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Document 52021PC0581

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo

    COM/2021/581 final

    Bruxelles, 22.9.2021

    COM(2021) 581 final

    2021/0295(COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera
    e di gruppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2021) 620 final} - {SWD(2021) 260 final} - {SWD(2021) 261 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'importanza economica e sociale delle assicurazioni 1 giustifica l'intervento delle autorità pubbliche, sotto forma di vigilanza prudenziale. Gli assicuratori forniscono protezione contro eventi futuri che possono determinare una perdita e canalizzano i risparmi delle famiglie nei mercati finanziari e nell'economia reale. La direttiva 2009/138/CE 2 ("Solvibilità II") stabilisce norme prudenziali per il settore assicurativo e mira a consentire un mercato unico dei servizi assicurativi, tutelando allo stesso tempo i contraenti.

    La Commissione europea dispone di un mandato giuridico per condurre una revisione completa delle componenti fondamentali della direttiva Solvibilità II, in particolare dei suoi requisiti patrimoniali in funzione del rischio e delle norme sulla valutazione delle passività a lungo termine, nonché per trarre conclusioni dai primi 5 anni di esperienza in relazione a tale quadro. L'esperienza acquisita ha dimostrato altresì che la proporzionalità della direttiva Solvibilità II potrebbe essere migliorata e ha sottolineato l'assenza di disposizioni specifiche a livello UE per affrontare l'accumulo di rischi sistemici, per garantire la preparazione alle crisi o per risolvere gli assicuratori, se necessario.

    Inoltre il quadro deve essere coerente con le priorità politiche dell'UE. In particolare il settore assicurativo dovrebbe svolgere un ruolo nel finanziamento della ripresa economica in seguito alla COVID-19, nel completamento dell'Unione dei mercati dei capitali 3 e nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 4 . Più specificamente il settore sarà strumentale alla "ripatrimonializzazione" nel settore delle imprese e al finanziamento della transizione verso la sostenibilità.

    Anche altre istituzioni europee considerano questa revisione un'iniziativa fondamentale per sostenere gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. La relazione del Parlamento europeo sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali 5 chiede alla Commissione di valutare se i requisiti patrimoniali per gli investimenti nelle imprese, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI), scoraggiano gli investimenti a lungo termine. Le conclusioni del Consiglio 6 sul piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali invitano la Commissione a rafforzare il ruolo delle imprese di assicurazione n quanto investitori a lungo termine e valutare modi per incentivare gli investimenti a lungo termine nelle imprese, in particolare nelle PMI, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria o la tutela degli investitori.

    In tale contesto la Commissione ha individuato i seguenti obiettivi per la revisione:

    ·fornire incentivi agli assicuratori affinché contribuiscano al finanziamento sostenibile a lungo termine dell'economia;

    ·migliorare la sensibilità al rischio;

    ·attenuare l'eccessiva volatilità a breve termine della solvibilità degli assicuratori;

    ·incrementare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza sulle assicurazioni in tutta l'UE e migliorare la tutela dei contraenti e dei beneficiari anche in caso di dissesto del proprio assicuratore;

    ·affrontare meglio il potenziale accumulo di rischi sistemici nel settore assicurativo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta si fonda sul quadro prudenziale per le compagnie di assicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE e lo rafforza, come spiegato più dettagliatamente nella sezione 5. La direttiva Solvibilità II rappresenta, insieme al regolamento delegato (UE) 2015/35 7 , l'elemento portante del quadro prudenziale dell'UE per il settore delle assicurazioni. Una comunicazione 8 adottata congiuntamente alla presente proposta spiega più dettagliatamente l'interazione tra la proposta e le prossime modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta è adottata nel contesto di un pacchetto, unitamente a una proposta legislativa sulla risoluzione delle imprese di assicurazione. Tale pacchetto mira a migliorare il funzionamento e la fiducia nel mercato unico delle assicurazioni. Le proposte contenute nel pacchetto sono interrelate tra loro, dato che la proposta modifica le norme sulla vigilanza prima che una compagnia di assicurazione entri in dissesto, mentre le nuove norme standardizzanti sulla risoluzione affrontano le procedure e i poteri dopo un tale dissesto.

    Attraverso le modifiche alle norme di valutazione delle passività degli assicuratori, la presente proposta contribuisce a completare l'Unione dei mercati dei capitali. In particolare le modifiche pertinenti rendono meno probabile un indebito comportamento prociclico e riflettono meglio la natura a lungo termine dell'attività assicurativa. Tali modifiche saranno accompagnate da misure aggiuntive ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/35, al fine di garantire l'adeguatezza del calcolo del margine di rischio e dei criteri di ammissibilità per la classe di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

    In questa fase la Commissione sta portando avanti diverse iniziative per aumentare il finanziamento privato della transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e per garantire che i rischi climatici e ambientali siano gestiti dal sistema finanziario. A tal fine, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità 9 che chiarisce i requisiti di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario per la sostenibilità ed estende l'ambito di applicazione, tra l'altro, alle imprese di assicurazione di medie dimensioni. Al fine di evitare duplicazioni, la presente proposta non affronta gli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità.

    Introducendo l'obbligo di condurre un'analisi degli scenari dei cambiamenti climatici, la proposta contribuisce alla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 10 , che mira a rafforzare le basi per investimenti sostenibili, a integrare pienamente le considerazioni sulla sostenibilità nel sistema finanziario e a gestirle.

    La Commissione terrà altresì in debito conto la necessità di evitare incoerenze tra la presente proposta e le imminenti modifiche delle norme per il settore bancario.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La direttiva Solvibilità II mette a disposizione un quadro normativo completo per l'avvio e l'esercizio dell'attività assicurativa all'interno dell'UE. La base giuridica della direttiva attualmente in vigore è costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'azione dell'Unione in conformità con tali articoli è necessaria per continuare ad allineare le norme attuali o per introdurre norme standardizzate nuove.

    Sussidiarietà

    Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. La regolamentazione del settore delle assicurazioni a livello europeo è consolidata da tempo, perché soltanto l'azione dell'Unione può stabilire un quadro normativo comune per gli assicuratori che beneficiano della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. In questo senso, la presente proposta, come la legislazione che intende modificare, è in piena conformità con il principio di sussidiarietà.

    Proporzionalità

    La presente proposta mira a modificare alcune disposizioni della direttiva Solvibilità II, in particolare quelle concernenti i requisiti patrimoniali, la valutazione delle passività assicurative nei confronti dei contraenti e la vigilanza transfrontaliera. Introduce altresì chiarimenti necessari e modifiche delle disposizioni che attuano il principio di proporzionalità. Tali modifiche sono necessarie e proporzionate per migliorare il funzionamento del quadro normativo per gli assicuratori e per conseguire gli obiettivi della direttiva Solvibilità II.

    Scelta dell'atto giuridico

    La presente proposta mira a modificare la direttiva Solvibilità II esistente, e quindi lo strumento scelto è una direttiva di modifica.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    L'allegato alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene una valutazione del quadro Solvibilità II. Secondo le conclusioni principali il quadro è ampiamente efficace e coerente, continua a far fronte alle esigenze e alle problematiche e apporta il valore aggiunto previsto. Tuttavia evidenzia anche una serie di questioni nell'attuazione dei suoi principi e requisiti, e in relazione al processo di convergenza della vigilanza. Tale quadro non tiene inoltre pienamente conto del nuovo ambiente finanziario ed economico, in particolare per quanto riguarda i bassi tassi di interesse.

    Inoltre si registra ancora un'eccessiva volatilità a breve termine, nonostante gli strumenti esistenti che mirano ad attenuare tali effetti. I requisiti patrimoniali devono essere migliorati per assicurare la sensibilità ai rischi e il trattamento adeguato degli investimenti a lungo termine. Inoltre non tengono conto della natura sostenibile delle attività detenute dagli assicuratori. Alcune caratteristiche delle disposizioni in materia di informativa e comunicazione potrebbero essere migliorate e, più in generale, l'attuazione della proporzionalità si è dimostrata insufficiente a ridurre efficacemente l'onere normativo per gli assicuratori di dimensioni inferiori.

    La valutazione sottolinea altresì le carenze normative e di vigilanza nel contesto della tutela dei contraenti. Vi sono opportunità per allineare ulteriormente i processi di vigilanza e migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nel caso di attività transfrontaliere. Inoltre le autorità di vigilanza dispongono soltanto di strumenti limitati per affrontare il potenziale accumulo di rischio sistemico nel settore assicurativo e intraprendere una vigilanza macroprudenziale adeguata.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La Commissione ha svolto varie attività di consultazione ai fini della presente revisione. Il 29 gennaio 2020 ha tenuto una conferenza pubblica sul riesame, con rappresentanti del settore assicurativo, di associazioni di assicuratori, di autorità pubbliche, della società civile e del Parlamento europeo.

    La Commissione ha altresì organizzato una consultazione pubblica tenutasi dal 1° luglio 2020 al 21 ottobre 2020, ricevendo 73 risposte da una varietà di portatori di interessi che rappresentano il settore assicurativo (56 %), la società civile (14 %) e le autorità pubbliche (11 %). Il 1° febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato una relazione di sintesi sul riscontro raccolto nel contesto di tale consultazione 11 . Inoltre la Commissione ha discusso vari aspetti della revisione durante diverse riunioni di un gruppo di esperti degli Stati membri.

    Tali attività di consultazione integrano tre consultazioni condotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) tra il mese di luglio del 2019 e il mese di gennaio del 2020.

    Assunzione e uso di perizie

    A seguito di una richiesta formale di consulenza 12 inviata dalla Commissione nel febbraio del 2019, l'EIOPA ha fornito un parere 13 sul riesame della direttiva Solvibilità II, unitamente a un'analisi del contesto e a una valutazione d'impatto, il 17 dicembre 2020. I pareri dell'EIOPA hanno informato la valutazione d'impatto della Commissione e lo sviluppo della presente proposta. L'allegato 10 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta elenca ulteriori fonti prese in considerazione durante la preparazione della stessa.

    Valutazione d'impatto

    La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto 14 . Il 19 marzo 2021 la valutazione dell'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo e ha ricevuto parere positivo dallo stesso in data 23 aprile 2021 15 . Sebbene il comitato per il controllo normativo abbia elogiato la natura completa e ben strutturata della valutazione d'impatto, ha raccomandato di sviluppare ulteriormente l'analisi del problema e la narrativa, anche in relazione alla proporzionalità. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza.

    La valutazione d'impatto individua una serie di opzioni strategiche preferite che affrontano cinque problematiche principali:

    i)disincentivi per investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e presa in considerazione inadeguata dei rischi di sostenibilità;

    ii)presa in considerazione inadeguata del contesto di bassi tassi d'interesse ed eventualmente volatilità indebitamente elevata per quanto concerne la solvibilità;

    iii)complessità per gli assicuratori di piccole dimensioni e meno soggetti a rischio;

    iv)recenti dissesti di assicuratori operanti a livello transfrontaliero che hanno messo in evidenza le carenze di vigilanza e la diversità di tutela dei contraenti nel territorio dell'UE in seguito a tali dissesti;

    v)gli strumenti per prevenire i rischi sistemici possono rivelarsi insufficienti.

    Il compromesso principale nell'affrontare tali problematiche riguarda l'impatto quantitativo complessivo della revisione. Un aumento significativo dei requisiti patrimoniali ostacolerebbe il contributo degli assicuratori alla ripresa verde e sostenibile. Allo stesso tempo una loro diminuzione significativa metterebbe in pericolo la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria.

    In effetti, in ragione di un'introduzione graduale di cambiamenti nei tassi d'interesse, le opzioni strategiche preferite porterebbero a un alleggerimento significativo dei requisiti patrimoniali, stimato ammontare a fino a 90 000 000 000 EUR nel breve termine. Al termine del periodo transitorio, si stima che le opzioni strategiche preferite si traducano, rispetto alla situazione attuale, in requisiti patrimoniali più o meno stabili o leggermente aumentati in eccesso rispetto ai requisiti normativi (a seconda delle condizioni di mercato).

    Efficienza normativa e semplificazione

    La direttiva proposta migliora l'efficienza normativa e semplifica il quadro come segue:

    ·escludendo le imprese più piccole dall'ambito di applicazione della direttiva Solvibilità II;

    ·rendendo automaticamente disponibili norme più proporzionate per le "imprese a basso profilo di rischio" e, in seguito ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, per altri assicuratori;

    ·semplificando la quantificazione dei rischi immateriali;

    ·garantendo che le comunicazioni richieste non vadano oltre quanto necessario per i destinatari.

    Per quanto concerne la preparazione al digitale, le disposizioni della direttiva Solvibilità II sono già neutrali dal punto di vista tecnologico. Inoltre i poteri attualmente conferiti alla Commissione e all'EIOPA consentirebbero ulteriori aggiustamenti, in particolare per quanto concerne le informative e le comunicazioni in materia di vigilanza.

    Diritti fondamentali

    La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà d'impresa (articolo 16) e la protezione dei consumatori (articolo 38).

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La Commissione monitorerà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base dell'elenco non esaustivo di indicatori di cui alla sezione 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

    Tra cinque anni la Commissione effettuerà la prossima valutazione della direttiva Solvibilità II, comprese le modifiche di cui alla presente proposta, in linea con gli orientamenti della Commissione sul tema "legiferare meglio".

    La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

    Documenti esplicativi

    Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L'articolo 1 della proposta modifica la direttiva 2009/138/CE.

    Proporzionalità

    Il punto 2 modifica l'articolo 4 per aumentare le soglie in termini di dimensione per le esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, consentendo così l'esclusione delle imprese di dimensioni inferiori.

    Il punto 12 chiarisce all'articolo 29 l'applicabilità del principio di proporzionalità in relazione agli atti delegati e di esecuzione, in particolare introducendo il nuovo concetto di imprese a basso profilo di rischio.

    Il punto 13 introduce i nuovi articoli da 29 bis a 29 sexies. L'articolo 29 bis stabilisce i criteri per l'individuazione delle imprese a basso profilo di rischio, che possono essere integrati tramite atti delegati. L'articolo 29 ter stabilisce il processo per la classificazione in qualità di imprese a basso profilo di rischio.

    L'articolo 29 quater elenca le misure di proporzionalità disponibili "automaticamente" per le imprese a basso profilo di rischio e stabilisce le norme in caso di variazione del profilo di rischio. L'articolo 29 quinquies stabilisce il modo in cui le imprese non classificate come a basso profilo di rischio possono essere autorizzate a impiegare misure di proporzionalità. L'articolo 29 sexies stabilisce gli obblighi di informativa per le imprese a basso profilo di rischio.

    Il punto 63 introduce il nuovo articolo 213 bis, che stabilisce i criteri per l'individuazione di gruppi a basso profilo di rischio, nonché le norme sul ricorso a misure di proporzionalità da parte di tali gruppi assicurativi.

    Il punto 21 introduce un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 41 per consentire alle imprese a basso profilo di rischio di assegnare a una sola persona diverse funzioni chiave. Tale punto prevede inoltre misure di proporzionalità in relazione alle norme in materia di governance; nel caso di imprese a basso profilo di rischio, le politiche interne di cui all'articolo 41, paragrafo 3, devono essere aggiornate soltanto ogni tre anni anziché con cadenza annuale.

    L'articolo 45 è modificato per consentire alle imprese a basso profilo di rischio, alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive che soddisfano determinati criteri l di effettuare la valutazione interna del rischio e della solvibilità ogni due anni anziché con cadenza almeno annuale.

    Le modifiche dell'articolo 77 consentirebbero l'uso di una valutazione deterministica prudente della migliore stima per gli obblighi relativi alla vita con opzioni e garanzie non considerate rilevanti anziché ricorrere a tecniche di valutazione stocastica.

    Il nuovo articolo 109 introduce delle semplificazioni nella formula standard quando un modulo o un sottomodulo di rischio non è rilevante, a condizione che siano soddisfatti taluni criteri specifici.

    Qualità della vigilanza

    La modifica dell'articolo 25 garantisce che ciascun rifiuto di un'autorizzazione, comprensivo di motivazioni, sia notificato all'EIOPA e registrato in una banca dati che può essere consultata dalle autorità di vigilanza. La modifica dell'articolo 26 introduce la possibilità di una valutazione congiunta di una domanda di autorizzazione su richiesta di una delle autorità di vigilanza che devono essere consultate dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

    Le modifiche relative agli articoli 30, 36 e 42 mirano a rafforzare il monitoraggio del rispetto dei requisiti di competenza e onorabilità per quanto concerne i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o le persone che hanno altre funzioni chiave in seno all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'articolo 42, paragrafo 4, conferisce alle autorità di vigilanza il potere di richiedere la rimozione dal suo incarico di un membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o del titolare di una funzione chiave.

    Informativa

    Le modifiche dell'articolo 35 e il nuovo articolo 35 bis adattano gli obblighi di informativa per le imprese a basso profilo di rischio, in particolare per agevolare l'accesso ad esenzioni e limitazioni in materia di informativa per tali soggetti.

    Il nuovo articolo 35, paragrafo 5 bis, e il nuovo articolo 256 ter sulla relazione periodica di vigilanza da parte di imprese e gruppi stabiliscono i principi e la frequenza di tale relazione narrativa. Il nuovo articolo 35 ter stabilisce i termini per la presentazione delle relazioni e introduce la possibilità di modificarli laddove giustificato da circostanze straordinarie.

    I punti 26 e 83 modificano rispettivamente l'articolo 51 e l'articolo 256 per modificare la struttura della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria redatta da imprese e gruppi, dividendone il contenuto in una parte rivolta ai contraenti e una parte rivolta ad altri portatori di interessi.

    I punti 27 e 84 introducono attraverso i nuovi articoli 51 bis e 256 quater un obbligo di revisione per la situazione patrimoniale prudenziale, la situazione patrimoniale di gruppo e/o una singola relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

    Il punto 28 introduce all'articolo 52 l'obbligo per le autorità di vigilanza di presentare all'EIOPA statistiche sull'uso delle misure di proporzionalità e delle semplificazioni nel loro mercato.

    Il punto 47 modifica l'articolo 112 per imporre alle imprese che utilizzano un modello interno per comunicare periodicamente alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

    Misure relative alle garanzie a lungo termine

    Il punto 37 sostituisce l'articolo 77 bis sulle norme per l'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Le modifiche richiedono che tale estrapolazione tenga conto, se disponibili, delle informazioni provenienti dai mercati finanziari relative alle durate laddove tale struttura per scadenza venga estrapolata. Il nuovo metodo di estrapolazione risultante viene introdotto gradualmente in modo lineare in un periodo che va fino al 2032, durante il quale gli assicuratori dovranno comunicare l'impatto del nuovo metodo di estrapolazione senza considerare l'introduzione graduale.

    Il punto 38 modifica l'articolo 77 quinquies relativo all'aggiustamento per la volatilità. I nuovi casi di utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità saranno soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Inoltre, nell'aggiustamento per la volatilità, viene presa in considerazione una percentuale superiore all'85 % dello spread aggiustato per il rischio. Al fine di attenuare il rischio che l'aggiustamento per la volatilità compensi oltre misura le perdite sugli investimenti derivanti da un aumento degli spread di credito, viene introdotto un "rapporto di sensibilità allo spread di credito" specifico per l'impresa. Infine la componente nazionale dell'aggiustamento per la volatilità è sostituita da un macroaggiustamento per la volatilità per gli Stati membri la cui valuta è l'euro, al fine di attenuare l'impatto delle crisi dello spread a livello nazionale, evitando allo stesso tempo gli "effetti precipizio" (effetti cliff edge).

    Tali modifiche sono integrate dal punto 48, che introduce nell'articolo 122 delle salvaguardie quando un modello interno tiene conto dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità ("aggiustamento dinamico per la volatilità").

    Il punto 44 modifica l'articolo 106, paragrafo 3, per consentire l'aggiustamento simmetrico del rischio azionario per aumentare o diminuire il fabbisogno di capitale di un massimo del 17 %, anziché del 10 %.

    Il punto 51 modifica l'articolo 138 per garantire che l'EIOPA, anziché le autorità nazionali di vigilanza, consulti il CERS prima di dichiarare una situazione eccezionalmente avversa.

    Il punto 90 sostituisce l'articolo 304, paragrafo 2, sul sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, il cui uso non dovrebbe più essere approvato, con una disposizione di grandfathering.

    I punti 95 e 96 modificano rispettivamente l'articolo 308 quater sulla misura transitoria dei tassi d'interesse privi di rischio e l'articolo 308 quinquies sulla misura transitoria delle riserve tecniche. Le nuove approvazioni del ricorso a tali misure transitorie sono limitate a un elenco chiuso di circostanze. Inoltre le imprese che fanno ricorso a tali misure dovranno divulgare le motivazioni per tale ricorso nonché una valutazione e le misure per ridurre la dipendenza dalle misure.

    I punti 39, 40 e 46 allineano rispettivamente l'articolo 77 sexies, l'articolo 86 e l'articolo 111 sul conferimento di poteri per gli atti delegati e di esecuzione alle modifiche di cui sopra. Inoltre il punto 40 introduce il conferimento di un potere nuovo per gli atti delegati sui criteri di ammissibilità delle attività nel contesto dell'aggiustamento di congruità.

    Strumenti macroprudenziali

    Il punto 24 integra le considerazioni macroeconomiche e l'analisi di cui all'articolo 45 sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità degli assicuratori. Agli assicuratori sarà richiesto di valutare le ripercussioni di sviluppi plausibili macroeconomici e dei mercati finanziari, compresi gli scenari economici avversi, sul loro profilo specifico di rischio, sulle decisioni aziendali e sul fabbisogno di solvibilità, e reciprocamente sul modo in cui le loro attività possono incidere sui fattori trainanti del mercato. Le autorità di vigilanza saranno tenute a fornire contributi a imprese specifiche, in particolare per quanto concerne i rischi macroprudenziali e le preoccupazioni derivanti dalla loro analisi.

    Il punto 49 integra le considerazioni macroeconomiche di cui all'articolo 132 sul principio della persona prudente per gli investimenti. Gli assicuratori dovranno tenere conto di sviluppi plausibili macroeconomici e dei mercati finanziari nella loro strategia d'investimento nonché valutare la misura in cui i loro investimenti possono aumentare il rischio sistemico. Le autorità di vigilanza saranno tenute a fornire contributi a imprese specifiche per quanto concerne preoccupazioni macroprudenziali particolari.

    Il punto 54 introduce i nuovi articoli da 144 bis a 144 quinquies. L'articolo 144 bis introduce obblighi in materia di gestione della liquidità e pianificazione per assicurare la capacità di regolare gli obblighi finanziari nei confronti di contraenti. In particolare gli assicuratori dovranno sviluppare indicatori del rischio di liquidità per monitorarlo.

    L'articolo 144 ter consente alle autorità di vigilanza di intervenire quando le vulnerabilità in termini di liquidità non sono adeguatamente affrontate da un assicuratore. Le autorità di vigilanza avranno inoltre la possibilità, in situazioni eccezionali e come misura di ultima istanza, di imporre a singole compagnie o all'intero mercato il congelamento temporaneo delle opzioni di riscatto sulle polizze di assicurazione vita.

    L'articolo 144 quater introduce poteri di vigilanza destinati a preservare la solvibilità di determinate imprese in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di mercato sfavorevoli che incidono su una parte predominante o sulla totalità del mercato assicurativo. Nel rispetto di criteri basati sul rischio e di salvaguardie specifiche, le distribuzioni ad azionisti e ad altri prestatori subordinati di una data impresa possono essere sospese o limitate prima di una violazione effettiva del requisito patrimoniale di solvibilità.

    Modifiche relative al Green Deal europeo

    Il punto 25 introduce il nuovo articolo 45 bis sull'analisi degli scenari climatici. Gli assicuratori dovranno individuare qualsiasi esposizione sostanziale a rischi relativi ai cambiamenti climatici e, se del caso, valutare l'impatto degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine sulla propria attività. Gli assicuratori classificati come imprese a basso profilo di rischio sono esentati dalle analisi di tali scenari.

    Il punto 91 introduce il nuovo articolo 304 bis contenente due mandati per l'EIOPA per quanto concerne i rischi di sostenibilità. All'EIOPA è conferito il mandato di esaminare entro il 2023 un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni relative ad attivi o attività condotte associati sostanzialmente ad obiettivi ambientali e/o sociali nonché di riesaminare regolarmente l'ambito di applicazione e la calibrazione dei parametri della formula standard relativa al rischio di catastrofi naturali.

    Vigilanza di gruppo

    L'articolo 212 della direttiva Solvibilità II è modificato per facilitare l'individuazione delle imprese che formano un gruppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e i gruppi orizzontali. La definizione di società di partecipazione assicurativa viene inoltre chiarita in modo analogo alle modifiche della definizione di società di partecipazione finanziaria nella direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

    L'articolo 213 è modificato al fine di includere le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista direttamente nell'ambito di applicazione del quadro prudenziale dell'UE. Il nuovo paragrafo 3 bis prescrive una governance interna e una struttura societaria appropriate per i gruppi la cui impresa madre è una società di partecipazione, al fine di consentire una vigilanza di gruppo efficace. I paragrafi 3 ter e 3 quater sono inseriti per garantire poteri esecutivi adeguati compreso, come ultima istanza, il potere di richiedere al gruppo di operare una ristrutturazione.

    Il punto 64 modifica l'articolo 214 per chiarire quando un'impresa può essere esclusa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, quando si può rinunciare alla vigilanza di gruppo o può essere esercitata a livello di un'impresa madre intermedia.

    Gli articoli 244, 245 e 265 sono modificati per estendere l'elenco degli indicatori sulla base dei quali le autorità di vigilanza del gruppo possono definire le operazioni infragruppo significative e le concentrazioni dei rischi, nonché per chiarire l'ambito di applicazione dell'informativa relativa a operazioni infragruppo.

    Il punto 86 introduce nel testo dell'articolo 258 un insieme minimo di poteri che possono essere applicati alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista.

    Il punto 87 modifica l'articolo 262 chiarendo gli obiettivi e i poteri necessari quando si applicano "altri metodi" per la vigilanza dei gruppi le cui imprese capogruppo hanno la loro sede principale al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE).

    Viene aggiunto un nuovo articolo 229 bis per dare la possibilità, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, di ricorrere a un approccio semplificato per l'integrazione di imprese partecipate non rilevanti nel calcolo della solvibilità di gruppo. Vengono introdotte delle soglie di rilevanza.

    Gli articoli 220, 222, 228, 230, 233, 234 e l'articolo 308 ter, paragrafo 17, sono modificati ed è inserito un nuovo articolo 233 bis con l'obiettivo di fornire i seguenti chiarimenti sulle norme che disciplinano il calcolo della solvibilità di gruppo:

    ·il tipo di imprese che possono essere incluse attraverso il metodo 2;

    ·il modo in cui dovrebbe essere calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato nel caso di una combinazione di metodi;

    ·le modalità di inclusione di imprese di altri settori finanziari, ad esempio enti creditizi, nel calcolo della solvibilità di gruppo;

    ·le modalità per valutare i fondi propri del gruppo, in particolare il concetto di "libero da gravami", il trattamento di misure transitorie sulle riserve tecniche e sul tasso privo di rischio nonché il trattamento degli elementi dei fondi propri che non possono essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità;

    ·in caso di utilizzo del metodo 1 o di una combinazione di metodi, le modalità per il calcolo della soglia minima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

    Viene inoltre introdotto un "requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo" riveduto, che rispecchia le norme concernenti il requisito patrimoniale minimo a livello individuale.

    Gli articoli 246 e 257 sono modificati per chiarire l'applicazione, mutatis mutandis, a livello di gruppo delle norme in materia di governance applicabili alle singole imprese. Tali modifiche comprendono il ruolo dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa madre e richiedono che i gruppi assicurino la coerenza delle politiche scritte del gruppo con quelle adottate dalle imprese partecipate. Dette modifiche chiariscono infine che le persone incaricate di svolgere altre funzioni chiave all'interno di società di partecipazione assicurativa e di società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità.

    Vengono inoltre inseriti gli articoli 246 bis e 246 ter per specificare le modalità di applicazione delle nuove norme macroprudenziali a livello di gruppi assicurativi.

    Vigilanza sulle attività assicurative transfrontaliere

    Le disposizioni concernenti l'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono modificate introducendo l'obbligo per i richiedenti di fornire informazioni su precedenti rifiuti o revoche dell'autorizzazione in altri Stati membri e l'obbligo per le autorità di vigilanza di tenerne conto nella valutazione delle domande. Nel contesto del processo di autorizzazione, le modifiche relative all'articolo 23 assicurano che anche le autorità di vigilanza saranno informate sulle attività transfrontaliere previste.

    Il punto 15 introduce all'articolo 33 bis requisiti minimi per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in merito agli assicuratori e alle loro attività nello Stato membro ospitante.

    Le modifiche relative agli articoli 149 e 152 chiariscono che le imprese di assicurazione sono tenute a notificare variazioni sostanziali e rischi emergenti relativi alle attività assicurative transfrontaliere in corso. Le autorità di vigilanza dovrebbero scambiarsi tali informazioni.

    Il punto 58 dell'articolo 152 ter rafforza il ruolo dell'EIOPA nei casi transfrontalieri complessi nei quali le autorità di vigilanza coinvolte non riescono a raggiungere un parere comune nel contesto di una piattaforma di cooperazione.

    La modifica dell'articolo 153 garantisce un accesso tempestivo alle informazioni da parte di un'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante. 

    L'articolo 159 bis conferisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante il potere di chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informazioni sulla solvibilità dell'impresa e, in caso di forti preoccupazioni, di chiedere di condurre un'ispezione congiunta in loco. All'EIOPA viene conferito un ruolo nella risoluzione di controversie tra autorità di vigilanza.

    Misure transitorie introdotte dalla direttiva 2014/51/UE

    Il punto 94, lettera b), sostituisce una misura transitoria scaduta nel contesto delle esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali o banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro. Ai sensi di una nuova disposizione grandfathering, le esposizioni di questo tipo sostenute prima del 2020 possono beneficiare del medesimo trattamento delle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella loro valuta nazionale. La nuova disposizione di grandfathering, a differenza della precedente misura transitoria, non è destinata a scadere.

    Aggiornamenti e correzioni di minore entità

    Diversi paragrafi modificano la direttiva 2009/138/CE per apportare aggiornamenti e correzioni di minore entità, in particolare per allineare le definizioni e i riferimenti giuridici interni ed esterni alle modifiche introdotte in altri paragrafi e per rimuovere i riferimenti obsoleti al Regno Unito.

    2021/0295 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera
    e di gruppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ha creato norme prudenziali maggiormente basate sul rischio e più armonizzate per il settore assicurativo e riassicurativo. Talune delle disposizioni di tale direttiva sono soggette a clausole di riesame. L'applicazione di tale direttiva ha contribuito sostanzialmente a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione e ha reso le imprese di assicurazione e di riassicurazione maggiormente resilienti nei confronti di svariati rischi. Sebbene sia molto esaustiva, tale direttiva non affronta tutte le debolezze individuate concernenti le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    (2)La pandemia di COVID-19 ha causato un ingente danno socio-economico e ha lasciato l'economia dell'UE bisognosa di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Tale circostanza ha reso ancora più urgente il lavoro sulle priorità politiche dell'Unione, in particolare assicurare che l'economia sia al servizio delle persone e conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il settore assicurativo e riassicurativo può fornire fonti private di finanziamento alle imprese europee e può rendere l'economia più resiliente fornendo protezione nei confronti di una vasta serie di rischi. Svolgendo questo doppio ruolo, il settore può contribuire in misura notevole al conseguimento delle priorità dell'Unione.

    (3)Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione" 18 , incentivare gli investitori istituzionali, in particolare gli assicuratori, a effettuare investimenti più a lungo termine sarà strumentale al sostegno della ripatrimonializzazione nel settore delle imprese. Al fine di agevolare il contributo degli assicuratori al finanziamento della ripresa economica dell'Unione, il quadro prudenziale dovrebbe essere adeguato per tenere meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, dovrebbe essere facilitata la possibilità di utilizzare un parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale detenuti con una prospettiva a lungo termine, a condizione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino criteri solidi e robusti, che preservino la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria. Tali criteri dovrebbero mirare a garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di evitare la vendita forzata di azioni destinate ad essere detenute a lungo termine, anche in condizioni di stress del mercato.

    (4)Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo 19 , la Commissione si è impegnata a integrare meglio nel quadro prudenziale dell'Unione la gestione dei rischi climatici e ambientali. Il Green Deal europeo costituisce la nuova strategia di crescita dell'Unione, che mira a trasformare quest'ultima in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tale strategia contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio delle persone, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione ha proposto di rendere vincolante nell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica e della resilienza climatica entro il 2050. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 29 luglio 2021 20 . L'ambizione della Commissione di assicurare la leadership globale dell'UE in vista del 2050 è stata ribadita nella relazione di previsione strategica 2021 21 , che individua nella creazione di sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future un settore strategico di azione.

    (5)Il quadro della finanza sostenibile dell'UE svolgerà un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e la regolamentazione ambientale dovrebbe essere integrata da un quadro della finanza sostenibile che indirizzi i finanziamenti verso investimenti che riducono l'esposizione a tali rischi climatici e ambientali. Nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 su una strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 22 , la Commissione si è impegnata a proporre modifiche alla direttiva 2009/138/CE al fine di integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nella gestione dei rischi degli assicuratori, prescrivendo a questi ultimi di svolgere un'analisi degli scenari dei cambiamenti climatici.

    (6)La direttiva 2009/138/CE esclude talune imprese dal proprio ambito di applicazione in ragione delle loro dimensioni. A seguito dei primi anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE e al fine di garantire che essa non si applichi indebitamente alle imprese di dimensioni ridotte, è opportuno rivedere tali esclusioni aumentando dette soglie, affinché un maggior numero di piccole imprese di assicurazione che soddisfano determinate condizioni non siano soggette a tale direttiva. Tuttavia le imprese che beneficiano di tali soglie più elevate dovrebbero avere la possibilità di mantenere o chiedere un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE per beneficiare dell'autorizzazione unica ivi prevista.

    (7)La direttiva 2009/138/CE non si applica a un'attività di assistenza laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al suo articolo 6, paragrafo 1. La prima condizione stabilisce che l'assistenza deve essere collegata a un incidente o un guasto meccanico subito da un veicolo stradale quando tale incidente o guasto meccanico avviene sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia. Tale disposizione potrebbe comportare un obbligo di autorizzazione in veste di assicuratore per i fornitori di assistenza a veicoli stradali in caso di incidente o guasto che si verifica appena oltre il confine e ciò potrebbe perturbare indebitamente l'assistenza. Per questo motivo è opportuno rivedere tale condizione. Di conseguenza la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere estesa anche agli incidenti o ai guasti meccanici che coinvolgono un veicolo stradale soggetto a garanzia fornita da tale impresa e che si verificano occasionalmente in un paese confinante.

    (8)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono presentare una domanda di autorizzazione in qualsiasi Stato membro. Le informazioni sulle domande precedenti e sugli esiti della valutazione di tali domande potrebbero fornire informazioni essenziali per la valutazione della loro domanda. Di conseguenza l'autorità di vigilanza dovrebbe essere informata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente in merito a precedenti rifiuti o revoche di autorizzazione in un altro Stato membro.

    (9)Prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbe consultare le autorità di vigilanza di qualsiasi Stato membro interessato. Alla luce dell'aumento delle attività assicurative transfrontaliere è necessario migliorare l'applicazione coerente del diritto dell'Unione nei casi di attività assicurativa transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza, in particolare prima della concessione di autorizzazioni. Di conseguenza, nei casi in cui è necessario consultare diverse autorità di vigilanza, ciascuna autorità di vigilanza interessata dovrebbe avere la facoltà di chiedere una valutazione congiunta di una domanda di autorizzazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è in corso il processo di autorizzazione.

    (10)La direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere applicata secondo il principio di proporzionalità. Al fine di agevolare l'applicazione proporzionata della direttiva alle imprese che presentano un profilo di rischio inferiore a quello di un'impresa media, nonché per garantire che tali imprese non siano soggette a obblighi sproporzionatamente onerosi, è necessario prevedere criteri basati sul rischio che consentano la loro individuazione.

    (11)Le imprese che rispettano i criteri basati sui rischi dovrebbero poter essere classificate come imprese a basso profilo di rischio secondo una procedura di notifica semplice. Se, entro un mese da tale notifica, l'autorità di vigilanza non si oppone alla classificazione per motivi debitamente giustificati legati alla valutazione dei criteri pertinenti, tale impresa dovrebbe essere considerata un'impresa a basso profilo di rischio. Una volta classificata come impresa a basso profilo di rischio, in linea di principio, tale impresa dovrebbe automaticamente beneficiare delle misure di proporzionalità individuate in materia di informativa, governance, revisione delle politiche scritte, valutazione interna del rischio e della solvibilità e obblighi di comunicazione.

    (12)È opportuno che le misure di proporzionalità siano a disposizione anche delle imprese che non sono classificate come imprese a basso profilo di rischio, ma per le quali alcune delle prescrizioni della direttiva 2009/138/CE sono troppo costose e complesse, in considerazione dei rischi connessi all'attività svolta da tali imprese. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a utilizzare misure di proporzionalità basate su un'analisi caso per caso e previa approvazione da parte delle loro autorità di vigilanza.

    (13)Una corretta applicazione del principio di proporzionalità è fondamentale per evitare oneri eccessivi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le autorità di vigilanza devono essere informate regolarmente in merito al ricorso a misure di proporzionalità. Per questo motivo le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riferire annualmente alle loro autorità di vigilanza informazioni in merito alle misure di proporzionalità alle quali fanno ricorso.

    (14)Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che coprono soltanto rischi associati al gruppo industriale o commerciale al quale appartengono, presentano un profilo di rischio particolare che dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione di taluni requisiti, in particolare per quanto concerne la valutazione interna del rischio e della solvibilità, le comunicazioni e i poteri conferiti corrispondenti affinché la Commissione specifichi ulteriormente le norme in merito a tali autorizzazioni. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero inoltre poter beneficiare di misure di proporzionalità quando sono classificate come imprese a basso profilo di rischio.

    (15)È importante che le imprese di assicurazione e di riassicurazione mantengano una situazione finanziaria sana. A tal fine la direttiva 2009/138/CE prevede la vigilanza finanziaria per quanto concerne lo stato di solvibilità di un'impresa, la costituzione di riserve tecniche, le sue attività e i suoi fondi propri ammissibili. Tuttavia anche il sistema di governance di un'impresa è un fattore importante per assicurare che l'impresa mantenga la propria solidità finanziaria. A tal fine le autorità di vigilanza dovrebbero essere tenute a svolgere riesami e valutazioni periodici del sistema di governance nel contesto della loro vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    (16)È opportuno rafforzare la cooperazione tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine che ha rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui tale impresa svolge attività mediante lo stabilimento di succursali o la prestazione di servizi, al fine di prevenire meglio problemi potenziali nonché di rafforzare la tutela dei contraenti in tutta l'Unione. Tale cooperazione dovrebbe contemplare maggiori informazioni provenienti dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in particolare per quanto concerne l'esito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza relativa all'attività transfrontaliera.

    (17)Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il diritto di ricevere da ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta a vigilanza e dai loro gruppi, almeno ogni tre anni, una relazione narrativa periodica contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla gestione del capitale e su altre informazioni pertinenti ai fini della solvibilità. Al fine di semplificare tale obbligo di segnalazione per i gruppi assicurativi e riassicurativi, dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, presentare le informazioni di cui alla relazione periodica di vigilanza relative al gruppo e alle sue imprese figlie in modo aggregato per l'intero gruppo.

    (18)Si dovrebbe garantire che alle imprese a basso profilo di rischio sia accordata la priorità quando le autorità di vigilanza concedono esenzioni e limitazioni in materia di segnalazione. Per questo tipo di soggetti, il processo di notifica che si applica per la classificazione come imprese a basso profilo di rischio dovrebbe garantire che vi sia una certezza sufficiente per quanto concerne il ricorso a esenzioni e limitazioni in materia di segnalazione.

    (19)Le scadenze per la segnalazione e la comunicazione dovrebbero essere stabilite in maniera chiara nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia si dovrebbe riconoscere che circostanze straordinarie quali emergenze sanitarie, catastrofi naturali e altri eventi estremi potrebbero rendere impossibile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentare tali relazioni e comunicazioni entro i termini stabiliti. A tal fine la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare i termini in tali circostanze.

    (20)La direttiva 2009/138/CE prevede che le autorità di vigilanza valutino se le nuove persone nominate per dirigere un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per svolgere una funzione chiave soddisfano i requisiti di competenza e onorabilità. In ogni caso coloro che gestiscono l'impresa o svolgono una funzione chiave dovrebbero soddisfare tali requisiti continuativamente. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto avere il potere di reagire e, se del caso, di rimuovere la persona interessata dalla posizione in questione, in caso di mancato rispetto dei requisiti di competenza e onorabilità.

    (21)Dato che le attività assicurative possono innescare o amplificare rischi per la stabilità finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero integrare considerazioni e analisi macroprudenziali nelle loro attività di investimento e di gestione dei rischi. Ciò potrebbe contemplare la presa in considerazione del comportamento potenziale di altri partecipanti al mercato, di rischi macroeconomici, quali le flessioni del ciclo del credito o la riduzione della liquidità del mercato oppure le concentrazioni eccessive a livello di mercato in determinati tipi di attivi, controparti o settori.

    (22)Nella loro valutazione interna del rischio e della solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni macroprudenziali pertinenti fornite dalle autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza dovrebbero analizzare le relazioni di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità delle imprese soggette alla loro competenza giurisdizionale, aggregarle e fornire contributi alle imprese in merito agli aspetti che dovrebbero essere considerati nelle loro valutazioni interne future del rischio e della solvibilità, in particolare per quanto riguarda i rischi macroprudenziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando affidano a un'autorità un mandato macroprudenziale, l'esito e le conclusioni delle valutazioni macroprudenziali da parte delle autorità di vigilanza siano condivisi con tale autorità macroprudenziale.

    (23)In linea con i principi fondamentali sulle assicurazioni adottati dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di individuare, monitorare e analizzare gli sviluppi di mercato e finanziari che possono incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sui mercati assicurativi e riassicurativi, e dovrebbero utilizzare tali informazioni nella vigilanza sulle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione. Tali compiti dovrebbero, se del caso, sfruttare le informazioni e gli approfondimenti ottenuti da altre autorità di vigilanza.

    (24)Le autorità aventi un mandato macroprudenziale sono competenti per la politica macroprudenziale per il loro mercato nazionale di assicurazione e di riassicurazione. La politica macroprudenziale può essere perseguita dall'autorità di vigilanza oppure da un'altra autorità o da un altro organismo all'uopo incaricata/o.

    (25)Al fine di individuare, monitorare e analizzare i possibili rischi per la stabilità del sistema finanziario che possono incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché di adottare misure per affrontare tali rischi in modo efficace e adeguato, è importante conseguire un buon coordinamento tra le autorità di vigilanza e gli organismi e le autorità pertinenti aventi un mandato macroprudenziale. La cooperazione tra le autorità dovrebbe mirare altresì a evitare qualsiasi forma di azioni duplicate o incoerenti.

    (26)La direttiva 2009/138/CE prescrive alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di disporre, come parte integrante della loro strategia aziendale, di una valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità. Taluni rischi, come quelli legati ai cambiamenti climatici, sono difficili da quantificare o si concretizzano in un periodo più lungo rispetto a quello impiegato per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali rischi possono essere presi in considerazione in modo migliore nella valutazione interna del rischio e della solvibilità. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano un'esposizione sostanziale a rischi climatici, dovrebbero essere tenute a svolgere, a intervalli appropriati e nel contesto della valutazione interna del rischio e della solvibilità, un'analisi dell'impatto sulla loro attività degli scenari di rischio relativi ai cambiamenti climatici a lungo termine. Tali analisi dovrebbero avere proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività delle imprese. In particolare, mentre la valutazione della rilevanza dell'esposizione ai rischi climatici dovrebbe essere richiesta a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le analisi degli scenari climatici a lungo termine non dovrebbero essere richieste alle imprese a basso profilo di rischio.

    (27)La direttiva 2009/138/CE prescrive la comunicazione con cadenza almeno annuale di informazioni essenziali attraverso la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. I destinatari di tale relazione appartengono principalmente a due tipologie: i contraenti e i beneficiari, da un lato, e gli analisti e altri partecipanti al mercato, dall'altro. Al fine di rispondere alle esigenze e alle aspettative di questi due diversi gruppi, il contenuto della relazione dovrebbe essere suddiviso in due parti. La prima parte, indirizzata principalmente ai contraenti e ai beneficiari, dovrebbe contenere le informazioni chiave in merito all'attività, alle prestazioni, alla gestione del capitale e al profilo di rischio. La seconda parte, indirizzata agli analisti e agli altri partecipanti al mercato, dovrebbe contenere informazioni dettagliate sul sistema di governance, informazioni specifiche sulle riserve tecniche e su altre passività, sulla solvibilità nonché altri dati rilevanti per gli analisti specializzati.

    (28)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono adeguare la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima in linea con le variazioni dello spread delle loro attività in seguito ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza ("aggiustamento di congruità") oppure in linea con la variazione media dello spread delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in una determinata valuta o in un determinato paese ("aggiustamento per la volatilità"). La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria indirizzata ai contraenti dovrebbe contenere soltanto le informazioni che ci si aspetta siano rilevanti per il processo decisionale di un contraente medio. Anche se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare al pubblico l'impatto sulle loro situazioni finanziarie della mancata applicazione dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità e delle misure transitorie sui tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, tale comunicazione non dovrebbe essere considerata rilevante ai fini del processo decisionale di un contraente medio. L'impatto di tali misure dovrebbe pertanto essere divulgato nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria rivolta ai partecipanti al mercato e non in quella destinata ai contraenti.

    (29)Gli obblighi di comunicazione non dovrebbero essere eccessivamente onerosi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine nella direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere incluse talune semplificazioni e misure di proporzionalità, in particolare quando non compromettono la leggibilità dei dati forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    (30)Al fine di garantire il massimo grado di accuratezza delle informazioni comunicate al pubblico, una parte sostanziale della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dovrebbe essere soggetta a revisione. Tale obbligo di revisione dovrebbe riguardare lo stato patrimoniale valutato secondo i criteri di valutazione di cui alla direttiva 2009/138/CE.

    (31)L'onere dell'obbligo di revisione non sembra essere giustificato per le imprese a basso profilo di rischio, che non si prevede siano rilevanti ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione e i cui contraenti non sono numerosi. Uno dei criteri che le imprese a basso profilo di rischio devono soddisfare è quello di essere di piccole dimensioni. Per alleviare tale onere, dovrebbe essere concessa loro un'esclusione da questo obbligo.

    (32)Si dovrebbe riconoscere che, sebbene vantaggioso, l'obbligo di revisione costituirebbe un onere aggiuntivo per ogni impresa. Di conseguenza i termini per le segnalazioni e le comunicazioni annuali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e per i gruppi assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere estesi per concedere a tali imprese un tempo sufficiente per produrre relazioni sottoposte a revisione.

    (33)Si dovrebbe assicurare che i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti con opzioni di garanzia siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi affrontati dall'assicuratore. A questo proposito, dovrebbero essere previste talune semplificazioni.

    (34)La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe bilanciare il ricorso a informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti con la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di attuare una copertura dei tassi di interesse derivati da strumenti finanziari. In particolare può accadere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione più piccole non siano in grado di provvedere a una copertura del rischio derivante dai tassi di interesse con strumenti diversi da titoli obbligazionari, prestiti o attività simili disponendo di flussi di cassa fissi. La pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe pertanto essere estrapolata per durate per le quali i mercati dei titoli obbligazionari non siano più da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Tuttavia il metodo per l'estrapolazione dovrebbe fare uso di informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti diversi dai titoli obbligazionari, quando tali informazioni sono disponibili da mercati DLT per durate, laddove i mercati dei titoli obbligazionari non siano più DLT. Al fine di garantire la certezza e l'applicazione armonizzata, consentendo allo stesso tempo anche una reazione tempestiva a variazioni delle condizioni d mercato, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati per specificare le modalità di applicazione del nuovo metodo di estrapolazione.

    (35)La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio incide in maniera significativa sulla solvibilità, in particolare per le imprese di assicurazione vita con passività a lungo termine. Al fine di evitare perturbazioni dell'attività assicurativa esistente e di consentire una transizione graduale al nuovo metodo di estrapolazione, è necessario prevedere una misura di introduzione graduale e una misura transitoria. Le misure transitorie dovrebbero mirare ad evitare perturbazioni del mercato e fornire un percorso trasparente verso il metodo di estrapolazione finale.

    (36)La direttiva 2009/138/CE prevede un aggiustamento per la volatilità che mira ad attenuare l'effetto di spread eccessivi sulle obbligazioni e si basa su portafogli di riferimento per le valute pertinenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e, nel caso dell'euro, su portafogli di riferimento per i mercati assicurativi nazionali. Il ricorso a un aggiustamento per la volatilità omogeneo per intere valute o interi paesi può portare benefici che vanno oltre un'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari, in particolare quando la sensibilità delle attività rilevanti di tali imprese alle variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensibilità della migliore stima rilevante alle variazioni dei tassi di interesse. Al fine di evitare tali benefici eccessivi derivanti dalla rettifica per volatilità, l'aggiustamento per la volatilità dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e il suo calcolo dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa relative alla sensibilità allo spread delle attività e alla sensibilità al tasso di interesse della migliore stima delle riserve tecniche. In considerazione delle salvaguardie supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere autorizzate ad aggiungere alla struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio fino ad una proporzione maggiore dell'85 % dello spread corretto per il rischio derivato dai portafogli rappresentativi.

    (37)La direttiva 2009/138/CE prevede una componente per paese nell'aggiustamento per la volatilità che mira a garantire l'attenuazione in un paese specifico di spread eccessivi sui titoli obbligazionari. Tuttavia l'attivazione della componente paese si basa su una soglia assoluta e su una soglia relativa rispetto allo spread aggiustato per il rischio del paese, una circostanza questa che può determinare "effetti precipizio" (effetti cliff edge) e quindi aumentare la volatilità dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire che spread eccessivi sui titoli obbligazionari in uno specifico Stato membro la cui valuta è l'euro siano attenuati in modo efficace, la componente paese dovrebbe essere sostituita da una macrocomponente che deve essere calcolata sulla base delle differenze tra lo spread aggiustato per il rischio per l'euro e lo spread aggiustato per il rischio per il paese. Per evitare effetti precipizio, il calcolo dovrebbe evitare discontinuità rispetto ai parametri immessi.

    (38)Al fine di tenere conto delle evoluzioni delle pratiche di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri di ammissibilità delle attività da includere nel portafoglio di attività dedicato, quando la natura delle attività potrebbe portare a pratiche divergenti per quanto concerne i criteri di applicazione e il calcolo dell'aggiustamento di congruità.

    (39)Al fine di garantire che lo stesso trattamento sia applicato a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano l'aggiustamento per la volatilità o per tener conto degli sviluppi del mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che specifichino il calcolo degli elementi specifici dell'impresa dell'aggiustamento per la volatilità.

    (40)Ai fini del calcolo dei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , gli enti che appartengono a conglomerati finanziari soggetti alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 possono essere autorizzati a non dedurre i loro investimenti significativi in imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri. È necessario garantire che le norme prudenziali applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e agli enti creditizi consentano una parità di condizioni adeguata tra i gruppi finanziari attivi principalmente nel settore bancario e quelli attivi principalmente nel settore assicurativo. Di conseguenza le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero altresì essere autorizzate a non dedurre dai loro fondi propri ammissibili le partecipazioni in enti creditizi e finanziari, a condizioni analoghe. In particolare la vigilanza di gruppo ai sensi della direttiva 2009/138/CE o la vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE dovrebbe applicarsi a un gruppo comprendente tanto l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quanto l'ente collegato. Tale ente dovrebbe inoltre essere un investimento in strumenti di capitale di natura strategica per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le autorità di vigilanza dovrebbero essere soddisfatte del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e dei controlli interni in relazione ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo o della vigilanza supplementare.

    (41)Gli attuali limiti imposti al livello dell'aggiustamento simmetrico limitano la capacità di tale aggiustamento di attenuare i potenziali effetti prociclici del sistema finanziario e di evitare una situazione nella quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono ingiustamente obbligate a reperire ulteriori capitali o a vendere i loro investimenti a seguito di fluttuazioni sfavorevoli non sostenibili sui mercati finanziari, come quelle innescate dalla pandemia di COVID-19. L'aggiustamento simmetrico dovrebbe pertanto essere modificato affinché possa consentire variazioni più ampie del fabbisogno standard di capitale proprio e attenuare ulteriormente l'impatto di bruschi aumenti o cali nei mercati azionari.

    (42)Al fine di migliorare la proporzionalità nel contesto dei requisiti quantitativi, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe essere concessa la possibilità di calcolare il requisito patrimoniale per i rischi immateriali nella formula standard con un approccio semplificato per un periodo non superiore a tre anni. Tale approccio semplificato dovrebbe consentire alle imprese di stimare il requisito patrimoniale per un rischio immateriale sulla base di una misura di volume adeguata che varia nel tempo. Tale approccio dovrebbe essere basato su norme comuni e soggetto a criteri comuni per l'individuazione dei rischi immateriali.

    (43)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità dovrebbero individuare, organizzare e gestire il portafoglio di attività dedicato e le obbligazioni separatamente dagli altri comparti di attività e non dovrebbero pertanto essere autorizzate a coprire i rischi che emergono in altri comparti utilizzando il portafoglio di attività dedicato. Tuttavia la gestione separata del portafoglio non comporta un aumento della correlazione tra i rischi all'interno di tale portafoglio e quelli del resto dell'impresa. Di conseguenza alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità dovrebbe essere concesso calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità sulla base dell'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività del portafoglio e il resto dell'impresa, fatto salvo il caso in cui i portafogli di attività che coprono una corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione costituiscano un fondo separato.

    (44)Nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza è importante che tali autorità siano in grado di confrontare le informazioni tra le aziende soggette alla loro vigilanza. I modelli interni parziali e completi consentono in modo migliore di rilevare il rischio individuale di una società e la direttiva 2009/138/CE permette alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzarli per stabilire i requisiti patrimoniali senza le limitazioni derivanti dalla formula standard. Tuttavia i modelli interni parziali e completi rendono i raffronti tra le società più difficili e le autorità di vigilanza beneficerebbero pertanto dell'accesso al risultato del calcolo dei requisiti patrimoniali secondo la formula standard. Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto segnalare regolarmente tali informazioni alle loro autorità di vigilanza.

    (45)La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno soggetto ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. In caso di applicazione di un modello interno, tale direttiva non impedisce all'impresa di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità nel proprio modello interno. Dato che il ricorso all'aggiustamento per la volatilità può determinare benefici superiori a un'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari nel calcolo della migliore stima, tali benefici in eccesso possono altresì creare distorsioni nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità sia preso in considerazione nel modello interno. Laddove le autorità di vigilanza consentano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto nel loro modello interno dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità, al fine di evitare tali distorsioni, il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe prevedere una soglia minima al di sotto della quale ci si aspettano benefici sul requisito patrimoniale di solvibilità superiori all'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari.

    (46)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere incentivate a rafforzare la propria resilienza nei confronti di situazioni di crisi. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'effetto di variazioni di spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità nel loro modello interno, considerando anche l'effetto delle variazioni dello spread di credito sul macroaggiustamento per la volatilità, ciò potrebbe compromettere seriamente qualsiasi incentivo a rafforzare la propria resilienza nei confronti di situazioni di crisi. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero quindi tenere conto di un macroaggiustamento per la volatilità nel loro modello interno.

    (47)Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni macroprudenziali pertinenti sulla strategia di investimento delle imprese, analizzarle insieme ad altre informazioni pertinenti che potrebbero essere disponibili da altre fonti di mercato e integrare una prospettiva macroprudenziale nella loro vigilanza sulle imprese. Ciò potrebbe comprendere la vigilanza sui rischi legati a specifici cicli di credito, a recessioni economiche e al comportamento collettivo o di gregge negli investimenti.

    (48)La direttiva 2009/138/CE prevede un'estensione del periodo ammesso per il risanamento in caso di violazione del requisito patrimoniale di solvibilità quando l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha dichiarato l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. Tali dichiarazioni possono essere rilasciate a seguito di richieste da parte delle autorità nazionali di vigilanza, che sono tenute a consultare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), se del caso, prima di presentare la richiesta. La consultazione del CERS in modo decentralizzato da parte delle autorità nazionali di vigilanza è meno efficiente di una consultazione del CERS in modo centralizzato da parte dell'EIOPA. Al fine di garantire un processo efficiente, dovrebbe essere l'EIOPA, e non le autorità nazionali di vigilanza, a consultare il CERS prima della dichiarazione dell'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse, laddove la natura della situazione consenta tale consultazione preliminare.

    (49)La direttiva 2009/138/CE prescrive alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di informare immediatamente l'autorità di vigilanza interessata quando riscontrano un'inosservanza, o un rischio di inosservanza nei tre mesi successivi, del requisito patrimoniale minimo. Tuttavia tale direttiva non specifica quando l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o il rischio di inosservanza dello stesso nei tre mesi successivi può essere riscontrato e le imprese potrebbero ritardare l'informazione alle autorità di vigilanza fino alla fine del trimestre pertinente, quando avviene il calcolo del requisito patrimoniale minimo che deve essere comunicato formalmente all'autorità di vigilanza. Al fine di garantire che le autorità di vigilanza ricevano informazioni tempestive e siano in grado di adottare le misure necessarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute ad informare immediatamente le autorità di vigilanza dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o di un rischio di inosservanza dello stesso anche quando tale circostanza sia stata riscontrata sulla base di stime o calcoli tra due date dei calcoli ufficiali del requisito patrimoniale minimo, nel trimestre pertinente.

    (50)La tutela degli interessi degli assicurati è un obiettivo generale del quadro prudenziale che dovrebbe essere perseguito dalle autorità di vigilanza competenti in ogni fase del processo di vigilanza, anche in caso di violazioni o probabili violazioni dei requisiti da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che possono dar luogo alla revoca dell'autorizzazione. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito prima della revoca dell'autorizzazione e, in considerazione delle implicazioni giuridiche per gli assicurati che ne possono derivare, anche dopo la revoca dell'autorizzazione.

    (51)Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero disporre di strumenti per prevenire il concretizzarsi di rischi per la stabilità finanziaria nei mercati assicurativi, limitare i comportamenti prociclici da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e attenuare gli effetti di ricaduta negativi nel contesto del sistema finanziario e dell'economia reale.

    (52)Le recenti crisi economiche e finanziarie, in particolare la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che una sana gestione della liquidità da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione può prevenire i rischi per la stabilità del sistema finanziario. Per questo motivo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a rafforzare la gestione e la pianificazione della liquidità, in particolare nel contesto di situazioni avverse che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo.

    (53)Ogni volta che le imprese con profili particolarmente vulnerabili, come quelle che hanno passività liquide o detengono attività non liquide, o con vulnerabilità in termini di liquidità che possono incidere sulla stabilità finanziaria complessiva, non pongono rimedio in maniera adeguata alla situazione, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero poter intervenire per rafforzarne la liquidità.

    (54)Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di poteri necessari per preservare la solvibilità di determinate imprese di assicurazione o di riassicurazione in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di mercato avversi che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo, al fine di tutelare i contraenti e preservare la stabilità finanziaria. Tali poteri dovrebbero comprendere la possibilità di limitare o sospendere le distribuzioni agli azionisti e ad altri prestatori subordinati di una determinata impresa di assicurazione o di riassicurazione prima che si verifichi un'effettiva violazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali poteri dovrebbero essere applicati caso per caso, rispettare criteri comuni basati sul rischio e non compromettere il funzionamento del mercato interno.

    (55)Dato che la restrizione o la sospensione della distribuzione dei dividendi e di altri bonus inciderebbe, anche temporaneamente, sui diritti di azionisti e altri creditori subordinati, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere debitamente conto del principio di proporzionalità e di necessità quando adottano tali misure. Le autorità di vigilanza dovrebbero altresì garantire che nessuna delle misure adottate comporti effetti negativi sproporzionati sulla totalità o su parti del sistema finanziario in altri Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. In particolare le autorità di vigilanza dovrebbero limitare le distribuzioni di capitale all'interno di un gruppo assicurativo e riassicurativo soltanto in circostanze eccezionali e se debitamente giustificato per preservare la stabilità del mercato assicurativo e del sistema finanziario nel suo complesso.

    (56)I recenti dissesti di imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano a livello transfrontaliero hanno sottolineato la necessità di una migliore informazione delle autorità di vigilanza in merito alle attività svolte dalle imprese. Di conseguenza le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a notificare all'autorità di vigilanza del loro Stato membro di origine qualsiasi variazione sostanziale che incida sul loro profilo di rischio in relazione alle loro attività assicurative transfrontaliere in corso e tali informazioni dovrebbero essere condivise con le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.

    (57)Ai sensi della direttiva 2009/138/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , l'EIOPA ha il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione per rafforzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge, o intende svolgere, attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento. Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni di vigilanza trattate nel contesto di tali piattaforme, in diversi casi le autorità nazionali di vigilanza non riescono a raggiungere un parere comune su come affrontare le questioni relative a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera su base transfrontaliera. Nel caso in cui le autorità di vigilanza coinvolte nelle piattaforme di collaborazione non riescano a giungere ad un accordo in merito a questioni relative a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera su base transfrontaliera, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di risolvere tale controversia conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    (58)Ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione o di riassicurazione non sono tenute a fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti informazioni sull'esercizio della loro attività. Tali informazioni possono essere ottenute soltanto facendone richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Tuttavia tale approccio non garantisce l'accesso alle informazioni in un periodo di tempo ragionevole. Di conseguenza le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti, così come l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, dovrebbero avere altresì il potere di richiedere direttamente informazioni alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in maniera tempestiva.

    (59)Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative in uno Stato membro ospitante, l'autorità di vigilanza di tale Stato membro dovrebbe avere il potere di richiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informazioni di base sulla solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nutre gravi preoccupazioni in merito a tale solvibilità, dovrebbe avere il potere di richiedere lo svolgimento di un'ispezione in loco congiunta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in presenza di un'inosservanza significativa del requisito patrimoniale di solvibilità. L'EIOPA dovrebbe essere invitata a partecipare. A questo proposito, l'EIOPA dovrebbe indicare il prima possibile se intende partecipare. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo in merito all'opportunità di effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di risolvere tale controversia conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    (60)Per essere identificata come una società di partecipazione assicurativa, un'impresa madre dovrebbe in particolare avere come propria attività principale l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo. Attualmente le autorità di vigilanza seguono diverse interpretazioni del significato di "esclusivamente o principalmente" in questo contesto. Di conseguenza dovrebbe essere fornito un chiarimento di tale concetto, in maniera analoga al chiarimento fornito nel regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , per il settore bancario. Le imprese figlie dovrebbero essere considerate come "principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi" quando tali imprese rappresentano più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale della società di partecipazione assicurativa o di altri indicatori considerati pertinenti dall'autorità di vigilanza.

    (61)In alcuni casi diverse imprese di assicurazione e di riassicurazione formano un gruppo di fatto e si comportano come tale, sebbene non soddisfino la definizione di gruppo di cui alla direttiva 2009/138/CE. Di conseguenza il titolo III di tale direttiva non si applica a tali imprese di assicurazione e di riassicurazione. In questi casi, in particolare per i gruppi orizzontali senza legami di capitale tra le diverse imprese, le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero avere il potere di constatare l'esistenza di un gruppo. Si dovrebbero altresì prevedere criteri oggettivi per giungere a tale constatazione.

    (62)I gruppi assicurativi e riassicurativi sono liberi di prendere decisioni in merito a dispositivi interni specifici, alla distribuzione dei compiti e alla struttura organizzativa all'interno del gruppo secondo quanto ritengano opportuno per assicurare la conformità rispetto alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, in alcuni casi, tali dispositivi e strutture organizzative possono compromettere l'efficacia della vigilanza di gruppo. Di conseguenza le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero avere il potere, in circostanze eccezionali e previa consultazione dell'EIOPA e delle altre autorità di vigilanza interessate, di richiedere modifiche di tali dispositivi o strutture organizzative. Le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero giustificare debitamente la loro decisione e spiegare perché i dispositivi o le strutture esistenti ostacolano e compromettono l'efficacia della vigilanza di gruppo.

    (63)Le autorità di vigilanza del gruppo possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza di gruppo, in particolare quando tale impresa è ritenuta di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo. L'EIOPA ha riscontrato l'esistenza di interpretazioni divergenti in merito al criterio di interesse trascurabile e ha rilevato che, in taluni casi, tali esclusioni portano a rinunce complete alla vigilanza di gruppo o alla vigilanza a livello di un'impresa madre intermedia. È quindi necessario chiarire che tali casi dovrebbero verificarsi soltanto in circostanze molto eccezionali e che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero consultare l'EIOPA prima di prendere tali decisioni. Si dovrebbero introdurre altresì criteri affinché vi sia una maggiore chiarezza in merito a ciò che dovrebbe essere considerato costituire un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo.

    (64)Manca chiarezza in merito ai tipi di imprese per le quali il metodo 2, ossia un metodo della deduzione e dell'aggregazione quale definito all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, può essere applicato nel calcolo della solvibilità di gruppo e tale circostanza va a scapito della parità di condizioni nell'Unione. Di conseguenza occorre specificare chiaramente quali imprese possono essere incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando il metodo 2. Tale metodo dovrebbe applicarsi soltanto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, alle imprese appartenenti ad altri settori finanziari, alle società di partecipazione finanziaria mista, alle società di partecipazione assicurativa e ad altre imprese madri la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi.

    (65)In taluni gruppi assicurativi o riassicurativi, un'impresa madre intermedia diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo acquisisce e detiene partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi. In base alle norme vigenti, se tali imprese madri intermedie non detengono una partecipazione in almeno un'impresa figlia di assicurazione o riassicurazione avente sede nell'Unione, non sono trattate come società di partecipazione assicurativa ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sebbene la natura dei loro rischi sia molto simile. Occorre pertanto modificare le norme affinché tali società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi siano trattate alla stessa stregua delle società di partecipazione assicurativa ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo.

    (66)La direttiva 2009/138/CE e il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione 27 prevedono quattro metodi di inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo delle imprese appartenenti ad altri settori finanziari, compresi i metodi 1 e 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tale circostanza determina approcci di vigilanza incoerenti e disparità di condizioni, oltre a generare un'indebita complessità. Di conseguenza si dovrebbero semplificare le norme affinché le imprese appartenenti ad altri settori finanziari contribuiscano sempre alla solvibilità di gruppo utilizzando le norme settoriali pertinenti per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali. Tali fondi propri e requisiti patrimoniali dovrebbero essere semplicemente aggregati a quelli della parte assicurativa e riassicurativa del gruppo.

    (67)Ai sensi delle norme in vigore, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti dispongono di possibilità limitate per ricorrere a calcoli semplificati ai fini della determinazione della loro solvibilità di gruppo quando si impiega il metodo 1, ossia il metodo basato sul bilancio consolidato. Tale circostanza genera un onere sproporzionato, in particolare quando i gruppi detengono partecipazioni in imprese partecipate che presentano dimensioni molto piccole. Previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, le imprese partecipanti dovrebbero pertanto essere autorizzate a integrare nella loro solvibilità di gruppo le imprese partecipate le cui dimensioni sono irrilevanti utilizzando approcci semplificati.

    (68)Non è specificato il concetto di gravame che dovrebbe essere preso in considerazione quando si classificano elementi di fondi propri in livelli. In particolare non è chiaro il modo in cui tale concetto si applichi alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista che non annoverano contraenti e beneficiari tra i loro clienti diretti. Si dovrebbero pertanto introdurre criteri minimi per consentire l'individuazione di casi nei quali un elemento di fondi propri emesso da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista è libero da gravami.

    (69)L'ambito delle imprese da prendere in considerazione per il calcolo della soglia minima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo dovrebbe essere coerente con l'ambito delle imprese che contribuiscono ai fondi propri ammissibili disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Nel calcolare tale soglia si dovrebbero pertanto prendere in considerazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, le società di partecipazione assicurativa, le società di partecipazione assicurativa di paesi terzi e le società di partecipazione finanziaria mista.

    (70)La formula per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo può portare a situazioni in cui tale minimo è vicino, o addirittura corrispondente, al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. In tali casi può verificarsi il mancato rispetto di tale minimo, sebbene sia garantito il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Tali conseguenze indesiderate dovrebbero essere evitate. Si dovrebbe pertanto modificare la formula di calcolo affinché, analogamente alle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non sia mai superiore al 45 % del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

    (71)Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero essere trattate come imprese di assicurazione o di riassicurazione. Ciò implica il calcolo dei requisiti patrimoniali nozionali per tali imprese. Tuttavia tali calcoli non dovrebbero mai implicare che le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista siano tenute a rispettare tali requisiti patrimoniali nozionali a livello individuale.

    (72)Non esiste alcuna disposizione legale che specifichi come calcolare la solvibilità di gruppo quando si ricorre a una combinazione del metodo 1 e del metodo 2. Tale circostanza determina prassi incoerenti e incertezze, in particolare in relazione alle modalità di calcolo del contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione incluse attraverso il metodo 2. Di conseguenza dovrebbero essere chiarite le modalità di calcolo della solvibilità di gruppo quando viene utilizzata una combinazione di metodi. Al fine di evitare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali, occorre chiarire che, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, a tali partecipazioni non deve essere applicato alcun fabbisogno di capitale per il rischio azionario. Per lo stesso motivo, il fabbisogno per il rischio valutario dovrebbe essere applicato soltanto al valore delle partecipazioni in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali di solvibilità di tali imprese partecipate. Alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti dovrebbe essere consentito tenere conto della diversificazione tra tali rischi valutari e altri rischi alla base del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

    (73)Attualmente le autorità di vigilanza del gruppo possono stabilire soglie al di sopra delle quali la concentrazione del rischio e quella infragruppo sono considerate significative sulla base dei requisiti patrimoniali di solvibilità, delle riserve tecniche o di entrambi. Tuttavia anche altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio, ad esempio i fondi propri ammissibili, possono essere adeguati per fissare tali soglie. Le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero pertanto disporre di maggiore flessibilità nel definire un'operazione infragruppo significativa o una concentrazione significativa dei rischi.

    (74)Le autorità di vigilanza del gruppo potrebbero non disporre di informazioni importanti sulle operazioni infragruppo che non devono essere segnalate ai sensi delle norme in vigore, in particolare quelle che coinvolgono imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista. Di conseguenza è opportuno rivedere la definizione di "operazioni infragruppo da segnalare". Le autorità di vigilanza di gruppi dovrebbero avere il potere di adattare la definizione di "operazioni infragruppo da segnalare" affinché si adatti meglio alle specificità di ciascun gruppo.

    (75)Le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi assicurativi o riassicurativi. In tal caso l'applicazione della vigilanza di gruppo è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società di partecipazione. Dato che le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate da tali società di partecipazione non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti in materia di vigilanza di gruppo, è necessario assicurare che le autorità di vigilanza del gruppo dispongano di poteri di vigilanza e di esecuzione adeguati per garantire il rispetto della direttiva 2009/138/CE da parte dei gruppi. Di conseguenza, analogamente alle modifiche relative alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 per gli enti creditizi e finanziari, le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero disporre di una serie minima di poteri sulle società di partecipazione, compresi i poteri generali di vigilanza applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione al fine di attuare la vigilanza di gruppo.

    (76)Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno parte di un gruppo la cui impresa madre ha sede in un paese terzo che non è considerato equivalente o temporaneamente equivalente ai sensi dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE, l'esercizio della vigilanza di gruppo è più difficile. Le autorità di vigilanza del gruppo possono decidere di applicare i cosiddetti "altri metodi" conformemente all'articolo 262 di tale direttiva. Tuttavia tali metodi non sono chiaramente definiti e gli obiettivi che tali altri metodi dovrebbero conseguire non sono certi. Di conseguenza si dovrebbe specificare ulteriormente la finalità di tali altri metodi, includendo una serie minima di misure che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero prendere in considerazione.

    (77)Il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione 30 ha introdotto un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, che mira anch'esso a riflettere il minor rischio degli investimenti su un orizzonte temporale più lungo, ma è di uso molto limitato nell'Unione, è soggetto a criteri più severi rispetto a quelli applicabili agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Di conseguenza la nuova categoria prudenziale di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale sembra ovviare alla necessità dell'esistente sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata. Dato che non è necessario mantenere due trattamenti preferenziali distinti aventi il medesimo obiettivo di premiare gli investimenti a lungo termine, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata dovrebbe essere eliminato. Tuttavia al fine di evitare una situazione nella quale tali modifiche portino ad effetti negativi, dovrebbe essere prevista una clausola grandfathering per gli assicuratori che attualmente applicano il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata.

    (78)Il conseguimento delle ambizioni ambientali e climatiche stabilite dal Green Deal europeo richiede l'indirizzamento di quantità notevoli di investimenti dal settore privato, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, verso investimenti sostenibili. Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE in materia di requisiti patrimoniali non dovrebbero ostacolare gli investimenti sostenibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ma dovrebbero riflettere pienamente il rischio degli investimenti in attività dannose per l'ambiente. Sebbene non vi siano prove sufficienti in questa fase in merito ai differenziali di rischio tra investimenti dannosi per l'ambiente o la società e altri investimenti, tali prove potrebbero diventare disponibili nei prossimi anni. Al fine di garantire una valutazione adeguata delle prove pertinenti, l'EIOPA dovrebbe monitorare e presentare una relazione entro il 2023 in merito alle prove relative al profilo di rischio degli investimenti dannosi per l'ambiente o la società. Se del caso, la relazione dell'EIOPA dovrebbe fornire consigli sulle modifiche da apportare alla direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva. L'EIOPA può altresì esaminare se sia opportuno che taluni rischi ambientali, diversi da quelli legati ai cambiamenti climatici, siano presi in considerazione e le rispettive modalità per farlo. Se ad esempio una prova suggerisce l'opportunità di procedere in tal senso, l'EIOPA potrebbe analizzare la necessità di estendere le analisi degli scenari introdotte da questa direttiva nel contesto dei rischi legati ai cambiamenti climatici ad altri rischi ambientali.

    (79)I cambiamenti climatici stanno incidendo e incideranno almeno nei prossimi decenni sulla frequenza e sulla gravità delle catastrofi naturali che probabilmente si aggraveranno ulteriormente in ragione del degrado ambientale e dell'inquinamento. Tale circostanza può altresì modificare l'esposizione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di catastrofi naturali e rendere non validi i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2015/35. Al fine di garantire che non vi sia una discrepanza persistente tra i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali e l'esposizione effettiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a tali rischi, l'EIOPA dovrebbe riesaminare regolarmente la portata del modulo sul rischio di catastrofi naturali e le calibrazioni dei suoi parametri standard. A tal fine l'EIOPA dovrebbe prendere in considerazione le prove disponibili più recenti della scienza del clima e, laddove si riscontrino discrepanze, dovrebbe presentare un parere alla Commissione di conseguenza.

    (80)Gli obblighi di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 12, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere modificati per garantire la coerenza con il quadro bancario e parità di condizioni nel trattamento delle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro. A tal fine, dovrebbe essere introdotto un regime di grandfathering per tali esposizioni destinato ad esentare le esposizioni in questione dai fabbisogni di capitale per il rischio di spread e per il rischio di concentrazione del mercato, a condizione che le esposizioni siano state sostenute prima del 1° gennaio 2020.

    (81)In taluni casi i gruppi assicurativi o riassicurativi fanno marcatamente affidamento sul ricorso alla misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio e alla misura transitoria sulle riserve tecniche. Tale circostanza può determinare una rappresentazione errata della solvibilità effettiva del gruppo. Di conseguenza i gruppi assicurativi o riassicurativi dovrebbero essere tenuti a comunicare l'impatto sulla loro solvibilità dell'ipotesi che i fondi propri derivanti da tali misure transitorie non siano disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Le autorità di vigilanza dovrebbero altresì avere il potere di adottare misure adeguate in maniera da fare sì che il ricorso alle misure rifletta adeguatamente la situazione finanziaria del gruppo. Tali misure non dovrebbero tuttavia pregiudicare il ricorso da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione collegate a tali misure transitorie nel calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale.

    (82)La direttiva 2009/138/CE prevede misure transitorie per i tassi d'interesse privi di rischio e per le riserve tecniche che sono soggetti ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza e che si applicano ai contratti che danno origine alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 2016. Sebbene le misure transitorie siano intese a incoraggiare le imprese ad attivarsi il più tempestivamente possibile a sostegno di una conformità rispetto a tale direttiva, l'applicazione di misure transitorie approvate per la prima volta molto dopo il 2016 possono rallentare il percorso verso la conformità rispetto a tale direttiva. Tale approvazione del ricorso a tali misure transitorie dovrebbe pertanto essere limitata ai casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diventa per la prima volta soggetta alle norme della direttiva 2009/138/CE e, qualora un'impresa abbia accettato un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa cedente abbia applicato una misura transitoria rispetto agli obblighi relativi a tale portafoglio, prima della cessione.

    (83)Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Dato che la direttiva 2009/138/CE contiene diverse disposizioni che riguardano le specificità di specifici Stati membri, laddove riguardano specificamente il Regno Unito, tali disposizioni sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere eliminate.

    (84)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2009/138/CE

    La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

    (1)all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

    "iv) il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda;"

    (2)all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) i premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa non superano i 15 000 000 EUR;

    b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 50 000 000 EUR;"

    (3)l'articolo 6 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) l'assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale quando l'incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia o in paesi confinanti;"

    (b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non si applica se il beneficiario è membro dell'organismo che fornisce la garanzia e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità.";

    (c)il paragrafo 3 è soppresso;

    (4)all'articolo 8 il punto 3 è soppresso;

    (5)l'articolo 13 è così modificato:

    (a)al punto 7, la lettera b) è soppressa;

    (b)sono inseriti i seguenti punti 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies:

    "10 bis) "impresa a basso profilo di rischio", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29 bis ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 29 ter;

    10 ter) "impresa di revisione contabile", un'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

    10 quater) "revisore legale", un revisore legale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

    10 quinquies) "gruppo a basso profilo di rischio", un gruppo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 213 bis ed è stato classificato come tale dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo;

    * Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).";

    (c)i punti 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

    15)    "impresa madre", un'impresa madre di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, nonché un'impresa che le autorità di vigilanza considerano impresa madre ai sensi dell'articolo 212 della presente direttiva;

    16)    "impresa figlia", un'impresa figlia di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie, nonché un'impresa che le autorità di vigilanza considerano impresa figlia ai sensi dell'articolo 212 della presente direttiva;

    *    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

    (d)al punto 18, le parole "articolo 1 della direttiva 83/349/CEE" sono sostituite dalle parole "articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE";

    (e)il punto 19 è sostituito dal seguente:

    "19)    "operazione infragruppo", un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista si affida, direttamente o indirettamente, ad altre imprese nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;";

    (f)il punto 22 è così modificato:

    i)alla lettera a), le parole "articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"*;

    ___________________________________

    * Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).";

    ii)alla lettera b), punto i), le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2014/65/UE";

    (g)il punto 25 è così modificato:

    i)alla lettera a), le parole "articolo 4, paragrafi 1, 5 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE" sono sostituite dalle parole "articolo 4, paragrafo 1, punti 1, 18 e 26, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio"*;

    ______________________________

    * Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).";

    ii)alla lettera c), le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2014/65/UE";

    (h)il punto 27 è così modificato:

    i)alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    "ii) fatturato netto, ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE, pari a 13 600 000 EUR;";

    ii)le parole "direttiva 83/349/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2013/34/UE";

    (i)è aggiunto il seguente punto 41:

    "41) "impresa regolamentata", si intende un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341.";

    (6)all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera i):

    "i) indichino se una richiesta di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per l'accesso all'attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di un'altra impresa regolamentata o di un distributore di prodotti assicurativi è stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.";

    (7)all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

    "f) il mercato in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata intende operare.";

    (8)all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2014/65/UE";

    (9)all'articolo 25 è aggiunto il comma seguente:

    "Ciascun rifiuto dell'autorizzazione, compresa l'identificazione dell'impresa richiedente e dei motivi del rifiuto, è notificato all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("EIOPA") istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*. L'EIOPA tiene una banca dati aggiornata contenente tali informazioni e concede l'accesso alla stessa alle autorità di vigilanza.

    *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).";

    (10)all'articolo 25 bis, le parole "all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6" sono sostituite dalle parole "all'EIOPA";

    (11)all'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. Qualora sia necessario consultare più autorità di vigilanza ai sensi del paragrafo 1, ogni autorità di vigilanza interessata può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell'adozione della propria decisione finale.";

    (12)l'articolo 29 è così modificato:

    (a)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    "3. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare di quelle classificate come imprese a basso profilo di rischio.

    4. Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese a basso profilo di rischio, l'applicazione della presente direttiva secondo tale principio.

    I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 e 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni emanati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, garantiscono, in particolare in relazione alle imprese a basso profilo di rischio, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.";

    (b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

    "5. La Commissione può adottare atti delegati volti a specificare o adattare i criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettere e), f) e h).

    6. Al fine di garantire prassi di vigilanza coerenti nell'applicazione della proporzionalità, l'EIOPA elabora orientamenti intesi ad agevolare il ricorso a strumenti di vigilanza comuni e che specificano ulteriormente la metodologia da utilizzare per classificare le imprese di assicurazione e di riassicurazione come imprese a basso profilo di rischio.";

    (13)sono inseriti i seguenti articoli da 29 bis a 29 sexies:

    "Articolo 29 bis
    Criteri per l'individuazione di imprese a basso profilo di rischio

    1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano classificate come imprese a basso profilo di rischio, secondo la procedura di cui all'articolo 29 ter, quando, per due esercizi consecutivi precedenti a tale classificazione, soddisfano i seguenti criteri:

    (a)per le imprese di assicurazione vita e per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta meno del 40 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

    i)il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

    ii)le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il 5 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati;

    iii)le riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano l'importo di 1 000 000 000 EUR;

    iv)gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del 20 % degli investimenti totali;

    v)l'attività dell'impresa non comprende operazioni di riassicurazione superiori al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.

    I criteri di cui ai punti ii) e v) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.

    (b)Per le imprese di assicurazione non vita e per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta almeno il 40 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati, e le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano meno del 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

    i)il rapporto combinato (combined ratio) medio al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %;

    ii)le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il 5 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati;

    iii)i premi lordi annuali contabilizzati non superano i 100 000 000 EUR;

    iv)la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da 3 a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati delle attività non vita;

    v)gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del 20 % degli investimenti totali;

    vi)l'attività dell'impresa non comprende operazioni di riassicurazione superiori al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati.

    I criteri di cui ai punti ii) e vi) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.

    (c)Per le imprese di assicurazione che esercitano contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita conformemente all'articolo 73 le cui riserve tecniche relative alle attività di assicurazione vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività di assicurazione non vita rappresenta almeno il 40 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

    i)il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

    ii)il rapporto combinato medio al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %;

    iii)il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera l'importo di 1 000 000 000 EUR;

    iv)i premi lordi annuali contabilizzati non superano i 100 000 000 EUR;

    v)le attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 non superano il 5 % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;

    vi)la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da 3 a 7, 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati delle attività non vita;

    vii)gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del 20 % degli investimenti totali;

    viii)l'attività dell'impresa non comprende operazioni di riassicurazione superiori al 50 % del suo incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.

    I criteri di cui ai punti v) e viii) non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive.

    Ai fini del presente articolo, gli investimenti tradizionali sono costituiti da titoli obbligazionari, strumenti di capitale, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e depositi e il totale degli investimenti è costituito da tutte le attività, compresi i derivati, ed esclusi gli investimenti che coprono i contratti collegati a quote-indici (unit-index linked), esclusi gli immobili ad uso proprio, esclusi gli impianti e le attrezzature ad uso proprio, esclusi gli immobili in costruzione ad uso proprio.

    2. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 14 per meno di due anni, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valutato soltanto in relazione all'ultimo esercizio antecedente la classificazione.

    3. Le seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono mai classificate come imprese a basso profilo di rischio:

    (a)le imprese che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3;

    (b)le imprese che sono imprese madri di un gruppo assicurativo ai sensi dell'articolo 212, alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), fatto salvo il caso in cui il gruppo sia classificato come gruppo a basso profilo di rischio.

    Articolo 29 ter
    Processo di classificazione per le imprese che soddisfano i criteri

    1.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 3, possano notificarlo all'autorità di vigilanza al fine di essere classificate come imprese a basso profilo di rischio.

    2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare di cui all'articolo 14. La notifica comprende tutti i seguenti elementi:

    (a)prove a dimostrazione del rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 29 bis applicabili a tale impresa;

    (b)una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che porterebbe al mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 29 bis nei successivi tre anni;

    (c)l'indicazione anticipata delle misure di proporzionalità che l'impresa prevede di attuare, in particolare se intende ricorrere alla semplificazione della migliore stima e se prevede di utilizzare il metodo semplificato per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 77, paragrafo 7.

    3.L'autorità di vigilanza può opporsi alla classificazione come impresa a basso profilo di rischio entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo per motivi legati esclusivamente al mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 bis. Una decisione di opposizione alla classificazione è emessa dall'autorità di vigilanza in forma scritta e reca i motivi del disaccordo di tale autorità di vigilanza. In assenza di tale decisione, l'impresa di assicurazione è classificata come impresa a basso profilo di rischio a partire dalla scadenza del periodo di opposizione di un mese o da una data anteriore laddove l'autorità di vigilanza abbia emesso prima di tale data una decisione che conferma il rispetto dei criteri in questione.

    4.Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza entro i primi sei mesi dal [OP inserire la data = data di entrata in applicazione della presente direttiva], il periodo di cui al paragrafo 2 è esteso a due mesi.

    5.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono classificate come imprese a basso profilo di rischio fino a quando tale classificazione cessa di sussistere conformemente al presente paragrafo.

    Se un'impresa a basso profilo di rischio non soddisfa più uno dei criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza. Se tale inosservanza persiste in maniera continuativa per due anni consecutivi, l'impresa notifica tale circostanza all'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come un'impresa a basso profilo di rischio a partire dal terzo esercizio.

    Quando un'impresa a basso profilo di rischio non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 3, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come impresa a basso profilo di rischio a partire dall'esercizio successivo.

    Articolo 29 quater
    Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come a basso profilo di rischio 

    1.Gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi i requisiti specifici stabiliti in ciascuna misura di proporzionalità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di tutte le misure di proporzionalità di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, all'articolo 41, all'articolo 45, paragrafo 1 ter, all'articolo 45, paragrafo 5, all'articolo 45 bis, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 6, all'articolo 51 bis, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 7, e all'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista negli atti delegati adottati a norma della presente direttiva.

    2.Quando l'autorità di vigilanza nutre gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di un'impresa classificata come a basso profilo di rischio, essa può, in circostanze eccezionali, chiedere all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di proporzionalità di cui al paragrafo 1, purché ciò sia giustificato per iscritto sulla base dell'esame dell'impatto sull'organizzazione dell'impresa e delle specificità o del cambiamento del suo profilo di rischio.

    Articolo 29 quinquies
    Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese non classificate come imprese a basso profilo di rischio

    1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non sono classificate come imprese a basso profilo di rischio possano fare uso di qualsiasi misura di proporzionalità prevista dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 77, paragrafo 7, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché di qualsiasi misura di proporzionalità prevista dagli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

    L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta una richiesta scritta di approvazione all'autorità di vigilanza. La richiesta comprende tutti i seguenti elementi:

    (a)l'elenco delle misure di proporzionalità che l'impresa intende utilizzare e i motivi per i quali il loro uso è giustificato in relazione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

    (b)qualsiasi altra informazione rilevante circa il profilo di rischio dell'impresa;

    (c)una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul profilo di rischio dell'impresa nei successivi tre anni.

    2. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, l'autorità di vigilanza la valuta e informa l'impresa in merito al suo accoglimento o al suo respingimento, nonché alle misure di proporzionalità concesse. Laddove l'autorità di vigilanza approvi il ricorso a misure di proporzionalità nel rispetto di termini specifici o condizioni specifiche, la decisione di approvazione contiene i motivi di tali termini e condizioni. Una decisione tramite la quale l'autorità di vigilanza si oppone al ricorso ad una o più misure di proporzionalità elencate nella richiesta presentata dall'impresa è emessa per iscritto e riporta i motivi che hanno portato a detta decisione. Tali motivi sono legati al profilo di rischio dell'impresa.

    3. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 2 è sospeso per il periodo compreso tra la data di richiesta di informazioni da parte delle autorità di vigilanza e la ricezione di una risposta da parte dell'impresa interessata. Eventuali ulteriori richieste da parte dell'autorità di vigilanza non comportano la sospensione del periodo di valutazione.

    4. Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza entro i primi sei mesi dal [OP inserire la data = data di entrata in applicazione della presente direttiva], il periodo di cui al paragrafo 2 è esteso a quattro mesi.

    5. L'approvazione al ricorso a misure di proporzionalità può essere modificata o revocata in qualsiasi momento qualora il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cambi. L'autorità indica di conseguenza per iscritto i motivi della propria decisione.

    Articolo 29 sexies
    Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità

    1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono a misure di proporzionalità di comunicare annualmente alle loro autorità di vigilanza informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nel contesto delle informazioni da fornire a fini di vigilanza di cui all'articolo 35.

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano una qualsiasi delle misure di proporzionalità di cui all'articolo 29 quater, paragrafo 1, o all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, entro il [OP inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad applicare tali misure senza applicare i requisiti di cui agli articoli 29 ter, 29 quater e 29 quinquies, per un periodo non superiore a quattro esercizi.";

    (14)all'articolo 30, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, del sistema di governance, dello stato di solvibilità, della costituzione di riserve tecniche, delle attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello di Unione.";

    (15)è inserito il seguente articolo 33 bis:

    "Articolo 33 bis
    Cooperazione in materia di vigilanza tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante

    1. In caso di attività transfrontaliere significative svolte da imprese di assicurazione e di riassicurazione in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine collabora con quella dello Stato membro ospitante al fine di valutare se l'impresa di assicurazione abbia una comprensione chiara dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.

    Tale cooperazione riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

    a) il sistema di governance, compresi la capacità della dirigenza della sede centrale di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera;

    b) gli accordi di esternalizzazione e i partenariati di distribuzione;

    c) la strategia aziendale e la gestione dei sinistri;

    d) la protezione dei consumatori.

    2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in merito all'esito della sua procedura di riesame concernente l'attività transfrontaliera qualora siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni applicabili nello Stato membro ospitante.

    3. Ai fini del presente articolo, per "attività transfrontaliere significative" si intendono attività di assicurazione e di riassicurazione svolte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi in un dato Stato membro ospitante i cui premi lordi annuali contabilizzati superano il 5 % dei premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa, misurati con riferimento all'ultimo bilancio disponibile dell'impresa.";

    (16)l'articolo 35 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, tenuto conto degli obiettivi della vigilanza di cui agli articoli 27 e 28 e dei principi generali di vigilanza di cui all'articolo 29.";

    (b)è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

    "5 bis. Tenuto conto delle informazioni richieste ai paragrafi 1 e 2 e dei principi di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza una relazione periodica a fini di vigilanza contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni dell'impresa, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo di riferimento.

    La frequenza di tale relazione corrisponde a:

    (a)ogni tre anni, per le imprese a basso profilo di rischio;

    (b)almeno ogni tre anni per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle a basso profilo di rischio.";

    (c)i paragrafi 6, 7 e 8 sono soppressi;

    (d)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    "9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e i criteri per la trasmissione di informazioni di vigilanza limitate per le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di tali tipi specifici di imprese, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza delle informazioni di vigilanza.";

    (e)al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione in materia di informazioni periodiche da fornire a fini di vigilanza per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le soglie basate sul rischio che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione, ove applicabili, o qualsiasi esenzione dalla presentazione di informazioni specifiche per taluni tipi di imprese quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di determinati tipi di imprese.";

    (f)il paragrafo 11 è soppresso;

    (g)è aggiunto il seguente paragrafo 12:

    "12. Entro [OP inserire la data = 2 anni dalla data di pubblicazione], l'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle potenziali misure, comprese le modifiche legislative, per sviluppare una raccolta di dati integrata destinata a:

    (a)ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri di segnalazione nel settore assicurativo e altri settori dell'industria finanziaria; e

    (b)migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficiente dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

    L'EIOPA dà la priorità alle informazioni riguardanti i settori degli organismi di investimento collettivo e dei derivati, ma senza limitarsi a tali ambiti.

    Nel preparare la relazione di cui al primo comma, l'EIOPA lavora in stretta collaborazione con le altre autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea e, se del caso, coinvolge le autorità nazionali competenti.";

    (17)è inserito il seguente articolo 35 bis:

    "Articolo 35 bis
    Esenzioni e limitazioni stabilite dalle autorità di vigilanza in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza

    1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno, le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni periodiche a fini di vigilanza se:

    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

    b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

    Tali limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

    Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese a basso profilo di rischio.

    2. Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:

    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

    b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

    c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e

    d) l'impresa è in grado di fornire le informazioni su richiesta.

    Le autorità di vigilanza non esonerano dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

    Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni o esenzioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese a basso profilo di rischio.

    3. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive sono esentate su base analitica dalla presentazione di informazioni periodiche a fini di vigilanza quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori ad un anno, purché soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

    (a)la totalità degli assicurati e dei beneficiari rientra in una delle seguenti tipologie:

    soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive;

    persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

    (b)le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

    4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese classificate come imprese a basso profilo di rischio le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto quanto meno di quanto segue:

    (a)i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;

    (b)il livello delle concentrazioni di rischi;

    (c)i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;

    (d)i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alla trasmissione delle informazioni di vigilanza e la politica scritta di cui al paragrafo 5.

    5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese non classificate come imprese a basso profilo di rischio le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto quanto meno di quanto segue:

    (a)il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;

    (b)la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;

    (c)il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa;

    (d)l'idoneità dei sistemi di governance dell'impresa;

    (e)il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

    (f)il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.

    6. Al fine di garantire un'applicazione coerente e omogenea dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'EIOPA emette orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in maniera da specificare ulteriormente:

    (a)i metodi per la determinazione delle quote di mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;

    (b)la procedura che le autorità di vigilanza devono seguire per informare le imprese di assicurazione e di riassicurazione in merito a qualsiasi limitazione o esenzione di cui al presente articolo.";

    (18)è inserito il seguente articolo 35 ter:

    "Articolo 35 ter
    Termini per la presentazione di informazioni

    1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con frequenza minore, entro 16 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

    2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, non oltre cinque settimane dopo la chiusura di ciascun trimestre.

    3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino la relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

    4. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per modificare i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, purché tale modifica si renda necessaria in ragione di emergenze sanitarie, catastrofi naturali o altri eventi estremi.";

    (19)all'articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) il sistema di governance, compresi i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 e la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2;"

    (20)l'articolo 37 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

    "e) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica una delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    i) l'impresa non rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità in assenza dell'applicazione della misura transitoria;

    ii) l'impresa non ha presentato all'autorità di vigilanza il piano iniziale di transizione entro il termine prescritto di cui all'articolo 308 sexies, secondo comma, o la relazione annuale richiesta di cui al terzo comma del medesimo articolo.";

    (b)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali derivanti rispettivamente dagli scostamenti e dall'inosservanza di cui alle suddette lettere.";

    (21)l'articolo 41 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "Il sistema di governance è soggetto ad un riesame interno periodico. Tale riesame interno comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e della governance interna dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti alle attività dell'impresa.";

    (b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    "2 bis. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione nominino persone diverse per svolgere le funzioni chiave di gestione dei rischi, attuariale, di verifica della conformità e di audit interno, e che ciascuna di tali funzioni sia esercitata in modo indipendente dalle altre per evitare conflitti di interesse.

    Quando l'impresa è stata classificata come impresa a basso profilo di rischio, le persone competenti per le funzioni chiave di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possono svolgere altresì qualsiasi altra funzione chiave diversa dall'audit interno, qualsiasi altra funzione non chiave o essere membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) potenziali conflitti d'interesse sono gestiti adeguatamente;

    b) la combinazione di funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza non compromette la capacità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità.";

    (c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno, alla remunerazione e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

    Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Le imprese a basso profilo di rischio possono effettuare un riesame meno frequente, almeno ogni tre anni, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza concluda, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, che è necessario un riesame più frequente.";

    (22)l'articolo 42 è così modificato:

    (a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano alla loro autorità di vigilanza se una qualsiasi delle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1 o è stata sostituita per tale motivo.";

    (b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. Se una persona che dirige effettivamente l'impresa o svolge altre funzioni chiave non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza hanno il potere di imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rimuovere detta persona da tale incarico.";

    (23)l'articolo 44 è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è così modificato:

    i)la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e) gestione dei rischi operativi, compresa la cibersicurezza come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

    * Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).";

    ii)è aggiunto il comma seguente:

    "Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, i loro piani di liquidità tengono conto del ricorso all'aggiustamento per la volatilità e valutano se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità.";

    (b)il paragrafo 2 bis è così modificato:

    i)il primo comma è così modificato:

    alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

    "i) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);"

    alla lettera b), il punto iii) è soppresso;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la sensibilità delle loro riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili a variazioni delle condizioni economiche che inciderebbero sullo spread corretto per il rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3.";

    ii)il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "In caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, tiene conto dell'aggiustamento per la volatilità.";

    (24)l'articolo 45 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere d), e) ed f):

    "d) la considerazione e l'analisi della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e, su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, delle preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e sul fabbisogno di solvibilità globale di cui alla lettera a) dell'impresa;

    e) la considerazione e l'analisi delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e che hanno il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico;

    f) la capacità complessiva dell'impresa di assolvere le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.";

    (b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

    "1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno variazioni in relazione ai seguenti aspetti:

    a) il livello di tassi di interesse e spread;

    b) il livello di indici dei mercati finanziari;

    c) l'inflazione;

    d) l'interconnessione con altri partecipanti ai mercati finanziari;

    e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Ai fini del paragrafo 1, lettera d), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, come minimo, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti di gregge in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.

    1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi necessaria ai sensi del paragrafo 1, lettera d), sia commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività delle imprese. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio ai sensi dell'articolo 29 quater e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 29 quinquies non siano tenute a svolgere l'analisi di cui al paragrafo 1, lettera e).";

    (c)è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

    "2 ter. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende altresì la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosta dalle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.";

    (d)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e senza indugio dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza giunga alla conclusione, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, che è necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a) l'impresa di assicurazione è classificata come impresa a basso profilo di rischio;

    b) l'impresa di assicurazione è un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che soddisfa tutti i seguenti criteri:

    i) tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

    ii) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

    L'esenzione dalla valutazione annuale non impedisce all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi su base continua.";

    (e)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

    "8. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, quando alle autorità diverse dalle autorità di vigilanza è affidato un mandato macroprudenziale, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano le conclusioni delle loro valutazioni macroprudenziali delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità di imprese di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 45, con le autorità nazionali competenti aventi un mandato macroprudenziale.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza cooperino con qualsiasi autorità nazionale avente un mandato macroprudenziale al fine di analizzare i risultati e, se del caso, di individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui le imprese possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i parametri immessi pertinenti per la valutazione.";

    (25)è inserito il seguente articolo 45 bis:

    "Articolo 45 bis
    Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici

    1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'impresa interessata valuta altresì se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici nella valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

    2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa interessata specifica almeno due scenari di cambiamenti climatici a lungo termine, compresi i seguenti:

    a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius;

    b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è pari o superiore a due gradi Celsius.

    3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine specificati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali intervalli sono commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, ma non superano i tre anni.

    4. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al paragrafo 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario.

    5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio non sono tenute a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'incidenza sulla loro attività.";

    (26)l'articolo 51 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dei principi di cui all'articolo 35, paragrafo 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria.

    La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene due parti distinte. La prima parte contiene informazioni rivolte a contraenti e beneficiari, mentre la seconda parte contiene informazioni rivolte ad altri operatori del mercato. Le due parti sono comunicate separatamente o congiuntamente indicando chiaramente che la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è costituita da entrambe le parti.";

    (b)il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

    "1 bis. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contenente informazioni rivolte a contraenti e beneficiari contiene le seguenti informazioni:

    (a)una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; e

    (b)una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa.";

    (c)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 ter e 1 quater:

    "1 ter. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contenente informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti, tanto per natura quanto per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:

    a) una descrizione del sistema di governance;

    b) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione;

    c) una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue:

    i) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità;

    ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

    iii) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevanti per la stabilità finanziaria dei sistemi finanziari dell'Unione, informazioni sulla sensibilità ai rischi;

    iv) l'opzione di cui all'articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

    v) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

    vi) qualsiasi importo corrispondente all'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

    1 quater. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), lettera c), punto i), e lettera c) punto ii), del presente articolo riguarda anche l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di obbligazioni e attività dedicate cui l'aggiustamento stesso si applica, nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

    La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera b), lettera c), punto i), e lettera c), punto ii), del presente articolo contiene altresì una dichiarazione che precisa se l'impresa ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies e, qualora vi ricorra, fornisce le seguenti informazioni:

    a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa;

    b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun paese, l'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies e le migliori stime corrispondenti per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.";

    (d)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), punto i), include un'analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

    Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), punto ii), del presente articolo, vengono indicati separatamente l'importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3, e l'eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37 o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall'autorità di vigilanza interessata.

    La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un'indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.";

    (e)sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 8:

    "3. Le imprese di assicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte rivolta ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte rivolta ad altri partecipanti al mercato i dati quantitativi richiesti dalla norma tecnica di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le seguenti condizioni:

    (a)tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

    (b)Le obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

    4. Le imprese di riassicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte rivolta ai contraenti e ai beneficiari. Tali imprese sono tenute soltanto a includere i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 e la parte destinata ad altri portatori di interessi, purché tali imprese soddisfino le seguenti condizioni:

    a) tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

    b) i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi;

    c) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive;

    d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.

    5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di riassicurazione possono non pubblicare la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.

    6. In deroga al paragrafo 1 ter del presente articolo, le imprese di assicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possono pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato, purché pubblichino ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste nel presente articolo.

    7. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

    8. Nel contesto della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a comunicare l'impatto dell'utilizzo, ai fini della determinazione delle riserve tecniche a norma dell'articolo 77, della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza l'applicazione della disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera a bis), anziché della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

    Tuttavia, in deroga al primo comma, l'obbligo di informativa non si applica a una valuta per la quale si applica una delle seguenti condizioni:

    i) la quota dei flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;

    ii) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati ad obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 10 %.";

    (27)è inserito il seguente articolo 51 bis:

    "Articolo 51 bis
    Obblighi di revisione

    1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese a basso profilo di rischio e dalle imprese di assicurazione captive e dalle imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria o come parte della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è sottoposto a revisione.

    2. Gli Stati membri possono estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive.

    3. La revisione è svolta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, conformemente alle norme internazionali applicabili, fatto salvo il caso in cui la presente direttiva o gli atti delegati adottati a norma della stessa stabiliscano altri principi e obblighi per la valutazione di qualsiasi voce dello stato patrimoniale. I revisori legali e le imprese di revisione contabile, quando svolgono tale compito, rispettano gli obblighi dei revisori di cui all'articolo 72.

    4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano all'autorità di vigilanza, unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, una relazione distinta, comprendente una descrizione della natura e dei risultati della revisione contabile, redatta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.";

    (28)l'articolo 52 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

    "e) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione, suddivise tra imprese a basso profilo di rischio e altre, che fanno uso di semplificazioni o altre misure di proporzionalità, nonché le misure di proporzionalità cui fa ricorso ciascuna impresa;

    f) il numero di gruppi, suddivisi tra gruppi a basso profilo di rischio e altri, che fanno uso di semplificazioni o altre misure di proporzionalità, nonché le misure di proporzionalità cui fa ricorso ciascun gruppo.";

    (b)al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera f):

    "f) per ciascuno Stato membro, il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e il numero di gruppi, suddivisi tra imprese a basso profilo di rischio e altre, che fanno uso di semplificazioni o altre misure di proporzionalità e semplificazioni, nonché altre misure di proporzionalità cui fa ricorso ciascuna impresa.";

    (c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso di maggiorazioni del capitale, così come nel ricorso a misure di proporzionalità, tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.";

    (29)all'articolo 53, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera c).";

    (30)all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, che specificano ulteriormente le informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per modificare i termini di cui all'articolo 51, paragrafo 7, purché tale modifica si renda necessaria in ragione di emergenze sanitarie, catastrofi naturali e altri eventi estremi.";

    (31)all'articolo 58, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) risiede fuori dall'Unione o è soggetto ad una regolamentazione non UE; o

    b)    è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.

    ______________________________________

    * Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).";

    (32)all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), le parole "articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE" sono sostituite dalle parole "articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE";

    (33)all'articolo 62, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 57 possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli Stati membri prescrivono all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa in cui si detiene o si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata di adottare le opportune misure per porre termine a tale situazione.";

    (34)all'articolo 63, secondo comma, le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2014/65/UE";

    (35)all'articolo 72, paragrafo 1, le parole "all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE" sono sostituite dalle parole "all'articolo 34 o 35 della direttiva 2013/34/UE o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE";

    (36)all'articolo 77 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

    "6. Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione comprendono opzioni e garanzie finanziarie, i metodi utilizzati per calcolare la migliore stima riflettono adeguatamente il fatto che il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere tanto dall'esito atteso di eventi e sviluppi futuri quanto da potenziali deviazioni dell'esito effettivo rispetto a quello atteso in determinati scenari. 

    7. In deroga al paragrafo 6, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio possono utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.";

    (37)l'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:

    "Articolo 77 bis
    Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio

    1. La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. La pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata per scadenze superiori al primo punto di lisciatura. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) i mercati degli strumenti finanziari di tale durata sono DLT;

    b) la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione denominati in tale valuta è sufficientemente elevata.

    La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente, da un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato DLT per i titoli obbligazionari, verso un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate – UFR).

    La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari per le durate in relazione alle quali viene estrapolata la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e in relazione alle quali i mercati per tali strumenti finanziari sono DLT.

    2. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione possono essere scelti in modo tale che al [OP inserire la data = data di applicazione] la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le norme per l'estrapolazione applicabili al [OP inserire la data = un giorno prima della data di applicazione]. Tali parametri di estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, durante un periodo transitorio. I parametri finali dell'estrapolazione sono applicati a partire dal 1° gennaio 2032.

    Il meccanismo transitorio di cui al primo comma non incide sulla determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo punto di lisciatura di cui al paragrafo 1.";

    (38)l'articolo 77 quinquies è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio al fine di calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutte le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di tali obbligazioni non includa un aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter;

    b) l'impresa dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza di disporre di processi adeguati per calcolare l'aggiustamento per la volatilità conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.";

    (b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

    "1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno applicato un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, prima del [OP inserire la data = un anno prima della data di applicazione] possono, senza previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, continuare ad applicare un aggiustamento per la volatilità a condizione che dal [OP inserire la data = data di applicazione] rispettino il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    1 ter. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di imporre a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cessare di applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, laddove tale impresa non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Quando un'impresa ristabilisce la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, può chiedere l'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza per applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.";

    (c)i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

    "2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sul differenziale tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

    Il portafoglio di riferimento degli investimenti in titoli di debito per una valuta è rappresentativo delle attività che sono denominate nella valuta in questione e nelle quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione hanno investito per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.

    3. L'importo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per una determinata valuta è calcolato come segue:

    dove:

    a) VAcu è l'aggiustamento per la volatilità per una valuta cu;

    b) CSSRcu è il rapporto di sensibilità allo spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la valuta cu;

    c) RCScu è lo spread corretto per il rischio per la valuta cu.

    CSSRcu non è negativo e non è superiore a uno. Esso assume valori inferiori a uno quando la sensibilità delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in una valuta rispetto a variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensibilità delle riserve tecniche di tale impresa in tale valuta a variazioni dei tassi di interesse.

    L'RCScu è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

    Il VAcu si applica ai tassi d'interesse privi di rischio pertinenti della struttura per scadenza non ottenuti per estrapolazione a norma dell'articolo 77 bis. Se la parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto di informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, il VAcu si applica anche ai tassi d'interesse privi di rischio ottenuti da tali strumenti finanziari. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

    4. Per l'euro, l'aggiustamento per la volatilità è aumentato di un macroaggiustamento per la volatilità. Tale macroaggiustamento per la volatilità è calcolato come segue:

    dove:

    a) VAEuro,macro è il macroaggiustamento per la volatilità per un paese co;

    b) CSSREuro è il rapporto di sensibilità allo spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro;

    c) RCSco è lo spread corretto per il rischio per il paese co;

    d) RCSEuro è lo spread corretto per il rischio per l'euro;

    e) wco è il fattore di aggiustamento del paese per il paese co.

    Il CSSREuro è calcolato come il rapporto di sensibilità allo spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro, conformemente al paragrafo 3.

    L'RCSco è calcolato in maniera analoga allo spread corretto per il rischio per l'euro a norma del paragrafo 3, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione e denominati in euro.

    L'RCSEuro è calcolato come lo spread corretto per il rischio per l'euro in conformità al paragrafo 3.

    Il fattore di aggiustamento per paese di cui alla lettera e) è calcolato come segue:

    dove RCSco* è lo spread corretto per il rischio per il paese co di cui al primo comma, lettera d), moltiplicato per la percentuale di investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese co.";

    (39)l'articolo 77 sexies è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è così modificato:

    i)è inserita la seguente lettera a bis):

    "a bis) ai fini dell'informativa di cui all'articolo 51, paragrafo 8, una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio senza alcun aggiustamento di congruità o aggiustamento per la volatilità e determinata senza applicare la disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo;"

    ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) per ciascuna valuta pertinente e per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, uno spread corretto per il rischio di cui all'articolo 77 quinquies, rispettivamente paragrafi 3 e 4;"

    iii)è aggiunta la seguente lettera d):

    "d) per ciascuno Stato membro interessato, la percentuale degli investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4.";

    (b)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    "1 bis. L'EIOPA stabilisce e pubblica, quanto meno su base annuale, per ciascuna valuta pertinente e per ciascuna durata per la quale i mercati degli strumenti finanziari o dei titoli obbligazionari pertinenti sono DLT, la percentuale di titoli obbligazionari aventi una tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1;"

    (c)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuna valuta pertinente, le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il primo punto di lisciatura a norma dell'articolo 77 bis, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione possono avvalersi delle informazioni pubblicate dall'EIOPA a norma del paragrafo 1 del presente articolo.";

    (d)al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Per quanto concerne le valute per le quali lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), non è indicato negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, non è applicato alcun aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima. Per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e in cui lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono indicati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, all'aggiustamento per la volatilità non viene aggiunto alcun macroaggiustamento per la volatilità.";

    (e)è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, un primo punto di lisciatura per una valuta stabilito in un atto di esecuzione non è modificato, fatto salvo il caso in cui una valutazione delle percentuali di titoli obbligazionari aventi durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta indichi l'esistenza di un primo punto di lisciatura diverso secondo l'articolo 77 bis, paragrafo 1, e la percentuale stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per almeno due anni consecutivi.";

    (40)l'articolo 86 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è così modificato:

    i)è inserita la seguente lettera a bis):

    "a bis) la valutazione deterministica prudente di cui all'articolo 77, paragrafo 7, nonché le condizioni alle quali tale valutazione può essere utilizzata per valutare la migliore stima delle riserve tecniche con opzioni e garanzie;"

    ii)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, in particolare:

    i) la formula per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, compresi i parametri che stabiliscono la velocità di convergenza dell'estrapolazione;

    ii) il metodo per determinare lo spessore, la liquidità e la trasparenza dei mercati dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1;

    iii) la percentuale al di sotto della quale la quota di titoli obbligazionari con durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari è considerata bassa ai fini dell'articolo 77 bis, paragrafo 1;"

    iii)la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    "i) i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, compreso quanto segue:

    i) una formula per il calcolo dello spread di cui al paragrafo 2 di tale articolo;

    ii) una formula per il calcolo del rapporto di sensibilità allo spread di credito di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo;

    iii) per ogni classe di attività pertinente, la percentuale dello spread che rappresenta la parte attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese o dei rischi di credito inattesi o di altri rischi relativi alle attività di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3;

    iv) il meccanismo transitorio di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2;"

    (b)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    "1 bis. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono i criteri per considerare le attività idonee a essere incluse nel portafoglio di attività di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a);"

    (c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    "2 bis. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 77, paragrafo 7, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita di cui a tale paragrafo.

    L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

    (41)l'articolo 92 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

    "1 bis.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis intesi a specificare il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, in enti finanziari e creditizi, compresi i metodi di deduzione dai fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione delle partecipazioni rilevanti in enti creditizi e finanziari.

    Fatte salve le deduzioni delle partecipazioni dai fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità come specificato nell'atto delegato adottato a norma del primo comma, ai fini della determinazione dei fondi propri di base di cui all'articolo 88, le autorità di vigilanza possono consentire a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di non dedurre il valore della sua partecipazione in un ente creditizio o finanziario, purché siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

    a)    l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trova in una delle circostanze di cui al punto i) o ii) della presente lettera:

    i)l'ente creditizio o finanziario e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartengono allo stesso gruppo, come definito all'articolo 212, al quale si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e l'ente creditizio o finanziario partecipato non è soggetto alla deduzione di cui all'articolo 228, paragrafo 6;

    ii)le autorità di vigilanza prescrivono o consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare metodi tecnici di calcolo conformemente all'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE, e l'ente creditizio o finanziario è incluso nella medesima vigilanza supplementare prevista da detta direttiva per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

    b)    le autorità di vigilanza sono soddisfatte del livello integrato di gestione, di gestione dei rischi e di controllo interno delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla lettera a), punto i), del presente comma o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare di cui alla lettera a), punto ii), del presente comma;

    c)    la relativa partecipazione nell'ente creditizio o finanziario è un investimento in strumenti di capitale di natura strategica come specificato nell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera m).";

    (b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.    Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1 bis includono:

    a) le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in:

    i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013,

    ii) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

    b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63 di tale regolamento, nonché gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo in cui detengono una partecipazione.";

    (42)all'articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all'elenco dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1.";

    (43)all'articolo 96, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Fatti salvi l'articolo 95 e l'articolo 97, paragrafo 1, ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni:

    1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1;

    2) le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE sono classificate nel livello 2;

    3) qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17 possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.";

    (44)all'articolo 106, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3.L'aggiustamento simmetrico apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari non si traduce nell'applicazione di un fabbisogno standard di capitale proprio inferiore o superiore di più di 17 punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.";

    (45)l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 109
    Semplificazioni della formula standard

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato.

    Ai fini del presente paragrafo, i calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 101, paragrafo 3.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 102, paragrafo 1, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità e un modulo o sottomodulo del rischio non rappresenta una quota superiore al 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo o sottomodulo del rischio per un periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

    3. Ai fini del paragrafo 2, la somma delle quote, relative al requisito patrimoniale di solvibilità di base, di ciascun modulo o sottomodulo del rischio cui si applicano i calcoli semplificati di cui al paragrafo 2 non supera il 10 %.

    La quota di un modulo o sottomodulo del rischio rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui al primo comma è quella calcolata l'ultima volta che il modulo o sottomodulo del rischio è stato calcolato senza un calcolo semplificato ai sensi del paragrafo 2.";

    (46)l'articolo 111, paragrafo 1, è così modificato:

    (a)le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

    "l) i calcoli semplificati per i moduli e sottomoduli specifici del rischio di cui all'articolo 109, paragrafo 1, e per i moduli e sottomoduli del rischio irrilevanti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare le semplificazioni, come previsto all'articolo 109, paragrafo 1;

    m) l'impostazione da adottare nei confronti delle partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 13, punto 21, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenuto conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette partecipazioni qualificate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall'influenza esercitata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione su dette imprese partecipate;"

    (b)è aggiunto il comma seguente:

    "Ai fini del primo comma, lettera h), i metodi e gli aggiustamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in relazione a fondi separati non si applicano ai portafogli di attività che non sono fondi separati e che sono destinati a coprire una corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a).";

    (47)all'articolo 112, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    "7. Dopo l'approvazione ad utilizzare un modello interno da parte delle autorità di vigilanza e ogni volta che comunicano il risultato del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2.";

    (48)all'articolo 122 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    "5. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies nel loro modello interno, soltanto quando:

    a) il metodo per tener conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità per l'euro non tiene conto di un possibile aumento dell'aggiustamento per la volatilità mediante un macroaggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies, paragrafo 4;

    b) il requisito patrimoniale di solvibilità non è inferiore a nessuno dei seguenti dati:

    i) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato come il requisito patrimoniale di solvibilità, fatta eccezione per il fatto che l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità è preso in considerazione conformemente alla metodologia utilizzata dall'EIOPA ai fini della pubblicazione delle informazioni tecniche di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera c);

    ii) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato conformemente al punto i), fatto salvo il caso in cui il portafoglio rappresentativo per una valuta di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, sia determinato sulla base delle attività in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe anziché delle attività di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta.

    Ai fini del primo comma, lettera b), l'individuazione del portafoglio rappresentativo per una determinata valuta è basata sulle attività dell'impresa denominate in tale valuta e utilizzate per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in tale valuta.";

    (49)l'articolo 132 è così modificato:

    (a)al paragrafo 3, secondo comma, le parole "direttiva 85/611/CEE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2009/65/CE";

    (b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

    "5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengano conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle preoccupazioni macroprudenziali quando decidono la loro strategia di investimento.

    6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano la misura in cui la loro strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico, e incorporano tali considerazioni nel contesto delle loro decisioni di investimento.

    7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, gli sviluppi macroeconomici e le preoccupazioni macroprudenziali hanno lo stesso significato di cui all'articolo 45.";

    (50)all'articolo 133, paragrafo 3, le parole "direttiva 85/611/CEE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2009/65/CE";

    (51)l'articolo 138, paragrafo 4, è così modificato:

    (a)il primo comma è sostituito dal seguente:

    "In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'EIOPA, su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'autorità di vigilanza può estendere per le imprese colpite, il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.";

    (b)al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata e, se del caso, previa consultazione del CERS, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.";

    (52)l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 139
    Inosservanza del requisito patrimoniale minimo

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza si applica indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rilevi l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o il rischio di inosservanza durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, o durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo tra due date in cui tale calcolo viene comunicato all'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4.

    2. Entro un mese dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o dal rilevamento del rischio di inosservanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, ai fini dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale minimo.

    3. Se una procedura di liquidazione non viene aperta entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine valuta se limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. A richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.

    4. L'EIOPA può elaborare orientamenti per le azioni che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere quando rilevano un'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o un rischio di inosservanza di cui al paragrafo 1.";

    (53)all'articolo 144 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. In caso di revoca dell'autorizzazione, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuino ad essere soggette alle norme e agli obiettivi generali della vigilanza assicurativa di cui al titolo I, capo III, fino all'apertura di procedure di liquidazione.";

    (54)nel titolo I è aggiunto il capo seguente:

    "CAPO VII BIS 
    Strumenti macroprudenziali

    Articolo 144 bis
    Gestione del rischio di liquidità

    1. Gli Stati membri garantiscono che la gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), garantisca che tali imprese mantengano una liquidità adeguata per adempiere alle loro obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.

    2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino e tengano aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità che preveda i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle loro attività e passività. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sviluppino una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.

    3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza il piano di gestione del rischio di liquidità nel contesto delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

    4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese a basso profilo di rischio, ai sensi dell'articolo 29 quater, e le imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 29 quinquies, non siano tenute a redigere un piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies possano combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo con il piano richiesto conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, terzo comma.

    6. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA redige progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano di gestione del rischio di liquidità.

    L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    Articolo 144 ter 
    Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali

    1. Nell'ambito del riesame periodico da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza monitorano la liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Quando individuano rischi di liquidità rilevanti, informano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di tale valutazione. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione spiega come intende affrontare tali rischi di liquidità.

    2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per imporre alle imprese di rafforzare la liquidità quando vengono individuati rischi o carenze in relazione alla liquidità. Tali poteri sono applicati quando vi sono prove sufficienti dell'esistenza di vulnerabilità al rischio di liquidità e dell'assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    Le misure adottate dalle autorità di vigilanza sulla base del presente paragrafo sono riesaminate almeno una volta l'anno dall'autorità di vigilanza e sono revocate quando l'impresa ha adottato rimedi efficaci.

    3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di sospendere temporaneamente i diritti di rimborso di contraenti di contratti di assicurazione vita delle imprese che presentano rischi significativi di liquidità che possono costituire una minaccia per la tutela dei contraenti o la stabilità del sistema finanziario.

    Tale potere è esercitato soltanto in circostanze eccezionali, come ultima istanza. Prima di esercitare tale potere, l'autorità di vigilanza tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti, anche in un contesto transfrontaliero.

    L'applicazione della misura di cui al primo comma ha una durata di tre mesi. Gli Stati membri garantiscono che la misura possa essere rinnovata qualora le ragioni che la giustificano siano ancora presenti, così come che la misura non sia più applicata quando tali ragioni vengono meno.

    Fatto salvo l'articolo 144 quater, paragrafo 6, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate non effettuino distribuzioni ad azionisti e ad altri creditori subordinati e non versino bonus o altre remunerazioni variabili fino alla revoca della sospensione dei diritti di rimborso da parte delle autorità di vigilanza.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità con un mandato macroprudenziale, se diverse dalle autorità di vigilanza, siano debitamente informate dell'intenzione dell'autorità di vigilanza di avvalersi del potere di cui al presente paragrafo e siano adeguatamente coinvolte nella valutazione dei potenziali effetti indesiderati di cui al secondo comma.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza notifichino all'EIOPA e al CERS tutti i casi in cui viene esercitato il potere di cui al paragrafo 3 per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.

    4. Il potere di cui al paragrafo 3 può essere esercitato nei confronti di tutte le imprese che operano in tale Stato membro quando le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo.

    Gli Stati membri nominano un'autorità incaricata di esercitare il potere di cui al presente paragrafo.

    Laddove l'autorità designata sia diversa dall'autorità di vigilanza, lo Stato membro assicura un adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le diverse autorità. In particolare le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per un adempimento adeguato degli obblighi assegnati all'autorità designata ai sensi del presente paragrafo.

    5. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di cui al paragrafo 4, secondo comma, notifichi all'EIOPA e, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio del potere di cui al paragrafo 4.

    Tale notifica comprende una descrizione della misura applicata, la sua durata nonché una descrizione dei motivi e dei rischi che hanno giustificato l'esercizio di tale potere, compresi i motivi per cui tale esercizio è stato considerato efficace e proporzionato rispetto ai suoi effetti negativi sui contraenti.

    6. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora orientamenti per:

    a) fornire ulteriori orientamenti in merito alle misure volte ad affrontare carenze nella gestione del rischio di liquidità nonché alla forma, all'attivazione e alla calibrazione dei poteri che le autorità di vigilanza possono esercitare per rafforzare la liquidità delle imprese quando vengono individuati rischi di liquidità cui dette imprese non pongono adeguatamente rimedio;

    b) specificare l'esistenza di circostanze eccezionali che possono giustificare la sospensione temporanea dei diritti di rimborso;

    c) specificare le condizioni per assicurare un'applicazione coerente della sospensione temporanea dei diritti di rimborso in tutta l'Unione nonché gli aspetti da considerare per tutelare in maniera paritaria e adeguata i contraenti in tutte le giurisdizioni di origine e ospitanti.

    Articolo 144 quater 
    Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello di mercato

    1. Fatto salvo l'articolo 141, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano del potere di adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano shock eccezionali a livello settoriale che potrebbero minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.

    2. Durante periodi di shock settoriali eccezionali, le autorità di vigilanza dispongono del potere di imporre alle imprese aventi un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le seguenti misure:

    a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati;

    a) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati;

    c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri;

    d) limitare o sospendere i bonus o altre remunerazioni variabili.

    Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità nazionali pertinenti con un mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità nazionale di vigilanza di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione degli shock settoriali eccezionali conformemente al presente paragrafo.

    3. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, nonché dell'esistenza di eventuali limiti di tolleranza al rischio e di soglie di pianificazione interna del capitale concordati preventivamente.

    4. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto delle prove risultanti dal processo di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

    5. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 dura fino a quando sussistono le ragioni che giustificano tale applicazione. Tali misure sono riesaminate ogni tre mesi e sono revocate non appena le condizioni sottostanti che hanno motivato l'adozione delle misure sono cessate.

    6. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese del gruppo. L'autorità di vigilanza di un'impresa partecipata consulta l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.

    7. Al fine di assicurare condizioni coerenti di applicazione del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora norme tecniche di attuazione per specificare l'esistenza di shock settoriali eccezionali.

    L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

    (55)all'articolo 145, il paragrafo 2 è così modificato:

    (a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti ad impegnare nei confronti dei terzi l'impresa di assicurazione;"

    (b)il secondo comma è soppresso;

    (56)l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 149
    Modifiche della natura dei rischi o degli impegni

    1. La procedura di cui agli articoli 147 e 148 si applica a qualsiasi modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 147.

    2. In caso di modifica dell'attività svolta dall'impresa di assicurazione in regime di libera prestazione dei servizi che incida in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o influenzi in maniera rilevante le attività assicurative in uno o più Stati membri ospitanti, l'impresa di assicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa senza indugio le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.";

    (57)all'articolo 152 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori, posti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione dei servizi o sulla libertà di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero. L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza qualora non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.";

    (58)all'articolo 152 ter sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

    "5. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA può, su richiesta di una qualsiasi delle autorità pertinenti o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità affinché giungano ad un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    6. In caso di disaccordo all'interno della piattaforma e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti o circa il contenuto di una misura da adottare o all'inazione in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'EIOPA può decidere, di propria iniziativa, di avviare e coordinare ispezioni in loco. Essa invita l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e le altre autorità di vigilanza pertinenti della piattaforma di collaborazione a partecipare a tali ispezioni in loco.";

    (59)l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 153
    Tempistiche e lingua da utilizzare per le richieste di informazioni

    Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto concerne l'attività di un'impresa di assicurazione operante nel territorio di detto Stato membro le siano fornite dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa o dall'impresa di assicurazione stessa. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. Quando si rivolge direttamente all'impresa di assicurazione, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della richiesta di informazioni.";

    (60)è inserito il seguente articolo 159 bis:

    "Articolo 159 bis
    Obblighi aggiuntivi relativi ad attività transfrontaliere significative

    1. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, su richiesta dell'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante, presenta tutte le informazioni che seguono ricevute conformemente all'articolo 35, in relazione alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che svolgono attività transfrontaliere significative nel territorio di tale Stato membro ospitante:

    a)    il requisito patrimoniale di solvibilità;

    b)    il requisito patrimoniale minimo;

    c)    l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità;

    d)    l'ammontare dei fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo.

    Ai fini del presente articolo, per "attività transfrontaliere significative" si intendono attività di assicurazione e di riassicurazione svolte in regime di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi in uno Stato membro per le quali i premi lordi annuali contabilizzati superano il 5 % dei premi lordi annuali contabilizzati dell'impresa, misurati con riferimento all'ultimo bilancio disponibile dell'impresa.

    2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non rispetta o probabilmente non rispetterà il requisito patrimoniale minimo nei tre mesi successivi, o qualora si registri un'inosservanza significativa del requisito patrimoniale di solvibilità, e in assenza di misure adeguate da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine volte a porre adeguato rimedio a tale situazione, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di procedere congiuntamente ad un'ispezione in loco dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta.

    L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine accoglie o respinge la richiesta di cui al primo comma entro un mese dalla sua ricezione.

    3. Se acconsente ad effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine invita l'EIOPA a parteciparvi.

    Una volta conclusa l'ispezione congiunta in loco, le autorità di vigilanza interessate giungono a conclusioni congiunte entro due mesi. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine tiene conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza.

    Se le autorità di vigilanza sono in disaccordo in merito alle conclusioni dell'ispezione congiunta in loco, ciascuna di esse può, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, e fatte salve le misure e i poteri di vigilanza da adottare ad opera dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine per far fronte all'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o all'inosservanza o probabile inosservanza del requisito patrimoniale minimo, rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Una questione non è rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al presente comma né dopo che le autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al secondo comma.

    Se, nell'arco del periodo di due mesi di cui al terzo comma, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine posticipa l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta in loco in attesa di una decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adegua le proprie conclusioni alla decisione dell'EIOPA. Tutte le autorità di vigilanza interessate riconoscono tali conclusioni come determinanti.

    4. Se si rifiuta di effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine spiega i motivi di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza richiedente.

    Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro un mese dalla notifica della decisione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.";

    (61)l'articolo 212 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è così modificato:

    i)alla lettera a), le parole "articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE" sono sostituite dalle parole "articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE";

    ii)alla lettera b), le parole "articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE" sono sostituite dalle parole "articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE";

    iii)la lettera c) è così modificata:

    il punto i) è sostituito dal seguente:

    "i) costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie, i soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione e le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del gruppo, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e le loro imprese partecipate; o";

    è aggiunto il seguente punto iii):

    "iii) costituito da una combinazione dei punti i) e ii);"

    iv)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f)    "società di partecipazione assicurativa", un'impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; le imprese figlie sono principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, ove più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'impresa madre o di altri indicatori considerati rilevanti dall'autorità di vigilanza è associato a imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista;" 

    v)è inserita la seguente lettera f bis):

    "f bis)    "società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi", un'impresa madre che non sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE, la cui attività principale consiste nell'acquisire e nel detenere partecipazioni in imprese figlie, se queste ultime sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi;"

    (b)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa, anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato, sulle decisioni dell'altra impresa.";

    (c)sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6:

    "3. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano altresì che due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione formino un gruppo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), se, a loro giudizio, tali imprese sono gestite in maniera unificata.

    Se tale gruppo è soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il gruppo designa una di tali imprese come impresa madre responsabile per l'osservanza del presente titolo. Le altre imprese di cui al primo comma sono considerate imprese figlie.

    4. Se l'esistenza di un gruppo è individuata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e se un'impresa madre o un'impresa figlia di tale gruppo è anche l'impresa partecipante apicale di un altro gruppo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), tale altro gruppo è considerato incluso nell'ambito del gruppo individuato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

    Le autorità di vigilanza possono applicare i paragrafi 2 e 3 per estendere l'ambito di un gruppo ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

    5. Nell'individuare una relazione tra almeno due imprese di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di vigilanza considerano tutti i seguenti fattori:

    (a)il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare in ragione della detenzione del capitale o dei diritti di voto, della rappresentanza nell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza oppure dell'essere tra le persone che dirigono effettivamente un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che svolgono altre funzioni chiave, critiche o importanti;

    (b)la marcata dipendenza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione da un'altra impresa o persona giuridica, in ragione dell'esistenza di transazioni od operazioni finanziarie o non finanziarie rilevanti;

    (c)le prove del coordinamento tra due o più imprese in merito a decisioni, strategie o processi a livello finanziario.

    6. Se il gruppo non designa un'impresa madre conformemente al paragrafo 3, secondo comma, le autorità di vigilanza designano un'impresa madre responsabile del rispetto del presente titolo. Le altre imprese incluse di tale gruppo sono considerate imprese figlie.

    Nell'effettuare la designazione di cui al primo comma, le autorità di vigilanza considerano i seguenti fattori:

    (a)l'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa;

    (b)i premi lordi annuali contabilizzati di ciascuna impresa;

    (c)il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di ciascuna impresa.

    Le autorità di vigilanza valutano periodicamente se la designazione continua ad essere adeguata. In caso contrario, le autorità di vigilanza designano un'altra impresa madre. Tale altra autorità è competente per l'osservanza del presente titolo.";

    (62)l'articolo 213 è così modificato:

    (a)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "Gli Stati membri garantiscono che, quando un gruppo si presenta in una delle seguenti configurazioni, la vigilanza di gruppo si applichi:";

    (b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    "2 bis.    L'ambito del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è individuato conformemente all'articolo 212.";

    (c)sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater:

    "3 bis. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

    a)le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguate al fine di rispettare il presente titolo e, in particolare, sono efficaci per:

    i)coordinare tutte le imprese figlie della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra tali imprese figlie;

    ii)prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e

    iii)far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione assicurativa madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;

    b)la struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non ostacola o impedisce in altro modo la vigilanza efficace del gruppo e delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

    i)la posizione della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;

    ii)la struttura azionaria; e

    iii)il ruolo della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo.

    3 ter. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), non sono soddisfatte, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di modificare le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo.

    Se le condizioni di cui al paragrafo 3 bis, lettera b), non sono soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'autorità di vigilanza pertinente di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. Tale potere è esercitato soltanto in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'EIOPA e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate ed è debitamente giustificato al gruppo.

    3 quater. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, quando la struttura organizzativa di un gruppo composto da imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e da loro imprese partecipate, o individuato sulla base dell'articolo 212, paragrafo 3, della presente direttiva è tale da ostacolare o impedire la vigilanza efficace su tale gruppo o da impedire a tale gruppo di rispettare il presente titolo, il gruppo è soggetto a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto del presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano del potere di esigere lo stabilimento di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione o lo stabilimento di un'impresa nell'Unione che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo. In tal caso la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa che esercita effettivamente un coordinamento centralizzato è responsabile per il rispetto del presente titolo.";

    (d)al paragrafo 5, le parole "direttiva 2006/48/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2013/36/UE";

    (63)è inserito il seguente articolo 213 bis:

    "Articolo 213 bis
    Ricorso a misure di proporzionalità a livello di gruppo

    1. I gruppi ai sensi dell'articolo 212 che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), sono classificati come gruppi a basso profilo di rischio dalla loro autorità di vigilanza del gruppo, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se soddisfano tutti i criteri seguenti a livello di gruppo negli ultimi due esercizi:

    a) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa di assicurazione non vita, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

    i) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche del gruppo di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

    ii) il rendimento sugli investimenti, esclusi gli investimenti detenuti per obbligazioni di assicurazione con prestazioni legate a un indice (index‑linked) e legate a quote (unit-linked), è superiore ai tassi di interesse garantiti medi;

    iii) il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1 000 000 000 EUR;

    b) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa di assicurazione vita, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

    i) il rapporto combinato medio al netto della riassicurazione degli ultimi tre esercizi è inferiore al 100 %;

    ii) i premi lordi annuali contabilizzati del gruppo non superano i 100 000 000 EUR;

    iii) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da 3 a 7 e nei rami 14 e 15 di cui alla sezione A dell'allegato I non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività non vita del gruppo;

    c) le attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il 5 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati del gruppo;

    d) le attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo non superano il 5 % dei suoi premi totali lordi annuali contabilizzati;

    e) gli investimenti non tradizionali non rappresentano più del 20 % degli investimenti totali;

    f) l'attività del gruppo non comprende operazioni di riassicurazione superiori al 50 % del suo incasso totale di premi lordi contabilizzati del gruppo.

    2. L'articolo 29 ter si applica mutatis mutandis a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione madre apicale, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista madre apicale.

    3. I gruppi cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), per meno di due anni tengono conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4. Fatto salvo il paragrafo 1, i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo non sono mai classificati come gruppi a basso profilo di rischio.

    5. Nella loro valutazione del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione madri apicali, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista tengono conto dei piani di attività per i tre esercizi successivi.

    6. Gli articoli 29 quater, 29 quinquies e 29 sexies si applicano mutatis mutandis.";

    (64)l'articolo 214 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.    L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.";

    (b)al paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

    "Nel valutare se un'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo ai sensi del primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    i)la dimensione dell'impresa, in termini di attività totali e di riserve tecniche, è esigua rispetto a quella di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso;

    ii)l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo;

    iii)i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso sono irrilevanti.";

    (c)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3.    Se l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo determinerebbe una situazione che non giustificherebbe l'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate prima di emettere una decisione in merito all'esclusione. Tale decisione è adottata soltanto in circostanze eccezionali ed è debitamente giustificata all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo rivaluta regolarmente se la sua decisione rimane adeguata. Qualora non sia più così, l'autorità di vigilanza del gruppo notifica all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate che inizierà a esercitare la vigilanza di gruppo.

    Prima di escludere l'impresa madre apicale dalla vigilanza di gruppo ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate e valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo a livello di un'impresa partecipante intermedia sulla solvibilità del gruppo. In particolare tale esclusione non è possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.";

    (65)l'articolo 220 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, le parole "di cui agli articoli da 221 a 233" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli da 221 a 233 bis";

    (b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Tuttavia gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 conformemente agli articoli 233 e 234 oppure, qualora l'applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata, una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 conformemente agli articoli 233 bis e 234.";

    (c)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3.    Fatto salvo il trattamento delle imprese di cui all'articolo 228, paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare il metodo 2 conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo soltanto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi.";

    (66)all'articolo 221 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

    "1 bis.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ai soli fini dell'articolo 228, indipendentemente dall'applicazione del metodo 1 o del metodo 2, per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante nell'impresa partecipata.";

    (67)all'articolo 222, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.La somma dei fondi propri di cui ai paragrafi 2 e 3 non è superiore al contributo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.";

    (68)all'articolo 226 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi sono anch'esse considerate imprese di assicurazione o di riassicurazione.";

    (69)all'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, le parole "e all'articolo 233 bis" sono inserite dopo le parole "all'articolo 233";

    (70)l'articolo 228 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 228
    Trattamento di determinate imprese partecipate di altri settori finanziari

    1. Indipendentemente dal metodo utilizzato conformemente all'articolo 220 della presente direttiva, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo e al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle seguenti imprese:

    (a)enti creditizi o imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 o 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (b)società di gestione di OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e società di investimento autorizzate ai sensi dell'articolo 27 di tale direttiva, purché non abbiano designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva;

    (c)gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

    (d)imprese diverse dalle imprese regolamentate che svolgono una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, quando tali attività costituiscono una parte significativa della loro attività complessiva;

    (e)enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341.

    2. Il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come somma della quota proporzionale dei fondi propri di ciascuna impresa, dove tali fondi propri sono calcolati come segue:

    (a)per ciascuna impresa di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti, quali definite all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE;

    (b)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2009/65/CE;

    (c)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad), della direttiva 2011/61/UE;

    (d)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti di cui all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE, se si tratta di imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di detta direttiva;

    (e)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità disponibile calcolato conformemente all'articolo 17, lettera a), della direttiva (UE) 2016/2341.

    Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ammontare dei fondi propri di ciascuna impresa partecipata corrispondente alle riserve non distribuibili e ad altri elementi individuati dall'autorità di vigilanza del gruppo come aventi una capacità ridotta di assorbimento delle perdite, nonché ad azioni privilegiate, al conto subordinato dei membri delle mutue, a passività subordinate e ad attività fiscali differite, inclusi nei fondi propri in eccesso rispetto ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente al paragrafo 3, non è preso in considerazione, fatto salvo il caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sia in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità di vigilanza del gruppo, che tali elementi possono essere resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. All'atto della determinazione della composizione dei fondi propri in eccesso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del fatto che taluni requisiti di determinate imprese partecipate sono soddisfatti soltanto con capitale primario di classe 1 o capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

    3. Il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui al paragrafo 1 è calcolato come somma della quota proporzionale del requisito patrimoniale o del requisito patrimoniale nozionale di ciascuna impresa partecipata, qualora tale requisito patrimoniale o requisito patrimoniale nozionale sia calcolato come segue:

    (a)per le imprese partecipate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente a quanto segue:

    (b)per ciascuna impresa di investimento soggetta ai requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) 2019/2033, la somma del requisito di cui all'articolo 11 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi;

    (c)per ciascun ente creditizio, l'importo più elevato tra i seguenti:

    la somma del requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi;

    la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi nella misura in cui tali requisiti siano soddisfatti dal capitale di classe 1;

    (d)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;

    (e)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/61/UE;

    (f)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, il requisito patrimoniale che l'impresa partecipata dovrebbe soddisfare a norma delle norme settoriali pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE se fosse un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale direttiva;

    (g)per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità richiesto calcolato conformemente all'articolo 17, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2341.

    4. Se più imprese partecipate di cui al paragrafo 1 formano un sottogruppo soggetto a un requisito patrimoniale su base consolidata conformemente a una delle direttive o dei regolamenti di cui al paragrafo 3, l'autorità di vigilanza del gruppo può consentire di calcolare il contributo di dette imprese partecipate ai fondi propri ammissibili del gruppo come quota proporzionale dei fondi propri del sottogruppo anziché applicare il paragrafo 2, lettere da a) ad e), a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo. In tal caso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcola anche il contributo di tali imprese partecipate al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo come quota proporzionale del requisito patrimoniale di tale sottogruppo, anziché applicare il paragrafo 3, lettere da a) ad e), a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo.

    Ai fini del primo comma del presente paragrafo, i paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis al sottogruppo.

    5.    In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell'impresa partecipante.";

    (71)al titolo III, capo II, sezione 1, sottosezione 3, è aggiunto il seguente articolo 229 bis:

    "Articolo 229 bis
    Calcoli semplificati

    1. Ai fini dell'articolo 230, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, può consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di applicare un metodo semplificato alle partecipazioni irrilevanti in imprese partecipate.

    L'applicazione del metodo semplificato di cui al primo comma a una o più imprese partecipate è debitamente giustificata dall'impresa partecipante all'autorità di vigilanza del gruppo, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa partecipata o delle imprese partecipate.

    Gli Stati membri prescrivono all'impresa partecipante di valutare annualmente se il ricorso al metodo semplificato sia ancora giustificato e pubblicano, nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo, l'elenco e le dimensioni delle imprese partecipate soggette a tale metodo semplificato.

    2. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità di vigilanza del gruppo, che l'applicazione del metodo semplificato alle partecipazioni in una o più imprese partecipate è sufficientemente prudente da evitare una sottovalutazione dei rischi derivanti da tale impresa o da tali imprese nel calcolo della solvibilità del gruppo.

    Quando è applicato ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo avente sede in un paese non equivalente o provvisoriamente equivalente ai sensi dell'articolo 227, il metodo semplificato non dà luogo ad un contributo dell'impresa partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo che è inferiore al requisito patrimoniale di tale impresa, quale stabilito dal paese terzo interessato.

    Il metodo semplificato non si applica ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante non disponga di informazioni affidabili sui requisiti patrimoniali previsti in tale paese terzo.

    3. Ai fini del paragrafo 1, le imprese partecipate sono considerate irrilevanti quando il valore contabile di ciascuna di esse rappresenta meno dello 0,2 % del bilancio consolidato del gruppo e la somma dei valori contabili di tutte queste imprese rappresenta meno dello 0,5 % del bilancio consolidato del gruppo.";

    (72)l'articolo 230 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.    Il calcolo della solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato.

    La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

    (a)la somma dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, e del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 o 4;

    (b)la somma del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e del contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3 o 4.

    Ai fini del secondo comma, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

    Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano il titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 e il titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3. In particolare un elemento dei fondi propri emesso da un'impresa partecipante non è considerato libero da gravami ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), se il rimborso di tale elemento non può essere rifiutato al suo possessore in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.";

    (b)il paragrafo 2 è così modificato:

    i)al secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

    "c)    la quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali, al di sotto della quale l'autorizzazione verrebbe ritirata, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi;

    d)    la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo nozionale delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.";

    ii)il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, lettera d), del presente articolo, il requisito patrimoniale minimo nozionale di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista è pari al 35 % del suo requisito patrimoniale di solvibilità nozionale, quando il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato conformemente all'articolo 226, paragrafo 1, secondo comma.";

    iii)il quarto comma è soppresso;

    (c)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti rispettano il loro requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, che è il valore più basso tra i seguenti:

    (a)il 45 % del risultato del calcolo di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b);

    (b)il risultato del calcolo di cui al paragrafo 2, secondo comma.

    Tale minimo è coperto dai fondi propri di base ammissibili, determinati conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, e calcolati sulla base dei dati consolidati. A tal fine le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono incluse nei dati consolidati.

    Per determinare se detti fondi propri ammissibili possano coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 139, paragrafi 1 e 2.";

    (73)all'articolo 232, primo comma, frase introduttiva, le parole "di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a d)" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) ad e)";

    (74)l'articolo 233 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b)    il valore della partecipazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, e all'articolo 228, paragrafo 1, e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3.";

    (b)il paragrafo 2 è così modificato:

    i)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b)    la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;" 

    ii)è aggiunta la seguente lettera c):

    "c)    il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4.";

    (c)il paragrafo 3 è così modificato:

    i)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;";

    ii)è aggiunta la seguente lettera c):

    "c)    il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4.";

    (75)è inserito il seguente articolo 233 bis:

    "Articolo 233 bis 
    Combinazione dei metodi 1 e 2

    1.La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra i seguenti elementi:

    a)    la somma degli elementi seguenti:

    i)per le imprese alle quali si applica il metodo 1, i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

    ii)per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale dei fondi propri ammissibili per il suo requisito patrimoniale di solvibilità;

    iii)il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4; e

    b)    la somma degli elementi seguenti:

    i)per le imprese cui si applica il metodo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, sulla base dei dati consolidati;

    ii)per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

    iii)il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

    3.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 non sono comprese nei dati consolidati.

    Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, il valore delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, in eccesso rispetto al proprio requisito patrimoniale di solvibilità, è incluso nei dati consolidati quando si calcola la sensibilità di attività e passività alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute ("rischio valutario"). Tuttavia il valore di tali partecipazioni non si presume essere sensibile a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale (rischio azionario).

    4.L'articolo 233, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo.

    5.L'articolo 231 si applica, mutatis mutandis, nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa.

    6.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti rispettano il loro requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, che è il valore minimo tra i seguenti:

    a)il 45 % della somma del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e del contributo di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);

    b)il risultato del calcolo di cui all'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma.

    Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo è coperto dai fondi propri di base ammissibili, determinati conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, calcolati sulla base dei dati consolidati. Ai fini di tale calcolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

    Per determinare se detti fondi propri ammissibili possano coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 139, paragrafi 1 e 2.

    7.Nel determinare se l'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo in relazione alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.

    Laddove il profilo di rischio del gruppo con riferimento alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato di cui all'articolo 233, paragrafo 3, può essere imposta una maggiorazione del capitale rispetto all'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo.

    Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.";

    (76)L'articolo 234 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 234
    Atti delegati per i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229, per il metodo semplificato di cui all'articolo 229 bis e per l'applicazione degli articoli da 230 a 233 bis

    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano quanto segue:

    a) i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229;

    b) i dettagli tecnici del metodo semplificato di cui all'articolo 229 bis, paragrafo 1, nonché i criteri in base ai quali le autorità di vigilanza possono approvare il ricorso a tale metodo;

    c) l'applicazione degli articoli da 230 a 233 bis, in funzione della natura economica di strutture giuridiche specifiche.

    La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza del gruppo può approvare l'applicazione del metodo semplificato di cui all'articolo 229 bis, paragrafo 2.";

    (77)all'articolo 244, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "Per individuare le concentrazioni dei rischi significative da segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sui requisiti patrimoniali di solvibilità, sulle riserve tecniche, sui fondi propri ammissibili, su altri criteri quantitativi o qualitativi basati su rischi ritenuti adeguati o su una combinazione di tali aspetti.";

    (78)l'articolo 245 è così modificato:

    (a)al paragrafo 1, le parole "paragrafi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "paragrafi 2, 3 e 3 bis";

    (b)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

    "3 bis. Oltre alle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 13, punto 19, ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ove giustificato, le autorità di vigilanza possono imporre ai gruppi di segnalare anche le operazioni infragruppo che coinvolgono imprese diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista.";

    (79)l'articolo 246 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo. Il sistema di governance del gruppo si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa madri o alle società di partecipazione finanziaria mista madri, nonché a tutte le imprese partecipate rientranti nell'ambito del gruppo ai sensi dell'articolo 212 soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Il sistema di governance del gruppo si applica altresì a tutte le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del medesimo gruppo.

    Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello del gruppo.

    Gli Stati membri garantiscono che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione madre apicale, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista madre apicale con sede nell'Unione o dell'impresa partecipante designata conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, abbia la responsabilità ultima del rispetto, da parte del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione del gruppo resta responsabile del rispetto da parte sua di tutti i requisiti, come specificato all'articolo 40 e all'articolo 213, paragrafo 1, secondo comma.

    Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze.

    Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello del gruppo.";

    (b)al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

    "L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista monitora periodicamente le attività delle sue imprese partecipate, comprese quelle di cui all'articolo 228, paragrafo 1, e le imprese non regolamentate. Tale monitoraggio è commisurato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che le imprese partecipate generano o potrebbero generare a livello di gruppo.

    L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dispongono di politiche scritte a livello di gruppo e garantiscono la coerenza con le politiche del gruppo delle politiche scritte di tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo. Tale impresa assicura altresì che le politiche del gruppo siano attuate in modo coerente da tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo.";

    (c)al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

    "La valutazione interna del rischio e della solvibilità condotta a livello di gruppo copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze. Tale valutazione è soggetta al riesame da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.";

    (d)è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    "5. Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di garantire che il gruppo disponga di dispositivi solidi di governance che includano una struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e la separazione delle funzioni all'interno del gruppo. Il sistema di governance del gruppo si adopera per prevenire i conflitti di interesse o, laddove ciò non sia possibile, li gestisce.

    Le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo sono le persone che dirigono effettivamente l'impresa madre o l'impresa partecipante di cui al paragrafo 1, secondo comma.

    Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di individuare le persone responsabili di altre funzioni chiave nell'ambito del gruppo assicurativo o riassicurativo soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è responsabile delle attività svolte da tali persone.

    Se le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo o sono responsabili di altre funzioni chiave sono anche le persone che dirigono effettivamente una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o altre imprese partecipate, oppure sono responsabili di altre funzioni chiave in una qualsiasi di tali imprese, l'impresa partecipante garantisce che i ruoli e le responsabilità a livello di gruppo siano separati in maniera chiara da quelli applicabili a livello di ciascuna singola impresa.";

    (80)al titolo III è aggiunto il seguente capo II bis:

    "CAPO II BIS 
    Norme macroprudenziali a livello di gruppo

    Articolo 246 bis
    Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo

    1.Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di redigere e mantenere un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo. L'articolo 144 bis si applica mutatis mutandis.

    2.In deroga all'articolo 144 bis, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dalla redazione e dal mantenimento di un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta tale piano di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese figlie interessate.

    Gli Stati membri prescrivono a ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al primo comma di presentare alla propria autorità di vigilanza le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione.

    3.Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di vigilanza possono richiedere ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di redigere e mantenere un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta rilevino una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità o il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non includa informazioni adeguate che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità.

    4.Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA redige progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano quadro di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo.

    L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    Articolo 246 ter 
    Altre norme macroprudenziali

    Gli articoli 144 ter e 144 quater si applicano mutatis mutandis a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista.";

    (81)all'articolo 252, primo comma, le parole "un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle parole "un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE";

    (82)all'articolo 254 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista presentano all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al presente articolo con frequenza annuale entro 20 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario dell'impresa e, quando le informazioni di cui al presente articolo sono richieste con frequenza trimestrale, entro 11 settimane dalla fine di ciascun trimestre.";

    (83)l'articolo 256 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo. Tale relazione contiene informazioni sul gruppo destinate ad altri partecipanti al mercato, come previsto dall'articolo 51, paragrafo 1 ter. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

    Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista comunichino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.";

    (b)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente, comprese entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, e devono essere pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.";

    (c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis volti a specificare ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

    (d)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i modelli e i mezzi per la pubblicazione della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria nonché della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.";

    (84)sono inseriti i seguenti articoli 256 ter e 256 quater:

    "Articolo 256 ter
    Relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza

    1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare alle autorità di vigilanza annualmente una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafo 5 bis.

    Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

    2. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo delle autorità di vigilanza interessate, presentare un'unica relazione periodica a fini di vigilanza contenente i seguenti elementi:

    a) le informazioni a livello di gruppo che sono da comunicare conformemente al paragrafo 1;

    b) le informazioni per ciascuna delle imprese figlie del gruppo, identificabili individualmente, sono comunicate conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 bis, e non sono minori di quelle che sarebbero fornite dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano una relazione periodica a fini di vigilanza conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 bis.

    Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. Il mancato accordo da parte delle autorità nazionali di vigilanza interessate è debitamente giustificato. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui al paragrafo 2 è approvata dal collegio delle autorità di vigilanza, ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta la relazione periodica unica a fini di vigilanza alla propria autorità di vigilanza. Ciascuna autorità di vigilanza ha il potere di controllare la parte specifica della relazione periodica unica a fini di vigilanza in relazione all'impresa figlia interessata. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza presentata non è soddisfacente per le autorità nazionali di vigilanza, tale approvazione può essere revocata.

    4. Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo richiede ad imprese analoghe, e se le informazioni omesse sono rilevanti, l'autorità di vigilanza interessata ha il potere di richiedere all'impresa figlia interessata di comunicare le informazioni complementari necessarie.

    5. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo individua un'inosservanza dell'articolo 35, paragrafo 5 bis, oppure richiede modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, ne informa anche il collegio delle autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo presenta la stessa richiesta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista.

    6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis volti a specificare le informazioni da comunicare.

    Articolo 256 quater
    Obblighi di revisione

    1. Gli Stati membri prescrivono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista di un gruppo sia sottoposta a revisione contabile dello stato patrimoniale consolidato comunicato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo o nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

    2. Una relazione separata, comprendente l'indicazione del tipo di assicurazione nonché i risultati della revisione, preparata dall'impresa di revisione contabile, è presentata all'autorità di vigilanza del gruppo unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria o alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

    3. In caso di un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, gli obblighi di revisione imposti ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sono rispettati e la relazione di cui all'articolo 51 bis, paragrafo 4, è presentata all'autorità di vigilanza di tale impresa dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

    4. L'articolo 51 bis si applica mutatis mutandis.";

    (85)l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 257
    Requisiti di competenza e onorabilità per le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista o che svolgono altre funzioni chiave

    Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista e, se del caso, le persone responsabili di altre funzioni chiave possiedano i requisiti di competenza e onorabilità necessari per esercitare i loro compiti.

    L'articolo 42 si applica mutatis mutandis.";

    (86)l'articolo 258 è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.    Alle autorità di vigilanza sono conferiti tutti i poteri di vigilanza per adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista le misure necessarie per garantire che i gruppi ai quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), rispettino tutti gli obblighi fissati nel presente titolo. Tali poteri comprendono i poteri di vigilanza generali di cui all'articolo 34.

    Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista che violano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo, o nei confronti delle persone che dirigono effettivamente dette imprese. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.";

    (b)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

    "2 bis.    Se l'autorità di vigilanza del gruppo ha stabilito che le condizioni di cui all'articolo 213, paragrafo 3 bis, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate.

    2 ter.    Ai fini dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le misure di vigilanza che possono essere applicate alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista comprendono quanto meno quanto segue:

    a) sospendere l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia detenute dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista;

    b) emettere ingiunzioni, sanzioni o penali nei confronti della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali società;

    c) fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e riassicurazione figlie;

    d) designare su base provvisoria un'altra società di partecipazione assicurativa, un'altra società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in veste di soggetto responsabile per il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo;

    e) limitare o vietare di procedere a distribuzioni o al pagamento di interessi ad azionisti;

    f) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o in altre imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1;

    g) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno senza indugio alla conformità.

    L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA prima di adottare le misure di cui al primo comma, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro.";

    (87)l'articolo 262 è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 212 e alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c). Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, individuata conformemente all'articolo 247, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

    I metodi di cui al primo comma consentono di conseguire gli obiettivi della vigilanza di gruppo specificati nel presente titolo. Tali obiettivi contemplano quanto segue:

    a) preservare l'allocazione del capitale e la composizione dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e impedire la creazione di capitale infragruppo consistente quando tale creazione di capitale infragruppo è finanziata con i proventi del debito o di altri strumenti finanziari non qualificabili come elementi dei fondi propri dall'impresa madre;

    b) valutare e monitorare i rischi derivanti dalle imprese tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e limitare il rischio di contagio da tali imprese e da altre imprese non regolamentate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo, nonché al sottogruppo la cui impresa madre apicale è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società finanziaria mista con sede nell'Unione, di cui all'articolo 215, qualora tale sottogruppo esista.

    I metodi di cui al primo comma sono adeguatamente giustificati, documentati e notificati alle altre autorità di vigilanza interessate, all'EIOPA e alla Commissione.";

    (b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza interessate possono in particolare applicare uno o più dei seguenti metodi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c):

    (a)designazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo, laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione;

    (b)imposizione dello stabilimento di una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione, nonché applicazione del presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui tale società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo;

    (c)se più imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo formano un sottogruppo la cui impresa madre ha sede nell'Unione, oltre all'applicazione del presente titolo a tale sottogruppo, adozione di misure aggiuntive o imposizione di obblighi aggiuntivi, ivi compresi quelli di cui alle lettere d), e) ed f) del presente comma e una vigilanza rafforzata sulla concentrazione dei rischi ai sensi dell'articolo 244 e sulle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 245, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo;

    (d)imposizione ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa madre apicale nell'Unione di essere indipendenti dall'impresa madre apicale al di fuori dell'Unione;

    (e)divieto, limitazione, restrizione, monitoraggio o imposizione della notifica preventiva delle operazioni, comprese le distribuzioni di dividendi e i pagamenti di cedole sul debito subordinato, qualora tali operazioni costituiscano o possano costituire una minaccia per la situazione finanziaria o la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo e riguardino, da un lato, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione e, dall'altro, un'impresa appartenente al gruppo avente sede fuori dell'Unione; se l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure adeguate;

    (f)prescrizione della presentazione di informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria, sul profilo di rischio e sui limiti di tolleranza del rischio delle imprese madri aventi sede al di fuori dell'Unione, comprese, se del caso, relazioni su tali argomenti presentate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o alle autorità di vigilanza di tali imprese madri di paesi terzi.";

    (88)all'articolo 265, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

    "1 bis.Gli Stati membri garantiscono inoltre che, se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un ente pensionistico aziendale o professionale oppure un'impresa non regolamentata che esercita una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, qualora tali attività costituiscano una parte significativa della sua attività complessiva, le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su tali imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra tali imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa madre e le sue imprese partecipate.";

    (89)l'articolo 301 bis è così modificato:

    (a)il paragrafo 2 è così modificato:

    i)il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "La delega di potere di cui agli articoli 29, 35 ter e 256 ter è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [OP inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].";

    ii)è aggiunto il comma seguente:

    "La delega di potere di cui al primo e secondo comma è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

    (b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. La delega di potere di cui agli articoli 17, 29, 31, 35, 35 ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 e 308 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

    (c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 29, 31, 35, 35 ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

    (90)all'articolo 304, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. A decorrere dal [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica] le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali le autorità di vigilanza hanno approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica].";

    (91)è inserito il seguente articolo 304 bis:

    "Articolo 304 bis
    Riesami concernenti il rischio per la sostenibilità

    1. L'EIOPA, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni della piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*, nonché previa consultazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) nel contesto del suo lavoro nell'ambito del mandato di cui all'articolo 501 quater, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, se sia giustificato un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati sostanzialmente a obiettivi ambientali o sociali. In particolare, l'EIOPA valuta gli effetti potenziali di un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali e/o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi in termini di protezione dei contraenti e della stabilità finanziaria nell'Unione.

    L'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 28 giugno 2023. Se del caso, la relazione prende in considerazione un eventuale trattamento prudenziale delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi ed è accompagnata da una valutazione dell'impatto delle modifiche proposte sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    2. L'EIOPA riesamina almeno ogni tre anni, per quanto concerne il rischio di catastrofi naturali, la portata e la calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera b). Ai fini di tali riesami, l'EIOPA tiene conto delle prove pertinenti più recenti disponibili nel contesto della scienza del clima nonché sulla rilevanza dei rischi in termini di rischi sottoscritti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard per il calcolo del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità.

    Il primo riesame a norma del primo comma è completato entro il [OP inserire la data = due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

    Qualora l'EIOPA constati, nel corso di un riesame a norma del primo comma, che, in ragione della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, esiste una discrepanza significativa tra la parte del requisito patrimoniale di solvibilità relativa alle catastrofi naturali e il rischio effettivo di catastrofi naturali cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'EIOPA presenta alla Commissione un parere sul rischio di catastrofi naturali.

    Un parere sul rischio di catastrofi naturali presentato alla Commissione a norma del terzo comma tiene contro della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità per ovviare alla discrepanza riscontrata ed è accompagnato da una valutazione dell'impatto delle modifiche proposte sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    * Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).";

    (92)all'articolo 305, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

    (93)l'articolo 308 bis è soppresso;

    (94)l'articolo 308 ter è così modificato:

    (a)i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;

    (b)il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

    "12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, gli Stati membri garantiscono che i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread conformemente alla formula standard siano identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2020 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale."

    (c)al paragrafo 17, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

    "Se un gruppo assicurativo o riassicurativo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblicano, nel contesto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo di cui all'articolo 256, oltre alle informazioni di cui all'articolo 308 quater, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 308 quinquies, paragrafo 5, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla propria situazione finanziaria dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità del gruppo.

    Se un gruppo assicurativo o riassicurativo fa sostanzialmente affidamento sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies in modo tale da travisare l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possa essere considerato ammissibile per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.";

    (95)l'articolo 308 quater è così modificato:

    (a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    "1 bis. Dopo il [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica], le autorità di vigilanza approvano un aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio soltanto nei seguenti casi:

    a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4;

    b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha ricevuto l'autorizzazione ad accettare un portafoglio di contratti, conformemente all'articolo 39, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.";

    (b)al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:

    i) il fatto che applicano la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;

    ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale misura transitoria sulla loro situazione finanziaria;

    iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi dell'applicazione di tale misura transitoria;

    iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.";

    (96)l'articolo 308 quinquies è così modificato:

    (a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    "1 bis. Dopo il [OP inserire la data = data di applicazione della presente direttiva di modifica] le autorità di vigilanza approvano una deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto nei seguenti casi:

    a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4;

    b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha accettato un portafoglio di contratti, conformemente all'articolo 39, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.";

    (b)al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri partecipanti al mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:

    i) il fatto di applicare la deduzione transitoria alle riserve tecniche;

    ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla loro situazione finanziaria;

    iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi dell'applicazione di tale misura transitoria;

    iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.";

    (97)all'articolo 309, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso;

    (98)all'articolo 311, il secondo comma è soppresso;

    (99)l'allegato III è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2
    Recepimento

    1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali misure a decorrere dal [OP inserire data = 18 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore].

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3
    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4
    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    Ai fini della presente relazione, e salvo indicazione contraria, il termine "assicurazione" si riferisce tanto all'assicurazione quanto alla riassicurazione.
    (2)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
    (3)    COM(2020) 590 final.
    (4)    COM(2019) 640 final.
    (5)    2020/2036(INI).
    (6)    Conclusioni del Consiglio sul piano di azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali (12898/1/20 REV 1).
    (7)    Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
    (8)    COM(2021) 580 final.
    (9)    COM(2021) 189 final.
    (10)    COM(2021) 390 final.
    (11)    Rif. Ares(2021)844869.
    (12)    Rif. Ares(2019)782244.
    (13)    Rif. EIOPA-BoS-20-749.
    (14)    SWD(2021) 260 final.
    (15)    SEC(2021) 620 final.
    (16)    GU C […] del […], pag. […].
    (17)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
    (18)    COM(2050) 590 final.
    (19)    COM(2019) 640 final.
    (20)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
    (21)    COM(2021) 750 final.
    (22)    COM(2021) 390 final.
    (23)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
    (24)    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
    (25)    Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).
    (26)    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
    (27)    Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
    (28)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
    (29)    Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).
    (30)    Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).
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    Bruxelles, 22.9.2021

    COM(2021) 581 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

    che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo

    {SEC(2021) 620 final} - {SWD(2021) 260 final} - {SWD(2021) 261 final}


    ALLEGATO

    L'allegato III è così modificato:

    (1)alla sezione A. "Forme di imprese di assicurazione non vita", il punto 27 è soppresso;

    (2)alla sezione B. "Forme di imprese di assicurazione vita", il punto 27 è soppresso;

    (3)alla sezione C. "Forme di imprese di riassicurazione", il punto 27 è soppresso.

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