la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

La Commissione ha valutato la direttiva nel 2019/20 e ha pubblicato le sue conclusioni nell'ottobre 2020 1 . Essa ha ritenuto che la direttiva non producesse molti effetti nella pratica: negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.

Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Sono state inoltre individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare 2 . Inoltre la mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ostacola l'efficacia.

È stato inoltre osservato che la mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale negli Stati membri non solo ha ostacolato la valutazione della Commissione, ma impedisce anche ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l'efficacia delle rispettive misure.

Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione ha deciso di rivedere la direttiva. Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 prevede una proposta legislativa di revisione della direttiva 3 nel dicembre 2021.

Si propone di sostituire la direttiva 2008/99/CE. La presente proposta è accompagnata da una comunicazione 4 che illustra i suoi obiettivi strategici. Per affrontare i problemi individuati, la proposta prevede sei obiettivi.

1.Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva. 

2.migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.

3.garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.

4.promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.

5.Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.

6.Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con le seguenti disposizioni politiche e legislative:

·Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

·Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

·Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale

·Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

·Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

·Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

·Regolamento (UE) 2016/794 su Europol

·Regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

·Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

·Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

·Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Coerenza con altre politiche dell'UE

Il diritto penale si inserisce nell'ambito di una strategia globale dell'UE volta a proteggere e migliorare lo stato dell'ambiente, che rappresenta una priorità per la Commissione europea. La comunicazione sul Green Deal e la strategia per la biodiversità hanno definito un ampio ventaglio di misure di tutela ambientale che si rafforzano e si influenzano vicendevolmente, riunendole nell'ambito di un approccio olistico. Le misure di diritto penale sono adottate in ultima istanza quando altre misure non sono sufficienti a garantire il rispetto delle norme. Pertanto gli indicatori ambientali relativi, ad esempio, al grado di inquinamento atmosferico o alla biodiversità misurerebbero l'efficacia della strategia globale volta a migliorare l'ambiente e non solo l'efficacia del nuovo approccio alla criminalità ambientale.

Inoltre la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza e la strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata 2021-2025 prevedono la valutazione e la revisione della direttiva nell'ambito delle azioni chiave individuate per combattere la criminalità ambientale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la proposta di direttiva è l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE stabilisce la competenza dell'UE a fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, se ciò è necessario per un'applicazione efficace delle norme:

"Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76."

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Le attività criminali connesse all'ambiente hanno spesso una dimensione transfrontaliera, mentre alcuni reati ambientali hanno generalmente un impatto su diversi paesi (ad esempio il traffico illecito di rifiuti, di specie protette o di prodotti della fauna selvatica, cfr. sezione 1 — Introduzione) o hanno effetti transfrontalieri (ad esempio nel caso dell'inquinamento transfrontaliero dell'aria, dell'acqua e del suolo) 5 . La cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie è pertanto essenziale.

L'attuale direttiva mirava a fornire un quadro giuridico armonizzato per i reati al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera. Tuttavia, come specificato nella relazione di valutazione, nonostante i progressi compiuti nella creazione di una serie comune di definizioni di reati ambientali a livello dell'UE e nel richiedere livelli sanzionatori più dissuasivi, gli Stati membri da soli non hanno saputo conciliare le rispettive concezioni della criminalità ambientale nell'ambito del margine di manovra lasciato dalla direttiva. Analogamente, l'insufficienza dei livelli sanzionatori in alcuni Stati membri impedisce condizioni di parità in tutta l'UE e l'applicazione degli strumenti di reciproco riconoscimento (quali il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo d'indagine).

Vi è un divario crescente tra la risposta della giustizia penale alla criminalità ambientale e la situazione criminologica sul campo. Nonostante l'attuale direttiva, il numero di indagini e condanne transfrontaliere nell'UE per reati ambientali non è aumentato in modo considerevole. Nel frattempo, invece, la criminalità ambientale cresce a livelli annui compresi tra il 5 % e il 7 % a livello mondiale 6 , causando danni durevoli agli habitat, alle specie, alla salute delle persone e alle entrate di governi e imprese.

Proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE la revisione proposta della direttiva 2008/99/CE si limita a quanto necessario e proporzionato all'adeguamento delle misure legislative esistenti in questo settore alle nuove minacce. Le misure sull'utilizzo di strumenti d'indagine e scambio di informazioni sono incluse solo nella misura necessaria al corretto funzionamento del quadro normativo penale proposto.

La proposta definisce la portata dei reati per contemplare ogni condotta pertinente, limitando nel contempo tale portata a quanto necessario e proporzionato. La nuova direttiva prevede nuove categorie di reati ambientali nella misura richiesta dalla legislazione ambientale di base. Sia i reati che le sanzioni sono limitati a gravi violazioni del diritto ambientale e rispettano pertanto la proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure di armonizzazione possono essere stabilite solo tramite una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.     

Sono ancora necessarie sanzioni penali per garantire un
'attuazione efficace nei settori disciplinati dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente del 2008. La Commissione propone pertanto di riportare l'elenco dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva del 2008, con le precisazioni e le modifiche necessarie, tra cui: reati gravi in materia di inquinamento; gestione illegale dei rifiuti e spedizioni illegali di rifiuti; esercizio di impianti in cui sono svolte attività pericolose o sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose; reati connessi alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, all'uso, alla detenzione, allo stoccaggio, al trasporto, all'importazione, all'esportazione o allo smaltimento di materiali radioattivi; reati contro le specie selvatiche, compresi l'uccisione illegale, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di flora e fauna selvatiche, il traffico illegale di specie selvatiche e il deterioramento degli habitat; produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di sostanze che riducono lo strato di ozono.

La necessità di combattere queste categorie di reati con sanzioni penali è stata confermata dalle conclusioni del Consiglio che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) 2022-2025 7 .

Per quanto riguarda in particolare la criminalità dei rifiuti, la relazione del 2021 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea 8 afferma che "la gestione dei rifiuti è un'industria lucrativa e in rapido sviluppo, che attira sempre più criminali. La maggior parte dei casi segnalati di traffico di rifiuti riguardava persone che lavorano in società di gestione dei rifiuti o che le gestiscono in qualità di dirigenti, che violano la legislazione e le norme nazionali e internazionali che disciplinano la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti al fine di massimizzare i profitti. I trafficanti di rifiuti di maggior successo sono quelli che controllano l'intero ciclo di trattamento, dai paesi di origine ai paesi di destinazione. I criminali che trafficano rifiuti tra paesi diversi utilizzano principalmente strutture aziendali legali per organizzare i reati in materia di rifiuti. Spesso molteplici società sono di proprietà degli stessi individui o di fantocci. Le strutture aziendali legali cambiano spesso i vertici e cessano spesso l'attività dopo un breve periodo, in quanto una nuova entità commerciale rileva l'azienda. Le imprese che gestiscono fasi diverse del ciclo dei rifiuti sono spesso ubicate in giurisdizioni diverse. Il traffico di rifiuti è strettamente legato ad altri reati quali il falso documentale, la frode economica, l'evasione fiscale, la corruzione, il riciclaggio di denaro, nonché il furto e lo scarico di rifiuti derivanti dalla produzione illegale di stupefacenti".

Inoltre la Commissione ha individuato la necessità di sanzioni penali per garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'UE in materia di tutela dell'ambiente, in relazione alle seguenti categorie di reati attualmente non contemplate dalla direttiva:

·immissione sul mercato di prodotti che, in violazione dei requisiti obbligatori, provocano danni rilevanti all'ambiente a causa di un uso più ampio degli stessi;

·gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche che causano gravi danni all'ambiente o alla salute umana;

·riciclaggio illegale delle navi;

·estrazione illegale di acqua;

·scarico alla fonte di sostanze inquinanti dalle navi (si propone che questa categoria di reati sia ripresa dalla direttiva 2005/35/CE 9 , al fine di consolidare il quadro giuridico);

·commercio illegale di legname;

·gravi violazioni delle norme sull'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

·grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale;

·produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra.

Tali azioni presentano un rischio potenzialmente elevato per la salute umana e per l'ambiente e possono avere ripercussioni negative particolarmente gravi sull'ambiente e sulla società. Nonostante le conseguenze negative effettive e potenziali, attualmente l'applicazione delle norme pertinenti non è sufficientemente efficace. L'adozione e il ricorso a sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si sono finora rivelati insufficienti a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente, il che richiede misure più incisive in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale.

Ad esempio, per quanto riguarda il regolamento UE sul legno 10 , mentre tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni per i trasgressori nella legislazione nazionale, i tipi di sanzioni e i livelli massimi variano notevolmente tra Stati membri: sanzioni amministrative e sequestri possono essere inflitti in 23 Stati membri, pene pecuniarie in 16, pene detentive in 17, sospensione del commercio in 15 e altri tipi di sanzioni in 11 Stati membri. Le pene pecuniarie applicabili in caso di violazione del regolamento UE sul legno variano da 50 EUR a un importo illimitato 11 . Queste discrepanze tra i regimi sanzionatori degli Stati membri applicabili in caso di violazione del regolamento dell'UE sul legno e il fatto che le sanzioni sono considerate in molti casi troppo basse per avere realmente un effetto deterrente sui comportamenti illegali, unitamente a un'applicazione non uniforme in tutta l'UE, comportano un rischio di diversione degli scambi. Inoltre le disparità nei regimi sanzionatori e la mancanza di un'attuazione uniforme tra gli Stati membri compromettono le condizioni di parità, mettendo in una posizione di svantaggio gli operatori che rispettano rigorosamente i requisiti. La questione può essere affrontata mediante la penalizzazione armonizzata e il ravvicinamento dei livelli sanzionatori in tutta l'UE nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

È evidente che le sanzioni amministrative sono inadeguate in circostanze come quelle che hanno sfociato nell'uccisione di due guardie forestali in uno Stato membro che avevano indagato su problemi connessi alla raccolta illegale di legname. Lo schema sottostante delle violazioni connesse al legname è talmente grave che le autorità devono disporre di mezzi di applicazione del diritto penale per farvi fronte. Per quanto riguarda le questioni relative al legname, la Commissione aveva avviato una procedura d'infrazione nei confronti di tale Stato membro in merito alla mancanza di controlli efficaci sugli operatori e alla mancata applicazione di sanzioni adeguate. Nel frattempo, tale Stato membro ha introdotto sanzioni penali per condotte specifiche che in precedenza erano soggette unicamente a sanzioni amministrative insufficienti a garantire il rispetto delle norme.

Le gravi violazioni dei divieti di utilizzo di impianti di manipolazione nei veicoli a motore scoperte a partire dal 2015 dimostrano che anche le grandi imprese consolidate non possono essere dissuase dal commettere infrazioni se percepiscono che l'unica azione di contrasto sarà di natura amministrativa.

Un altro esempio riguarda l'estrazione illegale di acqua, che contribuisce al grave esaurimento delle risorse idriche, un problema destinato ad aggravarsi a causa dei cambiamenti climatici. Nella sua relazione speciale del 2021 dal titolo "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza", la Corte dei conti documenta l'inefficacia delle misure amministrative per far fronte all'eccessiva estrazione di acqua e sottolinea come i controlli siano poco frequenti e le sanzioni siano troppo basse per garantire un'attuazione efficace e il rispetto degli obblighi pertinenti 12 . La relazione fa riferimento a carenze nei regimi sanzionatori nei singoli Stati membri 13 .

Inoltre un numero limitato di Stati membri ha introdotto sanzioni applicabili ai committenti nell'ambito della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Ad esempio, i committenti non sono presi di mira in modo sistematico nei casi in cui non effettuano una valutazione dell'impatto ambientale per un determinato progetto o eseguono progetti prima del completamento delle rispettive procedure o senza un'autorizzazione adeguata. Le violazioni di tali obblighi possono avere conseguenze negative significative per l'ambiente, mentre l'attuale livello sanzionatorio non dissuade sufficientemente la commissione di tali reati.

È indispensabile che il rispetto delle norme dell'UE sulle attività che hanno un impatto sull'ambiente e sulle merci sensibili dal punto di vista ambientale sia rafforzato dalla disponibilità di sanzioni penali che esprimano una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative. Stabilire reati per gravi violazioni delle norme dell'Unione che, indipendentemente dalla loro base giuridica, contribuiscono alla politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, delimita chiaramente i tipi di comportamento considerati particolarmente inaccettabili e trasmette al pubblico e ai potenziali trasgressori il messaggio che le autorità competenti prendono tale comportamento molto sul serio. Ciò appare particolarmente opportuno in considerazione dell'esplicito ricorso ai principi di prevenzione e precauzione in questo settore.

L'adozione di norme minime comuni in materia di definizione dei reati e delle sanzioni ambientali renderebbe anche possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e consentirebbe una cooperazione più efficace a livello nazionale e tra Stati membri. Ciò è stato riconosciuto come elemento particolarmente importante per quanto riguarda la lotta al traffico di rifiuti e di specie selvatiche (compreso il commercio illegale di legno), data la relazione con il mercato interno e la politica commerciale dell'UE.

Dati i possibili effetti devastanti dei reati ambientali sull'ambiente e sulla salute umana, è importante che i potenziali autori non percepiscano alcune parti dell'UE come se applicassero un regime normativo più indulgente e meno efficace. L'imposizione di sanzioni penali per le violazioni ambientali più gravi avrà un maggiore effetto deterrente sui potenziali trasgressori. L'introduzione di sanzioni penali da parte di tutti gli Stati membri è pertanto essenziale per garantire l'efficace attuazione della politica dell'Unione in materia di tutela ambientale.

Per quanto riguarda l'inclusione della condotta negligente nell'ambito dei reati, è importante sottolineare la misura in cui le norme ambientali dell'UE si fondano su misure preventive e precauzionali. Il trattato (articolo 191, paragrafo 2, del TFUE) stabilisce esplicitamente che la politica ambientale si basa su tali principi. L'importanza di un livello elevato di attenzione è necessaria per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose a causa dell'uso di materiali e/o processi pericolosi. In tale contesto, le condotte negligenti possono avere ripercussioni gravi e persino catastrofiche, il che rende necessario sottolineare la posizione della società secondo cui le condotte negligenti dovrebbero essere considerate sufficientemente gravi da costituire reato. Il diritto penale è volto ad avere un effetto deterrente e l'inclusione della negligenza dovrebbe di per sé disincentivare qualsiasi tendenza nei confronti di tali condotte, ad esempio al fine di ottenere un profitto finanziario attraverso investimenti insufficienti o "scorciatoie".

L'acquis ambientale comprende un numero considerevole di strumenti, quali la direttiva sulle emissioni industriali 14 , la direttiva Seveso 15 , il regolamento REACH 16 e la legislazione sui rifiuti, che mirano a garantire che le attività e le sostanze pericolose o ad alto rischio siano trattate con un elevato livello di garanzie tecniche.

Per quanto riguarda la frequenza di taluni reati, si ritiene purtroppo che la criminalità organizzata comprometta la gestione dei rifiuti 17 . Anche i problemi di violazione dei divieti relativi alle specie selvatiche sono riconosciuti da tempo, come dimostrato ad esempio dal fatto che la convenzione di Berna 18 è incentrata sul lavoro connesso alla lotta ai reati contro le specie selvatiche. Anche alla luce di questo contesto e data la natura del comportamento in questione, è necessario che anche i comportamenti negligenti rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'attuale direttiva nel 2019/2020 (pubblicata nell'ottobre 2020), giungendo alla conclusione che la direttiva non produceva molti effetti nella pratica. La valutazione ex post della direttiva è stata guidata da quattro criteri principali: a) efficacia (valutazione del conseguimento degli obiettivi della direttiva), b) efficienza (valutazione se i benefici derivanti dal fatto di avere e attuare la direttiva giustifichino i costi), c) coerenza (con altre pertinenti normative e politiche dell'UE in materia penale e ambientale, nonché con gli obblighi internazionali dell'UE) e d) pertinenza (pertinenza degli obiettivi originari della direttiva alla luce delle esigenze attuali e future). La valutazione ha inoltre tenuto conto degli impatti sociali ed economici per i diversi gruppi di portatori di interessi.

La valutazione ha individuato sei problemi principali che hanno comportato una scarsa efficacia della direttiva nella pratica:

1. L'ambito di applicazione della direttiva è obsoleto ed è definito in modo complesso, il che ostacola l'efficacia delle indagini, delle azioni penali e della cooperazione transfrontaliera.

2. La direttiva contiene diverse definizioni poco chiare utilizzate per descrivere i reati ambientali, il che può ostacolare l'efficacia delle indagini, delle azioni penali e della cooperazione transfrontaliera.

3. I livelli sanzionatori non sono sufficientemente efficaci e dissuasivi in tutti gli Stati membri in base all'attuale direttiva.

4. L'insufficiente cooperazione e coordinamento interno e transfrontaliero tra gli Stati membri in materia di criminalità ambientale ostacola l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.

5. La mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale negli Stati membri impedisce ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l'efficacia delle rispettive misure.

6. Catena di contrasto inefficace: a causa dell'inefficace funzionamento della catena di contrasto, la criminalità ambientale non è considerata una priorità e non è individuata, indagata, perseguita e sanzionata in modo efficace. Sono state individuate lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (ispettori, polizia, procure e organi giurisdizionali penali), tra cui la mancanza di risorse, una formazione insufficiente e la mancanza di conoscenze specialistiche, una mancanza di consapevolezza e di definizione delle priorità e una scarsa cooperazione e condivisione delle informazioni.

Sulla base delle conclusioni della valutazione, la Commissione europea ha deciso di rivedere la direttiva e ha condotto una valutazione d'impatto. Le varie fasi della valutazione d'impatto, dalla definizione dei problemi e dei loro fattori all'individuazione degli obiettivi e delle possibili opzioni strategiche, si sono basate sulle conclusioni della relazione di valutazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto proficue consultazioni pubbliche e mirate dei portatori di interessi per beneficiare delle competenze esterne e comprendere le preoccupazioni del grande pubblico. Inoltre ha mirato a garantire che le opzioni considerate per la revisione della direttiva costituissero il modo più appropriato per aumentarne l'efficacia e sostenere il lavoro degli operatori sul campo. Le consultazioni sono state condotte nel modo più ampio possibile per ricevere contributi, prove e illustrazioni delle esigenze pertinenti ed effettive delle diverse categorie di portatori di interessi in merito ai sei obiettivi principali:

·chiarire e aggiornare l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;

·chiarire i termini giuridici utilizzati per definire i reati ambientali;

·migliorare la disponibilità di tipi e livelli di sanzioni dissuasivi e comparabili;

·migliorare la cooperazione transfrontaliera;

·migliorare la raccolta e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici; nonché

·migliorare il funzionamento della catena di contrasto (formazione, coordinamento e cooperazione, risorse, approccio strategico).

Le consultazioni sono state condotte in una fase iniziale e hanno raccolto il parere di un'ampia varietà di portatori di interessi, quali il pubblico, gli esperti, gli operatori del settore (servizi di polizia, ispettori, procuratori e giudici), le reti di operatori del settore (IMPEL, ENPE, EUFJE, EnvirCrimeNet), le autorità pubbliche degli Stati membri (ministeri della Giustizia e ministeri dell'Ambiente), le agenzie europee (Europol ed Eurojust), le organizzazioni non governative ambientali (ONG), le organizzazioni aziendali, le singole imprese e il mondo accademico. Tutti questi soggetti sono stati consultati in merito alle loro aspettative e preoccupazioni circa la necessità e il contenuto di un'eventuale revisione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Nel corso della procedura di consultazione, la Commissione ha applicato una varietà di metodi e forme di consultazione, comprendenti:

·la consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale e una consultazione pubblica aperta di 12 settimane, che hanno raccolto il parere di tutti i portatori di interessi;

·una serie di seminari tematici online mirati e di riunioni del gruppo di esperti, tra cui riunioni del Forum sulla conformità e la governance ambientali e del suo gruppo di lavoro sull'imposizione di sanzioni contro i reati ambientali. Questionari e documenti di discussione dedicati sono stati inviati in anticipo per preparare le riunioni ospitate dalla Commissione.

·una serie di conferenze online alle quali la Commissione ha partecipato e presentato il suo lavoro in questo settore, raccolto i feedback sulle sei opzioni principali da altri partecipanti alla conferenza e invitato ulteriori partecipanti alla consultazione degli esperti e alla consultazione pubblica;

·riunioni bilaterali online con un'ampia varietà di portatori di interessi, organizzate su iniziativa della Commissione o dei portatori di interessi;

·documenti di sintesi e documenti analitici delle agenzie europee, degli operatori del settore, delle reti professionali (ad esempio la dichiarazione congiunta IMPEL/ENPE/EUFJE e EnviCrimeNet adottata nel maggio 2021 in occasione di una conferenza sulla lotta alla criminalità ambientale e sulla revisione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente), rappresentanti dell'industria, autorità pubbliche degli Stati membri, ONG, società civile e mondo accademico.

In totale, le attività di consultazione specifiche sono durate più di 6 mesi, da febbraio 2021 a luglio 2021.

La consultazione è stata concepita per seguire la stessa sequenza logica della valutazione d'impatto, partendo dalla definizione del problema e consentendo lo sviluppo graduale delle possibili opzioni e dei loro impatti:

·La maggior parte dei rispondenti ha confermato la necessità di aggiornare l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e di chiarire i termini giuridici.

·La maggior parte dei contributi delle ONG e delle associazioni imprenditoriali ha individuato settori ambientali o normative specifiche che non rientrano nell'attuale direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, ma la cui inclusione dovrebbe essere presa in considerazione.

·La maggior parte dei rispondenti ha ritenuto opportuno includere disposizioni sui livelli minimi per le sanzioni massime e per le circostanze aggravanti. In alcuni casi si ritiene utile prevedere una disposizione relativa alla confisca e una normativa nei confronti delle persone giuridiche.

·Varie parti si sono espresse a favore di una migliore raccolta e trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che ciò comporterebbe adeguamenti informatici complessi, un processo difficile e lungo che comporta un pesante onere amministrativo per le autorità di contrasto, la procura e la magistratura.

·La grande maggioranza dei portatori di interessi ha confermato l'urgente necessità di migliorare l'efficacia pratica della catena di contrasto e la necessità di disposizioni in materia di formazione, risorse, cooperazione e coordinamento, unitamente ad approcci strategici per combattere la criminalità ambientale.

La Commissione ha tenuto conto di tutte le risposte nel decidere quali opzioni preferire. Maggiori informazioni sulle consultazioni sono disponibili negli allegati della valutazione d'impatto (allegati 7 e 8).

Assunzione e uso di perizie

Per garantire la disponibilità delle prove necessarie per la sua valutazione d'impatto, la Commissione si è avvalsa di un'ampia varietà di competenze. I pareri degli esperti considerati possono essere suddivisi in due categorie principali: studi sullo stato dell'arte in materia e consultazioni dei portatori di interessi.

In primo luogo, la Commissione ha valutato l'attuale direttiva nel 2019/20 e ha pubblicato le sue conclusioni nell'ottobre 2020. La valutazione ha permesso alla Commissione di comprendere i vantaggi e gli svantaggi della legislazione vigente. La valutazione ha spianato la strada alla revisione della direttiva, in quanto ha chiaramente sottolineato che l'attuale legislazione ha avuto effetti solo trascurabili nella pratica. A seguito della valutazione, la Commissione ha commissionato uno studio a sostegno della valutazione d'impatto; lo studio, condotto tra aprile 2021 e ottobre 2021, mirava a valutare l'impatto delle diverse opzioni, principalmente il loro impatto finanziario ed economico.

Oltre ai due studi, la Commissione ha condotto un esame completo della letteratura esistente in materia. Ciò trova riscontro nei numerosi riferimenti utilizzati nella valutazione d'impatto. Sono state inoltre analizzate numerose dichiarazioni scritte dei portatori di interessi, ad esempio Eurojust, Europol, reti professionali, operatori del settore, Stati membri, ONG e imprese. La ricerca documentale ha riguardato anche il riesame delle posizioni del Parlamento europeo, come la relazione sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali (2020/2027 (INI)) della Commissione giuridica. Si è tenuto conto anche delle conclusioni dei gruppi di lavoro, come l'indagine per paese per la 2a riunione del gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sull'ambiente e il diritto penale del 15 giugno 2021.

Sono stati presi in attenta considerazione anche i lavori pertinenti delle principali reti europee per il controllo ambientale (IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE, EUFJE).

Si è tenuto conto anche dei risultati dell'ottavo ciclo di valutazioni reciproche del Consiglio in materia di lotta alla criminalità ambientale.

Valutazione d'impatto

La proposta legislativa si basa su una valutazione d'impatto. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo (con riserve) il 1° ottobre 2021. L'allegato I della valutazione d'impatto illustra come sono state trattate le osservazioni del comitato per il controllo normativo.

Da una valutazione è emerso che la direttiva, pur istituendo un quadro comune dell'UE per i reati ambientali fondamentali, non ha avuto molti effetti nella pratica.

La direttiva non ha influito sul numero di condanne o sul livello delle sanzioni imposte negli Stati membri. In particolare, la valutazione ha individuato i seguenti problemi specifici principali:

1.l'ambito di applicazione della direttiva (definito in due allegati della stessa e in un elenco di reati di cui all'articolo 3 della direttiva) è obsoleto ed è definito in modo complesso, il che ostacola l'efficacia delle indagini, delle azioni penali e della cooperazione transfrontaliera;

2.le definizioni di "reato ambientale" non sono chiare e ostacolano l'efficacia delle indagini, delle azioni penali e della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e al loro interno;

3.i livelli sanzionatori non sono efficaci e dissuasivi in tutti gli Stati membri;

4.la cooperazione transfrontaliera è troppo limitata;

5.i responsabili delle decisioni politiche e gli operatori non sono consapevoli della natura e della portata della criminalità ambientale e dell'efficacia delle misure di contrasto a causa della limitata raccolta, elaborazione e condivisione dei dati statistici;

6.la catena di contrasto per la lotta alla criminalità ambientale è inefficace a causa, tra l'altro, della mancanza di formazione e specializzazione e dell'insufficiente coordinamento e cooperazione tra i diversi livelli di attività di contrasto in materia ambientale.

La Commissione ha elaborato una serie di opzioni strategiche legislative e di altro tipo. Le seguenti opzioni sono state prese in considerazione e scartate in una fase precoce: abrogare la direttiva; oppure affrontare i problemi individuati solo attraverso misure non vincolanti, come gli orientamenti dell'UE sull'interpretazione delle definizioni e dei livelli sanzionatori.

Sulla base della valutazione, l'unica opzione idonea per conseguire gli obiettivi specifici individuati consiste nel rivedere la direttiva. Ciò non esclude misure non legislative di sostegno (di seguito: "opzione principale"). Nell'ambito dell'opzione strategica principale, le seguenti sub-opzioni (di seguito: "opzioni") sono state individuate e valutate in dettaglio nella valutazione d'impatto al fine di affrontare ciascun obiettivo specifico:

Obiettivo n. 1: migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva e introducendo un meccanismo praticabile per aggiornare la direttiva alla luce del Green Deal europeo.

·Opzione 1a: aggiornare l'attuale elenco degli atti normativi negli allegati, aggiungere nuove categorie pertinenti di reati all'articolo 3 e introdurre la procedura di comitato per aggiornare gli allegati.

·Opzione 1b: fare riferimento alla legislazione settoriale pertinente in termini generali ed eliminare gli allegati; perfezionare la definizione di reato ambientale nei reati di cui all'articolo 3 e aggiungere nuove pertinenti categorie di reati.

·Opzione 1c: definire la criminalità ambientale nella direttiva senza prevedere il requisito di una violazione della pertinente legislazione settoriale dell'UE.

L'opzione prescelta è la 1b, in quanto fornisce maggiore chiarezza giuridica in merito a quali violazioni della legislazione settoriale costituiscono reato ambientale. In futuro il legislatore europeo dovrebbe – come oggi – aggiornare la direttiva in quanto un meccanismo più semplice – vale a dire la procedura di comitato – non è applicabile a componenti essenziali della direttiva. La definizione di criminalità ambientale è una componente essenziale. I reati di cui all'articolo 3 sarebbero definiti con riferimento a una definizione più ampia di ciò che è "illecito" e conterrebbero anche un elenco aggiornato delle categorie di reati sulla base di gravi violazioni della legislazione ambientale vigente.

Obiettivo n. 2: migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.

·Opzione 2a: definire con maggiore precisione i termini poco chiari nella direttiva (ad esempio "danno rilevante").

·Opzione 2b: eliminare termini vaghi, come ad esempio "danno rilevante", e configurare come reato i comportamenti rischiosi (reato di messa in pericolo).

·Opzione 2c: una combinazione delle opzioni 2a e 2b.

L'opzione prescelta è la 2c, in quanto, per motivi di chiarezza, il legislatore dovrebbe chiarire nella direttiva stessa (opzione 2a) le definizioni poco chiare individuate e dovrebbe aggiungere un maggior numero di reati basati sul concetto di rischio, un concetto essenziale per i casi che comportano danni gravi che possono essere provati nei procedimenti per reati ambientali. I reati pericolosi comprenderebbero i casi in cui il legislatore ha deciso che la violazione delle norme settoriali esporrebbe l'ambiente a un rischio intollerabile.

Obiettivo n. 3: garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.

·Opzione 3a: introdurre livelli minimi e massimi di sanzioni.

·Opzione 3b: l'opzione 3a più circostanze aggravanti e sanzioni accessorie.

·Opzione 3c: l'opzione 3b più l'obbligo di collegare il livello delle ammende alla situazione finanziaria della persona giuridica e/o ai profitti illeciti.

L'opzione prescelta è la 3c, in quanto tutte le misure riguardano diversi aspetti dell'efficacia delle sanzioni e si rafforzano vicendevolmente.

Obiettivo n. 4: promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.

Un pacchetto di disposizioni che promuovono direttamente la cooperazione transfrontaliera, tra cui strumenti investigativi efficaci armonizzati, l'obbligo di cooperare attraverso Europol, Eurojust e OLAF e norme sulla giurisdizione.

Obiettivo n. 5: migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e comunicazione dei dati statistici.

·Opzione 5a: obbligare gli Stati membri a raccogliere e riferire periodicamente alla Commissione i dati statistici relativi ai reati ambientali.

·Opzione 5b: l'opzione 5a più l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici secondo norme comuni armonizzate.

L'opzione prescelta è la 5b.

Obiettivo n. 6: migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere l'individuazione, l'indagine, il perseguimento e l'imposizione di sanzioni.

Un pacchetto di obblighi volti a promuovere l'attuazione pratica, tra cui l'offerta di una formazione mirata e regolare a tutti i livelli della catena di contrasto, strategie nazionali onnicomprensive in materia di criminalità ambientale e misure di sensibilizzazione.

Pacchetto prescelto

Nell'ambito dell'obiettivo 1, l'eliminazione degli allegati e la definizione più precisa di reato ambientale di cui all'articolo 3 nonché l'aggiunta di nuove categorie di reati ambientali nello stesso articolo possono presumibilmente migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali in materia di criminalità ambientale, in particolare per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera. Tuttavia in futuro vi sarebbe anche la necessità di aggiornare regolarmente la direttiva attraverso la procedura legislativa laddove l'ambito di applicazione della direttiva debba essere integrato da nuove aree di criminalità ambientale. Non esiste un modo più semplice per farlo, in quanto le definizioni delle categorie di reati ambientali sono una componente essenziale della direttiva e richiedono una decisione da parte del legislatore europeo.

Nell'ambito dell'obiettivo 2, sia il reato di messa in pericolo che il reato che richiede la manifestazione del danno sono necessari per reagire adeguatamente ai reati ambientali. L'attuale direttiva si basa su una combinazione di questi due tipi di definizione di reato. La proposta dovrà aggiungere nuove categorie di reati di messa in pericolo e specificare con maggiore precisione quale comportamento è considerato reato; dovrà inoltre aggiungere informazioni che consentano di determinare cosa possa costituire un danno ambientale.

Definizioni più precise di termini poco chiari – tra cui "danno rilevante" e "quantità trascurabile o non trascurabile" – renderanno la direttiva maggiormente chiara. L'attenzione rivolta al reato di messa in pericolo e ai comportamenti rischiosi consentirà di sanzionare efficacemente i casi in cui è difficile stabilire il danno effettivo o in cui non si è verificato alcun danno. Pertanto l'applicazione combinata di entrambe le opzioni può aumentare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali in materia di criminalità ambientale.

Nell'ambito dell'obiettivo 3, il pacchetto di misure sulle sanzioni (opzione 3c – sanzioni minime e massime, circostanze aggravanti, sanzioni accessorie, dipendenza del livello delle ammende dai profitti illeciti e dalla situazione finanziaria dell'autore del reato) porterà a livelli sanzionatori più efficaci, proporzionati, dissuasivi e uniformi in tutta l'UE e nella pratica in tutta l'UE. Inoltre i livelli minimi e massimi delle pene detentive consentiranno ai professionisti preposti all'azione di contrasto di accedere agli strumenti investigativi disponibili solo per reati punibili con un determinato livello minimo e massimo di sanzioni. Ciò comporterà indagini più efficaci e agevolerà la cooperazione transfrontaliera.

Le misure nell'ambito dell'obiettivo 4 (ravvicinamento degli strumenti investigativi, obbligo di cooperare attraverso le agenzie dell'UE, istituzione di punti di contatto nazionali) promuoveranno direttamente la cooperazione transfrontaliera, si integreranno e si rafforzeranno a vicenda e porteranno a indagini più efficaci, poiché molti casi di criminalità ambientale possono essere trattati con successo solo a livello transfrontaliero.

L'opzione prescelta nell'ambito dell'obiettivo 5 porterà a una norma minima definita di comune accordo per la raccolta di dati sulle procedure relative alla criminalità ambientale e quindi a dati statistici comparabili in tutta l'UE.

Il pacchetto di misure proposto nell'ambito dell'obiettivo 6 (formazione/specializzazione, requisiti di cooperazione e coordinamento, sensibilizzazione, strategie nazionali) avrà un'influenza positiva sull'efficacia sul campo a tutti i livelli della catena di contrasto (ispettori, polizia, procure, giudici penali).

Poiché la direttiva deve essere migliorata in tutti e sei i settori problematici, la combinazione delle opzioni prescelte nell'ambito di ciascun obiettivo dovrebbe tradursi nel migliore pacchetto complessivo. La combinazione delle opzioni prescelte può produrre impatti cumulativi che vanno al di là di quanto potrebbe essere ottenuto dalle singole opzioni prescelte.

La cooperazione transfrontaliera sarà favorita non solo dalle misure di cui all'obiettivo 4, ma anche dal più ampio ambito di applicazione della direttiva che consente tale cooperazione in un maggior numero di settori ambientali. Definizioni più precise di reato ambientale nell'ambito dell'obiettivo 2 ridurranno le diverse percezioni negli Stati membri che finora hanno ostacolato o addirittura posto fine alla cooperazione. La definizione di livelli sanzionatori massimi non solo garantisce sanzioni più dissuasive, ma spiana anche la strada a strumenti investigativi transfrontalieri efficaci previsti negli strumenti legislativi che possono essere applicati solo a partire da un determinato livello sanzionatorio per una data categoria di reato. Nell'ambito dell'obiettivo 6, una migliore formazione e specializzazione secondo standard comparabili negli Stati membri faciliterà direttamente anche la cooperazione transfrontaliera.

La capacità dei professionisti preposti all'azione di contrasto di prevedere meglio le probabilità di successo di un caso, portando a un numero maggiore di casi perseguiti, è rafforzata da definizioni più precise di criminalità ambientale (obiettivo 2) e da una migliore formazione e specializzazione nell'ambito dell'obiettivo 6. Il miglioramento della cooperazione transfrontaliera (obiettivo 4) e la disponibilità di tipi e livelli di sanzioni più dissuasive (obiettivo 3) sono ulteriori fattori che potrebbero facilitare la decisione di investire le risorse necessarie per affrontare i casi di criminalità ambientale.

L'efficacia e la dissuasività delle indagini penali ambientali saranno conseguite non solo mediante sanzioni più appropriate tramite l'opzione prescelta nell'ambito dell'obiettivo 3. La maggiore efficacia delle indagini grazie agli effetti combinati delle opzioni prescelte nell'ambito degli obiettivi 1, 2, 4 e 6 descritti in precedenza contribuirà anche a creare un sistema giudiziario penale che scoraggia la criminalità ambientale.

In questo modo, le opzioni prescelte non solo permettono di conseguire al meglio i rispettivi obiettivi, ma rafforzano anche l'efficacia complessiva della direttiva al di là di ogni singolo obiettivo specifico.

Chi è interessato dalla direttiva?

Stati membri e autorità pubbliche

Le disposizioni sull'attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente dovrebbero rafforzare l'efficacia della catena di contrasto e garantire la comparabilità degli sforzi volti a combattere la criminalità ambientale in tutta l'UE. Esse possono generare alcuni costi, sia una tantum che correnti, per le autorità ambientali, le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie degli Stati membri. Tuttavia i benefici a medio e lungo termine saranno di gran lunga superiori ai costi. Le autorità nazionali dovranno fornire ulteriori risorse umane e materiali (principalmente presso la polizia e le procure, trattandosi delle istituzioni più spesso responsabili delle indagini e del perseguimento dei reati ambientali). Analogamente, l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base a nuove norme più armonizzate potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE. Tutti gli Stati membri dovrebbero fornire un certo grado di formazione supplementare ai professionisti pertinenti lungo la catena di contrasto, tenendo conto dei termini riveduti della direttiva e del personale supplementare. Le risorse necessarie dipendono dalla misura in cui gli Stati membri forniscono già una formazione regolare in materia di criminalità ambientale. Infine vi sono alcuni costi aggiuntivi associati alla creazione di punti di contatto nazionali presso varie istituzioni e allo sviluppo di strategie nazionali di lotta alla criminalità ambientale.

Imprese dell'UE

La direttiva non comporta costi diretti per le imprese dell'UE; i costi di conformità derivano dal diritto amministrativo in materia ambientale. Un'applicazione più efficace della legge nel settore della criminalità ambientale proteggerebbe le imprese che operano legalmente dalla concorrenza sleale derivante da attività commerciali illecite. Inoltre si ridurrebbero i danni alla reputazione di un settore (ad esempio gestione dei rifiuti, produzione di sostanze chimiche) colpito da attività illecite, apportando ulteriori benefici alle imprese che rispettano le norme. Poiché la criminalità ambientale continuerà a essere collegata a una violazione delle leggi amministrative, vi è un rischio limitato che le imprese possano essere sanzionate per attività ambientali consentite dal diritto amministrativo, ad eccezione di situazioni specifiche e ben definite menzionate nella direttiva.

PMI

Le PMI potrebbero dover far fronte a una pressione leggermente maggiore a causa della minore capacità di pagare le ammende e/o di avvalersi di perizie legali e di svolgere attività di diligenza dovuta. La possibilità di collegare le ammende alla situazione finanziaria di un'impresa, oltre ad altri aspetti circostanziali del reato, potrebbe ridurre la vulnerabilità delle PMI nei confronti di tali ammende.

Cittadini dell'UE

Si prevede che un'applicazione più efficace della legislazione penale ambientale avrà un impatto positivo sulla società in generale. Oltre ai benefici per la qualità della vita associati alla tutela dell'ambiente, la riduzione dell'attività criminale favorisce una migliore governance, una minore corruzione e minori rischi posti dai grandi gruppi della criminalità organizzata.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente valutazione d'impatto non ha individuato alcun potenziale di semplificazione della direttiva o di riduzione dei costi inutili.

Trattandosi di uno strumento di diritto penale, la direttiva non comporta costi aggiuntivi per i cittadini, le imprese e le PMI. Ciò è stato confermato durante le consultazioni dei portatori di interessi.

La proposta conterrà una serie di disposizioni supplementari volte a precisare ulteriormente la direttiva attualmente molto generica, a chiarirne l'ambito di applicazione, a fornire definizioni più precise dei reati e a garantire l'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività delle sanzioni. Ciò semplificherà e faciliterà l'attuazione pratica da parte delle autorità degli Stati membri, garantendo così che la direttiva consegua meglio i suoi obiettivi.

La proposta contiene inoltre nuove disposizioni che impongono agli Stati membri di adottare misure specifiche che garantiscano l'effettiva attuazione pratica della direttiva (misure di formazione, azioni di sensibilizzazione, misure volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, misure volte a fornire le risorse necessarie, ecc.). Anche se tali disposizioni sembrano costituire nuovi obblighi che generano costi per gli Stati membri, in realtà esse si limitano a stabilire esplicitamente ciò che rappresenta in ogni caso un obbligo dello Stato membro. Gli Stati membri non solo sono tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale, ma anche ad adottare le necessarie misure pratiche di attuazione. Dalla valutazione è emerso che l'attuazione pratica è carente in tutti gli Stati membri e lungo l'intera catena di contrasto. Gli obblighi previsti dalla direttiva sono pertanto necessari per garantire la conformità degli Stati membri. Le misure di attuazione richieste nella proposta sono le misure che gli operatori del settore hanno individuato come le più pertinenti per consentire loro di applicare le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. In particolare, la formazione è stata indicata come una necessità fondamentale per migliorare l'applicazione della legge in materia di criminalità ambientale.

Diritti fondamentali

La direttiva potrebbe avere un impatto positivo sul livello di tutela dell'ambiente, oggetto dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il miglioramento dell'ambiente contribuirà a migliorare il benessere fisico (salute) dei cittadini, che rientra nel concetto di dignità umana. Pertanto influirà positivamente anche sul diritto alla vita (articolo 2 della Carta), sul diritto all'integrità della persona (articolo 3), sull'assistenza e il benessere dei bambini (articolo 24), sul diritto a condizioni di lavoro sane (articolo 31) e sul diritto all'assistenza preventiva e ad altre cure sanitarie (articolo 5).

La presente direttiva, in quanto strumento di diritto penale, dovrà essere recepita nel diritto nazionale nel rispetto dei diritti fondamentali e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") riconosciuti nel TUE. In particolare, è necessario che sia recepita con il dovuto rispetto per la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), la libertà d'impresa (articolo 16), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte in un procedimento penale per lo stesso reato (articolo 50). Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali. Gli obblighi di cui alla presente direttiva non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuale proposta ha un'incidenza trascurabile sul bilancio per gli Stati membri e per la Commissione. Informazioni specifiche sulle implicazioni finanziarie per la Commissione sono disponibili nella scheda finanziaria legislativa allegata al presente pacchetto legislativo.

La Commissione ha due tipi di costi: una tantum e ricorrenti. Le prime implicazioni finanziarie per la Commissione sono collegate al quinto obiettivo della revisione: migliorare la raccolta e la comunicazione di dati statistici sulla criminalità ambientale. Nel 2025 i costi della Commissione per questo obiettivo ammonteranno a 155 000 EUR. Tale costo complessivo è suddiviso in tre tipi di spesa. In primo luogo, la definizione delle norme minime costerà 110 000 EUR e sarà un costo una tantum che sorgerà solo nel 2025. Il secondo costo è legato al mantenimento delle norme ed è un costo annuale ricorrente di 16 000 EUR. L'ultimo costo associato a questo obiettivo è la relazione biennale della Commissione sui dati degli Stati membri, che rappresenta anch'esso un costo annuale ricorrente di 25 000 EUR.

Oltre a detti costi per il quinto obiettivo della revisione, la Commissione dovrà anche prevedere un altro costo una tantum per i suoi obblighi di comunicazione. La proposta legislativa prevede che la Commissione debba elaborare due relazioni. La prima riguarda il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e costerà 405 000 EUR ripartiti tra le spese di assunzione di un contraente per la realizzazione dello studio, ossia 350 000 EUR, e la revisione dello stesso da parte del personale della Commissione, ossia 54 600 EUR. La seconda relazione che la Commissione deve elaborare è uno studio che analizzerà l'efficacia della direttiva tramite una serie di indicatori. Lo studio, che sarà realizzato dopo la fine dell'attuale QFP, costerà 420 000 EUR.

Pertanto i costi per la Commissione nel 2025, tutto compreso, sarebbero pari a 560 000 EUR e i costi annuali ricorrenti connessi alla direttiva ammonterebbero a 45 000 EUR. La valutazione non comprende i costi della relazione sull'efficacia della direttiva, che avverrebbe dopo l'attuale QFP.

Le implicazioni finanziarie della direttiva per gli Stati membri sono collegate a tre obiettivi della revisione: migliorare l'efficacia della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri (obiettivo 4), migliorare la raccolta e la comunicazione di dati statistici sulla criminalità ambientale (obiettivo 5) e migliorare il funzionamento efficace della catena di contrasto (obiettivo 6).

Per quanto riguarda l'obiettivo 4, tutti gli Stati membri dovranno sostenere due serie di costi: per gli strumenti investigativi e per l'istituzione di punti di contatto nazionali. Quanto agli strumenti investigativi, i dati non erano disponibili per consentire una prima valutazione dei costi. Tuttavia, per l'istituzione di punti di contatto nazionali, il costo per tutti gli Stati membri varierà tra 475 600 e 792 700 EUR a seconda dell'opzione scelta dagli stessi.

Per quanto riguarda l'obiettivo 5, si possono individuare diversi tipi di costi per gli Stati membri, due dei quali sono costi una tantum: per l'istituzione di una procedura di coordinamento nazionale, che costerebbe 146 200 EUR per tutti gli Stati membri, e per la definizione di norme minime, che costerebbe 280 000 EUR. Due costi connessi all'obiettivo 5 sono costi ricorrenti anziché una tantum. In primo luogo, gli Stati membri dovranno mantenere le norme e ciò dovrebbe costare 35 000 EUR per tutti gli Stati membri. Il coordinamento, la raccolta e la comunicazione di dati costeranno 220 000 EUR per tutti gli Stati membri. Ciò significa che l'importo complessivo dei costi per gli Stati membri in relazione all'obiettivo 5 è pari a circa 683 000 EUR.

Per quanto riguarda l'obiettivo 6, gli Stati membri avrebbero anche qui diversi tipi di costi: per la formazione, la sensibilizzazione del pubblico, la definizione e l'attuazione di strategie nazionali e l'aumento del personale. Poiché la formazione è una delle principali misure di sostegno della direttiva, si stima che la formazione costerà 7 800 000 EUR per tutti gli Stati membri. I costi relativi alle strategie nazionali dovrebbero essere suddivisi in costi una tantum e costi ricorrenti. La definizione e la prima attuazione delle strategie nazionali costeranno 864 000 EUR per tutti gli Stati membri. Una volta completata questa prima parte, tutti gli Stati membri avranno costi ricorrenti stimati a 325 000 EUR. Infine l'aumento del personale legato alla presente direttiva è stimato a 4 milioni di EUR per tutti gli Stati membri. Pertanto i costi per l'obiettivo 6 ammontano complessivamente a circa 13 milioni di EUR per tutti gli Stati membri.

Tali costi dovrebbero essere valutati alla luce dell'entità delle perdite dovute ai reati ambientali. Secondo le stime dell'UNEP e di Interpol, pubblicate nel giugno 2016, la perdita annuale causata dalla criminalità ambientale oscilla tra 91 e 258 miliardi di dollari USA.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta mira a correggere le carenze dell'attuale direttiva e stabilisce pertanto varie misure per l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione delle relazioni.

In primo luogo, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva, occorrerà stabilire, mediante un atto di esecuzione, norme minime per la comunicazione e la raccolta di dati statistici sui reati ambientali. Entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno elaborare una strategia nazionale di lotta alla criminalità ambientale e definire un piano d'azione per il recepimento della direttiva. Ciò consentirà alla Commissione di valutare sia il recepimento della direttiva riveduta da parte degli Stati membri, sia il loro impegno a combattere la criminalità ambientale in modo più efficiente.

Il piano attuativo e le modalità di valutazione e informazione non si esauriscono dopo l'entrata in vigore della direttiva. Una volta entrata in vigore la direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale. Due anni dopo la fine di tale periodo di recepimento, la Commissione dovrà presentare una relazione sul recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. Cinque anni dopo la fine del periodo di recepimento, la Commissione dovrà elaborare uno studio sull'efficacia della direttiva per valutarne il valore aggiunto. Oltre a queste procedure di monitoraggio, ogni due anni gli Stati membri dovranno presentare una relazione contenente informazioni relative alla direttiva, quali la loro strategia nazionale o le loro misure di coordinamento e cooperazione. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri, la Commissione elaborerà anche relazioni statistiche sulla criminalità ambientale.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1: Oggetto

Questa disposizione definisce lo scopo della direttiva, in particolare il suo obiettivo di sostenere la tutela dell'ambiente mediante la definizione di reati e sanzioni.

Articolo 2: Definizioni

Questa disposizione contiene le definizioni dei termini utilizzati nella direttiva, compresa una definizione più precisa di "illiceità" ai fini della definizione dei reati ambientali.

Articolo 3: Figure di reato

Questa disposizione descrive i reati contemplati dalla presente direttiva. Alcuni dei reati rientrano nell'attuale direttiva, alcuni costituiscono versioni modificate e chiarite di quelli esistenti mentre altri costituiscono nuovi reati. Inoltre i termini utilizzati nella definizione dei reati sono chiariti in quanto specificano gli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di indagine, azione penale e decisione sui reati: in particolare, "danno rilevante", "possono provocare" danno e "quantità trascurabile".

Articolo 4: Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato

L'articolo 4 configura come reato il favoreggiamento e l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Inoltre si configura come reato il tentativo di commettere determinati reati, elencati all'articolo 4.

Articolo 5: Sanzioni per le persone fisiche

Questo articolo prevede norme minime per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre la proposta prevede che gli Stati membri introducano livelli e tipi di sanzioni specifici per i reati ambientali. La classificazione proposta riflette la gravità dei reati. Ad esempio, il paragrafo 2 stabilisce che i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione qualora provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

Il paragrafo 5 mira a far sì che gli Stati membri adottino misure per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere oggetto di sanzioni e misure supplementari al fine di consentire una risposta su misura ai diversi tipi di comportamento criminale.

Articolo 6: Responsabilità delle persone giuridiche

Questo articolo contiene obblighi volti a garantire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando tali reati siano stati commessi a loro vantaggio. Questo articolo prevede inoltre che gli Stati membri garantiscano che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di una carenza di sorveglianza e controllo che abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica. Inoltre la responsabilità della persona giuridica non dovrebbe escludere l'esercizio dell'azione penale nei confronti di persone fisiche.

Articolo 7: Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Questo articolo stabilisce le sanzioni applicabili alle persone giuridiche coinvolte nei reati oggetto della presente proposta.

Articolo 8: Circostanze aggravanti

Questo articolo stabilisce le circostanze aggravanti di cui tenere conto in sede di applicazione di sanzioni a un reato di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 9: Circostanze attenuanti

Questo articolo stabilisce le circostanze attenuanti di cui tenere conto in sede di applicazione di sanzioni a uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 10: Congelamento e confisca

Questa disposizione garantisce che gli Stati membri diano alle autorità competenti la possibilità di congelare e confiscare i proventi dei reati contemplati dalla presente proposta.

Articolo 11: Termini di prescrizione dei reati

Questo articolo stabilisce disposizioni sui termini di prescrizione al fine di consentire alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati oggetto della presente proposta per un determinato periodo di tempo.

Articolo 12: Giurisdizione

Questo articolo stabilisce disposizioni sulla giurisdizione per garantire che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per i reati contemplati dalla proposta e informino la Commissione qualora decidano di estendere tale giurisdizione in casi specifici in cui il reato è commesso al di fuori del loro territorio.

Articolo 13: Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che agevolano le indagini

Questa disposizione riguarda la protezione di persone quali informatori, difensori dell'ambiente e altre persone che segnalano informazioni o forniscono prove per un'indagine relativa a reati ambientali.

Articolo 14: Diritti del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Questa disposizione riguarda i diritti procedurali di partecipare a un procedimento penale, che dovrebbero essere concessi al pubblico interessato ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 15: Prevenzione

Questa disposizione impone agli Stati membri di adottare misure preventive per ridurre i reati ambientali.

Articolo 16: Risorse

Questa disposizione mira a garantire che le autorità nazionali che individuano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di funzionari qualificati e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente il loro ruolo.

Articolo 17: Formazione

Questa disposizione è volta a migliorare le attività di formazione lungo la catena di contrasto per garantire che tutte le parti interessate dispongano delle competenze e capacità specialistiche necessarie per svolgere efficacemente il loro ruolo.

Articolo 18: Strumenti investigativi

Questa disposizione stabilisce che devono essere messi a disposizione strumenti investigativi speciali per le indagini sui reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 19: Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri

Questa disposizione impone agli Stati membri di garantire il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nella prevenzione della criminalità ambientale e nella lotta alla stessa.

Articolo 20: Strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale

Questa disposizione mira a garantire un approccio strategico alla lotta contro la criminalità ambientale e comprende gli aspetti che devono essere affrontati da una strategia nazionale che dovrà essere stabilita in ciascuno Stato membro.

Articolo 21: Raccolta dei dati e statistiche

Questa disposizione risponde alla necessità di raccogliere sistematicamente informazioni sugli sforzi compiuti per combattere la criminalità ambientale e di fornire dati statistici sulla criminalità ambientale. Essa impone agli Stati membri di raccogliere, pubblicare e trasmettere alla Commissione i dati statistici pertinenti. Stabilisce inoltre l'obbligo per la Commissione di pubblicare periodicamente una relazione basata sui dati statistici forniti dagli Stati membri. Questa disposizione contribuisce inoltre ad affrontare l'attuale disponibilità limitata di dati sulla criminalità ambientale, il che aiuterebbe a valutare l'efficacia dei sistemi nazionali nella lotta ai reati ambientali.

Articolo 22: Competenze di esecuzione

Questa disposizione integra l'articolo 25 e mira a rafforzare l'obbligo degli Stati membri di trasmettere dati statistici alla Commissione, imponendo alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che definisca norme minime comuni per la comunicazione dei dati statistici.

Articolo 23: Procedura di comitato

Questa disposizione risponde alla necessità che la Commissione sia assistita da un comitato per adottare il progetto di atto di esecuzione.

Articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29

Questi articoli contengono ulteriori disposizioni in materia di recepimento da parte degli Stati membri, relazioni da parte degli Stati membri, valutazione e relazioni da parte della Commissione, entrata in vigore e applicazione della direttiva 2005/35/CE e sostituzione della direttiva 2008/99/CE con la presente direttiva.



2021/0422 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

(2)L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(3)I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

(4)Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

(5)Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente le categorie di reati e definirle con più precisione, e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione.

(6)Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 21 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo 22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 23 , alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 24 dovrebbero essere considerati reati.

(7)Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

(8)Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

(9)La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.

(10)L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione.

(11)Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.

(12)Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

(13)Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.

(14)Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(15)Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(16)Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(17)I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

(18)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi alla pronuncia delle condanne o alla loro applicazione ed esecuzione conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.

(19)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(20)Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

(21)Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale. Nell'applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il principio del ne bis in idem.

(22)Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace.

(23)Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.

(24)I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(25)Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

(26)Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus 26 , dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali.

(27)La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.

(28)L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

(29)Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti dovrebbero figurare l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. Deve essere rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

(30)Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.

(31)Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati membri dovrebbero adottare, pubblicare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie.

(32)Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(33)I dati statistici raccolti a norma della presente direttiva sui reati ambientali dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di standard minimi comuni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo alla definizione del formato standard per la trasmissione dei dati statistici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(34)Gli obblighi ai sensi della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano pienamente rispettati i diritti procedurali degli indagati o degli imputati.

(35)Alternative — cancellare un'opzione in base alla scelta dell'Irlanda:

(36)[non-partecipazione:] A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. OPPURE

[partecipazione:] A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del ...,] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(37)La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 è stata integrata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 con disposizioni relative ai reati e alle pene applicabili agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi. Tali reati e pene dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per gli Stati membri che partecipano alla presente direttiva, la direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto essere sostituita di conseguenza.

(38)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(39)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare definizioni comuni dei reati ambientali e la disponibilità di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva è intesa a garantire il pieno rispetto dei suddetti diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1)"illecito": azione che viola:

a)la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

b)un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 31 ;

(3)"persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(4)"pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(5)"vittima": ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

Articolo 3

Reati

1.Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

(a)lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(b)l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

(c)la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

i)l'attività è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 ; oppure

ii)l'attività è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ; oppure

iv) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 ; oppure

v)l'attività rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 ; oppure

vi)l'attività è vietata a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ,

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(d)la realizzazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

(e)la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e concerne quantità non trascurabili;

ii)riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(f)la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

(g)il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

(h)gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

(i)l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 , della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(j)la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio 46 , della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio 47 o della direttiva 2013/51/Euratom 48 del Consiglio e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(k)l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

(l)l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(m)il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 51 , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(n)l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

(o)qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

(p)l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:

i)l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 ;

ii)l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(q)la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 , o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze; 

(r)la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 , o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.

2.Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

3.Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

(a)le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

(b)la durata del danno (lunga, media o breve);

(c)la gravità del danno;

(d)la diffusione del danno;

(e)la reversibilità del danno.

4.Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

(a)l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

(b)in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;

(c)se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

5.Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

(a)il numero di elementi oggetto del reato;

(b)in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

(c)lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

(d)il costo di ripristino dei danni ambientali.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

(a)l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(b)sanzioni pecuniarie;

(c)esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(d)l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

(e)il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

(f)divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

(g)la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

(a)del potere di rappresentanza della persona giuridica;

(b)del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

(c)del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2.Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

(a)sanzioni pecuniarie penali e non penali;

(b)l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(c)l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

(d)l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(e)l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

(f)il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

(g)l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

(h)provvedimenti giudiziari di scioglimento;

(i)la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

(j)l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

(k)la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

(a)il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

(b)il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

(c)il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 56 ;

(d)il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

(e)il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

(f)l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

(g)il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

(h)la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE 57 ;

(i)l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

(j)l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.

Articolo 9

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

(a)l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

(b)l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:

i)identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

ii)acquisire elementi di prova.

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 58 , i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 11

Termini di prescrizione per i reati

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria:

(a)per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(b)per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(c)per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili.

3.In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

(a)la pena della reclusione, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

(b)la pena della reclusione, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno sei anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;

(c)una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, possa essere eseguita per almeno quattro anni a decorrere dalla data della condanna definitiva.

Tali periodi possono includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

Articolo 12

Competenza giurisdizionale

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

(a)il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;

(b)il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;

(c)il danno si è verificato sul proprio territorio;

(d)l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

2.Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

(a)il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

(b)il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;

(c)il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio 59 , la questione è deferita a Eurojust.

3.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 13

Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle indagini

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Articolo 14

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Articolo 15

Prevenzione

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 16

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Articolo 17

Formazione

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Articolo 18

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 19

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

(a)garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;

(b)lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi;

(c)la consultazione nell'ambito di singole indagini;

(d)lo scambio di buone pratiche;

(e)l'assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse,

e possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

Articolo 20

Strategia nazionale

1.Entro il [OP: inserire la data – entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e attuano una strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali che affronti almeno gli aspetti seguenti:

(a)gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;

(b)i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato;

(c)le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

(d)il ricorso al diritto amministrativo e civile per far fronte alle violazioni relative ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

(e)le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

(f)le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

(g)l'assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Articolo 21

Rilevazione dei dati e statistiche

1.Gli Stati membri raccolgono dati statistici per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati ambientali.

2.I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

(a)il numero di reati ambientali segnalati;

(b)il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

(c)la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;

(d)il numero di condanne per reati ambientali;

(e)il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;

(f)il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti;

(g)il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;

(h)i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

3.Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.

4.Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard stabilito conformemente all'articolo 22.

5.La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22.

Articolo 22

Competenze di esecuzione

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato standard per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2.Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene i seguenti elementi:

(a)una classificazione comune dei reati ambientali;

(b)un'interpretazione comune delle unità di conteggio;

(c)un'interpretazione comune delle fasi procedurali (indagine, azione penale, processo) nei procedimenti per reati ambientali;

(d)un formato comune per la trasmissione delle relazioni.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Valutazione e relazione

1.Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

2.Ogni due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 15 a 17, e degli articoli 19 e 20.

3.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Articolo 26

Sostituzione della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2008/98/CE.

Articolo 27
Applicazione della direttiva 2005/35/CE

La direttiva 2009/123/CE cessa di applicarsi agli Stati membri che partecipano alla presente direttiva a decorrere dalla data di recepimento di quest'ultima.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

INDICE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che modifica la direttiva 99/2008/CE

1.2.Settore/settori interessati 

Tutela dell'ambiente

Diritto penale

Diritto processuale penale

Diritto penale sostanziale

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 60  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'ambizione politica e il principale obiettivo dell'iniziativa sono garantire una migliore tutela penale dell'ambiente, migliorando l'individuazione, l'indagine, l'azione penale e l'imposizione di sanzioni contro la criminalità ambientale. La nuova direttiva prevista sulla tutela penale dell'ambiente contribuirà al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 191 del TFUE, dal Green Deal e dalla strategia sulla biodiversità.

Poiché la presente proposta costituisce una revisione di una precedente direttiva, uno dei suoi principali obiettivi è affrontare le carenze e le debolezze della direttiva 2008/99/CE individuate nell'ambito della sua valutazione nel periodo 2019-2020 (ndlr: "Obiettivo specifico")

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

1. Migliorare l'efficacia dell'individuazione, delle indagini, dell'azione penale e delle sanzioni contro i reati ambientali aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva e perfezionando la tecnica giuridica utilizzata per la definizione di tale ambito.

2. Migliorare l'efficacia dell'individuazione, delle indagini, delle azioni penali e delle sanzioni contro i reati ambientali, chiarendo o eliminando i termini indefiniti utilizzati nella descrizione attuale dei reati ambientali.

3. Garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.

4. Promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.

5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione di informazioni e dati statistici sulla portata della criminalità ambientale e sugli sforzi per combatterla.

6. Migliorare l'efficacia operativa complessiva delle catene nazionali di contrasto per promuovere l'individuazione, l'indagine, il perseguimento e l'imposizione di sanzioni contro i reati ambientali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il principale risultato atteso dell'iniziativa è il miglioramento del quadro giuridico dell'UE in materia di lotta alla criminalità ambientale e il rafforzamento dell'applicazione delle norme a livello nazionale. Si riconosce che il diritto penale viene utilizzato in ultima istanza quando altre misure non sono state sufficienti a garantire il rispetto delle norme, che in questo caso è essenziale per l'applicazione del diritto ambientale dell'Unione.

La direttiva contribuirà a migliorare l'efficacia dei sistemi nazionali sanzionatori e di applicazione della normativa in relazione alla criminalità ambientale e a rafforzare la fiducia dei cittadini. Anche se non è possibile adottare un approccio quantitativo in relazione ai risultati attesi dalla direttiva sulla tutela globale dell'ambiente, è possibile adottare un approccio qualitativo in relazione agli impatti di una migliore tutela ambientale cui contribuirà la direttiva riveduta.

Una direttiva più efficace, che porti a una migliore attività di contrasto da parte del diritto penale, contribuirà a migliorare l'ambiente grazie ai suoi effetti preventivi e deterrenti. Laddove esiste un ordinamento penale efficace, la criminalità ambientale non ripaga, ma la direttiva avrà anche un impatto sociale positivo immediato sulla vita, sulla salute e sul benessere delle persone. La direttiva riveduta migliorerà gli strumenti di lotta contro i reati ambientali e avrà anche un impatto economico positivo. Pertanto contribuirà a ridurre i profitti, stimati tra i 91 e i 259 miliardi di dollari USA a livello mondiale, derivanti da reati ambientali, che rappresentano perdite per le società a causa della perdita di gettito fiscale, perdita di risorse per le imprese che agiscono correttamente e che compromettono la buona governance.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non è stato possibile misurare il successo di questa proposta sulla base di un chiaro valore di riferimento, poiché le informazioni sistematiche sulla portata della criminalità ambientale e sugli sforzi per combatterla nei singoli Stati membri sono insufficienti. Le tendenze della criminalità ambientale dipendono dall'andamento del commercio mondiale, dalle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall'interazione tra i sistemi sanzionatori penali e i sistemi sanzionatori civili e amministrativi degli Stati membri.

Per monitorare i progressi e il successo dell'iniziativa si propongono i seguenti indicatori qualitativi e quantitativi:

- il miglioramento generale dell'applicazione delle norme e delle sanzioni contro la criminalità ambientale, che si riflette in una maggiore cooperazione, nella specializzazione, in una migliore formazione e in un maggiore scambio di informazioni;

- il numero di casi di diritto ambientale indagati e perseguiti con successo;

- il numero di condannati;

- il tipo e il livello delle sanzioni imposte che devono diventare più efficaci, dissuasive e proporzionate nella pratica;

- il numero di funzionari formati su questioni relative all'efficace lotta alla criminalità ambientale;

- l'esistenza o lo sviluppo di strategie nazionali di lotta alla criminalità ambientale.

La valutazione mediante indicatori dell'efficienza della direttiva deve essere contestualizzata. Attualmente negli Stati membri sono pochi i casi di criminalità ambientale conclusi con successo e i livelli sanzionatori sono troppo bassi. Negli ultimi dieci anni non si sono registrate tendenze al rialzo (cfr. VI, sezione 1.2 – "Valutazione della direttiva e relazione finale di valutazione"). Pertanto tendenze al rialzo stabili nei casi ambientali in tutti gli Stati membri indicherebbero l'efficacia della direttiva. Dato che la criminalità ambientale sta crescendo a livello mondiale tra il 5 e il 7 %, un tasso di crescita corrispondente di indagini e condanne efficaci sarebbe considerato un successo. Per contro, se, in una fase successiva, i casi ambientali dovessero diminuire, ciò potrebbe indicare che la direttiva è riuscita ad avere un effetto dissuasivo nei confronti dei criminali.

Indicatori di prestazione

Le disposizioni che seguono suggeriscono indicatori di monitoraggio per ciascun obiettivo specifico:

·Ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva

oIndicatore: numero di indagini, azioni penali, condanne e casi archiviati

oValore di riferimento: nel caso in cui le informazioni siano disponibili, non vi è stata alcuna tendenza al rialzo negli Stati membri

oRisultati positivi: tendenza al rialzo stabile in ciascuno Stato membro. Idealmente, un aumento compreso tra il 5 e il 7 %, corrispondente al tasso stimato di crescita annuale della criminalità ambientale

·Definire con maggiore precisione i tipi di reati ambientali di cui all'articolo 3:

oIndicatore: come sopra

oValore di riferimento: come sopra

oRisultati positivi: come sopra

·Promuovere tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati

oIndicatore: livelli delle sanzioni pecuniarie inflitte nei confronti delle persone fisiche, livelli delle pene detentive, livelli delle sanzioni pecuniarie imposte nei confronti delle persone giuridiche e tipi e numero di sanzioni accessorie imposte nei confronti delle persone fisiche

oValore di riferimento: attualmente i dati statistici sulle sanzioni comminate per reati ambientali sono assenti o molto limitati e sparsi. I dati disponibili e i colloqui con gli operatori del settore dimostrano come le sanzioni siano troppo basse per risultare dissuasive

oRisultati positivi: data la situazione attuale, un'attuazione riuscita dimostrerebbe che le sanzioni imposte utilizzano l'intera varietà di tipi e livelli di sanzioni disponibili. Le sanzioni accessorie imposte dovrebbero dimostrare che sono utilizzati tutti i tipi di sanzioni. La riparazione dei danni e la sottrazione dei profitti dovrebbero essere applicati in modo sistematico.

·Maggiore cooperazione transfrontaliera

oIndicatori: numero di casi ambientali presso Eurojust e OLAF, numero di squadre investigative comuni presso Eurojust, numero di casi/messaggi SIENA presso Europol e numero di contatti con i punti di contatto nazionali da istituire.

oValore di riferimento: l'attuale livello di Eurojust, OLAF, SIENA e reti professionali è generalmente basso.

oRisultati positivi: un aumento della cooperazione transfrontaliera che si manifesta nelle cifre di Eurojust, OLAF ed Europol. La criminalità ambientale è la quarta categoria di reato a livello mondiale e pertanto il numero di casi ambientali presso Europol ed Eurojust dovrebbe costituire una percentuale più elevata del totale dei casi trattati da tali agenzie.

·Catena di contrasto più efficace

oIndicatori: come per il 1º obiettivo con l'aggiunta di quanto segue: il numero di Stati membri che dispongono di strategie globali per combattere la criminalità ambientale, il numero di Stati membri che dispongono di unità investigative e giudiziarie specializzate e di sezioni giudiziarie, il numero di Stati membri che hanno aumentato il proprio personale addetto all'attività di contrasto e il numero di forze di polizia, pubblici ministeri, giudici, funzionari doganali, ispettori amministrativi che hanno ricevuto una formazione.

oValore di riferimento: come per il 1° obiettivo

oRisultati positivi: come per il 1º obiettivo

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Vi sono tre tipi di requisiti che corrispondono a obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Requisiti a breve termine:

1.Definizione di norme minime per quanto riguarda la raccolta di dati statistici.

1.Gli Stati membri recepiscono la direttiva entro 18 mesi.

3.Ciascuno Stato membro si adopera affinché le azioni di cui all'articolo 3 della proposta, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati accessori ai reati ambientali siano punibili penalmente.

3.Gli Stati membri definiscono le sanzioni relative ai reati ambientali per le persone fisiche e giuridiche.

4.Gli Stati membri definiscono le circostanze aggravanti e attenuanti dei reati ambientali.

5.Gli Stati membri definiscono gli strumenti investigativi.

6.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui alla proposta.

7.Gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione della criminalità ambientale e nella lotta alla stessa.

8.Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tali punti di contatto nazionali siano collegati al [sistema e-EDES] e dispongano di procedure per la gestione tempestiva delle richieste urgenti di assistenza. Gli Stati membri informano la Commissione, Europol ed Eurojust del loro punto di contatto designato. Essi aggiornano tale informazione ove necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

9.Gli Stati membri concedono a qualsiasi gruppo, fondazione o associazione riconosciuta che, in base al proprio statuto, mira alla tutela dell'ambiente, il diritto di accedere al fascicolo dei casi riguardanti i reati di cui alla proposta.

10.Gli Stati membri adottano azioni adeguate, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i portatori di interessi.

Requisiti a medio termine:

·Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione (OLAF) cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4.

·Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che individuano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali, quali giudici, procuratori, forze di polizia, organi giudiziari e il personale di tali autorità competenti, ricevano regolarmente una formazione specialistica adeguata alle loro funzioni.

·Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, organi giudiziari e il personale di tali autorità competenti coinvolti nei procedimenti e nelle indagini penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

·Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano una strategia nazionale di lotta alla criminalità ambientale e adottano misure per assicurarne la valutazione e l'aggiornamento periodici.

·Gli Stati membri raccolgono statistiche sistematiche, affidabili e aggiornate sulla criminalità ambientale da parte di ciascuna autorità competente al fine di consentire un confronto e un'analisi coerenti delle informazioni pertinenti.

·Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma del paragrafo 1.

·La Commissione provvede affinché una revisione consolidata delle relazioni statistiche e delle strategie nazionali di attuazione sia pubblicata e presentata alle agenzie e agli organismi specializzati competenti dell'Unione.

Requisiti a lungo termine:

·Entro due anni dalla conclusione del periodo di recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

·Entro cinque anni dalla conclusione del periodo di recepimento, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'attuale direttiva mirava a fornire un quadro armonizzato per affrontare i reati ambientali in tutta l'Unione e facilitare la cooperazione transfrontaliera. Tuttavia, come specificato nella relazione di valutazione, nonostante i progressi compiuti nella creazione di una serie comune di definizioni di reati ambientali a livello dell'UE e nel richiedere livelli sanzionatori più dissuasivi, gli Stati membri da soli non hanno saputo conciliare le rispettive concezioni di criminalità ambientale nell'ambito del margine di manovra lasciato dalla direttiva. Analogamente, l'insufficienza dei livelli sanzionatori in alcuni Stati membri impedisce condizioni di parità in tutta l'UE e l'applicazione degli strumenti di reciproco riconoscimento (quali il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo d'indagine).

Nonostante la direttiva, il numero di indagini e condanne transfrontaliere nell'UE per reati ambientali non è aumentato in modo considerevole. Nel frattempo, invece, la criminalità ambientale cresce a livelli annui compresi tra il 5 e il 7 % a livello mondiale, causando danni durevoli agli habitat, alle specie, alla salute dei cittadini e alle entrate di governi e imprese.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Con una direttiva più efficace, l'UE può fornire il quadro armonizzato per un'interpretazione comune delle definizioni di reati ambientali e per un accesso effettivo agli strumenti investigativi transfrontalieri. Fornendo maggiore chiarezza sulle definizioni giuridiche e ravvicinando i livelli sanzionatori, nonché fornendo strumenti e obblighi per la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri, la direttiva riveduta creerà condizioni di parità più eque con una tutela penale dell'ambiente equivalente in tutta l'UE e faciliterà la cooperazione transfrontaliera in materia di indagini e azioni penali. Agevolando le indagini, le azioni penali e le condanne transfrontaliere, l'azione dell'UE apporterà un chiaro valore aggiunto alla lotta ai reati ambientali che hanno generalmente una dimensione transnazionale rispetto a ciò che gli Stati membri possono ottenere da soli.

Poiché la criminalità ambientale spesso compromette le imprese legali che pagano le tasse, che condividono una quota sconosciuta ma probabilmente elevata di perdite globali stimate annue connesse alla criminalità ambientale compresa tra 91 e 259 miliardi di dollari USA, un quadro legislativo efficace dell'UE in materia di criminalità ambientale avrà un effetto anche sul funzionamento del mercato unico dell'UE. In assenza di una tale legislazione a livello dell'UE, le imprese che operano in Stati membri con definizioni limitate di reati ambientali o regimi di applicazione indulgenti possono avere un vantaggio competitivo rispetto alle imprese stabilite negli Stati membri con quadri giuridici più rigorosi.

Una politica efficace a livello dell'UE in materia di criminalità ambientale può anche apportare benefici ad altri obiettivi strategici dell'UE. I reati ambientali sono spesso legati ad altre forme di criminalità come il riciclaggio di denaro, il terrorismo, la frode fiscale, la falsificazione o altre forme di criminalità organizzata contro le quali negli ultimi anni l'UE ha adottato una serie di normative. Una legislazione dell'UE più efficace in materia di criminalità ambientale contribuirebbe a strategie penali efficaci di contrasto, a livello nazionale e dell'UE, che affrontino tutti gli aspetti pertinenti dell'interazione criminale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Poiché la presente proposta consiste in una revisione di una precedente direttiva, gli insegnamenti tratti da esperienze analoghe si concentrano principalmente sugli svantaggi e vantaggi dell'ultima direttiva. In questo senso, la Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva nel 2019/2020. La relazione ha rilevato che la direttiva aveva un valore aggiunto in quanto definiva per la prima volta un quadro giuridico comune per i reati ambientali e imponeva sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

Tuttavia la direttiva non ha prodotto molti effetti pratici, in particolare il numero di casi di reati ambientali indagati con esito positivo e condannati è rimasto a un livello molto basso e, in generale, non ha evidenziato alcuna tendenza al rialzo significativa negli ultimi dieci anni.

Inoltre i livelli sanzionatori imposti sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.

La mancanza di efficacia pratica della direttiva è dovuta in parte al carattere generico delle sue disposizioni. Ciò è riconducibile alle limitate competenze di diritto penale del legislatore comunitario nelle condizioni precedenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che non hanno consentito l'approfondimento della questione, in particolare per quanto riguarda le sanzioni.

Inoltre la scarsa applicazione delle norme negli Stati membri contribuisce in larga misura a rendere la direttiva poco efficace nella pratica. Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Le carenze negli Stati membri comprendono la mancanza di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione e definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente all'assenza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare. Inoltre la mancanza di coordinamento tra le autorità di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ostacola l'efficacia.

È stato inoltre riscontrato che la mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale negli Stati membri non solo ha ostacolato la valutazione della Commissione, ma impedisce anche ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l'efficacia delle rispettive misure.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che modifica la direttiva 99/2008/CE è coerente con la comunicazione sul Green Deal, in cui si afferma chiaramente che "la Commissione promuoverà interventi più decisi da parte dell'UE, dei suoi Stati membri e della comunità internazionale per contrastare la criminalità ambientale" e con la strategia sulla biodiversità, in cui la possibilità di rivedere e modificare la precedente direttiva è indicata nell'allegato della comunicazione. Nel luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto contenente proposte concrete per un New Deal verde, volto a ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030 e a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il diritto penale rappresenta solo una parte di tale strategia globale dell'UE volta a proteggere e migliorare lo stato dell'ambiente, che rappresenta una priorità per l'attuale Commissione. La comunicazione sul Green Deal e la strategia per la biodiversità hanno definito un ampio ventaglio di misure di tutela ambientale che si uniranno in un approccio olistico, si rafforzeranno e si influenzeranno a vicenda. Le misure di diritto penale saranno adottate in ultima istanza quando altre misure non sono state sufficienti a garantire il rispetto delle norme.

La proposta è inoltre coerente con:

   il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche per migliorare la conformità ambientale nel settore del traffico illegale di specie selvatiche;

   la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA UE) 2021, che ha individuato la "criminalità ambientale" come una delle principali minacce criminali con cui si confronta l'UE e ha pertanto incluso la criminalità ambientale nell'EMPACT 2022-2025;

   la nuova strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata per il periodo 2021-2025 presentata dalla Commissione nell'aprile 2021, che ha indicato la criminalità ambientale come una delle priorità future della lotta dell'UE alla criminalità organizzata.

Gli obiettivi della presente proposta sono sostenuti dal quadro finanziario pluriennale, che pone un accento particolare sul finanziamento delle attività a tutela dell'ambiente. Saranno presenti alcune sinergie con i programmi preesistenti. Un esempio è costituito dalle attività di formazione derivanti dalla proposta poiché la maggior parte di esse già esiste ed è fornita da CEPOL, dalla formazione di Frontex per le autorità di contrasto e da diverse reti professionali come la REFG e l'ERA per il settore giudiziario. Tali organizzazioni già beneficiano del bilancio dell'UE attraverso il programma Life, l'ISF o il programma Polizia e giustizia e forniscono già formazione in materia di diritto ambientale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Per far fronte ai nuovi obblighi previsti dalla proposta, quali il monitoraggio della situazione, l'aumento della formazione, l'orientamento e la sensibilizzazione, la Commissione dovrà compiere uno sforzo ulteriore. Per tale sforzo ci si affiderà allaa DG JUST e alla DG ENV poiché la maggior parte dei compiti elencati di seguito richiederà una certa gestione del tempo e alcuni costi aggiuntivi.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2025,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 61  

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

- Gestione concorrente con gli Stati membri

- Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La presente proposta individua diverse disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni. Innanzitutto, due anni dopo la fine del periodo di recepimento, la Commissione dovrà presentare una relazione sul recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. Inoltre, cinque anni dopo il recepimento della direttiva, dovrà elaborare un'altra relazione sull'efficienza della direttiva riveduta e individuare le opportunità per rafforzarla. Queste due relazioni costituiscono la base delle disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni contenute nella proposta.

Inoltre la Commissione pubblica una relazione biennale sui dati raccolti e trasmessi dagli Stati membri.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Poiché la proposta incide sul lavoro della Commissione, e più precisamente su quello della DG JUST e della DG ENV, il bilancio dell'UE sarà eseguito mediante gestione diretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda i controlli, la DG JUST e la DG ENV sono soggette a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

- audit esterni indipendenti da parte della Corte dei conti europea;

- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

- eventuali indagini amministrative condotte dall'OLAF;

- un ulteriore livello di controllo e responsabilità da parte del Mediatore europeo.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Sulla base degli orientamenti forniti dai servizi centrali della Commissione, il costo dei controlli a livello della Commissione è valutato in base al costo delle diverse fasi di controllo. La valutazione globale per ciascuna modalità di gestione è ottenuta dal rapporto tra tutti questi costi e l'importo totale corrisposto nell'anno per la relativa modalità di gestione.

Sul rapporto "costi del controllo/ pagamenti dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La relazione annuale di attività 2020 della DG JUST indica il 10,45 % per questo rapporto in relazione agli appalti diretti. La relazione annuale di attività 2020 della DG ENV indica l'1,55 % per questo rapporto.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'indagine sulle forze di lavoro (IFL) riguarda le spese per il personale e gli appalti e a questo tipo di spesa si applicano le norme standard.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non Diss 62 .

di paesi EFTA 63

di paesi candidati 64

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

Coesione, resilienza e valori

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

Pubblica amministrazione europea

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

2

Coesione, resilienza e valori

DG Giustizia e consumatori

Anno 
2025 65

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
N+4

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Promuovere la cooperazione giudiziaria

Impegni

(1a)

0,350 000

0,350 000

Pagamenti

(2a)

0,350 000

0,350 000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 66  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG Giustizia e consumatori

Impegni

=1a+1b +3

0,350 000

0,350 000

Pagamenti

=2a+2b

+3

0.350 000



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

Pubblica amministrazione europea

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG Giustizia e consumatori

• Risorse umane

0,105 048

0,022 109

0,022 109

0,149 266

• Altre spese amministrative

TOTALE DG Giustizia e consumatori

Stanziamenti

0,105 048

0,022 109

0,022 109

0,149 266

DG Ambiente

• Risorse umane

0,105 048

0,022 109

0,022 109

0,149 266

• Altre spese amministrative

TOTALE DG Ambiente

Stanziamenti

0,105 048

0,022 109

0,022 109

0,149 266

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,210 096

0,044 218

0,044 218

0,298 532

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,560 096

0,044 218

0,044 218

0,648 532

Pagamenti

0,560 096

0,044 218

0,044 218

0,648 532

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 67

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 5 68 Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.

un esperto in raccolta di dati statistici per definire norme minime e presentare un formato di relazione agli Stati membri

0,111 297

0,111 297

mantenimento delle norme

0,016 582

0,016 582

0,016 582

0,049 746

Relazione biennale dell'UE sui dati degli Stati membri

0,027 636

0,027 636

0,027 636

0,082 908

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,155 515

0,044 218

0,044 218

0,243 951

Monitoraggio della direttiva

Contraente incaricato di presentare lo studio sul recepimento della direttiva da parte degli Stati membri

0,350

Personale della Commissione incaricato di esaminare e gestire lo studio del contraente

0,054 581

Totale parziale per il monitoraggio della direttiva

0,404 581

0,404 581

TOTALE

0,560 096

0,044 218

0,044 218

0,648 532

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,210 096

0,044 218

0,044 218

0,298 532

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,210 096

0,044 218

0,044 218

0,298 532

Esclusa la RUBRICA 7 69  
of the multiannual financial framework

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,210 096

0,044 218

0,044 218

0,298 532

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 2027

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2

1

1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 70

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  71

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2 72

1

1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Anno 2025:

Obiettivo specifico cinque:

·Costi una tantum: un funzionario della Commissione esperto nella raccolta di dati statistici, idealmente statistiche sulla criminalità, al fine di definire norme minime e redigere una bozza di formato per le relazioni per gli Stati membri che consenta loro di comunicare i dati statistici in modo armonizzato. Tale compito sarà svolto in 162 giorni.

·Costi ricorrenti: un funzionario della Commissione esperto nella raccolta di dati statistici, idealmente statistiche sulla criminalità, al fine di conservare i dati e presentare relazioni biennali sui dati provenienti dagli Stati membri. Tali compiti saranno svolti entro 64 giorni ogni anno a partire dal 2025.

Relazione sul recepimento della direttiva

·Costi una tantum: un funzionario della Commissione incaricato di gestire e rivedere lo studio del contraente e di preparare l'effettiva relazione di valutazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione da adottare. Tale compito sarà svolto in 79 giorni nel 2025.

A partire dal 2025 e ogni anno:

Obiettivo specifico cinque:

·Costi ricorrenti: un funzionario della Commissione esperto nella raccolta di dati statistici, idealmente statistiche sulla criminalità, al fine di conservare i dati e presentare relazioni biennali sui dati provenienti dagli Stati membri. Tali compiti saranno svolti entro 64 giorni ogni anno a partire dal 2025.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 73

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 74

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (direttiva sulla tutela penale dell'ambiente), SWD (2020) 259 final del 28 ottobre 2020 ( parte I , parte II , scheda di sintesi ).    
(2)    Relazione di valutazione, pagg. 32-33. Per ulteriori dettagli sulle fonti, cfr. pag. 33 della relazione di valutazione.
(3)    Programma di lavoro della Commissione per il 2021, https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key%20documents_it .
(4)    Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, COM (2021) 814 def. del 14 dicembre 2021.
(5)     Relazione di Eurojust sull'attività operativa nel settore della criminalità ambientale - gennaio 2021, pag. 8. Cfr. UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment: "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security", 2016, pag. 7.
(6)    UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment: "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security", 2016, pag. 7.
(7)    Conclusioni del Consiglio che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025, documento 8665/21 del 12 maggio 2021. L'obiettivo della priorità in materia di criminalità ambientale è: "smantellare le reti criminali coinvolte in ogni forma di criminalità ambientale, con particolare attenzione al traffico di rifiuti e di specie selvatiche, nonché alle reti criminali e ai singoli imprenditori del crimine in grado di infiltrarsi in strutture economiche legali ad alto livello o di creare imprese proprie per agevolare i loro reati".
(8)    Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea (SOCTA), "A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime", Europol 2021, pag. 54. Per i reati contro le specie selvatiche cfr. pag. 55f.
(9)    Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21).
(10)    Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34).
(11)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Vaglio di adeguatezza relativo al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno) e al regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (regolamento FLEGT) 17.11.2021 SWD (2021) 328 final, pag. 14.
(12)    Corte dei conti europea, relazione speciale 2021, "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza", punto 62f.
(13)    Corte dei conti europea, relazione speciale 2021, "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza, si veda ad esempio il punto 32.
(14)    Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119).
(15)    Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1-37).
(16)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(17)    Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea (SOCTA), "A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime", Europol 2021, pag. 54f.
(18)    Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
(19)    GU C […] del […], pag. […].
(20)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(21)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(24)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(25)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(26)    Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
(27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)    Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
(29)    Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).
(30)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(31)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(32)    Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(33)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(34)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(36)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(37)    Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(38)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(39)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(40)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
(42)    Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
(43)    Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(44)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(45)    Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).
(46)    Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
(47)    Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).
(48)    Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(49)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(50)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(51)    Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
(52)    Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
(53)    Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(54)    Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
(55)    Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(56)    Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(57)    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(58)    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(59)    Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).
(60)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(61)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-317167-DkxzYkrZHDiFauueELPzLmzuZr0GOeAv56SVGVTZWGbc6MulpcRtTP4NuHHejc4x0Bdg6OWlL1YgII2k2FTzyfi-jpJZscgsw0K4Izsc5zc8OPm-dK8uYAIJtHJuS3Wd79yjwGN0CzMlEcrV3zXM4rmFbpiEzzdsEGhnFsT4QtYWiuH4J2fqncznucA04lAZFkJW1lF  
(62)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(63)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(64)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(65)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(66)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(67)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(68)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(69)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(70)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(71)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(72)    Queste cifre relative all'ETP non si applicano all'intero anno, ma solo a 7 mesi all'anno.
(73)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(74)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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